LA DIRIGENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IL RUOLO UNICO DEI DIRIGENTI

ATTRIBUZIONE E REVOCA DELLE FUNZIONI:

MODALITÀ E TEMPI

IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

Il decreto legislativo 29/93 modificato dai decreti legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il D.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150. Il controllo preventivo di legittimità ex art. 3, comma 1, della legge n. 20/94.

del dott. Matteo Russi, Funzionario della Corte dei conti

 

 

D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748. Le qualifiche dirigenziali. Natura e funzioni.

La qualifica dirigenziale, introdotta nell’ordinamento delle Amministrazioni dello Stato con DPR 30 giugno 1972, n. 748, articolata in dirigente generale, dirigente superiore e primo dirigente, ha visto nel tempo, e da ultimo con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, una innovazione, oltre che formale, soprattutto sostanziale e di indirizzo.

I compiti di direzione e la potestà decisoria intestati ai dirigenti dall’art. 2 del suddetto DPR, sono in ogni caso subordinati alle direttive generali impartite dal Ministro, entro cui gli organi centrali e periferici dell’Amministrazione sono tenuti a svolgere la propria azione, nell’ambito dei programmi di massima e delle eventuali priorità prestabilite, nei limiti degli stanziamenti del bilancio e delle competenze spettanti.

La dipendenza funzionale dal Ministro impone ai dirigenti generali, preposti alle Direzioni generali ed agli uffici centrali equiparati, i limiti entro cui esercitare le funzioni che ad essi sono attribuite direttamente da leggi o regolamenti anche ministeriali, coadiuvando il Ministro nello svolgimento dell’azione amministrativa e proponendogli, ove necessario, l’adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria.

L’art. 15 del DPR 748/72 ha disciplinato le modalità di assegnazione dei dirigenti alle diverse funzioni.

Per dirigenti generali o qualifiche superiori, la preposizione agli uffici centrali e periferici di corrispondente livello o l’attribuzione di altre funzioni dirigenziali con compiti di studio e ricerca, sono disposte con decreto del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri; per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di Amministrazione.

 

 

Il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

Il Governo è stato delegato, con l’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ad emanare provvedimenti diretti al "... contenimento, alla razionalizzazione ed al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell’efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione...". Fra l’altro, uno dei principi fondamentali previsti, è la previsione della "separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l’affidamento ai dirigenti - nell’ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell’organo - di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l’adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; ciò al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’attività degli uffici dipendenti".

In attuazione, l’art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 opera una prima separazione fra l’indirizzo politico-amministrativo esercitato dagli organi di Governo e le funzioni di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spettante ai dirigenti.

Maggiore incisività e determinazione è imposta dagli artt. 3 e 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che hanno sostituito, rispettivamente gli artt. 3 e 9 del già citato D.L.vo 29/93.

Così, nel raccordo fra i due articoli, viene a crearsi una sorta di connessione fra l’area di indirizzo politico-amministrativo, di cui sono titolari gli organi di Governo, cui spetta la emanazione delle direttive generali per l’azione amministrativa e di gestione, che si completa con la definizione di obiettivi, priorità, piani e programmi, nonché la individuazione e la ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale generale delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie necessarie alla realizzazione delle suddette finalità, e l’area di gestione amministrativa, di competenza dei dirigenti generali.

Nel nuovo assetto organizzativo dei vertici della pubblica amministrazione, il più alto livello decisionale si ravvisa, quindi, nel Ministro a livello programmatico, e nei dirigenti a livello gestionale, realizzando quello stretto raccordo meglio evidenziato dall’art. 21 del D.L.vo 29/93, come sostituito dall’art. 14 del D.L.vo 80/98 che, nel disciplinare la responsabilità dirigenziale, la riconduce alla "... grave inosservanza delle direttive impartite dall’organo competente..." (individuabile nel Ministro), le cui conseguenze comportano la revoca dell’incarico e l’esclusione dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente.

 

 

Il ruolo unico dei dirigenti.

L’art. 15 del D.L.vo 29/93 ha rimodulato il ruolo dei dirigenti, prevedendo, nel suo ambito, le due qualifiche di dirigente generale e di dirigente.

L’art. 10 del D.L.vo 80/98 ha articolato la dirigenza in due fasce, prevedendo, con l’art. 15, che ha sostituito l’art. 23 del D.L.vo 29/93, l’istituzione del ruolo unico dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La distinzione nelle suddette fasce è rilevante ai fini dell’attribuzione del trattamento economico e del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.

Recentemente, con DPR 26 febbraio 1999, n. 150, pubblicato sulla G.U. del 26 maggio 1999, è stato emanato il previsto regolamento con il quale, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del D.L.vo 29/93 sono disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza.

Prevedendo nell’ambito delle due fasce l’individuazione di distinte sezioni per i dirigenti dei ruoli professionali ed in possesso di specifiche professionalità tecniche, nella prima fascia sono inseriti, in ordine alfabetico, tutti i dirigenti generali in servizio alla data dell’entrata in vigore del regolamento e quindi i dirigenti della seconda fascia che abbiano svolto per un periodo non inferiore a cinque anni, anche non continuativi, incarichi o funzioni di livello dirigenziale generale. Nella seconda fascia del ruolo unico sono inseriti, in ordine alfabetico, tutti i dirigenti in servizio e coloro che saranno reclutati successivamente.

L’entrata in vigore dell’art. 19 del decreto legislativo del 29/93, come sostituito dall’art. 13 del decreto legislativo 80/98, fissata al 31 dicembre 1998 dal decreto legislativo 387/98, rappresenta ulteriore novità nell’ordinamento pubblico, venendo meno la possibilità della nomina alla qualifica di dirigente generale, già disciplinata dall’art. 21 del più volte menzionato D.L.vo 29/93 e che l’art. 14 del D.L.vo 80/98 ha sostituito: trova così completa attuazione il quadro di riforma, ed il ruolo unico dei dirigenti ne rappresenta il punto di partenza.

Infatti, contrariamente a quanto precedentemente previsto, relativamente alla qualifica di dirigente generale che poteva essere attribuita, a tempo indeterminato, nei limiti delle disponibilità di organico delle amministrazioni ed enti, a soggetti, anche estranei, dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, le amministrazione non hanno più un proprio ruolo dirigenziale e gli incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale, oltre che ai dirigenti della prima e seconda fascia del ruolo unico, possono essere conferiti, con contratto a tempo determinato, entro il limite massimo del cinque per cento delle rispettive fasce del ruolo unico, "...a persone di particolare e comprovata qualificazione personale ... o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica ..." (art. 19, comma 6, D.L.vo 29/93).

Finalità del ruolo unico è senza dubbio quella di creare un gruppo selezionato di managers pubblici, dotati di specifiche professionalità e non incardinati nelle singole amministrzioni, nell’ambito dei quali individuare il dirigente più idoneo per ricoprire gli incarichi che di volta in volta si rendano disponibili presso le varie amministrazioni.

È ovvio che per gli incarichi dirigenziali per i quali non sia previsto un particolare rapporto fiduciario con l’organo politico, l’affidamento dell’incarico ad un dirigente da parte del gestore del ruolo unico seguirà una attenta valutazione e comparazione della professionalità dei vari dirigenti, al fine anche di evitare il possibile contraddittorio con i dirigenti esclusi dall’attribuzione dell’incarico.

Una attenta gestione del ruolo unico e la definizazione del contratto collettivo nazionale dei dirigenti, che quantomeno delinei la capacità contrattuale degli stessi, sembrano essere le basi concrete sulle quali poggiare l’intero apparato della riforma della dirigenza statale, volto a sancire definitivamente la separazione tra funzioni di governo e funzioni di gestione.

 

 

Attribuzione di funzioni ai dirigenti.

L’art. 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ha sostituito l’art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, apportando sostanziali modifiche alle modalità di attribuzione degli incarichi di funzioni dirigenziali.

Lo stesso è stato ulteriormente modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, che ne ha fissato anche la decorrenza al 31 dicembre 1998, modificando l’art. 45, comma 8, del decreto legislativo n. 80/98.

La prima stesura dell’art. 19 prevedeva il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché ispettivi e di consulenza, studio e ricerca di medesimo livello, con decreto del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri; per gli uffici di livello dirigenziale con decreto del Ministro, su proposta del dirigente generale competente.

La nuova disciplina prevede, invece, tre distinte forme di attribuzioni di funzioni, a seconda che i destinatari siano dirigenti generali della prima fascia del ruolo unico o dirigenti della seconda fascia del medesimo ruolo:

gli incarichi di Segretario generale di ministeri, e gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalenti, sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente;

gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente;

gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti dal dirigente dell’ufficio di livello dirigenziale generale ai dirigenti assegnati al suo ufficio.

I dirigenti ai quali non sia stata affidata la titolarità di uffici dirigenziali, svolgono, ai sensi del comma 10, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, attribuite con le medesime procedure e con le modalità stabilite con il regolamento di cui all’art. 23, comma 3, del citato D.Lvo 29/93 (Ruolo unico dei dirigenti), la cui durata deve essere determinata e limitata nel tempo, in rapporto al programma di lavoro assegnato ed all’obiettivo prefissato.

 

 

Responsabilità dirigenziale

Attribuite le funzioni ai dirigenti con le procedure previste dall’art. 19 del D.L.vo 29/93, il corrispondente contratto individuale, per i dirigenti di seconda fascia, deve contenere, in ossequio alle direttive degli organi di vertice, oltre che gli elementi necessari alla determinazione del trattamento giuridico ed economico, l’oggetto del programma e gli obiettivi da conseguire, con la specifica della durata dell’incarico. Durata che, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.L.vo 29/93, è fissato in un minimo di due anni e massimo sette, e che, comunque, come specificato dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° luglio 1999 (G.U. n. 172 del 24.7.99) è opportuno che coincida, come termine finale, con la fine dell’anno finanziario. Pertanto, nel rispetto delle risorse e degli obiettivi assegnati, la durata dell’incarico dovrebbe decorrere dalla data della sua attribuzione, e quindi anche a esercizio iniziato, e cesserà non prima del 31 dicembre dell’anno concordato.

Tutto ciò tenuto conto delle disposizioni contenute, in particolare, nell’art. 21, del D.L.vo 29/93, modificato dal D.L.vo 80/98 e dal D.L.vo 387/98, e che della responsabilità dirigenziale disciplina tutti gli aspetti.

Nella prima fase, relativamente ai dirigenti di seconda fascia, il riferimento non potrà che essere il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il settore dirigenziale.

Relativamente al conferimento degli incarichi dirigenziali di titolarità di ufficio o funzioni di livello dirigenziale generale, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 19 del citato D.L.vo 29/93, i provvedimenti formali necessitano dell’acquisizione dell’assenso del dirigente, che si concretizza attraverso la stipula del contratto individuale.

Anche in questo caso i contenuti del contratto devono riguardare durata dell’incarico, oggetto ed obiettivi da conseguire, nonché il relativo trattamento economico.

Ai sensi del 1° comma del citato art. 21 del D.L.vo 29/93, solo al verificarsi di risultati negativi dell’attività amministrativa e della gestione, o del mancato raggiungimento degli obiettivi, si ha la revoca dell’incarico al dirigente, adottata con le procedure di cui all’art. 19 del D.L.vo 29/93, e la destinazione ad altro incarico.

Prima che ciò avvenga, però, l’operato del dirigente dovrà essere valutato con i sistemi e le garanzie determinati, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 59/97, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (G.U. n. 193 del 18.8.99), ed in particolare dagli artt. 5 e 6.

Riepilogando, perché si abbia REVOCA dell’incarico, devono concorrere i seguenti elementi:

risultati negativi dell’attività amministrativa e della gestione o mancato raggiungimento degli obiettivi;

valutazione negativa a seguito di valutazione con sistemi e garanzie predeterminati.

Di conseguenza, essendo il termine finale dell’incarico fissato per motivi di opportunità e per evidenti ragioni di razionalità al 31 dicembre dell’ultimo anno concordato (v. direttiva Presidente Consiglio dei Ministri 1.7.99), la revoca dell’incarico non potrà avvenire prima di tale data, prevista per la valutazione richiesta.

In ogni caso, la revoca dovrà essere disposta con formale provvedimento, da adottarsi con le medesime procedure previste per l’attribuzione delle funzioni dall’art. 19 del D.L.vo 29/93, che dovrà prevedere anche la destinazione ad altro incarico.

Il comma 2 del medesimo art. 21, contempla ulteriori e più gravi inadempienze da parte del dirigente.

Infatti, per grave inosservanza delle direttive impartite dall’organo competente o per la ripetuta valutazione negativa dell’operato del dirigente, effettuata ai sensi del primo comma, il dirigente stesso può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni.

L’applicazione di tale soluzione necessita, comunque, della contestazione del fatto all’interessato e dell’instaurazione del contraddittorio.

Eventualmente dovessero rilevarsi casi di maggiore gravità, l’amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni delle norme e del C.C.N.L. vigenti.

I provvedimenti adottati in applicazione del secondo comma, devono avere conforme parere del Comitato di garanti, la cui composizione e le cui competenze sono regolate dal successivo terzo comma dell’art. 21.

La norma in riferimento, però nel dettare una nuova disciplina degli incarichi dirigenziali, non si occupa di regolare la fase di prima applicazione della normativa, lasciando spazio ad interrogativi ed interpretazioni discordanti.

Se da un lato l’entrata in vigore dell’art. 19 del D.L.vo 29/93 fissa al 31.12.1998 il termine oltre il quale non possono essere attribuiti nuovi incarichi dirigenziali se non con le modalità previste dallo stesso art. 19, nulla è previsto con riguardo alla situazione dei dirigenti che abbiano già ricevuto a quella data un incarico e ai quali siano stati attribuite risorse per il conseguimento degli obiettivi fissati.

Solamente nei confronti degli incarichi dirigenziali di cui all’art. 19 comma 3 viene prevista la necessità della esplicita conferma, revoca, modifica o rinnovo dell’incarico nel termine dei novanta giorni successivi al voto sulla fiducia al Governo, fatta salva altrimenti, la conferma tacita dell’incarico fino alla naturale scadenza (art. 19, comma 8, D.L.vo 29/93).

Nel D.P.R. 150/99 riguardante le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza, è prevista, invero, una norma transitoria che riconosce in capo alle amministrazioni un diritto di opzione da esercitarsi entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, (art. 8, comma 2), nei confronti dei dirigenti che a quella data abbiano incarichi presso tali amministrazioni.

Tale termine, individuabile nella data dell’8 settembre 1999, è stato indicato dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica dell’agosto 1999 a carattere ordinario, potendosi completare il quadro degli affidamenti anche successivamente.

La norma, posta a garanzia della continuazione dell’attività amministrativa, impedisce che possa determinarsi una "fuga" di dirigenti da determinate amministrazioni, verso incarichi più allettanti, almeno per il periodo minimo contrattuale dei due anni.

Nulla viene detto, però, con riguardo alla situazione dei dirigenti nei confronti dei quali l’amministrazione di appartenenza non abbia, a quella data, esercitato tale diritto di opzione.

È da ritenere pacifico che tali dirigenti siano liberi di accettare incarichi e stipulare contratti con altre amministrazioni, così come una amministrazione può confermare incarichi ai propri dirigenti, che non siano transitati altrove, anche successivamente alla data dell’8 settembre 1999.

In mancanza di specifiche attribuzioni di altri incarichi, nel silenzio della norma, deve ritenersi, tuttavia, che i dirigenti continuino legittimamente ad esercitare i propri incarichi sulla base del provvedimento formale, anteriore all’entrata in vigore dell’art. 19, che ha attribuito loro la realizzazione di determinati obiettivi.

Diversa è la situazione del dirigente nei confronti del quale possano farsi valere eventuali profili di responsabilità, con particolare riguardo alla verifica dei risultati.

In tal caso, giova ribadire che la revoca dell’incarico, previa verifica dei risultati negativi dell’attività o del mancato raggiungimento degli obiettivi, deve, in ogni caso, essere adottata con provvedimento formale e con le medesime procedure previste per l’attribuzione delle funzioni dall’art. 19. Ai sensi dell’art. 21 del D.L.vo 29/93 deve essere indicata anche la destinazione ad altro incarico. Appare opportuno, inoltre, che la valutazione dei risultati non venga fatta prima della fine dell’anno e in ogni caso prima che sia trascorso un congruo lasso di tempo dall’attribuzione dell’incarico.

In assenza di una specifica responsabilità del dirigente ed in mancanza di attribuzione di altri incarichi, non sembra, invece, percorribile la strada della mera sostituzione del dirigente con l’attribuzione dell’incarico ad altri, nella logica dell’avvicendamento degli incarichi.

Ragioni di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa suggeriscono che tale sostituzione non potrebbe in ogni caso avvenire in corso d’opera, ad anno iniziato, con obiettivi già fissati e risorse attribuite, nè, d’altra parte, avrebbe ragion d’essere nei confronti di dirigenti dei quali non viene emessa in dubbio la capacità gestionale.

Pertanto il provvedimento di sostituzione di un dirigente in una funzione non può considerarsi legittimo in mancanza di una esplicita motivazione; nè può essere adottato il provvedimento che attribuisca la medesima funzione ad altro dirigente, quando il dirigente da sostituire sia ancora privo di un nuovo incarico, e quindi non abbia reso disponibile il posto di funzione.

Appare, inoltre, evidente, la diseconomicità di una interpretazione della nuova normativa tale da consentire di "parcheggiare" dirigenti della prima fascia presso il ruolo unico, in presenza di incarichi dirigenziali generali disponibili, potendosi verificare la circostanza, sicuramente non voluta dal legislatore, che detti incarichi possano essere attribuiti a dirigenti di seconda fascia, con ulteriore aggravio di spesa a carico del bilancio dello Stato, senza la corrispondente copertura finanziaria.

Tale soluzione, inoltre, conseguirebbe l’assurdo risultato di trattare i dirigenti ai quali non siano stati rinnovati o attribuiti nuovi incarichi in maniera addirittura già sfavorevole rispetto ai dirigenti che si siano resi responsabili di una cattiva gestione amministrativa, e per i quali è pur sempre prevista la destinazione ad altri incarichi.

 

 

Il Controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Ai fini del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, l’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ha dettato in maniera esclusiva la tipologia di atti da assoggettare alla predetta procedura.

A tal fine non sembrano riscontrarsi difficoltà nell’individuare i provvedimenti di attribuzione di funzioni ai dirigenti generali, di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 19 del D.L.vo 29/93, i primi nella tipologia prevista dall’art. 3, comma 1, lettera a) della citata legge 20/94, in quanto provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri, i secondi in quella prevista dalla lettera b), in quanto atti del Presidente del Consiglio dei Ministri aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali.

Di contro, perplessità suscita il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale (non generale), così come previsto dall’art. 19, comma 5, del D.Lvo 29/93, modificato.

Questo, infatti, così come sostituito dall’art. 13 del D.Lvo 80/98, prevedeva il conferimento "con decreto del dirigente generale". Tale modalità è stata rettificata dall’art. 5, comma 3, del D.L.vo 29 ottobre 1998, n. 387, che ha riformulato il comma 5 (dell’art. 19 del D.Lvo 29/93) nel seguente: "gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti dal dirigente generale dell’ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c)".

Tale ultima previsione, non contemplando la forma del provvedimento da adottare, condurrebbe l’attribuzione delle funzioni ai dirigenti nell’ambito dell’attività prettamente gestionale che l’art. 3, comma 2, del citato D.Lvo 29/93 intesta al dirigente, nella sfera dei poteri di organizzazione delle risorse umane, oltre che finanziarie e strumentali, destinategli dal Ministro ai sensi del comma 1, lettera c), del medesimo articolo.

Di conseguenza, potrebbe sembrare quest’ultima la materia da assoggettare al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, nel complesso delle risorse umane assegnate al dirigente generale, e non anche la singola attribuzione al dirigente.

Quanto alla assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti dei predetti atti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) della legge 20/94, la norma, che individua espressamente "atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto ... il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali ...", è suscettibile di una duplice interpretazione:

il controllo preventivo si esercita sulla "forma" dell’atto che, del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro, ha come oggetto il conferimento di funzioni dirigenziali: in tal caso, destinataria del controllo è l’attività di quegli organi, limitatamente alla specifica materia;

destinatario del controllo preventivo è il "contenuto" dell’atto e quindi il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali, realizzato nella forma richiesta dalle disposizioni vigenti al momento della sua emanazione: in questo caso, rilevano non tanto gli organi indicati dall’art. 3, comma 1, lett. b) della legge 20/93, in quanto alla data della promulgazione la materia era ad essi intestata per competenza, ma la manifestazione della volontà dell’Amministrazione, per contenuto, proveniente, nella forma, dall’organo titolare secondo le disposizioni vigenti. Ed infatti i decreti legislativi di cui trattasi regolamentano la materia delle attribuzioni delle funzioni ai dirigenti e non quella del controllo.

L’art. 3, comma 1 della citata legge 20/94 può interpretarsi nel senso che "il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita ... (fra l’altro) sugli atti ... aventi ad oggetto ... il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali ...", e porta a ritenere che gli atti di specie, siano ancora assoggettabili al controllo preventivo di legittimità, non essendo, tra l’altro, contenuta in alcuna norma la previsione di una diversa volontà, che sottrae al controllo di legittimità della Corte dei conti la materia.

Non a caso, infatti, il legislatore, nell’enumerare la tipologia di atti da assoggettare al controllo preventivo di legittimità, non ha ricompreso tutti gli atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, ma solo taluni, aventi particolare oggetto, privilegiandoli ad altri, più per contenuto che per forma.

 

 

La Sezione del Controllo preventivo della Corte dei conti.

La questione di massima dell’attualità dell’assoggettabilità al controllo preventivo della Corte dei conti, degli atti di attribuzione di funzioni, che il nuovo regime intesta al dirigente generale, è stata sottoposta alla valutazione dell’ufficio di Coordinamento della Sezione del controllo preventivo e successivo sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato della Corte stessa.

A seguito di apposita indagine di coordinamento, si è pronunciato il suddetto organo collegiale che, su provvedimenti di specie, nell’adunanza del 25 marzo 1999, con deliberazione n. 20/99, in camera di consiglio "... ha affermato la competenza della Corte dei conti sui decreti di conferimento delle funzioni dirigenziali, emanati dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’art. 13 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, riconducendo i medesimi alla previsione dell’art. 3, comma 1, lettera b) della legge n. 20/94", avuto riguardo, come innanzi accennato, ai contenuti dei provvedimenti stessi, più che all’organo emanante.