LE CORTI DEI CONTI EUROPEE: ESPERIENZE A CONFRONTO

di Cristina Astraldi de Zorzi, Vice Procuratore Generale della Corte dei conti

 

SOMMARIO: 1. - Premessa; 2. - I sistemi di controllo in Europa; 2.1. - La Corte dei conti della Comunità europea; 2.2. - e Corti dei conti europee; 2.3. - Il controllo di legalità; 3. - Coesistenza delle funzioni di controllo e giurisdizione; 4. - La posizione del pubblico ministero. Raccordo tra controllo e giurisdizione; 5. - La responsabilità dei pubblici funzionari; 6. - Considerazioni conclusive

 

 

1. - Premessa

In questo particolare momento storico di politica europea in cui l’opinione pubblica italiana, le autorità governative ed i mass media sono proiettati verso l’Europa Unita e polarizzati sull’adozione delle misure più idonee per consentire all’Italia di allinearsi agli altri paesi europei, é di tutta evidenza che il raggiungimento di un tale obiettivo non può prescindere dall’esistenza di una situazione di uniformità tra la Corte dei conti italiana, quella d’Europa e le altre Corti dei vari paesi europei.

L’analisi comparata delle Istituzioni di controllo europee (SAI) permetterà di mettere in luce le diverse caratteristiche e funzioni di tali organi, nonché le loro affinità, rendendo, in tal modo, possibile l’esame e la risoluzione di talune questioni strettamente connesse alla funzione di controllo.

La prima questione concerne la connotazione di legalità e di legittimità della funzione di controllo, costituente criterio primario della funzione di audit in qualunque paese democratico.

La seconda questione che viene in evidenza, strettamente legata alla terza, concerne la coesistenza sia della funzione di controllo che di quella giurisdizionale allocate, entrambe, nell’organo deputato all’esercizio del controllo.

La terza questione, infine é quella relativa alla esistenza e alla posizione del pubblico ministero o di un pubblico ministero nell’ambito del sistema dei controlli e, più in particolare, la sua presenza o, meno, nell’organo titolare della funzione di controllo.

 

 

2. - I sistemi di controllo in Europa

2.1. - La Corte dei conti della Comunità europea

La Corte dei conti delle Comunità europee é stata istituita con il trattato di Bruxelles del 2 luglio 1975 e si é insediata a Lussemburgo nel 1977 in sostituzione della Commissione di controllo del bilancio e del revisore dei conti della CECA.

Con il Trattato di Maastricht del 1992, ai sensi dell’art. 4, é stata elevata al rango di istituzione comunitaria.

E’ un organo indipendente dotato di una competenza di controllo generale e successivo che si svolge sui conti di tutte le entrate e le spese della Comunità, nonché di ogni organismo creato dalla Comunità stessa.

L’art. 188C del Trattato CEE, come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, stabilisce che la Corte dei conti europea controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell’esercitare tale controllo riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità.

L’obiettivo della funzione del controllo é assicurare che le entrate e le uscite siano dovutamente accertate, registrate, contabilizzate e verificare che l’insieme delle operazioni compiute sia accompagnato dai documenti giustificativi e che le informazioni disponibili consentano alle autorità responsabili della gestione e del controllo di esercitare compiutamente la loro attività.

Tale controllo si articola su due aspetti, il primo attinente alla verifica formale della corrispondenza alle disposizioni legislative di riferimento (regolamenti di settore, convenzioni, mandati, accordi, contratti), il secondo riguardante la gestione finanziaria, globalmente intesa, sotto il profilo della economicità, efficienza ed efficacia, cioé della bontà della gestione finanziaria stessa.

Il fatto che il legislatore comunitario, nell’indicare i parametri del controllo, abbia usato l’endiadi legittimità e regolarità, vuol significare che egli ha ben distinto le due tipologie di criteri intendendo che il primo non vada limitato alle norme contabili ma ricomprenda tutto l’ordinamento giuridico comunitario ed il secondo, invece, vada riferito, segnatamente ai principi e alle norme di contabilità.

Un’altra specificazione appare opportuna al fine di bene intendere l’interpretazione della norma comunitaria, cioé il fatto che il controllo, così modulato, non deve appuntarsi sui singoli e specifici atti in cui si articola l’attività di gestione pubblica verificandone gli aspetti meramente formali, ma deve riguardare l’intera gestione finanziaria nel suo complesso attraverso un esame di corrispondenza ai vigenti principi giuridici, legislativi e contabili.

Le modalità e le procedure della funzione di controllo contemplano anche la possibilità di ispezioni ed accessi diretti in loco.

E’ anche prevista una collaborazione con le Istituzioni nazionali di controllo.

L’attività di controllo si conclude con la predisposizione di apposita relazione concernente l’esercizio finanziario esaminato.

Tale funzione non deve avere come unico obiettivo la messa in evidenza di insufficienze, disfunzioni e irregolarità della gestione pubblica e l’applicazione delle corrispondenti sanzioni, ma, soprattutto, deve costituire un modo efficace di migliorare la gestione stessa e i risultati verso i quali essa deve tendere.

La nuova configurazione della Corte europea - segnatamente dopo la elevazione al rango di Istituzione e l’attribuzione della legittimazione attiva nei confronti della Corte di giustizia - comporta che la funzione di controllo si svolga attraverso le procedure di interazioni, contatti e di collaborazione tra i vari Stati europei e richieda, sempre più, una rispondenza tra le procedure di controllo dei vari paesi ed una omogeneità di sistemi di verifica, di parametri di giudizio e di dati elaborati.

E’ prevedibile, quindi, che i contatti tra la Corte europea e le altre Corti dei conti europee e, a fortiori, quella italiana, diverranno sempre più frequenti e stretti dovendosi prevedere una programmazione parallela di controlli ed una individuazione di temi e programmi di controllo comune.

Eppertanto é di tutta evidenza che una evoluzione di tal genere dei sistemi di controllo europei e comunitari non può prescindere da una uniformità ed omogeneità di indirizzo, modalità e procedure tra le Istituzioni di controllo dei vari paesi e tra queste Istituzioni e la Corte dei conti europea.

 

 

2.2. - Le Corti dei conti europee

I sistemi di controllo attualmente in vigore nei paesi d’ Europa non sono tra loro identici.

Così i paesi di lingua e tradizione latina hanno istituito un sistema di controlli basato su atti e su procedimenti e, in quanto Stati dotati di ordinamento amministrativo, hanno costruito l’illecito dell’amministratore e/o del funzionario pubblico in termini di diritto positivo introducendo una nozione meramente giuridica di responsabilità.

Nei surrichiamati paesi la gestione pubblica e/o di bilancio si basa sulla formulazione della previsione di entrata come fattore condizionante la spesa pubblica diretta all’attuazione ed esecuzione dei vari programmi.

Venendo, adesso, ad esaminare la legislazione istitutiva dei controlli si osserva che in Francia il sistema di controllo attribuito alla "Cour de comptes" é un modulo di controllo esterno, successivo sulla gestione, sia di legittimità che di efficienza.

Trattasi di un controllo di natura giurisdizionale che si esercita sui conti degli organismi che godono di contribuzioni pubbliche.

Siffatta forma di controllo da un lato assicura una forte credibilità nei cittadini in quanto rispetto al controllo interno, esercitato in sede amministrativa, risulta essere meno parziale, e dall’altro assicura il rispetto del diritto.

In Spagna il Tribunal de cuentas é previsto dall’art. 136 della Costituzione, verifica i conti e la gestione economica del settore pubblico ed é diretto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge del 1982, a subordinare l’esercizio dell’azione pubblica ai principi di legalità, di efficienza e di economicità.

Finalità dell’esercizio della funzione di controllo é la evidenziazione delle irregolarità di ordine contabile e giuridico.

Il sistema di controllo spagnolo ha carattere esterno ed assume una funzione collaborativa potendo proporre misure per il miglioramento della gestione.

In Portogallo the Portueguese Court of Audits, é un organo di controllo, costituzionalmente previsto, autonomo ed unico.

Esercita il controllo di legalità e di legittimità e di regolarità, oltre quello di gestione, cioé sulla economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

La Court of Audit di Romania é organo indipendente ed esercita il controllo giudiziario di legalità ed anche di economicità, efficienza ed efficacia.

La Turkish Court of Accounts é organo previsto a livello Costituzionale dotato di autonomia ed indipendenza. Ha funzioni di controllo analoghe a quelle svolte attualmente dalla Corte dei conti italiana.

Anche la Corte dei conti belga e quella greca sono organi a livello costituzionale che esercitano il controllo di legalità sulla gestione.

In senso diverso si sono mossi i paesi di tradizione anglosassone, in particolare il Regno Unito, che pur mantenendo ferma la connotazione fondamentale del principio di legalità della spesa pubblica, hanno preferito sistemi di controlli basati sulla gestione pubblica considerata nel suo complesso cui corrisponde una configurazione politica delle responsabilità dei pubblici funzionari che possono essere oggetto soltanto di sanzioni disciplinari.

Nei richiamati paesi la gestione del bilancio e della spesa pubblica si attua con modalità diverse nel senso che prioritaria e preventiva é l’individuazione dei programmi rispetto alla previsione di entrata e correlativa previsione di spesa, per cui l’entità della prima viene determinata in funzione di programmi già preventivati e stabiliti.

Nel Regno Unito il controllo é esercitato dal National Audit Office (NAO) cui spetta il compito di verificare la legalità e la regolarità dei conti al fine di accertare la corrispondenza della spesa pubblica alla finalità decisa dal Parlamento sulla base dei parametri di efficienza, economicità ed efficacia.

Il delineato sistema di tipo anglosassone é stato introdotto in altri paesi del centro e nord Europa (ad esempio Danimarca, Olanda, Germania) con alcune diversificazioni ed adattamenti secondo le tradizioni storiche e culturali dei singoli Stati.

Con particolare riferimento alla Germania occorre osservare che l’art. 114, 2 comma, della Costituzione tedesca prevede che la Corte dei conti federale esamina il bilancio consuntivo nonché l’economicità e la regolarità dell’esercizio del bilancio e della gestione economica.

Ciò vuol dire che tale controllo é di tipo successivo, mentre quello preventivo, di tipo finanziario e legalistico, viene esercitato sui singoli atti di gestione da un funzionario interno della stessa amministrazione; ciò tende ad assimilare il sistema tedesco a quello francese ove il controllo preventivo sugli atti di gestione si configura come un controllo interno anche se esercitato da pubblici funzionari esterni rispetto all’ufficio che gestisce il bilancio.

Nella repubblica Ceca l’organo supremo di controllo (SAO) é di recente istituzione (1989), effettua controllo di legittimità e di gestione.

In Polonia la Camera Suprema di controllo é il massimo organo di controllo in posizione di indipendenza sia dal potere esecutivo che giudiziario. Svolge solo funzioni di controllo, né emette sentenze, né adotta decisioni amministrative.

Tale sistema prevede la verifica della conformità a legge degli atti e delle attività di gestione sottoposti a controllo.

A livello costituzionale o legislativo il principio di legalità di controllo é previsto anche in altri Stati d’Europa (Finlandia, Polonia, Ungheria).

In Italia il recente sistema di controllo previsto dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20 ha introdotto un modulo di controllo che consente di allineare la Corte dei conti italiana sia alla "Dichiarazione di Lima sui principi generali della finanza pubblica" del 1977, sia alla Norme generali di controllo approvate dal Comitato di contatto dei Presidenti delle Istituzioni superiori di controllo della Comunità europea a Lisbona il 28 e 29 settembre 1993, nonché all’art. 188C del Trattato CEE che stabilisce che la Corte dei conti europea controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese, ed accerta la sana gestione finanziaria.

La richiamata normativa ha limitato l’ambito del controllo preventivo, indicando, tassativamente gli atti sui quali si esercita, ed ha privilegiato il controllo successivo e di gestione stabilendo che esso deve svolgersi sulla base dei criteri di legittimità e di regolarità.

Altra innovazione riguarda la possibilità di disporre ispezioni e di richiedere alle Amministrazioni documenti e notizie.

Sotto il profilo strutturale è stato introdotto il principio della collegialità del controllo e sotto quello organizzativo è stato stabilito che il controllo abbia luogo sulla base di programmi annuali.

 

 

2.3. - Il controllo di legalità

La riportata analisi delle tipologie delle Istituzioni di controllo della Comunità europea e dei vari Stati d’Europa, mostra che esse, ancorché profondamente diversificate tra loro, presentano, tuttavia, rilevanti affinità che si rispecchiano nella connotazione assunta dalle rispettive funzioni di controllo.

Ci si riferisce, innanzitutto, alla natura e alla tipologia dei parametri di controllo; in tale prospettiva si riscontra una avvertita uniformità dei sistemi di controllo nel senso che nessuno di essi prescinde dal rispetto e dalla stretta osservanza del principio di legalità nell’attività di gestione pubblica e nell’esercizio del bilancio.

Ciò sta a significare che l’Europa tutta considera principio fondamentale di ogni ordinamento moderno e democratico la conformità dell’attività amministrativa alla legge di ogni singolo Stato nonché la verifica e la valutazione del comportamento dei pubblici funzionari e l’accertamento dell’eventuale illiceità della loro condotta.

A fortiori uno Stato che non preveda il rispetto del principio di legalità nell’esercizio dell’azione amministrativa finirebbe per vanificare l’esercizio concreto della funzione di controllo svalutando l’importanza ed il valore del proprio ordinamento giuridico.

La sola valutazione di opportunità, anziché porsi come valido e logico complemento di quella di legalità, diverrebbe l’unico sindacato possibile sull’attività amministrativa sostituendo al controllo di legittimità un mero controllo di merito.

Le conseguenze di una siffatta impostazione del sistema di controllo non possono non essere negative sol che si consideri la impossibilità di sanzionare giuridicamente il comportamento di pubblici funzionari che hanno violato la legge e la avvenuta sottrazione della gestione della spesa pubblica al rispetto delle norme legislative e/o contabili.

Difatti, così operando, si crea una netta separazione tra le due modalità di controllo (legalità ed economicità) che finirebbe, soltanto, per rendere parziale ed insufficiente il modulo di controllo prescelto mentre la coesistenza di due diversi parametri di valutazione ben risponde all’avvertita esigenza di adeguata verifica della gestione della finanza pubblica.

 

 

3. - Coesistenza delle funzioni di controllo e giurisdizione

La questione della coesistenza delle funzioni di controllo e giurisdizione nel medesimo organo é strettamente collegata al problema della compiutezza e della sufficienza dei controlli.

Trattasi, indubitabilmente, di questione che non consente soluzioni e risposte univoche, cioé applicabili a qualsiasi sistema organizzativo e normativo, giacché, nei vari sistemi di controllo quali strutturati e regolamentati nei diversi paesi d’Europa, ancorché tra essi sia ravvisabile un minimo comun denominatore consistente nella previsione del parametro di legalità del controllo, non risulta possibile individuare completa uniformità organizzativa e funzionale.

Ne consegue, allora, diversità di risultato del controllo e tale risultato sarà tanto più ampio a seconda della tipologia dell’organo di controllo, della posizione da esso rivestita nell’ordinamento costituzionale, della maggiore o minore subordinazione al potere politico, dell’ampiezza di autonomia e di indipendenza di cui gode rispetto agli altri poteri pubblici.

L’ampiezza del risultato del controllo é in funzione anche degli aspetti metodologici e sostanziali del controllo stesso, tenuto conto degli atti oggetto del controllo medesimo, della tipologia di attività amministrativa da verificare, nonché dei parametri e dei criteri su cui si basa l’esercizio dell’attività di verifica.

Le cennate inevitabili diversità permettono di comprendere perché i risultati del controllo svolto dagli organi di Audit dei vari paesi europei presentano tra loro diversità e perché, conseguentemente, su tali diversità si instaurano le problematiche dei rapporti con la funzione giurisdizionale, con il potere e l’autorità giudiziaria.

La presenza di funzioni giurisdizionali e che, secondo i diversi stati, acquista maggiore o minore ampiezza, deriva dalla maggiore o minore compiutezza, autonomia ed autosufficienza delle relative attività di controllo e dalla esigenza che esso trovi completamento in una attività complementare.

In particolare due fattori condizionano la necessità dell’attività di giurisdizione accanto a quella di controllo: i rapporti tra la funzione di controllo e le altre funzioni giurisdizionali che debbono assicurare il regolare svolgimento dell’attività amministrativa ed il carattere degli esiti dell’esercizio della funzione di controllo.

Le Corti dei conti che in Europa sono titolari anche di poteri giurisdizionali ed i cui componenti assumono ruolo magistratuale sono quelle aventi sede in Belgio, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Turchia.

Come si vede trattasi, in massima parte, di paesi di origine e tradizione neolatina e il cui ordinamento é regolato a diritto amministrativo.

E’, comunque, di tutta evidenza che le soluzioni organizzative e legislative adottate dai richiamati paesi di prevedere la coesistenza delle due funzioni di controllo e giurisdizione sono tra loro diverse a seconda della articolazione assunta dai rapporti tra funzioni giurisdizionali ed istituzioni di controllo.

L’esperienza francese é quella che presenta maggiori punti di contatto con il sistema attualmente vigente in Italia.

Le caratteristiche del sistema francese sono il riconoscimento della giurisdizione sui conti dei contabili e la previsione del Procuratore Generale (Procureur Général).

Riguardo al primo aspetto si rappresenta che la Corte dei conti é giudice della responsabilità amministrativa nei confronti dei contabili.

Questi ultimi sono intesi nel seno letterale e restrittivo dell’accezione cioè coloro che hanno il maneggio, vale a dire la materiale disponibilità di valori e denaro pubblici, anche di fatto e, quindi, anche se soggetti privati.

Rispetto al sistema italiano delle responsabilità di cui é giudice la nostra Corte dei conti si rileva nel sistema francese una minore ampiezza della categoria di soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, ma al contempo estensibile anche a soggetti privati e non limitata solo a quelli pubblici.

La giurisdizione di responsabilità nei confronti dei funzionari pubblici (ordinateurs) é, però, attribuita ad un organo diverso dalla Corte dei conti, denominato Corte di disciplina finanziaria (Cour de discipline budgetaire et financière).

Il Procuratore Generale nella Corte dei conti francese é il rappresentante del potere esecutivo epperciò organo ad essa esterno tenuto a denunciare al Ministro guardasigilli i reati emersi nell’esercizio del controllo e ad informare le competenti autorità delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti.

Si può quindi affermare che in Francia il Procuratore Generale si pone come intermediario tra il magistrato incaricato della funzione di controllo che ha rilevato una irregolarità e l’autorità amministrativa e quelle giudiziaria, ove l’autorità amministrativa stessa non ottemperi all’obbligo di adottare i provvedimenti necessari ad eliminare l’irregolarità riscontrata.

La presenza del Procuratore Generale é connessa all’esigenza di rispetto delle leggi penali e finanziarie e la giurisdizione finanziaria costituisce un elemento essenziale dei sistemi di controllo degli abusi.

Il ruolo rivestito dal Procuratore Generale ha consentito lo sviluppo di strette relazioni e collaborazione tra l’attività di controllo e quella giudiziaria ogni qual volta i controllori, nell’esercizio delle loro funzioni, rinvengano ipotesi di reato.

E’ possibile affermare che la posizione ed il ruolo del Procuratore Generale sono divenuti fondamentali di fronte al progressivo incremento delle frodi fiscali e delle corruzioni che solo una precisa attività di controllo é in grado di mettere in luce.

L’ufficio del pubblico ministero é unico presso le due Corti (dei conti e di disciplina).

Il sistema adottato in Belgio risulta analogo a quello adottato in Italia al momento della istituzione della Corte dei conti del 1862 in quanto é l’unico sistema contabile che distingue tra contabile, in senso stretto, e ordinatore di spesa: il primo svolge un’attività materiale connessa alla effettiva movimentazione dei fondi, mentre il secondo svolge un ruolo decisionale nell’ambito della procedura di spesa.

La Corte dei conti belga é giudice della responsabilità dei contabili connessa a qualunque irregolarità di spesa accertata.

Particolare é la posizione del Lussemburgo che ha realizzato un sistema di giurisdizione attenuata con competenza non generale.

In Spagna il Tribunal de Cuentas ha funzioni sia di controllo che di giurisdizione (art. 117 della Costituzione).

Trattasi di una giurisdizione avente ad oggetto l’accertamento delle responsabilità contabili nei confronti dei contabili in senso stretto, cioé di coloro che hanno il possesso e la disponibilità di valori e denaro pubblico, anche di fatto.

Nel sistema spagnolo, quale elaborato dal testo legislativo del 1982, si riscontra uno stretto collegamento tra la funzione di controllo e quella giurisdizionale qualora dall’esame dei conti esercitato in sede di controllo siano scaturite irregolarità e illiceità che integrano gli estremi della responsabilità contabile.

Presso il Tribunal de Cuentas é prevista la presenza del Procuratore Generale cui la legge attribuisce un ruolo di sussidiarietà, giacché egli interviene soltanto ove il soggetto pubblico danneggiato non abbia autonomamente proposto domanda di risarcimento danni.

Particolarità del sistema spagnolo é la istituzione di una procura speciale (legge n. 10 del 24 aprile 1995), cioé di un organo giudiziario ad hoc per la repressione dei reati economici collegati a fatti di corruzione resosi necessario per fronteggiare nuove forme di illegalità, come quelle legate alla criminalità economica.

La Court of Audits del Portogallo oltre che organo di controllo é, al contempo, organo di giurisdizione.

Come organo costituzionale ne ha tutte le prerogative: cioé sovranità, indipendenza, garanzia; i suoi componenti godono dello stato magistratuale incompatibile; emette sentenze ed applica sanzioni.

La Court of Audits é giudice delle responsabilità finanziaria, cioé di tutti quegli illeciti che trovano il loro fondamento nell’erogazione di spese non previste od in eccesso, nelle violazioni di bilancio, nella irregolarità dei conti, nella mancata restituzione o nell’illegale possesso di fondi pubblici o nella irregolarità di atti di gestione.

Nello svolgimento della funzione giurisdizionale é previsto l’ intervento del pubblico ministero (Attorney General), organo, però, non appartenente alla Corte dei conti.

Il pubblico ministero svolge un duplice ruolo, sia nei riguardi della legalità finanziaria-amministrativa, sia nei confronti della legalità penale e civile giacché, ove in sede di controllo si rilevino fattispecie integranti responsabilità non solo contabili, egli é tenuto a darne comunicazione alla competente autorità.

Anche la Court of Audit della Romania svolge attività giurisdizionale nei riguardi delle responsabilità per danni causati allo Stato e alla finanza pubblica.

Il titolare dell’azione di responsabilità é il pubblico ministero finanziario, la sua posizione é costituzionalmente prevista ed ha poteri analoghi al Procuratore Generale della Corte dei conti italiana (esercita l’azione di responsabilità, agisce sia d ufficio, sia su istanza di parte, dà inizio al giudizio contabile attraverso la notificazione dell’atto di citazione, partecipa alle udienze, propone appello e redige conclusioni, sovraintende alla esecuzione delle sentenze definitive).

Anche nel sistema romeno l’esito della funzione ci controllo costituisce presupposto idoneo a determinare l’instaurazione del giudizio di responsabilità.

La Hellenic Court of Audit é al contempo istituzione di controllo e organo giurisdizionale: tali funzioni sono esercitate dalla General Commissioner’s che é competente per i danni causati da pubblici dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni.

Anche la Turkish Courts of Accounts é organo previsto a livello costituzionale ed ha potere giudiziale in ordine alla responsabilità dei pubblici dipendenti.

La funzione giurisdizionale é duplice e comprende i giudizi sui conti e i giudizi in materia di responsabilità.

Il pubblico ministero (Prosecutor’s Office) é organo esterno alla Corte nominato dal Ministro delle finanze e non é assimilabile al pubblico ministero presso il Consiglio di Stato né a quello civile e penale.

Caratteristica del pubblico ministero é rassegnare opinioni scritte e svolgere funzioni amministrative.

I giudizi di responsabilità si svolgono in unico grado.

Diversa é la situazione ove si tratti di paesi nei quali la Corte dei conti non svolge funzioni giurisdizionali.

Innanzitutto nell’ambito di tali paesi occorre un ulteriore distinguo, a secondo che i controllori rivestano ruolo magistratuale (Germania, Olanda, Austria), oppure rivestano il mero ruolo di pubblici funzionari (Danimarca, Finlandia, Irlanda, Svezia e Regno Unito).

Il problema del rapporto controllo-giurisdizione, nei paesi nei quali l’esame dei rapporti tra le istituzioni di controllo e gli altri organi del potere giudiziario.

In Ungheria, poiché l’organo di controllo é organo soggetto al Parlamento, mentre il potere giudiziario deve godere di indipendenza dal Parlamento medesimo, i controllori sono tenuti ad informare prontamente la competente autorità giudiziaria ogni qual volta nell’esercizio delle loro funzioni rinvengano sospetti di reato.

Qualora, poi, dall’esercizio della funzione del controllo derivino violazioni di legge o di costituzione il Presidente della Corte dei conti é tenuto a darne informativa alla Corte costituzionale.

Anche in Polonia é particolarmente sviluppata la collaborazione tra la Camera suprema di controllo e gli organi del potere giudiziario; così il Presidente della cennata Camera può adire il Tribunale costituzionale per ragioni di legittimità costituzionale e l’organo supremo di controllo deve informare il pubblico ministero ogni qual volta nell’esercizio delle funzioni di controllo ravvisi violazione di legge.

Il sistema anglosassone si differenzia dagli altri sistemi europei per essere volto esclusivamente alla verifica della economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della spesa pubblica indipendente da una verifica di legalità e di regolarità della stessa, per cui viene rimessa alla legge comune la sanzione civile degli illeciti patrimoniali pubblici.

In tale sistema non hanno ingresso la responsabilità amministrativa e contabile, potendo farsi luogo alla sola applicazione di sanzioni disciplinari e rimettendo alla valutazione politica degli elettori la verifica della correttezza della gestione pubblica.

Non molto dissimile é il regime di controllo della Germania con la differenza che i controllori rivestono il ruolo di magistrati.

Anche in Germania la Corte dei conti non esercita funzioni giurisdizionali per cui la responsabilità patrimoniale degli amministratori e dei funzionari pubblici che arrechino danno nell’esercizio delle proprie funzioni, ricade sullo Stato o sull’ente di appartenenza titolari dell’azione di rivalsa.

Comunque la competenza é sempre del giudice ordinario e trattasi di una responsabilità soggetta ad una regolamentazione che prevede ampie garanzia e condizionamenti per cui sono molto rari i casi di giudizi di tal genere.

La previsione di una funzione giurisdizionale accanto a quella di controllo appare finalizzata a rafforzare la capacità del sistema di controllo rivestendo un ruolo di complementarità rispetto ad esso.

La coesistenza delle due funzioni deriva dagli stretti rapporti esistenti tra esse giacché la verifica della spesa pubblica non può prescindere dal giudizio sui conti (rectius conti pubblici) e in caso di accertate violazioni finanziarie la responsabilità finanziaria deve risultare effettiva.

E’ della massima importanza che le responsabilità possano essere perseguite da coloro che hanno esercitato la funzione di controllo in quanto hanno esaminato e sono a conoscenza delle circostanze nelle quali si sono verificate le illiceità.

Vale anche rilevare che la necessità della funzione giurisdizionale si collega alla incompletezza degli aspetti tecnici e finanziari del controllo che a poco a poco restringerebbero la funzione stessa ad un mero esercizio di elaborazione di dati e di conseguenti opinioni senza giungere a risultati pratici.

E’ a dire che la funzione giurisdizionale rende effettivi gli esiti (rectius esiti negativi) del controllo.

 

 

4. - La posizione del pubblico ministero. Raccordo tra controllo e giurisdizione

La soprariportata analisi permette di evidenziare un dato importante, cioé che in tutti gli Stati europei in cui le rispettive Corti dei conti esercitano contemporaneamente funzioni di controllo e giurisdizione esiste sempre un organo al quale sono attribuite le funzioni di pubblico ministero e al quale compete sottoporre al giudice le irregolarità e le illegittimità scaturenti dai risultati del controllo eseguito, operando, in tal modo, il necessario raccordo tra controllo e giurisdizione.

Il pubblico ministero rappresenta, difatti, l’unico organo in grado di utilizzare gli esiti del controllo e, qualora da essi scaturisca una notitia criminis oppure una notitia damni, ovvero una ipotesi di reato, può e deve allertare l’autorità giudiziaria competente.

Nell’attuale sistema vigente in Italia il pubblico ministero presso la Corte dei conti é titolare dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile e, conseguentemente, l’esercizio di tale azione presuppone che egli venga a conoscenza della notitia damni

Le più frequenti fattispecie di notitia damni, cioé di circostanze, fatti, situazioni, notizie, informative, etc. da cui scaturisce una probabile ipotesi di danno derivano dalle stesse iniziative assunte dal pubblico ministero, dall’esercizio di specifica attività ispettiva, cioé avvisi al Ministro, accertamenti diretti etc.

Le denunce provenienti dalle varie amministrazioni e dirette alle Procure della Corte dei conti dovrebbero costituire la fonte più ricorrente di notitia damni, essendo tale incombente previsto a livello legislativo (art. 53 R.D. 1 luglio 1934, n. 1214, testo unico delle leggi sulla Corte dei conti).

Ma é indubitabile che le più rilevanti notizie di danno emergono dai risultati dell’esercizio della funzione del controllo che possono scaturire dalle delibere della Sezione controllo Stato, da quelle della Sezione controllo enti e della Sezione controllo enti locali, dai referti al Parlamento e da qualunque altro atto o procedimento in cui si concreta la funzione del controllo sia interno che esterno.

Una ulteriore proficua fonte di notitia damni si basa sull’acquisizione di notizie provenienti dagli organi giudiziari in quanto l’art. 19 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale impone di informare dettagliatamente i Procuratori Regionali ed il Procuratore Generale della Corte dei conti tutte le volte in cui per un reato che ha cagionato danno all’erario, é stata disposta, a carico di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, la custodia cautelare o una misura precautelare ovvero é stata esercitata l’azione penale.

Da ultimo vengono ricevute dal pubblico ministero presso la Corte dei conti le segnalazioni di danno provenienti da privati ed in generale da soggetti non tenuti all’obbligo della denuncia, quelle provenienti dalla stampa e dagli altri organi di informazione.

Come si vede, quindi, il ruolo del pubblico ministero é non solo rilevante per l’ampiezza delle funzioni e delle azioni che svolge, ma anche insopprimibile quale garanzia di uno Stato democratico, specie nell’attuale momento storico sia europeo che italiano, ove la lotta alla corruzione, alla frode e alla criminalità organizzata richiede sempre più un rafforzamento di strumenti giudiziari adeguati.

E’ da ritenere anche che la previsione della figura del pubblico ministero a livello costituzionale contribuisca a rafforzare le garanzie che l’ordinamento deve assicurare ai cittadini in genere a fronte dell’esercizio dell’attività amministrativa, della gestione della spesa pubblica e dell’esercizio del bilancio.

Le esperienze europee, con le rappresentate diversità e caratterizzazioni, come sopra riportate, non solo confortano le anzidette considerazioni in ordine all’ordinamento italiano, ma dimostrano che la funzione giurisdizionale finanziaria-contabile é una funzione che, lungi dall’essere eliminata o soppressa, appare addirittura rafforzata come dimostrano il sistema francese e quello spagnolo, quello belga e quello romeno.

 

 

5. - La responsabilità dei pubblici funzionari

Il confronto tra le esperienze dei paesi europei in tema di perseguimento delle responsabilità mette in luce non solo diversità tra i vari Stati ed i vari ordinamenti, ma anche aspetti diversificati e rilevanti.

Tutti i paesi prevedono, genericamente, l’applicazione di sanzioni disciplinari o penali quando siano accertate irregolarità o illegittimità nell’attività di gestione amministrativa giacché é principio generalmente riconosciuto che ogni paese debba tutelare e salvaguardare la integrità dei propri servizi pubblici e debba esercitare un’azione di prevenzione e di repressione nell’ambito della stessa amministrazione pubblica.

In caso di commissione di atti illeciti che integrino fattispecie di reato tutti i paesi prevedono la sottoposizione del funzionario pubblico alla giurisdizione penale.

L’obbligatorietà della denuncia penale non é prevista da tutti i paesi (ad esempio la Danimarca non contempla tale obbligo); in Finlandia sono specificatamente indicati i casi nei quali vi é l’obbligo di sottoporre il funzionario pubblico alla giurisdizione penale.

E’, invece, prevista in Olanda, Belgio, Spagna, e Francia; in Germania la denuncia va fatta al "public Prosecutor".

L’applicazione delle sanzioni disciplinari é di competenza delle singole amministrazioni da cui dipendono i funzionari pubblici che hanno commesso attività irregolare o illegale.

Per quanto concerne la previsione di un idoneo sistema di sanzioni in caso di riscontrate irregolarità rinvenienti dall’esercizio della funzione di controllo e le relative modalità di applicazione i vari paesi d’Europa presentano differenti soluzioni: così in Albania l’applicazione delle sanzioni deve essere, appositamente, richiesta dall’Organo supremo di controllo (SAI), in Polonia é il Parlamento che formula le sanzioni contro i funzionari che hanno cagionato danno pubblico.

In molti altri paesi é prevista la informativa al giudice penale ove nell’operato degli agenti pubblici si ravvisino fattispecie di reato: così in presenza della cosiddetta notitia criminis in Turchia ed in Francia le Sezioni delle rispettive Corti dei conti sono tenute ad informare l’autorità giudiziaria penale, in Turchia e Polonia l’iniziativa spetta al pubblico ministero, direttamente informato dai controllori, in Inghilterra é la polizia a provvedere alla relativa notifica, in Ungheria e Polonia il Presidente delle rispettive Corti può informare il giudice penale e in Portogallo l’iniziativa spetta al pubblico ministero che é presente alle adunanze dell’organo di controllo.

Nessun paese europeo prevede che l’organo di controllo possa irrogare, direttamente, sanzioni disciplinari o adottare misure di carattere cautelare (come ad esempio la sospensione cautelare dal servizio).

Venendo adesso ad esaminare la posizione dei vari paesi europei in relazione alla attribuzione ad un giudice o organo speciale della competenza in ordine alle responsabilità per illecito sanzionato o per danni causati all’amministrazione occorre operare un distinguo a secondo che gli organi di controllo dei singoli paesi siano titolari o meno di funzioni giurisdizionali.

Ove le Corti dei conti (come nei richiamati casi di Belgio, Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Romania, Turchia) siano titolari anche di funzioni giurisdizionali esse sono anche giudici della responsabilità patrimoniale dei pubblici agenti.

In Francia una precisazione é d’obbligo: la Corte dei conti francese, difatti, é giudice delle responsabilità per fatti illeciti o per danni causati all’amministrazione soltanto nei confronti dei contabili, mentre nei riguardi degli ordinatori di spesa il giudice competente é la Cour de discipline budgetaire et financière.

Nei paesi di tradizione anglosassone nei quali l’organo di controllo svolge unicamente funzioni di verifica della gestione pubblica la responsabilità amministrativa dei funzionari pubblici non é giuridicamente rilevante né sono previsti giudici od organi speciali dotati di tale competenza.

E’ interessante esaminare la posizione della Corte dei conti comunitaria: innanzitutto essa non ha alcun potere di adottare provvedimenti nei confronti delle Istituzioni controllate; i controllori sono soggetti a responsabilità disciplinare secondo le norme previste dallo Statuto; soltanto in caso di personale colpa grave il pubblico funzionario, il controllore finanziario o il contabile sono tenuti al risarcimento del danno subito dalla Comunità integrando, il loro comportamento, una fattispecie di responsabilità finanziaria.

Dalla riportata analisi emergono alcune considerazioni che meritano attenzione.

La prima riguarda la valutazione della posizione del pubblico funzionario in caso di irregolare ed illegittimo comportamento che in taluni casi é considerato suscettibile di integrare gli estremi di una responsabilità sanzionabile in sede giurisdizionale mentre in altri può dare ingresso solo ad una responsabilità disciplinare.

Come si vede trattasi di una diversa valutazione di un medesimo comportamento; si nota cioè nei paesi di tradizione anglosassone una tendenza a restringere il campo della responsabilità finanziaria al solo aspetto disciplinare accertabile e sanzionabile a livello meramente amministrativo nell’ambito della stessa amministrazione di appartenenza senza che tali infrazioni rilevino a livello giurisdizionale e comportino l’intervento di un’autorità (rectius autorità giurisdizionale) esterna.

Sempre secondo la tradizione anglosassone saranno poi gli elettori in sede politica che a consuntivo giudicheranno, con la propria successiva scelta, la bontà o meno della gestione concedendo o negando la fiducia al Governo uscente per la legislatura successiva.

In siffatti ordinamenti a quella che nei paesi di tradizione latina costituisce la responsabilità patrimoniale si sostituisce una responsabilità "politica" nel senso che i governanti e, per essi, qualunque pubblico funzionario, risponderanno agli elettori del loro operato.

Ordinamenti giuridici del tipo di quelli soprariportati presuppongono, necessariamente, una più ampia autoresponsabilizzazione dei funzionari pubblici ma anche una semplificazione del sistema organizzativo e strutturale pubblico.

Ciò non toglie che i funzionari stessi siano perseguibili secondo la legge ordinaria ma é noto che casi di giudizi nei confronti di pubblici funzionari avanti il giudice ordinario sono sempre abbastanza rari.

La seconda considerazione riguarda invece l’efficacia e la forza del controllo nei paesi nei quali non é perseguibile la responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari.

Ciò che rileva, allora, sono gli esiti del controllo; ove questo si sia concluso positivamente non ci sono problemi di sorta ma ove si sia concluso negativamente e siano state riscontrate irregolarità o cattiva gestione si pone il problema delle conseguenze di tali esiti, ovvero delle misure, eventualmente anche sanzionatorie, applicabili.

Se il sistema di controllo é sufficientemente valido sarà esso stesso in grado di utilizzare gli esiti e le conseguenze in maniera positiva inducendo l’amministrazione a correggere i propri errori, ad operare le dovute modificazioni, etc., mentre in caso contrario gli esiti del controllo rimarranno privi di riscontro e fini a se stessi.

Talvolta si potrebbe addirittura essere indotti a ritenere che la giurisdizione amministrativa in tema di responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari costituisca la sanzione applicabile ove l’amministrazione non si adegui ai rilievi dell’organo di controllo e non adempia alle sue statuizioni.

 

 

6. - Considerazioni conclusive

Conclusivamente dall’esame strutturale e funzionale delle varie Corti europee emerge una duplice constatazione: vale a dire la isopprimibile esigenza della sussistenza del controllo di legalità dell’azione amministrativa, come previsto da tutte le Istituzioni di controllo europee, nonché la avvertita necessità della coesistenza della funzione giurisdizionale come completamento e rafforzamento di quella di controllo, ove esso non sia in grado di modificare efficacemente l’operato irregolare od illegittimo dell’amministrazione.

A tal proposito non va ignorato che sia paesi europei che paesi extraeuropei stanno guardando con favore alla possibile istituzione di funzioni giurisdizionali accanto a quelle di controllo ove le rispettive Corte dei conti ancora non prevedano tale congiunto esercizio di funzioni.

Nel verso ora detto sembra anche muoversi la stessa Corte dei conti Europea da quando, a seguito del trattato di Maastricht (Art. E, paragrafo 59 che ha introdotto nella parte V del trattato CEE, dedicata alle Istituzioni comunitarie, la Sezione V intestata alla Corte dei conti composta dagli artt. 188A, 188B, 188C che disciplinano la struttura ed il funzionamento della Corte stessa), é stata elevata a rango di Istituzione, cioé é stata equiparata non solo alle altre Istituzione della Comunità europea, ma anche alle Istituzioni nazionali di controllo.

Per effetto della posizione istituzionale e del ruolo rivestito nell’ambito delle Istituzioni della Comunità europea la Corte dei conti europea si atteggia a organo di controllo esterno di legalità, regolarità delle entrate e delle spese e della buona gestione finanziaria.

La Corte dei conti europea appare, quindi, come un organo in posizione di ausiliarietà del Consiglio e del Parlamento; entro certi limiti può quindi evidenziarsi una similitudine di posizione con l’attuale Corte dei conti italiana che dall’art. 100 della Costituzione é ricompreso negli organi ausiliari del Governo.

Ulteriore potenziamento del ruolo della Corte europea si ravvisa nella prospettiva di riconoscere ad essa un potere giurisdizionale vero e proprio associato al diritto di procedere su propria iniziativa e suscettibile di appello dinanzi alla Corte di giustizia, come evidenziato in un parere del Parlamento europeo reso nel 1996 in occasione delle valutazioni in ordine alle sanzioni applicabili in caso di frode lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea.

Attualmente il trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull’Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, ha sostituito il terzo comma dell’art. 173 con il seguente testo "La Corte di giustizia é competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che il Parlamento europeo, la Corte dei conti e la BCE propongono per salvaguardare le proprie prerogative".

La modifica introdotta costituisce una indubitabile salvaguardia delle prerogative della Corte dei conti europea contro atti, anche normativi, delle altre Istituzioni qualora essi determinino una diminuzione delle funzioni della Corte e costituiscano ostacolo al suo operare.

Con tale nuova formulazione viene riconosciuto alla Corte europea il diritto di adire, direttamente, e non più tramite la Commissione, la Corte di giustizia ove le Corti dei conti dei paesi membri non abbiano ottemperato all’ordine di esibizione di documenti necessari all’esercizio della funzione del controllo.

Il medesimo trattato ha anche apportato modificazioni all’art. 188C aggiungendo che la Corte dei conti europea nell’esercizio del controllo riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità e, al paragrafo 3, rafforzando la collaborazione tra la Corte europea stessa e le Istituzioni Nazionali di controllo.

Quanto detto conferma che la funzione di controllo della Corte comunitaria postula un contemporaneo esercizio di analoghe funzioni di controllo delle varie Corti europee in modo da creare una sorta di parallelismo tra le responsabilità degli Stati membri e l’ Unione europea.

In tale verso si é mosso il legislatore italiano che con la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ha introdotto una metodologia di controllo assimilabile a quella comunitaria e coerente con essa.

I principali punti di riferimento con la struttura dell’organo di controllo europeo sono l’utilizzazione dei risultati del controllo interno, la previsione che il controllo successivo avvenga anche in corso di esercizio e contempli la possibilità di ispezioni in loco, analoghi ai sopralluoghi previsti per la Corte Europa.

Ma soprattutto dove la riforma del 1994 evidenzia la tendenza ad uniformarsi ai canoni europei del controllo é nel prevedere il controllo di legalità e di legittimità cioé nella convinzione che anche una verifica a posteriori dell’attività di gestione nel suo complesso non può, comunque, prescindere da una valutazione di conformità alle norme giuridiche e contabili.

 

 

LEGISLAZIONE

Albania

- Law no. 7491, data 9.4.1991 "On the main costituent dispositions"

- Law no. 7596, data 31.8.1992 "On the State control service"

 

Austria

- Federal Costitution, version 31.7.1993, title five

- Federal Law no. 144, data 16.6.1948 on the Court of Audit

 

Belgio

- Loi 29.10.1846

 

Repubblica Ceca

- Constitution of the Czech Republic, 16.12.1992

- Act no. 166, data 20.5.1993, on the Supreme Audit Office

 

Danimarca

-Act no. 489, data 24.6.1991, on the Audit of the State Accounts etc. (The Auditors general Act)

 

Estonia

- The Audit Act of the Republic of Estonia, adopted in 1990

 

Finlandia

- The Constitution Act of Finland 17.7.1919/94. Section 71

- State Audit Act 3.12.1847/967

- State Audit Decree (19.3.1993/267)

- Act of the Right of the Parliamentary State Auditors and the State Audit Office to Audit Certain Credit Transfers between Finland and the European Communities (17.3.1995/353)

 

Francia

- Loi n. 67-483 du 22.6.1967, relative à la Cour des comptes

- modifiée par lois:

- n. 72-1147 du 23.12.1972

- n. 76-539 du 22.6.1976

- n. 82-594 du 10.7.1982

- n. 88-13 du 5.1.1988

- n. 91-772 du 7.8.1991

- n. 93-122 du 29.1.1993

 

Germania

- Federal Court of Audit Act 11.7.1985

 

Irlanda

- Comptroller and Auditor General (amendment) Act no. 8, data 30.5.1993

 

Islanda

- National Audit Act no. 12, data 29.4.1986

 

Italia

- Costituzione della Repubblica. art. 100

- R.D. 1.7.1934, n. 1214, testo unico sulle leggi della Corte dei conti

- Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

 

Lituania

- The Constitution of the Republic of Lithuania

- Law no. I-258, data 31.5.1990, on the activity of the State Control Departement of the Republic of Lithuania

 

Luxembourg

- Constitution, article 105

- Loi du 9.1.1852, concernant l’ organisation de la Chambre des comptes

- successive modificazioni:

- loi 19.2.1931, concernant l’ organisation de la Chambre des comptes e de la Recettes générale

- loi 27.7.1936, concernant la comptabilité de l’ Etat

- loi 8.2.1961 portant organisation du Conseil de l’ Etat

 

Malta

- Constitution of Malta, appendix 2, Financial Administration and Audit Act, 1962

 

Moldava

- The Law on the Court of Accounts, no. 465-XII, 31.1.1991

 

Olanda

- Government Accounts Act

 

Norvegia

- Act on the auditing of Governmental accounts of february 8, 1918, as amended february 27,1930

 

Polonia

- The Constitutional Act of 17.10.1992

 

Portogallo

- Act 86/89, dated 8.9.1989. Reform of the Court od Auditors

 

Romania

- Law of the Organization and Operation of the Court of Audit, no. 94, data 8.9.1992

 

Russia

- Federal law "on the accounts Chamber of the Russian Federation", 11.1.1995

 

Slovacchia

- Law no. 39, data 19.1.1993, on the Supreme Audit Office of the Slovak Republic

 

Spagna

- Spanish Constitution of 7.1.1978, II Amendments

- Organic Act no.2, data 12.5.198, on the Court od Audit

- Organic Act no. 7, data 5.4.1988, on the functioning of the Court of Audit

- Act no. 29, data 26.12.1990, on the interterritorial equalising fund

- Act no. 7, data 2 aprile 1985, regulating the bases of local Government

 

Svezia

- Government Agencies and Institues Ordinance

 

Svizzera

- Federal Law 28.6.1967, on the Swiss Federal Audit Office

 

Turchia

- Turkish Law of the Court of Accounts, no. 832, date 21.2.1967

 

Ungheria

- Act XXXVIII of 1989 on the State Audit Office

 

United Kingdom

- National Audit Act 13.5.1983, chapter 44

 

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