sentenza n. 81 del 27 febbraio 2006: che afferma la responsabilità di alcuni medici di base, farmacisti e dirigenti di farmacia, per avere ricevuto o fatto ricevere indebiti rimborsi di ossigeno terapeutico risultato non effettivamente somministrato a pazienti assistiti dalle locali Aziende sanitarie.

                                In nome del Popolo Italiano      Sent. n. 81/E.L./2006

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

composta dai seguenti magistrati:

Lodovico PRINCIPATO                          Presidente

Fulvio Maria LONGAVITA                      Consigliere

Roberto LEONI                                     Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità amministrativa patrimoniale iscritto al n. 10467 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti dei signori:

xyx..........

.............

visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli altri atti e documenti di causa;

uditi, alla pubblica udienza del giorno 4 ottobre 2005, gli avvocati: Rossella Volpati, delegata dall'avvocato Fantusati; Elodia Mirti, delegata dall'avvocato Zuccaccia; Stefano Bordoni, delegato dall'avvocato Caparvi; Bogini; De Matteis e Maila Rocchi; Brusco; Scarongella; Umberto Palumbo; Pillon; ed il rappresentante del Pubblico ministero nella persona del sostituto Procuratore generale dr.ssa Fernanda Fraioli.

Ritenuto in

FATTO

La Procura regionale per l'Umbria della Corte dei conti ha ravvisato un'ipotesi di danno erariale alle finanze delle ASL 1, 2 e 3 dell'Umbria, nella diversa e rispettiva misura della quale si dirà, causato dalla condotta di alcuni medici di base, farmacisti e dirigenti di farmacia, per avere ricevuto o fatto ricevere indebiti rimborsi di ossigeno terapeutico risultato non effettivamente somministrato a pazienti assistiti dalle Aziende medesime.

Dall'indagine delegata al NAS di Perugia dei Carabinieri sono emerse differenti tipologie di comportamenti che, ritenute tutte produttive di danno, hanno diversamente connotato la produzione del pregiudizio patrimoniale per il quale è causa.

Secondo l'attrice le condotte consistevano essenzialmente:

-    per i medici, nella prescrizione ai vari richiedenti e destinatari di ossigeno gassoso non necessario a fini terapeutici o in quantità superiore a quella necessaria;

-    per farmacisti nella consegna ai vari richiedenti e destinatari di prescrizione medica avente ad oggetto ossigeno gassoso di prodotto in quantità inferiore a quella indicata in prescrizione e nella conseguente trasmissione mensile, all'Azienda sanitaria competente, delle ricette contenenti le prescrizioni in parola, recanti quantitativi superiori di prodotto rispetto a quello effettivamente consegnato, unitamente alla relativa distinta contabile.

Da tali condotte, definite fraudolente, sarebbe derivato l'illecito profitto - per i cedenti il prodotto - costituito dalla differenza tra quanto effettivamente messo a disposizione di richiedenti e destinatari vari e quanto rimborsato da ciascuna Azienda sanitaria.

L'esito dell'indagine effettuata dai Carabinieri del NAS ha consentito di raccogliere documenti e testimonianze costituenti decisivi elementi di prova dell'illecita condotta dei convenuti, essendo emerso che:

-    alcune persone, risultate destinatarie della fornitura, non avevano mai fatto uso di ossigeno gassoso terapeutico, né tantomeno si erano recati dal medico che aveva prescritto la somministrazione;

-    altre avevano fatto uso di una sola bombola e, pertanto, non riconoscevano come a loro destinate altre prescrizioni di galenico;

-    altre risultavano aver ricevuto due prescrizioni nello stesso giorno in cui sono decedute, ancorché avessero acquistato già il prodotto presso altra farmacia;

-    altre avevano fatto e facevano uso di ossigeno gassoso, ma in quantità diversa da quella espressa nella prescrizione (in tali casi le prescrizioni risultano consegnate ai farmacisti dai medici prescrittori in momenti diversi da quelli di consegna del prodotto);

-    altre consumavano ossigeno gassoso in quantità molto inferiore  a quanta risultata prescritta;

-    altre, infine, risultavano essere ingiustificatamente destinatarie di più prescrizioni nello stesso giorno o in giorni ravvicinati e non hanno riconosciuto le ricette come a loro riferibili.

In questo quadro generale, la Procura ha ritenuto di individuare due tipologie di fattispecie:

-    una prima nella quale ha ravvisato il concorso tra medici di base (prescrittori) e farmacisti (somministratori) del galenico i quali, in concorso tra loro, avrebbero concretato l'illecita condotta dalla quale s'è determinato il danno patrimoniale alle ASL per il quale è causa; comportamento sostanzialmente consistente nella redazione da parte dei medici di ricette prescrittive di quantitativi di ossigeno in favore di pazienti non necessitanti, o addirittura ignari, ovvero di pazienti contemporaneamente ricoverati presso nosocomi della Regione, ovvero ancora, “redigendo un numero di ricette eccedente la necessità dei relativi pazienti” con consegna diretta al farmacista “al solo fine di consentirgli il rimborso del corrispettivo relativo ai quantitativi falsamente erogati”;

-    una seconda nella quale ha rilevato che il farmacista consegnava ai vari richiedenti e destinatari di prescrizione d'ossigeno gassoso una quantità inferiore di prodotto rispetto a quello indicato nella prescrizione, con conseguente trasmissione all'ASL - per il rimborso - d'un riepilogo mensile non corrispondente alla quantità di prodotto ceduta, in quanto ad essa superiore.

Il danno complessivo al patrimonio delle ASL nn. 1, 2 e 3 dell'Umbria è stato stimato in € 163.500,05 “pari alla differenza di importo non dovuto consistente in un profitto illecito”, per un quantitativo di ossigeno “solo apparentemente erogato pari a litri 21.096.349” ripartiti nel modo del quale si dirà a proposito delle singole posizioni dei convenuti.

All'esito delle indagini la Procura ha proceduto ad emettere invito a dedurre nei confronti dei medici e farmacisti interessati e, a seguito dei riscontri ricevuti, ha proceduto ad emettere atto di citazione in data 28 aprile 2005, instaurando il giudizio iscritto al n. 10467 del registro di Segreteria, nel quale - presupposto il danno patrimoniale alle Aziende sanitarie umbre nn. 1, 2 e 3 nella misura della quale s'è detto - ha affermato, in primo luogo, la giurisdizione della Corte dei conti, sulla base di un intercorrente rapporto di servizio tra le Aziende sanitarie ed i medici di base convenzionati e tra le Aziende sanitarie ed i titolari di farmacia in occasione della erogazione di farmaci e presidi sanitari in attuazione dell'assistenza che ai cittadini rivolge il S.S.N.. L'affermazione è stata suffragata nell'atto introduttivo del giudizio da una cospicua serie di riferimenti alla giurisprudenza della Corte regolatrice tale da far concludere l'attrice nel senso che la giurisdizione della Corte dei conti debba essere considerata ius receptum.

In secondo luogo, con riferimento ai convenuti esercenti la professione di farmacista, l'attrice ha affermato, in generale, l'assoggettamento degli stessi agli obblighi propri degli agenti contabili, così come indicati nel regolamento di contabilità dello Stato approvato con il regio decreto n. 827 del 1924. L'affermazione è stata fondata sulla considerazione che il rapporto di gestione contabile, assimilato dalla giurisprudenza al contratto di deposito del diritto civile, impone a chi maneggia denaro pubblico di tenerne la corretta gestione contabile, e di restituire quanto dovuto in base alle scritture, sorgendo la responsabilità per mancata restituzione dalla mera prova dell'esistenza della gestione e della deficienza di beni o valori. Nello specifico l'attrice ha ritenuto che “l'attività di titolare di farmacia relativa alla dispensazione di farmaci a (totale) carico del Servizio sanitario nazionale, attraverso la spedizione della prescrizione medica, costituisce senza dubbio atto di immissione nella gestione di entrate pubbliche, e il farmacista ha tutti gli strumenti caratteristici per poter determinare il carico ed il discarico contabile [contabilità analitica dei rapporti con i fornitori, contabilizzazione e raccolta materiale delle fustelle (o bollini), compilazione della distinta contabile riepilogativa]. La Procura regionale, per quanto sin qui detto ai fini della responsabilità amministrativa, ha provato sia l'esistenza del rapporto gestorio che la deficienza dei beni per i quali la ASL ha erogato il rimborso e (quanto meno) l'irregolarità della tenuta delle scritture contabili, per cui spetta al convenuto dimostrare la regolarità della gestione o le cause di esenzione dalla responsabilità”.

In terzo luogo l'attrice ha evidenziato che, in tutte le fattispecie considerate sono ravvisabili i presupposti per l'affermazione del danno non patrimoniale all'immagine dell'Amministrazione sanitaria, ricorrendone tutti gli elementi in origine stabiliti dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite del 21 marzo 1997, n. 5668 e più di recente precisati dalla Sezione I della Corte dei conti con sentenza del 19 febbraio 2003, n. 78/2003/A. Sussistono, infatti, la sufficiente gravità della lesione del diritto della personalità del danneggiato, la lesione di un pregiudizio comportante una spesa necessaria per il ripristino del bene leso, la minore richiesta di servizio da parte degli utenti, la loro minore soddisfazione in ipotesi di servizio reso in monopolio, la minore possibilità di acquisizione delle entrate, le minori prestazioni di servizio ai cittadini ed il deterioramento della loro qualità della vita. La quantificazione - effettuata sulla base degli elementi di prova acquisiti - è stata effettuata tenendo conto dell'attività funzionale del danneggiato, della posizione funzionale dei convenuti, della reiterazione dei comportamenti e della necessità di interventi modificativi dell'organizzazione o sostitutivi-riparatori dell'attività illecita, dell'entità del danno patrimoniale, delle conseguenze economico-sociali delle condotte tenute, delle conseguenze sociali derivanti dal negativo impatto sull'opinione pubblica favorito dal clamor fori e dalla diffusione delle notizie effettuata dagli organi d'informazione. A tali fini l'attrice ha affermato di aver tenuto conto delle esigenze di credibilità e di affidamento da parte della comunità in un'istituzione, quale quella sanitaria che, anche attraverso i medici e i farmacisti con essa convenzionati, dovrebbe tutelare, in condizioni di massima trasparenza e correttezza, un diritto di rilevanza primaria e costituzionale quale quello alla salute dei cittadini; diritto messo in evidente pericolo dagli illeciti in materia di prescrizione ed erogazione dei prodotti farmaceutici, in particolare dalla rilevata e diffusa prassi della iper prescrizione di medicinali, della prescrizione di farmaci a soggetti ignari, o secondo modalità di assunzione non consone. I convenuti, dunque, sarebbero responsabili di aver causato alle ASL di rispettiva pertinenza anche tale danno, in relazione alla gravità degli illeciti commessi e tenuto conto dell'affidamento della collettività, nel caso di specie addirittura di rilievo costituzionale (la salute) certamente il più sentito dei valori oggetto di cura da parte delle amministrazioni pubbliche. Sul piano soggettivo, poi, i medici di base rappresentano la sanità pubblica sul territorio e, dal punto di vista degli assistiti, costituiscono figure egualmente apicali; infine, dal punto di vista sociale, ampia è stata la risonanza delle condotte illecite nell'àmbito territoriale nel quale i convenuti operano. La relativa richiesta di risarcimento è stata, così, quantificata in rapporto a tali presupposti, secondo quanto sarà di seguito indicato con riferimento a ciascuna singola posizione esaminata.

Tanto premesso - in termini di sussistenza della giurisdizione e del danno complessivo alle tre ASL dianzi già indicato - con riferimento alla generalità delle fattispecie dedotte a giudizio, l'attrice ha ritenuto di procedere all'individuazione di ciascuna ipotesi dannosa considerata, precisando, peraltro, che la chiamata in giudizio concerne esclusivamente quelle poste di danno patrimoniale non risultate incerte, sul piano probatorio, nella sede della giurisdizione penale, stante la ritenuta efficacia vincolante degli accertamenti colà effettuati, ai sensi dell'articolo 651 c.p.p., in ordine alla materialità dei fatti.

1 - Farmacia Guerri, con sede a Perugia, frazione Ferro di Cavallo.

Il danno del quale l'attrice ha chiesto il risarcimento sarebbe stato prodotto nei confronti della ASL n. 2 dell'Umbria nel periodo tra il 1 gennaio 1997 ed il 14 giugno 2001 ed ammonterebbe, nella sua entità patrimoniale, ad € 79.058,96.

I soggetti nei confronti dei quali la domanda giudiziale è stata azionata sono i seguenti:

Rita Guerri, rappresentante legale della farmacia, citata per la somma di € 30.000,00, a titolo di danno non patrimoniale, avendo la nominata provveduto a rimborsare all'ASL la posta di danno patrimoniale debitamente rivalutata;

Stefano Brando, medico di base, citato per la somma complessiva di € 34.719,02, dei quali € 20.000,00 a titolo di danno non patrimoniale;

Mario Marcaccioli, medico di base, citato per la somma complessiva di € 24.068,29, dei quali 10.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.

L'attrice ha assunto che, nella fattispecie, “mentre i medici provvedevano a redigere le ricette mediche prescriventi quantitativi di ossigeno gassoso a carico di pazienti ignari di ciò ed a consegnarle direttamente al farmacista al solo fine di consentirgli il rimborso del corrispettivo relativo ai quantitativi falsamente erogati, il farmacista utilizzava le ricette medesime al fine di far apparire come erogati i relativi quantitativi” trasmettendo poi all'ASL per il rimborso le ricette e la distinta contabile periodica ed inducendo, così, in errore l'Amministrazione sanitaria, la quale avrebbe corrisposto somme superiori al dovuto.

Nei confronti della Guerri l'attrice ha preso atto dell'avvenuto rimborso all'ASL della somma costituente il danno patrimoniale, debitamente rivalutata, per complessivi € 78.254,57, ritenendo di dover comunque procedere per la somma costituente il danno non patrimoniale, circa il quale ha ritenuto opportuno - con riferimento alle deduzioni rassegnate dalla convenuta nella fase pre processuale - precisare che “l'evidenziata mancata percezione da parte della comunità dell'appartenenza alla P.A. di una farmacia privata o dello stretto collegamento della stessa con l'azione della P.A. o, ancora, della conoscenza delle norme di carattere regolamentare solo <<agli addetti ai lavori>>, non già alla generalità dei cittadini, è circostanza talmente irrilevante nella valutazione della sussistenza del danno all'immagine” da non richiedere particolari approfondimenti, così come risulterebbero inconferenti altre argomentazioni in ordine all'immediata evidenza del rapporto organico in altre fattispecie caratterizzate da corruzione o concussione realizzate da dipendenti pubblici.

Nei confronti del Brando l'attrice ha, in primo luogo, precisato che le prescrizioni dalle quali il danno sono state effettuate “con il ricettario del collega di studio dott. Fabio Gambelunghe e da quest'ultimo non riconosciute”. Le ricette contenenti le prescrizioni, nel numero di 47, sono risultate “tutte spedite presso la farmacia Guerri ed emesse a nome della paziente Bagaglia Amalia che, escussa a sommarie informazioni, ha dichiarato di avere come medico di base il dott. Gambelunghe dal quale ogni tre mesi riceve la ricetta prescrivente l'ossigeno liquido che assume da circa sei anni per sedici ore al giorno”. Le ricette, pur riportando il timbro ad umido del detto sanitario ed appartenendo al ricettario a lui consegnato dall'ASL di appartenenza, sono state tutte disconosciute dall'interessato, in quanto riferibili come redatte e firmate dal Brando dapprima in base ad una mera supposizione fondata sulla contitolarità dei locali adibiti a studio professionale, ma poi certamente attribuite da perizia calligrafica disposta in sede penale e, comunque, ammesse dall'interessato che ha rilasciato dichiarazione ai Carabinieri nella quale ha ammesso l'uso del ricettario del collega, ritenendo che questi ne fosse al corrente. Tali circostanze di commissione del fatto, unitamente al rapporto di parentela con la paziente ed all'insussistenza di particolari urgenze terapeutiche o di evenienze ostative all'utilizzo del proprio ricettario sono state indicate dall'attrice come particolarmente gravi ai fini della qualificazione della condotta del Brando e tali da giustificare una più elevata richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale.

Nei confronti del Marcaccioli l'attrice ha evidenziato come dalle indagini sia emersa la effettuazione di prescrizioni a nome di vari pazienti che hanno disconosciuto l'utilizzo del quantitativo in realtà ascritto a loro nome. Nel periodo preso in esame sono risultate redatte 71 ricette a nome di due pazienti, delle quali 29 per quantitativi risultati diversi - nell'entità - rispetto a quelli ritirati e 42 fittizie, per forniture di ossigeno liquido non autorizzate dallo specialista, non prescritte e non richieste. Altre 43 ricette a nome di altro paziente si riferiscono a quantità di galenico non corrispondenti a quelle effettivamente ritirate. Altre 4 ricette sono state emesse a nome di paziente che non risulta abbia mai fatto uso di ossigeno gassoso. E ancora, procedendo nella casistica emersa, analoghi episodi sono stati rilevati con riferimento ad altri pazienti. Tutte le forniture - secondo quanto evidenziato dalla Procura - sono risultate effettuate dalla farmacia Guerri.

A fronte di tali contestazioni si sono costituiti in giudizio la Guerri ed il Brando, non anche il Marcaccioli.

La prima, con comparsa depositata alla Sezione il 12 settembre 2005, ha preso atto che l'attrice ha proceduto per il solo danno non patrimoniale, ha dato per “pacificamente acquisite le conclusioni cui è pervenuto il Requirente in tema di rapporto di servizio” ed ha argomentato non sulla sussistenza di detta posta di danno, circa il quale “in quanto danno evento, la prova della condotta illecita e dell'evento dannoso è sufficiente a dimostrare anche questa voce di danno”, bensì la quantificazione dello stesso, non essendo stata data prova dei fatti che fungono da parametri di commisurazione, cioè il rilievo e la delicatezza dell'attività svolta dall'amministrazione, la posizione funzionale dell'autore dell'illecito, le negative ricadute socioeconomiche sui componenti dell'amministrazione e, insomma, tutti quegli elementi che risultano indicati nella più recente giurisprudenza della Corte dei conti in materia.

Ritenendo difettare - nel caso - quell'immedesimazione tra l'Amministrazione ed il soggetto che per essa ha agito, la Guerri ha sostenuto che innegabile sarebbe la produzione di un danno all'immagine, ma che - tenendo conto dei parametri relativi agli oneri necessari alla danneggiata al ripristino del bene leso, ha concluso chiedendo che la maggior somma (rispetto all'originari richiesta dell'attrice) già versata all'Amministrazione danneggiata sia considerata comprensiva anche dell'ulteriore quota di danno a lei addebitata e, in subordine, ha chiesto di ridurre comunque l'addebito, facendo il Giudice uso del relativo potere.

Il Brando, da parte sua, con comparsa depositata il 13 settembre 2005, ha richiamato le argomentazioni già sottoposte al Requirente in sede di deduzioni all'invito, con particolare riguardo alla pendenza di procedimento penale che gli avrebbe impedito un esame degli atti, ha affermato di ritenere di aver chiarito la sua posizione già al P.M. penale e di essere, comunque, estraneo ai fatti a lui addebitati.

Tanto premesso, il convenuto ha eccepito la nullità e/o inammissibilità della citazione, difettando un'ipotesi di iperprescrizione nel senso inteso dalla giurisprudenza della Corte dei conti e non essendo stato provato alcun accordo truffaldino con la farmacia Guerri per conseguire, peraltro, un vantaggio esclusivamente indirizzato a favore di terzo, ipotesi che egli ha sostenuto fondata su una consulenza tecnica non sottoscritta e nella quale non vi è alcuna indicazione nei suoi confronti. In sostanza egli ha considerato che la citazione nei suoi confronti si fonderebbe non sulla prescrizione di prodotto mai erogato, bensì per avere utilizzato il ricettario di altro collega nella prescrizione di ossigeno a favore di una paziente (la Bagaglia) effettivamente necessitante e che lo ha consumato. Secondo il convenuto “il <<nucleo essenziale>> della condotta contestata con l'atto di citazione - la causa petendi - non si risolve in un'integrazione o specificazione di quello caratterizzante la condotta descritta con l'invito a dedurre oppure nella modifica o variazione di elementi di dettaglio. Il primo differisce radicalmente dal secondo. Il che si traduce in un'oggettiva e non consentita mutatio libelli” tale da rendere la citazione nei suoi confronti insanabilmente nulla (eccedendo qualsivoglia ipotesi di utilizzo dello ius variandi) e, comunque, inammissibile.

In secondo luogo il Brando ha eccepito la prescrizione del diritto all'azione da parte della Procura in quanto le 47 ricette - elencate nel documento 30) del fascicolo di Procura - risultano riferite ad epoca antecedente al quinquennio ed essendo la condotta generatrice del danno integrante un illecito istantaneo, così che il termine decorre dall'emissione della prescrizione, da calcolare con riferimento a ciascuna singola ricetta. Quindi, la prescrizione stessa sarebbe maturata per due distinti profili: sotto un primo profilo in quanto l'invito a dedurre non conterrebbe, per i motivi già indicati a proposito dell'eccezione di nullità/inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, i requisiti minimi per interrompere il termine ed essendo, a tali fini, da considerare il momento della notifica della citazione (30 maggio 2005). Pertanto, quanto alle prime 24 ricette - emesse a tutto il 27 maggio 2000 e per un totale di € 7.492,96 - il diritto all'azione si sarebbe consumato; sotto un secondo profilo in quanto - anche a ritenere l'invito a dedurre idoneo ad interrompere il termine - le ricette emesse a tutto il 24 novembre 1999, per un valore di € 4.370,77, risultano emesse antecedentemente al quinquennio dalla notifica dell'invito a dedurre, cioè prima del 24 novembre 1999.

Nel merito, poi, il convenuto ha eccepito l'infondatezza della pretesa attrice in quanto - sul presupposto che il danno patrimoniale all'ASL n. 2 dell'Umbria sia stato determinato dalle ricette emesse su moduli riferibili al dott. Gambelunghe ed a favore di Amalia Bagaglia - egli, per motivi di parentela (l'assistita era sua zia acquisita e vedova del dr. Baldoni, alla morte del quale il Brando è subentrato nella convenzione), avrebbe assunto il dovere morale di assistenza, al quale ha ottemperato fino al venir meno della donna, nel novembre 2003. Tuttavia, per conciliare tale dovere con la lealtà nei confronti del collega Gambelunghe - del quale la Bagaglia era formalmente paziente - evitò di dare corso a modifiche formali dell'iscrizione ai fini dell'assistenza. Soffrendo la Bagaglia di grave insufficienza respiratoria, il Brando - del tutto disinteressatamente ed in perfetta buona fede - ha dato corso alle prescrizioni dell'ossigeno, terapeuticamente necessario, avvalendosi del ricettario del Gambelunghe tutte le volte che questi era impossibilitato a provvedere direttamente. L'unico elemento di divergenza, dunque, concernerebbe la non consapevolezza del collega circa le suddette modalità prescrittive, peraltro connotate da buona fede, tanto che il Brando avrebbe sottoscritto talune ricette con propria firma o sigla riconoscibile. Inoltre, le prescrizioni riguarderebbero solo ossigeno gassoso, per la somministrazione del quale non necessita altra autorizzazione che quella del medico di base. Le prescrizioni di ossigeno liquido, invece, riguarderebbero un periodo successivo, allorquando l'aggravarsi delle condizioni di salute della paziente resero necessaria diversa terapia, regolarmente prescritta previo accertamento di specialista in materia.

Non esisterebbe, poi, alcuna prova dell'accordo truffaldino, ipotizzato in citazione, con la farmacia Guerri, in quanto la consegna delle bombole del galenico avveniva senza alcuna partecipazione del Brando, ma mediante contatti diretti tra la farmacia, la ditta fornitrice e la paziente, come quest'ultima avrebbe spiegato nella deposizione del 14 novembre 2001.

Pertanto, dell'intera ipotesi accusatoria residuerebbe la sola utilizzazione del ricettario del collega Gambelunghe, peraltro nella convinzione che questi ne fosse al corrente e, comunque, avvenuta in adempimento di un dovere morale. Non sussisterebbero, così, profili di responsabilità per almeno due motivi: in quanto difetterebbero l'esistenza e l'accertamento in concreto del danno erariale, atteso l'effettivo consumo, da parte della Bagaglia, del preparato fornito dalla farmacia Guerri ed in quanto il profitto procurato non può essere definito ingiusto, ma oggettivamente legittimo e raggiungibile dallo stesso Brando con una diversa condotta (consistente, come ipotizzato nella stessa citazione, mediante uso del proprio ricettario).

Non sussisterebbe, altresì, l'elemento psicologico della responsabilità, per il disinteresse e la perfetta buona fede che avrebbe connotato la condotta del sanitario, privo di alcuna intenzione fraudolenta nei confronti dell'ASL o di procurare ad altri un profitto sicuramente attingibile in altro modo.

Quanto al danno non patrimoniale il Brando ha, altresì, argomentato l'inesistenza nella fattispecie dedotta di elementi che abbiano leso l'immagine o il prestigio degli Enti interessati, essendo egli risultato estraneo agli eventi lesivi contestati alla Guerri e mancando, altresì, indizi concreti sulla base dei quali operare la quantificazione del pregiudizio ai sensi dell'art. 1226 c.c..

In ulteriore subordine il convenuto ha contestato - comunque - la quantificazione operata dall'attrice a proposito del danno patrimoniale, in quanto le necessità della paziente destinataria delle prescrizioni erano effettivamente contenenti quantitativi di ossigeno da lei consumato, come evincibile dalle dichiarazioni rese. Parimenti erronea sarebbe la quantificazione della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, per evidente sproporzione relativa a quanto richiesto ad altri convenuti (in particolare alla Guerri) e non potendo tale sproporzione esser giustificata da una asserita maggiore rappresentatività attribuita a chi eserciti la professione medica. Sotto altro profilo la sproporzione è ravvisabile anche con riferimento alla somma richiesta, allo stesso titolo, ad altri convenuti quali il Marcaccioli ed il Reali.

Conclusivamente, il Brando ha chiesto che, in via pregiudiziale, la citazione sia dichiarata nulla e/o inammissibile; ovvero che sia accertata la prescrizione dell'azione sulle prime 24 delle 47 ricette indicate nell'atto introduttivo del giudizio o quantomeno, in subordine, delle prime 14 tra esse; ovvero ancora, nel merito, che sia accertata e dichiarata l'infondatezza nel merito degli addebiti mossi nei suoi confronti per insussistenza di qualsiasi responsabilità; ovvero ancora che sia dichiarata insussistente alcuna responsabilità per danno non patrimoniale; ovvero ancora, in ulteriore subordine, che la domanda sia ridotta per quanto di ragione.

2 - Farmacia Bini, con sede a Città di Castello, piazza Che Guevara, 3.

Il danno del quale l'attrice ha chiesto il risarcimento sarebbe stato prodotto nei confronti della ASL n. 1 dell'Umbria nel periodo tra il 1 gennaio 1999 ed il 30 settembre 2001 ed ammonterebbe, nella sua entità patrimoniale, ad € 11.875,93.

I soggetti nei confronti dei quali la domanda giudiziale è stata azionata sono i seguenti:

Margherita Bini, rappresentante legale della farmacia Eredi dr. Angiolo Bini s.n.c., citata per la somma complessiva di € 16.179,37, dei quali 6.000,00, a titolo di danno non patrimoniale;

Roberto Reali, medico di base, citato per la somma complessiva di € 2.696,56, dei quali € 1.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.

L'attrice ha assunto che, nella fattispecie, è emerso che il Reali ha procurato il danno patrimoniale all'Azienda sanitaria per avere prescritto quantità di ossigeno gassoso a nome di un paziente in quantità eccedente rispetto a quella risultata da lui effettivamente utilizzata per necessità terapeutiche nel periodo esaminato, dal 27 aprile 1999 al 10 settembre 2001. Anche in questo caso, ha assunto l'attrice, il Reali non risulta essere il medico di base presso il quale era iscritto il paziente, coniuge di Anna Maria Bini, contitolare della farmacia e, “come affermato dal coniuge, procacciatrice tanto della fornitura di galenico che della relativa ricetta medica”.

Il Reali non s'è costituito in giudizio, mentre Margherita Bini lo ha fatto con comparsa depositata alla Sezione il 14 settembre 2005.

In tale atto la convenuta ha richiamato, in primo luogo, le disposizioni contenute nelle Note CUF, con particolare riguardo alla n. 58, in base alla quale le prescrizioni di ossigeno terapeutico - perché possano essere poste a carico del SSN e non del paziente - debbono recare l'indicazione specifica della nota stessa controfirmata dal medico prescrittore; tale indicazione, nel caso delle ricette redatte dal Reali, mancherebbe, così che il galenico non sarebbe stato rimborsabile e, ove ciò sia avvenuto, la stessa ASL avrebbe dato corso a erogazione di somme non dovute al farmacista. “In altri termini”, ha assunto la Bini, “alla erronea richiesta del farmacista di ottenere il rimborso delle ricette in questione tutte prive della nota 58 - assenza percepibile ictu oculi ad un superficiale controllo - avrebbe dovuto seguire un doveroso diniego da parte della ASL, la quale oggi non può dolersi della propria incuria.” In sostanza, la sua condotta sarebbe connotata da errore scusabile, non essendo in condizione di conoscere e prevenire l'evento lesivo che sarebbe potuto derivare. Dunque, la condotta da lei tenuta nella circostanza non sarebbe qualificabile come affetta da dolo o colpa grave. Sul piano oggettivo, poi, le contestazioni mossele non sarebbero né fondate né provate, non trovando applicazione - nella fattispecie - diversamente da quanto affermato dall'attrice, l'articolo 651 c.p.p. bensì il 445 del codice del rito penale, in base al quale la sentenza di patteggiamento non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, posto che il processo penale nei suoi confronti si è concluso con sentenza in data 27 maggio 2005 con applicazione della pena concordata. In ogni caso la convenuta ha affermato di aver pagata alla ASL n. 1 umbra la somma di € 2.000,00 a titolo di risarcimento danni, morali e materiali. Nel merito, poi, il quadro indiziario emerso in occasione delle indagini è risultato non univoco, in quanto non sono state verificate ipotesi di iperprescrizione (essendo le somministrazioni di ossigeno indirizzate tutte a pazienti effettivamente bisognosi del preparato a scopo terapeutico) ed essendo fuorvianti le dichiarazioni di alcuni pazienti circa le quantità utilizzate. In tale senso ella ha affermato che “il medico si limita a prescrivere il quantitativo di galenico che ritiene necessario alla luce della patologia del proprio paziente rimettendo alla discrezione ed alla disponibilità del farmacista la concreta consegna di x bombole contenenti il predetto galenico. Far riferimento al numero delle bombole prescritte dal medico anziché al fatto che quest'ultimo prescrivesse o meno ossigeno gassoso vizia in radice la genuinità del quesito formulato dagli inquirenti e la conseguente risposta dell'interrogato.”.

Quanto al danno, la Bini ha evidenziato come quello patrimoniale sia stato da lei già risarcito e la quantificazione effettuata dall'attrice sarebbe erronea, in quanto non terrebbe conto delle giacenze di magazzino precedenti al 1999 ed in quanto le uniche ricette riferite a due pazienti riguardano quantità di ossigeno del valore di € 6.019,30, dal quale detrarre comunque la parte risultata utilizzata. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale, poi, sarebbe del tutto infondata e priva di elementi probatori, non essendo stato prospettato alcun elemento concreto, ma solo una descrizione teorica dell'identificazione del danno. In tale quadro, illegittima sarebbe l'utilizzazione della previsione dell'articolo 1226 c.c. volta a colmare un'insufficienza di prova sull'esistenza stessa del danno, determinabile in via equitativa, ma comunque da provare nella sua entità e suscettibile di valutazione patrimoniale. Richiamata, in proposito, recente giurisprudenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in materia, la Bini ha concluso chiedendo in via principale di accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia sua responsabilità per i fatti dedotti, ovvero, in subordine, di ridurre l'addebito all'importo di € 2.000,00, già corrisposti a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale, dichiarando altresì che nulla sia dovuto a titolo di danno non patrimoniale.

3 - Mariella Farchioni, titolare dell'omonima farmacia con sede a Giano dell'Umbria, frazione Bastardo, è stata citata per € 2.132,46, dei quali € 800 a titolo di danno non patrimoniale, causato alla ASL n. 3 dell'Umbria.

L'attrice ha assunto che, nel periodo tra il 1 gennaio 1999 ed il 31 luglio 2001, le indagini hanno evidenziato la differenza esistente tra il quantitativo di ossigeno gassoso che emergeva dalle 380 ricette mediche spedite alla farmacia e sequestrate presso la ASL e quello acquistato dalle ditte fornitrici che, in sede penale, è stata definitivamente quantificata in 172.000 litri, pari all'importo di € 1.332,46. Le cifre scaturiscono dal raffronto tra forniture ed erogazioni e riguarderebbero ricette riferibili a vari pazienti circa i quali si sono evidenziate anomalie relative alle quantità giornaliere prescritte (talora doppie nella stessa giornata) ovvero che sono risultati utilizzare ossigeno liquido e non gassoso e che le quantità di quest'ultimo detenute per scorta erano di entità ben minore di quella esposta in prescrizione, ovvero ancora ai quali sono state effettuate contestualmente nello stesso giorno forniture di entrambi i tipi di ossigeno.

La Farchioni s'è costituita in giudizio con comparsa depositata alla Sezione il 14 settembre 2005, evidenziando - in primo luogo - l'insussistenza di alcuna presunta truffa ai danni dell'Amministrazione sanitaria, come attestato dalla sentenza del GUP di Perugia n. 61/05, del 17 febbraio 2005 (peraltro non definitiva, in quanto risultata appellata dal P.M. penale). Non risulterebbe, altresì, determinato alcun danno patrimoniale all'ASL n. 3 umbra, in quanto la differenza di quantità rilevata discenderebbe esclusivamente dall'utilizzazione di scorte pregresse detenute in farmacia al momento iniziale del conteggio effettuato in sede d'indagine, per fronteggiare eventuali esigenze immediate. Successivamente tali scorte non si sono rese necessarie per mutate condizioni di fornitura dalla produttrice, come confermato nelle dichiarazioni dei dipendenti della farmacia delle quali s'è avvalso anche il Giudice penale. Quest'ultimo avrebbe escluso, così, tanto che la Frachioni abbia chiesto alla ASL il rimborso di forniture non effettuate, quanto che vi fossero concreti elementi per far supporre una certa disponibilità dell'intero quantitativo nel periodo temporale considerato. Inoltre, nessuno dei destinatari delle forniture, in sede di sommarie informazioni, ha riferito di aver ricevuto quantitativi di ossigeno inferiori a quelli esposti in prescrizione e lo stesso Giudice penale ha riconosciuto l'assoluta regolarità della consegna delle bombole d'ossigeno ai pazienti, attesa la piena corrispondenza tra i quantitativi prescritti e quelli consegnati. Fatto riferimento, così, alle conclusioni della sede penale a lei favorevoli, la Farchioni ha concluso chiedendo la reiezione della domanda attrice, in quanto infondata.

4 - Maria Cristina Rossi, titolare dell'omonima farmacia con sede ad Assisi, è stata citata per risarcire la somma complessiva di € 5.000,00, a titolo di danno non patrimoniale causato alla ASL n. 2 dell'Umbria, avendo già provveduto a rimborsare il danno patrimoniale di € 8.819,79.

L'attrice ha assunto che il danno causato dalla convenuta si sarebbe concretizzato per effetto di forniture ai destinatari di bombole parzialmente utilizzate, con spedizione alla ASL di ricette concernenti un quantitativo prescritto diverso da quello erogato e nell'assoluta incertezza di una successiva regolarizzazione o, ancora, nell'ammissione di un comportamento consistente nella consegna di quantitativi di ossigeno diversi da quelli esposti in ricetta. Né alcuna scusante a tale condotta potrebbe derivare da incertezze sulle norme concernenti il riutilizzo di bombole non utilizzate e/o parzialmente utilizzate.

La convenuta s'è costituita con comparsa depositata alla Sezione il 12 settembre 2005 nella quale ha pregiudizialmente eccepito essere gli addebiti dell'attrice prematuri rispetto alla mancata definizione del giudizio penale ed alla conseguente inapplicabilità dell'articolo 651 c.p.p., il quale presuppone la pronuncia definitiva di condanna in quella sede. Nel merito ha eccepito l'indeterminatezza degli addebiti ed ha fatto riferimento a tutte le sentenze penali assolutorie intervenute nei confronti di altri convenuti nel presente giudizio (Garofoli e Farchioni). In sostanza vi sarebbe la sola “sensazione” di una gestione non sempre corretta nei casi di ossigeno terapia. Nel suo caso solamente quattro degli otto casi esaminati possono essere oggetto di contestazione per quanto riguarda l'uso di ossigeno liquido e gassoso, come risulta dalla esatta lettura delle conclusioni del CTU della sede penale, perdipiù caratterizzate da formula dubbiosa. Per quanto, poi, concerne le risultanze dell'indagine effettuata dai Carabinieri, debbono essere considerate le giacenze di magazzino e le discrepanze sono essenzialmente riconducibili a rese di bombole non completamente vuote, da gestione di bombole non utilizzate dal paziente e nuovamente dispensate e da consegne non immediatamente corrispondenti alla richieste per soddisfare esigenze immediate dei pazienti, salva la spedizione immediata della ricetta alla ASL in quanto obbligatoria, e non procedendo poi i pazienti interessati al ritiro della quantità di differenza. Il tutto in quanto la disponibilità della farmacia ammontava a non più di 10 o 12 contenitori, macchinosa era la contabilità relativa nel traffico degli stessi e assenti erano precise prescrizioni sul trattamento delle eccedenze nei casi di uso parziale, come inequivocamente emerge dalla corrispondenza intercorsa con la ASL ed esitata in una risposta non definitiva ed atta a risolvere la problematica in questione. Non vale, al proposito, il riscontro fornito dal direttore generale della ASL, che nulla ha chiarito in tema, né la rilevanza della questione è attenuata dall'osservazione che la richiesta di chiarimenti sia intervenuta ad indagine avviata, essendo stata tempestiva rispetto all'emergere della problematica stessa. In conclusione, la Rossi ha chiesto che la Corte respinga la domanda attrice, dichiarando la sua completa estraneità ai fatti contestati perché insussistenti e non costituenti reato, assolvendola da ogni addebito ed obbligo o adempimento nei confronti dell'Amministrazione sanitaria.

5 - Fabrizio Peppoloni, titolare della farmacia S. Feliciano con sede a Foligno, via Garibaldi, 23/25, è stato citato per risarcire la somma complessiva di € 28.157,34, dei quali € 11.000,00 a titolo di danno non patrimoniale cagionato all'ASL n. 3 dell'Umbria.

L'attrice ha assunto che la spedizione delle ricette e la consegna di materiale avvenivano a cura di personale addetto alla farmacia e non dello stesso convenuto, ma questi aveva l'obbligo di vigilare sulla correttezza delle attività medesime, come è avvenuto all'inizio delle attività di indagine, con riferimento ad una quantità di ossigeno solo apparentemente erogato pari a litri 2.214.750. Tale mancata vigilanza ha determinato che si consolidassero comportamenti non conformi alle norme, quali la consegna di quantitativi di ossigeno inferiori a quelli riportati sulle prescrizioni, la consegna di “buoni” per il ritiro delle bombole rimanenti, la non effettività del ritiro delle rimanenze, la spedizione alla ASL di ricette per il rimborso in tali condizioni, lo stoccaggio di bombole riconsegnate piene insieme alle altre e così via.

Il convenuto s'è costituito con comparsa depositata alla Sezione il 14 settembre 2005 nella quale ha chiesto, in primo luogo, la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello penale, prevista per il novembre prossimo, avendo egli chiesto l'applicazione del rito speciale di cui all'articolo 438 c.p.p., subordinandola all'escussione quali testimoni della responsabile del controllo ricette della farmacia, del commesso incaricato dello stoccaggio e del commercio delle bombole e del direttore amministrativo della ASL n. 3 umbra. Ciò in ragione della perfetta coincidenza tra i fatti qui contestati e quelli oggetto del giudizio penale, ancora in via di accertamento.

Nel merito ha, comunque, chiarito che la responsabile del commercio dell'ossigeno in bombole è la dottoressa Minni, dipendente della farmacia, coadiuvata dal signor Arcangeli, che da più di venti anni vi lavora quale commesso ed ha affermato di aver effettuato, saltuariamente, ma costantemente, controlli contabili, fidando nei collaboratori ed ottenendo comunque riscontri compatibili con l'andamento delle vendite (i ricavi erano in linea con l'ammontare degli acquisti, tenuto conto dei margini di ricarico). Nel settembre 2001 controlli più approfonditi gli hanno consentito di rendersi conto di anomalie nella vendita di ossigeno gassoso in bombole negli anni tra il 1997 ed il 2001, nel senso che è emersa una differenza tra il prodotto acquistato in farmacia e quello rimborsato, risultato superiore al primo, così che i rimborsi non dovuti sono ammontati ad € 11.662,92.

Ciò è dipeso da un banale disguido occorso tra i dipendenti della farmacia, nel senso che la Minni ha chiesto il rimborso anche di tutti i quantitativi risultanti dalle ricette recate dai clienti e rimessele dall'Arcangeli, non escludendo dal novero le bombole non consegnate in quanto non disponibili in magazzino o non più richieste dai clienti. A chiarimento avvenuto il convenuto ha affermato di aver provveduto - prima dell'avvio dell'azione penale - a restituire all'ASL n. 3 quanto indebitamente percepito, sanando l'irregolarità attraverso lo storno del relativo importo dalle successive notulazioni, come risulterebbe dalle distinte contabili e confermato dal dirigente dell'Azienda dr. Martelli con nota del 13 settembre 2005 allegata alla comparsa. Sussisterebbe, poi, differenza tra gli importi spontaneamente restituiti e quelli indicati dall'attrice in citazione, come stabilito anche da ulteriori controlli effettuati dai Carabinieri che hanno confermato l'esattezza dei conteggi effettuata dallo stesso convenuto.

In conclusione il Peppoloni ha chiesto che la Corte sospenda il giudizio fino alla pronuncia penale irrevocabile, ovvero, nel caso di mancato accoglimento di tale richiesta, che sia dichiarata insussistente l'ipotesi di danno, patrimoniale e non, prospettata dalla Procura, con conseguente reiezione della domanda attrice.

6 - Gilberto Garofoli, direttore della farmacia comunale Ospedale Calai, con sede a Gualdo Tadino, piazza Martiri della Libertà, 14, è stato citato per risarcire alla ASL n. 3 dell'Umbria la somma complessiva di € 6.500,00 a titolo di danno non patrimoniale, essendo stata l'Azienda già risarcita dal Comune per il danno patrimoniale subito.

L'attrice ha dato atto, in primo luogo, della peculiare situazione del Garofoli, il quale risulta essere l'unico farmacista, tra i convenuti, non titolare dell'esercizio, bensì dipendente del Comune, con la qualifica apicale di direttore, nonché dell'intervenuta sentenza penale di primo grado (peraltro oggetto di gravame da parte del P.M.) motivata sulla mancanza di riscontri probatori certi in merito alla sussistenza dell'elemento psicologico tipico della truffa e pertanto perché il fatto non costituisce reato.

Ciò premesso, l'attrice ha assunto che la stessa sentenza penale - pur escludendo il dolo dell'imputato - ha evidenziato che “la riconosciuta sussistenza di tale disposizione patrimoniale non dovuta come conseguenza dell'inganno posto in essere; la sussistenza di una effettiva volontà del Garofoli di portare la ASL ad effettuarla; la piena consapevolezza nello stesso dell'inganno posto in essere nei confronti della ASL presentando alla stessa ricette le cui prescrizioni erano state adempiute in tempi diversi con la medesima bombola di ossigeno gassoso; la sua volontà di far raggiungere a terzi, in particolare l'Amministrazione comunale, un profitto quale finalità tipica ed essenziale del processo esecutivo dell'intera macchinazione truffaldina”. Ancor più rilevante, poi, appare essere la riconosciuta sussistenza di errori nella condotta del convenuto, non giustificabile dall'emergenza determinata dal terremoto né dalla sua assenza dalla farmacia, competendogli comunque un controllo sulla gestione della stessa anche a livello di direttive generali, in ragione della qualifica rivestita. Su questi elementi, dunque, l'attrice ha ravvisato la sussistenza della responsabilità amministrativa e contabile contestata, in ragione della qualifica di agente contabile rivestita dal convenuto, non essendo contestabile il fatto storico della richiesta di rimborso alla ASL di ossigeno gassoso in quantità superiore a quello acquistato. La mancanza di dolo, dunque, non esclude la sussistenza, nella condotta tenuta, dell'elemento psicologico necessario a configurare la responsabilità amministrativa patrimoniale, posto che il convenuto aveva il dovere di adottare un comportamento contabilmente corretto, non riscontrabile nel meccanismo di riutilizzo delle bombole non utilizzate nel periodo considerato, tra il 1996 ed il 2001, ancorché in presenza di tardive richieste di chiarimenti sul trattamento da riservare all'ossigeno residuo.

Il Garofoli s'è costituito con comparsa depositata alla Sezione in data 31 agosto 2005 nella quale ha evidenziato, preliminarmente, la mancata commissione di alcuna illiceità da parte sua, così come sancito dalla sentenza penale di primo grado. È emersa in tale sede, invece, una erronea, ma incolpevole, gestione delle bombole di ossigeno restituite in quanto non utilizzate, stante la mancanza di alcuna utilità che egli avrebbe potuto ricavare dai disavanzi. Ribadita la mancanza di precise disposizione in materia di gestione dei “resi”, il convenuto ha evidenziato una distorta interpretazione, da parte dell'attrice, dei motivi della sentenza penale, il cui significato è invece del tutto opposto a quello assunto nell'atto introduttivo del presente giudizio, essendo invece palese la sua non consapevolezza circa il fatto contestato. Per quel che concerne, poi, la quantificazione del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 1226 c.c., essa è stata operata, erroneamente ed eccessivamente, non in proporzione alla gravità dell'illecito, bensì in rapporto all'entità del danno patrimoniale sofferto. Nel caso di specie non vi è stata alcuna anomalia in ordine al rapporto tra prescrizioni e somministrazioni; al contrario l'ossigeno gassoso è stato sempre prescritto a pazienti realmente bisognosi e secondo quantitativi necessari, così che la sola anomalia riscontrata è ravvisabile nel disavanzo contabile tra ossigeno acquistato e quello per il quale è stato ottenuto il rimborso. Peraltro, la rifusione del danno patrimoniale all'ASL da parte del comune di Gualdo Tadino è avvenuta - all'esito del ricalcolo effettuato dai Carabinieri - per un importo superiore a quello effettivamente spettante. Dunque, il danno non patrimoniale sarebbe insussistente, per mancanza di prova e di nesso causale tra condotta e pregiudizio ed è risarcibile solamente in presenza dei tassativi elementi indicati nell'articolo 2059 c.c. Sotto questo profilo, poi, il convenuto ha contestato anche l'impostazione attrice con riferimento alla sua qualifica di agente contabile, con riferimento agli obblighi che in tale veste gli incomberebbero, prospettando la giurisdizione del Giudice civile - dinanzi al quale avrebbe potuto agire la ASL - e non quella della Corte dei conti.

Tutto ciò premesso, il Garofoli ha concluso chiedendo alla Corte in via principale di dichiarare il difetto di giurisdizione; in subordine, di dichiarare la domanda giudiziale infondata nel merito e, in ulteriore subordine, di limitare l'entità della domanda al limite massimo di € 2.812,64, somma costituente l'eccedenza sul danno patrimoniale subito dalla ASL che il comune di Gualdo Tadino ha già versata.

7 - Lamberto Nofrini, titolare della farmacia omonima sita a Corciano, località Mantignana, è stato chiamato a risarcire la somma complessiva di € 8.504,00, dei quali € 3.000,00 a titolo di danno non patrimoniale causato alla ASL n. 2 dell'Umbria.

L'attrice ha assunto che il convenuto - tra il 1 gennaio 1999 ed il 30 giugno 2004 - avrebbe reiteratamente trasmesso all'ASL, per il rimborso, ricette (e relativa distinta contabile) indicanti quantitativi prescritti superiori a quelli effettivamente acquistati, ottenendo, così, rimborsi superiori al dovuto. Ciò non sarebbe dipeso da una mera discrasia contabile, come il Nofrini ha evidenziato nelle sue deduzioni, benché anche tale evenienza, in ragione della qualifica di agente contabile che la Procura attribuisce ai farmacisti, sarebbe da sé sola sufficiente a determinare la responsabilità amministrativa patrimoniale, oltre che esser stata di entità tutt'altro che modesta.

Il convenuto s'è costituito in giudizio con comparsa depositata alla Sezione il 14 settembre 2005, nella quale ha concordato con la premessa dell'attrice circa la specificità di ciascuna posizione dedotta a giudizio. Al Nofrini non è stato contestato che abbia ricevuto rimborsi per ossigeno (non) erogato a pazienti defunti, oppure ospedalizzati, né vittime di cosiddette “sovraprescrizione”, o sani o non abbisognevoli di tale galenico, né che abbia mai rivendute bombole restituite inutilizzate o parzialmente utilizzate. La sola contestazione concerne la consegna di quantità di galenico inferiore a quella prescritta sulla base della discrasia contabile tra le prescrizioni dal 1 gennaio 1999 al 30 giugno 2001 e le fatture di acquisto, non essendovi altri atti di indagine.

Tale discrasia, che potrebbe costituire un indizio di anomalia o irregolarità, non determina condotta illecita, ben potendo esser stata originata da meccanismi quali le giacenze di magazzino antecedenti al computo ovvero a mancata fatturazione da parte dei fornitori, come da lui dichiarato in sede penale. Dalle indagini effettuate dal patrocinante - ai sensi dell'articolo 391 c.p.p. - è emerso che i destinatari delle forniture hanno dichiarato unanimemente di aver ricevuto le intere quantità di galenico prescritte, ricevendolo in bombole piene e sigillate. Ne è seguita, così, l'assoluzione nel processo penale (sentenza del GUP in data 16 giugno 2005) e la materialità dei fatti, come pure affermato dall'attrice, ha efficacia vincolante anche nel presente giudizio, ai sensi dell'articolo 651 c.p.p.. Negata, così, la sussistenza di indebiti rimborsi, il convenuto ha - altresì - contestato l'assunto contenuto in citazione circa reiterati comportamenti idonei a causare danno patrimoniale all'ASL, in quanto, anche a voler considerare il farmacista agente contabile (ma, in realtà, assoggettato alle sole disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 371 del 1998 e non a quelle dell'articolo 194 del regio decreto n. 827 del 1924), il fatto non si è concretato, in ragione della piena corrispondenza tra forniture e rimborsi. In realtà, la convenzione nazionale relativa ai farmacisti implica esclusivamente l'obbligo - risultato adempiuto - di consegna all'assistito del galenico, così che ciò che deve essere provato contabilmente è solo tale fatto e non l'avvenuto acquisto dello stesso. Nessuna disposizione richiede l'allegazione di altri documenti, meno che mai fatture o bolle d'accompagnamento o altro, attestanti il solo acquisto del galenico, non la consegna; come pure non vi è obbligo di contabilizzazione del carico e dello scarico dell'ossigeno gassoso, come invece affermato dall'attrice. Non vi sono, quindi, elementi che facciano deporre per una trascuratezza nella tenuta delle scritture contabili, mai contestate né dall'ASL né da altri soggetti.

Il Nofrini ha, così, concluso chiedendo in via principale la reiezione della domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e, in via istruttoria, ha chiesto l'acquisizione degli atti preso il Giudice penale.

8 - Giuseppe Costantini, socio contitolare con Anna Costantini, della farmacia omonima con sede a Bastia Umbra, frazione Costano, è stato citato per risarcire all'ASL n. 2 dell'Umbria la somma di € 1.500,00 a titolo di danno non patrimoniale.

L'attrice, infatti, ha dapprima ritenuto sussistenti le condizioni per l'estromissione dal giudizio di Anna Costantini e, in seguito, ha preso atto del sopravvenuto risarcimento del danno patrimoniale da parte del convenuto mediante versamento alla danneggiata della somma di € 3.400,80, comprensiva della sorte capitale e degl'interessi legali ed ha proseguito il giudizio per il solo danno non patrimoniale. Risulta agli atti, tuttavia, che nelle more dello svolgimento del giudizio il convenuto abbia proceduto anche al versamento della somma relativa a tale posta di danno.

9 - Raffaella Luciani, direttore tecnico e professionale della omonima farmacia con sede a Perugia, frazione Castel del Piano, via Strozzacapponi, è stata citata per risarcire all'ASL n. 2 dell'Umbria la somma di € 900,00, a titolo di danno non patrimoniale.

L'attrice ha preso atto, infatti, dell'avvenuto versamento della somma di € 1.867,24 relativa al danno patrimoniale arrecato all'Azienda, somma comprensiva di sorte capitale ed interessi legali ed ha proseguito il giudizio per la sola posta di danno non patrimoniale che, tuttavia, risulta esser stato risarcito all'Azienda nelle more dello svolgimento del giudizio.

10 - Alessandro Rossi, legale rappresentante della farmacia Cortonese con sede a Perugia, via Acquarossa, 10, è stato citato per risarcire alla ASL n. 2 dell'Umbria la somma di € 1.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.

L'attrice ha preso atto, infatti, dell'avvenuto versamento della somma di € 2.108,40 relativa al danno patrimoniale arrecato all'Azienda, somma comprensiva di sorte capitale ed interessi legali ed ha proseguito il giudizio per la sola posta di danno non patrimoniale che, tuttavia, risulta esser stato risarcito all'Azienda nelle more dello svolgimento del giudizio, come il convenuto ha ribadito nell'atto di costituzione in giudizio depositato alla Sezione il 29 settembre 2005.

11 - Giancarlo Bonaca, legale responsabile della omonima farmacia con sede a Perugia, frazione Ripa, via Montefalco, 32/B, è stato citato per risarcire all'ASL n. 2 dell'Umbria la somma di € 1.000,00, a titolo di danno non patrimoniale.

L'attrice ha preso atto, infatti, dell'avvenuto versamento della somma di € 1.842,01 relativa al danno patrimoniale arrecato all'Azienda, somma comprensiva di sorte capitale ed interessi legali ed ha proseguito il giudizio per la sola posta di danno non patrimoniale che, tuttavia, risulta esser stato risarcito all'Azienda nelle more dello svolgimento del giudizio.

12 - Silvano Susta, legale rappresentante dell'omonima farmacia con sede a Passignano sul Trasimeno, via Roma, 30, è stato citato per risarcire alla ASL n. 2 dell'Umbria la somma di € 1.400,00 a titolo di danno non patrimoniale.

L'attrice ha preso atto, infatti, dell'avvenuto versamento della somma di € 2.395,00 relativa al danno patrimoniale arrecato all'Azienda, somma comprensiva di sorte capitale ed interessi legali ed ha proseguito il giudizio per la sola posta di danno non patrimoniale che, tuttavia, risulta esser stato risarcito all'Azienda nelle more dello svolgimento del giudizio, come il convenuto ha ribadito nell'atto di costituzione in giudizio depositato alla Sezione il 29 settembre 2005.

13 - Luana e Gianluca Ceccarelli, soci contitolari dell'Antica Farmacia Ceccarelli snc, con sede a Gubbio, piazza Giordano Bruno, 2, sono stati citati per risarcire alla ASL n. 1 dell'Umbria la somma di € 2.400,00 a titolo di danno non patrimoniale.

L'attrice ha preso atto, infatti, dell'avvenuto versamento della somma di € 5.509,00 relativa al danno patrimoniale arrecato all'Azienda, somma comprensiva di sorte capitale ed interessi legali ed ha proseguito il giudizio per la sola posta di danno non patrimoniale che, tuttavia, risulta esser stato risarcito all'Azienda nelle more dello svolgimento del giudizio, per l'importo di € 3.070,00, in quanto anch'esso rivalutato.

14 - Claudio Cristini, legale responsabile della Farmacia Angelo Cristini di Cristini Claudio, con sede a S. Giustino, frazione Selci Lama, via della Stazione 7/a, è stato citato per risarcire all'ASL n. 1 dell'Umbria la somma di € 2.973,12, dei quali € 1.000,00, a titolo di danno non patrimoniale.

Nelle more dello svolgimento del giudizio il convenuto risulta abbia versato la somma di € 3.885,12, a titolo di risarcimento di entrambe le poste di danno, con interessi e rivalutazione monetaria.

15 - Francesco Maria e Cristina Pierotti, soci contitolari della omonima farmacia con sede a Gubbio, sono stati citati per risarcire alla ASL n. 1 dell'Umbria la somma di € 2.500,00 a titolo di danno non patrimoniale.

L'attrice ha preso atto, infatti, dell'avvenuto versamento della somma di € 6.458,00 relativa al danno patrimoniale arrecato all'Azienda, somma comprensiva di sorte capitale ed interessi legali ed ha proseguito il giudizio per la sola posta di danno non patrimoniale che, tuttavia, risulta esser stato risarcito all'Azienda nelle more dello svolgimento del giudizio, per importo comprensivo di rivalutazione monetaria.

16 - Francesco Mencaglia, legale responsabile dell'omonima farmacia con sede a Perugia, frazione Case Sparse di Solfagnano, Strada Statale Tiberina Nord n. 287, è stato citato per risarcire all'ASL n. 2 dell'Umbria la somma di € 4.000,00, a titolo di danno non patrimoniale.

L'attrice ha preso atto, infatti, dell'avvenuto versamento della somma di € 7.288, 58 relativa al danno patrimoniale arrecato all'Azienda, somma comprensiva di sorte capitale ed interessi legali ed ha proseguito il giudizio per la sola posta di danno non patrimoniale che, tuttavia, risulta esser stato risarcito all'Azienda nelle more dello svolgimento del giudizio.

All'udienza pubblica per la discussione del giorno 4 ottobre 2005, gli intervenuti in rappresentanza delle parti hanno sostanzialmente ribadito le rispettive argomentazioni contenute negli atti scritti.

Inoltre:

-   l'avvocato Bogini, per la Guerri, ha chiesto un'adeguata valutazione, da parte del Giudice, del buon comportamento processuale tenuto dal convenuto ed ha, comunque, contestata - ai fini del danno non patrimoniale asseritamente causato - l'esistenza dell'immedesimazione organica del farmacista nella Pubblica amministrazione;

-    l'avvocato De Matteis, per il Brando, ha evidenziato, a sostegno dell'eccezione di inammissibilità/nullità della citazione nei confronti del detto convenuto, la diversa impostazione dell'invito a dedurre (relativo a falsità nell'erogazione del galenico) rispetto all'atto introduttivo del giudizio (fondato sull'utilizzazione di un ricettario intestato ad altro medico);

-    l'avvocato Palumbo, per Maria Cristina Rossi, ha richiamato il caos verificatosi nel periodo immediatamente successivo agli eventi calamitosi del settembre 1997 ai fini del verificarsi delle discordanze nelle forniture d'ossigeno;

-    l'avvocato Pillon, per il Nofrini, ha pure confermato che le quantità di galenico consegnato ai pazienti coincidono con quelle chieste a rimborso, a prescindere dalla corrispondenza delle stesse con le forniture acquisite, essendo riferibili le discrasie esclusivamente a giacenze di magazzino e da “sconti ed omaggi” non contabilizzabili (cioè i fornitori consegnavano quantità d'ossigeno maggiori di quelle fatturate) e senza che tale circostanza determini illiceità, essendo l'acquisto del bene libero presso il fornitore più conveniente;

-    l'avvocato Bordoni, infine, ha chiesto il rinvio della discussione nei confronti del Peppoloni, patrocinato dal suo delegante avvocato Caparvi, impedito a partecipare, ma desideroso di svolgere personalmente la difesa del convenuto anche nella fase dibattimentale. Tale richiesta è stata accolta dal Collegio, che ha rinviato, con il consenso anche della rappresentante del Pubblico ministero, la discussione orale del giudizio intentato dalla Procura nei confronti del detto convenuto alla data del 18 ottobre 2005.

Infine, la rappresentante del Pubblico ministero ha dichiarato del tutto satisfattivi della domanda risarcitoria i rimborsi effettuati dai convenuti Giancarlo Bonaca, Francesco Mencaglia, Silvano Susta, Luana e Gianluca Ceccarelli, Francesco Maria e Cristina Pierotti, Giuseppe Costantini, Raffaella Luciani e Claudio Cristini.

All'udienza pubblica per la discussione del giorno 18 ottobre 2005 l'avvocato Caparvi, per il Peppoloni, s'è riportato alle argomentazioni già dedotte nella comparsa di costituzione ed ha aggiunto che, mancando le fustelle sulle bombole, solamente dopo l'informativa richiesta alla Farmaservice è stato possibile rendersi conto della discrasia contabile. Peraltro, il fatturato della farmacia derivante dalla vendita dell'ossigeno è pari ad un millesimo dell'intero e ciò fa escludere ogni intento fraudolento nella condotta del convenuto. L'errore non è consistito nella fornitura parziale ai pazienti, bensì nella fase delle richieste di rimborso. Il riscontro sui fatti c'è stato e risale ad una fase antecedente all'indagine penale. Va tenuto nel debito conto, altresì, che il nesso causale tra condotta e danno è stato interrotto per il danno non patrimoniale, in quanto il disdoro dell'immagine è riferibile solo alla farmacia, non all'Amministrazione danneggiata. Ha concluso, così, insistendo nelle richieste contenute nella comparsa di costituzione, non essendo ancor intervenuto definitivamente l'accertamento in sede penale.

La rappresentante del Pubblico ministero ha, invece, insistito per la prosecuzione dell'azione con riferimento al danno non patrimoniale, tenendo conto del versamento già intervenuto ad opera del Peppoloni a valere sul danno patrimoniale da lui causato. Nella circostanza, insistendo nella domanda giudiziale contenuta in citazione, ha ribadito che il farmacista risponde anche del danno causato dai collaboratori e che non può essere addotto a scusante l'improprio sistema dei “buoni” con il quale, secondo le dichiarazioni rese da un addetto alla farmacia, erano somministrate le frazioni di ossigeno non consegnate a fronte della prescrizione.

Considerato in

DIRITTO

La questione all'esame del Collegio concerne un'ipotesi di danno erariale, asseritamente causato da farmacisti e medici di base alle ASL n. 1, 2 e 3 dell'Umbria, determinato da indebiti rimborsi ricevuti o fatti ricevere per somministrazioni di ossigeno terapeutico asseritamente improprie nell'an e nel quantum ovvero non effettivamente erogate.

I - Preliminarmente il Collegio tiene conto della separazione dei giudizi, effettuata all'esito dell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2005, a seguito della quale è stata emessa sentenza nei confronti dei convenuti Anna Costantini, Stefano Brando, Giancarlo Bonaca, Francesco Mencaglia, Silvano Susta, Luana e Gianluca Ceccarelli, Francesco Maria e Cristina Pierotti, Giuseppe Costantini, Raffaella Luciani e Claudio Cristini.

Ciò in quanto il Collegio ha ritenuto ricorressero le ragioni di opportunità processuale di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 103 c.p.c., applicabile nei giudizi innanzi alla Corte dei conti per effetto del rinvio dinamico contenuto nell'articolo 26 del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, in base al quale, quando più parti sono convenute nello stesso processo, il giudice può disporre, anche nel corso della decisione, la separazione delle cause tra l'altro quando la continuazione della loro riunione renderebbe più gravoso il processo, gravosità che - nel caso - si sarebbe riverberata sulla stesura dei motivi della decisione.

Del resto, la stessa citazione non era ostativa a tale scelta, essendo stata impostata dall'attrice secondo uno schema di domande processuali riferite ad obbligazioni risarcitorie parziarie e avendo dato luogo ad una configurazione litisconsortile di tipo facoltativo, essendo le azioni - benché attinenti a situazioni tra loro analoghe ovvero, in taluni casi, collegate - promosse come del tutto autonome tra loro, così che il processo, formalmente unico, corrisponde ad una pluralità di rapporti tra loro scindibili, tanto che le vicende proprie di ciascuno di essi, singolarmente preso, non potrebbero interferire e comunicarsi agli altri e le pronunce emesse nei confronti di ciascuno non si estenderebbero all'intero processo, in considerazione della stessa autolimitazione posta nella formulazione delle rispettive domande giudiziali da parte dell'attrice e dell'esigenza per il Giudice di attenersi allo stretto rapporto tra chiesto e pronunciato.

II - Tanto premesso, con riferimento al convenuto Alessandro Rossi, farmacista, tenuto conto di quanto versato agli atti del giudizio e di quanto affermato dalla rappresentante del Pubblico ministero al dibattimento, il Collegio considera che, per la sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa attrice, l'oggetto della contesa non perduri e la pronuncia di cessazione della materia del contendere nei suoi confronti debba ricalcare quanto il Collegio stesso ha affermato a proposito dei convenuti Bonaca e altri, nella separata sentenza conseguita alla separazione dei giudizi, i motivi della quale devono intendersi nei confronti del Rossi del tutto qui confermati.

III - Con riferimento ai convenuti Rita Guerri, Gilberto Garofoli, Maria Cristina Rossi e Fabrizio Peppoloni, il Collegio osserva, preliminarmente che essi - con modalità diverse - hanno provveduto al risarcimento del danno patrimoniale causato all'Amministrazione sanitaria.

Infatti:

-   la Guerri ha provveduto mediante pagamento diretto, comprensivo anche degl'interessi legali (nel complesso: € 78.254,57), mediante assegno circolare tratto in data 16 febbraio 2004 sulla banca Istituto centrale delle banche popolari italiane s.p.a. a favore della Azienda sanitaria regionale Umbria n. 2 e la dichiarazione relativa all'avvenuto versamento, comprendente fotocopia del titolo di credito, è stata ricevuta dall'Azienda destinataria il giorno 20 febbraio 2004, come da dichiarazione dell'Ufficio protocollo versata in atti;

-    il comune di Gualdo Tadino, della farmacia comunale del quale il Garofoli era direttore, ha assunto - in data 19 novembre 2003 - la delibera n. 588 con la quale ha impegnato la somma di € 12.712,59, finalizzata alla “Restituzione all'ASL n°3 per consumo di ossigeno gassoso”, somma che l'ASL ha provveduto, secondo corrispondenza intercorsa e in base a quanto è stato dato atto nelle premesse della delibera medesima, a stornare per identico importo in data 29 agosto 2003 “come si evince dalla bolletta trasmessaci dal Tesoriere Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Agenzia di Gualdo Tadino”;

-    la Rossi ha provveduto mediante bonifico bancario tratto, in data 8 giugno 2004, dall'agenzia di Assisi della banca dell'Umbria a favore della ASL n. 2 dell'Umbria;

-    il Peppoloni ha provveduto mediante compensazione con altri crediti vantati nei confronti dell'ASL n. 3 dell'Umbria, come attestato dalla nota del dirigente del servizio di Contabilità generale dell'ASL medesima n. 25469, in data 13 settembre 2005.

Nei confronti di detti convenuti, dunque, la Procura - come la stessa rappresentante del Pubblico Ministero ha chiarito al dibattimento - sta attualmente procedendo nei limiti della domanda riferita alla partita di danno non patrimoniale.

La domanda deve esser dichiarata infondata e, di conseguenza, respinta.

In tema l'attrice, nell'atto introduttivo del giudizio, ha pertinentemente richiamato parte della oramai vasta giurisprudenza in materia (in particolare le SS.UU. della Corte di cassazione, in data 21 marzo 1997, n. 5669 e la Sez. I centrale della Corte dei conti in data 19 febbraio 2003, n. 78/2003/A), alla formazione della quale ha ampiamente contribuito anche questa stessa Sezione in varie occasioni.

Il richiamo concerne la oramai pacifica qualificazione degli aspetti oggettivi di tale forma di danno, circa i quali non è qui neppure necessario dare ulteriore conto, in presenza di un indirizzo interpretativo oramai pressoché consolidato.

Quel che, invece, nella fattispecie assume maggiore rilevanza è da riferire ai profili soggettivi della questione, con particolare riguardo all'idoneità di chi sia convenuto per tale partita a produrre il danno non patrimoniale in questione, per effetto del pregiudizio arrecato all'immagine dell'Amministrazione danneggiata in dipendenza della condotta illecita posta in essere.

Tale idoneità, nel caso dei farmacisti Guerri, Garofoli, Maria Cristina Rossi e Peppoloni, deve essere esclusa.

La questione, infatti, non deve esser posta negli astratti termini riguardanti la figura dei soggetti convenuti, ma in quelli concreti dell'attività da questi posta in essere e dall'identificabilità di questa con l'azione amministrativa in senso proprio.

Più chiaramente, per venire alla fattispecie considerata, il Collegio è stato chiamato a stabilire se il porre in essere una condotta asseritamente illecita da parte di un farmacista determini anche i presupposti affinché l'illiceità ridondi sull'Amministrazione che questi si assume rappresenti, in guisa tale da determinare quell'identificazione dalla quale derivi una percezione collettiva dell'agente come sovrapponibile all'Amministrazione nella quale è incardinato e che, dunque, consenta di affermare che la condotta tenuta dall'agente abbia leso, rispetto all'indistinta collettività che della condotta abbia nozione, i valori fondanti dell'Amministrazione stessa, così da obbligare quest'ultima a sostenere gli oneri del ripristino della scalfita immagine di organizzazione tesa ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni collettivi secondo imparzialità, efficienza, buon andamento.

In proposito il Collegio considera che, nell'atto introduttivo del giudizio, la questione è stata posta sul presupposto che la sussistenza del rapporto di servizio - e, dunque, in definitiva, della giurisdizione della Corte dei conti per l'accertamento del diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno causato dall'agente - implichi ex se che il convenuto abbia la capacità di produrre, mediante l'eventuale condotta illecita concretata, anche il danno all'immagine dell'Amministrazione pregiudicata sotto il profilo patrimoniale.

La tesi non ha pregio.

Le condivise considerazioni dell'attrice rispetto alla sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti non sono idonee, però, a superare i limiti che derivano dal rapporto tra Amministrazione danneggiata sul piano patrimoniale ed agente infedele, rapporto che deve essere indagato caso per caso al fine di stabilire se esso determini quella identificazione tra i due soggetti considerati - danneggiante e danneggiata - dalla quale derivi, poi, quell'identificazione nella percezione collettiva determinante ai fini dello stabilire l'idoneità del danneggiante ad arrecare, insieme a quello patrimoniale, anche il danno non patrimoniale all'immagine della danneggiata del quale si discute.

Nel caso, dunque, ci si imbatte in una ipotesi nella quale soggetti, nell'esercizio di un'attività commerciale gestita con le regole proprie del libero commercio - sia pure in forza di determinati presupposti di professionalità accertati dalla p.a. e di un provvedimento amministrativo di carattere autorizzatorio - intrattengano, altresì, un rapporto con l'Amministrazione in base al quale dispensino particolari beni acquistati in proprio (medicinali e altri preparati con potere terapeutico), il costo di alcuni dei quali, per motivi di interesse pubblico, è assunto poi a carico parziale o totale della collettività, normalmente mediante il sistema del “rimborso”. Tale rimborso, però, non è erogato direttamente ai destinatari finali dei beni, bensì direttamente del dispensatore, che ai destinatari finali tali beni aveva ceduto gratuitamente o previo pagamento di un contributo non riferito al costo commerciale, ma finalizzato ad alleviare l'onere delle pubbliche finanze, ricevendo il rimborso a fronte della presentazione della relativa documentazione di riferimento (le ricette dei medici di base ricevute dai pazienti per ottenere i beni).

Orbene, i soggetti considerati, nella fase di dispiegamento di tale attività, non si identificano pienamente con l'Amministrazione (nel caso: sanitaria) che provvede alla tutela dell'interesse pubblico del quale s'è detto anche mediante l'assunzione dei costi dei preparati terapeutici. In siffatta costruzione difetta alcuna immediata percezione, nel destinatario dei beni, tra l'attività di dispensa e l'Amministrazione che provvede agli oneri, anche perché gli stessi beni - in mancanza di taluni presupposti stabiliti dall'Amministrazione stessa - possono ugualmente essere dispensati dagli stessi soggetti, a pagamento, allo stesso modo di qualsivoglia altra attività di libero commercio.

Pertanto, in mancanza di tale identificazione tra agente e Amministrazione, non può esservi del pari alcun pregiudizio che dall'eventuale condotta illecita dell'agente si riverberi direttamente sull'Amministrazione quanto ad imparzialità, efficienza e buon andamento, così da implicare, poi, per quest'ultima l'esigenza di sostenere gli oneri - patrimonialmente valutabili, anche in via equitativa - di ripristino dell'immagine lesa. Se poi da tale infedeltà dell'agente derivino conseguenze sul rapporto autorizzatorio esistente con l'Amministrazione, ciò è oggetto estraneo a questa giurisdizione e non implica alcuna pronuncia della Corte dei conti in merito.

Come in premessa, dunque, la domanda risarcitoria dell'attrice nei confronti dei convenuti Guerri, Garofoli, Maria Cristina Rossi e Peppoloni per tale posta di danno deve essere disattesa e, per conseguenza, respinta.

Completezza di trattazione impone che i motivi della reiezione della domanda attrice per tale posta di danno nei confronti del Garofoli siano esplicitati tenendo conto della peculiarità della posizione professionale di detto convenuto, non titolare di una propria farmacia, bensì direttore della farmacia comunale di Gualdo Tadino.

Dalla documentazione di causa emerge che, stante la particolare natura della farmacia gestita dal Garofoli, il danno alle finanze dell'Amministrazione sanitaria risulta esser stato risarcito dal comune di Gualdo Tadino, in quanto a favore di quest'ultimo s'era realizzato l'indebito arricchimento costituito dai rimborsi ricevuti per quantità di ossigeno non effettivamente cedute ai pazienti.

Dallo svolgimento della vicenda, dunque, emerge che il danno patrimoniale in senso proprio è stato costituito dagl'indebiti rimborsi ricevuti dal comune di Gualdo Tadino, e nei confronti di quest'ultimo il Garofoli non ha arrecato alcun danno patrimoniale, essendo stata la pendenza finanziaria tra i due enti ricomposta mediante la restituzione dell'indebito della quale s'è detto.

Né il Garofoli deve rispondere di alcun danno non patrimoniale nei confronti dell'Amministrazione comunale di appartenenza per due ordini di motivi:

-   sul piano processuale in quanto non vi è citazione nei suoi confronti a tale titolo;

-    sul piano sostanziale in quanto la stessa Amministrazione comunale - come emerge incontestabilmente dalla delibera della Giunta comunale n. 588 in data 17 novembre 2003 di presa d'atto dello storno eseguito da parte dell'ASL, dell'effettuazione dell'operazione certificata dalla banca Tesoriere del comune, nonché dall'assunzione dell'impegno sul capitolo 606/59 per “Restituzione all'ASL n° 3 per consumo di ossigeno gassoso” - ha assunto il provvedimento sulla relazione del convenuto ed ha dato atto della “ineccepibile moralità dimostrata negli anni di servizio dall'ex Direttore della farmacia Calai dr. Gilberto Garofoli, oltre alla convinzione che le procedure di verifica e di controllo rendevano di fatto inverosimile la possibilità di trarre personale vantaggio dalla situazione in oggetto”. Quanto espresso nella delibera, soggetta peraltro a pubblicità e quindi conoscibile alla collettività amministrata, dà atto che il direttore della farmacia abbia operato in modo tale da non compromettere l'immagine di efficienza dell'Amministrazione comunale, in ragione delle modalità attraverso le quali il danno patrimoniale all'ASL n. 3 umbra s'è realizzato, così che nessun danno all'immagine neppure della datrice di lavoro è da ritenere si sia in effetti configurato.

IV - I farmacisti Bini, Farchioni e Nofrini sono stati convenuti per risarcire all'Amministrazione sanitaria tanto il danno patrimoniale che quello non patrimoniale causato nell'attività di dispensazione dell'ossigeno, secondo quanto meglio esplicitato in fatto.

IV.1 - Quanto alla Bini, il Collegio deve, in primo luogo, prender atto della sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Perugia, il quale ha irrogato nei confronti della farmacista la pena di mesi 4 e giorni 10 di reclusione, sostituita con quella pecuniaria della multa di € 4.490, oltre alla multa di € 600,00.

Il provvedimento del GIP è stato emesso in applicazione dell'articolo 444 c.p.p. e reca, in parte motiva, anche la seguente considerazione: “Non è possibile nella fattispecie in esame giungere ad un proscioglimento degli imputati ex art. 129 c.p.p., sulla base degli elementi a loro carico raccolti dal PM”.

Rispetto a tali conclusioni, la convenuta, nella comparsa di costituzione nel presente giudizio, ha assunto che “le accuse mosse sono totalmente infondate ed in ogni caso ancora da <<provare>>. È infatti di tutta evidenza che gli accertamenti compiuti nel corso delle indagini preliminari al processo penale sono privi di rilevanza probatoria quanto alla <<sussistenza del fatto>>.

L'argomento è privo di fondamento e deve essere disatteso.

In tema la giurisprudenza della Corte dei conti, qui condivisa, ha avuto modo di affermare (recentemente, la Sez. giur. Lazio, con sentenza n. 540 del 31 marzo 2005) che la tesi secondo la quale la sentenza cosiddetta di “patteggiamento” della pena non ha alcun rilievo nel giudizio per responsabilità amministrativa patrimoniale non può trovare accoglienza sul piano giuridico.

Tale sentenza, inidonea di per sé a fare stato in altri giudizi, è però equiparata dall'articolo 445 c.p.p., salvo diverse disposizioni di legge, ad una sentenza di condanna. La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che tale equiparazione non conferisce alla sentenza patteggiata l'identico valore accertativo di quella resa al termine del dibattimento a proposito della esplicitazione della sussistenza della colpevolezza dell'imputato, ma presuppone che il Giudice penale abbia accertato che non esistono le condizioni per la declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., come testualmente dispone il secondo comma dell'articolo 444 c.p.p. e come, nel caso, il GIP presso il Tribunale di Perugia ha esplicitamente affermato in parte motiva. Ne deriva che la pronuncia, “anche se non implica un accertamento positivo della responsabilità penale dell'imputato, deve però contenere l'accertamento negativo della sussistenza delle cause di proscioglimento”, così che “se l'efficacia di giudicato, e quindi di vincolo giuridico anche per il giudice amministrativo, spetta soltanto alla sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. si configura, cionondimeno, come una sentenza penale di condanna. Ciò considerato non può negarsi - come oramai pacificamente ammesso dalla giurisprudenza contabile - che, nel giudizio diretto a far valere il danno erariale, il giudice possa e debba valutare la sentenza emessa a seguito di patteggiamento, non per dedurne valore di prova di per sé, ma per trarne elementi di valutazione ai fini del proprio convincimento, in presenza di altri concorrenti fattori indizianti, apprezzando, in un unico contesto comparato, i fatti e gli elementi raccolti nella sede penale e quelli acquisiti in sede istruttoria da parte della Procura della Corte dei conti”.

Gli elementi raccolti dal Giudice penale, in base ai quali questi ha ritenuto insussistenti i motivi per prosciogliere la Bini ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., coincidono con quelli assunti dall'attrice a fondamento della domanda risarcitoria, con riferimento alla difformità esistente tra le quantità di ossigeno acquistate dai fornitori e quelle risultate cedute ai pazienti e per le quali la farmacista ha chiesto il rimborso all'ASL n. 1 dell'Umbria. In particolare, a parte il contributo causale fornito al venir in essere del danno dal dr. Reali (circa il quale si dirà in seguito), la convenuta non è stata in grado di sottoporre in questa sede elementi di prova tali da orientare il convincimento del Collegio in senso diverso da quello prospettato in citazione.

In disparte, così, l'adeguatezza delle prescrizioni a favore dei pazienti effettuate dal medico di base, emerge che la marcata differenza rilevata tra quantità di galenico acquistate dai fornitori e quantità di galenico dispensate a favore dei pazienti, essendo la seconda maggiore della prima, non possa che essere attribuita ad una non effettività delle quantità dello stesso galenico per le quali la Bini ha chiesto il rimborso e quelle che aveva dispensato.

In vero, la Bini ha addotto, a giustificazione dell'asserita indebita percezione dei rimborsi in parola, una complessa argomentazione relativa alla idoneità delle prescrizioni mediche a costituire base per il rimborso da parte dell'ASL in mancanza della apposizione della “nota 58” della Commissione unica del farmaco, Organo del Ministero della sanità, oggi non più esistente, deputato a stabilire per quali farmaci ed a quali condizioni la spesa relativa potesse essere accollata al Servizio sanitario nazionale, parzialmente o integralmente. Dunque, secondo la convenuta, solamente in presenza di un'esplicitazione di tale nota sulla ricetta medica si sarebbe realizzata la condizione per il rimborso delle ricette; in mancanza, la stessa ASL avrebbe dovuto denegare i rimborsi, così da impedire che essi fossero impropriamente attribuiti; procedendovi, invece, l'Amministrazione sanitaria ha determinato il presupposto perché si ingenerasse la convinzione, nella Bini, che i rimborsi fossero dovuti e, dunque, la sua condotta - mercé il contributo della danneggiata - non sarebbe connotato da colpa grave.

L'argomento non può essere condiviso.

Per la precisione il Collegio osserva che la nota CUF n. 58, nella versione vigente all'epoca dei fatti, prevedeva che ne fosse fatta menzione in ricetta, ai fini del rimborso, solamente per le somministrazioni di ossigeno liquido, non per quelle di ossigeno gassoso, così che, ai fini del rimborso, non era necessario che l'attenzione dell'Amministrazione sanitaria fosse sollecitata da alcun richiamo specifico a cura del medico prescrittore.

Ma ciò che qui preme maggiormente evidenziare consiste nella considerazione che la Bini, richiedendo i rimborsi a prescindere dall'effettività della somministrazione, ha operato illecitamente, in quanto le somme da riscuotere da parte dell'ASL non potevano essere richieste ove il galenico esposto nelle ricette non fosse stato effettivamente dispensato ai pazienti richiedenti (o ai loro delegati) in pari quantità.

Tale carenza di controllo, risoltasi del tutto a vantaggio della convenuta, si colloca su un piano di antidoverosità tale da fare affermare in questa sede che la condotta in esame sia stata connotata da un rischio di provocare l'evento dannoso tale da farla qualificare come affetta da dolo, del tipo che la dottrina ama definire “eventuale”. Ci si imbatte, in sostanza, in un'ipotesi nella quale il soggetto, pur nella prevedibilità del risultato che avrebbe potuto determinare mediante il suo comportamento, nulla ha fatto per correggerlo e per evitare, così, il pregiudizio arrecato alla danneggiata. Chiedere rimborsi sulla base di precisi elementi (le prescrizioni quantitative di ossigeno contenute nelle ricette) pur nella consapevolezza della inesatta corrispondenza tra tali elementi e quanto in effetti dispensato, implica comunque che, in presenza di conseguenze certe e nonostante la prevedibilità degli effetti, ella ha comunque approvato la propria condotta, senza emendarla per un lungo lasso temporale, durante il quale ben avrebbe potuto rilevare da se medesima gli effetti distorsivi determinati e contribuire ad evitarli.

A solo corollario di quanto sin qui espresso, il Collegio reputa, altresì, che costituisca indiretto indice della fondatezza della domanda attrice per tale partita di danno la considerazione che la convenuta abbia - come già detto - “patteggiata” la pena (circostanza che deve costituire elemento di necessario apprezzamento generale del quadro probatorio sottoposto dall'attrice, come innanzi già ampiamente chiarito) e che abbia deciso, spontaneamente e aldifuori della sede processuale, di restituire una somma di € 2.000,00, da lei definita “risarcimento danni” all'ASL n. 1 umbra, qualificata “persona offesa” (evidentemente: dal reato) traendo assegno a favore della stessa ASL sulla Banca dell'Umbria s.p.a. e come attestato dalla nota del dirigente del servizio legale dell'Azienda prot. 8966, in data 26 maggio 2005. Orbene, è evidente che l'autonoma determinazione a restituire una somma così ingente, in disparte la strategia processuale adottata nella sede penale ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, punto 6) c.p. (come, in effetti, è avvenuto ed è evincibile dai motivi del provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di Perugia) presuppone che la stessa Bini abbia valutato da se medesima la grave irregolarità della condotta tenuta nella gestione del bene soggetto a rimborso (anche, eventualmente, nei limiti del dolo eventuale sotto il profilo soggettivo) e che, dunque, dall'implicita ammissione ad opera della stessa convenuta non possa che conseguire la sua condanna a restituire l'intero importo indicato in citazione, dianzi già precisato (€ 10.179,37), riferito al danno patrimoniale arrecato all'ASL n. 1 umbra, ristoro evidentemente inclusivo di quanto già versato spontaneamente.

IV.2 - Anche quanto alla Farchioni, il Collegio deve prendere atto delle conclusioni del G.I.P. presso il Tribunale di Perugia il quale - procedendo nei confronti della convenuta per i delitti di cui agli articoli 81 cpv. (concorso formale e reato continuato), 61, n. 9 (circostanza aggravante dell'abuso di potere o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero nella qualità di ministro di un culto) e 640, c. 2° n. 1 (truffa commessa a danno di un ente pubblico) - ha emesso in data 17 febbraio 2005 la sentenza n. 61/05 di assoluzione della Farchioni per insussistenza del fatto.

Il provvedimento del Giudice penale ha sancito, dunque - seppure non vi è in atti prova del sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza - che la convenuta, ponendo in essere la condotta per la quale è causa anche in questa sede, non ha commesso il reato di truffa aggravata, cioè non ha procurato a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, ed essendo il danneggiato ente pubblico, utilizzando artifizi o raggiri o mediante induzione di altri in errore.

Il Collegio osserva che gli accertamenti istruttori sottostanti al proscioglimento nella sede penale non sarebbero, da soli, sufficienti a far ritenere che la convenuta, mediante condotta improntata a dolo eventuale consistente nell'omissione di alcun controllo sull'effettività delle quantità di ossigeno somministrate ai pazienti rispetto a quelle indicate all'ASL n. 3 umbra nelle richieste di rimborso determinasse le condizioni per una condanna al rimborso nella sede della responsabilità erariale, sulla base delle considerazioni già svolte a proposto della convenuta Bini (la quale, peraltro, era stata invece condannata con l'irrogazione di pena concordata, ex articolo 444 c.p.p.).

Tuttavia il Collegio ritiene che l'esiguità della differenza quantitativa rilevata in occasione delle indagini, ammontante a 172 mila litri complessivi, unitamente alle dichiarazioni acquisite dal patrocinante della convenuta in sede penale ai sensi degli articoli 327bis  e 391bis e ss. c.p.p. da persone informate dei fatti e attestanti la sostanziale regolarità dell'attività di somministrazione dell'ossigeno ai pazienti o ai loro delegati, inducono a ritenere che - in effetti - il danno patrimoniale per il quale si procede possa verosimilmente non sussistere. La differenza in questione ben può, infatti, essere riconducibile a scorte di magazzino già in possesso della farmacia al momento iniziale considerato dal NAS;scorte  che erano detenute per motivi di efficienza del servizio, come dalla stessa Farchioni assunto nella comparsa difensiva.

IV. 3 - Quanto al Nofrini, il Collegio, pur prendendo atto del dispositivo della sentenza penale assolutoria allegato dal convenuto alla comparsa stessa, considera quanto segue

Il Nofrini era imputato del reato di truffa aggravata e continuata,  ed è stato assolto “poiché è insufficiente la prova che il fatto costituisca reato”.

In questa sede, tuttavia, non rileva che nella sede penale sia mancato, peraltro con formula dubitativa, l'accertamento degli elementi costitutivi propri del reato per il quale in quella sede s'è proceduto (la truffa), cioè l'utilizzazione, da parte dell'imputato, degli artifizi e dei raggiri destinati ad induzione altri in errore.

Ben più importante, invece, è il dato obbiettivo consistente nella non accertata corrispondenza tra il quantitativo di ossigeno gassoso di cui il convenuto aveva chiesto il rimborso all'ASL e quello effettivamente dispensato, riscontrabile nelle fatture di acquisto del galenico.

Egli, in quanto responsabile dell'attività di gestione, nel richiedere all'ASL il rimborso riconducibile al galenico dispensato e posti a carico del SSN, aveva l'obbligo di denuncia della situazione contingente, ove verificata, in cui il quantitativo di ossigeno fornito di fatto ai pazienti fosse risultato - per diverse e disparate ragioni (ritiro parziale del quantitativo, superamento della crisi, ricovero, cambio di terapia o decesso da parte del paziente) - inferiore rispetto a quello prescritto in ricetta.

Orbene, non può essere qui seguita la tesi difensiva secondo la quale sarebbe dimostrato che, attese le dimensioni e le caratteristiche delle bombole e la presenza sulle stesse del manometro e del sigillo, i pazienti sarebbero stati in grado di stabilire la correttezza del quantitativo erogato rispetto al quantitativo prescritto dal medico; tesi fondata sulla considerazione che i soggetti escussi nelle indagini difensive hanno concordemente dichiarato di non avere in nessun caso riscontrate anomalie, avendo ottenuto l'ossigeno nelle quantità richieste, a riprova della regolarità delle somministrazioni rispetto alle prescrizioni, e non essendo risultato che il farmacista - o gli addetti all'esercizio - avessero adottato comportamenti tali da indurre in errore i destinatari delle somministrazioni.

Dunque, diversamente da quanto assunto dal convenuto nella comparsa di costituzione, l'assoluzione con formula dubitativa ottenuta dal GIP del Tribunale di Perugia (peraltro, va ribadito, con riferimento allo specifico reato del quale era stato imputato) è incentrata sulla considerazione di profili della condotta che non sono coincidenti con quelli che rilevano ai fini della responsabilità erariale.

In effetti, similmente a quanto questo Collegio ha avuto modo di sottolineare a proposito delle condotte tenute da altri farmacisti convenuti nel presente giudizio per aver determinato un danno patrimoniale nei confronti dell'Amministrazione sanitaria, e nell'ottica della cura di un interesse pubblico diverso da quello assegnato alla giurisdizione penale, si è in presenza, nel caso, di una serie di richieste, protrattesi nel tempo, di rimborsi per erogazioni di ossigeno a pazienti in possesso di apposita prescrizione del medico di base. Tali erogazioni, in raffronto con le quantità di galenico acquistato dal Nofrini presso i fornitori, sono risultate - oltre che di entità ben più cospicua di quella riscontrata nel caso della Farchioni e, dunque, non imputabile a concorrenti cause estranee non riferibili alla sua condotta - oggettivamente inferiori, senza che il convenuto abbia potuto fornire una plausibile giustificazione di tale discrasia ed essendo l'ipotesi prospettata di una sottrazione delle quantità all'evidenza contabile per motivi fiscali (mancata fatturazione da parte dei fornitori) non da lui comprovata. A questo ultimo proposito, peraltro, il Collegio è dell'avviso che in questa sede l'onere di provare che la differenza in questione fosse, appunto, dovuta ad omissione di fatturazione competa propriamente al convenuto, in rapporto ad una ricostruzione operata dall'attrice di contenuto del tutto diverso.

Il Collegio considera, invece, che la gestione dei quantitativi di ossigeno terapeutico effettuata dal Nofrini non sia stata improntata a correttezza contabile, mediante una condotta di certo non finalizzata in via diretta e predeterminata a conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale a discapito dell'ASL, ma improntata ad una “disattenzione” al problema che, in quanto comportante il rischio dell'avverarsi del danno a discapito della rimborsante, ben può essere qualificata come affetta da dolo cosiddetto “eventuale” del quale dianzi s'è pure detto.

Né, a confutazione della verosimiglianza di tale ricostruzione, il convenuto può invocare le dichiarazioni rese dai soggetti escussi a sommarie informazioni da parte dei suoi difensori, in quanto tali dichiarazioni provengono da fonte che - per il lasso temporale nel quale la vicenda s'è protratta e per la distanza temporale dai fatti - sono prive di quell'oggettività che, invece, rivestono i riscontri contabili sulla fornitura e l'erogazione della merce.

Sussiste, quindi, la responsabilità erariale del Nofrini per il danno patrimoniale di € 5.504,14 procurato all'ASL n. 2 dell'Umbria, in presenza di tutti gli elementi distintivi della stessa (pregiudizio patrimoniale concreto ed attuale, elemento psicologico di sufficiente intensità, nesso di causalità tra condotta antidoverosa e pregiudizio), ed egli deve, dunque, esser condannato a risarcire tale danno, in misura maggiorata degl'interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

IV.4 - Quanto alla domanda giudiziale, nei confronti dei convenuti Bini, Farchioni e Nofrini, relativa alla partita di danno non patrimoniale arrecato all'immagine dell'Amministrazione sanitaria, il Collegio ritiene che essa debba essere respinta, per gl'identici motivi relativi all'inidoneità dei soggetti ad identificarsi con l'Amministrazione che la Procura attrice ha assunto lesa nell'immagine, motivi già innanzi espressi in modo particolareggiato con riferimento ai convenuti Guerri, Garofoli, Maria Cristina Rossi e Peppoloni e che non dà conto qui ripetere.

V - Il Reali, medico di base, è stato convenuto nel presente giudizio per avere arrecato un danno patrimoniale di € 1.696,56 all'ASL n. 1 dell'Umbria avendo prescritto ossigeno terapeutico a pazienti non necessitanti, nonché per il conseguente danno non patrimoniale all'immagine della medesima Amministrazione di € 1.000,00.

V.1 - Quanto alla domanda giudiziale concernente la partita del danno patrimoniale, il Collegio prende atto delle conclusioni assunte dal G.I.P. presso il Tribunale di Perugia nel provvedimento n. 234/05, in data 27 maggio 2005, delle motivazioni e delle conclusioni del quale s'è già fatto cenno a proposito della convenuta Margherita Bini, essendo i due imputati nel medesimo procedimento.

Anche il Reali ha “patteggiato” la pena, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p, e anche nei suoi confronti, dunque, il Giudice penale ha escluso per esplicito che sussistessero i presupposti per giungere al proscioglimento, ai sensi dell'articolo 129 c.p.p. “sulla base degli elementi a loro carico raccolti dal PM” ed ha condannato l'imputato a alla pena di mesi 4 e giorni 10 di reclusione (sostituita con la multa di € 4.900,00), oltre che alla multa di € 600,00.

Quale sia la rilevanza, ai fini del giudizio per responsabilità amministrativa patrimoniale, del provvedimento emesso dal Giudice penale ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. è stato già oggetto di ampia disamina nell'esaminare la posizione della Bini e, dunque, tali considerazioni debbono considerarsi qui ribadite.

Deve, dunque, assumersi come accertato che il convenuto, nella qualità di pubblico ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e mediante artifici, ha provveduto “a redigere le seguenti ricette mediche, prescriventi quantitativi di O2 gassoso” in favore di due pazienti “non necessitanti le prescrizioni in questione e ignari delle stesse, nonché consegnando al farmacista direttamente dette ricette al solo fine di consentirgli il rimborso del corrispettivo relativo ai quantitativi falsamente erogati”.

Deve, conseguentemente, assumersi che il convenuto abbia realizzato il danno in questione mediante una condotta improntata a dolo, con la quale ha realizzato una iperprescrittività, che è produttiva di danno patrimoniale nel senso in cui questa stessa Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi, segnatamente, da ultimo, con la sentenza n. 275/EL/04, in data 11 febbraio/28 giugno 2004.

Nella circostanza il fenomeno è stato descritto con dovizia di argomentazioni, che debbono qui essere confermate, mediante individuazione delle diverse forme che esso può assumere.

La condotta del Reali, alla luce degli atti di causa e in mancanza di alcun diverso elemento sottoposto dal convenuto - il quale, non costituitosi, non ha fornito alcun contributo che possa indurre il convincimento del Collegio in senso diverso -, deve essere inquadrata in quella sottospecie della iperprescrittività definita “da fatti illeciti”, che concerne ipotesi nelle quali i farmaci risultano esser stati prescritti a pazienti che hanno dichiarato di non averli richiesti né assunti, ovvero nelle quali la prescrizione contenesse modalità di assunzione differenti da quelle previste nella scheda tecnica ministeriale.

Sul presupposto che la quantificazione di tale posta di danno è stata effettuata mediante individuazione delle singole ricette riferite ai due pazienti suddetti, elencate nel provvedimento del Giudice penale e confermate nella citazione introduttiva del presente giudizio, il Collegio ritiene che la citazione stessa debba essere accolta integralmente, quanto alla partita di danno patrimoniale, nei confronti del Reali e quest'ultimo debba essere, conseguentemente, condannato al risarcimento del danno patrimoniale causato all'ASL n. 1 umbra nella misura di € 1.696,56, oltre ad interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo integrale.

V.2 - Quanto alla domanda giudiziale concernente la partita del danno non patrimoniale causato dallo stesso sanitario all'immagine ed al prestigio della medesima ASL n. 1, il Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per ribadire i motivi espressi a proposito dei convenuti farmacisti, in ragione della diversa posizione assunta dalla figura del “medico di base” nei confronti tanto dell'Amministrazione sanitaria che della collettività che si avvale del servizio.

Secondo l'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale maggioritaria più recente - questa Sezione Giurisdizionale Regionale con più sentenze (ex multis: n. 505/R/2000; n. 557/R./2000; n. 620/E.L./2000; n. 98/E.L./2001; n. 511/R/2001; 275/EL/04) - tale danno si configura quale “ingiusto” ad uno dei diritti fondamentali della persona giuridica pubblica, ancorché consistente nella lesione di beni di per se stessi inidonei a costituire oggetto di scambio e di quantificazione pecuniaria secondo le leggi di mercato e “costituisce sempre, nei casi in cui ne è ammessa l'azionabilità giudiziaria, interesse direttamente protetto dall'Ordinamento ed in quanto tale trattasi di interesse rivestito di valore economico, alla stregua degli altri beni immateriale tutelati” (conformemente, le SS.RR. della Corte dei Conti con sent. n. 16/QM/1999; ed anche, in merito alla riconosciuta giurisdizione della Corte dei conti per il risarcimento di tale categoria di danno, le SS.UU. della Corte di Cassazione, con sentenze nn. 5668/1997 e n. 744/1999).

La menzionata giurisprudenza ha anche affermato che il “danno all'immagine ed al prestigio della P.A.” - che reca sempre con sé, se non una “diminuzione patrimoniale diretta” (pure ipotizzabile in alcune specifiche fattispecie), sicuramente una spesa necessaria “al ripristino del bene giuridico leso” o al “ripristino del prestigio e dell'immagine” stessa - nella connotazione di “danno evento” e di “danno patrimoniale in senso ampio” ex art. 2043 c.c. ed art. 2 Cost., “non si correla necessariamente ad un comportamento qualificabile come reato” (fermo restando, in ogni caso, il principio della separazione del giudizio per responsabilità amministrativa contabile rispetto a quello penale, come rilevabile dal novellato articolo 3 c.p.p.), ma può ben discendere anche da un comportamento gravemente illegittimo ovvero gravemente illecito extrapenale”. A quest'ultimo riguardo, è stato, inoltre, precisato che - ove non si tratti di reati - “non tutti gli atti o comportamenti genericamente illegittimi o illeciti compiuti da un amministratore, da un dipendente, (anche di fatto) o da un agente pubblico (che pure non giovano certamente al prestigio ed all'immagine della P.A.) sono causalmente idonei a determinare una menomazione di detta immagine e di detto prestigio”, venendo in rilievo - a questi fini - “solo i comportamenti gravemente illegittimi ovvero gravemente illeciti (anche in senso extrapenale)”, purché “idonei - nella loro consistenza fenomenica”- a produrre quella “grave perdita di prestigio e della immagine” e quel “grave detrimento della personalità pubblica”.

Questa Sezione ha pure precisato che tale particolare figura di danno comporta sempre una diminuzione patrimoniale, che non può che essere configurato come “danno evento” (e non come “danno conseguenza”), e, pertanto, non può che essere quantificato, nella maggior parte dei casi, in via equitativa ex art. 1226 c.c..

Deve, inoltre, esser considerato che il “danno all'immagine ed al prestigio della P.A.”, - che, in base al principio di “immedesimazione” (che porta ad identificare l'Amministrazione con il soggetto che per essa agisce) deriva dagli indicati comportamenti gravemente illegittimi ovvero gravemente illeciti (penali o extrapenali, nei termini di cui si è detto) - é, altresì, chiaramente favorito ed amplificato dal clamor fori, dalla risonanza e dalla diffusione che dell'illecito stesso ne hanno dato e ne danno la stampa e gli altri mezzi di informazione e di comunicazione, atteso che “tale diffusione, quale normale corollario della vita di relazione, esprime certamente la rilevanza sociale che hanno i predetti comportamenti gravemente illegittimi ovvero gravemente illeciti, sotto il profilo della attenzione che l'opinione pubblica ed i cittadini prestano all'esercizio delle pubbliche funzioni”, per cui si deve convenire che “il pregiudizio ed il discredito della P.A. - nella occasione di comportamenti ed atti gravemente illegittimi ovvero gravemente illeciti commessi nel suo ambito dai predetti dipendenti (anche di fatto), amministratori ed agenti pubblici - non è altro, in definitiva, che uno degli effetti naturali più rilevanti di un simile interesse sociale”.

Considerato, poi, che l'immagine ed il prestigio della P.A. hanno un peso notevolissimo nell'ambito sociale (anche perché “indici di esercizio delle funzioni pubbliche esercitate effettivamente nell'interesse della comunità amministrata ed effettivamente rispondenti ai canoni della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità, ex art. 97 Cost.”), ben può dirsi che “la specificazione del generale dovere di tutti i cittadini di essere “fedeli alla Repubblica e di osservarne le leggi” (in quanto proprio dei soli amministratori, agenti e dipendenti pubblici, di “adempiere le pubbliche funzioni con disciplina ed onore” ex art. 54 Costituzione) in larga parte è teleologicamente orientata proprio alla tutela dell'immagine e del prestigio della P.A.”.

Si è detto in precedenza che la riferita impostazione del “danno all'immagine ed al prestigio della P.A.” è condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria della Corte dei conti (di recente, nel senso anzidetto, anche la Sez. I Centrale d'Appello con sentenza n. 78/2003/A del 19 febbraio 2003).

Da ultimo, poi, anche le SS.RR. della Corte dei conti, con la sentenza n. 10/2003/QM del 12 marzo/23 aprile 2003 - nel dirimere alcune questioni di massima su punti fondamentali della costruzione concettuale di tale particolare categoria di danno - hanno condiviso sostanzialmente la predetta costruzione del “danno all'immagine ed al prestigio della P.A.” contenuta nella giurisprudenza sin qui riassunta precisando, in particolare:

-    che “la violazione del diritto all'immagine, intesa come diritto al conseguimento, al mantenimento ed al riconoscimento della propria identità come persona giuridica pubblica, è economicamente valutabile”, perché “si risolve in un onere finanziario che si ripercuote sull'intera collettività, dando luogo ad una carente utilizzazione delle risorse pubbliche ed a costi aggiuntivi per correggere gli effetti distorsivi che sull'organizzazione della P.A. si riflettono in termini di minore credibilità e prestigio e di diminuzione di potenzialità operativa”;

-    che “il danno all'immagine di una Pubblica Amministrazione” non rientra “nell'ambito di applicabilità dell'art. 2059 c.c., ma è una della fattispecie del danno esistenziale”, inteso quale “tutela della propria identità, del proprio nome, della propria reputazione e credibilità”, per cui “il diritto delle Amministrazioni Pubbliche ed organizzarsi” e ad “operare in modo efficace, efficiente, imparziale e trasparente nei confronti dei propri dipendenti e dei propri amministrati è un diritto costituzionalmente garantito dall'art. 97 (Cost.)” rafforzato “dalla tutela accordata dagli articoli 7 e 10 c.c.”, i quali sono “applicabili anche alle persone giuridiche”;

-    che “il danno all'immagine deve essere individuato nell'ambito dei danni non patrimoniali come danno evento, e non come danno conseguenza”, considerato che, essendo l'“oggetto del risarcimento” una “perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva” e la liquidazione del danno “non può riferirsi se non a perdite, a questi limiti soggiace anche la tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali causati dalla lesione di diritti od interessi costituzionalmente protetti, quale il diritto all'immagine, con la peculiarità che essa deve essere ammessa, per precetto costituzionale, indipendentemente dalla dimostrazione di perdite patrimoniali, oggetto del risarcimento, essendo la diminuzione o la privazione di valori inerente al bene protetto”;

-    che “per la quantificazione del danno in questione si può fare riferimento, oltre che alle spese di ripristino del prestigio leso già sostenute, posto che si dimostrino coerenti con lo scopo perseguito, anche - e sul medesimo presupposto - a quelle ancora da sostenere”, con la precisazione che “in quest'ultimo caso, la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. dovrà fondarsi su prove anche presuntive od indiziarie”;

-    che, per quanto attiene “l'onere probatorio della parte pubblica” in ordine alle <<spese sostenute>>, la questione non permette soluzione diversa da quella che discende dall'antico brocardo dell'onus probandi incumbit ei qui dicit, che si traduce nel noto principio processuale secondo il quale l'attore prova gli elementi di fatto addotti a sostegno della domanda ed il convenuto quelli portati a sostegno della eccezione paralizzatrice o riconvenzionale”, con la precisazione che “essendo ammissibili anche l'allegazione di <<spese ancora da sostenere>>, quelle allegate come sostenute, ma non documentate, potranno comunque essere fatte valere sotto tale diverso profilo, avvalendosi, se possibile, della presunzione”;

-    che l'indicazione dei parametri da utilizzare per la valutazione del danno esistenziale in discorso “è elemento essenziale ai fini della determinazione del quantum della domanda” attrice, con la precisazione che detti parametri “vanno rimessi alla valutazione che, nella propria discrezionalità, ciascun giudice saprà trarre dalle singole fattispecie” e con la indicazione “in via esemplificativa di alcuni di tali parametri”, quali: 1) il rilievo e la delicatezza della attività svolta dall'amministrazione pubblica; 2) la posizione funzionale dell'autore dell'illecito; 3) le negative ricadute socioeconomiche; 4) la presenza di un sistema concussivo idoneo a scoraggiare l'attività imprenditoriale; 5) la diffusione, la gravità e la ripetitività dei fenomeni di malamministrazione; 6) la significativa rilevante compromissione dell'efficienza dell'apparato; 7) la necessità di onerosi interventi correttivi; 8) la negativa impressione suscitata dal fatto lesivo nell'opinione pubblica per effetto del clamor fori e/o della risonanza data dai mezzi di informazione di massa;

-    che il predetto clamor fori e la predetta risonanza “non integrano la lesione, ma ne indicano la dimensione”, stando ad evidenziare gli “indici di dimensione via via maggiore che il medesimo evento lesivo può assumere a seconda delle circostanze”;

-    che “l'importo della tangente non può fondare una valida automatica parametrazione per la quantificazione del danno, ma può concorrervi, unitamente agli altri elementi propri della fattispecie, quali, ad esempio, il ruolo del percettore all'interno dell'apparato pubblico”, con la precisazione che “anche i fattori soggettivi possono contribuire a quantificare la lesione prodotta” e che “le ipotesi di cui all'art. 133 c.p. (gravità del reato - valutazione agli effetti della pena) non operano sulla quantificazione, ma sulla riduzione del danno previamente quantificato”;

-    che sussiste “l'onere per l'attore di indicare le presunzioni, gli indizi e gli altri parametri che intende utilizzare sul piano probatorio”;

-    che “il giudice può addivenire alla liquidazione dei danni (all'immagine ed al prestigio della P.A. in via equitativa - ex art. 1226 c.c.), tanto nella ipotesi in cui sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare, per l'impossibilità della parte di fornire congrui ed idonei elementi al riguardo, quanto nell'ipotesi di notevole difficoltà di una precisa quantificazione”, con la precisazione che “egli deve, in ogni caso, indicare i criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento sia pure con l'elasticità propria dell'istituto e dell'ampio potere discrezionale che lo caratterizza”.

Tanto premesso e considerato occorre, ora, quantificare, nel caso di specie, il “danno al prestigio ed alla immagine” della P.A., da porre a carico del convenuto Reali nella qualità di medico di base, per aver dato luogo alla condotta già presa in esame con riferimento alla partita di danno patrimoniale arrecato all'Amministrazione sanitaria.

Al riguardo - tenuto conto che nella fattispecie del “danno al prestigio ed all'immagine” della P.A. non risulta percorribile il principio della restitutio in integrum - occorre trasformare in termini monetari una entità che per sua natura non si presta ad una semplice operazione matematica.

Nella fattispecie - come é stato già affermato da questa stessa Sezione con le indicate precedenti sentenze - il Collegio é chiamato, pertanto, attraverso il suo equo apprezzamento (art. 1226 c.c.) a fornire una valutazione della riparazione del danno, che non è e non potrà mai essere un preciso equivalente alla lesione dell'interesse colpito, ma che si configura - sul piano del giudizio equitativo di cui al citato art. 1226 c.c. - come un “corrispettivo non soltanto di carattere riparatorio dell'immagine lesa”, che tiene conto di tutte le circostanze del caso particolare, atte a motivare adeguatamente il quantum individuato secondo equità.

Si ritiene, a questo proposito, adeguatamente motivata la decisione di proporzionare il risarcimento del “danno al prestigio ed all'immagine” della P.A. alla gravità del fatto illecito ed all'entità del pregiudizio all'immagine ed al prestigio arrecata all'ASL n. 1 umbra, sotto il profilo della negativa risonanza di tale fatto illecito sull'opinione pubblica, a causa dell'azione diretta contro i beni immateriali colpiti, quali l'onore, il decoro, il prestigio, la correttezza, la trasparenza, e cioè l'“immagine” ed “il prestigio”.

Per l'individuazione delle dimensioni del danno in parola nel senso più aderente possibile alla “spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso”, di cui si é detto in precedenza, soccorrono i principali criteri - elaborati dalla riportata giurisprudenza - da cui far discendere la valutazione del “danno al prestigio ed all'immagine” della P.A. e che - come già precisato da questa stessa Sezione nella richiamata giurisprudenza - possono essere individuati sotto tre profili: uno oggettivo, uno soggettivo, uno sociale.

Circa il criterio oggettivo, va tenuto presente che - in base ai fatti desumibili dagli atti del fascicolo processuale ed in base alle considerazioni in precedenza riportate - risulta evidente il comportamento illecito tenuto dal convenuto medico nella sua attività e nella sua qualità di medico di base convenzionato con il S.S.N., compiendo atti illegittimi ed illeciti e gravissime irregolarità contrarie ai doveri d'ufficio, connotate dall'elemento psicologico del “c.d. dolo contrattuale”, come evincibile dallo stesso esito del giudizio penale.

Circa il criterio soggettivo, va tenuto presente che il predetto convenuto era - all'epoca dei fatti illegittimi ed illeciti in questione - medico di base convenzionato con il S.S.N., dunque legato - nella qualità - all'Amministrazione Pubblica (nella specie l'Azienda Sanitaria Locale n. 1 dell'Umbria e, per essa, il Servizio Sanitario Nazionale) da una specifica convenzione e, quindi, da un rapporto di parasubordinazione comportante un rapporto di servizio particolare, dal quale derivano diritti, doveri ed obblighi ben precisi.

Il Reali, nella qualità, non ha osservato doveri ed obblighi inerenti il proprio status, in particolare quello di svolgere la indicata e delicata attività con comportamento trasparente e improntato a prudenza, perizia e diligenza.

Al contrario, concretizzando una ipotesi di iperprescrittività di galenico nei confronti di pazienti non necessitanti, ha arrecato pregiudizio all'onore, al prestigio e all'immagine dell'Amministrazione sanitaria alla quale era legato dal rapporto convenzionale e, quindi, di servizio, ed ha dimostrato, in tal modo, indifferenza e disprezzo non solo verso la predetta ASL e verso la Sanità pubblica in generale, ma anche verso i cittadini ed i malati della ASL nell'àmbito della quale ha esercitato la professione.

Circa, infine, il criterio sociale, va tenuto conto della negativa impressione e ripercussione suscitate nell'opinione pubblica locale dai fatti per i quali è causa, favorite dal clamor conseguente alla diffusione ed all'amplificazione che del fatto ne hanno dato gli organi di stampa locale e della cronaca regionale Umbra, come risulta dagli atti del fascicolo processuale, ove la risonanza dei fatti risulta doviziosamente comprovata.

Tale negativa ripercussione costituisce uno degli aspetti più rilevanti per valutare la dimensione del “danno al prestigio ed all'immagine” della P.A., ed ha avuto riflessi innegabili verso i cittadini ed i malati, diretti utenti dei servizi erogati dalla sanità pubblica, potendosi - ed a ragione - sviluppare, per tali vicende, un senso di sfiducia nei confronti, dei servizi sanitari erogati dalla Sanità pubblica e dell'uso delle risorse che, per assicurare tali servizi, viene fatto dall'Amministrazione sanitaria.

Né può essere ignorato, a tale riguardo, che trattasi, nella fattispecie, di un settore pubblico (la sanità, e, più in particolare, la sanità di base), con la quale i cittadini hanno contatti giornalieri per i tanti vari aspetti che ad essa fanno capo. La conoscenza diffusa di fenomeni illeciti in tale ambito, concretati dai soggetti più qualificati che operano per assicurare il servizio, cioè i medici, indubbiamente determina una notevole sfiducia dei predetti cittadini e malati nei confronti della Sanità pubblica e dello Stato in genere, in un settore che dovrebbe rispondere, invece - come la Comunità si attende, e pretende, - con prestazioni di elevata ed indiscutibile qualità e correttezza.

Tale ripercussione negativa genera, inoltre, ulteriori ed innegabili riflessi verso gli altri operatori sanitari pubblici (ivi compresi quelli a rapporto convenzionale) con la citata ASL e con il SSN in genere, ipotizzandosi anche una “offesa indiretta” (e quindi un “grave perturbamento morale”) nei confronti di coloro che - legati da rapporto di convenzione o d'ufficio o di servizio o di impiego o di lavoro con la sanità pubblica - hanno svolto e svolgono il loro dovere di operatori sanitari pubblici con coscienza, con onestà, con correttezza, con diligenza, con professionalità, con efficienza e con trasparenza.

Si può ritenere, infatti, che i gravi fatti illegittimi ed illeciti degli operatori sanitari pubblici (come quelli in esame) e la risonanza certamente negativa di tali fatti - recepita nei termini di totale sfiducia nella Sanità pubblica nei termini in precedenza indicati - determinano una vera “sofferenza morale” ed una vera “sensazione dolorosa” nei predetti operatori sanitari pubblici (ivi compresi quelli a rapporto convenzionale), che svolgono il loro dovere nei termini di correttezza e trasparenza appena detti, avvertendo anche nei propri confronti il dispregio della Comunità locale, che dai riferiti fatti illeciti dolosi é portata a perdere la fiducia riposta nelle Pubbliche Istituzioni.

In sostanza, il negativo riflesso della condotta dolosa del Reali comporta - sotto il profilo del “danno all'immagine ed al prestigio” della P.A. - anche un vero e proprio “danno sociale”, e cioè un danno che deteriora ed offusca l'immagine della Sanità pubblica - ed, in genere, delle Amministrazioni Pubbliche, che, per definizione, devono possedere, diffondere e difendere valori di onestà, correttezza, trasparenza e legalità.

Dunque, in base ai tre criteri sopra illustrati, il Collegio - non ritenendo di fare uso, nella fattispecie, del potere riduttivo - considera equo (ai sensi dell'art. 1226 c.c.) accogliere in toto la domanda attrice con riferimento a tale partita di danno per la quale il Reali è stato convenuto e determinare in € 1.000,00 la misura del risarcimento del “danno all'immagine ed al prestigio” subito dalla ASL n. 2 dell'Umbria a causa dell'operato illecito, connotato dall'elemento psicologico del “c.d. dolo contrattuale” del convenuto.

VI - Il Marcaccioli medico di base, è stato convenuto nel presente giudizio per avere arrecato un danno patrimoniale di € 14.068,29 all'ASL n. 2 dell'Umbria avendo prescritto ai pazienti ossigeno terapeutico in quantità eccedente le effettive necessità, nonché per il conseguente danno non patrimoniale all'immagine della medesima Amministrazione di € 10.000,00.

Risulta dalla documentazione depositata dall'attrice che il convenuto non è stato rinviato a giudizio in sede penale. Egli, inoltre, non ha riscontrato l'invito a dedurre notificatogli il 4 gennaio 2005 e non si è costituito in giudizio.

Il solo elemento sulla base del quale la Procura ha fondato l'azione risarcitoria è costituito dal rapporto del NAS di Perugia dei Carabinieri, i quali hanno elencato una serie di ricette, riferite a 8 pazienti, in base alle quali questi avrebbero ricevuto o minori quantità di ossigeno rispetto a quelle indicate, ovvero contenenti prescrizioni per forniture “non autorizzate dallo specialista, non prescritte e né tantomeno richieste dalla parte”.

Gli stessi pazienti o loro familiari, chiamati a rendere agli indaganti sommarie informazioni, hanno confermato la sofferenza di patologie implicanti il consumo di ossigeno a scopo terapeutico, che è stato prescritto dal Marcaccioli e fornito in tutti i casi considerati dalla farmacia Guerri con diverse modalità di acquisto.

Sulla base di tali dichiarazioni i Carabinieri, mediante un calcolo induttivo, hanno stimato a quanto ammontassero le differenze tra quantità prescritte e quantità ricevute e, conseguentemente, hanno determinato su tale differenza il danno patrimoniale procurato dal Marcaccioli nella misura di 15 lire per ogni litro di galenico eccedente l'utilizzazione stimata.

Orbene, il Collegio osserva che da tale stima non può discendere, sic et simpliciter, l'affermazione che il convenuto sia incorso in una condotta iperprescrittiva, produttiva di pregiudizio patrimoniale all'ASL che ha assunto gli oneri finanziari collegati al consumo del galenico, nel senso già chiarito a proposito del Reali.

Non solamente, infatti, la ricostruzione effettuata dai soggetti assunti a sommarie informazioni dagl'indaganti, in quanto riferita ad un lasso temporale alquanto lungo e risalente nel passato, possono contenere ampie, ancorché inconsapevoli, imprecisioni storiche; ma, soprattutto, non è provato che alle ricette emesse dal Marcaccioli sia seguita l'integrale fornitura delle quantità di ossigeno ivi indicate da parte della farmacia Guerri.

Infatti, il Collegio è dell'avviso che il meccanismo fraudolento con la farmacia Guerri, sotteso nella citazione a giudizio del Marcaccioli, presupponesse non solamente l'accordo, ma sempre e comunque l'indicazione, in ricetta, di quantitativi di ossigeno diversi da quelli effettivamente erogati.

Orbene, l'esistenza di un accordo fraudolento circa i fatti per i quali è causa risulta, innanzi tutto, implicitamente esclusa dallo stesso Giudice penale, che - secondo la documentazione depositata dalla Procura a sostegno dell'atto introduttivo del giudizio - non ha proceduto nei confronti del convenuto; inoltre essa risulta non assunta neppure dalla stessa attrice, la quale ha formulato una domanda risarcitoria di natura parziaria, non anche solidale, come la disposizione di riferimento presuppone inequivocamente (comma 1quinquies dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639) a proposito di fatto dannoso causato da più persone con dolo.

Ciò premesso, ove si volesse accedere ad una ricostruzione del fatto quale è quello assunto dall'attrice, ci si imbatterebbe in un'ipotesi alquanto contraddittoria, poiché l'esistenza del danno presupporrebbe che le quantità di ossigeno erogate dalla Guerri fossero state differenti da quelle rimborsate, in quanto, diversamente - ove invece vi fosse coincidenza - l'ASL danneggiata avrebbe riscontrato, mediante il rimborso, richieste del tutto lecite e non indebite.

In altri termini, il necessario presupposto perché la Guerri abbia potuto realizzare il danno determinato dai rimborsi non dovuti (quantità d'ossigeno erogato minori di quelle chieste a rimborso) è costituito dalla difformità delle ricette rispetto alle erogazioni e, dunque, le ricette stesse dovevano indicare quantitativi di galenico che non coincidessero con quelle erogate, ma di queste ultime fossero maggiori.

Così ragionando emerge che l'eventuale responsabilità del convenuto non possa che essere alternativa rispetto a quella, già sopra ritenuta, della Guerri, nel senso che:

-    o le ricette indicavano quantitativi di ossigeno non coincidenti con quelli erogati e chiesti dalla farmacista a rimborso, ed allora solamente quest'ultima è stata responsabile del danno causato, per aver illecitamente attestato all'ASL n. 2 di aver diritto a ricevere un corrispettivo a titolo di rimborso non dovuto;

-    o le ricette contenevano prescrizioni eccedenti le effettive necessità dei pazienti, ed allora la responsabilità del danno sarebbe, eventualmente, riferibile alla sola condotta del medico di base, per aver prescritto indebitamente una terapia - i costi della quale sono sostenuti dalla collettività - a pazienti non necessitanti della stessa, con ciò incorrendo in un'illecita condotta caratterizzata da iperprescrittività, ma facendo venir meno ogni responsabilità della farmacista, che avrebbe ottenuto rimborsi coincidenti con le quantità di ossigeno erogate e non avendo alcun titolo a sindacare quanto le prescrizioni del medico di base fossero congrue rispetto alle esigenze terapeutiche dei diversi pazienti presi in considerazione.

Non vi è alcun riscontro, negli atti di causa, che indichi come verosimile questa seconda ipotesi, né che vi sia stato accodo tra medico e farmacista, mentre gli elementi raccolti e sottoposti al convincimento del Collegio si sono posti pressoché univocamente ad asseverare la prima.

Ed infatti, il dato di maggiore evidenza e sul quale si fonda l'atto di citazione - emerso dalle indagini istruttorie effettuate dai NAS dei Carabinieri di Perugia - consiste nella rimarchevole differenza esistente tra le quantità di ossigeno terapeutico documentate dalla farmacia della Guerri come acquistate e le erogazioni asseritamente effettuate e delle quali sono stati richiesti i rimborsi all'ASL.

Dunque, non vi è che ritenere che, a fronte delle prescrizioni effettuate anche dal Marcaccioli, in realtà abbia la Guerri materialmente consegnato ai pazienti (o ai loro incaricati) quantità di ossigeno inferiori a quelle esposte in ricetta e tale condotta ha prodotto la discrasia - evidenziata in corso d'indagine - tra acquisti e somministrazioni di galenico e quella, consonante, tra somministrazioni effettivamente erogate e rimborsi richiesti ed ottenuti.

La mancanza di una prova - anche indiziaria - della responsabilità del Marcaccioli nella produzione del danno ascrittogli in citazione e per il quale è causa, unitamente alla condotta extra processuale della Guerri (che ha integralmente risarcito all'ASL la quota di danno patrimoniale per il rimborso della quale l'attrice l'ha chiamata a giudizio), inducono, così, il Collegio a pronunciarsi nel senso dell'infondatezza nel merito della citazione per quanto a lui attribuito, non risultando verificate né un'ipotesi di iperprescrittività del galenico a favore dei pazienti, né un accordo fraudolento predeterminato con la farmacista Guerri per far ottenere a quest'ultima un ingiusto vantaggio costituito dagl'indebiti rimborsi ricevuti.

VII - Infine, il Collegio ritiene che, riguardo alle spese di giudizio, non sia luogo a pronuncia con riferimento ai convenuti Mariella Farchioni e Mario Marcaccioli, in ragione della natura di parte solo in senso formale assunta dall'attrice, mentre i convenuti Alessandro Rossi, Rita Guerri, Gilberto Garofoli, Maria Cristina Rossi, Fabrizio Peppoloni, Lamberto Nofrini e Roberto Reali, in ragione della soccombenza, anche solo virtuale, in giudizio, debbano esser condannati ciascuno al pagamento di quelle proprie e di un diciottesimo di quelle comuni

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

definitivamente pronunciando nel giudizio in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 10467 del registro di Segreteria, instaurato con la citazione emessa dalla Procura regionale della Corte dei conti per l'Umbria in data 28 aprile 2005, e previa separazione in rito dei giudizi nel senso esplicitato in motivazione

DICHIARA

la sopravvenuta cessazione della materia del contendere nei confronti del convenuto Alessandro Rossi, come in epigrafe identificato, nonché nei confronti dei convenuti Rita Guerri, Gilberto Garofoli, Maria Cristina Rossi e Fabrizio Peppoloni, come in epigrafe identificati, con riferimento, quanto a questi ultimi, alla domanda giudiziale volta al risarcimento del danno patrimoniale da loro causato all'Amministrazione sanitaria;

ACCOGLIE

la domanda attrice volta al risarcimento del danno patrimoniale causato all'Amministrazione sanitaria da:

zw come in epigrafe identificata, e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, a favore dell'ASL n. 1 dell'Umbria, della somma di € 10.179,37 (euro diecimilacentosettantanove/37), comprensiva del già versato, oltre ad interessi legali calcolati dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;

xy come in epigrafe identificato, e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, a favore dell'ASL n. 2 dell'Umbria, della somma di € 5.504,14 (cinquemilacinquecentoquattro/14), oltre ad interessi legali calcolati dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;

RESPINGE

la domanda attrice volta al risarcimento del danno non patrimoniale all'Amministrazione sanitaria, formulata nei confronti dei convenuti Rita Guerri, Gilberto Garofoli, Maria Cristina Rossi, Fabrizio Peppoloni, Margherita Bini e Lambero Nofrini, come in epigrafe identificati;

RESPINGE

la domanda attrice formulata nei confronti dei convenuti Mariella Farchioni e Mario Marcaccioli e, per l'effetto, proscioglie i convenuti dall'addebito formulato nell'atto introduttivo del giudizio;

ACCOGLIE

la domanda attrice formulata nei confronti di RR e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento a favore dell'ASL n. 1 dell'Umbria della somma complessiva di € 2.696,56 (duemilaseicentonovantasei/56), oltre ad interessi legali calcolati dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio, circa le quali non è luogo a pronuncia nei confronti dei convenuti Mariella Farchioni e Mario Marcaccioli, sono liquidate, a favore dello Stato, in applicazione del criterio esplicitato in parte motiva, come segue:

a carico di ..........

Così deciso a Perugia, nelle Camera di consiglio dei giorni 4 e 18 ottobre 2005.

 L'ESTENSORE                                       IL PRESIDENTE

(Roberto LEONI)                                (Lodovico PRINCIPATO)

 

Depositata in Segreteria il giorno 27 febbraio 2006

                                            IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

                                                         (Maria Borsini)

 

La sopraestesa sentenza n. 81/E.L./2006 emessa da questa Sezione all'udienza del 4 ottobre 2005 è corretta come segue:

-    alla pag. 82, rigo 10, dopo le parole “Mariella Farchioni” debbono essere aggiunte le parole: “Gilberto Garofoli”;

-    alla pag. 82, rigo 15, le parole “a carico di Gilberto Garofoli per € 497,46 (euro quattrocentonovantasette/46)” debbono essere espunte, come da ordinanza n. 013/E.L./2006 depositata in Segreteria il 26 giugno 2006.

Perugia, lì 26 giugno 2006

                                                             Il Presidente

                                                         (Lodovico Principato)

 

                                                     Il Direttore della Segreteria

                                                              (Maria Borsini)