SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO - n. 930 del 13.6.2005 - Presidente: Zambardi – Relatore: Di Leo – Procura regionale c/ R. Z. (avv.ti Pavanini, Vassallo) P.M. Dainelli.

Responsabilità contabile e amministrativa – infortuni sul lavoro di dipendenti della pubblica amministrazione – dovere di controllare e vigilare sull’osservanza delle norme antinfortunistiche – direttore dei lavori – carenza e insufficienza nel controllo – colpa grave – sussiste – tutela dell’incolumità fisica dei lavoratori – obbligo per l’amministrazione e per il direttore dei lavori - sussiste.

Sussiste la responsabilità amministrativa di un funzionario di un’Azienda regionale per le foreste che ha assunto l’incarico di direttore dei lavori per conto della propria amministrazione, quando durante i medesimi lavori un dipendente della stessa amministrazione abbia subito un grave infortunio a causa della violazione delle norme antinfortunistiche, per il danno indiretto conseguente alla corresponsione del risarcimento a seguito della sentenza di condanna del giudice civile, nonché per il versamento di somme in favore dell'INAIL che aveva agito in regresso contro l’amministrazione per il recupero di quanto erogato al dipendente per l’infortunio sul lavoro.

Rientra tra i doveri della pubblica amministrazione che necessariamente si avvale, a tal proposito, nell'esecuzione delle attività dei propri organi, di funzionari dotati dei necessari poteri e gravati dei correlati compiti, quello di controllare e vigilare che le norme antinfortunistiche vengano scrupolosamente osservate, controllo e vigilanza che debbono essere assidui, ininterrotti, anche avvalendosi del potere di delega, se il datore di lavoro ha soltanto il sospetto che un lavoratore o gruppo di lavoratori possa non avere preso sul serio l'obbligo del rispetto delle norme antinfortunistiche.

Sussiste la responsabilità per colpa grave del direttore dei lavori per non aver posto con delega formale sul luogo dei lavori qualcuno con il compito specifico di vigilare sull'esecuzione degli stessi; per quanto riguarda l’intensità della colpa, nell’occasione, si deve rilevare che le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro hanno la funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi della incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuale disaccortezza, imprudenza e disattenzione dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere sempre protetta, da parte dell’amministrazione datrice di lavoro, con appropriate cautele.

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 23509 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per il Veneto, nei confronti di:

Z. R. nato a Vicenza il 16.11.1952 res.te in Colle Umberto (TV) via Puccini n. 31

(citazione notificata il 29.11.2004)

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato a seguito di invito a dedurre, il Procuratore Regionale in sede conveniva in giudizio Z. R., funzionario dell'ex Azienda Regionale delle foreste per il Veneto (in seguito A.R.F.), per sentirlo condannare a titolo di colpa grave al risarcimento del danno erariale indiretto di € 246.022,43 oltre interessi compensativi da addebitare secondo l'equo avviso del collegio ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e spese di giudizio come per legge.

Esponeva il P.R. che il procedimento traeva origine dalla trasmissione da parte della Azienda regionale per i settori agricolo, forestale ed agroalimentare “Veneto Agricoltura” (in seguito Veneto Agricoltura) di due distinte sentenze di condanna dell'azienda al risarcimento dei danni derivati al dipendente Fulvio DALLA COSTA a seguito di un infortunio sul lavoro accaduto il 5.11.1991 ed in particolare quella del Tribunale di Venezia n. 949/02, in solido con il convenuto  Z. , per  la somma complessiva di € 224.078,14, in favore del Dalla Costa e quella del Tribunale di Belluno n. 89/02 per la somma complessiva di € 102.050,17 in favore dell'INAIL che aveva agito in regresso per le somme erogate al Dalla Costa in forza delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e che aveva dichiarato la responsabilità dell'A.R.F. e della ad essa succeduta Veneto Agricoltura, oltreché dello Z. nella determinazione dell'infortunio.

Il P.R., accertata l'attualità del danno, posto che le somme risultano effettivamente erogate, ha ricostruito la vicenda in punto di fatto secondo quanto esposto nelle due sentenze dei giudici civili, precisando al contempo che il convenuto aveva concluso il procedimento penale a suo carico con sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p..

Secondo tale esposizione, che qui si riassume in breve, il Dalla Costa si è gravemente infortunato cadendo da una altezza rilevante e procurandosi lesioni che hanno comportato la perdita di un rene, mentre discendeva con una scala non a norma di legge da una impalcatura provvisoria sulla quale aveva eseguito lavori di manutenzione (annaffiatura con impregnante antitarlo) del tavolato interno della stalla denominata “Moretto” in Pian del Consiglio (Belluno). Il convenuto aveva in realtà disposto l'effettuazione dei lavori con l'uso di un cosiddetto “trabatello” (ponte mobile per piccoli lavori edili), ma gli operai addetti ai lavori, in sua assenza, ritenendo a causa del pavimento irregolare della stalla pericoloso l'uso di tale mezzo avevano preferito montare una impalcatura in tavolato alla quale accedevano tramite l'uso di una scala a pioli appositamente richiesta all'Ufficio logistico dell'Azienda. Tale scala tuttavia sarebbe stata priva di appositi piedini antiscivolo, ed al momento della discesa del Dalla Costa sarebbe scivolata provocando la caduta da una altezza di circa quattro metri del medesimo. 

La responsabilità del convenuto è stata così individuata dal P.R. nel non avere nominato, secondo quanto invece gli avrebbe imposto di fare il regolamento per gli operai forestali impiegati in lavori in amministrazione diretta di cui alla delibera n. 30 del 10.4.1991, un capo squadra responsabile dell'osservanza delle disposizioni impartite, e nell'aver omesso la necessaria vigilanza facendo sì che venisse usato un mezzo che non offriva sicurezza e stabilità per l'esecuzione del lavoro. 

Da tali fatti la domanda di condanna del convenuto come responsabile del danno indirettamente provocato all'erario.

Si è costituito il convenuto Z. deducendo:

-       la preliminare e parziale inammissibilità del procedimento contabile avendo la “Veneto Agricoltura” pagato somme che avrebbero dovuto ex lege gravare sulla Regione Veneto ai sensi delle norme contenute nella l.r. n. 5/97 della Regione Veneto che aveva posto in liquidazione l'A.R.F. e del comma 5 dell'art. 15 della legge 35/97;

-       l'infondatezza dell'addebito di responsabilità anche sotto il profilo del comportamento dello Z. alla luce delle stesse norme regolamentari invocate dal P.R., in quanto seppure non vi era nomina per iscritto risultava dagli accertamenti svolti in sede civile che lo Z. aveva nella sostanza incaricato verbalmente il dipendente De March di svolgere le funzioni di capo-squadra;

-       la contraddittorietà stessa della materiale ricostruzione dei fatti antecedenti e concomitanti all'infortunio operata dai due Tribunali di Venezia e Belluno, che in particolare sul punto dell'esistenza o meno di un capo-squadra erano in contrasto;

-       l'esistenza di violazioni di norme antinfortunistiche  talmente numerose da parte del De March e di altri dipendenti da portare all'esclusione della responsabilità dello Z. sia sotto il profilo della culpa in eligendo, avendo egli, contrariamente a quanto affermato in citazione, nominato  il dipendente De March capo squadra, sia sotto il profilo della culpa in vigilando,  non avendo egli l'obbligo di sostare nel cantiere una volta impartite le disposizioni ed avendo egli svolto funzionalmente, come affermato in sede di audizione dinanzi al P.M. contabile, l'incarico di direttore dei lavori in quel periodo in ben 14 cantieri di lavoro gestiti dall'A.R.F.;

-       non essendo a lui ascrivibile in ogni caso la decisione di utilizzare una scala ed un impalcato provvisorio al posto del “trabatello”, decisione che fu assunta invece dagli stessi operai tra cui il Dalla Costa;

-       l'esclusiva responsabilità eventualmente del datore di lavoro, che non aveva predisposto ed organizzato la attività di vigilanza sul rispetto delle norme antinfortunistiche  con un numero adeguato di preposti e dirigenti, tenuto conto delle dimensioni dell'A.R.F. (argomento per il quale citava la Sentenza della Cass. Penale Sez. IV n. 36798 del 17.9.12004).

Rilevava inoltre la difesa del convenuto come non tutto il danno indicato dal P.R., che aveva peraltro fatto riferimento ad altre concause del medesimo senza indicarle, poteva in ogni caso essere posto a carico dello Z., in quanto trattandosi almeno per parte della domanda di danno indiretto derivante da una condanna in solido della Veneto Agricoltura  e dello Z. ex combinato disposto art. 2049 e 2055 cc. l'Azienda “Veneto Agricoltura” avrebbe avuto diritto ad essere risarcita soltanto nella misura della metà del  danno complessivo, essendo l'altra metà direttamente addebitabile all'A.R.F. cui era succeduta.

Chiedeva quindi in linea principale prosciogliersi il proprio assistito da ogni addebito, ed in subordine dichiararsi l'inammissibilità  della domanda per i danni subiti dalla Veneto Agricoltura che avrebbe pagato un debito non suo. In ulteriore subordine applicarsi congruamente il potere riduttivo da parte del collegio in relazione agli apporti causali degli altri dipendenti e della stessa A.R.F. nella causazione del danno.

All'odierna udienza, previa produzione di ampia documentazione da parte della difesa, di cui il P.R., dopo un rinvio per l'esame, rilevava l'inconducenza ai fini della decisione, la causa sulle conclusioni come sopra ribadite veniva posta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di pretesa inammissibilità della domanda del P.R. per avere la “Veneto Agricoltura” pagato un debito non  proprio ma della Regione Veneto.

Al riguardo il Collegio rileva che la questione, non nuova, relativa alla successione nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'A.R.F. per il Veneto è stata approfonditamente trattata e decisa nella sentenza del Tribunale di Belluno (cfr. pagg. da 5 a 8) che, proprio sull'intervento volontario della Regione Veneto e su eccezioni analoghe a quelle formulate, ha statuito, con motivazione ineccepibile che il Collegio ritiene di fare propria, il difetto di legittimazione passiva della Regione Veneto.

Ma a risolvere ogni dubbio in ordine alla questione prospettata vale il rilievo che il dott. Z., direttore dei lavori, già dipendente dell'A.R.F., è transitato alle dipendenze della “Veneto Agricoltura” così che il danno da quest'ultima subito per il dovuto pagamento delle somme portate dalle sentenze civili ed oggetto di addebito, riferibili all'attività ordinaria dell'ente cui la stessa “Veneto Agricoltura” è succeduta, si pone direttamente in correlazione con la prosecuzione del medesimo rapporto di servizio dello Z.. Non si comprende dunque la portata e la finalità stessa dell'eccezione visto che, dovendosi ritenere il danno erariale in questione come prodottosi a seguito dell'esecuzione delle sentenze del Tribunale di Belluno e di Venezia (entrambe hanno avuto esecuzione spontanea nel 2003), anche a voler accogliere la tesi difensiva, lo Z. risponderebbe comunque nel presente giudizo contabile del danno  arrecato all'erario, rectius ad ente diverso da quello di appartenenza,  in quanto essendo egli legato comunque alla P.A. da rapporto di servizio ed essendo l'azienda Veneto Agricoltura una articolazione amministrativa della regione Veneto dotata di personalità giuridica,   si applicherebbe alla fattispecie l'art. 1 comma 4 della legge 20/94.

Ciò premesso va detto che mentre è fuor di dubbio la sussistenza e l'ammontare del danno erariale derivante dalle due sentenze va verificata quale componente essenziale della causa petendi, ed anche perché nella sostanza contestata dal convenuto, la sussistenza del nesso causale tra il comportamento omissivo dello Z. nel non nominare formalmente il capo squadra  e nell'omettere l'adeguata vigilanza e l'infortunio da cui scaturisce l'evento dannoso risarcito ed  il conseguente danno erariale.

Al riguardo il Collegio osserva come secondo la  Suprema Corte di Cassazione, “Il  giudice  di  merito, per stabilire se sussista il nesso di causalità materiale  -  richiesto  dall'art.  2043 cod. civ. in tema di responsabilità extracontrattuale  tra un'azione o un' omissione ed un evento deve applicare il principio della «conditio sine qua non», temperato da quello della regolarità causale, sottesi agli artt. 40 e 41 del cod. pen.

Conseguentemente, quando  l'evento dannoso o pericoloso è stato cagionato da una pluralità di azioni  o di omissioni, coeve o succedutesi nel tempo, tutte hanno uguale valore  causale, senza distinzione  tra cause mediate ed immediate, dirette ed  indirette, precedenti e successive, dovendo a ciascuna di esse riconoscersi un'efficienza causale del danno se nella concatenazione degli avvenimenti abbiano determinato  una situazione tale che l'evento, sebbene prodotto direttamente dalla causa avvenuta per ultima, non si sarebbe verificato. Qualora invece la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a provocare l'evento perché autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, le cause preesistenti degradano al rango di mere occasioni perché quella successiva ha interrotto il legame causale tra esse e l'evento.” (vedi Cass. Sez. III civ. n. 15789 del 22.10.2003, in CED Cass. RV 567578).

Ciò premesso in termini generali è alla specifica giurisprudenza penale in materia antinfortunistica che il Collegio ritiene di doversi rifare al fine di verificare se:

a)    siano rinvenibili nei confronti dello Z. elementi idonei a sostenere una sua diretta responsabilità omissiva nella causazione dell'infortunio da cui trae origine il danno risarcito dall'amministrazione costituente a sua volta danno erariale;

b)    siano rinvenibili al contrario, nei fatti oggetto dei due giudizi civili e del procedimento penale conclusosi con sentenza di applicazione pena, elementi tali da escludere l'efficacia del suo apporto causale nella vicenda;

c)    quale sia eventualmente l'apporto causale al verificarsi dell'evento dannoso a lui in concreto addebitabile in presenza di eventuale cooperazione colposa nell'evento da parte di altri soggetti come sostenuto dalla difesa;

d)    quale sia il grado di colpa a lui in concreto addebitabile e se sussistano elementi idonei a fondare l'esercizio del potere riduttivo invocato in subordine dalla difesa.

La risposta al quesito di cui al punto a) è senz'altro positiva.

Il dott. Z. ha infatti ammesso in sede di audizione di non avere esercitato una continua vigilanza nell'esecuzione dei lavori, sia perché nessuna norma glielo imponeva, sia perché impegnato contestualmente in altri cantieri, circostanza che non può  ritenersi adeguatamente provata ma che poco incide in realtà sui termini della questione.

Ciò che importa infatti è che il dott. Z. ha ammesso di non aver formalizzato, come richiesto dalla prassi, per iscritto la nomina di un capo squadra nel cantiere dove è accaduto l'infortunio. Ebbene la giurisprudenza è da tempo attestata nel senso che in tema di contravvenzione, il legale rappresentante di un'azienda è esonerato da responsabilità penale, a titolo di "culpa in vigilando", per le infrazioni commesse nell'ambito dell'azienda stessa soltanto se abbia preposto ai vari servizi persone qualificate ed idonee, fornite della necessaria autonomia e degli indispensabili poteri discrezionali per la gestione completa degli affari inerenti a quel particolare servizio (Sez. VI, sent. n. 296 del 14-01-1983 (cc. del 11-01-1983), D'Este). In mancanza di specifica delega funzionale il datore di lavoro, il dirigente o il preposto cui incombe l'obbligo di attuare le misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche risponde del danno che dalla inosservanza delle stesse possa derivare ai terzi tutelati e ciò a prescindere dall'eventuale comportamento colposo dei medesimi, valutabile in sede di concorso, ma non atto, di per sè solo, ad escludere la responsabilità di chi al rispetto della norma è tenuto, salvo il caso di comportamento del tutto anomalo che sia tale da escludere qualsiasi nesso di causalità materiale fra la mancata attuazione delle misure di sicurezza e l'evento (in questo senso Cass. Sez. IV, sent. n. 2172 del 18-03-1986 - Accettura e Sez. IV, sent. n. 1484 del 02-02-1990 - Dell'Oro).

In buona sostanza come ha avuto modo di precisare la S.C. di Cassazione, un comportamento anomalo del lavoratore non esclude il nesso causale tra l'infortunio di cui egli stesso rimane vittima e la violazione dei doveri propri di chi è tenuto a far rispettare le norme antinfortunistiche. Il comportamento del lavoratore per acquisire il valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento deve essere assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento esorbitante rispetto al lavoro che è proprio (come nel caso che il lavoratore si dedichi ad un'altra macchina o ad un altro lavoro); un tale risultato non può invece riconoscersi al comportamento pur avventato, negligente, o disattento che il lavoratore pone in essere mentre svolge il lavoro affidatogli, trattandosi di un comportamento connesso all'attività lavorativa o da essa non esorbitante e, pertanto, non imprevedibile.

Ciò che la legge impone al datore di lavoro, i doveri che la legge esige che lui, o chi al rispetto di tali doveri è preposto in forza di delega, adempia, possono così riassumersi:

I - il dovere di prevenzione tecnica ed organizzativa, che impone di fornire al lavoratore macchine, strumenti di lavoro privi di pericolo alla luce della migliore ricerca tecnologica;

II - il dovere di prevenzione informativa e formativa, il dovere, cioè:

-       di rendere edotti i lavoratori dei pericoli che possono scaturire dall'uso scorretto delle macchine o degli strumenti di lavoro,

-       di far loro presente che, per evitare gli infortuni, non esistono accorgimenti alternativi a quelli indicati di volta in volta,

-       di pretendere che i lavoratori acquisiscano la forma mentis antinfortunistica, che si formino, insomma, come lavoratori consapevoli del dovere, e nei propri confronti e nei confronti della collettività, di rispettare le norme antinfortunistiche.

III - il dovere, infine, di controllare e vigilare che le norme antinfortunistiche vengano scrupolosamente osservate, controllo e vigilanza che debbono essere assidui, ininterrotti, anche avvalendosi del potere di delega, se il datore di lavoro ha soltanto il sospetto che un lavoratore o gruppo di lavoratori possa non avere preso sul serio l'obbligo del rispetto delle norme antinfortunistiche, controllo, vigilanza che, invece, possono essere anche non così impegnativi qualora il datore di lavoro disponga di dati concreti dai quali desumere la serietà antinfortunistica dei lavoratori.

L'osservanza di questo complesso di doveri è imposto al datore di lavoro non solo per ragioni etiche facilmente comprensibili, ma perché dalla Carta costituzionale può con sicurezza argomentarsi che il datore di lavoro, nello svolgimento della propria attività, deve privilegiare, dedicandogli cure particolari, la persona che lavora, con la consapevolezza che il lavoro o meglio la persona che lavora, è il più rilevante tra i fattori della produzione, ché la salute è definita, dall'articolo 32 - sulla scia dell'articolo 3 che tratta dei diritti inviolabili della persona - diritto fondamentale del cittadino e, nel momento della esecuzione del lavoro, la salute può correre dei rischi, donde il complesso dei doveri che gravano sul datore di lavoro. Il datore di lavoro, quindi, non potrà mai eccepire che l'infortunio si è verificato per un comportamento imprevedibile del lavoratore allorché possa rimproverarsi e gli si possa rimproverare di non aver adempiuto quei doveri, dianzi descritti, impostigli dalla legge, doveri che mirano ad evitare che il lavoratore, per eseguire il proprio lavoro, si avvalga di accorgimenti diversi da quelli imposti dalla legge o suggeriti, di volta in volta, dalla migliore ricerca.

Potrà, ovviamente, invocare l'imprevedibile, l'abnorme, solo se è in grado di provare con certezza, senza ombra di dubbio, come si è detto, di avere fatto tutto ciò che la legge gli impone e, inoltre, di avere elementi sicuri sulla pregressa affidabilità antinfortunistica di quel lavoratore o di quei lavoratori. (cfr. al riguardo Cass. Sezione  IV, sent. n. 12115 del 22-10-1999  - Grande in una fattispecie in cui è stato ritenuto comportamento avventato del lavoratore, ma non anomalo o esorbitante,  l'uso di una macchina caricatrice - muletto -, anziché di apposita scala, per farsi alzare ad una altezza di cinque metri per svolgere il lavoro affidatogli).

Nella fattispecie all'esame del Collegio deve rilevarsi, in primo luogo, che il datore di lavoro era una Pubblica Amministrazione che necessariamente si avvale nell'esecuzione di attività dirette dei propri organi, cioè di funzionari come lo Z. dotati dei necessari poteri e gravati dei correlati doveri.

Deve rilevarsi altresì che dovendosi procedere all'esecuzione di un lavoro ad un'altezza di circa 4 metri dal suolo, l'uso di una scala per qualsiasi fine, fosse anche per issarsi sul trabatello, non poteva certamente, ex ante, definirsi come imprevedibile.

Ma quel che gioca contro la pretesa inesigibilità da parte dello Z. di un diverso comportamento è certamente la mancata formalizzazione della nomina di un caposquadra alla luce sia della precisa norma del regolamento per l'esecuzione dei lavori in precedenza  citato che all'art. 6 pone proprio a carico del capo squadra nominato due  specifici obblighi: a) di vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza previste dal regolamento e impartite dal lavoratore; b) di eseguire le loro mansioni con il massimo della diligenza e rendendo conto al direttore dei lavori del loro operato; sia dell'art. 11 il quale stabilisce che “il direttore dei lavori con i diretti collaboratori è responsabile dei cantieri e si avvale per l'esecuzione delle proprie funzioni dei capi squadra”.

Alla luce di tali norme specifiche, in concreto ampiamente violate tanto dal convenuto quanto dagli operai, l'omissione della nomina formale del capo squadra assume un'efficienza causale certa, sia perché lascia a questo punto inalterata la responsabilità piena del direttore dei lavori Z. per l'omessa vigilanza sul rispetto delle istruzioni previamente impartite (omissione che costituisce violazione di un obbligo specifico di protezione), sia perché laddove in ipotesi fosse stata in concreto attuata avrebbe posto il capo squadra nominato nella condizione di dovergli comunicare immediatamente il mutamento nelle modalità esecutive del lavoro resosi necessario per il fondo irregolare della stalla;  avrebbe,  inoltre, certamente comportato nel capo squadra nominato una sua maggiore responsabilizzazione nell'esecuzione del lavoro e nel rispetto delle fondamentali regole di prudenza da osservare nel procedere, nel caso concreto, al montaggio dell'impalcatura, alla scelta della scala per salirvi sopra, alla assicurazione al suolo della scala ed all'impalcatura, allo stesso comportamento del Dalla Costa all'atto di scendere dalla scala, senza o con l'ausilio di un collega di lavoro che comunque tenesse ferma la scala.

E' pacifico infatti che il formale incarico di mansioni di livello superiore in un gruppo di lavoro responsabilizza l'incaricato di tali mansioni stimolandone le capacità. La nomina in sostanza avrebbe assai verosimilmente ridotto il concreto rischio del verificarsi delle violazioni della disciplina antinfortunistica che hanno poi condotto all'infortunio e quindi al danno.

Così implicitamente risposto anche al quesito sub b), in ordine al punto c) del quesito che il Collegio si è posto sopra, deve convenirsi con la difesa allorché ha richiesto nelle sue conclusioni di valutare come nella causazione del sinistro e del correlato complessivo danno erariale vi siano delle concause equivalenti, tali da ridurre congruamente in ogni caso la responsabilità del convenuto in ordine al danno richiesto dalla Procura Regionale.

Infatti, in tema di infortuni sul lavoro, il giudice di merito, qualora venga dedotta la sussistenza di un contributo causale alla produzione dell'evento da parte dell'infortunato, ha l'obbligo di esaminarla procedendo anche alla relativa quantificazione tutte le volte che si trovi in presenza di costituzione di parte civile. Invero, ove dovesse risultare, ex art. 41, primo comma, cod. pen., che il lavoratore ebbe a porre in essere un comportamento negligente ed inosservante di norme o disposizioni interne concernenti l'evento negativo, legittima sarebbe l'aspettativa dell'imputato a vederlo riconosciuto e dichiarato, senza che, per questo, risulti esclusa la responsabilità del datore di lavoro per l'omissione nell'apprestamento delle misure di protezione e di vigilanza previste dalla legge. (Cfr. Cass. Sez. IV, sent. n. 2665 del 13-03-1992 Bodda).

Analogo principio ritiene il Collegio debba applicarsi in materia di contributo causale al verificarsi del danno erariale oggetto del presente giudizio, dovendosi nella quantificazione del danno erariale tener conto dell'apporto causale nella produzione del danno anche di soggetti giuridicamente non responsabili (vedi tra le altre C. conti, sez. giur. reg. Liguria, 18-06-2002, n. 414).

Nella fattispecie in esame è indubbio che sul verificarsi dell'infortunio  hanno influito una serie di fattori causali, alcuni riconducibili ed altri no, al comportamento in concreto tenuto dal convenuto. Prova ne sia che in sede penale anche i colleghi di lavoro del Dalla Costa, il De March e lo Squaiera, e lo stesso infortunato hanno finito con il richiedere l'applicazione della pena per la violazione contravvenzionale di cui agli artt. 19 e 392 lett. B) D.P.R. 547/55 correttamente loro contestata dal P.M. in sede penale. Non ignora il Collegio che la sentenza ex art. 444 c.p.p. non ha efficacia di giudicato in altri giudizi,  essendo essa equiparata ad una sentenza di condanna ma non contenendo un accertamento giudiziale definitivo. Tuttavia dalla ricostruzione dell'infortunio sommariamente esposta in precedenza ricavabile dagli atti del procedimento penale appare evidente come a decidere l'uso della scala senza piedini antiscivolo furono gli stessi operai che non ne informarono preventivamente lo Z..

Il fatto che la violazione in concreto delle istruzioni antinfortunistiche impartite sia avvenuta denota, da una lato, la responsabilità per colpa grave del direttore dei lavori per non aver posto con delega formale sul luogo dei lavori qualcuno con il compito specifico di vigilare sull'esecuzione degli stessi, e dall'altro la diretta addebitabilità ad altri, in concreto agli incaricati dell'esecuzione dell'opera di manutenzione, del materiale comportamento pericoloso (scelta ed uso di una scala non idonea, e di un impalcato non autorizzato).

Sul grado della colpa del convenuto non può non osservarsi che le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro hanno la funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi della incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuale disaccortezza, imprudenza e disattenzione dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere sempre protetta con appropriate cautele. L'omissione di vigilanza da parte del direttore dei lavori in presenza di una specifica norma che prevede la responsabilità  del direttore per tutto quanto avvenga nei cantieri dell'A.R.F., con i connessi obblighi e poteri di vigilanza, concretizza quindi di per sé un livello di responsabilità, connaturata al livello delle funzioni ed alla qualificazione tecnica dello Z. non classificabile in termini di colpa lieve.

Nel determinare pertanto, comparativamente, l'apporto causale dei protagonisti della vicenda nella causazione dell'evento, ritiene il Collegio di dover attribuire un ruolo preponderante alla scelta,  autonoma ma certamente non imprevedibile, degli operai di disattendere le misure antinfortunistiche disposte dal direttore dei lavori.

A carico del convenuto Z. appare dunque equo e giustificato porre come apporto causale soltanto il 20% del danno derivante dalle somme pagate dalla Veneto Agricoltura al Dalla Costa ed all'INAIL,  che si determina complessivamente in € 260.000,00 di cui € 246.022,43 per sorte capitale ed il resto per il danno derivante dagli interessi compensativi portati dalla condanna emessa dal Tribunale di Venezia nei confronti dell'Azienda danneggiata, determinati in via equitativa, per le ragioni esplicitate dal P.R. nell'atto di citazione.

Ritiene altresì il collegio di dover far uso, vista la particolarità della vicenda, del potere riduttivo dell'addebito, che è potere autonomo di graduazione della condanna concesso dalla legge al giudice contabile, esaminato  e valutato il comportamento del soggetto responsabile in relazione alle condizioni ed alle circostanze nelle quali egli ha agito, nonché il grado d'influenza che tale comportamento ha avuto nella produzione del danno (in tema vedi C. Conti, sez. giur. reg. Veneto, 29-01-2002, n. 33).

Tenuto conto di quanto sopra il Collegio ritiene conforme a giustizia condannare Z. R. al pagamento in favore della “Veneto Agricoltura” di € 20.000,00 in essa ricompresa la rivalutazione monetaria maturata dalla data di esborso delle somme da parte della Veneto Agricoltura al deposito della presente sentenza, oltre gli interessi legali da tale data al soddisfo.

Alla condanna segue altresì l'obbligo di pagamento delle spese del giudizio da liquidarsi come per legge in € 369,05.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione:

CONDANNA

Z. R. al pagamento di € 20000,00 (ventimila/00) in favore della Azienda regionale per i settori agricolo, forestale ed agroalimentare “Veneto Agricoltura”, comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo, ed oltre  le spese del presente procedimento, che si liquidano in € 369,05 (euro trecentosessantanove/05 centesimi).

omissis