Riflessioni sullo stato di salute

 delle funzioni di controllo della Corte dei conti

                                                                       di Antonio Nenna  

 

 

Negli ultimi tempi mi è parso di cogliere l’accentuarsi di un fenomeno già in atto forse da tempo.

Mi riferisco ad una caduta verticale di interesse e di attenzione nei rapporti che le Pubbliche Amministrazioni intrattengono con gli Uffici di controllo della Corte dei conti.

A mio avviso ciò è determinato dal diffondersi della convinzione della sostanziale “innocuità” delle attività di controllo che la Corte svolge attualmente. E se si pensa che tale controllo sia innocuo, allora è facile pensare che sia inutile ed in tal caso potrebbe essere altrettanto facile affermare, ad opera di chi non tollera intromissioni nella gestione amministrativa (neanche blande e “collaborative”), che non si giustificano i costi sostenuti dalla collettività per mantenere l’Istituto.

La mia sensazione è che soprattutto il controllo sulla gestione venga considerato più come una sorta di attività “giornalistica", da Ufficio studi o Ufficio di statistica, che  come l’attività svolta da magistrati. Non si avverte, cioè, per tale controllo, la esistenza della cd. “misura” del controllo, della “sanzione”.

Di getto mi vengono in mente alcune iniziative per contrastare tale deriva, su cui vorrei raccogliere il parere del maggior numero possibile di colleghi (oltre che acquisire, eventualmente, altre e migliori proposte):

a) Occorre potenziare l’utilizzo degli strumenti che la legge già ci dà, a partire dall’obbligo per le Amministrazioni controllate di comunicare “le misure consequenzialmente adottate” a seguito della ricezione delle relazioni della Corte inerenti al controllo sulla gestione, ma anche chiederne altri, diretti a dare effettività e “peso” al controllo. Si potrebbe, ad es., stabilire, come regola generale ed automatica, che il magistrato istruttore e relatore è formalmente investito del compito di seguire la delibera al fine di verificare che l’Amministrazione inefficiente o la cui azione si sia dimostrata inefficace e/o antieconomica, entro un congruo termine prefissato, adotti e comunichi tali misure. Con la possibilità, di cui l’Amministrazione deve essere consapevole, che, in caso di inosservanza di tale obbligo o di mancata esposizione delle ragioni del ritardo, vi sia una denuncia alla Procura della Corte dei conti per l’eventuale danno erariale (ad es. per prosecuzione di una attività amministrativa con modalità antieconomiche) e/o alla Procura della Repubblica (ad es. per omissione di atti d’ufficio).     

b) Per ottenere quanto detto sopra, potrebbe risultare utile promuovere il miglioramento dell’immagine che la Corte ha nell’opinione pubblica (penso, ad es., anche ad interventi da tenersi gratuitamente nelle scuole e nelle Università), facendo capire ciò che non molti avvertono e cioè, ad esempio, che se la Corte dei conti (nella sua interezza) funziona bene, in modo pungente ma attento e preciso, ed individua e persegue puntualmente gli sprechi, le disfunzioni e le zone di illegalità nell’attività della P.A., ciò va a vantaggio di tutta la collettività che con i tributi finanzia gli stipendi, i servizi forniti ed i lavori eseguiti da tutte le pubbliche amministrazioni. Occorre, nel contempo, rimuovere l’idea, ancora tanto diffusa, di una Corte che si concentra, solo o soprattutto, nella ricerca del classico “pelo nell’uovo”.

c) L’Italia, purtroppo, è un paese ad “illegittimità” (abbastanza) diffusa nella P.A, nel quale, non sempre appare prioritario il rispetto delle regole.

Pertanto, prima ancora di puntare all’esaltazione della ricerca del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità (obiettivi, peraltro, condivisibilissimi), occorre puntare, anche, all’obiettivo del rispetto della legalità nell’attività amministrativa.

Se è stato giusto abbandonare un atteggiamento volto a perseguire le violazioni solo formali della legge, occorre, però, ora difendere strenuamente il parametro della legalità o legittimità sostanziale nell’esercizio del controllo sulla gestione.   

d) La limitazione a pochi, importanti atti amministrativi del controllo preventivo di legittimità, da esercitarsi in tempi strettissimi (vedi, da ultimo, l’art. 27 della legge n.340/2000), rende intollerabile e da contestare con forza, in ogni sede, l’affermazione che tale controllo rappresenti un ostacolo alla celerità dell’azione amministrativa. Tale tipo di controllo, nelle sue attuali modalità, deve essere difeso (invece, anche al nostro interno, sembrano quasi tutti convinti che debba sparire, che sia ormai “una specie in via di estinzione”), come un argine preventivo all’illegalità ed allo spreco di risorse, anche molto ingenti (e si deve e si può dimostrare ciò), tanto più efficace in quanto, appunto, esso opera prima che il danno (erariale o non) possa realizzarsi, proprio perché impedisce all’atto amministrativo illegittimo di divenire efficace.  Chi ha fatto controllo preventivo sa quante assurdità sono state impedite e quanto è stato utile per le Amministrazioni (a detta delle stesse) confrontarsi con noi, correggere il tiro a seguito dei nostri rilievi, evitare errori o il perseverare negli errori e quanto abbia, molte volte, funzionato da deterrente sapere che quel dato atto, poi, doveva andare al “visto” della Corte dei conti.

E tutto ciò senza che alcuno di noi si ponga, in alcun modo, a difesa di un controllo formalistico della legittimità, tant’è che, sempre, allorché ci troviamo di fronte ad errori materiali o a quelle che sono, in tutta evidenza, solo delle sviste o dei refusi, ci limitiamo alla segnalazione all’Amministrazione, senza bloccare l’attività amministrativa.

Su tale versante, ad es., si potrebbe, per superare i dubbi che sono attualmente stati avanzati e le difformità di giurisprudenza conseguenti, modificare la lettera b) dell’art. 3, comma 1 della legge n. 20/1994 nel senso che il controllo si esercita, tra l’altro, sugli “atti del Presidente del Consiglio dei Ministri, atti dei Ministri  e dei dirigenti di prima fascia   aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali…”. 

e) Perché il controllo sulla gestione decolli davvero e diventi veramente efficace ed utile alla collettività, occorre, poi, rifornire urgentemente gli Uffici regionali di controllo di più personale (soprattutto laureati in giurisprudenza ed economia e commercio), attraverso nuovi concorsi solo per le sedi regionali, con la mobilità del personale che è in servizio a Roma e/o con comandi. Per l’attività di controllo è, infatti, indispensabile l’utilizzo di personale qualificato e motivato, che dia un supporto di natura intellettuale, molto più di quanto occorra ai colleghi dell’area giurisdizionale.

f) Occorre, inoltre, intervenire immediatamente presso il Segretariato generale perché nell’elaborazione dei criteri per l’attribuzione della parte accessoria della retribuzione al personale amministrativo della Corte, quella legata “al merito” e che dovrebbe essere aumentata il più possibile rispetto alla parte “fissa”, siano determinanti le indicazioni dei magistrati che della collaborazione di tale personale si avvalgono. Bisogna evitare, infatti, ciò che è avvenuto finora, vale a dire che l’assoluta prevalenza dell’adozione dei criteri cd. “oggettivi” (in pratica il livello e la mera presenza in servizio), comporti, più di quel che è inevitabile, l’appiattimento delle retribuzioni e l’impossibilità oggettiva per il magistrato di dare un segnale (anche se, purtroppo, minimo, ma di grande rilevanza simbolica e psicologica per la motivazione del personale e la funzionalità dell’Ufficio) che renda esplicito (eventualmente anche con la previsione di valutazioni del personale, da parte dei magistrati, che siano utili ai fini della carriera interna) che l’Ufficio ha riconosciuto la differenza tra il dipendente che ha dato e dà un maggior apporto, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, a volte sacrificando del tempo libero e parte della propria vita privata, rispetto a quello che, magari pur presente formalmente in Ufficio, limita al minimo possibile il proprio impegno. Mi pare evidente che il peso e la responsabilità di queste indicazioni e valutazioni, con i conseguenti inevitabili malumori, non possono essere lasciate al dirigente o al direttore della segreteria, il quale, comunque, non può avere conoscenza diretta dell’apporto e dell’impegno dei singoli all’attività istruttoria svolta (infatti, tra l’altro, non si tratta di attività facilmente misurabile, quale, invece, è, ad es., la battitura…).  Occorre, quindi, che in questo ed in altri modi vi sia (o si ristabilisca) una incidenza diretta del magistrato sul personale di cui si avvale ed evitare, invece, che si consolidi e si accentui il processo attualmente in atto volto a costituire un sempre più impenetrabile diaframma tra gli stessi, diaframma rappresentato dal dirigente o direttore della segreteria. 

g) Occorre anche potenziare la dotazione strumentale e le risorse finanziarie da utilizzare nelle sedi regionali, soprattutto negli Uffici di controllo, le cui esigenze, di fatto, sono spesso state prese in considerazione dopo e meno di quelle degli Uffici giurisdizionali (Procure e Sezioni giurisdizionali).       

h) Bisognerebbe istituire contatti ufficiali con il Parlamento e la Conferenza Stato-Regioni al fine di promuovere innovazioni normative e comportamentali dirette, ad esempio, ad indurre la Giunta regionale ad inviare il Rendiconto subito dopo averlo approvato, ma prima dell’approvazione da parte del Consiglio regionale, approvazione, quest’ultima, che così potrebbe tenere conto anche del referto sul Rendiconto della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

i) E’ assolutamente necessario che venga ricostituita una forma di coordinamento in tempo reale tra le varie Sezioni regionali di controllo e tra queste e quelle centrali (nell’ovvio rispetto della autonomia e della pari dignità di tutte le Sezioni), coordinamento particolarmente necessario soprattutto per il controllo preventivo e successivo di legittimità su atti. Ciò per evitare giurisprudenze difformi senza che ne siano palesate le motivazioni e magari senza che si sappia neanche delle decisioni adottate dalle altre Sezioni nella stessa materia. Tale coordinamento sarebbe particolarmente importante nei casi in cui ci si orienti  nel dichiarare insussistente la competenza. Si potrebbe istituire, per es., una specie di “Bollettino interno” che metta in evidenza le questioni ed i problemi più importanti e definire meglio i meccanismi ed i tempi per la soluzione delle “questioni di massima”, soprattutto in considerazione dei tempi ristrettissimi previsti per la conclusione del procedimento del controllo preventivo di legittimità.

l) Occorre, inoltre, fermare una tentazione molto evidente, anche in illustri esponenti del nostro stesso Istituto, che è quella di portare alle estreme conseguenze le pur giuste affermazioni della Corte costituzionale sulla separazione tra funzioni di controllo e funzioni giurisdizionali della Corte dei conti. Se è vero che chi fa controllo non lavora per la Procura, è anche vero che, come ogni funzionario pubblico, il magistrato che svolge un controllo è tenuto a comunicare alla Procura della Corte, i fatti riscontrati che possano integrare gli estremi di un danno erariale, così come deve comunicare alla Procura della Repubblica, eventuali possibili notizie di reato. II magistrato della Procura, poi, è tenuto in base alla Costituzione ed alla legge ad accertare direttamente, con tutte le garanzie previste per l’indagato, tali fatti, così come è per i fatti di cui è venuto a conoscenza per altre vie, iniziando, se del caso, l’azione. Tutto ciò, tra l’altro, anche per non inaridire ulteriormente le fonti di acquisizione delle notizie di danno ed evitare che si diffonda l’impressione che le Procure regionali della Corte dei conti riescano a procedere, a volte, soprattutto “a rimorchio” dei procedimenti penali. Occorre, quindi, ribadire con forza ed in tutti i modi e le sedi opportune, che i magistrati della Corte dei conti che svolgono funzioni di controllo sono e restano, nell’esercizio di tali funzioni, dei magistrati.   L’amministratore,   il dirigente o il funzionario pubblico deve, pertanto, essere portato a prestare tutta la necessaria attenzione e serietà nel rispondere alle nostre richieste istruttorie. E questo è possibile solo se ha la consapevolezza che le omissioni o le incompletezze, i ritardi nelle risposte e un certo atteggiamento di sufficienza (che molte volte traspare da risposte poco articolate, non corrispondenti alle richieste e prive, in tutto o in parte, della documentazione richiesta) possono comportare conseguenze negative personali (ad es., richiami, procedimenti disciplinari, valutazione negativa che incida sulle funzioni assegnate e sulla retribuzione accessoria ed anche, in ipotesi estrema, corresponsabilità in eventuali danni erariali che dovessero essere constatati dalla Procura della Corte dei conti e/o denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti d’ufficio). Dire che dobbiamo guadagnarci il rispetto solo con l’autorevolezza e la completezza delle nostre analisi, come pure ho sentito dire, vuol dire non conoscere la realtà, ma nascondersi nell’utopia e in un mondo irreale.

m) E’, infine, necessario tutelare il mantenimento (e possibilmente il rafforzamento) delle funzioni di controllo della Corte dei conti (come magistratura) nei confronti di Regioni ed enti locali, visto che tali funzioni non sono state espressamente menzionate nel nuovo testo dell’art.117 della Costituzione. Si potrebbe, ad es., promuovere una modifica della prima parte del secondo comma dell’art. 100 Cost. in questi termini “La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni”. Si dovrebbero, inoltre, contemporaneamente, seguire con grande attenzione (ed intervenire al riguardo in tutte le sedi possibili) i lavori per la redazione dei nuovi Statuti regionali “federali”, per superare la tentazione delle Regioni di considerare la Corte dei conti in sede di controllo (ed in futuro, forse, anche in sede giurisdizionale) come un retaggio superato e da superare del “vecchio” Stato centrale e centralista. Nel contempo occorre rifiutare l’idea di una Corte dei conti (o ciò che ad essa si voglia far succedere) quale mero organo di controllo esterno della Regione (e, quindi, tra l’altro, non più magistratuale).  Si potrebbero, anche, di pari passo, rinforzare le funzioni di controllo delle Sezioni regionali sugli organi decentrati dello Stato, per le funzioni residuali (ma importanti) a questi spettanti. 

In conclusione, penso che se si diffonde l’immagine di una Corte dei conti innocua, prima nella sua attività di controllo e poi anche nelle funzioni giurisdizionali, il massimo che possiamo aspettarci in futuro è la trasformazione in authority (in controtendenza, tra l’altro, rispetto all’orientamento attuale volto a ridurre il numero di tali organismi che, secondo taluni osservatori, non hanno dato, in alcuni casi, una gran prova di sé) oppure in un Ufficio studi.

E, comunque, se non si rivitalizza e non si restituisce dignità e prestigio alle funzioni di controllo della Corte dei conti probabilmente assisteremo ad una sempre più accentuata fuga di colleghi, soprattutto quelli giovani, verso le Procure e le Sezioni giurisdizionali.    

Vorrei, quindi, che tutti noi studiassimo delle azioni concrete da intraprendere, anche diverse o ulteriori rispetto a quelle che a me, un po’ caoticamente, sono venute a mente, quanto meno per non subire passivamente un declino che, forse, si può evitare. Anche perché sono convinto che se muore il controllo della Corte dei conti, vengono meno, in buona parte, anche le ragioni dell’esistenza in vita di una Magistratura contabile, che potrebbe venire assorbita, nella migliore delle ipotesi, in un’unica Magistratura amministrativa (non dimentichiamoci della famosa “Bicamerale”). 

Per questo mi rivolgo a tutti i colleghi che si trovino in accordo su questi temi affinché facciano conoscere il loro pensiero, la loro esperienza e le loro proposte su tutto ciò che ho provato a dire. Possiamo così tentare di intervenire, insieme, nelle varie sedi, evitando un atteggiamento di passiva rassegnazione.

Il Consiglio di Presidenza e l’Associazione possono e devono essere strumenti essenziali per spingere verso un cambio di rotta, verso uno scatto di orgoglio d’Istituto, che porti la Corte a rifuggire dalla tentazione, che può avere, di cercare a tutti i costi il gradimento dei politici di turno, a volte precedendo o andando anche al di là dei loro desiderata, e per far capire, con ogni mezzo a disposizione, innanzi tutto al Parlamento ed ai Consigli regionali, che una Corte dei conti (nella sua unità) autonoma, indipendente (e, quindi, magistratura), efficiente ed efficace è interesse di tutti, anche della classe politica.            

Anche perché le funzioni svolte e l’esperienza maturata dall’Istituto costituiscono un patrimonio insostituibile della collettività.

                                                   

 

                                                                                                                                                                              Antonio Nenna