Italia oggi 18 maggio 2000 pag. 57

 

Vertici CDC

Montecitorio fa risorgere Rattazzi

 

La Commissione affari costituzionali della Camera, chiamata ad esprimere il proprio parere sul DDL 5956, in materia di giustizia amministrativa, approvato dalla Commissione giustizia, giunta ad esaminare una disposizione che, in attuazione della Costituzione, prevede che il Presidente della Corte dei conti debba essere scelto tra i magistrati di carriera, ha ritenuto "non condivisibile la soppressione della facoltà di nominare personalità esterne alla Corte, che è stata attribuita al Governo dalla legge Rattazzi del 1859 e che riguarda anche il Consiglio di Stato".

Peccato che la norma "non condivisibile" sia la fotocopia di quella che dal 1982 (art. 22 della legge n. 186) disciplina la nomina del Presidente del Consiglio di Stato!

Il parere è stato reso su pressante richiesta dell’On. Marco BOATO, già relatore in Bicamerale per il sistema "delle garanzie").

Rattazzi esulta per la sua legge (del Regno di Sardegna) resuscitata, Cavour si rigira nella tomba. Speriamo che qualcuno si vergogni!

Il testo della discussione all'indirizzo: http://www.amcorteconti.it/disc_aff_cost.htm

 

 

 

 

Alla vigilia dell'appuntamento referendario del 21 maggio le ragioni del no

 

CARRIERA UNICA DA DIFENDERE

Per i PM è fondamentale la cultura del giudizio

 

Salvatore Sfrecola

(Presidente dell’Associazione Magistrati Corte dei conti)

 

Tra i quesiti referendari, molto sembra appassionare quello che ha ad oggetto la carriera dei magistrati. E che è diretto, in caso di vittoria del "si", ad impedire che un giudice possa passare a svolgere funzioni di Pubblico Ministero e viceversa.

I motivi espressi per questa scelta sono individuati essenzialmente nel fatto che l’unicità della carriera avrebbe determinato una sorta di contiguità psicologica tra magistrati assegnati alle due funzioni, al punto da ridurre la reale "terzietà" di chi giudica. Si aggiunge, inoltre, che questa situazione è solo italiana e, pertanto, è necessario che il nostro Paese "si adegui".

Lasciamo quest’ultimo argomento, tipico del provincialismo italiano, che non merita di essere preso in considerazione, anche perché altrove il P.M. è soggetto al potere politico.

Passando a profili meritevoli di maggiore attenzione, si dice essenzialmente che il Pubblico Ministero domina la vicenda processuale penale, tanto da condizionare prima le indagini di polizia giudiziaria e poi le decisioni dei GIP.

Se questi sono – come appaiono dalle parole dei promotori del referendum – i motivi della richiesta di abolizione dell’unica carriera dei magistrati italiani è evidente che il rimedio è peggiore del male.

Infatti, in primo luogo, non va mai dimenticato che il P.M. è parte pubblica - per cui la Costituzione ne assicura l’indipendenza - il cui compito nella vicenda processuale è esclusivamente quello di vigilare sulla corretta applicazione della legge e non può, pertanto, essere confuso con la parte privata che fa valere nel processo interessi (certamente legittimi) ma privati. Pertanto, con la creazione di una distinta carriera, il Pubblico Ministero perderebbe la cultura della terzietà che gli proviene dall’esperienza delle funzioni giudicanti, alle quali in vari momenti della sua vita professionale il magistrato è assegnato, con la conseguenza di accentuare quella mentalità "poliziesca" che oggi gli è rimproverata e che, in una certa misura, è conseguenza dell’attuale codice di procedura penale che assegna al P.M. la direzione delle indagini.

Occorre, invece, come sempre più spesso è suggerito dagli esperti del processo penale, un "ritorno" ad un ruolo del P.M. che non sia di diretto impegno nelle indagini che, affidate all’organo di polizia giudiziaria, sarebbero, poi, vagliate dal magistrato esclusivamente sotto il profilo giuridico.

Guai, dunque, ad allontanare il P.M. dalla cultura del giudice! Semmai è necessario, cosa che un tempo era la regola, che il magistrato requirente passi da una preventiva ed adeguatamente robusta esperienza giudicante e, soprattutto, che non avvengano passaggi immediati dall’una all’altra funzione nello stesso distretto.

Poche riforme del processo ed una più corretta "gestione" delle assegnazioni sono la soluzione giusta ind una materia nella quale l’esasperazione provocata dal promotori del "si" può portare più male che bene in un settore nel quale ogni intervento legislativo dovrebbe essere adeguatamente meditato perché destinato a durare nel tempo e ad incidere profondamente su interessi primari del cittadino.

 

 

La conversazione

GIUSTO PROCESSO ANCHE PER I GIUDIZI DI RESPONSABILITA' CONTABILE

Tra i problemi di recente interesse da parte degli studiosi e degli operatori del diritto, vi è sicuramente quello della compatibilità del vigente sistema processuale contabile - fondato sul T.U. delle leggi sulla Corte dei conti del 1934 e sul regolamento di procedura del 1933 - con le recenti riforme dell’istituto della responsabilità amministrativa e del suo processo.

Ne ha parlato nei giorni scorsi Mario Ristuccia, Presidente della Sezione d’appello della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell’ambito delle "conversazioni di contabilità pubblica" organizzate dall’Associazione Magistrati della Corte dei conti.

L’interesse per il tema, ha sottolineato l’oratore, va individuato nei due principali effetti delle riforme degli anni novanta. Da una parte l’incremento e la pervasività dell’attività giudiziaria della Corte dei conti in materia di responsabilità dei pubblici amministratori, quale conseguenza dell’istituzione delle sezioni e delle procure regionali, assunte spesso a sede di verifica della regolarità delle gestioni pubbliche locali attraverso lo strumento della denuncia ad opera di oppositori o soggetti comunque interessati; dall’altra, la riforma stessa del sistema dei controlli che riguardando non più i singoli atti, ma i risultati conseguiti, senza peraltro prevedere una misura di diretta incidenza sull’attività amministrativa, ha finito per generare il diffuso timore di una sinergia di sistema tra la funzione di controllo e la funzione di sindacato sui comportamenti dei singoli.

Da qui, evidentemente, l’esigenza che ad un aumentato ruolo – almeno nelle prospettive iniziali – dell’istituto della responsabilità amministrativa ed alla diffusione dei relativi organi di giurisdizione sull’intero territorio nazionale, con gli effetti di diretta e più facile accessibilità propri di un organo di giustizia "ordinario", corrisponda un complesso di regole procedurali non soltanto adeguato all’evoluzione del sistema processuale comune, ma soprattutto idoneo, pur nella specificità della materia, a garantire i diritti dei soggetti ad esso sottoposti. Nonché, di conseguenza, l’esigenza prioritaria di verifica dell’attualità della specifica disciplina processuale vigente, non soltanto ormai vecchia di settant’anni, ma soprattutto corrispondente ad una concezione nella quale le ragioni della tutela della finanza pubblica finivano per assumere un ruolo di assoluta predominanza.

Premesse tali considerazioni Ristuccia ha affrontato il tema della applicabilità dei principi del giusto processo al giudizio contabile.

Posto, dunque, che la legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 detta requisiti fondamentali che valgono per ogni tipo di processo (commi 1 e 2 dell’art. 111 Cost. modificato: " La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge"; "Ogni processo di svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata") e specifici principi attinenti al processo penale (commi 3, 4 e 5, in materia di salvaguardia dei diritti della persona accusata di reato e di formazione della prova in base al principio del contraddittorio), il tema dell’applicabilità al giudizio contabile dei principi del giusto processo va circoscritto ai soli principi di carattere generale, rimanendo da approfondire se ed entro quali limiti siano applicabili ad esso gli stessi principi specifici stabiliti in materia di processo penale.

L’interessante dissertazione si è diffusa a considerare il carattere risarcitorio-patrimoniale della responsabilità amministrativa, che condiziona il processo quanto alla posizione delle parti, al rispetto dei diritti di difesa, al sistema delle preclusioni, all’onere probatorio ed alla formazione delle prove, ai poteri del giudice, in linea con gli omologhi istituti dell’ordinario processo di cognizione, ispirato alla equiordinazione delle parti ed al principio dispositivo. Concezione risarcitorio-patrimoniale – ha sottolineato Ristuccia – che ha da sempre convissuto con il convincimento che gli interessi e le regole in gioco non sono esclusivamente quelli della tutela dell’integrità del patrimonio pubblico secondo una rigorosa concezione civilistica e che all’istituto della responsabilità amministrativa é in definitiva affidata una più ampia finalità di garanzia dell’integrità della finanza pubblica in generale e del corretto esercizio dei poteri e delle funzioni amministrative. Con la conseguenza che la responsabilità amministrativa è stata concepita come clausola generale del settore pubblico o come responsabilità di diritto pubblico, con adattamenti e forzature delle regole del processo ordinario, non coerenti con l’assunto del carattere patrimoniale della responsabilità amministrativa, species del comune genus della responsabilità patrimoniale comune.

Da qui una serie di incoerenze che non poco hanno contribuito ad alimentare lo stato d’incertezza circa la natura e la struttura del processo di responsabilità amministrativa, che, al contrario, per il crescente impatto con la realtà amministrativa e la potenzialità di coinvolgimento di un sempre maggior numero di funzionari ed amministratori pubblici, anche per effetto del prospettarsi di più ampi scenari risarcitori nel rapporto pubblica amministrazione-cittadini, avrebbe avuto bisogno di maggiori certezze anche sul piano processuale.

Innanzi tutto per quanto riguarda la posizione del pubblico ministero che ancora risente del ruolo di preminenza processuale di cui gode nell’ambito del giudizio di conto. Basti pensare allo svolgimento dell’attività istruttoria predibattimentale senza alcun controllo da parte del giudice ed al valore che il materiale acquisito é comunque destinato a produrre nella successiva fase giudiziale.

Problemi, dunque, non pochi e non semplici, che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti nei prossimi mesi, come ha annunciato il Presidente dell’Associazione, Sfrecola, nel ringraziare l’oratore, con incontri di studio e seminari ad hoc (il testo della conferenza è disponibile su internet: http://www.amcorteconti.it/Giusto_processo_conversazioni.htm ).

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

 

Le "Conversazioni di contabilità pubblica", iniziativa dell'Associazione Magistrati della Corte dei conti per stimolare e favorire riflessioni ed approfondimenti su temi di particolare interesse ed attualità in materia di gestione delle risorse pubbliche, proseguono nei prossimi mesi con il seguente calendario:

1° giugno 2000, dott. Filippo Basso, Direttore amministrativo dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche: "Il controllo di gestione nelle aziende sanitarie locali" – discussant il dott. Carlo Chiappinelli, Consigliere della Corte dei conti.

6 luglio 2000, Dott. Angelo Buscema, Consigliere della Corte dei conti: "Attualità del giudizio di conto"

Le "conversazioni" si terranno, come sempre, a Roma, nella sede centrale di viale Mazzini 105 (Aula R14), alle ore 10.

I testi delle precedenti conversazioni, disponibili su "Controllo e giurisdizione", Rivista internet di contabilità pubblica, presente sul sito http://www.amcorteconti.it/root/convegni_2.htm#CONV, potranno, altresì, essere richieste all'indirizzo di posta elettronica dell'Associazione: magcorte@mclink.it.