Attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni dopo la legge n. 150/2000 e qualificazione professionale del personaledi Tiziana Krasna, Dottore di ricerca in Diritto amministrativo nell’Università degli studi di Trieste1. La recente legge
n. 150/2000, si inserisce nel quadro degli interventi di riforma di carattere
strutturale della P.A., intesi a porre le condizioni per la costruzione di un
rapporto nuovo e, per così dire, più condiviso tra amministrazione pubblica
e cittadini. L’idea di fondo è quella di enucleare, organizzare e
articolare le funzioni di informazione e di comunicazione nell’ambito dell’amministrazione
pubblica, non soltanto allo scopo di rendere maggiormente trasparente ed
efficiente, specificamente nei confronti dell’utenza, l’azione delle
singole amministrazioni (secondo la logica propria della legge n. 241/1990),
bensì anche per assicurare diffusa conoscenza e, quindi, fruizione dei
risultati che detta azione consegue e rende disponibili.
L’intendimento, in
altri termini, è quello di stimolare un processo cognitivo di ampie
proporzioni – scientemente avulso dal linguaggio, troppo spesso barocco,
freddo e distante, della Gazzetta Ufficiale, la cui circolazione è ormai
limitata, in concreto, ad una ristretta cerchia di operatori del diritto –
che : i) consenta anche a chi si limita a seguire l’azione della P.A.
attraverso gli organi di informazione di disporre di sufficienti e congrui
elementi di giudizio, idonei tra l’altro a rendere maggiormente consapevole
la scelta politica periodica ; ii) faccia divenire più efficiente,
semplificandolo, il rapporto comunicativo diretto con l’utenza ; iii)
concorra ad accrescere la speditezza dell’azione amministrativa, snellendo e
velocizzando le relazioni comunicative che si svolgono all’interno dell’amministrazione,
tra i diversi uffici in cui questa è volta per volta articolata.
A questo scopo, in
attuazione dei princìpi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione
amministrativa, la legge n. 150/2000 tende per espressa ammissione – nel
disciplinare le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni - ad assicurare in senso multidirezionale:
a) l'informazione ai
mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti
telematici;
b) la comunicazione
esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso
ogni modalità tecnica ed organizzativa;
c) la comunicazione
interna realizzata nell'àmbito di ciascun ente.
La differenza tra l’attività
di informazione e quella di comunicazione non potrebbe a ben vedere essere
più netta, diversi essendo i rispettivi destinatari (i mezzi di comunicazione
di massa, nel primo caso ; i cittadini, le collettività, altri enti, nonché
le stesse articolazioni interne dell’amministrazione medesima, nel secondo
caso). La conferma si trae del resto dall’art. 6, comma 1, secondo il quale
“le attività di informazione si
realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di
comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché
attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli
sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e
gli sportelli per le imprese”.
Portavoce e ufficio
stampa sono uffici interni ad istituzione soltanto eventuale (la loro
creazione non è infatti prevista come obbligatoria). A loro volta, essi si
distinguono perché il primo – che può essere anche un esterno
all'amministrazione - coadiuva l'organo di vertice dell'amministrazione
pubblica, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di
carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Sicché, la
nomina del portavoce è ammissibile soltanto laddove l’organo di vertice sia
espressione di un’istanza politica diretta (si pensi alla figura del
Ministro), e non già semplicemente indiretta (cioé investito dell’ufficio
ricoperto mediante un atto di nomina o di designazione demandato dalla legge
ad una autorità espressione di un’istanza politica diretta).
Per quanto concerne
l’attività dell’ufficio stampa, invece, questa è (soltanto) in via
prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa, e deve esservi
preposto personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, non
necessariamente appartenente al ruolo organico dell’amministrazione.
Sovrintende all’unità organizzativa un “capo
ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di
vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di
informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e
tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse
dell'amministrazione”.
Infine, l'attività
dell'ufficio per le relazioni con il pubblico – nell’ambito del quale deve
operare personale appartenente a profili professionali individuati e
regolamentati dalla contrattazione collettiva - è indirizzata ai cittadini
singoli e associati. Allo scopo, l’art. 8 della legge n. 150/2000 impone
alle amministrazioni un termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore per
provvedere, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, alla
ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le
relazioni con il pubblico, al fine di :
a) garantire
l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui
alla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
b) agevolare
l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso
l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e
l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;
c) promuovere
l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti
civiche;
d) attuare, mediante
l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica
della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;
e) garantire la
reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le
altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le
relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.
La rispettiva
diversità di contenuti implica, quale naturale corollario, la preposizione
all’attività di informazione e comunicazione delle amministrazioni
pubbliche di personale provvisto di qualificazione congruamente differenziata.
Anzi, tanto forte
appare l’esigenza di una differenziazione che, persino nell’ambito della
stessa attività di informazione, tra portavoce e personale dell’ufficio
stampa sono rinvenibili elementi di sensibile diversità. Ciò perché il
primo, essendo chiamato a coadiuvare l'organo di vertice dell'amministrazione
pubblica, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di
carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione, svolge un
delicato compito, di natura intrinsecamente fiduciaria, concretantesi in linea
di principio nella rappresentazione e illustrazione agli organi di
informazione dei modi e dei risultati dell’azione amministrativa, in una
prospettiva che tiene conto del punto di vista propriamente politico, tendendo
a evidenziare anche la relazione con il programma di governo generale della
cosa pubblica.
Viceversa, l’attività
dell’ufficio stampa si connota marcatamente in senso tecnico-professionale,
mirando ad offrire l’anzidetta rappresentazione ed illustrazione - in via
prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa - da un punto di
vista che dovrebbe essere tendenzialmente neutrale. Non a caso, la legge n.
150/2000 dispone che all’ufficio stampa deve essere preposto personale
iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, mentre analoga limitazione non è
riscontrabile con riferimento alla figura del portavoce.
Tutto ciò premesso,
risulta allora chiaro che del tutto diverso è invece il profilo professionale
– che dovrà essere definito ai sensi degli artt. 5 e 8, comma 3, della
legge n. 150 - del personale da destinare alle strutture amministrative
interne per legge deputate a gestire la funzione (non già di informazione,
bensì) di comunicazione, vale a
dire “l'ufficio per le relazioni con
il pubblico, nonché (…) analoghe strutture quali gli sportelli per il
cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli
polifunzionali e gli sportelli per le imprese”.
In base all’art. 8
per funzione di comunicazione si intende, come si è detto : i) garantire
l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui
alla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; ii) agevolare
l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso
l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e
l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;
iii) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e
coordinare le reti civiche; iv) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la
comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di
gradimento degli stessi da parte degli utenti; v) garantire la reciproca
informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre
strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le
relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.
Considerate le
caratteristiche di siffatte attività, appare allora ragionevole dire che
saper comunicare è essenziale, ma sapere ciò che si deve comunicare lo è
ancor di più. In altri termini, il sapere è presupposto essenziale del saper
comunicare. E alla luce dell’art. 8 sarebbe corretto e ragionevole definire
sapere giuridico codesto sapere, poiché non si tratta soltanto di conoscere i
meccanismi e i limiti del diritto di accesso e degli altri istituti di
partecipazione previsti, bensì (a tacer d’altro) anche “di agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche
attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e
l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime”.
Prima di tutto in senso logico, l’attività di illustrazione non può
infatti non supporre la previa conoscenza di quanto dovrà essere oggetto di
comunicazione ai cittadini, che dovrà essere anzi tanto più completa e
approfondita quanto più si riveli necessaria un’operazione di
rappresentazione e divulgazione a beneficio di interlocutori non dotati di
particolare preparazione giuridica, oppure penalizzati in senso comparativo da
particolari condizioni soggettive (età molto avanzata, etc.).
In quest’ottica,
risulta chiaro che il personale destinato alla funzione di comunicazione deve
essere dotato di particolare e comprovata competenza specificamente giuridica,
da supportare, ove necessario, con idonei interventi formativi e di
aggiornamento conformi a quelli che saranno individuati dal regolamento di cui
all’art. 5 della legge n. 150.
|