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Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (in Gazz. Uff., 13 giugno 1994, n. 136, s.o.). Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili
Articolo 1
Princìpi generali e precisazioni terminologiche.
1. Le procedure di spesa sono rette, oltre che dal principio di legalità, da princìpi di certezza, pubblicità, trasparenza, concentrazione e speditezza. Esse sono svolte, di norma, con tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli, rapidità dei pagamenti. 2. I pagamenti dello Stato sono effettuati, di regola, con titoli informatici. Essi sono regolati secondo procedure conformi alle esigenze del sistema economico nazionale ed operano in forma integrata con i servizi del sistema bancario e postale. 3. L'estinzione dei titoli di spesa si effettua in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore. 4. Agli effetti del presente regolamento si denominano con il termine <<Ragionerie>> i seguenti uffici della Ragioneria generale dello Stato, a seconda della rispettiva competenza: a) Ragionerie centrali; b) (Omissis) (1); c) Ragionerie provinciali. Per <<Sistema informativo integrato>> si intende il sistema informativo integrato della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti, costituito a supporto delle funzioni di controllo preventivo e successivo attribuite a tali organi, anche ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni (2). (1) Lettera abrogata dall'art. 15, d.p.r. 20 febbraio 1998, n. 38. (2) L'entrata in vigore del presente articolo è stata prorogata all'1 novembre 1995 dall'art. 2, d.l. 28 agosto 1995, n. 359, conv. in l. 27 ottobre 1995, n. 436.
Articolo 2
Documentazione.
1. Gli atti dai quali deriva un impegno a carico del bilancio dello Stato e la relativa documentazione, gli elenchi, epiloghi, riassunti, note descrittive, prospetti ed altri analoghi documenti contabili comunque denominati, i titoli di spesa e, in genere, gli atti e i documenti previsti dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvati rispettivamente con regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere sostituiti a tutti gli effetti, anche ai fini della resa di conti amministrativi o giudiziali, da evidenze informatiche o da analoghi strumenti di rappresentazione e di trasmissione, compresi i supporti ottici. Si applica l'articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 2. L'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, definisce, entro il termine previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 per l'entrata in vigore del presente regolamento, le regole tecniche e gli standards delle procedure da utilizzare affinché le evidenze informatiche possano essere validamente impiegate a fini probatori, amministrativi e contabili. 3. La documentazione originale rimane in custodia delle amministrazioni e degli organi emittenti secondo quanto previsto dall'articolo 653 aggiunto al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 con l'articolo 17 del presente regolamento. 4. Allo scopo di definire i casi, le modalità e le procedure per l'utilizzazione a regime, nei procedimenti amministrativi e contabili, delle evidenze informatiche di cui al comma 1, l'Autorità per l'informatica promuove protocolli d'intesa fra le amministrazioni dello Stato e gli altri organismi interessati (1). (1) L'entrata in vigore del presente articolo è stata prorogata all'1 novembre 1995 dall'art. 2, d.l. 28 agosto 1995, n. 359, conv. in l. 27 ottobre 1995, n. 436.
Articolo 3
Assegnazione degli stanziamenti di bilancio.
1. Il decreto, con il quale il ministro competente provvede all'assegnazione agli uffici di livello dirigenziale generale di una quota-parte del bilancio dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è comunicato, contestualmente alla sua emanazione, alla competente Ragioneria centrale, anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti. Il decreto indica i capitoli di bilancio sui quali, per effetto della disposta assegnazione, il dirigente generale preposto all'ufficio, e gli altri dirigenti per quanto di competenza, esercitano gli autonomi poteri di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, e agli articoli 16 e 17 del suddetto decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 2. Il Ministro del tesoro cura annualmente l'aggiornamento del nomenclatore completo delle leggi che costituiscono la fonte normativa degli oggetti di spesa di ciascun capitolo. 3. Nel decreto previsto dal comma 1 sono indicate, accanto ai capitoli compresi nella quota-parte di bilancio assegnata agli uffici di livello dirigenziale generale, le leggi che costituiscono la fonte normativa degli oggetti di spesa di ciascun capitolo (1). (1) L'entrata in vigore del presente articolo è stata prorogata all'1 gennaio 1996 dall'art. 2, d.l. 28 agosto 1995, n. 359, conv. in l. 27 ottobre 1995, n. 436.
Articolo 4
Informatizzazione delle fasi della spesa.
1. Ai fini dell'informatizzazione delle procedure di spesa, gli atti dai quali deriva un impegno a carico del bilancio dello Stato debbono contenere una clausola di ordinazione della spesa formata da tutti gli elementi necessari per provvedere al pagamento, nelle evidenze disponibili al momento dell'impegno. 2. In tutti i casi nei quali al pagamento non si debba provvedere in unica soluzione, la clausola di ordinazione della spesa riporta anche le condizioni, i termini e gli eventuali importi dei singoli pagamenti. 3. Gli elementi di cui al comma 1, ed in ogni caso quelli indicati dall'articolo 652, comma 1, lettere da a) ad f), del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, aggiunto dall'articolo 17 del presente regolamento, sono inseriti, a cura della competente Ragioneria, nel sistema informativo integrato al momento della registrazione dell'impegno e costituiscono la base per la formazione del mandato informatico, che tiene luogo dell'ordinativo diretto cartaceo. 4. Qualora il pagamento debba essere effettuato in via definitiva per un importo inferiore a quello impegnato, si provvede alla rideterminazione dell'impegno. Nella stessa sede si provvede per le modifiche che si rendessero necessarie per l'esatta individuazione del creditore e del luogo dell'adempimento (1). (1) L'entrata in vigore del presente articolo è stata, da ultimo, prorogata all'1 gennaio 1999 dall'art. 15, d.lg. 7 agosto 1997, n. 279.
Articolo 5
Pagamento delle spese dello Stato.
1. Il dirigente responsabile della spesa, previa attestazione, nelle forme da stabilirsi con apposite istruzioni del Ministro del tesoro, dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai terzi ovvero del verificarsi delle altre condizioni o prestazioni stabilite in rapporto al corrispondente impegno, anche sulla scorta della valutazione di organi tecnici e di controllo della qualità, emette l'ordine di pagare le somme impegnate. Nell'ordine sono riportati i riferimenti contabili del corrispondente impegno. 2. L'ordine di pagare, nei casi previsti dall'articolo 50, comma 4, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, può essere contestuale all'impegno. Nei casi in cui il pagamento non avvenga in unica soluzione, l'ordine indica l'importo del singolo pagamento e quello dei pagamenti eventualmente già effettuati a valere sull'impegno. 3. Nei casi in cui, a norma dell'articolo 7, commi 1 e 3, del presente regolamento, l'ordine di pagare sia emesso nel corso o prima dell'inizio della prestazione da parte del terzo, il dirigente responsabile attesta espressamente le condizioni più favorevoli che legittimano l'anticipazione del pagamento rispetto al ricevimento della prestazione. 4. L'ordine di pagare dà luogo, a cura della competente Ragioneria, ad apposita transazione sul sistema informativo integrato, a completamento dei dati della clausola di ordinazione della spesa già presenti a sistema, che vengono definitivamente convalidati. L'insieme delle suddette informazioni costituisce il mandato informatico di cui al successivo articolo 6. 5. La transazione prevista dal comma 4 autorizza l'esecuzione del pagamento e abilita la competente Ragioneria a far luogo all'ulteriore corso del titolo dopo aver effettuato le verifiche e i controlli di competenza, nonché l'aggiornamento delle scritture contabili informatizzate (1). (1) L'entrata in vigore del presente articolo è stata, da ultimo, prorogata all'1 gennaio 1999 dall'art. 15, d.lg. 7 agosto 1997, n. 279.
Articolo 6
Mandato informatico.
1. Le amministrazioni provvedono mediante mandati informatici ai pagamenti di cui all'articolo 16 del presente regolamento. 2. I mandati informatici sono individuali e sono pagabili dalle tesorerie in essi indicate. Per il trasferimento di fondi erariali agli enti locali, possono essere emessi mandati informatici collettivi da estinguere mediante quietanza di entrata di tesoreria, ovvero mediante accreditamento ai conti correnti intestati agli enti medesimi. 3. Il mandato informatico è costituito dai dati della clausola di ordinazione della spesa di cui al comma 2 dell'articolo 4, convalidati definitivamente dalla competente Ragioneria e integrati dalle informazioni relative all'ordine di pagare previsto dal precedente articolo 5. 4. Il mandato informatico non può avere corso se non reca la firma del dirigente responsabile della spesa, il visto della competente ragioneria e, ove previsto, quello della Corte dei conti. Si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 5. Le transazioni a sistema relative al mandato informatico sono effettuate dalla competente Ragioneria, ferma restando la responsabilità del dirigente competente alla spesa, con modalità atte ad assicurare la provenienza, l'intangibilità e la sicurezza dei dati. 6. Le disposizioni del presente regolamento, relative al mandato informatico di pagamento, possono applicarsi anche alle amministrazioni disciplinate da particolari regolamenti in materia di amministrazione e contabilità. Per le operazioni connesse all'esercizio del servizio di tesoreria si applica la legge 28 marzo 1991, n. 104 (1). (1) L'entrata in vigore del presente articolo è stata, da ultimo, prorogata all'1 gennaio 1999 dall'art. 15, d.lg. 7 agosto 1997, n. 279.
Articolo 7
Tempo del pagamento.
1. I pagamenti avvengono nel tempo stabilito dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali. Il tempo può essere stabilito anche dal contratto, ove ne risultino, per l'amministrazione, condizioni più favorevoli rispetto a quelle che derivano dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali. Le condizioni più favorevoli debbono risultare espressamente dal contratto. Restano salvi, in ogni caso, i termini stabiliti per l'esercizio dei previsti controlli amministrativi. 2. La disposizione del comma 1 non si applica ai contratti di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, <<Legge quadro in materia di lavori pubblici>>. 3. Nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica e nel caso di contratti per adesione, il pagamento può essere effettuato anche nel corso o prima dell'inizio della prestazione, previe adeguate garanzie e ove ne risultino, per l'amministrazione, condizioni più favorevoli di quelle stabilite per i pagamenti effettuati ad altre scadenze (1). (1) L'entrata in vigore del presente articolo è stata prorogata all'1 novembre 1995 dall'art. 2, d.l. 28 agosto 1995, n. 359, conv. in l. 27 ottobre 1995, n. 436.
Articolo 8
Programmi comuni fra più amministrazioni.
1. Ove, per la realizzazione di programmi o di interventi di comune interesse, siano stipulati, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, accordi fra amministrazioni dello Stato, nonché fra queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, possono essere disposte, per l'attuazione di quanto stabilito dagli accordi, una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico funzionario delegato, titolare di pubbliche funzioni ancorché non dipendente statale, responsabile dell'attuazione del programma o degli interventi. Analogamente provvedono, nei confronti del medesimo funzionario, le altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici partecipanti all'accordo, secondo le procedure dei rispettivi ordinamenti. 2. Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato, gli ordini di accreditamento di cui al comma 1 possono essere emessi in deroga ai limiti di somma previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato. Ai predetti ordini di accreditamento si applica l'articolo 279, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Gli ordini di accreditamento relativi a spese in conto capitale, non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio successivo. 3. Gli accordi di cui al comma 1 individuano il funzionario responsabile, al quale debbono essere accreditate le somme, e determinano la durata tassativa dell'accordo. Essi stabiliscono, altresì, il servizio di controllo interno cui è demandata, ai sensi dell'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, la verifica dell'attuazione del programma e dei risultati della gestione. Il servizio di controllo interno redige una relazione da allegare al rendiconto annuale di cui al comma 4. 4. I fondi accreditati al funzionario delegato danno luogo ad una gestione unitaria, per la quale il funzionario delegato presenta il rendiconto annuale alle amministrazioni, enti ed organismi partecipanti all'accordo. Si applicano le procedure contrattuali e di gestione, nonché, in quanto compatibili, le modalità di presentazione dei rendiconti amministrativi dei funzionari delegati, previste dai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni. 5. Ove all'accordo partecipino più amministrazioni dello Stato, queste esercitano la verifica amministrativa e contabile del rendiconto di cui al comma 4 attraverso apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. Le procedure previste dal presente articolo possono essere adottate anche per l'attuazione, da parte delle amministrazioni dello Stato, dei programmi previsti dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, <<Legge quadro in materia di lavori pubblici>> (1). (1) L'entrata in vigore del presente articolo è stata prorogata all'1 gennaio 1996 dall'art. 2, d.l. 28 agosto 1995, n. 359, conv. in l. 27 ottobre 1995, n. 436.
Articolo 9
Spese delegate su ordini di accreditamento.
1. I dirigenti possono disporre l'accreditamento di somme a funzionari delegati della propria o di altra amministrazione per l'effettuazione di spese concernenti l'attuazione di programmi o lo svolgimento di attività comunque rientranti nelle competenze attribuite ai dirigenti medesimi. 2. L'accreditamento di somme a dipendenti di altra amministrazione è effettuato previa intesa con il dirigente preposto alla struttura centrale o periferica presso la quale presta servizio il funzionario delegato. 3. L'accreditamento è disposto quando l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento, nei limiti di lire 2.500 milioni, salvo che le norme in vigore non consentano importi superiori. 4. Gli ordinativi ed i buoni estinti sono trattenuti dalla sezione di tesoreria e vengono allegati alla contabilità mensile che la sezione stessa è tenuta a presentare alla Corte dei conti a norma dell'articolo 604 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In luogo degli ordinativi estinti è allegato al rendiconto amministrativo del funzionario delegato un elenco analitico degli ordinativi medesimi, rilasciato sotto la responsabilità del capo della sezione di tesoreria anche con strumenti informatici. L'elenco attesta espressamente, accanto agli estremi identificativi di ciascun titolo nell'ordine di prenotazione, l'avvenuto pagamento con quietanza dell'avente diritto. Per i rendiconti dei funzionari delegati operanti all'estero, l'elenco degli ordinativi estinti di cui al presente comma è rilasciato sotto la responsabilità del capo della rappresentanza diplomatica, dell'ufficio consolare o della delegazione speciale presso la quale il funzionario delegato opera. 5. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati aventi sede presso uffici periferici sono sottoposti al controllo delle competenti ragionerie e sono inviati per l'ulteriore corso alle corrispondenti sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti. Nel caso di rendiconti relativi al pagamento di acconti contrattuali, la competenza è determinata con riferimento alla sede dell'organo cui spetta l'emissione del mandato di saldo. 6. (Omissis) (1). 7. Il limite di somma previsto dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1956, n. 238, già elevato a lire due milioni dall'articolo 32, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è ulteriormente elevato a lire ventimilioni. 8. Nel caso in cui i rendiconti e gli altri conti amministrativi delle gestioni di bilancio e di quelle fuori bilancio consentite dalla legge non vengano presentati nei termini prescritti, il magistrato addetto all'esame dei rendiconti o dei conti fissa un termine ultimativo al funzionario responsabile. Decorso tale termine senza che il rendiconto o il conto siano stati presentati, il magistrato addetto chiede al competente collegio della sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti di ordinare la compilazione d'ufficio del rendiconto o del conto. Alle spese di compilazione, il collegio provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. L'ordinanza è inviata al competente procuratore della Corte dei conti ai fini dell'accertamento, nei confronti del funzionario interessato, ovvero del capo della competente Sezione di tesoreria provinciale, dell'eventuale responsabilità amministrativa connessa all'effettuazione a carico dell'erario delle spese di compilazione del rendiconto o del conto. 9. Il Ministro del tesoro, con decreto motivato, può determinare programmi di spesa o capitoli di bilancio in ordine ai quali il controllo delle competenti ragionerie sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati è esercitato a campione, secondo criteri determinati dal decreto stesso. 10. Rimane fermo, in ogni caso, il riscontro del regolare adempimento, da parte di tutti i funzionari delegati, dell'obbligo di presentare i rendiconti amministrativi nei termini e nelle forme previsti dall'ordinamento (2). (1) Sostituisce l'art. 59, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440. (2) L'entrata in vigore del presente articolo è stata prorogata all'1 novembre 1995 dall'art. 2, d.l. 28 agosto 1995, n. 359, conv. in l. 27 ottobre 1995, n. 436.
Articolo 10
Contabilità speciali.
1. Il versamento di fondi del bilancio dello Stato su contabilità speciali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 585, comma 2, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, può essere autorizzato, anche in mancanza di particolari disposizioni di legge, con il decreto di cui al comma 2 nei casi in cui si debbano accreditare a funzionari delegati fondi, destinati a specifici interventi, programmi e progetti, stanziati in diversi capitoli di bilancio del medesimo stato di previsione della spesa. Gli interventi, i programmi e i progetti devono essere stabiliti con decreto del ministro competente, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Il decreto indica la legge di spesa e i capitoli di bilancio interessati, la durata degli interventi, dei programmi o dei progetti e l'entità dei relativi finanziamenti (1). 2. Il decreto motivato del Ministro del tesoro che, su proposta dell'amministrazione interessata, autorizza il versamento dei fondi sulla contabilità speciale stabilisce la durata massima della contabilità stessa. Il decreto è comunicato alla competente Ragioneria centrale e alla Corte dei conti contestualmente alla sua emanazione. 3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 2 non si applica alle contabilità speciali operanti nell'ambito del Ministero dell'interno. 4. Ove non diversamente stabilito da altre norme, i funzionari titolari di contabilità speciali istituite ai sensi del comma 1 rendono il conto amministrativo della gestione nei termini e con le modalità previsti per la presentazione dei rendiconti delle contabilità di cui al comma 3. 5. Le contabilità speciali di cui all'art. 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso sezioni di tesoreria, sono estinte previa autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a cura delle sezioni stesse quando sia trascorso almeno un anno dall'ultima operazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni. Le somme eventualmente giacenti sono versate in conto entrata del tesoro e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate su loro richiesta. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della contabilità speciale (2) (3). (1) Per una deroga al presente comma, vedi art. 1, comma 3, d.l. 18 maggio 1995, n. 176, conv. in l. 14 luglio 1995, n. 284. (2) Comma così modificato dall'art. 15, comma 4, d.l. 30 gennaio 1998, n. 6, conv. in l. 30 marzo 1998, n. 61. (3) L'entrata in vigore del presente articolo è stata prorogata all'1 gennaio 1996 dall'art. 2, d.l. 28 agosto 1995, n. 359, conv. in l. 27 ottobre 1995, n. 436.
Articolo 11
Procedimento del controllo preventivo di ragioneria. 1. La competente ragioneria, entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto per il controllo, registra l'impegno di spesa sotto la responsabilità del dirigente che lo ha emanato. La registrazione dell'impegno non può aver luogo ove si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli. In tal caso, la Ragioneria restituisce alla competente amministrazione l'atto, con l'indicazione delle ragioni che ne impediscono l'ulteriore corso. Nel caso di impegno contestuale al pagamento, per la registrazione dell'atto si applicano le norme e il termine di cui al comma 2. 2. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'atto, salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, la Ragioneria verifica la legalità e la regolarità della spesa ed appone, all'esito positivo del controllo, il visto di sua competenza. Trascorso il termine predetto senza che il visto sia stato apposto o senza che siano stati mossi rilievi, l'atto diviene efficace, a meno che non sia soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. 3. Ove la Ragioneria muova rilievi, il termine di cui al comma 2 è interrotto e ricomincia per intero a decorrere dal momento il cui l'atto viene riproposto alla Ragioneria stessa. Quest'ultima, entro il nuovo termine, appone il visto di sua competenza, ovvero comunica al dirigente di non poter, comunque, dare corso all'atto. é fatta salva la facoltà del Ministro di impartire l'ordine scritto ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 3, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 4. Ove l'atto sia soggetto a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, esso viene inviato alla Ragioneria e alla Corte dei conti. La documentazione che accompagna l'atto viene inviata alla competente Ragioneria, per il successivo inoltro alla Corte dei conti. Gli eventuali rilievi della Ragioneria sono trasmessi all'amministrazione che ha emanato l'atto ed alla Corte dei conti. Le controdeduzioni dell'amministrazione sono parimenti trasmesse alla Ragioneria ed alla Corte dei conti. La Corte si pronuncia nei termini di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, che decorrono dal momento in cui l'atto le viene trasmesso, completo di documentazione, dalla Ragioneria competente. 5. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello per la funzione pubblica, sono determinati gli atti di particolare complessità per i quali il termine di cui al comma 2 può essere fissato in sessanta giorni. In tal caso il termine per la registrazione dell'impegno ai sensi del comma 1 è elevato a giorni venti. 6. I termini previsti dal presente articolo sono sospesi dal 1º dicembre di ciascun anno al 31 gennaio dell'anno successivo e ricominciano a decorrere dal 1º febbraio. 7. Tutti gli atti dai quali derivi l'obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato, debbono essere comunicati, contestualmente alla loro adozione, dagli uffici amministrativi alla rispettiva ragioneria centrale per la registrazione dell'impegno (1). (1) L'entrata in vigore del presente articolo è stata prorogata all'1 gennaio 1996 dall'art. 2, d.l. 28 agosto 1995, n. 359, conv. in l. 27 ottobre 1995, n. 436.
Articolo 12
Adempimenti mediante sistemi informatici.
1. I visti di controllo comunque denominati e ogni altro analogo adempimento di riscontro, autorizzazione o ammissione al pagamento dei mandati informatici sono effettuati mediante transazioni sui corrispondenti sistemi. Nel caso in cui alla resa dei conti amministrativi o giudiziali si provvede mediante strumenti informatici ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, i dati delle evidenze informatiche non possono essere modificati, dopo la presentazione dei conti, senza il concorso dell'organo competente a riceverli (1). (1) L'entrata in vigore del presente articolo è stata prorogata all'1 novembre 1995 dall'art. 2, d.l. 28 agosto 1995, n. 359, conv. in l. 27 ottobre 1995, n. 436.
Articolo 13
Estinzione dei titoli di spesa.
1. I mandati informatici e gli altri titoli di spesa di importo superiore a otto milioni di lire vengono messi con la clausola da estinguersi mediante accreditamento al conto corrente bancario o postale del creditore, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario o postale secondo la scelta operata dal creditore medesimo, fatti salvi i pagamenti che devono affluire ai conti di tesoreria o all'erario e quelli previsti dal successivo articolo 14. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può modificare il suddetto limite di importo al fine di adeguare i pagamenti dello Stato alle esigenze e ai princìpi di cui all'articolo 1 del presente regolamento (1). (1) L'entrata in vigore del presente articolo è stata, da ultimo, prorogata all'1 gennaio 1999 dall'art. 15, d.lg. 7 agosto 1997, n. 279.
Articolo 14
Pagamento di stipendi e pensioni.
1. Il pagamento degli stipendi, delle pensioni e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato, avviene mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal creditore, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore medesimo. 2. Gli aventi diritto possono richiedere il pagamento in tesoreria o presso gli uffici postali, con le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, che tiene conto delle particolari esigenze di categorie di creditori disabili o portatori di handicap, ovvero delle speciali necessità dei corpi militari dello Stato, nonché della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. 3. Il Ministero del tesoro può stipulare convenzioni per l'apertura, a condizioni agevolate, di conti destinati ai versamenti di cui al comma 1. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, al pagamento degli assegni accessori spettanti ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato. 5. Ai fini del pagamento delle spese previste dai commi 1 e 4, possono essere adottate procedure telematiche disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento relative al mandato informatico (1). (1) L'entrata in vigore del presente articolo è stata prorogata all'1 novembre 1995 dall'art. 2, d.l. 28 agosto 1995, n. 359, conv. in l. 27 ottobre 1995, n. 436.
Articolo 15
Pagamento di spese di modesto ammontare mediante assegni di conto corrente postale. 1. I dirigenti, i funzionari delegati e i titolari di contabilità speciali, per l'esecuzione di spese di modesto ammontare disposte nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, sono autorizzati ad aprire, in favore di dipendenti di qualifica non inferiore alla sesta, assegnati all'ufficio centrale o periferico di appartenenza, un conto corrente postale contenente l'espressa menzione dell'ufficio titolare del conto, il nominativo e la qualità del dipendente abilitato ad emettere gli assegni. 2. La giacenza massima del conto corrente non può essere superiore a lire dieci milioni, suscettibile di reintegrazione periodica a valere anche sulle disponibilità degli ordini di accreditamento o delle contabilità speciali intestate ai funzionari che hanno disposto l'apertura del conto corrente. La reintegrazione ha luogo previa presentazione del rendiconto delle spese relative agli importi da reintegrare, ai sensi del successivo comma 4. Ciascuna spesa non può eccedere l'importo di lire 800.000 ed è effettuata mediante assegni non trasferibili intestati al creditore diretto dello Stato. 3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali di cui al comma 2 sono versati annualmente in conto entrata del Tesoro. 4. I dipendenti incaricati di effettuare i pagamenti secondo quanto previsto dal presente articolo presentano al dirigente preposto all'ufficio centrale o periferico di appartenenza, ovvero al funzionario delegato o al titolare della contabilità speciale che ha disposto l'apertura del conto, il rendiconto trimestrale delle spese, con allegata tutta la documentazione giustificativa. Il dirigente responsabile, ovvero il funzionario delegato o il titolare di contabilità speciale, approvano il rendiconto ed autorizzano la reintegrazione dei fondi sul conto corrente postale, nei limiti delle spese approvate. 5. I funzionari delegati e i titolari di contabilità speciali allegano i rendiconti trimestrali previsti dal comma 4 ai conti amministrativi che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle vigenti disposizioni. Ove non previsto da altre norme il funzionario che ha approvato le contabilità presentate dal dipendente incaricato di effettuare i pagamenti rende annualmente il rendiconto amministrativo della gestione nei termini previsti per la presentazione dei rendiconti amministrativi dei funzionari delegati. 6. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, adegua i limiti di somma di cui al comma 2 alle esigenze di correntezza dei pagamenti delle amministrazioni dello Stato, tenuto conto dei princìpi di cui all'articolo 1 del presente regolamento. 7. Con apposita convenzione fra il Ministro del tesoro e l'Ente poste italiane (1) sono disciplinate le modalità di espletamento degli adempimenti a carico delle Poste italiane in relazione a quanto previsto nel presente articolo. La convenzione regola espressamente i casi di mancata riscossione degli assegni da parte dei beneficiari (2). (1) Trasformato in S.p.A. con Delib. CIPE 18 dicembre 1997. (2) L'entrata in vigore del presente articolo è stata prorogata all'1 novembre 1995 dall'art. 2, d.l. 28 agosto 1995, n. 359, conv. in l. 27 ottobre 1995, n. 436.
Articolo 16
Pagamento mediante mandati informatici.
1. Mediante mandati informatici, emessi sulle tesorerie dai competenti organi delle amministrazioni in luogo degli ordinativi diretti cartacei, vengono disposti pagamenti per i seguenti titoli: a) somme da pagare ai creditori dello Stato; b) somme da versare o rimborsare al contabile del portafoglio; c) somme da versare con imputazione ad entrate di bilancio; d) somme dovute dallo Stato e da compensare, ai termini degli artt. 1241 e 1242 del cod. civ.; e) ritenute per imposte, tasse e titoli diversi da versare allo Stato o ad enti autonomi; f) somme dovute per qualsiasi altro titolo che non determinino effettivo movimento di danaro; g) fondi di bilancio da versare ai conti correnti di amministrazioni o gestioni autonome, compresi i conti correnti postali previsti dall'articolo 15. 2. Le ritenute sui pagamenti di cui al presente articolo possono essere regolate con procedimenti semplificati da stabilirsi con decreti del Ministro del tesoro, sulla base dei valori medi riferiti all'intero stanziamento di ciascun capitolo. 3. Nei casi in cui è previsto il controllo preventivo della Corte dei conti, la Corte appone il visto sui mandati riconosciuti regolari effettuando apposita transazione sul sistema informativo integrato e trattenendo presso di sé la documentazione della spesa. 4. Per i mandati non assoggettati al controllo preventivo della Corte dei conti, il pagamento è effettuato sulla base del visto della competente ragioneria, che trattiene presso di sé la documentazione della spesa ai fini dell'eventuale inoltro alla Corte dei conti per il controllo successivo sulla gestione a norma della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 5. I dati dei mandati informatici di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono resi automaticamente disponibili per la Direzione generale del tesoro ai fini dell'ammissione al pagamento, che ha luogo mediante convalida e invio dei dati al sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria. Nei casi in cui, ai sensi delle vigenti disposizioni, non si deve procedere a tale adempimento, i dati del mandato informatico sono direttamente avviati al sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria per l'estinzione. 6. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria, per i pagamenti da accreditare ai conti correnti bancari o postali dei creditori, provvede a trasmettere le relative informazioni al sistema bancario o postale. Tali pagamenti sono descritti dalla sezione di tesoreria in appositi elenchi informatici. 7. Per i mandati da estinguere mediante la commutazione in documenti di entrata di tesoreria o in vaglia cambiari vengono compilati gli elenchi di cui al comma 6. 8. Per i mandati da pagare direttamente ai creditori presso gli uffici postali o le competenti sezioni di tesoreria, queste ultime provvedono alla stampa di documenti sostitutivi del mandato informatico, nonché del relativo avviso; su tali documenti sostitutivi si provvede all'acquisizione della quietanza dei creditori. 9. Ai documenti sostitutivi prodotti dalle sezioni di tesoreria si applicano, ai fini del pagamento e della relativa quietanza, le disposizioni previste per i titoli di spesa cartacei dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni. 10. Le sezioni di tesoreria rendono le contabilità dei pagamenti anche con strumenti e procedure informatici. Analogamente si procede per la resa del conto giudiziale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria. 11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli ordinativi pagabili dalla tesoreria centrale nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro (1). (1) L'entrata in vigore del presente articolo è stata, da ultimo, prorogata all'1 gennaio 1999 dall'art. 15, d.lg. 7 agosto 1997, n. 279.
Articolo 17
Integrazioni al regolamento di contabilità generale dello Stato. 1. (Omissis) (1). (1) Aggiunge al r.d. 23 maggio 1924, n. 827 il Titolo XVI <<Dei mandati informatici>> Capo I <<Mandati informatici>>: artt. 651-662. Vedi, inoltre, art. 4, nota 1.
Articolo 18
Sostituzione di articoli del regolamento di contabilità generale dello Stato. 1. (Omissis) (1). (1) Sostituisce gli artt. 576, 577, 579, 581, 582, 604, 605, 607 e 608, al r.d. 23 maggio 1924, n. 827. Vedi, inoltre, art. 4, nota 1.
Articolo 19
Adeguamento all'evoluzione dei sistemi informatici. 1. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti l'Autorità per l'informatica e la Banca d'Italia per quanto attiene agli adempimenti del servizio di tesoreria, possono essere emanate istruzioni per adeguare l'attuazione del presente regolamento alle esigenze derivanti dalla evoluzione dei sistemi informatici (1). (1) L'entrata in vigore del presente articolo è stata prorogata all'1 novembre 1995 dall'art. 2, d.l. 28 agosto 1995, n. 359, conv. in l. 27 ottobre 1995, n. 436.
Articolo 20
Adeguamento dei limiti di valore indicati nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e nel regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. 1. Sono elevati di mille volte i limiti originari di somma comunque indicati nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nel relativo regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché nel testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e nel regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, recante norme per l'alienazione, la permuta e l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato (1). 2. Sono parimenti elevati di mille volte i limiti originari previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari correlative a quelle indicate nel comma precedente, emanate anteriormente al 10 giugno 1940. 3. Restano salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma di cui al primo e secondo comma in misura superiore a quella sopra indicata. 4. Ai fini della richiesta di parere al Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i limiti originari di somma indicati negli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono elevati di 2000 volte (2). (1) Comma così modificato dall'art. 21, l. 8 maggio 1998, n. 146. (2) L'entrata in vigore del presente articolo è stata prorogata all'1 novembre 1995 dall'art. 2, d.l. 28 agosto 1995, n. 359, conv. in l. 27 ottobre 1995, n. 436.
Articolo 21
Pagamenti all'estero.
1. Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, le amministrazioni dello Stato che debbono effettuare pagamenti all'estero inoltrano le relative richieste all'Ufficio italiano dei cambi. 2. Le richieste sono accompagnate da copia della quietanza di versamento al contabile del portafoglio del controvalore in lire dell'operazione, calcolato sulla base dell'ultimo cambio di riferimento noto. 3. L'Ufficio italiano dei cambi effettua il pagamento e richiede il relativo rimborso al contabile di portafoglio sulla base del cambio di riferimento del giorno dell'operazione. 4. L'eventuale differenza fra il cambio provvisorio utilizzato dall'amministrazione ordinante per l'anticipazione al contabile e il cambio definitivo dell'operazione è regolata dal contabile a carico o a favore, rispettivamente, di un capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro o di un capitolo dello stato di previsione dell'entrata - rubrica Tesoro. 5. Per la somministrazione dei fondi occorrenti alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari, nonché per le spese da effettuarsi all'estero da parte del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 6 febbraio 1985, n. 15, il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (1). (1) L'entrata in vigore del presente articolo è stata, da ultimo, prorogata all'1 gennaio 1999 dall'art. 15, d.lg. 7 agosto 1997, n. 279.
Articolo 22
Ambito di applicazione.
1. Ai fini della normalizzazione, del coordinamento e del consolidamento dei conti pubblici, i principi stabiliti dal presente regolamento si applicano anche alle amministrazioni ed agli enti diversi dall'amministrazione dello Stato. 2. Le procedure stabilite dal presente regolamento si applicano anche alle amministrazioni ed agli enti diversi dall'amministrazione dello Stato, secondo quanto previsto o consentito dai rispettivi ordinamenti (1). (1) L'entrata in vigore del presente articolo è stata prorogata all'1 novembre 1995 dall'art. 2, d.l. 28 agosto 1995, n. 359, conv. in l. 27 ottobre 1995, n. 436.
Articolo 23
Norme abrogate.
Sono abrogati: - l'articolo 50, comma 1, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 11, comma 7, del presente regolamento; - l'articolo 50, comma 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; - l'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; - l'articolo 56, commi 1 e 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituiti dall'articolo 9, commi 1, 2 e 3, del presente regolamento, fermo restando che: a) per i pagamenti in conto dipendenti da contratti di fornitura o lavoro, devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto; b) il rendiconto per le aperture di credito relative ai contratti di fornitura o lavoro è reso al termine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo; c) il rendiconto di cui alla lettera b) è reso in ogni caso a termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso; d) alla somministrazione di fondi agli enti militari per gli assegni fissi e le indennità degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, per le spese di mantenimento della truppa e per le altre spese di funzionamento dei corpi, istituti e stabilimenti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica si provvede a norma dell'articolo 9 del presente regolamento, ovvero ai sensi dell'articolo 326, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; - l'articolo 59, comma 1, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'art. 9, comma 6, del presente regolamento; - l'articolo 60, commi 3 e 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; - l'articolo 67-bis, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 13 del presente regolamento; - gli articoli 271, 281, 283 e 284 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; - l'articolo 285 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sostituito dall'articolo 9, comma 6, del presente regolamento; - l'articolo 289, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sostituito dall'articolo 11 del presente regolamento; - l'articolo 325, comma 1, regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; - l'articolo 333, ultimo comma, lettera a), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sostituito dall'articolo 9, comma 4, del presente regolamento; - gli articoli 576, 577, 579, 581, 582, 604, 605, 607 e 608 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sostituiti dai corrispondenti articoli contenuti nell'articolo 18 del presente regolamento; - gli articoli 1 e 2 della legge 3 marzo 1951, n. 193, sostituiti dall'articolo 21 del presente regolamento, cui va riferito, pertanto, il rinvio contenuto nell'articolo 3 della stessa legge; - le norme, corrispondenti a quelle abrogate dal presente articolo, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 (1). (1) L'entrata in vigore del presente articolo è stata prorogata all'1 novembre 1995 dall'art. 2, d.l. 28 agosto 1995, n. 359, conv. in l. 27 ottobre 1995, n. 436.
Articolo 24
Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il centottantesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 17 del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1º gennaio 1996 (1). (1) L'entrata in vigore del presente regolamento è stata rideterminata dall'art. 2, d.l. 28 agosto 1995, n. 359, conv. in l. 27 ottobre 1995, n. 436. |