LA ISTITUZIONE NELLA REGIONE SICILIANA

DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DI APPELLO

DELLA CORTE DEI CONTI

di Gian Piero Jaricci

 

L'art. 1 del d. lgs. 18 giugno 1999, n. 200 - che ha sostituito l'art. 1 del d. lgs. 6 maggio 1948, n. 655 - ha previsto la istituzione, nella Regione siciliana, di una Sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti(1).

A tale proposito, giova ricordare che l'art. 1, comma 5°-quater, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, come modificato dal d. l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639, aveva stabilito che i giudizi avverso le sentenze emesse dalla Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, pendenti innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti, venissero devoluti - fino all'istituzione della competente Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana - alla prima Sezione giurisdizionale centrale d'appello sedente in Roma.

Come si legge anche nella relazione governativa al d. lgs. n. 200/1999, dopo tale disposizione non era più procrastinabile l'istituzione di una Sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Si è data, così, finalmente attuazione all'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana il quale espressamente prevede che gli organi giurisdizionali centrali abbiano in Sicilia le rispettive Sezioni per gli affari concernenti la Regione.

Ciò ricorda quanto era avvenuto con il d. lgs. 6 maggio 1948, n. 654, istitutivo del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con sede in Palermo, che esercita funzioni consultive e giurisdizionali spettanti al Consiglio di Stato.

Detto organo, com'è noto, a seguito della istituzione dei Tribunali amministrativi regionali, svolge funzioni di giudice di appello nei confronti delle sentenze emesse dai medesimi Tribunali(2).

La Sezione regionale d'appello della Corte dei conti deve essere insediata il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 200/1999 e, quindi, entro il 26 luglio 1999.

Conseguentemente, i giudizi pendenti in grado di appello avverso sentenze della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana s'intendono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla istituita Sezione regionale d'appello.

Pertanto qualora sia già stata fissata, dinanzi alle Sezioni centrali, l'udienza per la discussione del giudizio di appello, deve essere disposta la revoca del decreto di fissazione dell'udienza e, quindi, la cancellazione della causa dal ruolo con conseguente trasmissione degli atti alla Sezione di appello per la Regione Sicilia.

La Corte(3) ha anche ritenuto che nella ipotesi in cui la causa sia stata discussa e decisa, ma non ancora pubblicata la relativa sentenza, la causa stessa, a norma dell'art. 7, 2° comma, d. lgs. n. 200/1999, deve essere cancellata dal ruolo con rimessione degli atti al nuovo giudice.

Naturalmente, anche per il giudizio dinanzi alla Sezione d'appello per la Sicilia valgono le stesse regole già dettate per i giudizi dinanzi alle Sezioni centrali d'appello.

In particolare, l'appello è proponibile dalle parti, dal Procuratore regionale territorialmente competente ovvero dal Procuratore generale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, in mancanza, entro un anno dalla pubblicazione della stessa. L'inutile decorso del termine, stante il carattere perentorio di esso, comporta la decadenza dall'impugnativa e, quindi, la irricevibilità del gravame eventualmente proposto.

Il decorso di tale termine, a norma dell'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, resta sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Qualora il decorso abbia avuto inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Entro trenta giorni dalla notificazione l'appello deve essere depositato - pena la irricevibilità del gravame - presso la segreteria del giudice adito, con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia della sentenza impugnata. Se le parti evocate in giudizio sono più di una il termine suindicato decorre dall'ultima notificazione. Anche il termine stabilito per il deposito dell'appello beneficia della sospensione feriale.

L'atto di appello deve essere notificato a tutti coloro che sono stati parti in senso sostanziale nel processo di primo grado, pur se non risultino costituiti in giudizio, in quanto la sentenza impugnata fa stato anche nei loro confronti. Conseguentemente, qualora l'appello non sia stato notificato a tutti i litisconsorti la Sezione deve disporre l'integrazione del contraddittorio. Il termine fissato per l'integrazione del contraddittorio ha carattere perentorio ed il suo inutile decorso determina la inammissibilità dell'appello.

L'appello non costituisce un nuovo giudizio, bensì un'ulteriore fase dello stesso processo che assicura un doppio esame della controversia. Ciò stante, è tradizionale il divieto dello jus novorum al fine di garantire la coincidenza dell'oggetto e, quindi, una perfetta identità tra le due fasi di giudizio(4).

In virtù dell'art. 1 del d. l. n. 543/1996 è consentita l'appellabilità delle sentenze in materia pensionistica, ma per soli motivi di diritto(5).

La difesa delle parti in appello può essere assunta esclusivamente da avvocato patrocinante in Cassazione. Le amministrazioni pubbliche si avvalgono, invece, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; per i processi pensionistici, possono anche farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato.

A seguito della legge n. 639/1996 il ricorso in appello sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. E' stata, così, sovvertita la precedente disciplina che prevedeva espressamente la esecutività delle pronunce di primo grado, salvo sospensione disposta in sede di appello(6).

Tuttavia, la Sezione d'appello, su istanza del Procuratore regionale territorialmente competente o del Procuratore generale, quando sussistano fondate ragioni esplicitamente motivate, può disporre, sentite le parti, con ordinanza motivata, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva.

Le motivate ragioni concernono evidentemente la insussistenza del fumus boni juris ed il rischio che venga compromesso il recupero delle somme per le quali sia stata pronunciata condanna(7).

Il principio che il ricorso in appello sospende l'esecuzione della sentenza impugnata risulta diametralmente opposto a quello che vige nel processo civile e nel processo amministrativo.

Infatti, la regola introdotta dall'art. 282 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 33 legge 26 novembre 1990, n. 353) è che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva: pertanto, di norma, l'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa (art. 337, 1° comma, c.p.c.). Ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la provvisoria esecutività ex lege della sentenza di primo grado può essere sospesa soltanto quando ricorrano gravi motivi - su istanza delle parti proposta con l'impugnazione principale o incidentale - dal giudice d'appello(8).

La stessa regola vale per le sentenze dei giudici amministrativi. La sentenza di primo grado, infatti, è dotata, per legge (art. 33 legge 6 dicembre 1971, n. 1034) di immediata esecutività(9). Il ricorso in appello, quindi, non sospende l'esecuzione della decisione impugnata. Il Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza di parte, qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave ed irreparabile, può disporre, con ordinanza motivata, che la esecuzione sia sospesa.

E', infine, da condividere l'opinione di chi ritiene ammissibile, nel corso del giudizio di appello, il sequestro conservativo dei beni del condannato o delle somme ad esso dovute(10).

La sospensione dell'esecutività della decisione di primo grado che consegue ex lege alla proposizione dell'appello e l'istituto del sequestro conservativo si fondano, infatti, su presupposti diversi e perseguono finalità differenti: quest'ultimo istituto, invero, è esclusivamente destinato alla conservazione delle garanzie del credito vantato dall'amministrazione (art. 671 c.p.c.).

 

 

NOTE:

(1) La norma è entrata in vigore il 26 giugno 1999, cioè il giorno successivo a quello della pubblicazione del d. lgs. n. 200 del 1999 nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 25 giugno 1999 (art. 8 decreto cit.).

(2) Sulla impossibilità di identificare il Consiglio di giustizia amministrativa con la "Sezione" del Consiglio di Stato prevista dallo Statuto regionale, VIRGA, Diritto amministrativo, II, 5^ ed., Milano, 1999, 251.

(3) Sez. I centrale, ordinanza 14.7.1999, n. 027/99A, inedita.

(4) SCIASCIA, Manuale di diritto processuale contabile, 2^ ed., Milano, 1999, 540.

(5) Secondo quanto previsto dalla stessa norma, costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.

(6) Sul punto, GARRI, I giudizi innanzi alla Corte dei conti, 2^ ed., Milano, 1997, 560.

(7) GARRI, I giudizi, cit., 561, per il quale l'automatica sospensione non si verifica in materia pensionistica.

(8) MONTESANO e ARIETA, Diritto processuale civile, II, Torino, 1994, 232 s.

(9) VIRGA, Diritto amministrativo, II, cit., 385.

(10) GARRI, I giudizi, cit., 570.