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DECRETO 8 agosto 2010 Analisi e revisione delle procedure di spesa per evitare la formazione di debiti pregressi e indicazioni per la redazione dei rapporti sull'attivita' di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio (GU del 14 12.2010)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, in base al quale, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse
ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri
devono avviare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, un'attivita' di analisi e revisione delle procedure di spesa
e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con il quale
vengono introdotte disposizioni volte a garantire la tempestivita'
dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni per somministrazioni,
forniture ed appalti e, quindi, ad evitare la formazione di debiti
pregressi. Visti in particolare:
a) il comma 1, lettera a), punto 2, in base al quale i funzionari
delle pubbliche amministrazioni, che adottino provvedimenti che
comportano impegni di spesa, hanno l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica;
b) il comma 1, lettera a), punto 4, in virtu' del quale, per le
Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, vigila,
attraverso gli Uffici centrali del bilancio e le ragionerie
territoriali dello Stato, sulla corretta applicazione delle
disposizioni tese a prevenire la formazione di nuove situazioni
debitorie, secondo procedure da definire con apposito decreto del
predetto Ministero;
Visto l'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, in base al quale gli Uffici
centrali del bilancio concorrono con gli altri Uffici del
Dipartimento alla formazione del bilancio dei singoli Ministeri,
intervenendo nella valutazione degli oneri delle funzioni e dei
servizi istituzionali, nonche' dei programmi e dei progetti
presentati dalle Amministrazioni a livello di unita' previsionale o
di singolo capitolo e curano la compilazione del rendiconto di
ciascun Ministero;
Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, che attribuisce
agli Uffici centrali del bilancio e alle ragionerie territoriali
dello Stato compiti di monitoraggio degli andamenti di finanza
pubblica in materia di contenimento della spesa;
Visto l'art. 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge finanziaria 2006), che demanda agli uffici centrali del
bilancio l'attivita' di vigilanza sull'andamento delle spese,
prevedendo apposita segnalazione alla coesistente Amministrazione,
nel caso in cui l'andamento della spesa, riferita al complesso dello
stato di previsione del Ministero, ovvero ai singoli capitoli, sia
tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di
bilancio, con conseguente obbligo di disporre, con decreto del
Ministro competente, la sospensione dell'assunzione degli impegni o
dell'emissione dei titoli di pagamento a carico dei capitoli
interessati;
Visto l'art. 60, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, il quale, nel confermare l'obbligo di segnalazione di cui
all'art. 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha
previsto che Ğla mancata segnalazione da parte del funzionario
responsabile dell'andamento della spesa, in maniera tale da rischiare
di non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa
costituisce elemento valutabile ai fini della responsabilita'
disciplinareğ, oltre che contabile, ai sensi dell'art. 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dall'art. 68 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto l'art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria 2008) che prevede, ai fini del contenimento delle
spese di funzionamento, che le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate
alla razionalizzazione dell'utilizzo di alcuni beni;
Visto l'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge finanziaria 2003), che prevede l'invio alla Procura della
Corte dei conti, da parte delle Amministrazioni interessate, dei
provvedimenti di riconoscimento del debito e il controllo preventivo
della Corte dei conti sugli stessi nei casi previsti dall'art. 3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato (c.d. legge di contabilita' generale dello
Stato) e il regio decreto 23 maggio 1924. n. 827, recante il
regolamento di contabilita' generale dello Stato;
Visto l'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente
la disciplina dell'assunzione degli impegni di spesa;
Visto l'art. l1 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367, recante norme generali sul controllo e sulla
registrazione degli impegni di spesa, con particolare riferimento
alle ipotesi in cui e' fatto divieto assoluto di registrazione;
Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20
febbraio 1998, n. 38, recante la regolamentazione della procedura di
controllo degli impegni di spesa;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 2, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il quale prevede l'affiancamento, a fini conoscitivi. al
sistema di contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilita' economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri
di contabilizzazione;
Ritenuto di dover dare attuazione all'art. 9, comma 4, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in base al quale, per le
Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, anche
attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie
territoriali, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni
di cui allo stesso art. 9, comma 1, lettera a), secondo procedure da
definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. In attuazione dell'art. 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e dell'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, il presente decreto disciplina la vigilanza che il Ministero
dell'economia e delle finanze esercita sulle Amministrazioni centrali
dello Stato e delle relative strutture periferiche avvalendosi,
rispettivamente, degli uffici centrali del bilancio e delle
ragionerie territoriali dello Stato. Le disposizioni del presente
decreto concorrono a favorire la razionalizzazione nell'utilizzo
delle risorse del bilancio, ad assicurare la tempestivita' nei
pagamenti delle somme dovute, per somministrazioni, forniture ed
appalti, e ad evitare la formazione di nuove situazioni debitorie,
avviando, a cura dei Ministeri, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, una attivita' di analisi e revisione
delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse.
Art. 2
Analisi e revisione delle procedure di spesa
1. I risultati delle analisi di revisione delle procedure di spesa
e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, sono
illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, da redigersi
sulla base delle indicazioni contenute nella circolare del Ministero
dell'economia e delle finanze emanata in esecuzione dell'art. 9,
comma 1-quater, del decreto-legge n. 185 del 2008. Detti rapporti
sono inviati alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze
e per conoscenza alla Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di
controllo, e costituiscono parte integrante delle relazioni sullo
stato della spesa di cui all'art. 3, comma 68, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
2. Le proposte individuate dalle Amministrazioni nell'ambito dei
rapporti di cui alla circolare del comma 1 del presente articolo,
relative alle misure da adottare per ottimizzare l'utilizzo delle
risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, sono
inviate per il concerto, entro il 30 maggio di ciascun anno, al
Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite degli uffici
centrali del bilancio che verificano la congruita' dei dati e delle
suddette misure.
Art. 3
Programma dei pagamenti e verifica di compatibilita'
con gli stanziamenti di bilancio
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di
contenimento della spesa, di razionalizzazione ed ottimizzazione,
nell'utilizzo delle risorse nel rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, le Amministrazioni dello Stato,
tramite il funzionario responsabile della spesa, sono tenute ad
adottare:
a) un programma dei pagamenti previsti nell'anno, coerente e
compatibile con i vincoli di bilancio. I funzionari responsabili
della spesa, che adottano provvedimenti che comportano impegno, hanno
l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica. La violazione dei
predetti obblighi comporta responsabilita' disciplinare e
amministrativa a carico del funzionario che dispone la spesa;
b) tutte le iniziative di tipo contabile, amministrativo o
contrattuale atte ad evitare la formazione di debiti progressi,
qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non
consenta di far fronte agli obblighi contrattuali. Per iniziative di
tipo contabile devono intendersi l'utilizzo degli strumenti di
flessibilita' del bilancio; per iniziative di tipo amministrativo o
contrattuale devono intendersi i provvedimenti di riduzione delle
spese comprimibili, realizzati anche con l'adozione di misure
riguardanti i procedimenti di gara ancora in corso di espletamento e,
comunque, nel rispetto dei diritti ed interessi legittimi
eventualmente gia' maturati da parte di terzi, ovvero, in caso di
procedimenti di gara gia' definiti, mediante le riduzioni di
somministrazioni, forniture ed appalti nei limiti consentiti dalla
legge.
2. La definizione del programma dei pagamenti da parte delle
Amministrazioni dello Stato presuppone la conoscenza e
l'evidenziazione di tutte le tipologie di oneri gravanti sul
bilancio, ancorche' non ancora formalmente contabilizzati. Di
conseguenza, i funzionari responsabili della spesa dovranno
considerare, ai fini della realizzazione del predetto programma, non
soltanto quelli derivanti da obbligazioni giuridicamente
perfezionate, regolarmente contabilizzate e formalizzate al sistema
informativo in atti di impegno, ma anche tutte le altre tipologie di
spesa, ai sensi dei successivi articoli da 6 a 10.
3. Il programma dei pagamenti e' inviato, da parte di ciascun
Ministero, al competente ufficio centrale del bilancio. Le
Amministrazioni che adottano le procedure decentrate di spesa, ai
sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, inoltrano i programmi dei
pagamenti. con le stesse modalita', anche alla competente Ragioneria
territoriale dello Stato.
4. Il programma dei pagamenti delle Amministrazioni deve tener
conto di tutte le segnalazioni che i funzionari delegati ordinatori
secondari di spesa sono tenuti a trasmettere. Nel rispetto delle
vigenti regole contabili, in nessuna ipotesi e' consentito al
funzionario delegato assumere oneri in misura superiore all'ordine di
rimessa fondi ricevuto.
5. Le Amministrazioni curano l'aggiornamento del programma dei
pagamenti in relazione al variare in corso d'anno della consistenza
della dotazione di cassa. Qualora per sopravvenienza degli oneri di
cui agli articoli 6 e 7, si verifichi l'insufficienza dei relativi
stanziamenti, le Amministrazioni adottano i provvedimenti necessari
all'acquisizione delle risorse necessarie per la copertura
finanziaria.
Art. 4
Programma di pagamenti dei residui
1. Nella stesura del programma di cui all'art. 3, le
Amministrazioni considerano con priorita' le spese derivanti da
formali atti di impegno assunti negli esercizi finanziari precedenti
ed ancora iscritti in conto residui.
2. Il programma tiene distinti i pagamenti da effettuare in conto
residui da quelli in conto competenza ed e' inviato, da parte di
ciascun Ministero, al competente Ufficio centrale di bilancio.
Art. 5
Misure organizzative per garantire il tempestivo
pagamento delle Amministrazioni dello Stato
1. Il programma dei pagamenti di cui all'art. 3, corredato
dall'illustrazione delle misure organizzative proposte, distinte per
singolo centro di responsabilita', deve garantire il tempestivo
pagamento delle somme dovute e il rispetto delle procedure di spesa.
Le misure organizzative di livello centrale e periferico volte a
garantire la tempestivita' dei pagamenti devono essere adottate con
decreto del Capo Dipartimento e comunicate al competente Ufficio
centrale del bilancio.
2. Ciascuna Amministrazione adotta le misure ritenute piu' idonee
al fine di garantire la tempestivita' dei pagamenti anche delle
proprie strutture periferiche.
Art. 6
Pagamenti derivanti da sentenze di condanna
aventi efficacia esecutiva sopravvenute nell'anno
1. Le Amministrazioni procedono ad aggiornare il programma dei
pagamenti di cui all'art. 3, in presenza di nuovi oneri derivanti da
provvedimenti di condanna aventi efficacia esecutiva.
2. Le Amministrazioni procedono al tempestivo pagamento delle
spese, adottando, in caso di insufficienza degli stanziamenti, tutte
le misure per il reperimento delle risorse nell'ambito di quelle
comunque disponibili, secondo le indicazioni contenute nella
circolare del Ministero dell'economia e delle finanze emanata in
esecuzione dell'art. 9, comma 1-quater, del decreto-legge n. 185 del
2008. Le spese derivanti da sentenze di condanna aventi efficacia
esecutiva, inserite nel programma dei pagamenti di cui all'art. 3,
devono riguardare esclusivamente l'Amministrazione che adotta il
pagamento, non potendo in nessun caso ammettersi pagamenti di somme
dovute da amministrazioni terze.
3. In assenza di disponibilita' nel pertinente capitolo di
bilancio, il dirigente responsabile della spesa dispone il pagamento
mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto
all'istituto tesoriere da regolare in conto sospeso ai sensi
dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Art. 7
Rilevazione delle spese pagate con gli speciali ordini
di pagamento in conto sospeso
1. Fatto salvo quanto indicato dall'art. 5, nei casi in cui,
ricorrendone i presupposti di cui all'art. 14 del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, le Amministrazioni procedono all'emissione
dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, il programma di
cui all'art. 3 deve essere aggiornato, con la separata indicazione
degli speciali ordini di pagamento in conto sospeso emessi nell'anno
di riferimento. nonche' delle operazioni di ripiano contabile nei
confronti della competente tesoreria dello Stato.
Art. 8
Pagamenti per spese indifferibili
di funzionamento degli uffici
1. Il programma dei pagamenti di cui all'art. 3 deve contenere
anche l'evidenziazione di tutti i debiti riferiti all'esercizio
finanziario precedente, sia pure non ancora formalizzati con atti di
impegno, e conseguenti ad obbligazioni indispensabili ad assicurare
la continuita' dei servizi.
2. Al fine di consentire la progressiva eliminazione di tutte le
situazioni debitorie, le Amministrazioni hanno l'obbligo di inserire
con priorita' nel programma dei pagamenti di cui all'art. 3 le spese
di funzionamento degli uffici, come spese di natura indifferibile.
Nelle ipotesi di insufficienza degli stanziamenti, l'Amministrazione
deve attivare ogni strumento idoneo al reperimento di risorse
all'interno del proprio bilancio. attraverso una riprogrammazione o
riallocazione delle risorse, con esclusione di richiesta di ulteriori
fondi.
3. In caso di disponibilita' insufficienti per tali spese di natura
indifferibile, le Amministrazioni devono rinviare o ridurre, per
importi corrispondenti, le spese di cui al presente articolo,
relative ad operazioni non strettamente necessarie ad assicurare la
continuita' dei servizi.
4. Il riconoscimento di debito, quale strumento eccezionale di
sistemazione di situazioni pregresse, e' ammesso solo nei comprovati
casi in cui le Amministrazioni, per particolari circostanze
imprevedibili, si siano trovate nell'assoluta impossibilita' di
concludere le ordinarie procedure contrattuali e contabili, secondo
gli schemi tipici previsti dall'ordinamento. Gli atti di
riconoscimento dei debiti pregressi sono inoltrati alla Procura della
Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 e, nei casi previsti dall'art. 3 della legge n.
20 del 1994, sono assoggettati al controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti, e a questa inviati per il tramite
dei competenti uffici di controllo della Ragioneria generale dello
Stato.
5. Le Amministrazioni che hanno proceduto al pagamento di debiti
pregressi relativi a oneri di natura indifferibile necessari per
assicurare la continuita' dei servizi, trasmettono il prospetto delle
sistemazioni contabili, cosi' come previsto dalla circolare del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 5 febbraio
2008, n. 7, alla Procura della Corte dei conti, per il tramite
dell'ufficio di riscontro contabile.
Art. 9
Pagamenti per altre spese comprimibili o differibili
1. Le Amministrazioni, in presenza di debiti riferiti all'esercizio
finanziario precedente aventi ad oggetto prestazioni per
somministrazioni. forniture ed appalti di natura indifferibile di cui
all'art. 7, devono ridurre o rinviare le altre spese comprimibili, in
attesa del reperimento delle somme necessarie alla copertura
finanziaria di queste ultime, anche attraverso l'utilizzo degli
strumenti di flessibilita', con esclusione di richiesta di ulteriori
fondi a copertura.
2. Il programma annuale dei pagamenti di cui all'art. 3 non puo'
prevedere che spese comprimibili o differibili siano ammesse a
pagamento con priorita' rispetto alle spese di natura indifferibile
necessarie per la funzionalita' degli uffici.
Art. 10
Pagamenti effettuati con ruoli di spesa fissa
1. Il programma dei pagamenti di cui all'art. 3 deve tener conto
anche di quelli da effettuare con ruoli di spesa fissa.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le
Amministrazioni, assumera' ogni utile iniziativa volta alla
predisposizione degli strumenti necessari per la realizzazione e la
gestione dei ruoli in modalita' informatica. In caso di riscontrata
insufficienza del relativo stanziamento di bilancio, le
Amministrazioni adottano tutte le misure compensative necessarie di
ripiano delle eccedenze, anche ai tini del rispetto dell'art. 1,
comma 21, della legge n. 266 del 2005.
Art. 11
Procedura per l'esercizio della vigilanza
1. Le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato inviano,
rispettivamente, ai competenti Uffici centrali del bilancio e
ragionerie territoriali dello Stato il programma dei pagamenti e i
successivi aggiornamenti, nonche' tutti gli atti di indirizzo,
organizzazione e coordinamento impartiti dai competenti organi di
vertice riguardanti la razionalizzazione e/o il ridimensionamento
delle strutture operative e delle attivita' o, piu' in generale, gli
obiettivi di contenimento delle spese.
2. Gli Uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato valutano le procedure di spesa, anche al fine del
rispetto dei vincoli di bilancio nonche' delle disposizioni dettate
dall'art. 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
riguardanti la segnalazione al Ministro, dell'insufficienza degli
stanziamenti, tenuto anche conto delle spese di cui agli articoli da
6 a 9 del presente decreto.
3. Gli Uffici di controllo di cui al comma 2 del presente articolo,
in presenza di atti di pagamento non in linea con il programma o che
comportino sforamento dei vincoli di bilancio. inoltrano la
segnalazione alla coesistente Amministrazione, ai sensi dell'art. 1,
comma 21, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4. Il funzionario responsabile della spesa e' comunque tenuto a
segnalare il rischio di non garantire il rispetto delle previsioni di
spesa. Ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, la mancata segnalazione costituisce elemento valutabile ai
fini della responsabilita' di cui all'art. 55 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 68 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e comporta, inoltre,
responsabilita' disciplinare ed amministrativa, ai sensi dell'art. 9,
comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Art. 12
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2010
Il Ministro: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7
Economia e finanze, foglio n. 237.
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