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Legge
97/2001 e responsabilità amministrativo contabile
Per
i prossimi giorni 26-28 novembre 2001 il Consiglio di presidenza della Corte
dei conti ha organizzato un seminario di studi, sulla legge 27 marzo 2001 n.
97, con la prevista partecipazione, oltre a docenti universitari e magistrati
contabili, anche dei parlamentari promotori e relatori del disegno di legge . Si
tratta di un’importante occasione di approfondimento su un testo normativo
che, pur riguardante principalmente gli effetti disciplinari dei procedimenti
penali riguardanti i pubblici dipendenti, ha introdotto alcuni elementi di
raccordo anche tra il processo penale e quello contabile, apparentemente “estranei”
al suo oggetto principale. Dagli
atti parlamentari (il testo approvato costituisce unificazione di più atti di
iniziativa legislativa ampiamente modificati in sede referente davanti alle
Commissioni di Camera e Senato) risulta infatti che scopo principale dei
proponenti era quello di stabilire un “...rapporto organico e
funzionale tra procedimento penale e procedimento disciplinare, limitando la
discrezionalità del giudizio disciplinare e concentrando nel processo penale
i poteri di sospensione dal servizio e di destituzione dei dipendenti pubblici
dichiarati responsabili di gravi delitti contro la pubblica amministrazione...”
(DE DOMINICIS, Prime riflessioni sulla
legge 27 marzo 2001 n. 97, in
Atti del Consiglio dei
procuratori regionali della Corte dei conti - Roma, 2001). Rilevante
è al riguardo la previsione (art. 3) che tale disciplina non è limitata alle
“amministrazioni pubbliche” di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. 30
marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche- “…per amministrazioni
pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le
aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le
istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli
enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni,
le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale...” ) ma si riferisce
anche agli “...enti a prevalente partecipazione pubblica...”, compresi
pertanto anche gli enti pubblici economici e in generale i soggetti pubblici
con carattere imprenditoriale. Gli
articoli 6 e 7, concernenti anche i rapporti con la responsabilità
amministrativo contabile risultano inseriti senza discussione e appaiono
costituire un’integrazione dell’impianto complessivo del provvedimento
legislativo con riguardo agli aspetti patrimoniali. In tal modo è infatti
rubricato l’art. 6 “Disposizioni patrimoniali” che oltre a prevedere il
nuovo articolo 335 bis c.p. in tema di confisca, stabilisce (comma 2°) che
“...nel caso di condanna per i delitti di cui al capo I del titolo II del
libro secondo del codice penale commessi a fini patrimoniali, la sentenza è
trasmessa al procuratore generale della Corte dei conti, che procede ad
accertamenti patrimoniali a carico del condannato...”. L’art. 7 “Responsabilità
per danno erariale” prevede invece che “La sentenza irrevocabile di
condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell’art. 3 per i
delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II
del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della
Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l’eventuale
procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del
condannato. Resta salvo quanto disposto dall’art. 129 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”. Una
necessità di chiarificazione presenta l’art. 6, che con la peculiarità di
individuare come destinatario il “Procuratore generale” (ufficio istituito
presso le sezioni di appello) anziché il procuratore regionale (organo
titolare dell’azione e promotore del giudizio in primo grado) sembrerebbe
correlare una necessaria attività di accertamento patrimoniale alla sentenza
penale (anche non irrevocabile) , al fine di assicurare il recupero del danno
erariale, quasi a prescindere dall’instaurazione del giudizio contabile e
ponendo pertanto il problema di qualificare correttamente tale funzione di
accertamento. Le prime osservazioni al riguardo propendono peraltro per
ritenere configurata un’integrazione degli ordinari poteri istruttori
(delineati nell’art. 5 comma 6 della legge 19/94) con particolare riguardo
agli accertamenti di natura bancaria,la cui effettuazione anche in sede di
istruttoria contabile è ormai esigenza imprescindibile sicché , anche
attraverso tale disposizione (ed in correlazione con la previsione contenuta
nel d.lgs. n. 68 del 19 marzo 2001 sui compiti della Guardia di finanza)
appare possibile giungere a ritenere finalmente riconosciuto dal legislatore
anche al pubblico ministero contabile il ricorso a tale
strumento di indagine. L'
art. 7 integra invece gli ordinari obblighi di informazione, posti all’autorità
giudiziaria penale dall’art. 129 disp. att., in ordine alle fattispecie di
reato integranti danni all’erario, estendendone le ipotesi ai casi di
sentenza irrevocabile di condanna per i delitti contro la p.a. commessi dai
pubblici dipendenti indicati nell’art. 3 della legge, imponendo l’inizio
del procedimento contabile “entro trenta giorni”. Al riguardo si pongono
alcune problematiche connesse alla procedimentalizzazione dell’istruttoria
contabile che prevede tempi prefissati per la contestazione preliminare degli
addebiti. Può
complessivamente osservarsi come la legge 97/2001 venga a confermare un
sistema di raccordi fra processo penale e giudizio contabile, evidenziando l’interesse
del legislatore verso una risposta non solo penalistica verso i comportamenti
dei pubblici dipendenti produttivi di danni all’erario pubblico, spesso
difficilmente rimediabili, in assenza di tempestive misure dirette a tale
scopo ed in presenza di fenomeni estesi di corruzione pubblica, correlati all’ampliamento
delle funzioni pubbliche nell’economia, esercitate anche con forme
organizzative di tipo privatistico. Da
ciò deriva una prima considerazione circa l’estensione soggettiva di cui
all’art. 3 della legge, per effetto della quale, l’informativa concernente
la sentenza emessa per fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione viene
trasmessa alla magistratura contabile anche qualora i fatti risultino commessi
da dipendenti di “...enti a prevalente partecipazione pubblica...”, così
superandosi, quantomeno con riferimento a danni erariali conseguenti a fatti
criminosi , la “pietrificata” giurisprudenza della Corte suprema di
cassazione, secondo cui non sussiste la giurisdizione contabile nei confronti
di tali soggetti (salvo per i fatti correlati ad atti “autoritativi”) che
abbiano cagionato danno all’ente pubblico “economico”. Per una
prima applicazione della legge in proposito si segnala Sez. reg. Marche,
giudice unico Borrelli, ord. N.
28 del 4 luglio 2001, in www.giust.it.
n. 7-8-2001, che ha confermato un sequestro conservativo eseguito nei
confronti di dipendenti dell’Ente tabacchi italiani s.p.a.). In
secondo luogo la legge evidenzia come risultino rilevanti i rapporti fra il
giudizio penale ed il giudizio contabile e che non sembrano comunque del tutto
risolti. Infatti viene prevista la trasmissione di sentenze di condanna, anche
non definitive, e viene fatto salvo l’art. 129, comma 3 disp.att. c.p.p. che impone la comunicazione al
pubblico ministero contabile dell’informazione sull’esercizio dell’azione
penale nonché (comma 3 bis) sulle “norme di legge che si assumono violate”
nel caso dell’adozione di provvedimenti di
custodia cautelare. Ciò
appare tuttavia ancora insufficiente a garantire un’adeguata tutela poiché,
posticipando l’informativa alla conclusione delle indagini preliminari
(salvo il caso dei provvedimenti cautelari), consente spesso all’indagato di
spogliarsi dei beni immobili posseduti e delle disponibilità finanziarie
prima che del fatto possa venire a conoscenza il pubblico ministero contabile,
per cui il provvedimento di sequestro finisce per gravare esclusivamente sui
crediti di lavoro del dipendente (“quinto” dello stipendio e dell’indennità
di fine rapporto). Risulterebbe pertanto utile una ulteriore riflessione sulla
possibilità di un’informativa
anticipata che, pur salvaguardando le necessità di indagine penale,
consentisse un più tempestivo intervento. Su tale argomento, è stato
osservato (PERDUCA, Incontro di studio sulle “frodi comunitarie” - Roma,
Corte dei conti, 5-7 marzo 2001) che l’obbligo di cui all’art. 129
disp. att. c.p.p. non esclude la facoltà, per il pubblico ministero penale,
di informare anticipatamente il procuratore regionale della Corte dei conti,
nonché di fornirgli notizia di fatti dannosi per l’erario anche in caso di
archiviazione della notizia di reato (ipotesi non prevista dall’art. 129
disp.att. c.p.p.) sulla base delle disposizioni di cui all’art. 73
ordinamento giudiziario ( “Il pubblico ministero veglia all’osservanza
delle leggi, ala pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla
tutela dei diritti dello Stato .....”), nonché dell’art. 116 c.p.p. (“Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia
interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copia di atti estratti
o certificati di singoli atti....”). La possibilità al pubblico ministero
preso la Corte dei conti di richiedere atti, anche alle autorità giudiziarie
è comunque prevista dall’art. 74 r.d. 1214/1934 (T.u. leggi sulla Corte dei
conti- “...Il pubblico ministero nelle istruttorie di sua competenza può
chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di autorità
amministrative e giudiziarie e può inoltre disporre accertamenti diretti). Va
poi considerato il profilo della “unitarietà della figura del pubblico
ministero” (Cass. sez. un. 2 dicembre 1992 n. 12866) per effetto della quale
nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione il pubblico ministero contabile
è rappresentato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione. In
tal modo, in attesa di un ulteriore auspicabile chiarimento legislativo
potrebbero essere applicati, in via interpretativa gli artt. 117 e 317 c.p.p.
in tema di scambio di atti ed indagini collegate fra uffici del pubblico
ministero (cfr. Cass. sez. V pen.,
25 maggio 1993), in concreto peraltro spesso realizzati sulla base di intese
fra uffici, in alcuni casi tradotte in veri e propri “protocolli” di
collaborazione ( A. CANALE, Incontro di
studio sulle “frodi comunitarie” -Roma,
Corte dei conti, 5-7 marzo 2001).
Paolo Luigi Rebecchi
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