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CORTE DEI CONTI - SEZIONE TERZA CENTRALE Ordinanza n. 74/99 del 22 luglio 1999 Presidente PELLEGRINO - Relatore ZUPPA- PM GALEOTA
Giudizio di responsabilità - proroga del termine per il deposito dellatto di citazione - ordinanza di rigetto - non appellabilità
Non è appellabile lordinanza con la quale la Sezione giurisdizionale respinge la richiesta di proroga del termine per emettere latto di citazione in giudizio di un presunto responsabile.
DIRITTO 1- Con limpugnata ordinanza, la Sezione giurisdizionale per il Piemonte ha respinto listanza con cui il Procuratore Regionale aveva chiesto che, ai sensi dellart. 5, comma 1, del decreto legge n. 453/1993 convertito, con modificazioni, in legge n. 19/1994, nel testo riformulato dallart. 1, comma 3-bis, del decreto legge n. 543/1996 convertito, con modificazioni, in legge n. 639/1996, fosse a lui concessa la proroga del termine per emettere latto di citazione in giudizio di un presunto responsabile di danno erariale. La norma appena citata, comè noto, dispone che il Procuratore Regionale debba emettere latto di citazione in giudizio del presunto responsabile entro 120 giorni dalla scadenza del termine al medesimo assegnato al fine di proporre le proprie controdeduzioni ai fatti addebitatigli nellinvito a dedurre. I termini di cui sopra hanno la finalità di imprimere al giudizio di responsabilità ritmi celeri e tempi certi, e rispondono evidentemente a quellesigenza di civiltà giuridica espressa dalla disposizione contenuta nellart. 6 della "convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali" (approvata con legge 4 agosto 1955, n. 848), ai cui sensi i processi devono essere definiti in tempi ragionevoli. La norma stessa, nel fissare i termini perentori entro i quali il Procuratore Regionale (ove non ritenga di addivenire allarchiviazione della vertenza) deve emettere latto di citazione, consente, tuttavia, che i termini stessi siano eccezionalmente prorogati, ma vuole che le ragioni della proroga siano previamente rappresentate al Giudice e siano da questi valutate, onde evitare che lincolpato sia esposto a lungaggini ingiustificate e che i tempi processuali si dilatino oltre i limiti della ragionevolezza. La mancata autorizzazione, peraltro, non priva pubblico ministero del potere-dovere di promuovere lazione: la normativa in esame, infatti, gli assegna in tal caso ulteriori 45 giorni per addivenire alla citazione ovvero allarchiviazione, termine, questo, evidentemente giudicato congruo dal Legislatore e, comunque, funzionale a quelle esigenze di celerità di cui si è detto. 2 - Ciò precisato, occorre ora verificare se il provvedimento con cui il Giudice consente o nega la proroga possa essere oggetto dappello. Ritiene il Collegio che ragioni di ordine letterale e logico-sistematico impongano di dare risposta negativa. Sotto il profilo letterale, occorre rammentare che, a norma del comma 4 dellart. 279 c.p.c., i provvedimenti del collegio aventi forma di ordinanza "non sono soggetti ai mezzi dimpugnazione previsti per le sentenze". In coerenza con la norma appena citata, il comma 5 dellart 1 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453 convertito, con modificazioni in legge 14 gennaio 1994, n. 19, nel testo riformulato dallart. 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n 543 convertito, con modificazioni, in legge 20 dicembre 1996, n 639 ("disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti") consente lappello, alle Sezioni centrali soltanto "avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali". Linterpretazione letterale della normativa appena citata conduce, dunque, ad escludere che lordinanza in esame sia suscettibile dappello. Vero è che le Sezioni Riunite di questa Corte dei conti, seguendo la giurisprudenza della Corte di cassazione, hanno, avuto occasione di precisare che la verifica circa lappellabilità dei provvedimenti giudiziali deve essere condotta non già con riferimento al mero dato letterale, ovvero con riferimento alla qualificazione che il giudice dà al proprio provvedimento, sibbene dando rilievo alleffettivo contenuto ed alla natura sostanziale dellatto. La distinzione tra ordinanze e sentenze, infatti, "deve essere effettuata in ragione della natura decisoria o meno del provvedimento più che sulla intestazione o denominazione (SS.RR. n 8/98/QM del 24 marzo 1998)". Ma, proprio in funzione di tale precisazione, è agevole rimarcare che il provvedimento oggetto dellappello in epigrafe (qualificato come ordinanza dal giudice regionale) non contiene alcuna statuizione su diritti delle parti né decide domande proposte nel corso di un giudizio. Esso, infatti, interviene in una fase preprocessuale (SS.RR. 7/98/QM e 14/98/QM) e, come tale, non ha effetti decisori, e non può essere in alcun modo assimilato - sotto il profilo contenutistico e funzionale - alla sentenza. 4 - Quanto ai profili logico-sistematici, anchessi militano contro lappellabilità dei provvedimenti che consentono o negano la proroga Leventuale proponibilità dimpugnazioni, appelli o reclami contro i provvedimenti di cui trattasi, infatti, potrebbe essere affermata solo in presenza di una norma che ne disciplinasse termini e modalità idonei ad assicurare il rispetto di quellesigenza, cui si accennava, di dare al processo tempi certi e solleciti. Orbene, nella materia in esame non esiste alcuna disciplina di tal genere, né essa è rintracciabile al di fuori del sistema normativo di riferimento. Anche il criterio dinterpretazione logico-sistematico induce, dunque, a ritenere che, in difetto di unespressa previsione di rimedi avverso le ordinanze di cui trattasi, e di una loro appropriata disciplina, le ordinanze stesse non siano appellabili 5 - Può ancora soggiungersi che principi similari regolano anche il processo penale e, in particolare, il tema della durata delle indagini preliminari (in argomento si veda Cassaz. Penale sez. VI n 786/1995). Lappello in epigrafe, pertanto, è inammissibile. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese la Corte dei conti Sezione terza giurisdizionale centrale, dichiara inammissibile lappello in epigrafe. Nulla per le spese |