MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 agosto 2010
Analisi  e  revisione  delle  procedure  di  spesa  per  evitare   la
formazione di debiti pregressi e indicazioni  per  la  redazione  dei
rapporti sull'attivita' di analisi e  revisione  delle  procedure  di
spesa  e  dell'allocazione  delle  relative  risorse   in   bilancio
 (GU  del 14 12.2010)
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, in base al quale, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle  risorse
ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie,  i  Ministeri
devono avviare, di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, un'attivita' di analisi e revisione delle procedure di spesa
e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio; 
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  con  il  quale
vengono introdotte disposizioni volte a  garantire  la  tempestivita'
dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni  per  somministrazioni,
forniture ed appalti e, quindi, ad evitare la  formazione  di  debiti
pregressi. Visti in particolare: 
    a) il comma 1, lettera a), punto 2, in base al quale i funzionari
delle  pubbliche  amministrazioni,  che  adottino  provvedimenti  che
comportano  impegni  di   spesa,   hanno   l'obbligo   di   accertare
preventivamente  che  il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con  le  regole
di finanza pubblica; 
    b) il comma 1, lettera a), punto 4, in virtu' del quale,  per  le
Amministrazioni dello  Stato,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, vigila,
attraverso  gli  Uffici  centrali  del  bilancio  e   le   ragionerie
territoriali  dello  Stato,   sulla   corretta   applicazione   delle
disposizioni tese a  prevenire  la  formazione  di  nuove  situazioni
debitorie, secondo procedure da definire  con  apposito  decreto  del
predetto Ministero; 
  Visto l'art. 11, comma 3, lettera a), del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, in base al quale gli  Uffici
centrali  del  bilancio  concorrono  con   gli   altri   Uffici   del
Dipartimento alla formazione  del  bilancio  dei  singoli  Ministeri,
intervenendo nella valutazione  degli  oneri  delle  funzioni  e  dei
servizi  istituzionali,  nonche'  dei  programmi   e   dei   progetti
presentati dalle Amministrazioni a livello di unita'  previsionale  o
di singolo capitolo  e  curano  la  compilazione  del  rendiconto  di
ciascun Ministero; 
  Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n.  194,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246,  che  attribuisce
agli Uffici centrali del  bilancio  e  alle  ragionerie  territoriali
dello Stato  compiti  di  monitoraggio  degli  andamenti  di  finanza
pubblica in materia di contenimento della spesa; 
  Visto l'art. 1, comma 21, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266
(legge finanziaria  2006),  che  demanda  agli  uffici  centrali  del
bilancio  l'attivita'  di  vigilanza  sull'andamento   delle   spese,
prevedendo apposita segnalazione  alla  coesistente  Amministrazione,
nel caso in cui l'andamento della spesa, riferita al complesso  dello
stato di previsione del Ministero, ovvero ai  singoli  capitoli,  sia
tale da non assicurare il rispetto  delle  originarie  previsioni  di
bilancio, con  conseguente  obbligo  di  disporre,  con  decreto  del
Ministro competente, la sospensione dell'assunzione degli  impegni  o
dell'emissione  dei  titoli  di  pagamento  a  carico  dei   capitoli
interessati; 
  Visto l'art. 60, comma 14, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, il quale,  nel  confermare  l'obbligo  di  segnalazione  di  cui
all'art. 1, comma 21, della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  ha
previsto che  Ğla  mancata  segnalazione  da  parte  del  funzionario
responsabile dell'andamento della spesa, in maniera tale da rischiare
di non garantire il rispetto delle  originarie  previsioni  di  spesa
costituisce  elemento  valutabile  ai  fini   della   responsabilita'
disciplinareğ, oltre che contabile, ai sensi dell'art. 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato  dall'art.  68  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  Visto l'art. 2, comma 594, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244
(legge finanziaria 2008) che prevede, ai fini del contenimento  delle
spese di funzionamento,  che  le  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
adottano piani triennali per l'individuazione di  misure  finalizzate
alla razionalizzazione dell'utilizzo di alcuni beni; 
  Visto l'art. 23, comma 5, della legge  27  dicembre  2002,  n.  289
(legge finanziaria 2003), che  prevede  l'invio  alla  Procura  della
Corte dei conti, da  parte  delle  Amministrazioni  interessate,  dei
provvedimenti di riconoscimento del debito e il controllo  preventivo
della Corte dei conti sugli stessi  nei  casi  previsti  dall'art.  3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visti il regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440,  recante  nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato  (c.d.  legge  di  contabilita'  generale  dello
Stato) e il  regio  decreto  23  maggio  1924.  n.  827,  recante  il
regolamento di contabilita' generale dello Stato; 
  Visto l'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  concernente
la disciplina dell'assunzione degli impegni di spesa; 
  Visto l'art. l1 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
aprile 1994, n. 367, recante norme generali  sul  controllo  e  sulla
registrazione degli impegni di  spesa,  con  particolare  riferimento
alle ipotesi in cui e' fatto divieto assoluto di registrazione; 
  Visto l'art. 9 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
febbraio 1998, n. 38, recante la regolamentazione della procedura  di
controllo degli impegni di spesa; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati  dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'art. 2, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, il quale prevede  l'affiancamento,  a  fini  conoscitivi.  al
sistema di contabilita' finanziaria di un  sistema  e  di  schemi  di
contabilita' economico-patrimoniale che si ispirino a comuni  criteri
di contabilizzazione; 
  Ritenuto  di  dover  dare  attuazione  all'art.  9,  comma  4,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,  in  base  al  quale,  per  le
Amministrazioni dello  Stato,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello  Stato,  anche
attraverso  gli  uffici  centrali  del  bilancio  e   le   ragionerie
territoriali, vigila sulla corretta applicazione  delle  disposizioni
di cui allo stesso art. 9, comma 1, lettera a), secondo procedure  da
definire con apposito decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. In attuazione dell'art. 9, comma  1-ter,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e dell'art. 9 del decreto-legge 1°  luglio  2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102, il presente decreto disciplina la  vigilanza  che  il  Ministero
dell'economia e delle finanze esercita sulle Amministrazioni centrali
dello Stato  e  delle  relative  strutture  periferiche  avvalendosi,
rispettivamente,  degli  uffici  centrali  del   bilancio   e   delle
ragionerie territoriali dello Stato.  Le  disposizioni  del  presente
decreto concorrono  a  favorire  la  razionalizzazione  nell'utilizzo
delle risorse  del  bilancio,  ad  assicurare  la  tempestivita'  nei
pagamenti delle somme  dovute,  per  somministrazioni,  forniture  ed
appalti, e ad evitare la formazione di  nuove  situazioni  debitorie,
avviando,  a  cura  dei  Ministeri,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, una attivita' di analisi  e  revisione
delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
            Analisi e revisione delle procedure di spesa 
 
  1. I risultati delle analisi di revisione delle procedure di  spesa
e  dell'allocazione  delle  relative  risorse   in   bilancio,   sono
illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, da redigersi
sulla base delle indicazioni contenute nella circolare del  Ministero
dell'economia e delle finanze  emanata  in  esecuzione  dell'art.  9,
comma 1-quater, del decreto-legge n. 185  del  2008.  Detti  rapporti
sono inviati alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze
e per conoscenza alla Corte dei conti - Sezioni riunite  in  sede  di
controllo, e costituiscono parte  integrante  delle  relazioni  sullo
stato della spesa di  cui  all'art.  3,  comma  68,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. 
  2. Le proposte individuate dalle  Amministrazioni  nell'ambito  dei
rapporti di cui alla circolare del comma  1  del  presente  articolo,
relative alle misure da adottare  per  ottimizzare  l'utilizzo  delle
risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie,  sono
inviate per il concerto, entro il  30  maggio  di  ciascun  anno,  al
Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite  degli  uffici
centrali del bilancio che verificano la congruita' dei dati  e  delle
suddette misure. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
        Programma dei pagamenti e verifica di compatibilita' 
                  con gli stanziamenti di bilancio 
 
  1. Al fine di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
contenimento della spesa,  di  razionalizzazione  ed  ottimizzazione,
nell'utilizzo delle risorse  nel  rispetto  dei  vincoli  di  finanza
pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera  a),  punto  2,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, le Amministrazioni dello  Stato,
tramite il funzionario  responsabile  della  spesa,  sono  tenute  ad
adottare: 
    a) un programma dei  pagamenti  previsti  nell'anno,  coerente  e
compatibile con i vincoli  di  bilancio.  I  funzionari  responsabili
della spesa, che adottano provvedimenti che comportano impegno, hanno
l'obbligo  di  accertare  preventivamente  che   il   programma   dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti  di
bilancio e con le regole  di  finanza  pubblica.  La  violazione  dei
predetti   obblighi   comporta   responsabilita'    disciplinare    e
amministrativa a carico del funzionario che dispone la spesa; 
    b) tutte  le  iniziative  di  tipo  contabile,  amministrativo  o
contrattuale atte ad  evitare  la  formazione  di  debiti  progressi,
qualora lo stanziamento di bilancio, per  ragioni  sopravvenute,  non
consenta di far fronte agli obblighi contrattuali. Per iniziative  di
tipo  contabile  devono  intendersi  l'utilizzo  degli  strumenti  di
flessibilita' del bilancio; per iniziative di tipo  amministrativo  o
contrattuale devono intendersi i  provvedimenti  di  riduzione  delle
spese  comprimibili,  realizzati  anche  con  l'adozione  di   misure
riguardanti i procedimenti di gara ancora in corso di espletamento e,
comunque,  nel  rispetto   dei   diritti   ed   interessi   legittimi
eventualmente gia' maturati da parte di terzi,  ovvero,  in  caso  di
procedimenti  di  gara  gia'  definiti,  mediante  le  riduzioni   di
somministrazioni, forniture ed appalti nei  limiti  consentiti  dalla
legge. 
  2. La definizione  del  programma  dei  pagamenti  da  parte  delle
Amministrazioni   dello   Stato   presuppone    la    conoscenza    e
l'evidenziazione  di  tutte  le  tipologie  di  oneri  gravanti   sul
bilancio,  ancorche'  non  ancora  formalmente   contabilizzati.   Di
conseguenza,  i  funzionari   responsabili   della   spesa   dovranno
considerare, ai fini della realizzazione del predetto programma,  non
soltanto   quelli   derivanti    da    obbligazioni    giuridicamente
perfezionate, regolarmente contabilizzate e formalizzate  al  sistema
informativo in atti di impegno, ma anche tutte le altre tipologie  di
spesa, ai sensi dei successivi articoli da 6 a 10. 
  3. Il programma dei pagamenti  e'  inviato,  da  parte  di  ciascun
Ministero,  al  competente  ufficio   centrale   del   bilancio.   Le
Amministrazioni che adottano le procedure  decentrate  di  spesa,  ai
sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, inoltrano i  programmi  dei
pagamenti. con le stesse modalita', anche alla competente  Ragioneria
territoriale dello Stato. 
  4. Il programma dei  pagamenti  delle  Amministrazioni  deve  tener
conto di tutte le segnalazioni che i funzionari  delegati  ordinatori
secondari di spesa sono tenuti  a  trasmettere.  Nel  rispetto  delle
vigenti  regole  contabili,  in  nessuna  ipotesi  e'  consentito  al
funzionario delegato assumere oneri in misura superiore all'ordine di
rimessa fondi ricevuto. 
  5. Le Amministrazioni  curano  l'aggiornamento  del  programma  dei
pagamenti in relazione al variare in corso d'anno  della  consistenza
della dotazione di cassa. Qualora per sopravvenienza degli  oneri  di
cui agli articoli 6 e 7, si verifichi  l'insufficienza  dei  relativi
stanziamenti, le Amministrazioni adottano i  provvedimenti  necessari
all'acquisizione  delle   risorse   necessarie   per   la   copertura
finanziaria. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                 Programma di pagamenti dei residui 
 
  1.  Nella  stesura  del   programma   di   cui   all'art.   3,   le
Amministrazioni considerano  con  priorita'  le  spese  derivanti  da
formali atti di impegno assunti negli esercizi finanziari  precedenti
ed ancora iscritti in conto residui. 
  2. Il programma tiene distinti i pagamenti da effettuare  in  conto
residui da quelli in conto competenza ed  e'  inviato,  da  parte  di
ciascun Ministero, al competente Ufficio centrale di bilancio. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
          Misure organizzative per garantire il tempestivo 
             pagamento delle Amministrazioni dello Stato 
 
  1.  Il  programma  dei  pagamenti  di  cui  all'art.  3,  corredato
dall'illustrazione delle misure organizzative proposte, distinte  per
singolo centro  di  responsabilita',  deve  garantire  il  tempestivo
pagamento delle somme dovute e il rispetto delle procedure di  spesa.
Le misure organizzative di livello  centrale  e  periferico  volte  a
garantire la tempestivita' dei pagamenti devono essere  adottate  con
decreto del Capo Dipartimento  e  comunicate  al  competente  Ufficio
centrale del bilancio. 
  2. Ciascuna Amministrazione adotta le misure ritenute  piu'  idonee
al fine di garantire  la  tempestivita'  dei  pagamenti  anche  delle
proprie strutture periferiche. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
             Pagamenti derivanti da sentenze di condanna 
          aventi efficacia esecutiva sopravvenute nell'anno 
 
  1. Le Amministrazioni procedono  ad  aggiornare  il  programma  dei
pagamenti di cui all'art. 3, in presenza di nuovi oneri derivanti  da
provvedimenti di condanna aventi efficacia esecutiva. 
  2. Le  Amministrazioni  procedono  al  tempestivo  pagamento  delle
spese, adottando, in caso di insufficienza degli stanziamenti,  tutte
le misure per il reperimento  delle  risorse  nell'ambito  di  quelle
comunque  disponibili,  secondo  le   indicazioni   contenute   nella
circolare del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  emanata  in
esecuzione dell'art. 9, comma 1-quater, del decreto-legge n. 185  del
2008. Le spese derivanti da sentenze  di  condanna  aventi  efficacia
esecutiva, inserite nel programma dei pagamenti di  cui  all'art.  3,
devono riguardare  esclusivamente  l'Amministrazione  che  adotta  il
pagamento, non potendo in nessun caso ammettersi pagamenti  di  somme
dovute da amministrazioni terze. 
  3.  In  assenza  di  disponibilita'  nel  pertinente  capitolo   di
bilancio, il dirigente responsabile della spesa dispone il  pagamento
mediante emissione  di  uno  speciale  ordine  di  pagamento  rivolto
all'istituto  tesoriere  da  regolare  in  conto  sospeso  ai   sensi
dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre  1996,  n.  669,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
       Rilevazione delle spese pagate con gli speciali ordini 
                    di pagamento in conto sospeso 
 
  1. Fatto salvo quanto  indicato  dall'art.  5,  nei  casi  in  cui,
ricorrendone i presupposti di cui all'art. 14  del  decreto-legge  31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1997, n.  30,  le  Amministrazioni  procedono  all'emissione
dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, il programma  di
cui all'art. 3 deve essere aggiornato, con  la  separata  indicazione
degli speciali ordini di pagamento in conto sospeso emessi  nell'anno
di riferimento. nonche' delle operazioni  di  ripiano  contabile  nei
confronti della competente tesoreria dello Stato. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                  Pagamenti per spese indifferibili 
                    di funzionamento degli uffici 
 
  1. Il programma dei pagamenti di  cui  all'art.  3  deve  contenere
anche l'evidenziazione  di  tutti  i  debiti  riferiti  all'esercizio
finanziario precedente, sia pure non ancora formalizzati con atti  di
impegno, e conseguenti ad obbligazioni indispensabili  ad  assicurare
la continuita' dei servizi. 
  2. Al fine di consentire la progressiva eliminazione  di  tutte  le
situazioni debitorie, le Amministrazioni hanno l'obbligo di  inserire
con priorita' nel programma dei pagamenti di cui all'art. 3 le  spese
di funzionamento degli uffici, come spese  di  natura  indifferibile.
Nelle ipotesi di insufficienza degli stanziamenti,  l'Amministrazione
deve  attivare  ogni  strumento  idoneo  al  reperimento  di  risorse
all'interno del proprio bilancio. attraverso una  riprogrammazione  o
riallocazione delle risorse, con esclusione di richiesta di ulteriori
fondi. 
  3. In caso di disponibilita' insufficienti per tali spese di natura
indifferibile, le Amministrazioni  devono  rinviare  o  ridurre,  per
importi  corrispondenti,  le  spese  di  cui  al  presente  articolo,
relative ad operazioni non strettamente necessarie ad  assicurare  la
continuita' dei servizi. 
  4. Il riconoscimento di  debito,  quale  strumento  eccezionale  di
sistemazione di situazioni pregresse, e' ammesso solo nei  comprovati
casi  in  cui  le  Amministrazioni,   per   particolari   circostanze
imprevedibili,  si  siano  trovate  nell'assoluta  impossibilita'  di
concludere le ordinarie procedure contrattuali e  contabili,  secondo
gli  schemi   tipici   previsti   dall'ordinamento.   Gli   atti   di
riconoscimento dei debiti pregressi sono inoltrati alla Procura della
Corte dei conti, ai sensi dell'art.  23,  comma  5,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289 e, nei casi previsti dall'art. 3 della legge n.
20  del  1994,  sono  assoggettati   al   controllo   preventivo   di
legittimita' della Corte dei conti, e a questa inviati per il tramite
dei competenti uffici di controllo della  Ragioneria  generale  dello
Stato. 
  5. Le Amministrazioni che hanno proceduto al  pagamento  di  debiti
pregressi relativi a oneri  di  natura  indifferibile  necessari  per
assicurare la continuita' dei servizi, trasmettono il prospetto delle
sistemazioni contabili,  cosi'  come  previsto  dalla  circolare  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  del  5  febbraio
2008, n. 7, alla Procura  della  Corte  dei  conti,  per  il  tramite
dell'ufficio di riscontro contabile. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
        Pagamenti per altre spese comprimibili o differibili 
 
  1. Le Amministrazioni, in presenza di debiti riferiti all'esercizio
finanziario   precedente   aventi   ad   oggetto   prestazioni    per
somministrazioni. forniture ed appalti di natura indifferibile di cui
all'art. 7, devono ridurre o rinviare le altre spese comprimibili, in
attesa  del  reperimento  delle  somme  necessarie   alla   copertura
finanziaria di  queste  ultime,  anche  attraverso  l'utilizzo  degli
strumenti di flessibilita', con esclusione di richiesta di  ulteriori
fondi a copertura. 
  2. Il programma annuale dei pagamenti di cui all'art.  3  non  puo'
prevedere che  spese  comprimibili  o  differibili  siano  ammesse  a
pagamento con priorita' rispetto alle spese di  natura  indifferibile
necessarie per la funzionalita' degli uffici. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
            Pagamenti effettuati con ruoli di spesa fissa 
 
  1. Il programma dei pagamenti di cui all'art. 3  deve  tener  conto
anche di quelli da effettuare con ruoli di spesa fissa. 
  2. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  d'intesa  con  le
Amministrazioni,  assumera'  ogni   utile   iniziativa   volta   alla
predisposizione degli strumenti necessari per la realizzazione  e  la
gestione dei ruoli in modalita' informatica. In caso  di  riscontrata
insufficienza   del   relativo   stanziamento   di    bilancio,    le
Amministrazioni adottano tutte le misure compensative  necessarie  di
ripiano delle eccedenze, anche ai  tini  del  rispetto  dell'art.  1,
comma 21, della legge n. 266 del 2005. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
              Procedura per l'esercizio della vigilanza 
 
  1. Le Amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato  inviano,
rispettivamente,  ai  competenti  Uffici  centrali  del  bilancio   e
ragionerie territoriali dello Stato il programma dei  pagamenti  e  i
successivi  aggiornamenti,  nonche'  tutti  gli  atti  di  indirizzo,
organizzazione e coordinamento impartiti  dai  competenti  organi  di
vertice riguardanti la  razionalizzazione  e/o  il  ridimensionamento
delle strutture operative e delle attivita' o, piu' in generale,  gli
obiettivi di contenimento delle spese. 
  2. Gli Uffici centrali del bilancio e  le  ragionerie  territoriali
dello Stato valutano  le  procedure  di  spesa,  anche  al  fine  del
rispetto dei vincoli di bilancio nonche' delle  disposizioni  dettate
dall'art. 1,  comma  21,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,
riguardanti la segnalazione  al  Ministro,  dell'insufficienza  degli
stanziamenti, tenuto anche conto delle spese di cui agli articoli  da
6 a 9 del presente decreto. 
  3. Gli Uffici di controllo di cui al comma 2 del presente articolo,
in presenza di atti di pagamento non in linea con il programma o  che
comportino  sforamento  dei  vincoli  di   bilancio.   inoltrano   la
segnalazione alla coesistente Amministrazione, ai sensi dell'art.  1,
comma 21, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  4. Il funzionario responsabile della spesa  e'  comunque  tenuto  a
segnalare il rischio di non garantire il rispetto delle previsioni di
spesa. Ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 23 dicembre  2005,
n. 266, la mancata segnalazione costituisce  elemento  valutabile  ai
fini della responsabilita' di cui all'art. 55 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165,  come  modificato  dall'art.  68  del  decreto
legislativo  27  ottobre  2009,  n.   150,   e   comporta,   inoltre,
responsabilita' disciplinare ed amministrativa, ai sensi dell'art. 9,
comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 

        
      
                               Art. 12 
 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per  gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 agosto 2010 
 
                                                Il Ministro: Tremonti 

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2010 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  7
Economia e finanze, foglio n. 237.