Sezione Giurisdizionale per il Piemonte

 

N. 360/99 - 4 MARZO 1999: Pres. REPPUCCI - Est. OREFICE - PM PASTORINO OLMI

 

Al fine di stabilire se la velocità di un autoveicolo deve considerarsi eccessiva, l’esame può essere condotto anche solo sulle circostanze del fatto (condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge e sugli effetti provocati dall’urto), senza necessità di un preciso accertamento dell’oggettiva velocità tenuta dal veicolo.

Non può essere configurato, perlomeno in tempo di pace, un dovere di adempimento ad ordini militari ricevuti che metta a repentaglio la sicurezza propria ed altrui.

È del tutto irrilevante, ai fini della statuizione della responsabilità dell’autista, la mancata copertura assicurativa anche contro i danni propri, non esistendo alcun obbligo giuridico da parte dell’Amministrazione di dotare di coperture assicurative quale quella richiesta i propri veicoli.

 

 

DIRITTO: La dinamica dei fatti di causa, certi nella loro oggettività, consente di restringere l’esame di questo Collegio, ai fini dell’accertamento della sussistenza della responsabilità amministrativa del convenuto, all’elemento psicologico proprio della fattispecie, e cioè se e come debba configurarsi l’ipotesi della colpa grave nel comportamento del sig. C. B.

La giurisprudenza, segnatamente di questa Corte, ha più volte sottolineato che si può parlare di colpa grave solo quando il comportamento del conducente si caratterizzi per un accentuato grado di disinteresse, insensibilità e noncuranza delle regole di prudenza, poste a garanzia della sicurezza della circolazione ed a tutela del generale principio del neminem laedere.

A tale generale concetto vanno riferiti quindi i singoli elementi della fattispecie, quale in particolare l’apprezzamento delle condizioni di guida e della velocità. Segnatamente, per tale ultimo aspetto, al fine di stabilire se la velocità può considerarsi eccessiva, deve aversi riguardo alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge e, quindi, l’esame può essere condotto anche solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall’urto, senza necessità di un preciso accertamento dell’oggettiva velocità tenuta dal veicolo.

Ciò che in sostanza si vuol dire è che la giurisprudenza ha chiarito che per velocità eccessiva non si deve intendere quella superiore ad un determinato limite chilometrico, ma una andatura che, per le caratteristiche di tempo e di luogo, sia superiore a quella imposta dagli ordinari canoni di prudenza e cautela nella conduzione di un autoveicolo, onde evitare di causare danni a persone o cose. Ciò può portare a ritenere eccessiva anche quella velocità, normalmente consentita dai limiti prescritti, ma inidonea, ai fini della sicurezza, allo stato dei luoghi.

Passando dai concetti generali a quelli propri della fattispecie, il convenuto esclude la colpa grave sostenendo di aver avuto una esplicita consegna da adempiere e che comunque la situazione di riduzione di visibilità gli si era prospettata all’improvviso, traendolo in inganno e portandolo all’incidente con il concorso, tra l’altro, di altri mezzi coinvolti nel fatto stesso.

Ora, a parere di questo Collegio non può essere configurato, perlomeno in tempo di pace, un dovere di adempimento ad ordini militari ricevuti che metta a repentaglio la sicurezza propria ed altrui. La necessità di giungere nella destinazione prefissata entro un certo limite orario, pur potendo creare un elemento di pressione psicologica sul soggetto destinatario dell’ordine impartito, non può assolutamente essere considerata esimente sotto il profilo del dispregio del rispetto di elementari norme di sicurezza. Anche in presenza dell’ordine ricevuto, mai il militare avrebbe dovuto trascurare tali basilari norme creando una situazione di rischio elevatissimo per se stesso e per i terzi, a partire da coloro che occupavano il mezzo militare da lui stesso condotto.

Non appare elemento di pregio, inoltre, il supposto appalesarsi improvviso della nebbia. Gli accertamenti penali hanno stabilito la presenza, non solo sul luogo dell’incidente, ma anche in un’ampia zona circostante, di nebbia fitta a banchi, il che avrebbe dovuto indurre il convenuto ad una particolare prudenza, non solo per la particolare difficoltà di guida in tali condizioni, ma anche e soprattutto perché la presenza della nebbia era già manifesta ancor prima del verificarsi dell’incidente.

Nulla toglie alla negligenza ed all’imprudenza del convenuto il fatto che nell’incidente siano stati coinvolti altri mezzi, quasi che la responsabilità dell’accadimento sia da addossare a coloro che, a loro volta incidentati, si trovavano fermi sulla direttrice di marcia del mezzo militare. Minore velocità e più attenta condotta di guida non possono far escludere l’ipotesi che, ove adottate, esse avrebbero potuto evitare le nefaste conseguenze dell’urto del mezzo militare contro gli altri veicoli già fermi per precedente incidente.

Altrettanto inconsistente appare l’eccezione sollevata dalla difesa del convenuto in base alla quale andrebbe stabilito il concorso colposo del Ministero della difesa, ex art. 1227 c.c., per mancata copertura assicurativa del furgone anche contro i danni propri. L’elemento è del tutto irrilevante ai fini della statuizione della responsabilità del convenuto, anche non volendo considerare che non esiste alcun obbligo giuridico da parte dell’Amministrazione di dotare di coperture assicurative quale quella richiesta i propri veicoli.

Quanto alla quantificazione del danno, essa appare correttamente formulata dalla Procura regionale in lire 13.727.065, in conformità a quanto segnalato in ordine all’entità del danno stesso dal Comando Regione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta con nota n. 267/12-M-1996 del 18 marzo 1997.

Pertanto questo Collegio ritiene sussistente a carico del convenuto sig. Renato Carli Ballola la responsabilità amministrativa a seguito dei fatti contestatigli, esprimendo peraltro l’avviso che, nella fattispecie, possa ben essere fatto uso del potere riduttivo dell’addebito.

Infatti , la giovane età del militare e soprattutto la responsabilità avvertita dallo stesso nell’adempimento di un ordine ricevuto, fatto questo che sicuramente, come si è già avuto modo di dire, ha condizionato la condotta di guida del militare medesimo, convincono questo Collegio circa l’opportunità di ridurre l’addebito accertato nella misura del 50%.