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Sent. n. 600/EL/99 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria
composta dai seguenti Magistrati: Dott. Lucio Todaro Marescotti Presidente Dott. Lodovico Principato Consigliere Dott. Cesare Vetrella Consigliere-Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procuratore Regionale dellUmbria della Corte dei Conti
nei confronti OMISSIS VISTO latto introduttivo del giudizio iscritto al n. 172/E.L. del Registro di Segreteria;
VISTI gli altri atti ed i documenti tutti della causa;
UDITI, nella pubblica Udienza del 22 settembre 1999 - con lassistenza del Segretario Dott. Giuliano Cecconi - il Relatore, Cons. Dott. Cesare Vetrella, il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Antonio Giuseppone, lAvv. Nerio Zuccaccia, per i convenuti F., P. e M., e lAvv. Franco Boldrini, per il convenuto B., (non costituito in giudizio il convenuto G.).
Ritenuto in F A T T O Con Atto di Citazione n. G0005/99 del 18 febbraio 1999 (ritualmente notificato agli interessati) il Sostituto Procuratore Generale dellUmbria della Corte dei Conti - previo Invito a dedurre del 20 ottobre 1998, ai sensi dellart. 5 della legge n. 19/1994 - ha citato in giudizio davanti alla Sezione Giurisdizionale Regionale dellUmbria della Corte dei Conti i componenti della Giunta Esecutiva dellIstituto Zooprofilattico Sperimentale dellUmbria e delle Marche, Sig. Oscardo F. (che ricopriva anche la carica di Presidente dellIstituto), Sig. Antonio B., Sig. Egidio P., e Sig. Angelo G., ed il Direttore del medesimo Istituto, Sig. Armando M., per sentirli condannare al pagamento in favore dellErario della somma di £. 15.004.000 (di cui £. 2.000.000 a carico del Sig. B., presente solo in occasione della Delibera n. 85/1989, e la restante cifra di L. 13.004.000 suddivisa in parti uguali fra gli altri convenuti), oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giudizio, ritenendoli responsabili di corrispondente danno erariale subito dal predetto Istituto. Con Provvedimento del 2 marzo 1999 (ritualmente notificato agli interessati) il Presidente della Sezione Giurisdizionale Regionale dellUmbria della Corte dei Conti ha fissato al giorno 22 settembre 1999 lUdienza per la discussione del giudizio in questione, assegnando a tutto il giorno 2 settembre 1999 il termine utile alle parti per il deposito di atti e documenti in Segreteria. Entro la predetta data del 2 settembre 1999 sono state depositate in Segreteria le Memorie difensive e di costituzione in giudizio prodotte dallAvv. Franco Boldrini del Foro di Ancona e dallAvv. Guido Calvi del Foro di Roma, per il convenuto Antonio B. (che in risposta al citato Invito a dedurre del 20 ottobre 1998 aveva presentato Memoria personale del 12 novembre 1998) e dellAvv. Nerio Zuccaccia del Foro di Perugia, per il convenuto Oscardo F. (che in risposta al citato Invito a dedurre aveva presentato Memoria personale del 19 novembre 1998) e per i convenuti Egidio P. e Armando M. (che in risposta al citato invito a dedurre avevano presentato Memoria congiunta del 16 novembre 1998); il convenuto Angelo G. (che in risposta al citato Invito a dedurre aveva presentato Memoria del 26 novembre 1998, con richiesta di "Audizione personale", intervenuta il 15 dicembre 1998) non si é costituito in giudizio. NellAtto di citazione in giudizio é stato rappresentato che lIstituto Zooprofilattico Sperimentale dellUmbria e delle Marche (Ente sanitario dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dellart. 1 della legge n. 503/1970, con sede a Perugia, e con competenze in materia veterinaria nelle due citate Regionie) con due distinte Delibere della Giunta Esecutiva n. 65 del 18 maggio 1989 e n. 42 del 9 febbraio 1990 ha conferito allo studio professionale del dott. Annibale Serafino Castaldo la consulenza in materia fiscale e tributaria, impegnando complessivamente la somma di £. 60.000.000 per le spese occorrente. Lo studio professionale ha espletato lincarico nel periodo 1989/1992 emettendo, poi, le proprie prestazioni, una serie di fatture per £. 6.655.000, £. 1.815.000, £. 6.534.000, che sono state liquidate con le Delibere della Giunta Esecutiva dellIstituto n. 112 del 4 aprile 1991, n. 240 del 24 luglio 1991 e n. 329 del 16 dicembre 1993, e relativi conseguenti mandati di pagamento. La Procura Regionale - ritenendo che la citata somma complessiva di £. 15.004.000 pagata dallIstituto Zooprofilattico costituisca un danno per lEnte stesso, in quanto trattasi di affidamento a soggetto esterno alla struttura di detto Ente per una consulenza in materia fiscale e tributaria di competenza dei Servizi Amministrativi dellEnte medesimo - ha notificato il citato Invito a fornire deduzioni, ex art. 5, comma 1, della legge n. 19/1994, ai componenti della Giunta Esecutiva dellIstituto (che approvarono il conferimento dellincarico in parola), oltre che al Direttore del medesimo Istituto (che espresse parere favorevole alla adozione delle indicate Delibere). Nelle controdeduzioni allInvito a dedurre e nella audizione personale del Sig. G., gli interessati hanno sostenuto che non sussiste danno erariale ed hanno precisato che fu fatto ricorso allaffidamento dellincarico esterno di consulenza in materia fiscale e tributaria per la carenza dellorganico e di specifiche professionalità interne nella detta complessa materia, dovendo compiere alcuni adempimenti con la garanzia che gli stessi fossero espletati in maniera corretta, data la struttura "ibrida" dellEnte con attività istituzionali di natura pubblicistica e con attività produttiva di tipo privatistico, rappresentando anche che, se si fosse proceduto alla assunzione di personale in possesso della necessaria professionalità in materia, si sarebbe speso molto di più di quanto pagato, per consulenze non a carattere continuativo, al citato studio professionale. Il Sig. G. ha eccepito, altresì, la intervenuta prescrizione, trattandosi di Provvedimenti deliberativi assunti oltre 8 anni prima dellAtto di Citazione. Non condividendo tali controdeduzioni, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio i citati interessati (nella indicata qualità), imputando loro, per colpa grave, il danno erariale di complessive £. 15.004.000, nei termini indicati in precedenza. LAtto di Citazione ha confutato, innanzitutto, leccezione di prescrizione sollevata dal Sig. G., chiedendone il rigetto, in quanto nella circostanza - considerato che lo Statuto ed il Regolamento Organico dellEnte prevedono che agli amministratori e dipendenti devono essere applicate le norme previste "per il personale civile dello Stato" - la decorrenza della prescrizione é regolata allart. 1, comma 2 ter, del decreto legge n. 543/1996, convertito dalla legge n. 639/1996, in base al quale "per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998", precisando, altresì, che il termine prescrizionale in parola é stato utilmente interrotto prima del 31 dicembre 1998 con la messa in mora, in via cautelativa, dei presunti responsabili con atto dellAmministrazione del 20 ottobre 1998 LAtto di Citazione ha, poi, confutate le argomentazioni contenute nelle controdeduzioni e- richiamato il principio generale, desumibile dallart. 97 della Costituzione, sullobbligo delle Amministrazioni pubbliche di espletare le competenze mediante il miglior utilizzo delle risorse interne e la giurisprudenza della Corte dei Conti al riguardo - ha sostenuto che nelle citate Delibere n. 65/1989 e n. 42/1990 non si rinvengono nemmeno le condizioni essenziali che giustificano in via eccezionale il conferimento di incarichi a soggetti estranei allapparato burocratico (carenza di personale idoneo allinterno, situazione di eccezionalità e straordinarietà delle esigenze da soddisfare, carattere limitato nel tempo, ed oggetto circoscritto della consulenza), rilevando che nella prima Delibera del 1989 manca del tutto un pur minimo riferimento a (vere o presunte) carenze di personale (affermandosi, invece, la "opportunità di avvalersi di una consulenza in materia fiscale e tributaria in maniera costante") e che nella seconda Delibera del 1990 si fa generico riferimento alla "attesa dellespletamento dei concorsi per la copertura dei posti vacanti". La Procura Regionale ha messo, quindi, in evidenza che i compiti oggetto della consulenza erano, e sono, di spettanza dei "Servizi amministrativi e del personale", in base agli artt. 6 e 13 del Regolamento organico del personale; che, contrariamente a quanto affermato dai convenuti nelle controdeduzioni, lorganico del settore amministrativo era tuttaltro che carente (alla data della Delibera n. 44 del 15.12.1989, a fronte di una consistenza organica dei servizi amministrativi prevista in 29 unità, il relativo organico risultava in gran parte coperto, con 21 unità: il Direttore Amministrativo; 6 unità - su 6 posti previsti - di Collaboratore amministrativo di 7° livello; 7 unità - su 7 previsti - di Assistente amministrativo di 6° livello; 5 unità - su 6 previsti - di Assistente tecnico di 6° livello; 2 unità - su 2 previsti - di Commesso); che non può essere ipotizzato che il personale in servizio avesse scarsa preparazione nella materia in questione e che gli adempimenti commnnessi allo studio professionale fossero di carattere eccezionale, anche perché gli stessi convenuti non hanno escluso che il predetto personale avrebbe potuto seguire direttamente le questioni devolute al consulente; che la estrema "genericità" dellincarico esterno conferito "in maniera costante" allo studio Castaldo confligge con i richiamati criteri normativi e giurisprudenziali, considerato che detto studio ha prestato la propria opera professionale per almeno 4 anni, mentre una tale consulenza professionale, quando effettivamente necessaria, deve comunque avere uno svolgimento predeterminato e limitato nel tempo, ad evitare una surrettizia instaurazione di un rapporto di collaborazione a tempo indeterminato. In conclusione, la Procura Regionale ha ritenuto del tutto ingiustificabile la decisione assunta dalla Giunta Esecutiva, con le indicate Delibere del 1989 e del 1990, di affidare "in maniera costante " la riferita "generica" consulenza in materia fiscale e tributaria. A seguito del riportato Atto di Citazione, come anticipato, i convenuti - ad eccezione del Sig. Angelo G. - si sono costituiti in giudizio con comparse dellAvv. Franco Boldrini e dellAvv. Guido Calvi (depositata il 28 agosto 1999), per il convenuto Antonio B., e dellAvv. Nerio Zuccaccia (depositata il 2 settembre 1999) per i convenuti Oscardo F., Egidio P. e Armando M.. Gli Avv.ti Boldrini e Calvi, per il convenuto B., - riportandosi e richiamando anche le controdeduzioni fornite dallinteressato allInvito a dedurre - hanno contestato la richiesta e le argomentazioni della Procura Regionale, ritenendole infondate e prive dei presupposti minimi ed essenziali per pervenire ad una pronuncia di responsabilità. La difesa ha eccepito, innanzitutto, lintervenuta prescrizione, del diritto al risarcimento del danno, e - dopo aver precisato che il Regolamento Organico del Personale (comunque non più applicabile a decorrere dal 1975) riguarda esclusivamente il personale dipendente, e che né lo Statuto vigente, né quello abrogato contengono norme che rendono applicabili agli Amministratori dellIstituto le disposizioni previste, in materia di responsabilità), per il personale civile dello Stato - ha richiamato le leggi statali e regionali intervenute dopo la regionalizzazione del 1975 degli Istituti Zooprofilattici; argomentando che trattasi, nella fattispecie, di Istituto Interregionale, i cui componenti del Consiglio di Amministrazione (e della Giunta Esecutiva) sono tutti di norma di competenza delle Regioni Marche ed Umbria. La difesa ha, quindi, sostenuto, e che - in base allart. 58 della legge n. 142/1990 ed alle disposizioni del Decreto Legge n. 324/1993, convertito dalla legge n. 423/1993, della legge n. 97/1985 e del D.P.R. n. 662/1986 - la prescrizione del danno si é maturata, nella fattispecie, al 13 giugno 1995 (attribuendo al citato D.L. n. 324/1993 valenza retroattiva al 13 giugno 1990), ovvero al 27 agosto 1998 (considerando i 5 anni di prescrizione intervenuti dopo il predetto D.L. n. 324/1993), ovvero, ancora, al 31 dicembre 1996 (in base alle disposizioni recate dallart. 3, comma 2 bis, del decreto legge 543/1996, convertito dalla legge n. 639/1993). Conseguentemente - a giudizio della difesa -, il diritto al risarcimento del danno in questione si é prescritto, essendo latto interruttivo intervenuto successivamente, il 20 ottobre 1998. La difesa - dopo aver precisato anche che lInvito a dedurre era nullo perché notificato a mani della figlia del convenuto, con lui non convivente, e che, ciò nonostante, si é ritenuto opportuno fornire le controdeduzioni richieste, il cui esame ed approfondimento é stato, peraltro, eluso dalla Procura Regionale - ha, inoltre, sostenuto, nel merito, che il Sig. B. si é comportato con correttezza e buona fede ed é esente da qualsiasi tipo di colpa, non avendo avuto elementi (essendosi gli organi dellEnte insediati, peraltro, da pochi mesi) per considerare errate, incomplete o non veritiere le informazioni fornite dagli organi tecnici dellIstituto in occasione della approvazione della Delibera n. 65/1989 proposta dal Presidente, rilevando, a tale riguardo, la non corretta quantificazione del danno operata dalla Procura (£. 2.000.000 a carico del convenuto, che era assente in occasione dellapprovazione dellaltra Delibera n. 42/1990) ed argomentando, altresì, in merito alla comprovata mancanza del personale in organico e, soprattutto, sulla mancanza di personale qualificato interno in grado di affrontare le complesse e delicate problematiche fiscali e tributarie affidate al consulente esterno, tantè che con lassunzione, nel 1982, del nuovo Vice Segretario generale, in possesso della necessaria professionalità in materia, cessarono le consulenze esterne (intervenute anche precedentemente), il cui onere, nella circostanza, ha, peraltro, comportato un notevole risparmio a fronte della spesa che si sarebbe dovuto sostenere per lassunzione di un solo impiegato da adibire alla materia fiscale eo tributaria. La difesa ha, infine, chiesto di acquisire ulteriori elementi di valutazione, disponendo, in via istruttoria, che lIstituto fornisca tutta la documentazione necessaria per accertare se allepoca fossero in servizio dipendenti muniti del titolo di studio e della professionalità specifica in campo fiscale e tributario e se risponda a verità che il predetto Istituto si era avvalso della consulenza del Dott. Castaldo anche negli anni precedenti al 1989, assumendo, su tali questioni, anche la prova testimoniale della Dott.ssa Maria Luisa Passeri, allepoca Segretaria dellIstituto e verbalizzante della Delibera n. 65/1989. LAvv. Nerio Zuccaccia, per i convenuti F., P. e M., ha chiesto il rigetto della domanda attrice, contestandone la pretesa e le argomentazioni, ed eccependo, in via preliminare, la nullità della citazione, e chiedendone la conseguente rinnovazione (ex art. 164, comma 3, c.p.c.), atteso che in essa non é contenuto "lavvertimento previsto dal n. 7 dellart. 163 c.p.c." e tenuto conto che il termine per la costituzione dei convenuti (concesso fino al 2 settembre 1999) appare in dispregio delle norme sulla sospensione feriale dei termini processuali (legge n. 742/1969). La difesa dei citati convenuti ha, poi, sostenuto, nel merito, che loperato della Giunta Esecutiva é stata dettata, per la necessità di garantire lassolvimento degli obblighi dellEnte verso il fisco con chiarezza e precisione (esigenze e contingenze altrimenti non satisfattibili), svolgendo, al riguardo, argomentazioni analoghe a quelle della difesa del convenuto B., in precedenza riportate, chiedendo, a sua volta, che in sede istruttoria venga ordinato allIstituto Zooprofilattico: a) di illustrare i profili professionali del personale amministrativo in servizio dal 1988 a 1992, specificando il titolo di studio, lanzianità di servizio e le mansioni specifiche affidate; b) di produrre copia dei bilanci relativi agli anni dal 1988 al 1991; c) di produrre copia della denuncia INVIM straordinaria per lanno 1991. Alla discussione avvenuta nellUdienza pubblica del 22 settembre 1999, il P.M. - confermando gli elementi forniti nellAtto di Citazione - ha ribadito la richiesta di condanna nei confronti dei convenuti. Il P.M. ha confutato, innanzitutto, le eccezioni di rito e di merito sollevate dalle difese, chiedendone il rigetto. A giudizio del P.M., la eccezione di nullità della Citazione (sollevata dallAvv. Zuccaccia) é priva di fondamento, in quanto l"avvertimento" di cui al n. 7 dellart. 163 c.p.c. non é applicabile al processo di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti, come già precisato in diverse Sentenze delle Sezioni Giurisdizionali della Corte e dalle stessa Sezione Giurisdizionale Regionale dellUmbria con Sentenza n. 1086/1998; né può essere affermato che non é stato rispettato, nella circostanza, il periodo feriale, atteso che il Provvedimento di fissazione dellUdienza é del 2 marzo 1999 ed é stato prontamente notificato agli interessati. Anche leccezione di nullità dellInvito a dedurre (sollevata dagli Avv.ti Calvi e Boldrini) é da rigettare, sostenendo il P.M. che nella relativa Relata di notifica é annotato che la figlia é convivente e che non é stato provato che la stessa si trovava nellabitazione del padre solo occasionalmente, precisando, altresì, che in ogni caso é stato raggiunto lo scopo. Il P.M. ha chiesto, inoltre, di rigettare leccezione di prescrizione (sollevata dagli Avv.ti Calvi e Boldrini), sostenendo che nel caso di specie trattasi di Ente pubblico ultraregionale, al quale é applicabile la legge statale e, quindi, la prescrizione decennale prevista per il personale statale, la quale é in ogni caso applicabile al personale ed agli amministratori degli Enti Pubblici in mancanza di espresse disposizioni al riguardo, che nella fattispecie non sono rinvenibili. Nel merito, il P.M. ha confermato le argomentazioni contenute nella Citazione, evidenziando, ancora, la consistenza più che sufficiente del personale presente in servizio e la sua assoluta idoneità a svolgere i compiti in materia fiscale e tributaria, peraltro del tutto normali e routinari, ed osservando che le affermazioni delle difese al riguardo sono sfornite di prova. Il P.M. ha confermato, quindi, la richiesta di condanna, chiedendo, infine, di rigettare le istanze istruttorie formulate dalle difese. LAvv. Franco Boldrini, per il convenuto B., - dopo essersi associato alla eccezione di nullità della Citazione, formulata dallAvv. Zuccaccia - ha ulteriormente argomentato in merito alla già riferita eccezione di prescrizione, sottolineando che lIstituto Zooprofilattico in questione ed i suoi amministratori svolgono compiti delegati dalle Regionie Marche ed Umbria, per cui ad essi é applicabile la normativa regionale e quella del Comparto Sanità, che é quello di appartenenza degli Istituti Zooprofilattici; e concludendo che nella fattispecie si applica, quindi, la prescrizione quinquennale, per cui il termine prescrizionale é abbondantemente scaduto. Nel merito, la difesa ha sostenuto che la prima Delibera del 1989 é lunica alla cui approvazione ha partecipato il Sig. B., insediatosi da pochi mesi e che non aveva motivo per dubitare delle informazioni fornite dagli organi tecnici circa la carenza di personale dotato di specifica professionalità in materia tributaria e fiscale, richiamando al riguardo anche la testimonianza del Sig. Caratozzi resa in un processo penale a carico dei precedenti amministratori dellIstituto, e precisando che la citata Delibera non lasciava e non lascia pensare che potesse trattarsi di un incarico a tempo indeterminato, tantè che nel 1990 si rese necessario approvare una nuova Delibera per conferire un nuovo incarico professionale al Dott. Castaldo e che nel 1992 tali incarichi vennero a cessare a seguito dellassunzione di un dipendente allaltezza di svolgere il compito in materia fiscale e tributaria. La difesa ha, quindi, insistito per lassoluzione del proprio assistito, ed ha insistito, altresì, se ritenuto di bisogno dal Collegio, nelle richieste istruttorie formulate nella Memoria scritta, alla quale si é riportato. LAvv. Nerio Zuccaccia, per i convenuti F., P. e M., - dopo essersi associato alla eccezione di prescrizione, formulata dallAvv. Boldrini - ha insistito nella richiesta di assoluzione dei propri assistiti, riportandosi alla Memoria scritta e ricordando, in particolare, un precedente processo penale a carico del Sig. F. per omissioni di atti dufficio in materia fiscale e tributaria e le testimonianze in tale processo in ordine alla carenza di personale dotato di professionalità in detta materia. La difesa ha, inoltre, insistito nelle richieste istruttorie formulate con la citata Memoria, precisando, al riguardo, che si é in presenza di una inversione dellonere della prova, in quanto il P.M. non ha provato nulla circa la competenza professionale del personale in servizio in materia fiscale e tributaria. Relativamente alla posizione del convenuto M., lAvv. Zuccaccia ne ha chiesto lestromissione dal giudizio, precisando che lo stesso, nella qualità di Direttore, partecipava alla Giunta con voto soltanto consultivo, per cui non poteva incidere nella formazione della volontà dellIstituto. In breve replica, il P.M. ha messo in evidenza: a) che nella Delibera del 1989 si parla di consulenza "in maniera costante"; b) che, in relazione alle richieste istruttorie formulate dalle difese, agli atti é stata già depositata la pianta organica, con indicazione delle qualifiche del personale; c) che la testimonianza resa dal Sig. Caratozzi nel ricordato processo penale non incide sul presente giudizio, in quanto é riferita ad anni che non interessano la questione in discussione. La causa è, quindi, passata in decisione.
Considerato in D I R I T T O I . - La pretesa risarcitoria della Procura Regionale dellUmbria della Corte dei Conti, di cui allAtto di Citazione n. G0005/99 del 18 febbraio 1999 (ritualmente notificato agli interessati) nei confronti dei componenti della Giunta Esecutiva dellIstituto Zooprofilattico Sperimentale dellUmbria e delle Marche, Sig. Oscardo F. (che ricopriva anche la carica di Presidente dellIstituto), Sig. Antonio B., Sig. Egidio P., e Sig. Angelo G., e nei confronti del Direttore del medesimo Istituto, Sig. Armando M., ha alla base - come é stato specificatamente riportato in FATTO - la valutazione del danno erariale di £. 15.004.000 (di cui £. 2.000.000 a carico del Sig. B., e la restante cifra di £. 13.004.000 suddivisa in parti uguale fra gli altri convenuti) subito dal predetto Istituto, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giudizio. La Procura Regionale - considerato che la citata somma complessiva di £. 15.004.000 pagata dallIstituto Zooprofilattico costituisce un danno patrimoniale per detto Ente, in quanto nella fattispecie trattasi di affidamento ad uno studio professionale (Dott. Annibale Serafino Castaldo), e cioè ad un soggetto esterno alla struttura dellIstituto, per una "generica" consulenza "in maniera costante", in materia fiscale e tributaria - ha ritenuto rinvenibile la colpa grave dei citati componenti della Giunta Esecutiva e del Direttore dellIstituto per avere essi approvato le Delibere n. 65 del 18 maggio 1989 e n. 42 del 9 febbraio 1990 (il Direttore ha espresso parere favorevole alla loro adozione; il Sig. B. ha partecipato soltanto alla riunione del 18 maggio 1989 di approvazione della Delibera n. 65/1989) di conferimento del predetto incarico esterno di consulenza. LAtto di Citazione ha messo in evidenza che i compiti oggetto della consulenza esterna erano, e sono, di spettanza dei "Servizi amministrativi e del personale", in base agli articoli 6 e 13 del Regolamento organico del personale; che, contrariamente a quanto affermato dai convenuti nelle controdeduzioni, lorganico del settore amministrativo era tuttaltro che carente, come é dimostrato dalla pianta organica depositata contenente anche le indicazioni delle qualifiche del personale; che non può essere ipotizzato che il personale in servizio avesse scarsa preparazione a svolgere i compiti nelle materia in questione (peraltro del tutto normali e routinari) e che fossero da ritenere di carattere eccezionale gli indicati adempimenti commessi allesterno; che la estrema "genericità" delle Delibere di conferimento dellincarico esterno "" in maniera costante" allo studio professionale Castaldo confligge con i criteri normativi (principio generale, desumibile dallart. 97 della Costituzione, sullobbligo delle Amministrazioni pubbliche di espletare le competenze istituzionali mediante il miglior utilizzo delle risorse interne) e giurisprudenziali in materia (carenza di personale idoneo allinterno, situazione di eccezionalità e straordinarietà delle esigenze da soddisfare, carattere limitato nel tempo, ed oggetto circoscritto della consulenza); che il detto studio professionale ha prestato la propria opera professionale per almeno 4 anni, mentre una tale consulenza professionale, quando effettivamente necessaria, deve comunque avere uno svolgimento predeterminato e limitato nel tempo, al fine di evitare una surrettizia instaurazione di un rapporto di collaborazione a tempo indeterminato. Le difese dei convenuti (soltanto il Sig. G., come riferiportato in FATTO, non si é costituito in giudizio) - riportandosi e richiamando anche le controdeduzioni fornite allInvito a dedurre - hanno chiesto il rigetto della domanda attrice, contestando le richieste e le argomentazioni della Procura Regionale, ritenute destituite di fondamento, in fatto ed in diritto, e sostenendo, nel merito, che nella fattispecie non sussiste alcun danno erariale, in quanto i componenti della Giunta Esecutiva dellIstituto Zooprofilattico (in carica da pochi mesi) si sono comportati con correttezza ed in buona fede, atteso che - anche sulla base delle informazioni fornite dagli organi tecnici dellIstituto in occasione della approvazione delle citate Delibere n. 65/1989 e n. 42/1990 - le motivazioni che giustificarono laffidamento allesterno della consulenza in materia fiscale, e tributaria furono dovute alla carenza dellorganico dellEnte e, soprattutto, alla mancanza di specifiche professionalità interne in grado di operare nella detta materia, che presentae notevole vastità, delicatezza e complessità, ed alla necessità immediata di compiere alcuni adempimenti in tale materia con la garanzia che gli stessi fossero espletati in maniera puntuale, corretta e precisa (esigenze e contingenze altrimenti non satisfattibili, come é dimostrato da un precedente processo penale a carico del Sig. F. per omissione di atti dufficio in materia fiscale e tributaria), considerata anche la struttura "ibrida" dellIstituto Zooprofilattico, con attività istituzionali di natura pubblicistica e con attività produttive di tipo privatistico, rappresentando anche, a detto riguardo, che non si trattava di un incarico a tempo indeterminato, tantè che si rese necessario, dopo il 1989, approvare, nel 1990, una nuova Delibera per conferire un nuovo incarico professionale al Dott. Castaldo e tantè che con lassunzione, nel 1992, del nuovo Vice Segretario Generale, in possesso della necessaria professionalità in materia fiscale e tributaria, cessarono le consulenze esterne in tale materia, il cui onere, nella circostanza, ha peraltro, comportato un notevole risparmio a fronte della spesa che si sarebbe dovuto sostenere per lassunzione di un solo impiegato allaltezza di svolgere con professionalità il compito in detta materia fiscale e tributaria. A dimostrazione di quanto sostenuto ed argomentato nel merito, le difese dei convenuti - ritenendo anche che si é in presenza di una inversione dellonere della prova, in quanto il P.M. non ha provato nulla circa la competenza professionale del personale in servizio in materia fiscale e tributaria del personale in servizio - hanno anche chiesto di acquisire ulteriori elementi di valutazione, assumendo, in via istruttoria, sulle questioni di cui alle successive lettere a) e b), la prova testimoniale della Dott.ssa Maria Luisa Passeri, allepoca Segretaria dellEnte e verbalizzante della Delibera n. 65/1989, e disponendo, sempre in via istruttoria, che lIstituto Zooprofilattico: a) fornisca tutta la documentazione necessaria per accertare se allepoca fossero in servizio dipendenti muniti del titolo di studio e della professionalità specifica in campo fiscale e tributario, illustrando i profili professionali del personale amministrativo in servizio dal 1988 al 1992, con la specificazione del titolo di studio, dellanzianità di servizio e delle mansioni specifiche affidate; b) fornisca tutta la documentazione necessaria per accertare se risponda a verità che lo stesso Istituto si era avvalso della consulenza del Dott. Castaldo anche negli anni precedenti al 1989; c) produca copia dei bilanci relativi agli anni 1988, 1989, 1990 e 1991; d) produca copia della denuncia INVIM straordinaria per lanno 1991. Inoltre, gli Avv.ti Franco Boldrini e Guido Calvi, in difesa del convenuto B., - oltre ad eccepire la nullità dellInvito a dedurre, perché notificato a mani della figlia del convenuto, con lui non convivente, precisando, però, che ciò nonostante si é ritenuto opportuno fornire le controdeduzioni richieste - hanno eccepito, in via preliminare, lintervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ritenendo che nella fattispecie non stia decorrendo il termine di prescrizione decennale (come sostenuto dal P.M. nellAtto di Citazione e nella Udienza dibattimentale), ma il termine di prescrizione quinquennale - che é scaduto - di cui alle disposizioni dellart. 58 della legge n. 142/1990, del Decreto Legge n. 324/1993, convertito dalla legge n. 423/1993, della legge n. 97/1985, del D.P.R. n. 662/1986, e dellart. 3, comma 2 bis, del Decreto Legge n. 543/1996, convertito dalla legge n. 639/1996. Nella Udienza dibattimentale lAvv. Zuccaccia (difensore dei convenuti F., P. e M.) si é associato alla predetta eccezione di intervenuta prescrizione. Anche il convenuto Angelo G. (che - come detto - non si é costituito in giudizio) nella Memoria di controdeduzioni allInvito a dedurre ha eccepito la intervenuta prescrizione, trattandosi, nella fattispecie, di Provvedimenti deliberativi assunti oltre 8 anni prima dellAtto di Citazione. LAvv. Nerio Zuccaccia, in difesa dei predetti convenuti F., P. e M., ha, inoltre, eccepito, in via preliminare, la nullità dellAtto di Citazione, chiedendone la conseguente rinnovazione (ex art. 164, comma 3, c.p.c.), atteso che in essa non é contenuto "lavvertimento previsto dal n. 7 dellart. 163 c.p.c." e tenuto conto che il termine per la costituzione dei convenuti (concesso fino al 2 settembre 1999) appare in dispregio delle norme sulla sospensione feriale dei termini processuali (ex legge 7 ottobre 1969, n. 742). A tale eccezione di nullità della Citazione nella Udienza dibattimentale si é associato anche lAvv. Boldrini (difensore del convenuto B.). Come riportato in FATTO, il P.M. ha confutato le predette eccezioni, di rito e di merito, e ne ha chiesto il rigetto. II. - Premesso e richiamato tutto quanto sopra, nel presente giudizio il Collegio é chiamato a pronunciarsi, in via pregiudiziale, in ordine alle riportate eccezioni preliminari, iniziando da quelle di rito. II a. - Al riguardo, va, innanzitutto, esaminata la eccezione di nullità dellInvito a dedurre, sollevata dagli Avv.ti Calvi e Boldrini, i quali - come già detto - hanno sostenuto che il predetto Atto é stato notificato al loro assistito, Sig. B., a mani della figlia, con lui non convivente, precisando, però, che ciò nonostante si é ritenuto opportuno fornire le controdeduzioni richieste. Tale eccezione - convenendo con il P.M. - va rigettata, perché priva di qualsiasi fondamento, considerato che nella Relata di notifica in questione é annotato chiaramente che la "figlia Paola" é "convivente", né - al di là della affermazione della difesa - é stato in alcun modo provato , o tentato di provare, che la predetta figlia fosse effettivamente non convivente con il genitore e che si trovava soltanto occasionalmente nella abitazione del padre. Va, comunque, precisato, inoltre, che il menzionato Atto ha in ogni caso raggiunto lo scopo per il quale era stato emesso (comma 3 dellart. 156 c.p.c.: "la nullità non può mai essere pronunciata, se latto ha raggiunto lo scopo a cui é destinato"), come dichiarato dallo stesso convenuto e come dimostrato dalle controdeduzioni inviate. II b. - Occorre, poi, esaminare la eccezione di nullità dellAtto di Citazione per mancanza dell"avvertimento previsto dal n. 7 dellart. 163 c.p.c.", con contestuale richiesta di rinnovazione dello stesso e di fissazione di una nuova Udienza, ex art. 164, comma 3, c.p.c., sollevata dallAvv. Zuccaccia (alla quale si é associato, in Udienza, lAvv. Boldrini). Ed invero, il n. 7 del comma 3 dellart. 163 c.p.c. (nel testo novellato dallart. 7 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995) prevede che lAtto di Citazione deve contenere "lindicazione del giorno dellUdienza di comparizione; linvito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dellUdienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dallart. 166, ovvero di 10 giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nellUdienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dellart. 168 bis, con lavvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui allart. 167". Il successivo art. 164 al comma 1 prevede, poi, che la Citazione "é nulla", se manca, fra gli altri elementi, "lavvertimento previsto dal n. 7 dellart. 163". Sulla base di tali disposizioni é stata, quindi, eccepita la nullità dellAtto di Citazione da parte dellAvv. Zuccaccia, che ha chiesto la rinnovazione di detta Citazione e la fissazione di una nuova Udienza, ai sensi del comma 3 dellart. 164 c.p.c. Definiti i termini della questione, occorre chiarire anche nel presente giudizio che le norme del Codice di Procedura Civile si applicano nei giudizi di competenza della Corte dei Conti - in virtù del "rinvio dinamico" contenuto nellart. 26 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, ("Regolamento di procedura per giudizi innanzi alla Corte dei Conti") - solo "in quanto (esse) siano applicabili e non siano modificate dalle disposizioni del presente Regolamento" e, quindi, dalle disposizioni di legge concernenti la Corte dei Conti, le quali (come giustamente precisato dalle Sezioni Riunite con Sentenza n. 19 del 1965) configurano, nel loro insieme, un sistema speciale, sufficientemente organico, strutturato su istituti propri. In tal senso si sono pronunciate più volte le Sezioni Giurisdizionali Centrali e Regionali della Corte dei Conti (cfr., tra le tante, Sezione Giurisdizionale Regionale Sicilia, Sent. n. 1438 del 4 febbraio 1986; Sez. I, Sent. n. 41 del 27 febbraio 1987; Sezione Giurisdizionale Regionale Campania, Sent. n. 81 del 22 agosto 1996; Sezione Giurisdizionale Regionale Lombardia, Sent. Parz.-Ord. n. 808/97/R del 23 maggio/22 settembre 1997; e la stessa Sezione Giurisdizionale Regionale dellUmbria, Sent.-Ord. n. 1086/E.L./98 del 24 novembre/18 dicembre 1998 e Sent. n. 145/E.L./99 del 16 dicembre 1998/24 febbraio 1999), precisando che la peculiare caratteristica pubblicistica della responsabilità amministrativa contabile e la particolare struttura del processo innanzi alla Corte dei Conti non consentono che le norme del Codice di Procedura Civile possano trovare, sempre ed in ogni caso, integrale applicazione, in particolare quelle concernenti le eccezioni, che affidano alle parti iniziative fondamentali per le sorti del processo. In tale contesto, nelle indicate Sentenze n. 1086/E.L./1998 e n. 145/E.L./1999 della Sezione Giurisdizionale Regionale Umbria é stato, tra laltro, chiarito che, non esistendo nel giudizio di responsabilità amministrativa contabile innanzi alla Corte dei Conti, né un "giudice istruttore che fissa lUdienza di prima trattazione", né - ed ancor prima - una Udienza di "prima comparizione" distinta ed autonoma da quella di "prima trattazione", può ben ritenersi che le disposizioni degli artt. 167, 180 e 183 c.p.c. sono applicabili nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti nel senso che il convenuto, nei giudizi in questione, resta libero di proporre tutte le eccezioni ritenute necessarie per la propria difesa fino alla "prima Udienza di trattazione", incorrendo in decadenze e preclusioni solo con riferimento a tale Udienza e, quindi, dallae medesima Udienza in poi. Quanto sopra per precisare che la previsione, di cui si discute, della nullità dellAtto di Citazione, contenuta nellart. 164 c.p.c. in relazione alla disposizione di cui al n. 7 del comma 3 dellart. 163 c.p.c., non può essere applicata ricettiziamente al giudizio di responsabilità amministrativa contabile, sia perché il contenuto delle domande giudiziali da presentarsi innanzi alla Corte dei Conti é compiutamente regolato dagli articoli 1 e 45 del richiamato R.D. n. 1038/1933, e sia perché la disciplina delle nullità é tassativamente disciplinata dallart. 3 di detto R.D., in relazione alle disposizioni dellart. 26 dello stesso R.D. di richiamo delle norme e dei termini di procedura civile, in quanto applicabili, nei termini di cui si é detto in precedenza (nello stesso senso, cit. Sent. n. 81/1996 Sezione Giurisdizionale Regionale Campania). In conclusione, il Collegio ritiene che non può trovare applicazione nel processo di responsabilità amministrativa contabile la comminatoria di nullità dellAtto di Citazione ex art. 164 c.p.c. per mancanza dellavvertimento di cui al n. 7 del comma 3 dellart. 163 c.p.c., in quanto tali norme, per i motivi innanzi illustrati, non sono compatibili con la natura pubblicistica di tale forma di processo (nello stesso senso citate Sentenze, e più in particolare, tra le ultime, Sent. n. 81/1996 cit. della Sezione Giurisdizionale Regionale Campania; Sent. n. 44 del 13 ottobre 1997 della Sezione Giurisdizionale Regionale Puglia; Sent. n. 58 del 31 agosto 1998 della Sezione Giurisdizionale Regionale Campania). La predetta eccezione di nullità dellAtto di Citazione, e la richiesta di rinnovazione dello stesso, con fissazione di nuova Udienza, proposta dallAvv. Zuccaccia (alle quali si é associato, in Udienza, lAvv. Boldrini), - convenendo con il P.M. - vanno, pertanto, respinte. II c. - Va, altresì, rigettata - convenendo ancora con il P.M. - laltra eccezione di nullità dellAtto di Citazione, sollevata dallo stesso Avv. Zuccaccia (alla quale si é associato, in Udienza, lAvv. Boldrini), il quale ha sostenuto che il termine per la costituzione dei convenuti (concesso fino al 2 settembre 1999) sarebbe in dispregio delle norme sulla sospensione feriale dei termini processuali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742. Tale eccezione é, infatti, assolutamente priva di fondamento, tenuto conto che il Provvedimento di fissazione dellUdienza, con termine fino al 2 settembre 1999 per la costituzione dei convenuti e per il deposito di atti e documenti in Segreteria, é del 2 marzo 1999 ed é stato prontamente notificato ai convenuti insieme allAtto di Citazione in giudizio (lultima delle notifiche in questione é quella relativa al Sig. G., ed é del 21 aprile 1999). II d. - In via preliminare, il Collegio é chiamato a pronunciarsi, infine, sulla eccezione di prescrizione dellazione di responsabilità, eccepita - come sopra detto - dal convenuto G. nella Memoria di controdeduzioni allInvito a dedurre e dalla difesa del convenuto B., alla quale nella Udienza dibattimentale si é associato lAvv. Zuccaccia per gli altri convenuti. Come anticipato, gli Avv.ti Boldrini e Calvi - dopo aver precisato che il Regolamento Organico del Personale (comunque non più applicabile a decorrere dal 1975) riguarda esclusivamente il personale dipendente, e che né lo Statuto vigente, né quello abrogato contengono norme che rendono applicabili agli Amministratori dellIstituto le disposizioni previste, in materia di responsabilità, per il personale civile dello Stato - hanno richiamato le leggi statali e regionali intervenute dopo la regionalizzazione del 1975 degli Istituti Zooprofilattici; argomentando che trattasi, nella fattispecie, di Istituto Interregionale, i cui componenti del Consiglio di Amministrazione (e della Giunta Esecutiva) sono tutti di nomina di competenza delle Regioni Marche ed Umbria. La difesa ha, quindi, sostenuto, e che - in base allart. 58 della legge n. 142/1990 (termine di prescrizione quinquennale per gli amministratori ed i dipendenti degli Enti Locali) ed alle disposizioni del Decreto Legge n. 324/1993, convertito dalla legge n. 423/1993 (estensione del termine prescrizionale quinquennale, di cui al predetto art. 58 della legge n. 142/1990, anche agli amministratori e dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, nel quale rientrano anche gli Istituto Zooprofilattici ai sensi della legge n. 97/1985 e del D.P.R. n. 662/1986) - la prescrizione del danno si é maturata, nella fattispecie, al 13 giugno 1995 (attribuendo al citato D.L. n. 324/1993, convertito dalla legge n. 423/1993, valenza retroattiva al 13 giugno 1990), ovvero al 27 agosto 1998 (considerando i 5 anni di prescrizione intervenuti dopo il predetto D.L. n. 324/1993, non attribuendosvi la menzionata valenza retroattiva), ovvero, ancora, al 31 dicembre 1996 (in base alle disposizioni recate dallart. 3, comma 2 bis, del decreto legge n. 543/1996, convertito dalla legge n. 639/1996). Conseguentemente, a giudizio della difesa, - non decorrendo, nella fattispecie, il termine di prescrizione decennale (come sostenuto dal P.M. nellAtto di Citazione e nella Udienza dibattimentale), ma il termine di prescrizione quinquennale di cui si é detto - il diritto al risarcimento del danno in questione si é prescritto, essendo il relativo atto interrroduttivo intervenuto successivamente, il 20 ottobre 1998. NellAtto di Citazione e nella Udienza dibattimentale il P.M. ha chiesto il rigetto della eccezione di prescrizione, argomentando che nel caso di specie lo Statuto ed il Regolamento Organico dellIstituto Zooprofilattico prevedono sostanzialmente che agli amministratori ed ai dipendenti di tale Ente vanno applicate le norme previste "per il personale civile dello Stato", anche perché si tratta di un Ente interregionale, per il quale occorre fare riferimento alla legge statale, applicabile, in ogni caso, al personale ed agli amministratori degli Enti pubblici in mancanza di espresse disposizioni al riguardo, nella fattispecie non rinvenibili; e sostenendo, quindi, che, nel caso che interessa, la prescrizione decennale é regolata dallart. 1, comma 2 ter, del Decreto Legge n. 543/1996, convertito dalla legge n. 639/1996, in base al quale "per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine prescrizionale decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998", precisando, altresì, che il termine prescrizionale in parola é stato utilmente interrotto prima della predetta data del 31 dicembre 1998, con la messa in mora, in via cautelativa, dei presunti responsabili con atto dellAmministrazione del 20 ottobre 1998. In merito alla eccezione in esame, occorre precisare che nei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno arrecato, da parte dei dipendenti, degli amministratori e degli agenti pubblici, al patrimonio delle Amministrazioni pubbliche, la disciplina vigente é recata dallarticolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto Legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, che ha modificato la disposizione contenuta in materia nellarticolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Al predetto comma 1 dellarticolo 3 del D.L. n. 543/1996 sono da aggiungere il comma 2 bis ed il comma 2 ter introdotti dalla stessa legge di conversione n. 639/1996, che disciplinano il periodo transitorio per lapplicazione della nuova normativa in materia. Le nuove disposizioni - che hanno posto fine alle molteplici incertezze derivanti dallaccavallarsi di più norme nel tempo nella materia in questione - disciplinano, pertanto, attualmente la fattispecie in esame. Le nuove citate disposizioni recate dallarticolo 3 della legge n. 639/1996 prevedono che il "diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si é verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta" (comma 2); che "per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio" (comma 2 ter, riguardante gli amministratori ed i dipendenti statali); e che "la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996" (comma 2 bis, riguardante altri amministratori e dipendenti pubblici, ed, in particolare, gli amministratori ed i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, facendosi espressamente riferimento ai "fatti che rientrano nellambito di ellapplicazione dellart. 1, comma 7, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423"). Terminato il periodo transitorio di cui ai citati commi 2 ter e 2 bis, la nuova riportata disciplina in materia di prescrizione dispone, quindi, che nei confronti dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti il diritto al risarcimento del danno si prescrive, "in ogni caso", "in 5 anni" a decorrere "dalla data in cui si é verificato il fatto dannoso", e che nel caso in cui vi sia stato "occultamento doloso del danno" la prescrizione decorre "dalla data della sua scoperta" (comma 2). Le nuove riferite disposizioni, recate - ai fini del compiersi della prescrizione ordinaria per i fatti dannosi precedenti allentrata in vigore della nuova disciplina in materia - dal D.L. n. 543/1996, convertito dalla legge n. 639/1996, operano, quindi, una distinzione, per il periodo transitorio, fra i destinatari del riportato comma 2 dellart. 3 della predetta legge n. 639/1996: a) "Entro il 31 dicembre 1998", per gli amministratori ed i dipendenti statali, "per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale", "ovvero nei più breve termine dato dal compiersi del decennio" (comma 2 ter); b) "Entro 5 anni ..... e comunque non prima del 31 dicembre 1996", per altri amministratori e dipendenti pubblici, ed, in particolare, per gli amministratori ed i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, in relazione allo specifico ed espresso riferimento "per i fatti che rientrano nellambito di applicazione dellart. 1, comma 7, del Decreto Legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423" (comma 2 bis). Questultima disposizione del comma 2 bis - riguardante, per il periodo transitorio, gli amministratori ed i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale - é rilevante e decisiva nel presente giudizio, atteso che gli Istituti Zooprofilattici rientrano nellambito del predetto Servizio Sanitario Nazionale in base alle disposizioni recate dalla legge 7 marzo 1985, n. 97, e dal D.P.R. 8 luglio 1986, n. 662; e tenuto conto che lasserito atto interruttivo del decorso della prescrizione é intervenuto successivamente alla indicata data del 31 dicembre 1996, di cui al riportato comma 2 bis, con la messa in mora, in via cautelativa, operata con atto dellAmministrazione del 20 ottobre 1998 nei confronti dei componenti della Giunta Esecutiva dellIstituto Zooprofilattico, che approvarono le Delibere n. 65 del 18 maggio 1989 e n. 42 del 9 febbraio 1990, e nei confronti del Direttore dellIstituto, che espresse nelloccasione parere favorevole, convenuti nel presente giudizio con Atto di Citazione del 18 febbraio 1999. Al riguardo - convenendo con i difensori del convenuto B. ed in contrario avviso rispetto a quanto affermato in proposito dal P.M. nellAtto di Citazione e nella Udienza dibattimentale - occorre precisare, in primo luogo, che il Regolamento Organico del Personale dellIstituto Zooprofilattico Sperimentale dellUmbria e delle Marche riguarda esclusivamente il personale dipendente, e che né lo Statuto vigente (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 12 aprile 1995 e che prevede nellart. 9 che "in ordine alla attività amministrativa e gestionale debbono essere osservate, in quanto applicabili, le disposizioni delle leggi della Regione Umbria 19 dicembre 1979, n. 65, e 18 marzo 1980, n. 18, e successive modificazioni, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della legge 7 agosto 1990, n. 241"; negli artt. 14 e 21 che la legge disciplina e sanziona le cause di responsabilità del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva, sia collegialmente che singolarmente; e nellart. 22 che "lo stato giuridico" ed il trattamento economico dei dipendenti sono disciplinati dagli Accordi collettivi nazionali), né lo Statuto abrogato (deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 1972, modificato in data 26 gennaio 1973 ed approvato dal Ministero della Sanità con Decreto del 7 luglio 1973) contengono norme che rendono applicabili agli Amministratori di detto Istituto le disposizioni previste, in materia di responsabilità, per il personale civile dello Stato. Per quanto interessa in questa sede, vanno inoltre richiamate le leggi statali e regionali intervenute dopo la regionalizzazione del 1975 degli Istituti Zooprofilattici, ed in particolare: a) la legge 23 dicembre 1975, riguardante, per quanto attiene alle attività degli Istituti in parola, il trasferimento delle funzioni statali alle Regioni; b) le leggi n. 24/1978 della Regione Marche e n. 69/1978 della Regione Umbria, che hanno regolato lesercizio delle funzioni regionali delegate allIstituto Zooprofilattico Sperimentale dellUmbria e delle Marche, rivedendo la composizione del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva, con componenti tutti di nomina delle due Rregioni; c) la legge 7 marzo 1985, n. 97, ed il D.P.R. 8 luglio 1986, n. 662, che hanno equiparato il personale degli Istituti Zooprofilattici a quello del Servizio Sanitario Nazionale, ricomprendendovi, quindi, nellambito del citato Servizio Nazionale anche i detti Istituti Zooprofilattici; d) la legge 13 giugno 1990, n. 142, che ha stabilito, nellart. 58, il termine quinquennale di prescrizione per la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti degli Enti Locali; e) il Decreto Legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, che ha esteso il termine di prescrizione quinquennale, di cui al predetto art. 58 della legge n. 142/1990, anche agli amministratori e dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale (nel cui ambito - come già detto - rientrano anche gli Istituti Zooprofilattici ai sensi della citata legge n. 97/1985 e del D.P.R. n. 662/1986); il D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, ed il D.P.R. 30 dicembre 1993, n. 593, con i quali sono stati determinati i Comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, includendo gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, ed il relativo personale, nellambito del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale. Alla luce della richiamata normativa, si deve, pertanto, concludere - convenendo con la predetta difesa - che nella fattispecie, non stava decorrendo il termine di prescrizione decennale di cui al riportato comma 2 ter (come sostenuto, con riferimento alla data del 31 dicembre 1998, dal P.M. nellAtto di Citazione e nella Udienza dibattimentale), ma occorre fare riferimento al termine di prescrizione quinquennale, di cui al riportato comma 2 bis, e, perciò, alla data del 31 dicembre 1996, di cui allo stesso comma 2 bis; tenendo presente che soltanto , ed alla in data del 20 ottobre 1998, in cui il preteso diritto al risarcimento del danno in argomento é stato fatto valere, a seguito dellintervenuto atto giuridicamente valido di interruzione della decorrenza prescrizionale, costituito con la dalla messa in mora, in via cautelativa, operata con Atto dellAmministrazione (appunto) del 20 ottobre 1998 nei confronti dei citati Amministratori convenuti nel presente giudizio con il più volte menzionatopredetto Atto di Citazione del 18 febbraio 1999. Ai fini dellindividuazione del dies a quo dal quale é iniziato a decorrere il termine prescrizionale quinquennale in parola, occorre, poiquindi, individuare in che data si é attualizzato e materializzato il preteso danno erariale. Nella fattispecie in esame, la materialità e la attualizzazione del pregiudizio economico per lIstituto Zooprofilattico non poteva avere, alle date delle indicate Delibere n. 65 del 18 maggio 1989 e n. 42 del 9 febbraio 1990 (come, forse, in base a quanto argomentato, ritengono le difese dei convenuti), ancora carattere di antigiuridicità, in quanto tale connotazione è sorta, in termini di materialità ed attualità, soltanto - a seguito ed in ottemperanza delle citate Delibere - con leffettivo esborso delle somme dovute e pagate dallEnte per competenze professionali dovute al Dott. Castaldo, e cioè - a seguito delle successive Delibere Comunali n. 112 del 4 aprile 1991, n. 240 del 24 luglio 1991 e n. 329 del 16 dicembre 1993 - con i conseguenti Mandati di pagamento n. 471 dell1 luglio 1991 per £. 6.655.000, n. 773 del 12 settembre 1991 per £. 1.815.000, e n. 1514 del 7 dicembre 1994 per £. 6.534.000 (in senso conforme la prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti, che va confermata e ribadita anche nel presente giudizio; cfr., tra le tante, Sez. II Centrale dAppello, Sent. n. 24/A/1996; e di questa Sez. Giurisd. Reg. Umbria Sentt. n. 215/E.L./1996, n. 31/R/1997, n. 1086/E.L./1998, n. 145/E.L./1999 e n. 309/E.L./1999). In conclusione, per i motivi sopra illustrati - con riferimento alle indicate date del 31 dicembre 1996 e del 20 ottobre 1998 e con riferimento ai riportati Mandati di pagamento dell1 luglio 1991, del 12 settembre24 luglio 1991 e del 7 dicembre 1994 - nella presente fattispecie la prescrizione si é compiuta relativamente ai primi due Mandati del 1991 per £. 6.665.000 e per £. 1.815.000, mentre non si é compiuta per il terzo Mandato di pagamento del 1994 per £. 6.534.000. Pertanto, in relazione a questultima partita di presunto danno (£. 6.534.000) il corrispondente diritto risarcitorio non era ancora prescritto alla già indicata data di messa in mora del 20 ottobre 1998 ed alla già indicata data di notifica dellAtto di Citazione, non essendo - per detta somma - ancora decorso, a tali date, il relativo termine quinquennale. Nei prospettati termini va, quindi, risolta la eccezione di prescrizione in esame. III. - Risolte tutte le eccezioni, di rito e didiritto e di memerito, sollevate e rideterminato - in relazione a quanto appena precisato in ordine alla eccezione di prescrizione - in £. 6.534.000 il presunto danno erariale, passando al merito della causa, il Collegio è tenuto - nella fattispecie concreta del presente giudizio - a verificare la reale sussistenza del danno erariale, e ad accertare la sussistenza, in capo ai convenuti, della responsabilità amministrativa contabile in presenza del nesso di causalità della condotta commissiva od omissiva tenuta ed in presenza dellelemento soggettivo del dolo o della colpa grave, come richiesto dalla vigente normativa in materia, recata, da ultimo, dalle leggi 14 gennaio 1994, n. 19; 14 gennaio 1994, n. 20; e 20 dicembre 1996, n. 639. Per quanto attiene allelemento psicologico - essendo pacifico che nella fattispecie in esame non si é in presenza di dolo - il Collegio é chiamato a valutare, ai fini della responsabilità erariale, lelemento soggettivo della colpa, e la sua qualificazione e grado, in capo ai convenuti, ed al conseguente nesso di causalità per la condotta commissiva od omissiva tenuta causatrice del danno erariale agli stessi imputato. Come si é anticipato, lAtto di Citazione ha ritenuto rinvenibile la colpa grave dei convenuti - nella indicata qualità - per avere essi approvato le Delibere n. 65 del 18 maggio 1989 e n. 42 del 9 febbraio 1990 di conferimento ad un studio professionale - e cioè ad un soggetto estraneo alla struttura amministrativa - di una "generica" consulenza "in maniera costante" in materia fiscale e tributaria, causando, con le relative somme pagate (per complessive £. 15.004.000 - ed ora, come già detto, rideterminate, in riferimento al presunto danno, in £. 6.534.000-) un corrispondente danno per lIstituto Zooprofilattico da loro amministrato. A sostegno del proprio convincimento la Procura Regionale, oltre a depositare la pianta organica dellEnte, con le indicazioni delle qualifiche del personale (in servizio, nel settore amministrativo, 21 unità su 29 di organico), ha richiamato - ritenendoli non osservati nel caso di specie - i criteri normativi, desumibili dal principio generale contenuto nellart. 97 della Costituzione, sullobbligo delle Amministrazioni pubbliche di espletare le competenze istituzionali mediante il miglior utilizzo delle risorse interne, ed i criteri elaborati in materia di incarichi esterni dalla giurisprudenza, riconducibili, essenzialmente, alla carenza di personale idoneo allinterno, alla situazione di eccezionalità e straordinarietà delle esigenze da soddisfare, al carattere limitato nel tempo ed alloggetto circoscritto della consulenza. Le difese dei convenuti hanno rivendicato, invece, la correttezza e la buona fede degli stessi, insediatisi da pochi mesi, che hanno deliberato laffidamento dellincarico professionale esterno - sulla base delle informazioni ricevute dagli organi tecnici circa la carenza di specifiche professionalità interne in grado di operare nella complessa, vasta, e delicata materia fiscale e tributaria - dovendo provvedere, con urgenza, ad alcuni necessari adempimenti in tale materia con la garanzia che essi fossero espletati in maniera puntuale corretta e precisa. Le difese hanno, inoltre, sostenuto che lincarico professionale in questione non può essere considerato a tempo indeterminato e che il P.M. non ha provato nulla circa la competenza professionale del personale in servizio in materia fiscale e tributaria, chiedendo - a dimostrazione di quanto argomentato - di acquisire in sede istruttoria i predetti elementi di giudizio, unitamente ai bilanci del periodo in argomento ed alla denuncia straordinaria INVIM per il 1991. Dalla documentazione acquisita al fascicolo processuale e dalle risultanze di causa, non sussistono - a giudizio del Collegio - sufficienti elementi per poter ritenere che il comportamento tenuto nella circostanza dagli amministratori dellIstituto Zooprofilattico sia caratterizzato da connotati di grave colposità, come sostenuto dalla Procura Regionale. Il Collegio precisa, innanzitutto, di condividere pienamente i criteri normativi ed i criteri giurisprudenziali, evidenziati dal P.M., da considerare riferimenti essenziali per la risoluzione della presente controversia. Il Collegio ritiene, infatti,ritenendo che indubbiamente sussiste lobbligo delle Amministrazioni Pubbliche di far fronte alle competenze istituzionali con il migliore e più produttivo utilizzo delle risorse umane e professionali esistenti nellambito della struttura, potendo dette Amministrazioni fare ricorso ad incarichi professionali esterni soltanto in presenza delle specifiche condizioni di cui ai riferiti criteri elaborati dalla giurisprudenza. Ebbene, nella fattispecie concreta del caso di specie non può essere affermato con la dovuta e necessaria certezza che il personale in servizio fosse allepoca dei fatti in causa in possesso della specifica professionalità in materia fiscale e tributaria, tenuto conto che ciò non risulta dalla pianta organica dellEnte con le qualifiche del personale acquisita agli atti, in quanto tali qualifiche si limitano, in effetti, ad indicare più che altro i livelli retributivi del personale, piuttosto che il profilo professionale e la professionalità dello stesso, ed, in particolare, per quanto interessa in questa sede, in materia fiscale e tributaria. Inoltre, pur in mancanza degli ulteriori elementi istruttori richiesti dalle difese, quel che pure risulta dagli atti é che, allepoca dei fatti in causa, é sostenibile che la mancanza di specifiche professionalità interne allIstituto Zooprofilattico in grado di operare in materia fiscale e tributaria fosseera un fatto concreto, atteso che già prima del 1989 lEnte si era avvalso in detta materia della consulenza del Dott. Castaldo (tale circostanza non é stata smentita dal P.M.) e che in passato il Presidente F. ha subito un processo penale per omissione di atti in materia fiscale e tributaria (anche tale circostanza non é stata smentita dal P.M. che, il quale nella in Udienza dibattimentale ha rilevato, al riguardo, che il riferimento della difesa alla testimonianza del Sig. Caratozzi in detto processo penale é ininfluente con il presente giudizio, in quanto riferita ad anni precedenti al periodo che qui interessa). Tali constatazioni e considerazioni assumono - a giudizio del Collegio - notevole importanza, perché avvalorano indubbiamente le argomentazioni dei convenuti, che, insediatisi da pochi mesi nella carica, si trovarono impegnati a dover provvedere ad alcuni immediati adempimenti in materia fiscale e tributaria con la obiettiva esigenza della garanzia che gli stessi fossero espletati in maniera puntuale, corretta e precisa, mentre ricevevano informazioni dagli organi tecnici dellIstituto che il personale in servizio era sfornito di specifiche professionalità in grado di operare nella detta materia, che presenta certamente notevole vastità, delicatezza e complessità. Ritenuto quanto sopra osservato rispondente alla sussistenza dei criteri circa la carenza di personale idoneo allinterno ed alla situazione di eccezionalità e straordinarietà delle esigenze da soddisfare, il Collegio ritiene, altresì, che nella fattispecie in esame lincarico professionale esterno in questione non possa essere qualificato come un incarico a tempo indeterminato e non limitato nel tempo per loggetto circoscritto dellae consulenza. Oltre a quanto si é già detto circa il ricorso anche in passato, e per tempo limitato, alla consulenza del Dott. Castaldo, occorre considerare, al riguardo, che lincarico conferito nel 1989 con la Delibera n. 65/1989 non ha operato continuativamente nel tempo, tantè che già nel successivo anno 1990 si rese necessario approvare una nuova Delibera (la n. 42/1990) per conferire, "in attesa dellespletamento dei concorsi per la copertura dei posti vacanti", un nuovo incarico professionale allo Studio Castaldo, e tantè - ed é ciò che rileva ancora di più nel presente giudizio - che con lassunzione nel 1992 del nuovo Vice Segretario Generale, in possesso della necessaria professionalità in materia fiscale e tributaria, cessarono le consulenze esterne in tale materia. Sulla base delle constatazioni e delle considerazioni che precedono, il Collegio - come anticipato - non individua, negli atti di causa elementi di giudizio tali da poter riscontrare, nel caso di specie, la sussistenza della colpa grave in capo ai convenuti Sig. Oscardo F., Sig. Antonio B., Sig. Egidio P., Sig. Armando M. e Sig. Angelo G.. IV. - In conclusione, il Collegio - rigettate le eccezioni di cui sopra di nullità dellInvito a dedurre e di nullità dellAtto di Citazione e risolta la eccezione di decorrenza della prescrizione nei termini in precedenza specificati - non può che pervenire alla declaratoria di assoluzione dei predetti convenuti e disattendere, dunque, la domanda attrice per mancanza dellelemento psicologico della colpa grave nel comportamento tenuto, nella fattispecie, dai medesimi convenuti. Sussistono motivi per non dar luogo a pronuncia per quanto riguarda le spese di giudizio.
P. Q. M. LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dellUmbria, definitivamente pronunciando,
A S S O L V E il Sig. Oscardo F., il Sig. Antonio B., il Sig. Egidio P., il Sig. Armando M. ed il Sig. Angelo G., convenuti nel giudizio di responsabilità n. 172/E.L. del Registro di Segreteria, indicato in epigrafe. Nulla per le spese. Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti. Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 22 settembre 1999. Il Relatore Estensore Il Presidente (Cesare Vetrella) (Lucio Todaro Marescotti)
Depositata in Segreteria il Il Direttore della Segreteria (Maria Borsini)
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