|
Confisca e sequestro preventivo per i delitti contro la pubblica amministrazione nella legge 27 marzo 2001, n. 97
Premessa La legge 27 marzo 2001, n. 97 ha la finalità di accrescere la lefficacia preventiva e repressiva della giurisdizione penale in tema di delitti contro la pubblica amministrazione. In questa prospettiva la legge ha ridisegnato la disciplina degli effetti extrapenali del giudicato penale e ha esteso lambito di applicabilità della confisca e del sequestro preventivo di beni collegati alla devianza criminale dei pubblici dipendenti. Il problema del rapporto tra le giurisdizioni ha certamente un maggiore interesse anche teorico, ma non meno importante, soprattutto dal punto di vista pratico, è lintervento riformatore in tema di confisca e sequestro.
Il codice penale disciplina la confisca tra le misure di sicurezza, in particolare tra le misure di sicurezza patrimoniali, categoria che include anche la cauzione di buona condotta (art. 236 c.p.). E la giurisprudenza prevalente precisa che la confisca tende "a prevenire la commissione di nuovi reati mediante la espropriazione a favore dello Stato di cose che, provenendo da illeciti penali o collegati alla esecuzione di essi, manterrebbero viva l'idea e l'attrattiva del reato" (Cass., sez. VI, 12 dicembre 1977, Rizzo, m. 138728, Cass., sez. un., 22 gennaio 1983, Costa, m. 158681). Trattandosi di una misura di sicurezza, la confisca dovrebbe, quindi, avere sempre una funzione preventiva ed essere, perciò, giustificata da una valutazione di pericolosità dei beni che ne costituiscano loggetto, anche se "la criminosità e la pericolosità che impongono la confisca non costituiscono un carattere della cosa in sé, ma derivano dalla relazione fra questa e l'agente" (Cass., sez. un., 13 gennaio 1995, Filidei, m. 200512). Tuttavia la dottrina più recente nega la possibilità di un inquadramento unitario della confisca, rilevando come una funzione preventiva possa esserle riconosciuta solo nelle ipotesi in cui è prevista come facoltativa, mentre una funzione più propriamente repressiva dovrebbe assegnarsi alla confisca nelle ipotesi in cui essa è prevista come obbligatoria. In realtà lart. 240 c.p. prevede tre ipotesi di confisca facoltativa e due ipotesi di confisca obbligatoria.
Secondo quanto prevede lart. 240 comma 1 c.p. è facoltativa: La confisca delle cose che servirono a commettere il reato, vale a dire delle cose di cui sia dimostrato il diretto carattere strumentale al compimento del reato (Cass., sez. III, 10 aprile 1992 Gieri Cass. pen. 1993,1992); La confisca delle cose che furono destinate a commettere il reato, anche se poi non furono a tal fine effettivamente impiegate; La confisca delle cose che sono il prodotto o il profitto del reato, vale a dire delle cose che derivino causalmente dallattività illecita come risultato materiale della condotta ovvero come utilità economica immediatamente ricavatane (Cass., sez. VI, 14 aprile 1993, Ciarletta, m. 195683). In tutti i casi di confisca facoltativa è necessario che il relativo provvedimento motivi specificamente circa la pericolosità dellulteriore disponibilità della cosa da parte del reo (Cass., sez. III, 24 marzo 1998, n. 5542 Galantino Cass. pen. 2000, 371). Inoltre la confisca facoltativa può essere disposta solo in caso di condanna per il reato cui le cose si riferiscono (art. 240 comma 1 c.p.). Sicché, essendo necessario un rapporto stabile tra chi fu condannato e la cosa collegata al reato, la confisca non può essere disposta se la cosa appartiene a persona che al reato sia estranea (art. 240 comma 3 c.p.), vale a dire a persona che "risulti non aver avuto alcun collegamento, diretto o indiretto, con la consumazione del fatto reato" e, quindi, "non abbia posto in essere alcun contributo di partecipazione o di concorso, ancorché non punibile" (Cass., sez. I, 6 novembre 1995, Amadei Cass. pen. 1996,3090).
4. Confisca obbligatoria Secondo quanto prevede lart. 240 comma 2 c.p., è obbligatoria: La confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato, vale a dire "le cose date o promesse per indurre l'agente a commettere il reato, mentre il "provento" dello stesso è invece riconducibile alla previsione normativa della confisca delle cose che siano "il prodotto o il profitto del reato", contenuta nel primo comma del suddetto art. 240 c.p." (Cass., sez. un., 15 dicembre 1992, Bissoli, m. 192493); La confisca delle cose di cui sia prevista come reato la fabbricazione, luso, il porto, la detenzione o lalienazione. In tutti i casi di confisca obbligatoria il giudice deve motivare in ordine agli specifici presupposti legali del provvedimento, ma, a differenza di quanto avviene per la confisca facoltativa, non deve accertare in concreto la pericolosità dellulteriore disponibilità della cosa da parte del reo (Cass., sez. II, 5 luglio 1982, Polito, m. 157567). Tuttavia le cose che costituiscono il prezzo del reato non possono essere confiscate se appartengono a persona estranea a reato (art. 240 comma 3 c.p.). Quanto alle cose di cui sia prevista come reato la fabbricazione, luso, il porto, la detenzione o lalienazione, si distingue tra le cose incondizionatamente vietate, come le armi da guerra, e le cose che non sono vietate se ricorrono determinate condizioni o una previa autorizzazione, come le armi comuni da sparo. Le cose assolutamente vietate possono essere confiscate anche se appartengono a persona estranea al reato. Le cose vietate solo relativamente non possono essere confiscate se appartengono a persona estranea al reato (art. 240 comma 4 c.p.). Lart. 236 comma 2 c.p. espressamente esclude che lestinzione del reato precluda di per sé la confisca. Ma lart. 240 comma 1 c.p. altrettanto esplicitamente prevede che la confisca facoltativa possa essere disposta solo in caso di condanna. E, secondo quanto prevede lart. 240 comma 2 n. 2 c.p., solo le cose di cui sia prevista come reato la fabbricazione, luso, il porto, la detenzione o lalienazione possono essere confiscate anche quando non sia pronunciata sentenza di condanna (Cass., sez. un., 25 marzo 1993, Carlea, m. 193120). Sicché deve ritenersi che le cose che costituiscono il prezzo del reato, benché soggette a confisca obbligatoria, possono essere confiscate solo in caso di condanna, come le cose assoggettabili a confisca solo facoltativa. Daltro canto, è vero che lart. 240 comma 2 n. 2 c.p. prevede che non sia necessaria la condanna in tutti i casi di confisca delle cose di cui sia prevista come reato la fabbricazione, luso, il porto, la detenzione o lalienazione; e quindi anche delle cose vietate solo relativamente (Cass., sez. I, 29 ottobre 1997, Caracciolo, m. 209434). Ma nel caso di cose vietate solo relativamente, è pur sempre necessario accertare se ricorrono le condizioni o le autorizzazioni da cui dipenda la liceità della condotta, perché "il giudice deve pronunciarsi in merito alla confiscabilità o meno di quanto in sequestro, in base ai criteri dettati dall'art. 240 c.p." (Cass., sez. I, 8 marzo 1996, Di Stasio, m. 204330): e tale accertamento può risultare precluso quando ricorra una causa di estinzione del reato (Cass., sez. II, 12 giugno 1991, Barile, m. 188501). In tutti i casi in cui sia prevista come obbligatoria dallart. 240 comma 2 c.p. (Cass., sez.un., 15 dicembre 1992, Bissoli, m. 192494), peraltro, la confisca va disposta anche con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 445 comma 1 c.p.p.); ma numerose norme speciali prevedono casi in cui la confisca deve essere disposta anche con la sentenza di patteggiamento. Secondo quanto prevede lart. 579 c.p.p., infine, l'impugnazione contro la sentenza per la sola disposizione che riguarda la confisca è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.
Molte disposizioni speciali, anche del codice penale, prevedono particolari ipotesi di confisca obbligatoria in aggiunta a quelle previste dallart. 240 comma 2 c.p.(v. ad esempio lart. 416 bis comma 7, lart. 446, lart. 722 c.p.). Lart. 3 comma 1 della legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nel codice penale, con lart. 322-ter, particolari ipotesi di confisca in materia di reati contro la pubblica amministrazione. Secondo quanto prevede lart. 322 ter comma 1, c.p., "nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessa dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo". La norma giustifica i seguenti rilievi: prevede unipotesi speciale di confisca obbligatoria, ma solo con riferimento ai beni costituenti profitto del reato, che sarebbero invece oggetto di confisca facoltativa a norma dellart. 240 comma 1 c.p., non per i beni che costituiscano il prezzo del reato, già previsti come oggetto di confisca obbligatoria dallart. 240 comma 2 n. 1 c.p.; ribadisce quanto già desumibile dallart. 240 c.p. sia per la necessità di una sentenza di condanna sia per lesclusione della confisca di beni appartenenti a persona estranea al reato; prevede unipotesi atipica di confisca, a funzione dichiaratamente sanzionatoria anziché preventiva, laddove stabilisce che, quando non sia possibile, per qualsiasi ragione, la confisca di beni costituenti profitto o prezzo del reato, siano confiscati beni di valore corrispondente di cui il reo abbia la disponibilità; rende applicabile questa ipotesi di confisca anche con la sentenza di patteggiamento, con la quale non potrebbe essere disposta a norma dellart. 445 c.p.p., non trattandosi di confisca obbligatoria prevista dallart. 240 c.p. Secondo quanto prevede lart. 322 ter comma 2, c.p., "nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322bis, secondo comma". La norma si riferisce alla condotta del corruttore e, quindi, prevede la confisca obbligatoria, in deroga allart. 240 comma 1 c.p., dei soli beni costituenti profitto del reato, perché evidentemente il prezzo del reato è nella disponibilità del corrotto; ma aggiunge, nella già rilevata prospettiva sanzionatoria, che la confisca, ove non possa essere disposta per i beni costituenti profitto del reato, deve essere disposta rispetto a beni del corruttore di valore corrispondente a tale profitto e, comunque, non inferiore al prezzo del reato. Sicché deve ritenersi che solo quando non sia possibile la confisca dei beni costituenti profitto del reato, il valore di riferimento per la determinazione dei beni sostitutivi da confiscare debba essere quello maggiore tra il valore del prezzo e il valore del profitto del reato. Secondo quanto prevede lart. 322 ter comma 3, c.p., infine, "nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato". La norma ha una funzione di garanzia, perché impone al giudice di individuare specificamente i beni oggetto di confisca, vietando provvedimenti generici e deleghe implicite. Ma deve ritenersi che, a norma dellart. 676 c.p.p., la confisca possa essere disposta e i beni individuati anche dal giudice dellesecuzione (Cass., sez. I, 16 maggio 2000, Nevi, m. 216751). In questo contesto normativo si inserisce la legge 27 marzo 2001, n. 97, il cui art. 6 comma 1 ha introdotto nel codice penale un art. 335 bis del seguente tenore: "salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma". La norma prevede certamente unulteriore ipotesi di confisca obbligatoria; ma esige che se ne chiarisca lambito di applicabilità, così come risulta definito dallinciso che fa salva la previsione dellart. 322-ter. In questa prospettiva la confisca prevista dallart. 335-bis c.p. risulta applicabile in due ipotesi distinte: a) innanzitutto è applicabile alle cose che costituiscano il profitto dei reati di cui agli art. 322, anche in relazione allart. 322 bis, 323, 325, 326, 328, 329, 331, 334; infatti, come sè visto, la confisca delle cose che costituiscano profitto dei reati di cui agli articoli da 314 a 321, anche in relazione allart. 322 bis, è già prevista dallart. 322-ter c.p., che permette di disporla anche su beni di valore equivalente; in secondo luogo è poi applicabile alle cose che servirono o furono destinate a commettere qualsiasi reato tra quelli previsti nel primo capo del titolo dedicato ai delitti contro la pubblica amministrazione e sulle cose che ne costituiscano il prodotto. La confisca prevista dallart. 335 bis c.p. presuppone la condanna per i reati che la giustificano; e, quindi, diversamente dalla confisca prevista dallart. 240 comma 2 n. 2 c.p., non è applicabile se vi sia sentenza di proscioglimento per qualsiasi causa. Inoltre, pur non essendo espressamente detto, deve ritenersi che il richiamo alle ipotesi previste dallart. 240 comma 1 c.p. renda applicabile anche il terzo comma dellart. 240 c.p., laddove esclude che la confisca, benché obbligatoria, possa essere disposta rispetto a cose appartenenti a persona estranea al reato. Infine, trattandosi di ipotesi di confisca obbligatoria non prevista dallart. 240 comma 2 c.p., deve escludersi che sia applicabile con la sentenza di patteggiamento. Si deve perciò concludere che, per i reati in discussione, la confisca è sempre obbligatoria: ma la confisca prevista dallart. 240 comma 2 n. 2 c.p., a differenza delle altre, va disposta anche se non sia pronunciata sentenza di condanna; la confisca prevista dallart. 335 bis in relazione allart. 240 comma 1 c.p., a differenza delle altre, non può essere disposta con la sentenza di patteggiamento; la confisca prevista dallart. 232-ter c.p., a differenza delle altre, può avere a oggetto anche beni di valore equivalente a quelli che costituirono il profitto o il prezzo del reato. Come sè detto, la confisca trasferisce allo stato la proprietà dei beni sui quali è disposta. E l'art. 86 disp. att. c.p.p. prevede che le cose confiscate vadano distrutte, quando non ne sia opportuna la vendita, salvo diverse specifiche destinazioni espressamente previste dalla legge, come avviene per le cose di interesse artistico o scientifico (art. 86 comma 3 disp. att. c.p.p.) e per le monete e le banconote false (art. 87 disp. att. c.p.p.). Una specifica diversa destinazione è ora prevista dallart. 6 comma 4 legge n. 97 del 2001 per i beni immobili confiscati ai sensi degli articoli 322-ter e 335-bis c.p., che sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano, costituendo titolo per la trascrizione nei registri immobiliari la sentenza che dispone la confisca.
L'attuazione della giurisdizione non ha mai tempi brevi e la necessità di un'attesa protratta rischia sovente di rendere inutile il provvedimento giurisdizionale finale. Nasce, così, l'esigenza di anticipare alcuni effetti della decisione definitiva, mediante misure cautelari intese a garantire e assicurare l'effettività della giurisdizione. Nella tradizione inquisitoria le misure cautelari risentivano ancora pesantemente della loro origine non giurisdizionale; e, perciò, il provvedimento che le applicava doveva essere giustificato in ragione della sua strumentalità al perseguimento di uno scopo non predeterminato. Con il codice vigente tutte le misure cautelari sono state pienamente giurisdizionalizzate; sicché è solo l'accertamento di un presupposto specifico, predeterminato dal legislatore (riserva di legge), che può giustificare l'adozione della misura cautelare da parte di un giudice terzo (riserva di giurisdizione). Le misure cautelari reali sono destinate a rendere indisponibili, mediante un provvedimento di sequestro, taluni beni, mobili o immobili. Il codice di procedura penale distingue tre tipi di sequestro, in ragione della funzione cui ciascuno di essi è destinato. Oltre al sequestro a fini probatori, che è disciplinato dagli art. 253 e s. tra i mezzi di ricerca della prova, prevede il sequestro conservativo e il sequestro preventivo, disciplinati come misure cautelari reali. Lart. 321 c.p.p. prevede due ipotesi di sequestro preventivo: a)un sequestro obbligatorio, che il giudice deve disporre, a richiesta del P.M., quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati; b)un sequestro facoltativo, che il giudice può disporre per le cose di cui è consentita la confisca. La seconda ipotesi di sequestro preventivo (art. 321/2 c.p.p.) pone problemi interpretativi, derivanti dalla sua incoerenza rispetto a un sistema, che, nella logica della giurisdizionalizzazione delle misure cautelari, prevede sempre presupposti specifici per ciascuna misura, superando l'alternativa tra obbligatorietà e facoltatività del provvedimento. Non è precisato, infatti, se il giudice possa disporre il sequestro solo a richiesta del pubblico ministero, come nella prima ipotesi, o anche di ufficio. Né sono indicati i parametri di valutazione che possano indurre il giudice ad adottare la misura: anche perché la norma non distingue tra confisca obbligatoria e facoltativa, ma deve essere letta nel senso di riconoscere al giudice la facoltà di disporre il sequestro in ogni caso in cui una confisca sia possibile. Considerato, peraltro, che la confisca è una misura di sicurezza e perciò richiede comunque una valutazione di pericolosità della cosa, si ritiene che il sequestro preventivo debba essere pur sempre giustificato da una tale valutazione anche nell'ipotesi prevista dall'art. 321/2. Quanto alla possibilità che in questo caso il giudice disponga d'ufficio il sequestro preventivo, essa dovrebbe essere esclusa, se si consideri che anche il sequestro a fini di prova può essere disposto d'ufficio soltanto nelle ipotesi di obbligatorietà dell'acquisizione della cosa. La legge n. 97 del 2001 ha inserito nellart. 321 c.p.p. un comma 2-bis, del seguente tenore: "nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca". E questa interpolazione avrà probabilmente conseguenze rilevanti sulla interpretazione di tutte le norme che disciplinano il sequestro preventivo. E immediatamente evidente, innanzitutto, che la norma rende obbligatorio, nei procedimenti relativi ai reati citati, il sequestro preventivo in funzione della confisca che nei procedimenti per altri reati è solo facoltativo. Sicché, ove saranno riconoscibili i presupposti della confisca, il giudice dovrà senzaltro disporre il sequestro, anche dufficio, secondo la logica che condiziona alla richiesta del pubblico ministero solo il provvedimento di sequestro che il giudice non è obbligato ad adottare. Tuttavia questa obbligatorietà del sequestro è riferibile a ogni tipo di confisca: sia a quella prevista dallart. 240 c.p., sia a quella prevista dallart. 322 ter c.p., sia a quella prevista dallart. 335-bis c.p. E quindi, nel caso previsto dallart. 322-ter c.p., in particolare, il sequestro risentirà della funzione sanzionatoria, anziché preventiva, della confisca, rendendo indisponibili beni e danari anche non direttamente ricollegabili allipotesi di reato per la quale si procede. Ciò pone due rilevanti problemi procedurali. A) Secondo la giurisprudenza anche costituzionale, invero, tra i presupposti di ammissibilità del sequestro preventivo non è da ricomprendere la fondatezza dell'accusa (Cass., sez. un., 25 marzo 1993, Gifuni, m. 193117-193118; Cass., sez. VI, 2 dicembre 1993, Ferrante, m. 196630-196636; C. cost. 17 febbraio 1994, n. 48, Giur. cost. 1994, 271; C. cost. 5 maggio 1994, n. 176 Giur. cost. 1994, 1581; C. cost. 8 giugno 1994, n. 229 Giur. cost. 1994, 1922), bensì solo l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato (Cass., sez. I, 25 marzo 1997, Stracuzzi, m. 207698), la cui mancanza, peraltro, può essere rilevata dal giudice soltanto quando risulti del tutto manifesta (Cass., sez. I, 4 marzo 1997, Canadzich, m. 207194). Vero è che, quanto al presupposto cautelare del sequestro preventivo, secondo la giurisprudenza di questa Corte il pericolo rilevante ai fini dell'adozione del sequestro va inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, connessa all'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa o al suo uso e deve essere concreto e attuale (Cass., sez. II, 17 maggio 1996, De Luca, m. 205874); sicché "per "cose pertinenti al reato", sulle quali può cadere il sequestro preventivo previsto dall'art. 321 c.p.p., debbono intendersi non solo quelle caratterizzate da un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso ed a quelli futuri di cui si paventa la commissione, ma anche quelle che, come specificato nella Relazione al progetto preliminare del vigente codice di procedura penale, risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, sempre che la libera disponibilità di esse possa dar luogo al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze di detto reato ovvero all'agevolazione alla commissione di altri" (Cass., sez. III, 20 maggio 1997, m. 208304). Ma è evidente che, quando oggetto del sequestro possono essere cose prive di qualsiasi collegamento con il reato, come può avvenire con riferimento alle ipotesi di confisca previste dallart. 322-ter c.p., la sola astratta configurabilità di un'ipotesi di reato potrebbe giustificare una misura cautelare anche particolarmente grave. Deve, perciò, ritenersi che, quando il sequestro preventivo sia finalizzato alla confisca, lapplicabilità della misura cautelare reale sia comunque condizionata anche da un presupposto di fondatezza dellaccusa, posto che non può aversi confisca se non in caso di condanna, quando le cose sequestrate non siano di per sé oggettivamente criminose. B) Daltro canto, benché il sequestro preventivo richieda sempre un provvedimento del giudice, anche quando sia adottato nella fase delle indagini preliminari, tuttavia, "quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato del pubblico ministero". E, quando la situazione di urgenza si manifesti prima dell'intervento del pubblico ministero nelle indagini, al sequestro procedono gli ufficiali di polizia giudiziaria, trasmettendo, poi, nelle quarantotto ore successive, il verbale al pubblico ministero del luogo (art. 321/3 bis). Vero è che, in entrambi i casi, il pubblico ministero deve richiedere al giudice la convalida del sequestro entro un termine di quarantotto ore, che decorre dal provvedimento dello stesso pubblico ministero nel primo caso, dalla ricezione del verbale della polizia giudiziaria nel secondo caso (art. 321/3 bis). E il giudice deve provvedere alla convalida nei successivi dieci giorni, pena la caducazione del sequestro, adottando un'ordinanza, che va notificata immediatamente alla persona cui le cose sono state sequestrate (art. 321/3 ter). Ma, ciò non di meno, deve egualmente ritenersi che sarebbe ben difficile giustificare come urgente un sequestro per equivalente in funzione della confisca prevista dallart. 322-ter c.p. La decisione di convalida, comunque, non costituisce di per sé titolo sufficiente a conservare lo stato di indisponibilità dell'oggetto sequestrato. Per ottenere questo scopo, il pubblico ministero deve richiedere, contestualmente alla convalida, anche il decreto di sequestro, che il giudice potrà rifiutare, pur quando ritenga di convalidare l'operato della polizia giudiziaria e dello stesso pubblico ministero, o, viceversa, adottare, pur quando respinga la richiesta di convalida. Il giudice deve, infatti, verificare per un verso gli estremi dell'urgenza e dell'indifferibilità, per l'altro i presupposti del sequestro.
Come sè visto, è costante la tendenza del legislatore a utilizzare sempre più la confisca in funzione sanzionatoria piuttosto che preventiva. E deve ritenersi che questa mutazione funzionale della confisca si accrescerà vieppiù, con linevitabile e auspicabile riduzione dellambito di applicabilità delle pene detentive a vantaggio di quelle patrimoniali. Tuttavia questa evoluzione del sistema penale richiederà un adeguamento della funziona garantistica del processo, nel quale ancora oggi le misure cautelari reali non sono disciplinate in modo coerente con la loro crescente destinazione ad assicurare la effettività delle sanzioni patrimoniali. La legge n. 97 del 2001 mostra in maniera icastica questa discrasia tra diritto e processo, che il sistema penale denuncia sin dallentrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Aniello Nappi
|