- Giudice unico delle pensioni, sent. n. 167/M/05 del 12 aprile 2005: pur dopo l’ordinanza n. 89/2005 della Corte costituzionale, persiste il divieto di cumulo totale di più IIS su più pensioni, non potendosi applicare al rapporto pensioni-pensioni principi e valori normativi, costituzionali e giurisprudenziali elaborati ed affermati con riferimento al diverso rapporto pensioni-retribuzioni. Stante l’intrinseca differenziazione che connota i due rapporti, va anche esclusa ogni ipotesi di sperequazione per la permanenza del divieto stesso per il solo rapporto pensione-pensione, salvo ovviamente il limite del minimo INPS

 

 

Sent. n.167/M/05

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria

In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice Unico delle Pensioni

nella persona del Cons. Fulvio Maria Longavita

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n°10142/PM registro di Segreteria, proposto da Valeri Antonio, nato il 6/2/1937, residente a Terni, elettivamente domiciliato presso lo studio legale degli avv. Paolo e Maurizio Maria Guerra, contro l’INPDAP di Terni, per la mancata concessione sulla pensione dell’IIS nel periodo in cui il ricorrente ha espletato attività lavorativa, nonché per la mancata concessione della medesima indennità in misura intera su entrambi i trattamenti pensionistici di cui il medesimo è titolare e per la mancata concessione della tredicesima mensilità sulla pensione privilegiata , durante la prestazione lavorativa, nonché per conseguire la “differenza delle somme non percepite per 13^ mensilità sulla IIS non corrispostagli su uno dei due trattamenti pensionistici”.

Uditi, alla pubblica udienza del 6/4/2005, il difensore del ricorrente, avv. Paolo Guerra, ed il rappresentante dell’INPDAP, nella persona della dr.ssa Maria Raffaella Borgo.

Esaminati gli atti e documenti tutti della causa.

F A T T O

Con atto di diffida e contestuale ricorso depositato l’8/10/2003, il sig. Valeri Antonio, titolare di trattamento privilegiato ordinario e di trattamento pensionistico ordinario, ha rivendicato il diritto alla percezione dell’IIS in misura intera sulla pensione privilegiata per il periodo in cui ha prestato opera retribuita (ossia “dal 17/10/1971 al 6/1/1994”), nonché l’analogo diritto alla percezione della medesima indennità, sempre in misura intera, su entrambi i trattamenti pensionistici in godimento dopo la cessazione da ogni attività lavorativa (ossia dal 7/1/1994 in poi) ed il diritto alla percezione della tredicesima mensilità sul trattamento pensionistico, “nel periodo in cui ha prestato opera retribuita come dipendente pubblico”, nonché il diritto alla “differenza delle somme non percepite per 13^ mensilità sulla IIS non corrispostagli su uno dei due trattamenti pensionistici”, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria; problematiche, queste, –tutte – sviluppate dalle pronunce della Corte Costituzionale n°566/1989, n°204/1992, 232/1992, 494/1993, n°438/1998, n°516/2000 e n°517/2000, oltre che a quelle delle SS.RR. di questa Corte n°100-C/1994, n°39-40-QM/1997, n°25-QM/1998 e n°1-QM/2000.

Con memoria depositata il 24/11/2003, l’INPDAP ha avversato la pretesa del ricorrente, osservando che “le pronunce della Corte Costituzionale (invocate dal ricorrente medesimo) non hanno annullato le norma (dell’art. 99 del DPR n°1092/1973) nella loro interezza, statuendo l’illegittimità del divieto di cumulo di per sé, ma solo nella parte in cui non prevedono il limite oltre il quale deve ritenersi operante il divieto stesso”.

In via subordinata è stato comunque eccepita “l’intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato, ovvero dei singoli ratei mensili non corrisposti, nonché degli interessi e della rivalutazione monetaria”.

Con memoria depositata il 24/3/2005, il ricorrente ha insistito per quanto di ragione, separando l’ipotesi del cumulo della IIS sulla pensione con la retribuzione, da quella del cumulo della IIS su più pensioni.

Quanto alla prima ipotesi, si è brevemente riportato “alla giurisprudenza della Corte dei conti che, anche a seguito degli ulteriori interventi chiarificatori della Corte Cost. n°438/1998 e n°516-517/2000, si è ormai definitivamente orientata in conformità” (v. pag. 1 della menzionata memoria) .

Quanto alla ipotesi del cumulo della IIS su più pensioni, invece, il ricorrente, dopo aver richiamato la sentenza delle Sezioni Riunite n°14-QM/2003, che ha ribadito la sussistenza del divieto di cumulare tali indennità oltre il limite del minimo INPS (così da assicurarla per intero su una delle due pensione e nella misura ora detta del limite INPS sull’altra pensione), critica la sentenza stessa, “garbatamente censurata”, a dire del ricorrente medesimo, dalla Corte Costituzionale con la recente ordinanza n°89/2005, ed argomenta diffusamente per la piena ed incondizionata cumulabilità delle IIS su più pensioni.

Tanto, tenendo anche conto che il diverso orientamento, che ammette tale cumulo solo nei cennati limiti della salvaguardia del minimo INPS, porterebbe ad una “marcata discriminazione” tra :

a) i titolari di più pensioni con quelli che percepiscono la pensione e la retribuzioni, per i quali ultimi soltanto sussisterebbe la piena cumulabilità della IIS sulla pensione con quella fruita sulla retribuzione (v. pagg. 2 e ss. della memoria depositata il 24/3/2005);

b) tra i titolari di più trattamenti pensionistici il cui diritto sia maturato prima dell’1/1/1995 e quelli il cui diritto sia maturato dopo, in relazione alle disposizioni dell’art. 15 della l. n°724/1994 che ha previsto “il conglobamento della IIS nella pensione”, a decorrere dalla predetta data dell’1/1/1995 (v. pagg. 8-9 della ricordata memoria) .

In via subordinata è stata chiesta la corresponsione della IIS in misura intera sulle due pensioni dall’1/1/1995.

All’odierna pubblica udienza, i rappresentanti delle parti hanno ancora illustrato le loro posizioni, concludendo in conformità .

D I R I T T O

1) – Le pretese di parte ricorrente sono sostanzialmente tre, e riguardano:

a) il diritto alla percezione della IIS sulla pensione in costanza di opera retribuita, per il periodo che va dal 17/10/1971 al 6/1/1994;

b) il diritto alla percezione della IIS in misura intera sia sulla pensione di privilegio che su quella ordinaria dal 7/1/1994 in poi;

c) il diritto alla percezione della 13^ mensilità sulla pensione “nel periodo in cui (il ricorrente) ha prestato opera retribuita come dipendente pubblico”, nonché il diritto alla “differenza delle somme non percepite per 13^ mensilità sulla IIS non corrispostagli su uno dei due trattamenti pensionistici”.

E’ peraltro evidente che l’ultimo dei rivendicati diritti, ossia quello alla “differenza delle somme non percepite per 13^ mensilità sulla IIS non corrisposta su uno dei due trattamenti pensionistici”, resta assorbito nel diritto alla spettanza o meno di detta IIS sul relativo trattamento pensionistico che ne è privo.

2) – Orbene, iniziando dalla pretesa che si presenta di più agevole e pronta soluzione, ossia iniziando dalla pretesa alla 13^ mensilità sulla pensione di privilegio per il periodo in cui l’interessato ha lavorato (17/10/1971 – 6/1/1994), deve dirsi che la stessa è senz’altro fondata.

Come precisato dalle SS.RR. di questa Corte con la sentenza n°25-QM/1998 (resa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 232/1992), infatti, “dopo la caducazione dell’art. 97, comma 1, T.U. n°1092/1973, non esiste più alcun divieto di corresponsione della 13^ mensilità al titolare della pensione che presti opera retribuita” (cfr., testualmente, ultimo capoverso della citata SS.RR.).

In relazione a ciò, va quindi dichiarato il diritto dell’istante al menzionato beneficio, sempreché –ovviamente – tale pretesa non sia stata già soddisfatta dall’ente o istituto previdenziale che ha avuto in gestione nel tempo la pensione di privilegio dell’istante medesimo, non risultando al riguardo alcunché nella memoria di costituzione in giudizio dell’INPDAP del novembre 2003.

D’altronde, il diritto in questione va comunque dichiarato nei limiti di quanto eventualmente non già percepito al medesimo titolo sulla pensione stessa.

3) – Parimenti fondata è, poi, la pretesa alla percezione della IIS in misura intera sulla pensione di privilegio durante la fruizione del trattamento d’attività (salvo anche qui il limite di quanto già eventualmente percepito al medesimo titolo sulla pensione stessa), per il ricordato periodo che va dall’ottobre 1971 al gennaio 1994, in base al pacifico orientamento di questa Corte in proposito, venuto a consolidarsi dopo l’ordinanza n°517/2000 della Corte Costituzionale.

Con tale ordinanza, infatti, il Giudice delle leggi ha sostanzialmente ribadito il venir meno del divieto di fruire della IIS sulla pensione in costanza di “opera retribuita presso lo Stato o altro ente pubblico” (ex art. 99, comma 5, del DPR n°1092/1973), già affermato nella precedente ordinanza n°438/1998.

4) – Tanto per la 13^ mensilità, che per l’IIS (per l’indicato periodo 1971-1994), vale comunque il limite della prescrizione quinquennale, pure eccepita dall’INPDAP con la memoria richiamata in narrativa.

A tal ultimo proposito, infatti, deve ricordarsi che questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che il beneficio in questione, al pari di qualsiasi altra spettanza pensionistica, ed unitamente ai correlati oneri accessori per interessi legali e rivalutazione monetaria, “resta prescritto nel termine di cinque anni, fissato in via generale e per ogni componente del trattamento pensionistico, dall’art. 2 del RDL n°295/1939, come sostituito dall’art. 2 della l. n°428/1985, con decorrenza dal maturare del beneficio stesso (e dei cennati assegni accessori), successivo alla comunicazione del provvedimento pensionistico, anche se solo provvisorio (ex SS. RR. n°10-QM/1999, richiamata in SS.RR. 24-QM/1999) e fermo restando l’effetto interruttivo legato alla presentazione del ricorso o di qualsivoglia altra precedente istanza, tesa ad ottenere il beneficio di che trattasi (ex art. 2, ultimo comma, del RDL n°295/1939), il cui concreto accertamento viene rimesso – per eventuali istanze anteriori alla presentazione del ricorso in epigrafe – alla stessa Amministrazione competente a provvedere, per evidenti ragioni di economia” (cfr., in termini, di questa Sez. sent.-ord. n°132-M/2000).

Trattasi di orientamento pure assentito dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n°16-QM/2003 e dal quale, perciò, non si ha motivo di discostarsene.

5) – Per quanto, poi, attiene ancor più in particolare alla richiesta di interessi e rivalutazione monetaria (benefici per i quali va ribadito il limite della prescrizione, nei termini di cui sopra), questo Giudice ritiene di condividere i principi affermati in proposito dalle SS.RR. di questa Corte con la sent. n°10-QM/2002, relativamente alla natura di “norma generale” per tutti i tipi di pensione (ordinarie, militari tabellari e di guerra) d’attribuire al richiamo operato dall’art. 5 della l. n°205/2000 agli articoli del codice di procedura civile ivi indicati, tra cui –essenzialmente– all’art. 429, comma 3, cpc .

Tuttavia tale orientamento può valere solo dalla data di entrata in vigore della citata l. n°205/2000 (v. in tal senso, tra le tante, Sez. II^ Centr. d’Appello n°150-A/2004), mentre per il periodo precedente valgono i principi generali in materia di interessi e rivalutazioni sulle pensioni, di cui alle sentenze delle SS.RR. di questa Corte nn. 525-A/1987, 84-C/ 1990, 97-C/1993 e 4-QM/1998.

Alla stregua di tali principi, quindi, deve dirsi i ripetuti accessori (interessi e rivalutazione), vanno corrisposti dalla scadenza debitoria al soddisfo (in quanto riferiti a trattamento privilegiato ordinario), con applicazione, per le spettanze eventualmente maturate dopo il 31/12/ 1994, del divieto di cumulo di cui all’art. 22, comma 36, della l. n°724/1994, escludendo tuttavia il disposto di cui al comma 4 dell’art. 2 del decreto del Ministero del Tesoro n°352/1998, mentre gli interessi vanno calcolati sulle somme via via rivalutate solo fino al 31/12/1991, dovendosi applicare da tale data in poi il diverso criterio elaborato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n°3/1998 del computo separato degli interessi e della rivalutazione monetaria direttamente “sull’importo nominale del credito” (cfr. in termini, di questa stessa Sezione, sent. n°256-C/2000).

6) – Tanto stabilito sul diritto alla percezione della 13^ mensilità ed alla percezione della IIS sulla pensione di privilegio per il periodo in cui l’interessato ha espletato attività lavorativa, deve invece osservarsi, quanto alla pretesa alla IIS in misura intera sia sulla pensione di privilegio che su quella ordinaria, che essa è infondata per la parte in cui l’IIS stessa dovrebbe essere corrisposta oltre il limite necessario per assicurare alla pensione che ne è priva un importo corrispondente al trattamento minimo INPS.

Profilo, questo ultimo, per vero neanche considerato nell’atto introduttivo della causa e per il quale, quindi, deve ritenersi che regni concordia tra le parti sulla spettanza di tale trattamento “minimo”, secondo i principi affermati in proposito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n°494/1993.

7) – Quanto all’infondatezza della pretesa maggiore, volta a conseguire la IIS in misura intera su entrambi i trattamenti pensionistici, deve invece ricordarsi che questa Sezione ha sempre disatteso ricorsi analoghi a quello all’esame (v. in proposito, tra le tante, le sentenze n°134-M e n°531-M del 2000, in cui pure era presente l’avv. Guerra), con un orientamento che è stato anche validato dalle Sezione Riunite di questa Corte, con la sentenza n°14-QM/2003.

Punto centrale di tale orientamento è proprio la citata sentenza n°494/1993 della Corte Costituzionale che, ad avviso di questa Sezione e delle Sezioni Riunite, non ha fatto venir meno tout courts il divieto di cumulo di IIS su più trattamenti pensionistici, ex art. 99, comma 2, del DPR n°1092/1973, ma ne ha solo temperato il rigore, assicurando alla pensione che ne è priva la corresponsione della IIS nella misura necessaria a raggiungere un importo complessivo non inferiore al minimo INPS.

La successiva ordinanza n°438/1998 della Corte Costituzionale, sempre secondo questa Sezione e le Sezioni Riunite, non ha mutato la natura della citata sentenza del 1993, laddove l’ordinanza stessa precisa che essa (sentenza) ha “espunto dal sistema l’art. 99, secondo comma, del DPR n°1092/1973”.

In effetti, anche a non voler considerare quanto affermato dalla stessa Corte Costituzionale nell’ordinanza n°438/1998, e cioè che “non è consentito alla Corte (medesima) fornire l’interpretazione autentica o l’eventuale correzione delle proprie sentenze”, questa Sezione ha ritenuto che il richiamo operato dalla Corte Costituzionale alla sua precedente sentenza n°494/1993, di per sé valga a chiarire la reale portata dell’espressione usata dalla Corte medesima nella ridetta ordinanza, nel senso che la norma che vieta il cumulo delle IIS su più pensioni è stata “espunta dal sistema” nella sua formulazione originaria, ma non anche in quella risultante a seguito dell’intervento correttivo del riconoscimento del “minimo INPS”, di cui alla sentenza n°494/1993 (v., in tal senso, le già citate sentenze n°134-M/2000 e n°531-M/2000).

L’indirizzo di questa Sezione, come anticipato, è stato avallato dalle Sezioni Riunite, con la ricordata sent. n°14-QM/2003, alla quale si rinvia integralmente, per la ricchezza delle argomentazioni che la sostengono, sia per ciò che attiene alla natura “additivo-manipolativa” (e certamente non “ablatoria”, come ancora sostiene l’odierno ricorrente nei propri scritti) della più volte richiamata sentenza n°494/1993 (e delle analoghe precedenti sentenze n°172/1991 e n°307/1993), sia per ciò che attiene alla diversa soluzione data dalla Corte Costituzionale alla “sospensione” della corresponsione della IIS sulla pensione in costanza di “opera retribuita presso lo Stato o (altri) enti pubblici” (ex art. 99, comma 5, del DPR n°1092/1973), mediante sentenze –questa volta sì – “ablatorie” (v. sent. n°566/1989 en°204/1992), e sia, infine, per ciò che attiene ai diversi parametri costituzionali in base ai quali è stata dichiarata l’illegittimità delle sospettate norme, afferenti all’art. 3 Cost., relativamente al divieto di cumulo di più II.II.SS. su più pensioni (v. paragrafo 2 della motivazione in diritto della sent. n°172/1991), ed all’art. 36 Cost., relativamente alla “sospensione” della fruizione della IIS sulla pensione nei confronti di chi presta opera retribuita (v. paragrafo 4 della sent. n°566/1989).

Da tale indirizzo quindi, lo si ripete, non si ha ora motivo di discostarsi, neanche considerando la recente ordinanza n°89/2005, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile le nuove questioni di costituzionalità del ripetuto art. 99, comma 2, sollevate dalla Sezione Giur. d’Appello per la Regione Sicilia, dalla Sezione Giur. Reg. Puglia e dalla Sez. Giur. Reg. Sardegna.

8) – A tale ordinanza, invero, la difesa di parte ricorrente annette la funzione “di avere, con molto garbo, censurato l’orientamento della sent. n°14-QM/2003 delle Sezioni Riunite” (v pag. 4 della memoria depositata il 24/3/2005), ma è evidente che una simile visione è frutto di una “interessata” lettura di parte dell’ordinanza in questione, laddove una serena, pacata, distaccata e neutrale lettura della ordinanza stessa porta semplicemente a ritenere che la Corte Costituzionale, dopo aver espressamente richiamato nella ripetuta ordinanza la sua precedente sentenza n°494 del 1993, non abbia voluto prendere alcuna posizione sui “dubbi “ interpretativi maturati in seno alla Corte dei conti a seguito delle ordinanze della medesima Corte Costituzionale n°438/1998 e n°517/2000, oltre che della sentenza n°516/2000, anch’esse espressamente richiamate nella ordinanza n°89/2005.

Insomma, con l’ordinanza n°89/2005, la Corte Costituzionale si è semplicemente astenuta dal “dirimere un contrasto sulla interpretazione della legge ordinaria”, come testualmente precisato nel penultimo Considerato che precede il dispositivo dell’ordinanza stessa .

Sul piano istituzionale, in realtà, alla composizione di un siffatto contrasto avrebbe dovuto attendere proprio la sentenza n°14-QM/2003 delle Sezione Riunite, nell’esercizio della funzione nomofilattica spettante alle Sezioni Riunite medesime ; ma ciò non è stato, a causa –a dire della difesa di parte ricorrente – della “manifesta sperequazione” a cui avrebbe condotto l’indirizzo validato dalle Sezioni Riunite, così che “molte Sezioni si sono ribellate (ed) hanno affermato che il diritto al cumulo intero dell’indennità integrativa speciale compete in entrambe le ipotesi (di) pensione-retribuzione e (di) plurime pensioni” (v. pag. 2 della memoria depositata dal difensore del ricorrente il 24/3/2005).

9) – Evidente il limite intrinseco di tale ricostruzione, costituito dall’aver posto sullo stesso piano situazioni alquanto diverse tra loro.

Ed invero, il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali pertiene al solo rapporto pensioni-pensioni, com’è agevole desumere dalla semplice lettura dall’art. 99, comma 2, del DPR n°1092/197, laddove nel rapporto pensione-retribuzione la corresponsione della suddetta indennità è semplicemente “sospesa”per il mero fatto di prestare opera retribuita “presso lo Stato (o altri) enti pubblici”, come è altrettanto agevole desumere dalla semplice lettura del successivo comma 5 del medesimo art. 99.

In questa ottica, è interessante notare che il caso esaminato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n°566/1989 atteneva alla “sospensione dell’IIS (per un) pensionato che prestava attività professionale presso la P.A., senza però percepire l’indennità stessa nel trattamento di attività”, come correttamente evidenziato dalle Sezioni Riunite di questa Corte al paragrafo 7 della sentenza n°39-40/QM del 1997.

Evidente, dunque, che nel rapporto pensione–retribuzione il “divieto” di percepire più di una indennità integrativa speciale si radicalizza, ancorandosi al semplice espletamento di un’attività lavorativa “presso” enti pubblici e prescinde dalla eventuale, effettiva corresponsione della IIS anche nella retribuzione, così che il “divieto” stesso, a ben vedere, finisce praticamente per vulnerare il diritto alla retribuzione, ex art. 36 Cost. .

Nel rapporto pensione-pensione, invece, il divieto di cumulare più II.II.SS. finisce per compromettere la funzione essenziale di una delle due pensioni in godimento, qualora non ne venisse assicurato l’importo “minimo”, così da rendere del tutto irrazionale il divieto medesimo, ex art. 3 Cost. .

Trattasi, con ogni evidenza, di realtà alquanto diverse tra loro, che giustificano pienamente la diversa posizione assunta per esse dalla Corte Costituzionale , sia per il tipo di pronuncia adottata (additiva, in un caso, ed ablatoria, nell’altro), sia per i parametri costituzionali considerati (l’art. 3 cost., in un caso, e l’art. 36, nell’altro) e sia per le conseguenze pratiche alle quali si perviene (cumulabilità della IIS pensionistica solo nei limiti necessari ad assicurare il minimo INPS alla pensione che non gode integralmente della IIS, in un caso, e piena cumulabilità delle IIS, nell’altro caso).

Da notare, che la questione di costituzionalità decisa con la sentenza n°494/1993, era stata rimessa dal giudice a quo con la precisa richiesta alla Corte Costituzionale di applicare “al citato secondo comma dell’art. 99 (del DPR n°1092/1973) il medesimo principio affermato dalla Corte (stessa) con la sentenza n°566/1989, che dichiarò l’illegittimità costituzionale del (successivo) quinto comma dell’art. 99” (v. paragrafo 1 della motivazione in diritto della sent. 494/1993), e la Corte Costituzionale ha invece dichiarato l’illegittimità del menzionato secondo comma dell’art. 99, in base alle diverse rationes dcidendi poste a fondamento delle sent. n°172/1991 e n°307/1993, attinenti anch’esse al divieto di cumulare più indennità integrative speciali su più pensioni (v. paragrafo 2 della motivazione in diritto della sent. n°494/1993)

Nel tratteggiato contesto, quindi, appare del tutto chiaro come non sia giuridicamente corretto il tentativo, ancora praticato dalla difesa dell’odierno ricorrente, di estendere al rapporto pensione–pensione principi e valori affermati con riferimento al diverso rapporto pensione– retribuzione.

D’altra parte, e con ciò si chiude sul punto, già da tempo la Corte Costituzionale ha esplicitamente mitigato l’intima correlazione del trattamento di quiescenza con quello di attività, che ha storicamente indotto a qualificare la pensione come “retribuzione differita”, precisando che è proprio tale “come” a presupporre una intrinseca differenza ontologica tra pensione e retribuzione : “l’analogia funzionale delle prestazioni previdenziali con i crediti di lavoro – ha infatti precisato la Corte Costituzionale– muove implicitamente dalla premessa della diversità strutturale delle due categorie di crediti, (con) il corollario della non applicabilità diretta dell’art. 36 Cost. ai crediti di pensione, (ai quali) è riferibile solo indirettamente, per il tramite e nella misura dell’art. 38 Cost.” (v. sent. n°361/1996).

Alla stregua di tale diversità “strutturale”, secondo il Giudice delle leggi, “la commisurazione del trattamento pensionistico al reddito percepito in costanza di rapporto di lavoro incontra un limite nel necessario contemperamento della tutela del pensionato con le disponibilità del bilancio pubblico, a carico del quale è finanziato in buona parte il sistema previdenziale” (v. ancora la citata sent. n°361/1996).

            Per quanto finora esposto e considerato, dunque, il gravame in epigrafe va disatteso per la parte in cui si rivendica il diritto alla percezione della IIS in misura intera sia sulla pensione privilegiata che su quella ordinaria del ricorrente e per la parte in cui si rivendica il diritto alla “differenza delle somme non percepite per 13^ mensilità sulla IIS non corrispostagli su uno dei due trattamenti pensionistici”.

Né inducono a diversa conclusione, le ulteriori doglianze di “sperequazione” e di “irragionevolezza” rivolte dalla difesa del ricorrente alle disposizioni dell’art. 15, comma 5, della l. n°724/1994 ed a quelle dell’art. 2, comma 20, della l. n°335/1995 che, escludendo dall’inglobamento della pensione l’IIS fruita dai titolari di pensioni dirette liquidate fino al 31/12/1994, di fatto non consentono ai titolari di plurime pensioni da data precedente il diritto d’opzione, con conseguente inevitabile perdita economica e disparità di trattamento.

A tal proposito, infatti, giova ricordare che, secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale, non contrasta con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire del tempo costituisce di per sé un elemento diversificatore (cfr., tra le tante, ordinanza n°177/1999, anche per i richiami a precedente pronunce ivi contenuti, nonché, di questa stessa Sezione, le già citate sentenze n°134-M/2000 e n°531-M/2000 ).

10) – E’ peraltro evidente che, sulla scorta di tale indirizzo, va anche respinta la subordinata richiesta di parte ricorrente di “dichiarare il diritto alla IIS in misura intera su entrambe le pensioni a datare dall’1/1/1995”, atteso che l’interessato era già cessato alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni normative che hanno previsto il “conglobamento” della IIS stessa nella pensione, così che per il medesimo vanno applicate le norme vigenti alla data dell’insorgenza del suo diritto pensionistico, a nulla rilevando le norme intervenute successivamente.

P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale dell’Umbria-Giudice Unico delle pensioni

ACCOGLIE

parzialmente il ricorso n°10142/PM, proposto da Valeri Antonio, contro l’INPDAP e, per l’effetto, dichiara il diritto del medesimo alla percezione della IIS e della 13^ sulla pensione di privilegio per il periodo che va dal 17/10/1971 al 6/1/1994, salvo quanto già percepito al medesimo titolo e salvo il limite della prescrizione, il cui concreto accertamento viene rimesso alla stessa Amministrazione previdenziale competente a provvedere, in ordine all’esistenza di un qualche fatto interruttivo precedente alla presentazione del ricorso o di qualsivoglia altra precedente istanza, tesa ad ottenere il beneficio di che trattasi, ex art. 2, ultimo comma, del RDL n°295/1939, respingendolo per il resto.

Sulle somme eventualmente spettanti per effetto della presente pronuncia competono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come da motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Perugia, il 6/4/2005.

         Il Giudice Unico

F.to Fulvio Maria Longavita

Depositata in Segreteria il 12 aprile 2005

  Il Direttore della Segreteria

         F.to Maria Borsini