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sentenza n. 81 del 27 febbraio 2006: che afferma la responsabilità di alcuni medici di base, farmacisti e dirigenti di farmacia, per avere ricevuto o fatto ricevere indebiti rimborsi di ossigeno terapeutico risultato non effettivamente somministrato a pazienti assistiti dalle locali Aziende sanitarie.
In nome del Popolo Italiano
Sent. n. 81/E.L./2006 LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA composta dai seguenti magistrati: Lodovico PRINCIPATO
Presidente Fulvio Maria LONGAVITA
Consigliere Roberto LEONI
Primo referendario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio in materia di responsabilità
amministrativa patrimoniale iscritto al n. 10467 del registro di Segreteria, promosso
dalla Procura regionale nei confronti dei signori: xyx.......... ............. visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati
gli altri atti e documenti di causa; uditi, alla pubblica udienza del giorno 4 ottobre
2005, gli avvocati: Rossella Volpati, delegata dall'avvocato Fantusati; Elodia Mirti,
delegata dall'avvocato Zuccaccia; Stefano Bordoni, delegato dall'avvocato Caparvi; Bogini;
De Matteis e Maila Rocchi; Brusco; Scarongella; Umberto Palumbo; Pillon; ed il
rappresentante del Pubblico ministero nella persona del sostituto Procuratore generale
dr.ssa Fernanda Fraioli. Ritenuto in FATTO La Procura regionale per l'Umbria della Corte dei
conti ha ravvisato un'ipotesi di danno erariale alle finanze delle ASL 1, 2 e 3
dell'Umbria, nella diversa e rispettiva misura della quale si dirà, causato dalla
condotta di alcuni medici di base, farmacisti e dirigenti di farmacia, per avere ricevuto
o fatto ricevere indebiti rimborsi di ossigeno terapeutico risultato non effettivamente
somministrato a pazienti assistiti dalle Aziende medesime. Dall'indagine delegata al NAS di Perugia dei
Carabinieri sono emerse differenti tipologie di comportamenti che, ritenute tutte
produttive di danno, hanno diversamente connotato la produzione del pregiudizio
patrimoniale per il quale è causa. Secondo l'attrice le condotte consistevano
essenzialmente: - per
i medici, nella prescrizione ai vari richiedenti e destinatari di ossigeno gassoso non
necessario a fini terapeutici o in quantità superiore a quella necessaria; - per
farmacisti nella consegna ai vari richiedenti e destinatari di prescrizione medica avente
ad oggetto ossigeno gassoso di prodotto in quantità inferiore a quella indicata in
prescrizione e nella conseguente trasmissione mensile, all'Azienda sanitaria competente,
delle ricette contenenti le prescrizioni in parola, recanti quantitativi superiori di
prodotto rispetto a quello effettivamente consegnato, unitamente alla relativa distinta
contabile. Da tali condotte, definite fraudolente, sarebbe
derivato l'illecito profitto - per i cedenti il prodotto - costituito dalla differenza tra
quanto effettivamente messo a disposizione di richiedenti e destinatari vari e quanto
rimborsato da ciascuna Azienda sanitaria. L'esito dell'indagine effettuata dai Carabinieri del
NAS ha consentito di raccogliere documenti e testimonianze costituenti decisivi elementi
di prova dell'illecita condotta dei convenuti, essendo emerso che: - alcune
persone, risultate destinatarie della fornitura, non avevano mai fatto uso di ossigeno
gassoso terapeutico, né tantomeno si erano recati dal medico che aveva prescritto la
somministrazione; - altre
avevano fatto uso di una sola bombola e, pertanto, non riconoscevano come a loro destinate
altre prescrizioni di galenico; - altre
risultavano aver ricevuto due prescrizioni nello stesso giorno in cui sono decedute,
ancorché avessero acquistato già il prodotto presso altra farmacia; - altre
avevano fatto e facevano uso di ossigeno gassoso, ma in quantità diversa da quella
espressa nella prescrizione (in tali casi le prescrizioni risultano consegnate ai
farmacisti dai medici prescrittori in momenti diversi da quelli di consegna del prodotto); - altre
consumavano ossigeno gassoso in quantità molto inferiore
a quanta risultata prescritta; - altre,
infine, risultavano essere ingiustificatamente destinatarie di più prescrizioni nello
stesso giorno o in giorni ravvicinati e non hanno riconosciuto le ricette come a loro
riferibili. In questo quadro generale, la Procura ha ritenuto di
individuare due tipologie di fattispecie: - una
prima nella quale ha ravvisato il concorso tra medici di base (prescrittori) e farmacisti
(somministratori) del galenico i quali, in concorso tra loro, avrebbero concretato
l'illecita condotta dalla quale s'è determinato il danno patrimoniale alle ASL per il
quale è causa; comportamento sostanzialmente consistente nella redazione da parte dei
medici di ricette prescrittive di quantitativi di ossigeno in favore di pazienti non
necessitanti, o addirittura ignari, ovvero di pazienti contemporaneamente ricoverati
presso nosocomi della Regione, ovvero ancora, redigendo un numero di ricette
eccedente la necessità dei relativi pazienti con consegna diretta al farmacista
al solo fine di consentirgli il rimborso del corrispettivo relativo ai quantitativi
falsamente erogati; - una
seconda nella quale ha rilevato che il farmacista consegnava ai vari richiedenti e
destinatari di prescrizione d'ossigeno gassoso una quantità inferiore di prodotto
rispetto a quello indicato nella prescrizione, con conseguente trasmissione all'ASL - per
il rimborso - d'un riepilogo mensile non corrispondente alla quantità di prodotto ceduta,
in quanto ad essa superiore. Il danno complessivo al patrimonio delle ASL nn. 1, 2
e 3 dell'Umbria è stato stimato in 163.500,05 pari alla differenza di
importo non dovuto consistente in un profitto illecito, per un quantitativo di
ossigeno solo apparentemente erogato pari a litri 21.096.349 ripartiti nel
modo del quale si dirà a proposito delle singole posizioni dei convenuti. All'esito delle indagini la Procura ha proceduto ad
emettere invito a dedurre nei confronti dei medici e farmacisti interessati e, a seguito
dei riscontri ricevuti, ha proceduto ad emettere atto di citazione in data 28 aprile 2005,
instaurando il giudizio iscritto al n. 10467 del registro di Segreteria, nel quale -
presupposto il danno patrimoniale alle Aziende sanitarie umbre nn. 1, 2 e 3 nella misura
della quale s'è detto - ha affermato, in primo luogo, la giurisdizione della Corte dei
conti, sulla base di un intercorrente rapporto di servizio tra le Aziende sanitarie ed i
medici di base convenzionati e tra le Aziende sanitarie ed i titolari di farmacia in
occasione della erogazione di farmaci e presidi sanitari in attuazione dell'assistenza che
ai cittadini rivolge il S.S.N.. L'affermazione è stata suffragata nell'atto introduttivo
del giudizio da una cospicua serie di riferimenti alla giurisprudenza della Corte
regolatrice tale da far concludere l'attrice nel senso che la giurisdizione della Corte
dei conti debba essere considerata ius receptum. In secondo luogo, con riferimento ai convenuti
esercenti la professione di farmacista, l'attrice ha affermato, in generale,
l'assoggettamento degli stessi agli obblighi propri degli agenti contabili, così come
indicati nel regolamento di contabilità dello Stato approvato con il regio decreto n. 827
del 1924. L'affermazione è stata fondata sulla considerazione che il rapporto di gestione
contabile, assimilato dalla giurisprudenza al contratto di deposito del diritto civile,
impone a chi maneggia denaro pubblico di tenerne la corretta gestione contabile, e di
restituire quanto dovuto in base alle scritture, sorgendo la responsabilità per mancata
restituzione dalla mera prova dell'esistenza della gestione e della deficienza di beni o
valori. Nello specifico l'attrice ha ritenuto che l'attività di titolare di
farmacia relativa alla dispensazione di farmaci a (totale) carico del Servizio sanitario
nazionale, attraverso la spedizione della prescrizione medica, costituisce senza dubbio
atto di immissione nella gestione di entrate pubbliche, e il farmacista ha tutti gli
strumenti caratteristici per poter determinare il carico ed il discarico contabile
[contabilità analitica dei rapporti con i fornitori, contabilizzazione e raccolta
materiale delle fustelle (o bollini), compilazione della distinta contabile
riepilogativa]. La Procura regionale, per quanto sin qui detto ai fini della
responsabilità amministrativa, ha provato sia l'esistenza del rapporto gestorio che la
deficienza dei beni per i quali la ASL ha erogato il rimborso e (quanto meno)
l'irregolarità della tenuta delle scritture contabili, per cui spetta al convenuto
dimostrare la regolarità della gestione o le cause di esenzione dalla
responsabilità. In terzo luogo l'attrice ha evidenziato che, in tutte
le fattispecie considerate sono ravvisabili i presupposti per l'affermazione del danno non
patrimoniale all'immagine dell'Amministrazione sanitaria, ricorrendone tutti gli elementi
in origine stabiliti dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite del 21
marzo 1997, n. 5668 e più di recente precisati dalla Sezione I della Corte dei conti con
sentenza del 19 febbraio 2003, n. 78/2003/A. Sussistono, infatti, la sufficiente gravità
della lesione del diritto della personalità del danneggiato, la lesione di un pregiudizio
comportante una spesa necessaria per il ripristino del bene leso, la minore richiesta di
servizio da parte degli utenti, la loro minore soddisfazione in ipotesi di servizio reso
in monopolio, la minore possibilità di acquisizione delle entrate, le minori prestazioni
di servizio ai cittadini ed il deterioramento della loro qualità della vita. La
quantificazione - effettuata sulla base degli elementi di prova acquisiti - è stata
effettuata tenendo conto dell'attività funzionale del danneggiato, della posizione
funzionale dei convenuti, della reiterazione dei comportamenti e della necessità di
interventi modificativi dell'organizzazione o sostitutivi-riparatori dell'attività
illecita, dell'entità del danno patrimoniale, delle conseguenze economico-sociali delle
condotte tenute, delle conseguenze sociali derivanti dal negativo impatto sull'opinione
pubblica favorito dal clamor fori e dalla diffusione delle notizie effettuata dagli
organi d'informazione. A tali fini l'attrice ha affermato di aver tenuto conto delle
esigenze di credibilità e di affidamento da parte della comunità in un'istituzione,
quale quella sanitaria che, anche attraverso i medici e i farmacisti con essa
convenzionati, dovrebbe tutelare, in condizioni di massima trasparenza e correttezza, un
diritto di rilevanza primaria e costituzionale quale quello alla salute dei cittadini;
diritto messo in evidente pericolo dagli illeciti in materia di prescrizione ed erogazione
dei prodotti farmaceutici, in particolare dalla rilevata e diffusa prassi della iper
prescrizione di medicinali, della prescrizione di farmaci a soggetti ignari, o secondo
modalità di assunzione non consone. I convenuti, dunque, sarebbero responsabili di aver
causato alle ASL di rispettiva pertinenza anche tale danno, in relazione alla gravità
degli illeciti commessi e tenuto conto dell'affidamento della collettività, nel caso di
specie addirittura di rilievo costituzionale (la salute) certamente il più sentito dei
valori oggetto di cura da parte delle amministrazioni pubbliche. Sul piano soggettivo,
poi, i medici di base rappresentano la sanità pubblica sul territorio e, dal punto di
vista degli assistiti, costituiscono figure egualmente apicali; infine, dal punto di vista
sociale, ampia è stata la risonanza delle condotte illecite nell'àmbito territoriale nel
quale i convenuti operano. La relativa richiesta di risarcimento è stata, così,
quantificata in rapporto a tali presupposti, secondo quanto sarà di seguito indicato con
riferimento a ciascuna singola posizione esaminata. Tanto premesso - in termini di sussistenza della
giurisdizione e del danno complessivo alle tre ASL dianzi già indicato - con riferimento
alla generalità delle fattispecie dedotte a giudizio, l'attrice ha ritenuto di procedere
all'individuazione di ciascuna ipotesi dannosa considerata, precisando, peraltro, che la
chiamata in giudizio concerne esclusivamente quelle poste di danno patrimoniale non
risultate incerte, sul piano probatorio, nella sede della giurisdizione penale, stante la
ritenuta efficacia vincolante degli accertamenti colà effettuati, ai sensi dell'articolo
651 c.p.p., in ordine alla materialità dei fatti. 1 - Farmacia Guerri, con sede a Perugia, frazione
Ferro di Cavallo. Il danno del quale l'attrice ha chiesto il
risarcimento sarebbe stato prodotto nei confronti della ASL n. 2 dell'Umbria nel periodo
tra il 1 gennaio 1997 ed il 14 giugno 2001 ed ammonterebbe, nella sua entità
patrimoniale, ad 79.058,96. I soggetti nei confronti dei quali la domanda
giudiziale è stata azionata sono i seguenti: Rita Guerri, rappresentante legale della farmacia,
citata per la somma di 30.000,00, a titolo di danno non patrimoniale, avendo la
nominata provveduto a rimborsare all'ASL la posta di danno patrimoniale debitamente
rivalutata; Stefano Brando, medico di base, citato per la somma
complessiva di 34.719,02, dei quali 20.000,00 a titolo di danno non
patrimoniale; Mario Marcaccioli, medico di base, citato per la
somma complessiva di 24.068,29, dei quali 10.000,00 a titolo di danno non
patrimoniale. L'attrice ha assunto che, nella fattispecie,
mentre i medici provvedevano a redigere le ricette mediche prescriventi quantitativi
di ossigeno gassoso a carico di pazienti ignari di ciò ed a consegnarle direttamente al
farmacista al solo fine di consentirgli il rimborso del corrispettivo relativo ai
quantitativi falsamente erogati, il farmacista utilizzava le ricette medesime al fine di
far apparire come erogati i relativi quantitativi trasmettendo poi all'ASL per il
rimborso le ricette e la distinta contabile periodica ed inducendo, così, in errore
l'Amministrazione sanitaria, la quale avrebbe corrisposto somme superiori al dovuto. Nei confronti della Guerri l'attrice ha preso atto
dell'avvenuto rimborso all'ASL della somma costituente il danno patrimoniale, debitamente
rivalutata, per complessivi 78.254,57, ritenendo di dover comunque procedere per la
somma costituente il danno non patrimoniale, circa il quale ha ritenuto opportuno - con
riferimento alle deduzioni rassegnate dalla convenuta nella fase pre processuale -
precisare che l'evidenziata mancata percezione da parte della comunità
dell'appartenenza alla P.A. di una farmacia privata o dello stretto collegamento della
stessa con l'azione della P.A. o, ancora, della conoscenza delle norme di carattere
regolamentare solo <<agli addetti ai lavori>>, non già alla
generalità dei cittadini, è circostanza talmente irrilevante nella valutazione della
sussistenza del danno all'immagine da non richiedere particolari approfondimenti,
così come risulterebbero inconferenti altre argomentazioni in ordine all'immediata
evidenza del rapporto organico in altre fattispecie caratterizzate da corruzione o
concussione realizzate da dipendenti pubblici. Nei confronti del Brando l'attrice ha, in primo
luogo, precisato che le prescrizioni dalle quali il danno sono state effettuate con
il ricettario del collega di studio dott. Fabio Gambelunghe e da quest'ultimo non
riconosciute. Le ricette contenenti le prescrizioni, nel numero di 47, sono
risultate tutte spedite presso la farmacia Guerri ed emesse a nome della paziente
Bagaglia Amalia che, escussa a sommarie informazioni, ha dichiarato di avere come medico
di base il dott. Gambelunghe dal quale ogni tre mesi riceve la ricetta prescrivente
l'ossigeno liquido che assume da circa sei anni per sedici ore al giorno. Le
ricette, pur riportando il timbro ad umido del detto sanitario ed appartenendo al
ricettario a lui consegnato dall'ASL di appartenenza, sono state tutte disconosciute
dall'interessato, in quanto riferibili come redatte e firmate dal Brando dapprima in base
ad una mera supposizione fondata sulla contitolarità dei locali adibiti a studio
professionale, ma poi certamente attribuite da perizia calligrafica disposta in sede
penale e, comunque, ammesse dall'interessato che ha rilasciato dichiarazione ai
Carabinieri nella quale ha ammesso l'uso del ricettario del collega, ritenendo che questi
ne fosse al corrente. Tali circostanze di commissione del fatto, unitamente al rapporto di
parentela con la paziente ed all'insussistenza di particolari urgenze terapeutiche o di
evenienze ostative all'utilizzo del proprio ricettario sono state indicate dall'attrice
come particolarmente gravi ai fini della qualificazione della condotta del Brando e tali
da giustificare una più elevata richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale. Nei confronti del Marcaccioli l'attrice ha
evidenziato come dalle indagini sia emersa la effettuazione di prescrizioni a nome di vari
pazienti che hanno disconosciuto l'utilizzo del quantitativo in realtà ascritto a loro
nome. Nel periodo preso in esame sono risultate redatte 71 ricette a nome di due pazienti,
delle quali 29 per quantitativi risultati diversi - nell'entità - rispetto a quelli
ritirati e 42 fittizie, per forniture di ossigeno liquido non autorizzate dallo
specialista, non prescritte e non richieste. Altre 43 ricette a nome di altro paziente si
riferiscono a quantità di galenico non corrispondenti a quelle effettivamente ritirate.
Altre 4 ricette sono state emesse a nome di paziente che non risulta abbia mai fatto uso
di ossigeno gassoso. E ancora, procedendo nella casistica emersa, analoghi episodi sono
stati rilevati con riferimento ad altri pazienti. Tutte le forniture - secondo quanto
evidenziato dalla Procura - sono risultate effettuate dalla farmacia Guerri. A fronte di tali contestazioni si sono costituiti in
giudizio la Guerri ed il Brando, non anche il Marcaccioli. La prima, con comparsa depositata alla Sezione il 12
settembre 2005, ha preso atto che l'attrice ha proceduto per il solo danno non
patrimoniale, ha dato per pacificamente acquisite le conclusioni cui è pervenuto il
Requirente in tema di rapporto di servizio ed ha argomentato non sulla sussistenza
di detta posta di danno, circa il quale in quanto danno evento, la prova della
condotta illecita e dell'evento dannoso è sufficiente a dimostrare anche questa voce di
danno, bensì la quantificazione dello stesso, non essendo stata data prova dei
fatti che fungono da parametri di commisurazione, cioè il rilievo e la delicatezza
dell'attività svolta dall'amministrazione, la posizione funzionale dell'autore
dell'illecito, le negative ricadute socioeconomiche sui componenti dell'amministrazione e,
insomma, tutti quegli elementi che risultano indicati nella più recente giurisprudenza
della Corte dei conti in materia. Ritenendo difettare - nel caso -
quell'immedesimazione tra l'Amministrazione ed il soggetto che per essa ha agito, la
Guerri ha sostenuto che innegabile sarebbe la produzione di un danno all'immagine, ma che
- tenendo conto dei parametri relativi agli oneri necessari alla danneggiata al ripristino
del bene leso, ha concluso chiedendo che la maggior somma (rispetto all'originari
richiesta dell'attrice) già versata all'Amministrazione danneggiata sia considerata
comprensiva anche dell'ulteriore quota di danno a lei addebitata e, in subordine, ha
chiesto di ridurre comunque l'addebito, facendo il Giudice uso del relativo potere. Il Brando, da parte sua, con comparsa depositata il
13 settembre 2005, ha richiamato le argomentazioni già sottoposte al Requirente in sede
di deduzioni all'invito, con particolare riguardo alla pendenza di procedimento penale che
gli avrebbe impedito un esame degli atti, ha affermato di ritenere di aver chiarito la sua
posizione già al P.M. penale e di essere, comunque, estraneo ai fatti a lui addebitati. Tanto premesso, il convenuto ha eccepito la nullità
e/o inammissibilità della citazione, difettando un'ipotesi di iperprescrizione nel senso
inteso dalla giurisprudenza della Corte dei conti e non essendo stato provato alcun
accordo truffaldino con la farmacia Guerri per conseguire, peraltro, un vantaggio
esclusivamente indirizzato a favore di terzo, ipotesi che egli ha sostenuto fondata su una
consulenza tecnica non sottoscritta e nella quale non vi è alcuna indicazione nei suoi
confronti. In sostanza egli ha considerato che la citazione nei suoi confronti si
fonderebbe non sulla prescrizione di prodotto mai erogato, bensì per avere utilizzato il
ricettario di altro collega nella prescrizione di ossigeno a favore di una paziente (la
Bagaglia) effettivamente necessitante e che lo ha consumato. Secondo il convenuto il
<<nucleo essenziale>> della condotta contestata con l'atto di citazione - la causa
petendi - non si risolve in un'integrazione o specificazione di quello caratterizzante
la condotta descritta con l'invito a dedurre oppure nella modifica o variazione di
elementi di dettaglio. Il primo differisce radicalmente dal secondo. Il che si traduce in
un'oggettiva e non consentita mutatio libelli tale da rendere la citazione
nei suoi confronti insanabilmente nulla (eccedendo qualsivoglia ipotesi di utilizzo dello ius
variandi) e, comunque, inammissibile. In secondo luogo il Brando ha eccepito la
prescrizione del diritto all'azione da parte della Procura in quanto le 47 ricette -
elencate nel documento 30) del fascicolo di Procura - risultano riferite ad epoca
antecedente al quinquennio ed essendo la condotta generatrice del danno integrante un
illecito istantaneo, così che il termine decorre dall'emissione della prescrizione, da
calcolare con riferimento a ciascuna singola ricetta. Quindi, la prescrizione stessa
sarebbe maturata per due distinti profili: sotto un primo profilo in quanto l'invito a
dedurre non conterrebbe, per i motivi già indicati a proposito dell'eccezione di
nullità/inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, i requisiti minimi per
interrompere il termine ed essendo, a tali fini, da considerare il momento della notifica
della citazione (30 maggio 2005). Pertanto, quanto alle prime 24 ricette - emesse a tutto
il 27 maggio 2000 e per un totale di 7.492,96 - il diritto all'azione si sarebbe
consumato; sotto un secondo profilo in quanto - anche a ritenere l'invito a dedurre idoneo
ad interrompere il termine - le ricette emesse a tutto il 24 novembre 1999, per un valore
di 4.370,77, risultano emesse antecedentemente al quinquennio dalla notifica
dell'invito a dedurre, cioè prima del 24 novembre 1999. Nel merito, poi, il convenuto ha eccepito
l'infondatezza della pretesa attrice in quanto - sul presupposto che il danno patrimoniale
all'ASL n. 2 dell'Umbria sia stato determinato dalle ricette emesse su moduli riferibili
al dott. Gambelunghe ed a favore di Amalia Bagaglia - egli, per motivi di parentela
(l'assistita era sua zia acquisita e vedova del dr. Baldoni, alla morte del quale il
Brando è subentrato nella convenzione), avrebbe assunto il dovere morale di assistenza,
al quale ha ottemperato fino al venir meno della donna, nel novembre 2003. Tuttavia, per
conciliare tale dovere con la lealtà nei confronti del collega Gambelunghe - del quale la
Bagaglia era formalmente paziente - evitò di dare corso a modifiche formali
dell'iscrizione ai fini dell'assistenza. Soffrendo la Bagaglia di grave insufficienza
respiratoria, il Brando - del tutto disinteressatamente ed in perfetta buona fede - ha
dato corso alle prescrizioni dell'ossigeno, terapeuticamente necessario, avvalendosi del
ricettario del Gambelunghe tutte le volte che questi era impossibilitato a provvedere
direttamente. L'unico elemento di divergenza, dunque, concernerebbe la non consapevolezza
del collega circa le suddette modalità prescrittive, peraltro connotate da buona fede,
tanto che il Brando avrebbe sottoscritto talune ricette con propria firma o sigla
riconoscibile. Inoltre, le prescrizioni riguarderebbero solo ossigeno gassoso, per la
somministrazione del quale non necessita altra autorizzazione che quella del medico di
base. Le prescrizioni di ossigeno liquido, invece, riguarderebbero un periodo successivo,
allorquando l'aggravarsi delle condizioni di salute della paziente resero necessaria
diversa terapia, regolarmente prescritta previo accertamento di specialista in materia. Non esisterebbe, poi, alcuna prova dell'accordo
truffaldino, ipotizzato in citazione, con la farmacia Guerri, in quanto la consegna delle
bombole del galenico avveniva senza alcuna partecipazione del Brando, ma mediante contatti
diretti tra la farmacia, la ditta fornitrice e la paziente, come quest'ultima avrebbe
spiegato nella deposizione del 14 novembre 2001. Pertanto, dell'intera ipotesi accusatoria
residuerebbe la sola utilizzazione del ricettario del collega Gambelunghe, peraltro nella
convinzione che questi ne fosse al corrente e, comunque, avvenuta in adempimento di un
dovere morale. Non sussisterebbero, così, profili di responsabilità per almeno due
motivi: in quanto difetterebbero l'esistenza e l'accertamento in concreto del danno
erariale, atteso l'effettivo consumo, da parte della Bagaglia, del preparato fornito dalla
farmacia Guerri ed in quanto il profitto procurato non può essere definito ingiusto, ma
oggettivamente legittimo e raggiungibile dallo stesso Brando con una diversa condotta
(consistente, come ipotizzato nella stessa citazione, mediante uso del proprio
ricettario). Non sussisterebbe, altresì, l'elemento psicologico
della responsabilità, per il disinteresse e la perfetta buona fede che avrebbe connotato
la condotta del sanitario, privo di alcuna intenzione fraudolenta nei confronti dell'ASL o
di procurare ad altri un profitto sicuramente attingibile in altro modo. Quanto al danno non patrimoniale il Brando ha,
altresì, argomentato l'inesistenza nella fattispecie dedotta di elementi che abbiano leso
l'immagine o il prestigio degli Enti interessati, essendo egli risultato estraneo agli
eventi lesivi contestati alla Guerri e mancando, altresì, indizi concreti sulla base dei
quali operare la quantificazione del pregiudizio ai sensi dell'art. 1226 c.c.. In ulteriore subordine il convenuto ha contestato -
comunque - la quantificazione operata dall'attrice a proposito del danno patrimoniale, in
quanto le necessità della paziente destinataria delle prescrizioni erano effettivamente
contenenti quantitativi di ossigeno da lei consumato, come evincibile dalle dichiarazioni
rese. Parimenti erronea sarebbe la quantificazione della somma richiesta a titolo di danno
non patrimoniale, per evidente sproporzione relativa a quanto richiesto ad altri convenuti
(in particolare alla Guerri) e non potendo tale sproporzione esser giustificata da una
asserita maggiore rappresentatività attribuita a chi eserciti la professione medica.
Sotto altro profilo la sproporzione è ravvisabile anche con riferimento alla somma
richiesta, allo stesso titolo, ad altri convenuti quali il Marcaccioli ed il Reali. Conclusivamente, il Brando ha chiesto che, in via
pregiudiziale, la citazione sia dichiarata nulla e/o inammissibile; ovvero che sia
accertata la prescrizione dell'azione sulle prime 24 delle 47 ricette indicate nell'atto
introduttivo del giudizio o quantomeno, in subordine, delle prime 14 tra esse; ovvero
ancora, nel merito, che sia accertata e dichiarata l'infondatezza nel merito degli
addebiti mossi nei suoi confronti per insussistenza di qualsiasi responsabilità; ovvero
ancora che sia dichiarata insussistente alcuna responsabilità per danno non patrimoniale;
ovvero ancora, in ulteriore subordine, che la domanda sia ridotta per quanto di ragione. 2 - Farmacia Bini, con sede a Città di Castello,
piazza Che Guevara, 3. Il danno del quale l'attrice ha chiesto il
risarcimento sarebbe stato prodotto nei confronti della ASL n. 1 dell'Umbria nel periodo
tra il 1 gennaio 1999 ed il 30 settembre 2001 ed ammonterebbe, nella sua entità
patrimoniale, ad 11.875,93. I soggetti nei confronti dei quali la domanda
giudiziale è stata azionata sono i seguenti: Margherita Bini, rappresentante legale della farmacia
Eredi dr. Angiolo Bini s.n.c., citata per la somma complessiva di 16.179,37, dei
quali 6.000,00, a titolo di danno non patrimoniale; Roberto Reali, medico di base, citato per la somma
complessiva di 2.696,56, dei quali 1.000,00 a titolo di danno non
patrimoniale. L'attrice ha assunto che, nella fattispecie, è
emerso che il Reali ha procurato il danno patrimoniale all'Azienda sanitaria per avere
prescritto quantità di ossigeno gassoso a nome di un paziente in quantità eccedente
rispetto a quella risultata da lui effettivamente utilizzata per necessità terapeutiche
nel periodo esaminato, dal 27 aprile 1999 al 10 settembre 2001. Anche in questo caso, ha
assunto l'attrice, il Reali non risulta essere il medico di base presso il quale era
iscritto il paziente, coniuge di Anna Maria Bini, contitolare della farmacia e, come
affermato dal coniuge, procacciatrice tanto della fornitura di galenico che della relativa
ricetta medica. Il Reali non s'è costituito in giudizio, mentre
Margherita Bini lo ha fatto con comparsa depositata alla Sezione il 14 settembre 2005. In tale atto la convenuta ha richiamato, in primo
luogo, le disposizioni contenute nelle Note CUF, con particolare riguardo alla n. 58, in
base alla quale le prescrizioni di ossigeno terapeutico - perché possano essere poste a
carico del SSN e non del paziente - debbono recare l'indicazione specifica della nota
stessa controfirmata dal medico prescrittore; tale indicazione, nel caso delle ricette
redatte dal Reali, mancherebbe, così che il galenico non sarebbe stato rimborsabile e,
ove ciò sia avvenuto, la stessa ASL avrebbe dato corso a erogazione di somme non dovute
al farmacista. In altri termini, ha assunto la Bini, alla erronea
richiesta del farmacista di ottenere il rimborso delle ricette in questione tutte prive
della nota 58 - assenza percepibile ictu oculi ad un superficiale controllo -
avrebbe dovuto seguire un doveroso diniego da parte della ASL, la quale oggi non può
dolersi della propria incuria. In sostanza, la sua condotta sarebbe connotata da
errore scusabile, non essendo in condizione di conoscere e prevenire l'evento lesivo che
sarebbe potuto derivare. Dunque, la condotta da lei tenuta nella circostanza non sarebbe
qualificabile come affetta da dolo o colpa grave. Sul piano oggettivo, poi, le
contestazioni mossele non sarebbero né fondate né provate, non trovando applicazione -
nella fattispecie - diversamente da quanto affermato dall'attrice, l'articolo 651 c.p.p.
bensì il 445 del codice del rito penale, in base al quale la sentenza di patteggiamento
non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, posto che il processo penale nei
suoi confronti si è concluso con sentenza in data 27 maggio 2005 con applicazione della
pena concordata. In ogni caso la convenuta ha affermato di aver pagata alla ASL n. 1 umbra
la somma di 2.000,00 a titolo di risarcimento danni, morali e materiali. Nel
merito, poi, il quadro indiziario emerso in occasione delle indagini è risultato non
univoco, in quanto non sono state verificate ipotesi di iperprescrizione (essendo le
somministrazioni di ossigeno indirizzate tutte a pazienti effettivamente bisognosi del
preparato a scopo terapeutico) ed essendo fuorvianti le dichiarazioni di alcuni pazienti
circa le quantità utilizzate. In tale senso ella ha affermato che il medico si
limita a prescrivere il quantitativo di galenico che ritiene necessario alla luce della
patologia del proprio paziente rimettendo alla discrezione ed alla disponibilità del
farmacista la concreta consegna di x bombole contenenti il predetto galenico. Far
riferimento al numero delle bombole prescritte dal medico anziché al fatto che
quest'ultimo prescrivesse o meno ossigeno gassoso vizia in radice la genuinità del
quesito formulato dagli inquirenti e la conseguente risposta dell'interrogato.. Quanto al danno, la Bini ha evidenziato come quello
patrimoniale sia stato da lei già risarcito e la quantificazione effettuata dall'attrice
sarebbe erronea, in quanto non terrebbe conto delle giacenze di magazzino precedenti al
1999 ed in quanto le uniche ricette riferite a due pazienti riguardano quantità di
ossigeno del valore di 6.019,30, dal quale detrarre comunque la parte risultata
utilizzata. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale, poi, sarebbe del tutto
infondata e priva di elementi probatori, non essendo stato prospettato alcun elemento
concreto, ma solo una descrizione teorica dell'identificazione del danno. In tale quadro,
illegittima sarebbe l'utilizzazione della previsione dell'articolo 1226 c.c. volta a
colmare un'insufficienza di prova sull'esistenza stessa del danno, determinabile in via
equitativa, ma comunque da provare nella sua entità e suscettibile di valutazione
patrimoniale. Richiamata, in proposito, recente giurisprudenza delle Sezioni Riunite della
Corte dei conti in materia, la Bini ha concluso chiedendo in via principale di accertare e
dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia sua responsabilità per i fatti dedotti,
ovvero, in subordine, di ridurre l'addebito all'importo di 2.000,00, già
corrisposti a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale, dichiarando altresì che
nulla sia dovuto a titolo di danno non patrimoniale. 3 - Mariella Farchioni, titolare dell'omonima
farmacia con sede a Giano dell'Umbria, frazione Bastardo, è stata citata per
2.132,46, dei quali 800 a titolo di danno non patrimoniale, causato alla ASL n. 3
dell'Umbria. L'attrice ha assunto che, nel periodo tra il 1
gennaio 1999 ed il 31 luglio 2001, le indagini hanno evidenziato la differenza esistente
tra il quantitativo di ossigeno gassoso che emergeva dalle 380 ricette mediche spedite
alla farmacia e sequestrate presso la ASL e quello acquistato dalle ditte fornitrici che,
in sede penale, è stata definitivamente quantificata in 172.000 litri, pari all'importo
di 1.332,46. Le cifre scaturiscono dal raffronto tra forniture ed erogazioni e
riguarderebbero ricette riferibili a vari pazienti circa i quali si sono evidenziate
anomalie relative alle quantità giornaliere prescritte (talora doppie nella stessa
giornata) ovvero che sono risultati utilizzare ossigeno liquido e non gassoso e che le
quantità di quest'ultimo detenute per scorta erano di entità ben minore di quella
esposta in prescrizione, ovvero ancora ai quali sono state effettuate contestualmente
nello stesso giorno forniture di entrambi i tipi di ossigeno. La Farchioni s'è costituita in giudizio con comparsa
depositata alla Sezione il 14 settembre 2005, evidenziando - in primo luogo -
l'insussistenza di alcuna presunta truffa ai danni dell'Amministrazione sanitaria, come
attestato dalla sentenza del GUP di Perugia n. 61/05, del 17 febbraio 2005 (peraltro non
definitiva, in quanto risultata appellata dal P.M. penale). Non risulterebbe, altresì,
determinato alcun danno patrimoniale all'ASL n. 3 umbra, in quanto la differenza di
quantità rilevata discenderebbe esclusivamente dall'utilizzazione di scorte pregresse
detenute in farmacia al momento iniziale del conteggio effettuato in sede d'indagine, per
fronteggiare eventuali esigenze immediate. Successivamente tali scorte non si sono rese
necessarie per mutate condizioni di fornitura dalla produttrice, come confermato nelle
dichiarazioni dei dipendenti della farmacia delle quali s'è avvalso anche il Giudice
penale. Quest'ultimo avrebbe escluso, così, tanto che la Frachioni abbia chiesto alla ASL
il rimborso di forniture non effettuate, quanto che vi fossero concreti elementi per far
supporre una certa disponibilità dell'intero quantitativo nel periodo temporale
considerato. Inoltre, nessuno dei destinatari delle forniture, in sede di sommarie
informazioni, ha riferito di aver ricevuto quantitativi di ossigeno inferiori a quelli
esposti in prescrizione e lo stesso Giudice penale ha riconosciuto l'assoluta regolarità
della consegna delle bombole d'ossigeno ai pazienti, attesa la piena corrispondenza tra i
quantitativi prescritti e quelli consegnati. Fatto riferimento, così, alle conclusioni
della sede penale a lei favorevoli, la Farchioni ha concluso chiedendo la reiezione della
domanda attrice, in quanto infondata. 4 - Maria Cristina Rossi, titolare dell'omonima
farmacia con sede ad Assisi, è stata citata per risarcire la somma complessiva di
5.000,00, a titolo di danno non patrimoniale causato alla ASL n. 2 dell'Umbria, avendo
già provveduto a rimborsare il danno patrimoniale di 8.819,79. L'attrice ha assunto che il danno causato dalla
convenuta si sarebbe concretizzato per effetto di forniture ai destinatari di bombole
parzialmente utilizzate, con spedizione alla ASL di ricette concernenti un quantitativo
prescritto diverso da quello erogato e nell'assoluta incertezza di una successiva
regolarizzazione o, ancora, nell'ammissione di un comportamento consistente nella consegna
di quantitativi di ossigeno diversi da quelli esposti in ricetta. Né alcuna scusante a
tale condotta potrebbe derivare da incertezze sulle norme concernenti il riutilizzo di
bombole non utilizzate e/o parzialmente utilizzate. La convenuta s'è costituita con comparsa depositata
alla Sezione il 12 settembre 2005 nella quale ha pregiudizialmente eccepito essere gli
addebiti dell'attrice prematuri rispetto alla mancata definizione del giudizio penale ed
alla conseguente inapplicabilità dell'articolo 651 c.p.p., il quale presuppone la
pronuncia definitiva di condanna in quella sede. Nel merito ha eccepito l'indeterminatezza
degli addebiti ed ha fatto riferimento a tutte le sentenze penali assolutorie intervenute
nei confronti di altri convenuti nel presente giudizio (Garofoli e Farchioni). In sostanza
vi sarebbe la sola sensazione di una gestione non sempre corretta nei casi di
ossigeno terapia. Nel suo caso solamente quattro degli otto casi esaminati possono essere
oggetto di contestazione per quanto riguarda l'uso di ossigeno liquido e gassoso, come
risulta dalla esatta lettura delle conclusioni del CTU della sede penale, perdipiù
caratterizzate da formula dubbiosa. Per quanto, poi, concerne le risultanze dell'indagine
effettuata dai Carabinieri, debbono essere considerate le giacenze di magazzino e le
discrepanze sono essenzialmente riconducibili a rese di bombole non completamente vuote,
da gestione di bombole non utilizzate dal paziente e nuovamente dispensate e da consegne
non immediatamente corrispondenti alla richieste per soddisfare esigenze immediate dei
pazienti, salva la spedizione immediata della ricetta alla ASL in quanto obbligatoria, e
non procedendo poi i pazienti interessati al ritiro della quantità di differenza. Il
tutto in quanto la disponibilità della farmacia ammontava a non più di 10 o 12
contenitori, macchinosa era la contabilità relativa nel traffico degli stessi e assenti
erano precise prescrizioni sul trattamento delle eccedenze nei casi di uso parziale, come
inequivocamente emerge dalla corrispondenza intercorsa con la ASL ed esitata in una
risposta non definitiva ed atta a risolvere la problematica in questione. Non vale, al
proposito, il riscontro fornito dal direttore generale della ASL, che nulla ha chiarito in
tema, né la rilevanza della questione è attenuata dall'osservazione che la richiesta di
chiarimenti sia intervenuta ad indagine avviata, essendo stata tempestiva rispetto
all'emergere della problematica stessa. In conclusione, la Rossi ha chiesto che la Corte
respinga la domanda attrice, dichiarando la sua completa estraneità ai fatti contestati
perché insussistenti e non costituenti reato, assolvendola da ogni addebito ed obbligo o
adempimento nei confronti dell'Amministrazione sanitaria. 5 - Fabrizio Peppoloni, titolare della farmacia S.
Feliciano con sede a Foligno, via Garibaldi, 23/25, è stato citato per risarcire la somma
complessiva di 28.157,34, dei quali 11.000,00 a titolo di danno non
patrimoniale cagionato all'ASL n. 3 dell'Umbria. L'attrice ha assunto che la spedizione delle ricette
e la consegna di materiale avvenivano a cura di personale addetto alla farmacia e non
dello stesso convenuto, ma questi aveva l'obbligo di vigilare sulla correttezza delle
attività medesime, come è avvenuto all'inizio delle attività di indagine, con
riferimento ad una quantità di ossigeno solo apparentemente erogato pari a litri
2.214.750. Tale mancata vigilanza ha determinato che si consolidassero comportamenti non
conformi alle norme, quali la consegna di quantitativi di ossigeno inferiori a quelli
riportati sulle prescrizioni, la consegna di buoni per il ritiro delle bombole
rimanenti, la non effettività del ritiro delle rimanenze, la spedizione alla ASL di
ricette per il rimborso in tali condizioni, lo stoccaggio di bombole riconsegnate piene
insieme alle altre e così via. Il convenuto s'è costituito con comparsa depositata
alla Sezione il 14 settembre 2005 nella quale ha chiesto, in primo luogo, la sospensione
del presente giudizio in attesa della definizione di quello penale, prevista per il
novembre prossimo, avendo egli chiesto l'applicazione del rito speciale di cui
all'articolo 438 c.p.p., subordinandola all'escussione quali testimoni della responsabile
del controllo ricette della farmacia, del commesso incaricato dello stoccaggio e del
commercio delle bombole e del direttore amministrativo della ASL n. 3 umbra. Ciò in
ragione della perfetta coincidenza tra i fatti qui contestati e quelli oggetto del
giudizio penale, ancora in via di accertamento. Nel merito ha, comunque, chiarito che la responsabile
del commercio dell'ossigeno in bombole è la dottoressa Minni, dipendente della farmacia,
coadiuvata dal signor Arcangeli, che da più di venti anni vi lavora quale commesso ed ha
affermato di aver effettuato, saltuariamente, ma costantemente, controlli contabili,
fidando nei collaboratori ed ottenendo comunque riscontri compatibili con l'andamento
delle vendite (i ricavi erano in linea con l'ammontare degli acquisti, tenuto conto dei
margini di ricarico). Nel settembre 2001 controlli più approfonditi gli hanno consentito
di rendersi conto di anomalie nella vendita di ossigeno gassoso in bombole negli anni tra
il 1997 ed il 2001, nel senso che è emersa una differenza tra il prodotto acquistato in
farmacia e quello rimborsato, risultato superiore al primo, così che i rimborsi non
dovuti sono ammontati ad 11.662,92. Ciò è dipeso da un banale disguido occorso tra i
dipendenti della farmacia, nel senso che la Minni ha chiesto il rimborso anche di tutti i
quantitativi risultanti dalle ricette recate dai clienti e rimessele dall'Arcangeli, non
escludendo dal novero le bombole non consegnate in quanto non disponibili in magazzino o
non più richieste dai clienti. A chiarimento avvenuto il convenuto ha affermato di aver
provveduto - prima dell'avvio dell'azione penale - a restituire all'ASL n. 3 quanto
indebitamente percepito, sanando l'irregolarità attraverso lo storno del relativo importo
dalle successive notulazioni, come risulterebbe dalle distinte contabili e confermato dal
dirigente dell'Azienda dr. Martelli con nota del 13 settembre 2005 allegata alla comparsa.
Sussisterebbe, poi, differenza tra gli importi spontaneamente restituiti e quelli indicati
dall'attrice in citazione, come stabilito anche da ulteriori controlli effettuati dai
Carabinieri che hanno confermato l'esattezza dei conteggi effettuata dallo stesso
convenuto. In conclusione il Peppoloni ha chiesto che la Corte
sospenda il giudizio fino alla pronuncia penale irrevocabile, ovvero, nel caso di mancato
accoglimento di tale richiesta, che sia dichiarata insussistente l'ipotesi di danno,
patrimoniale e non, prospettata dalla Procura, con conseguente reiezione della domanda
attrice. 6 - Gilberto Garofoli, direttore della farmacia
comunale Ospedale Calai, con sede a Gualdo Tadino, piazza Martiri della Libertà, 14, è
stato citato per risarcire alla ASL n. 3 dell'Umbria la somma complessiva di
6.500,00 a titolo di danno non patrimoniale, essendo stata l'Azienda già risarcita dal
Comune per il danno patrimoniale subito. L'attrice ha dato atto, in primo luogo, della
peculiare situazione del Garofoli, il quale risulta essere l'unico farmacista, tra i
convenuti, non titolare dell'esercizio, bensì dipendente del Comune, con la qualifica
apicale di direttore, nonché dell'intervenuta sentenza penale di primo grado (peraltro
oggetto di gravame da parte del P.M.) motivata sulla mancanza di riscontri probatori certi
in merito alla sussistenza dell'elemento psicologico tipico della truffa e pertanto
perché il fatto non costituisce reato. Ciò premesso, l'attrice ha assunto che la stessa
sentenza penale - pur escludendo il dolo dell'imputato - ha evidenziato che la
riconosciuta sussistenza di tale disposizione patrimoniale non dovuta come conseguenza
dell'inganno posto in essere; la sussistenza di una effettiva volontà del Garofoli di
portare la ASL ad effettuarla; la piena consapevolezza nello stesso dell'inganno posto in
essere nei confronti della ASL presentando alla stessa ricette le cui prescrizioni erano
state adempiute in tempi diversi con la medesima bombola di ossigeno gassoso; la sua
volontà di far raggiungere a terzi, in particolare l'Amministrazione comunale, un
profitto quale finalità tipica ed essenziale del processo esecutivo dell'intera
macchinazione truffaldina. Ancor più rilevante, poi, appare essere la riconosciuta
sussistenza di errori nella condotta del convenuto, non giustificabile dall'emergenza
determinata dal terremoto né dalla sua assenza dalla farmacia, competendogli comunque un
controllo sulla gestione della stessa anche a livello di direttive generali, in ragione
della qualifica rivestita. Su questi elementi, dunque, l'attrice ha ravvisato la
sussistenza della responsabilità amministrativa e contabile contestata, in ragione della
qualifica di agente contabile rivestita dal convenuto, non essendo contestabile il fatto
storico della richiesta di rimborso alla ASL di ossigeno gassoso in quantità superiore a
quello acquistato. La mancanza di dolo, dunque, non esclude la sussistenza, nella condotta
tenuta, dell'elemento psicologico necessario a configurare la responsabilità
amministrativa patrimoniale, posto che il convenuto aveva il dovere di adottare un
comportamento contabilmente corretto, non riscontrabile nel meccanismo di riutilizzo delle
bombole non utilizzate nel periodo considerato, tra il 1996 ed il 2001, ancorché in
presenza di tardive richieste di chiarimenti sul trattamento da riservare all'ossigeno
residuo. Il Garofoli s'è costituito con comparsa depositata
alla Sezione in data 31 agosto 2005 nella quale ha evidenziato, preliminarmente, la
mancata commissione di alcuna illiceità da parte sua, così come sancito dalla sentenza
penale di primo grado. È emersa in tale sede, invece, una erronea, ma incolpevole,
gestione delle bombole di ossigeno restituite in quanto non utilizzate, stante la mancanza
di alcuna utilità che egli avrebbe potuto ricavare dai disavanzi. Ribadita la mancanza di
precise disposizione in materia di gestione dei resi, il convenuto ha
evidenziato una distorta interpretazione, da parte dell'attrice, dei motivi della sentenza
penale, il cui significato è invece del tutto opposto a quello assunto nell'atto
introduttivo del presente giudizio, essendo invece palese la sua non consapevolezza circa
il fatto contestato. Per quel che concerne, poi, la quantificazione del danno non
patrimoniale, ai sensi dell'art. 1226 c.c., essa è stata operata, erroneamente ed
eccessivamente, non in proporzione alla gravità dell'illecito, bensì in rapporto
all'entità del danno patrimoniale sofferto. Nel caso di specie non vi è stata alcuna
anomalia in ordine al rapporto tra prescrizioni e somministrazioni; al contrario
l'ossigeno gassoso è stato sempre prescritto a pazienti realmente bisognosi e secondo
quantitativi necessari, così che la sola anomalia riscontrata è ravvisabile nel
disavanzo contabile tra ossigeno acquistato e quello per il quale è stato ottenuto il
rimborso. Peraltro, la rifusione del danno patrimoniale all'ASL da parte del comune di
Gualdo Tadino è avvenuta - all'esito del ricalcolo effettuato dai Carabinieri - per un
importo superiore a quello effettivamente spettante. Dunque, il danno non patrimoniale
sarebbe insussistente, per mancanza di prova e di nesso causale tra condotta e pregiudizio
ed è risarcibile solamente in presenza dei tassativi elementi indicati nell'articolo 2059
c.c. Sotto questo profilo, poi, il convenuto ha contestato anche l'impostazione attrice
con riferimento alla sua qualifica di agente contabile, con riferimento agli obblighi che
in tale veste gli incomberebbero, prospettando la giurisdizione del Giudice civile -
dinanzi al quale avrebbe potuto agire la ASL - e non quella della Corte dei conti. Tutto ciò premesso, il Garofoli ha concluso
chiedendo alla Corte in via principale di dichiarare il difetto di giurisdizione; in
subordine, di dichiarare la domanda giudiziale infondata nel merito e, in ulteriore
subordine, di limitare l'entità della domanda al limite massimo di 2.812,64, somma
costituente l'eccedenza sul danno patrimoniale subito dalla ASL che il comune di Gualdo
Tadino ha già versata. 7 - Lamberto Nofrini, titolare della farmacia omonima
sita a Corciano, località Mantignana, è stato chiamato a risarcire la somma complessiva
di 8.504,00, dei quali 3.000,00 a titolo di danno non patrimoniale causato
alla ASL n. 2 dell'Umbria. L'attrice ha assunto che il convenuto - tra il 1
gennaio 1999 ed il 30 giugno 2004 - avrebbe reiteratamente trasmesso all'ASL, per il
rimborso, ricette (e relativa distinta contabile) indicanti quantitativi prescritti
superiori a quelli effettivamente acquistati, ottenendo, così, rimborsi superiori al
dovuto. Ciò non sarebbe dipeso da una mera discrasia contabile, come il Nofrini ha
evidenziato nelle sue deduzioni, benché anche tale evenienza, in ragione della qualifica
di agente contabile che la Procura attribuisce ai farmacisti, sarebbe da sé sola
sufficiente a determinare la responsabilità amministrativa patrimoniale, oltre che esser
stata di entità tutt'altro che modesta. Il convenuto s'è costituito in giudizio con comparsa
depositata alla Sezione il 14 settembre 2005, nella quale ha concordato con la premessa
dell'attrice circa la specificità di ciascuna posizione dedotta a giudizio. Al Nofrini
non è stato contestato che abbia ricevuto rimborsi per ossigeno (non) erogato a pazienti
defunti, oppure ospedalizzati, né vittime di cosiddette sovraprescrizione, o
sani o non abbisognevoli di tale galenico, né che abbia mai rivendute bombole restituite
inutilizzate o parzialmente utilizzate. La sola contestazione concerne la consegna di
quantità di galenico inferiore a quella prescritta sulla base della discrasia contabile
tra le prescrizioni dal 1 gennaio 1999 al 30 giugno 2001 e le fatture di acquisto, non
essendovi altri atti di indagine. Tale discrasia, che potrebbe costituire un indizio di
anomalia o irregolarità, non determina condotta illecita, ben potendo esser stata
originata da meccanismi quali le giacenze di magazzino antecedenti al computo ovvero a
mancata fatturazione da parte dei fornitori, come da lui dichiarato in sede penale. Dalle
indagini effettuate dal patrocinante - ai sensi dell'articolo 391 c.p.p. - è emerso che i
destinatari delle forniture hanno dichiarato unanimemente di aver ricevuto le intere
quantità di galenico prescritte, ricevendolo in bombole piene e sigillate. Ne è seguita,
così, l'assoluzione nel processo penale (sentenza del GUP in data 16 giugno 2005) e la
materialità dei fatti, come pure affermato dall'attrice, ha efficacia vincolante anche
nel presente giudizio, ai sensi dell'articolo 651 c.p.p.. Negata, così, la sussistenza di
indebiti rimborsi, il convenuto ha - altresì - contestato l'assunto contenuto in
citazione circa reiterati comportamenti idonei a causare danno patrimoniale all'ASL, in
quanto, anche a voler considerare il farmacista agente contabile (ma, in realtà,
assoggettato alle sole disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 371 del
1998 e non a quelle dell'articolo 194 del regio decreto n. 827 del 1924), il fatto non si
è concretato, in ragione della piena corrispondenza tra forniture e rimborsi. In realtà,
la convenzione nazionale relativa ai farmacisti implica esclusivamente l'obbligo -
risultato adempiuto - di consegna all'assistito del galenico, così che ciò che deve
essere provato contabilmente è solo tale fatto e non l'avvenuto acquisto dello stesso.
Nessuna disposizione richiede l'allegazione di altri documenti, meno che mai fatture o
bolle d'accompagnamento o altro, attestanti il solo acquisto del galenico, non la
consegna; come pure non vi è obbligo di contabilizzazione del carico e dello scarico
dell'ossigeno gassoso, come invece affermato dall'attrice. Non vi sono, quindi, elementi
che facciano deporre per una trascuratezza nella tenuta delle scritture contabili, mai
contestate né dall'ASL né da altri soggetti. Il Nofrini ha, così, concluso chiedendo in via
principale la reiezione della domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto
e, in via istruttoria, ha chiesto l'acquisizione degli atti preso il Giudice penale. 8 - Giuseppe Costantini, socio contitolare con Anna
Costantini, della farmacia omonima con sede a Bastia Umbra, frazione Costano, è stato
citato per risarcire all'ASL n. 2 dell'Umbria la somma di 1.500,00 a titolo di
danno non patrimoniale. L'attrice, infatti, ha dapprima ritenuto sussistenti
le condizioni per l'estromissione dal giudizio di Anna Costantini e, in seguito, ha preso
atto del sopravvenuto risarcimento del danno patrimoniale da parte del convenuto mediante
versamento alla danneggiata della somma di 3.400,80, comprensiva della sorte
capitale e degl'interessi legali ed ha proseguito il giudizio per il solo danno non
patrimoniale. Risulta agli atti, tuttavia, che nelle more dello svolgimento del giudizio
il convenuto abbia proceduto anche al versamento della somma relativa a tale posta di
danno. 9 - Raffaella Luciani, direttore tecnico e
professionale della omonima farmacia con sede a Perugia, frazione Castel del Piano, via
Strozzacapponi, è stata citata per risarcire all'ASL n. 2 dell'Umbria la somma di
900,00, a titolo di danno non patrimoniale. L'attrice ha preso atto, infatti, dell'avvenuto
versamento della somma di 1.867,24 relativa al danno patrimoniale arrecato
all'Azienda, somma comprensiva di sorte capitale ed interessi legali ed ha proseguito il
giudizio per la sola posta di danno non patrimoniale che, tuttavia, risulta esser stato
risarcito all'Azienda nelle more dello svolgimento del giudizio. 10 - Alessandro Rossi, legale rappresentante della
farmacia Cortonese con sede a Perugia, via Acquarossa, 10, è stato citato per risarcire
alla ASL n. 2 dell'Umbria la somma di 1.000,00 a titolo di danno non patrimoniale. L'attrice ha preso atto, infatti, dell'avvenuto
versamento della somma di 2.108,40 relativa al danno patrimoniale arrecato
all'Azienda, somma comprensiva di sorte capitale ed interessi legali ed ha proseguito il
giudizio per la sola posta di danno non patrimoniale che, tuttavia, risulta esser stato
risarcito all'Azienda nelle more dello svolgimento del giudizio, come il convenuto ha
ribadito nell'atto di costituzione in giudizio depositato alla Sezione il 29 settembre
2005. 11 - Giancarlo Bonaca, legale responsabile della
omonima farmacia con sede a Perugia, frazione Ripa, via Montefalco, 32/B, è stato citato
per risarcire all'ASL n. 2 dell'Umbria la somma di 1.000,00, a titolo di danno non
patrimoniale. L'attrice ha preso atto, infatti, dell'avvenuto
versamento della somma di 1.842,01 relativa al danno patrimoniale arrecato
all'Azienda, somma comprensiva di sorte capitale ed interessi legali ed ha proseguito il
giudizio per la sola posta di danno non patrimoniale che, tuttavia, risulta esser stato
risarcito all'Azienda nelle more dello svolgimento del giudizio. 12 - Silvano Susta, legale rappresentante
dell'omonima farmacia con sede a Passignano sul Trasimeno, via Roma, 30, è stato citato
per risarcire alla ASL n. 2 dell'Umbria la somma di 1.400,00 a titolo di danno non
patrimoniale. L'attrice ha preso atto, infatti, dell'avvenuto
versamento della somma di 2.395,00 relativa al danno patrimoniale arrecato
all'Azienda, somma comprensiva di sorte capitale ed interessi legali ed ha proseguito il
giudizio per la sola posta di danno non patrimoniale che, tuttavia, risulta esser stato
risarcito all'Azienda nelle more dello svolgimento del giudizio, come il convenuto ha
ribadito nell'atto di costituzione in giudizio depositato alla Sezione il 29 settembre
2005. 13 - Luana e Gianluca Ceccarelli, soci contitolari
dell'Antica Farmacia Ceccarelli snc, con sede a Gubbio, piazza Giordano Bruno, 2, sono
stati citati per risarcire alla ASL n. 1 dell'Umbria la somma di 2.400,00 a titolo
di danno non patrimoniale. L'attrice ha preso atto, infatti, dell'avvenuto
versamento della somma di 5.509,00 relativa al danno patrimoniale arrecato
all'Azienda, somma comprensiva di sorte capitale ed interessi legali ed ha proseguito il
giudizio per la sola posta di danno non patrimoniale che, tuttavia, risulta esser stato
risarcito all'Azienda nelle more dello svolgimento del giudizio, per l'importo di
3.070,00, in quanto anch'esso rivalutato. 14 - Claudio Cristini, legale responsabile della
Farmacia Angelo Cristini di Cristini Claudio, con sede a S. Giustino, frazione Selci Lama,
via della Stazione 7/a, è stato citato per risarcire all'ASL n. 1 dell'Umbria la somma di
2.973,12, dei quali 1.000,00, a titolo di danno non patrimoniale. Nelle more dello svolgimento del giudizio il
convenuto risulta abbia versato la somma di 3.885,12, a titolo di risarcimento di
entrambe le poste di danno, con interessi e rivalutazione monetaria. 15 - Francesco Maria e Cristina Pierotti, soci
contitolari della omonima farmacia con sede a Gubbio, sono stati citati per risarcire alla
ASL n. 1 dell'Umbria la somma di 2.500,00 a titolo di danno non patrimoniale. L'attrice ha preso atto, infatti, dell'avvenuto
versamento della somma di 6.458,00 relativa al danno patrimoniale arrecato
all'Azienda, somma comprensiva di sorte capitale ed interessi legali ed ha proseguito il
giudizio per la sola posta di danno non patrimoniale che, tuttavia, risulta esser stato
risarcito all'Azienda nelle more dello svolgimento del giudizio, per importo comprensivo
di rivalutazione monetaria. 16 - Francesco Mencaglia, legale responsabile
dell'omonima farmacia con sede a Perugia, frazione Case Sparse di Solfagnano, Strada
Statale Tiberina Nord n. 287, è stato citato per risarcire all'ASL n. 2 dell'Umbria la
somma di 4.000,00, a titolo di danno non patrimoniale. L'attrice ha preso atto, infatti, dell'avvenuto
versamento della somma di 7.288, 58 relativa al danno patrimoniale arrecato
all'Azienda, somma comprensiva di sorte capitale ed interessi legali ed ha proseguito il
giudizio per la sola posta di danno non patrimoniale che, tuttavia, risulta esser stato
risarcito all'Azienda nelle more dello svolgimento del giudizio. All'udienza pubblica per la discussione del giorno 4
ottobre 2005, gli intervenuti in rappresentanza delle parti hanno sostanzialmente ribadito
le rispettive argomentazioni contenute negli atti scritti. Inoltre: - l'avvocato
Bogini, per la Guerri, ha chiesto un'adeguata valutazione, da parte del Giudice, del buon
comportamento processuale tenuto dal convenuto ed ha, comunque, contestata - ai fini del
danno non patrimoniale asseritamente causato - l'esistenza dell'immedesimazione organica
del farmacista nella Pubblica amministrazione; - l'avvocato
De Matteis, per il Brando, ha evidenziato, a sostegno dell'eccezione di
inammissibilità/nullità della citazione nei confronti del detto convenuto, la diversa
impostazione dell'invito a dedurre (relativo a falsità nell'erogazione del galenico)
rispetto all'atto introduttivo del giudizio (fondato sull'utilizzazione di un ricettario
intestato ad altro medico); - l'avvocato
Palumbo, per Maria Cristina Rossi, ha richiamato il caos verificatosi nel periodo
immediatamente successivo agli eventi calamitosi del settembre 1997 ai fini del
verificarsi delle discordanze nelle forniture d'ossigeno; - l'avvocato
Pillon, per il Nofrini, ha pure confermato che le quantità di galenico consegnato ai
pazienti coincidono con quelle chieste a rimborso, a prescindere dalla corrispondenza
delle stesse con le forniture acquisite, essendo riferibili le discrasie esclusivamente a
giacenze di magazzino e da sconti ed omaggi non contabilizzabili (cioè i
fornitori consegnavano quantità d'ossigeno maggiori di quelle fatturate) e senza che tale
circostanza determini illiceità, essendo l'acquisto del bene libero presso il fornitore
più conveniente; - l'avvocato
Bordoni, infine, ha chiesto il rinvio della discussione nei confronti del Peppoloni,
patrocinato dal suo delegante avvocato Caparvi, impedito a partecipare, ma desideroso di
svolgere personalmente la difesa del convenuto anche nella fase dibattimentale. Tale
richiesta è stata accolta dal Collegio, che ha rinviato, con il consenso anche della
rappresentante del Pubblico ministero, la discussione orale del giudizio intentato dalla
Procura nei confronti del detto convenuto alla data del 18 ottobre 2005. Infine, la rappresentante del Pubblico ministero ha
dichiarato del tutto satisfattivi della domanda risarcitoria i rimborsi effettuati dai
convenuti Giancarlo Bonaca, Francesco Mencaglia, Silvano Susta, Luana e Gianluca
Ceccarelli, Francesco Maria e Cristina Pierotti, Giuseppe Costantini, Raffaella Luciani e
Claudio Cristini. All'udienza pubblica per la discussione del giorno 18
ottobre 2005 l'avvocato Caparvi, per il Peppoloni, s'è riportato alle argomentazioni già
dedotte nella comparsa di costituzione ed ha aggiunto che, mancando le fustelle sulle
bombole, solamente dopo l'informativa richiesta alla Farmaservice è stato possibile
rendersi conto della discrasia contabile. Peraltro, il fatturato della farmacia derivante
dalla vendita dell'ossigeno è pari ad un millesimo dell'intero e ciò fa escludere ogni
intento fraudolento nella condotta del convenuto. L'errore non è consistito nella
fornitura parziale ai pazienti, bensì nella fase delle richieste di rimborso. Il
riscontro sui fatti c'è stato e risale ad una fase antecedente all'indagine penale. Va
tenuto nel debito conto, altresì, che il nesso causale tra condotta e danno è stato
interrotto per il danno non patrimoniale, in quanto il disdoro dell'immagine è riferibile
solo alla farmacia, non all'Amministrazione danneggiata. Ha concluso, così, insistendo
nelle richieste contenute nella comparsa di costituzione, non essendo ancor intervenuto
definitivamente l'accertamento in sede penale. La rappresentante del Pubblico ministero ha, invece,
insistito per la prosecuzione dell'azione con riferimento al danno non patrimoniale,
tenendo conto del versamento già intervenuto ad opera del Peppoloni a valere sul danno
patrimoniale da lui causato. Nella circostanza, insistendo nella domanda giudiziale
contenuta in citazione, ha ribadito che il farmacista risponde anche del danno causato dai
collaboratori e che non può essere addotto a scusante l'improprio sistema dei
buoni con il quale, secondo le dichiarazioni rese da un addetto alla farmacia,
erano somministrate le frazioni di ossigeno non consegnate a fronte della prescrizione. Considerato in DIRITTO La questione all'esame del Collegio concerne
un'ipotesi di danno erariale, asseritamente causato da farmacisti e medici di base alle
ASL n. 1, 2 e 3 dell'Umbria, determinato da indebiti rimborsi ricevuti o fatti ricevere
per somministrazioni di ossigeno terapeutico asseritamente improprie nell'an e nel quantum
ovvero non effettivamente erogate. I - Preliminarmente il Collegio tiene conto della
separazione dei giudizi, effettuata all'esito dell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre
2005, a seguito della quale è stata emessa sentenza nei confronti dei convenuti Anna
Costantini, Stefano Brando, Giancarlo Bonaca, Francesco Mencaglia, Silvano Susta, Luana e
Gianluca Ceccarelli, Francesco Maria e Cristina Pierotti, Giuseppe Costantini, Raffaella
Luciani e Claudio Cristini. Ciò in quanto il Collegio ha ritenuto ricorressero
le ragioni di opportunità processuale di cui all'ultimo periodo del secondo comma
dell'articolo 103 c.p.c., applicabile nei giudizi innanzi alla Corte dei conti per effetto
del rinvio dinamico contenuto nell'articolo 26 del regolamento di procedura approvato con
regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, in base al quale, quando più parti sono convenute
nello stesso processo, il giudice può disporre, anche nel corso della decisione, la
separazione delle cause tra l'altro quando la continuazione della loro riunione renderebbe
più gravoso il processo, gravosità che - nel caso - si sarebbe riverberata sulla stesura
dei motivi della decisione. Del resto, la stessa citazione non era ostativa a
tale scelta, essendo stata impostata dall'attrice secondo uno schema di domande
processuali riferite ad obbligazioni risarcitorie parziarie e avendo dato luogo ad una
configurazione litisconsortile di tipo facoltativo, essendo le azioni - benché attinenti
a situazioni tra loro analoghe ovvero, in taluni casi, collegate - promosse come del tutto
autonome tra loro, così che il processo, formalmente unico, corrisponde ad una pluralità
di rapporti tra loro scindibili, tanto che le vicende proprie di ciascuno di essi,
singolarmente preso, non potrebbero interferire e comunicarsi agli altri e le pronunce
emesse nei confronti di ciascuno non si estenderebbero all'intero processo, in
considerazione della stessa autolimitazione posta nella formulazione delle rispettive
domande giudiziali da parte dell'attrice e dell'esigenza per il Giudice di attenersi allo
stretto rapporto tra chiesto e pronunciato. II - Tanto premesso, con riferimento al convenuto
Alessandro Rossi, farmacista, tenuto conto di quanto
versato agli atti del giudizio e di quanto affermato dalla rappresentante del Pubblico
ministero al dibattimento, il Collegio considera che, per la sopravvenuta integrale
soddisfazione della pretesa attrice, l'oggetto della contesa non perduri e la pronuncia di
cessazione della materia del contendere nei suoi confronti debba ricalcare quanto il
Collegio stesso ha affermato a proposito dei convenuti Bonaca e altri, nella separata
sentenza conseguita alla separazione dei giudizi, i motivi della quale devono intendersi
nei confronti del Rossi del tutto qui confermati. III - Con riferimento ai convenuti Rita Guerri,
Gilberto Garofoli, Maria Cristina Rossi e Fabrizio Peppoloni, il Collegio osserva,
preliminarmente che essi - con modalità diverse - hanno provveduto al risarcimento del
danno patrimoniale causato all'Amministrazione sanitaria. Infatti: - la
Guerri ha provveduto mediante pagamento diretto, comprensivo anche degl'interessi legali
(nel complesso: 78.254,57), mediante assegno circolare tratto in data 16 febbraio
2004 sulla banca Istituto centrale delle banche popolari italiane s.p.a. a favore della
Azienda sanitaria regionale Umbria n. 2 e la dichiarazione relativa all'avvenuto
versamento, comprendente fotocopia del titolo di credito, è stata ricevuta dall'Azienda
destinataria il giorno 20 febbraio 2004, come da dichiarazione dell'Ufficio protocollo
versata in atti; - il
comune di Gualdo Tadino, della farmacia comunale del quale il Garofoli era direttore, ha
assunto - in data 19 novembre 2003 - la delibera n. 588 con la quale ha impegnato la somma
di 12.712,59, finalizzata alla Restituzione all'ASL n°3 per consumo di
ossigeno gassoso, somma che l'ASL ha provveduto, secondo corrispondenza intercorsa e
in base a quanto è stato dato atto nelle premesse della delibera medesima, a stornare per
identico importo in data 29 agosto 2003 come si evince dalla bolletta trasmessaci
dal Tesoriere Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Agenzia di Gualdo Tadino; - la
Rossi ha provveduto mediante bonifico bancario tratto, in data 8 giugno 2004, dall'agenzia
di Assisi della banca dell'Umbria a favore della ASL n. 2 dell'Umbria; - il
Peppoloni ha provveduto mediante compensazione con altri crediti vantati nei confronti
dell'ASL n. 3 dell'Umbria, come attestato dalla nota del dirigente del servizio di
Contabilità generale dell'ASL medesima n. 25469, in data 13 settembre 2005. Nei confronti di detti convenuti, dunque, la Procura
- come la stessa rappresentante del Pubblico Ministero ha chiarito al dibattimento - sta
attualmente procedendo nei limiti della domanda riferita alla partita di danno non
patrimoniale. La domanda deve esser dichiarata infondata e, di conseguenza,
respinta. In tema l'attrice, nell'atto introduttivo del giudizio, ha
pertinentemente richiamato parte della oramai vasta giurisprudenza in materia (in
particolare le SS.UU. della Corte di cassazione, in data 21 marzo 1997, n. 5669 e la Sez.
I centrale della Corte dei conti in data 19 febbraio 2003, n. 78/2003/A), alla formazione
della quale ha ampiamente contribuito anche questa stessa Sezione in varie occasioni. Il richiamo concerne la oramai pacifica qualificazione degli
aspetti oggettivi di tale forma di danno, circa i quali non è qui neppure necessario dare
ulteriore conto, in presenza di un indirizzo interpretativo oramai pressoché consolidato. Quel che, invece, nella fattispecie assume maggiore rilevanza è
da riferire ai profili soggettivi della questione, con particolare riguardo all'idoneità
di chi sia convenuto per tale partita a produrre il danno non patrimoniale in questione,
per effetto del pregiudizio arrecato all'immagine dell'Amministrazione danneggiata in
dipendenza della condotta illecita posta in essere. Tale idoneità, nel caso dei farmacisti Guerri, Garofoli, Maria
Cristina Rossi e Peppoloni, deve essere esclusa. La questione, infatti, non deve esser posta negli astratti
termini riguardanti la figura dei soggetti convenuti, ma in quelli concreti dell'attività
da questi posta in essere e dall'identificabilità di questa con l'azione amministrativa
in senso proprio. Più chiaramente, per venire alla fattispecie considerata, il
Collegio è stato chiamato a stabilire se il porre in essere una condotta asseritamente
illecita da parte di un farmacista determini anche i presupposti affinché l'illiceità
ridondi sull'Amministrazione che questi si assume rappresenti, in guisa tale da
determinare quell'identificazione dalla quale derivi una percezione collettiva dell'agente
come sovrapponibile all'Amministrazione nella quale è incardinato e che, dunque, consenta
di affermare che la condotta tenuta dall'agente abbia leso, rispetto all'indistinta
collettività che della condotta abbia nozione, i valori fondanti dell'Amministrazione
stessa, così da obbligare quest'ultima a sostenere gli oneri del ripristino della
scalfita immagine di organizzazione tesa ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni
collettivi secondo imparzialità, efficienza, buon andamento. In proposito il Collegio considera che, nell'atto introduttivo
del giudizio, la questione è stata posta sul presupposto che la sussistenza del rapporto
di servizio - e, dunque, in definitiva, della giurisdizione della Corte dei conti per
l'accertamento del diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno causato
dall'agente - implichi ex se che il convenuto abbia la capacità di produrre,
mediante l'eventuale condotta illecita concretata, anche il danno all'immagine
dell'Amministrazione pregiudicata sotto il profilo patrimoniale. La tesi non ha pregio. Le condivise considerazioni dell'attrice rispetto alla
sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti non sono idonee, però, a superare i
limiti che derivano dal rapporto tra Amministrazione danneggiata sul piano patrimoniale ed
agente infedele, rapporto che deve essere indagato caso per caso al fine di stabilire se
esso determini quella identificazione tra i due soggetti considerati - danneggiante e
danneggiata - dalla quale derivi, poi, quell'identificazione nella percezione collettiva
determinante ai fini dello stabilire l'idoneità del danneggiante ad arrecare, insieme a
quello patrimoniale, anche il danno non patrimoniale all'immagine della danneggiata del
quale si discute. Nel caso, dunque, ci si imbatte in una ipotesi nella quale
soggetti, nell'esercizio di un'attività commerciale gestita con le regole proprie del
libero commercio - sia pure in forza di determinati presupposti di professionalità
accertati dalla p.a. e di un provvedimento amministrativo di carattere autorizzatorio -
intrattengano, altresì, un rapporto con l'Amministrazione in base al quale dispensino
particolari beni acquistati in proprio (medicinali e altri preparati con potere
terapeutico), il costo di alcuni dei quali, per motivi di interesse pubblico, è assunto
poi a carico parziale o totale della collettività, normalmente mediante il sistema del
rimborso. Tale rimborso, però, non è erogato direttamente ai destinatari
finali dei beni, bensì direttamente del dispensatore, che ai destinatari finali tali beni
aveva ceduto gratuitamente o previo pagamento di un contributo non riferito al costo
commerciale, ma finalizzato ad alleviare l'onere delle pubbliche finanze, ricevendo il
rimborso a fronte della presentazione della relativa documentazione di riferimento (le
ricette dei medici di base ricevute dai pazienti per ottenere i beni). Orbene, i soggetti considerati, nella fase di dispiegamento di
tale attività, non si identificano pienamente con l'Amministrazione (nel caso: sanitaria)
che provvede alla tutela dell'interesse pubblico del quale s'è detto anche mediante
l'assunzione dei costi dei preparati terapeutici. In siffatta costruzione difetta alcuna
immediata percezione, nel destinatario dei beni, tra l'attività di dispensa e
l'Amministrazione che provvede agli oneri, anche perché gli stessi beni - in mancanza di
taluni presupposti stabiliti dall'Amministrazione stessa - possono ugualmente essere
dispensati dagli stessi soggetti, a pagamento, allo stesso modo di qualsivoglia altra
attività di libero commercio. Pertanto, in mancanza di tale identificazione tra agente e
Amministrazione, non può esservi del pari alcun pregiudizio che dall'eventuale condotta
illecita dell'agente si riverberi direttamente sull'Amministrazione quanto ad
imparzialità, efficienza e buon andamento, così da implicare, poi, per quest'ultima
l'esigenza di sostenere gli oneri - patrimonialmente valutabili, anche in via equitativa -
di ripristino dell'immagine lesa. Se poi da tale infedeltà dell'agente derivino
conseguenze sul rapporto autorizzatorio esistente con l'Amministrazione, ciò è oggetto
estraneo a questa giurisdizione e non implica alcuna pronuncia della Corte dei conti in
merito. Come in premessa, dunque, la domanda risarcitoria
dell'attrice nei confronti dei convenuti Guerri, Garofoli, Maria Cristina Rossi e
Peppoloni per tale posta di danno deve essere disattesa e, per conseguenza, respinta. Completezza di trattazione impone che i motivi della
reiezione della domanda attrice per tale posta di danno nei confronti del Garofoli siano
esplicitati tenendo conto della peculiarità della posizione professionale di detto
convenuto, non titolare di una propria farmacia, bensì direttore della farmacia comunale
di Gualdo Tadino. Dalla documentazione di causa emerge che, stante la
particolare natura della farmacia gestita dal Garofoli, il danno alle finanze
dell'Amministrazione sanitaria risulta esser stato risarcito dal comune di Gualdo Tadino,
in quanto a favore di quest'ultimo s'era realizzato l'indebito arricchimento costituito
dai rimborsi ricevuti per quantità di ossigeno non effettivamente cedute ai pazienti. Dallo svolgimento della vicenda, dunque, emerge che
il danno patrimoniale in senso proprio è stato costituito dagl'indebiti rimborsi ricevuti
dal comune di Gualdo Tadino, e nei confronti di quest'ultimo il Garofoli non ha arrecato
alcun danno patrimoniale, essendo stata la pendenza finanziaria tra i due enti ricomposta
mediante la restituzione dell'indebito della quale s'è detto. Né il Garofoli deve rispondere di alcun danno non
patrimoniale nei confronti dell'Amministrazione comunale di appartenenza per due ordini di
motivi: - sul
piano processuale in quanto non vi è citazione nei suoi confronti a tale titolo; - sul
piano sostanziale in quanto la stessa Amministrazione comunale - come emerge
incontestabilmente dalla delibera della Giunta comunale n. 588 in data 17 novembre 2003 di
presa d'atto dello storno eseguito da parte dell'ASL, dell'effettuazione dell'operazione
certificata dalla banca Tesoriere del comune, nonché dall'assunzione dell'impegno sul
capitolo 606/59 per Restituzione all'ASL n° 3 per consumo di ossigeno gassoso
- ha assunto il provvedimento sulla relazione del convenuto ed ha dato atto della
ineccepibile moralità dimostrata negli anni di servizio dall'ex Direttore della
farmacia Calai dr. Gilberto Garofoli, oltre alla convinzione che le procedure di verifica
e di controllo rendevano di fatto inverosimile la possibilità di trarre personale
vantaggio dalla situazione in oggetto. Quanto espresso nella delibera, soggetta
peraltro a pubblicità e quindi conoscibile alla collettività amministrata, dà atto che
il direttore della farmacia abbia operato in modo tale da non compromettere l'immagine di
efficienza dell'Amministrazione comunale, in ragione delle modalità attraverso le quali
il danno patrimoniale all'ASL n. 3 umbra s'è realizzato, così che nessun danno
all'immagine neppure della datrice di lavoro è da ritenere si sia in effetti configurato. IV - I farmacisti Bini, Farchioni e Nofrini sono
stati convenuti per risarcire all'Amministrazione sanitaria tanto il danno patrimoniale
che quello non patrimoniale causato nell'attività di dispensazione dell'ossigeno, secondo
quanto meglio esplicitato in fatto. IV.1 - Quanto alla Bini, il Collegio deve, in primo
luogo, prender atto della sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Perugia, il quale
ha irrogato nei confronti della farmacista la pena di mesi 4 e giorni 10 di reclusione,
sostituita con quella pecuniaria della multa di 4.490, oltre alla multa di
600,00. Il provvedimento del GIP è stato emesso in
applicazione dell'articolo 444 c.p.p. e reca, in parte motiva, anche la seguente
considerazione: Non è possibile nella fattispecie in esame giungere ad un
proscioglimento degli imputati ex art. 129 c.p.p., sulla base degli elementi a loro carico
raccolti dal PM. Rispetto a tali conclusioni, la convenuta, nella
comparsa di costituzione nel presente giudizio, ha assunto che le accuse mosse sono
totalmente infondate ed in ogni caso ancora da <<provare>>. È infatti di
tutta evidenza che gli accertamenti compiuti nel corso delle indagini preliminari al
processo penale sono privi di rilevanza probatoria quanto alla <<sussistenza del
fatto>>. L'argomento è privo di fondamento e deve essere
disatteso. In tema la giurisprudenza della Corte dei conti, qui condivisa,
ha avuto modo di affermare (recentemente, la Sez. giur. Lazio, con sentenza n. 540 del 31
marzo 2005) che la tesi secondo la quale la sentenza cosiddetta di
patteggiamento della pena non ha alcun rilievo nel giudizio per
responsabilità amministrativa patrimoniale non può trovare accoglienza sul piano
giuridico. Tale sentenza, inidonea di per sé a fare stato in altri giudizi,
è però equiparata dall'articolo 445 c.p.p., salvo diverse disposizioni di legge, ad una
sentenza di condanna. La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che tale
equiparazione non conferisce alla sentenza patteggiata l'identico valore accertativo di
quella resa al termine del dibattimento a proposito della esplicitazione della sussistenza
della colpevolezza dell'imputato, ma presuppone che il Giudice penale abbia accertato che
non esistono le condizioni per la declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'articolo
129 c.p.p., come testualmente dispone il secondo comma dell'articolo 444 c.p.p. e come,
nel caso, il GIP presso il Tribunale di Perugia ha esplicitamente affermato in parte
motiva. Ne deriva che la pronuncia, anche se non implica un accertamento positivo
della responsabilità penale dell'imputato, deve però contenere l'accertamento negativo
della sussistenza delle cause di proscioglimento, così che se l'efficacia di
giudicato, e quindi di vincolo giuridico anche per il giudice amministrativo, spetta
soltanto alla sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento, la
sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. si configura, cionondimeno, come una
sentenza penale di condanna. Ciò considerato non può negarsi - come oramai pacificamente
ammesso dalla giurisprudenza contabile - che, nel giudizio diretto a far valere il danno
erariale, il giudice possa e debba valutare la sentenza emessa a seguito di
patteggiamento, non per dedurne valore di prova di per sé, ma per trarne elementi di
valutazione ai fini del proprio convincimento, in presenza di altri concorrenti fattori
indizianti, apprezzando, in un unico contesto comparato, i fatti e gli elementi raccolti
nella sede penale e quelli acquisiti in sede istruttoria da parte della Procura della
Corte dei conti. Gli elementi raccolti dal Giudice penale, in base ai
quali questi ha ritenuto insussistenti i motivi per prosciogliere la Bini ai sensi
dell'articolo 129 c.p.p., coincidono con quelli assunti dall'attrice a fondamento della
domanda risarcitoria, con riferimento alla difformità esistente tra le quantità di
ossigeno acquistate dai fornitori e quelle risultate cedute ai pazienti e per le quali la
farmacista ha chiesto il rimborso all'ASL n. 1 dell'Umbria. In particolare, a parte il
contributo causale fornito al venir in essere del danno dal dr. Reali (circa il quale si
dirà in seguito), la convenuta non è stata in grado di sottoporre in questa sede
elementi di prova tali da orientare il convincimento del Collegio in senso diverso da
quello prospettato in citazione. In disparte, così, l'adeguatezza delle prescrizioni
a favore dei pazienti effettuate dal medico di base, emerge che la marcata differenza
rilevata tra quantità di galenico acquistate dai fornitori e quantità di galenico
dispensate a favore dei pazienti, essendo la seconda maggiore della prima, non possa che
essere attribuita ad una non effettività delle quantità dello stesso galenico per le
quali la Bini ha chiesto il rimborso e quelle che aveva dispensato. In vero, la Bini ha addotto, a giustificazione
dell'asserita indebita percezione dei rimborsi in parola, una complessa argomentazione
relativa alla idoneità delle prescrizioni mediche a costituire base per il rimborso da
parte dell'ASL in mancanza della apposizione della nota 58 della Commissione
unica del farmaco, Organo del Ministero della sanità, oggi non più esistente, deputato a
stabilire per quali farmaci ed a quali condizioni la spesa relativa potesse essere
accollata al Servizio sanitario nazionale, parzialmente o integralmente. Dunque, secondo
la convenuta, solamente in presenza di un'esplicitazione di tale nota sulla ricetta medica
si sarebbe realizzata la condizione per il rimborso delle ricette; in mancanza, la stessa
ASL avrebbe dovuto denegare i rimborsi, così da impedire che essi fossero impropriamente
attribuiti; procedendovi, invece, l'Amministrazione sanitaria ha determinato il
presupposto perché si ingenerasse la convinzione, nella Bini, che i rimborsi fossero
dovuti e, dunque, la sua condotta - mercé il contributo della danneggiata - non sarebbe
connotato da colpa grave. L'argomento non può essere condiviso. Per la precisione il Collegio osserva che la nota CUF
n. 58, nella versione vigente all'epoca dei fatti, prevedeva che ne fosse fatta menzione
in ricetta, ai fini del rimborso, solamente per le somministrazioni di ossigeno liquido,
non per quelle di ossigeno gassoso, così che, ai fini del rimborso, non era necessario
che l'attenzione dell'Amministrazione sanitaria fosse sollecitata da alcun richiamo
specifico a cura del medico prescrittore. Ma ciò che qui preme maggiormente evidenziare
consiste nella considerazione che la Bini, richiedendo i rimborsi a prescindere
dall'effettività della somministrazione, ha operato illecitamente, in quanto le somme da
riscuotere da parte dell'ASL non potevano essere richieste ove il galenico esposto nelle
ricette non fosse stato effettivamente dispensato ai pazienti richiedenti (o ai loro
delegati) in pari quantità. Tale carenza di controllo, risoltasi del tutto a vantaggio della
convenuta, si colloca su un piano di antidoverosità tale da fare affermare in questa sede
che la condotta in esame sia stata connotata da un rischio di provocare l'evento dannoso
tale da farla qualificare come affetta da dolo, del tipo che la dottrina ama definire
eventuale. Ci si imbatte, in sostanza, in un'ipotesi nella quale il soggetto,
pur nella prevedibilità del risultato che avrebbe potuto determinare mediante il suo
comportamento, nulla ha fatto per correggerlo e per evitare, così, il pregiudizio
arrecato alla danneggiata. Chiedere rimborsi sulla base di precisi elementi (le
prescrizioni quantitative di ossigeno contenute nelle ricette) pur nella consapevolezza
della inesatta corrispondenza tra tali elementi e quanto in effetti dispensato, implica
comunque che, in presenza di conseguenze certe e nonostante la prevedibilità degli
effetti, ella ha comunque approvato la propria condotta, senza emendarla per un lungo
lasso temporale, durante il quale ben avrebbe potuto rilevare da se medesima gli effetti
distorsivi determinati e contribuire ad evitarli. A solo corollario di quanto sin qui espresso, il
Collegio reputa, altresì, che costituisca indiretto indice della fondatezza della domanda
attrice per tale partita di danno la considerazione che la convenuta abbia - come già
detto - patteggiata la pena (circostanza che deve costituire elemento di
necessario apprezzamento generale del quadro probatorio sottoposto dall'attrice, come
innanzi già ampiamente chiarito) e che abbia deciso, spontaneamente e aldifuori della
sede processuale, di restituire una somma di 2.000,00, da lei definita
risarcimento danni all'ASL n. 1 umbra, qualificata persona offesa
(evidentemente: dal reato) traendo assegno a favore della stessa ASL sulla Banca
dell'Umbria s.p.a. e come attestato dalla nota del dirigente del servizio legale
dell'Azienda prot. 8966, in data 26 maggio 2005. Orbene, è evidente che l'autonoma
determinazione a restituire una somma così ingente, in disparte la strategia processuale
adottata nella sede penale ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, punto 6) c.p.
(come, in effetti, è avvenuto ed è evincibile dai motivi del provvedimento del G.I.P.
presso il Tribunale di Perugia) presuppone che la stessa Bini abbia valutato da se
medesima la grave irregolarità della condotta tenuta nella gestione del bene soggetto a
rimborso (anche, eventualmente, nei limiti del dolo eventuale sotto il profilo soggettivo)
e che, dunque, dall'implicita ammissione ad opera della stessa convenuta non possa che
conseguire la sua condanna a restituire l'intero importo indicato in citazione, dianzi
già precisato ( 10.179,37), riferito al danno patrimoniale arrecato all'ASL n. 1
umbra, ristoro evidentemente inclusivo di quanto già versato spontaneamente. IV.2 - Anche quanto alla Farchioni, il Collegio deve
prendere atto delle conclusioni del G.I.P. presso il Tribunale di Perugia il quale -
procedendo nei confronti della convenuta per i delitti di cui agli articoli 81 cpv.
(concorso formale e reato continuato), 61, n. 9 (circostanza aggravante dell'abuso di
potere o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico
servizio, ovvero nella qualità di ministro di un culto) e 640, c. 2° n. 1 (truffa
commessa a danno di un ente pubblico) - ha emesso in data 17 febbraio 2005 la sentenza n.
61/05 di assoluzione della Farchioni per insussistenza del fatto. Il provvedimento del Giudice penale ha sancito,
dunque - seppure non vi è in atti prova del sopravvenuto passaggio in giudicato della
sentenza - che la convenuta, ponendo in essere la condotta per la quale è causa anche in
questa sede, non ha commesso il reato di truffa aggravata, cioè non ha procurato a sé o
ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, ed essendo il danneggiato ente pubblico,
utilizzando artifizi o raggiri o mediante induzione di altri in errore. Il Collegio osserva che gli accertamenti istruttori
sottostanti al proscioglimento nella sede penale non sarebbero, da soli, sufficienti a far
ritenere che la convenuta, mediante condotta improntata a dolo eventuale consistente
nell'omissione di alcun controllo sull'effettività delle quantità di ossigeno
somministrate ai pazienti rispetto a quelle indicate all'ASL n. 3 umbra nelle richieste di
rimborso determinasse le condizioni per una condanna al rimborso nella sede della
responsabilità erariale, sulla base delle considerazioni già svolte a proposto della
convenuta Bini (la quale, peraltro, era stata invece condannata con l'irrogazione di pena
concordata, ex articolo 444 c.p.p.). Tuttavia il Collegio ritiene che l'esiguità della
differenza quantitativa rilevata in occasione delle indagini, ammontante a 172 mila litri
complessivi, unitamente alle dichiarazioni acquisite dal patrocinante della convenuta in
sede penale ai sensi degli articoli 327bis e
391bis e ss. c.p.p. da persone informate dei fatti e attestanti la sostanziale
regolarità dell'attività di somministrazione dell'ossigeno ai pazienti o ai loro
delegati, inducono a ritenere che - in effetti - il danno patrimoniale per il quale si
procede possa verosimilmente non sussistere. La differenza in questione ben può, infatti,
essere riconducibile a scorte di magazzino già in possesso della farmacia al momento
iniziale considerato dal NAS;scorte che erano
detenute per motivi di efficienza del servizio, come dalla stessa Farchioni assunto nella
comparsa difensiva. IV. 3 - Quanto al Nofrini, il Collegio, pur prendendo
atto del dispositivo della sentenza penale assolutoria allegato dal convenuto alla
comparsa stessa, considera quanto segue Il Nofrini era imputato del reato di truffa aggravata
e continuata, ed è stato assolto
poiché è insufficiente la prova che il fatto costituisca reato. In questa sede, tuttavia, non rileva che nella sede
penale sia mancato, peraltro con formula dubitativa, l'accertamento degli elementi
costitutivi propri del reato per il quale in quella sede s'è proceduto (la truffa), cioè
l'utilizzazione, da parte dell'imputato, degli artifizi e dei raggiri destinati ad
induzione altri in errore. Ben più importante, invece, è il dato obbiettivo
consistente nella non accertata corrispondenza tra il quantitativo di ossigeno gassoso di
cui il convenuto aveva chiesto il rimborso all'ASL e quello effettivamente dispensato,
riscontrabile nelle fatture di acquisto del galenico. Egli, in quanto responsabile dell'attività di
gestione, nel richiedere all'ASL il rimborso riconducibile al galenico dispensato e posti
a carico del SSN, aveva l'obbligo di denuncia della situazione contingente, ove
verificata, in cui il quantitativo di ossigeno fornito di fatto ai pazienti fosse
risultato - per diverse e disparate ragioni (ritiro parziale del quantitativo, superamento
della crisi, ricovero, cambio di terapia o decesso da parte del paziente) - inferiore
rispetto a quello prescritto in ricetta. Orbene, non può essere qui seguita la tesi difensiva
secondo la quale sarebbe dimostrato che, attese le dimensioni e le caratteristiche delle
bombole e la presenza sulle stesse del manometro e del sigillo, i pazienti sarebbero stati
in grado di stabilire la correttezza del quantitativo erogato rispetto al quantitativo
prescritto dal medico; tesi fondata sulla considerazione che i soggetti escussi nelle
indagini difensive hanno concordemente dichiarato di non avere in nessun caso riscontrate
anomalie, avendo ottenuto l'ossigeno nelle quantità richieste, a riprova della
regolarità delle somministrazioni rispetto alle prescrizioni, e non essendo risultato che
il farmacista - o gli addetti all'esercizio - avessero adottato comportamenti tali da
indurre in errore i destinatari delle somministrazioni. Dunque, diversamente da quanto assunto dal convenuto
nella comparsa di costituzione, l'assoluzione con formula dubitativa ottenuta dal GIP del
Tribunale di Perugia (peraltro, va ribadito, con riferimento allo specifico reato del
quale era stato imputato) è incentrata sulla considerazione di profili della condotta che
non sono coincidenti con quelli che rilevano ai fini della responsabilità erariale. In effetti, similmente a quanto questo Collegio ha
avuto modo di sottolineare a proposito delle condotte tenute da altri farmacisti convenuti
nel presente giudizio per aver determinato un danno patrimoniale nei confronti
dell'Amministrazione sanitaria, e nell'ottica della cura di un interesse pubblico diverso
da quello assegnato alla giurisdizione penale, si è in presenza, nel caso, di una serie
di richieste, protrattesi nel tempo, di rimborsi per erogazioni di ossigeno a pazienti in
possesso di apposita prescrizione del medico di base. Tali erogazioni, in raffronto con le
quantità di galenico acquistato dal Nofrini presso i fornitori, sono risultate - oltre
che di entità ben più cospicua di quella riscontrata nel caso della Farchioni e, dunque,
non imputabile a concorrenti cause estranee non riferibili alla sua condotta -
oggettivamente inferiori, senza che il convenuto abbia potuto fornire una plausibile
giustificazione di tale discrasia ed essendo l'ipotesi prospettata di una sottrazione
delle quantità all'evidenza contabile per motivi fiscali (mancata fatturazione da parte
dei fornitori) non da lui comprovata. A questo ultimo proposito, peraltro, il Collegio è
dell'avviso che in questa sede l'onere di provare che la differenza in questione fosse,
appunto, dovuta ad omissione di fatturazione competa propriamente al convenuto, in
rapporto ad una ricostruzione operata dall'attrice di contenuto del tutto diverso. Il Collegio considera, invece, che la gestione dei
quantitativi di ossigeno terapeutico effettuata dal Nofrini non sia stata improntata a
correttezza contabile, mediante una condotta di certo non finalizzata in via diretta e
predeterminata a conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale a discapito dell'ASL, ma
improntata ad una disattenzione al problema che, in quanto comportante il
rischio dell'avverarsi del danno a discapito della rimborsante, ben può essere
qualificata come affetta da dolo cosiddetto eventuale del quale dianzi s'è
pure detto. Né, a confutazione della verosimiglianza di tale
ricostruzione, il convenuto può invocare le dichiarazioni rese dai soggetti escussi a
sommarie informazioni da parte dei suoi difensori, in quanto tali dichiarazioni provengono
da fonte che - per il lasso temporale nel quale la vicenda s'è protratta e per la
distanza temporale dai fatti - sono prive di quell'oggettività che, invece, rivestono i
riscontri contabili sulla fornitura e l'erogazione della merce. Sussiste, quindi, la responsabilità erariale del
Nofrini per il danno patrimoniale di 5.504,14 procurato all'ASL n. 2 dell'Umbria,
in presenza di tutti gli elementi distintivi della stessa (pregiudizio patrimoniale
concreto ed attuale, elemento psicologico di sufficiente intensità, nesso di causalità
tra condotta antidoverosa e pregiudizio), ed egli deve, dunque, esser condannato a
risarcire tale danno, in misura maggiorata degl'interessi legali dalla data di
pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo. IV.4 - Quanto alla domanda giudiziale, nei confronti
dei convenuti Bini, Farchioni e Nofrini, relativa alla partita di danno non patrimoniale
arrecato all'immagine dell'Amministrazione sanitaria, il Collegio ritiene che essa debba
essere respinta, per gl'identici motivi relativi all'inidoneità dei soggetti ad
identificarsi con l'Amministrazione che la Procura attrice ha assunto lesa nell'immagine,
motivi già innanzi espressi in modo particolareggiato con riferimento ai convenuti
Guerri, Garofoli, Maria Cristina Rossi e Peppoloni e che non dà conto qui ripetere. V - Il Reali, medico di base, è stato convenuto nel
presente giudizio per avere arrecato un danno patrimoniale di 1.696,56 all'ASL n. 1
dell'Umbria avendo prescritto ossigeno terapeutico a pazienti non necessitanti, nonché
per il conseguente danno non patrimoniale all'immagine della medesima Amministrazione di
1.000,00. V.1 - Quanto alla domanda giudiziale concernente la
partita del danno patrimoniale, il Collegio prende atto delle conclusioni assunte dal
G.I.P. presso il Tribunale di Perugia nel provvedimento n. 234/05, in data 27 maggio 2005,
delle motivazioni e delle conclusioni del quale s'è già fatto cenno a proposito della
convenuta Margherita Bini, essendo i due imputati nel medesimo procedimento. Anche il Reali ha patteggiato la pena, ai
sensi dell'articolo 444 c.p.p, e anche nei suoi confronti, dunque, il Giudice penale ha
escluso per esplicito che sussistessero i presupposti per giungere al proscioglimento, ai
sensi dell'articolo 129 c.p.p. sulla base degli elementi a loro carico raccolti dal
PM ed ha condannato l'imputato a alla pena di mesi 4 e giorni 10 di reclusione
(sostituita con la multa di 4.900,00), oltre che alla multa di 600,00. Quale sia la rilevanza, ai fini del giudizio per
responsabilità amministrativa patrimoniale, del provvedimento emesso dal Giudice penale
ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. è stato già oggetto di ampia disamina nell'esaminare
la posizione della Bini e, dunque, tali considerazioni debbono considerarsi qui ribadite. Deve, dunque, assumersi come accertato che il
convenuto, nella qualità di pubblico ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso e mediante artifici, ha provveduto a redigere le seguenti ricette
mediche, prescriventi quantitativi di O2 gassoso in favore di due
pazienti non necessitanti le prescrizioni in questione e ignari delle stesse,
nonché consegnando al farmacista direttamente dette ricette al solo fine di consentirgli
il rimborso del corrispettivo relativo ai quantitativi falsamente erogati. Deve, conseguentemente, assumersi che il convenuto
abbia realizzato il danno in questione mediante una condotta improntata a dolo, con la
quale ha realizzato una iperprescrittività, che è produttiva di danno patrimoniale nel
senso in cui questa stessa Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi, segnatamente, da
ultimo, con la sentenza n. 275/EL/04, in data 11 febbraio/28 giugno 2004. Nella circostanza il fenomeno è stato descritto con
dovizia di argomentazioni, che debbono qui essere confermate, mediante individuazione
delle diverse forme che esso può assumere. La condotta del Reali, alla luce degli atti di causa
e in mancanza di alcun diverso elemento sottoposto dal convenuto - il quale, non
costituitosi, non ha fornito alcun contributo che possa indurre il convincimento del
Collegio in senso diverso -, deve essere inquadrata in quella sottospecie della
iperprescrittività definita da fatti illeciti, che concerne ipotesi nelle
quali i farmaci risultano esser stati prescritti a pazienti che hanno dichiarato di non
averli richiesti né assunti, ovvero nelle quali la prescrizione contenesse modalità di
assunzione differenti da quelle previste nella scheda tecnica ministeriale. Sul presupposto che la quantificazione di tale posta
di danno è stata effettuata mediante individuazione delle singole ricette riferite ai due
pazienti suddetti, elencate nel provvedimento del Giudice penale e confermate nella
citazione introduttiva del presente giudizio, il Collegio ritiene che la citazione stessa
debba essere accolta integralmente, quanto alla partita di danno patrimoniale, nei
confronti del Reali e quest'ultimo debba essere, conseguentemente, condannato al
risarcimento del danno patrimoniale causato all'ASL n. 1 umbra nella misura di
1.696,56, oltre ad interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente
sentenza e fino al soddisfo integrale. V.2 - Quanto alla domanda giudiziale concernente la
partita del danno non patrimoniale causato dallo stesso sanitario all'immagine ed al
prestigio della medesima ASL n. 1, il Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per
ribadire i motivi espressi a proposito dei convenuti farmacisti, in ragione della diversa
posizione assunta dalla figura del medico di base nei confronti tanto
dell'Amministrazione sanitaria che della collettività che si avvale del servizio. Secondo l'elaborazione dottrinaria e
giurisprudenziale maggioritaria più recente - questa Sezione Giurisdizionale Regionale
con più sentenze (ex multis: n. 505/R/2000; n. 557/R./2000; n. 620/E.L./2000; n.
98/E.L./2001; n. 511/R/2001; 275/EL/04) - tale danno si configura quale
ingiusto ad uno dei diritti fondamentali della persona giuridica pubblica,
ancorché consistente nella lesione di beni di per se stessi inidonei a costituire oggetto
di scambio e di quantificazione pecuniaria secondo le leggi di mercato e costituisce
sempre, nei casi in cui ne è ammessa l'azionabilità giudiziaria, interesse direttamente
protetto dall'Ordinamento ed in quanto tale trattasi di interesse rivestito di valore
economico, alla stregua degli altri beni immateriale tutelati (conformemente, le
SS.RR. della Corte dei Conti con sent. n. 16/QM/1999; ed anche, in merito alla
riconosciuta giurisdizione della Corte dei conti per il risarcimento di tale categoria di
danno, le SS.UU. della Corte di Cassazione, con sentenze nn. 5668/1997 e n. 744/1999). La menzionata giurisprudenza ha anche affermato che
il danno all'immagine ed al prestigio della P.A. - che reca sempre con sé, se
non una diminuzione patrimoniale diretta (pure ipotizzabile in alcune
specifiche fattispecie), sicuramente una spesa necessaria al ripristino del bene
giuridico leso o al ripristino del prestigio e dell'immagine stessa -
nella connotazione di danno evento e di danno patrimoniale in senso
ampio ex art. 2043 c.c. ed art. 2 Cost., non si correla necessariamente ad un
comportamento qualificabile come reato (fermo restando, in ogni caso, il principio
della separazione del giudizio per responsabilità amministrativa contabile rispetto a
quello penale, come rilevabile dal novellato articolo 3 c.p.p.), ma può ben discendere
anche da un comportamento gravemente illegittimo ovvero gravemente illecito
extrapenale. A quest'ultimo riguardo, è stato, inoltre, precisato che - ove non si
tratti di reati - non tutti gli atti o comportamenti genericamente illegittimi o
illeciti compiuti da un amministratore, da un dipendente, (anche di fatto) o da un agente
pubblico (che pure non giovano certamente al prestigio ed all'immagine della P.A.) sono
causalmente idonei a determinare una menomazione di detta immagine e di detto
prestigio, venendo in rilievo - a questi fini - solo i comportamenti
gravemente illegittimi ovvero gravemente illeciti (anche in senso extrapenale),
purché idonei - nella loro consistenza fenomenica- a produrre quella
grave perdita di prestigio e della immagine e quel grave detrimento
della personalità pubblica. Questa Sezione ha pure precisato che tale particolare
figura di danno comporta sempre una diminuzione patrimoniale, che non può che essere
configurato come danno evento (e non come danno conseguenza), e,
pertanto, non può che essere quantificato, nella maggior parte dei casi, in via
equitativa ex art. 1226 c.c.. Deve, inoltre, esser considerato che il danno
all'immagine ed al prestigio della P.A., - che, in base al principio di
immedesimazione (che porta ad identificare l'Amministrazione con il soggetto
che per essa agisce) deriva dagli indicati comportamenti gravemente illegittimi ovvero
gravemente illeciti (penali o extrapenali, nei termini di cui si è detto) - é, altresì,
chiaramente favorito ed amplificato dal clamor fori, dalla risonanza e dalla
diffusione che dell'illecito stesso ne hanno dato e ne danno la stampa e gli altri mezzi
di informazione e di comunicazione, atteso che tale diffusione, quale normale
corollario della vita di relazione, esprime certamente la rilevanza sociale che hanno i
predetti comportamenti gravemente illegittimi ovvero gravemente illeciti, sotto il profilo
della attenzione che l'opinione pubblica ed i cittadini prestano all'esercizio delle
pubbliche funzioni, per cui si deve convenire che il pregiudizio ed il
discredito della P.A. - nella occasione di comportamenti ed atti gravemente illegittimi
ovvero gravemente illeciti commessi nel suo ambito dai predetti dipendenti (anche di
fatto), amministratori ed agenti pubblici - non è altro, in definitiva, che uno degli
effetti naturali più rilevanti di un simile interesse sociale. Considerato, poi, che l'immagine ed il prestigio
della P.A. hanno un peso notevolissimo nell'ambito sociale (anche perché indici di
esercizio delle funzioni pubbliche esercitate effettivamente nell'interesse della
comunità amministrata ed effettivamente rispondenti ai canoni della legalità, del buon
andamento e dell'imparzialità, ex art. 97 Cost.), ben può dirsi che la
specificazione del generale dovere di tutti i cittadini di essere fedeli alla
Repubblica e di osservarne le leggi (in quanto proprio dei soli amministratori,
agenti e dipendenti pubblici, di adempiere le pubbliche funzioni con disciplina ed
onore ex art. 54 Costituzione) in larga parte è teleologicamente orientata proprio
alla tutela dell'immagine e del prestigio della P.A.. Si è detto in precedenza che la riferita
impostazione del danno all'immagine ed al prestigio della P.A. è condivisa
dalla giurisprudenza maggioritaria della Corte dei conti (di recente, nel senso anzidetto,
anche la Sez. I Centrale d'Appello con sentenza n. 78/2003/A del 19 febbraio 2003). Da ultimo, poi, anche le SS.RR. della Corte dei
conti, con la sentenza n. 10/2003/QM del 12 marzo/23 aprile 2003 - nel dirimere alcune
questioni di massima su punti fondamentali della costruzione concettuale di tale
particolare categoria di danno - hanno condiviso sostanzialmente la predetta costruzione
del danno all'immagine ed al prestigio della P.A. contenuta nella
giurisprudenza sin qui riassunta precisando, in particolare: - che
la violazione del diritto all'immagine, intesa come diritto al conseguimento, al
mantenimento ed al riconoscimento della propria identità come persona giuridica pubblica,
è economicamente valutabile, perché si risolve in un onere finanziario che
si ripercuote sull'intera collettività, dando luogo ad una carente utilizzazione delle
risorse pubbliche ed a costi aggiuntivi per correggere gli effetti distorsivi che
sull'organizzazione della P.A. si riflettono in termini di minore credibilità e prestigio
e di diminuzione di potenzialità operativa; - che
il danno all'immagine di una Pubblica Amministrazione non rientra
nell'ambito di applicabilità dell'art. 2059 c.c., ma è una della fattispecie del
danno esistenziale, inteso quale tutela della propria identità, del proprio
nome, della propria reputazione e credibilità, per cui il diritto delle
Amministrazioni Pubbliche ed organizzarsi e ad operare in modo efficace,
efficiente, imparziale e trasparente nei confronti dei propri dipendenti e dei propri
amministrati è un diritto costituzionalmente garantito dall'art. 97 (Cost.)
rafforzato dalla tutela accordata dagli articoli 7 e 10 c.c., i quali sono
applicabili anche alle persone giuridiche; - che
il danno all'immagine deve essere individuato nell'ambito dei danni non patrimoniali
come danno evento, e non come danno conseguenza, considerato che, essendo
l'oggetto del risarcimento una perdita cagionata dalla lesione di una
situazione giuridica soggettiva e la liquidazione del danno non può riferirsi
se non a perdite, a questi limiti soggiace anche la tutela risarcitoria dei danni non
patrimoniali causati dalla lesione di diritti od interessi costituzionalmente protetti,
quale il diritto all'immagine, con la peculiarità che essa deve essere ammessa, per
precetto costituzionale, indipendentemente dalla dimostrazione di perdite patrimoniali,
oggetto del risarcimento, essendo la diminuzione o la privazione di valori inerente al
bene protetto; - che
per la quantificazione del danno in questione si può fare riferimento, oltre che
alle spese di ripristino del prestigio leso già sostenute, posto che si dimostrino
coerenti con lo scopo perseguito, anche - e sul medesimo presupposto - a quelle ancora da
sostenere, con la precisazione che in quest'ultimo caso, la valutazione
equitativa ex art. 1226 c.c. dovrà fondarsi su prove anche presuntive od
indiziarie; - che,
per quanto attiene l'onere probatorio della parte pubblica in ordine alle
<<spese sostenute>>, la questione non permette soluzione diversa da quella che
discende dall'antico brocardo dell'onus probandi incumbit ei qui dicit, che
si traduce nel noto principio processuale secondo il quale l'attore prova gli elementi di
fatto addotti a sostegno della domanda ed il convenuto quelli portati a sostegno della
eccezione paralizzatrice o riconvenzionale, con la precisazione che essendo
ammissibili anche l'allegazione di <<spese ancora da sostenere>>, quelle
allegate come sostenute, ma non documentate, potranno comunque essere fatte valere sotto
tale diverso profilo, avvalendosi, se possibile, della presunzione; - che
l'indicazione dei parametri da utilizzare per la valutazione del danno esistenziale in
discorso è elemento essenziale ai fini della determinazione del quantum
della domanda attrice, con la precisazione che detti parametri vanno rimessi
alla valutazione che, nella propria discrezionalità, ciascun giudice saprà trarre dalle
singole fattispecie e con la indicazione in via esemplificativa di alcuni di
tali parametri, quali: 1) il rilievo e la delicatezza della attività svolta
dall'amministrazione pubblica; 2) la posizione funzionale dell'autore dell'illecito; 3) le
negative ricadute socioeconomiche; 4) la presenza di un sistema concussivo idoneo a
scoraggiare l'attività imprenditoriale; 5) la diffusione, la gravità e la ripetitività
dei fenomeni di malamministrazione; 6) la significativa rilevante compromissione
dell'efficienza dell'apparato; 7) la necessità di onerosi interventi correttivi; 8) la
negativa impressione suscitata dal fatto lesivo nell'opinione pubblica per effetto del clamor
fori e/o della risonanza data dai mezzi di informazione di massa; - che
il predetto clamor fori e la predetta risonanza non integrano la lesione, ma
ne indicano la dimensione, stando ad evidenziare gli indici di dimensione via
via maggiore che il medesimo evento lesivo può assumere a seconda delle
circostanze; - che
l'importo della tangente non può fondare una valida automatica parametrazione per
la quantificazione del danno, ma può concorrervi, unitamente agli altri elementi propri
della fattispecie, quali, ad esempio, il ruolo del percettore all'interno dell'apparato
pubblico, con la precisazione che anche i fattori soggettivi possono
contribuire a quantificare la lesione prodotta e che le ipotesi di cui
all'art. 133 c.p. (gravità del reato - valutazione agli effetti della pena) non operano
sulla quantificazione, ma sulla riduzione del danno previamente quantificato; - che
sussiste l'onere per l'attore di indicare le presunzioni, gli indizi e gli altri
parametri che intende utilizzare sul piano probatorio; - che
il giudice può addivenire alla liquidazione dei danni (all'immagine ed al prestigio
della P.A. in via equitativa - ex art. 1226 c.c.), tanto nella ipotesi in cui sia mancata
interamente la prova del loro preciso ammontare, per l'impossibilità della parte di
fornire congrui ed idonei elementi al riguardo, quanto nell'ipotesi di notevole
difficoltà di una precisa quantificazione, con la precisazione che egli deve,
in ogni caso, indicare i criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento sia
pure con l'elasticità propria dell'istituto e dell'ampio potere discrezionale che lo
caratterizza. Tanto premesso e considerato occorre, ora,
quantificare, nel caso di specie, il danno al prestigio ed alla immagine della
P.A., da porre a carico del convenuto Reali nella qualità di medico di base, per aver
dato luogo alla condotta già presa in esame con riferimento alla partita di danno
patrimoniale arrecato all'Amministrazione sanitaria. Al riguardo - tenuto conto che nella fattispecie del
danno al prestigio ed all'immagine della P.A. non risulta percorribile il
principio della restitutio in integrum - occorre trasformare in termini monetari
una entità che per sua natura non si presta ad una semplice operazione matematica. Nella fattispecie - come é stato già affermato da
questa stessa Sezione con le indicate precedenti sentenze - il Collegio é chiamato,
pertanto, attraverso il suo equo apprezzamento (art. 1226 c.c.) a fornire una valutazione
della riparazione del danno, che non è e non potrà mai essere un preciso equivalente
alla lesione dell'interesse colpito, ma che si configura - sul piano del giudizio
equitativo di cui al citato art. 1226 c.c. - come un corrispettivo non soltanto di
carattere riparatorio dell'immagine lesa, che tiene conto di tutte le circostanze
del caso particolare, atte a motivare adeguatamente il quantum individuato secondo
equità. Si ritiene, a questo proposito, adeguatamente
motivata la decisione di proporzionare il risarcimento del danno al prestigio ed
all'immagine della P.A. alla gravità del fatto illecito ed all'entità del
pregiudizio all'immagine ed al prestigio arrecata all'ASL n. 1 umbra, sotto il profilo
della negativa risonanza di tale fatto illecito sull'opinione pubblica, a causa
dell'azione diretta contro i beni immateriali colpiti, quali l'onore, il decoro, il
prestigio, la correttezza, la trasparenza, e cioè l'immagine ed il
prestigio. Per l'individuazione delle dimensioni del danno in
parola nel senso più aderente possibile alla spesa necessaria al ripristino del
bene giuridico leso, di cui si é detto in precedenza, soccorrono i principali
criteri - elaborati dalla riportata giurisprudenza - da cui far discendere la valutazione
del danno al prestigio ed all'immagine della P.A. e che - come già precisato
da questa stessa Sezione nella richiamata giurisprudenza - possono essere individuati
sotto tre profili: uno oggettivo, uno soggettivo, uno sociale. Circa il criterio oggettivo, va tenuto presente che -
in base ai fatti desumibili dagli atti del fascicolo processuale ed in base alle
considerazioni in precedenza riportate - risulta evidente il comportamento illecito tenuto
dal convenuto medico nella sua attività e nella sua qualità di medico di base
convenzionato con il S.S.N., compiendo atti illegittimi ed illeciti e gravissime
irregolarità contrarie ai doveri d'ufficio, connotate dall'elemento psicologico del
c.d. dolo contrattuale, come evincibile dallo stesso esito del giudizio
penale. Circa il criterio soggettivo, va tenuto presente che
il predetto convenuto era - all'epoca dei fatti illegittimi ed illeciti in questione -
medico di base convenzionato con il S.S.N., dunque legato - nella qualità -
all'Amministrazione Pubblica (nella specie l'Azienda Sanitaria Locale n. 1 dell'Umbria e,
per essa, il Servizio Sanitario Nazionale) da una specifica convenzione e, quindi, da un
rapporto di parasubordinazione comportante un rapporto di servizio particolare, dal quale
derivano diritti, doveri ed obblighi ben precisi. Il Reali, nella qualità, non ha osservato doveri ed
obblighi inerenti il proprio status, in particolare quello di svolgere la indicata
e delicata attività con comportamento trasparente e improntato a prudenza, perizia e
diligenza. Al contrario, concretizzando una ipotesi di
iperprescrittività di galenico nei confronti di pazienti non necessitanti, ha arrecato
pregiudizio all'onore, al prestigio e all'immagine dell'Amministrazione sanitaria alla
quale era legato dal rapporto convenzionale e, quindi, di servizio, ed ha dimostrato, in
tal modo, indifferenza e disprezzo non solo verso la predetta ASL e verso la Sanità
pubblica in generale, ma anche verso i cittadini ed i malati della ASL nell'àmbito della
quale ha esercitato la professione. Circa, infine, il criterio sociale, va tenuto conto
della negativa impressione e ripercussione suscitate nell'opinione pubblica locale dai
fatti per i quali è causa, favorite dal clamor conseguente alla diffusione ed
all'amplificazione che del fatto ne hanno dato gli organi di stampa locale e della cronaca
regionale Umbra, come risulta dagli atti del fascicolo processuale, ove la risonanza dei
fatti risulta doviziosamente comprovata. Tale negativa ripercussione costituisce uno degli
aspetti più rilevanti per valutare la dimensione del danno al prestigio ed
all'immagine della P.A., ed ha avuto riflessi innegabili verso i cittadini ed i
malati, diretti utenti dei servizi erogati dalla sanità pubblica, potendosi - ed a
ragione - sviluppare, per tali vicende, un senso di sfiducia nei confronti, dei servizi
sanitari erogati dalla Sanità pubblica e dell'uso delle risorse che, per assicurare tali
servizi, viene fatto dall'Amministrazione sanitaria. Né può essere ignorato, a tale riguardo, che
trattasi, nella fattispecie, di un settore pubblico (la sanità, e, più in particolare,
la sanità di base), con la quale i cittadini hanno contatti giornalieri per i tanti vari
aspetti che ad essa fanno capo. La conoscenza diffusa di fenomeni illeciti in tale ambito,
concretati dai soggetti più qualificati che operano per assicurare il servizio, cioè i
medici, indubbiamente determina una notevole sfiducia dei predetti cittadini e malati nei
confronti della Sanità pubblica e dello Stato in genere, in un settore che dovrebbe
rispondere, invece - come la Comunità si attende, e pretende, - con prestazioni di
elevata ed indiscutibile qualità e correttezza. Tale ripercussione negativa genera, inoltre,
ulteriori ed innegabili riflessi verso gli altri operatori sanitari pubblici (ivi compresi
quelli a rapporto convenzionale) con la citata ASL e con il SSN in genere, ipotizzandosi
anche una offesa indiretta (e quindi un grave perturbamento
morale) nei confronti di coloro che - legati da rapporto di convenzione o d'ufficio
o di servizio o di impiego o di lavoro con la sanità pubblica - hanno svolto e svolgono
il loro dovere di operatori sanitari pubblici con coscienza, con onestà, con correttezza,
con diligenza, con professionalità, con efficienza e con trasparenza. Si può ritenere, infatti, che i gravi fatti
illegittimi ed illeciti degli operatori sanitari pubblici (come quelli in esame) e la
risonanza certamente negativa di tali fatti - recepita nei termini di totale sfiducia
nella Sanità pubblica nei termini in precedenza indicati - determinano una vera
sofferenza morale ed una vera sensazione dolorosa nei predetti
operatori sanitari pubblici (ivi compresi quelli a rapporto convenzionale), che svolgono
il loro dovere nei termini di correttezza e trasparenza appena detti, avvertendo anche nei
propri confronti il dispregio della Comunità locale, che dai riferiti fatti illeciti
dolosi é portata a perdere la fiducia riposta nelle Pubbliche Istituzioni. In sostanza, il negativo riflesso della condotta
dolosa del Reali comporta - sotto il profilo del danno all'immagine ed al
prestigio della P.A. - anche un vero e proprio danno sociale, e cioè un
danno che deteriora ed offusca l'immagine della Sanità pubblica - ed, in genere, delle
Amministrazioni Pubbliche, che, per definizione, devono possedere, diffondere e difendere
valori di onestà, correttezza, trasparenza e legalità. Dunque, in base ai tre criteri sopra illustrati, il
Collegio - non ritenendo di fare uso, nella fattispecie, del potere riduttivo - considera
equo (ai sensi dell'art. 1226 c.c.) accogliere in toto la domanda attrice con
riferimento a tale partita di danno per la quale il Reali è stato convenuto e determinare
in 1.000,00 la misura del risarcimento del danno all'immagine ed al
prestigio subito dalla ASL n. 2 dell'Umbria a causa dell'operato illecito, connotato
dall'elemento psicologico del c.d. dolo contrattuale del convenuto. VI - Il Marcaccioli medico di base, è stato
convenuto nel presente giudizio per avere arrecato un danno patrimoniale di
14.068,29 all'ASL n. 2 dell'Umbria avendo prescritto ai pazienti ossigeno terapeutico in
quantità eccedente le effettive necessità, nonché per il conseguente danno non
patrimoniale all'immagine della medesima Amministrazione di 10.000,00. Risulta dalla documentazione depositata dall'attrice
che il convenuto non è stato rinviato a giudizio in sede penale. Egli, inoltre, non ha
riscontrato l'invito a dedurre notificatogli il 4 gennaio 2005 e non si è costituito in
giudizio. Il solo elemento sulla base del quale la Procura ha
fondato l'azione risarcitoria è costituito dal rapporto del NAS di Perugia dei
Carabinieri, i quali hanno elencato una serie di ricette, riferite a 8 pazienti, in base
alle quali questi avrebbero ricevuto o minori quantità di ossigeno rispetto a quelle
indicate, ovvero contenenti prescrizioni per forniture non autorizzate dallo
specialista, non prescritte e né tantomeno richieste dalla parte. Gli stessi pazienti o loro familiari, chiamati a
rendere agli indaganti sommarie informazioni, hanno confermato la sofferenza di patologie
implicanti il consumo di ossigeno a scopo terapeutico, che è stato prescritto dal
Marcaccioli e fornito in tutti i casi considerati dalla farmacia Guerri con diverse
modalità di acquisto. Sulla base di tali dichiarazioni i Carabinieri,
mediante un calcolo induttivo, hanno stimato a quanto ammontassero le differenze tra
quantità prescritte e quantità ricevute e, conseguentemente, hanno determinato su tale
differenza il danno patrimoniale procurato dal Marcaccioli nella misura di 15 lire per
ogni litro di galenico eccedente l'utilizzazione stimata. Orbene, il Collegio osserva che da tale stima non
può discendere, sic et simpliciter, l'affermazione che il convenuto sia incorso in
una condotta iperprescrittiva, produttiva di pregiudizio patrimoniale all'ASL che ha
assunto gli oneri finanziari collegati al consumo del galenico, nel senso già chiarito a
proposito del Reali. Non solamente, infatti, la ricostruzione effettuata
dai soggetti assunti a sommarie informazioni dagl'indaganti, in quanto riferita ad un
lasso temporale alquanto lungo e risalente nel passato, possono contenere ampie, ancorché
inconsapevoli, imprecisioni storiche; ma, soprattutto, non è provato che alle ricette
emesse dal Marcaccioli sia seguita l'integrale fornitura delle quantità di ossigeno ivi
indicate da parte della farmacia Guerri. Infatti, il Collegio è dell'avviso che il meccanismo
fraudolento con la farmacia Guerri, sotteso nella citazione a giudizio del Marcaccioli,
presupponesse non solamente l'accordo, ma sempre e comunque l'indicazione, in ricetta, di
quantitativi di ossigeno diversi da quelli effettivamente erogati. Orbene, l'esistenza di un accordo fraudolento circa i
fatti per i quali è causa risulta, innanzi tutto, implicitamente esclusa dallo stesso
Giudice penale, che - secondo la documentazione depositata dalla Procura a sostegno
dell'atto introduttivo del giudizio - non ha proceduto nei confronti del convenuto;
inoltre essa risulta non assunta neppure dalla stessa attrice, la quale ha formulato una
domanda risarcitoria di natura parziaria, non anche solidale, come la disposizione di
riferimento presuppone inequivocamente (comma 1quinquies dell'articolo 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 23
ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639)
a proposito di fatto dannoso causato da più persone con dolo. Ciò premesso, ove si volesse accedere ad una
ricostruzione del fatto quale è quello assunto dall'attrice, ci si imbatterebbe in
un'ipotesi alquanto contraddittoria, poiché l'esistenza del danno presupporrebbe che le
quantità di ossigeno erogate dalla Guerri fossero state differenti da quelle rimborsate,
in quanto, diversamente - ove invece vi fosse coincidenza - l'ASL danneggiata avrebbe
riscontrato, mediante il rimborso, richieste del tutto lecite e non indebite. In altri termini, il necessario presupposto perché
la Guerri abbia potuto realizzare il danno determinato dai rimborsi non dovuti (quantità
d'ossigeno erogato minori di quelle chieste a rimborso) è costituito dalla difformità
delle ricette rispetto alle erogazioni e, dunque, le ricette stesse dovevano indicare
quantitativi di galenico che non coincidessero con quelle erogate, ma di queste ultime
fossero maggiori. Così ragionando emerge che l'eventuale
responsabilità del convenuto non possa che essere alternativa rispetto a quella, già
sopra ritenuta, della Guerri, nel senso che: - o
le ricette indicavano quantitativi di ossigeno non coincidenti con quelli erogati e
chiesti dalla farmacista a rimborso, ed allora solamente quest'ultima è stata
responsabile del danno causato, per aver illecitamente attestato all'ASL n. 2 di aver
diritto a ricevere un corrispettivo a titolo di rimborso non dovuto; - o
le ricette contenevano prescrizioni eccedenti le effettive necessità dei pazienti, ed
allora la responsabilità del danno sarebbe, eventualmente, riferibile alla sola condotta
del medico di base, per aver prescritto indebitamente una terapia - i costi della quale
sono sostenuti dalla collettività - a pazienti non necessitanti della stessa, con ciò
incorrendo in un'illecita condotta caratterizzata da iperprescrittività, ma facendo venir
meno ogni responsabilità della farmacista, che avrebbe ottenuto rimborsi coincidenti con
le quantità di ossigeno erogate e non avendo alcun titolo a sindacare quanto le
prescrizioni del medico di base fossero congrue rispetto alle esigenze terapeutiche dei
diversi pazienti presi in considerazione. Non vi è alcun riscontro, negli atti di causa, che
indichi come verosimile questa seconda ipotesi, né che vi sia stato accodo tra medico e
farmacista, mentre gli elementi raccolti e sottoposti al convincimento del Collegio si
sono posti pressoché univocamente ad asseverare la prima. Ed infatti, il dato di maggiore evidenza e sul quale
si fonda l'atto di citazione - emerso dalle indagini istruttorie effettuate dai NAS dei
Carabinieri di Perugia - consiste nella rimarchevole differenza esistente tra le quantità
di ossigeno terapeutico documentate dalla farmacia della Guerri come acquistate e le
erogazioni asseritamente effettuate e delle quali sono stati richiesti i rimborsi all'ASL. Dunque, non vi è che ritenere che, a fronte delle
prescrizioni effettuate anche dal Marcaccioli, in realtà abbia la Guerri materialmente
consegnato ai pazienti (o ai loro incaricati) quantità di ossigeno inferiori a quelle
esposte in ricetta e tale condotta ha prodotto la discrasia - evidenziata in corso
d'indagine - tra acquisti e somministrazioni di galenico e quella, consonante, tra
somministrazioni effettivamente erogate e rimborsi richiesti ed ottenuti. La mancanza di una prova - anche indiziaria - della
responsabilità del Marcaccioli nella produzione del danno ascrittogli in citazione e per
il quale è causa, unitamente alla condotta extra processuale della Guerri (che ha
integralmente risarcito all'ASL la quota di danno patrimoniale per il rimborso della quale
l'attrice l'ha chiamata a giudizio), inducono, così, il Collegio a pronunciarsi nel senso
dell'infondatezza nel merito della citazione per quanto a lui attribuito, non risultando
verificate né un'ipotesi di iperprescrittività del galenico a favore dei pazienti, né
un accordo fraudolento predeterminato con la farmacista Guerri per far ottenere a
quest'ultima un ingiusto vantaggio costituito dagl'indebiti rimborsi ricevuti. VII - Infine, il Collegio ritiene che, riguardo alle
spese di giudizio, non sia luogo a pronuncia con riferimento ai convenuti Mariella
Farchioni e Mario Marcaccioli, in ragione della natura di parte solo in senso formale
assunta dall'attrice, mentre i convenuti Alessandro Rossi, Rita Guerri, Gilberto Garofoli,
Maria Cristina Rossi, Fabrizio Peppoloni, Lamberto Nofrini e Roberto Reali, in ragione
della soccombenza, anche solo virtuale, in giudizio, debbano esser condannati ciascuno al
pagamento di quelle proprie e di un diciottesimo di quelle comuni PER QUESTI MOTIVI LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA definitivamente pronunciando nel giudizio in materia di
responsabilità amministrativa, iscritto al n. 10467 del registro di Segreteria,
instaurato con la citazione emessa dalla Procura regionale della Corte dei conti per
l'Umbria in data 28 aprile 2005, e previa separazione in rito dei giudizi nel senso
esplicitato in motivazione DICHIARA la sopravvenuta cessazione della materia del contendere nei
confronti del convenuto Alessandro Rossi, come in epigrafe identificato, nonché nei
confronti dei convenuti Rita Guerri, Gilberto Garofoli, Maria Cristina Rossi e Fabrizio
Peppoloni, come in epigrafe identificati, con riferimento, quanto a questi ultimi, alla
domanda giudiziale volta al risarcimento del danno patrimoniale da loro causato
all'Amministrazione sanitaria; ACCOGLIE la domanda attrice volta al risarcimento del danno patrimoniale
causato all'Amministrazione sanitaria da: zw come in epigrafe identificata, e, per l'effetto, condanna la
convenuta al pagamento, a favore dell'ASL n. 1 dell'Umbria, della somma di
10.179,37 (euro diecimilacentosettantanove/37), comprensiva del già versato, oltre ad
interessi legali calcolati dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al
soddisfo; xy come in epigrafe identificato, e, per l'effetto, condanna il
convenuto al pagamento, a favore dell'ASL n. 2 dell'Umbria, della somma di 5.504,14
(cinquemilacinquecentoquattro/14), oltre ad interessi legali calcolati dalla data di
pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo; RESPINGE la domanda attrice volta al risarcimento del danno non
patrimoniale all'Amministrazione sanitaria, formulata nei confronti dei convenuti Rita
Guerri, Gilberto Garofoli, Maria Cristina Rossi, Fabrizio Peppoloni, Margherita Bini e
Lambero Nofrini, come in epigrafe identificati; RESPINGE la domanda attrice formulata nei confronti dei convenuti Mariella
Farchioni e Mario Marcaccioli e, per l'effetto, proscioglie i convenuti dall'addebito
formulato nell'atto introduttivo del giudizio; ACCOGLIE la domanda attrice formulata nei confronti di RR e, per
l'effetto, condanna il convenuto al pagamento a favore dell'ASL n. 1 dell'Umbria della
somma complessiva di 2.696,56 (duemilaseicentonovantasei/56), oltre ad interessi
legali calcolati dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo. Le spese di giudizio, circa le quali non è luogo a pronuncia nei
confronti dei convenuti Mariella Farchioni e Mario Marcaccioli, sono liquidate, a favore
dello Stato, in applicazione del criterio esplicitato in parte motiva, come segue: a carico di .......... Così deciso a Perugia, nelle Camera di consiglio dei giorni 4 e
18 ottobre 2005. L'ESTENSORE
IL
PRESIDENTE (Roberto LEONI)
(Lodovico PRINCIPATO) Depositata in Segreteria il giorno 27 febbraio 2006
IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
(Maria Borsini) La sopraestesa sentenza n. 81/E.L./2006 emessa da questa Sezione
all'udienza del 4 ottobre 2005 è corretta come segue: - alla
pag. 82, rigo 10, dopo le parole Mariella Farchioni debbono essere aggiunte le
parole: Gilberto Garofoli; - alla
pag. 82, rigo 15, le parole a carico di Gilberto Garofoli per 497,46 (euro
quattrocentonovantasette/46) debbono essere espunte, come da ordinanza n.
013/E.L./2006 depositata in Segreteria il 26 giugno 2006. Perugia, lì 26 giugno 2006
Il Presidente
(Lodovico Principato)
Il Direttore della Segreteria
(Maria
Borsini)
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