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SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE DAOSTA sentenza 16 gennaio 2001, n. 3/2001
Competenza e giurisdizione P.M. presso la Corte dei conti Soggettiva e territoriale Ambito regionale differente Sussistenza. Azione di responsabilità Prescrizione Costituzioni in mora Costituzione di parte civile nel processo penale Atti di citazioni davanti al G.O. Idoneità. Corte dei conti Giudizio di responsabilità Rapporto con altri giudizi Litispendenza Violazione del principio del ne bis in idem Insussistenza. Accertamenti effettuati in sede di "Collegiale medica" Natura ed efficacia Necessarietà per ladeguamento della rendita alla mutata gravità dellinvalidità - Sussiste la competenza di un Sostituto Procuratore Generale ad esercitare lazione di responsabilità amministrativa, sotto il duplice aspetto soggettivo e territoriale, essendo questi legittimato, con riferimento al primo, dallart. 2 della legge 14 gennaio 1994, n.19 che assegna la funzione requirente separatamente e disgiuntamente tanto al procuratore Generale, quanto agli altri magistrati assegnati allufficio; mentre al secondo, dalle deliberazioni del consiglio di presidenza che, in qualità di organo di autogoverno, legittimamente assegna il personale in base alle esigenze dellIstituto e, pertanto, anche in più sedi geografiche differenti contemporaneamente.
La costituzione di parte civile nel giudizio penale ha effetti interruttivi permanenti anche della prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dall'illecito coincidente con il reato, quale è, per l'appunto, anche quello fatto valere mediante l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile. Tra il giudizio di responsabilità amministrativa, il giudizio civile per il risarcimento del danno e la costituzione di parte civile dell'INAIL nel giudizio penale pendente non sussiste litispendenza, la cui dichiarazione presuppone che il rapporto di continenza o di connessione inerisca a cause pendenti davanti a giudici diversi, ma del medesimo ordine giudiziario. Conseguentemente, alcuna prevenzione tra giudizi pendenti avanti a giudici appartenenti ad ordini giudiziari differenti è configurabile, così come la lamentata duplicazione di giudicati, foriera di contraddittorietà tra gli stessi determinandosi, nella fase esecutiva lautomatica estinzione delluno a fronte della definizione dellaltro. La falsa rappresentazione della realtà da parte dei sanitari in sede di collegiale, mediante la certificazione dell'esistenza o dell'aggravamento di uno stato morboso silicotigeno, che in base ai dati clinici a loro disposizione e, pur in considerazione della tesi più favorevole agli stessi di riconoscimento della malattia basata su differenti teorie mediche non poteva ragionevolmente sussistere, è caratterizzata da un comportamento inequivocabilmente doloso. Conseguentemente, pertanto va affermata la responsabilità amministrativa a loro carico per il danno erariale arrecato con il comportamento doloso tenuto nello svolgimento della loro attività di sanitari alle dipendenze dell'INAIL di A.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE DAOSTA composta dai magistrati: Antonio SCUDIERI Presidente Paolo COMINELLI Giudice Fernanda FRAIOLI Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 14/R del registro di Segreteria, ad istanza del Procuratore Regionale presso la Corte dei conti, contro A. Giuseppe, P. Guglielmo e S. Giovanni, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli avv.ti Ernesto Pastorelli, Fabrizio Callà e Adriano Consol ed elettivamente domiciliati presso gli stessi, in Aosta, Via Losanna n. 17; in Aosta P.zza Narbonne n. 16 e in Chatillon ( AO) 102, Rue E. Chanoux. Visti gli atti e i documenti di causa; Uditi nella pubblica udienza del 22 novembre 2000 il relatore dott.ssa Fernanda Fraioli e gli avv.ti Ernesto Pastorelli, per il sig. A.; Fabrizio Callà, per il sig. P. e Adriano Consol, per il sig. S., nonché il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto procuratore dott. Giovanni Pastorino Olmi; Ritenuto in FATTO Con atto di citazione del 26 ottobre 1999, la Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta, chiamava in giudizio i Sigg. A. Giuseppe, P. Guglielmo e S. Giovanni, per aver causato un danno patrimoniale allo Stato, rispettivamente, per £. 263.982.620; £. 10.283.670 e £.6.552.710, questultimo in solido con l'A., oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio. L'atto di citazione risulta debitamente preceduto dall'invito a dedurre dell' 8 aprile 1999 e altrettanto debitamente notificato agli odierni convenuti. In data 19 agosto 1999, la Procura Regionale avanza istanza di proroga del termine per l'emissione dell'atto di citazione, prospettando una duplice richiesta alternativa: in via primaria, l'applicabilità del termine di 120 giorni di cui all' art. 1 comma 3 bis della L. 20 dicembre 1996, n.639, della sospensione feriale dei termini, prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n.742 e, in via subordinata, la concessione di una proroga di 45 gg. per definire l'istruttoria relativa al caso in oggetto. A seguito di tale richiesta, la Sezione Giurisdizionale emette in data 29 settembre 1999, l'ordinanza n. 017/99 di rigetto della medesima, in quanto il termine di 120 gg. previsto dalla L. 639/96, ritenuto indubbiamente meritevole di applicazione anche a fattispecie quali quella in oggetto, nel caso di specie non risulta ancora scaduto. Nel merito, la Procura Regionale assume che il suddetto danno erariale sia stato causato dai convenuti i quali, in qualità di medici dipendenti dell'INAIL o con esso convenzionati, hanno diagnosticato condizioni di salute tali da far vantare il diritto all'erogazione della rendita prevista dal T.U. n. 1124/1965 per silicosi o altra tecnopatia, nonché posto in essere fatti inerenti le revisioni ed il controllo dello stato di salute dei soggetti beneficiari della rendita in questione. La particolare natura delle patologie di cui trattasi, necessitava dell'effettuazione dì controlli ulteriori rispetto a quello iniziale di concessione della relativa rendita. che avvenivano, per prassi, attraverso una visita c.d. " collegiale" di revisione, consistente in una visita medica in cui il medico INAIL e quello di patronato, compivano nuovi accertamenti e provvedevano, sulla base degli stessi, a riquantificare o meno l'entità della già riconosciuta invalidità. II lamentato danno patrimoniale all'Ente pubblico in questione, ad avviso della Procura, sarebbe stato causato da fattispecie di riconoscimento di una tecnopatia inesistente o nella falsa attestazione di un aggravamento della stessa, che pur configurandosi come tre episodi autonomi tra loro, per l'evidente ragione di connessione soggettiva, sono stati trattati in un contesto unico. V'è da aggiungere che gli odierni convenuti sono stati già fatti oggetto di rinvio a giudizio in sede penale per i reati di falso e truffa perpetrati con fatti inerenti lattività medica esercitata presso l'INAIL di Aosta. Ad ogni buon conto, per chiarezza espositiva, si riportano distintamente i tre episodi che hanno originato l'atto di citazione che nella presente sede occupa.
PRIMO EPISODIO II primo episodio inerisce esclusivamente ai Sigg. A. e P., quali, rispettivamente, primario medico legale dell'INAIL di Aosta e medico convenzionato con l'INAIL, unitamente ad altri medici fiduciari di enti di patronato. L'imputazione, successivamente conclusasi con la condanna in sede penale dei due succitati medici, era di rilascio di false attestazioni, incompatibili con i dati anamnestici, clinici ed, in particolare, con gli accertamenti svolti in sede di " collegiale"; di riconoscimento della silicosi e di revisioni annuali delle percentuali di inabilità, inducendo in errore l'Istituto assicuratore, con corrispondente danno per l'INAIL per quanto riguarda l'erogazione delle relative rendite. L'esito delle indagini penali, iniziate in data 30 ottobre 1984 e disposte da parte della Procura della Repubblica di Aosta, a seguito di segnalazione del Pretore di Aosta nel corso di una causa di lavoro intentata da altro lavoratore, portò alla condanna dell'A. e del P. per il reato di falso ideologico ( art. 479 c.p.) e alla dichiarazione di estinzione del reato di truffa ai danni dello Stato ( art. 640 cpv n. 1 c.p.), per intervenuta amnistia. La Commissione medica all'uopo istituita, sentenziò in una apposita relazione che, su un campione di n. 52 pratiche di cui 40 casi di silicosi, 10 casi di broncopneumopatie, 1 caso di malattia da vapori nitrosi, 1 caso di broncopneumopatia da allergeni rurali n. 6 casi di silicosi presentavano dubbi in merito alla sussistenza della patologia, mentre per tutti gli altri casi di silicosi, la diagnosi era " dubbia o negativa". Conseguentemente, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Aosta dispose il sequestro presso l'INAIL di alcuni dei fascicoli, disponendo, al contempo, una perizia medico-Íegale al fine di stabilire la coincidenza di quanto riconosciuto, quantitativamente e qualitativamente dall'INAIL, con le condizioni di salute effettivamente godute dai lavoratori interessati. II giudizio peritale conclusivo per l'emissione del quale la Commissione incaricata aveva fatto ricorso ad un breve ricovero dei soggetti interessati presso l'Università di Milano, corredandolo dell'anamnesi fisiologica, patologica e lavorativa per valutare l'entità e la durata del rischio silicotigeno, nonché di un esame clinico completo, esame radiologico del torace, prove di funzionalità respiratoria ed esami ematochimici evidenziò che dei 23 casi esaminati, soltanto due erano affetti da silicosi. Per i restanti 21 casi emerse, invece, che il rischio professionale era stato talvolta presente, ma mai elevato per intensità o durata, mentre il riconoscimento della malattia appariva raramente fondato sulle risultanze di accertamenti sanitari in qualche modo sintomatici di un sia pur modesto sospetto di silicosi, mentre nella maggior parte dei casi le documentazioni sanitarie erano tali da escludere l'esistenza di silicosi e, a volte, il riconoscimento della stessa era avvenuto addirittura in contrasto con ben due accertamenti sanitari negativi. Il Tribunale penale, nella sentenza di condanna, pur sposando le tesi dei periti incaricati, fece grazia agli odierni convenuti dei casi nei quali gli stessi avevano ugualmente diagnosticato la malattia, ma col supporto o di un incerto quadro iniziale, poi risoltosi, o da una non perfetta esecuzione del radiogramma che aveva indotto i sanitari in un convincimento, se pur erroneo, ma incolpevole, il quale si fondava sulla tesi che riconosce la silicosi anche in assenza di specifica nodulia. Per i restanti casi, effettivamente, veniva registrata una falsa rappresentazione della realtà da parte dei suddetti sanitari che, in sede di " collegiale" medica, attestarono l'esistenza o l'aggravamento della silicosi, laddove, alla luce dei dati clinici disponibili e di quanto sopra detto circa la tesi medica dagli stessi propugnata, la silicosi non poteva considerarsi esistente. In data 20 maggio 1998, con sentenza n. 2105, la Corte d'Appello di Torino, sostanzialmente confermò la decisione del Tribunale di primo grado anche se escluse l'esistenza del reato di falso anche in altri casi, oltre a quelli già esclusi in primo grado, valorizzando, al massimo, la buona fede dei sanitari. In data 9 febbraio 1999, con sentenza n. 274, la Suprema Corte rigettava i ricorsi degli odierni convenuti, rendendo, così, irrevocabile la sentenza dì condanna nei loro confronti.
SECONDO EPISODIO II secondo episodio, riguarda il Sig. A. ed il Sig. S.. rispettivamente in qualità, come già visto, di primario medico legale dell'INAIL di Aosta e medico dipendente dell'INAIL. In sede penale, l'imputazione, da cui successivamente originò la condanna, fu di aver falsamente attestato l'inesistente aggravamento della silicosi e/o della tecnopatia nell'ambito della pratica relativa all'assicurato Mancuso Antonio e, in particolare, nell'aver attestato, nonostante il modesto grado di inabilità non superiore al 25 %, inesistenti aggravamenti con riconoscimento, a seguito di successive revisioni, di un grado di invalidità pari al 53 %. Le indagini furono svolte dal Pubblico Ministero, a seguito di un esposto anonimo, indirizzato alla Procura della Repubblica di Aosta, di un cittadino che asseriva di versare nelle medesime condizioni lavorative del Mancuso, ma di essersi sempre vista negare qualsivoglia richiesta di rendita per silicosi, al contrario di questi che, invece, ne godeva da un periodo di tempo pari a circa vent'anni. Gli esiti, delle stesse portarono alla dichiarazione di condanna dell' A. per il solo reato di falso ideologico, di cui all'art. 479 c.p., essendo stato dichiarato estinto il reato di truffa ai danni dello Stato ( art.640 cpv n. l c.p.) per intervenuta amnistia. Lo S., invece, inizialmente rinviato a giudizio con le medesime imputazioni. fu mandato assolto con la formula " perché il fatto non sussiste". Il perito appositamente nominato dal Tribunale per una consulenza tecnica in materia, evidenziò che il Mancuso era affetto da una patologia ( precisamente una fibrosi interstiziale, con opacità puntiformi), manifestazione di una silicosi di grado iniziale, tale da comportare allo stato attuale, dopo una scarsa evolutività rispetto al momento dell'insorgenza, un grado di inabilità pari al 25-30%, sostanzialmente coincidente con la percentuale rilevata dal tecnico nominato dal Pubblico Ministero, individuata nella misura del 20-25 %. Anche in questo episodio, come in quello precedente, il Tribunale penale, sulla base delle conclusioni peritali dalle quali non reputò di discostarsi, tenne in debito conto, ai fini dell'irrogazione della pena, i possibili difetti tecnici dei radiogrammi, sui quali si sarebbe potuta eccepire la sussistenza dì un errore incolpevole, mentre non così per gli esami spirometrici, in base ai quali venivano effettuate le revisioni. riconoscendo, pertanto, l'esistenza del reato di falso in tutti i casi in cui il dr. A. aveva dato atto di un peggioramento, rivelatosi poi inesistente, del quadro funzionale in contrasto con i risultati dell'esame spirografico. Avverso tale sentenza di condanna, risulta ancora pendente l'appello proposto dall'odierno convenuto.
TERZO EPISODIO II terzo episodio riguarda tutti e tre gli odierni convenuti. L'imputazione, da cui trae origine la condanna penale, si sostanzia, nell'aver falsamente attestato l'inesistente aggravamento della silicosi e/o tecnopatia nell'ambito della pratica relativa all'assicurato Pastorello Giuseppe e, in particolare, nell'aver attestato, nonostante il modesto grado di inabilità non superiore al 35-40 % e stazionaria nel tempo, inesistenti aggravamenti con riconoscimento, a seguito di successive revisioni, di un grado di invalidità pari al 100%. Le indagini penali originarono da una segnalazione effettuata nell'anno 1991 dal Direttore della sede regionale di Aosta all'Autorità Giudiziaria, a seguito di un servizio televisivo nel quale si magnificava lo stato di salute di un pensionato di 81 anni che, benché avesse trascorso 38 anni di lavoro nello stabilimento della Cogne dì Aosta, ove aveva contratto la silicosi al 90% di invalidità, si manteneva in forma percorrendo ogni giorno molti chilometri in bicicletta. L'evidente inconciliabilità dei fatti e delle condizioni ivi raccontate, determinò la Direzione dell'INAIL a sottoporre il Sig. Pastorello a visita di revisione attiva, a seguito della quale l'effettivo grado di invalidità risultava non superare il 50%. Il perito, appositamente nominato dal Tribunale per la consulenza tecnica in materia, che anche in questo caso fu il medesimo di quello precedente, sentenziò riesaminando i radiogrammi e gli accertamenti cardiologici e di funzionalità respiratoria già a disposizione degli odierni convenuti che il Pastorello era affetto da silicosi polmonare di grado iniziale, correttamente riconosciuta nel lontano 1963, ma che non aveva avuto un'apprezzabile evoluzione, atteso che, considerando pure il danno cardiovascolare, l'invalidità attuale si attestava intorno al 35-40%. Analogamente ai precedenti episodi, il Tribunale, sulla base delle conclusioni peritali dalle quali non reputò di discostarsi, tenne in debito conto, ai fini dell'irrogazione della pena, i possibili difetti tecnici dei radiogrammi. mentre non così per l'esame spirometrico, che, unitamente all'esame del quadro funzionale. indicava una situazione di normalità, se non addirittura di miglioramento. Avverso tale sentenza di condanna, risulta ancora pendente l'appello proposto dagli odierni convenuti. Per tutti gli episodi, l'Amministrazione, allo scopo di interrompere la prescrizione, ha costituito in mora i convenuti e, precisamente:
Per il primo episodio:
Inoltre, con atto di citazione in data 5 aprile 1995, l'INAIL ha iniziato nei confronti dei suddetti convenuti, nonché degli altri medici di patronato, azione civile per il risarcimento del danno cagionato all'Istituto.
Per il secondo episodio:
Per il terzo episodio:
Inoltre, l'Amministrazione risulta costituita parte civile nel relativo procedimento penale. La Procura asserisce che il comportamento degli odierni convenuti abbia causato un danno economico allo Stato in quanto, l'aver consentito con le loro attestazioni l'erogazione di prestazioni assicurative a favore di beneficiari privi delle condizioni patologiche, che ne giustifichino la riscossione a norma del T.U. n.1214/65, costituisce una elargizione totalmente illegittima e priva di causa. L'originaria quantificazione del danno, così come riportata e contestata con l'invito a dedurre, ha subito una rideterminazione, su impulso delle osservazioni contenute nelle deduzioni difensive del P., ma sull'assunto che non tutto l'ammontare delle somme indebitamente percepite dagli assistiti andavano ad integrare il danno ascrivibile ai convenuti. Pertanto, sulla scorta di quanto effettuato dal Giudice penale, anche il Procuratore Regionale della Corte dei conti ha tenuto in debito conto, ai fini della valutazione da effettuare, la circostanza che in alcuni episodi i convenuti fossero stati tratti in inganno da una non perfetta esecuzione dei radiogrammi o da un quadro diagnostico iniziale incerto che ha portato i sanitari propugnatori della tesi che riconosce la silicosi anche in assenza di specifica nodulia, ad emettere referti medici di sostanziale sussistenza delle condizioni patologiche di cui trattasi. Ciò premesso, per quanto concerne gli episodi per i quali v'è stata assoluzione in sede penale per difetto dell'elemento psicologico e, conseguentemente, per l'impossibilità di contestare il danno, anche il Procuratore Regionale, ritiene di non poter contestare la colpa grave, concludendo, parimenti, per la sussistenza di un convincimento erroneo, ma incolpevole o di un errore scusabile degli odierni convenuti. Ugualmente, ritiene di non poter addebitare agli odierni convenuti le somme costituenti quella parte di danno derivante dal mantenimento delle rendite indebite in ipotesi temporalmente collocabili prima dell'entrata in vigore dell'art. 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che ha introdotto la rettifica dei provvedimenti in precedenza adottati, se viziati da errore. In tutti i casi, però, ove i convenuti non si siano limitati a confermare l'inesistente patologia ( già in precedenza riconosciuta), ma abbiano affermato un inesistente aggravamento, devono risponderne, configurandosi, tale circostanza, come causativa del maggior importo erogato in relazione alla rivalutazione della rendita. In più ritiene di non poter contestare le erogazioni anteriori al decennio rispetto al primo atto interruttivo della prescrizione. L'ammontare del danno imputabile a ciascun convenuto, pertanto, ad avviso della Procura, va calcolato alla luce di tali considerazioni, sulla scorta di quanto effettuato dall'INAIL nella compilazione dei nuovi prospetti analitici relativi alla quantificazione del danno, elaborati distintamente per ognuno dei convenuti e per ognuno degli episodi oggetto di contestazione. Conclusivamente, le richieste della Procura ammontano a complessive £. 263.982.620 per I'A., a £. 10.283.670 per il P. ed a £. 6.552.710, congiuntamente, per l'A. e per lo S., avendo preso entrambi parte alle visite di revisione, più la rivalutazione monetaria, gli interessi legali e le spese di giudizio. Ciò premesso, l'ammontare del danno riportato nell'invito a dedurre era pari a £. 1.630.193.280 (di cui £. 1.496.499.590 per il primo episodio; £. 74.912.560 per il secondo e £. 58.781.130 per il terzo) con riferimento alla sola sorte capitale e così suddiviso: primo episodio: £. 1.437.081.150 per l'A. e £.59.418.440 per il P.; secondo episodio: £.74.912.560, per l'A.; terzo episodio: £. 58.781.130 addebitabile allo S.. in solido con l'A., limitatamente all'ingiusto esborso connesso alla 22a e 23a revisione. Secondo l'atto di citazione, invece, l'ammontare si riduce alle seguenti somme: Primo episodio: £. 229.685.620 per I'A. e £. 10.283.670 per il P.; Secondo episodio: f. 34.297.000 per l'A.; Terzo episodio: £. 6.552.710, congiuntamente, avendo preso entrambi parte alle visite di revisione, per l'A. e per lo S.. Con riferimento all'elemento psicologico, la Procura Regionale ritiene di ravvisare, per tutti gli episodi evidenziati, un comun denominatore rappresentato dall'esistenza della colpa grave nei medesimi comportamenti per i quali il Giudice Penale ha ritenuto sussistente il dolo e, pertanto, sanzionati con la pena prescritta per il reato di falso. In buona sostanza, laddove il Giudice Penale ha ritenuto sussistente il dolo, il P.R. della Corte dei conti ritiene sussistere un comportamento gravemente colposo dei convenuti per la grave incapacità professionale dimostrata in relazione all'accertamento di stati morbosi ed aggravamenti, palesemente inesistenti. Entro il termine fissato dal Requirente, mentre i convenuti A. e P. hanno fatto pervenire deduzioni scritte per il tramite degli avvocati Ernesto PASTORELLI e Fabrizio CALLA', a mezzo dei quali si sono, rispettivamente, costituiti in giudizio, lo S. nulla ha fatto pervenire, né risulta costituito a ministero di avvocato iscritto nel relativo albo. Successivamente, in data 31 ottobre 2000, anche quest'ultimo convenuto ha depositato nella segreteria della Sezione una comparsa costitutiva e di risposta a mezzo dell'avv. Adriano CONSOL. In data 2 novembre 2000, 1'avv. Fabrizio CALLA' ha depositato una memoria integrativa per il dott. P.. L'avv. Ernesto Pastorelli, preliminarmente, solleva tre eccezioni relative, la prima, alla competenza dell'odierno Pubblico Ministero, sull'assunto non soltanto che lo stesso risulta incardinato in una Procura regionale differente da quella esistente presso la presente Sezione giurisdizionale, ma anche con riferimento alla qualifica posseduta dallo stesso di Sostituto Procuratore, posto che, ad avviso della difesa. l'esercizio dell'attività requirente è intestata esclusivamente al Procuratore Regionale. La seconda, ha ad oggetto il temine prescrizionale il quale, secondo lavv. Pastorelli, sarebbe ampiamente trascorso, in quanto, essendosi verificati i fatti di cui è causa, anteriormente alla data del 15/11/1993, ad essi si applica il disposto normativo dell'ari. 3, comma l, lett. c) del D.L. 23 ottobre 1996, n. 639. Tale temine non sarebbe stato interrotto da alcuno degli atti posti in essere nelle more della notifica dell'atto di citazione invito a dedurre, costituzione in mora, costituzioni di parte civile nel processo penale e atti di citazione davanti al Giudice ordinario giudicati non utili a tale scopo. La terza riguarda la potenziale violazione del principio del " ne bis in idem" nell'ipotesi di celebrazione del presente processo in contemporanea con quello civilistico di risarcimento del danno promosso dall'INAIL, ad avviso della difesa, unica legittimata ad agire in qualità di parte del rapporto civilistico intercorrente con gli odierni convenuti. Con riferimento al valore da attribuire alla visita medica collegiale, la difesa ribadisce che il ricorso alla stessa era dettato dalla prassi e non da una norma di legge che imponeva all'INAIL di adeguarsi necessariamente, di talchè la stessa ben poteva disattendere, ma non lo ha fatto. Nel merito, si richiama a quanto riportato nelle memorie depositate chiedendo, conclusivamente, in via primaria, 1'assoluzione del convenuto e, in subordine, di far ricorso ad un largo uso del potere riduttivo. L'avv. Callà. nell'associarsi a quanto esposto dal collega che lo ha preceduto, precisa la posizione del proprio assistito, differenziandola da quella degli altri ed evidenziando, con riferimento all'elemento soggettivo, l'impossibilità di contestare nella presente sede il dolo in presenza di un assoluzione in quella penale. Nel merito. si richiama alla memoria. Conclusivamente, avanza una istanza istruttoria tesa ad acquisire la documentazione relativa ad altre collegiali da cui emergerebbero differenti comportamenti del proprio assistito, nonché la richiesta di sospensione del presente giudizio fino alla definizione della pratica relativa all'assistito Murier. L'avv. Consol, nel richiamarsi alle memorie presenti in atti. soprattutto con riferimento alle richieste istruttorie, solleva questione di legittimità costituzionale per violazione del principio dei " ne bis in idem" in relazione all'azione risarcitoria promossa dall'INAIL in sede civile. Si richiama, altresì, a quanto esposto dai colleghi che lo hanno preceduto, precisa che il sig. S. in qualità di assistente medico-legale, aveva il compito esclusivo di avanzare proposte che, in quanto tali, non possedevano alcuna efficacia vincolante nei confronti di chicchessia. Conclude, rilevando, in via primaria, l'assenza di dolo e, in via subordinata. richiamandosi al mansionario che invoca quale elemento di prova della mancanza della suddetta efficacia e ciò al precipuo fine di differenziare le colpe. Considerato in DIRITTO In via primaria, il Collegio ritiene di doversi pronunciare su tutte le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa che sono esaminate di seguito, partitamente. 1. Con riferimento al lamentato difetto di competenza del Sostituto Procuratore Generale ad esercitare l'azione di responsabilità, sotto il duplice aspetto soggettivo e territoriale, si osserva quanto segue: In primo luogo, va rilevato che le funzioni di Pubblico Ministero presso la Corte dei conti sono esercitate separatamente e disgiuntamente tanto dal Procuratore Regionale, quanto dagli altri magistrati assegnati all'ufficio che non possono rivestire altro che la qualifica Vice Procuratori generali o Sostituti Procuratori generali. Se così non fosse, si svuoterebbe di significato il secondo comma dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 19 che nel regolare tale funzione si esprime rilevando che "presso le Sezioni giurisdizionali regionali. le funzioni di Pubblico Ministero, sono esercitate da un Procuratore Regionale o da altro magistrato assegnato all'Ufficio ". In secondo luogo, con specifico riferimento al Sostituto Procuratore che ha emanato l'invito a dedurre ed il correlativo atto dì citazione che nella presente sede occupa, l'improbabile definizione di " figura vagante di magistrato di procura ", coniata dalla difesa, è quanto mai inappropriata, posto che il medesimo è stato legittimato ad esercitare in contemporanea la funzione inquirente anche in ambito regionale diverso da quello cui è assegnato in via principale, da ben due deliberazioni del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti che, per essere, notoriamente, l'organo di autogoverno dei giudici amministrativo-contabili, legittimamente assegna il personale di magistratura in base alle esigenze dell'Istituto. Detta eccezione è, pertanto, da respingere essendo l'odierno Pubblico Ministero legittimato a sostenere l'accusa nella pubblica udienza e, ancor prima, ad emettere gli atti ad essa prodromici. 2. Circa l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità, il Collegio, parimenti, ritiene di respingerla, essendo stata la stessa interrotta dalle costituzioni in mora, cosi come riportate nella parte in fatto; dalla costituzione di parte civile nel processo penale, nonché dagli atti di citazione davanti al Giudice ordinario. A tal proposito, si richiama la copiosa e pacifica giurisprudenza in merito ( Cass. Civ. n. 5945 del 10/5/00, Sez. II Centrale 25/5/00, n.194. Sez. Campania 8/3/00, n.17), dalla quale non si ritiene di discostarsi, che inequivocabilmente afferma che la costituzione di parte civile nel giudizio penale ha effetti interruttivi permanenti anche della prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dall'illecito coincidente con il reato, quale è, per l'appunto, anche quello fatto valere mediante l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile. Nel caso, recte casi, di specie, pertanto,, la prescrizione non si è maturata nei confronti di nessuno degli odierni convenuti, né per alcuno degli episodi relativi in quanto i fatti di cui è causa risalgono all'anno 1993, quando, cioè, la durata della prescrizione era fissata dalla legge in un decennio, nell'arco del quale sono intervenuti l'azione civile per il risarcimento del damo causato all'Istituto in data 5 aprile 1995 nonché l'atto di citazione della Corte dei conti in data 26 ottobre 1999. II termine di prescrizione dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 fissato al 31 dicembre 1998 per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stava decorrendo un termine di prescrizione decennale, è stato, pertanto, legittimamente interrotto consentendo, così, all'atto di citazione e, ancor prima all'invito a dedurre, di collocarsi utilmente nella sequela degli atti processuali. 3. Con riferimento alla lamentata violazione del principio del " ne bis in idem", il Collegio ancora rileva la sua insussistenza. Tra il giudizio di responsabilità amministrativa, il giudizio civile per il risarcimento del danno e la costituzione di parte civile dell'INAIL nel giudizio penale pendente per due dei contestati episodi, non sussiste, infatti, litispendenza, la cui dichiarazione presuppone che il rapporto di continenza o di connessione inerisca a cause pendenti davanti a giudici diversi, ma del medesimo ordine giudiziario. Ai sensi degli arti. 39 e 40 c.p.c. non è configurabile alcuna prevenzione tra giudizi pendenti avanti a giudici appartenenti ad ordini giudiziari differenti. Ciò comporta, com'è ovvio, l'impossibilità di configurare la lamentata duplicazione di giudicati, foriera di contraddittorietà tra gli stessi. perfino in astratto in quanto la compresenza dei due giudizi è rinvenibile soltanto nella presente fase e giammai in quella di esecuzione nella quale, necessariamente, a fronte della definizione di uno, automaticamente, si estingue l'altro, ben potendo il Giudice contabile evitare il cumulo dei giudicati di condanna con il ricorso alla clausola del " salvo a tener conto. in sede di esecuzione. di quanto altrimenti recuperato dall'amministrazione ". Allo stato degli atti, vieppiù, non risulta all'odierno Collegio alcuna definizione del suddetto giudizio civile idonea, potenzialmente, a concretizzare tale situazione. Nel caso di specie, poi, vertendosi in un tipico giudizio tendente ad accertare la responsabilità di pubblici dipendenti, la competenza non può che essere rivendicata proprio dalla Corte dei conti, organo a ciò deputato da espressa previsione legislativa anche in considerazione della diversa natura delle azioni de quibus obbligatoria e personale quella di responsabilità amministrativa, facoltativa e patrimoniale quella civile di risarcimento del danno. La natura della responsabilità amministrativa, anche se ha portato come fatto notare dalla difesa la giurisprudenza della stessa Corte dei conti ad assimilarla a quella civile per il risarcimento del danno, presenta pur sempre una propria individualità data dalla possibilità di una sua graduazione in rapporto all'entità dell'elemento psicologico ascrivibile all'autore del danno. Non così, di contro, nel giudizio civile nel quale il Giudice condanna l'autore del danno al risarcimento dell'ammontare corrispondente alla perdita subita senza riferimento alcuno al grado di colpa dello stesso. Tutto ciò premesso, pertanto, il Collegio dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale e per l'effetto non sospende il presente giudizio né per la rimessione della questione al giudice delle leggi, né in attesa dell'esito delle azioni civili risarcitorie proposte dall'INAIL. 4. Passando al merito della causa. il Collegio ritiene di procedere ad un'analisi separata dei tre episodi oggetto del presente giudizio, così come proceduto nell'esposizione della parte in fatto. Preliminari, però, ad ogni pronuncia in merito a ciascuno di essi, si pongono, siccome comuni, alcune considerazioni relative alla natura ed all'efficacia della c.d. " collegiale medica" di revisione, attraverso la quale il medico INAIL e quello di patronato congiuntamente, compivano nuovi accertamenti, provvedendo sulla base degli stessi a riquantificare o meno l'entità della già riconosciuta invalidità. La necessarietà di tale ulteriore fase, ai fini dell'adeguamento della rendita alla mutata gravità dell'invalidità, rende non trascurabile il ruolo di tale consesso, tanto più che i fatti di causa ebbero a verificarsi proprio in tale sede. L'istituto assicuratore, infatti, procedeva all'adeguamento delle rendite interessate sulla base di quanto certificato dalla " collegiale" di revisione, perpetrando, al contempo un corrispondente danno erariale. Orbene, pur volendo accedere non senza difficoltà, posto quanto affermato del giudice penale in merito alla tesi della difesa che definisce come non vincolanti per l'INAIL le proposte formulate dalle c.d. collegiali, il comportamento degli odierni convenuti non è, parimenti, esente da configurazione, quanto meno, gravemente colposa. Sussiste, anzi, ad avviso di questo collegio l'elemento soggettivo del dolo, come di seguito si argomenta. In disparte, infatti, quanto si legge nella sentenza penale a proposito della diretta attribuzione del valore di provvedimento amministrativo alla lettera inviata al lavoratore per comunicargli l'esito della collegiale, tanto da porsi come sostitutiva del canonico provvedimento definitivo contenente la volontà dell'INAIL, è innegabile che il sanitario è tenuto, sempre, ma a maggior ragione in tale veste, ad effettuare una proposta che corrisponda il più fedelmente possibile al reale stato morbigeno, tanto da indurre l'eventuale " Revisore" ad accoglierla, piuttosto che a rigettarla. Se cosi non fosse, perderebbe totalmente di utilità il ricorso, da parte dell'INAIL, a tale collegio sanitario per gli ulteriori ineluttabili controlli da effettuare in seguito all'accertamento della sussistenza dei presupposti medici di fatto e di diritto per l'erogazione delle varie prestazioni. D'altra parte, le motivazioni che giustificavano il ricorso a tale sistema ovvero il " consentire l'esame in tempi brevi delle oltre 4.000 domande di revisione, nonostante la carenza del personale medico ed evitare un incessante ed oneroso contenzioso giudiziario a causa di collegiali discordi e ciò con la concessione di qualche punto di aumento dell'inabilità ", come, peraltro, ricordato dalla difesa dimostrano ampiamente che l'INAIL non poteva non confidare sulle proposte formulate dai propri medici dipendenti o assimilati. Tutto ciò premesso, quindi, il Collegio ritiene sussistente il nesso causale tra la condotta tenuta dagli odierni convenuti ed il contestato danno erariale. Con specifico riferimento al primo episodio che inerisce soltanto all'A., quale primario medico legale dell'INAIL, e al P., medico convenzionato con l'istituto medesimo, il Collegio ritiene, anche per le motivazioni innanzi esposte, sussistere l'elemento psicologico del dolo nel porre in essere il comportamento oggetto dell'odierna contestazione. Riguardo a tale episodio vale la pena di rammentare l'avvenuto passaggio in giudicato della relativa sentenza di condanna penale, conseguito ad una sostanziale conferma da parte della Corte d'Appello di Torino della sentenza di primo grado ed al rigetto dei ricorsi presentati dagli odierni convenuti, da parte della Suprema Corte di Cassazione. Pertanto, essendo tale pronuncia, ai sensi degli artt. 650 e ss. del c.p., pregiudiziale anche nei successivi giudizi civili e amministrativi, non può questo Collegio non tenerne in debita considerazione nelle valutazioni che è chiamato dalla legge ad effettuare nella presente sede. Anche se, infatti, il giudice amministrativo è legittimato a valutare in piena autonomia l'efficacia probatoria delle risultanze acquisite nel giudizio penale, al precipuo fine di formarsi un proprio convincimento, né la sentenza penale è obbligata a far stato nel giudizio contabile, è tuttavia ammissibile che il medesimo utilizzi i fatti accertati e le prove acquisite nell'ambito del procedimento penale. (SS.RR. 25 novembre 1992. n. 813/A; SS.RR. 17 febbraio 1992, n. 752/A; SS.RR. 17 novembre 1993, n. 902/A). Ciò premesso, quindi, il Collegio ritiene di porre a fondamento della propria decisione, che resta autonoma e distinta, delle valutazioni che, sostanzialmente, si fondano sugli accertamenti effettuati dal giudice ordinario in sede penale. L'erogazione di prestazioni assicurative a favore di beneficiari che non versano nelle condizioni patologiche di fatto richieste dalla legge per la loro riscossione, ai sensi del T.U. n. 1124 del 1965, si configura come una elargizione illegittima, causativa di danno erariale. E' indubitabile, infatti, che il totale delle somme indebitamente percepite dagli assistiti, grazie alle attestazioni dei sanitari. ha comportato una corrispondente perdita patrimoniale con specifico riferimento a quelle situazioni che in sede penale sono state sanzionate con la condanna prescritta per il reato di falso ideologico perpetrato mediante un comportamento palesemente doloso. Orbene, mentre può accedersi alla soluzione di escludere quegli episodi, che, seppur conducenti alla medesima conclusione, sono stati caratterizzati da una non perfetta esecuzione dei precedenti radiogrammi o da un incerto quadro diagnostico iniziale che ha deposto a favore di un convincimento erroneo, ma incolpevole, o ad un errore scusabile degli odierni convenuti, non altrettanto è possibile circa i restanti casi. Nei 21 casi oggetto di contestazione, infatti, come emerso anche dalla perizia del C.T.U., il procedimento di riconoscimento raramente si basava sulle risultanze di accertamenti sanitari, sia pur vagamente, sintomatici di un sospetto morbo silicotigeno, mentre nella maggior parte dei casi le certificazioni mediche erano nel senso di escludere l'esistenza di forme di silicosi e, in alcuni, riconosciuto perfino in presenza di due accertamenti sanitari negativi. La falsa rappresentazione della realtà da parte dei sanitari in sede di collegiale, mediante la certificazione dell'esistenza o dell'aggravamento di uno stato morboso silicotigeno, che in base ai dati clinici a loro disposizione e, pur in considerazione della tesi più favorevole agli stessi di riconoscimento della malattia basata su differenti teorie mediche non poteva ragionevolmente sussistere, è caratterizzata da un comportamento inequivocabilmente doloso. Ciò è, vieppiù, confermato dall'esclusione effettuata dal giudice d'appello dell'esistenza del reato di falso in ordine ad ulteriori casi rispetto a quelli oggetto della sentenza di primo grado il quale ha ritenuto di valorizzare al massimo la possibilità di commissione di errori all'insegna della buona fede. Tutto ciò premesso, quindi, questo Giudice ritiene di ravvisare lelemento psicologico del dolo in tutti gli episodi contestati e fatti oggetto dal Giudice penale di condanna per il reato di falso ideologico. Mentre, infatti, a tutto voler concedere, è ipotizzabile la mancanza di dolo in presenza di situazioni dubbie o tali da consentire una diagnosi sulla base di teorie mediche che, sia pur minoritarie, erano sostenute dai sanitari, non altrettanto è possibile per quei casi in cui l'incontrovertibilitá dello stato di fatto non lasciava margini di dubbio neppure ad un profano. Alla luce di quanto testè esposto, il Collegio ritiene responsabili gli odierni convenuti per il danno erariale arrecato con il comportamento doloso tenuto nello svolgimento della loro attività di sanitari alle dipendenze dell'INAIL di Aosta. 6. Con riferimento al secondo e terzo episodio che vede interessati, rispettivamente, I'A. e lo S., e tutti e tre gli odierni convenuti. il Collegio ritiene di separare il relativo giudizio, con apposita ordinanza, sospendendone l'odierna discussione, in attesa del definitivo esito del processo penale. Anche se nella giurisprudenza non si rinviene uniformità di vedute in merito all'obbligatorietà o automaticità della sospensione del processo amministrativo in pendenza di quello penale, l'odierno Collegio ritiene di accedere all'orientamento maggioritario della giurisprudenza contabile per il quale la sospensione obbligatoria del processo ex art. 295 nov. c.p.c. si configura quando la decisione dell'altro giudizio sia tale da avere unefficacia pregiudiziale e vincolante sulla definizione della causa sospesa ( Cass. Civ. 21 gennaio 2000, n. 661; 15 febbraio 2000, il. 1685; 19 febbraio 2000, n. 1907; Sez. II Centrale 2 agosto 2000, n. 266; Sez. Emilia 17 gennaio 2000, n.105; Sez. I Centrale 1 dicembre 1998, n. 050). Vale la pena di ricordare che anche in presenza di pronunce da parte della Cassazione in senso contrario ( Cass. civ. n. 250/96; n. 11006/97; n.1138/98; n. 1445/98), le relative affermazioni di principio sono state spesso disattese nella pratica, non fosse altro in ossequio a mere esigenze di economia processuale ( Sez. Lazio 28 gennaio 1998, n. 11; Sez. II Centrale 20 febbraio 1997, nn. 015 e 017; Sez. II Centrale 3 marzo 1998, n.27; Cass.Civ. n. 7145/95; n. 3554/94; n. 10343/93 e n. 7343 92). Rinvenendosi, pertanto, ad avviso del Collegio, anche nel caso che nella presente sede occupa, la suddetta efficacia pregiudiziale e vincolante sulla definizione dello stesso, rinvia la decisione in merito. P.Q.M. la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Autonoma per la Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando, I) Separa i giudizi relativi ai singoli episodi, sospendendo con apposita ordinanza, la discussione in merito al secondo e terzo di essi, in attesa del definitivo esito del relativo processo penale. II) Rigetta tutte le eccezioni preliminari, siccome non meritevoli di accoglimento, per le motivazioni di cui alla parte in diritto; III) Con riferimento al primo degli episodi riportati in narrativa, condanna i Sig. A. Giuseppe e P. Guglielmo al pagamento in favore dell'Erario della somma rispettivamente, di £.229.685.620 e £. 10.283.670, oltre, alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, nonché, pro quota, in proporzione alla soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio che, fino al deposito della sentenza, si liquidano in £.1.614.390. Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza. Cosi deciso in Aosta, nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2000. L'Estensore ( F. Fraioli) Depositata in Segreteria il 16 gennaio 2001.
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