Corte dei conti II Sezione giurisdizionale Centrale – 2 maggio 2001 n. 157/2001/A - Presidente Soria - relatore Piscitelli – Vice Procuratore Generale Benedetti c. M. Nepa (avv.to Scarpantoni)

Giudizio di responsabilità - responsabilità contabile e amministrativa - decorrenza della prescrizione dalla data di effettiva erogazione di somme di denaro da parte dell'Ente pubblico - colpa grave del sindaco per omessa vigilanza e comportamento noncurante dell'interesse pubblico.

Il dies a quo della prescrizione nella fattispecie di danno erariale coincide con il momento in cui la p.a. effettua il pagamento, perché prima di esso nessun detrimento patrimoniale viene subito dall’amministrazione medesima.

Secondo l’ordinamento antecedente l’entrata in vigore della legge n. 142/1990, (cfr. art. 142 r.d. n. 148/1915) il sindaco era capo dell’amministrazione comunale e, in quanto tale, titolare di tutte le funzioni attribuite agli orga­ni burocratici; con il nuovo ordinamento recato dalla legge n. 142/1990 la disciplina giuridica non è cambiata di mol­to, anche se ha liberato il sindaco dagli oneri buro­cratici.

FATTO (omissis)

DIRITTO

5. - Con il primo motivo l’appellante lamenta che i primi giudici hanno individuato il “dies a quo” del termine prescrizionale nella data del pagamento, volutamente ignorando le argomentazioni difensive che avevano prospettato che la causa genetica del danno, come addebitata anche dalla parte attrice, era stata il comportamento omissivo del Sindaco, che non aveva richiesto il decreto di esproprio al Presidente della Regione. Il rilievo non appare pregevole per il fatto che nella struttura dell’istituto della prescrizione assume rilevanza l’esercizio del diritto, che può aver luogo solo quando esso è sorto in capo ai titolare; e nella specie, prima del pagamento delle somme, nessun de­trimento patrimoniale aveva subito il Comune, anche per l’ovvia considerazione che i proprietari dei fondi avrebbero potuto abbandonare la controversia, rinunciando al risarcimento.Il diritto di agire in giudizio, infatti, non poteva cominciare a consu­marsi prima della nascita del diritto sostanziale, che nella fattispecie è la lesione finanziaria su­bita dal Comune per effetto del maggiore esborso.

6.-Quanto al merito, viene in particolare evidenza il fatto che la procedura espropriativa dopo dieci anni non risultava neppure iniziata. Poiché i fondi occupati erano già indicati in un piano particellare esecutivo, il primo atto da farsi era l’offerta dell’indennità ai proprietari; e, ove non accetta­ta, la procedura di stima ed il successivo versa­mento delle somme nella Cassa DD.PP. , ovvero l’intavolazione di trattative per un bonario accor­do.Tale ultima funzione è demandata dall’art. 26 della legge n. 2359 del 1865 proprio al sindaco. Neppure la tesi dell’inerzia del segretario comuna­le e la mancanza di un ufficio tecnico appaiono esimere l’appellante da responsabilità. Si osserva, innanzitutto, che secondo l’ordinamento antecedente l’entrata in vigore della legge n. 142/1990, (cfr. art. 142 r.d. n. 148/1915) il sindaco era capo dell’amministrazione comunale e, in quanto tale, titolare di tutte le funzioni attribuite agli orga­ni burocratici. Egli poteva avvalersi della collabo­razione del segretario comunale, ma non può ascri­versi a questo la responsabilità dell’omissione - e sul punto si dissente dalla sentenza appellata, perché l’attivazione della procedura innanzi de­scritta, il cui obiettivo finale era l’erogazione di somme di danaro, non poteva essere assunta da un funzionario, ma soltanto da un organo istituzionale. E la disciplina giuridica non è cambiata di mol­to con il nuovo ordinamento recato dalla legge n. 142/1990, che ha liberato il sindaco da oneri buro­cratici, poiché al fondo del problema rimaneva sem­pre la gestione del bilancio, che presupponeva la disponibilità di un apposito fondo ma, soprattutto, la volontà di eseguire i pagamenti, dal momento che venivano posti in essere gli atti prodromici di es­si.

7. - Quanto all’allegata mancanza di un ufficio tec­nico, è facile osservare che, essendo i dati descritti dei fondi (estremi catastali, titolarità e valore) già contenuti nel piano particellare di esproprio, rimaneva soltanto da invitare i proprie­tari ad accettare le somme offerte e, in caso di rifiuto, da promuovere la stima di organi terzi o da intavolare trattative per una bonaria determina­zione del prezzo e cessione dei beni. L’eventuale necessità di assistenza tecnica poteva anche essere soddisfatta mediante ricorso ad un professionista, come avvenne successivamente.

8.- La tesi, secondo la quale, sarebbe rivenuto all’amministrazione un vantaggio dal fatto che per i detti beni pagò un prezzo inferiore a quello ri­conosciuto da perizie giudiziali ad altri beni viciniori nella stessa epoca, non ha pregio, poiché non è certo che gli espropriandi non avrebbero ac­cettato lo stesso prezzo anche prima o che l’accettazione di uno inferiore a quello corrispo­sto ad altri sia la conseguenza del comportamento omissivo dell’appellante. Nella fattispecie assume rilievo preponderante il fatto che al costo di ac­quisizione dei beni si aggiunsero altre cospicue spese, che potevano essere evitate. Si ritiene, in­vece, priva di idoneità probatoria la considerazio­ne, secondo la quale gli espropriandi, anche nell’ipotesi di regolare svolgimento della procedu­ra, avrebbero egualmente istituita controversia giudiziaria sull’ammontare dell’indennità liquidata. Si tratta, infatti, di mera ipotesi, priva di qualsiasi certezza su cui fondare almeno un princi­pio di prova.

In conclusione, i primi giudici valutarono con at­tenzione tutte le circostanze dedotte ed invocate da1’appellante e ne tennero ampiamente conto nella determinazione dell’addebito, per cui la sentenza non merita si essere riformata.

P.Q.M.

La seconda Sezione centrale della Corte dei conti

Viste la leggi nr. 19 e 20 del 14 gennaio 1994 e 639 del 20 dicembre 1996;

rigetta il ricorso in epigrafe e condanna l’appellante anche alle spese di questo grado di giudizio, che complessivamente si liquidano in lire 264.000 (duecentosessantaquattromila )

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2001.

depositata in Segreteria il 2 maggio 2001

Il Direttore della Segreteria omissis