CORTE DEI CONTI - SEZIONE TERZA CENTRALE

Ordinanza n. 74/99 del 22 luglio 1999

Presidente PELLEGRINO - Relatore ZUPPA- PM GALEOTA

 

Giudizio di responsabilità - proroga del termine per il deposito dell’atto di citazione - ordinanza di rigetto - non appellabilità

 

Non è appellabile l’ordinanza con la quale la Sezione giurisdizionale respinge la richiesta di proroga del termine per emettere l’atto di citazione in giudizio di un presunto responsabile.

 

DIRITTO

1- Con l’impugnata ordinanza, la Sezione giurisdizionale per il Piemonte ha respinto l’istanza con cui il Procuratore Regionale aveva chiesto che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legge n. 453/1993 convertito, con modificazioni, in legge n. 19/1994, nel testo riformulato dall’art. 1, comma 3-bis, del decreto legge n. 543/1996 convertito, con modificazioni, in legge n. 639/1996, fosse a lui concessa la proroga del termine per emettere l’atto di citazione in giudizio di un presunto responsabile di danno erariale.

La norma appena citata, com’è noto, dispone che il Procuratore Regionale debba emettere l’atto di citazione in giudizio del presunto responsabile entro 120 giorni dalla scadenza del termine al medesimo assegnato al fine di proporre le proprie controdeduzioni ai fatti addebitatigli nell’invito a dedurre.

I termini di cui sopra hanno la finalità di imprimere al giudizio di responsabilità ritmi celeri e tempi certi, e rispondono evidentemente a quell’esigenza di civiltà giuridica espressa dalla disposizione contenuta nell’art. 6 della "convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali" (approvata con legge 4 agosto 1955, n. 848), ai cui sensi i processi devono essere definiti in tempi ragionevoli.

La norma stessa, nel fissare i termini perentori entro i quali il Procuratore Regionale (ove non ritenga di addivenire all’archiviazione della vertenza) deve emettere l’atto di citazione, consente, tuttavia, che i termini stessi siano eccezionalmente prorogati, ma vuole che le ragioni della proroga siano previamente rappresentate al Giudice e siano da questi valutate, onde evitare che l’incolpato sia esposto a lungaggini ingiustificate e che i tempi processuali si dilatino oltre i limiti della ragionevolezza.

La mancata autorizzazione, peraltro, non priva pubblico ministero del potere-dovere di promuovere l’azione: la normativa in esame, infatti, gli assegna in tal caso ulteriori 45 giorni per addivenire alla citazione ovvero all’archiviazione, termine, questo, evidentemente giudicato congruo dal Legislatore e, comunque, funzionale a quelle esigenze di celerità di cui si è detto.

2 - Ciò precisato, occorre ora verificare se il provvedimento con cui il Giudice consente o nega la proroga possa essere oggetto d’appello.

Ritiene il Collegio che ragioni di ordine letterale e logico-sistematico impongano di dare risposta negativa.

Sotto il profilo letterale, occorre rammentare che, a norma del comma 4 dell’art. 279 c.p.c., i provvedimenti del collegio aventi forma di ordinanza "non sono soggetti ai mezzi d’impugnazione previsti per le sentenze". In coerenza con la norma appena citata, il comma 5 dell’art 1 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453 convertito, con modificazioni in legge 14 gennaio 1994, n. 19, nel testo riformulato dall’art. 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n 543 convertito, con modificazioni, in legge 20 dicembre 1996, n 639 ("disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti") consente l’appello, alle Sezioni centrali soltanto "avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali".

L’interpretazione letterale della normativa appena citata conduce, dunque, ad escludere che l’ordinanza in esame sia suscettibile d’appello.

Vero è che le Sezioni Riunite di questa Corte dei conti, seguendo la giurisprudenza della Corte di cassazione, hanno, avuto occasione di precisare che la verifica circa l’appellabilità dei provvedimenti giudiziali deve essere condotta non già con riferimento al mero dato letterale, ovvero con riferimento alla qualificazione che il giudice dà al proprio provvedimento, sibbene dando rilievo all’effettivo contenuto ed alla natura sostanziale dell’atto. La distinzione tra ordinanze e sentenze, infatti, "deve essere effettuata in ragione della natura decisoria o meno del provvedimento… più che sulla intestazione o denominazione (SS.RR. n 8/98/QM del 24 marzo 1998)".

Ma, proprio in funzione di tale precisazione, è agevole rimarcare che il provvedimento oggetto dell’appello in epigrafe (qualificato come ordinanza dal giudice regionale) non contiene alcuna statuizione su diritti delle parti né decide domande proposte nel corso di un giudizio. Esso, infatti, interviene in una fase preprocessuale (SS.RR. 7/98/QM e 14/98/QM) e, come tale, non ha effetti decisori, e non può essere in alcun modo assimilato - sotto il profilo contenutistico e funzionale - alla sentenza.

4 - Quanto ai profili logico-sistematici, anch’essi militano contro l’appellabilità dei provvedimenti che consentono o negano la proroga

L’eventuale proponibilità d’impugnazioni, appelli o reclami contro i provvedimenti di cui trattasi, infatti, potrebbe essere affermata solo in presenza di una norma che ne disciplinasse termini e modalità idonei ad assicurare il rispetto di quell’esigenza, cui si accennava, di dare al processo tempi certi e solleciti. Orbene, nella materia in esame non esiste alcuna disciplina di tal genere, né essa è rintracciabile al di fuori del sistema normativo di riferimento.

Anche il criterio d’interpretazione logico-sistematico induce, dunque, a ritenere che, in difetto di un’espressa previsione di rimedi avverso le ordinanze di cui trattasi, e di una loro appropriata disciplina, le ordinanze stesse non siano appellabili

5 - Può ancora soggiungersi che principi similari regolano anche il processo penale e, in particolare, il tema della durata delle indagini preliminari (in argomento si veda Cassaz. Penale sez. VI n 786/1995).

L’appello in epigrafe, pertanto, è inammissibile.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione terza giurisdizionale centrale, dichiara inammissibile l’appello in epigrafe.

Nulla per le spese