|
Corte dei conti II Sezione giurisdizionale
Centrale – 2 maggio 2001 n. 157/2001/A - Presidente
Soria - relatore Piscitelli – Vice Procuratore Generale Benedetti c. M. Nepa (avv.to Scarpantoni) Giudizio
di responsabilità - responsabilità contabile e amministrativa - decorrenza
della prescrizione dalla data di effettiva erogazione di somme di denaro da
parte dell'Ente pubblico - colpa grave del sindaco per omessa vigilanza e
comportamento noncurante dell'interesse pubblico. Il
dies a quo della prescrizione nella fattispecie di danno erariale coincide con il
momento in cui la p.a. effettua il pagamento, perché prima di esso nessun
detrimento patrimoniale viene subito dall’amministrazione medesima. Secondo l’ordinamento antecedente l’entrata in vigore della legge n. 142/1990, (cfr. art. 142 r.d. n. 148/1915) il sindaco era capo dell’amministrazione comunale e, in quanto tale, titolare di tutte le funzioni attribuite agli organi burocratici; con il nuovo ordinamento recato dalla legge n. 142/1990 la disciplina giuridica non è cambiata di molto, anche se ha liberato il sindaco dagli oneri burocratici. FATTO (omissis)
DIRITTO5. - Con il primo motivo l’appellante lamenta che i primi giudici hanno individuato il “dies a quo” del termine prescrizionale nella data del pagamento, volutamente ignorando le argomentazioni difensive che avevano prospettato che la causa genetica del danno, come addebitata anche dalla parte attrice, era stata il comportamento omissivo del Sindaco, che non aveva richiesto il decreto di esproprio al Presidente della Regione. Il rilievo non appare pregevole per il fatto che nella struttura dell’istituto della prescrizione assume rilevanza l’esercizio del diritto, che può aver luogo solo quando esso è sorto in capo ai titolare; e nella specie, prima del pagamento delle somme, nessun detrimento patrimoniale aveva subito il Comune, anche per l’ovvia considerazione che i proprietari dei fondi avrebbero potuto abbandonare la controversia, rinunciando al risarcimento.Il diritto di agire in giudizio, infatti, non poteva cominciare a consumarsi prima della nascita del diritto sostanziale, che nella fattispecie è la lesione finanziaria subita dal Comune per effetto del maggiore esborso. 6.-Quanto al merito, viene in particolare evidenza il fatto che la procedura espropriativa dopo dieci anni non risultava neppure iniziata. Poiché i fondi occupati erano già indicati in un piano particellare esecutivo, il primo atto da farsi era l’offerta dell’indennità ai proprietari; e, ove non accettata, la procedura di stima ed il successivo versamento delle somme nella Cassa DD.PP. , ovvero l’intavolazione di trattative per un bonario accordo.Tale ultima funzione è demandata dall’art. 26 della legge n. 2359 del 1865 proprio al sindaco. Neppure la tesi dell’inerzia del segretario comunale e la mancanza di un ufficio tecnico appaiono esimere l’appellante da responsabilità. Si osserva, innanzitutto, che secondo l’ordinamento antecedente l’entrata in vigore della legge n. 142/1990, (cfr. art. 142 r.d. n. 148/1915) il sindaco era capo dell’amministrazione comunale e, in quanto tale, titolare di tutte le funzioni attribuite agli organi burocratici. Egli poteva avvalersi della collaborazione del segretario comunale, ma non può ascriversi a questo la responsabilità dell’omissione - e sul punto si dissente dalla sentenza appellata, perché l’attivazione della procedura innanzi descritta, il cui obiettivo finale era l’erogazione di somme di danaro, non poteva essere assunta da un funzionario, ma soltanto da un organo istituzionale. E la disciplina giuridica non è cambiata di molto con il nuovo ordinamento recato dalla legge n. 142/1990, che ha liberato il sindaco da oneri burocratici, poiché al fondo del problema rimaneva sempre la gestione del bilancio, che presupponeva la disponibilità di un apposito fondo ma, soprattutto, la volontà di eseguire i pagamenti, dal momento che venivano posti in essere gli atti prodromici di essi. 7. - Quanto all’allegata mancanza di un ufficio
tecnico, è facile osservare che, essendo i dati
descritti dei fondi (estremi catastali, titolarità e valore) già contenuti
nel piano particellare di esproprio, rimaneva soltanto da invitare i
proprietari ad accettare le somme offerte e, in caso di rifiuto, da
promuovere la stima di organi terzi o da intavolare trattative per una bonaria
determinazione del prezzo e cessione dei beni. L’eventuale necessità di
assistenza tecnica poteva anche essere soddisfatta mediante ricorso ad un
professionista, come avvenne successivamente. 8.- La tesi, secondo la quale, sarebbe rivenuto all’amministrazione un vantaggio dal fatto che per i detti beni pagò un prezzo inferiore a quello riconosciuto da perizie giudiziali ad altri beni viciniori nella stessa epoca, non ha pregio, poiché non è certo che gli espropriandi non avrebbero accettato lo stesso prezzo anche prima o che l’accettazione di uno inferiore a quello corrisposto ad altri sia la conseguenza del comportamento omissivo dell’appellante. Nella fattispecie assume rilievo preponderante il fatto che al costo di acquisizione dei beni si aggiunsero altre cospicue spese, che potevano essere evitate. Si ritiene, invece, priva di idoneità probatoria la considerazione, secondo la quale gli espropriandi, anche nell’ipotesi di regolare svolgimento della procedura, avrebbero egualmente istituita controversia giudiziaria sull’ammontare dell’indennità liquidata. Si tratta, infatti, di mera ipotesi, priva di qualsiasi certezza su cui fondare almeno un principio di prova. In conclusione, i primi giudici valutarono con attenzione tutte le circostanze dedotte ed invocate da1’appellante e ne tennero ampiamente conto nella determinazione dell’addebito, per cui la sentenza non merita si essere riformata. P.Q.M. La seconda Sezione centrale della Corte dei conti Viste la leggi nr. 19 e 20 del 14 gennaio 1994 e 639 del 20 dicembre 1996; rigetta il ricorso in epigrafe e condanna l’appellante anche alle spese di questo grado di giudizio, che complessivamente si liquidano in lire 264.000 (duecentosessantaquattromila ) Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2001. depositata in Segreteria il 2 maggio 2001 Il Direttore della Segreteria omissis
|