SULLA AMMISSIBILITA' DELLA PRESENTAZIONE
DEL RICORSO STRAORDINARIO
ALL'AVVOCATURA DELLO STATO
di Gian Piero Jaricci
L'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, prevede che, avverso gli atti
amministrativi definitivi, è ammesso, da parte di chi vi abbia interesse, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, per motivi di legittimità.
La Corte costituzionale si è più volte occupata di tale gravame1, affermando che il
ricorso straordinario è un istituto singolare, anomalo, che unisce a spiccati caratteri
amministrativi un procedimento contenzioso sui generis, finalizzato alla risoluzione non
giurisdizionale di un conflitto concernente la legittimità di atti amministrativi
definitivi.
Com'è noto, non è stato mai considerato in contrasto con la Costituzione2; anzi,
attraverso il parere del Consiglio di Stato, previsto per la decisione del ricorso, è
stato ritenuto in linea con quel principio di complementarietà tra funzione consultiva e
funzione giurisdizionale del Consiglio medesimo, di cui si trova l'esplicita consacrazione
nel primo comma dell'art. 100 Cost.3
Comunque, ci si è sempre sforzati di stabilire parallelismi e raccordi con l'attività
giurisdizionale come la facoltà dei privati (e degli enti pubblici non statali), di
chiedere, in limine litis, la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale; la
possibilità di impugnare dinanzi al giudice amministrativo la decisione del ricorso per
vizi di forma o di procedimento, ovvero di avvalersi del rimedio della revocazione.
Ciononostante, la dottrina ha costantemente ribadito che restano insuperate ed
insuperabili evidenti disomogeneità tra le due forme di tutela4.
Il Consiglio di Stato - Sezione I, tuttavia, con parere n. 361/98 del 4 novembre 19985, ha
recentemente osservato che il ricorso straordinario, pur non integrandosi nel sistema
costituzionale delle garanzie giurisdizionali dei diritti soggettivi e degli interessi
legittimi, si distingue da tutte le forme di amministrazione attiva di tipo contenzioso e
si avvicina, per funzione e struttura, alle prime piuttosto che alle seconde. Pertanto,
qualora insorga un dubbio interpretativo circa una norma del procedimento contenzioso
amministrativo, possono applicarsi analogicamente regole e principi del ricorso
giurisdizionale.
Ora, per quanto riguarda la proposizione del ricorso straordinario, l'art. 9, 2° comma,
del citato D.P.R. n. 1199/1971, stabilisce che il gravame deve essere presentato
all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente ovvero mediante
notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento. Il successivo art. 11, 3° comma,
prevede, poi, che i ricorsi diretti contro atti di enti pubblici in materie per le quali
manchi uno specifico collegamento con le competenze di un determinato ministero, devono
essere presentati alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Senonchè, con il ricordato parere, il Consiglio di Stato ha ritenuto che è da
considerare tempestivo il ricorso straordinario presentato all'Avvocatura dello Stato nel
termine di centoventi giorni prescritto dall'art. 9 D.P.R. n. 1199/1971.
Invero, l'Avvocatura dello Stato, in quanto organo ausiliario necessario
dell'Amministrazione centrale, non assolve ad una funzione meramente tecnica di assistenza
in giudizio, essendo attributaria anche di funzioni di ricezione degli atti processuali,
onde non può considerarsi come organo estraneo ad una sequenza procedimentale di natura
paragiurisdizionale.
Conseguentemente, qualora all'Avvocatura dello Stato sia stato presentato un ricorso
straordinario, la medesima è tenuta agli stessi doveri di collaborazione, comunicazione e
partecipazione cui sono tenute tutte le pubbliche Amministrazioni.
Tale soluzione, pur risolvendosi in un innegabile vantaggio per coloro che si ritengano
lesi da atti dell'Amministrazione, non sembra, però, armonizzarsi con la lettera
dell'art. 1 legge 25 marzo 1958, n. 260, il quale fa espresso riferimento alle
controversie portate alla cognizione dell' "autorità giudiziaria", né con
l'art. 10, 3° comma, legge 3 aprile 1979, n. 103, che parla appunto di "giudizi
dinanzi al Consiglio di Stato ed ai Tribunali amministrativi regionali".
1 Si ricordano le sentenze n. 31/1975, n. 148/1982, n. 298/1986.
2 Recentemente il TAR Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria - con ordinanza
12.5.1999 (in Gazzetta Ufficiale, 1^ serie spec., n. 41 del 13.10.1999), ha ritenuto non
manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 8, 9 e 10, in
connessione con gli artt. 11, 12, 13 e 14 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, per contrasto
con gli artt. 76, 77, 1° comma e 87 Cost.
L'ordinanza, ricca di spunti di indubbia originalità, evidenzia, tra l'altro, come il
D.P.R. n. 1199 del 1971, quanto al rimedio del ricorso straordinario, si ponga in
contrasto con principi e criteri della legge di delega in materia di procedimenti
amministrativi (art. 4 legge n. 249/1968, come sostituito dall'art. 6 legge n. 775/1970):
risulterebbero, in particolare, violati il criterio dello snellimento e quello della
semplificazione delle procedure, nonché il criterio di economicità che deve
costantemente ispirare l'azione amministrativa. A tale ultimo riguardo, viene anche
opportunamente ricordato che la dottrina ha definito demagogica l'affermazione secondo la
quale il ricorso straordinario costituisce strumento di giustizia per i meno abbienti.
3 CASSARINO, Manuale di diritto processuale amministrativo, Milano, 1990, 52.
4 DE ROBERTO e TONINI, I ricorsi amministrativi, Milano, 1984, 221. V. anche QUARANTA e
GRASSO, I ricorsi amministrativi, Milano, 1981, 149; MIGLIORINI, Ricorsi amministrativi,
in Encicl. dir., XL, Milano, 1989, 700.
5 In Cons. Stato, I, 1999, 1801.