Ord. n. 14/C/01 del 25 ottobre 2001, Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria-Giudice Unico delle Pensioni: Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost., la questione di costituzionalità dell’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n°335, per la parte in cui prevede l’applicazione delle relative disposizioni anche al trattamento di reversibilità spettante al coniuge superstite di lavoratore collocato in pensione prima della data di entrata in vigore della legge stessa ed in particolare per quello deceduto dopo. Dichiara, inoltre, rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di costituzionalità del medesimo art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n°335, per la parte in cui limita al solo reddito IRPEF il reddito rilevante ai fini della disciplina del cumulo del trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario, nell’interpretazione data dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la nota n°7/61633/L.335-95 dell’8 settembre1995.

 

 

Ord. n. 14/C/01 del 25 ottobre 2001

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria

Il Giudice Unico delle Pensioni

nella persona del Cons. Fulvio Maria Longavita

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n°4359/PC, ora 3326, del registro di Segreteria, proposto da B. Giovanna, nata il 25/1/1931, residente a Terni, elettivamente domiciliata presso gli avv. Paolo Boer e Sergio Cencetti, che la rappresentano e difendono per delega a margine del ricorso, avverso la determinazione della DPT di Perugia (ora INPDAP) n°1213, dell’1/10/1996.

Uditi, alla pubblica udienza del 3/10/2001, con l’assistenza del Segretario, Dr. Giuliano Cecconi, il difensore di parte ricorrente, avv. Sergio Cencetti, ed il rappresentante dell’INPDAP, nella persona della dr.ssa Maria Raffaella Borgo.

Esaminati gli atti e documenti tutti della causa.

F A T T O

Con l’impugnato provvedimento, la Direzione Provinciale del Tesoro di Perugia ha determinato il trattamento pensionistico spettante alla sig.ra Giovanna B., quale vedova del dr. B. Carlo Alberto, già dipendente della ULSS Valle Umbra Sud, pensionato dal 9/10/1978 e deceduto il 23/7/1996, nei limiti del 60% del trattamento di reversibilità, essendo la medesima titolare di un “reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti”, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della l. 8/8/1995, n°335 e relativa tabella F, allegata alla legge stessa.

Dagli atti risulta che il predetto dr. B., al momento del decesso (23/7/1996), fruiva di una pensione annua lorda di £ 72.164.700, comprensiva della indennità integrativa speciale (£ 13.121.485 annue), calcolata sulla base di 40 anni utili di servizio, conseguita (dal 9/10/1978) per limiti di età.

Alla medesima data di decesso del dr. B., la sig.ra B., che aveva presentato domanda di reversibilità l’8/8/1996, era titolare di un reddito pari a £ 34.343.000, derivante da terreni e fabbricati, non avendo redditi da lavoro (dipendente e/o autonomo) o di pensione; giusta comunicazione della medesima in data 2/9/1996 e modello 740 in atti.

Di qui, in relazione all’entità di tale reddito (pari a quattro volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, fissato in £ 659.050 mensili per l’anno in riferimento) ed alla percentuale di cumulabilità con esso della pensione di reversibilità (60%), il gravato provvedimento, concessivo della pensione di £ 32.401.700, così costituita:

1) quanto a £ 25.979.292, dalla quota di pensione di reversibilità spettante alla vedova in forza della percentuale di cumulo (60%) sulla reversibilità teorica, calcolata sulla pensione diretta del coniuge di £ 72. 164.700 (60% di £ 43.298.820, pari –quest’ultima– al 60% di £ 72. 164.700);

2) quanto alle restanti £ 6.422.423, dalla differenza tra l’importo complessivo del cumulo della pensione ridotta per la fascia precedente (75% della reversibilità teorica, ex tabella F sopra citata) con il reddito ivi indicato (superiore a tre volte il trattamento minimo del Fondo lavoratori dipendenti) e l’analogo importo complessivo spettante alla B. (60% della reversibilità teorica maggiorato dal reddito posseduto dalla medesima), risultante -nel caso- minore.

Con l’atto introduttivo della causa, parte ricorrente, chiarito che nell’anzianità di servizio del dr. B. figura anche il riscatto degli studi universitari e di alcuni “servizi prestati presso altre amministrazioni”, censura il gravato provvedimento, anzitutto,  “per aver incluso il reddito virtuale della casa di abitazione” in quello considerato per l’applicazione dell’art. 1, comma 41, della l. n°335/ 1995, in violazione delle direttive impartite dal Ministero del Lavoro con lettera n°7/61633/L 335-1995, dell’8/9/1995.

Ricordato, poi, che “il trattamento di quiescenza ha natura di retribuzione differita” (pagg. 3-4 del ricorso), che “la garanzia che assiste la retribuzione si estende al trattamento di quiescenza” (pagg. 4-6 del ricorso) e che “la trattenuta in conto Tesoro e l’onere di riscatto sono rapportati ad una rendita reversibile” (pagg. 6-8 del ricorso), dubita della legittimità dell’art. 1, comma 41, della l. n°335/1995, in relazione agli artt. 3, 29, 31, 36, 38, 42, 47, e 53 Cost. .

Sotto un primo profilo, parte ricorrente, censura le disposizioni del citato articolo 1, comma 41, per “aver (esse) introdotto una parziale incumulabilità della pensione di reversibilità con redditi di qualsiasi natura relativamente alla quota di pensione già idealmente entrata nella sfera giuridica del soggetto, in violazione delle garanzie che assistono la retribuzione e la pensione, ex artt. 36 e 38 Cost.”, precisando che “la modifica, ove necessaria, doveva limitarsi ai periodi di servizio maturandi dopo l’entrata in vigore della legge” (pagg. 10-12 del ricorso).

Sotto altro profilo, invece, censura il ripetuto art. 1, comma 41, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost., “per aver applicato criteri anticumulo, correttamente utilizzabili per le sole prestazioni di natura assistenziali, a prestazioni che trovano fondamento nella posizione assicurativa del de cuius, determinate in base all’anzianità di servizio (ed ) alla retribuzione pensionabile”.

Sotto ulteriori profili, infine, critica la norma in questione per :

a) – “aver posto sullo stesso piano redditi da lavoro e redditi da capitale, senza considerare che i redditi da capitale non hanno rilievo ai fini del regime anticumulo delle altre prestazioni previdenziali, in conflitto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost.”;

b) – “aver previsto la riduzione della quota di pensione di reversibilità che è frutto di riscatti, per i quali è stata versata la riserva matematica commisurata all’onere per l’erogazione di una rendita reversibile, in contrasto con gli artt. 3, 29, 31, 36, 38, commi 2 e 5, e 47 Cost.”;

c) – “aver surrettiziamente introdotto una nuova forma di imposizione a carico della pensione spettante al coniuge superstite, che si somma all’aliquota di imposta alla quale essa è assoggettata, in relazione al reddito complessivo, in contrasto con l’art. 53 Cost.” ;

d) – “aver determinato la quota anticumulo con criteri tali da comportare un vero e proprio esproprio, ove si cumuli tale aliquota con quella propriamente tributaria già assolta per lo stesso reddito, in conflitto con l’art. 42 Cost., oltre che con le norme precedentemente richiamate”;

e) – “non aver fatto salvo il diritto del coniuge superstite al trattamento minimo, in contraddizione con la garanzia del minimo contestualmente introdotta dall’art. 3, comma 13 della stessa l. n°335/1995”, e ciò “in contrasto con il principio di razionalità e parità di cui all’art. 3 Cost.”;

f) – “non aver preso in alcuna considerazione l’età del percepiente, abbisognevole di cura ed assistenza, quanto più l’età avanza”;

g) – “aver scoraggiato forme di risparmio e di previdenza dirette a garantire il reddito dei superstiti, in contrasto con gli artt. 38 e 42 Cost.”;

h) – “aver prodotto effetti distorsivi del risparmio, indirizzandolo verso forme di investimento che producono reddito non soggetto ad imposta IRPEF, in violazione dell’art. 42 Cost.”;

i) – “aver penalizzato la erogazione, sotto forma di rendita, di trattamenti di previdenza complementare o integrativa” che possono essere pagati anche “sotto forma di capitale”, in quanto viene a moltiplicare gli effetti del regime anticumulo per l’intera durata della rendita”.

In conclusione, con l’atto introduttivo della causa, parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la “piena disponibilità della pensione di reversibilità” alla medesima spettante, con condanna della “Amministrazione convenuta alla riliquidazione della pensione in misura integrale ed alla corresponsione delle somme trattenute, maggiorate di interessi e maggior danno”; in subordine ed “in via strumentale”, ha altresì chiesto di “dichiarare non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art.1, comma 41, della l. n°335/ 1995”, come sopra prospettata, con rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Con memoria del 14/10/1997, si è costituita la DPT di Perugia, illustrando le ragioni del suo operato, mentre, con nota del 13/9/1998, l’INPDAP (subentrato, nella competenza in materia, alle Direzioni Provinciali del Tesoro) ha depositato atti pertinenti la causa.

Con memoria depositata il 12/11/1999, la difesa della ricorrente ha insistito, ribadendo quanto esposto in ricorso, più approfonditamente illustrando gli aspetti di irrazionalità che, a suo dire, caratterizzerebbero le censurate disposizioni, anche in relazione alla norma di salvaguardia ivi stabilita, volta ad escludere che “il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ridotta (sia) inferiore a quello che spetterebbe qualora il reddito posseduto (fosse) pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti”.

Chiamata la causa alla pubblica udienza dell’1/12/1999, la Sezione ha ritenuto opportuno acquisire notizie sia sull’effettivo riscatto degli studi universitari e/o di altri servizi, sia sull’effettiva inclusione del reddito relativo alla casa di abitazione in quello considerato per l’applicazione del più volte citato art. 1, comma 41, sebbene la stessa difesa di parte ricorrente avesse, su tale ultimo aspetto, manifestato una certa convinzione circa la non inclusione del predetto reddito della casa in quello per la determinazione della aliquota di cumulabilità della pensione.

In esecuzione della relativa ordinanza (n°19-C/2000), il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha trasmesso copia delle direttive emanate, con nota n°7/61633/L.335/95 dell’8/9/1995, sui redditi esclusi per la cumulabilità della reversibilità a favore dei superstiti, mentre l’INPDAP, con nota del 19/9/2001, ha fatto sapere che il reddito per la casa di abitazione non è stato considerato nella determinazione della fascia di cumulabilità della ricorrente e che, nella determinazione della pensione del dr. B., hanno effettivamente concorso gli studi universitari ed alcuni “servizi”, regolarmente riscattati “mediante versamento dell’interessato, per complessivi anni 15, mesi 9 e giorni 6”.

Il 2/10 u.s., l’INPDAP ha depositato una memoria con la quale ha illustrato le modalità di calcolo della pensione di reversibilità della ricorrente, dando altre notizie sulla posizione pensionistica della medesima.

All’odierna pubblica udienza, il difensore di parte ricorrente ha ribadito quanto fatto presente con i precedenti atti scritti, riconoscendo il venir meno delle doglianze relative all’inclusione del reddito della casa di abitazione in quello rilevante per la determinazione della quota di cumulabilità della pensione, ed ha più diffusamente illustrato le doglianze relative alla inclusione della quota di pensione corrispondente agli anni di servizio e di studio riscattati nel trattamento soggetto alle riduzioni di cui all’art. 1, comma 41, della l. n°335/1995.

Dal canto suo, il rappresentante dell’INPDAP ha ribadito la conformità del gravato provvedimento alle disposizioni dell’art. 1, comma 41, della l. n°335/1995, facendo comunque notare che, a suo giudizio, la problematica sulla riduzione della quota di pensione corrispondente agli anni di servizio e di studio riscattati non riveste carattere autonomo, ma si inserisce in quella generale sulla legittimità o meno di siffatta riduzione sulla pensione di reversibilità nel suo complesso.

D I R I T T O

1) – Da quanto esposto in narrativa, risulta evidente che l’unico motivo di doglianza specificamente mosso contro il gravato provvedimento, attinente al preteso computo del reddito della casa di abitazione in quello complessivo per la determinazione della quota di cumulabilità della pensione di reversibilità con tale complessivo reddito, è venuto meno nel corso del giudizio.

Ed invero, come precisato in proposito dall’INPDAP con la nota del 19/9/2001 e come riconosciuto dalla stessa difesa di parte ricorrente, il reddito della casa di abitazione della ricorrente medesima non è stato considerato nel reddito complessivo, per la determinazione della aliquota di cumulabilità della pensione di reversibilità a lei spettante, ex art. 1, comma 41, della l. 8/8/1995, n°335, secondo le indicazioni date in tal senso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la nota n°7/61633/L. 335-1995, dell’8/9/1995.

Tanto precisato sulla censura (l’unica censura) attinente direttamente al gravato provvedimento, vanno ora esaminate quelle sulla legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 41, della l. n°335/1995, in base al quale il provvedimento stesso è stato adottato.

2) – A tal riguardo, questo Giudice, cui spetta di valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle dedotte questioni di costituzionalità, ex art. 23 della l. 11/3/1953, n°87, ritiene che solo alcune delle censure addotte a sostegno della questione di costituzionalità sollevata da parte ricorrente abbiano effettiva rilevanza nel caso, in rapporto agli elementi che caratterizzano la vicenda all’esame, mentre poi solo due, tra le censure rilevanti, non siano manifestamente infondate.

3) – In realtà, quanto alla rilevanza, deve dirsi che, secondo una valutazione generale e complessiva, la questione di costituzionalità dell’art. 1, comma 41, della l. n°335/1995 prospettata da parte ricorrente è senz’altro rilevante, dipendendo da essa la definizione dell’ odierno giudizio, imperniato non già su un atto o su un comportamento illegittimo dell’Amministrazione, assunto in violazione delle disposizioni del citato art. 1, comma 41, ma direttamente su tali disposizioni, ritenute in sè lesive di diritti pensionistici costituzionalmente protetti, secondo parte ricorrente medesima.

Passando, però, da una valutazione generale e complessiva ad una valutazione analitica delle singole censure nelle quali si articola la dedotta questione, alcune di tali censure si mostrano del tutto irrilevanti, in relazione alle concrete caratteristiche della vicenda ; sì che la sollevata questione di costituzionalità, in sè rilevante, offre, per alcune doglianze, argomenti non aderenti alla fattispecie per la quale è stata posta.

4) – Tanto è da dire, anzitutto, per le doglianze che, muovendo dall’art. 3 Cost., censurano l’art. 1, comma 41, della l. n°335/1995 “per non aver fatto salvo il diritto del coniuge superstite al trattamento minimo, in contraddizione con la garanzia del minimo contestualmente introdotta dall’art. 2, comma 13, della stessa l. n°335/1995” (cfr. pag. 16, lettera F del ricorso).

Un siffatto limite, in fattispecie, risulta in realtà ampiamente rispettato, sia in rapporto all’entità della pensione di reversibilità liquidata (£ 32.401.700), sia in rapporto al reddito proprio della ricorrente (£ 34.343.000), rientrante addirittura nella seconda delle fasce indicate dalla tabella F allegata alla l. n°335/1995 : “reddito superiore a 4 volte il minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti”, fissato in £ 659.050 mensili per l’anno di riferimento, come emerge dalla “STAMPA DI VERIFICA” della Direzione Provinciale del Tesoro di Perugia in data 1/10/1996, inviata con gli altri atti del fascicolo amministrativo relativo al gravato provvedimento.

Di qui l’irrilevanza della dedotta censura.

5) – Parimenti irrilevanti sono, poi, le doglianze che, muovendo dagli artt. 38 e 42 Cost., censurano l’art. 1, comma 41, della l. n°335/ 1995 “per avere scoraggiato forme di risparmio e di previdenza dirette a garantire il reddito ai superstiti”, ovvero “per gli effetti distorsivi del risparmio che (esse) producono, indirizzandolo a forme di investimento non soggetto ad IRPEF”, ovvero ancora “per aver penalizzato la erogazione, sotto forma di rendita, di trattamenti di previdenza complementare o integrativa (per i quali) la normativa (vigente) consente di optare per il pagamento sotto forma di capitale, in quanto viene a moltiplicare gli effetti del regime anticumulo per l’intera durata della rendita” (cfr. pagg. 16-17 del ricorso, lettere H, I ed L).

            Tali censure, a ben vedere, appaiono ispirarsi all’atteggiamento mentale del lavoratore, quanto alle prime due, che prospetticamente valuta –a dirla con parte ricorrente – “le forme di risparmio e di previdenza dirette a garantire il reddito dei superstiti in concorso con il reddito da pensione” (v. pag. 16 del ricorso), ovvero all’atteggiamento mentale del coniuge superstite, quanto alla terza, che – sempre a dirla con parte ricorrente – preferisce la liquidazione “sotto forma di capitale” e non “sotto forma di rendita (degli eventuali) trattamenti di previdenza complementare o integrativa”; tanto per “non moltiplicare gli effetti del regime anticumulo” (cfr. pag. 17 del ricorso)

Sennonché, nel caso, mentre non risulta che la ricorrente si sia trovata con “trattamenti di previdenza complementare o integrativa” per i quali operare la scelta della liquidazione sotto forma di capitale o di rendita, il marito della medesima è cessato dal servizio nel 1978 ; in un’epoca, cioè, in cui la censurata norma non era ancora vigente e, quindi, non poteva influenzare in alcun modo le scelte delle “forme di risparmio e di previdenza” operate allora o, com’è più probabile, in epoca addirittura anteriore, nel corso dell’attività lavorativa.

Di qui l’irrilevanza delle riferite doglianze.

6) – Priva di rilevanza autonoma, infine, è anche la doglianza che, muovendo dagli artt. 3, 29, 31, 36 e 38, commi 2 e 5, Cost., censura l’art. 1, comma 41, della l. n°335/1995, “per aver previsto la riduzione anche della quota di pensione di reversibilità che è frutto dei riscatti, per i quali è stata versata la riserva matematica, commisurata all’onere che contrae la gestione pensionistica per l’erogazione di una rendita reversibile” (cfr. pag. 15 del ricorso, lettera C) ; doglianza, peraltro, ripresa anche nella memoria depositata da parte ricorrente il 12/11/199, laddove (pag.4) si sostiene che la censurata normativa violerebbe anche l’art. 47 Cost., “perché mortifica il risparmio attuato dal de cuius attraverso il riscatto di periodi, quali la laurea, al fine di assicurare un trattamento più favorevole di quello derivante dal solo servizio effettivo”.

Al riguardo, in disparte la considerazione che, quanto agli artt. 29 e 31 Cost., già da tempo il Giudice delle leggi ha avuto modo di puntualizzare che “la normativa pensionistica esula dal campo dei diritti e doveri reciproci tra i membri del nucleo familiare”, cui invece tendono a riferirsi i citati articoli, “che salvaguardano essenzialmente i contenuti e gli scopi etico-sociali della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” (cfr. sent. n°70/1999 e, in termini, sent. n°2/ 1980, oltre ad ord. n°325/1992), deve osservarsi che, come opportunamente evidenziato dal rappresentante dell’INPDAP all’odierna pubblica udienza, i periodi coperti da riscatto, pari a “15 anni, 9 mesi e 6 giorni” (v. nota INPDAP del 19/9/2001), sono stati computati tra i “servizi utili”, concorrendo a determinare l’anzianità di servizio (40 anni) su cui è stata calcolata la pensione diretta e, quindi, quella di reversibilità.

In effetti, in relazione alla sua funzione tipica, di consentire il conseguimento di una pensione su 40 “utili” e non solo sugli anni di “servizio effettivo” (pari, in fattispecie, a 24 anni, 2 mesi e 24 giorni), l’istituto del riscatto non risulta in alcun modo riguardato dalle disposizioni dell’art. 1, comma 41, della l. n°335/1995, che disciplina il cumulo delle pensioni spettanti ai “superstiti” dando rilievo –si badi– al reddito proprio del “superstite” e non all’entità della pensione, influenzabile –questa sì – dal riscatto.

Anche se non vi fosse stato il riscatto, vi sarebbe stata comunque la riduzione della pensione di reversibilità, qualora –come nel caso– il “superstite” avesse avuto un reddito superiore ai limiti indicati dal citato art. 1, comma 41, solo che con il riscatto il de cuius (prima) ed il “superstite” (dopo) hanno conseguito una pensione di maggior importo, pur con le limitazioni imposte dal ripetuto art. 1, comma 41.

La doglianza all’esame, quindi, in relazione alla funzione tipica del riscatto, è del tutto irrilevante. Tuttavia, muovendo critiche alla disposta riduzione pensionistica anche in relazione agli oneri pagati per il riscatto medesimo (v. intervento in aula del difensore di parte ricorrente), la doglianza stessa resta –per quest’ultimo aspetto – assorbita nelle altre, di analoga portata, attinenti alla pensione nel suo complesso, per i contributi previdenziali versati.

7) – Così definiti i profili concernenti la rilevanza della dedotta questione di costituzionalità e passando ora a quelli relativi alla non manifesta infondatezza, deve dirsi che, tranne due, le altre doglianze ritenute rilevanti sono manifestamente infondate.

Tanto è da dire, anzitutto, per quelle che censurano la normativa in questione “sotto il profilo della razionalità” per : a) “gli esiti che fornisce nel caso in cui la pensione del superstite abbia notevole consistenza” e b) per l’insufficienza della “clausola di salvaguardia ad eliminare l’irrazionalità del meccanismo previsto dalla norma impugnata” (ex pagg. 6-8, lettere k, l, m ed n, della memoria depositata il 12/11/1999).

Al riguardo – in disparte la difficoltà di comprendere appieno il senso e la portata dei calcoli matematici esplicativi di dette doglianze, che poi costituiscono, anche per estensione, la parte più cospicua delle doglianze stesse – deve osservarsi che la censurata normativa non offre di per sé motivi di irrazionalità, avendo il dichiarato scopo, pur nei perseguiti intenti di ridurre l’entità della pensione in relazione al reddito posseduto dal superstite, di evitare che “il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ridotta ai superstiti (sia) inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca” (cfr., testualmente, il più volte menzionato art. 1, comma 41).

Ora, a fronte di norme del genere, che pongono come loro momento precettivo il divieto di pervenire a trattamenti irrazionalmente deteriori, lasciando tuttavia margini di discrezionalità sul modo di operare per raggiungere lo scopo, vale richiamare l’orientamento della Corte Costituzionale che relega al rango di “disparità di mero fatto” quelle che eventualmente si dovessero verificare nell’attuazione della norma, “riferibili – è stato precisato – non già alla norma impugnata, considerata nel suo contenuto precettivo, ma semplicemente alla sua applicazione concreta” (cfr. sent. n°18/1998 e, in termini sostanzialmente identici, sent. n°417/1996 ed ord. n°92/1997).

D’altro canto, nel caso, non risulta che dall’applicazione della riferita norma di salvaguardia in capo alla ricorrente, pure concretamente praticata (v. la ricordata “STAMPA DI VERIFICA” dell’1/10/ 1996, inviata dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Perugia), sia derivato una qualche ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento a suo danno, essendosi parte ricorrente medesima limitata a lamentare –sul punto – solo che “la riduzione (subita) risulta senza precedenti e tale da pregiudicare la stessa funzione che l’art. 38, comma 2, assegna alla pensione” (cfr. pag. 8, lettera n, della memoria depositata il 12/11/1999).

8) – Del pari, manifestamente infondate sono le doglianze che, muovendo da una concezione fortemente “retributiva” della pensione (appunto, come “retribuzione differita”) e strettamente collegata ai contributi versati, censura l’art, 1. comma 41, della l. n°335/1995, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost., per “aver applicato criteri anticumulo correttamente utilizzabili per le solo prestazioni di natura assistenziali a prestazioni che trovano fondamento nella posizione del de cuius , determinata in base alla retribuzione pensionabile”, ovvero per “avere posto sullo stesso piano redditi da lavoro e da capitale (o) derivanti da altre rendite, senza considerare che (questi ultimi due) non hanno rilievo ai fini del regime anticumulo delle altre prestazioni previdenziali” (cfr. pagg. 15-16 del ricorso, lettere A e B, e conformi richiami nei successivi interventi scritti ed orali).

Trattasi di censure che giungono a prospettare anche una violazione dell’art. 42 Cost., per avere il citato art. 1, comma 41 “determinato la quota anticumulo con criteri tali da comportare un vero e proprio esproprio” (cfr. pag. 16 del ricorso, lettera E, e successivi richiami).

Al riguardo, nel ricordare che, già prima della riforma, la Corte Costituzionale aveva avuto modo di chiarire che “il legislatore ha abbandonato, nell’area della previdenza, precedenti strutturazioni e connotazioni mutualistiche, privilegiando sistemi decisamente improntati a carattere solidaristico, così che è venuta a cadere la rigida correlazione tra oneri contributivi (pagati) e prestazioni previdenziali” ottenute (cfr., tra le tante, Sent. n°169/1986), si osserva che la manifesta infondatezza delle riferite doglianza passa da due ordini di indagine : uno, teso ad accertare la funzione della pensione di reversibilità al coniuge superstite; l’altro, teso a verificare i principi e gli obiettivi della l. n°335/1995.

Quanto al primo (funzione della reversibilità al coniuge superstite), vale evidenziare che, come chiarito in più occasioni dal Giudice delle leggi, “la pensione di reversibilità attua, per il coniuge superstite, una specie di proiezione oltre la morte della funzione di sostentamento assolta in vita dal reddito del de cuius, perseguendo lo scopo di porre il superstite al riparo dello stato di bisogno che potrebbe derivargli dalla morte del coniuge” (cfr., tra le tante, sent. n°495/1993).

Lo stato di bisogno, peraltro, non è estraneo neanche alle pensioni più marcatamente assistenziali, quali quelle a favore dei “figli maggiorenni” o dei “collaterali” o degli “ascendenti”, per le quali, tuttavia, detto stato di bisogno si pone “quale presupposto costante del trattamento pensionistico, che viene a dipendere da una situazione pregressa di vivenza a carico del lavoratore defunto, interrotta per effetto, appunto, del decesso”(cfr. Corte Cost. sent. n°7/1980).

In sostanza, nell’un caso (trattamento a favore del coniuge), si vuole “porre al riparo il coniuge dalla eventualità stessa del bisogno”, mentre nell’altro caso (trattamenti ai figli maggiorenni, agli ascendenti ed ai collaterali) si vuole “eliminare uno stato di bisogno” certo ed attuale (cfr. Corte Cost. sent. n°6/1980), fermo tuttavia restando che “la determinazione, in via generale, dei limiti di reddito che possono essere ritenuti tali da far venire meno lo stato di bisogno, spetta al legislatore”, al quale “egualmente spetta la determinazione dei limiti di cumulabilità del trattamento pensionistico, specie di reversibilità, con i redditi di lavoro o assimilati”, in relazione all’ampia discrezionalità goduta in materia dal legislatore stesso, non assoggettabile –nel suo concreto esercizio – ad un giudizio di costituzionalità, “sempre che risulti osservato il criterio della ragionevolezza (cfr. Corte Cost. n°926/ 1988) .

In siffatto contesto si è inserita la l. n°335/1995 (e così si passa al secondo ordine di indagine), i cui principi ispiratori ed i cui obiettivi sono abbastanza evidenti, anche perché chiaramente espressi nel primo comma dell’art.1, oltre che nei lavori parlamentari (v., in particolare, relazioni Camera e Senato, atti XII Legislatura, rispettivamente, n° 2549 e n°1953), nei quali ultimi –sia detto per inciso – si fa riferimento anche alla “speranza di vita”, ovvero alla “crescita dell’età media di vita”, con ciò mostrandosi l’attenzione prestata dal legislatore alla “età del percepiente”, contrariamente all’assunto di parte ricorrente in proposito (v. pag. 16, lettera G del ricorso), sia pure per inferirne la necessità della riforma.

La legge in questione, in sostanza, “ridefinisce il sistema previdenziale” nel suo complesso, “allo scopo di garantire la tutela prevista dall’art. 38 della Costituzione” e, a tal fine, determina : a) “i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici, attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione”; b) le condizioni di accesso alle prestazioni, con l’affermazione del principio di flessibilità; c) “l’ armonizzazione degli ordinamenti pensionistici, nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi” ; d) “l’agevolazione delle forme pensionistiche complementari”; e) la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo” (cfr. art. 1, comma 1). E tutto ciò, nella necessità di una nuova concezione di solidarietà, espressa non più “in particolare a livello infracategoriale”, ma “infragenerazionale” (cfr. relazione Senato, pag.9).

Peraltro, le disposizioni della citata legge, costituendo “principi generali di riforma economica sociale della Repubblica” (ex comma 2 del citato art. 1), danno particolare risalto al “riequilibrio finanziario del sistema previdenziale”, da perseguire pure nel corso degli anni successivi (ex comma 5 del ripetuto art. 1), anche mediante l’ istituzione di un apposito “Nucleo di valutazione della spesa previdenziale” (ex comma 44 del più volte richiamato art.1).

Nel contesto della riforma, il principio del controllo e della “stabilizzazione della spesa pensionistica” riveste un ruolo delicatissimo ed essenziale per la razionalizzazione del sistema, in linea con quanto più volte affermato dalla stessa Corte Costituzionale circa l’idoneità del “limite delle risorse disponibili” ad orientare l’esercizio del potere discrezionale del legislatore in materia di determinazione dei trattamenti pensionistici (cfr. sent. n°477 e 226/1993 e sent. n°99/1995), sì che la stessa “garanzia costituzionale della adeguatezza e proporzionalità del trattamento pensionistico (ex art. 36 Cost.) incontra il limite delle risorse disponibili” (cfr. ord. n°256/2001).

Con i riferiti intenti e per le suddette finalità, dunque, l’art. 1, comma 41, della l. n°335/1995 ha “ridefinito” il diritto al “trattamento pensionistico a favore dei superstiti”, estendendo “a tutte le forme esclusive o sostitutive la disciplina vigente nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria”, elevando “l’aliquota percentuale della pensione al 70% in caso si presenza di soli figli di minore età, studenti ovvero inabili”, ed applicando i limiti di cumulabilità “dei trattamenti pensionistici con i redditi del beneficiario”, quali indicati nella tabella F, allegata alla legge stessa, salvo che “il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili”.

Ora, le doglianze all’esame, lamentando l’applicazione al trattamento di reversibilità al coniuge superstite di criteri anticumulo “correttamente utilizzabili per le sole prestazioni di natura assistenziali”, ovvero il fatto che la censurata norma ha posto “sullo stesso piano redditi da lavoro e da capitale o derivante da altre rendite”, dimostrano che parte ricorrente non ha ben compreso le dimensioni e la consistenza delle innovazioni introdotte dalla legge di riforma del 1995, da un lato, e l’ampiezza della discrezionalità di cui gode il legislatore nel determinare sia “i limiti di reddito che possono essere ritenuti tali da far venire meno lo stato di bisogno”, (ex Corte Cost. n°926/1988 citata), sia i tipi di reddito da considerare ai fini in questione e sia l’entità dei trattamenti pensionistici in sè, salvo ovviamente il limite della ragionevolezza; limite, peraltro, certamente rispettato, con riferimento alla pensione di reversibilità al coniuge superstite, tenuto conto che la funzione storica di tale pensione è – come detto – quella “di porre il superstite al riparo dello stato di bisogno che potrebbe derivargli dalla morte del coniuge” e che l’art. 1, comma 41, ha ampiamente considerato questo stato di bisogno, normandone i contenuti, secondo valutazioni opinabili, ma non irrazionali, che portano a graduare il trattamento di reversibilità in termini che vanno dal suo cumulo totale (per un ammontare pari al 60% della pensione diretta), ad un cumulo via via ridotto (al 45, al 36 e al 30% della pensione diretta), man mano che da un reddito proprio non superiore a tre volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, si passi ad un reddito superiore a tale limite, ovvero superiore a quattro o cinque volte il predetto trattamento minimo.

Ed è proprio in ciò, ossia nella determinazione normativa di criteri obiettivi di apprezzamento dello stato di bisogno, che si individua il punto di maggior divario tra il vecchio ed il nuovo sistema previdenziale a favore del coniuge superstite, che passa da sistema rigido di tutela di un ipotetico stato di bisogno, “che potrebbe derivare dalla morte del coniuge” (ex citata Corte Cost. n°495/1993), a sistema flessibile di tutela di uno stato di bisogno effettivo, desunto dal reddito proprio del beneficiario, oltre che da altri indici obiettivi, quali la presenza di figli minori, studenti o inabili, senza tuttavia giungere al punto di escludere qualsivoglia diritto pensionistico al coniuge, in ipotesi di reddito particolarmente elevato.

9) – In questa ottica, i limiti di cumulabilità previsti dall’art. 1, comma 41, della l. n°335/1995, lungi dal porsi come “una nuova forma di imposizione a carico della pensione che si somma alla aliquota d’imposta alla quale essa è assoggettata, in contrasto con l’art. 53 Cost.” (cfr. pag. 15, lettera D, del ricorso e successivi richiami scritti ed orali), conformano il nuovo diritto pensionistico del coniuge superstite, adeguandone il contenuto allo stato di bisogno, secondo gli indicati parametri di flessibilità; flessibilità che, come visto, a sua volta si ascrive tra i principi generali della riforma, ex art. 1, comma 1, della l. n°335/1995.

Trattasi, insomma, di limiti conformativi e non tributari del diritto pensionistico del coniuge superstite, in relazione ai quali la dedotta eccezione di violazione dell’art. 53 Cost., è manifestamente infondata.

10) – A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi quanto alla doglianza che, muovendo dall’efficacia retroattiva delle disposizioni dell’art. 1, comma 41, della l. n°335/1995, censura le disposizioni stesse per la parte in cui esse finiscono per “intaccare posizioni consolidate”, evidenziando come, “con la liquidazione della pensione diretta, viene ad essere immodificabilmente determinato anche il livello della eventuale pensione di reversibilità”, sì che le innovazioni introdotte – si sostiene – “ove necessarie (avrebbero dovuto) limitarsi ai periodi di servizio maturandi dopo l’entrata in vigore della legge”, mentre “l’aver introdotto una parziale incumulabilità della pensione di reversibilità, relativamente alla quota di pensione già idealmente entrata nella sfera giuridica del soggetto, concreta una violazione di diritti quesiti, in violazione delle garanzie che assistono la retribuzione e la pensione, ex artt. 36 e 38 Cost.” (v. pag. 10-11 del ricorso).

Le riferite osservazioni – con esclusione di quella sulla limitata applicazione della censurata disposizione ai soli “periodi di servizio maturandi dopo l’entrata in vigore della legge”, ripresa nella memoria depositata il 12/11/1999 (v. pag. 2, lettera c), ma irrilevante in fattispecie, essendo il coniuge della ricorrente cessato dal servizio nel 1978– meritano la massima attenzione, in relazione soprattutto ai principi affermati dalla Corte Costituzionale sulla strettissima correlazione esistente tra la pensione diretta e quella di reversibilità, oltre che sull’evento e sui soggetti protetti in quest’ultima.

In effetti, che la pensione di reversibilità presenti caratteri di strettissima correlazione con la pensione diretta, ponendosi come trattamento “connesso e conseguente” a tale pensione, pur acquisendosi iure proprio e non iure successionis, è del tutto pacifico non solo nella giurisprudenza di questa Corte (v., tra le pronunce rese proprio sull’art. 1, comma 41, della l. n°335/1995, Sez. Giur. Lazio n°1817 del 12/7/1997), ma anche in quella della Corte Costituzionale, la quale, chiarissima sul punto, ha avuto modo di precisare che “la disciplina della pensione di reversibilità, nell’intero complesso della legislazione previdenziale, resta naturalmente avvinta, proseguendolo, al pregresso istituto della pensione diretta fruita dal lavoratore, né può essere sottratta (in toto , o come nel caso ora all’esame, in parte) ai superstiti che ne abbiano titolo per vincolo familiare” (cfr. sent. n°169/ 1986).

Il Giudice delle leggi, anzi, non ha mancato di evidenziare, in rapporto alla “riserva costituzionale, riconosciuta a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale (ex art. 38, comma 2, Cost.), rispetto alla generalità dei cittadini (ex art. 38, comma 1, Cost.), che la pensione di reversibilità è una forma di tutela previdenziale nella quale l’evento protetto è la morte, cioè un fatto naturale che, secondo una presunzione legislativa, crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono i soggetti protetti” (cfr. sent. n°286/1987).

Nella ricostruzione della giurisprudenza della Corte Costituzionale, dunque, la pensione di reversibilità non è altro che la “prosecuzione del pregresso istituto della pensione diretta” teleologicamente volta a tutelare i familiari del defunto dallo stato di bisogno derivante dalla morte del lavoratore pensionato; morte che costituisce, ad un tempo, evento protetto e presupposto della pensione di reversibilità, che pure –come detto – si acquisisce iure proprio, come sostanzialmente avviene nella “assicurazione a favore di terzo” (ex art. 1920 cc).

Espressione propria della pensione diretta, il diritto alla pensione di reversibilità è incompreso in essa e si pone, dall’angolo di visuale del lavoratore, come diritto proprio del medesimo a provvedere ai suoi familiari (ex artt. 36 e 38 Cost.), che di tale diritto sono i beneficiari (ex art. 1920, ultimo comma, cc), per il tempo successivo alla sua morte e resta disciplinato – quanto ai criteri di quantificazione – dalla normativa previdenziale vigente al tempo del pensionamento del lavoratore stesso e non da quella vigente al tempo del suo decesso.

In questo senso, del resto, la Corte Costituzionale ha già avuto modo di puntualizzare che “le valutazioni attinenti ad una politica di gestione globale dei fondi previdenziali…si infrangono …a fronte del conseguito beneficio già erogato in testa all’iscritto. Cosicché il cespite pensionistico, per il fatto stesso dell’intervenuta sua liquidazione e dell’inerente godimento all’atto del decesso si è posto tangibilmente quale indice di sopperimento alle esigenze di vita e di sostentamento familiare, consolidatosi intra domesticos parietes” (cfr. sent. n°169/ 1986 già citata).

Le considerazioni che precedono, dunque, portano a dubitare della legittimità costituzionale delle disposizioni dell’art. 1, comma 41, della l. n°335/1995, nel senso indicato dall’art. 23 della l. n°87/1953, per la parte in cui esse prevedono retroattivamente limitazioni al cumulo della pensione di reversibilità a favore del coniuge superstite con il reddito proprio del beneficiario, e più in generale per la parte in cui consentono di applicare la nuova disciplina sulla pensione ai superstiti anche ai trattamenti di reversibilità a favore del coniuge afferenti a pensioni dirette liquidate, come nel caso di specie, prima della data di entrata in vigore della predetta legge (17/8/1995).

Tanto in relazione agli artt. 36 e 38, Cost., conformemente alle doglianze di parte ricorrente in proposito.

Peraltro, d’ufficio, va sollevata altra questione di costituzionalità, in relazione agli artt. 3 e 2 Cost., sotto il profilo della “tutela dell’affidamento legittimamente posto nella certezza dell’ordinamento giuridico”, quale interesse costituzionalmente protetto, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. sent. n°390/1995, n°211/1997 e 525/2000), in rapporto all’avvenuto esercizio, da parte del lavoratore del suo diritto fondamentale (ex art. 2 Cost.) di assicurare a sé ed ai suoi familiari “mezzi adeguati alle loro esigenza di vita”, ex art. 38, comma 2, quali realizzabili, secondo l’ id quod plerumque accidit, durante l’espletamento dell’attività lavorativa.

Sotto quest’ultimo profilo, è evidente che le doglianze sub precedente paragrafo 5), ossia quelle secondo cui la censurata norma scoraggerebbe “forme di risparmio e di previdenza dirette a garantire il reddito ai superstiti”, ritenute irrilevanti in quella sede, in considerazione della data di cessazione dal servizio del coniuge della ricorrente (1978), qui assumono ben altro significato e consistenza, e costituiscono l’aspetto sostanziale della sollevata questione, potendosi dubitare che le scelte previdenziali e di risparmio allora compiute, o meglio compiute in attività di servizio, sarebbero state ugualmente operate, alla luce delle innovazioni introdotte dalla norma in esame.

11) – Analoghi dubbi di costituzionalità, poi, si pongono per la doglianza che, muovendo da canoni di “razionalità”, censura l’art. 1, comma 41, della l. n°335/1995, per aver accordato “rilievo al (solo) reddito IRPEF”, senza aver considerato “che l’ordinamento tributario assoggetta all’imposta secca del 12,50 redditi derivanti da Fondi comuni di investimento, da polizze vita, da azioni, obbligazioni e che tali redditi non rientrano tra (quelli) soggetti ad IRPEF (e) non sono (quindi) presi in considerazione ai fini della norma anticumulo all’esame, con la conseguenza che redditi di pari importo comportano (o meno) una riduzione della pensione dei superstiti, a seconda della loro provenienza” (cfr. pag. 5, lettera h, della memoria depositata il 12/11/1999).

In realtà, la limitazione al solo reddito IRPEF risulta dalla nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n°7/61633/L.335-95 dell’8/9/1995, e non già direttamente dal legislatore.

La nota ministeriale in discorso, infatti, ha operato la riferita limitazione semplicemente “in analogia con quanto disposto per l’integrazione al trattamento minimo”, individuando, sempre in analogia con tale normativa, anche i c.d. “redditi esclusi”, tra cui “il reddito della casa di abitazione”, con la precisazione, quanto a questi ultimi, che tali “redditi non assumono rilevanza neanche ai fini della erogazione dell’assegno sociale istituito dall’art. 3, commi 6 e 7, della citata legge n°335/1995” (cfr. pag. 2 della nota ministeriale in riferimento).

Ove la norma in questione venga interpretata nel senso voluto dalla citata circolare, trattasi di doglianza ammissibile e non manifestamente infondata, sembrando effettivamente irrazionale l’ individuazione dei “redditi del beneficiario”, di cui al più volte menzionato art. 1, comma 41, con riferimento ai soli redditi IRPEF, tenuto conto dei principi e dei fini perseguiti dalla legge di riforma pensionistica del 1995, quali sopra illustrati, in rapporto all’art. 3 Cost. .

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n°1 e 23 della l. 11 marzo 1953, n°87.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost., la questione di costituzionalità dell’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n°335, per la parte in cui prevede l’applicazione delle relative disposizioni anche al trattamento di reversibilità spettante al coniuge superstite di lavoratore collocato in pensione prima della data di entrata in vigore della legge stessa ed in particolare per quello deceduto dopo.

Dichiara, inoltre, rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di costituzionalità del medesimo art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n°335, per la parte in cui limita al solo reddito IRPEF il reddito rilevante ai fini della disciplina del cumulo del trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario, nell’interpretazione data dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la nota n°7/61633/L.335-95 dell’8 settembre1995 .

Sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Perugia, 3/10/2001.

                                                         Il Giudice Unico

                                                  (Fulvio Maria Longavita)

 

Depositata in Segreteria il  25 ottobre 2001

Il Direttore della Segreteria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n°335:

"41.  La  disciplina  del  trattamento  pensionistico  a  favore dei

superstiti  di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime

dell'assicurazione  generale  obbligatoria  è estesa a tutte le forme

esclusive  o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli

figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale

della  pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni

ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della

presente   legge.   Gli  importi  dei  trattamenti  pensionistici  ai

superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti

di  cui  all'allegata  tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo

dei  redditi  di  cui al presente comma con la pensione ai superstiti

ridotta  non  può  essere comunque inferiore a quello che spetterebbe

allo  stesso  soggetto  qualora  il reddito risultasse pari al limite

massimo  delle  fasce immediatamente precedenti quella nella quale il

reddito  posseduto  si  colloca.  I  limiti  di  cumulabilità  non si

applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare

con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo

la  disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti

salvi  i  trattamenti  previdenziali più favorevoli in godimento alla

data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui

futuri miglioramenti."