PROCURA REGIONALEPRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA
Relazione del Procuratore Regionale Ignazio Del Castilloin occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2003
Udienza del 4 febbraio 2003 Presidente Giovanni D’antino Settevendemmie
1. Prima di illustrare l’attività della Sezione e della Procura regionale e di dare notizie sull’attività di controllo di legittimità e di controllo sulla gestione svolta dalla Sezione regionale di controllo ritengo opportuno soffermare l’attenzione su alcune novità legislative che interessano l’azione della Corte dei conti. Mi riferisco ad alcune disposizione della legge 27 dicembre 2002 (finanziaria per il 2003) che hanno attribuito alla Corte dei conti nuove funzioni finalizzate al mantenimento dell’equilibrio della finanza pubblica ed imposto alle amministrazioni pubbliche precisi obblighi di denunzia. La prima disposizione è quella contenuta nell’art. 23 che impone alle amministrazioni pubbliche la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte di conti. Il riconoscimento di debito è, in genere, conseguenza dell’inosservanza delle procedure di spesa, molto frequente nelle amministrazioni locali, da cui può derivare l’alterazione dell’equilibrio finanziario dell’ente ed anche un danno patrimoniale che in passato raramente veniva portato a conoscenza della procura della Corte dei conti. La seconda disposizione è quella contenuta nell’art.24 che, dopo aver introdotto l’obbligo della gara con le procedure comunitarie per l’aggiudicazione degli appalti di forniture e di servizi di importo superiore a 50.000 Euro nei casi in cui le amministrazioni non facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A. o al mercato elettronico della pubblica amministrazione, precisa che la violazione di tale obbligo è causa di responsabilità amministrativa del funzionario che ha stipulato il contratto. In tale ipotesi l’amministrazione ha l’obbligo di fare immediata e documentata denunzia alla procura della Corte dei conti. Lo stesso art. 24 prevede che nei casi in cui la vigente normativa consenta il ricorso alla trattativa privata le amministrazioni devono dare notizia della stipulazione del contratto con tale procedura alla Sezione regionale (di controllo) della Corte dei conti cui è affidato il compito di effettuare il monitoraggio del fenomeno. La terza disposizione è quella contenuta nell’art. 30 che attribuisce alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti il potere di irrogare agli amministratori degli enti territoriali la condanna ad una sanzione pecuniaria da cinque a venti volte l’indennità di carica percepita al momento della violazione, qualora essi, in violazione dell’art. 119 della Costituzione, ricorrano all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle d’investimento E’ poi da segnalare la disposizione contenuta nell’art. 1, quarto comma, lettera f) della legge 16 gennaio 2003, n. 3 -Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione- che impone all’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, di fare rapporto all’Autorità giudiziaria ed alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge.
2. Attività di controllo e di referto La Sezione regionale di controllo ha svolto una intensa attività di controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche (amministrazione regionale e suoi enti strumentali ai fini del referto ai Consigli regionali, enti locali territoriali e loro enti strumentali, ai fini del referto ai rispettivi Consigli, Università e altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione), sulla base del programma approvato dalla Sezione stessa nell’adunanza del 12 febbraio 2001. Il controllo è diretto anche a verificare l’economicità, l’efficienza e l’efficacia delle gestioni amministrative, e la funzionalità dei controlli interni. Nell'esercizio di tale controllo la Sezione ha avviato le indagini previste dal programma relative a: - gestione finanziaria e attuazione della programmazione del bilancio in Emilia Romagna per l’esercizio finanziario 2001; - parchi e aree naturali: programma di investimento regionale 1998/2001; - patrimonio immobiliare e politiche di dismissioni immobiliari; - attività produttive: perseguimento obiettivi previsti dalla legge regionale n. 3 del 1999 concernente il riordino del sistema regionale e locale (fondo unico regionale per le attività produttive industriali; programma regionale triennale); - cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari in materia di turismo con riguardo alle zone obiettivo 2 (programmazione 2000-2006 per la gestione dei fondi strutturali); - valutazione sul funzionamento dei controlli interni delle Province e di alcuni Comuni della Regione. Alcune indagini sono state già concluse, altre sono in via di ultimazione. Nel corso dell’anno la Sezione ha emesso 8 deliberazioni e 12 decreti e ordinanze. Con delibera dell’11 dicembre 2002 La Sezione ha approvato il programma per il controllo successivo sulla gestione relativo al 2003. Nell'esercizio del controllo preventivo di legittimità, che riguarda pochi atti delle amministrazioni dello Stato, sono stati esaminati 200 provvedimenti 22 dei quali assoggettati a rilievo istruttorio. Nell'esercizio del controllo successivo di legittimità è stata svolta una notevole attività e sono stati esaminati 3732 atti di conferimento di trattamento pensionistico a dipendenti statali, 239 dei quali sono stati oggetto di rilievo istruttorio. A nessuno degli atti esaminati è stato ricusato il visto di legittimità. Sull’attuale assetto dei controlli inciderà il disegno di legge, già approvato da un ramo del Parlamento, contenente disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che prevede anche la possibilità di ulteriori forme di collaborazione delle Sezioni regionali di controllo con le Regioni e la possibilità di integrazione delle Sezioni stesse con due componenti designati rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali.
3. Giurisdizione La nuova disciplina del processo pensionistico e le innovazioni apportate alla disciplina della responsabilità amministrativa a partire dal decreto legge n. 54 del 1993, hanno posto nuove problematiche che la giurisprudenza non riesce ancora a risolvere in maniera univoca, anche per il fatto che le decisioni di questioni di massima adottate dalle Sezioni Riunite della Corte sono sempre più spesso disattese dalle diverse Sezioni giurisdizionali regionali e dalle Sezioni di appello. In materia pensionistica non tutte le Sezioni ritengono ammissibile l’intervento facoltativo del pubblico ministero nei giudizi in materia di pensioni, mentre è stata rimessa alle Sezioni Riunite la questione dell’ammissibilità dell’appello incidentale del procuratore generale negli stessi giudizi. Problemi permangono anche per la completa applicazione della legge 205 del 2000 specie in ordine all’adozione di decisioni semplificate con decreto. La nuova disciplina dei giudizi di responsabilità contenuta nell’art. 5 della legge n. 19 del 1994 ha introdotto una fase pre-processuale che ha aperto una problematica che non ha ancora trovato soluzioni univoche. La disposizione citata prevede l’obbligo del procuratore regionale di invitare il presunto responsabile del danno a depositare le proprie deduzioni in un termine non minore di trenta giorni prima dell’emissione dell’atto di citazione ed un termine per il deposito dell’atto di citazione con possibilità di proroga su autorizzazione della sezione giurisdizionale E’ incerto se il procuratore regionale possa concedere al presunto responsabile una proroga del termine assegnato per le controdeduzioni, se l’invito a dedurre possa contenere una valida costituzione in mora del presunto responsabile, se nel computo del termine per l’emissione dell’atto di citazione si debba tener conto della sospensione feriale. Sul problema della partecipazione del presunto responsabile al procedimento di autorizzazione della proroga all’emissione dell’atto di citazione una sezione giurisdizionale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 19, nella parte in cui non prevede che l’istanza di proroga per l’emissione dell’atto di citazione debba essere notificata al presunto responsabile, per contrasto con l’articolo 111 della Costituzione, sotto il profilo della garanzia del contraddittorio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 404 del 2002 ha dichiarato la questione non fondata osservando che la giurisprudenza contabile ha introdotto in via pretoria il reclamo al collegio sulla decisione sull’istanza di proroga e che, comunque, l’eventuale illegittimità del provvedimento di proroga può essere dedotta nella fase processuale. L’ambito della giurisdizione contabile si va sempre più ampliando. La giurisprudenza più recente ha ampliato la nozione di danno pubblico, prima confinata a quella di danno patrimoniale, precisando che esso non comprende soltanto la lesione di beni pubblici patrimoniali in senso proprio, ma si estende anche alla lesione di quegli interessi che sono da ritenere beni in senso giuridico, consistenti nel pregiudizio recato all’immagine ed al prestigio di un ente pubblico, che si traduce in vero danno sociale, per effetto del discredito derivato da comportamenti illeciti di pubblici dipendenti, mediante una condotta dolosa o colposa in relazione ad inadempimenti di obblighi di servizio. Accanto al danno all’immagine la giurisprudenza ha elaborato la nozione di danno da disservizio configurabile in caso di mancato raggiungimento dell’utilità che si prevedeva di ricavare dal funzionamento dei servizi e dalle funzioni pubbliche nella misura ordinariamente ricavabile dalle risorse investite. Il danno all’immagine ed il danno da disservizio, ancorché consistenti nella lesione di beni inidonei a costituire oggetto di scambio e di quantificazione pecuniaria secondo le leggi di mercato, costituiscono sempre interessi protetti dall’ordinamento ed in quanto tali rivestiti di valore economico, alla stregua degli altri beni immateriali tutelati. Anche il concetto di rapporto di servizio subisce un continuo ampliamento per effetto delle pronunzie delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione presso cui pendono numerosi ricorsi per regolamento di giurisdizione, alcuni dei quali diretti a verificare se la legge n. 97/2001 abbia attribuito alla Corte dei conti la giurisdizione nei confronti di dipendenti, funzionari ed amministratori di enti pubblici economici ed altri organismi pubblici, comunque agenti in regime di diritto privato, e di società commerciali a totale o prevalente partecipazione di enti pubblici. Un’ulteriore ampliamento della giurisdizione della Corte è stato operato dal legislatore con la disposizione della legge finanziaria 2003 ricordata prima.
3.1. Giudizi in materia di pensioni Nell’anno 2002 la sezione giurisdizionale ha prodotto 4.004 sentenze e circa 1000 decreti ed ordinanze definendo complessivamente 4981 giudizi. E’ un’attività enorme, agevolata dall’informatizzazione, non ancora completata, della gestione dei giudizi e dalla possibilità di adottare decisioni in forma semplificata, ma resa possibile solo dall’impegno eccezionale del presidente, dei singoli giudici della Sezione, qualcuno dei quali ha redatto oltre settecento sentenze, e del personale amministrativo che, pur numericamente ridotto, ha fatto adeguatamente fronte a tante nuove incombenze. Si tratta di una produzione che non è solo elevata quantitativamente ma anche sotto il profilo qualitativo con sentenze spesso non solo ampiamente motivate, ma anche innovative. Nonostante l’eccezionale incremento della produttività dei giudici che ha portato alla diminuzione dell’arretrato del 18,75%, rimanevano al 31 dicembre 2002 ben 14.978 giudizi pendenti. E’ un grave fardello non facilmente eliminabile. Se la produttività della Sezione si mantenesse ai livelli attuali si potrebbe ottimisticamente ipotizzare uno smaltimento dell’arretrato nell’arco di cinque anni, a scapito però della giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica (giudizi di responsabilità, giudizi ad istanza di parte, giudizi di conto) attribuita alla Corte dei conti direttamente dall’art. 103 della Costituzione.
3.2. Giudizi di responsabilità Nell’anno sono state depositate 30 sentenze, di cui 19 di condanna e 9 di assoluzione. Una sentenza ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuto risarcimento del danno. E’ stata poi depositata una sentenza parziale. Gran parte delle sentenze di assoluzione sono state impugnate o sono in corso di impugnazione da parte del procuratore regionale. Dodici giudizi per i quali il presidente della Sezione ha ritenuto di adottare il procedimento monitorio si sono conclusi con altrettante ordinanze di condanna. Nelle sentenze di condanna la Sezione ha fatto largo uso del potere di riduzione dell’addebito. Le ipotesi di danno emergenti dalle sentenze e ordinanze depositate riguardano danni conseguenti a fatti e comportamenti di rilevanza penale; il mancato o tardivo incameramento di cauzioni a garanzia della regolare esecuzione di contratti; la mancata applicazione di penali nell'esecuzione di contratti; l'esecuzione di spese non autorizzate nei modi di legge; la mancata o insufficiente riscossione di entrate per oneri di concessione e di tributi locali; il mancato versamento in tesoreria di entrate riscosse; azioni di rivalsa per danni risarciti a terzi dall'amministrazione in seguito a condanna in sede civile; illegittimi inquadramenti di personale; illegittimo conferimento di incarichi professionali; la perdita di beni di proprietà pubblica; l’inosservanza di disposizioni e cautele dirette ad impedire danni all’amministrazione; danni prodotti a beni dell'amministrazione in connessione con la circolazione stradale; danno all’immagine dell’amministrazione. L’impegno della Sezione nei giudizi di pensione lascia poco spazio ai giudizi di responsabilità i cui tempi sono destinati ad allungarsi anche senza un effettivo incremento degli atti di citazione della Procura regionale.
3.3. Giudizi ad istanza di parte Nell’anno 2002 sono stati iscritti a ruolo tre giudizi ad istanza di parte, due dei quali ad istanza del concessionario della riscossione dei tributi della provincia di Bologna avverso il diniego di rimborso di quote inesigibili d’imposta. Il terzo ricorso, ad istanza del concessionario della riscossione della provincia di Ferrara, era diretto avverso la mancata corresponsione di una parte dell’importo di quote d’imposta inesigibili, precedentemente ammesse alla “definizione automatica” che veniva sospesa per la pendenza di un procedimento penale, concluso con sentenza di applicazione della pena su richiesta, contenente anche la dichiarazione di falsità di numerosi atti, nei confronti di dirigenti e ufficiali della riscossione del concessionario, che hanno prodotto false certificazioni come prova dell’inesigibilità delle imposte di cui era stato chiesto il rimborso. Si tratta di un ricorso che trae origine dalla riforma della riscossione attuata con il decreto legislativo n. 112 del 1999 che per agevolare la definizione dei rapporti pregressi fra enti impositori e concessionari della riscossione ha dettato disposizioni per la “definizione automatica” dei crediti d’imposta inesigibili. La Sezione aveva, in un precedente giudizio, negato la giurisdizione della Corte dei conti su tale materia che è stata invece ritenuta sussistente dal giudice d’appello che ha conseguentemente annullato la sentenza della Sezione di Bologna. Superata la questione della giurisdizione il nodo giuridico da sciogliere riguarda la natura e la portata della definizione automatica che secondo i concessionari è una sanatoria, un condono tombale di tutte le irregolarità delle procedure di riscossione coattiva poste in essere dagli ufficiali della riscossione, sanatoria che impedirebbe agli enti impositori e all’amministrazione finanziaria ogni possibilità di controllo sulla regolarità della documentazione probatoria dell’inesigibilità dei crediti d’imposta di cui si chiede il rimborso o il discarico, anche in presenza di irregolarità accertate dal giudice penale. Sono state poi depositate nella segreteria della Sezione 13 sentenze relative ad altrettanti giudizi ad istanza di parte originati dalla trasmissione alla Sezione giurisdizionale di ricorsi gerarchici del concessionario della riscossione di Bologna avverso provvedimenti di diniego di rimborsi di quote inesigibili d’imposta che il direttore regionale dell’Agenzia delle entrate aveva ritenuto di non poter decidere in quanto il decreto legislativo n. 112 del 1999, considera tali atti definitivi ed impugnabili direttamente davanti alla Corte dei conti. La Sezione ha ritenuto i ricorsi gerarchici non idonei ad instaurare un giudizio davanti alla Corte dei conti, dichiarando l’inammissibilità dei ricorsi.
3.4. Giudizi di conto Nell'anno 2002 si è celebrato un solo giudizio di conto pendente dal 1996 a seguito di un giudizio per resa di conto instaurato dalla procura regionale. Il giudizio si è concluso con sentenza di discarico del contabile. Per il resto l’attività della sezione giurisdizionale in materia si è mantenuta allo stesso livello dell’anno precedente con l'emissione di 489 decreti di estinzione relativi a conti depositati presso la Corte da almeno cinque anni, mentre sono giacenti e non esaminati oltre 8.000 conti relativi ad agenti contabili dello Stato e di enti locali. All’inattività della Sezione giurisdizionale nell’esame dei conti giudiziali, determinata essenzialmente dalla carenza di personale amministrativo e alla mancanza di un'anagrafe degli agenti contabili degli enti locali e degli altri enti tenuti alla resa del conto giudiziale, fa riscontro la diffusa violazione dell’obbligo di deposito dei conti presso la Sezione giurisdizionale da parte delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle dello Stato. L’inadempimento dell’obbligo di deposito dei conti giudiziali costituisce una ingiustificabile negligenza, specie dopo che il decreto legislativo n. 267 del 2000, contenete il nuovo testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ha compiutamente disciplinato la materia agli articoli 93, 226 e 233 che precisano modalità di redazione e modalità e termini di presentazione dei conti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti e confermano che gli agenti contabili degli enti locali non sono tenuti a corredare il conto dei documenti giustificativi sin dal momento della sua presentazione, ma solo su richiesta della Corte. Inadempienti, secondo i dati forniti dalla Sezione giurisdizionale, sono non solo piccoli Comuni ma anche tre Province e la Regione Emilia Romagna che ha presentato un solo conto. Non è possibile che la Regione abbia un solo agente contabile posto che il Consiglio regionale, pur dotato di autonomia amministrativa e contabile, deve avere almeno un agente contabile che non è esonerato dall’obbligo della resa del conto (Corte Costituzionale, sentenza n. 292/2001). Inadempienti sono anche altri enti, quali le Camere di commercio. E l’elenco potrebbe ancora continuare. L’entità del fenomeno e l’inattività della Sezione giurisdizionale impone al procuratore regionale di promuovere i giudizi di conto con lo strumento del giudizio per resa di conto, per avere almeno la certezza che tutti coloro che hanno maneggio di denaro e valori di pertinenza pubblica rendano il conto e che le amministrazioni approvino i conti resi.
4. Attività della Procura regionale I risultati dell’attività della Procura regionale si possono condensare nei seguenti dati: 70 atti di citazione, 3 conclusioni in giudizi ad istanza di parte, un controricorso per cassazione, un intervento facoltativo in giudizio pensionistico, 4 impugnazioni di sentenze di assoluzione, 2 sequestri conservativi per un importo complessivo di 1.518.332,25 Euro, 1282 provvedimenti di archiviazione. Un gruppo di citazioni riguardano il concessionario della riscossione dei tributi della provincia di Bologna e 32 agenti della riscossione da esso dipendenti cui è stato richiesto il risarcimento del danno di 1.757.548,13 Euro arrecato alla Camera di commercio di Bologna per irregolarità nella riscossione coattiva del tributo camerale. Un altro gruppo di citazioni riguardano il legale rappresentante di una casa di cura convenzionata e 38 medici del servizio sanitario nazionale (ospedalieri e universitari), che hanno svolto attività professionale presso la casa di cura convenzionata in posizione di incompatibilità. Il danno complessivo di cui è stato richiesto il risarcimento ammonta a 2.222.177,14 Euro. Una citazione riguarda un assessore esterno di un Comune della regione che ha prestato servizio civile sostitutivo del servizio militare presso lo stesso Comune e presso l’assessorato di cui continuava ad essere a capo. Altre citazioni riguardano casi di truffa militare, di uso non corretto delle armi da parte di appartenenti alle forze dell’ordine, di peculato, di corruzione e concussione, di irregolarità contabili nelle carceri di Bologna e di Rimini, di mancata acquisizione di entrate, di inquadramenti illegittimi di personale, di indebita corresponsione di indennità, di responsabilità medica, di danno all’immagine, di lite temeraria, di danni conseguenti ad incidenti stradali. Le istruttorie in corso sono 1980, parte delle quali destinate all’archiviazione per mancanza delle condizioni richieste per l’esercizio dell’azione di responsabilità. Alcune istruttorie in corso sono particolarmente complesse e, benché avviate da anni, non sono ancora concluse. Mi riferisco in particolare alle istruttorie relative ai concessionari della riscossione dei tributi di Bologna e di Ferrara e di numerosi loro agenti di riscossione, collegate a procedimenti penali in corso o già definiti, ad altre indagini riguardanti il settore della sanità, all’indagine sulla mancata realizzazione di un complesso alberghiero termale in provincia di Forlì finanziato con fondi pubblici per un danno di oltre 6 miliardi di Lire, all’indagine su certe forniture militari. Ad allungare i tempi di alcune istruttorie contribuisce il fatto che nel corso delle indagini emergono spesso fatti di rilevanza penale, che la Guardia di Finanza incaricata dell’istruttoria segnala immediatamente alla Procura della Repubblica che a sua volta affida le indagini e gli incombenti di polizia giudiziaria agli stessi soggetti, e purtroppo non sono molti, che curano le indagini per l’accertamento e la quantificazione del danno erariale causando così una notevole dilatazione dei tempi dell’istruttoria. Il numero delle denunzie pervenute, circa mille, è elevato, ma la loro qualità troppo spesso non consente l’avvio dell’azione di responsabilità perché le segnalazioni non evidenziano danni ma mere illegittimità che dovrebbero eventualmente essere segnalate alla Sezione regionale di controllo. Le denunzie qualificate provengono in massima parte dalle amministrazioni dello Stato, mentre ancora scarse sono quelle provenienti dagli enti locali. In aumento è il numero e la qualità delle denunzie presentate da consiglieri comunali di minoranza. Le denunzie provenienti dalle amministrazioni dello Stato sono il frutto di una prassi consolidata che ha recepito tutte le circolari o raccomandazioni emanate nel tempo dal Procuratore generale. Esse provengono dagli uffici ispettivi o fanno seguito ad una inchiesta amministrativa effettuata per individuare i presunti responsabili e quantificare il danno il cui risarcimento viene direttamente richiesto dall’amministrazione che contestualmente provvede a costituire in mora i soggetti individuati come presunti responsabili. E’ una procedura corretta, ma spesso automatica, che porta anche a denunziare fatti da cui non deriva un danno imputabile a soggetti legati all’amministrazione da rapporto di servizio e danni risarciti o risarcibili da parte di soggetti estranei all’amministrazione, o fatti potenzialmente produttivi di danno che potrebbe non divenire mai attuale. Negli enti locali non esiste una prassi analoga a quella seguita dalle amministrazioni dello Stato, ma è necessario instaurarla. A tal fine il Procuratore generale, dopo il decentramento delle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti ha fornito precise indicazioni sull’obbligo di denunzia e sulle modalità di adempimento con lettera circolare diramata a tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, ma troppo spesso ignorata. E’ principio di buona amministrazione che l’ente pubblico danneggiato da un proprio dipendente o da un terzo provveda ad ottenere il ristoro del danno subito determinandone l’ammontare, individuandone l’autore, richiedendone il risarcimento al responsabile ed eventualmente provvedendo al recupero del danno mediante lo strumento della ritenuta sullo stipendio. La vasta diffusione presso dirigenti e funzionari pubblici dell’assicurazione contro il rischio “danno erariale” dovrebbe aver fatto venir meno la riluttanza che molti enti (in particolare gli enti locali) hanno sempre avuto nel richiedere il risarcimento ai propri dipendenti, anche nel caso in cui il danno da risarcire sia di importo elevato rispetto alle condizioni economiche dell’autore del danno, ed impone alle amministrazioni un diverso modello di comportamento che poi è quello da sempre seguito dalle amministrazioni dello Stato: accertamento e quantificazione del danno, richiesta di risarcimento al responsabile, oppure, ove possibile, recupero con ritenuta sullo stipendio. In caso di mancato risarcimento diventa obbligatoria la denunzia alla Procura, corredata da tutti gli accertamenti eseguiti. Se il funzionario vuole contestare l’addebito di responsabilità può adire direttamente la Corte dei conti, anche prima dell’invito a dedurre, con l’azione di accertamento negativo di responsabilità o con il ricorso contro la ritenuta o con entrambi i rimedi. Anche nei casi in cui sussistano fondati dubbi sull’esistenza di elementi costitutivi della responsabilità amministrativa o contabile (in particolare il dolo o la colpa grave o il rapporto di servizio) o sulla quantificazione del danno, specie nell’ipotesi di danno all’immagine e di danno da disservizio, l’amministrazione danneggiata dovrebbe comunque provvedere a costituire in mora i presunti responsabili, specie quando la denunzia non sia immediata ma avvenga a distanza di tempo dal fatto che ha originato il danno. Ciò al fine di evitare che maturi la prescrizione dell’azione di responsabilità il cui termine è molto breve. L’esecuzione delle sentenze di condanna, affidato dal DPR 24 giugno 1998, n. 260 alle singole amministrazioni, procede con estrema lentezza. La Procura regionale effettua però un costante monitoraggio sui relativi procedimenti e non mancherà di far valere le responsabilità di coloro che non hanno avviato o non concludono le procedure di recupero. *** Un anno fa lamentavo le condizioni di estremo disagio in cui la Procura e le Sezioni regionali sono costrette ad operare. La situazione non è mutata, ma anzi sembra destinata ad aggravarsi, per le minori risorse destinate per il 2003 al funzionamento di tutte magistrature, ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria, al punto da indurre il procuratore regionale della Corte dei conti per la Toscana ad ipotizzare, provocatoriamente, l’intervento di risorse private per un miglior funzionamento delle strutture giudiziarie. Confido che, nonostante le persistenti difficoltà, grazie al sempre crescente impegno dei magistrati e di tutto il personale amministrativo ed alla preziosa collaborazione della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, cui va il mio sentito ringraziamento per l’attività finora svolta, la Procura regionale possa operare al meglio nell’interesse della collettività. *** Con tale auspicio Le chiedo, Signor Presidente, ringraziando il Collegio e tutti i presenti per l’attenzione prestata, di voler dichiarare aperto, in nome del popolo italiano, l’anno giudiziario 2003 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia Romagna.
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