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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai seguenti magistrati: Dott. Edoardo
ANDREUCCI
Presidente Dott. Giovanni BENCIVENGA
Consigliere I)ott. Gabriole
DE SANCTIS
Consigliere relatore Dott. Mario
CASACCIA
Consigliere Dott. Camillo
LONGONI
Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
sull’appello iscritto al n. 10974/R del registro di
segreteria, prodotto dal Procuratore Regionale presso la Sezione
giurisdizionale per la Regione Umbria, nei confronti del Sig. Massimo -s.,
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
in primo grado, dall’avv. Antonio DIOTALLEVI ed elettivamente domiciliato in
Perugia, Corso Vannucci n. 63 presso lo studio dell’avv. Gerardo Gatti,
avverso la sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale predetta
205/EL/99 del 16 febbraio 1999, depositata il 25marzo 1999 Visto l’appello e tutti i documanti del giudizio Uditi nella pubblica udienza dei 5 luglio 2000 i1
relatore Cons. Gabriele De Sanctis ed il rappresentante del P.M. in persona
del V.P.G. dott. Agostino BASTA, non Comparso il difensore della parte
appellata Ritenuto in FATTO La Procura Regionale dell’Umbria della Corte dei Conti
con atto di citazione del 21 marzo 1998 conveniva in giudizio davanti alla
Sezione giurisdizionale regionale dell’Umbria il Sig. Massimo s.
(nella qualità di Direttore della ex Azienda Servizi Municipalizzati - A.S.M.
di T. all’epoca dei fatti di causa, ora Azienda Speciale Multiservizi, per
effetto di delibera del Consiglio comunale n. 253 del 20 ottobre 1995) per
sentirlo condannare al pagamento in favore dell’Erario della somma di Lire
9.268000 avendolo ritenuto responsabile di corrispondente danno erariale
subito dalla predetta Azienda. La Procura Regionale aveva accertato che, in data 21
settembre 1992 il G.I.P. presso la Pretura di T. aveva emesso nei confronti
del Direttore s. (oltrechè del Presidente dell’A.S.M., sig. Bruno Capponi,
poi deceduto), un Decreto penale di condanna al pagamento dell’ammenda di
Lire 2.500.000 per ciascuno dei predetti soggetti e che, in data 14 febbraio
1992, gli imputati condannati avevano presentato opposizione avverso detto
Decreto con contestuale richiesta di oblazione, che era stata accolta il 25
novembre 1992 dal predetto G.I.P., il quale aveva poi fissalo in Lire
2.750.000 la somma da versare da ciascuno, oltre a £ 79.000 ciascuno, per
spese processuali. L’atto di citazione precisava, inoltre, che con delibera n.
18 del 3 dicembre 1992 la Commissione dell’A.S.M. aveva deciso di assumersi
l’onere del pagamento delle oblazioni (peraltro su richiesta in tal senso
degli interessati) e, sulla scorta di due pareri legali richiesti agli avv.ti
Cerquetti e Fratini (con un costo di L. 3.610.000), aveva anticipato l’importo
di L. 5.658.000 per il pagamento delle predette oblazioni (pagamento avvenuto
il 14 dicembre 1992). In data 30 dicembre 1992 la Pretura di T. ha dichiarato,
con sentenza n. 160/92 il non luogo a procedere, essendo i reati di cui agli
artt. 40/58, 21/58 e 58 del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, nonché agli artt.
55, 72, 110/389 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, estinti per intervenuta
oblazione. A giudizio della Procura Regionale, lo Scurti, quale
Direttore all’epoca dei fatti, deve rispondere del danno di L.
9.268.000 subito dalla
predetta Azienda a seguito delle oblazioni intervenute dopo i menzionati
Decreti penali di condanna del G.I.P. presso la Pretura di T., in conseguenza
delle irregolarità riscontrate dalla U.S.L. di T. nel sopralluogo del 5
febbraio 1992 per violazione delle norme in materia di prevenzione degli
infortuni del lavoro. Lo Scurti, in particolare, era responsabile, in base al
regolamento speciale dell’A.S.M. in vigore all’epoca dei fatti, dell’osservanza
delle disposizioni legislative in materia di prevenzione degli infortuni sul
lavoro, con l’obbligo di adottare tutte le cautele volte a prevenire gli
stessi e di mantenere le condizioni lavorative all’interno dell’Azienda
entro i canoni di sicurezza stabiliti dal legislatore. Venuto il giudizio all’esame della Sezione
giurisdizionale per la Regione Umbria, questa con la sentenza impugnata
si è occupata preliminarmente della questione di giurisdizione di questa ed
ha conclusivamente pronunciato il difetto dì giurisdizione di questa Corte
nel giudizio di cui trattasi. La motivazione addotta al riguardo dai primi
giudici è sostanzialmente costituita dal rilievo che il danno subito dall’A.S.M.
di T. per effetto della mancata osservanza delle disposizioni legislative in
materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro è da ricomprendere nell’attività
di impresa dell’A.S.M., attenendo alla gestione imprenditoriale della citata
Azienda municipale e non rinvenendosi nelle richiamate attività in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro e nelle intervenute oblazioni alcuna
espressione di esercizio di poteri autoritativi o di funzioni pubbliche. Nell’appello, interposto con atto ritualmente
notificato allo s. il 12 aprile 1999 e depositato il successivo 22 aprile, il
Procuratore Regionale fa rilevare come l0ttemperare a regole inderogabili in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro non può certamente essere
ricondotto all’attività gestionale di impresa, non sussistendo alcuna
discrezionalità in ordine all’adozione o meno delle misure di sicurezza
prescritte per legge ed assistite da sanzioni penali che, tra l’altro,
sottolineano la gravità dell’accertata omissione. Invero secondo il Requirente, l’attività di gestione
delle Aziende speciali create dagli Enti locali ai sensi dell’art. 23 comma
4 L. 8 giugno 1990 n. 142, sembra piuttosto seguire le regole del regime
pubblicistico dell’economia proprie dell’Amministrazione pubblica, sulla
base dei principi costituzionali dell’equilibrio del bilancio (art. 81 comma
4) e del buon andamento dell’Amministrazione (art. 97). A sostegno dell’assunto
secondo cui l’attività di adeguamento degli impianti alla normativa
antinfortunistica sarebbe fuori delle regole dell’attività di impresa. l’appellante
rammenta:
a)
l’evoluzione del concetto
dì amministrazione pubblica che si spinge a ricomprendere il concessionario
(traslativo) di pubblico servizio ed anche gli “organismi di diritto
pubblico” di derivazione comunitaria;
b)
la
situazione particolare dello s. caratterizzata da un tertium genus,
rispetto alla gestione autoritativa ed a quella imprenditoriale, trattandosi
di fattispecie illecita nella quale l’elemento materiale è costituito dal
mancato rispetto di normativa diretta a tutela del bene primario della salute
dei lavoratori, costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.) e pertanto
assistito da sanzione penale;
c)
il
Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti delle imprese pubbliche
degli Enti locali, stipulato tra C.LS.P.E.L. e F.N.D.A.I., che contiene
disposizioni contemplanti vari benefici e garanzie (connessi all’esonero
della responsabilità dei dirigenti per fatti compiuti nello svolgimento delle
loro funzioni), garanzie e tutele escluse però nelle fattispecie penalmente
rilevanti (casi di dolo o colpa grave del dirigente). Conclusivamente
l’appellante chiede in pronuncia di annullamento della sentenza impugnata,
con rinvio al primo giudice affinché esamini il merito. Con memoria depositata il 26 giugno 2000, il Procuratore
Generale ha condiviso le argomentazioni addotte dall’appellante e, dopo aver
richiamato il contenuto e i criteri distintivi riportati in varie sentenza
della Suprema Corte, ha conclusivamente sottolineato la sua convinzione che la
controversia de qua rientri nella cognizione del giudice contabile. All’odierna udienza, non comparso alcun difensore della
parte appellata, il P.C. ha reiterato il concetto che nella specie si tratta
di attività non di tipo gestionale, ma ricompresa nell’ambito di doveri che
attengono alla sfera autoritativa e non libera dell’agire dell’Ente
pubblico economico. Considerato in DIRITTO
Secondo i primi giudici, in ciò non contrastati dall’appellante,
l’Azienda Servizi Municipalizzati ASM di Temi (ora Azienda Speciale
Multiservizi), tenuto conto degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990 n. 142
e della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. SS.UU., 15
dicembre 1997 n. 12654 e 29 novembre 1999 n. 829), ha la natura giuridica di
Ente pubblico economico. Rileva il Collegio che un Ente siffatto svolge
professionalmente un’attività economica, indubbiamente in ossequio al
principio di economicità – e quindi essenzialmente in vista del
conseguimento del guadagno o quanto meno al fine di ricavare dalla cessione
dei beni o servizi prodotti, quanto occorre per compensare i fattori
produttivi impiegati principio da cui in ogni caso deriva l’attività di
ottimizzazione delle risorse e di applicazione delle regole di buona
amministrazione dei mezzi finanziari. L’Ente pubblico economico esplica attività economica
soprattutto per soddisfare con la sua organizzazione delle finalità pubbliche
(che non necessariamente coincidono con il conseguimento del lucro), posto che
esso svolge un’attività amministrativa che è funzionale all’adempimento
di un dovere ed alla cura di un interesse collettivo, anche se detto
svolgimento avviene nelle forme del diritto privato ed è soggetto alla
medesima regolamentazione propria dell’imprenditore privato. Ora,in tema di
attività degli Enti pubblici economici la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, ai fini del riparto della giurisdizione nelle controversie
derivanti da tale attività ha posto il criterio secondo il quale si ha
giurisdizione del giudice ordinario allorché l’Ente effettua scelte
gestionali nell’ambito dell’esercizio di attribuzioni imprenditoriali,
mentre la cognizione è della Corte dei Conti per gli atti che sono
espressione di potere autoritativo o di funzione pubblica, connotati dall’assenza
di discrezionalità gestoria e di libertà di tipo imprenditoriale e/o
sottoposti alle regole inderogabili della contabilità pubblica (cfr. Cass.
SS.UU., oltre alle già citate n. 12654 del 1997 e n.829 del 1999, 18 dicembre
1998 n. 12798). La
fattispecie all’esame concerne una presunta responsabilità amministrativa
dei competenti funzionari di Azienda municipalizzata, conseguente alle
oblazioni intervenute dopo i decreti di condanna del giudice penale per
effetto dell’inosservanza da parte dei funzionari suddetti di disposizioni
legislative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed
inosservanza dell’obbligo di adottare tutte le cautele volte a prevenire gli
stessi e di mantenere le condizioni lavorative all’interno dell’Azienda
entro i canoni di sicurezza stabiliti dal legislatore (ad es. sistemazione
degli impianti di aerazione e di riscaldamento, corretta installazione dei
pannelli coibentati; controsoffittatura dei locali ecc). Calando la suddetta fattispecie nella astratta
problematica sopra accennata, rilevasi che due sono le tesi al riguardo
delineate: 1)
la prima, propria dei giudici umbri, secondo la quale il danno subito
dall’Azienda per effetto delle intervenute violazioni (oltrechè di atri
pagamenti) è da ricomprendere nell’attività di impresa della A.S.M.,
attenendo alla gestione imprenditoriale dell’Azienda, dato che non si
rinviene nelle menzionate attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro
e nelle intervenute oblazioni alcuna espressione di esercizio di poteri
autoritativi o di funzioni pubbliche;
2)
la seconda tesi, esposta dall’appellatte P.R., è che l’ottemperare
a regole inderogabili in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro non può
essere ricondotto all’attività gestionale d’impresa, non sussistendo,
alcuna discrezionalità nell’adozione o meno delle misure di sicurezza
prescritte per legge ed assistite da sanzioni penali che, tra l’altro,
sottolineano la gravità dell’accertata omissione. A fronte di
siffatte tesi, peraltro ambedue sorrette da argomentazioni degne di attenzione
e rilievo, il Collegio ritiene preferibile quella dell’appellante, per le
seguenti ragioni. E’ noto che, nel tempo, sono varati i criteri per l’individuazione
dell’Ente pubblico rispetto a quello privato. Mente, infatti, in un primo tempo era generalmente
seguita la cosiddetta teoria del fine per cui erano pubblici quegli Enti i cui
scopi, erano considerati propri (anche implicitamente) da parte dello Stato e
che perseguivano tali scopi non solo nell’interesse proprio ma anche in
quello dello Stato, successivamente la giurisprudenza ha introdotto il
criterio dei cosiddetti indici di riconoscimento. In base a quest’ultimo
orientamento, non è sempre necessario procedere all’analisi dei fini, dato
che esistono indici positivi che denotano senz’altro la natura pubblica di
un Ente (tra essi ad es. la possibilità per l’Ente di adottare atti
amministrativi autoritativi; l’assoggettamento al controllo particolarmente
intenso dello Stato; il sovvenzionamento da parte dello stesso Stato ecc.). In tale concezione evolutiva si ritenuta determinante la
collocazione dell’Ente da parte dell’ordinamento in una posizione
giuridica particolare, tale da assoggettare l’Ente stesso ad un preciso
regime giuridico e da inserirlo istituzionalmente nell’organizzazione della
Pubblica amministrazione. La natura pubblicadi una persona giuridica, pertanto,
dipende dall’inquadramento istituzionale della stessa — quale
articolazione della complessiva organizzazione pubblica – nell’apparato
della Pubblica amministrazione, cioè dal rapporto di servizio in cui tale
soggetto di diritto, in conseguenza dell’attività esplicata, viene a
trovarsi rispetto allo Stato. Dunque, allorchè l’Ente, in tal modo collocato,
esplica un’attività in posizione paritaria con altri soggetti coi quali
venga in Contatto (ad es. nello svolgimento di attività di tipo
contrattuale), tale attività svolta iure privatorum e le relative
controversie sono soggette alla giurisdizione del giudice ordinario, ma
allorchè ad esso Ento siano conferti poteri e prerogative di diritto
pubblico, che assimilandolo o avvicinandolo ai poteri dello Stato ne faccia
perciò un pubblico potere, allora la sua attività viene esercitata iure
imperii e la giurisdizione è quella amministrativa o contabile (a seconda
dei casi specifici), trattandosi di attività di tipo pubblico. Costituisce quindi attività pubblica iure imperii, anzitutto,
quella derivante dal potere di emettere atti autoritativi e tra questi quelli
irrogativi di sanzioni ad un privato, in conseguenza dell’inosservanza da
parte di quest’ultimo di comportamenti doverosi. Sotto tale profilo va considerato, ad esempio, il caso
dell’Ente “Ferrovie dello Stato”, (succeduto all’Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato con L. 17 maggio 1985 n. 210 ed ora Ente
privatizzato poiché trasformato in Società per azioni in virtù della
delibera del CIPE 12 agosto 1992, adottata a norma dell’art. D.L. 11 luglio
1992 n. 333, convertito in L. 8 agosto 1992 n. 359), il cui dipendente “controllore”
elevi contravvenzione al viaggiatore trovato sul treno senza biglietto. E ciò
in quanto l’Ente persegue quelle stesse finaltà di preminente interesse
pubblico, già assunte in proprio dallo Stato (cfr. Cass., VI Sez., 28
settembre 1995 n. 9927). Attività di tipo pubblico è altresì quella che
coinvolge il rapporto di doverosa collaborazione tra due (o più)
Amministrazioni in vista della cura e tutela di interessi ritenuti primari dal
legislatore Detto rapporto, ove sia riguardato nel suo lato fisiologico,
vede, da un canto, un Amministrazione (nella specie la U.S.L. di Temi)
incaricata di controllare il rispetto di disposizioni legislative (nella
specie dettate a tutela del bene primario della salute dei lavoratori) e, d’alto
canto, un’altra Amministrazione (la ASM di T.) tenuta a dare puntuale
applicazione, all’interno dell’Azienda, a quelle disposizioni. Quest’ultime sono di diritto pubblico, non solo perché
poste a tutela di interesse generale, ma anche perché esse vengono fatte
osservare coattivamente o, pur quando l’Amministrazione (ASM) le osserva
spontaneamente, ciò essa fa quale parte operosa che esegue un comportamento
doveroso prescritto iure imperii nell’ambito di un rapporto di
diritto pubblici. L’Azienda Servizi Municipalizzati era soggetta alla
scrupolosa osservanza della normativa de qua senza potersi al riguardo
porre in una situazione iure privatorum, essendo obbligata ad adottare
le prescritte misure di sicurezza nel proprio stabilimento in ossequio al
principio del comune perseguimento di un interesse superiore, come già detto,
e non per il miglior esercizio dell’attività di impresa nell’ambito di
scelte gestionali e nell’espletamento di attribuzioni imprenditoriali. Sotto
il profilo ora in esame, ci si può spingere ad affermare che non e importante
la configurazione, privata o pubblica, del soggetto chiamato ad osservare le
prescrizioni del tipo sopra indicato, quanto la natura di quel soggetto come
parte di un rapporto regolato dal diritto pubblico, in quanto finalizzato alla
cura di superiori interessi. A conferma di tale assunto, rammentasi che la stessa
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recentissima Sentenza 24 febbraio
2000 n. 40, occupandosi di fattispecie relativa alla procedura di affidamento
di appalti di lavori pubblici, ha ravvisato la sussistenza della giurisdizione
del giudice amministrativo anziché di quello ordinario, quando il soggetto
appaltante, pur non avente natura pubblica, sia tenuto all’osservanza della
disciplina pubblicistica degli appalti ed ha al riguardo, detta Corte,
ritenuto irrilevante la qualificazione giuridica, pubblica o privata, di quel
soggetto. Ove, poi, il rapporto di collaborazione tra le due Amministrazioni di cui sopra sia riguardato, invece nel suo lato patologico, si ha l’irrogazione di una sanzione dall’una all’altra in conseguenza della violazione della normativa dettata per la cura e tutela suddette. Tale fattispecie, che è quella all’esame del Collegio,
è caratterizzata, prima, dall’accertamento fatto da un’Amministrazione
(USI. dì Temi a seguito del sopralluogo del 5 febbraio 1992) dell’infrazione,
di carattere penale (anche se tale carattere non appare decisivo ai fini che
qui interessano come sembra invece prospettare il PR. appellante), commessa da
Azienda, Ente pubblico economico, infrazione ad una normativa posta, come già
detto, a tutela del bene primario della salute dei lavoratori. Detta
fattispecie è caratterizzata, poi, dall’avere quella Amministrazione fatto
denuncia all’autorità giudiziaria competente, ai fini della successiva
(avvenuta) irrogazione della sanzione. Una volta che l’infrazione era stata accertata, l’Azienda
era soggetta alla sanzione - in quanto titolare di una situazione giuridica
soggettiva passiva di diritto pubblico senza possibilità alcuna di
intervenire con atti espressivi di un potere amministrativo discrezionale. Al
contano l’Azienda, era soggetta alla disciplina pubblicistica che regola la
materia de qua ed ai principi di imparzialità, di buona
amministrazione e di economicità, stabiliti dall’art 97 Cost. ed era quindi
astretta all’osservanza di disposizioni che tutelano un bene primario di
rilevanza costituzionale. In base a quanto esposto, ritiene il Collegio che nella
specie sussista non già svolgimento da parte dell’Azienda di attività d’impresa
(disciplinata da norme di natura prettamente civilistica), bensì soggezione
della stessa a prescrizioni inderogabili, assistite da sanzioni penali (ma
nulla cambierebbe se queste fossero di tipo, amministrativo), poste in materia
di sicurezza dei lunghi di lavoro e ricomprese in una disciplina giuridica di
natura pubblicistica, in quanto attinenti alla partecipazione dell’Azienda
all’espletamento di funzioni pubbliche. Consegue che la controversia derivata dall’inottemperanza
alle suddette prescrizioni; e comportante responsabilità amministrativa per
il funzionario trasgressore, istituzionalmente investito di pubbliche funzioni
decisionali, non può che ricadere nell’ambito della giurisdizione di questa
Corte. P.Q.M. La Corte dei Conti, Sezione Seconda
giurisdizionale centrale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni altra
domanda, deduzione od eccezione, ACCOGLIE l’appello e, per l’effetto:
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ANNULLA la sentenza impugnata;
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DICHIARA la giurisdizione della Corte dei Conti sulla
controversia oggetto dell’appello;
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RINVIA la causa al giudice di primo grado per l’esame
nei mento. Così deciso in Roma, nella Camera di
consiglio del 5 luglio 2000.
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