SEZIONE CONTROLLO ENTI PUBBLICI

Determinazione 40/99 del 18 Giugno 1999

Presidente Schiavello

Relatore De Girolamo

 

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - Relazione al Parlamento sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per gli esercizi 1995-97

La Lega è l’unico ente pubblico nazionale che si occupa istituzionalmente ed in modo esclusivo dell’attuazione e della promozione di iniziative per la lotta contro i tumori.

Per lo svolgimento di tali compiti, si giova di un modello organizzativo particolare, a struttura sezionale. nel quale l’ente pubblico "centrale" ha come strutture portanti associazioni private, costituite capillarmente sul territorio e dotate di autonomia gestionale ed amministrativa.

Si tratta di un modello definito compiutamente solo di recente, nel quale la componente pubblicistica e la componente privatistica tendono ad armonizzarsi in un unico, coordinato impegno operativo, cui possono in parte riconnettersi i rilevati notevoli risultati, con riguardo al costante aumento del consenso associativo ed alla crescente entità della provvista finanziaria acquisita, per le prestazioni istituzionali, principalmente per l’apporto dei soci.

Nel caso della Lega la scelta politico-legislativa del sovvenzionamento ordinario concorre a produrre dei ritorni, in termini di risorse e di impieghi, ampiamente superiori al finanziamento erogato e comporta, altresì, con il conseguente assoggettamento dell’Ente al regime dei controlli pubblici, l’applicazione di un complesso di regole indubbiamente più cautelative per il pubblico interesse e per quello degli stessi associati.

L’Ente non ha ancora rimediato a difficoltà e lentezze operative e nel flusso di informazioni tra le Sezioni e la Sede, come è dimostrato dal mancato accertamento annuale del numero effettivo degli associati e dal permanere, per talune sedi periferiche, di ritardi nella deliberazione dei preventivi e consuntivi.

Tali circostanze ostative sono alla base dei ricorrenti e ripetuti ritardi nella deliberazione e nell’approvazione del bilancio consolidato per il quale non risultano rispettati i tempi regolamentari previsti. E ciò anche con pregiudizio dell’efficacia dell’azione di coordinamento del Ministero vigilante, particolarmente per quanto riguarda la fase della programmazione.

La soluzione del problema della mancanza del servizio di controllo interno - costituito nel corso del triennio - non ha ancora portato all’elaborazione di criteri e parametri per la misurazione dell’attività dell’Ente e dei risultati della stessa, elementi, invece, che si pongono sempre più, come ribadito anche in sede parlamentare, quale condizione per un compiuto giudizio di valore degli enti pubblici.

Dai dati di gestione è confermata, anche per il periodo in esame, la solidità finanziaria e patrimoniale della Lega, che è ancor più accentuata per le Sezioni provinciali, destinatarie della quasi totalità dell’ammontare delle quote associative trasferite alla Sede centrale nella misura del 2% della quota ordinaria di adesione.

La positiva presa d’atto del costante incremento delle spese per le prestazioni istituzionali è temperata dalle perplessità che si ha ragione di nutrire sulla elevata mole degli investimenti mobiliari; questi, se pur finalizzati a trarre dal patrimonio le rendite statutariamente utilizzabili per il perseguimento dei fini istituzionali, appaiono di entità tale da far dubitare della capacità o della volontà dell’Ente di utilizzare pienamente per i compiti istituzionali le risorse, nell’ambito delle quali i contributi degli associati sono, comunque, da ritenere vincolati e fisiologicamente diretti ai soli scopi statutari e non ad altre utilizzazioni.

Su tale fondamentale problema, la Corte non può non rappresentare nuovamente l’esigenza che l’Ente pervenga ad un convincente, equilibrato rapporto, che attualmente non è dato di verificare, tra il minimo volume possibile di operazioni di investimento - assentibile perchè possa trarre dal proprio patrimonio i mezzi finanziari che le occorrono - e la quota massima utilizzabile di risorse da attribuire al finanziamento delle prestazioni istituzionali.