Discorso del Procuratore Generale della Corte dei Conti, Vincenzo Apicella,

in occasione della cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2000

 

Prima di iniziare la mia relazione, sento il dovere di porgere il più deferente e grato saluto al Signor Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, per la partecipazione a questa udienza di inaugurazione del corrente anno giudiziario della Corte dei conti.

Con analoghi sentimenti, saluto e ringrazio anche:

- il Signor Presidente della Camera dei Deputati prof. Luciano Violante;

- - Il Signor Vice Presidente del Senato della Repubblica senatore Domenico Contestabile;

- i Signori deputati e senatori presenti;

- il ministro on. Vincenzo Visco, qui in rappresentanza del Governo;

- il giudice Massimo Vari, in rappresentanza del Presidente della Corte Costituzionale;

- i ministri on. Luigi Berlinguer, on. Antonio Maccanico, on. Patrizia Toia e on. Enrico Letta;

- i Presidenti delle magistrature superiori e gli altri magistrati ordinari, amministrativi e militari presenti;

- le autorità religiose,civili e militari, i rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali, gli esponenti della cultura, i componenti del Consiglio di Presidenza, i magistrati e gli impiegati del nostro Istituto, e tutti coloro che, invitati, sono in quest’aula. Fra questi un pensiero rispettoso e cordiale voglio riservare ai colleghi magistrati della Corte che oggi sono fuori dal servizio attivo e che ci onorano con la loro partecipazione;

- in ultimo, ma non per ultimi, voglio ugualmente salutare e ringraziare i rappresentanti del Foro e dell’Avvocatura dello Stato, gli uni e gli altri partecipi preziosi del nostro lavoro quotidiano; nello stesso modo saluto gli esponenti della stampa, testimoni assidui e attenti della nostra attività.

 

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2000

 

 

1. - Introduzione e impostazione generale. - Con prevedibile enfatizzazione, si è atteso, prima, e si è accolto, poi, questo anno 2000 come l’ultimo del secolo XX e come la soglia di quel terzo millennio dell’era moderna che si è costretti a vedere gravido di preoccupazioni, non meno che venato di promesse.

Al di là, però, della magia che il tanto atteso numero pieno esprime, può ben dirsi che, se accelerazione storica è riscontrabile nel nostro tempo, questa vi è stata nell’ultimo decennio del secolo testé trascorso, allorché abbiamo assistito, talvolta inconsapevoli e talvolta sorpresi, ad una trasformazione epocale che ha visto, nel mondo, come in Italia, lo svanire di utopie, l’eclissi di ideologie, il crollo di potenze.

Non solo questo, però. Accanto alle ricorrenti e perciò "normali" crisi mondiali e locali di ordine economico, politico, sociale, etnico, con risvolti anche bellici, sono esplosi i problemi della sempre più disarmonica crescita demografica, dell’allungamento più o meno generalizzato della durata media della vita dell’uomo, dell’incalzare del progresso tecnico, dell’estendersi del doloroso fenomeno della disoccupazione, e del sopravvenire dei problemi ecologici.

Correlativamente, in un rapporto di causa ed effetto non sempre distinguibile, vi è stato anche, nella coscienza e nell’atteggiamento dei popoli, una trasformazione di valori, e talvolta una inversione di essi, con l’ulteriore conseguenza di un mutare del modo di concepire la vita e la società e quindi di tendere verso nuove e diverse finalità. Vi è stato, in definitiva, un’accelerazione di quel lento processo culturale e politico delle società, specie di quelle occidentali, così come si era dipanato nell’arco di poco meno di due secoli, con l’influenza di storicamente importanti, pur se ormai politicamente superate, esperienze di origine rivoluzionaria.

L’aspetto più significativo di questa evoluzione è stato da molti ravvisato nella preminenza che, nella conduzione politica delle nazioni, e più marcatamente dell’Italia, è stata data alla prospettiva economica rispetto a quella giuridica, con forse la sola eccezione rappresentata dallo sforzo che gli stati più evoluti producono per tutelare il più possibile i diritti civili.

Quest’ultima mutazione (il termine non paia improprio) si è introdotta lentamente nella nostra società, ma già ora appare ben visibile, e da tempo comporta il sopravvenire di problemi riguardanti specificamente l’amministrazione della cosa pubblica nei suoi momenti gestionali, in quelli del controllo e anche in quelli giurisdizionali.

Semplificando al massimo il discorso, mi azzardo a dire che l’arretramento della cultura della legalità di fronte all’affermarsi della cultura dei risultati sta trasformando radicalmente il diritto pubblico, sicché esso appare indirizzato ad offrire maggiore spazio all’autonomia dell’azione amministrativa, e quindi a dare minore presenza ai tradizionali tipi di controllo, in certo qual modo riducendo l’ampiezza e l’incisività del potere di regolamentazione della vita amministrativa dello Stato, proprio, anzi essenziale, della funzione legislativa.

Si parla, così, di "principio di legalità in senso sostanziale", in quanto ispirata, questa – come è stato autorevolmente affermato – "a criteri in base ai quali la decisione amministrativa venga a risultare non solo formalmente legittima, ma anche sostanzialmente adeguata ai parametri di ottimizzazione del risultato".

Per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, la conseguenza che ne è derivata è stata quella della riduzione del controllo di legittimità sugli atti, e della contemporanea introduzione e amplificazione del controllo di gestione sulle amministrazioni.

Continua tuttavia a porsi il problema se la corrispondenza a legge degli atti amministrativi attraverso i quali l’azione amministrativa si attua debba considerarsi necessaria, e in quale misura, e quale debba essere il compito degli organi preposti al controllo di economicità, di efficacia e di efficienza, di fronte a gestioni condotte anche con l’adozione di atti illegittimi. Ci si domanda, a questo punto, perché le Amministrazioni pubbliche, che più di ogni altro soggetto debbono ispirarsi ai principi di garanzia costituzionale, possano prescinderne e, quindi, di fatto possano non incorrere nel sindacato di legittimità. Del resto, molte recenti leggi ordinarie ciò consentono, limitando l’area di cogenza di norme amministrative e dando così spazio ad una regolamentazione di tipo dispositivo che allarga il tasso di flessibilità, e quindi l’ambito di discrezionalità, dell’azione dell’Amministrazione.

Il discorso, ad un tempo politico e giuridico, che tenti la realizzazione di un sistema che faccia funzionalmente convivere i due tipi di controllo è assai complesso e forse solo il tempo, con la maturazione di fatti, di idee e di esperienze, potrà chiuderlo. Perché - e qui esprimo una convinzione che non è solo mia - il principio di legittimità non è un feticcio, ma non può essere, in uno Stato di diritto, a pena di contraccolpi assai pericolosi, abbattuto e neppure emarginato.

Né ciò è in contrasto con la cultura dei risultati: è autorevolmente stato infatti sottolineato che di un controllo sui risultati "si arricchisce il principio di legalità, che diviene, anzi rimane, guida principale per l’esercizio dei poteri pubblici".

* * *

Il problema di fondo su cui mi sono soffermato è reso più serio dal fatto che il momento di accelerazione storica che stiamo attraversando ha fatto invecchiare, di fronte all’incalzare dei tempi, buona parte del nostro ordinamento, che, malgrado gli sforzi effettuati, attualmente si presenta non sempre adeguato a regolare, come sarebbe sua naturale funzione, la nuova realtà, nell’ambito, altresì, dalle regole cogenti del diritto comunitario.

Per cui, oggi, l’operatore del diritto, sia esso amministratore, funzionario o magistrato, e anche il singolo cittadino, non sa sempre quante leggi del passato siano ancora vigenti, applicabili e in concreto applicate, alla luce della normativa più recente, e quanto con essa siano integrabili, e in che modo. Ciò anche per la presenza di molte leggi verbose e di qualcuna inutile.

Quella che ne scapita, in ultima analisi, è la certezza del diritto, preziosa, non del tutto recente, e non ancora perfettamente realizzata, conquista storica degli Stati moderni di tradizione occidentale.

Di questa situazione hanno preso coscienza i Presidenti dei due rami del Parlamento che nel giugno scorso, nel presentare il rapporto sullo stato della legislazione redatto dall’apposito "Osservatorio" istituito presso il Servizio studi della Camera dei deputati, hanno sollecitato ai vertici delle magistrature e alle Authorities di segnalare fenomeni di dannosa sovrapposizione, di contraddizione di leggi e regolamenti e di incertezza normativa. Ciò al fine di porre legislativamente rimedio almeno alle discrasie più stridenti.

A questo appello ho dato una prima doverosa risposta, trasmettendo, sulla base della quotidiana esperienza di lavoro, una relazione, con la quale ho segnalato, appunto, alcuni fenomeni di dannosa sovrapposizione, di contraddizione e di incertezza, riguardanti norme che la Corte dei conti, nelle sue funzioni giurisdizionali, è chiamata ad applicare.

Aggiungo anche che, in questa prospettiva, recenti leggi delegate hanno opportunamente previsto la formazione di testi unici riguardanti alcune importanti materie. Si auspica che tale disegno venga realizzato presto e bene e che da ciò derivi una riduzione del c.d. "stock normativo", oggi invero esorbitante e tale da dare, tra l’altro, incentivo al già pesante contenzioso giudiziario.

Ho il dovere, peraltro, di rappresentare che la Corte dei conti, nell’esercizio di attività di referto esplicata in sede di annuale giudizio di parificazione, ha sempre e costantemente provveduto a segnalare al Parlamento "le variazioni e le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull’amministrazione e sui conti del pubblico denaro ", così come espressamente richiestole dall’art. 41 del T.U. n. 1214 del 1934.

 

 

2. – Oggetto della relazione. - Ho ritenuto necessaria questa mia breve premessa generale per introdurre quello che è l’oggetto più specifico del mio discorso, che è di rappresentare, in necessaria, estrema sintesi, lo "stato" attuale delle funzioni istituzionali della Corte dei conti, cioè di quella di controllo, di referto e giurisdizionale, così come si presentano alla luce dell’attuazione che è stata data, nel 1999, alla normativa che le regola. Non solo però: mi soffermerò anche a rappresentare i problemi di fondo che esse presentano e le prospettive future del loro esercizio.

 

 

3. – L’attività di controllo e di referto. – Intensa, come sempre, è stata l’attività delle sezioni e degli uffici della Corte dei conti preposti all’esercizio della funzione di controllo e di referto, sia in sede centrale che decentrata, sia nell’ambito del controllo preventivo di legittimità, che in quello successivo di gestione, sia nella materia dei controlli, anch’essi successivi, sul bilancio dello Stato e sulla gestione finanziaria degli enti pubblici, per terminare alla specialissima funzione, che non può tecnicamente definirsi di controllo, riguardante gli enti locali. I numeri che rappresentano questa attività (dovrei dire: queste attività) sono esposti nei quadri allegati al testo scritto di questa relazione.

Questi dati, però, da soli non danno integrale contezza circa il peso, il valore e la posizione della funzione di controllo nel suo complesso, e di quella, sempre più importante e sempre più visibile, di referto, così come sono state delineate dalla riforma del 1994-96 e così come si presenta per l’avvenire, anche a seguito delle nuove prospettive nate dal decreto legislativo n. 286 del 1999.

Non vi è dubbio che la detta riforma ha di molto ridotto l’area di incidenza del controllo preventivo di legittimità e, nel contempo, ha introdotto un controllo successivo di gestione su tutte le amministrazioni pubbliche e sulle amministrazioni regionali, con ciò concentrando in un solo istituto, appunto la Corte, due tipi di controllo: ciò nel preordinato disegno di una valutazione unitaria della finanza pubblica e della correlativa e connessa attività di referto al Parlamento, secondo parametri più avanzati e più atti a cogliere i risultati dell’azione amministrativa.

Non mi soffermerò sui dettagli di questo assetto. Dirò solo che esso, indubbiamente valido, non fu assistito, al momento in cui fu disposto, da una sufficiente normativa riguardante gli strumenti organizzativi.

A questa carenza ha posto rimedio l’art. 3, comma 2, del già ricordato decreto legislativo n. 286, laddove si affida alla Corte il compito di determinare "il numero, la composizione e la sede" dei propri organi di controllo preventivo o successivo, e ciò "anche in deroga a previgenti disposizione di legge".

Con questa norma il legislatore delegato ha dimostrato di avere fiducia nelle capacità di autoregolamentazione del nostro Istituto, addossando comunque ad esso una responsabilità che è tanto più grande in quanto l’ampiezza e l’eccezionalità del mandato indica che, se questo verrà lodevolmente eseguito, ne deriverà una più mirata e più utile garanzia di buona gestione della cosa pubblica. Inoltre, con l’esercizio dei poteri che la legge delegata le affida, la Corte potrà meglio definire la propria posizione nell’Ordinamento, utilizzando al meglio, nell’interesse della Nazione, la potenzialità che la propria specializzazione e la propria esperienza sono in condizione di esprimere. Senza che si possa essere accusati di enfasi, è lecito dire che questa è un’occasione storica per l’Istituto stesso, ma, anche e specialmente, per la Repubblica.

La Corte è ben consapevole della grande importanza del compito che, con ciò, le viene ora affidato. Ne fa fede l’attenzione che ad esso viene riservata dalle strutture di studio della Corte (mi riferisco in particolare al Seminario sui controlli operante nell’Istituto) e dai singoli magistrati.

Ma il rilievo istituzionale maggiore è rappresentato, oggi, dal lavoro svolto, al riguardo, dal Consiglio di Presidenza e, al di fuori di esso, da una speciale commissione all’uopo nominata, i cui risultati presto confluiranno, per le definitive determinazioni, all’organo collegiale di vertice dell’Istituto.

Posso dire che la qualità e le ampie concordanze, di finalità e di contenuti, di tale lavoro, peraltro non ancora completato, appaiono tali da promettere soddisfacenti risultati.

Una parola ritengo di dover dedicare alle soluzioni organizzative su cui, alla fine, ci si dovrà pronunciare. In proposito, pur con le sostanziali convergenze di cui ho detto, al momento attuale sullo schema organizzativo sono emerse alcune diverse ipotesi relative al disegno da dare all’attività di coordinamento dei vari organi di controllo.

Per affrontare quest’ultimo punto, ritengo che si debba ricorrere all’elementare metodologia che rigorosamente tenga presente le finalità volute e, in relazione a queste, si debbano approntare strutture che, ad un tempo, siano ben calibrate a seconda della tipologia dei diversi controlli e siano nel contempo atte a ridurre al minimo i tempi dell’esercizio della funzione.

In estrema sintesi, esprimo il personale avviso che tali strutture dovrebbero innanzitutto risultare, senza sovrapposizioni, senza vuoti di competenza e senza invasioni di campo.

Inoltre dovrebbero essere decentrate, non solo territorialmente, ma anche funzionalmente: penso tra l’altro, oltre alle istituende Sezioni regionali di controllo, alla sezione di controllo sulle amministrazioni centrali dello Stato e alla sezione controllo enti e, se e per quanto di competenza, alla Sezione Enti locali. Esse, certamente, dovrebbero essere autonome, avendo riguardo alle rispettive competenze, ma collegate ad un organo centrale di generale indirizzo e di coordinamento, costituito dalle SS.RR. della Corte in sede di controllo e di referto. A questo collegio, cui non potrà non essere demandato un compito di coordinamento e indirizzo, dovrebbero, inoltre, confluire i rapporti sui risultati del controllo eseguito in sede decentrata, sì che le stesse SS.RR. possano, unitariamente e in termini generali, in aggiunta al referto annesso alla pronuncia in sede contenziosa sul rendiconto generale dello Stato, riferire al Parlamento sullo stato della gestione della cosa pubblica. In definitiva, ritengo che questo sistema "a rete" sia atto a realizzare due finalità, quella di assicurare settorialmente una vigilanza sui centri di spesa e quella di realizzare contemporaneamente l’esigenza che ha il Parlamento, nella sua posizione di centralità, di essere sempre aggiornato, con uno o anche con più documenti, purché coordinati, sullo stato della gestione della cosa pubblica. Ciò anche per garantire gli impegni di equilibrio di bilancio e di stabilità assunti con l’unione europea.

Un’anticipazione di questo sistema, in nuce e parzialmente, può riscontrarsi nella funzione di referto sino ad ora svolta dalla Corte dei conti, attraverso le sue articolazioni centrali e periferiche, costituite dalle SS.RR., dalla Sezione del controllo, anche nell’attualissima materia degli affari comunitari e internazionali, dalla Sezione Enti, dalla Sezione Enti locali e dalle Commissioni regionali di controllo. Attraverso esse, l’Istituto realizza un’attività di verifica dei risultati cui devono essere riconosciute finalità di spiccata modernità, in quanto tese a instaurare quel circuito informativo indispensabile a fornire gli elementi agli organi rappresentativi al Governo e alle Amministrazioni per il necessario adeguamento delle rispettive scelte operative alla realtà in evoluzione.

 

 

4. - Il contenzioso di responsabilità. – La giurisdizione della Corte, che la Costituzione sancisce all’art. 103, ha trovato il suo più recente assetto nella riforma contenuta nella legge n. 19 del 14 gennaio 1994 di conversione di precedenti decreti legge, nella coeva legge n. 20 e nella legge n. 639 del 20 dicembre 1996.

Il mio predecessore, nella prolusione di inaugurazione dell’anno giudiziario 1999, tra l’altro si è soffermato sul grado di applicazione di tale riforma, sulle problematiche da essa originate e sulle zone d’ombra che hanno continuato a permanere nel sistema di garanzia cui è preposto l’istituto della responsabilità amministrativa.

Riallacciandomi a questo discorso, desidero aggiungere, ora, alcune brevi considerazioni.

La riforma degli anni 1994-1996, pur se nata da un lungo travaglio, ed espressa, dopo numerosi decreti d’urgenza, da tre diverse leggi, che, sovrapponendosi, hanno determinato qualche problema di diritto intertemporale e anche di interpretazione, ha tuttavia formato un fondamentale tessuto normativo sufficientemente aderente a quelle più avvertite esigenze di certezza nelle scelte, di tranquillità operativa, di ricerca dell’economicità, dell’efficacia e dell’efficienza, che appartengono ai moderni modelli dell’azione amministrativa.

Ho parlato di certezza nelle scelte e di tranquillità operativa, l’una e le altre necessarie agli amministratori e ai dipendenti. Ho inteso specificatamente riferirmi alle più moderate regole secondo le quali è stata riscritta la previsione di legge in tema di valutazione della responsabilità amministrativa.

Così, il criterio discriminante è stato alzato alla soglia della colpa grave, il vincolo di responsabilità è diventato personale, non trasmissibile agli eredi e ristretto alla parte che ciascun convenuto abbia avuto nella produzione dell’evento dannoso. In più, in aggiunta al c.d. potere riduttivo già attribuito al giudice contabile, è stato introdotto il principio dell’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali e quello della valutazione dei vantaggi comunque conseguiti dalle Amministrazioni a seguito di un comportamento di per sé dannoso, nonché limitazioni alla valutazione degli atti di componenti di organi collegiali.

Né va taciuta l’introduzione del principio della differenziazione tra responsabilità dolosa principale e responsabilità colposa sussidiaria, sancito da una perspicua sentenza della Corte costituzionale. In più, sotto l’aspetto procedurale, la riforma ha introdotto l’istituto dell’"invito a dedurre", anticipando, così, alla fase istruttoria il principio del contraddittorio. Ciò a maggiore garanzia degli interessati. Infine, come ulteriore tutela degli amministratori, il termine di prescrizione è stato ridotto a cinque anni.

Da quanto detto incontestabilmente risulta che l’istituto della responsabilità amministrativa per colpa, preconizzato da Cavour nel lontano 1852 e visto con favore da Luigi Einaudi nel 1946 in sede di lavori per la Costituente, è ora configurato in termini formali e sostanziali di grande prudenza e, direi, quasi di mitezza, criteri che appaiono conformi all’evoluzione ordinamentale in atto.

A questo punto, sento il dovere di esprimere una mia opinione. Troppe volte si attribuiscono colpe alla c.d. burocrazia, identificata negli amministratori, funzionari e negli impiegati, quando invece, carenze e altrettante lentezze derivano direttamente, come ho già accennato, da una legislazione vecchia e perciò non più al passo coi tempi. Né le normative più recenti possono dirsi tutte esenti da censure, in quanto non infrequentemente presentano poca chiarezza e poco coordinamento con testi precedenti e coevi.

Ciò non toglie che frequentemente sussistano, nelle cause determinanti di danno all’erario, anche carenze del tutto personali, che danno origine a condotte colpose o dolose di amministratori e di dipendenti pubblici.

Pertanto, pur dovendo operare con la descritta limitazione di poteri di intervento e nell’ambito di una materia difficile, la giurisdizione di responsabilità amministrativa si appalesa strumento essenziale, e quindi non eliminabile di garanzia del nostro ordinamento.

Ciò avviene, innanzi tutto, sul versante dei comportamenti dolosi (la piaga della corruzione purtroppo è sempre presente), ad integrazione e a sussidio dell’azione del giudice penale, anche e specialmente laddove è necessario il perseguimento di responsabilità amministrative per sola colpa, concorrenti peraltro con condotte criminose di altri dipendenti o di terzi. Importanti esempi di questa integrazione di istruttorie e di giudizi tra giudice penale e giudice contabile sono emersi, appunto nel 1999, in occasione delle vicende del SISDE e in quelle delle frodi perpetrate nella gestione dell’Enalotto.

Ma vi è un versante sul quale la tutela della finanza pubblica è affidata solo alla giurisdizione della Corte, ed è quello della difesa delle ragioni erariali nei confronti di comportamenti solamente colposi di amministratori, dipendenti e agenti pubblici.

In particolare, nei riguardi degli agenti pubblici, cioè nei confronti delle persone fisiche o giuridiche legate con l’ente pubblico da rapporto non di impiego, ma di servizio, si è doverosamente soffermata l’attenzione degli uffici di Procura, e ciò in relazione all’estendersi di tale modulo, sempre più diffuso, di "fare amministrazione".

La funzione della giurisdizione è, quindi, principalmente di intervento attivo, nel caso concreto, di un organo magistratuale autonomo ed esterno e non, come qualcuno in passato ha paventato, di generale e immanente controllo giudiziario. Ciò non toglie che vi sia un altro aspetto di efficienza che viene comunemente ignorato, perché poco visibile, ed è quello rappresentato dalla funzione deterrente che la semplice teorica esistenza del vincolo della responsabilità è in grado di assicurare. Infatti, la coscienza che hanno amministratori e impiegati di essere esposti ad un giudizio di responsabilità amministrativa personale, normalmente li rende più vigili verso l’esterno e ciò può far restringere le maglie (come molte volte già avviene a tutela anche degli organi di direzione politica) delle garanzie che l’ordinamento appresta contro inserimenti più o meno fraudolenti, ma sempre perniciosi, di terzi, a danno della P.A. Interdire, disperdere, o addirittura, eliminare l’istituto della responsabilità amministrativa e contabile non sembra, pertanto, una buona idea.

Ora, dovrei richiamare i numeri nei quali si è espressa la giurisdizione di conto e di responsabilità nell’anno 1999. Lo faccio rinviando alle tabelle allegate al testo scritto di questo mio discorso, che esprimono l’entità quantitativa del lavoro svolto, invero notevole, specie per quanto riguarda le istruttorie.

Nella mia funzione di coordinatore dell’attività dei Procuratori regionali, ho affrontato il problema di individuare i settori di azione amministrativa pubblica per i quali, più che per gli altri, si appalesa necessaria la presenza attiva della giurisdizione di responsabilità. Ciò in relazione alla delicatezza, all’essenzialità e all’esposizione a pregiudizi erariali che alcuni settori hanno più degli altri. Così, coerentemente alle osservazioni da me effettuate nella requisitoria pronunciata in sede di giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio 1998, ho concordato con i procuratori regionali di riservare un’attenzione preferenziale verso i settori nei quali si verificano i maggiori e meno giustificati sprechi nella gestione della cosa pubblica.

E, parlando di "sprechi", non intendo certo riferirmi ad eccesso di dotazione finanziaria di alcuni capitoli di spesa rispetto ad altri, ma al concreto, malaccorto impiego di tali risorse operato talvolta dalle amministrazioni. Il risanamento dei conti pubblici, così felicemente e meritoriamente conseguito in questi ultimi anni da una accorta politica di bilancio sostenuta dal sacrificio degli Italiani, impone che, nella gestione della spesa, ci si rifaccia sempre all’aureo, antico parametro, morale prima che economico e giuridico, del "buon padre di famiglia".

I settori dove più facilmente si riscontrano gli "sprechi" sono numerosi. Voglio sottolineare, tra essi, quelli riguardanti la materia contrattuale e dell’esecuzione delle opere pubbliche, il patrimonio pubblico, la riscossione delle entrate e la gestione di fondi comunitari, specie laddove si verificano danni per frodi o per corruzione e anche per semplice incuria.

In tale prospettiva, sarà incrementata e ulteriormente migliorata la collaborazione con l’autorità giudiziaria ordinaria, con il SECIT, con l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con l’ausilio, sempre prezioso e insostituibile, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Debbo segnalare che la giurisdizione della Corte ha recentemente indirizzato la propria attenzione a casi di mancata vigilanza di organi della P.A. su società per azioni nate a seguito della c.d. privatizzazione di attività pubbliche di tipo economico. Intendo riferirmi ad una sentenza con cui è stata riconosciuta la responsabilità di un sindaco, che aveva omesso di promuovere una doverosa azione giudiziaria civile nei confronti di amministratori infedeli di una società di servizi a totale partecipazione comunale.

* * *

Pur nella ristrettezza del tempo che mi è consentito occupare, non posso non riservare un breve, ma necessario accenno alla situazione del contenzioso pensionistico attribuito alla giurisdizione della Corte.

In tale materia, notevole è stata l’attività delle Sezioni regionali, come si può rilevare nei quadri anch’essi allegati alla versione scritta di questo mio discorso, che evidenziano una forte produzione di provvedimenti di definizione dei ricorsi (+ 20,5% rispetto al 1998). Resta tuttavia alto il numero dei gravami ancora da decidere, a causa di una serie lunga e antica di fattori. Ricordo, tra questi, oltre ad una eccessiva riapertura di termini per proporre domande, più volte effettuata in passato, proprio le vigenti normative del settore, talvolta oscure, spesso intricate, quasi sempre complesse; il che accentua la tendenza dei cittadini, a ricorrere, a torto o a ragione, alla pronuncia del giudice.

Non resta che sperare in una riforma che, di fronte a questa non più tollerabile emergenza, dia maggiore celerità alla procedura dei giudizi, anche per evitare condanne da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Alla soluzione del problema potrebbe risultare utile la norma contenuta nell’art. 6 del disegno di legge n. 2934 (Atti Senato), già approvato da un ramo del Parlamento, laddove si introduce, in alcuni casi, il ricorso a decisioni in forma semplificata e si prevedono nuove ipotesi di perenzione.

Un'altra soluzione, peraltro non priva di qualche controindicazione, potrebbe essere quella ipotizzata nel disegno di legge n. 3711 (Senato della Repubblica), di iniziativa dei senatori Marini, Del Turco e Meloni), che dichiaratamente prevede di "consentire ai presidenti delle sezioni, rimettendosi alla loro prudente valutazione, di decidere quali giudizi definire con provvedimento monocratico proprio o di altro magistrato della sezione, appositamente delegato".

* * *

Chiudo il mio discorso riportandomi per un breve minuto entro il più ampio angolo di visuale da cui sono partito, e nel quale, peraltro, certamente trova la sua collocazione anche l’attuale stato della Corte dei conti.

E’ fin troppo evidente che lo Stato sta attraversando un faticoso e difficile momento di ristrutturazione, un momento in cui scelte politiche, vincoli di bilancio, strutture amministrative, esigenze di sviluppo economico, impegni internazionali, emergenze occupazionali si presentano come un intricato coacervo di problemi.

Non sta a me proporre soluzioni.

Posso solo assicurare che la Corte dei conti, nell’ambito delle sue competenze, farà quello che l’Ordinamento le richiede. Ciò sulla strada del già ben avviato processo di risanamento del bilancio pubblico e anche, attraverso l’attività di referto, sul percorso appena intrapreso dell’ammodernamento della P.A.

Questo, però, potrebbe non essere sufficiente. Il progresso materiale della società deve essere accompagnato, infatti, dal progresso civile del popolo. Questo potrà realizzarsi se e quando l’istanza di recupero dei valori etici, che oggi emerge come ansia di pochi, diventerà coscienza di tutti, e se e quando possa nascere in tutti quel forte senso di identità nazionale, che si presenta come fattore determinante di una reale integrazione europea ed è, nel contempo, geloso patrimonio, e risorsa, degli altri popoli dell’Europa.

Lo sia, quindi, anche per l’Italia.

Signor Presidente, ho l’onore di chiederLe di dichiarare aperto l’anno giudiziario della Corte dei conti per il 2000.