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AFFETTO DA GRAVI ILLEGALITA’ SOSTANZIALI L’ ITER GESTIONALE INERENTE ALLA REALIZZAZIONE DEL CARCERE DI PERUGIA.
Innovativa pronuncia della magistratura contabile: per la prima volta in sede di controllo preventivo di legittimità vengono stigmatizzati profili patologici attinenti all’intera gestione.
Con deliberazione n. 3/2001/L, emessa lo scorso 12 giugno e recentemente depositata, la neo-istituita Sezione regionale di controllo per l’Umbria ha attribuito efficacia al provvedimento del Provveditore alle opere pubbliche che dovrebbe comportare lo sblocco definitivo dei lavori di completamento della locale casa circondariale. Detti lavori, affidati nel contesto di un vecchio rapporto di concessione ad un’impresa interessata da fenomeni di infiltrazioni malavitose, versavano ormai di fatto in una situazione di stallo determinata dai tentativi, tanto necessitati quanto intempestivi, di sciogliere i rapporti con l’impresa stessa e dalla conseguente immediata instaurazione di un poderoso contenzioso amministrativo. L’occasione di ridare impulso ad un’opera che sembra alimentare notevoli aspettative a livello locale - dal momento che essa consentirebbe non solo di sostituire le vecchie, fatiscenti strutture carcerarie cittadine ma anche di rendere disponibile l’area sulla quale esse insistono per l’allocazione della nuova cittadella giudiziaria – si è concretizzata per la committente quando l’originaria concessionaria ha autonomamente deciso di uscire di scena, cedendo l’intero ramo di azienda cui faceva capo la commessa all’ impresa PIZZAROTTI di Parma. Di tale operazione di cessione e della conseguente sostituzione dell’affidatario, l’Amministrazione si è in sostanza limitata a prendere atto, avvalendosi di una facoltà riconosciuta dalla legge Merloni, con il provvedimento sottoposto all’esame della Corte dei conti. La pronuncia, adottata nell’esercizio delle funzioni di controllo preventivo di legittimità, presenta profili di notevole interesse in quanto si avvale delle risultanze di un’indagine già svolta dalla magistratura contabile ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 20/94, sede nella quale erano stati compiutamente ricostruiti l’intera cronologia ed i principali snodi problematici della gestione nella quale rientra l’atto assoggettato a controllo. L’attività di controllo successivo che, nella specie, ha preceduto il controllo sul singolo atto ha consentito non solo l’esatto inquadramento della specifica fattispecie all’esame nella dinamica gestionale, ma anche di porre in luce, pur nelle ineliminabili differenze di natura e funzione, le possibili sinergie tra le due tipologie di controllo sulle amministrazioni statali attualmente intestate alla Corte dei conti. A giudizio della Sezione, infatti, la rispondenza formale dell’atto ai parametri normativi da assumere a riferimento in concreto, non vale a porre al riparo l’operato complessivo dell’Amministrazione da severe censure in punto di legalità sostanziale, atteso che le compromesse circostanze in cui l’azione è maturata affondano le proprie radici in un iter gestionale caratterizzato da scelte malaccorte e scarsamente razionali con rilevanti riflessi negativi sul fisiologico raggiungimento del risultato. Per comprendere pienamente siffatte drastiche conclusioni, occorre evidenziare che la realizzazione dell’opera ha avuto inizio ben quindici anni fa e si è trascinata fino ad oggi, tra alterne vicende, senza apprezzabili risultati concreti, nonostante la stessa abbia determinato considerevoli esborsi di denaro pubblico. Le cause di tali patologici ritardi, secondo la Corte dei conti, sono in gran parte connaturate alla stessa formula gestionale a suo tempo prescelta dalla committente che ha comportato la integrale devoluzione alla concessionaria di funzioni e compiti connessi alla esecuzione dell’opera, a cominciare dall’attività di progettazione generale ed esecutiva e favorito la totale deresponsabilizzazione degli organi preposti alla gestione. Tutto ciò sulla base di una vecchia convenzione di concessione, ad oggetto indeterminato, la cui sopravvivenza negli anni è stata assicurata grazie alla prassi dei c.d. atti integrativi che, di fatto, hanno consentito la sistematica attribuzione alla medesima impresa di nuovi, ingenti lotti di lavori, senza alcuna reale pianificazione complessiva della spesa. L’ultimo affidamento, in ordine di tempo, è costituito proprio dai suddetti lavori di completamento, il cui importo si attesta peraltro su un valore pari ad oltre il 50% del costo originariamente stimato per l’intera opera. Ma il profilo di maggiore gravità della gestione, focalizzato dall’organo di controllo proprio con riguardo alle vicende che hanno accompagnato l’affidamento del lotto di lavori in argomento, è senza dubbio costituito dalla scelta di consolidare nel tempo rapporti con un’impresa sospetta di collusioni malavitose, tra l’altro per l’esecuzione di un’ opera segretata, la cui particolare natura avrebbe dovuto indurre qualsiasi accorto gestore a valutare attentamente l’esistenza in capo alla concessionaria di quei requisiti di idoneità morale indispensabili ad assicurare la necessaria riservatezza delle soluzioni progettuali adottate. Viceversa, l’Amministrazione non solo non ha mai proceduto a tali verifiche nel corso del pur lungo iter gestionale, ma si è affrettata da ultimo a formalizzare il contratto per l’affidamento del lotto di lavori di completamento senza neanche attendere l’esito delle informazioni prefettizie obbligatorie ai sensi della normativa antimafia. Detta scelta, pur non vietata dall’ordinamento, è apparsa assolutamente improvvida, specie in considerazione della circostanza che all’epoca dei fatti il concreto pericolo di infiltrazioni mafiose a carico dell’impresa era ben noto agli operatori del settore, come ampiamente documentato dagli atti della Commissione parlamentare di inchiesta sull’attuazione degli interventi di ricostruzione post-sismici in Campania e Basilicata (c.d. Commissione Scalfaro) i cui lavori si collocano fra il novembre 1989 e il gennaio 1991. Sta di fatto che il prevedibile contenuto delle informazioni antimafia, pervenute ormai in costanza di rapporto, secondo quanto rilevato dalla Corte dei conti già con la deliberazione n. 89/2000 ed attualmente ribadito anche alla luce della successiva evoluzione delle vicende gestionali ha pesantemente inciso sugli esiti della gestione, inducendo l’Amministrazione prima ad avviare un maldestro, quanto tardivo tentativo di risoluzione del rapporto e spingendola poi ad accettare passivamente il subentro nel contratto di un nuovo soggetto praticamente individuato dalla concessionaria originaria. Tutto ciò avrebbe potuto e dovuto essere evitato se solo la committente avesse tempestivamente definito i rapporti con la predetta impresa, senza ostinarsi a mantenere in vita una fattispecie concessoria tra l’altro contrastante con quella tipizzata dalla legge Merloni e fonte di inefficienze e diseconomie. Le menzionate vicende, per la Corte dei conti, sono sintomatiche di come l’Amministrazione, lontana da ogni forma di elementare diligenza, sia stata animata più dalla volontà di perpetuare i vincoli con l’impresa che dagli obiettivi fisiologici di sana gestione.
Marialuisa Romano Magistrato della Corte dei conti
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