Unificazione Legislativa-Dottrinale: la questione di un diritto privato europeo,

di Laura Lunghi

 

 

È noto che, uno degli elementi scatenanti l’esigenza di facilitare il cammino del processo di integrazione europea tramite l’unificazione giuridica dei sistemi furono le nazionalizzazioni e, più in particolare, la penale degli ordinamenti giuridici chiusi. In effetti, peraltro, una delle prime conseguenze si è avuta sul piano giuridico ed ha portato gli Stati a proteggere gli emergenti diritti internazionali a fronte del fallimento della rivoluzione industriale, tramite l’adozione di normative uniformi.

Il processo di unificazione legislativa in Europa attraversa tre fasi storiche.

Una prima (1880 – 1910) in cui fu preminente la comprensione della “meta giuridica” attraverso l’emanazione di leggi di risoluzione nei settori di originario contrasto (si pensi alle leggi sulla proprietà industriale o sui trasporti emanate tra il 1881 ed il 1883). Una seconda (1910 – 1940) in cui vi fu una ripresa di interesse per il diritto uniforme dovuta ad un coincidere di circostanze importanti. Così, mentre le prime manifestazioni giuridiche tenderanno ad unificare leggi nazionali su alcuni settori[1], mutatis mutandis, nel 1980 con il progetto di attuazione, entro quattro anni dalle Convenzioni dell’Aia e di Varsavia[2], il processo di unificazione appare meno euro centrico e più internazionalistico anche alla luce delle nuove condizioni internazionali e del peso crescente dei Paesi in via di sviluppo (PVS)[3]. La terza fase (1960 - ) vede il diritto uniforme regolare oltre ai rapporti interni all’unione anche situazioni nuove potenzialmente incidenti sul piano internazionale[4].

La funzione attuale del diritto uniforme è ampliare, da un lato, le capacità di espansione del commercio in Europa e dall’altro la tutela del patrimonio artistico

Nel corso degli anni Settanta fu preminente l’esigenza di uniformare il diritto commerciale internazionale con una nuova formula di derivazione americana: l’unificazione dottrinale. L’operazione condotta fu speculare al modello statunitense e mirò a segnalare, per il tramite dottrinale, ciò che deve considerarsi comunemente accettato e ciò che può utilmente collocarsi come solo statale, ovvero “non internazionale”. Le difficoltà incontrate nel corso dei lavori dell’Unidroit[5] furono maggiormente di ordine politico: elaborare soluzioni uniformi sulla base della Convenzione di Vienna degli anni Ottanta e sulle prassi delle Camere di Commercio internazionali comportò per gli Stati membri l’inizio della rinuncia ad un diritto civile esclusivamente statale e per l’assemblea tecnica la pubblicazione a distanza di trenta anni.

Una delle carenze del diritto internazionale privato è proprio quella di non poter contare su una giurisdizione uniforme. Dunque la necessità che sia il giudice interno ad occuparsi di tutta la normativa internazionale[6]. Infine nei contratti standard di diritto internazionale (o condizioni generali di contratto) rileva il consenso del contraente all’adozione o non delle normative internazionali del settore estratte dalle prassi delle Camere di Commercio internazionale e delle associazioni degli importatori ed esportatori.

In questo quadro, una delle più immediate risultanti sul piano della differenziata concezione di diritto presente negli Stati membri dell’Unione si ha per il diritto privato. La riflessione conduce all’interrogativo: esiste un diritto privato europeo costante la progressiva rinuncia statale ad un diritto civile solo interno?

Il problema si sviluppa dalla risoluzione del PE del 26 marzo 1989, per cui l’armonizzazione di singole parti del diritto privato avvenuta sino a quella data non era sufficiente dunque l’esigenza di stanziare risorse per unificare altre parti rimaste scoperte fino alla risoluzione del 1994 che ha spinto le Istituzioni comunitarie alla creazione di un codice comune di diritto privato.

 

Un primo quesito potrebbe essere diretto ad indagare se, ed in che modo, il Trattato giustifichi una simile iniziativa, dati i principi di sussidiarietà e necessità dell’intervento comunitario, che ispirano l’intero sistema delle fonti[7] nel rispetto dei quali sono state adottate le quattro politiche comuni di libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali. Nel merito dell’elaborazione di un codice europeo di diritto privato, procedendo in uno studio sistematico dei codici esistenti (molto simili fra loro), si potrebbe ipotizzare la presenza di un LIBRO PRIMO sulle Persone contenente una serie di atti siglati dalla Comunità sui diritti delle persone, la dichiarazione di Roma del 4 novembre 1950 e di Nizza 2000 sui temi della parità di trattamento, sui minori, sulla formazione, la famiglia, la bioetica etc…; un LIBRO SECONDO sulle Successioni contenente atti comunitari in materia di piccole e medie imprese, un LIBRO TERZO sui Beni e Proprietà contenete direttive sui valori mobiliari, sul software, sulla proprietà industriale, ma anche sui beni culturali e sull’ambiente; un LIBRO QUARTO sui Contratti, un LIBRO QUINTO sulle Società, contenente direttive sul G.E.I.E.  e mutuo riconoscimento, come pure sulla società europea ed holding europea, sulle fusioni e scissioni, sulla concorrenza etc… Un LIBRO SESTO per la Tutela dei diritti  contenente direttive sui prodotti, sulla sicurezza sul lavoro, sulla possibilità di proporre azioni inibitorie per la tutela dei consumatori, sulle litispendenze, sulla gerarchia, sulla competenza ect…

 

La struttura ipotizzabile di un diritto privato europeo, contiene in effetti regole e metodi che penetrano i sistemi nazionali con l’obiettivo di ravvicinarli fra loro. Può dirsi che in conseguenza di ciò, l’idea di ravvicinamento che emerge dal Trattato CE è stabilizzata su tre livelli di uniformazione.

Un primo livello “elevato” di unificazione legislativa che vede operare un’unica normativa ed un unico giudice (regolamenti comunitari uniformemente applicabili ed interpretazione uniforme garantita dalla Corte di giustizia e, dal gennaio 2003, anche del Tribunale di I°), un secondo livello “medio” di uniformazione che vede operare un’unica norma, quella comunitaria, ma diversi giudici (interpretazione differenziata al livello nazionale) ed un livello “minimo” di armonizzazione che vede più norme simili applicate da diversi giudici (direttive comunitarie recepite in tanti modi diversi ed interpretazione differenziata al livello nazionale).

È noto che, una caratteristica del diritto europeo sia quella di arrivare al risultato senza preoccuparsi del resto e dunque, puntare all’obiettivo “che è il raggiungimento del risultato”, senza indagare (ragion per cui gli Stati hanno ceduto ormai quasi totalmente la sovranità all’Unione) il nomen che il tipo contrattuale assumerà per il diritto interno. Infatti, non l’unificazione (cerniere del sistema), ma il ravvicinamento ha costituito modus operandi del sistema. Escogitare una regola operazionale non qualificando la fattispecie (data la differenziazione nei sistemi nazionali) ne rende accetto il contenuto, ma non le ragioni che lo determinano. D’altronde i principi giuridici non sono che effetti di scelte politiche, diverse pertanto da Stato a Stato[8]. Ciò premesso, quali ispirazioni al di là della tecnica, potrebbero orientare il codice di diritto privato europeo?

Tra le proposte, quella c.d. dei “principi Lando” per cui i principi che disciplinano il contratto sono imperativi e sono utilizzabili, o come forma opzionale applicabile o come regole suppletive per le parti sulle quali il contratto non si è pronunciato.

Concludendo, nel tentare di capire se sia possibile parlare di un  diritto europeo, possono fornirsi tre elementi di riflessione. In generale, la progressiva “amministrativizzazione” del diritto privato europeo ad opera non tanto della dottrina, quanto della classe burocrate, ha agevolato la regolazione dei processi economici da parte delle pubbliche autorità, contribuendo, peraltro, alla creazione di un modello di diritto privato a questo funzionale. Nel perseguimento di obiettivi a volte economici, talvolta sociali, altre volte politici, l’atto giuridico riveste comunque una forma, il nomen iuris, che non è mai significativo ai fini del risultato ottenuto, infatti la regola nazionale non soltanto si attaglia al caso di specie rivestendolo (limite spaziale), ma si trasforma a seconda della funzione da svolgere (limite temporale). In questo quadro, il diritto privato risultante è di tipo settoriale: si riferisce, infatti, a diversi ordinamenti che comprendono un insieme di regole vigenti, anche di diritto amministrativo, in grado di coprire più aree disciplinari[9].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] L’Unidroit avviò nel 1929 il processo di unificazione delle normative europee sul diritto di vendita per la costruzione di un modello unico di contratto che condusse alla Convenzione di Aia del 1964 sulla formazione del contratto di vendita successivamente abrogato per la necessità di superare ciò che “...era stato fatto durante la guerra…”. Nello stesso periodo gli USA avevano concluso l’omologo sul diritto privato.

[2] Trattasi della Convenzione di Varsavia del 1929 sulla Responsabilità civile nel percorso aereo applicabile al livello internazionale.

[3] Al riguardo, si vedano i primi accordi di associazione ex art. 238 TCE, le Convenzioni con i Paesi ACP, oggi allargate agli ALA (introdotti con Maastricht) ed al gruppo PECO dei candidati per maggio 2004  (Lomè 1975 Youndé 1964 e Cotonou 2000), il Progetto o anche Memorandum “Pisani”del 1982 per lo sviluppo di imprese produttive locali per l’autosufficienza alimentare, per lo sviluppo delle risorse naturali sul territorio, per il trasferimento delle tecnologie e l’adesione al nuovo ordine economico mondiale (Stabec e Gatt).  Di rilievo il fatto che il Trattato CE sia l’unico testo internazionale a dedicare disposizioni specifiche al tema (art. 177 – 181 TCE); nel Progetto di Costituzione poi, la politica europea di aiuto allo sviluppo (PCS)ò è racchiusa nel Capo IV della parte V relativa all’azione esterna dell’Unione (Art. III – 213 e ss). Infine, per l’Italia, nel 2004 la Farnesina dovrà tagliare 80 milioni dai fondi per la cooperazione allo sviluppo con un crollo al 0,19 della percentuale del Pil (a fronte dello 0,27 promesso) destinata a tal fine e ciò, ad opinione di alcuni, per non aver previsto in finanziaria lo stanziamento pro Ong. L’alternativa sembra una “de-tax” per cui i commercianti potranno destinare una percentuale dell’Iva alla cooperazione, detraendola dal 740, con l’auspicato rilancio dei consumi, mentre le Ong hanno proposto la detraibilità dei fondi di solidarietà donati dai cittadini.

[4] La Convenzione – quadro sul Leasing internazionale firmata a Città del Capo nel 2001, rappresenta una base sicura di accesso al contratto di leasing ponendo le garanzie territoriali (fideiussione ed ipoteca) indispensabili al concretizzarsi della fattispecie obbligatoria. Caso di specie è l’acquisto di un aereo (mobile) tramite una finanziaria che si impegna ad iscrivervi ipoteca, ma sul registro internazionale gestito dall’I.C.A.O.

[5] Trattasi della convenzione Unidroit sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 maggio 1995 e ratificata con legge 7 giugno 1999, n. 213.

[6] Al riguardo, vedi www.unidroit.it, voci selex ed unilex, contenenti i principi in materia di contratti internazionale e di lodi arbitrali e di normative commerciali.

[7] Il riferimento sono gli att. 2, 3 lett. h e 5 del TCE.

[8] A metà dell’Ottocento, ad esempio, in piena rivoluzione industriale, la dottrina tedesca scelse di mutare l’autonomia negoziale permeata sulla volontà delle parti e ritenuta d’ostacolo al libero scambio nella formula rapida della dichiarazione di contrarre.

[9] Al riguardo due case-study in materia di appalti relativi ad inserimento di prodotto sul mercato presupponendo, l’analisi del tipo di contrattuale (e della normativa CE in merito), del marketing – pubblicità di natura comparativa ed ingannevole (e degli standard comunitari relativi tramite l’intervento delle Autority preposte), e della distribuzione uniforme del prodotto (e della normativa sui diritti di esclusiva qualora presenti). Il caso a) è l’esigenza di un ente di informatizzare le proprie strutture, dunque di rispettare (se l’importo di spesa supera una certa soglia) quanto previsto dalla direttiva n. 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 in materia di pubbliche forniture tramite il procedimento di gara pubblica o di appalto on line. Supponendo che alla società vincitrice sia chiesta la fideiussione sulla fornitura di p.c. (da effettuarsi entro 1 anno dall’atto di aggiudicazione) ovvero di una garanzia bancaria potranno essere rilasciate da un istituto di credito o da una società di intermediazione mobiliare? A quali condizioni? Essendo stata avviata la procedura di gara in base alla direttiva comunitaria dovranno osservarsi le normative comunitarie di settore. Il caso b) è l’esigenza di un Comune di informatizzare la rete delle a.s.l. tramite la distribuzione al cittadino di tessere magnetiche personali e la creazione di una società di gestione posseduta a per metà dal Comune e per metà dalla società vincitrice di apposita gara d’appalto. Supponendo che alla gara partecipino anche soggetti privati, quali regole si applicano in caso sia proprio uno di loro a vincere? Se un concorrente è pubblico dovrà necessariamente riferirsi al diritto regionale o locale per la costituzione del proprio statuto?

Dai due casi emerge chiaramente come il diritto privato comunitario attuale sia davvero una mistione con il diritto amministrativo tale da rendersi compatibile con le più svariate specie di soggetti giuridici: anche in questo caso, non rileva la tipologia della società che fornisce le garanzie sul credito, né quella proprietaria del restante 50% della società di gestione, ma l’obiettivo che si prefigge l’intera operazione e la funzione che, nell’obiettivo stesso, il soggetto giuridico agente, tende a svolgere.