DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2006, n.109

Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative
sanzioni  e  della  procedura  per  la  loro  applicabilita', nonche'
modifica  della  disciplina in tema di incompatibilita', dispensa dal
servizio   e   trasferimento  di  ufficio  dei  magistrati,  a  norma
dell'articolo  1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n.
150.

Capo I
Della responsabilita' disciplinare dei magistrati
Sezione I
Degli illeciti disciplinari
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo
per  la  riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30  gennaio  1941,  n.  12,  per il decentramento del Ministero della
giustizia,  per la modifica della disciplina concernente il Consiglio
di  presidenza  della  Corte  dei  conti e il Consiglio di presidenza
della  giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo
unico;
  Visti,  in  particolare,  gli articoli 1, comma 1, lettera f), e 2,
commi  6  e  7,  della  citata legge n. 150 del 2005 che prevedono la
individuazione delle fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei
magistrati e delle relative sanzioni, la modifica della procedura per
l'applicazione  delle  medesime, nonche' la modifica della disciplina
in tema di incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento di
ufficio dei magistrati;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;
  Aquisiti  i  pareri  delle  competenti Commissioni della Camera dei
deputati,  espressi  in  data 20 dicembre 2005 ed in data 22 dicembre
2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 7 dicembre 2005
ed  in data 30 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della
citata legge n. 150 del 2005;
  Ritenuto di conformarsi alla condizione formulata dalla Commissione
giustizia  del  Senato  della  Repubblica in ordine alla soppressione
dell'articolo   2,   con   cio'  dovendosi  ritenere  contestualmente
assorbita  anche  la condizione formulata dalla Commissione giustizia
della Camera dei deputati in ordine al medesimo articolo;
  Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del
Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  giustizia, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Doveri del magistrato
  1.   Il   magistrato   esercita   le   funzioni  attribuitegli  con
imparzialita',   correttezza,   diligenza,  laboriosita',  riserbo  e
equilibrio  e rispetta la dignita' della persona nell'esercizio delle
funzioni.
  2.   Il   magistrato,  anche  fuori  dall'esercizio  delle  proprie
funzioni,  non  deve  tenere  comportamenti, ancorche' legittimi, che
compromettano la credibilita' personale, il prestigio e il decoro del
magistrato o il prestigio dell'istituzione giudiziaria.
  3.  Le  violazioni  dei  doveri di cui ai commi 1 e 2 costituiscono
illecito   disciplinare  perseguibile  nelle  ipotesi  previste  agli
articoli 2, 3 e 4.

      
                               Art. 2.
         Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni
  1.   Costituiscono   illeciti   disciplinari  nell'esercizio  delle
funzioni:
    a) fatto   salvo  quanto  previsto  dalle  lettere  b)  e  c),  i
comportamenti  che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano
ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
    b) l'omissione  della comunicazione, al Consiglio superiore della
magistratura,   della   sussistenza   di   una  delle  situazioni  di
incompatibilita'  di  cui  agli  articoli  18  e  19 dell'ordinamento
giudiziario,  di  cui  al  regio  decreto  30  gennaio 1941, n. 12, e
successive   modificazioni,  come  modificati  dall'articolo  29  del
presente decreto;
    c) la  consapevole  inosservanza  dell'obbligo  di astensione nei
casi previsti dalla legge;
    d) i   comportamenti  abitualmente  o  gravemente  scorretti  nei
confronti  delle  parti,  dei  loro  difensori,  dei  testimoni  o di
chiunque  abbia  rapporti  con il magistrato nell'ambito dell'ufficio
giudiziario,   ovvero   nei   confronti  di  altri  magistrati  o  di
collaboratori;
    e) l'ingiustificata  interferenza  nell'attivita'  giudiziaria di
altro magistrato;
    f) l'omessa  comunicazione  al  capo  dell'ufficio,  da parte del
magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;
    g) la  grave  violazione  di  legge  determinata  da  ignoranza o
negligenza inescusabile;
    h) il   travisamento   dei   fatti   determinato   da  negligenza
inescusabile;
    i) il  perseguimento  di  fini  estranei  ai  suoi doveri ed alla
funzione giudiziaria;
    l) l'emissione  di  provvedimenti privi di motivazione, ovvero la
cui  motivazione  consiste  nella sola affermazione della sussistenza
dei  presupposti  di  legge senza indicazione degli elementi di fatto
dai   quali  tale  sussistenza  risulti,  quando  la  motivazione  e'
richiesta dalla legge;
    m) l'adozione  di  provvedimenti adottati nei casi non consentiti
dalla  legge,  per  negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso
diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;
    n) la  reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o
delle  disposizioni  sul  servizio  giudiziario adottate dagli organi
competenti;
    o) l'indebito  affidamento  ad  altri di attivita' rientranti nei
propri compiti;
    p) l'inosservanza  dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha
sede   l'ufficio   in   assenza  dell'autorizzazione  prevista  dalla
normativa   vigente   se   ne   e'   derivato   concreto  pregiudizio
all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosita';
    q) il  reiterato,  grave  e ingiustificato ritardo nel compimento
degli  atti  relativi  all'esercizio  delle  funzioni; si presume non
grave,  salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non
eccede  il  triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento
dell'atto;
    r) il  sottrarsi  in modo abituale e ingiustificato all'attivita'
di servizio;
    s) per il dirigente dell'ufficio o il presidente di una sezione o
il  presidente  di  un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di
redigere i relativi provvedimenti;
    t) l'inosservanza   dell'obbligo   di   rendersi  reperibile  per
esigenze  di  ufficio  quando  esso  sia  imposto  dalla  legge  o da
disposizione legittima dell'organo competente;
    u) la  divulgazione,  anche dipendente da negligenza, di atti del
procedimento  coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di
pubblicazione, nonche' la violazione del dovere di riservatezza sugli
affari  in  corso  di trattazione, o sugli affari definiti, quando e'
idonea a ledere indebitamente diritti altrui;
    v) pubbliche  dichiarazioni  o  interviste  che,  sotto qualsiasi
profilo,  riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli
affari  in  corso  di trattazione, ovvero trattati e non definiti con
provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria;
    z) il  tenere  rapporti  in  relazione  all'attivita' del proprio
ufficio  con  gli  organi di informazione al di fuori delle modalita'
previste  dal  decreto legislativo emanato in attuazione della delega
di cui agli articoli 1, comma 1, lettera d) e 2, comma 4, della legge
25 luglio 2005, n. 150;
    aa) il  sollecitare  la  pubblicita'  di  notizie  attinenti alla
propria  attivita'  di  ufficio  ovvero  il costituire e l'utilizzare
canali informativi personali riservati o privilegiati;
    bb) il  rilasciare  dichiarazioni ed interviste in violazione dei
criteri di equilibrio e di misura;
    cc) l'adozione  intenzionale  di  provvedimenti affetti da palese
incompatibilita'  tra  la parte dispositiva e la motivazione, tali da
manifestare  una  precostituita  e  inequivocabile contraddizione sul
piano logico, contenutistico o argomentativo;
    dd) l'omissione,   da   parte   del  dirigente  l'ufficio  o  del
presidente  di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli
organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti
disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del
collegio;
    ee) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte
del   magistrato   cui  compete  il  potere  di  sorveglianza,  della
comunicazione   al   Consiglio  superiore  della  magistratura  della
sussistenza  di  una  delle  situazioni  di incompatibilita' previste
dagli  articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto   30   gennaio   1941,  n.  12,  come  da  ultimo  modificati
dall'articolo  29  del  presente decreto, ovvero delle situazioni che
possono  dare  luogo  all'adozione  dei  provvedimenti  di  cui  agli
articoli  2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511,
come modificati dagli articoli 26, comma 1 e 27 del presente decreto;
    ff) l'adozione  di  provvedimenti  al di fuori di ogni previsione
processuale  ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e
inescusabile   negligenza   ovvero   di   atti  e  provvedimenti  che
costituiscono  esercizio  di  una  potesta'  riservata dalla legge ad
organi   legislativi   o   amministrativi   ovvero  ad  altri  organi
costituzionali;
    gg) l'emissione  di  un  provvedimento restrittivo della liberta'
personale  fuori  dei  casi  consentiti  dalla  legge, determinata da
negligenza grave ed inescusabile.
  2.  Fermo  quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m),
n),  o),  p),  cc) ed ff), l'attivita' di interpretazione di norme di
diritto in conformita' all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge
in generale non da' mai luogo a responsabilita' disciplinare.

      
                               Art. 3.
      Illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni
  1.  Costituiscono  illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio
delle funzioni:
    a) l'uso  della  qualita'  di  magistrato  al  fine di conseguire
vantaggi ingiusti per se' o per altri;
    b) il  frequentare  persona sottoposta a procedimento penale o di
prevenzione  comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi
consta  essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o
per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena
della  reclusione  superiore  a  tre  anni o essere sottoposto ad una
misura  di  prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione,
ovvero  l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali
persone;
    c) l'assunzione  di incarichi extragiudiziari senza la prescritta
autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura;
    d) lo  svolgimento  di  attivita'  incompatibili  con la funzione
giudiziaria  di  cui  all'articolo  16, comma 1, del regio decreto 30
gennaio  1941,  n. 12, e succesive modificazioni, o di attivita' tali
da   recare   concreto   pregiudizio   all'assolvimento   dei  doveri
disciplinati dall'articolo 1;
    e) l'ottenere,   direttamente   o   indirettamente,   prestiti  o
agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti o indagati
in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario
di  appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di
Corte  d'appello  nel  quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero
dai   difensori   di   costoro,   nonche'  ottenere,  direttamente  o
indirettamente,   prestititi   o   agevolazioni,   a   condizioni  di
eccezionale  favore,  da  parti  offese  o  testimoni  o  comunque da
soggetti coinvolti in detti procedimenti;
    f) la  pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine a
un  procedimento  in  corso quando, per la posizione del magistrato o
per  le  modalita'  con  cui  il  giudizio  e' espresso, sia idonea a
condizionare la liberta' di decisione nel procedimento medesimo;
    g) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono
oggettivamente   incompatibili   con   l'esercizio   delle   funzioni
giudiziarie;
    h) l'iscrizione  o la partecipazione a partiti politici ovvero il
coinvolgimento  nelle  attivita'  di  centri politici o operativi nel
settore   finanziario  che  possono  condizionare  l'esercizio  delle
funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato;
    i) l'uso  strumentale  della  qualita'  che, per la posizione del
magistrato  o  per le modalita' di realizzazione, e' idoneo a turbare
l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;
    l) ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza,
la terzieta' e l'imparzialita' del magistrato, anche sotto il profilo
dell'apparenza.

      
                               Art. 4.
              Illeciti disciplinari conseguenti a reato
  1. Costituiscono illeciti disciplinari conseguenti al reato:
    a) i  fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e'
stata  pronunciata  sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del
codice  di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale,
quando  la  legge  stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla
pena pecuniaria;
    b) i  fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e'
stata  pronunciata  sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del
codice  di  procedura  penale,  per  delitto colposo, alla pena della
reclusione,  sempre  che  presentino,  per  modalita'  e conseguenze,
carattere di particolare gravita';
    c) i  fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o e'
stata  pronunciata  sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del
codice  di  procedura  penale,  alla  pena  dell'arresto,  sempre che
presentino,  per le modalita' di esecuzione, carattere di particolare
gravita';
    d) qualunque  fatto  costituente reato idoneo a ledere l'immagine
del  magistrato,  anche  se il reato e' estinto per qualsiasi causa o
l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita.

      

Sezione II
Delle sanzioni disciplinari
                               Art. 5.
                              Sanzioni
  1.  Il magistrato che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti
sanzioni disciplinari:
    a) l'ammonimento;
    b) la censura;
    c) la perdita dell'anzianita';
    d) l'incapacita'  temporanea a esercitare un incarico direttivo o
semidirettivo;
    e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
    f) la rimozione.
  2.  Quando per il concorso di piu' illeciti disciplinari si debbono
irrogare  piu'  sanzioni  di diversa gravita', si applica la sanzione
prevista   per   l'infrazione   piu'   grave;  quando  piu'  illeciti
disciplinari,  commessi  in  concorso  tra  loro,  sono puniti con la
medesima  sanzione, si applica la sanzione immediatamente piu' grave.
Nell'uno  e  nell'altro  caso puo' essere applicata anche la sanzione
meno grave se compatibile.

      
                               Art. 6.
                             Ammonimento
  1.  L'ammonimento  e'  un  richiamo, espresso nel dispositivo della
decisione  disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato, dei
suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.

      
                               Art. 7.
                               Censura
  1. La censura e' una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel
dispositivo della decisione disciplinare.

      
                               Art. 8.
                       Perdita dell'anzianita'
  1.  La perdita dell'anzianita' non puo' essere inferiore a due mesi
e non puo' superare i due anni.

      
                               Art. 9.
                Temporanea incapacita' ad esercitare
                un incarico direttivo o semidirettivo
  1.  La temporanea incapacita' ad esercitare un incarico direttivo o
semidirettivo  non  puo'  essere  inferiore  a  sei  mesi  e non puo'
superare  i  due  anni.  Se il magistrato svolge funzioni direttive o
semidirettive,  debbono  essergli conferite di ufficio altre funzioni
non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica.
  2.  Applicata  la  sanzione,  il  magistrato  non  puo'  riprendere
l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio
ove le svolgeva anteriormente al provvedimento disciplinare.

      
                              Art. 10.
                     Sospensione dalle funzioni
  1. La sospensione dalle funzioni consiste nell'allontanamento dalle
funzioni  con  la  sospensione  dallo stipendio e il collocamento del
magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura.
  2.  Al magistrato sospeso e' corrisposto un assegno alimentare pari
ai  due  terzi  dello stipendio e delle altre competenze di carattere
continuativo,   se   il  magistrato  sta  percependo  il  trattamento
economico  riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale;
alla meta', se alla quarta o quinta classe; a un terzo, se alla sesta
o settima classe.

      
                              Art. 11.
                              Rimozione
  1.  La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio e
viene attuata mediante decreto del Presidente della Repubblica.

      
                              Art. 12.
                        Sanzioni applicabili
  1. Si applica una sanzione non inferiore alla censura per:
    a) i  comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1,
arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
    b) la  consapevole  inosservanza  dell'obbligo  di astensione nei
casi previsti dalla legge;
    c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al
Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle
cause   di   incompatibilita'   di   cui   agli   articoli  18  e  19
dell'ordinamento  giudiziario,  di  cui  al  regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, come modificati dall'articolo 29 del presente decreto;
    d) il  tenere  comportamenti  che,  a causa dei rapporti comunque
esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di
avvenute   interferenze,   costituiscano  violazione  del  dovere  di
imparzialita';
    e) i comportamenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere d),
e) ed f);
    f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
    g) il  reiterato  o  grave  ritardo  nel  compimento  degli  atti
relativi all'esercizio delle funzioni;
    h) la scarsa laboriosita', se abituale;
    i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
    l) l'uso  della  qualita'  di  magistrato  al  fine di conseguire
vantaggi ingiusti;
    m) lo   svolgimento  di  incarichi  extragiudiziari  senza  avere
richiesto  o  ottenuto  la  prescritta  autorizzazione  dal Consiglio
superiore  della  magistratura,  qualora  per  l'entita'  e la natura
dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravita'.
  2.   Si   applica   una   sanzione   non   inferiore  alla  perdita
dell'anzianita' per:
    a) i  comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1,
arrecano  grave  e  ingiusto  danno  o indebito vantaggio a una delle
parti;
    b) l'uso  della  qualita'  di  magistrato  al  fine di conseguire
vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
    c) i comportamenti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b).
  3.  Si  applica  la  sanzione  della  incapacita'  a  esercitare un
incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza, nell'attivita'
di  altro  magistrato,  da  parte  del  dirigente  dell'ufficio o del
presidente della sezione, se ripetuta o grave.
  4.  Si  applica  una  sanzione non inferiore alla sospensione dalle
funzioni  per  l'accettazione  e lo svolgimento di incarichi e uffici
vietati  dalla  legge  ovvero  per l'accettazione e lo svolgimento di
incarichi per i quali non e' stata richiesta o ottenuta la prescritta
autorizzazione,  qualora  per  l'entita' e la natura dell'incarico il
fatto si appalesi di particolare gravita'.
  5.  Si  applica  la  sanzione della rimozione al magistrato che sia
stato   condannato   in   sede  disciplinare  per  i  fatti  previsti
dall'articolo  3, comma 1, lettera e), che incorre nella interdizione
perpetua  o  temporanea  dai  pubblici  uffici  in seguito a condanna
penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non
colposo  non  inferiore  a  un  anno  la cui esecuzione non sia stata
sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la
quale  sia  intervenuto  provvedimento di revoca della sospensione ai
sensi dell'articolo 168 dello stesso Codice.

      
                              Art. 13.
          Trasferimento d'ufficio e provvedimenti cautelari
  1.   La   sezione   disciplinare   del  Consiglio  superiore  della
magistratura, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e
dalla  rimozione,  puo'  disporre  il trasferimento del magistrato ad
altra  sede  o  ad  altro  ufficio quando, per la condotta tenuta, la
permanenza  nella  stessa  sede  o  nello  stesso  ufficio  appare in
contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.
Il   trasferimento  e'  sempre  disposto  quando  ricorre  una  delle
violazioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), nonche' nel
caso in cui e' inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni.
  2.  Nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con
una  sanzione  diversa  dall'ammonimento,  su  richiesta del Ministro
della  giustizia  o  del  Procuratore  generale  presso  la  Corte di
cassazione,  ove  sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione
disciplinare  e  ricorrano  motivi di particolare urgenza, la Sezione
disciplinare  del  Consiglio  superiore  della  magistratura,  in via
cautelare e provvisoria, puo' disporre il trasferimento ad altra sede
o la destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato.

      

Capo II
Del procedimento disciplinare
                              Art. 14.
                Titolarita' dell'azione disciplinare
  1. L'azione disciplinare e' promossa dal Ministro della giustizia e
dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
  2.  Il  Ministro della giustizia ha facolta' di promuovere l'azione
disciplinare  mediante  richiesta di indagini al Procuratore generale
presso  la  Corte  di  cassazione.  Dell'iniziativa  il  Ministro da'
comunicazione   al   Consiglio   superiore  della  magistratura,  con
indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede.
  3.  Il  Procuratore  generale  presso  la  Corte  di  cassazione ha
l'obbligo  di esercitare l'azione disciplinare, dandone comunicazione
al   Ministro   della   giustizia  e  al  Consiglio  superiore  della
magistratura,  con  indicazione  sommaria  dei  fatti  per i quali si
procede.  Il  Ministro  della  giustizia,  se  ritiene  che  l'azione
disciplinare  deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta, nel
corso delle indagini, al Procuratore generale.
  4. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari
e  i dirigenti degli uffici hanno l'obbligo di comunicare al Ministro
della  giustizia  e  al  Procuratore  generale  presso  la  Corte  di
cassazione  ogni  fatto  rilevante  sotto  il profilo disciplinare. I
presidenti  di  sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare
ai  dirigenti  degli  uffici  i  fatti  concernenti  l'attivita'  dei
magistrati  della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il
profilo disciplinare.
  5.  Il  Procuratore  generale  presso  la  Corte di cassazione puo'
contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l'azione e'
stata  promossa  dal  Ministro della giustizia, salva la facolta' del
Ministro di cui al comma 3, ultimo periodo.

      
                              Art. 15.
                  Termini dell'azione disciplinare
  1.  L'azione  disciplinare  e' promossa entro un anno dalla notizia
del  fatto,  della  quale  il Procuratore generale presso la Corte di
cassazione  ha  conoscenza  a  seguito  dell'espletamento di sommarie
indagini  preliminari  o di denuncia circostanziata o di segnalazione
del  Ministro  della  giustizia. La denuncia e' circostanziata quando
contiene   tutti   gli   elementi   costitutivi  di  una  fattispecie
disciplinare.   In   difetto   di  tali  elementi,  la  denuncia  non
costituisce notizia di rilievo disciplinare.
  2.  Entro  un  anno  dall'inizio  del  procedimento  il Procuratore
generale  deve  formulare le richieste conclusive di cui all'articolo
17,  commi  2  e  6;  entro  un  anno  dalla  richiesta,  la  sezione
disciplinare   del  Consiglio  superiore  della  magistratura,  nella
composizione di cui all'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195,
si pronuncia.
  3. La richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al
Procuratore  generale  o  la  comunicazione  da  quest'ultimo data al
Consiglio  superiore  della  magistratura  ai sensi dell'articolo 14,
comma 3, determinano, a tutti gli effetti, l'inizio del procedimento.
  4.  Dell'inizio  del  procedimento  deve essere data comunicazione,
entro  trenta  giorni, all'incolpato, con l'indicazione del fatto che
gli viene addebitato. Deve procedersi ad analoga comunicazione per le
ulteriori  contestazioni di cui all'articolo 14, comma 5. L'incolpato
puo'  farsi  assistere da altro magistrato, anche in quiescenza, o da
un  avvocato,  designati  in  qualunque momento dopo la comunicazione
dell'addebito, nonche', se del caso, da un consulente tecnico.
  5.   Gli   atti  di  indagine  non  preceduti  dalla  comunicazione
all'incolpato  o  da avviso al difensore, quando e' previsto, se gia'
designato,  sono  nulli, ma la nullita' non puo' essere piu' rilevata
quando  non  e'  dedotta  con  dichiarazione  scritta  e motivata nel
termine  di  dieci  giorni  dalla  data in cui l'interessato ha avuto
conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della
comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla
sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.
  6.   Se  la  sentenza  della  sezione  disciplinare  del  Consiglio
superiore  della  magistratura  e'  annullata  in  tutto o in parte a
seguito  del  ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel
giudizio  di rinvio e' di un anno e decorre dalla data in cui vengono
restituiti gli atti del procedimento dalla Corte di cassazione.
  7. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si
estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.
  8. Il corso dei termini e' sospeso:
    a) se  per il medesimo fatto e' stata esercitata l'azione penale,
ovvero il magistrato e' stato arrestato o fermato o si trova in stato
di  custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non
e' piu' soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere
ovvero  sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di
condanna;
    b) se   durante  il  procedimento  disciplinare  viene  sollevata
questione di legittimita' costituzionale, riprendendo a decorrere dal
giorno in cui e' pubblicata la decisione della Corte costituzionale;
    c) se  l'incolpato  e'  sottoposto  a  perizia  o ad accertamenti
specialistici, e per tutto il tempo necessario;
    d) se  il  procedimento  disciplinare  e'  rinviato  a  richiesta
dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o
del suo difensore.

      
                              Art. 16.
               Indagini nel procedimento disciplinare
  1.  Il  pubblico  ministero  procede  all'attivita' di indagine. Le
funzioni  di  pubblico  ministero  sono  esercitate  dal  Procuratore
generale  presso  la  Corte  di cassazione o da un magistrato del suo
ufficio.
  2. Per l'attivita' di indagine si osservano, in quanto compatibili,
le  norme  del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle
che   comportano  l'esercizio  di  poteri  coercitivi  nei  confronti
dell'imputato,  delle persone informate sui fatti, dei periti e degli
interpreti.  Si  applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 133
del codice di procedura penale.
  3.  Alle  persone  informate  sui  fatti, ai periti e interpreti si
applicano  le disposizioni degli articoli 366, 371-bis, 371-ter, 372,
373, 376, 377 e 384 del codice penale.
  4.  Il  Procuratore  generale  presso la Corte di cassazione, se lo
ritiene   necessario   ai   fini   delle  determinazioni  sull'azione
disciplinare,  puo'  acquisire  atti coperti da segreto investigativo
senza  che  detto  segreto possa essergli opposto. Nel caso in cui il
procuratore  della  Repubblica  comunichi,  motivatamente,  che dalla
divulgazione  degli  atti  coperti  da  segreto  investigativo  possa
derivare  grave  pregiudizio  alle  indagini, il Procuratore generale
dispone,  con  decreto,  che  i  detti  atti rimangano segreti per un
periodo  non  superiore  a  dodici  mesi  e  sospende il procedimento
disciplinare per un analogo periodo.
  5.  Il  pubblico ministero, per gli atti da compiersi fuori dal suo
ufficio,  puo'  richiedere  altro  magistrato  in  servizio presso la
procura  generale della corte d'appello nel cui distretto l'atto deve
essere compiuto.

      
                              Art. 17.
                       Chiusura delle indagini
  1.  Compiute  le  indagini,  il  Procuratore  generale  formula  le
richieste  conclusive  di  cui  ai  commi  2 e 6 e invia alla sezione
disciplinare  del Consiglio superiore della magistratura il fascicolo
del  procedimento,  dandone comunicazione all'incolpato. Il fascicolo
e'   depositato   nella   segreteria  della  sezione  a  disposizione
dell'incolpato,  che  puo'  prenderne visione ed estrarre copia degli
atti.
  2.  Il  Procuratore  generale  presso  la  Corte  di cassazione, al
termine   delle  indagini,  se  non  ritiene  di  dover  chiedere  la
declaratoria  di  non  luogo  a  procedere,  formula l'incolpazione e
chiede   al  presidente  della  sezione  disciplinare  la  fissazione
dell'udienza  di discussione orale. Il Procuratore generale presso la
Corte  di  cassazione  da'  comunicazione al Ministro della giustizia
delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto.
  3.  Il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento
della  comunicazione  di cui al comma 2, puo' chiedere l'integrazione
e,  nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione
della  contestazione,  cui provvede il Procuratore generale presso la
Corte di cassazione.
  4. Il presidente della sezione disciplinare fissa, con suo decreto,
il  giorno  della  discussione  orale,  con  avviso ai testimoni e ai
periti.
  5.  Il decreto di cui al comma 4 e' comunicato, almeno dieci giorni
prima  della  data  fissata  per  la  discussione  orale, al pubblico
ministero  e  all'incolpato nonche' al difensore di questo ultimo, se
gia'  designato, e, nelle ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione
disciplinare,  richiesto  l'integrazione  o  la  modificazione  della
contestazione,  al Ministro della giustizia, il quale puo' esercitare
la  facolta'  di  partecipare  all'udienza  delegando  un  magistrato
dell'Ispettorato.
  6.  Il  Procuratore  generale, nel caso in cui ritenga che si debba
escludere l'addebito, fa richiesta motivata alla sezione disciplinare
per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta e' data
comunicazione  al  Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli
abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione
della contestazione, con invio di copia dell'atto.
  7.  Il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento
della  comunicazione  di  cui al comma 6, puo' richiedere copia degli
atti  del  procedimento,  nell'ipotesi  in  cui  egli  abbia promosso
l'azione   disciplinare,   ovvero   richiesto   l'integrazione  della
contestazione,  e,  nei  venti giorni successivi alla ricezione degli
stessi,  puo'  richiedere al presidente della sezione disciplinare la
fissazione    dell'udienza    di    discussione   orale,   formulando
l'incolpazione.  Sulla  richiesta,  si provvede nei modi previsti nei
commi  4  e  5 e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione
orale,  sono  esercitate  dal Procuratore generale presso la Corte di
cassazione  o  da  un suo sostituto. Il Ministro della giustizia puo'
esercitare  la  facolta'  di  partecipare  all'udienza  delegando  un
magistrato dell'Ispettorato.
  8.  Decorsi  i  termini  di  cui al comma 7, sulla richiesta di non
luogo  a  procedere  la  sezione  disciplinare  decide  in  camera di
consiglio.  Se  accoglie  la richiesta, provvede con ordinanza di non
luogo  a  procedere. Se rigetta la richiesta, il Procuratore generale
formula   l'incolpazione   e   chiede  al  presidente  della  sezione
disciplinare  la  fissazione  dell'udienza  di  discussione orale. Si
provvede nei modi previsti dai commi 4 e 5.

      
                              Art. 18.
                Discussione nel giudizio disciplinare
  1. Nella discussione orale un componente della sezione disciplinare
del  Consiglio  superiore  della magistratura nominato dal presidente
svolge  la  relazione.  Il delegato del Ministro della giustizia puo'
presentare   memorie,   esaminare   testi,   consulenti  e  periti  e
interrogare l'incolpato.
  2.  L'udienza e' pubblica. La sezione disciplinare, su richiesta di
una  delle  parti, puo' disporre che la discussione si svolga a porte
chiuse  se  ricorrono  esigenze  di  tutela  della credibilita' della
funzione   giudiziaria,   con  riferimento  ai  fatti  contestati  ed
all'ufficio  che  l'incolpato  occupa,  ovvero esigenze di tutela del
diritto dei terzi.
  3. La sezione disciplinare puo':
    a) assumere, anche d'ufficio, tutte le prove che ritiene utili;
    b) disporre  o consentire la lettura di rapporti dell'Ispettorato
generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei
dirigenti  degli  uffici,  la lettura di atti dei fascicoli personali
nonche' delle prove acquisite nel corso delle indagini;
    c) consentire  l'esibizione  di  documenti  da parte del pubblico
ministero,   dell'incolpato   e   del  delegato  del  Ministro  della
giustizia.
  4.  Si  osservano,  in  quanto  compatibili, le norme del codice di
procedura  penale  sul  dibattimento,  eccezione fatta per quelle che
comportano   l'esercizio   di   poteri   coercitivi   nei   confronti
dell'imputato,  dei  testimoni,  dei periti e degli interpreti. Resta
fermo  quanto  previsto  dall'articolo  133  del  codice di procedura
penale.
  5.  Ai  testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale.

      
                              Art. 19.
                        Sentenza disciplinare
  1.   La   sezione   disciplinare   del  Consiglio  superiore  della
magistratura  delibera  immediatamente dopo l'assunzione delle prove,
le  conclusioni  del  pubblico  ministero,  del delegato del Ministro
della  giustizia  e della difesa dell'incolpato, il quale deve essere
sentito   per   ultimo.   Il  pubblico  ministero  non  assiste  alla
deliberazione in camera di consiglio.
  2.  La  Sezione  disciplinare  provvede con sentenza, irrogando una
sanzione  disciplinare ovvero, se non e' raggiunta prova sufficiente,
dichiarando  esclusa  la  sussistenza  dell'addebito.  I motivi della
sentenza  sono depositati nella segreteria della sezione disciplinare
entro trenta giorni dalla deliberazione.
  3.   I  provvedimenti  adottati  dalla  sezione  disciplinare  sono
comunicati al Ministro della giustizia nell'ipotesi in cui egli abbia
promosso  l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione o la
modificazione  della  contestazione,  con  invio  di copia integrale,
anche  ai  fini  della decorrenza dei termini per la proposizione del
ricorso  alle  sezioni  unite  della Corte di cassazione. Il Ministro
puo' richiedere copia degli atti del procedimento.

      
                              Art. 20.
              Rapporti tra il procedimento disciplinare
                    e il giudizio civile o penale
  1.  L'azione disciplinare e' promossa indipendentemente dall'azione
civile  di  risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo
stesso fatto, ferme restando le ipotesi di sospensione dei termini di
cui all'articolo 15, comma 8.
  2.  Hanno  autorita'  di  cosa  giudicata nel giudizio disciplinare
quanto  all'accertamento  della  sussistenza  del  fatto,  della  sua
illiceita' penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso:
    a) la sentenza penale irrevocabile di condanna;
    b) la  sentenza irrevocabile prevista dall'articolo 444, comma 2,
del codice di procedura penale.
  3.  Ha autorita' di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto
all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha
commesso, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione.

      
                              Art. 21.
                 Sospensione cautelare obbligatoria
  1.  A  richiesta  del  Ministro  della  giustizia o del Procuratore
generale  presso  la Corte di cassazione, la Sezione disciplinare del
Consiglio  superiore  della  magistratura  sospende  dalle funzioni e
dallo stipendio e colloca fuori dal ruolo organico della magistratura
il  magistrato,  sottoposto  a procedimento penale, nei cui confronti
sia stata adottata una misura cautelare personale.
  2.  La  sospensione  permane  sino  alla  sentenza  di  non luogo a
procedere   non   piu'  soggetta  ad  impugnazione  o  alla  sentenza
irrevocabile di proscioglimento.
  3.  La  sospensione  e'  revocata,  anche  d'ufficio, dalla sezione
disciplinare,  allorche'  la misura cautelare e' revocata per carenza
di  gravi  indizi  di  colpevolezza.  Negli altri casi di revoca o di
cessazione  degli effetti della misura cautelare, la sospensione puo'
essere revocata.
  4. Al magistrato sospeso e' corrisposto un assegno alimentare nella
misura indicata nell'articolo 10, comma 2.
  5.  Il  magistrato riacquista il diritto agli stipendi e alle altre
competenze  non  percepite, detratte le somme corrisposte per assegno
alimentare,  se  e'  prosciolto  con  sentenza  irrevocabile ai sensi
dell'articolo  530  del codice di procedura penale. Tale disposizione
si  applica  anche  se  e' pronunciata nei suoi confronti sentenza di
proscioglimento  per  ragioni  diverse  o  sentenza  di  non  luogo a
procedere  non  piu' soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato
il  magistrato  sottoposto  a procedimento disciplinare, lo stesso si
sia concluso con la pronuncia indicata nell'articolo 22, comma 5.

      
                              Art. 22.
                  Sospensione cautelare facoltativa
  1.  Quando  il  magistrato  e' sottoposto a procedimento penale per
delitto  non  colposo  punibile,  anche  in via alternativa, con pena
detentiva,  o  quando  al  medesimo  possono  essere  ascritti  fatti
rilevanti  sotto  il  profilo disciplinare che, per la loro gravita',
siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro della
giustizia  o  il  Procuratore  generale presso la Corte di cassazione
possono  chiedere  alla  Sezione disciplinare del Consiglio superiore
della  magistratura  la  sospensione cautelare dalle funzioni e dallo
stipendio,   e   il  collocamento  fuori  dal  ruolo  organico  della
magistratura, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare.
  2.   La   Sezione   disciplinare   del  Consiglio  superiore  della
magistratura  convoca  il  magistrato  con un preavviso di almeno tre
giorni  e  provvede  dopo  aver  sentito  l'interessato  o  dopo aver
constatato  la  sua  mancata  presentazione. Il magistrato puo' farsi
assistere da altro magistrato o da un avvocato.
  3.  La  sospensione puo' essere revocata dalla Sezione disciplinare
in qualsiasi momento, anche d'ufficio.
  4.  Si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 4 e
5.
  5.  Se  e'  pronunciata  sentenza  di  non  luogo  a procedere o se
l'incolpato  e'  assolto  o  condannato ad una sanzione diversa dalla
rimozione  o  dalla  sospensione  dalle  funzioni per un tempo pari o
superiore  alla  durata  della  sospensione  cautelare  eventualmente
disposta,  sono  corrisposti  gli  arretrati  dello stipendio e delle
altre  competenze  non percepiti, detratte le somme gia' riscosse per
assegno alimentare.

      
                              Art. 23.
        Cessazione degli effetti della sospensione cautelare
  1.  Fatti salvi gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli
3,  commi  57  e  57-bis,  della  legge  24  dicembre 2003, n. 350, e
successive  modificazioni,  e  2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo
2004,  n.  66,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2004,  n.  126,  il  magistrato  sottoposto  a  procedimento penale e
sospeso  in  via  cautelare,  qualora  sia  prosciolto  con  sentenza
irrevocabile  ovvero  sia  pronunciata nei suoi confronti sentenza di
non  luogo  a procedere non piu' soggetta ad impugnazione, ha diritto
ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore,
con  attribuzione,  nei  limiti  dei  posti  vacanti,  di funzioni di
livello  pari  a  quelle  piu' elevate assegnate ai magistrati che lo
seguivano  nel  ruolo  al  momento  della  sospensione  cautelare, ad
eccezione  delle funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti
di  legittimita'  e  delle  funzioni  direttive  superiori apicali di
legittimita',  previa  valutazione,  da parte del Consiglio superiore
della magistratura, delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo
esercitate.  Qualora  non  possano  essere  assegnate  funzioni  piu'
elevate  rispetto  a  quelle  svolte al momento della sospensione, il
magistrato   e'  assegnato  al  posto  precedentemente  occupato,  se
vacante;  in difetto, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed
entro  un  anno  puo'  chiedere  l'assegnazione  ad ufficio analogo a
quello  originariamente  ricoperto,  con precedenza rispetto ad altri
eventuali concorrenti.
  2.  La  sospensione  cautelare  cessa  di  diritto  quando  diviene
definitiva  la  pronuncia  della sezione disciplinare che conclude il
procedimento.

      
                              Art. 24.
       Impugnazioni delle decisioni della sezione disciplinare
             del Consiglio superiore della magistratura
  1.  L'incolpato,  il  Ministro  della  giustizia  e  il Procuratore
generale  presso  la  Corte  di cassazione possono proporre, contro i
provvedimenti  in materia di sospensione di cui agli articoli 21 e 22
e  contro  le  sentenze  della  sezione  disciplinare  del  Consiglio
superiore  della  magistratura, ricorso per cassazione, nei termini e
con  le  forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti
dei provvedimenti in materia di sospensione il ricorso non ha effetto
sospensivo del provvedimento impugnato.
  2.  La Corte di cassazione decide a sezioni unite penali, entro sei
mesi dalla data di proposizione del ricorso.

      
                              Art. 25.
                              Revisione
  1.  E' ammessa, in ogni tempo, la revisione delle sentenze divenute
irrevocabili,   con   le   quali  e'  stata  applicata  una  sanzione
disciplinare, quando:
    a) i   fatti   posti   a   fondamento  della  sentenza  risultano
incompatibili   con   quelli   accertati   in   una  sentenza  penale
irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non piu'
soggetta ad impugnazione;
    b) sono  sopravvenuti  o  si  scoprono,  dopo la decisione, nuovi
elementi  di  prova,  che,  soli  o uniti a quelli gia' esaminati nel
procedimento disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito;
    c) il giudizio di responsabilita' e l'applicazione della relativa
sanzione  sono  stati  determinati  da falsita' ovvero da altro reato
accertato con sentenza irrevocabile.
  2.  Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbono, a
pena  di  inammissibilita'  della  domanda, essere tali da dimostrare
che,  se  accertati,  debba  essere escluso l'addebito o debba essere
applicata  una  sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della
rimozione,  ovvero  se  dalla  sanzione  applicata  e'  conseguito il
trasferimento d'ufficio.
  3.  La  revisione  puo'  essere  chiesta dal magistrato al quale e'
stata  applicata  la  sanzione  disciplinare o, in caso di morte o di
sopravvenuta  incapacita' di questi, da un suo prossimo congiunto che
vi abbia interesse anche soltanto morale.
  4.  L'istanza di revisione e' proposta personalmente o per mezzo di
procuratore    speciale.    Essa    deve   contenere,   a   pena   di
inammissibilita',  l'indicazione  specifica delle ragioni e dei mezzi
di  prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad
eventuali   atti   e   documenti,   alla   segreteria  della  sezione
disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.
  5. Nei casi previsti dal comma 1, lettere a) e b), all'istanza deve
essere unita copia autentica della sentenza penale.
  6.  La  revisione  puo'  essere  chiesta  anche  dal Ministro della
giustizia  e  dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione,
alle  condizioni  di  cui ai commi 1 e 2 e con le modalita' di cui ai
commi 4 e 5.
  7.  La  sezione  disciplinare  acquisisce gli atti del procedimento
disciplinare  e,  sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore
generale   presso  la  Corte  di  cassazione,  l'istante  ed  il  suo
difensore,  dichiara inammissibile l'istanza di revisione se proposta
fuori  dai  casi  di  cui  al  comma  2,  o  senza l'osservanza delle
disposizioni  di  cui  al  comma  4  ovvero se risulta manifestamente
infondata;   altrimenti,   dispone   il  procedersi  al  giudizio  di
revisione,   al   quale  si  applicano  le  norme  stabilite  per  il
procedimento disciplinare.
  8.  Contro  la  decisione  che  dichiara inammissibile l'istanza di
revisione e' ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di
cassazione.
  9.  In  caso  di  accoglimento dell'istanza di revisione la sezione
disciplinare revoca la precedente decisione.
  10.  Il  magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di
giudizio  di  revisione ha diritto alla integrale ricostruzione della
carriera  nonche'  a  percepire gli arretrati dello stipendio e delle
altre  competenze  non  percepiti,  detratte le somme corrisposte per
assegno  alimentare,  rivalutati  in base alla variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

      

Capo III
Modifica della disciplina in tema di incompati-bilita', dispensa dal
servizio e trasferimento di ufficio.
                              Art. 26.
Modifiche  all'articolo  2  del  regio  decreto legislativo 31 maggio
   1946,  n.  511,  in  materia di trasferimento di ufficio di natura
   amministrativa.
  1.  All'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31
maggio  1946,  n.  511,  le  parole  da:  «per  qualsiasi  causa»  a:
«dell'ordine   giudiziario»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per
qualsiasi  causa  indipendente  da loro colpa non possono, nella sede
occupata,  svolgere  le  proprie  funzioni  con  piena indipendenza e
imparzialita».
  2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
gli  atti relativi ai procedimenti amministrativi di trasferimento di
ufficio  ai  sensi  dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto
legislativo  31  maggio  1946,  n.  511, pendenti presso il Consiglio
superiore  della  magistratura, per fatti astrattamente riconducibili
alle  fattispecie  disciplinari previste dagli articoli 2, 3 e 4, del
presente  decreto,  sono  trasmessi  al  Procuratore  generale  della
Repubblica presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in
ordine all'azione disciplinare.

      
                              Art. 27.
Modifiche  all'articolo  3  del  regio  decreto legislativo 31 maggio
   1946,  n.  511,  in  materia di trasferimento di ufficio di natura
   amministrativa.
  1.  All'articolo  3,  primo comma, del regio decreto legislativo 31
maggio  1946,  n. 511, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
«Se l'infermita' o la sopravvenuta inettitudine consentono l'efficace
svolgimento di funzioni amministrative, il magistrato dispensato puo'
essere  destinato,  a  domanda,  a  prestare servizio, nei limiti dei
posti  disponibili,  presso  il  Ministero  della  giustizia, secondo
modalita' e criteri di comparazione definiti con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica
e  il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del tipo e
della  gravita' dell'infermita' o della sopravvenuta inettitudine. Il
magistrato dispensato mantiene il diritto al trattamento economico in
godimento,  con  l'eventuale  attribuzione  di un assegno ad personam
riassorbibile,  corrispondente  alla  differenza  retributiva  tra il
trattamento  economico  in  godimento  alla data del provvedimento di
dispensa  e  il  trattamento  economico corrispondente alla qualifica
attribuita.».

      
                              Art. 28.
             Modifiche all'articolo 11 del regio decreto
                       30 gennaio 1941, n. 12
  1.  L'articolo  11  dell'ordinamento  giudiziario,  di cui al regio
decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  e  successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  11  (Decadenza  per inosservanza del termine per assumere le
funzioni).  -  Il  magistrato, che non assume le funzioni nel termine
stabilito  dall'articolo  precedente,  o  in  quello che gli e' stato
assegnato con disposizione del Ministro, decade dall'impiego.
  Il  magistrato  decaduto  dall'impiego  ai sensi del primo comma si
considera  aver  cessato  di  far  parte  dell'ordine  giudiziario in
seguito a dimissioni.
  La  disposizione  di  cui  al  secondo  comma si applica anche alla
ipotesi di decadenza prevista dall'articolo 127, primo comma, lettera
c),  seconda  parte,  del  decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.».

      
                              Art. 29.
          Modifiche agli articoli 18 e 19 del regio decreto
                       30 gennaio 1941, n. 12
  1.  Gli  articoli  18  e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al
regio  decreto  n.  12  del  1941,  e  successive modificazioni, sono
sostituiti dai seguenti:
  «Art.  18  (Incompatibilita'  di  sede  per rapporti di parentela o
affinita'  con  esercenti  la  professione  forense).  - I magistrati
giudicanti  e  requirenti  delle corti di appello e dei tribunali non
possono  appartenere  ad  uffici  giudiziari nelle sedi nelle quali i
loro  parenti  fino  al  secondo grado, gli affini in primo grado, il
coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato.
  La   ricorrenza   in  concreto  dell'incompatibilita'  di  sede  e'
verificata sulla base dei seguenti criteri:
    a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui
al  primo  comma  avanti  all'ufficio di appartenenza del magistrato,
tenuto,   altresi',  conto  dello  svolgimento  continuativo  di  una
porzione  minore  della  professione  forense e di eventuali forme di
esercizio  non  individuale  dell'attivita'  da  parte  dei  medesimi
soggetti;
    b) dimensione  del  predetto ufficio, con particolare riferimento
alla organizzazione tabellare;
    c) materia  trattata  sia  dal magistrato che dal professionista,
avendo  rilievo  la  distinzione  dei settori del diritto civile, del
diritto  penale  e  del  diritto  del  lavoro  e della previdenza, ed
ancora,  all'interno  dei  predetti  e specie del settore del diritto
civile,  dei  settori di ulteriore specializzazione come risulta, per
il magistrato, dalla organizzazione tabellare;
    d) funzione specialistica dell'ufficio giudiziario.
  Ricorre  sempre  una situazione di incompatibilita' con riguardo ai
Tribunali  ordinari  organizzati  in  un'unica sezione o alle Procure
della  Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un'unica
sezione,  salvo  che  il  magistrato  operi esclusivamente in sezione
distaccata  ed  il  parente o l'affine non svolga presso tale sezione
alcuna attivita' o viceversa.
  I  magistrati  preposti  alla  direzione  di  uffici  giudicanti  e
requirenti  sono sempre in situazione di incompatibilita' di sede ove
un  parente o affine eserciti la professione forense presso l'Ufficio
dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali
ordinari  organizzati  con  una  pluralita'  di  sezioni  per ciascun
settore di attivita' civile e penale.
  Il  rapporto  di  parentela  o affinita' con un praticante avvocato
ammesso  all'esercizio della professione forense, e' valutato ai fini
dell'articolo  2,  comma  2,  del regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 511, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri di
cui al secondo comma.
  Art.  19  (Incompatibilita'  di  sede  per  rapporti di parentela o
affinita'  con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria
della  stessa  sede).  -  I  magistrati che hanno tra loro vincoli di
parentela  o  di  affinita'  sino  al secondo grado, di coniugio o di
convivenza,  non  possono far parte della stessa Corte o dello stesso
Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.
  La   ricorrenza   in  concreto  dell'incompatibilita'  di  sede  e'
verificata  sulla  base  dei  criteri di cui all'articolo 18, secondo
comma, per quanto compatibili.
  I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinita'
sino  al  terzo  grado,  di coniugio o di convivenza, non possono mai
fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in
un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in
un'unica  sezione  e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo
che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata
e l'altro in sede centrale.
  I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinita'
fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non
possono  mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e
nei tribunali.
  I  magistrati  preposti  alla  direzione  di  uffici  giudicanti  o
requirenti   della   stessa   sede   sono  sempre  in  situazione  di
incompatibilita',  salvo  valutazione caso per caso per i Tribunali o
le  Corti  organizzati  con  una  pluralita'  di  sezioni per ciascun
settore  di attivita' civile e penale. Sussiste, altresi', situazione
di  incompatibilita',  da  valutare  sulla  base  dei  criteri di cui
all'articolo   18,  secondo  comma,  in  quanto  compatibili,  se  il
magistrato  dirigente  dell'ufficio  e'  in  rapporto  di parentela o
affinita'  entro  il  terzo  grado,  o  di coniugio o convivenza, con
magistrato  addetto  al  medesimo  ufficio,  tra  il  presidente  del
Tribunale  del  capoluogo di distretto ed i giudici addetti al locale
Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della Corte di appello o
il  Procuratore  generale  presso  la Corte medesima ed un magistrato
addetto,  rispettivamente,  ad  un  Tribunale  o ad una Procura della
Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale
per i minorenni.
  I   magistrati  non  possono  appartenere  ad  uno  stesso  ufficio
giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in
primo  grado,  svolgono  attivita'  di  ufficiale o agente di polizia
giudiziaria.  La  ricorrenza  in  concreto  dell'incompatibilita'  e'
verificata  sulla  base  dei  criteri di cui all'articolo 18, secondo
comma, per quanto compatibili.».

      

Capo IV
Disposizioni finali e ambito di applicazione
                              Art. 30.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il presente decreto non si applica ai magistrati amministrativi
e contabili.

      
                              Art. 31.
                             Abrogazioni
  1.  Oltre  a  quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione
della  delega  di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 150 del
2005,  sono  abrogati,  dalla  data  di  acquisto  di efficacia delle
disposizioni contenute nel presente decreto:
    a) l'articolo  12  del  regio  decreto  30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni;
    b) gli  articoli  17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto legislativo n. 511 del 1946;
    c) gli  articoli  57,  58,  59,  60,  61  e  62  del  decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;
    d) l'articolo  14, primo comma, n. 1), della legge 24 marzo 1958,
n. 195.

      
                              Art. 32.
                       Decorrenza di efficacia
  1.  Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono
efficaci  a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
                              delle finanze
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli