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SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE DAOSTA
sentenza 15 febbraio 2001, n. 6/2001. Responsabilità Funzionari di dogana Trattamento di missione Rimborsi Consegna di fatture false Sussistenza.
Sussiste la responsabilità per dolo a carico di funzionari di dogana in missione in sede differente da quella abituale di servizio e non coincidente con la residenza anagrafica per aver presentato allamministrazione di appartenenza delle fatture false per ottenere un rimborso maggiore rispetto alle somme effettivamente sborsate( nella specie si è acclarata la sussistenza di specifici accordi tra la titolare della struttura alberghiera ed i doganieri aventi ad oggetto lutilizzo eventuale delle camere ed il rilascio di fatture fittizie da non pagarsi per intero e da presentare allamministrazione per ottenere il rimborso).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE AUTONOMA PER LA VALLE DAOSTA composta dai seguenti magistrati : Ivo MONFELI Presidente Paolo COMINELLI Giudice Fernanda FRAIOLI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul giudizio di responsabilità n.4/98/R ad istanza del Procuratore Regionale dott.ssa Cristina Astraldi contro Visti gli atti di causa; Uditi nella pubblica udienza del 20 dicembre 2000 il magistrato relatore dott.ssa Fernanda Fraioli ed il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale dott.ssa Cristina Astraldi, nonché gli avv.ti Italo Fognier, Massimo Bali e Andrea Giunti. Ritenuto in FATTO Con atto di citazione del 23 dicembre 1998, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione autonoma della Valle dAosta, chiamava in giudizio i sigg. . in relazione a presunti episodi di truffa, verificatisi tra il 1989 e il 1992. In merito a tali fatti, la Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Aosta, ha attivato indagini, fin dallanno 1993, allo scopo di accertare la fondatezza dei suddetti episodi. Lipotesi di reato riguarda la corresponsione a funzionari di dogana in missione di rimborsi per spese di vitto e alloggio relative a pasti e pernottamenti mai effettuati, presso alberghi e ristoranti in Courmayeur, percepiti mediante consegna di fatture di comodo per prestazioni alberghiere non effettivamente rese, su richiesta esplicita dei funzionari medesimi, fin dal 1989. Dagli atti di causa emerge che, di massima, in cambio del rilascio delle suddette fatture e dellutilizzo delle camere soltanto in via del tutto episodica, ai doganieri veniva richiesto soltanto il pagamento di una quota parte della fattura che consisteva, a volte, nel 50 % della stessa e altre volte, nel semplice rimborso dellI.V.A. e dellI.R.P.E.F. Per un numero consistente dei funzionari, peraltro, risulta che lassenza dalla struttura alberghiera e dal connesso ristorante è stata totale, o quasi, ma comunque tale da non potersi assolutamente mettere in rapporto con la spesa fatturata. Le dichiarazioni rilasciate agli organi inquirenti dalla titolare dellalbergo e dallimpiegata addetta alla reception, hanno trovato riscontri di carattere documentale a seguito della comparazione delle scritture contabili dellalbergo con il registro di P.S. Dallesame di tale documentazione è emerso che la fittizia presenza dei succitati funzionari doganali, in molti casi era oltre il limite delleffettiva ricettività dellalbergo, e perfino nelle giornate in cui lo stesso risultava chiuso per lavori di manutenzione. Inoltre, per alcuni degli odierni convenuti erano conglobate nelle fatture loro rilasciate dalla direzione della struttura alberghiera anche prestazioni opzionali oggettivamente e comunemente escluse dalla legge che disciplina il trattamento di missione dei dipendenti pubblici in servizio in sede diversa da quella di residenza. Lorgano requirente asserisce che dai fatti in questione è derivato un danno allErario, determinabile nellimporto corrispondente alle fatture indebitamente rimborsate ai citati funzionari doganali, appalesandosi ingiusto laccollo di tale onere allAmministrazione, posta la mancata corrispondenza della documentazione di spesa alle prestazioni effettivamente rese ai dipendenti in missione. Tutto ciò premesso, parte attrice, ravvisata lesistenza di profili di responsabilità amministrativo-contabile, in capo ai suddetti funzionari doganali per il danno arrecato alla finanza pubblica, ha emesso nei loro confronti linvito a dedurre ex art. 5 del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1994, n.19. A seguito di ciò, i sigg. . hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti personalmente dal Procuratore Regionale presso questa Sezione; i sigg. ., non hanno fatto pervenire riscontro di alcun tipo. Successivamente, in data 2 aprile 1999, lavv. Piergiorgio Martinet ha presentato una memoria costitutiva per il sig Ai sensi dellart. 5 della legge 14 gennaio 1994, n.19, come modificato dallart. 1, c. 3 bis della legge 20 dicembre 1996, n. 639, parte attrice ha avanzato istanza di proroga del termine per emettere latto di citazione a seguito della quale la Sezione giurisdizionale ha emesso lordinanza n. 14/98/R del 7 dicembre 1998, di rigetto della stessa. Con successiva ordinanza n. 011/99/R del 17 maggio 1999, la medesima Sezione, ha sospeso il giudizio de quo in attesa del definitivo esito del giudizio in sede penale. A seguito della conclusione del giudizio penale di secondo grado che ha comportato la condanna dei sigg. .. impugnata in Cassazione dai primi cinque e conclusasi con la dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso e conseguente condanna alle spese processuali la Procura Regionale ha riassunto latto di citazione. Dallo stesso risultano esclusi i sigg. .per aver risarcito il danno loro contestato nellimporto totale, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria; il sig. .per l assoluzione conseguita in sede penale perché il fatto non sussiste e il sig. per intervenuta prescrizione del reato contestatogli. Allodierna pubblica udienza i difensori si riportano essenzialmente allatto scritto, pur sottolineandone alcune peculiarità. In particolare, lavv. Italo Fognier evidenzia la necessità di differenziare la posizione del Berno per il quale rileva anche la sussistenza di errori di calcolo circa la cifra allo stesso addebitata a titolo di danno erariale; lavv. Massimo Bali sottolinea la mancanza di prova del danno arrecato allAmministrazione e, pertanto, invoca lacquisizione di ulteriori documenti; lavv. Andrea Giunti, oltre ad aderire alle richieste avanzate dai colleghi che lo hanno preceduto, chiede il rigetto di tutte le accuse mosse ai propri assistiti in quanto le dichiarazioni, per essere state rese avanti alla Polizia giudiziaria e non in sede processuale, sarebbero sprovviste di quel valore determinante per la formulazione dellaccusa, siccome effettuata. Considerato in DIRITTO Per quanto concerne laccertamento dei fatti, lodierno Collegio non può non tener conto, innanzitutto, della definizione del procedimento penale intervenuta con decisione n. 3714 del 18 ottobre 1999 della Seconda Sezione della Corte dAppello di Torino, passata in giudicato in data 3 dicembre 1999 ( e, per il solo convenuto Sassone, in data 4 gennaio 2000); nonché del rigetto del ricorso presentato in Cassazione, per totale inammissibilità. Tale circostanza delinea a questo giudice il factum criminis e, al contempo, lo vincola ai sensi dellart. 651 c.p.p.. Infatti, pur nella sua autonomia di giudizio nella valutazione degli elementi probatori assunti nel giudizio penale, alla luce del principio della libertà delle prove e dellunità della funzione giurisdizionale, questi non può prescindere dalla materialità dei fatti, siccome accertati in sede penale. Nel caso che nella presente sede occupa, è innegabile che dai fatti di cui è causa sia derivato un danno allErario di ammontare corrispondente al totale degli importi delle fatture indebitamente rimborsate ai summenzionati funzionari doganali, in quanto la mancata corrispondenza della documentazione di spesa a prestazioni effettivamente ricevute, si configura come un ingiusto accollo di tale onere all' Amministrazione di appartenenza. La legge che disciplina il trattamento di missione dei pubblici dipendenti in servizio in sedi differenti da quella abituale riconosce agli stessi il diritto di usufruire di una stanza di albergo e dei servizi di ristorazione per tutta la durata del servizio ed a cagione di questo. Ciò significa che le due condizioni previste dalla legge per ottenere il suddetto trattamento motivi di servizio ed effettiva occupazione dellalloggio devono necessariamente coesistere, venendo meno, in mancanza di una delle due, il diritto a soggiornare nella località individuata a spese dellAmministrazione. La ratio della suddetta legge consiste nella necessità di consentire al personale pubblico di svolgere la propria attività al di fuori della propria sede di servizio per motivazioni che possono variare da caso a caso, ma pur sempre per conto dellAmministrazione di appartenenza. Per tale motivo il legislatore ha ritenuto di porre a carico dellintestatario dellinteresse ovvero lAmministrazione lonere di sostenere le spese di vitto e alloggio effettuate da coloro i quali operano per suo conto. E chiaro, quindi, che intanto lAmministrazione ha motivo di sostenere le spese, in quanto il personale è effettivamente in località diversa da quella della sede ordinaria, per motivi di servizio. E innegabile che i giorni in cui non veniva prestata alcuna attività lavorativa da parte dei dipendenti, perché in riposo settimanale o mensile ovvero in congedo straordinario o per qualsiasi altro motivo, gli stessi non potevano, di certo, essere considerati in attività di servizio e, pertanto, non più titolari del diritto a percepire il trattamento di missione. Presupposto di tale perdita non deve essere necessariamente un periodo considerevole di assenza dal lavoro, essendo sufficiente a tali fini anche un solo giorno. Tutto ciò premesso, ritiene questo Collegio che nei giorni e nelle notti di assenza dal servizio dei dipendenti convenuti nel presente giudizio, il trattamento di missione non dovesse essere corrisposto per mancanza di uno dei due presupposti essenziali per la sua erogazione. Se è vero da un lato, ciò che sostiene la difesa, " che la disponibilità di una camera si appalesava essere indispensabile per il funzionario", dallaltro, non risponde a verità lassunto secondo cui " onde continuare a godere della camera, il funzionario non poteva disdire la prenotazione in continuazione, in quanto avrebbe rischiato, in caso contrario, di vedere la camera assegnata a qualcun altro, con conseguente perdita del proprio diritto". Alla luce della succitata disposizione legislativa che disciplina la materia, infatti, a determinare la perdita di tale diritto è esclusivamente linterruzione dellattività di servizio, anche per un solo giorno, non già la mancata prenotazione presso la struttura alberghiera. Conseguentemente, la correlativa mancata interruzione della fruizione del vitto e dellalloggio siccome addebitati si appalesa immotivato e, pertanto, foriero di danno economico per lEnte erogatore. Non essendo consentito al dipendente in missione di sconoscere la normativa che regola tale regime retributivo, questo giudice non può non concordare con quanto rilevato da quello penale in merito allelemento psicologico del reato perpetrato. Lintenzionalità della condotta antigiuridica posta in essere e la specifica volontà dei dipendenti di perpetrare una truffa ai danni dellAmministrazione, rilevata in sede penale e posta a fondamento della pronuncia di condanna per il reato di truffa ai danni dello Stato, testimoniano la sussistenza dellelemento psicologico del dolo, essenziale anche per instaurare il giudizio di responsabilità amministrativo-contabile. Risulta, infatti, dagli atti di causa la stipulazione di accordi specifici tra la titolare dellalbergo ed i doganieri aventi ad oggetto lutilizzo eventuale delle camere ed il rilascio di fatture fittizie da non pagarsi per intero e da presentare allAmministrazione per ottenere il rimborso. Le indagini condotte dalla Polizia giudiziaria in merito hanno, infatti, documentalmente accertato che dal raffronto tra il prescritto registro di P.S. e le fatture rilasciate ai doganieri, alcune camere risultavano occupate da un numero di persone più elevato rispetto alleffettiva ricettività della struttura alberghiera. E evidente come tale circostanza sia possibile a verificarsi solo nellipotesi in cui un certo numero di presenze siano fittizie, le quali per le intervenute dichiarazioni confessorie della titolare dellalbergo non possono che riferirsi agli odierni convenuti. A suffragare ulteriormente tale assunto, concorrono altre due circostanze, rappresentate, rispettivamente, dal pedinamento della sig.ra Zavattaro, avvenuto il 28 settembre 1992 e dallo spontaneo risarcimento da parte del sig.Mannocchio, dellintero danno contestatogli nellinvito a dedurre emesso dallorgano requirente e che ha comportato, per ciò, la mancata emissione del relativo atto di citazione per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Con particolare riferimento al preciso ammontare del danno in tal modo causato alle casse dellErario, rileva questo giudice, che, benchè sussistano ragionevoli dubbi in merito ad una sua maggiore entità rispetto a quello rilevato nel processo penale, non possiede, al contempo elementi certi ed inequivocabili per unaffermazione in tal senso. E vero, infatti, che le dichiarazioni rilasciate dalla titolare dellalbergo sig.ra Perrier alla Polizia giudiziaria e al P.M., anche se non confermate in udienza hanno rilevanza ai fini dellaccertamento del danno in sede contabile non sussistendo le medesime preclusioni del procedimento penale, ma è pur vero che se agevolmente portano a presumere che il profitto illecito per i convenuti possa effettivamente essere stato ben maggiore di quello ufficialmente acclarato, non altrettanto agevolmente si configurano come prove a sostegno di tale addebito. Lesistenza di un danno maggiore derivante dal medesimo comportamento illecito dei suddetti dipendenti pubblici, necessita pur sempre, di essere provato quantomeno da adeguati riscontri materiali quali non possono considerarsi le deposizioni lacunose, contraddittorie, imprecise e "rilasciate in stato di confusione e tra le lacrime per essere stata accusata di truffa, falso, ecc ." da parte della titolare dellalbergo e della sua collaboratrice, peraltro, non confermate in pubblica udienza. Nella medesima sentenza penale di primo grado si legge, infatti, che " .solo la Perrier titolare dellHotel La Brenva avrebbe potuto deporre sul reale profitto da parte degli imputati ..", circostanza questa mai concretizzata in quanto la stessa nella pubblica udienza si è avvalsa della facoltà di non rispondere e conseguentemente ha reso inservibili le dichiarazioni in precedenza effettuate agli organi preposti a raccoglierle. In mancanza, pertanto, di tale elemento o di altro equivalente a tale fine, non può questo giudice pronunciarsi circa il maggior danno rilevato dalla Procura, atteso che il potere c.d. sindacatorio del giudice contabile è pur sempre limitato allacquisizione di ulteriori elementi istruttori e comunque circoscritto nellambito di quanto acquisito agli atti processuali. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale lodierno Collegio non ha motivo di discostarsi, la valutazione equitativa del danno presuppone che questultimo, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza ontologica, mentre, ove tale certezza non sussista, il potere discrezionale del giudice non ha modo e campo di estrinsecarsi; e, pertanto, la disposizione contenuta nellart. 1226 c.c. non può essere utilizzata per colmare uninsufficienza di prova sullesistenza del danno. Pertanto, in mancanza di qualsivoglia principio di prova concreto relativo alleffettivo maggior profitto degli odierni convenuti a seguito di rimborsi di fatture superiori alleffettiva spesa, e del correlativo maggior danno arrecato alle casse dello Stato, non può essere accolta la richiesta relativa alla condanna agli importi così come individuati, in via primaria, dalla Procura. Ciò premesso, il Collegio ritiene equa la condanna al risarcimento delle somme che corrispondono alle prestazioni riferite ai casi di esubero ed ai periodi di chiusura della struttura alberghiera, singolarmente conteggiate, per ognuno degli odierni convenuti. Inoltre, questo giudice nella ripartizione delladdebito, non può trascurare che nel caso di specie si versa in un ipotesi di condotta illecita produttiva di danno erariale posta in essere con il concorso di soggetti estranei alla giurisdizione contabile che, seppur valutabili da giudici diversi, in ossequio alle prescrizioni costituzionali, purtuttavia consente a quello contabile di tener conto, nella ripartizione delladdebito, dellapporto causale allevento dannoso da parte dellestraneo. Orbene, nella presente sede non si intende su tale presupposto procedere alla riduzione del quantum risarcitorio a carico del soggetto sottoposto alla giurisdizione contabile, pur espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte in tali fattispecie ( Sez. III Centrale, 12 luglio 2000, n. 216/A), ma quanto meno farne un uso pressochè equivalente. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione autonoma per la Valle dAosta, definitivamente pronunciando, assolve essendo emerso dalle risultanze penali che la stessa non ha commesso il fatto; dichiara lestinzione del giudizio nei confronti del sig , per intervenuto risarcimento del danno e condanna i seguenti convenuti al pagamento in favore dellErario della somma a fianco di ognuno di essi indicata:
Alle suddette somme deve aggiungersi oltre alla rivalutazione monetaria, gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione fino al soddisfo, nonchè le spese di giudizio che complessivamente si liquidano in £
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Aosta nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2000. LESTENSORE IL PRESIDENTE ( dott.ssa Fernanda Fraioli) ( dott.Ivo Monfeli)
Depositata in segreteria il 15 febbraio 2001
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