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Sezione Giurisdizionale per il Piemonte
N. 360/99 - 4 MARZO 1999: Pres. REPPUCCI - Est. OREFICE - PM PASTORINO OLMI Al fine di stabilire se la velocità di un autoveicolo deve considerarsi eccessiva, lesame può essere condotto anche solo sulle circostanze del fatto (condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge e sugli effetti provocati dallurto), senza necessità di un preciso accertamento delloggettiva velocità tenuta dal veicolo. Non può essere configurato, perlomeno in tempo di pace, un dovere di adempimento ad ordini militari ricevuti che metta a repentaglio la sicurezza propria ed altrui. È del tutto irrilevante, ai fini della statuizione della responsabilità dellautista, la mancata copertura assicurativa anche contro i danni propri, non esistendo alcun obbligo giuridico da parte dellAmministrazione di dotare di coperture assicurative quale quella richiesta i propri veicoli.
DIRITTO: La dinamica dei fatti di causa, certi nella loro oggettività, consente di restringere lesame di questo Collegio, ai fini dellaccertamento della sussistenza della responsabilità amministrativa del convenuto, allelemento psicologico proprio della fattispecie, e cioè se e come debba configurarsi lipotesi della colpa grave nel comportamento del sig. C. B. La giurisprudenza, segnatamente di questa Corte, ha più volte sottolineato che si può parlare di colpa grave solo quando il comportamento del conducente si caratterizzi per un accentuato grado di disinteresse, insensibilità e noncuranza delle regole di prudenza, poste a garanzia della sicurezza della circolazione ed a tutela del generale principio del neminem laedere. A tale generale concetto vanno riferiti quindi i singoli elementi della fattispecie, quale in particolare lapprezzamento delle condizioni di guida e della velocità. Segnatamente, per tale ultimo aspetto, al fine di stabilire se la velocità può considerarsi eccessiva, deve aversi riguardo alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge e, quindi, lesame può essere condotto anche solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dallurto, senza necessità di un preciso accertamento delloggettiva velocità tenuta dal veicolo. Ciò che in sostanza si vuol dire è che la giurisprudenza ha chiarito che per velocità eccessiva non si deve intendere quella superiore ad un determinato limite chilometrico, ma una andatura che, per le caratteristiche di tempo e di luogo, sia superiore a quella imposta dagli ordinari canoni di prudenza e cautela nella conduzione di un autoveicolo, onde evitare di causare danni a persone o cose. Ciò può portare a ritenere eccessiva anche quella velocità, normalmente consentita dai limiti prescritti, ma inidonea, ai fini della sicurezza, allo stato dei luoghi. Passando dai concetti generali a quelli propri della fattispecie, il convenuto esclude la colpa grave sostenendo di aver avuto una esplicita consegna da adempiere e che comunque la situazione di riduzione di visibilità gli si era prospettata allimprovviso, traendolo in inganno e portandolo allincidente con il concorso, tra laltro, di altri mezzi coinvolti nel fatto stesso. Ora, a parere di questo Collegio non può essere configurato, perlomeno in tempo di pace, un dovere di adempimento ad ordini militari ricevuti che metta a repentaglio la sicurezza propria ed altrui. La necessità di giungere nella destinazione prefissata entro un certo limite orario, pur potendo creare un elemento di pressione psicologica sul soggetto destinatario dellordine impartito, non può assolutamente essere considerata esimente sotto il profilo del dispregio del rispetto di elementari norme di sicurezza. Anche in presenza dellordine ricevuto, mai il militare avrebbe dovuto trascurare tali basilari norme creando una situazione di rischio elevatissimo per se stesso e per i terzi, a partire da coloro che occupavano il mezzo militare da lui stesso condotto. Non appare elemento di pregio, inoltre, il supposto appalesarsi improvviso della nebbia. Gli accertamenti penali hanno stabilito la presenza, non solo sul luogo dellincidente, ma anche in unampia zona circostante, di nebbia fitta a banchi, il che avrebbe dovuto indurre il convenuto ad una particolare prudenza, non solo per la particolare difficoltà di guida in tali condizioni, ma anche e soprattutto perché la presenza della nebbia era già manifesta ancor prima del verificarsi dellincidente. Nulla toglie alla negligenza ed allimprudenza del convenuto il fatto che nellincidente siano stati coinvolti altri mezzi, quasi che la responsabilità dellaccadimento sia da addossare a coloro che, a loro volta incidentati, si trovavano fermi sulla direttrice di marcia del mezzo militare. Minore velocità e più attenta condotta di guida non possono far escludere lipotesi che, ove adottate, esse avrebbero potuto evitare le nefaste conseguenze dellurto del mezzo militare contro gli altri veicoli già fermi per precedente incidente. Altrettanto inconsistente appare leccezione sollevata dalla difesa del convenuto in base alla quale andrebbe stabilito il concorso colposo del Ministero della difesa, ex art. 1227 c.c., per mancata copertura assicurativa del furgone anche contro i danni propri. Lelemento è del tutto irrilevante ai fini della statuizione della responsabilità del convenuto, anche non volendo considerare che non esiste alcun obbligo giuridico da parte dellAmministrazione di dotare di coperture assicurative quale quella richiesta i propri veicoli. Quanto alla quantificazione del danno, essa appare correttamente formulata dalla Procura regionale in lire 13.727.065, in conformità a quanto segnalato in ordine allentità del danno stesso dal Comando Regione Carabinieri Piemonte e Valle dAosta con nota n. 267/12-M-1996 del 18 marzo 1997. Pertanto questo Collegio ritiene sussistente a carico del convenuto sig. Renato Carli Ballola la responsabilità amministrativa a seguito dei fatti contestatigli, esprimendo peraltro lavviso che, nella fattispecie, possa ben essere fatto uso del potere riduttivo delladdebito. Infatti , la giovane età del militare e soprattutto la responsabilità avvertita dallo stesso nelladempimento di un ordine ricevuto, fatto questo che sicuramente, come si è già avuto modo di dire, ha condizionato la condotta di guida del militare medesimo, convincono questo Collegio circa lopportunità di ridurre laddebito accertato nella misura del 50%.
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