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SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO - n. 1010 del 14.7.2005 - Presidente: Zambardi Relatore: Astegiano Procura regionale c/ C. A. M. (avv. Placidi) P.M. Mingarelli. Responsabilità
contabile e amministrativa colpa grave nozione - omessa denuncia di
pregiudizi finanziari alla Procura regionale della Corte dei conti - responsabilità di
natura indiretta e subordinata al fatto principale- omessa denuncia alla Procura contabile
ed omessa costituzione in mora del presunto responsabile da parte del Comandante di
unUnità militare colpa grave - sussiste Nello svolgimento di attività amministrative o
gestionali la colpa grave può essere individuata nella arbitrarietà delle scelte, nella
prevedibilità dell'evento lesivo, nella consapevolezza degli eventi dannosi, nelle
omissioni e nel mancato raggiungimento di risultati, dovuto a comportamenti inosservanti
di precise regole. La responsabilità per omessa denuncia
di fatti dannosi alla Corte dei conti ha natura subordinata e potrà ritenersi sussistente
solo quando venga accertata quella principale, anche con un giudizio avente natura
ipotetica, secondo il criterio noto alla scienza penalistica della prognosi postuma;
conseguentemente occorrerà accertare, in base agli elementi di prova forniti dalle parti,
la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa in
capo all'autore dell'illecito principale, non denunciato dall'autore dell'omissione; per
tale motivo il pubblico ministero contabile che agisce per l'accertamento di una
responsabilità omissiva ha l'onere di fornire la prova degli elementi costitutivi
dell'illecito non denunciato e ormai prescritto. Deve essere affermata la colpa grave
del Comandante di unUnità militare di supporto per non avere inviato, senza alcuna
ragione, la denuncia del danno al Procuratore Regionale della Corte dei conti, conseguente
lirregolare gestione di un sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto un proprio
militare al quale lAmministrazione militare ha versato gli emolumenti nel periodo
dell'infortunio durante il quale non aveva prestato attività a causa delle lesioni
subite, tenuto conto che la società assicuratrice del danneggiante aveva rifiutato il
risarcimento all'Amministrazione medesima, perché essendo ormai spirato il termine di
prescrizione del diritto riguardante il sinistro stradale non è stato possibile
recuperare nei confronti del danneggiante medesimo gli importi versati al militare
infortunato. Lavere omesso la denunzia di un
pregiudizio erariale comporta per i soggetti sottoposti a tale obbligo la violazione di
specifiche norme che obbligano il responsabile di un ufficio alla denuncia del fatto
illecito alla Corte dei conti. ******** Normativa di riferimento per il pregiudizio conseguente alla mancata denuncia alla Corte dei conti di fatti dannosi causativi di danno finanziario per lerario pubblico: Art. 20 del D.P.R. n. 3 del 1957, n.
3, il quale stabilisce che «Il direttore generale e il capo del servizio che vengano a
conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di
fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 18, devono farne denuncia al
Procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per
l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni. ... Ove in sede di
giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte può
condannare al risarcimento anche i responsabili della omissione». Quest'ultima norma è particolarmente
significativa perché a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29
che ha disposto la privatizzazione del pubblico impiego non è stata abrogata come la gran
parte delle norme del Testo unico del 1957, ma è stata conservata in vigore (al riguardo
si veda, ora, il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); Art. 23 del D.P.R. n. 1076 del 1976 (Approvazione
del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'esercito,
della marina, e dell'aeronautica) dove viene specificato che «Per la responsabilità amministrativa e per la responsabilità
contabile del personale militare e civile di cui al presente regolamento si applicano le
disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la
contabilità generale dello Stato, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti
nonché del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e delle
relative norme di esecuzione», nonché lart. 24 il quale dispone che il
Comandante dell'Ente o distaccamento che abbia ricevuto il rapporto relativo ad un danno
deve fare «immediatamente denuncia del fatto al Procuratore Generale presso la Corte
dei conti»; Art. 83 del R.D. 18 novembre 1923, n.
2440, contenente Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato, ancora oggi in vigore, stabilisce che I direttori generali e i
capi di servizio i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di un
fatto, che possa dar luogo a responsabilità, a norma del precedente articolo, debbono
farne denunzia al Procuratore Generale presso la Corte dei conti. La legge che disciplina l'ordinamento
attuale della Corte dei conti (R.D. 12 luglio 1934, n. 1214), all'art. 53, commi primo e
secondo, ribadisce l'obbligo di denuncia immediata di fatti dannosi a carico dei direttori
generali e dei capi di servizio e al comma terzo prevede che Quando nel giudizio
di responsabilità la Corte accerti che, per dolo o colpa grave, fu omessa la denunzia, a
carico di personale dipendente, può condannare al risarcimento, oltre che gli autori del
danno anche coloro che omisero la denuncia. Art. 32 della legge del 19 maggio
1976 n. 335 contenente Principi fondamentali e norme di
coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni stabilisce
lobbligo di denunzia per «Gli amministratori ed i capi degli uffici della
regione che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i
titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai
sensi dei precedenti articoli 18 e 30, debbono farne denuncia al procuratore generale
della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle
responsabilità per la determinazione dei danni. Se il fatto dannoso sia imputabile
all'amministratore la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia
imputabile al capo di un ufficio, l'obbligo di denuncia incombe all'amministratore o
all'organo collegiale da cui dipende. Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia
fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte dei conti può condannare al risarcimento dei
danni anche il responsabile dell'omissione. La legge regionale, nel disciplinare
l'organizzazione degli uffici della regione, detta norme che consentano l'individuazione
dei responsabili dei singoli atti o delle omissioni da cui discenda responsabilità a
norma dei precedenti articoli 18 e 30». ******** Giurisprudenza correlata: Corte dei conti sez. Liguria, n. 858
del 16.10.2003, dove
è stata ritenuta presente la responsabilità amministrativa di un sindaco, quale soggetto
sovraordinato alla struttura organizzativa di un comune, per essersi sottratto
allobbligo di denuncia alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dellart.
53 del R.D. 1215/1934 e dellart. 20 del D.P.R. n 3 del 1957, del responsabile di un
fatto dannoso, caduto poi in prescrizione. ******** SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 23319 del registro di Segreteria promosso ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per il Veneto nei confronti di: C. A. M., residente in omissis, elettivamente domiciliato in Venezia, S. Polo 2237, presso lo studio dell'avv. Giuliano Marchi, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Placidi, giusta procura speciale a margine della comparsa di costituzione in data 3 novembre 2004. Visti gli atti di causa; uditi nella pubblica udienza del 1° dicembre 2004, svoltasi con l'assistenza del Segretario d'udienza sig.ra Nicoletta Niero, il relatore dott. Giancarlo Astegiano, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Mingarelli e l'avvocato Stefano Placidi per il convenuto. Ritenuto in FATTO
Con atto di citazione in data 22 luglio 2004, depositato in pari data, la Procura regionale presso questa Sezione ha convenuto in giudizio il Colonnello, ora Generale, A. M. C. chiedendone la condanna al pagamento in favore dell'Erario della somma complessiva di Euro 21.239,09, pari a Lire 41.124.622, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, o della diversa somma determinata dal Collegio, anche in forma equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. La Procura Regionale ha esposto che con sentenza n. 377, resa in data 14 gennaio - 26 aprile 2004, questa Sezione aveva dichiarato, da un lato, non luogo a procedere nei confronti del convenuto G. M. per l'intervenuta prescrizione e, dall'altro, l'inammissibilità della citazione nei confronti del convenuto A. M. C. poiché il Pubblico Ministero aveva emesso l'atto di citazione senza aver preso in esame, a causa di un disguido interno al suo Ufficio, le deduzioni formulate, in seguito alla notifica dell'invito a dedurre, dal Colonnello C.. La Procura, emendato il vizio e compiuti alcuni ulteriori accertamenti, ha riproposto l'azione nei confronti del Colonnello C.. Il giudizio promosso dalla Procura ha tratto origine dalla denuncia pervenuta all'organo requirente in data 25 luglio 2002 dall'Ispettore Generale della Brigata Logistica di Proiezione di Treviso che, nel corso di un'ordinaria ispezione amministrativa e contabile, aveva individuato un'irregolarità nella gestione del sinistro stradale avvenuto l'8 novembre 1992, in cui era rimasto coinvolto il Sergente Maggiore L. V.. Dall'esame della documentazione relativa al sinistro, effettuato dall'Ispettore della Brigata, era emerso che in seguito all'evento l'Amministrazione militare aveva corrisposto al Sergente Maggiore V. l'importo di Lire 41.124.622, quale assegno versato nel periodo dell'infortunio, perdurante dall'8 novembre 1992 al 15 dicembre 1993, e che la società assicuratrice del danneggiante, la società Carnica S.p.A., aveva rifiutato il risarcimento all'Amministrazione militare poiché, ad una prima messa in mora avvenuta in data 30 giugno - 3 luglio 1993 effettuata dagli uffici amministrativi preposti, era seguita una seconda messa in mora in data 17 luglio 1995, inviata dopo che era spirato il termine di prescrizione del diritto. L'invio della diffida con la richiesta di risarcimento del danno era di competenza del Comando Unità di Supporto del V° corpo d'Armata stanziato in Treviso, diretto dal Colonnello A. M. C. e l'intera vertenza era stata seguita dal tenente colonnello G. M., Capo Sezione Personale e Segreteria del Comando Unità di Supporto del V° Corpo d'Armata, il quale, solo dopo la scadenza del termine di prescrizione, in data 13 luglio 1995 aveva informato verbalmente il comandante del reparto, Colonnello C.. Quest'ultimo, ricevuta l'informativa verbale, chiedeva al Tenente Colonnello M. chiarimenti scritti e, comunque, inviava una nuova diffida alla società Carnica, la quale respingeva la richiesta di risarcimento adducendo l'intervenuta prescrizione della pretesa. A questo punto, il Colonnello C. chiedeva un parere all'Avvocatura dello Stato in merito alle iniziative da intraprendere ed informava i comandi da cui dipendeva o comunque competenti in materia, chiedendo indicazioni. All'esito delle risposte ricevute archiviava la pratica e non dava corso ad alcuna iniziativa. In relazione ai fatti sopra specificati, la Procura Regionale, ha ravvisato l'esistenza di profili di responsabilità amministrativo-contabile poiché il convenuto, accertata l'impossibilità di procedere al recupero delle somme erogate dall'Amministrazione militare al Sergente Maggiore V. a causa della mancata tempestiva messa in mora della società assicuratrice, avrebbe dovuto perseguire il Tenente Colonnello M. denunciando il fatto alla Corte dei conti, così come previsto dagli artt. 20 del d.p.r. n. 3 del 1957, n. 3 e 26 del d.p.r. n. 1076 del 1976. In particolare, la Procura, sostiene che l'omissione della denuncia da parte del Colonnello C. ha arrecato all'Amministrazione un danno pari all'importo versato al Sergente Maggiore V. poiché ha impedito al giudice contabile di perseguire il responsabile del danno, Tenente Colonnello M., sino a che la pretesa si è prescritta, come è stato accertato dalla sentenza n. 344, resa da questa Sezione in data 14 gennaio - 26 aprile 2004. A seguito della notifica al Colonnello C. dell'invito previsto dall'art. 5 del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 1994, n. 20, l'odierno convenuto ha fatto pervenire alla Procura regionale deduzioni scritte e dopo il loro esame parte attrice ha depositato nella Segreteria di questa Sezione l'atto di citazione. Il convenuto, al quale è stato notificato l'atto di citazione ed il pedissequo decreto del Presidente di questa Sezione di fissazione dell'udienza di prima comparizione, si è costituito in giudizio con memoria in data 3 novembre 2004, con il patrocinio dell'avvocato Stefano Placidi. Il Generale C. si è opposto all'accoglimento della domanda di parte attrice rilevando, in fatto, che quando, in data 17 ottobre 1994, aveva assunto il Comando del Reparto non era stato informato dal precedente Comandante dell'esistenza del contenzioso con la società Carnica e che l'omissione era grave perché la firma delle corrispondenza relativa alle pratiche di cui si occupava la Sezione Segreteria e Personale era di spettanza esclusiva del Comandante e non del Tenente Colonnello M.. Con la conseguenza che la mancata interruzione della prescrizione avrebbe dovuto essere addebitata allo stesso comandante, così come l'eventuale responsabilità amministrativa, sempre che risultasse sussistente un danno riconducibile a titolo di colpa grave. Conseguentemente, in diritto, ha rilevato l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità diretta e l'infondatezza della pretesa azionata dalla Procura perché l'eventuale responsabilità indiretta del convenuto era da ritenere assorbita in quella diretta del precedente Comandante del Reparto o dello stesso Colonnello C. e, pertanto, non sanzionabile autonomamente. Ha concluso chiedendo al Collegio che venisse dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno erariale e comunque respinta la domanda. All'udienza del 1° dicembre 2004, nel corso della discussione il Pubblico Ministero ha richiamato il contenuto dell'atto di citazione, ha confutato il contenuto della memoria difensiva depositata dal convenuto e rilevato che il precedente comandante del Reparto aveva cessato dalla sua funzione un anno prima dalla scadenza del termine prescrizionale e che il passaggio delle consegne non riguardava la posizione delle singole pratiche, ma l'ufficio nel suo complesso. Ha aggiunto, inoltre, che il Tenente Colonnello M. nell'espletamento dei suoi compiti godeva di un largo margine di autonomia e che a seguito della scoperta del mancato invio della diffida alla società assicuratrice da parte di quest'ultimo era preciso dovere dell'odierno convenuto denunciare alla Corte dei conti il danno, non risultando sufficienti le richieste di chiarimento inviate ad altri organi dal Colonnello C.. Ha prodotto a supporto delle sue argomentazioni numerose pronunce rese da varie Sezioni della Corte dei conti ed ha concluso per l'accoglimento della domanda. L'avv. Placidi, per conto del convenuto, ha ribadito le argomentazioni svolte nella memoria di costituzione ed ha insistito affinché venisse respinta la domanda di condanna proposta dalla Procura Regionale, insistendo, in particolare, sulla circostanza che la Segreteria diretta dal Tenente Colonnello M. non era dotata di autonomia propria e che, ai sensi della legge n. 241 del 1990, il responsabile del procedimento era da considerare a tutti gli effetti il precedente Comandante del Reparto, ovvero il Colonnello C. per cui il mancato invio entro il 3 luglio 1995 della diffida alla società assicuratrice era da addebitare all'uno o all'altro. Con la conseguenza che la Procura regionale non avrebbe dovuto contestargli una responsabilità indiretta per mancata denuncia, bensì una responsabilità diretta, peraltro ormai prescritta. Ha rilevato, inoltre, che una responsabilità indiretta, ove sussistente, sarebbe stata ascrivibile ai superiori del Colonnello C. che, tempestivamente informati, non si sarebbero comunque attivati ed ha concluso chiedendo di dichiarare prescritta l'azione e, comunque, di respingere la domanda. Il Pubblico Ministero, replicando alle affermazioni del legale del colonnello C., ha ribadito la fondatezza degli assunti posti a base della domanda, rilevando in particolare che la legge n. 241 del 1990 responsabilizza tutti i funzionari pubblici che intervengono in ogni fase del procedimento. Considerato in DIRITTO
L'esame della fondatezza della domanda proposta dalla Procura Regionale diretta ad accertare la responsabilità amministrativa del Colonnello, ora Generale, A. M. C. conseguente a condotte poste in essere in violazione dei doveri d'ufficio che avrebbero causato pregiudizio patrimoniale all'Amministrazione della Difesa, è subordinato all'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa. A questo proposito è opportuno precisare che la Procura regionale agisce nei confronti del convenuto contestando unicamente una responsabilità di natura indiretta e subordinata poiché ritiene responsabile il Generale C. per omessa tempestiva denuncia alla Procura contabile ed omessa costituzione in mora del presunto responsabile. L'oggetto del presente giudizio deve circoscriversi, quindi, alla sola verifica della sussistenza in capo al Generale C. di una responsabilità indiretta, vale a dire conseguente all'intervenuta prescrizione dell'azione nei confronti del responsabile principale del danno (il Tenente Colonnello M.) a causa della mancata denuncia alla Procura della Corte dei conti da parte dell'odierno convenuto. Pertanto, l'eccezione di prescrizione dell'azione diretta, ritualmente formulata dal Generale C., è inammissibile perché detta responsabilità non è stata contestata da parte attrice al convenuto, poiché è stata ritenuta insussistente considerato che la gestione della vertenza (recupero delle somme versate al Sergente Maggiore V.) era di competenza del Tenente Colonnello M.. 1)
In merito all'esistenza del rapporto di servizio La giurisdizione della Corte dei conti sussiste qualora sia configurabile un rapporto di servizio tra l'Amministrazione danneggiata e gli autori del fatto illecito produttivo di danni, salvo che sussista l'ipotesi prevista dall'art. 1, comma 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, relativa al danno provocato ad un'amministrazione diversa da quella di appartenenza. Nell'ampia definizione di rapporto di servizio elaborata dalla giurisprudenza contabile rientra il rapporto di impiego, in considerazione di quanto previsto dagli artt. 82 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e 52 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, anche degli appartenenti all'Amministrazione militare, secondo quanto previsto dall'art. 23 del d.p.r. 5 giugno 1976, n. 1076 (Approvazione del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'esercito, della marina, e dell'aeronautica). Nel caso di specie non sussiste alcuna contestazione in ordine alla qualifica di dipendente pubblico del convenuto, perlomeno nel periodo in cui ha tenuto la condotta omissiva che ha cagionato il danno erariale che ha originato il presente giudizio. 2)
In merito all'illiceità della condotta del convenuto 1)La domanda giudiziale proposta dalla Procura regionale è diretta ad accertare l'illiceità del comportamento tenuto dal Colonnello C. in relazione alla mancata denuncia alla Procura della Corte dei conti di un episodio che ha arrecato un danno patrimoniale all'amministrazione della Difesa. In particolare, la responsabilità del convenuto viene fondata sulla omissione di denuncia e messa in mora nei confronti del Tenente Colonnello G. M. che avrebbe lasciato prescrivere la richiesta di risarcimento di un danno, da formulare nei confronti di una società di assicurazioni, e sulla conseguente prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa nei suoi confronti, accertata con sentenza n. 377, resa da questa Sezione in data 14 gennaio - 26 aprile 2004. Il Generale C., sia nella memoria di costituzione che nel corso della discussione orale, ha contestato le conclusioni della Procura sostenendo che se vi era una responsabilità nella prescrizione dell'azione risarcitoria da promuovere nei confronti della società assicuratrice Carnica S.p.A., sarebbe da addebitare a se stesso o al Comandante che lo aveva preceduto nella guida del Reparto, ma non al Tenente Colonnello M. il cui operato era sempre soggetto all'esame e, nella specie, alla potestà di firma, del Comandante del Reparto. 2) Gli elementi forniti dalla Procura Regionale provano che in seguito ad un danno subito in un incidente stradale da un militare, il Sergente Maggiore L. V., alla corresponsione di somme dall'Amministrazione della Difesa al danneggiato per il periodo in cui non aveva prestato attività a causa delle lesioni subite, il Comando Unità di Supporto del 5° Corpo d'Armata non ha tempestivamente azionato la procedura per il recupero del danno da promuovere nei confronti della società assicuratrice del danneggiante e, pertanto, l'azione si è prescritta e l'Amministrazione della Difesa non ha potuto recuperare gli importi versati al militare. A seguito della prescrizione dell'azione di danno intervenuta il 3 luglio 1995, risulta indiscutibilmente provato ed ammesso dallo stesso convenuto, che il Colonnello C., Comandante del Reparto dal Comando Unità di Supporto non ha presentato denuncia alla Corte dei conti affinché la magistratura contabile potesse perseguire il responsabile del mancato recupero, il Tenente Colonnello G. M., alle sue dipendenze in quanto Capo Sezione Personale e Segreteria che aveva sino ad allora seguito la vertenza. La Procura della Corte dei conti, in base agli elementi acquisiti al presente giudizio, è venuta a conoscenza del danno subito dall'Amministrazione della Difesa solo dopo che è maturato il periodo quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità, previsto dall'art. 1, comma 2° della legge 14 gennaio 1994, n. 20, a seguito di denuncia effettuata in data 25 luglio 2002, dall'Ispettore Generale della Brigata Logistica di Proiezione - Ufficio di Amministrazione di Treviso, che ha appreso i fatti nel corso di un'ispezione. Al convenuto è contestata, quindi, l'omessa denuncia che ha comportato la prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti del responsabile diretto del danno, il Tenente Colonnello M.. Al fine di accertare se il Colonnello C. sia responsabile dell'illecito contestato dalla Procura Regionale occorre verificare, preliminarmente, se e in quali casi l'omessa denuncia di un fatto dannoso costituisca fonte di autonoma responsabilità amministrativa. 3) Sin dalle prime leggi che hanno introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa, disciplinando, in questo modo, la responsabilità dei funzionari pubblici nei confronti dell'Amministrazione, il legislatore ha previsto l'obbligo a carico dei direttori generali e dei capi di servizio di denunciare alla Procura presso la Corte dei conti i fatti che possano dar luogo a responsabilità e dei quali siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Ove la denuncia non venga presentata, sin dalla legge generale sulla contabilità dello Stato del 1923, è stata prevista la concorrente responsabilità di chi ha commesso il danno e di chi, avendovi l'obbligo, non ha provveduto alla denuncia. Infatti, l'art. 83 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ancora oggi in vigore, stabilisce che I direttori generali e i capi di servizio i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a responsabilità, a norma del precedente articolo, debbono farne denunzia al Procuratore Generale presso la Corte dei conti. La legge che disciplina l'ordinamento attuale della Corte dei conti (R.D. 12 luglio 1934, n. 1214), all'art. 53, commi primo e secondo, ribadisce l'obbligo di denuncia immediata di fatti dannosi a carico dei direttori generali e dei capi di servizio e al comma terzo prevede che Quando nel giudizio di responsabilità la Corte accerti che, per dolo o colpa grave, fu omessa la denunzia, a carico di personale dipendente, può condannare al risarcimento, oltre che gli autori del danno anche coloro che omisero la denuncia. In linea generale, poi, l'art. 20 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 Testo unico sugli impiegati civili dello Stato ribadisce, che Il direttore generale e il capo del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 18, devono farne denuncia al Procuratore generale della corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni. ... Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte può condannare al risarcimento anche i responsabili della omissione. Quest'ultima norma è particolarmente significativa perché a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 che ha disposto la privatizzazione del pubblico impiego non è stata abrogata come la gran parte delle norme del Testo unico del 1957, ma è stata conservata in vigore (al riguardo si veda, ora, il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Senza dimenticare che l'ordinamento militare al quale si applicano le disposizioni generali sopra richiamate contiene alcune ulteriori norme che ribadiscono natura e portata di tale obbligo. A questo proposito gli artt. 23 - 26 del già citato d.p.r. 5 giugno 1976, n. 1076 (Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) rinviano, per la disciplina della responsabilità amministrativa e contabile del personale militare, alla disciplina, già richiamata, del R.D. n. 2440 del 1923, del R.D. n. 1214 del 1934 e del d.p.r. n. 3 del 1957 (art. 23) specificando che il Comandante dell'Ente o distaccamento che abbia ricevuto il rapporto relativo ad un danno deve fare immediatamente denuncia del fatto al Procuratore Generale presso la Corte dei conti (art. 24). La giurisprudenza della Corte dei conti ha chiarito limiti e natura della responsabilità in cui incorre colui che pur essendovi obbligato non ha adempiuto all'obbligo di denuncia che è assimilato agli altri obblighi e doveri che incombono sul pubblico funzionario (Corte dei conti, sez. riun., 26 settembre 1984, n. 385). Tuttavia al fine di eliminare residui margini di incertezza in relazione alle conseguenze del mancato adempimento dell'obbligo, il legislatore che nel biennio 1993 - 1994 ha modificato sensibilmente il regime sostanziale e processuale della responsabilità amministrativa ha stabilito che qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata (art. 1, comma terzo, legge 20 gennaio 1994, n. 20). Questa norma che sinora ha trovato scarsa applicazione, forse perché di recente introduzione ha previsto, secondo quanto asserito da una condivisibile giurisprudenza, una fattispecie di responsabilità subordinata, nel senso che essa si realizza in capo al soggetto che ha l'obbligo di denuncia, allorché, a causa della sua inerzia, venga meno la possibilità del risarcimento, per effetto della maturazione della prescrizione (Corte dei conti, sez. giurisd. Liguria, 16 dicembre 1999, n. 1155). Si tratta, come è stato precisato, di «un danno che, pur essendo identico in termini quantitativi a quello principale, è ontologicamente diverso da questo, consistendo nella perdita della possibilità di conseguire il risultato positivo della reintegrazione dell'erario, che si sarebbe attendibilmente ottenuto ove una tempestiva denuncia dell'evento lesivo avesse consentito l'utile esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli autori del danno principale» (Corte conti, sez. giurisd. Toscana, 14 ottobre 1999, n. 1115). Trattandosi di una responsabilità che ha natura subordinata potrà ritenersi sussistente solo ove venga accertata quella principale, anche con un giudizio avente natura ipotetica, secondo il criterio noto alla scienza penalistica della prognosi postuma. In pratica occorrerà accertare, in base agli elementi di prova forniti dalle parti, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa in capo all'autore dell'illecito principale, non denunciato dall'autore dell'omissione. Con la conseguenza che il Procuratore regionale che agisce per l'accertamento di una responsabilità omissiva ha l'onere di fornire la prova degli elementi costitutivi dell'illecito non denunciato e ormai prescritto. Accertato, sia pure con un giudizio ipotetico l'illecito principale, occorrerà poi verificare se in capo al convenuto sussistano tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, posto che con l'art. 1, comma 3 della legge n. 20 del 1994 non è stata introdotta nell'ordinamento una fattispecie di responsabilità oggettiva. L'accertamento dell'illiceità del fatto principale costituisce unicamente l'elemento oggettivo della condotta contestata a colui che ha omesso la denuncia, dovendosi ancora procedere all'accertamento dell'elemento soggettivo e dell'attualità del danno al momento del giudizio (potendo, ad esempio lo stesso essere stato risarcito da società assicuratrice o da altri eventuali corresponsabili). 4) Al fine di accertare, in concreto, se il convenuto sia responsabile di un danno che ha arrecato pregiudizio all'Amministrazione occorre verificare preliminarmente, sia pure in via ipotetica, se la condotta di colui che è stato individuato quale responsabile principale sia stata o meno illecita e se abbia causato un danno all'Amministrazione della Difesa. In base agli elementi forniti dalle parti ed acquisiti al giudizio, risulta provato che l'azione diretta ad ottenere il rimborso da parte della società assicuratrice Carnica si sia prescritta il 3 luglio 1995 e che solo in un secondo tempo il tenente Colonnello G. M. che aveva la gestione della pratica abbia informato il Comandante del Reparto, Colonnello C.. La responsabilità dell'intervenuta prescrizione dell'azione è ascrivibile al Tenente Colonnello M. perché in qualità di responsabile della Sezione Segreteria e Personale del Comando Unità di Supporto aveva sino ad allora seguito la pratica ed ha informato il colonnello C. dell'infortunio. Inoltre, a seguito dell'informativa verbale, lo stesso Colonnello C. ritenendo responsabile il Tenente Colonnello M. ha chiesto chiarimenti scritti in ordine alla gestione della vertenza e quest'ultimo ha risposto confermando di avere avuto la gestione della pratica ed adducendo a giustificazione della mancata tempestiva informativa al Comandante una generica dimenticanza. La circostanza che la messa in mora alla società Carnica dovesse essere sottoscritta dal Comandante del Reparto, Colonnello C., non rileva in questa sede, poiché il Tenente colonnello M. si è reso responsabile della mancata informativa al Comandante il quale, se avesse conosciuto l'esistenza della vertenza, avrebbe dovuto inviare la lettera di diffida. L'illecito consiste nella mancata informativa al Comandante e nella conseguente intervenuta prescrizione dell'azione civile di danno nei confronti della società assicuratrice. Con la conseguenza che a nulla rileva l'eccezione del convenuto in ordine alla responsabilità diretta del Responsabile del procedimento prevista dalla legge n. 241 del 1990 poiché in discussione non è la responsabilità verso l'esterno, ma quella interna all'ordinamento dell'Amministrazione Militare. Sia pure in linea ipotetica, la responsabilità del Tenente Colonnello M. è da ritenersi sussistente perché con un comportamento caratterizzato da grave negligenza, come ammette lui stesso nella lettera che in data 20 luglio 1995 ha indirizzato al colonnello C., ha lasciato prescrivere un'azione risarcitoria che ha impedito all'amministrazione della Difesa di recuperare l'importo di Lire 41.124.622, versato al Sergente Maggiore L. V.. 5) L'accertamento, sia pure ipotetico, della responsabilità del Tenente Colonnello M. in ordine alla causazione del danno impone di accertare se la condotta tenuta dal Colonnello C. sia stata pregiudizievole per l'Amministarzione. Risulta provato che il Tenente Colonnello M. abbia informato dell'intervenuta prescrizione il convenuto, che questi abbia chiesto un'informativa scritta e che successivamente abbia inviato una richiesta di danni all'Assicurazione Carnica che ha rifiutato il rimborso. Ricevuta la citata lettera del 20 luglio 1995 dal responsabile della Sezione Segreteria e Personale e la lettera di diniego della società Carnica il Colonnello C., consapevole dell'esistenza del danno, ha informato alcuni altri uffici e Comandi dell'Amministrazione di appartenenza, chiedendo anche disposizioni, peraltro utilizzando formule generiche. All'esito delle risposte ha archiviato la pratica. Al di la delle numerose lettere e richieste non ha compiuto l'unica azione che avrebbe dovuto e che gli era imposta dal già citato regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'esercito: dopo aver ricevuto il rapporto dal Tenente Colonnello M., avrebbe dovuto informare il Procuratore Regionale della Corte dei conti affinchè promuovesse l'azione di sua competenza, come stabilito dall'art. 24 del d.p.r. n. 1076 del 1976. L'omissione è palese e clamorosa perché la norma sopra richiamata impone al Comandante dell'Ente o del distaccamento che riceva il rapporto relativo ad un danno da parte di un suo sottoposto di attivarsi con la denuncia. Al contrario, il Colonnello C. si è attivato informando numerosi enti, salvo quello che avrebbe dovuto. Poiché la mancata denuncia risale al luglio del 1995, l'azione nei confronti del Tenente Colonnello M. si è prescritta nel luglio del 2000, prima ancora che l'Ispettore Generale della Brigata Logistica di Proiezione accertasse l'illecito, in sede di ispezione, e provvedesse a presentare denuncia alla Procura regionale della Corte dei conti. In conclusione, il Collegio ritiene che al convenuto A. M. C. debba essere imputata la condotta illecita consistente nella mancata denuncia del responsabile diretto del danno e nella conseguente successiva prescrizione dell'azione nei suoi confronti. 3)
In merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 i fatti illeciti compiuti dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti sono perseguibili solo se risulta che il soggetto responsabile abbia agito con dolo o colpa grave. Occorre, quindi, procedere all'esame dell'elemento soggettivo che ha qualificato l'azione del convenuto che potrà essere ritenuto responsabile solo se l'azione - rectius: l'omissione - è stata compiuta dolosamente o in modo gravemente colposo. Nel caso di specie, la Procura Regionale non ha contestato al convenuto un comportamento doloso bensì gravemente colposo. Conseguentemente assume rilevanza centrale determinare la nozione di colpa grave, anche se appare piuttosto difficile non essendovi una definizione generalmente condivisa o che si imponga logicamente. Ne consegue che occorre riferirsi all'elaborazione giurisprudenziale che si è andata formando negli ultimi dieci anni, che può fornire idonei parametri di valutazione, tenuto conto della peculiarità della situazione sottoposta al giudizio del Collegio. Infatti, la Procura regionale non contesta al Colonnello C. il compimento di una singola azione illecita ma di una omissione il cui effetto ha causato un danno all'erario. Secondo la giurisprudenza che va ormai consolidandosi la colpa è grave quando si sia in presenza di un comportamento caratterizzato da mancanza di diligenza, violazione delle disposizioni di legge, sprezzante trascuratezza dei propri doveri, che si traduce, in estrema sintesi, in una situazione di macroscopica contraddizione tra la condotta tenuta nello specifico dal pubblico dipendente ed il minimum di diligenza imposto dal rapporto di servizio, in relazione alle mansioni, agli obblighi ed ai doveri di servizio (Corte dei conti, I, 4 agosto 1999 n. 246/A; id, III, 14 luglio 1999 n. 162). In tale contesto ai fini dell'individuazione della colpa grave, il giudice contabile deve valutare il rapporto in contestazione in relazione all'insieme dei doveri connessi all'esercizio delle funzioni cui l'agente è preposto, attraverso un'indagine che deve tener conto dell'organizzazione amministrativa nel suo complesso e delle finalità che l'azione amministrativa intende perseguire, alla luce di parametri di riferimento da porsi come limite negativo di tollerabilità, dovendosi ritenere realizzata un'ipotesi di colpa grave ove la condotta posta in essere se ne discosti notevolmente (Corte dei conti, III, 19 maggio 1997 n. 154; id, III, 10 novembre 2004 n. 601). E' stato precisato, inoltre, che si ha colpa grave ogniqualvolta venga meno quella particolare diligenza che deve essere prestata in relazione alla natura ed alle specificità dell'attività esercitata, cosicché la condotta trasgressiva risulti collegata all'evento lesivo in modo tale che la realizzazione di quest'ultimo si presenti come una conseguenza altamente prevedibile della stessa (Corte dei conti, sez. giurisd. Veneto, 29 giugno 2004, n. 879). In conclusione, può ritenersi che nello svolgimento di attività amministrative o gestionali, quali quelle oggetto del presente giudizio, la colpa grave possa essere individuata nella arbitrarietà delle scelte, nella prevedibilità dell'evento lesivo, nella consapevolezza degli eventi dannosi, nelle omissioni e nel mancato raggiungimento di risultati, dovuto a comportamenti inosservanti di precise regole. Il comportamento tenuto dal convenuto rientra nei parametri sopra indicati e può ritenersi caratterizzato da colpa grave poiché senza alcuna ragione non ha inviato la denuncia del danno al Procuratore Regionale della Corte dei conti, violando specificamente la norma contenuta nel già ampiamente citato art. 24 del d.p.r. n. 1076 del 1976 e tutte le altre citate disposizioni che obbligano il responsabile di un ufficio alla denuncia del fatto illecito. La consapevolezza del convenuto che l'intervenuta impossibilità di agire nei confronti della società Carnica costituisse un danno per l'Amministrazione è indubitabile, posto che dopo aver chiesto chiarimenti al Tenente Colonnello M. ha informato altri comandi. D'altro canto vista la posizione nella gerarchia militare occupata dal Colonnello C. ed il Comando dell'Unità che gli era affidata (Comando Unità di Supporto del 5° Corpo d'Armata) non è pensabile che non potesse conoscere la norma del regolamento per l'amministrazione e contabilità degli organismi dell'esercito che gli imponeva l'obbligo di denuncia, così come non poteva trascurare quanto previsto dal citato art. 1, comma 3° della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in via generale per tutti i soggetti sottoposti alla giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti, e cioè che la mancata denuncia comporta responsabilità a carico di chi avesse omesso di adempiere a tale onere, in caso di intervenuta prescrizione dell'azione diretta. Deve ritenersi, quindi, che il comportamento omissivo tenuto dal convenuto sia stato caratterizzato da colpa grave. 4)
In merito alla sussistenza del danno Le
riforme operate a partire dal novembre 1993, hanno profondamente mutato la natura e le
regole sostanziali e processuali della responsabilità amministrativa. Tuttavia,
indipendentemente dalla concezione della stessa che si voglia seguire il danno è elemento
costitutivo essenziale. Nel caso di specie la determinazione del danno si presenta semplice poiché l'amministrazione della Difesa ha corrisposto, in seguito ad un sinistro, al Sergente Maggiore L. V. l'importo di Lire 41.124.622 e non ha potuto recuperare detta somma né dalla società assicuratrice del danneggiante a causa della prescrizione dell'azione verso la Carnica, né dal responsabile principale, Tenente Colonnello M., a causa dell'omessa denuncia del Colonnello C.. Conseguentemente il danno subito dall'Amministrazione della Difesa ammonta, ad oggi, ad Euro 21.239,09 (pari alle originarie Lire 41.124.622), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi. 5)
In merito alla riduzione dell'addebito Accertata la condotta illecita tenuta dal convenuto, la sua colpa grave e determinato il danno può procedersi, anche in assenza di domanda da parte del Generale C., alla riduzione dell'addebito, così come consentito dall'art. 52 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 che prevede il potere della Corte, dopo aver accertato la responsabilità, di porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto e ribadito dall'art. 1, comma 1 bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Nel caso di specie, vista da un lato la particolare natura dell'organizzazione militare nella quale le competenze tendono ad essere parcellizzate in relazione alla rigida gerarchia che la contraddistingue e, dall'altro, l'assenza di precedenti comportamenti omissivi o dannosi per la collettività posti in essere dal convenuto (perlomeno, in base alle risultanze processuali) appare congruo procedere alla riduzione dell'addebito da imputare al Generale C.. A questo proposito occorre considerare anche che la responsabilità per omessa denuncia contestata al convenuto, se pure prevista da molti anni nell'ordinamento, solo a partire dalla legge n. 14 del 1994 ha trovato una analitica disciplina e, pertanto, considerata la peculiarità della fattispecie e lo scarso numero di precedenti, appare ragionevole ridurre l'importo da addebitare al Generale C. ad Euro 3.000,00, già comprensivo di rivalutazione monetaria sino al deposito della sentenza. 6) In merito alle spese di giudizio Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, debbono essere addebitate al convenuto. P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando, condanna il convenuto A. M. C. al pagamento, in favore dell'Amministrazione della Difesa, dell'importo di 3.000,00 Euro comprensivo di rivalutazione monetaria sino alla data del deposito della sentenza, oltre agli interessi al tasso legale a decorrere dal deposito della presente decisione sino al soddisfo. Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese di giudizio che ammontano ad Euro 747,03 (settecentoquarantasette/03 centesimi). Omissis
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