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Note minime in tema di patrimonialità del danno allimmagine subito dalle pubbliche amministrazioni di Massimiliano Minerva
In tema di danno conseguente alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dellimmagine e della personalità pubblica la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti è stata confermata dalla nota sentenza della Corte di Cassazione, S.U., del 21 marzo 1997, n. 5668. Esso è costituito dalla lesione allimmagine ed al prestigio che lEnte ha sofferto, stante anche la risonanza che fatti oggetto di procedimenti penali hanno nellopinione pubblica, per effetto delle notizie diffuse sia dalla stampa che dalle reti televisive nel periodo di riferimento (cfr., in particolare, oltre alla cit. Corte di Cassazione, s.u. 21 marzo 1997, n. 5668, v. Corte dei Conti, Sez. I, 7 marzo 1994, n. 55). Occorre precisare che, se in relazione al danno patrimoniale in senso stretto la tangente, quale versamento di somme indebite a soggetti istituzionalmente investiti di pubbliche funzioni, rileva quale indice di un comportamento doloso e gravemente fraudolento, di modo che la dazione di danaro costituisce il prezzo di un illecito contabile per altri ed autonomi versi perpetrato, nellipotesi in esame (danno patrimoniale in senso ampio consistente nella lesione del prestigio e dellimmagine dellente) la tangente diviene essa stessa danno. Il comportamento del funzionario pubblico o dellamministratore che riceve somme di denaro per omettere atti del proprio ufficio o per compierne altri contrari ai propri doveri (corruzione) ovvero che induce o costringe taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo danaro o altra utilità (concussione) è causa di una grave perdita di prestigio per lamministrazione ed un altrettanto grave detrimento dellimmagine e della personalità pubblica dello Stato-amministrazione (cfr cit. Cass. S.U. 21 marzo 1997, n. 5668). Ad esempio, quanto al reato di concussione, previsto e punito dallart. 317 c.p., e ai suoi rapporti con lillecito contabile nel caso di contestazione del solo danno allimmagine e al prestigio dellamministrazione, va sottolineato che linteresse offeso e il suo titolare, nella previsione penale, coincidono parzialmente con i termini oggettivi e soggettivi dellipotesi di danno erariale in discorso. Difatti, il delitto di concussione, comè noto, ha natura plurioffensiva, in quanto, da un lato, porta offesa allinteresse della pubblica amministrazione, per quanto concerne il suo prestigio e la probità dei suoi funzionari (come confermato dallinserimento dellart. 317 c.p. nel titolo II del libro II del codice penale, dedicato, appunto, ai "delitti contro la pubblica amministrazione"), dallaltro produce la lesione della sfera privatistica del cittadino, per quanto attiene allintegrità del suo patrimonio ed alla libertà del suo consenso. Soggetto passivo titolare di uno degli interessi (o valori) lesi dalla condotta concussiva, dunque, è la pubblica amministrazione, la quale, pertanto, in ogni ipotesi riconducibile alla fattispecie di cui allart. 317 c.p., subisce una lesione del suo prestigio e della sua immagine, subisce cioè un danno. La lesione di tali interessi-valori, tutelati a livello costituzionale dallart. 97 Cost., si realizza nel momento in cui si minaccia il normale funzionamento della p.a. e la sua imparzialità, a prescindere dalla concreta dazione della somma di danaro, bastando, come per la perfezione del reato, così per la verificazione del fatto illecito contabile, la mera costrizione o induzione a dare o a promettere: in quel momento, nellistante dellaccertamento di una condotta criminosa in così palese violazione dei doveri di fedeltà e di imparzialità che fanno carico a chi presta servizio presso una pubblica amministrazione o, comunque si ingerisce nella cosa pubblica (addirittura, come in questo caso, amministrandola), si provoca loffesa dellinteresse tutelato dal 317 c.p. e, per leffetto, il nocumento allamministrazione: ovvero, mutuando la terminologia dalla giurisprudenza civile della Corte di Cassazione, in relazione alla nota distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza, si può affermare che nelle ipotesi concussive, il danno allimmagine e al prestigio della pubblica amministrazione, in quanto interesse tutelato in via primaria e diretta dal legislatore penale, appartiene al genus danno-evento, a significare che si realizza, che coincide, con il fatto reato, rappresentandone lessenza, lin sé. Quanto alla natura giuridica della voce di danno in esame (danno per lesione dellimmagine e del prestigio dello Stato-amministrazione), va ulteriormente precisato che non si tratta di "danno non patrimoniale" (o cd danno morale), ma di un danno patrimoniale, sia pure inteso in senso ampio. Nella più volte citata sentenza della Corte di cassazione, difatti, viene precisato che quando si parla di danno morale nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti, "non si fa riferimento al cd pretium doloris, cioè al ristoro di sofferenze fisiche o morali, ma appunto al danno conseguente alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dellimmagine e della personalità dello Stato, il quale, se anche non comporta una diminuzione patrimoniale diretta è, tuttavia, suscettibile di una valutazione patrimoniale" (S.U. n. 5668/97). La ricordata posizione della Corte di Cassazione si inscrive nel percorso compiuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza civile teso a limitare lampiezza dellarea dei danni non patrimoniali in senso stretto, rientranti nella disciplina di cui allart. 2059 c.c., preferendo una interpretazione restrittiva di tale disposizione del codice, che finisce, in questa ottica, per disciplinare il solo danno derivante dalle sofferenze fisiche o morali (pretium doloris). Ciò allo scopo di assicurare maggior tutela ai diritti della personalità (tra cui, in primis, lidentità personale e, appunto, limmagine, il nome, il prestigio, ecc.), allargando, per converso, le categorie di danno risarcibile ex art. 2043 c.c., anche e soprattutto attraverso il collegamento tra questultimo articolo del c.c. e le norme della Costituzione che tutelano tali diritti (cfr ad es. la giurisprudenza in tema di danno alla vita di relazione, danno estetico, danno biologico, a partire dalla nota sentenza della Corte cost. n. 184/1986). Si inscrive, inoltre, parallelamente in un altro percorso, quello compiuto dalla giurisprudenza di questa Corte e dalla Corte di Cassazione in tema di danno amministrativo-contabile risarcibile nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti, in cui si è passati, comè noto, da una concezione di danno inteso in senso meramente ragioneristico-contabile, quale diminuzione del patrimonio pubblico o disvalore economico, ad una più moderna concezione che guarda alla lesione di un bene giuridicamente protetto. La ricostruzione del danno da lesione dellimmagine e del prestigio dello Stato, o di altro ente pubblico, come danno patrimoniale, offensivo di interessi e valori suscettibili di valutazione economica ed al di fuori, dunque, dellarea dei danni non patrimoniali, trova conferma nella posizione della Corte Costituzionale che, nella ricordata sentenza n. 184/1986, ha autorevolmente ristretto il concetto di danno non patrimoniale al solo "danno morale subiettivo", come tale non patibile da enti giuridici, sulla base di diversi rilievi sistematici, oltre che di una approfondita esegesi storica dellart. 2059 c.c.. Che si tratti di voci di danno erariale di natura patrimoniale discende, inoltre, da un lato, dalla considerazione che anche quando si verte in tema di risarcimento danni da discredito o da lesione dellimmagine richiesto da una persona fisica o giuridica, la relativa domanda nel sistema civilistico è inequivocabilmente volta al ristoro di lesioni patrimoniali in senso stretto, sia pure indirette, in base allart. 2043 c.c., dallaltro da un attento esame delle rilevanti conseguenze patrimoniali e finanziarie che derivano dai comportamenti delittuosi in esame, ad esempio in termini di minori entrate tributarie derivanti dalla perdita di credibilità delle Istituzioni, di possibili effetti emulativi da parte di altri dipendenti e amministratori, di dirottamento della richiesta di servizi dal "pubblico" (corrotto e inefficiente) al "privato" (affidabile e sicuro) da parte dei cittadini, nonché, sul piano più immediatamente economico, dalla fuga di capitali imprenditoriali dalle zone vessate dalla prassi della tangente, fenomeno rilevante oltre che sul piano locale anche su quello internazionale, come attesta il minor volume di commesse straniere nel periodo caldo di "tangentopoli", derivante dalla perdita di prestigio del nostro Paese. Nel caso di danno allimmagine e al prestigio di una persona giuridica pubblica, lestensione dellarea del danno patrimoniale risarcibile si ottiene attraverso il collegamento normativo dellart. 2043 c.c. (anzi, di una qualsiasi delle norme-clausole generali che nel sistema di responsabilità amministrativa consentono lattivazione della pretesa risarcitoria, ad es. art. 52 del TU Corte dei Conti, art. 18 TU n. 3/57, ecc.) con le disposizioni della Carta Costituzionale che tutelano la personalità dello Stato e limmagine e il prestigio dello Stato: gli artt. 2 (fondamento costituzionale della tutela dei diritti della personalità, anche delle persone giuridiche; riconoscimento implicito dello Stato quale preminente formazione sociale in cui si svolge la personalità dellindividuo), 42 e 53 (lo Stato, in quanto proprietario e dotato di potestà impositiva e entrate proprie, possiede unautonoma personalità giuridica), e soprattutto, lart. 97, che ha costituzionalizzato il valore dellimparzialità e del buon andamento, e dunque, proprio del prestigio e dellimmagine della pubblica amministrazione, che sul rispetto di tali valori si fonda e che risulta evidentemente leso in vicende come quella di cui è causa. Configurando il danno per lesione del prestigio e dellimmagine dello Stato come danno patrimoniale in senso ampio e non come "danno non patrimoniale" si giunge al rilevante risultato di ammetterne il risarcimento al di fuori dei limiti fissati dallart. 2059 c.c. in relazione alla sua risarcibilità solo "nei casi previsti dalla legge", e dunque, in particolare, nei soli casi in cui sia accertata la commissione di un reato ex art. 185, c.p., ed a prescindere dallesistenza di un preciso e specifico danno patrimoniale (come è accaduto, nel sistema di diritto civile, nella teoria del cd danno biologico). Nel caso di specie diviene possibile addivenire ad una pronuncia di condanna al risarcimento del danno allimmagine e al prestigio subito dallamministrazione nel suo complesso, a prescindere dallaccertamento, in via definitiva, della commissione di un reato e nonostante lassenza di un danno patrimoniale in senso stretto (come recentemente confermato dalle SS.RR. della Corte dei conti, n. 16/99/QM del 28 maggio 1999). Sembrano, del resto, collocarsi nel percorso sin qui tracciato, oltre la sentenza delle Sezioni Riunite appena citata, due importanti decisioni con cui la Sezione Giurisdizionale per lUmbria della Corte dei Conti, ha confermato, da un lato - nella sentenza n. 501 depositata il 28 maggio 1998 - che il danno allimmagine, in base al principio di immedesimazione che porta ad identificare lamministrazione con il soggetto che per essa agisce, prescindendo dallaccertamento definitivo della commissione di un reato, deriva direttamente dal comportamento gravemente illecito del dipendente e non, ad esempio, dalla diffusione dellillecito stesso che ne da la stampa, la quale ultima esprime semmai la rilevanza sociale del fenomeno; dallaltro - nella sentenza n. 628 depositata il 29 giugno 1998 - si è esplicitamente fatto riferimento allart. 2043 c.c. e allart. 2 Cost. per definire il danno allimmagine come "danno ingiusto ad uno dei diritti fondamentali della persona giuridica pubblica, ovvero ad una delle più rilevanti formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità delluomo". Da ultimo, nella sentenza n. 622/EL/1999 del 9.11.1999 (dep. il 29.12.1999) della Sezione Giurisdizionale per lUmbria della Corte dei Conti, ha trovato ulteriore conferma questa importante posizione giurisprudenziale. Come detto, nel caso della commissione di reati contro la pubblica amministrazione (artt. 314 e ss. c.p.) o che comunque arrechino in concreto nocumento allimmagine dellamministrazione risulta evidente la sussistenza di un comportamento gravemente offensivo del prestigio e della personalità pubblica dellamministrazione. Nel contestare tale voce di danno, va peraltro precisato, in ordine alla sua quantificazione, che occorre tenere presente la sproporzione massima esistente nel valore dei beni oggetto di illecito scambio: benefici per lazienda o il privato da un lato che, ad esempio, risultano aggiudicatari dellappalto pubblico, immagine, credibilità e prestigio dellamministrazione dallaltro. La valutazione è resa ai sensi dellart. 1226 c.c., in base ai criteri di quantificazione di tipo oggettivo, soggettivo e sociale individuati dalla giurisprudenza a tal proposito (cfr, in particolare, sentenza Sez. Umbria da ultimo citata e sent. Sez. Umbria n. 211/1995, ivi richiamata), e, dunque, quanto ai primi (oggettivi), in relazione alla gravità dellillecito e tenuto conto delle esigenze di credibilità e di affidamento della collettività nelle istituzione pubbliche, anche e soprattutto in riferimento alla sua qualità ad esempio, di stazione appaltante pubblica, quanto ai secondi (soggettivi), alla collocazione dei responabili ai vertici dellorganizzazione amministrativa e alla loro capacità di rappresentazione della volontà dellamministrazione, quanto agli ultimi (sociali), basati sulla rilevanza del bene tutelato e sul clamor suscitato.
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