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Laccertamento della responsabilità amministrativa promossa davanti alla Corte dei Conti da soggetti diversi dal P.M. contabile. Questioni vecchie e nuove su i giudizi ad istanza di parte e sulla giurisdizione contabile alla luce delle recente giurisprudenza della Corte dei Conti e della Corte di Cassazione. (nota a Corte dei conti, Sezione Trentino Alto Adige - sentenza Trento 4 aprile 2001 e a Sezione Emilia Romagna Sentenza 18 aprile 2001 n°284/IP,) di Paolo Novelli, magistrato della Corte dei conti
Con due decisioni pressoché coeve ed apparentemente di segno contrario, due Sezioni regionali della Corte dei Conti, con spunti di notevole interesse, intervengono in una materia, quale quella dellaccertamento negativo di responsabilità promosso ad istanza di parte diversa dal Procuratore Regionale, assai avara di casi e decisioni. Sebbene difatti sia la dottrina che la giurisprudenza della Corte dei Conti ammettano pacificamente la possibilità per il funzionario o dipendente pubblico di promuovere unazione di accertamento negativo della responsabilità davanti la Corte dei Conti e nei confronti dellAmministrazione che gli imputi di aver arrecato un danno erariale, traendone spunto dallart. 58 del regolamento di procedura, si tratta questa di una facoltà assai poco sperimentata nella pratica, tanto che essa stenta a rinvenirsi nei repertori di giurisprudenza. Lulteriore interesse che assume laccurata decisione della Sezione trentina riposa inoltre nella circostanza che tale azione è stata ritenuta ammissibile anche in presenza di una precedente archiviazione del P.M. contabile, così come risulta confermato nel corso del procedimento camerale nel quale il ricorrente aveva chiesto la sospensione delle intimazioni e degli atti conseguenti (sebbene il testo non espliciti le motivazioni che avevano indotto il Procuratore Regionale a procedere allarchiviazione). In tale caso evidentemente, in difetto di unazione erariale attuale, o comunque di un procedimento di responsabilità pendente in fase istruttoria, linteresse del ricorrente riposava appunto nellaspirazione di neutralizzare lintimazione alla restituzione comunicatagli dallIstituto Agrario, nonché le eventuali successive iniziative dirette al recupero delle somme che si assumevano indebitamente erogate. Tale soluzione, se a prima vista potrebbe apparire porsi in contrasto con il principio dellesclusività della titolarità dellazione erariale in capo al P.M. contabile, nondimeno ha il merito di saggiare uno dei confini della giurisdizione della Corte dei Conti con una lettura aderente sia ai precetti costituzionali che alle esigenze attuali. Lassegnazione, oramai generalizzata, ad una giurisdizione speciale della cognizione dei fatti costituenti responsabilità amministrativa e contabile, ed altresì la previsione costituzionale che riserva unazione pubblica ed indisponibile ad un p.m. caratterizzato dai tratti dellindipendenza e dellimparzialità tipici della funzione magistratuale, trova il suo corollario e compimento nelle varie norme, spesso non coordinate fra loro e certo necessitanti di un urgente aggiornamento, che prevedono lobbligo di denuncia di fatti potenzialmente produttivi di danno pubblico al Procuratore Generale presso la Corte dei conti, nonché che impongono sia pure in più ristretti ambiti alle stesse Amministrazioni di adottare provvedimenti provvisori idonei a conservare le ragioni erariali nelle more dellintervento della Procura contabile. Daltro canto è affermazione generalmente scontata e pacificamente accettata che ogni P.A. possa e debba, nei rapporti con i propri funzionari e dipendenti, esercitare in sede di giurisdizione ordinaria (ed attualmente forse anche davanti al giudice amministrativo ratione materiae) ogni azione diretta a preservare e soddisfare le proprie ragioni per fatti connessi alle funzioni esercitate e che siano idonei ad arrecarle un qualche pregiudizio. Nondimeno le cose appaiono meno chiare quando si scende dai principi generali alle fattispecie concrete. In questa sede, lungi dal voler introdurre una complessa analisi dei <punti di confine> tra le varie giurisdizioni, si intende solamente proporre alcune quaestiones sicuramente degne di approfondimento anche alla luce di recenti decisioni delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione. In generale si può osservare che le eventuali pretese dellAmministrazione pubblica verso il proprio dipendente, tese a conseguire la ripetizione di somme comunque corrisposte in pendenza del rapporto di lavoro e che si assumono non dovute, possono rimanere normalmente confinate nella definizione delle rispettive posizioni di debito e credito tipiche del rapporto sinallagmatico della prestazione lavorativa o comunque sottesa al munus publicum esercitato secondo i principi generali desumibili dal rapporto di mandato, trovando quindi la loro eventuale composizione contenziosa attualmente davanti al giudice ordinario (salvo ovviamente i particolari casi di competenza del giudice amministrativo). Anche qualora lindebita percezione delle somme da parte del dipendente pubblico venga assumere i tratti tipici della responsabilità amministrativa, è sempre stato ritenuto ammissibile che lAmministrazione pubblica possa convenire davanti al giudice ordinario il proprio dipendente, funzionario od amministratore, al fine di conseguire la restituzione delle somme ed eventualmente il risarcimento del maggior danno. In sostanza, e più in generale, si è sempre ritenuto ammissibile che lAmministrazione potesse agire giudizialmente per conseguire dal proprio dipendente o funzionario il risarcimento per i danni prodotti in connessione con lespletamento delle funzioni pubbliche esercitate o comunque potesse esercitare nei suoi confronti lazione di rivalsa per quanto corrisposto a terzi per tali cause. Si tratta di una facoltà peraltro raramente praticata in sede civile, e più frequentemente in sede penale, mediante la costituzione di parte civile, in occasione di comportamenti suscettibili di costituire reato. La giurisprudenza e la dottrina hanno da tempo variamente risolto il conflitto apparente prodotto dalla concorrenza delle due azioni (del p.m. contabile davanti alla Corte dei Conti e della P.A. davanti al giudice civile) a volte sostenendone la diversità, sebbene in massima parte protese verso il conseguimento del medesimo bene, altre volte riconoscendo comunque che il conflitto avrebbe trovato composizione in via esecutiva, dovendosi tenere conto di quanto già conseguito per altra via, e fermo restando che lintegrale soddisfazione del credito condurrebbe inevitabilmente a rendere improcedibile lazione erariale per sopravvenuto difetto di interesse ad agire[1].
La Corte di Cassazione a SS.UU., con una recente decisione resa in sede di
regolamento preventivo di giurisdizione (n°933/1999), ha tuttavia affermato che sussiste
la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti nellazione di rivalsa promossa
dallamministrazione locale verso lex sindaco per danni cagionati dal medesimo
al Comune nel corso dellespletamento del suo mandato.
A tale affermazione la Suprema Corte è giunta richiamando lart. 58 della
legge 142/90 e lestensione generalizzata della disciplina prevista in materia di
impiegati civili dello Stato (art. 19 T.U. 3/1957) che prevede la giurisdizione della Corte dei Conti e
liniziativa del P.M. contabile, nella premessa che <costituisce principio
pacifico che la giurisdizione della Corte dei Conti è esclusiva, nel senso che è
lunico organo giudiziario che può decidere nelle materie devolute alla sua
cognizione, ne consegue che va esclusa una concorrente giurisdizione del giudice ordinario
adito secondo le regole normali applicabili in tema di responsabilità e rivalsa>. La stringata decisione delle SS.UU., proprio per il richiamo alla disciplina generale in materia di responsabilità, letta alla luce dellattribuzione, in tale ambito, di una cognizione esclusiva del giudice contabile in tutte le materie devolute alla sua cognizione, così certamente innovando al significato che la dottrina prevalentemente assegnava al termine di esclusività, sembra suscettibile di trovare applicazione ben oltre il caso della rivalsa dellamministrazione per i danni che abbia dovuto risarcire al terzo pregiudicato dallattività del pubblico funzionario od amministratore, potendo giungere a svolgere i suoi effetti ogni qual volta davanti un giudice ordinario o speciale si faccia questione di un fatto che assuma i tratti tipici della responsabilità amministrativa[2]. Le stesse SS.UU. richiamano in motivazione una precedente decisione del medesimo supremo organo (SS.UU. n°7454/1997) dove in via incidentale era stato affermato che <lAmministrazione poteva promuovere davanti alla Corte dei Conti lazione di rivalsa contro il dipendente qualora risulti responsabile del danno per dolo o colpa grave>. Riemerge dunque, sia pure incidenter tantum, il riconoscimento della possibilità di unazione distinta da quella del P.M., in materia di responsabilità amministrativa, tuttavia ricondotta nellambito esclusivo della cognizione del giudice contabile. Tali affermazioni sono certamente apprezzabili per levidente tentativo di superare possibili antinomie e contraddizioni prodotte dai punti di frizione tra le varie giurisdizioni, ma nondimeno appare evidente che la concreta possibilità di individuare gli effettivi ambiti di tale riconosciuta <giurisdizione esclusiva> non possa non passare attraverso un progressivo affinamento ed individuazione degli ambiti propri della responsabilità amministrativa, sia che ci si diriga verso ulteriori tipizzazioni proprie dellillecito penale, od allopposto verso clausole generali tipiche dellillecito civile, od ancora collocando la responsabilità amministrativa nellambito dei principi generali della responsabilità contrattuale. E difatti difficilmente pensabile che, difettando a monte una compiuta elaborazione concettuale e normativa, possa a tal fine supplire unicamente il criterio di identificazione delle azioni (petitum sostanziale o causa pretendi) spesso tralaticiamente richiamato in molte pronunce giurisprudenziali. La difficoltà di identificare esattamente lazione dedotta in giudizio, si evidenzia in particolar modo nella sentenza della Sezione Giurisdizionale dellEmilia Romagna. In tale caso la Sezione ha accolto leccezione dellAvvocatura dello Stato che propendeva per il difetto integrale di giurisdizione, mentre il Procuratore Regionale, intervenuto con conclusioni scritte ed orali, chiedeva che venisse riconosciuta la giurisdizione contabile unicamente sotto il profilo dellaccertamento negativo di responsabilità. La Sezione ha ritenuto, sia pur con breve motivazione, che il credito vantato dallAmministrazione verso il ricorrente, già coattivamente posto in esecuzione mediante trattenute stipendiali, non dipendesse da violazioni di doveri od obblighi di servizio tali da integrare un caso di responsabilità patrimoniale, né che si potesse comunque interpretare come accertamento negativo di responsabilità listanza del ricorrente di valutare lillegittimità della trattenuta disposta dallAmministrazione. Devesi peraltro ricordare che il ricorrente aveva richiamato le norme disciplinanti il ricorso avverse le trattenute cautelari. Ipotesi esclusa dalla Sezione che, peraltro con richiamo ad un orientamento giurisprudenziale risalente nel tempo, la riserva ai soli agenti contabili aventi <maneggio di denaro, valori o materia>[3]. Nondimeno, anche la Sezione dellEmilia Romagna non dubita dellammissibilità dellazione di accertamento negativo di responsabilità promossa ad istanza del privato[4]. In sostanza, il diverso esito leggibile nelle due sentenze, è sicuramente in parte dipeso dalla diversa qualificazione dellazione operata dalle Sezioni : la sezione trentina ha ritenuto ammissibile il ricorso e deciso nel merito ritenendo che il ricorrente avesse offerto alla cognizione del collegio un fatto identificabile nellambito tipico della responsabilità amministrativa, per il quale certamente sussisteva il suo interesse a conseguirne laccertamento negativo. Diversamente la sezione emiliano - romagnola ha opinato individuando la causa petendi introdotta in una mera pretesa di accertamento negativo di un rapporto di debito/credito suscettibile di restare confinata nellambito proprio del rapporto di impiego e priva quindi dei tratti tipici della responsabilità (violazione dei doveri o degli obblighi connessi alle mansioni esercitate, commessa con dolo o colpa grave)[5]. Il caso sottoposto alla sezione trentina peraltro, come leggibile in motivazione, era del tutto simile ad un altro episodio che aveva visto coinvolto un collega del docente del medesimo istituto agrario, già conclusosi con laffermazione della responsabilità amministrativa (dolosa) del percettore. La Sezione dunque, una volta ritenuta lammissibilità del ricorso, lo ha correttamente ed esaustivamente trattato. E difatti evidente che loggetto dellazione di accertamento negativo di responsabilità non possa non essere del tutto speculare a quello proprio dellazione tipica di accertamento e di condanna introdotta dal P.M. contabile, se non per le differenze necessariamente implicate dalla diversa natura delle due azioni promosse in giudizio. E dunque correttamente la Sezione ha considerato la fattispecie sotto tutti i profili tipici oggetto del giudizio di responsabilità (elemento oggettivo, soggettivo, nesso di causalità, eccetera) ed anche sotto il profilo della attuale (parziale) irripetibilità delle somme da parte dellIstituto per il sopravvenuto compimento del termine di prescrizione, come peraltro espressamente chiesto dal ricorrente, in ossequio al principio della domanda (art. 112 c.p.c.). Tornando quindi a considerare lambito generale dellazione di accertamento negativo di responsabilità, lapparente <concorrenza> tra lazione del P.M. contabile e liniziativa dellAmministrazione, così come quella del dipendente pubblico (ovviamente in tal caso protesa verso laccertamento del difetto dei presupposti della responsabilità), potrebbe forse trovare parziale composizione e giustificazione nella diversità delle azioni rispettivamente riconosciute dallordinamento, essendo cioè attribuita in via esclusiva al Procuratore presso la Corte dei Conti la legittimazione a promuovere un giudizio di responsabilità e che termini con la condanna del responsabile, mentre ai soggetti diversi, in presenza di un interesse attuale e qualificato, dovrebbe riconoscersi quanto meno la possibilità di conseguire dalla Corte una pronuncia di accertamento sulla medesima questione controversa, anche indipendentemente da ogni iniziativa assunta in merito dal P.M. contabile[6], che verta quindi su pretese patrimoniali dellAmministrazione fondate sulla violazione di obblighi di servizio o di doveri connessi al munus publicum esercitato, commessa con dolo o colpa grave. Senza nascondersi tuttavia che, sul lato pratico, le differenze tra le due azioni, è forse destinata inevitabilmente a stemperarsi proprio sul presupposto del significato dellesclusività della giurisdizione contabile che vede escluso ogni diverso intervento di un giudice appartenente ad altra giurisdizione. Parallelamente, considerando i limiti esterni della giurisdizione contabile, se si dovessero trarre tutte le conseguenze leggibili in particolare dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n°933/1999, dovrebbe riconoscersi che attualmente la giurisdizione contabile è titolare esclusiva (nel significato fatto proprio dalle SS.UU.) della cognizione di ogni azione che presupponga laccertamento di fatti suscettibili di essere compresi nellambito proprio della responsabilità amministrativa, con esclusione quindi della cognizione concorrente della giurisdizione ordinaria, in ispecie nelle frequenti ipotesi che vedono lazione dellamministrazione introdotta in sede penale mediante la costituzione di parte civile[7]. Da ultimo deve essere segnalata la soluzione della Sezione trentina in tema di prescrizione del diritto dell Istituto Agrario di ripetizione delle somme indebitamente erogate al proprio dipendente, per le quali si è ritenuto che il termine di decorrenza coincida con i rispettivi momenti erogazione delle somme. Anche in tale caso si può osservare che la soluzione è dipesa dallindividuazione della fattispecie da parte del collegio giudicante. La decisione difatti è indubbiamente coerente con limpostazione complessiva della vicenda che vedeva nella indebita percezione degli assegni integrativi, conseguita dallinsegnante mediante la (consapevole) omessa comunicazione allIstituto dellattività professionale svolta, unipotesi di responsabilità amministrativa fondata appunto sulla violazione di specifici doveri imposti dal regolamento di Istituto. Se diversamente la vicenda interna tra linsegnante e lIstituto Agrario fosse stata intesa in termini di mera regolazione delle pretese di dare avere, contenute nellambito del rapporto di impiego, la responsabilità amministrativa poteva dirsi sorgere unicamente quando lIstituto avesse lasciato decorrere gli ordinari tempi di prescrizione per il recupero del credito vantato. In tale caso, però, legittimati passivi di una ipotetica azione di responsabilità sarebbero stati solamente i responsabili dellIstituto Agrario rimasti inerti (quindi con decorrenza dei termini di prescrizione spostati al momento della prescrizione del diritto al recupero) e non invece linsegnante. Paolo Novelli
[1]
Sulla concorrenza dellazione pubblica esercitata in sede civile e dellazione
promossa dal P.M. contabile, con un efficace sintesi delle posizioni attuali della
dottrina e giurisprudenza in materia, si veda AA.VV. <La responsabilità
amministrativa ed il suo processo> a cura di F.G. SCOCA, CEDAM 1997, in particolare
pagg. 9 e seg. :
poiché di responsabilità degli agenti nei confronti
della Amministrazione possono occuparsi anche il giudice civile (ove lazione sia
proposta dallAmministrazione danneggiata)e il giudice penale (ove lazione di
responsabilità sia proposta,come azione civile in sede penale, sempre
dallAmministrazione danneggiata), la responsabilità per i medesimi fatti dannosi e
nei confronti della stessa Amministrazione può assumere i connotati della responsabilità
amministrativa se conosciuta dalla Corte dei Conti, ovvero i comuni connotati della
responsabilità civile se a conoscerne è il giudice ordinario (in sede civile o
penale
Dopo le riforme degli anni novanta la responsabilità degli agenti pubblici
nei confronti dellAmministrazione può essere costruita soltanto come
responsabilità amministrativa, disciplinata in modo profondamente diverso rispetto alla
responsabilità civile e dotata di un suo statuto di diritto sostanziale; che, in quanto
tale, deve essere rispettato quale che sia la sede processuale nella quale si discuta su
di essa. In altri termini il giudice ordinario, conoscendo della responsabilità di agenti
pubblici nei confronti dellAmministrazione, non può che trattarla come
responsabilità amministrativa: trattarla come responsabilità civile sarebbe violare la
disciplina sostanziale della responsabilità tra agenti ed Amministrazione. Tuttavia ciò
pone un grave problema, per il fatto incontroverso che il potere riduttivo è dato alla
sola Corte dei conti: il giudice ordinario non ha modo di esercitarlo. Tanto comporta che,
ove non si voglia concentrare presso la Corte dei conti ogni controversia in tema di
responsabilità degli agenti pubblici nei confronti dellAmministrazione (il che
comporterebbe che lAmministrazione danneggiata non avrebbe azione, ovvero, avendola,
dovrebbe proporla, in contrasto con il principio dellazione pubblica, dinanzi alla
Corte dei conti), il giudice ordinario dovrebbe limitarsi allaccertamento della
responsabilità senza trascorrere alla determinazione dellobbligazione risarcitoria.
Lan ed il quantum debeatur dovrebbero essere riservati alla Corte dei conti. Fintantoché una di queste strade non verrà seguita, lordinamento conserverà nel suo seno un grave elemento di irrazionalità. [2] Non cè dubbio che tale decisione viene in parte a sovvertire la consolidata opinione che si era adeguata, non senza evidenziarne le contraddizioni, alla concorrenza di una azione pubblica esercitata dallAmministrazione danneggiata in sede di giurisdizione ordinaria, parallelamente ad unazione di responsabilità promossa in sede propria dal P.M. contabile. Su tale aspetto e sulle possibili incongruenze del sistema, si veda ancora AA.VV. a cura di F.G. SCOCA <La responsabilità amministrativa ecc.> citato alla nota precedente ed altresì pag. 157: Sul piano degli effetti, più che la natura speciale o meno della responsabilità amministrativa, quello che rileva è, da un lato, la sua uniformità relativamente al settore pubblico e, dallaltro la sua alternatività rispetto alle figure ordinarie di responsabilità civile. E cioè il fatto che i danni cagionati alle Amministrazioni da amministratori e dipendenti pubblici sono fonte di una responsabilità amministrativa alternativa a quella civile, sottoposta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. Ma sul punto è chiarissimo il tenore dellart.1 della legge n°20 del 1994. . Più recentemente, sul fondamento della responsabilità amministrativa, si veda L. Schiavello, La nuova conformazione della responsabilità amministrativa, Giuffrè Milano 2001. Resta sempre fondamentale, per intendere la posizione della Corte Costituzionale sullargomento, seppur alla luce della disciplina previgente, ed in particolare degli artt. 3, 26 e 28 dellabrogato c.p.p., la sentenza n° 773/1988 in G.U. 13 luglio 1988, 1a serie speciale, n°28, leggibile anche in Cassazione penale 1989, 524, con nota di F.V. Sorrentino : Brevi note sui rapporti tra giudizio penale e giudizio di responsabilità amministrativa in margine a C.cost. n°773 del 1988: una chiarificazione definitiva?. Si veda oltre anche la nota n°7. [3] La possibilità da parte della P.A. di assoggettare a ritenuta cautelare le retribuzioni, le indennità e gli altri emolumenti corrisposti ai propri dipendenti che per il servizio loro affidato abbiano la gestione di pubblico denaro, o di qualunque altro valore o materia, è espressamente prevista dallart. 73 del R.D. 18 novembre 1923 n°2440, ed in seguito dal R.D.L. 19 gennaio 1939 n°295. Lart. 58 del T.U. 1214/34 prevede lapplicabilità della ritenuta cautelare nei confronti di funzionari ed agenti contabili ai termini previsti dalla legge sulla contabilità dello Stato. Lart. 57 del regolamento di procedura n°1038/1933 disciplina il procedimento destinato ad accertare la sussistenza dei presupposti della ritenuta cautelare. Secondo lart. 1 del R.D.L.n°295/1939 il provvedimento cautelare cessa di avere effetto se nel termine di sei mesi decorrenti dalla data di emanazione non sia stato iniziato il giudizio avanti alla Corte dei conti ad istanza del P.M, ovvero non sia stata presentata istanza dallAmministrazione al P.M. contabile affinché provveda a richiedere il sequestro conservativo. La giurisprudenza della Corte dei Conti ha sempre oscillato tra uninterpretazione delle norme ristretta ai c.d. agenti contabili, od al contrario estesa anche ai soggetti diversi dagli agenti contabili veri e propri, che sono invece quelli aventi <maneggio di denaro, altro valore o materia> (ammettono difatti che la ritenuta cautelare possa riguardare soggetti e casi non presupponenti una responsabilità contabile intesa in senso proprio : C.d.C. Sez. II, 20 settembre 1982 n°116; Sez. giur. Sicilia 15 ottobre 1972 n°54 e 17 ottobre 1972 n°63; Sez. II 23 novembre 193 n°19; Di contrario avviso sono : Sez. I 18 maggio 1970 n°16; Sez. I 30 maggio 1969 n°18; Sez. I 18 maggio 1970 n°15; ; Sez. I 15 settembre 1982 n°101; Sez. II 29 novembre 1980 n°157; Sez. I 14 aprile 1962 n°136 ). In dottrina propende per unapplicazione estensiva SCIASCIA Manuale di diritto processuale contabile Giuffrè Milano 1996., pag. 413, sul presupposto che nellambito di una lettura evolutiva alla luce dellart. 100 Cost. la norma costituisca espressione di un principio più vasto che impone a tutte le pubbliche amministrazioni di disporre ritenute cautelari in caso di danni di qualunque natura accertati in sede amministrativa, in attesa dellesercizio di unazione del P.M. contabile. La questione peraltro è stata recentemente affrontata e risolta in tal senso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n°362 del 30 giugno 1999, le quali hanno precisato che lo strumento della ritenuta cautelare di cui allart. 73 del R.D. 2440/23 e 58 R.D. 1214/34 si applica non solo nei confronti degli agenti con gestione di denaro pubblico ma anche nei confronti di coloro cui vengano rivolti addebiti di responsabilità amministrativa. Sulloggetto di tale giudizio, limitato alla verifica dei presupposti di legittimità del provvedimento di ritenuta cautelare e non estensibile alle questioni inerenti levento dannoso e le relative responsabilità, era orientata la giurisprudenza prevalente della Corte (si vedano Sez. I, 18 febbraio 1970 n°65; Sez. giur. Sicilia 17 ottobre 1972 n°63; Sez. I, 11 novembre 1954 n°33; Sez. I, 28 gennaio 1960 n°105; Sez. II 13 dicembre 1989 n°328). [4]
Sullazione di accertamento negativo di responsabilità in generale si possono vedere
in generale : F.GARRI, I giudizi innanzi la Corte dei Conti. Giuffrè Milano III
edizione 2000;. SCIASCIA op.cit., pagg. 55-57 e 415 e segg.. In merito ai
presupposti dellazione di accertamento negativo, ritenuta ammissibile
ancora
prima che il Procuratore Generale abbia istituito il giudizio per responsabilità
amministrativa.., a fronte di un semplice <avviso di mora> notificato
dallAmministrazione al dipendente, per
.linteresse concreto ed
attuale ad un verdetto assolutorio
capace di rimuovere al più presto gli eventuali
riflessi che il provvedimento di addebito potrebbe avere sul rapporto di servizio del
dipendente anche al di fuori della mera sfera patrimoniale si veda C.d.C. Sez. I, 31 12 1988
n°199/R, Pres. Bochicchio, est. Garri. Più recentemente, Sez. Giur. Lombardia, 30
ottobre 2000 n°1384, Pres. Pasqualucci, est. Floreani, ha ritenuto ammissibile
unazione di accertamento negativo di responsabilità promosso dal dipendente avverso
unatto di costituzione in mora ed intimazione al pagamento di somme per interessi
anatocistici che lAmministrazione finanziaria era stata condannata a pagare in
alcuni giudizi dinanzi alla Commissione Tributaria, in relazione a somme capitali per
crediti IVA; nella medesima decisione si afferma peraltro che
linteresse
ad agire correlato alla domanda di mero accertamento si è concretizzato nel corso del
giudizio nellinteresse a contrastare la domanda risarcitoria formulata dalla Procura
Regionale (in via riconvenzionale, n.d.r.) nellatto di costituzione, sicchè
la pronuncia richiesta alla Corte riguarda comunque unazione di condanna a titolo di
responsabilità amministrativa. [5]
Si veda SCIASCIA, cit. pag. 413 Al contrario non è ammesso tale rimedio avverso
le ritenute disposte dalla P.A. per il recupero di somme erroneamente erogate, in quanto
si è al di fuori del sistema delle responsabilità contabili e manca la funzione
cautelare strumentale allordinario giudizio innanzi alla Corte dei conti.
Anche C.d.C. Sez. I n° 199/R/1988 aveva
configurato come accertamento negativo di responsabilità il ricorso del dipendente
diretto a conseguire lannullamento dellavviso di mora notificatogli
dallAmministrazione e la dichiarazione di insussistenza di ogni responsabilità
stante la palese strumentalità della richiesta di annullamento rispetto a
quella di esonero da ogni responsabilità. [6] Nel caso in cui difetti uniniziativa del P.M. contabile linteresse ad agire potrebbe essere valutato secondo il criterio dettato dalla Sentenza della Corte dei conti, I sez. centrale, 31 dicembre 1998 n°199/R, citata alla nota n°4. [7] Giova segnalare la recentissima sentenza del G.I.P. del Tribunale di Camerino, 5 febbraio 2001, n°7, imp. Marinozzi, con la quale è stata rigettata la costituzione di parte civile dellAmministrazione in un procedimento penale che vedeva un proprio dipendente accusato di atti di peculato, sul presupposto che risultava già intrapresa unazione da parte del P.M. contabile e che lazione civile appariva una mera duplicazione di quella erariale, comunque non trasferibile in sede penale per levidente inapplicabilità dellart. 75 c.p.p. allazione promossa davanti ad un giudice speciale (nella specie la Corte dei Conti). Non risultano precedenti editi ad esclusione di unordinanza del G.I.P. del Tribunale di Treviso, 15 dicembre 1993, imp. Coppe, in Giurisprudenza di Merito 1994, pag. 338, con nota di I.Cacciavillani <Irregolarità gestoria, illecito penale e giurisdizione sulla domanda di risarcimento> . Nel suddetto provvedimento il G.I.P., nel dichiarare inammissibile per carenza di giurisdizione la costituzione di parte civile di un comune nel processo penale intentato nei confronti di un ex amministratore del medesimo ente locale, rilevava che la legge 142/90 aveva introdotto la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di responsabilità patrimoniale degli amministratori e del personale degli enti locali. E significativo che il medesimo giudicante aveva ritenuto compresa in tale ambito di giurisdizione esclusiva anche il danno conseguente al reato come fatto lesivo dellimmagine pubblica dellente locale.
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