|
Poteri
e limiti del p.m., anche alla luce della riforma costituzionale sul giusto processo. 1.
innovazioni costituzionali. Con legge
costituzionale n° 2 del 23 novembre 1999, sono stati codificati (art. 111 Cost.) tre
principi fondamentali: a) parità delle parti e contraddittorio; b) terzietà e
imparzialità del Giudice e, c) ragionevole durata del processo. Non si tratta di
una introduzione ex novo, bensì di assunzione a livello costituzionale, di principi
immanenti allordinamento, finalizzata ad una loro effettiva cogenza. Come
spesso avviene per molti concetti giuridici fondamentali, la nozione di giusto processo ha
una "tessitura aperta", dal
momento che racchiude una serie di princípi, interpretabili
in maniera differente (secondo la coscienza e la cultura civile e politica), dalla
dottrina e dalla giurisprudenza. Questi
princípi possono essere di tipo sostanziale,
di tipo processuale (es. diritto alla
parità fra accusa e difesa), di tipo ordinamentale
(diritto ad un giudice indipendente e imparziale). Lesame
dei patti internazionali (Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione
europea per la protezione dei diritti umani, Patto internazionale sui diritti civili e
politici, Convenzione europea e Patto
internazionale dei diritti civili e politici), consente di definire, in maniera più o
meno circostanziata, il nucleo minimo essenziale dei principi caratterizzanti il giusto
processo, puntualmente ripreso dalla previsione costituzionale. Con
riferimento alla terzietà
e imparzialità del Giudice, va
specificato che le convenzioni internazionali, indicano altro requisito, lindipendenza, presumibilmente individuato dal
legislatore italiano con il termine terzietà (altrimenti i concetti di terzietà e di
imparzialità verrebbero in certo qual modo a coincidere). I due concetti non
sono sinonimi. L'indipendenza (o terzietà) riguarda la condizione istituzionale del
giudice e la sua mancata soggezione a qualsivoglia potere, eccezion fatta per la legge che
è chiamato ad applicare. L'imparzialità attiene invece allo status personale del giudice e lo delinea sia
nel senso soggettivo di mancanza di pregiudizi o preconcetti, sia nel senso oggettivo di
possesso dell'apparenza di neutralità. Il
diritto alla parità
delle parti e allesigenza
del contraddittorio, necessita di ulteriore specificazione. La parità non attiene ai mezzi o agli strumenti
(é evidente sul punto che laccusa essendo pubblica e provvista dei mezzi dello
Stato ha maggiori chances) e neppure ai poteri. Anche in un processo accusatorio, scopo
del principio non è luguaglianza di posizioni soggettive, ma la reciprocità di
diritti, tra cui quello alla prova. Esiste parità laddove le parti hanno lo stesso diritto di produrre prove rilevanti, di
chiederne la valutazione al giudice e di
ottenerne l'ammissione. Il
contraddittorio,
inteso quale canone processuale, implica, in termini estremamente semplici, la
possibilità di un esame o di un controesame delle prove prodotte da parte avversa.
Diventa quindi prova ciò che passa al vaglio della controparte. Il contraddittorio opera
perciò per la prova, e non sulla prova, nel senso che non impone,
necessariamente la formazione delle prove stesse nel processo (quantomeno in quello
civile), ma risulta correttamente applicato, quando gli elementi addotti da una delle
parti non sono smentiti o vanificati dalle produzioni della parte avversa e sono di
conseguenza posti a base della decisione del Giudice. Con
riferimento infine alla ragionevole durata è sufficiente
considerare che una giustizia lenta e tarda equivale alla negazione dello jus dicere. Per
linvero, gli eterni tempi dei processi italiani, mostrano come il principio del
giusto processo in relazione alla ragionevole durata, ancorché esistente, si scontrasse
con la materialità quotidiana della nostra giurisdizione. Analoghe
considerazioni possono essere svolte con riguardo alla terzietà del giudice. Difatti,
finora il nostro sistema processuale (civile, penale ed amministrativo), è stato
caratterizzato da uneccessiva presenza della figura del giudice (vero e proprio
signore del processo), talvolta incompatibile con il principio accusatorio che
caratterizza il nuovo rito penale e con la piena disponibilità delle parti che dovrebbe
caratterizzare quello civile. 2.
Applicabilità dei principi al processo contabile Stato della giurisprudenza e
della dottrina. Traslando
i principi ora delineati allinterno dellordinamento contabile, occorre
premettere alcune brevi considerazioni, anche al fine di dare contezza dello stato dellarte, alla luce della dottrina
e giurisprudenza formatesi in materia. Va
subito precisato, con riguardo al tema del mio intervento, ossia i riflessi del giusto
processo sullattività del Pubblico Ministero, che le pronunce finora emesse, sia in
primo grado che in sede di appello (nonostante qualche eccezione), si sono incentrate, per
lo più, su alcuni aspetti specifici che attengono alla fase immediatamente precedente la
citazione (linvito a dedurre e i correlati diritti dei soggetti invitati), ed alla
fase di giudizio o processo strictu sensu
(con particolare riguardo alla sopravvivenza e limiti del potere sindacatorio del
giudice). Ma
dal complesso delle pronunce stesse, e dalle affermazioni di diritto aventi valenza
generale ivi contenute, appare possibile enucleare alcune statuizioni che possono meglio
definire il nuovo assetto che regola
lattività delle Procure Regionali. Per
giurisprudenza pacifica sono stati ritenuti applicabili i canoni posti dai
primi due commi dellart. 111 Costituzione (non quelli successivi che, per stesso
tenore letterale della norma, si riferiscono al solo processo penale), il che ha
comportato una più stretta valutazione delle prove fornite dal Pubblico Ministero. Proprio
dalla considerata sopravvivenza del potere sindacatorio in ambiti ben più circoscritti di
quelli ritenuti validi per linnanzi emerge di tutta evidenza che non appaiono più
proponibili azioni nelle quali era sufficiente fornire un principio di prova
della esistenza dei requisiti cardine della responsabilità, rimettendo conseguentemente
al Collegio laccertamento sia della effettiva partecipazione alla causazione del
danno dei soggetti individuati quali responsabili, sia lenucleazione del requisito
soggettivo, talora desunto per induzione: basti pensare sul punto ad una innumerevole
serie di citazioni in cui la responsabilità di sindaco e segretario comunale per
ritardati pagamenti veniva individuata per il solo fatto di essere preposti ai vertici
dellorganizzazione dellEnte e ad una colpa (allora non ancora connotata dal
requisito della gravità, ma pur sempre da provarsi e da personalizzare, anche secondo
lordinamento allepoca vigente), pressoché oggettiva (ravvisandosi il predetto
elemento soggettivo nel solo fatto di non aver organizzato
lamministrazione cui erano preposti in modo tale da poter far fronte tempestivamente
ai pagamenti dovuti). Lintervento
della riforma costituzionale ha invece profondamente inciso sullambito del potere
sindacatorio. Sul punto basta por mente alle seguenti pronunce: "Qualora a seguito del corretto instaurarsi di un
giudizio di responsabilità il giudice valuti sussistere la responsabilità dei convenuti
per ragioni diverse da quelle esposte in citazione, non può che procedere
allassoluzione dei convenuti, non potendo sostituirsi al P.M. e riformulare la
domanda risarcitoria, a ciò ostando il chiaro disposto dellart. 111 della
Costituzione" (Sez. giur. Basilicata 4 aprile 2002, n. 112); "Il
potere sindacatorio del giudice contabile, non previsto da alcuna disposizione di legge,
deve oggi ritenersi non più esercitatile, in ossequio allart. 111 della
costituzione, sicché il giudice non può mai dufficio, sostituendosi alle parti,
determinare loggetto del contendere su questioni che non siano state preventivamente
sottoposte al necessario contraddittorio" (Sez. giur. dappello Sicilia 9
maggio 2002 n. 75/A); Il giudice contabile, a maggior ragione dopo la
previsione della garanzia costituzionale del giusto processo ai sensi dellart. 111
Cost., non dispone del potere di ordinare la chiamata in causa di soggetti che il
Procuratore regionale non abbia, motivando al riguardo, convenuto nellatto
introduttivo del giudizio" (Sez. III centrale 30 settembre 2002 n. 300/A); "Il giudice contabile, al fine di determinare la quota
di danno imputabile al convenuto, può tener conto e valutare incidentalmente il concorso
nella causazione del danno di tutti i soggetti comunque coinvolti, anche se non convenuti
e convenibili in giudizio, senza che tale accertamento faccia stato nei loro
confronti" (Sez. Giur. Puglia 20 settembre 2002 n. 670), "I principi del giusto processo limitano il cd. potere
sindacatorio attribuito al giudice contabile, essendo egli tenuto a pronunciarsi nei
limiti della domanda con esclusione di qualsivoglia intervento integratore finalizzato
alla ricerca della prova, il cui onere non può non gravare su chi propone la
domanda" (Sez. giur. d'appello Sicilia 17 luglio 2001 n. 148/A) "Il potere sindacatorio del giudice contabile
si
mantiene nei limiti dei principi di terzietà e di imparzialità recentemente riaffermati
dal novellato art. 111 Cost. soltanto se esercitato in riferimento ai fatti allegati dalle
parti in adempimento dei rispettivi oneri processuali
" (Sez. III
centrale 17 aprile 2002 n. 12/A). Altro aspetto che
incide, in maniera indiretta, sui poteri del pubblico ministero contabile (ma che si pone
direttamente, ancora una volta, quale limite al potere del giudice), va ravvisato nel
venir meno di quella prassi giudiziaria che tendeva ad affidare al pubblico ministero
lesecuzione degli eventuali provvedimenti istruttori che il giudice riteneva
necessari. La
giurisprudenza appare invece consolidata, nonostante qualche dubbio di conflittualità
rispetto alla novellata legislazione costituzionale, sia nel senso della non
vincolatività della richiesta di assoluzione formulata dal P.M., sia per il permanere del
potere di chiamare in giudizio soggetti diversi da quelli citati dal P.M. (contrarietà ai
principi di terzietà e imparzialità del giudice coniugati al principio di
contraddittorio tra le parti in posizione di parità). Sul
primo punto, è stato ripetutamente affermato che la richiesta assolutoria del P.M. in
udienza non vincola il collegio giudicante in ragione della natura dei poteri del P.M.,
assegnati a tutela dellordinamento giuridico, da cui conseguirebbe
lirrinunciabilità della azione di responsabilità. Ne deriva che la richiesta di
assoluzione avanzata dalla parte pubblica, si atteggia come qualsiasi altra istanza o
eccezione formulata nel corso del giudizio dalle parti in causa. Anche sul potere di
chiamata di altri soggetti diversi da quelli citati dal P.M., lorientamento
maggioritario attribuisce al giudice contabile il potere di ordinare, ex artt. 107 c.p.c.
e 47 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, la chiamata in giudizio di soggetti ai quali
ritenga comune la causa, mentre viene ritenuto inapplicabile lart. 106 c.p.c.
relativo alla chiamata in causa del terzo ad opera dei soggetti già convenuti in
giudizio. La
dottrina finora formatasi in materia di
applicabilità dei principi del giusto processo nellordinamento contabile ha posto
una serie di problemi e, comè suo compito, diversi spunti di riflessione sulle
conseguenze o, meglio, sulle modalità di attuazione dei principi costituzionali in seno
al processo di responsabilità amministrativo patrimoniale. Ovvie
ragioni di sintesi impongono che non possa darsi spazio alle articolate e suggestive
ricostruzioni operate dai singoli autori, che involgono anche la natura e la funzione
dellistituto della responsabilità amministrativo patrimoniale. Limitandoci
ai poteri rimessi al Pubblico Ministro contabile e alle conseguenze, derivate o
auspicabili in ragione dei descritti principi, si possono enucleare alcune prospettazione
comuni, senza peraltro avere la pretesa, dato il limitato tempo di intervento, di
effettuare una trattazione esaustiva. E
stata in primo luogo evidenziata la mancanza, al termine della chiusura
dellistruttoria, del controllo giustiziale sul potere di archiviazione del
Procuratore contabile e lassenza nellordinamento, di una esplicita
enunciazione della regola dellobbligatorietà dellazione (in quanto
larticolo 112 della Costituzione trova applicazione esclusivamente in materia
penale). E
stata del pari posta in luce la necessità di siffatto controllo, quale filtro e
successiva delibazione delloperato di un Pubblico Ministero che, allo stato attuale,
opera in assoluta solitudine con conseguente rimessione al senso di giustizia e di equilibrio di ogni singola
procura agente, della opportunità o meglio, del dovere dazione (il controllo
giustiziale fa da necessario corollario, nellordinamento penale alla doverosità
dellazione cfr. Pelino Santoro, Prolegomeni del processo contabile e
della giusta azione). Altro
argomento su cui si sono appuntati diversi rilievi critici, concerne lintero sistema
delle prove. Sul
punto è stato posto in luce come il sistema
probatorio che trova concreta attuazione nellattuale struttura del giudizio
contabile presenta evidenti problemi di compatibilità già con i principi generali del
giusto processo relativi alle condizioni di parità tra le parti (cfr. Mario Ristuccia:
Applicabilità dei principi del giusto processo al giudizio contabile). A
sostegno dellassunto è stata sottolineata la pressoché totale disponibilità delle
prove da parte del pubblico ministero; la posizione di assoluta primazia attribuita alla
prova documentale con sostanziale esclusione del ricorso a qualsiasi altro degli ordinari
mezzi di prova pur ammessi dal codice civile ordinario; la provenienza degli atti posti a
sostegno dellazione dalla amministrazione, parte del rapporto sostanziale
sottostante, la mancanza di accesso diretto agli atti della P.A da parte dei convenuti; lo svolgimento da parte del procuratore contabile,
nella fase predibattimentale, di attività istruttoria poi prodotta nelleventuale
successivo giudizio e quindi con attribuzione alla stessa di piena validità probatoria,
senza alcuna garanzia di contraddittorio per lindagato; la conseguente
estraneità al giudizio contabile del principio della formazione della prova in ambito
processuale. Della
sopravvivenza del potere sindacatorio si è già parlato con riferimento
allevoluzione subìta dalla giurisprudenza. Ora mette conto di sottolineare come, da
più parti della dottrina, se ne auspichi la definitiva scomparsa, in ragione del rispetto
del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e della terzietà del
Giudice. I poteri istruttori rimessi al Collegio, sarebbero quindi da ricondurre
nellambito più ristretto del codice di procedura civile (articoli da 191 a 262
c.pc.). 3.
Aspetti pratici e spunti di riflessione. 3.1
Poteri e acquisizioni istruttorie del P.M. istruttoria cartolare. Si
è visto che parte della dottrina ritiene incompatibili con il rito civile comune alcuni
tratti pubblicistici connessi alla titolarità dellazione da parte del procuratore
contabile ed, in specie, lo svolgimento di
attività istruttoria preprocessuale senza il contraddittorio. E
stato del pari sostenuto che tale attività potrebbe servire soltanto a formare il
convincimento del procuratore, ma non anche a produrre prove direttamente utilizzabili nel
giudizio. Per
linvero tali requisiti non appaiono incompatibili con lattuale assetto del
processo civile, e con le norme che sovrintendono allonere della prova ed alla
produzione della stessa nel processo. Partendo
dalla premessa che le prove (che assumono tale dignità nel corso del processo), sono gli
strumenti processuali per mezzo dei quali il giudice forma il suo convincimento circa la
verità o la non verità dei fatti affermati dalluna o dallaltra parte, va in
primo luogo specificato che, in ordine alle allegazioni processuali il giudice ha un
doppio vincolo:da un lato quello per cui può conoscere soltanto dei fatti affermati
dalluna o dallaltra parte e, dallaltro, quello per il quale deve
servirsi di regola, dei mezzi di prova offertigli. Per
valutare appieno poi lefficacia probatoria di tali mezzi occorre spostarsi da un
piano puramente processuale ad un piano sostanziale, ossia alla formazione della volontà
delle parti in esito al rapporto negoziale di cui conosce il giudice civile ed alle regole
(contenute nel codice civile), sulle nascita, modifica od estinzione delle obbligazioni. Va
da sé che, sebbene il principio generale sia quello di una libertà di forma, talora
viene imposta la redazione di un atto scritto affinché latto assuma validamente
efficacia, o tra le stesse parti (ad substantiam), o nei confronti di terzi (ad probationem). In
questi casi è lo stesso ordinamento che prevede limitazioni anche ai fini probatori, e
quindi anche al fine di provare la nascita di un rapporto in giudizio, essendo stabilito
che, se per la validità di un atto è richiesta la forma scritta, può trovare ingresso
la prova testimoniale solo se latto sia effettivamente venuto in essere in forma
scritta, ma sia stato incolpevolmente perduto (articoli 2725 e 2724, n. 3 c.c.). Ulteriori
limitazioni sono imposte poi dallart. 2721 c.c., per le ipotesi in cui il contratto
abbia valore superiore a lire 5000, o ancora qualora la prova testimoniale sia richiesta
per provare patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, se anteriori o
contemporanei al documento stesso. Nei
casi ora descritti opera quindi, anche nel processo civile, la necessità della
precostituzione di un mezzo di prova, la cui formazione ha luogo al di fuori del processo
e ad opera delle parti. Né
va sottaciuto che, proprio in ambito civile, la cosiddetta prova documentale (intendendosi
per documento tutti quegli oggetti materiali idonei a rappresentare o a dare conoscenza di
un fatto), è quella che si presenta, tra i vari mezzi di prova, come il più efficace e
il più sicuro. Una
particolare efficacia probatoria, rinforzata, è poi attribuita allatto pubblico (articoli
2699 e 2700 c.c.), il quale fa piena
prova sino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che
lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico
ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Piena
prova significa efficacia probatoria assoluta ed incondizionata, nel senso che non lascia
margine al giudice per una libera valutazione, ossia è una prova legale. Ovviamente
tale stringente efficacia, stando al tenore dellarticolo 2700, rimane circoscritta
agli elementi cosiddetti estrinseci (tutto ciò che davanti al pubblico ufficiale è stato
detto e/o fatto o ciò che egli attesta di aver compiuto). La
giurisprudenza civile ha poi individuato tutta una serie di atti (in genere quelli
provenienti dalla P.A.), muniti di fede privilegiata. Così
i certificati della P.A. (anche quando questa sia parte in causa, Cassazione, 30 luglio
1987, n. 6595); i registri di protocollo (Cassazione, 8 ottobre 1998, n° 9959);
attestazioni della stessa P.A.; rapporti di polizia giudiziaria e tributaria, nonché
tutta una serie di altri atti, di cui si omette la pedissequa elencazione, caratterizzati
dal provenire dallEnte pubblico e dallessere formati, secondo le modalità
previste, dal pubblico ufficiale e/o agente competente. Se
questi concetti vengono traslati allinterno dellordinamento contabile, si può
arrivare ad una prima parziale conclusione: per buona parte dei casi, gran parte dei mezzi
di prova addotti dal Pubblico Ministero sono
costituiti da atti pubblici. Ciò
è daltronde ovvio (quantomeno per le ipotesi in cui la responsabilità
amministrativo patrimoniale non consegua a fattispecie penalmente rilevanti), posto
che lamministrazione in genere vede la propria azione procedimentalizzata ed esprime
la propria volontà attraverso atti tipizzati, se non nella forma finale, nel complesso di
regole che ne sovrintendono lemanazione. Del
pari individuati sono, per ciascuna vicenda che può presentarsi foriera di danno
erariale, coloro che per legge o per regolamento o per atto di organizzazione interno
allente, sono chiamati a manifestare la volontà dellente medesimo. Quanto
detto assume particolare rilievo da un punto di vista pratico operativo. Il
P.M. contabile difatti acquisisce, in sede istruttoria, tutti gli atti del procedimento,
sia il provvedimento, dalla cui adozione scaturisce il pregiudizio patrimoniale, sia i
cosiddetti atti endoprocedimentali, che scandiscono il formarsi della volontà
dellamministrazione e la sua manifestazione finale (attraverso il provvedimento o
latto conclusivo del procedimento). Ne
consegue che, giacché il procuratore interviene a danno verificatosi, la realtà
amministrativa appare circoscritta a priori e cristallizzata dagli atti procedimentali. E
sempre a tali atti deve farsi riferimento al fine di individuare i responsabili
dellevento dannoso. La
fattiva partecipazione al procedimento appare comprovata (nelle ipotesi standard), da
corrispondenza, atti interni alla P.A., segnalazioni, solleciti, tutti regolarmente
protocollati (per i quali esiste quindi la prova legale dellassunzione agli atti
della P.A. agente), nonché dalle competenze individuate a priori da norme (legislative
e/o regolamentari), o da atti di organizzazione. Anche
ai fini della valutazione dellelemento soggettivo (colpa grave e/o dolo), occorrerà
fare riferimento ai medesimi atti ovvero ad altri elementi documentali, già esistenti e
adottati secondo le forme prescritte dalla pubblica amministrazione. Normalmente
la ricostruzione della vicenda (compiuta per tabulas, ossia ripercorrendo liter procedimentale
seguito nella singola fattispecie), conduce non solo allindividuazione del
responsabile, ma anche alla delineazione dellelemento che ne ha caratterizzato la
condotta, attraverso la mancata valutazione di circostanze risultanti dagli atti
dellente o, ancora, la mancata osservanza di doveri o precetti di cautela
appositamente dettati (sempre per legge o per norme regolamentari). Alcuni
esempi pratici possono meglio chiarire quanto affermato. Consulenze: la giurisprudenza
contabile ha, da lungo tempo, affermato il basilare principio che ogni ente pubblico,
dallo Stato allente locale, deve provvedere ai propri compiti con la propria
organizzazione e il proprio personale. La possibilità di far ricorso a personale esterno
può essere ammessa, nei limiti e alle condizioni in cui la legge lo preveda, quando sia
impossibile provvedere altrimenti ad esigenze eccezionali e impreviste, di natura
transitoria (Sez. controllo, 26 novembre 1991, n. 111; SS.RR., 23 giugno 1992, n. 792, e
12 giugno 1998, n. 27; Sez. II, 13 giugno 1997, n. 81, e 18 ottobre 1999, n. 271; Sezione
II, 22 aprile 2002, n. 136/A).. Ai
fini del radicarsi della responsabilità amministrativo patrimoniale, occorre
quindi, in ipotesi di affidamento di consulenze, fornire i mezzi di prova della
illegittimità e arbitrarietà dellincarico stesso, derivate dalla mancata
osservanza dei criteri sopra evidenziati. Ma
come può essere raggiunta la prova? Il percorso e le valutazioni seguite
dallamministrazione devono essere esternalizzati, attraverso atti e motivazione dei
provvedimenti. Acquisendo gli atti del procedimento amministrativo dovranno quindi
risultare: istruttorie e valutazioni compiute per individuare lesigenza eccezionale cui far fronte; la previa valutazione
dellinsussistenza in organico delle specifiche professionalità; la previa
acquisizione e valutazione dei curricula
presentati dai professionisti; la corrispondenza dellincarico conferito alle
finalità dellEnte; la valutazione positiva dellelaborato predisposto dal
professionista incaricato. Il
riscontro che il P.M. opera in questi casi appare circoscritto, per ogni aspetto, agli
atti già formati ed esistenti presso
lente, alla cui realtà fattuale lo stesso P.M. risulta vincolato. Ne
consegue che: lesistenza delle professionalità specifiche sarà appurata attraverso
lacquisizione della pianta organica dellente e del personale in servizio
allatto del conferimento dellincarico; la previa valutazione delle esigenze
eccezionali, oltre che risultare dalloggetto dellincarico (che molto spesso
inerisce ad attività istituzionalmente proprie dellente stesso), dovrà essere
stata effettuata dallAmministrazione e giustificata con particolari circostanze
(normative e/o di fatto), che ne hanno determinato linsorgere; analogamente è
necessario che la stessa amministrazione esprima una valutazione sia allatto del
conferimento dellincarico (sulla competenza specifica del professionista), sia a
posteriori, sulla bontà dellelaborato acquisito. Logica
conclusione è che, nellipotesi di mancata acquisizione di qualsivoglia tipo di
elaborato (anchessa formalizzata), la prova dellinutilità dellincarico
conferito è in re
ipsa. In
ordine poi alla sussistenza del prescritto requisito soggettivo, va da sé che, qualora i
soggetti che hanno affidato lincarico in argomento abbiano omesso le dovute
valutazione delle esigenze dellente ed abbiano affidato un incarico puramente intuitu
personae, versino in colpa grave, se, dal
successivo riscontro (sempre con atti propri della P.A.), risultino o del tutto
insussistenti le esigenze rappresentate in sede di motivazione del provvedimento, ovvero
lente risulti già dotato delle necessarie professionalità. Sempre
in ipotesi di mancata presentazione dei prescritti elaborati e pagamento della prestazione
professionale, non può essere revocato in dubbio che chi ha disposto il pagamento o ha
ritenuto sussistente il diritto al compenso versi in colpa grave. Lavori
pubblici: anche in ipotesi di danno derivante
dallesecuzione di lavori pubblici, lattività rimessa al direttore dei lavori,
ingegnere capo e/o responsabile del procedimento, risulta normata, così come del pari è
procedimentalizzato il controllo sulla esecuzione delle opere stesse e sul maturarsi del
credito dellimprenditore (diritto alla liquidazione contrattuale previa misurazione
delle opere eseguite). Lesecuzione
di opere in difformità dal contratto (con direttore dei lavori consenziente), e
riconoscimento del compenso allappaltatore, comporta ovviamente linsorgere di
un danno per lamministrazione. In
questo caso, il riscontro sulloggetto dellappalto e sulla contabilità redatta
dal direttore dei lavori, consente di enucleare sia la difformità delle opere stesse
dalla previsione contrattuale, sia lerroneo pagamento di somme allimpresa
esecutrice. Le
acquisizioni documentali (anche in tal caso preesistenti e cristallizzate nella loro
realtà procedimentale), forniranno, ancora una volta, sia i mezzi di prova per
lesistenza del danno, sia quelli relativi alla sussistenza del prescritto requisito
soggettivo (omissione di compiti specifici della direzione lavori o contabilizzazione dei
lavori stessi non conforme al pagamento degli acconti). Va
inoltre specificato che, rimanendo nellambito degli appalti di opere pubbliche,
lesecuzione di lavori non previsti in contratto e per i quali è stato comunque
liquidato il compenso allappaltatore, incontra il limite del previo riconoscimento
dellutilità da parte dellamministrazione. Vi
sarà quindi danno (e sussisterà la corrispondente responsabilità della direzione
lavori), tutte le volte in cui le opere in questione non siano state accettate
dallamministrazione nelle debite forme (attraverso il riconoscimento
dellindispensabilità delle opere in questione in sede di collaudo, e nella
conseguente approvazione del collaudo stesso). Ancora una volta quindi, la volontà
dellamministrazione si esprime attraverso atti
tipici. 3.2
Riflessi delle acquisizioni del p.m. sul principio di parità delle parti e di formazione
della prova in dibattimento. Quanto
finora descritto in relazione al tipo di prova fornito dal P.M. (in ipotesi di colpa grave
e/o dolo civile), consente una prima riflessione sulle possibili ricadute del principio
del giusto processo visto sotto laspetto della parità delle parti e
dellassunzione della prova in contraddittorio. Si
è già specificato che la parità non attiene ai mezzi o agli strumenti
così come il
contraddittorio, inteso quale
canone processuale, implica la possibilità di un esame o di un controesame delle prove
prodotte da parte avversa. Logico corollario
è che le acquisizioni documentali effettuate dal P.M., concretandosi in atti pubblici,
preesistenti e normativamente scanditi nel loro determinarsi, vadano riversate agli atti
del processo, senza alcuna limitazione. Né risulta
possibile, per le stesse caratteristiche ora evidenziate, una loro successiva
riproposizione in giudizio od una formazione in contraddittorio. In questi casi il
principio sopra richiamato opera nellaspetto più limitato di contestazione (da
parte della difesa), di alcune circostanze (che devono essere estranee o successive
allatto esibito, es. revoca), ovvero sulla veridicità dellatto stesso
(querela di falso nel caso di atto pubblico). Per le stesse
ragioni non può trovare applicazione una eventuale limitazione del potere istruttorio del
P.M. né unapertura al contraddittorio in tale fase, caratterizzata dalla pura e
semplice acquisizione di atti amministrativi. Riprendendo
il parallelo con il processo civile, si può sostenere che in tali casi il P.M. fa propri
e riversa agli atti del giudizio i documenti che
comprovano la nascita dellobbligazione, ma, non essendo parte in senso sostanziale e
non avendo provveduto alla formazione degli atti, semplicemente li acquisisce presso lamministrazione. 3.3
Aspetti particolari dellistruttoria: guardia di finanza ed accertamenti. Qualche
problema particolare può sorgere in ipotesi di delega di accertamenti alla guardia di
finanza, con riguardo alla possibilità di apertura (e conseguente limitazione dei poteri
del P.M. per acquisizioni di tale natura), dellaccertamento ai presunti
responsabili, ovvero allefficacia probatoria di tali mezzi. Considerando la questione da un punto di vista
eminentemente pratico, va specificato che normalmente la delega di indagini interviene
nella fase iniziale dellistruttoria, in cui la notitia
damni ricevuta, nella stragrande maggioranza dei
casi, non contiene alcun elemento in merito alla precisa individuazione dei responsabili o
alla esatta determinazione del pregiudizio patrimoniale. Il
che costituisce già di per sé un limite alla eventualità di un contraddittorio (non è
difatti pensabile che laccertamento possa effettuarsi in contraddittorio con ignoti
o con lamministrazione che non è parte in causa). Anzi,
si può ragionevolmente sostenere che le indagini della guardia di finanza (o di altro
organo incaricato), debbano proprio tendere alla individuazione del danno e delle
responsabilità, individuazione che assume un margine di certezza esclusivamente ad
indagini ultimate. Né
va sottaciuto che, ancora una volta, lattività dei militari delegati si traduce
nellacquisizione, per fattispecie particolarmente complesse e articolate, di tutti
gli atti amministrativi cui possa essere ricollegato il verificarsi di un pregiudizio patrimoniale. Per
tale aspetto le conclusioni sullindagine svolta per il tramite della guardia di
finanza o organi similari, non possono che coincidere con quanto già affermato a
proposito dellistruttoria cartolare condotta direttamente dal requirente. Peraltro,
gli organi delegati talora compiono altre attività che possiamo riassumere in categoria
di larga massima, come: a) attività di accertamento dei luoghi e, b) sommarie
informazioni. In
ordine al primo punto (si pensi, ad esempio, allipotesi di un bene pubblico non
utilizzato), la guardia di finanza (o chi per lei), accerta in loco le condizioni del bene
e lutilizzo dello stesso. Alla
luce dei principi del giusto processo (ma anche nellordinamento previgente), si
possono porre i seguenti problemi: a) è necessario il contraddittorio?; b) che valore
probatorio assume laccertamento compiuto in assenza dei soggetti che verranno poi
convenuti in giudizio? Anche
in questo caso la conclusione ovvia è che, non esistendo in tale fase un responsabile
individuato, il requirente non incontra alcun limite nel disporre accertamenti di tale
natura, né lespletamento degli stessi appare collegato ad obblighi di comunicazione
o di partecipazione particolari. In
ordine invece alla valenza probatoria dei conseguenti verbali di accertamento della
guardia di finanza, va specificato che essi, anche in vigenza del giusto processo, vanno
riversati agli atti del giudizio e rivestono fede privilegiata. Tale
affermazione trova conforto non solo nella giurisprudenza civile che si è in precedenza
citata (pubblici ufficiali), ma anche allinterno dellordinamento penale, ove
è previsto che i verbali degli accertamenti e dei rilievi, nonché i sopralluoghi
eseguiti dalla polizia giudiziaria sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento, ex
articolo 431 lettera b, c.p.p., rientrando nella categoria degli atti
irripetibili (posto che accertano tracce di
reato e stato dei luoghi che poi potrebbero subire alterazioni). In quanto tali, non
necessitano di previo avviso al difensore (potendo anche in tale ipotesi non esservi
ancora un indiziato di reato), e vengono regolarmente utilizzati per la decisione
(Cassazione, giurisprudenza consolidata, per tutte Sezioni Unite, 14 ottobre 1999). Differente
discorso va fatto in merito alle sommarie informazioni. Sempre
partendo dai casi pratici, va preliminarmente osservato che i verbali di sommarie
informazioni vengono assunti per chiarire alcuni aspetti non risultanti da atti scritti
(quali effettiva preposizione di un soggetto ad un settore amministrativo, in assenza di
deliberazione di incarico), o per avere una sensibilità del clima generale in cui la
fattispecie dannosa si è verificata. Ferma
restando lacquisizione non in contraddittorio delle stesse (per le ovvie ragioni su
cui ci si è ampiamente dilungati), e fermo restando il riversamento anche di tali atti
nel fascicolo di causa, si può porre un problema circa la possibilità di tali
dichiarazioni di assumere il valore di prova. Alla
luce di quanto già ampiamente illustrato, tale evenienza si può verificare solo quando parte
avversa contesti il contenuto delle dichiarazioni (in
caso contrario, ancorché non assunta in contraddittorio, la sommaria informazione supera
il controesame di parte e come tale assurge a dignità di prova). In
tale ipotesi sarà cura del P.M., qualora ritenga la testimonianza indispensabile per
laccertamento della responsabilità, riproporla in giudizio attraverso apposita
istanza diretta al giudice. Ma
tale aspetto lungi dal configurare una limitazione dei poteri del pubblico ministero o un
particolare riflesso del giusto processo, rientra nella dialettica normale del processo
civile, riguardata sotto laspetto delle allegazioni dei mezzi di prova, quale
prevista ancor prima della riforma costituzionale, e quale riscontrabile anche
allinterno del processo contabile. Aldilà
di tali ipotesi, gli altri strumenti utilizzati per il tramite della guardia di finanza
(sequestro; ordine di esibizione; accertamenti presso contraenti della P.A.), tendono di
norma allacquisizione di elementi documentali per cui valgono le considerazioni già
espresse. 3.4
Aspetti particolari dellistruttoria: acquisizione di atti da processi penali; Prescindendo
dallipotesi in cui sia stata pronunciata sentenza di condanna a seguito di
dibattimento, con conseguente applicazione dellarticolo 651 del codice di procedura
penale, la giurisprudenza contabile è consolidata nel senso di riconoscere la sostanza di
elementi liberamente apprezzabili dal giudice al complesso degli atti acquisiti dal
processo penale. Lorientamento non sembra modificato alla luce del giusto processo,
come traspare dalla sentenza n. 392/2003 del 10
settembre 2003, emessa dalla Sezione Terza Giurisdizionale Centrale dAppello. Il
giudice, chiamato a pronunciarsi sulla violazione
dei principi del giusto processo, per essere stata la prova sulla quale si basa la
condanna acquisita in difetto di contraddittorio con la parte convenuta, ha difatti
statuito che: non è quindi indispensabile che la
prova sia formata esclusivamente nel corso del pubblico dibattimento, nel necessario
contraddittorio delle parti in causa, essendo il processo contabile basato essenzialmente
su documenti già esistenti, forniti dalle parti, nel quale l' udienza pubblica (che
normalmente si esaurisce in una sola seduta) è finalizzata alla discussione orale sul
materiale già acquisito al fascicolo processuale. Nel corso di questa, infatti, attraverso la relazione
introduttiva, cognizione degli elementi di valutazione portati all' esame del collegio
giudicante, le parti si limitano alla riproposizione
delle
argomentazioni contenute negli atti scritti, eventualmente sviluppando ed integrando
particolari aspetti che, in base all' andamento della discussione, siano ritenuti
meritevoli di maggiore approfondimento e
chiarificazione. Il
giudice contabile può, quindi, legittimamente, formare il proprio convincimento su
elementi desunti da altri giudizi, ovvero su suo impulso acquisiti al processo, a seguito
dell' espletamento di istruttoria svolta dal collegio, direttamente o mediante delega ad
un suo componente (o allo stesso procuratore regionale, quando si tratti, però, della
mera acquisizione di documenti già formati, da reperire presso la pubblica
amministrazione che li detiene). Cade,
quindi, la censura dell' appellante relativa alla irritualità delle prove poste dal
giudice a fondamento del proprio convincimento, che sono quelle desunte dal procedimento
penale, nonché quelle scaturenti dalla esauriente relazione della Guardia di finanza;
questa, poi, non è (come ritiene l' appellante) il frutto di mere congetture dell' organo
investigativo, ma il risultato di una approfondita indagine, che ha portato ad una precisa
quantificazione delle somme sottratte alla disponibilità dell' ente, sia pure attraverso
strumenti di accertamento deduttivo e induttivo, gli unici
utilizzabili per essere stati scientemente distrutti i documenti contabili, il cui esame
avrebbe consentito l' effettuazione di conteggi più precisi. Non
rilevante, quindi, oltrechè manifestamente infondata (per tutte le ragioni sopra
indicate), si presenta dunque la prospettata questione di legittimità costituzionale per
contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 dell' articolo 26 del regolamento di procedura n.
1038/1933, ove interpretato nel senso di ritenere non necessaria l' assunzione nel
processo contabile dei medesimi mezzi di prova previsti dal codice di rito. 3.5
prime conclusioni Dallesame
finora condotto, con specifico riferimento ai poteri e limiti del P.M. in fase
istruttoria, si può ragionevolmente affermare che, per laspetto della acquisizione
delle prove, o rectius dei mezzi di prova, nessun nuovo limite risulta
introdotto dalla riforma costituzionale, godendo peraltro il medesimo requirente di poteri
ben più circoscritti rispetto al P.M. penale, a fronte dei quali, nella fase indicata,
non esiste un contrapposto interesse (tutelabile con lintroduzione di un
contraddittorio), di un responsabile, che viene normalmente individuato soltanto al
termine o alla chiusura dellistruttoria stessa. Il
regime probatorio, da ancorarsi per le ragioni illustrate al processo civile, non risulta
mutato a seguito dei principi sul giusto processo. Il
che consente inoltre di spezzare una lancia a favore della cartolarità del processo. Questo
aspetto, lungi dallessere una deformazione dellagire del requirente e
conseguentemente del giudice, trova una propria giustificazione in quanto circoscritto
già dalla stessa attività della P.A., e dalla conseguente impossibilità di esprimere,
attraverso la formazione della prova in dibattimento, la volontà e la manifestazione di
essa da parte di un soggetto pubblico, estraneo al giudizio, per cui già esistono norme e
regole dazione destinate a scandire tale percorso volitivo. Ciò
induce altresì a ritenere che non possa darsi ingresso a possibili aperture del procedimento nella fase istruttoria (altro aspetto
rilevato in dottrina), sia perché manca, nella realtà pratica, il destinatario di tali
aperture ( e quindi un contrapposto interesse da tutelare), sia perché, come già visto,
la stessa fase è principalmente costituita da una pura e semplice acquisizione
documentale. Il
problema può semmai porsi allatto dellemanazione dellinvito a dedurre e
dei conseguenti poteri/doveri delle parti. Poiché
largomento è oggetto di separato intervento, in questa sede è sufficiente
sottolineare alcuni aspetti problematici, quali: a) funzione dellinvito di tutela preventiva
del presunto responsabile, al quale è consentito di esporre al Pubblico ministero
contabile le proprie osservazioni e di fornire documentazione per evitare di essere
sottoposto a giudizio di responsabilità amministrativa e conseguenti diritti anticipati
(rispetto al processo vero e proprio) dellinvitato; b) riproponibilità del medesimo
invito una volta scaduti i termini per la citazione in giudizio; c) fase non
caratterizzata da un contraddittorio in senso tecnico, dinanzi a un giudice terzo, talché
la decisione finale sull'emissione o meno dell'atto di citazione è di esclusiva
competenza del Procuratore regionale. Questo ultimo
aspetto involge la problematica, più ampia, della presenza di un giudice terzo nella fase
preprocessuale e conseguentemente se ne tratterà più avanti, unitamente alla necessità
(da taluni sentita) di un vaglio, ad opera del giudice stesso, delle archiviazioni
disposte al termine dellistruttoria (senza adozione dellinvito a dedurre). In ordine ai primi
due aspetti, va invece rilevato come, la giurisprudenza consolidata (S.R. 16 febbraio 1998m n. 7/QM, e 19 giugno 1998 n.
14/QM; Sezione terza
centrale d'appello, sentenze n. 267 del 26 settembre 2000 e n. 84 del 25 febbraio 2003;
Sezione prima centrale d'appello, sentenza n. 13 del 29 gennaio 2001; Sezione
Giurisdizionale per la Regione Sardegna. Sentenza n. 896/ 2003 del 23 luglio 2003), ha
ritenuto la
natura di atto procedimentale pre-processuale dell'invito a dedurre, il quale assolve alla
funzione di consentire al presunto responsabile di svolgere argomentazioni onde evitare la
chiamata in giudizio e di garantire, al contempo, una completezza istruttoria. Da
tale atto, peraltro, non derivano direttamente conseguenze di natura decisoria, od altre
che possano condizionare l'esito del giudizio, o comunque tali da imprimere un determinato
assetto al rapporto sostanziale. Ne consegue che
solo dopo la citazione in giudizio si incardina il processo destinato a concludersi - in
via fisiologica, e con la garanzia del contraddittorio costituzionalmente tutelato - con
l'adozione da parte del giudice di un provvedimento sul merito. Nel corso del processo, ed
in ogni sua fase, i convenuti dispongono della piena ed illimitata facoltà di difesa
garantita dall'art. 24 della Costituzione, da svolgere mediante la presa di visione degli
atti di causa, nonché mediante la produzione di atti e documenti a sostegno delle proprie
ragioni. Alla luce di tali
argomentazioni sono state ritenute infondate le eccezioni di incostituzionalità,
in relazione all'art. 24 Cost., della norma in questione (art. 5 legge
19/1994 e successive modificazioni), ove intesa
nel senso che non comporti, comunque e in ogni caso, un diritto all'accesso ai documenti
acquisiti dal pubblico ministero prima del deposito del fascicolo processuale,
anche successivamente allintroduzione del principio del giusto processo. Neppure la mancata
assistenza in fase di invito da parte di un legale comporta una lesione del diritto di
difesa del convenuto, in quanto la mancata
previsione dell'obbligo di assistenza legale qualificata non determina di per sé
violazione dei parametri costituzionali, tant'è che è ammessa la difesa personale (salvo
per ciò che riguarda la discussione orale in udienza) nello stesso giudizio di
responsabilità amministrativa. E stato
inoltre affermato che il procedimento di invito non
è caratterizzato da un contraddittorio in senso tecnico, dinanzi a un giudice terzo,
talché la decisione finale sull'emissione o meno dell'atto di citazione è di esclusiva
competenza del Procuratore regionale. Qualora
pertanto questi ritenga, conclusa l'istruttoria eseguita successivamente alla conoscenza
delle deduzioni dei presunti responsabili, che le risultanze della stessa non abbiano
recato elementi tali da sovvertire l'originaria ipotesi di responsabilità estrinsecata
nell'invito a dedurre, lo stesso non ha alcun obbligo di assegnare agli incolpati un nuovo
termine per controdedurre e la sua scelta di procedere invece all'emissione dell'atto di
citazione non è sindacabile. Dalla
delineazione dellistituto dellinvito a dedurre, quale tracciato dalla
giurisprudenza, traspare di tutta evidenza che lassunzione in costituzione dei
principi del giusto processo non ha determinato alcuna novità degna di rilievo
(lelaborazione di un diritto, ancorché limitato, di accesso agli atti, risale
infatti ad epoca precedente la legge costituzionale). Ne
consegue che, per laspetto che attiene ai poteri del P.M., anche in tale fase non
può farsi derivare, dalla introduzione dei richiamati principi, alcuna limitazione di
sorta. Aspetti
più problematici riveste invece, a parere di chi scrive, la mancata partecipazione dei
soggetti invitati al procedimento (questo sì di natura giurisdizionale), conseguente alla
richiesta di proroga per lemissione dellatto di citazione. In tale fase
infatti, è già stato individuato un soggetto responsabile che annovera, tra i propri
diritti, anche quello di una ragionevole durata del processo. Una reiterata concessione di
proroghe, ancorché ipotizzabile soltanto come ipotesi di scuola, nel caso in cui al
soggetto invitato sia stato notificato un atto valido anche ai fini della costituzione in
mora, potrebbe pregiudicare la ragionevole durata del procedimento o addirittura
consentire una dilatazione dei termini previsti per lesercizio dellazione. Analoghe
perplessità desta la sanzione (adottata in via giurisprudenziale), della inammissibilità
della citazione per mancata osservanza del termine di 120 giorni, accompagnata peraltro
dalla possibilità di riproporre analogo invito a dedurre qualora non siano decorsi i
termini per lesercizio dellazione. La
sanzione di inammissibilità (prevista sia in sede amministrativa che in sede civile),
preclude, a chi vi sia incorso, la possibilità di reiterare lazione. Pertanto
sarebbe auspicabile, de
iure condendo, un ripensamento della
giurisprudenza sul punto ovvero un intervento legislativo che comporti (in caso di mancato
rispetto di termini definiti decadenziali), la impossibilità di riproporre la citazione
(anche perché in tale ultima ipotesi il soggetto individuato quale responsabile affronta
già una prima volta i disagi dellessere chiamato in causa, ancorché con azione
intempestiva). 4.
Adeguamento dellordinamento contabile al giusto processo. Limitazioni al potere del
p.m.. nuove prospettive con riferimento alla previsione di un intervento del giudice nella
fase preprocessuale. Controllo giustiziale sulloperato del p.m. in caso di
archiviazione. 4.1
Intervento del Giudice nella fase preprocessuale. Il
problema è stato riproposto da più autori allindomani dellintroduzione dei
principi del giusto processo ed e stato ritenuto auspicabile un intervento legislativo sul
punto. Premesso
quindi che la questione non può essere posta ad ordinamento vigente, ma rappresenta solo
una possibile evoluzione del processo contabile, vanno considerati alcuni aspetti. La
figura di un Giudice nella fase istruttoria in senso stretto, per tutte le ragioni che si
sono già esaminate, non pare possa avere una qualche utilità pratica. Peraltro,
potrebbe scaturire qualche problema anche a seguito dellintervento del Giudice nella
fase di emissione e valutazione dellinvito a dedurre. Vista
sotto lottica della parità delle parti e delle conclusioni che possono essere
adottate dal P.M., occorre esaminare lintervento del giudice in caso di
archiviazione e, ancora, lintervento del giudice in caso di proseguimento
dellazione. Nella
prima ipotesi non si avrebbe lesione e/o menomazione del diritto di alcuno, né interessi
confliggenti da comporre. Invitato e P.M. hanno raggiunto una unità di indirizzo sul
punto dellarchiviazione e sulla insussistenza dei requisiti che determinano
linsorgere di responsabilità amministrativo patrimoniale. Pertanto
il problema non può essere ricollegato allintroduzione dei principi del giusto
processo, né si presenta come unapplicazione dovuta degli stessi. Analogamente,
nel caso in cui il P.M. decida di citare in giudizio linvitato, prevedere il
preventivo vaglio del giudice ha solo lo scopo di spostare, anticipandolo, il
contraddittorio. Non
si vede infatti come il giudice possa, con sommaria delibazione, ritenere giustificata
lazione ovvero precludere la citazione in giudizio se non a seguito
dellesercizio dellattività che gli è propria, ossia lo jus
dicere. Trattandosi
di giudizio nel merito, lordinamento prevede tutta una serie di canoni e
prescrizioni che lo stesso Giudice deve rispettare e il cui esercizio sarebbe a dir poco
vanificato o compresso con un intervento di tale natura. Il
problema è mal posto, non si tratta, in altre parole di una mancata conformità
dellordinamento processuale attuale ai principi del giusto processo, ma di un
ripensamento sulla
natura e funzione, sul tipo
di giudizio che si celebra davanti alla Corte dei
conti. Più
logico e più conforme ai principi del giusto processo (visto sotto laspetto della
ragionevole durata), appare invece listituzione di un giudice
istruttore, analogamente a quanto accade nel
processo civile, che svolga, in maniera più celere rispetto al Collegio, la necessaria
attività istruttoria. Ragionando
sempre sui possibili sviluppi del processo contabile (seppure con alcune remore), va
specificato che avrebbe maggior senso lintroduzione della figura del giudice
istruttore nellipotesi in cui fosse prevista una definizione accelerata del processo
previo accordo della parti sul punto (al di fuori dellordinario processo di
cognizione e quindi con modalità più snelle), ovvero estendendo lentità della
soglia per lavvio del procedimento monitorio (cfr.
Antonio Galeota
Sul
nuovo articolo 111 della costituzione e sul vecchio processo contabile). 4.2
Intervento del Giudice al termine dellistruttoria. E
stato auspicato altro intervento legislativo (anche stavolta riguardato sotto
lottica del giusto processo), teso ad introdurre un vaglio giudiziale
delloperato del P.M. in ipotesi di archiviazione del procedimento al termine
dellistruttoria. Riprendendo
quanto pocanzi considerato, va rimarcato come anche in tal caso il problema risulti
mal posto e non vada visto come necessità
della garanzia di un organo terzo, bensì come
possibile rimodulazione
del processo contabile, per una semplicissima
considerazione, che scaturisce dal lavoro quotidiano presso la procura: quando il P.M.
procede allarchiviazione al termine dellistruttoria, non esiste un
responsabile individuato (in numerosi casi), ovvero non sussistono i presupposti
dellazione (manca il danno; mancano comportamenti contrassegnati dai prescritti
requisiti soggettivi). Altrettanto
spesso larchiviazione consegue ad una iniziale delibazione della presunta notitia
damni che appare priva di riscontri concreti
ovvero deduce alcuni aspetti (quale la pretesa illegittimità di atti), senza la
necessaria coesistenza di un pregiudizio patrimoniale. Non
vi sono ancora una volta, interessi confliggenti da comporre, non vi sono posizioni da
tutelare. La
previsione della figura del giudice
dellarchiviazione si appalesa quindi come
un controllo giustiziale sulloperato del P.M.. Ma
quale interesse il giudice sarebbe chiamato a tutelare? La risposta più frequente è
linteresse obiettivo dellordinamento e linteresse
dellamministrazione, già compiti rimessi al P.M. e che il giudice è chiamato a
verificare, in ragione della terzietà e dellindipendenza, nel corso di un processo,
quando vi sia un chiamato in causa, ossia una controparte. Lattività
che il giudice contabile è chiamato ad esercitare è quindi (come per ogni altro giudice)
quella di composizione di conflitti, da
terzo, tra P.M. (che tutela
lamministrazione, agendo per suo conto) e il soggetto ritenuto responsabile del
danno. Il
prevedere un sindacato giurisdizionale in fase di archiviazione comporta che, in tale
fase, il giudice diventi garante di un interesse (quello dellamministrazione, e/o
dellordinamento), che rimane totalmente estraneo alla sua valutazione nel corso
della ben più pregnante attività di giudizio. Conclusioni. Il
dibattito sviluppatosi in dottrina a seguito dellintroduzione dei principi del
giusto processo, trova in realtà radice nella mai sopita querelle sulla natura della responsabilità amministrativo
patrimoniale e sulla esatta qualificazione di questa, se responsabilità di matrice
civile, se responsabilità assimilabile a quella penale, se responsabilità del tutto
peculiare. E
stato così sostenuto che il processo di
responsabilità amministrativa è sostanzialmente un processo penale che si svolge nelle
forme del processo civile, ed ancora che la responsabilità
amministrativa per colpa grave, ha assunto oramai, già allo stato della legislazione
vigente, un carattere sanzionatorio e natura indennitaria. Sulla scorta di tali
considerazioni è stata riaffermata la posizione di preminenza processuale del pubblico
ministero e la posizione svantaggiata in cui verrebbero a trovarsi i chiamati in causa. La specialità del processo è stata poi fatta
derivare dalla cultura della supremazia dei
valori e degli interessi di natura pubblica che si è manifestata anche nellambito del
processo contabile con conseguente sacrificio delle posizioni soggettive individuali e per
la quale non ha mai costituito valido ostacolo la considerazione ed il rispetto delle
garanzie della posizione dei soggetti in esso convenuti. Sul punto ritengo
necessaria unosservazione, che può essere nel contempo uno spunto per un
ripensamento della configurazione della responsabilità. Contrariamente a
quanto finora sostenuto, la specialità dellistituto che si differenzia
dallordinaria responsabilità per danno extracontrattuale, normata
dallarticolo 2043 del codice civile, scaturisce dalla valutazione, tenuta presente sin
dallorigine dal legislatore, non
della sola supremazia dellamministrazione, ma di due contrapposti interessi di natura sostanziale:
da un lato linteresse dellamministrazione danneggiata a vedersi risarcita ma,
dallaltro, linteresse dei soggetti agenti in nome e per conto di questa, a
vedere limitato, da un punto di vista economico, il rischio del risarcimento. Se difatti fosse
stato considerato il solo superiore interesse pubblico, non avrebbero avuto ingresso
istituti quali lesercizio del potere riduttivo, che ha da sempre caratterizzato la
giurisdizione contabile. I soggetti
individuati quali responsabili sarebbero stati quindi chiamati a risarcire per
lintero il danno subìto dallamministrazione, nellottica che
caratterizza il diritto civile e che ha a cura, in maniera preponderante, linteresse
della parte lesa e non di chi arreca il danno. Non va infatti
dimenticato che lordinamento civile, proprio in ragione delle maggiori ragioni di
tutela del soggetto leso, conosce di ipotesi di responsabilità oggettiva e/o
semioggettiva, in cui la stessa colpa del danneggiante assume contorni talmente sfumati da
essere considerata in maniera pressoché automatica nelle pronunce dei giudici (le
motivazioni sul punto arrivano addirittura a mancare del tutto.). La condanna in sede
civile prescinde, assai spesso, completamente, da unindagine sullelemento
soggettivo e la colpa viene semplicemente constatata, allatto di verificarsi di un
danno, senza alcuna aggettivazione (si prescinde totalmente dalla gradazione della
stessa). Si potrebbe perciò
sostenere che la responsabilità amministrativo
patrimoniale, lungi dallessere assimilata ad una responsabilità di
tipo penale, sia addirittura meno incisiva
(per conseguenze in capo allautore del danno), e più difficile da provare di una ordinaria responsabilità per danni di natura
civile. Peraltro, ogni
indagine sulla natura della responsabilità amministrativa o sulla sua collocazione
allinterno dellordinamento, essendo
aspetti più teorici che pratici, esulano dallattività che ciascuno di noi
è chiamato a compiere. Ciò che importa è
che vi sia, come autorevolmente sostenuto, un vero e proprio recupero della cultura della giurisdizione da parte dei
magistrati contabili e che, nel quadro
ordinamentale assestato o nella sua futura evoluzione, il giudice elabori fattispecie e requisiti propri di tale
tipo di responsabilità, di cui è stata posta in discussione la stessa esistenza.
Allo stato attuale non è dato riscontrare, e lo dico con rammarico, una produzione
giurisprudenziale che serva a connotare in maniera autonoma i requisiti necessari al
promuovimento dellazione e ad indirizzare, conseguentemente anche lattività
delle procure. Lelaborazione
di una figura autonoma di responsabilità, concettualmente distinta sia da quella penale
che civile, seppur mutuante istituti ora delluno, ora dellaltro ordinamento,
appare esigenza insopprimibile, posto che,
in assenza di tale importante opera giurisprudenziale, lente danneggiato potrebbe, con ben differenti risultati, rivolgersi ad altro giudice per il risarcimento del danno
subìto (ci si riferisce alla costituzione di parte civile, nonché alle azioni di rivalsa
che, nonostante le pronunce della Cassazione sulla esclusività della giurisdizione
contabile, continuano ad essere promosse dalle amministrazioni e che il giudice civile
talora accoglie, condannando il soggetto citato dallamministrazione per
lintero). Deve sul punto
essere condiviso lorientamento delle Sezioni Riunite che, con la sentenza n. 14/98/Q.M. del 19.6.1998, avente ad oggetto le conseguenze
della mancanza dellinvito, hanno incidenter tantum sostenuto che l'invito è figura processuale del tutto peculiare nel
panorama processuale dell'ordinamento italiano, la quale (figura) si inserisce in un
processo, quello contabile, altrettanto peculiare,
anche se dal legislatore orientativamente collocato nell'area della normativa
processual-civilistica, cosicché risulta fuorviante cercare di inquadrare tale figura
processuale in una delle categorie elaborate dalla dottrina di settore con riferimento a modelli processuali diversi (quello penale). Analoga
statuizione si rinviene nella sentenza n° 78/2001, del 6 aprile2001, emessa dalla Sezione
Terza Giurisdizionale centrale dAppello, ove è stato ulteriormente specificato che l'illecito amministrativo-contabile non può essere
collocato né nel contesto della responsabilità civile per danno né nel quadro della
responsabilità penale. Deve
puntualizzare il Collegio che l'illecito amministrativo contabile ha natura assolutamente
peculiare che lo distingue sia dall'illecito civile che dall'illecito penale. Non
vi è dubbio che l'elemento del danno quale lesione di un interesse patrimoniale del
Pubblica Amministrazione sia elemento essenziale dell'illecito di cui è causa. Tale
elemento ha ancorato la responsabilità amministrativa alla responsabilità civile
risarcitoria con il contrappeso del potere riduttivo dell'addebito riconosciuto al giudice
contabile. L'evoluzione normativa e l'interpretazione della giurisprudenza hanno segnato
una caratterizzazione evolutiva della responsabilità amministrativa in senso più
marcatamente sanzionatorio. In tale direzione vanno richiamati l'affermata natura
personale della responsabilità che non si estende agli eredi se non in casi di indebito
arricchimento e l'introduzione di un termine prescrizionale più breve. Tuttavia sembra
azzardato ipotizzare una evoluzione normativa nel senso della qualificazione penale
dell'illecito contabile. Non sarebbe certo una evoluzione né un perfezionamento
dell'ordinamento. I fatti penalmente rilevanti che si realizzano nel contesto della P.A.
trovano già una compiuta disciplina nel vigente sistema penale dominato dal principio
della tipicità e legalità ( nullum crimen sine previa lege penali ). Le norme che
disciplinano la responsabilità amministrativa per danno all'erario debbono piuttosto
configurarsi come norme di attuazione del principio di buon andamento canonizzato
dall'art.97 della Costituzione. Maria Elisabetta
Locci |