Sent. n. 390/EL/03 del 4 dicembre 2004: nel giudizio di responsabilità amministrativa contabile (il quale si caratterizza, in particolare, per l’inadempimento di preesistenti doveri di comportamento nascenti dal rapporto di servizio) viene in rilievo il “dolo c.d. contrattuale, il che comporta, tra gli altri effetti, quello di abbracciare, oltre al danno prevedibile, anche quello non prevedibile (cfr. artt. 1218 e 1225 c.c.).

 

                                               Sent. n. 390/EL/03

    REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria

composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Lodovico Principato                                      Presidente

Dott. Fulvio Maria Longavita                                  Consigliere

Dott. Cesare Vetrella                                              Consigliere-Relatore

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità

promosso dal Procuratore Regionale dell’Umbria della Corte dei Conti

nei confronti

del Sig. Mauro X - nato il 14 maggio 1947 a Terni ed ivi residente in Strada S. Giusta, n. 84 - rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico De Luca e dall’Avv. Maria Di Paolo, con elezione di domicilio in Perugia, Via Vincioli, n. 3, presso lo studio dell’Avv. Antonio Coaccioli;

e del Sig. Sergio Y - nato il 19 gennaio 1921 a Roma ed ivi residente in Via Dandolo, n. 84 - rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico De Luca e Maria Di Paolo e con elezione di domicilio presso il citato studio in Perugia dell’Avv. Antonio Coaccioli;

VISTO l’atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 10066/E.L. del Registro di Segreteria;

VISTI gli altri atti ed i documenti tutti della causa;

UDITI, nella pubblica Udienza del 21 ottobre 2003 - tenuta con l’assistenza del Segretario Sig.ra Manuela Spacca, - il Relatore, Cons. Dott. Cesare Vetrella, il P.M., nella persona del Procuratore Regionale, Dott. Agostino Chiappiniello, e gli Avv.ti  Enrico De Luca e Maria Di Paolo, per i convenuti Sig. X e Sig. Y;

Ritenuto in

F A T T O

Il Procuratore Regionale dell’Umbria della Corte dei Conti - con Atto di Citazione n. G2003/13 del 28 maggio 2003 (ritualmente notificato agli interessati) - previo Inviti a dedurre del 28 marzo 2003, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 19/1994 - ha citato in giudizio davanti alla Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria della Corte dei Conti il Sig. Mauro X ed il Sig. Sergio Y (nella loro passata qualità, rispettivamente, di Direttore dei Lavori e di Direttore Generale dell’Azienda Speciale Multiservizi A.S.M. di Terni) per sentirli condannare al pagamento, in favore dell’Erario, della somma di Euro 100.000,00 (centomila/00), oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giudizio, ritenendoli responsabili, in parti uguali, di corrispondente danno patrimoniale subito dalla citata A.S.M. di Terni.

Con Provvedimento del 20 giugno 2003 (ritualmente notificato agli interessati) il Presidente della Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria della Corte dei Conti ha fissato al giorno 21 ottobre 2003 l’Udienza per la discussione del giudizio in questione, assegnando a tutto il giorno 1 ottobre 2003 il termine utile alle parti per il deposito di atti e documenti in Segreteria.

Entro la predetta data dell’1 ottobre 2003 sono state depositate in Segreteria due Memorie difensive e di costituzione in giudizio prodotte dall’Avv. Enrico De Luca e dall’Avv. Maria Di Paolo, per conto dei citati convenuti Sig. X e Sig. Y.

L’Atto di Citazione ha rappresentato che - a seguito di esposto del 17 giugno 2002 e delle conseguenti indagini svolte con l’ausilio dei Carabinieri di Terni (rapporti del 21 marzo 2003) - è emerso che:

il C.d.A. dell’A.S.M. di Terni con Delibera n. 469 del 7 ottobre 1996 ha bandito una gara di licitazione privata per l’affidamento dei lavori relativi alla gestione, coltivazione ed esercizio della discarica di rifiuti solidi urbani in Terni, località Voc. Valle, approvando contestualmente il relativo Capitolato Speciale d’Appalto;

il Presidente dell’A.S.M. di Terni in data 3 giugno 1997 ha aggiudicato all’impresa Di Giacinto Fernando, migliore offerente, la conduzione e l’esercizio della predetta discarica per l’importo netto di £. 313.441.596;

il C.d.A. della citata A.S.M. con Delibera n. 246 del 21 giugno 1997 ha affidato alla citata impresa Di Giacinto la conduzione e l’esercizio della discarica di Voc. Valle;

il Direttore dei Lavori, Sig. Mauro X, in data 1 settembre 1997 ha redatto verbale di consegna dei lavori con l’impresa Di Giacinto, stabilendo che l’ultimazione degli stessi sarebbe avvenuta entro 1 anno, e cioè entro il 31 agosto 1998;

il Direttore Generale dell’A.S.M. di Terni, Sig. Sergio Y, in data 15 luglio 1997 ha stipulato il conseguente Contratto di Appalto con l’impresa Di Giacinto, riportandosi alle norme del riferito Certificato Speciale d’Appalto e stabilendo che la durata dell’appalto era di 1 anno (dall’1 settembre 1997 al 31 agosto 1988) e che il citato importo di £. 313.441.596 sarebbe stato corrisposto in 12 rate mensili;

con Ordinanza n. 30 del 30 settembre 1997 il Presidente della Regione Umbria ha prorogato il funzionamento della discarica in Voc. Valle soltanto fino al 30 novembre 1997, disponendone la chiusura a decorrere da quest’ultima data;

a seguito di tale Ordinanza, il Comune di Terni con Delibera n. 709 del 26 novembre 1997 (successivamente integrata dalle Delibere n. 711 del 29 novembre 1997 e n. 727 del 3 dicembre 1997) ha dato mandato all’A.S.M. di Terni di procedere, entro l’1 dicembre 1997, alla costruzione ed attivazione, presso la citata discarica di Voc. Valle, di una piattaforma per la raccolta dei rifiuti, da trasferire, poi, nella discarica di Orvieto, riservandosi di regolare successivamente i rapporti economici con la citata A.S.M.;

con Delibera n. 456 del 28 novembre 1997 il C.d.A. dell’A.S.M. di Terni ha disposto che con decorrenza dall’1 dicembre 1997 (data di chiusura della discarica Voc. Valle) i rifiuti fossero trasportati dalla piattaforma in Voc. Valle ad Orvieto, affidando l’incarico del trasporto ad altre ditte e non all’impresa Di Giacinto;

in data 1 dicembre 1997 il Direttore dei Lavori e responsabile ad interim del servizio di nettezza urbana, Sig. Mauro X, ha sottoscritto con l’impresa Di Giacinto un verbale di “concordamento nuovi pressi”, prevedendo, “per esigenze insorte”, l’utilizzo di un “Escavatore cingolato”;

dopo la chiusura della discarica di Voc. Valle (avvenuta il 30 novembre 1997) la Ditta Di Giacinto ha continuato a percepire fino al 31 agosto 1998 lo stesso compenso mensile previsto dal menzionato Contratto di Appalto;

il Direttore dei Lavori Sig. Mauro X, in data 31 agosto 1998, ha certificato, unitamente al responsabile dell’impresa Di Giacinto, che i lavori riguardanti la “gestione, coltivazione ed esercizio della discarica di Voc. Valle”, sono (stati) ultimati il giorno 31 agosto 1998 e, quindi, entro il tempo utile contrattuale” (c.d. “Certificato di Ultimazione dei Lavori”);

il Direttore dei Lavori, Sig. X, per conto dell’A.S.M., ed il Sig. Di Giacinto Fernando, in rappresentanza dell’omonima impresa, “dopo la visita tenutasi il giorno 8 settembre 1998” - ispezionando “minutamente i lavori eseguiti” e constatando “che essi sono stati fatti a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi corrispondono a quelli previsti in contratto”, “salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei lavori” - hanno sottoscritto, in data 9 settembre 1998, il c.d. “Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori” con attestazione che l’impresa “ha regolarmente provveduto all’assicurazione INAIL del proprio personale”, “ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori” ed “ha firmato la contabilità finale senza riserve”, con conseguente liquidazione del “credito (finale) dell’impresa”;

il Direttore dei Lavori, Sig. Mauro X, in data 24 dicembre 1998 ha certificato che “l’impresa Di Giacinto Fernando … deve ritenersi in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali”;

il C.d.A. dell’A.S.M. di Terni con Delibera n. 67 del 5 marzo 1999 ha approvato la “Contabilità Finale” ed il “Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori” ed ha disposto la liquidazione del “Conto Finale” in favore della predetta impresa Di Giacinto.

La Procura Regionale, ritenendo che - in conseguenza del comportamento tenuto dai componenti del C.d.A. dell’A.S.M. di Terni, dal Direttore Generale Sig. Sergio Y, e dal Direttore dei Lavori, Sig. Mauro X - la citata A.S.M. di Terni abbia subito un danno di £. 282.097.440 (Euro 145.691,16) per “pagamenti non dovuti pari all’importo delle rate corrisposte dall’1 dicembre 1997 al 31 agosto 1998”, con Atto del 28 marzo 2003 ha invitato i presunti responsabili di detto danno a fornire deduzioni.

Tutti gli interessati hanno fornito controdeduzioni con note pervenute il 7 ed il 14 maggio 2003, chiedendo anche di essere sentiti personalmente.

Nelle riferite note controdeduttive e nelle Audizioni personali (intervenute in data 27 maggio 2003) i componenti del C.d.A. hanno declinato ogni addebito e - dopo aver sottolineato che il C.d.A. è organo di indirizzo politico dell’Ente e non di gestione - hanno affermato, in particolare, che il Direttore Generale ed il Direttore dei Lavori hanno autonomia decisionale e che la soluzione adottata “ha risposto con immediatezza alle esigenze della Regione dell’Umbria … e del Comune di Terni …, precisando “di non essere stati informati dagli organi tecnici della Società che le prestazioni fornite dalla Ditta Di Giacinto fossero state diminuite con l’attivazione del nuovo sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani” e “che fosse stato firmato un nuovo contratto, in quanto un simile atto si sarebbe dovuto sottoporre all’approvazione del C.d.A.”, essendo stati, invece, informati “verbalmente” che “ci sarebbe stata solo una variazione di prestazioni e che tali variazioni rientravano nelle competenze del Direttore Generale e del Direttore dei Lavori, che non avrebbero comportato esborsi superiori a quelli previsti”, anzi che “i lavori così organizzati complessivamente avrebbero, addirittura, portato ad una diminuzione dei costi”.

I Sigg.ri X e Y nelle note controdeduttive e nelle Audizioni personali (intervenute in data 27 maggio 2003) hanno contestato le argomentazioni e le conclusioni della Procura Regionale, osservando, in particolare, che la discarica di Voc. Valle anche dopo la chiusura dell’1 dicembre 1997 ha continuato a “restare viva ed attiva”, con apertura quotidiana “anche per continuare ad effettuare la pesatura” e le “altre attività, garantendo il personale necessario”, per cui “tutti gli altri tipi di lavori necessari a seguito della chiusura, ben potevano essere tecnicamente ritenuti coincidenti con quelli oggetto dell’appalto”. I citati interessati hanno, quindi, affermato che “la Ditta ha lavorato regolarmente, anche se su basi leggermente diverse da quelle originariamente stabilite nel Contratto di Appalto” e che “il C.d.A. era stato informato solo verbalmente perché non vi era né variazione del costo complessivo del contratto, né variazione delle prestazioni originariamente pattuite”, venendo, perciò, a mancare tanto l’elemento soggettivo, quanto il comportamento irregolare e quanto il pagamento di somme non dovute, “che, solo, può costituire danno erariale”. I predetti interessati hanno, infine, eccepito la intervenuta prescrizione quinquennale, non potendosi addebitare “alcun pagamento relativo a periodi effettuati nei 5 anni antecedenti all’aprile 2003 (data di notifica dell’Invito a fornire deduzioni)”. Il Sig. Y ha anche precisato di aver cessato l’attività presso l’A.S.M. di Terni in data 31 luglio 1998 e che “i certificati di pagamento successivi a tale data e lo stato finale sono stati firmati dal successore Prof. Cenerini Riccardo”, per cui non possono essergli addebitati pagamenti relativi a periodi successivi, “il che comporta, quindi, una diminuzione della cifra addebitatagli”.

A seguito di tali controdeduzioni il Procuratore Regionale - mentre ha condiviso le argomentazioni dei componenti del C.d.A. dell’A.S.M. di Terni (archiviando le relative posizioni, nella considerazione che “il C.d.A. non era stato informato e non era a conoscenza della situazione di danno in atto”) - non ha, invece, condiviso le argomentazioni e le affermazioni del Sig. Mauro X e del Sig. Sergio Y, convenendoli in giudizio (nella indicata qualità) ed imputando loro, in parti uguali, il danno patrimoniale subito dalla predetta A.S.M..

L’Atto di Citazione ha confutato le affermazioni del Sig. X e del Sig. Y (contenute nelle note controdeduttive) ed ha messo in evidenza che “il nuovo sistema di trasporto dei rifiuti nella discarica di Orvieto (disposto dalla Regione Umbria … ed affidato dall’A.S.M. di Terni ad altre Ditte) aveva radicalmente ridotto o annullato le prestazioni che la Ditta Di Giacinto doveva prestare originariamente”, sottolineando che - mentre “il Capitolato d’Appalto prevedeva un impegno giornaliero di 20 ore lavorative” e che “prima della chiusura della discarica la Ditta Di Giacinto impiegava 3 dipendenti” - “dopo la chiusura della (predetta) discarica, invece, vi è stata una riduzione del personale ad una sola unità, tale Carone Carmelo”.

Non risultano, perciò, vere - ad avviso del Procuratore Regionale - le riferite affermazioni dei convenuti e le riportate Certificazioni del Direttore dei Lavori, nella considerazione che non era possibile continuare ad effettuare le stesse prestazioni “in presenza di una realtà completamente diversa, come dimostrato dalla riduzione del personale”, né era possibile “effettuare 20 ore di prestazioni giornaliere con una sola unità”, essendo “venuto a mancare l’elemento più importante del contratto originariamente stipulato con la Ditta Di Giacinto, lo smaltimento dei rifiuti strettamente connessi alla chiusura della discarica”.

Per quanto riguarda l’elemento psicologico soggettivo, l’Atto di Citazione ha chiesto “una valutazione della Sezione al fine di meglio definirlo”, tenuto conto che “nel rapporto dei Carabinieri vi sono altri elementi che gettano una luce inquietante sul modo in cui è stata condotta l’intera vicenda”.

In riferimento, poi, alla eccezione di prescrizione sollevata da entrambi i convenuti nelle note controdeduttive, l’Atto di Citazione ha fatto presente che “l’Invito a dedurre è stato notificato entro il termine di 5 anni dai pagamenti effettuati”, osservando che “in ogni caso il termine di prescrizione decorre dalla Delibera del C.d.A. n. 67 del 5 marzo 1999, con la quale è stata approvata la Contabilità Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori ed è stato liquidato il Conto Finale alla Ditta Di Giacinto”, perché “solo dopo la predetta Delibera si è avuto conoscenza dell’intera fattispecie, atteggiandosi i singoli pagamenti in corso d’opera come mere anticipazioni del corrispettivo complessivo”, come da conforme giurisprudenza della Corte dei Conti.

Sulla base di quanto sopra, l’Atto di Citazione ha concluso ritenendo che del “danno di Euro 145.691,16 (pari a 9 mesi non dovuti)” devono rispondere “in parti uguali”, il Direttore dei Lavori, Sig. Mauro X (“per le attività connesse alla sua carica e per le sue attestazioni di regolare esecuzione dei lavori e di conformità alle prescrizioni contrattuali, non rispondenti al vero”) ed il Direttore Generale dell’A.S.M. di Terni, Sig. Sergio Y (“per non aver posto in essere l’attività di controllo e di supervisione che gli competeva nella sua qualità di capo della struttura amministrativa”).

Il Procuratore Regionale, peraltro, “tenuto conto che, in ogni caso, la Ditta Di Giacinto anche dopo la chiusura della discarica ha continuato a svolgere alcune piccole attività con la presenza sia pur di un solo dipendente”, ha ritenuto “di poter valutare tali prestazioni nella misura di circa un terzo del valore complessivo del corrispettivo previsto dal Capitolato d’Appalto”, riducendo a “Euro 100.000,00” il danno patrimoniale imputato, in parti uguali, ai predetti convenuti, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giudizio.

A seguito del riportato Atto di Citazione, come anticipato, il Sig. Mauro X ed il Sig. Sergio Y, si sono costituiti in giudizio con Comparse depositate il 30 settembre 2003 dagli Avv.ti Enrico De Luca e Maria Di Paolo, contestando le deduzioni e le richieste formulate dal Procuratore Regionale e chiedendone il rigetto.

La difesa dei convenuti - ripercorsa la vicenda in discussione e riconfermate le controdeduzioni fornite all’Invito a dedurre (ritenute ignorate dalla Procura Regionale) - ha, innanzitutto, contestato che nel presente giudizio possa essere fatto uso, a qualsiasi fine, dei verbali delle indagini giudiziarie sulla base delle quali la Magistratura ordinaria si è pronunciata per il non luogo a procedere nei confronti del Sig. X.

Dopo aver fatto presente che la Procura Regionale ha ritenuto di dover archiviare il procedimento nei confronti dei componenti del C.d.A. dell’A.S.M. (avendo questi “asserito, in sede istruttoria, di non essere a conoscenza, in pratica, della situazione esistente”) e di non evocare in giudizio gli amministratori comunali dell’epoca (che potrebbero “essere tacciati di colpevole inerzia”, considerato che il Comune di Terni era titolare della discarica, mentre l’A.S.M. era incaricata della gestione), la difesa ha contestato l’affermazione che nella predetta discarica, dopo l’1 dicembre 1997, non si svolgeva più alcuna attività, facendo presente che, invece, “fino alla realizzazione della stazione di trasferenza”, nella predetta discarica di Voc. Valle si sono svolte “attività di altra natura connesse sempre alla gestione dei rifiuti” e che “tale attività dovevano essere svolte”, “sono state svolte” ed “avrebbero dovuto essere pagate”. In sostanza, a giudizio della difesa, “l’importo dei lavori rimase sostanzialmente invariato, come del resto, la tipologia delle opere”.

La difesa ha, quindi, osservato che “ogni possibile profilo di responsabilità erariale potrebbe essere determinato solo ed unicamente dal pagamento di tale attività in misura eccessiva rispetto al loro valore” e che ciò non è provato dalla Procura Regionale, la quale, “invece, appunta la propria attenzione sul fatto che non sia stato stipulato un nuovo contratto, previa rescissione di quello esistente”.

A giudizio della difesa - poste a confronto le attività svolte dalla Ditta Di Giacinto prima e dopo la data dell’1 dicembre 1997 e tenuto presente che l’appalto in questione era “a corpo e non a misura” (e quindi non è rilevante “di quante unità fosse composto il personale e/o quanti turni facesse”) - emerge che nelle nuove attività “l’unica voce assente è quella relativa alla triturazione dei rifiuti”, che è stata sostituita dalla compattazione, oggetto del verbale nuovi prezzi, per cui “la corrispondenza appare ictu oculi”, a meno che un esperto del settore non quantifichi esattamente la differenza secondo il valore di mercato, senza contare che l’uso dell’escavatore ha consentito un risparmio di circa 600 milioni di lire non acquistando il terreno utilizzato per riambientare la discarica, e che il servizio pubblico presso la discarica del Voc. Valle non è stato mai interrotto.

Sulla base di tali argomentazioni la difesa dei convenuti ha ritenuto che l’ipotizzato danno erariale non esiste ed ha contestato l’“assioma” della Procura Regionale (“sono cambiate le attività”, “il personale è diminuito”, “il valore dell’appalto è, quindi, spropositato rispetto alla nuova realtà”), osservando che “per condannare … occorre la dimostrazione della reale sproporzione tra attività prestata e corrispettivo erogato” e che “non si può affermare la sussistenza di un danno erariale su queste basi”.

A giudizio della difesa, manca, inoltre, l’“elemento psicologico” del dolo e della colpa grave, rimandando - per quanto attiene l’assenza di dolo (che non interessa, in ogni caso, il Dott. Y) - al provvedimento di archiviazione del Procuratore della Repubblica di Terni relativo alle indagini penali avviate nei confronti del Sig. X, e facendo presente - per quanto attiene l’assenza della colpa grave - che nella situazione di urgenza che si era determinata e nella quale l’Amministrazione comunale non aveva ritenuto necessario adottare una deroga (pur avendone il potere), l’unica soluzione che ha consentito di continuare a svolgere il servizio pubblico essenziale in questione è stata quella di rivolgersi al solo imprenditore che all’epoca già operava nella discarica.

Né - a giudizio della difesa - appaiono convincenti e corretti gli elementi addotti dalla Procura Regionale, come, ad esempio, nella circostanza in cui ha ritenuto di dover archiviare le posizioni dei componenti del C.d.A., “in quanto questi, asseritamente per colpa del X (che avrebbe certificato il falso) e del Y (che non avrebbe controllato) … non avrebbero avuto cognizione della reale situazione della discarica”, senza considerare che “la chiusura della discarica fu oggetto anche di articoli di stampa” e che il C.d.A. era stato, comunque, “regolarmente informato con Relazione del Direttore dei Lavori … datata settembre 1997, in cui si illustravano le possibili conseguenze della chiusura, se la data del dicembre 1997 non fosse stata prorogata”; inoltre nel gennaio 1998, dopo la realizzazione della piattaforma provvisoria, il Direttore dei Lavori (che, peraltro, “è titolare del potere di modifica prezzi di contratto regolarmente stipulato nei limiti del 5% - limite, nel caso di specie, rispettato”) aveva relazionato il Direttore Generale, “il quale (unico titolare delle deleghe gestionali) risulta avere relazionato il C.d.A..

La difesa dei convenuti ha ribadito l’“eccezione di prescrizione”, già sollevata in sede di controdeduzioni all’Invito a dedurre, sostenendo, ancora, che “la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e, nel caso di danno erariale, dal momento in cui si verifica il depauperamento”, mettendo in evidenza che, a seguito della “pubblicità della chiusura della discarica”, non è sostenibile che “solo a seguito dell’approvazione della liquidazione finale sia stata riscontrabile l’asserita irregolarità della situazione”, senza contare che “il verbale della C.d.A. dà atto della avvenuta conoscenza della situazione della discarica ed approva l’operato dell’azienda”.

            La difesa ha anche osservato che, seguendo l’impostazione della Procura Regionale in ordine al momento causativo del danno (da rinvenire nel momento dell’approvazione del conto finale, avvenuto nel 1999), il Sig. Y “dovrebbe essere assolto a prescindere persino dalla prescrizione”, tenuto conto che “in quel momento il Y non rivestiva (più) la carica di Direttore Generale dell’Azienda”.

            In conclusione, gli Avv.ti Enrico De Luca e Maria Di Paolo hanno chiesto:

in via principale, l’assoluzione di entrambi i convenuti;

in subordine, l’accoglimento della eccezione di prescrizione;

in estremo subordine, l’utilizzo del potere riduttivo, tenuto conto di tutte le considerazioni in precedenza espresse;

in ogni caso, l’integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio dei componenti del C.d.A. all’epoca in carica, “in quanto solidalmente responsabili, sottolineando come la loro presunta ignoranza è stata ricavata solo dalle loro dichiarazioni, contrastando, però, queste, palesemente con le risultanze documentali;

in via istruttoria, l’esperimento di prove testimoniali, in particolare sui seguenti fatti e capitoli:

“vero che, dal 1994 al 1997, la Regione aveva prorogato, a richiesta, più volte, la chiusura della discarica di Voc. Valle, in quanto non vi era altro modo per smaltire i rifiuti del bacino della Conca Ternana!” (chiamando a rispondere “i Sigg.ri Francesco Ansuini e Stefania Parisi, residenti a Terni”);

“vero che, prima del 25 novembre 1997, era stata data per certa ulteriore proroga” (chiamando a rispondere i predetti “Sigg.ri Francesco Ansuini e Stefania Parisi, residenti a Terni”);

“vero che il repentino mutamento di opinione della Regione fu annunciato nella seduta del 25 novembre 1997, ore 19,00, e provocò sconcerto” (chiamando a rispondere i predetti “Sigg.ri Francesco Ansuini e Stefania Parisi, residenti a Terni”);

“vero che il Sindaco, pur richiesto, si rifiutò di esercitare il proprio potere di urgenza per consentire una proroga temporanea” (chiamando a rispondere i predetti “Sigg.ri Francesco Ansuini e Stefania Parisi, residenti a Terni” ed “il Sig. Giuseppe Boccolini, residente a Terni”);

“vero che il C.d.A. era da tempo informato delle conseguenze della chiusura della discarica e delle misure che si intendeva proporre. In particolare il X, su invito del C.d.A., nel settembre 1997, aveva relazionato, verbalmente, e mediante proiezione diapositive, lo stato della discarica e le attività che si sarebbero svolte se la chiusura non fosse stata prorogata” (chiamando a rispondere “la Sig.ra Agata Mariani”);

“vero che il C.d.A. era informato della Ordinanza regionale di chiusura della discarica Voc. Valle e della situazione della stessa” (chiamando a rispondere “la Sig.ra Agata Mariani”);

“vero che, dopo il dicembre 1997, la ditta Di Giacinto ha svolto le attività descritte nel presente atto e, precisamente: realizzazione della piattaforma provvisoria; ricezione dei rifiuti; pesatura dei rifiuti; movimentazione dei rifiuti; carico dei rifiuti; spanditura di materiale inerte sagomato sui rifiuti stoccati; rilascio dei documenti amministrativi (autorizzazioni ed altro) necessari; riambientazione della discarica; manutenzione delle strade di accesso; sorveglianza della discarica” (chiamando a rispondere “il Sig. Mauro Pagliari, residente a Terni”);

“vero che all’atto della consegna dei lavori di riambientazione della discarica di Voc. Valle alla ditta Agrindustria erano presenti in loco notevoli quantitativi (migliaia di metri cubi) di terriccio vegetale che la ditta stessa utilizzò per la prevista copertura della discarica” (chiamando a rispondere “il Dott. Alessandro Marcelli, residente in Terni”).

Alla discussione avvenuta alla Udienza pubblica del 21 ottobre 2003, il P.M. ha eccepito, in via preliminare, in merito all’ordine con il quale le parti sono chiamate a prendere la parola, sostenendo che il rappresentante del P.M. deve avere la parola per ultimo, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 19 del R.D. n. 1038/1933 (“Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti”).

Il Presidente - dopo aver udito anche i difensori dei convenuti (che hanno dichiarato di non avere nulla in contrario) - si è riunito con il Collegio in Camera di Consiglio, al cui esito ha respinto la predetta eccezione con apposita Ordinanza letta in Udienza.

Ripresa la discussione, il P.M. - confermando tutti gli elementi forniti con l’Atto di Citazione - ha contrastato le argomentazioni contenute nelle Comparse della difesa dei convenuti ed ha ribadito la richiesta di condanna nei loro confronti, chiedendo il rigetto della eccezione di prescrizione sollevata dalla predetta difesa, con espresso richiamo anche alla recente Sentenza n. 2/QM/2003 delle SS.RR. della Corte dei Conti ed osservando che l’Atto di Citazione - contrariamente a quanto affermato nelle Comparse difensive - ha svolto puntuali considerazioni in ordine alle note di controdeduzione all’Invito a dedurre, anche se non sussiste alcun obbligo al riguardo.

Da parte sua, l’Avv. Maria Di Paolo (che ha sviluppato la difesa più specificatamente nei confronti del convenuto Y) ha insistito nelle argomentazioni contenute nella Comparsa difensiva, mettendo in rilievo, in particolare, che il Comune di Terni ha formalizzato la chiusura della discarica, a decorrere dall’1 dicembre 1997, soltanto in data 25 novembre 1997 e che le prestazioni fornite dalla Ditta Di Giacinto, prima e dopo la predetta chiusura, erano sostanzialmente analoghe, per cui non sussiste danno erariale, perché il lavoro è stato fatto (da 1 operaio unitamente allo stesso titolare della Ditta) e doveva essere pagato. La difesa ha, inoltre, insistito nella eccezione di prescrizione almeno per tutti i pagamenti fino all’aprile 1998, osservando che, nel caso si accetti quale dies a quo la data del marzo 1999, il Sig. Y dovrebbe essere assolto a prescindere dalla prescrizione, perché ha dismesso la carica a fine luglio 1998.

Anche l’Avv. Enrico De Luca (che ha sviluppato la difesa più specificatamente nei confronti del convenuto X) ha insistito nelle argomentazioni contenute nella Comparsa difensiva e sulle richieste istruttorie formulate, osservando che - ancora se sussisteva una Delibera della Regione dell’1 settembre 1997 - quel che conta per l’A.S.M. è la delibera del Comune di Terni del 25 novembre 1997, che - non attivando la proroga per motivi di urgenza - ha disposto la predetta chiusura, costringendo l’A.S.M. a dover attivarsi in solo 5 giorni per le nuove attività da svolgere, che coincidono in larga parte con quelle originarie, tranne l’utilizzazione dell’escavatore. A giudizio della difesa, la Procura Regionale - considerato che determinati lavori sono stati eseguiti e le spese sono, quindi, giustificate - avrebbe dovuto valutare, in termini quantitativi ed economici, la differenza dei lavori stessi tra quelli effettuati prima e dopo l’1 dicembre 1997; e ciò non è stato fatto.

In breve replica, il P.M. ha osservato, in particolare, che i Certificati di Regolare Esecuzione dei Lavori ed il Conto Finale sono atti tipici del sistema dei lavori pubblici, per cui in tema di prescrizione è applicabile la citata Sent. n. 2/QM/2003, facendo presente che in ogni caso l’Invito a dedurre è stato inviato entro i 5 anni. Il P.M. ha, inoltre, messo in evidenza che già da settembre 1997 l’A.S.M. era al corrente della chiusura della discarica con decorrenza dall’1 dicembre 1997.

In relazione a tale ultima questione, l’Avv. De Luca - anche egli in replica - ha insistito sul fatto che il Comune si è adoperato soltanto in data 26 novembre 1997.

La causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

D I R I T T O

            I - La pretesa attrice di cui all’Atto di Citazione in giudizio n. G2003/13 del 28 maggio 2003 del Procuratore Regionale dell’Umbria della Corte dei Conti nei confronti del Sig. Mauro X e del Sig. Sergio Y (nella loro passata qualità, rispettivamente, di Direttore dei Lavori e di Direttore Generale dell’Azienda Speciale Multiservizi - A.S.M. - di Terni) ha alla base - come è stato specificatamente riportato in FATTO - la valutazione del danno erariale di € 100.000,00 (centomila/00), oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giudizio, subito dalla citata A.S.M. di Terni.

            La vicenda in causa riguarda presunta irregolarità intervenute presso la predetta A.S.M. nella gestione del Contratto di Appalto della durata di 1 anno (dall’1 settembre 1997 al 31 agosto 1998), per l’importo di £. 313.441.596, da corrispondere in 12 rate mensili, stipulato in data 15 luglio 1997 con l’impresa Di Giacinto Fernando per l’affidamento dei lavori relativi alla gestione, coltivazione ed esercizio della discarica di rifiuti solidi urbani in Terni, località Voc. Valle.

            Più in particolare, il danno erariale lamentato dal Procuratore Regionale attiene alla circostanza che - nonostante la chiusura della indicata discarica, avvenuta il 30 novembre 1997, con successivo trasporto dei rifiuti dalla piattaforma in Voc. Valle ad Orvieto, con affidamento dell’incarico di trasporto ad altre ditte - l’impresa Di Giacinto, “in presenza di una realtà completamente diversa”, ha continuato a percepire per altri 9 mesi, e cioè fino al 31 agosto 1998, lo stesso compenso mensile previsto dal Contratto d’Appalto ed ha ricevuto anche il “Certificazione di Ultimazione dei Lavori” entro il tempo utile contrattuale ed il “Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori” (sottoscritti dal Direttore dei Lavori, rispettivamente in data 31 agosto 1998 ed in data 8 settembre 1998), nonché la liquidazione del “Conto Finale”.

            Ad avviso del Procuratore Regionale del “danno patrimoniale di € 145.691,16 (pari a 9 mesi non dovuti)” - rideterminato, poi, dallo stesso Procuratore Regionale in “€ 100.000”, “tenuto conto che, in ogni caso, la Ditta Di Giacinto anche dopo la chiusura della discarica ha continuato a svolgere alcune piccole attività con la presenza sia pur di un solo dipendente” al posto dei 3 utilizzati precedentemente - devono rispondere, in parti uguali, il Direttore dei Lavori, Sig. Mauro X (“per le attività connesse alla sua carica e per le attestazioni di regolare esecuzione dei lavori e di conformità alle prescrizioni contrattuali, non rispondenti al vero”) ed il Direttore Generale dell’A.S.M. di Terni, Sig. Sergio Y (“per non aver posto in essere l’attività di controllo e di supervisione che gli competeva nella sua qualità di capo della struttura amministrativa”).

            La difesa dei convenuti -come specificatamente riportato in FATTO - ha avversato le deduzioni e le richieste formulate con l’Atto di Citazione in giudizio e - riconfermate anche le controdeduzioni fornite all’Invito a dedurre del 28 marzo 2003 - ha contestato, in particolare, l’affermazione che nella discarica di Voc. Valle, dopo l’1 dicembre 1997, non si svolgeva più alcuna attività, facendo presente che, invece, “fino alla realizzazione della stazione di trasferenza” nella predetta discarica si sono svolte “attività di altra natura connesse sempre alla gestione dei rifiuti” e che “tali attività dovevano essere svolte”, “sono state svolte” ed “avrebbero dovuto essere pagate”. In sostanza, a giudizio della difesa, “l’importo dei lavori rimase sostanzialmente invariato, come, del resto, la tipologia delle opere”.

            La difesa - dopo aver messo in evidenza che l’appalto in questione era “a corpo e non a misura” e che le attività svolte dalla Ditta Di Giacinto prima e dopo la data dell’1 dicembre 1997 erano di sostanziale corrispondenza ictu oculi (con la sola sostituzione dell’escavatore al posto del trituratore), a meno che un esperto del settore non quantifichi esattamente la differenza secondo il valore di mercato - ha ritenuto che l’ipotizzato danno erariale non esiste, osservando che la Procura Regionale non ha fornito “la dimostrazione della reale sproporzione tra attività prestata e corrispettivo erogato”.

            A giudizio della difesa, manca, inoltre, l’elemento psicologico del dolo e della colpa grave, non apparendo convincenti e corretti gli elementi addotti dalla Procura Regionale, come, ad esempio, nella circostanza in cui ha ritenuto di dover archiviare le posizioni dei componenti del C.d.A..

            La difesa dei convenuti ha ribadito l’eccezione di prescrizione già sollevata in sede di controdeduzioni all’Invito a dedurre, ed, in conclusione, ha chiesto:

in via principale, l’assoluzione di entrambi i convenuti;

in subordine, l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione;

in estremo subordine, l’utilizzo del potere riduttivo;

in ogni caso, l’integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio dei componenti del C.d.A. all’epoca in carica;

in via istruttoria, l’esperimento di prove testimoniali sui fatti e capitoli specificatamente riportati in FATTO, unitamente ai soggetti chiamati a testimoniare.

II - Tanto richiamato, occorre, in via pregiudiziale, meglio precisare quanto anticipato in FATTO circa l’eccezione sollevata dal P.M. in merito all’ordine con il quale le parti sono chiamate a prendere la parola nella Udienza dibattimentale, sostenendo che il rappresentante del P.M. deve avere la parola per ultimo, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 19 del “Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti” approvato con R.D. 13 agosto 1933, n. 1038.

L’Ordinanza, con la quale è stata respinta la riferita eccezione (letta in Udienza dal Presidente del Collegio), ha, al riguardo, messo in rilievo che “le espressioni” di cui al citato art. 19 del R.D. n. 1038/1933, “là dove possono ingenerare dubbi sull’ordine degli interventi in Udienza, debbono essere interpretate secondo i principi generali dell’Ordinamento (ex art. 12, comma 2, delle preleggi) e, prima fra tutti, secondo quelli espressamente consacrati nella Costituzione, tra i quali, innanzitutto, quelli sul giusto processo, di cui all’art. 111 Cost.”. In base a tali principi l’Ordinanza ha precisato:

che “in ogni tipo di giudizio di responsabilità l’attore è tenuto ad illustrare per primo i motivi ed il contenuto della sua domanda” (in senso conforme, tra le varie, cfr. C.d.C.: Sez. I, Sent. n. 28 del 27 gennaio 1987: “nei giudizi di responsabilità amministrativa ed in quelli di conto risponde ad un criterio di logica dibattimentale che la precedenza ad esporre le proprie conclusioni venga data a chi ha formulato le relative istanze, quindi, al P.G. rappresentante il P.M. innanzi alla Corte dei Conti”; cfr., inoltre, anche art. 523 c.p.p., dove è espressamente previsto che “il P.M. e successivamente i difensori della parte civile … e dell’imputato formulano ed illustrano le rispettive conclusioni” - 1° comma -, che “il P.M. ed i difensori delle parti private possono replicare” - 4° comma -, e che “in ogni caso l’imputato ed il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano” - 5° comma-);

che “non (è) applicabile nel processo amministrativo contabile la disposizione contenuta nell’art. 117, 3° comma, della disp. di att. del c.p.c. (che corrisponde alle esigenze proprie dell’intervento del P.M. nel processo civile, ex artt. 69 e segg. c.p.c.)”;

che “sempre in base ai richiamati principi processuali, eventuali esigenze di replica, determinate dall’andamento della discussione dibattimentale, possono essere soddisfatte, a richiesta delle parti” (in senso conforme a quest’ultimo principio - anche se di segno opposto, nelle conclusioni, della citata Sent. n. 28/1987 della Sez. I - tra le varie, cfr. C.d.C.: Sez. III, Sent. n. 32/A del 18 febbraio 2002: “essendo previsto per tutte le parti il diritto di replicare, non si evidenziano al riguardo lesioni dei diritti di difesa costituzionalmente garantiti”; Sez. Giurisd. Reg. Lombardia, Sent. n. 1839 del 16 dicembre 1998: il diritto di difesa “è assicurato, da un lato, dall’immutabilità dell’Atto di Citazione, e, dall’altro, in concreto, dalla possibilità di proseguire lo scambio di argomentazioni, sotto il governo del Presidente del Collegio, una volta terminata l’esposizione delle conclusioni del P.M.”; Sez. Giurisd. Reg. Calabria, Sent. n. 427 del 20 settembre 2000: “il pieno e completo esercizio del diritto alla difesa non viene in alcun modo compromesso dall’ordine di discussione normativamente stabilito, tenuto conto del fatto che il Presidente del Collegio può concedere la facoltà di replica”, essendo ad esso “affidata … ogni valutazione relativa alla modifica dell’ordine di intervento, nell’esercizio dei poteri direttivi a lui rimessi”).

III - Premesso e precisato quanto sopra, nel presente giudizio il Collegio è chiamato a pronunciarsi, in via preliminare, sulla eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità, ai sensi della disciplina vigente in materia recata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, eccepita dai convenuti nelle controdeduzioni all’Invito a dedurre e nelle Comparse di costituzione in giudizio.

Come riportato in FATTO, i convenuti hanno eccepito la intervenuta prescrizione, osservando che non può ad essi essere addebitato “alcun pagamento relativo a periodi effettuati nei 5 anni antecedenti all’aprile 2003 (data di notifica dell’Invito a fornire deduzioni)” e che “il termine prescrizionale decorre dal momento della conoscenza, o conoscibilità, del fatto che determina danno erariale (in questo caso, i pagamenti)”, con la ulteriore osservazione “che certamente non fu posta in essere alcuna attività tesa ad occultarli”.

Nell’Atto di Citazione e nella Udienza dibattimentale il Procuratore Regionale ha chiesto il rigetto della eccezione di prescrizione, sostenendo che “l’Invito a fornire deduzioni è stato notificato entro il termine di 5 anni dai pagamenti effettuati” e che “in ogni caso il termine di prescrizione decorre dalla Delibera del C.d.A. n. 67 del 5 marzo 1999, con la quale è stata approvata la contabilità finale, il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori ed è stato liquidato il conto finale alla Ditta Di Giacinto”, perché “solo dopo la predetta Delibera si è avuto conoscenza dell’intera fattispecie, atteggiandosi i soli pagamenti in corso d’opera come mere anticipazioni del corrispettivo complessivo”, richiamando, al riguardo, la recente Sentenza delle SS.RR. in sede Giurisdizionale della Corte dei Conti n. 2/QM/2003 ed altre Sentenze delle Sezioni Giurisdizionali, già riportate specificatamente nello stesso Atto di Citazione (Sez. Giurisd. Reg. Toscana, Sent. n. 1179 del 15 novembre 1999; Sez. Giurisd. Reg. Calabria, Sent. n. 948 del 16 ottobre 2001 e Sent. n. 1033 del 31 ottobre 2001; Sez. Giurisd. Reg. Sicilia, Sent. n. 1543 del 7 agosto 2002).

In merito alla eccezione in esame, occorre precisare che nei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno arrecato, da parte dei dipendenti, degli amministratori e degli agenti pubblici, al patrimonio delle Amministrazioni pubbliche, la disciplina vigente é recata dall’articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto Legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, che ha modificato la disposizione contenuta in materia nell’articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Al predetto comma 1 dell’articolo 3 del D.L. n. 543/1996 sono da aggiungere il comma 2 bis ed il comma 2 ter introdotti dalla stessa legge di conversione n. 639/1996, che disciplinano il periodo transitorio per l’applicazione della nuova normativa in materia.

            Le nuove citate disposizioni recate dall’articolo 3 della legge n. 639/1996 prevedono: a) che il “diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si é verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta” (comma 2); b) che “per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio” (comma 2 ter, riguardante gli amministratori ed i dipendenti statali); c) che “la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996” (comma 2 bis, riguardante altri amministratori e dipendenti pubblici, con riferimento, in particolare, agli amministratori ed ai dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, facendosi espressamente riferimento ai “fatti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 7, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423”, che ha esteso al personale del Servizio Sanitario Nazionale il termine di prescrizione quinquennale, già stabilito dall’art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per gli Amministratori ed i dipendenti degli Enti Locali).

Terminato il periodo transitorio di cui ai citati commi 2 ter e 2 bis, la nuova riportata disciplina in materia di prescrizione dispone, quindi, che nei confronti dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti il diritto al risarcimento del danno si prescrive, “in ogni caso”, “in 5 anni” a decorrere “dalla data in cui si é verificato il fatto dannoso”, e che nel caso in cui vi sia stato “occultamento doloso del danno” la prescrizione decorre “dalla data della sua scoperta” (comma 2).

Richiamata la normativa vigente in materia - che per quanto attiene agli Amministratori ed al personale degli Enti Locali (come nella fattispecie che qui interessa, trattandosi di personale dipendente da Azienda municipale) prevede il termine di prescrizione di 5 anni ai sensi dell’art. 58 della legge 13 giugno 1990, n. 142 - occorre, poi, individuare, nel caso della specie, il dies a quo dal quale è iniziato a decorrere il detto termine di prescrizione quinquennale.

Al riguardo, la prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti e questa stessa Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria hanno sostenuto che il dies a quo del termine di prescrizione comincia a decorrere da quando si è attualizzato e materializzato il pregiudizio economico per la Pubblica Amministrazione (e, quindi, il preteso danno erariale). Da ciò consegue che, nella sostanza, occorre anche individuare quando - ai fini della attualizzazione e materializzazione del predetto pregiudizio economico - è diventato “conoscibile” il comportamento illecito del soggetto che agisce per conto della Amministrazione Pubblica.

In proposito, la recente Sentenza n. 2/QM/2003 del 30 settembre 2002/15 gennaio 2003 delle Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale della Corte dei Conti ha precisato che “nelle ipotesi di danno arrecato nel corso della costruzione di opere pubbliche o di svolgimento di lavori pubblici” (alle quali è certamente assimilabile la vicenda in causa riguardante “l’affidamento dei lavori relativi alla gestione, coltivazione ed esercizio della discarica di rifiuti solidi urbani”) “la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui  sia conoscibile o effettivamente conosciuto da parte dell’Amministrazione appaltante il comportamento illecito del soggetto legato da rapporto di servizio ed il danno abbia assunto il carattere della certezza ed attualità. In ogni caso siffatte condizioni esistono al momento della conclusione del procedimento di collaudo” (nel caso che ci occupa dalla adozione della Delibera del C.d.A. dell’A.S.M. di Terni n. 67 del 5 marzo 1999, con la quale è stata approvata la contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori - sottoscritto in data 8 settembre 1998 dal Direttore dei Lavori - ed è stato liquidato il conto finale alla Ditta Di Giacinto Fernando).

Con tale Sentenza le SS.RR. hanno precisato che il pagamento di somme all’appaltatore nel corso di esecuzione dell’appalto costituisce una “anticipazione del corrispettivo recuperabile in sede di collaudo e di definizione dell’assetto di interessi tra Amministrazione appaltante ed appaltatore” e che “in tali casi al pagamento non consegue una diminuzione patrimoniale definitiva dell’Ente Pubblico qualificabile come danno certo ed attuale”, tenuto conto che “nell’appalto di opere pubbliche il collaudo non persegue soltanto il fine di controllare l’esecuzione dell’opera e la sua corrispondenza con il progetto e con il contratto, ma investe anche la liquidazione finale del corrispettivo dovuto all’appaltatore”, per cui è “in sede di collaudo (che) sono comunque conoscibili da parte dell’Ente Pubblico gli eventuali comportamenti illeciti del proprio dipendente ed il danno da questi causato è certo ed attuale”.

Le SS.RR. hanno, quindi, concluso che “in ogni caso il termine ultimo di esordio della prescrizione va fissato al momento del collaudo che rende definitivi i rapporti giuridici derivanti dal Contratto di Appalto, e, quindi, certo ed attuale il danno” (in precedenza, tra le varie, cfr. in termini: Sez. Giurisd. Reg. Calabria, Sent. n. 1033 del 31 ottobre 2001; Sez. Giurisd. Reg. Sicilia, Sent. n. 1543 del 7 agosto 2002).

Ebbene, nel caso di specie, - in piena condivisione con la riferita Sentenza n. 2/QM/2003 delle SS.RR. in sede giurisdizionale della Corte dei Conti - occorre rilevare (come si è in parte anticipato) che il danno in questione è venuto ad obiettiva e reale conoscibilità, materialità ed attualizzazione, nella sua completa pienezza, con l’adozione della citata Delibera n. 67 del 5 marzo 1999, con la quale è stata approvata la contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori (sottoscritto in data 8 settembre 1998 dal Direttore dei Lavori) ed è stato liquidato il conto finale alla Ditta Di Giacinto Fernando, precisando ulteriormente che soltanto con l’adozione della indicata Delibera n. 67/1999 il C.d.A. dell’A.S.M. di Terni ha avuto la completa contezza, nella sua intera pienezza, del presunto complessivo danno erariale in discussione, atteso che - come precisato anche dalla predetta Sentenza n. 2/QM/2003 - i singoli precedenti pagamenti in corso d’opera sono da valutare (concordando sul punto con quanto osservato al riguardo dal Procuratore Regionale) come anticipazioni del corrispettivo pattuito.

In conclusione, - non essendosi compiuta la prescrizione per i motivi sopra illustrati e precisati - l’eccezione in esame va respinta.

IV - Risolta la predetta eccezione di decorrenza della prescrizione, il Collegio è tenuto - nella fattispecie concreta del presente giudizio - a verificare la reale sussistenza del danno erariale, e la sua quantificazione, e ad accertare la sussistenza, in capo ai convenuti, della responsabilità amministrativa contabile in presenza del nesso di causalità della condotta commissiva ed omissiva tenuta ed in presenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, come richiesto dalla vigente normativa in materia, recata, da ultimo, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19; dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20; e dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639.

Il Collegio ritiene che la presente causa vada risolta alla luce dei seguenti principali atti e delle seguenti principali vicende, richiamando, in particolare:

1) Innanzitutto, il Capitolato Speciale d’Appalto (approvato con Delibera del C.d.A. dell’A.S.M. di Terni n. 469 del 7 ottobre 1996), costituente parte integrante del Contratto d’Appalto (stipulato dal Direttore Generale della predetta A.S.M., Sig. Sergio Y, con l’impresa Di Giacinto Fernando in data 15 luglio 1997), con il quale è stato stabilito che la durata dell’appalto era di 1 anno (dall’1 settembre 1997 al 31 agosto 1998) e che il citato importo, a corpo, di £. 313.441.596 sarebbe stato corrisposto in 12 rate mensili.

Va, in proposito messo in evidenza che il predetto Capitolato Speciale d’Appalto agli artt. 3 e 4 dispone espressamente che la citata Ditta Di Giacinto - appaltatrice - è tenuta ad “effettuare quotidianamente, anche nei giorni festivi, per tutto il tempo di apertura della discarica (12 ore giornaliere dal lunedì al sabato e 6 ore giornaliere la domenica)” i seguenti lavori:

“sistemazione e spianamento dei rifiuti, immediatamente dopo lo scarico degli automezzi di trasporto, per mezzo di ruspa o pala meccanica di adeguata potenzialità”;

triturazione e costipazione dei rifiuti per mezzo di un compattatore per discarica che garantisca un grado di compattazione non inferiore a 750 kg/mc; gli strati dei rifiuti non dovranno avere uno spessore superiore a 2,5 m. onde evitare dissesti del rilevato”;

“ricopertura a fine giornata di tutti i rifiuti addotti durante la giornata stessa, con uno strato compatto di materiale inerte di almeno 15 cm. di spessore, costituito da materiale arido stabilizzato fornito a cura dell’A.S.M., e condizionato in modo tale da garantire la stabilità del rilevato ed una sufficiente portanza del fondo per il transito di automezzi pesanti in qualsiasi condizione metereologica”;

“la realizzazione degli argini del rilevato mediante sistemazione di materiale inerte e stabile a matrice terrosa argillosa o similare fornito dall’A.S.M. ai margini dell’area di scarico, da effettuarsi con idonee macchine per movimento terra”;

“raccolta quotidiana di tutti i materiali volatili dispersi nell’area della discarica e lungo la recinzione”;

“sistemazione periodica, e comunque secondo le necessità, della strada d’accesso alla discarica ad iniziare dal punto prospiciente la guardiana fino all’area della discarica. La sistemazione consisterà nella raccolta e rimozione di rifiuti volatili movimentati dal vento, e nel riporto di materiale stabilizzato nei tratti con fondo stradale sterrato, a seguito di usura dello stesso”;

“controllo dei rifiuti scaricati dagli automezzi e selezione di quelli non assimilabili a R.S.U. ai sensi delle vigenti leggi con successiva segnalazione al personale di servizio della S.I.A.”;

“presenza continua in discarica, per tutto il periodo di apertura dell’impianto, degli operatori necessari per il funzionamento delle macchine operatrici. L’impresa designerà, inoltre, un tecnico che dovrà sovrintendere ai lavori e costituire interfaccia referente per i funzionari dell’A.S.M.”;

tutte le operazioni ed i lavori di cui ai punti precedenti dovranno essere eseguiti da personale specializzato con mezzi della Ditta appaltatrice, in base alle indicazioni e prescrizioni del personale tecnico dell’A.S.M., addetto al controllo ed alla supervisione dell’impianto”.

2) L’Ordinanza n. 30 del 30 settembre 1997 del Presidente della Regione Umbria, con la quale è stato prorogato il funzionamento della discarica di Terni in Voc. Valle soltanto fino al 30 novembre 1997, disponendone la chiusura a decorrere dall’1 dicembre 1997.

3) La Delibera n. 709 del 26 novembre 1997 del Comune di Terni (successivamente integrata dalle Delibere n. 711 del 29 novembre 1997 e n. 727 del 3 dicembre 1997), con la quale è stato dato “mandato all’A.S.M. (di Terni) di procedere … alla realizzazione ed attivazione, entro l’1 dicembre 1997, di una piattaforma di trasbordo … per consentire un adeguato trasferimento dei rifiuti degli autocompattatori adibiti alla raccolta … ad automezzi idonei per le lunghe percorrenze e quindi per il conferimento dei rifiuti stessi all’impianto di preselezione e compostaggio di Orvieto”.

4) La Delibera n. 456 del 28 novembre 1997 del C.d.A. dell’A.S.M. di Terni, con la quale, a decorrere dall’1 dicembre 1997, è stato affidato “l’incarico del trasporto per il conferimento dei rifiuti (dalla discarica in Voc. Valle) presso l’impianto di preselezione e compostaggio di Orvieto (non alla Ditta Di Giacinto, ma) alle Società: a) Cosp. Tecnoservice Soc. Coop. a.r.l., b) Co.se. ind. s.r.l., c) Interpark Soc. Coop. a.r.l., d)  SAO S.p.A.”, riconoscendo a ciascuna impresa “£./Kg. 25 per trasbordo e trasporto” e “£./Kg. 45 per selezione, separazione e trasbordo di ingombranti RSAU di privati”.

5) Il “Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi” - sottoscritto in data 1 dicembre 1997 tra il Direttore dei Lavori (e responsabile ad interim del servizio di nettezza urbana ed igiene ambientale), Sig. Mauro X, e l’impresa Di Giacinto -, con il quale, “per esigenze insorte dopo l’affidamento dei lavori”, è stato previsto l’utilizzo di un “Escavatore cingolato”, definendo il “nuovo prezzo (di) £. 90.000 L/h”.

Ebbene, dagli atti sopra riportati, e dalle relative conseguenze operative intervenute, appare, in verità, di tutta evidenza che, successivamente all’1 dicembre 1997, le condizioni di lavoro alle quali era originariamente obbligata la Ditta Di Giacinto sono notevolmente, se non radicalmente, mutate.

Anche se va riconosciuto che il servizio pubblico presso la discarica Voc. Valle non è stato - nel periodo considerato - del tutto interrotto (anzi, ha continuato ad essere svolto, ma con altre e diverse attività), non può nemmeno essere assecondato quanto argomentato dalla difesa dei convenuti, la quale ha sostenuto che - fatta eccezione per la sostituzione del trituratore con l’escavatore - le nuove attività svolte dalla Ditta Di Giacinto dopo l’1 settembre 1997 sono da considerare “corrispondenti ictu oculi” a quelle svolte in precedenza.

Anche se a corpo e non a misura, le attività svolte dalla predetta Ditta sono notevolmente cambiate dopo l’1 dicembre 1997, come emerge - contrariamente dalle affermazioni, al riguardo, della difesa dei convenuti - da un corretto confronto delle nuove ridotte attività con quelle cui era tenuta la citata Ditta prima dell’1 dicembre 1997 e per le quali era stato stabilito il corrispettivo di £. 313.441.596 da corrispondere in 12 rate mensili.

Basta tenere conto - in merito a tale importante aspetto della questione controversa - del diverso e più impegnativo lavoro della triturazione e costipazione dei rifiuti per mezzo di un compattatore (non più presente nelle nuove attività) e, soprattutto, della riduzione operata nel numero del personale addetto, che è passato da tre unità a tempo pieno ad una unità, la quale, da sola, non poteva in ogni caso svolgere tutto il lavoro, nei tempi previsti (in precedenza indicati), che la Ditta Di Giacinto si era impegnata ad eseguire in base ai citati articoli 3 e 4 del Capitolato Speciale d’Appalto (non fosse altro che da un punto di vista, per così dire, umano), anche se la difesa dei convenuti - pur non contestando la presenza di una sola unità - nella Udienza dibattimentale ha affermato (senza, però, fornire alcuna prova e dimostrazione al riguardo) che collaborava nel lavoro - precedentemente svolto da 3 operai e da un tecnico (che, in base ai già citati articoli del Capitolato Speciale d’Appalto, avrebbe dovuto “sovraintendere ai lavori e costituire interfaccia referente per i funzionari dell’A.S.M.”) anche lo stesso proprietario della impresa appaltatrice.

Non vi è dubbio, quindi, che il nuovo lavoro, richiesto e svolto dalla Ditta Di Giacinto dopo l’1 dicembre 1997 (finalizzato, ora, ad altre e diverse attività, e cioè al “trasbordo e trasporto dei rifiuti - operato da altre Ditte - dalla piattaforma di Voc. Valle di Terni all’impianto di preselezione e compostaggio di Orvieto”, e non più “alla gestione, coltivazione ed esercizio della discarica di rifiuti solidi urbani in località Voc. Valle”), era di ridotto e minore impegno rispetto a quello previsto nel Contratto d’Appalto stipulato il 15 luglio 1997, prima riportato, come questo Giudice sta ricavando e dimostrando in via deduttiva dalle comparazioni tra le due attività (prima e dopo l’1 dicembre 1997), di cui si è detto in precedenza, alle quali - ai fini della determinazione del danno erariale arrecato alla A.S.M. di Terni - sono da aggiungere anche altri elementi di valutazione, tra i quali: a) il fatto che la bonifica del terreno e la sistemazione della strada è stata fatta una sola volta; b) il prezzo ad ore pagato per l’escavatore; c) il prezzo per kg. pagato per il trasbordo ed il trasporto dei rifiuti; d) il fatto che i camion per il trasporto ad Orvieto dei rifiuti erano caricati dalle nuove Ditte a ciò adibite; e) ecc..

, in merito a questi ultimi aspetti, potrebbe avere una qualche utilità concreta ricorrere ad una specifica perizia tecnica - come sembra ritenere la difesa dei convenuti -, tenuto conto del nuovo stato dei luoghi, che è ora totalmente mutato.

Va, poi, sottolineato, al riguardo, che certamente i nuovi e ridotti compiti, a cui attendeva ormai la Ditta Di Giacinto dopo l’1 dicembre 1997, dovevano essere formalizzati - su iniziativa del Direttore dei Lavori e del Direttore Generale dell’A.S.M. - in un nuovo Contratto d’Appalto (previa rescissione di quello esistente, ricorrendone tutti i presupposti), per rivedere i tempi e le modalità di esecuzione ed i relativi minori costi in conseguenza dei predetti nuovi e ridotti compiti.

Tale iniziativa non vi è stata. Al contrario, si è lasciato che continuasse a rimanere operante il vecchio Contratto d’Appalto e si è continuato a corrispondere mensilmente il compenso pattuito con il vecchio (ma sempre operante) Contratto, non più rispondente, però, (come già sottolineato più volte) - in termini di tempi, modalità e costi - ai mutati e ridotti compiti, richiamando, al riguardo, in particolare, gli ulteriori seguenti principali atti e le ulteriori seguenti principali vicende:

i “12 Certificati di Pagamento”, emessi dall’A.S.M. di Terni, per tutto il periodo dal mese di settembre 1997 al mese di agosto 1998 (contenuti agli atti del fascicolo processuale) in favore della Ditta Di Giacinto, tutti uguali - sia prima che dopo l’1 dicembre 1997, come se niente fosse accaduto e mutato - nell’oggetto (“Gestione, coltivazione ed esercizio della discarica di Voc. Valle”), nel richiamo al Contratto d’Appalto di riferimento (“contratto in data 15 luglio 1997 … di £. 313.441.596, con il quale fu affidata alla predetta impresa l’esecuzione dei suindicati lavori”), nelle verifiche (“risultando dalla contabilità sino ad oggi che l’ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a £. ….”, in relazione alle spese effettuate fino al mese di riferimento), nelle certificazioni (“certifica che, ai termini del citato contratto, si può pagare all’impresa la rata di £. 26.120.133 più IVA al 20% per un importo di £. 5.224.027, per un totale complessivo di £. 31.344.160”, e, per l’Assicurazione Operai - al plurale - “l’impresa ha assicurato gli operai con Polizza INAIL Teramo continuativa”), nell’ammontare (tutte nello stesso ammontare appena riportato) e nelle sottoscrizioni (“Il Direttore dei Lavori: Mauro X” - con “Visto” del “Direttore: Sergio Y”, con alcune eccezioni per i Certificati di Pagamento n. 1, n. 2, n. 9 - che risultano, al “Visto”, senza apposizione di firme - e n. 10, in data 1 luglio 1998, e n. 11 e n. 12, entrambi in data 31 luglio 1998, - che risultano sottoscritti, al “Visto”, dal nuovo Direttore, Sig. Riccardo Canestri, subentrato dall’1 agosto 1998 al Sig. Y).

Il “Certificato di Ultimazione dei Lavori”, sottoscritto in data 31 agosto 1998 dal Direttore dei Lavori, Sig. Mauro X, unitamente al responsabile dell’impresa Di Giacinto, con il quale si “certifica che i lavori in oggetto (riguardanti la <<gestione, coltivazione ed esercizio della discarica di Voc. Valle>>) sono (stati) ultimati il giorno 31 agosto 1998, e, quindi, entro il tempo utile contrattuale”.

Il “Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori”, sottoscritto in data 9 settembre 1998 dal Direttore dei Lavori, Sig. Mauro X, unitamente al responsabile dell’impresa Di Giacinto, con il quale - dopo la “visita tenutasi il giorno 8 settembre 1998”, nella quale “si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono stati fatti a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in contratto”, “salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori” - si attesta che l’impresa “ha regolarmente provveduto all’assicurazione del proprio personale contro gli infortuni con polizze INAIL Teramo”, “ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori” ed “ha firmato la contabilità finale senza riserve”, con conseguente liquidazione del “credito (finale) dell’impresa”.

La Delibera n. 67 del 5 marzo 1999 del C.d.A. dell’A.S.M. di Terni, con la quale sono stati approvati la “Contabilità Finale” ed il “Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori”, disponendo “di liquidare il <<Conto Finale>> per un importo netto di £. 26.120.133+IVA (totale £. 31.344.160) in favore dell’impresa Di Giacinto Fernando”.

Ebbene, anche da questi ultimi atti emerge con ulteriore maggiore evidenza che, successivamente alla data dell’1 dicembre 1997, è stato integralmente mantenuto in vita il Contratto d’Appalto stipulato il 15 luglio 1997, nonostante i modificati e ridotti compiti svolti dall’impresa Di Giacinto, pervenendo addirittura - da parte del Direttore dei Lavori (Sig. X) e da parte del Direttore dell’A.S.M. (Sig. Y) - a sottoscrivere, nei termini sopra riportati e per giustificare i compensi erogati e da erogare all’impresa Di Giacinto - i “12 Certificati di Pagamento”, il “Certificato di Ultimazione dei Lavori” ed il “Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori”, non fornendo - con violazione dei doveri di fedeltà e di lealtà - alcuna specifica informazione al C.d.A. dell’A.S.M. sullo stato dei reali e concreti lavori svolti e da svolgere nella discarica (non più operativa) di Voc. Valle (come è emerso, non solo dalle controdeduzioni all’Invito a dedurre fornite dai componenti del predetto C.d.A., e come è desumibile anche dalle stesse ammissioni fatte dai medesimi convenuti, i quali - non fornendo alcuna prova concreta del contrario - hanno sostenuto, al più, di aver provveduto ad una informativa orale).

Con tale omissivo e non leale comportamento i predetti Direttore dei Lavori e Direttore Generale hanno, in sostanza, indotto il C.d.A. dell’A.S.M. di Terni ad emanare la citata Delibera n. 67 del marzo 1999 per chiudere i rapporti con l’impresa Di Giacinto, approvando i documenti finali sopra indicati predisposti dal Direttore dei Lavori e disponendo la liquidazione del “Conto Finale” a favore della citata impresa.

Da quanto sopra sottolineato ed argomentato, si può ritenere, quindi, che sussistono concordanti elementi per ritenere che sussiste il danno erariale in discussione ed il nesso di causalità con il riferito comportamento tenuto dai convenuti, i quali con le loro azioni ed omissioni hanno procurato il predetto danno patrimoniale a carico dell’A.S.M. di Terni, avendo continuato a dare esecuzione integrale ad un Contratto d’Appalto che non doveva più essere applicato, ovvero andava modificato, a seguito della mutata situazione che si era determinata dopo l’1 dicembre 1997 e che in precedenza è stato messo nella dovuta e necessaria evidenza.

Per tali considerazioni, non risultano, perciò, convincenti le argomentazioni e le conclusioni avanzate dalle difese di entrambi i convenuti, (utilizzabili, al limite, soltanto per ridurre l’addebito loro imputato), né risultano di qualche utilità concreta le richieste istruttorie e di integrazioni del contraddittorio avanzate dalle predette difese, non ritenendo che tali ultime richieste - per le ragioni già ampiamente illustrate - possano contribuire a chiarire ulteriori aspetti della questione che non risultano già chiari e decisivi ai fini della risoluzione della presente causa.

Convenendo, su tale aspetto, con quanto osservato in merito dal Procuratore Regionale, devono rispondere, pertanto, del danno erariale subito dalla A.S.M. di Terni il Sig. Mauro X ed il Sig. Sergio Y: a) il Sig. X, nella qualità di Direttore dei Lavori, per tutte le attività connesse, nell’occasione, alla sua carica e, più in particolare, per le sue attestazioni di regolare esecuzione dei lavori e di conformità, da parte della Ditta Di Giacinto, alle prescrizioni contrattuali, che - come si è dimostrato - non sono rispondenti al vero; b) il Sig. Y, nella qualità di Direttore Generale dell’A.S.M., per non aver posto in essere alcuna attività di controllo e di supervisione in ordine alla gestione del Contratto d’Appalto in questione, che a lui competeva nella qualità di Capo della struttura amministrativa dell’Azienda, avallando, anzi, le non veritiere attestazioni di regolare esecuzione del Contratto sottoscritte dal Direttore dei Lavori, in particolare con il “Visto” apposto sui “Certificati di Pagamento” mensili di cui si è detto ampiamente in precedenza.

Per quanto riguarda l’elemento psicologico soggettivo, va affermato che il comportamento tenuto, nella circostanza, da entrambi i convenuti è, in verità, connotato da una condotta antidoverosa molto grave, soprattutto per l’occultamento doloso dei fatti dagli stessi operato, non comunicando e non informando il C.d.A. dell’A.S.M. di Terni delle reali e concrete condizioni in cui lavorava la Ditta Di Giacinto dopo l’1 dicembre 1997 e dei reali e concreti lavori svolti e da svolgere, dopo tale data, da parte di detta Ditta nella discarica di Voc. Valle, fino ad adottare - con apposite “sottoscrizioni” (del Direttore dei Lavori) e con appositi “Visti” (del Direttore Generale) - i già menzionati 12 “Certificati di Pagamento” mensili, il “Certificato di Ultimazione dei Lavori”, il “Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori”, condizionando, così, inevitabilmente, anche la emanazione della Delibera n. 67 del 5 marzo 1999, con la quale - come più volte detto - è stata approvata la “Contabilità Finale” ed il “Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori”, disponendo la liquidazione del “Conto Finale” in favore della citata impresa.

In buona sostanza, entrambi i convenuti, nelle loro diverse e distinte attività, hanno violato i fondamentali doveri di fedeltà e di lealtà, non operando - come erano tenuti a fare, ciascuno per la parte di rispettiva competenza - per rivedere i prezzi contrattuali con la Ditta Di Giacinto (tenuto conto dei nuovi e ridotti compiti cui la predetta Ditta attendeva dopo l’1 dicembre 1997, di cui si è ampiamente detto in precedenza) e non informando - come erano tenuti a fare, ciascuno per la parte di rispettiva competenza - gli organi superiore dell’A.S.M. della nuova e mutata situazione in cui continuava ad operare la citata Ditta presso la discarica di Voc. Valle dopo l’1 dicembre 1997.

Ebbene, nei casi in cui sussiste un dovere ed un obbligo di comunicazione e di informazione da parte dei dipendenti agli organi superiori e deliberanti, ne consegue che di fatto si determina l’impossibilità, da parte di detti organi superiori,ad avere conoscenza di tutte le implicazioni riguardanti le diverse vicende di gestione e di eventuali connessi danni, venendosi a determinare, in tali casi, l’occultamento previsto - ai fini della decorrenza della prescrizione - dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, nella versione definita dalla legge n. 639/1996.

Riportandosi brevemente, sotto tale aspetto, a quanto già osservato e considerato in ordine alla già esaminata (e respinta) eccezione di prescrizione, va anche fatto presente che, nella descritta fattispecie di occultamento doloso, tanto dal versante del danneggiante (che occulta), quanto dal versante del danneggiato (che è tenuto all’oscuro), si viene a configurare la già indicata “non conoscibilità del danno” da parte del danneggiato (nella circostanza, organo superiore) (cfr., al riguardo, ancora la già riportata Sent. n. 2/Q.M./2003 delle SS.RR. in sede giurisdizionale della Corte dei Conti).

La descritta condotta gravemente antidoverosa, con indubbia violazione dei fondamentali doveri di lealtà e di fedeltà da parte di entrambi i convenuti (ciascuno per la parte di rispettiva competenza), porta ad affermare che entrambi i predetti convenuti hanno agito con “dolo”. ed, in particolare, con “dolo c.d. contrattuale o in adimplendo”.

La categoria del c.d. “dolo contrattuale” non è nuova ed è stata da tempo definita e condivisa dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, affermando e chiarendo anche la diversità tra c.d. “dolo penale” (al quale è assimilabile il dolo c.d. extracontrattuale, produttivo di responsabilità aquiliana, che viene in rilievo come diretta e cosciente intenzione di nuocere, ossia di agire ingiustamente a danno di altri, da parte di persona imputabile) e c.d. “dolo contrattuale” (che attiene all’inadempimento di una speciale obbligazione preesistente, quale ne sia la sua fonte, e che consiste nel proposito sciente di non adempiere l’obbligazione) (cfr., in termini, C.d.C.: SS.RR., Sent. n. 63/A del 25 ottobre 1996; Sez. Giurisd. Reg. Lazio, Sent. n. 2246 del 29 ottobre 1998; Sez. Giurisd. Reg. Marche, Sent. n. 86301 del 12 luglio 2001).

Messo, inoltre, in rilievo, che la predetta categoria del “dolo contrattuale” comporta, tra gli altri effetti, anche quelli di abbracciare, oltre al danno prevedibile, anche quello non prevedibile (cfr. artt. 1218 e 1225 c.c.), va osservato, altresì, che nel giudizio di responsabilità amministrativa contabile (il quale si caratterizza, in particolare, per l’inadempimento di preesistenti doveri di comportamento nascenti dal rapporto di servizio) viene certamente in rilievo il predetto “dolo c.d. contrattuale” (cfr., in termini, ancora citate Sentenze n. 63/A/1996 SS.RR., n. 2246/1998 Sez. Giurisd. Reg. Lazio, e n. 86301/2001 Sez. Giurisd. Reg. Marche).

Nel caso di specie - come già evidenziato - entrambi i convenuti hanno agito con la coscienza e la volontà di violare i doveri d’ufficio e di servizio, non adoperandosi in alcun modo per rivedere i prezzi contrattuali con la Ditta Di Giacinto e non informando gli organi superiori dell’A.S.M. della nuova e mutata situazione in cui continuava ad operare la predetta Ditta presso la discarica di Voc. Valle dopo l’1 dicembre 1997.

Al riguardo, si deve osservare, peraltro, che è riscontrabile una più accentuata violazione dei predetti doveri di ufficio e di servizio in capo al Direttore dei Lavori, Sig. X (che ha tenuto in piedi il vecchio contratto, con i relativi prezzi, per altri 9 mesi, sottoscrivendo, inoltre, le già riferite Certificazioni di Pagamento, di Ultimazione dei Lavori e di Regolare Esecuzione dei Lavori, non rispondenti al vero), rispetto al Direttore Generale, Sig. Y (che ha vistato i Certificati di Pagamento e non ha provveduto ad informare il C.d.A., ma è anche rimasto in servizio fino al 31 luglio 1998, mentre il contratto con la Ditta Di Giacinto è venuto a scadere il 31 agosto 1998, per cui i predetti Certificati di Ultimazione dei Lavori e di Regolare Esecuzione dei Lavori sono stati sottoscritti quando non era più in servizio).

In sostanza, in base a tali considerazioni, il peso causale dei citati convenuti è diverso, perché diversa è la posizione di chi agisce e gestisce (nel caso di specie, il Direttore dei Lavori) e di chi è tenuto a controllare (nel caso di specie, il Direttore Generale).

V - Per tutte le argomentazioni e le considerazioni che precedono, il Collegio - accertata l’esistenza del danno patrimoniale in questione nella sua antologica consistenza e verificato il dolo contrattuale in entrambi i convenuti, con un comportamento maggiormente riprovevole in capo al Direttore dei Lavori, Sig. X - non può che provvedere a determinare l’ammontare del predetto danno patrimoniale con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. sulla base delle valutazioni in precedenza espresse e tenuto conto, in particolare, che nel periodo dall’1 dicembre 1997 al 31 agosto 1998 la Ditta Di Giacinto ha, in ogni caso, svolto - sia pure con un solo operaio - una serie di lavori nella discarica di Voc. Valle, che andavano comunque eseguiti e comunque pagati e tenuto conto del fatto che in poco tempo i dirigenti dell’A.S.M. di Terni hanno dovuto provvedere alla mutata situazione della disposta chiusura della predetta discarica, che - anche se già nota da diversi mesi - è stata però ufficializzata dal Comune di Terni soltanto pochi giorni prima del 30 novembre 1997.

In conclusione, nella situazione prospettata il Collegio - dichiarando assorbita ogni altra richiesta, eccezione e deduzione formulate dalle parti - ritiene di dover determinare il danno patrimoniale in questione in complessivi € 40.000,00, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria, condannando in solido il Direttore dei Lavori, Sig. Mauro X, ed il Direttore Generale dell’A.S.M. di Terni, Sig. Sergio Y, alla predetta somma di € 40.000,00, di cui il Sig. Y deve rispondere fino alla concorrenza di € 15.000,00.

Sull’importo della somma complessiva dovuta, come sopra determinata, vanno corrisposti gli interessi legali (ex art. 1282, comma 1, c.c.) dalla data di pubblicazione della presente Sentenza fino all’effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

LA  CORTE  DEI  CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria

definitivamente pronunciando,

C O N D A N N A

il Sig. Mauro X ed il Sig. Sergio Y - convenuti nel Giudizio di Responsabilità amministrativa/contabile n. 10066/E.L., indicato in epigrafe - al pagamento in solido, in favore dell'Azienda Speciale Multiservizi (A.S.M.) di Terni, della somma complessiva di € 40.000,00 (quarantamila/00) di cui il Sig. Y risponde fino alla concorrenza di € 15.000,00 (quindicimila/00), nei termini specificati in motivazione.

Sul complessivo importo sono dovuti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente Sentenza fino all’effettivo soddisfo.

Liquida a favore dello Stato le spese di giudizio, nella misura, alla data di pubblicazione della presente Sentenza, di € 361, 96 (trecentosessan-

tuno/96)

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2003.

         Il Relatore         Estensore                                                Il Presidente

        F.to Cesare Vetrella                                   F.to Lodovico Principato

 

Depositata in Segreteria il 4 dicembre 2003

                                                                          Il Direttore della Segreteria

                                                                      F.to Maria Borsini