Unificazione Legislativa-Dottrinale: la questione di un diritto privato europeo,di Laura Lunghi
È noto che, uno degli elementi scatenanti lesigenza di facilitare il cammino del processo di integrazione europea tramite lunificazione giuridica dei sistemi furono le nazionalizzazioni e, più in particolare, la penale degli ordinamenti giuridici chiusi. In effetti, peraltro, una delle prime conseguenze si è avuta sul piano giuridico ed ha portato gli Stati a proteggere gli emergenti diritti internazionali a fronte del fallimento della rivoluzione industriale, tramite ladozione di normative uniformi. Il processo di
unificazione legislativa in Europa attraversa tre fasi storiche. Una prima (1880
1910) in cui fu preminente la comprensione della meta giuridica attraverso
lemanazione di leggi di risoluzione nei settori di originario contrasto (si pensi
alle leggi sulla proprietà industriale o sui trasporti emanate tra il 1881 ed il 1883).
Una seconda (1910 1940) in cui vi fu una ripresa di interesse per il diritto
uniforme dovuta ad un coincidere di circostanze importanti. Così, mentre le prime
manifestazioni giuridiche tenderanno ad unificare leggi nazionali su alcuni settori[1], mutatis mutandis, nel 1980 con il
progetto di attuazione, entro quattro anni dalle Convenzioni dellAia e di Varsavia[2], il processo di unificazione appare
meno euro centrico e più internazionalistico anche alla luce delle nuove condizioni
internazionali e del peso crescente dei Paesi in via di sviluppo (PVS)[3]. La terza fase (1960 - ) vede il
diritto uniforme regolare oltre ai rapporti interni allunione anche situazioni nuove
potenzialmente incidenti sul piano internazionale[4]. La funzione attuale del
diritto uniforme è ampliare, da un lato, le capacità di espansione del commercio in
Europa e dallaltro la tutela del patrimonio artistico Nel corso degli anni
Settanta fu preminente lesigenza di uniformare il diritto commerciale internazionale
con una nuova formula di derivazione americana: lunificazione dottrinale.
Loperazione condotta fu speculare al modello statunitense e mirò a segnalare, per
il tramite dottrinale, ciò che deve considerarsi comunemente accettato e ciò che può
utilmente collocarsi come solo statale, ovvero non internazionale. Le
difficoltà incontrate nel corso dei lavori dellUnidroit[5] furono maggiormente di ordine
politico: elaborare soluzioni uniformi sulla base della Convenzione di Vienna degli anni
Ottanta e sulle prassi delle Camere di Commercio internazionali comportò per gli Stati
membri linizio della rinuncia ad un diritto civile esclusivamente statale e per
lassemblea tecnica la pubblicazione a distanza di trenta anni. Una delle carenze del
diritto internazionale privato è proprio quella di non poter contare su una giurisdizione
uniforme. Dunque la necessità che sia il giudice interno ad occuparsi di tutta la
normativa internazionale[6]. Infine nei contratti
standard di diritto internazionale (o condizioni generali di contratto) rileva il consenso
del contraente alladozione o non delle normative internazionali del settore estratte
dalle prassi delle Camere di Commercio internazionale e delle associazioni degli
importatori ed esportatori. In questo quadro, una
delle più immediate risultanti sul piano della differenziata concezione di diritto
presente negli Stati membri dellUnione si ha per il diritto privato. La riflessione
conduce allinterrogativo: esiste un diritto privato europeo costante la progressiva
rinuncia statale ad un diritto civile solo interno? Il problema si sviluppa dalla
risoluzione del PE del 26 marzo 1989, per cui larmonizzazione di singole parti del
diritto privato avvenuta sino a quella data non era sufficiente dunque lesigenza di
stanziare risorse per unificare altre parti rimaste scoperte fino alla risoluzione del
1994 che ha spinto le Istituzioni comunitarie alla creazione di un codice comune di
diritto privato. Un primo quesito potrebbe essere
diretto ad indagare se, ed in che modo, il Trattato giustifichi una simile iniziativa,
dati i principi di sussidiarietà e necessità dellintervento comunitario, che
ispirano lintero sistema delle fonti[7] nel
rispetto dei quali sono state adottate le quattro politiche comuni di libera circolazione
delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali. Nel merito dellelaborazione
di un codice europeo di diritto privato, procedendo in uno studio sistematico dei codici
esistenti (molto simili fra loro), si potrebbe ipotizzare la presenza di un LIBRO PRIMO
sulle Persone contenente una serie di atti siglati dalla Comunità sui diritti delle
persone, la dichiarazione di Roma del 4 novembre 1950 e di Nizza 2000 sui temi della
parità di trattamento, sui minori, sulla formazione, la famiglia, la bioetica etc
;
un LIBRO SECONDO sulle Successioni contenente atti comunitari in materia di piccole e
medie imprese, un LIBRO TERZO sui Beni e Proprietà contenete direttive sui valori
mobiliari, sul software, sulla proprietà industriale, ma anche sui beni culturali e
sullambiente; un LIBRO QUARTO sui Contratti, un LIBRO QUINTO sulle Società,
contenente direttive sul G.E.I.E. e mutuo
riconoscimento, come pure sulla società europea ed holding europea, sulle fusioni e
scissioni, sulla concorrenza etc
Un LIBRO SESTO per la Tutela dei diritti contenente direttive sui prodotti, sulla sicurezza
sul lavoro, sulla possibilità di proporre azioni inibitorie per la tutela dei
consumatori, sulle litispendenze, sulla gerarchia, sulla competenza ect
La struttura ipotizzabile di un
diritto privato europeo, contiene in effetti regole e metodi che penetrano i sistemi
nazionali con lobiettivo di ravvicinarli fra loro. Può dirsi che in conseguenza di
ciò, lidea di ravvicinamento che emerge dal Trattato CE è stabilizzata su tre
livelli di uniformazione. Un primo livello elevato
di unificazione legislativa che vede operare ununica normativa ed un unico giudice
(regolamenti comunitari uniformemente applicabili ed interpretazione uniforme garantita
dalla Corte di giustizia e, dal gennaio 2003, anche del Tribunale di I°), un secondo
livello medio di uniformazione che vede operare ununica norma, quella
comunitaria, ma diversi giudici (interpretazione differenziata al livello nazionale) ed un
livello minimo di armonizzazione che vede più norme simili applicate da
diversi giudici (direttive comunitarie recepite in tanti modi diversi ed interpretazione
differenziata al livello nazionale). È noto che, una caratteristica del
diritto europeo sia quella di arrivare al risultato senza preoccuparsi del resto e dunque,
puntare allobiettivo che è il raggiungimento del risultato, senza
indagare (ragion per cui gli Stati hanno ceduto ormai quasi totalmente la sovranità
allUnione) il nomen che il tipo contrattuale assumerà per il diritto interno.
Infatti, non lunificazione (cerniere del sistema), ma il ravvicinamento ha
costituito modus operandi del sistema. Escogitare una regola operazionale non qualificando
la fattispecie (data la differenziazione nei sistemi nazionali) ne rende accetto il
contenuto, ma non le ragioni che lo determinano. Daltronde i principi giuridici non
sono che effetti di scelte politiche, diverse pertanto da Stato a Stato[8]. Ciò premesso, quali ispirazioni
al di là della tecnica, potrebbero orientare il codice di diritto privato europeo? Tra le proposte, quella c.d. dei
principi Lando per cui i principi che disciplinano il contratto sono
imperativi e sono utilizzabili, o come forma opzionale applicabile o come regole
suppletive per le parti sulle quali il contratto non si è pronunciato. Concludendo, nel tentare di capire se
sia possibile parlare di un diritto europeo,
possono fornirsi tre elementi di riflessione. In generale, la progressiva
amministrativizzazione del diritto privato europeo ad opera non tanto della
dottrina, quanto della classe burocrate, ha agevolato la regolazione dei processi
economici da parte delle pubbliche autorità, contribuendo, peraltro, alla creazione di un
modello di diritto privato a questo funzionale. Nel perseguimento di obiettivi a volte
economici, talvolta sociali, altre volte politici, latto giuridico riveste comunque
una forma, il nomen iuris, che non è mai significativo ai fini del risultato ottenuto,
infatti la regola nazionale non soltanto si attaglia al caso di specie rivestendolo
(limite spaziale), ma si trasforma a seconda della funzione da svolgere (limite
temporale). In questo quadro, il diritto privato risultante è di tipo settoriale: si
riferisce, infatti, a diversi ordinamenti che comprendono un insieme di regole vigenti,
anche di diritto amministrativo, in grado di coprire più aree disciplinari[9].
[1] LUnidroit avviò nel 1929 il processo di unificazione delle normative europee sul diritto di vendita per la costruzione di un modello unico di contratto che condusse alla Convenzione di Aia del 1964 sulla formazione del contratto di vendita successivamente abrogato per la necessità di superare ciò che ...era stato fatto durante la guerra . Nello stesso periodo gli USA avevano concluso lomologo sul diritto privato. [2] Trattasi della Convenzione di Varsavia del 1929 sulla Responsabilità civile nel percorso aereo applicabile al livello internazionale. [3] Al riguardo, si vedano i primi accordi di associazione ex art. 238 TCE, le Convenzioni con i Paesi ACP, oggi allargate agli ALA (introdotti con Maastricht) ed al gruppo PECO dei candidati per maggio 2004 (Lomè 1975 Youndé 1964 e Cotonou 2000), il Progetto o anche Memorandum Pisanidel 1982 per lo sviluppo di imprese produttive locali per lautosufficienza alimentare, per lo sviluppo delle risorse naturali sul territorio, per il trasferimento delle tecnologie e ladesione al nuovo ordine economico mondiale (Stabec e Gatt). Di rilievo il fatto che il Trattato CE sia lunico testo internazionale a dedicare disposizioni specifiche al tema (art. 177 181 TCE); nel Progetto di Costituzione poi, la politica europea di aiuto allo sviluppo (PCS)ò è racchiusa nel Capo IV della parte V relativa allazione esterna dellUnione (Art. III 213 e ss). Infine, per lItalia, nel 2004 la Farnesina dovrà tagliare 80 milioni dai fondi per la cooperazione allo sviluppo con un crollo al 0,19 della percentuale del Pil (a fronte dello 0,27 promesso) destinata a tal fine e ciò, ad opinione di alcuni, per non aver previsto in finanziaria lo stanziamento pro Ong. Lalternativa sembra una de-tax per cui i commercianti potranno destinare una percentuale dellIva alla cooperazione, detraendola dal 740, con lauspicato rilancio dei consumi, mentre le Ong hanno proposto la detraibilità dei fondi di solidarietà donati dai cittadini. [4] La Convenzione quadro sul Leasing internazionale firmata a Città del Capo nel 2001, rappresenta una base sicura di accesso al contratto di leasing ponendo le garanzie territoriali (fideiussione ed ipoteca) indispensabili al concretizzarsi della fattispecie obbligatoria. Caso di specie è lacquisto di un aereo (mobile) tramite una finanziaria che si impegna ad iscrivervi ipoteca, ma sul registro internazionale gestito dallI.C.A.O. [5] Trattasi della convenzione Unidroit sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 maggio 1995 e ratificata con legge 7 giugno 1999, n. 213. [6] Al riguardo, vedi www.unidroit.it, voci selex ed unilex, contenenti i principi in materia di contratti internazionale e di lodi arbitrali e di normative commerciali. [7] Il riferimento sono gli att. 2, 3 lett. h e 5 del TCE. [8] A metà dellOttocento, ad esempio, in piena rivoluzione industriale, la dottrina tedesca scelse di mutare lautonomia negoziale permeata sulla volontà delle parti e ritenuta dostacolo al libero scambio nella formula rapida della dichiarazione di contrarre. [9] Al riguardo due case-study in materia di appalti relativi ad inserimento di prodotto sul mercato presupponendo, lanalisi del tipo di contrattuale (e della normativa CE in merito), del marketing pubblicità di natura comparativa ed ingannevole (e degli standard comunitari relativi tramite lintervento delle Autority preposte), e della distribuzione uniforme del prodotto (e della normativa sui diritti di esclusiva qualora presenti). Il caso a) è lesigenza di un ente di informatizzare le proprie strutture, dunque di rispettare (se limporto di spesa supera una certa soglia) quanto previsto dalla direttiva n. 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 in materia di pubbliche forniture tramite il procedimento di gara pubblica o di appalto on line. Supponendo che alla società vincitrice sia chiesta la fideiussione sulla fornitura di p.c. (da effettuarsi entro 1 anno dallatto di aggiudicazione) ovvero di una garanzia bancaria potranno essere rilasciate da un istituto di credito o da una società di intermediazione mobiliare? A quali condizioni? Essendo stata avviata la procedura di gara in base alla direttiva comunitaria dovranno osservarsi le normative comunitarie di settore. Il caso b) è lesigenza di un Comune di informatizzare la rete delle a.s.l. tramite la distribuzione al cittadino di tessere magnetiche personali e la creazione di una società di gestione posseduta a per metà dal Comune e per metà dalla società vincitrice di apposita gara dappalto. Supponendo che alla gara partecipino anche soggetti privati, quali regole si applicano in caso sia proprio uno di loro a vincere? Se un concorrente è pubblico dovrà necessariamente riferirsi al diritto regionale o locale per la costituzione del proprio statuto? Dai due casi emerge chiaramente come il diritto privato comunitario attuale sia davvero una mistione con il diritto amministrativo tale da rendersi compatibile con le più svariate specie di soggetti giuridici: anche in questo caso, non rileva la tipologia della società che fornisce le garanzie sul credito, né quella proprietaria del restante 50% della società di gestione, ma lobiettivo che si prefigge lintera operazione e la funzione che, nellobiettivo stesso, il soggetto giuridico agente, tende a svolgere. |