Il controllo successivo sulla gestione esercitato dalla Corte dei conti

nella giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato.

 

Sommario:

1.              La giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato sulla sindacabilità delle determinazioni della Corte dei conti emesse in sede di controllo successivo sulla gestione. Il precedente, diverso orientamento della Cassazione in tema di controllo preventivo di legittimità.

2.              La giurisprudenza della Corte costituzionale.

3.              Il controllo sulla gestione: l’esame di merito e la finalità del controllo.

4.              L’interesse tutelato dal controllo successivo sulla gestione: interesse di settore ed interesse generale.

5.              Il controllo sulla gestione ed il coordinamento della finanza pubblica di cui alla modifica del titolo V della Costituzione.

6.              Controllo sulla gestione e pretesa violazione di diritti soggettivi ed interessi legittimi. Inammissibilità.

7.              Conclusione.

 

 

Le recenti affermazioni giurisprudenziali della Corte di cassazione [1] e del Consiglio di Stato [2] sulla sindacabilità in sede giurisdizionale delle determinazioni della Corte dei conti emesse in sede di controllo successivo sulla gestione di amministrazioni pubbliche hanno prodotto una sorta di stravolgimento delle radicate convinzioni sulla funzione e sul potere di controllo affidati alla Corte dei conti ed hanno imposto la necessità di un riesame funditus della materia.

Conviene, in proposito, partire dalle affermazioni a suo tempo proclamate dalle Sezioni Unite [3] della Cassazione a proposito del controllo di legittimità della Corte dei conti. In quelle sentenze le Sezioni Unite, dopo aver sottolineato che il controllo della Corte dei conti “è esercitato da una posizione di assoluta imparzialità, con esclusivo riguardo alla rigida osservanza della legge….e viene svolto sull’operato della P.A. dall’esterno”, sottolineavano “la conseguente non  assoggettabilità degli atti stessi ad alcun sindacato” e concludevano che “tanto il Consiglio di Stato, quanto qualsiasi altro giudice, difettano di giurisdizione rispetto agli atti suddetti”, per cui l’impugnata decisione del Consiglio di Stato la quale ha ordinato “alla Corte dei conti di apporre il visto ad un atto al quale l’aveva rifiutato, deve essere cassata sul punto”.

Riecheggia, in queste decisioni, l’orientamento dominante della dottrina [4] , secondo la quale “la Corte dei conti occupa in seno all’ordinamento, allorché opera in sede di controllo, una posizione, oltre che di indipendenza, anche di insindacabilità, che le fa meritare la qualifica di Potere a se stante” [5] .

 

2. Queste posizioni, dottrinali e giurisprudenziali insieme, vengono ora travolte, come si accennava, da una nuova giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato in riferimento al controllo successivo sulla gestione. E ciò in base alla considerazione che il controllo successivo sulla gestione sarebbe pura e semplice attività amministrativa, come tale soggetta al sindacato del giudice ordinario in caso di violazione di diritti soggettivi ed al sindacato del giudice amministrativo nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva e di violazione di interessi legittimi. I presupposti logico-giuridici di queste decisioni sarebbero in talune sentenze della Corte costituzionale, le quali avrebbero aperto la strada a questa interpretazione, che nega l’indipendenza e l’insindacabilità dell’operato della Corte dei conti in sede di controllo successivo sulle pubbliche gestioni e sancisce, in una sola parola, la fine dello stesso Potere di controllo considerato come funzione autonoma e sovrana.

Sennonché un’analisi non preconcetta delle cennate affermazioni giurisprudenziali della Corte costituzionale portano, a sommesso avviso di chi scrive, a tutt’altre conclusioni.

Ed a questo proposito, conviene innanzitutto mettere in luce come sia stata inutilmente enfatizzata un passo della sentenza 30 dicembre 1997, n. 470 della Corte costituzionale nel quale si afferma che “le determinazioni della Corte dei conti, in ordine all’individuazione degli enti da assoggettare a controllo, non escludono, per gli enti stessi la garanzia della tutela innanzi al giudice (art. 24 Costituzione), restando, perciò, in discussione non già l’an, ma solo il quomodo di detta tutela e, quindi, un problema di interpretazione della normativa vigente, la cui soluzione, ovviamente, esula dall’oggetto del presente giudizio”. Il pensiero della Corte costituzionale è in realtà chiarito da una frase precedente a quella appena riportata, nella quale si legge che “dalla giurisprudenza che ha ritenuto gli atti della Corte dei conti non impugnabili in via giurisdizionale, non può farsi discendere il corollario dell’insindacabilità anche della verifica delle condizioni e dei presupposti di esistenza del potere esercitato. A parte l’ipotesi del conflitto di attribuzione, ove, beninteso, sussistano gli estremi per l’esperimento dello stesso, va considerato, a tacer d’altro, che là dove non vengano in rilievo le ragioni, connesse alla natura del controllo quale funzione imparziale, che in passato la giurisprudenza ha ritenuto idonee a giustificare la sottrazione degli atti al sindacato giurisdizionale, non possono non riespandersi principi che la Corte ha ripetutamente annoverato fra quelli fondamentali dell’ordinamento costituzionale (v. sentenze n. 18 del 1982 e n. 100 del 1987)”. Come si nota, la Corte costituzionale non pone affatto il controllo sulla gestione su un piano diverso da quello del controllo preventivo di legittimità (ammettendo la sindacabilità nel primo caso e l’insindacabilità nel secondo), e si limita ad accennare all’ipotesi teorica, da verificarsi in concreto di volta in volta secondo i diversi casi, che laddove non vengano in evidenza le ragioni di fatto che hanno talvolta indotto la giurisprudenza a negare il sindacato giurisdizionale sugli atti di controllo della Corte dei conti, non può non venire in evidenza il principio costituzionale della tutela dei diritti di cui all’art. 24 della Costituzione, fatto, questo, che può in concreto verificarsi nei casi in cui vengano meno le condizioni ed i presupposti per lo stesso esercizio del potere di controllo. In altri termini, la Corte costituzionale afferma soltanto che il principio di insindacabilità degli atti di controllo non ha un carattere assoluto e viene meno in quei casi in cui non si discuta, per così dire, del merito del controllo, ma della stessa esistenza di questo potere. Insomma, laddove c’è carenza di potere esiste la possibilità di ledere diritti soggettivi e, di conseguenza, esiste la possibilità di ricorrere al giudice per la tutela di questi diritti. Il che, ovviamente, è conforme ai principi generali del nostro ordinamento, né implica novità alcuna per la materia che ci occupa. Di qui ad affermare, come fanno la Corte di cassazione ed il Consiglio di Stato, l’esistenza di un principio generale di assoggettabilità a controllo degli atti della Corte dei conti ci corre.  

D’altro canto, è da tener presente che se la Corte costituzionale avesse davvero voluto affermare in via generale la sindacabilità nel merito degli atti di controllo successivo sulla gestione della Corte dei conti ammettendo l’impugnabilità davanti al giudice di qualsiasi atto di questo tipo, essa avrebbe in sostanza, come sopra si è accennato, vanificato la stessa esistenza di questo potere di controllo, facendolo di fatto confluire nel potere giurisdizionale legittimato a controllarlo. Si deve infatti ricordare che l’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel definire il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ha precisato che questo “insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono”, con la conseguenza che se gli atti di controllo della Corte dei conti fossero per definizione ricorribili davanti al giudice ordinario o davanti al giudice amministrativo, sarebbero questi ultimi, e non la stessa Corte dei conti, a manifestare definitivamente la volontà del potere di cui si tratta. Ma allora la stessa Corte costituzionale non avrebbe neppure potuto prevedere l’ipotesi di un conflitto di attribuzioni tra Corte dei conti ed altri poteri dello Stato, che pure considera, e, se lo ha fatto, essa ha dimostrato di non ritenere affatto vanificata l’autonomia, e quindi l’insindacabilità in via di principio, del potere di controllo della Corte dei conti sugli atti di gestione. Insomma, la sindacabilità degli atti di controllo ai fini della verifica delle condizioni e dei presupposti di esistenza, è cosa ben diversa della sindacabilità tout court degli atti stessi ed è assolutamente erroneo affermare che la Corte costituzionale abbia ammesso questo tipo di sindacabilità. 

Altra affermazione della Corte costituzionale che è stata inutilmente enfatizzata è quella che concerne la presunta natura amministrativa [6] della funzione di controllo sulla gestione. Tale affermazione si dovrebbe ricavare da quanto si legge, a proposito della legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, nella sentenza della Corte costituzionale 20 luglio 1995, n. 335. Il testo é precisamente il seguente: “….emerge, dunque, evidente la conclusione che il controllo successivo sulla gestione, così come risulta oggi positivamente configurato, non é tale da poter assumere le connotazioni di un controllo assimilabile alla funzione giurisdizionale, cioè preordinato alla tutela del diritto oggettivo con “esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico”: e questo quand’anche il controllo stesso venga, incidentalmente ed occasionalmente, a comportare un giudizio sulla legittimità di singoli atti. Il fatto è che il controllo sulla gestione – per i suoi scopi, per i suoi effetti e per le sue modalità di esercizio –  viene a configurarsi essenzialmente come un controllo di carattere empirico ispirato, più che a precisi parametri normativi, a canoni di comune esperienza che trovano la loro razionalizzazione nelle conoscenze tecnico-scientifiche proprie delle varie discipline utilizzabili ai fini della valutazione dei risultati dell’azione amministrativa (v. ancora sentenza n. 29 del 1995, par. 11.2). La natura di tale controllo si presenta, pertanto, estranea ai caratteri di un giudizio nel cui ambito risulti possibile sollevare – alla luce delle precisazioni offerte dalla giurisprudenza di questa Corte- questioni di costituzionalità”.

 Affermare che il controllo successivo sulla gestione non è assimilabile alla funzione giurisdizionale e, quindi, ad un giudizio nel cui ambito risulti possibile sollevare questioni di costituzionalità, non significa affermare, come vorrebbe la Cassazione, il carattere amministrativo, in tutto parificato all’azione amministrativa, del controllo stesso. L’affermazione del carattere amministrativo del controllo successivo sulla gestione è, dunque, un’affermazione della Corte di cassazione  e non è un’affermazione della Corte costituzionale.

Quest’ultima, anzi, pur differenziando, come si è sopra visto, il controllo sulla gestione dall’attività di carattere giurisdizionale, ha tuttavia insistito sul fatto che il controllo sulla gestione si risolve comunque in un giudizio. Nella sentenza della Corte costituzionale 27 gennaio 1995, n. 29, si legge infatti che, mentre nel controllo di legittimità, la Corte dei conti è chiamata a verificare, con una valutazione ex ante, la conformità di taluni atti della pubblica amministrazione rispetto alle previsioni legislative e di bilancio, nel caso del controllo sulla gestione, la stessa Corte dei conti è tenuta ad accertare la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa. Il controllo consiste cioè nel confronto ex post tra la situazione effettivamente realizzata con l’attività amministrativa e la situazione ipotizzata dal legislatore come obiettivo da realizzare, in modo da verificare, ai fini della valutazione del conseguimento dei risultati, se le procedure ed i mezzi utilizzati, esaminati in comparazione con quelli apprestati in situazione omogenee, siano stati frutto di scelte ottimali dal punto di vista dei costi economici, della speditezza dell’esecuzione e dell’efficienza organizzativa, nonché dell’efficacia dal punto di vista dei risultati. E’ per questo che il controllo è sempre successivo ed  ha un carattere fortemente collaborativo, in quanto mira a stimolare nell’amministrazione controllata processi di autocorrezione, sia sul piano delle decisioni legislative, dell’organizzazione amministrativa e delle attività gestionali, sia sul piano dei controlli interni”.

E che si tratti di un giudizio è confermato dal fatto che la Corte costituzionale, nella stessa sentenza in esame, sottolinea che, perché questo obiettivo possa essere efficacemente perseguito, è determinante l’attribuzione di tale funzione di controllo ad un organo come la Corte dei conti, la cui attività contrassegna un momento di neutralizzazione rispetto alla conformazione legislativa (politica) degli interessi; affermazione, quest’ultima, che si trova ribadita, con particolare efficacia, in un’altra citata sentenza della Corte costituzione, la n. 470 del 1997, nella quale si legge che la Corte dei conti è un “organo posto a servizio dello Stato-comunità, quale garante imparziale dell’equilibrio economico finanziario del settore pubblico”. 

Insomma, sia nel controllo preventivo di legittimità, sia nel controllo successivo sulla gestione [7] , tutto si risolve in un giudizio, emesso ex ante nel primo caso ed ex post nel secondo, ma sempre da un organo terzo e neutrale. Il che la dice lunga anche sulla presunta assimilazione dell’attività di controllo sulla gestione all’azione amministrativa.

 

3. E siamo arrivati al punto cruciale della questione: quello che attiene al rapporto, in sede di controllo sulla gestione, tra l’esame di merito, nel quale si concreta la valutazione ex post del controllo di gestione, e la finalità di questo giudizio, che non è quello di influire sull’attività amministrativa in corso, ma, come si è visto, di promuovere processi di autocorrezione dell’attività stessa. Si tratta di un punto delicatissimo, perché se ci si ferma al primo aspetto, non collegandolo immediatamente al secondo riguardante il fine, si cade inevitabilmente nell’errore (nel quale è caduta la Corte di cassazione) di considerare l’attività di controllo alla stregua di qualsiasi attività amministrativa. Non sfugge, infatti, che, come ha ripetutamente affermato la dottrina [8] , il controllo di merito, a differenza di quello di legittimità, che è a tutela dell’ordinamento giuridico, tutela l’interesse specifico inerente alla singola materia o al singolo settore e si risolve in un potere  di indirizzo, attraverso il quale l’organo controllante guida e coordina l’attività dell’organo controllato. Nel caso del controllo sulla gestione, invece, la Corte dei conti, come ha precisato la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 29 del 1995, non indirizza affatto l’attività dell’organo controllato, ma tende soltanto a promuoverne un processo di autocorrezione. Permane cioè il carattere della terzietà e delle neutralità dell’organo di controllo, il quale emette un giudizio, valido per così dire sub specie aeternitatis, ed assolutamente ininfluente sul caso oggetto di controllo. In altri termini, anche nel controllo successivo sulla gestione, la funzione neutrale ed indipendente del controllo resta integra e non è possibile parlare di una sua, per così dire, amministrativizzazione, o, peggio, di un suo dissolvimento [9] .

 

4. Dirimente di ogni possibile questione diventa a questo punto l’indagine sull’oggetto del controllo della Corte dei conti, l’indagine cioè diretta ad accertare se il controllo di cui si discute tutela interessi specifici o di settore, ovvero se abbia di mira, sempre e comunque l’interesse generale [10] .

Le affrettate interpretazione di talune affermazioni della Corte costituzionale, anche in questo caso, hanno portato a conclusioni errate. Ci si riferisce alla citata sentenza n. 335 del 1995, la quale, parlando del controllo successivo sulla gestione come di un “controllo di carattere empirico”, che non è tale da poter assumere “le connotazioni di un controllo assimilabile alla funzione giurisdizionale, cioè preordinato alla tutela del diritto oggettivo”, ha fatto ritenere che tale forma di controllo non fosse diretta alla tutela degli interessi generali della collettività, e quindi dell’ordinamento.

La smentita di queste affrettate affermazioni viene invece proprio dalla Corte costituzionale, la quale nella citata sentenza n. 29 del 1995, dopo aver sottolineato che il controllo sulla gestione ha un adeguato fondamento ed un sicuro ancoraggio in interessi costituzionalmente tutelati (artt. 97, 81, 28 e 119 Cost.), ha precisato che questo compito essenzialmente collaborativo della Corte dei conti è posto al servizio di esigenze pubbliche costituzionalmente tutelate, e precisamente è volto a garantire che ogni settore della pubblica amministrazione risponda effettivamente al modello ideale tracciato dell’art. 97 Cost., quello cioè di un apparato pubblico realmente operante sulla base dei principi di legalità, imparzialità ed efficienza. Dunque il controllo successivo sulla gestione svolto dalla Corte dei conti tutela interessi generali, costituzionalmente garantiti, e, si può anche dire, rimane un controllo a tutela dell’ordinamento, se questo viene correttamente inteso, non come complesso di leggi astratte, ma come descrizione degli interessi della collettività. L’aver continuato a considerare l’interesse dell’ordinamento come l’interesse astratto della legge, piuttosto che come l’interesse concreto della collettività ha portato erroneamente a ritenere che il controllo successivo sulla gestione avesse ad oggetto la tutela di interessi di settore e non interessi propri della collettività, o, se si preferisce, del cosiddetto diritto oggettivo.      

 

5. Peraltro, l’esigenza che l’apparato pubblico operi realmente in base a principi di legalità, imparzialità ed efficienza è oggi ribadito dalla modifica della Parte Seconda, Titolo V della Costituzione, recentemente approvata con referendum. Si può dire anzi che questa modifica costituzionale, in  un certo senso, rilancia l’importanza del controllo successivo sulla gestione esercitato dalla Corte dei conti con una affermazione, ribadita ben due volte nel testo (art. 3, comma 3 ed art. 5, comma 2), secondo la quale spetta alla legislazione concorrente dello Stato, dettando i relativi principi, “l’armonizzazione dei bilanci pubblici ed il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”. Questa nuova disposizione, che rinnova l’art. 119 della Costituzione, non ostante sia stato abrogato l’art. 125 della Costituzione stessa, che prevedeva il controllo di legittimità da parte di un organo dello Stato sugli atti amministrativi della regione, facendo leva sul coordinamento della finanza pubblica, si colloca infatti coerentemente nell’evoluzione del complesso quadro normativo in materia di controlli e di contabilità pubblica, al quale faceva riferimento la più volte ricordata sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 1995. In altri termini, l’esigenza del coordinamento della finanza pubblica permane ed il controllo successivo sulla gestione esercitato dalla Corte dei conti appare come lo strumento più idoneo a realizzarlo, proprio restando nell’ambito delle visuali proclamate dalla Corte costituzionale. Né si dimentichi che, in base all’art. 5 della Costituzione, compreso tra i principi fondamentali e quindi non oggetto di modifica, “la Repubblica, è una e indivisibile” e che uno strumento fondamentale per assicurare questa unità è proprio il coordinamento della finanza pubblica garantito dal controllo della Corte dei conti. E si tratta, sembra bene ribadirlo, di un controllo, come si è visto, che, anche se prevalentemente esercitato nella forma del controllo successivo sulla gestione, è comunque diretto a tutelare interessi pubblici e generali costituzionalmente garantiti, interessi cioè della Collettività e dell’ordinamento. 

 

6. Si pone a questo punto l’ultimo e più arduo problema: quello di stabilire se l’esercizio della funzione del controllo possa ledere interessi legittimi e diritti soggettivi e possa, per questa via, comportare il diritto al risarcimento dei danni da parte delle persone offese. Il problema ovviamente non è quello di stabilire se l’esercizio della funzione di controllo, in una situazione di carenza di potere, possa dar luogo alla situazione sopra prospettata, poiché, come si è sopra visto, questo specifico problema è già risolto in partenza, visto che comunque l’esercizio di una funzione in carenza di potere implica senza dubbio la lesione di diritti soggettivi e comporta pertanto il diritto al risarcimento del danno. Il problema si pone piuttosto in relazione al come, al quomodo, il controllo viene esercitato, poiché è proprio in relazione a questa seconda eventualità che la Corte di cassazione ed il Consiglio di Stato hanno affermato la sindacabilità delle determinazioni della Corte dei conti in sede di controllo successivo sulla gestione.

Illuminante a questo proposito è un esempio. E l’esempio ci viene offerto proprio dalla decisione del Consiglio di Stato oggetto delle nostre critiche. In questa decisione, infatti, il Consiglio di Stato afferma la giurisdizione del giudice amministrativo, non tanto e non solo perché, a suo dire, si tratta di un caso di “assoluta carenza di potere”, ma perché “secondo i principi affermati dalla Cassazione SS.UU. 10 giugno 1998, n. 5762, si controverte in materia di diritti soggettivi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”. E’ evidente qui il salto logico in cui cade il Consiglio di Stato: esso non parte dalla verifica del potere di controllo della Corte dei conti, per dedurre dalla carenza di potere la lesione del diritto soggettivo, ma parte da quest’ultimo, ritenendo, sulle orme della sentenza n. 500 del 1999, della stessa Corte di cassazione, che qualsiasi lesione di interessi economicamente rilevanti, e quindi qualsiasi lesione di un bene della vita, dia luogo al diritto al risarcimento del danno. La costruzione sarebbe ineccepibile, se non fosse in ballo una pubblica funzione diretta alla tutela di interessi generali, qual è il controllo della Corte dei conti. In questo caso, di fronte ad un controllo esercitato in costanza delle condizioni che ne legittimano l’esercizio, non è affatto possibile parlare di lesione di diritti soggettivi, poiché la funzione viene esercitata nell’ambito della sfera ad essa riservata e, quindi, vale il brocardo “qui suo iure utitur neminem laedit”. D’altronde, si tratta, come si è visto, di interessi pubblici e generali costituzionalmente protetti, i quali, per universali affermazioni di dottrina e giurisprudenza, sono certamente preminenti sugli interessi individuali, anche nei casi in cui questi ultimi possano vantare, alla pari, una tutela costituzionale. Se si pensa che qualsiasi forma di controllo contrasta con interessi particolari e se si ammette che ciascun titolare di questo interesse possa ricorrere per il risarcimento del danno, si renderebbe impossibile, come ognun vede, qualsiasi forma di controllo. Si tenga presente, infatti, che anche la semplice critica di un ente pubblico che ha mal gestito i propri capitali pubblici potrebbe dar luogo, quanto meno, ad un’azione risarcitoria per danno all’immagine. Il discorso, se mai, si sarebbe dovuto sviluppare intorno al tema della carenza di potere della Corte dei conti ad esercitare il controllo de quo (si trattava dei compensi corrisposti ai componenti del comitato per la valutazione degli oneri nucleari), ma le ragioni addotte in sentenza (la Corte dei conti non avrebbe potuto controllare gli atti in questione, in quanto i compensi erano stati disposti dalla stessa legge) dimostrano “ictu oculi” tutta la loro inconsistenza, tant’è vero che la stessa sentenza preferisce parlare di lesione di diritti soggettivi tout court, e solo “en passant” accenna alla carenza di potere della Corte dei conti.

Va da sé poi che un’indagine sulla carenza di potere, così come prospettato dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 470 del 1997 (limitata cioè alla verifica delle condizioni e dei presupposti del controllo), impedisce una valutazione di merito dell’operato della Corte dei conti e deve necessariamente riguardare soltanto l’aspetto esterno della sussistenza o non del potere in questione. Sicché anche sotto questo profilo la decisione del Consiglio di Stato in questione appare gravemente censurabile.

 

7. L’esame della giurisprudenza della Corte costituzionale, da un lato, e della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, dall’altro, pone, dunque in evidenza che ciò che può essere oggetto di sindacato non è affatto il merito degli atti e delle determinazioni di controllo della Corte dei conti, ma soltanto l’eventuale carenza di potere di quest’ultima e che, forse, sarebbe molto opportuno che la stessa Corte costituzionale, il cui pensiero sembra sia stato travisato, provveda a chiarire definitivamente la questione.

La sindacabilità tout court degli atti di controllo della Corte dei conti e la conseguente possibilità di un loro annullamento, come si è sottolineato, equivale a negare l’esistenza stessa di questo indefettibile potere. Se questo potere esiste, il problema è soltanto quello di verificarne l’esistenza, e ciò può normalmente avvenire  attraverso l’esperimento di un’apposita procedura: quella del conflitto di attribuzione, come ha ammesso la stessa Corte costituzionale. Oltre a questa eventualità, peraltro, è  solo nei casi di esercizio di poteri di controllo da parte della Corte dei conti in situazioni di carenza di potere che può ipotizzarsi il riespandersi dei poteri sindacatori del giudice ordinario o amministrativo. Questo e non altro sembra il significato che può attribuirsi alla più volte citata affermazione della Corte costituzionale, secondo la quale “….là dove non vengano in rilievo le ragioni….che in passato la giurisprudenza ha ritenuto idonee a giustificare la sottrazione degli atti al sindacato giurisdizionale, non possono non riespandersi principi che la Corte ha ripetutamente annoverato fra quelli fondamentali dell’ordinamento costituzionale….e cioè la garanzia della tutela innanzi al giudice (art. 24 Cost.)”.  

 

                                                        Paolo Maddalena


[1] Cass. civ., Sez. Un., 10 giugno 1998, n 5762 , in Foro amm., 1999, 2370. In senso conforme: Sez. Un. nn. 6906 del 1998 e 7327 del 1996.

[2] Consiglio di Stato, 27 giugno 2001, n. 3570.

[3] Cass. Civ., Sez. Un., 23 novembre 1974, n. 3806 ; Idem, 8 ottobre 1979, n. 5186.

[4] Vedi, per tutti, Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1957, pagg. 158 s.; 233s.

[5] Sandulli, o. c., pag. 234; sul problema dell’indipendenza del Magistrato contabile, rinvio al mio scritto: Le garanzie del Magistrato contabile, in Il Foro amm., 1975, fasc. 11, parte seconda.

[6] Sulla natura della funzione di controllo della Corte dei conti, rinvio al mio scritto: Riflessioni di ordine sistematico costituzionale sui disegni di legge Branca, Labriola e Colonna in riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 18 novembre 1976, in Rivista della Corte dei conti, 1977, nn.1-2, pag. 357 ss.

[7] Sul controllo di efficienza: Carabba, il controllo di gestione; Scalia, La valutazione dei piani e dei programmi; De Franciscis, La nuova disciplina degli appalti di opere pubbliche; Galiani, Prime esperienze del controllo di gestione mediante contabilità economico-patrimoniale negli enti locali territoriali; Chiappinelli, Federalismo ed aziendalizzazione in Sanità: una riflessione sul sistema dei controlli interni ed esterni; Cogliandro, I controlli sul personale pubblico; Pelino, Il principio di legalità ed i suoi controlli; Carabba, Programmazione di bilancio  e controllo di gestione; De Girolamo, Riordino degli enti ed istiutuzioni di ricerca di cui ai decreti legislativi delegati della legge 15 marzo 1997, n. 59; Lazzaro, Comunicazione al convegno su “I controlli sulle gestioni pubbliche”, Perugia, 2-3 dicembre 1999; Manna, Evoluzione dei controlli, adattamento agli INTOSAI AUDITING STANDARD; Manfredi Selvaggi, La nuova disciplina degli organi politici degli enti locali e riflessi in materia di controlli; Graffeo, La verifica del funzionamento dei controlli interni alle amministrazioni pubbliche; Tenore, Il procedimento di controllo ispettivo, tutti in sito INTERNET: WWW.amcorteconti.it.; Vedi inoltre: Scalia, Il controllo sulla gestione secondo gli orientamenti espressi dalla Corte dei conti (1994-1997), in Funzione Pubblica, n. 2/1999, pag. 17 ss.; Corte dei conti-Seminario permanente sui controlli, Presentazione della ricerca realizzata dal Cogest con il finanziamento del CNR, Roma, 15 ottobre 2001; Boncompagni, Il controllo sulla gestione quale controllo di risultato, in Amministrazione ne contabilità, marzo-giugno 2000.

[8] Vedi, Sandulli, o. c., pag. 158 s.

[9] Sul problema della natura del controllo di efficienza, rinvio al mio scritto, La Corte dei conti: controllo di efficienza, controllo di legittimità e controllo giurisdizionale, in Atti della Conferenza Nazionale sulla Pubblica Amministrazione, Roma, 29 e 30 giugno- 1 luglio 1982, FORMEZ, Roma, 1983.

[10] Sul tema dell’interesse tutelato dalla funzione di controllo della Corte dei conti, rinvio al mio scritto: Le proposte della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali in tema di giustizia amministrativa e l’azione del P.M. contabile, in Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, 1998, fasc. n. 2, pag. 123 ss.