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Giudice unico delle pensioni,
sent. n. 167/M/05 del 12 aprile 2005: pur dopo lordinanza n. 89/2005 della Corte
costituzionale, persiste il divieto di cumulo totale di più IIS su più pensioni, non
potendosi applicare al rapporto pensioni-pensioni principi e valori normativi,
costituzionali e giurisprudenziali elaborati ed affermati con riferimento al diverso
rapporto pensioni-retribuzioni. Stante lintrinseca differenziazione che connota i
due rapporti, va anche esclusa ogni ipotesi di sperequazione per la permanenza del divieto
stesso per il solo rapporto pensione-pensione, salvo ovviamente il limite del minimo INPS Sent. n.167/M/05 REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale
dellUmbria In Nome del Popolo Italiano Il Giudice Unico delle Pensioni nella persona del Cons. Fulvio Maria
Longavita ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso iscritto al n°10142/PM
registro di Segreteria, proposto da Valeri Antonio, nato il 6/2/1937, residente a Terni,
elettivamente domiciliato presso lo studio legale degli avv. Paolo e Maurizio Maria
Guerra, contro lINPDAP di Terni, per la mancata concessione sulla pensione
dellIIS nel periodo in cui il ricorrente ha espletato attività lavorativa, nonché
per la mancata concessione della medesima indennità in misura intera su entrambi i
trattamenti pensionistici di cui il medesimo è titolare e per la mancata concessione
della tredicesima mensilità sulla pensione privilegiata , durante la prestazione
lavorativa, nonché per conseguire la differenza delle somme non percepite per 13^
mensilità sulla IIS non corrispostagli su uno dei due trattamenti pensionistici. Uditi, alla pubblica udienza del 6/4/2005, il difensore del ricorrente, avv. Paolo Guerra, ed il rappresentante dellINPDAP, nella persona della dr.ssa Maria Raffaella Borgo. Esaminati gli atti e documenti tutti
della causa. F A T T
O Con atto di diffida e contestuale
ricorso depositato l8/10/2003, il sig. Valeri Antonio, titolare di trattamento
privilegiato ordinario e di trattamento pensionistico ordinario, ha rivendicato il diritto
alla percezione dellIIS in misura intera sulla pensione privilegiata per il periodo
in cui ha prestato opera retribuita (ossia dal 17/10/1971 al 6/1/1994),
nonché lanalogo diritto alla percezione della medesima indennità, sempre in misura
intera, su entrambi i trattamenti pensionistici in godimento dopo la cessazione da ogni
attività lavorativa (ossia dal 7/1/1994 in poi) ed il diritto alla percezione della
tredicesima mensilità sul trattamento pensionistico, nel periodo in cui ha prestato
opera retribuita come dipendente pubblico, nonché il diritto alla differenza
delle somme non percepite per 13^ mensilità sulla IIS non corrispostagli su uno dei due
trattamenti pensionistici, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione
monetaria; problematiche, queste, tutte sviluppate dalle pronunce della Corte
Costituzionale n°566/1989, n°204/1992, 232/1992, 494/1993, n°438/1998, n°516/2000 e
n°517/2000, oltre che a quelle delle SS.RR. di questa Corte n°100-C/1994,
n°39-40-QM/1997, n°25-QM/1998 e n°1-QM/2000. Con memoria depositata il 24/11/2003,
lINPDAP ha avversato la pretesa del ricorrente, osservando che le pronunce
della Corte Costituzionale (invocate dal ricorrente medesimo) non hanno annullato le norma
(dellart. 99 del DPR n°1092/1973) nella loro interezza, statuendo
lillegittimità del divieto di cumulo di per sé, ma solo nella parte in cui non
prevedono il limite oltre il quale deve ritenersi operante il divieto stesso. In via subordinata è stato comunque
eccepita lintervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato, ovvero
dei singoli ratei mensili non corrisposti, nonché degli interessi e della rivalutazione
monetaria. Con memoria depositata il 24/3/2005, il
ricorrente ha insistito per quanto di ragione, separando lipotesi del cumulo della
IIS sulla pensione con la retribuzione, da quella del cumulo della IIS su più pensioni. Quanto alla prima ipotesi, si è
brevemente riportato alla giurisprudenza della Corte dei conti che, anche a seguito
degli ulteriori interventi chiarificatori della Corte Cost. n°438/1998 e n°516-517/2000,
si è ormai definitivamente orientata in conformità (v. pag. 1 della menzionata
memoria) . Quanto alla ipotesi del cumulo della
IIS su più pensioni, invece, il ricorrente, dopo aver richiamato la sentenza delle
Sezioni Riunite n°14-QM/2003, che ha ribadito la sussistenza del divieto di cumulare tali
indennità oltre il limite del minimo INPS (così da assicurarla per intero su una delle
due pensione e nella misura ora detta del limite INPS sullaltra pensione), critica
la sentenza stessa, garbatamente censurata, a dire del ricorrente medesimo,
dalla Corte Costituzionale con la recente ordinanza n°89/2005, ed argomenta diffusamente
per la piena ed incondizionata cumulabilità delle IIS su più pensioni. Tanto, tenendo anche conto che il
diverso orientamento, che ammette tale cumulo solo nei cennati limiti della salvaguardia
del minimo INPS, porterebbe ad una marcata discriminazione tra : a) i titolari di più pensioni con
quelli che percepiscono la pensione e la retribuzioni, per i quali ultimi soltanto
sussisterebbe la piena cumulabilità della IIS sulla pensione con quella fruita sulla
retribuzione (v. pagg. 2 e ss. della memoria depositata il 24/3/2005); b) tra i titolari di più trattamenti
pensionistici il cui diritto sia maturato prima dell1/1/1995 e quelli il cui diritto
sia maturato dopo, in relazione alle disposizioni dellart. 15 della l. n°724/1994
che ha previsto il conglobamento della IIS nella pensione, a decorrere dalla
predetta data dell1/1/1995 (v. pagg. 8-9 della ricordata memoria) . In via subordinata è stata chiesta la
corresponsione della IIS in misura intera sulle due pensioni dall1/1/1995. Allodierna pubblica udienza, i
rappresentanti delle parti hanno ancora illustrato le loro posizioni, concludendo in
conformità . D I R I T T O1) Le pretese di parte ricorrente sono sostanzialmente tre, e riguardano: a) il diritto alla percezione della IIS sulla pensione in costanza di opera retribuita, per il periodo che va dal 17/10/1971 al 6/1/1994; b) il diritto alla percezione
della IIS in misura intera sia sulla pensione di privilegio che su quella ordinaria dal
7/1/1994 in poi; c) il diritto alla percezione della 13^ mensilità sulla pensione nel periodo in cui (il ricorrente) ha prestato opera retribuita come dipendente pubblico, nonché il diritto alla differenza delle somme non percepite per 13^ mensilità sulla IIS non corrispostagli su uno dei due trattamenti pensionistici. E peraltro evidente che lultimo dei rivendicati diritti, ossia quello alla differenza delle somme non percepite per 13^ mensilità sulla IIS non corrisposta su uno dei due trattamenti pensionistici, resta assorbito nel diritto alla spettanza o meno di detta IIS sul relativo trattamento pensionistico che ne è privo. 2) Orbene, iniziando dalla pretesa che si presenta di più agevole e pronta soluzione, ossia iniziando dalla pretesa alla 13^ mensilità sulla pensione di privilegio per il periodo in cui linteressato ha lavorato (17/10/1971 6/1/1994), deve dirsi che la stessa è senzaltro fondata. Come precisato dalle SS.RR. di questa Corte con la sentenza n°25-QM/1998 (resa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 232/1992), infatti, dopo la caducazione dellart. 97, comma 1, T.U. n°1092/1973, non esiste più alcun divieto di corresponsione della 13^ mensilità al titolare della pensione che presti opera retribuita (cfr., testualmente, ultimo capoverso della citata SS.RR.). In relazione a ciò, va quindi dichiarato il diritto dellistante al menzionato beneficio, sempreché ovviamente tale pretesa non sia stata già soddisfatta dallente o istituto previdenziale che ha avuto in gestione nel tempo la pensione di privilegio dellistante medesimo, non risultando al riguardo alcunché nella memoria di costituzione in giudizio dellINPDAP del novembre 2003. Daltronde, il diritto in questione va comunque dichiarato nei limiti di quanto eventualmente non già percepito al medesimo titolo sulla pensione stessa. 3) Parimenti fondata è, poi, la pretesa alla
percezione della IIS in misura intera sulla pensione di privilegio durante la fruizione
del trattamento dattività (salvo anche qui il limite di quanto già eventualmente
percepito al medesimo titolo sulla pensione stessa), per il ricordato periodo che va
dallottobre 1971 al gennaio 1994, in base al pacifico orientamento di questa Corte
in proposito, venuto a consolidarsi dopo lordinanza n°517/2000 della Corte
Costituzionale. Con tale ordinanza, infatti, il Giudice
delle leggi ha sostanzialmente ribadito il venir meno del divieto di fruire della IIS
sulla pensione in costanza di opera retribuita presso lo Stato o altro ente
pubblico (ex art. 99, comma 5, del DPR n°1092/1973), già affermato nella
precedente ordinanza n°438/1998. 4) Tanto per la 13^ mensilità, che per lIIS (per lindicato periodo 1971-1994), vale comunque il limite della prescrizione quinquennale, pure eccepita dallINPDAP con la memoria richiamata in narrativa. A tal ultimo proposito, infatti, deve
ricordarsi che questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che il beneficio in
questione, al pari di qualsiasi altra spettanza pensionistica, ed unitamente ai correlati
oneri accessori per interessi legali e rivalutazione monetaria, resta prescritto nel
termine di cinque anni, fissato in via generale e per ogni componente del trattamento
pensionistico, dallart. 2 del RDL n°295/1939, come sostituito dallart. 2
della l. n°428/1985, con decorrenza dal maturare del beneficio stesso (e dei cennati
assegni accessori), successivo alla comunicazione del provvedimento pensionistico, anche
se solo provvisorio (ex SS. RR. n°10-QM/1999, richiamata in SS.RR. 24-QM/1999) e fermo
restando leffetto interruttivo legato alla presentazione del ricorso o di
qualsivoglia altra precedente istanza, tesa ad ottenere il beneficio di che trattasi (ex
art. 2, ultimo comma, del RDL n°295/1939), il cui concreto accertamento viene rimesso
per eventuali istanze anteriori alla presentazione del ricorso in epigrafe
alla stessa Amministrazione competente a provvedere, per evidenti ragioni di
economia (cfr., in termini, di questa Sez. sent.-ord. n°132-M/2000). Trattasi di orientamento pure assentito
dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n°16-QM/2003 e dal quale, perciò,
non si ha motivo di discostarsene. 5) Per quanto, poi, attiene ancor più in particolare alla richiesta di interessi e rivalutazione monetaria (benefici per i quali va ribadito il limite della prescrizione, nei termini di cui sopra), questo Giudice ritiene di condividere i principi affermati in proposito dalle SS.RR. di questa Corte con la sent. n°10-QM/2002, relativamente alla natura di norma generale per tutti i tipi di pensione (ordinarie, militari tabellari e di guerra) dattribuire al richiamo operato dallart. 5 della l. n°205/2000 agli articoli del codice di procedura civile ivi indicati, tra cui essenzialmente allart. 429, comma 3, cpc . Tuttavia tale orientamento può valere solo dalla data di entrata in vigore della citata l. n°205/2000 (v. in tal senso, tra le tante, Sez. II^ Centr. dAppello n°150-A/2004), mentre per il periodo precedente valgono i principi generali in materia di interessi e rivalutazioni sulle pensioni, di cui alle sentenze delle SS.RR. di questa Corte nn. 525-A/1987, 84-C/ 1990, 97-C/1993 e 4-QM/1998. Alla stregua di tali principi, quindi, deve dirsi i ripetuti accessori (interessi e rivalutazione), vanno corrisposti dalla scadenza debitoria al soddisfo (in quanto riferiti a trattamento privilegiato ordinario), con applicazione, per le spettanze eventualmente maturate dopo il 31/12/ 1994, del divieto di cumulo di cui allart. 22, comma 36, della l. n°724/1994, escludendo tuttavia il disposto di cui al comma 4 dellart. 2 del decreto del Ministero del Tesoro n°352/1998, mentre gli interessi vanno calcolati sulle somme via via rivalutate solo fino al 31/12/1991, dovendosi applicare da tale data in poi il diverso criterio elaborato dallAdunanza Plenaria del Consiglio di Stato n°3/1998 del computo separato degli interessi e della rivalutazione monetaria direttamente sullimporto nominale del credito (cfr. in termini, di questa stessa Sezione, sent. n°256-C/2000). 6) Tanto stabilito sul diritto alla percezione della 13^ mensilità ed alla percezione della IIS sulla pensione di privilegio per il periodo in cui linteressato ha espletato attività lavorativa, deve invece osservarsi, quanto alla pretesa alla IIS in misura intera sia sulla pensione di privilegio che su quella ordinaria, che essa è infondata per la parte in cui lIIS stessa dovrebbe essere corrisposta oltre il limite necessario per assicurare alla pensione che ne è priva un importo corrispondente al trattamento minimo INPS. Profilo, questo ultimo, per vero neanche considerato nellatto introduttivo della causa e per il quale, quindi, deve ritenersi che regni concordia tra le parti sulla spettanza di tale trattamento minimo, secondo i principi affermati in proposito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n°494/1993. 7) Quanto allinfondatezza
della pretesa maggiore, volta a conseguire la IIS in misura intera su entrambi i
trattamenti pensionistici, deve invece ricordarsi che questa Sezione ha sempre disatteso
ricorsi analoghi a quello allesame (v. in proposito, tra le tante, le sentenze
n°134-M e n°531-M del 2000, in cui pure era presente
lavv. Guerra), con un orientamento che è stato anche validato dalle Sezione Riunite
di questa Corte, con la sentenza n°14-QM/2003. Punto centrale di tale orientamento è
proprio la citata sentenza n°494/1993 della Corte Costituzionale che, ad avviso di questa
Sezione e delle Sezioni Riunite, non ha fatto venir meno tout courts il divieto di
cumulo di IIS su più trattamenti pensionistici, ex art. 99, comma 2, del DPR
n°1092/1973, ma ne ha solo temperato il rigore, assicurando alla pensione che ne è priva
la corresponsione della IIS nella misura necessaria a raggiungere un importo complessivo
non inferiore al minimo INPS. La successiva ordinanza n°438/1998
della Corte Costituzionale, sempre secondo questa Sezione e le Sezioni Riunite, non ha
mutato la natura della citata sentenza del 1993, laddove lordinanza stessa precisa
che essa (sentenza) ha espunto dal sistema lart. 99, secondo comma, del DPR
n°1092/1973. In effetti, anche a non voler
considerare quanto affermato dalla stessa Corte Costituzionale nellordinanza
n°438/1998, e cioè che non è consentito alla Corte (medesima) fornire
linterpretazione autentica o leventuale correzione delle proprie
sentenze, questa Sezione ha ritenuto che il richiamo operato dalla Corte
Costituzionale alla sua precedente sentenza n°494/1993, di per sé valga a chiarire la
reale portata dellespressione usata dalla Corte medesima nella ridetta ordinanza,
nel senso che la norma che vieta il cumulo delle IIS su più pensioni è stata
espunta dal sistema nella sua formulazione originaria, ma non anche in quella
risultante a seguito dellintervento correttivo del riconoscimento del minimo
INPS, di cui alla sentenza n°494/1993 (v., in tal senso, le già citate sentenze
n°134-M/2000 e n°531-M/2000). Lindirizzo di questa Sezione,
come anticipato, è stato avallato dalle Sezioni Riunite, con la ricordata sent.
n°14-QM/2003, alla quale si rinvia integralmente, per la ricchezza delle argomentazioni
che la sostengono, sia per ciò che attiene alla natura additivo-manipolativa
(e certamente non ablatoria, come ancora sostiene lodierno ricorrente
nei propri scritti) della più volte richiamata sentenza n°494/1993 (e delle analoghe
precedenti sentenze n°172/1991 e n°307/1993), sia per ciò che attiene alla diversa
soluzione data dalla Corte Costituzionale alla sospensione della
corresponsione della IIS sulla pensione in costanza di opera retribuita presso lo
Stato o (altri) enti pubblici (ex art. 99, comma 5, del DPR n°1092/1973), mediante
sentenze questa volta sì ablatorie (v. sent. n°566/1989
en°204/1992), e sia, infine, per ciò che attiene ai diversi parametri costituzionali in
base ai quali è stata dichiarata lillegittimità delle sospettate norme, afferenti
allart. 3 Cost., relativamente al divieto di cumulo di più II.II.SS. su più
pensioni (v. paragrafo 2 della motivazione in diritto della sent. n°172/1991), ed
allart. 36 Cost., relativamente alla sospensione della fruizione della
IIS sulla pensione nei confronti di chi presta opera retribuita (v. paragrafo 4 della
sent. n°566/1989). Da tale indirizzo quindi, lo si ripete,
non si ha ora motivo di discostarsi, neanche considerando la recente ordinanza n°89/2005,
con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile le nuove
questioni di costituzionalità del ripetuto art. 99, comma 2, sollevate dalla Sezione
Giur. dAppello per la Regione Sicilia, dalla Sezione Giur. Reg. Puglia e dalla Sez.
Giur. Reg. Sardegna. 8) A tale ordinanza, invero, la
difesa di parte ricorrente annette la funzione di avere, con molto garbo, censurato
lorientamento della sent. n°14-QM/2003 delle Sezioni Riunite (v pag. 4 della
memoria depositata il 24/3/2005), ma è evidente che una simile visione è frutto di una
interessata lettura di parte dellordinanza in questione, laddove una
serena, pacata, distaccata e neutrale lettura della ordinanza stessa porta semplicemente a
ritenere che la Corte Costituzionale, dopo aver espressamente richiamato nella ripetuta
ordinanza la sua precedente sentenza n°494 del 1993, non abbia voluto prendere alcuna
posizione sui dubbi interpretativi maturati in seno alla Corte dei conti a
seguito delle ordinanze della medesima Corte Costituzionale n°438/1998 e n°517/2000,
oltre che della sentenza n°516/2000, anchesse espressamente richiamate nella
ordinanza n°89/2005. Insomma, con lordinanza
n°89/2005, la Corte Costituzionale si è semplicemente astenuta dal dirimere un
contrasto sulla interpretazione della legge ordinaria, come testualmente precisato
nel penultimo Considerato che precede il dispositivo dellordinanza stessa . Sul piano istituzionale, in realtà,
alla composizione di un siffatto contrasto avrebbe dovuto attendere proprio la sentenza
n°14-QM/2003 delle Sezione Riunite, nellesercizio della funzione nomofilattica
spettante alle Sezioni Riunite medesime ; ma ciò non è stato, a causa a dire della
difesa di parte ricorrente della manifesta sperequazione a cui avrebbe
condotto lindirizzo validato dalle Sezioni Riunite, così che molte Sezioni si
sono ribellate (ed) hanno affermato che il diritto al cumulo intero dellindennità
integrativa speciale compete in entrambe le ipotesi (di) pensione-retribuzione e (di)
plurime pensioni (v. pag. 2 della memoria depositata dal difensore del ricorrente il
24/3/2005). 9) Evidente il limite intrinseco
di tale ricostruzione, costituito dallaver posto sullo stesso piano situazioni
alquanto diverse tra loro. Ed invero, il divieto di cumulo delle
indennità integrative speciali pertiene al solo rapporto pensioni-pensioni, comè
agevole desumere dalla semplice lettura dallart. 99, comma 2, del DPR n°1092/197,
laddove nel rapporto pensione-retribuzione la corresponsione della suddetta indennità è
semplicemente sospesaper il mero fatto di prestare opera retribuita
presso lo Stato (o altri) enti pubblici, come è altrettanto agevole desumere
dalla semplice lettura del successivo comma 5 del medesimo art. 99. In questa ottica, è interessante
notare che il caso esaminato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n°566/1989
atteneva alla sospensione dellIIS (per un) pensionato che prestava attività
professionale presso la P.A., senza però percepire lindennità stessa nel
trattamento di attività, come correttamente evidenziato dalle Sezioni Riunite di
questa Corte al paragrafo 7 della sentenza n°39-40/QM del 1997. Evidente, dunque, che nel rapporto
pensioneretribuzione il divieto di percepire più di una indennità
integrativa speciale si radicalizza, ancorandosi al semplice espletamento di
unattività lavorativa presso enti pubblici e prescinde dalla eventuale,
effettiva corresponsione della IIS anche nella retribuzione, così che il
divieto stesso, a ben vedere, finisce praticamente per vulnerare il diritto
alla retribuzione, ex art. 36 Cost. . Nel rapporto pensione-pensione, invece,
il divieto di cumulare più II.II.SS. finisce per compromettere la funzione essenziale di
una delle due pensioni in godimento, qualora non ne venisse assicurato limporto
minimo, così da rendere del tutto irrazionale il divieto medesimo, ex art. 3
Cost. . Trattasi, con ogni evidenza, di realtà
alquanto diverse tra loro, che giustificano pienamente la diversa posizione assunta per
esse dalla Corte Costituzionale , sia per il tipo di pronuncia adottata (additiva, in un
caso, ed ablatoria, nellaltro), sia per i parametri costituzionali considerati
(lart. 3 cost., in un caso, e lart. 36, nellaltro) e sia per le
conseguenze pratiche alle quali si perviene (cumulabilità della IIS pensionistica solo
nei limiti necessari ad assicurare il minimo INPS alla pensione che non gode integralmente
della IIS, in un caso, e piena cumulabilità delle IIS, nellaltro caso). Da notare, che la questione di
costituzionalità decisa con la sentenza n°494/1993, era stata rimessa dal giudice a
quo con la precisa richiesta alla Corte Costituzionale di applicare al citato
secondo comma dellart. 99 (del DPR n°1092/1973) il medesimo principio affermato
dalla Corte (stessa) con la sentenza n°566/1989, che dichiarò lillegittimità
costituzionale del (successivo) quinto comma dellart. 99 (v. paragrafo 1 della
motivazione in diritto della sent. 494/1993), e la Corte Costituzionale ha invece
dichiarato lillegittimità del menzionato secondo comma dellart. 99, in base
alle diverse rationes dcidendi poste a fondamento delle sent. n°172/1991 e
n°307/1993, attinenti anchesse al divieto di cumulare più indennità integrative
speciali su più pensioni (v. paragrafo 2 della motivazione in diritto della sent.
n°494/1993) Nel tratteggiato contesto, quindi,
appare del tutto chiaro come non sia giuridicamente corretto il tentativo, ancora
praticato dalla difesa dellodierno ricorrente, di estendere al rapporto
pensionepensione principi e valori affermati con riferimento al diverso rapporto
pensione retribuzione. Daltra parte, e con ciò si
chiude sul punto, già da tempo la Corte Costituzionale ha esplicitamente mitigato
lintima correlazione del trattamento di quiescenza con quello di attività, che ha
storicamente indotto a qualificare la pensione come retribuzione
differita, precisando che è proprio tale come a presupporre una
intrinseca differenza ontologica tra pensione e retribuzione : lanalogia
funzionale delle prestazioni previdenziali con i crediti di lavoro ha infatti
precisato la Corte Costituzionale muove implicitamente dalla premessa della
diversità strutturale delle due categorie di crediti, (con) il corollario della non
applicabilità diretta dellart. 36 Cost. ai crediti di pensione, (ai quali) è
riferibile solo indirettamente, per il tramite e nella misura dellart. 38
Cost. (v. sent. n°361/1996). Alla stregua di tale diversità
strutturale, secondo il Giudice delle leggi, la commisurazione del
trattamento pensionistico al reddito percepito in costanza di rapporto di lavoro incontra
un limite nel necessario contemperamento della tutela del pensionato con le disponibilità
del bilancio pubblico, a carico del quale è finanziato in buona parte il sistema
previdenziale (v. ancora la citata sent. n°361/1996). Per quanto finora esposto e considerato, dunque, il gravame in epigrafe va disatteso per la parte in cui si rivendica il diritto alla percezione della IIS in misura intera sia sulla pensione privilegiata che su quella ordinaria del ricorrente e per la parte in cui si rivendica il diritto alla differenza delle somme non percepite per 13^ mensilità sulla IIS non corrispostagli su uno dei due trattamenti pensionistici. Né inducono a diversa conclusione, le ulteriori doglianze di sperequazione e di irragionevolezza rivolte dalla difesa del ricorrente alle disposizioni dellart. 15, comma 5, della l. n°724/1994 ed a quelle dellart. 2, comma 20, della l. n°335/1995 che, escludendo dallinglobamento della pensione lIIS fruita dai titolari di pensioni dirette liquidate fino al 31/12/1994, di fatto non consentono ai titolari di plurime pensioni da data precedente il diritto dopzione, con conseguente inevitabile perdita economica e disparità di trattamento. A tal proposito, infatti, giova
ricordare che, secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale, non contrasta
con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa
categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire del tempo
costituisce di per sé un elemento diversificatore (cfr., tra le tante, ordinanza
n°177/1999, anche per i richiami a precedente pronunce ivi contenuti, nonché, di questa
stessa Sezione, le già citate sentenze n°134-M/2000 e n°531-M/2000 ). 10) E peraltro evidente
che, sulla scorta di tale indirizzo, va anche respinta la subordinata richiesta di parte
ricorrente di dichiarare il diritto alla IIS in misura intera su entrambe le
pensioni a datare dall1/1/1995, atteso che linteressato era già cessato
alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni normative che hanno previsto il
conglobamento della IIS stessa nella pensione, così che per il medesimo vanno
applicate le norme vigenti alla data dellinsorgenza del suo diritto pensionistico, a
nulla rilevando le norme intervenute successivamente. P. Q. M. LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale dellUmbria-Giudice Unico delle
pensioni ACCOGLIE parzialmente il ricorso n°10142/PM, proposto da Valeri Antonio, contro lINPDAP e, per leffetto, dichiara il diritto del medesimo alla percezione della IIS e della 13^ sulla pensione di privilegio per il periodo che va dal 17/10/1971 al 6/1/1994, salvo quanto già percepito al medesimo titolo e salvo il limite della prescrizione, il cui concreto accertamento viene rimesso alla stessa Amministrazione previdenziale competente a provvedere, in ordine allesistenza di un qualche fatto interruttivo precedente alla presentazione del ricorso o di qualsivoglia altra precedente istanza, tesa ad ottenere il beneficio di che trattasi, ex art. 2, ultimo comma, del RDL n°295/1939, respingendolo per il resto. Sulle somme eventualmente spettanti per effetto della presente pronuncia competono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come da motivazione. Spese compensate. Così deciso in Perugia, il 6/4/2005.
Il Giudice Unico F.to Fulvio Maria Longavita Depositata in Segreteria il 12 aprile 2005
Il Direttore della Segreteria
F.to Maria Borsini
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