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CAMERA DEI DEPUTATI
Interrogazione a risposta orale urgente (allegato B al resoconto della seduta del 27 luglio, pagina 32957)
LIOTTA, PISANU, SELVA, GIANCARLO GIORGETTI e FOLLINI - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Per sapere - premesso che:
la Gazzetta Ufficiale del 24 luglio ha pubblicato la legge 21 luglio 2000, n. 202, la quale prevede, come per il Consiglio di Stato (art. 22 della legge n. 186/1982) che il Presidente della Corte dei conti sia nominato tra i magistrati della stessa Corte, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Presidenza; per la nomina del Presidente del Consiglio di Stato la prassi costantemente seguita è nel senso che la Presidenza del Consiglio dei ministri richiede al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa che sia reso il parere di legge e, pertanto, indicato il magistrato da nominare (definito "designando" nei verbali di quel Consiglio); la correttezza della prassi fin qui seguita (da inquadrare nella categoria che la dottrina definisce pareri "tecnici": V. G. GUARINO, Deliberazione - nomina - elezione, a proposito delle modalità di elezione da parte del Parlamento di un terzo dei giudici della Corte costituzionale, estratto dalla Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche, vol. VII, serie III, anno VIII, 1954, pagg. 83 e 84) è, del resto, evidente, solo che si considerino le attribuzioni del Consiglio di Presidenza, chiamato a deliberare in ordine al "conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati" (art. 13, secondo comma, n. 1), della legge n. 186 del 1982, richiamato dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, per il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti); tale scelta trova fondamento nella necessità, giuridicamente tutelata, che tutti coloro i quali hanno i requisiti di legge debbano essere posti sullo stesso piano e valutati. Valutazione che non può che avvenire attraverso l'esame dei fascicoli personali che descrivono la storia professionale del singoli magistrati, per comprendere, cioè, come in concreto essi abbiano nel tempo svolto le attività istituzionali ed esercitato le funzioni direttive alle quali sono stati preposti e, infine, quale apporto scientifico abbiano fornito nelle discipline di interesse per la magistratura contabile;
CHIEDONO di sapere come si giustifichi l'orientamento della Presidenza del Consiglio, di cui si è avuta notizia nel corso dei lavori del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti del 24 u.s. e ripresa anche dalla stampa, di indicare alla Corte una "rosa" di magistrati, o peggio ancora un solo nome, sottraendo così all'Organo di autogoverno della Magistratura contabile, una scelta "piena", in tal modo limitando lautonomia della Corte dei conti che la Costituzione vuole indipendente "di fronte al Governo" (art. 100, terzo comma).
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