Giuseppe Cassano - Cristiana Cosentino

IL DANNO AMBIENTALE

Lineamenti. Giurisprudenza. Normativa

Aggiornato al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258

Milano, Ipsoa, dicembre 2000, pp 300 - L. 45.000

 

Come è unanimemente riconosciuto, lo scenario normativo in tema di danno ambientale si presenta ampiamente complesso e intricato. La ragione di fondo va individuata nella presenza di un panorama legislativo che è caratterizzato da un continuo avvicendarsi di leggi settoriali a fronte di una palese carenza, in subiecta materia, di concetti normativi ben chiari e delineati.

Il quadro che, in tal modo, si viene a comporre è estremamente confuso e sconnesso, in quanto tale susseguirsi di norme in settori strettamente correlati poggia su nozioni giuridiche ancora ben lungi dall’essere consolidate, al di là dei seri e decisivi contributi dottrinari e giurisprudenziali.

Ecco perchè questo libro, ancor prima di affrontare la problematica concernente il danno ambientale, inizia col delineare il concetto di bene ambientale, che sta alla base di una concreta operatività degli strumenti civili esistenti a tutela dell’ambiente. Ci si è immediatamente resi conto, analizzando i più rilevanti e approfonditi interventi dottrinari e giurisprudenziali, della difficoltà di inquadrare tale tipo di bene nella categoria dei beni giuridici, così come è tradizionalmente concepita. La configurazione sui generis di tale bene, infatti, si riflette immediatamente nelle difficoltà sorte in tema di responsabilità civile e, in particolare, nei primi tentativi da parte della dottrina e della giurisprudenza di individuare degli strumenti adeguati di tutela sulla base di una interpretazione evolutiva dell’art.9 Cost., del diritto di proprietà e del diritto alla salute. L’obiezione fondamentale riscontrata in proposito è che tale tipo di tutela è sempre mediata e riflessa e che soffre dei limiti inerenti alla responsabilità aquiliana, precipuamente strutturata per risarcire il danno immediatamente e direttamente scaturente dalla lesione di beni di cui il singolo è esclusivo titolare. La lesione del bene ambiente, al contrario, solo eventualmente e successivamente potrà determinare un danno alla salute del singolo, nonché delle generazioni future, mentre, immediatamente, produce un danno all’ambiente naturale, bene essenzialmente adespota, il cui diritto alla tutela e alla conservazione dello stesso si fonda sul soddisfacimento di un interesse, individuale ma allo stesso tempo collettivo, che è sostanzialmente diverso dall’interesse insito nel diritto alla salute di cui all’art.32 Cost. e che solo in via mediata e eventuale coinvolge.

Tale tematica ampiamente sviluppata si inserisce nell’altrettanto interessante e complesso problema fortemente dibattuto in dottrina relativo al confronto tra un tipo di responsabilità oggettiva e un tipo di responsabilità per colpa, consistente, nella specie, nell’individuare quale tra tali due ipotesi di responsabilità si attagli maggiormente al bene in oggetto , al fine di garantire una più adeguata tutela giuridica.

La prima risposta normativa al quesito in questione è stata fornita dall’art.18 della legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente (l. n.349/86), che ha optato per una responsabilità a titolo di colpa, alla quale si sono succedute ulteriori disposizioni dislocate in diversi contesti normativi. A fronte di una norma di base quale l’art.18, il dibattito, infatti, si concentra sull’art.17 del Decreto Ronchi (D.Lgs. n. 22/97) e sull’art’58 del D.Lgs. n.152/99 che prevedono tre ipotesi distinte di responsabilità civile, le quali operando in settori differenti ma strettamente connessi, si intersecano reciprocamente, prospettando un quadro normativo di difficile interpretazione e applicazione.

A ciò si aggiungono importanti decisioni giurisprudenziali analizzate e integralmente riportate nel presente lavoro, che, d’altra parte, tentano di configurare un armonico sistema di responsabilità civile coordinando la disposizione di cui all’art.18 della l.n.349/86, con la previsione generale di responsabilità aquiliana di cui all’art.2043 c.c.

Lo studio fin qui condotto viene completato con l’analisi delle più recenti novità in materia, in particolare il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 (in G.U. 18 settembre 2000, n.218 - s.o. n. 153/L), nel tentativo di fornire al lettore una visione il più possibile integrata e coordinata del presente apparato normativo. A tal uopo, per assicurare una più esaustiva conoscenza, del tema in oggetto, è sembrato più opportuno allegare il testo legislativo delle norme più diffusamente trattate, il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 e le più significative sentenze giurisprudenziali intervenute al riguardo.