sentenza n. 49/2005 del 16 febbraio 2005: il primario ospedaliero risponde del danno derivante dalla inosservanza e dalla violazione della normativa in materia di esclusività del rapporto di lavoro, danno che consiste nella differenza tra la retribuzione “piena” e quella da corrispondere correttamente, qualora il dipendente avesse optato per il regime del tempo definito e fosse stato regolarmente autorizzato sia a praticare quest'ultimo regime di orario di lavoro, sia ad espletare l'attività lavorativa professionale privata al di fuori di quella già autorizzata in base alla Convenzione all’uopo stipulata con l'Azienda Ospedaliera.

 

Sent. n. 49/E.L./2005

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria

composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Lodovico Principato                                         Presidente

Dott. Fulvio Maria Longavita                                     Consigliere

Dott. Cesare Vetrella                                                  Consigliere-Relatore

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nei giudizi di responsabilità

promossi dalla Procura Regionale dell'Umbria della Corte dei Conti

nei confronti

del Sig. X Y - nato il 6 novembre 1949 a Roma ed ivi residente in Via Nomentana, n. 126 - rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Figorilli e dall'Avv. Maria Di Paolo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Perugia, Via Bontempi, n. 1;

VISTI gli atti introduttivi dei giudizi, iscritti al n. 10278/E.L. ed al n. 10370/E.L. del Registro di Segreteria;

VISTI gli altri atti ed i documenti tutti della causa;

UDITI, nella pubblica Udienza del 14 dicembre 2004 - tenuta con l'assistenza del Segretario Dott. Fabio Chirieleison - il Relatore, Cons. Dott. Cesare Vetrella; il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Massimiliano Minerva; l'Avv. Fabrizio Figorilli e l'Avv. Maria Di Paolo, per il convenuto;

Ritenuto in

F A T T O

            A) - Con Atto di Citazione n. 2004/11 del 24 maggio 2004 (ritualmente notificato all'interessato) il Sostituto Procuratore Generale dell'Umbria della Corte dei Conti - previo Invito a dedurre del 20 gennaio 2004, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 19/1994 - ha chiamato in giudizio davanti alla Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria della Corte dei Conti il Sig. X Y (nella passata qualità di Primario dell'Unità Operativa di Neurochirurgia dell'Azienda  Sanitaria Ospedaliera S. Maria di Terni, come sanitario universitario “strutturato” e “convenzionato”, essendo lo stesso incardinato nei ruoli dell'Università degli Studi di Perugia in qualità di “Professore associato straordinario”) per sentirlo condannare al pagamento in favore dell'Erario della somma complessiva di Euro 61.494,68, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giudizio, ritenendolo responsabile del corrispondente danno erariale subito dalla citata Azienda Sanitaria Ospedaliera.

            Con altro Atto di Citazione n. 2004/24 dell'11 ottobre 2004 (anche esso ritualmente notificato all'interessato) il Sostituto Procuratore Generale dell'Umbria - previo altro Invito a dedurre del 27 maggio 2004 - ha ancora chiamato in giudizio davanti alla Sez. Giurisd. Reg. dell'Umbria della Corte dei Conti il predetto Sig. X Y (nella indicata passata qualità) per sentirlo condannare all'ulteriore pagamento in favore dell'Erario della somma complessiva di Euro 94.475,29, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giudizio, ritenendolo responsabile dell'ulteriore danno erariale di Euro 59.155,29 subito dalla Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di Terni e del danno erariale di Euro 35.320,00 subito dall'Università degli Studi di Perugia.

            Con quest'ultimo Atto di Citazione il Sostituto Procuratore Generale dell'Umbria ha anche sollecitato la riunione di due giudizi indicati in epigrafe, chiedendo, conseguentemente, la condanna del medesimo Sig. Y al pagamento della somma complessiva di Euro 155.969,97, di cui Euro 120,649,97 a favore della citata Azienda Sanitaria Ospedaliera di Terni, ed Euro 35.320,00 a favore dell' Università degli Studi di Perugia.

            Con Provvedimenti del 3 giugno 2004 e del 15 ottobre 2004 (ritualmente notificati all'interessato) il Presidente della Sez. Giurisd. Reg. dell'Umbria della Corte dei Conti ha fissato al giorno 14 dicembre 2004 l'Udienza per la discussione dei giudizi in questione, assegnando, prima, a tutto il giorno 24 novembre 2004, e, poi, a tutto il giorno 1 dicembre 2004 il termine utile alle parti per il deposito di atti e documenti in Segreteria.

            Entro le predette date del 24 novembre e dell'1 dicembre 2004 sono state depositate in Segreteria due Memorie difensive e di costituzione in giudizio prodotte, per conto del convenuto, dall'Avv. Fabrizio Figorilli e dall'Avv. Maria Di Paolo.

            B) - Nel primo dei riferiti Atti di Citazione la Procura Regionale ha rappresentato che - a seguito di indagini (svolte con l'ausilio della Guardia di Finanza/Nucleo di Polizia Tributaria di Terni) per verificare la sussistenza di comportamenti illeciti produttivi di danno alle pubbliche finanze da parte del Prof. Y - è emerso:

1) che il citato Primario dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di Terni (sanitario universitario convenzionato e “strutturato”, ed in quanto tale soggetto agli stessi obblighi ed incompatibilità dei sanitari ospedalieri) aveva optato per il rapporto esclusivo di lavoro con la predetta Azienda Sanitaria Ospedaliera, sottoscrivendo in data 29 novembre 2000 ed in data 24 marzo 2003 una specifica Convenzione, con la quale è stato anche autorizzato a svolgere attività libero professionale intramuraria in studi professionali o ambulatoriali privati (c.d. “intra moenia allargata”) unicamente presso lo studio sito in Terni, Piazza Dalmazia, n. 34, nel rispetto dell'atto aziendale di regolamentazione di detta attività libero professionale;

2) che il menzionato Primario ospedaliero nel periodo gennaio 2002/settembre 2003 aveva esercitato - senza la prevista autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera di appartenenza - attività professionale anche presso la Clinica privata in Roma “Casa di Cura Villa del Rosario”, dove aveva effettuato un numero imprecisato di visite ambulatoriali (di norma il sabato mattina) e 12 interventi neurochirurgici, come confermato dagli Agenti della Guardia di Finanza (che hanno svolto le indagini con appostamenti sul luogo ed anche fingendosi pazienti) e dagli stessi pazienti operati e visitati da detto specialista in Roma presso la citata clinica privata, con profitto da parte del medesimo specialista e con profitto da parte della indicata Casa di Cura per il corrispettivo pagato per la disponibilità della sala operatoria e per la degenza pre e post operatoria, con corrispondente mancato introito da parte della struttura ospedaliera pubblica S. Maria di Terni;

3) che lo stesso Primario, personalmente o avvalendosi della collaborazione di alcuni dipendenti della Clinica privata, curava tutti gli adempimenti accessori connessi allo svolgimento non autorizzato della indicata attività libera professionale (prenotazione delle visite ambulatoriali e tenuta della relativa agenda degli appuntamenti; prenotazione della sala operatoria e delle stanze per la degenza dei pazienti; riscossione delle somme di danaro pattuite);

4) che per le riferite prestazioni professionali non risultava emessa alcuna ricevuta fiscale;

5) che il Primario Y è risultato, quindi, essere in una grave situazione di inadempimento dei doveri di servizio (in particolare, sotto il profilo della violazione del dovere di esclusività) e di incompatibilità specifica rispetto allo status di dipendente pubblico con rapporto di lavoro e di servizio esclusivo con l'Azienda Ospedaliera pubblica S. Maria di Terni, con la quale si è venuto a trovare in una palese situazione di conflitto di interessi, in violazione della indicata “Convenzione per l'autorizzazione a svolgere l'attività libero professionale presso studi professionali” stipulata nel novembre 2000 e nel marzo 2003.

            L'Atto di Citazione ha riferito che, emersa tale vicenda, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera ternana, - dopo aver acquisito il parere espresso a maggioranza dal Comitato dei Garanti in data 17 dicembre 2003 - con Deliberazione n. 820 del 18 dicembre 2003 ha disposto l'immediata sospensione del Prof. Y dall'attività assistenziale ed il suo allontanamento dall'Ospedale, nonché la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della libera attività professionale in Terni. La domanda per la sospensione dell'esecuzione di detta Deliberazione, presentata dal Primario ospedaliero in sede di ricorso per l'annullamento della stessa, è stata respinta dal TAR dell'Umbria con Ordinanza n. 16/2004 del 14 gennaio 2004. La citata Deliberazione è stata, poi, annullata dalla stessa Azienda Ospedaliera, non essendo intervenuta al riguardo anche l'Università degli Studi di Perugia nei cui ruoli il Prof. Y era incardinato in qualità di “Professore associato straordinario”. Subito dopo tale annullamento il predetto Prof. Y si è dimesso dall'Azienda Ospedaliera ternana.

            A seguito delle menzionate indagini la Procura Regionale con Invito a fornire deduzioni del 20 gennaio 2004 ha contestato al Sig. Y: a) il danno patrimoniale in senso stretto (per Euro 43.344,50), b) il danno per evasione fiscale dell'IRPEF (per Euro 20.000,00), c) il danno per omessi contributi previdenziali all'ENPAM (per Euro 5.000,00), d) ed il danno all'immagine ed al prestigio dell'Azienda Ospedaliera ternana e dell'Università degli Studi di Perugia (per Euro 50.000,00); per un totale di Euro 118.344,50.

            Con Note controdeduttive depositate il 3 marzo 2004 il Sig. Y ha ritenuto non fondata l'accusa, osservando, in particolare, che non possono essere formulati addebiti “sulla base di presunzione ed in difetto di prova” e che “la presunta evasione fiscale e contributiva” non costituisce danno erariale, “essendo semmai sanzionata da procedimenti ad hoc da parte delle Autorità competenti”.

            Non condividendo tali controdeduzioni, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il Sig. X Y (nella indicata qualità), non contestando più il danno da evasione fiscale ed il danno da evasione contributiva e quantificando in misura minore il danno patrimoniale in senso stretto (Euro 23.994,68, per lucro cessante costituito dai mancati introiti aziendali, di cui Euro 7.503,75 per visite specialistiche ed Euro 16.490,93 per interventi neurochirurgici) ed il danno all'immagine ed al prestigio dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di Terni (Euro 37.500,00, non includendovi più il danno all'immagine nei confronti dell'Università degli Studi di Perugia), per un totale complessivo di Euro 61.498,68.

            L'Atto di Citazione ha precisato che la responsabilità del Primario Y è comprovata dagli atti acquisiti dalla Guardia di Finanza, tra i quali, in particolare, i verbali di sommarie informazioni dei pazienti sottoposti a visite specialistiche e ad interventi neurochirurgici, della Sig.ra Silvia Suffer (Segretaria del Prof. Y  presso la Clinica privata romana), di Suor Gerardina Maioli (responsabile della Sala Operatoria della Clinica privata romana) e di Suor Concordia Luciani (responsabile pro tempore della predetta Clinica romana).

            Il primo Atto di Citazione ha, quindi, messo in evidenza - con diffuse argomentazioni e con illustrazione della normativa nazionale, regionale ed aziendale che regola la materia della incompatibilità (cfr. pagg. 8-16) - che configura un grave illecito ed è fonte di danno erariale l'attività libero professionale svolta presso la Casa di Cura privata di Roma in violazione della predetta normativa e della indicata “convenzione per l'autorizzazione a svolgere l'attività libero professionale presso studi professionali” sottoscritta dal citato Primario, in base alla quale, in particolare, l'attività libero professionale deve essere svolta in un'unica sede nell'ambito regionale, autorizzando l'interessato a svolgere l'“attività intra moenia allargata” soltanto nello studio di Terni, in Piazza Dalmazia, n. 34.

            A giudizio della Procura Regionale, in conseguenza del predetto illecito comportamento del Primario Y l'Azienda Sanitaria Ospedaliera di Terni non ha percepito alcun introito, come sarebbe avvenuto qualora i pazienti dirottati presso la clinica privata romana avessero usufruito delle prestazioni mediche neurochirurgiche libero professionali del convenuto svolte o presso l'Ospedale S. Maria di Terni (per gli interventi neurochirurgici) o presso lo studio autorizzato di Piazza Dalmazia, n. 34, di Terni (per le visite specialistiche).

            Secondo i calcoli effettuati - attraverso stime di tipo statistico attuariali - dalla Procura Regionale (illustrati diffusamente nell'Atto di Citazione, cfr. pagg. 20-23), il danno patrimoniale in senso stretto per lucro cessante (costituito dai mancati introiti derivanti dal predetto dirottamento dei pazienti) ammonta - come anticipato - a complessivi Euro 23.994,68, di cui Euro 7.503,75 per visite specialistiche ed Euro 16.490,93 per interventi neurochirurgici.

            L'Atto di Citazione ha rappresentato, altresì, che nel caso di specie sussiste anche il “danno all'immagine ed al prestigio dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di Terni”.

            Al riguardo, la Procura Regionale ha richiamato giurisprudenza della Corte dei Conti ed ha ribadito la sussistenza della sua giurisdizione, nonché la natura patrimoniale in senso ampio, ex art. 2043 c.c. ed art. 2 Cost., di questa particolare ipotesi di danno, da qualificare come “danno evento” (cfr. pagg. 24-28 dell'Atto di Citazione).

            La Procura Regionale ha quantificato tale danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. in misura proporzionale alla gravità dell'illecito e del danno patrimoniale causato all'Azienda Ospedaliera ternana, imputando, per tale partita di danno, Euro 37.500,00 al Primario Y.

            Per quanto riguarda l'elemento psicologico soggettivo, a giudizio della Procura Regionale, nel caso di specie esso consiste nel “dolo contrattuale”, “reso palese dal grado di partecipazione psichica rispetto all'evento, soprattutto in relazione alla violazione consapevole delle fondamentali … norme … che disciplinano la materia dello svolgimento di attività libero professionale … con particolare riferimento al rispetto del dovere di esclusività”.

            Il primo Atto di Citazione ha, quindi, concluso con le richieste di condanna in precedenza indicate per i danni erariali sopra specificati, quantificati in complessivi Euro 61.494,68.

            C) - Con il secondo Atto di Citazione indicato in epigrafe la Procura Regionale ha rappresentato che con successivo Invito a dedurre del 27 maggio 2004 è stato contestato al Sig. Y - per la medesima vicenda e per il medesimo comportamento tenuto dallo stesso in violazione del rapporto di lavoro e di servizio di cui si è riferito in precedenza - anche un ulteriore danno patrimoniale di Euro 59.155,29 subito dalla Azienda Sanitaria Ospedaliera di Terni e di Euro 22.800,00 subito dall'Università degli Studi di Perugia (consistente, per entrambe le indicate Istituzioni pubbliche, nella differenza tra la retribuzione “piena” percepita nel periodo aprile 2002/settembre 2003 e quella effettivamente spettante qualora il citato Primario Ospedaliero fosse stato posto, a richiesta, in regime di tempo definito e fosse stato regolarmente autorizzato ad espletare l'attività professionale privata al di fuori di quella convenzionata con l'Azienda Ospedaliera), oltre al danno all'immagine ed al prestigio della citata Università degli Studi di Perugia, quantificato in Euro 12.500,00, già contestato, peraltro, anche con il primo Invito a dedurre del 20 gennaio 2004.

            Con Note controdeduttive depositate in data 12 luglio 2004 il Sig. Y ha fatto nuovamente presente che l'accusa non è fondata, osservando ancora che non possono essere formulati addebiti “sulla base di presunzioni ed in difetto di prova” e precisando, tra l'altro, di aver “effettuato una serie di studi su particolari patologie in collaborazione con alcuni colleghi di Roma, almeno uno dei quali operava, ed opera, presso Villa del Rosario” e che “durante il proprio primariato i ricoveri presso la struttura ternana sono aumentati di oltre il 30%”.

            Non condividendo tali controdeduzioni, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il Sig. X Y (nella indicata qualità) anche per le nuove voci di danno erariale in precedenza specificate, derivanti - come già detto - dal medesimo comportamento illecito descritto nel primo Atto di Citazione, “ma sotto il diverso profilo della mancata opzione per il tempo definito”, comportante “la violazione, cosciente e volontaria, di precisi doveri di servizio, volti a dare effettività all'obbligo di esclusività delle attività lavorative del pubblico dipendente”.

            Nel secondo Atto di Citazione è stata illustrata diffusamente la normativa nazionale, regionale ed aziendale vigente in materia (cfr. pagg. 9-14) ed è stato messo in particolare rilievo che “il regime delle incompatibilità del personale medico si applica anche al personale universitario convenzionato” (come è il caso del Prof. Y, incardinato nei ruoli dell'Università di Perugia) e che “il principio fondamentale resta quello secondo cui con il Servizio Sanitario Nazionale può intercorrere un solo rapporto di lavoro (art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412)”.

            A giudizio della Procura Regionale l'inosservanza della riportata normativa causa un danno erariale tutte le volte che il dipendente, come nel caso di specie, “continua a percepire - per effetto di detta violazione - la retribuzione del rapporto di lavoro a tempo pieno, in luogo della retribuzione del rapporto di lavoro a tempo parziale effettivamente spettantegli”, per cui “ne consegue … che, per svolgere legittimamente l'attività lavorativa esterna presso la clinica romana, il (Prof.) Y avrebbe dovuto optare per il tempo definito presso l'Università degli Studi di Perugia”, nei cui ruoli era incardinato in qualità di “Professore associato straordinario”.

            Il secondo Atto di Citazione ha, quindi, sostenuto che le predette due Istituzioni pubbliche - oltre a subire il “danno da lucro cessante”, azionato con il primo Atto di Citazione per quanto riferito alla Azienda Ospedaliera ternana - hanno subito un “danno emergente per la violazione della disciplina in materia di esclusività, consistente nella differenza tra la retribuzione piena percepita nel periodo aprile 2002/settembre 2003 … e quella effettivamente spettante qualora (il Sig. Prof. Y) fosse stato posto, a richiesta, in regime di tempo definito e fosse stato regolarmente autorizzato ad espletare attività lavorativa professionale privata, al di fuori di quelle convenzionate con l'Azienda Ospedaliera”.

            Secondo i calcoli effettuati dall'Università degli Studi di Perugia e dall'Azienda Sanitaria Ospedaliera di Terni - condivisi dalla Procura Regionale ed illustrati diffusamente nel secondo Atto di Citazione in parola (cfr. pagg. 16 e 17) - il danno patrimoniale in senso stretto per danno emergente ammonta ad Euro 22.820,00,per quanto attiene all'Università degli Studi di Perugia, e ad Euro 59,155,29, per quanto attiene all'Azienda Ospedaliera ternana.

            Il secondo Atto di Citazione ha rappresentato, altresì, che nel caso di specie sussiste anche “il danno all'immagine ed al prestigio della Università degli Studi di Perugia” - “sia pure in misura minore rispetto alla lesione subita allo stesso titolo dall'Azienda Ospedaliera” (già azionata con il primo Atto di Citazione) - “essendo indubbio che il comportamento illecito (in argomento) abbia gettato discredito anche sull'Ateneo in virtù dell'incardinazione organica del Y in questo Ente e della spendita del titolo accademico negli ambienti sanitari pubblici e privati in cui operava”.

            La Procura Regionale ha quantificato tale danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. in Euro 12.500,00 a favore della predetta Università degli Studi di Perugia “sulla base dei criteri oggettivi, soggettivi e sociali precisati dalla giurisprudenza” (cfr. pagg. 18 e 19 dell'Atto di Citazione).

            Per quanto riguarda l'elemento psicologico soggettivo, a giudizio della Procura Regionale, esso consiste - anche per tali voci di danno - nel “dolo contrattuale”.

            Il secondo Atto di Citazione ha, quindi, concluso con le richieste di condanna in precedenza indicate per i danni erariali sopra specificati, quantificati in complessivi Euro 94.475,29 (di cui Euro 59.155,29 per gli ulteriori danni subiti ancora dalla Azienda Sanitaria Ospedaliera di Terni, ed Euro 35.320,00 per i danni subiti dall'Università degli Studi di Perugia).

            Con quest'ultimo Atto di Citazione - come già riferito - la Procura Regionale ha anche sollecitato la riunione dei due giudizi indicati in epigrafe, chiedendo, conseguentemente, la condanna del Sig. Y al pagamento della somma complessiva di Euro 155.969,97, di cui Euro 120.649,97 a favore dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di Terni ed Euro 35.320.00 a favore dell'Università degli Studi di Perugia.

            D) - A seguito dei riportati Atti di Citazione il Sig. X Y si è costituito in giudizio con due Comparse dell'Avv. Fabrizio Figorilli e dell'Avv. Maria Di Paolo depositate il 24 novembre 2004 e l'1 dicembre 2004, contestando entrambe le domande attrici e ritenendo insussistente il danno erariale in questione.

            D1) - Con la prima Comparsa difensiva è stata illustrata la vicenda in causa, mettendo, innanzitutto, in evidenza che il Prof. Y: a) è uno stimato neurochirurgo, conosciuto in Italia ed all'estero; b) è spesso chiamato dai colleghi per consulto e per tenere corsi di aggiornamento; c) ha frequentato e frequenta la Clinica Villa del Rosario in Roma, non per svolgere attività assistenziale, ma per collaborare su casi particolari con colleghi, con i quali è impegnato in alcuni studi e progetti di ricerca.

             Relativamente alle visite effettuate presso la predetta Clinica privata romana la difesa ha contestato le dichiarazioni della Segretaria Suffer (che sarebbe stata assunta in servizio un anno dopo l'inizio dell'attività del Prof. Y) ed ha fatto presente che per alcuni pazienti si è trattato di visite di cortesia, perché parenti del convenuto, rappresentando che “dagli atti depositati … risultano visitati … soltanto 12 pazienti in 8 giorni”, dei quali “almeno 2 … non hanno mai pagato la visita” (che, peraltro, non sarebbe costata Euro 180,00, ma Euro 150,00), mentre “per gli altri pazienti la Guardia di Finanza non ha ritenuto opportuno assumere alcuna informazione”.

            Relativamente ai 12 interventi neurochirurgici effettuati presso la clinica privata in Roma, la difesa ha contestato le dichiarazioni di Suor Concordia (ritenute, peraltro, in contrasto con quelle della Sig.ra Suffer per quanto attiene alle visite ai pazienti) e di Suor Geraldina (che è stata definita molto anziana e “non … completamente abile”, perché “affetta da patologia alla colonna vertebrale e non in grado di assicurare la stazione eretta per più di 5 minuti” e “di maneggiare i ferri”, e “non … più utilizzata in sala operatoria”) ed - esaminate le posizioni dei relativi pazienti - ha sostenuto che: a) “almeno 4 dei presunti 12 pazienti indicati nell'Atto di Citazione non sono certamente stati operati dal (Prof.) Y”; b) “non tutti sono stati da lui visitati”; c) “nessuno ha pagato né operazione né visita”; d) “nessuno è stato spinto a rivolgersi presso la Villa del Rosario, fermo restando che a tutti è stata offerta, e da questi rifiutata, la soluzione dell'Ospedale di Terni”.

            La difesa ha, quindi, asserito che: a) “dei 12 pazienti visitati direttamente, od anche in collaborazione ad altri, dal Prof. Y, uno solo ha corrisposto la somma di Euro 150,00 alla Segretaria”; b) “7 pazienti … sono stati operati da altri medici”; c) “gli altri pazienti affermano di aver visto il Prof. Y tra i medici dell'equipe chirurgica, ma solo 2, in definitiva, dichiarano di aver contattato esclusivamente (il predetto Prof.) Y”; d) “tutti i 12 testi, per diverse motivazioni, hanno dichiarato che, in ogni caso, mai si sarebbero fatti operare a Terni”; e) “non è possibile affermare … che il Prof. Y abbia mai incassato alcunché, ad eccezione delle cifre indicate con riferimento a singole visite svolte saltuariamente”; f) vi è una “totale assenza di riscontri affidabili, non solo in ordine all'an delle somme percepite, ma anche alla relativa ed esatta quantificazione”.

            A giudizio della difesa - non essendo stato verificato adeguatamente: a) “se le cifre incassate dal Prof. Y avrebbero potuto confluire nelle casse aziendali”; b) “se il Prof. Y abbia effettivamente dirottato pazienti dalla struttura pubblica in favore di quella privata”; c) “se, come corollario, il convenuto sia venuto meno ai propri doveri” - manca, nel caso di specie “uno degli elementi costitutivi delle responsabilità amministrativa, cioè proprio il danno, pur in presenza, in tesi, di ipotesi di responsabilità disciplinare”.

            La difesa ha argomentato, inoltre, che “tutte le indicazioni … lasciano presumere che il convenuto svolgeva …, in maggior parte, attività gratuita, … inidonea a determinare evasione fiscale ovvero un mancato incasso all'Azienda” Ospedaliera, affermando che “dalla normativa vigente non è dato inferire affatto che l'esercizio di attività gratuita sia vietata dalla disciplina dell'intra moenia” (che “non può essere letta ed interpretata come una sorte di regole assolutamente ed in alcuna maniera inderogabili”) e che “il mancato rispetto di dette forme genera una lieve responsabilità disciplinare, ma sicuramente non danno erariale”, anche perché “non è provato che (tutti) i pazienti in questione si sarebbero fatti visitare (ed operare) a Terni”, avendo essi “dichiarato che mai si sarebbero fatti operare a Terni”.

            La difesa - dopo aver ribadito che non è vero che dall'agenda sequestrata risulta che il Prof. Y riceveva ogni sabato 5 pazienti e che percepiva Euro 180,00 per ogni visita - ha sostenuto che “la lacunosità degli elementi indiziari raccolti e la scarsa attendibilità degli stessi devono … indurre a respingere le tesi prospettate nell'Atto di Citazione” e che “lo svolgimento di 2, o anche di 3 o 4, interventi in quasi 2 anni è la dimostrazione più chiara di come, in realtà, il convenuto non fosse affatto impegnato in un'attività privata illecita”, facendone discendere “il venir meno della costruzione dell'attività professionale continuativa svolta presso la struttura privata” e la non esistenza di “un lucro cessante che comunque mai la struttura pubblica sarebbe riuscita ad ottenere”.

            A giudizio della difesa, l'attività, sostanzialmente gratuita, svolta dal Prof. Y presso la clinica privata romana assume in via prioritaria il carattere della riconducibilità ai “normali rapporti di colleganza”, ovvero il carattere della “collaborazione scientifica”, in alcuni casi finalizzata a studi e progetti specifici “condotti dal vivo” (cioè “su paziente operato e durante l'operazione”, per cui “la presenza in sala operatoria è fondamentale per la ricerca, lo studio e la produzione scientifica”), dovendosi escludere “il profilo dell'assistenza sanitaria propriamente detta”.

            In merito al contestato danno all'immagine della A.S.L. ternana, la difesa - muovendo dall'assunto che “alcun comportamento antigiuridico è stato posto in essere dal (Prof.) Y” - ha messo in rilievo che “non è provata, documentata, né ipotizzata alcuna spesa che l'Ospedale abbia dovuto affrontare per restaurare un'immagine, la cui lesione nella collettività si dà per scontata” e che “non è, al riguardo, emersa alcuna prova convincente riguardo all'attività particolare che l'Azienda abbia dovuto svolgere per recuperare il supposto prestigio”, “non venendo nemmeno indicata una diminuzione dei ricoveri” e risultando, viceversa, che “nel periodo effettuato presso l'Ospedale di Terni (dal Prof. Y) i ricoveri e gli interventi presso detto Ospedale nel reparto di neurochirurgia si sono decisamente incrementati”.

            In conclusione, la difesa ha chiesto:

1) in via principale, di prosciogliere il convenuto dalle accuse mosse dalla Procura Regionale, anche previo esperimento delle seguenti attività istruttorie: a) ammissione di prova per testi (Dott. Maurizio Domenicucci, Dott. Alessandro Ranieri, Sig. Fabio Crescenzi e Sig.ra Nadia Tomassini) su 16 capitoli specificati nella Comparsa difensiva; b) acquisizione, presso l'Azienda Sanitaria Ospedaliera di Terni, di un quadro sinottico aggiornato degli interventi e dei ricoveri dei pazienti presso il reparto di neurochirurgia, distinguendo i pazienti umbri da quelli di fuori Regione Umbria sia per il biennio antecedente alla nomina del Prof. Y e sia per il periodo in cui il convenuto ha diretto il predetto reparto;

2) in via subordinata, di esercitare il potere riduttivo sulle somme richieste, considerando i notevoli incrementi di fatturato ottenuti dalla citata Azienda Ospedaliera grazie all'attività del Prof. Y.

            D2) - Con la seconda Comparsa difensiva è stata evidenziata la “inconsistenza degli elementi costitutivi dell'illecito” a base della ulteriore richiesta di condanna, sia perché il convenuto “ha unicamente percepito quanto di sua spettanza in virtù dell'attività assistenziale svolta … nell'ambito della Azienda Ospedaliera di Terni” e sia perché, in merito al presunto danno all'immagine nei confronti dell'Università degli Studi di Perugia, la posizione di questa istituzione, “è risultata chiara fin dall'attivazione del procedimento disciplinare” presso l'Azienda Ospedaliera di Terni, in occasione del quale il Preside della Facoltà di Medicina non ha condiviso l'adozione di qualsivoglia provvedimento disciplinare nei confronti del Prof. Y, “andando in minoranza in sede di Comitato dei Garanti”; né gli organi accademici si sono ulteriormente attivati nei confronti dei citato Professore.

            A giudizio della difesa è, comunque, “inappropriata” la richiesta di risarcimento del danno all'immagine (quantificato in Euro 12.500,00) per l'istituzione universitaria, in particolare perché “non è stato pubblicato alcun articolo sulla stampa in grado di creare discredito sull'Università di Perugia”, mentre è inammissibile “l'ulteriore richiesta di condanna per un ulteriore danno all'immagine (quantificato in Euro 37.500,00) da rifondere all'Azienda Ospedaliera di Terni”, perché verrebbe a determinarsi “una sorta di bis in idem” trattandosi dei “medesimi fatti contestati con il precedente Atto di Citazione”.

            La difesa - dopo aver aderito alla richiesta avanzata dalla Procura Regionale di riunire i due giudizi indicati in epigrafe - ha chiesto, in conclusione:

1) in via principale, di rigettare le richieste della Procura Regionale;

2) in via subordinata, di esercitare il potere riduttivo sulle somme richieste.

            E) - Alla discussione avvenuta alla odierna Udienza pubblica del 14 dicembre 2004 il P.M. ed i difensori del Prof. Y hanno illustrato le rispettive posizioni, concludendo in conformità agli scritti ed opponendosi il P.M. alle richieste istruttorie avanzate dalla difesa del convenuto, perché, oltre a non essere tutte pertinenti, sono già presenti in atti dichiarazioni della maggior parte dei testi indicati in dette richieste istruttorie.

            F) - La causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

D I R I T T O

I - IN RITO

In rito, si dispone la riunione dei giudizi indicati in epigrafe ai sensi dell'art. 274 c.p.c., per evidenti ragioni di economia processuale e di connessione soggettiva ed oggettiva, identici essendo il convenuto e le Amministrazioni Pubbliche danneggiate.

II - PREMESSA

La pretesa attrice di cui all'Atto di Citazione n. 2004/11 del 24 maggio 2004 e n. 2004/24 dell'11 ottobre 2004 del Sostituto Procuratore Generale dell'Umbria della Corte dei Conti nei confronti del Sig. X Y (nella passata qualità di Primario dell'Unità Operativa di Neurochirurgia dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di Terni, come sanitario universitario “strutturato” e “convenzionato”, essendo lo stesso incardinato nei ruoli dell'Università degli Studi di Perugia in qualità di “Professore associato straordinario”) ha alla base - come è stato specificatamente riportato in FATTO - la valutazione del danno erariale di Euro 155.969,97 (centocinquantacinquemilanovecen-tosessantanove/97) - oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giudizio - subito, per Euro 120.649,97 dalla menzionata Azienda Sanitaria Ospedaliera (presso cui il convenuto svolgeva l'attività di Primario, come sanitario universitario “convenzionato” e “strutturato”) e, per Euro 35.320,00, dall'Università degli Studi di Perugia  (presso cui il convenuto era inquadrato come “Professore Associato Straordinario”).

La vicenda in causa riguarda - a giudizio della Procura Regionale - le gravissime irregolarità compiute, nel periodo gennaio 2002/settembre 2003, dal citato Primario ospedaliero, il quale - con rapporto esclusivo di lavoro con la predetta Azienda Ospedaliera ternana in qualità di medico universitario “strutturato” e “convenzionato” ed autorizzato a svolgere attività libero professionale “intra moenia allargata” unicamente presso lo studio sito in Terni, Piazza Dalmazia, n. 34 - aveva esercitato, senza alcun altra autorizzazione, attività libero professionale anche presso la Clinica privata in Roma “Casa di Cura Villa del Rosario”, dove aveva effettuato un numero imprecisato di visite ambulatoriali (di norma il sabato mattina) e 12 interventi neuro chirurgici, con profitto illecito da parte del medesimo specialista e con profitto da parte della Casa di cura privata romana per il corrispettivo pagato per la disponibilità della sala operatoria e per la degenza pre e post operatoria, con corrispondente mancato introito da parte della struttura ospedaliera pubblica S. Maria di Terni.

Il Primario Y è stato, quindi, allontanato dalla citata Azienda Ospedaliera pubblica con Deliberazione n. 820 del 18 dicembre 2003, impugnata dall'interessato presso il TAR dell'Umbria, che ha respinto la domanda di sospensione con Ordinanza n. 16/2004 del 14 gennaio 2004. Detta Deliberazione è stata, poi, annullata, dalla stessa Azienda Ospedaliera, non essendo intervenuta al riguardo anche l'Università degli Studi di Perugia, nei cui ruoli il Prof. Y era incardinato. Subito dopo tale annullamento il citato Primario si è dimesso dall'Azienda Ospedaliera ternana.

Il comportamento tenuto dal predetto Primario Ospedaliero per i cennati fatti è stato ritenuto dalla Procura Regionale gravemente antidoveroso e connotato dall'elemento psicologico soggettivo del “dolo contrattuale”.

Il primo Atto di Citazione ha rappresentato che la responsabilità del convenuto è comprovata dagli atti acquisiti dalla Guardia di Finanza (i cui Agenti hanno svolto le relative indagini con appostamenti presso la Clinica privata romana ed anche fingendosi pazienti) ed ha ritenuto che la menzionata Azienda Sanitaria Ospedaliera di Terni ha subito un danno patrimoniale, non avendo percepito alcun introito a causa del dirottamento dei pazienti presso la Clinica privata romana. Tale danno patrimoniale è stato quantificato in complessivi Euro 23.994,68, di cui Euro 7.503,75 per visite specialistiche ed Euro 16.490,93 per interventi chirurgici.

Oltre al danno patrimoniale in senso stretto, la Procura Regionale con il primo Atto di Citazione ha rinvenuto anche il “danno all'immagine ed al prestigio” dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di Terni, quantificato, in via equitativa, in Euro 37.500,00.

Con tale Atto di Citazione la Procura Regionale con diffuse argomentazioni e con richiami alla giurisprudenza intervenuta al riguardo ha, quindi, chiamato in giudizio il citato convenuto (nella indicata qualità), imputandogli la somma complessiva di Euro 61.494,68 (oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giudizio).

Per la medesima vicenda e per il medesimo comportamento tenuto dal Prof. Y in violazione del rapporto di lavoro e di servizio esclusivo di cui si è detto, con il secondo Atto di Citazione è stato contestato al convenuto anche un ulteriore danno patrimoniale di Euro 59.155,29 subito dalla Azienda Sanitaria Ospedaliera di Terni e di Euro 22.800,00 subito dalla Università degli Studi di Perugia, riguardante - per entrambe le indicate Istituzioni pubbliche - la differenza tra la retribuzione “piena” percepita nel periodo aprile 2002/settembre 2003 e quella effettivamente spettante qualora il citato Primario Ospedaliero fosse stato posto, a richiesta, in regime di tempo definito e fosse stato regolarmente autorizzato ad espletare attività lavorativa professionale privata al di fuori di quelle convenzionate con l'Azienda Ospedaliera.

Con lo stesso secondo Atto di Citazione è stato, inoltre, contestato al convenuto anche il danno all'immagine ed al prestigio della Università degli Studi di Perugia (nei cui ruoli il Prof. Y era incardinato) quantificato in via equitativa in Euro 12.500,00, per il discredito gettato anche sull'Ateneo “in virtù dell'incardinazione organica in questo Ente e della spendita del titolo accademico negli ambienti sanitari pubblici e privati in cui operava”.

Con i due Atti di Citazione sopra riferiti la Procura Regionale ha chiesto, quindi, la condanna del Sig. Y al pagamento della somma complessiva di Euro 155.969,97, di cui Euro 120.649,97 a favore dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di Terni ed Euro 35.320,00 a favore dell'Università degli Studi di Perugia.

L'Avv. Fabrizio Figorilli e l'Avv. Maria Di Paolo, per il convenuto, hanno contestato - come specificatamente riportata in FATTO - le deduzioni e le richieste formulate con i riferiti Atti di Citazione in giudizio, ritenendo non sussistenti i danni erariali in questione e sottolineando, in particolare, che il Prof. Y: a) è uno stimato neurochirurgo, conosciuto in Italia ed all'estero; b) è spesso chiamato dai colleghi per consulti e per tenere corsi di aggiornamento; c) ha frequentato e frequenta la Clinica Villa del Rosario di Roma, non per svolgere attività di assistenza, ma per collaborare su casi particolari con colleghi, con i quali è impegnato in alcuni studi e progetti specifici “condotti dal vivo” (cioè, “su paziente operato e durante l'operazione”, per cui “la presenza in sala operatoria è fondamentale per la ricerca, lo studio e la produzione scientifica”).

In sintesi, la difesa ha, inoltre, criticato le dichiarazioni rese dalla Sig.ra Suffer (segretaria presso la Clinica privata romana), da Suor Concordia Luciani (responsabile della Clinica privata romana) e da Suor Gerardina Maioli (responsabile della Sala operatoria della Clinica privata romana), ed ha messo in rilievo che: a) “dei 12 pazienti visitati direttamente, od anche in collaborazione ad altri, dal Prof. Y, uno solo ha corrisposto la somma di Euro 150,00 alla Segretaria”; b) “7 pazienti … sono stati operati da altri medici”; c) “gli altri pazienti affermano di aver visto il Prof. Y tra i medici dell'equipe chirurgica, ma solo 2, in definitiva, dichiarano di aver contattato esclusivamente (il predetto Prof.) Y”; d) “tutti i 12 testi, per diverse motivazioni, hanno dichiarato che, in ogni caso, mai si sarebbero fatti operare a Terni”; e) “non è possibile affermare … che il Prof. Y abbia mai incassato alcunché, ad eccezione delle cifre indicate con riferimento a singole visite svolte saltuariamente”, per cui è lecito “presumere che il convenuto svolgeva … in maggior parte, attività gratuita … inidonea a determinare … un mancato incasso all'Azienda” Ospedaliera ternana; f) “dalla normativa vigente non è dato inferire affatto che l'esercizio di attività gratuita sia vietata dalla disciplina dell'intra moenia”, per cui “il mancato rispetto di dette forme genera una lieve responsabilità disciplinare, ma sicuramente non danno erariale”, anche perché “non è provato che (tutti) i pazienti in questione si sarebbero fatti visitare (ed operare) a Terni”; g) vi è una “tale assenza di riscontri affidabili, non solo in ordine all'an delle somme percepite, ma anche alla relativa ed esatta quantificazione”; h) vi è “inconsistenza degli elementi costitutivi dell'illecito” anche a base della ulteriore richiesta di condanna perché il convenuto “ha unicamente percepito quanto di sua spettanza in virtù dell'attività assistenziale svolta” presso l'Azienda Ospedaliera ternana.

La difesa ha aderito alla richiesta avanzata dalla Procura Regionale di riunire i due giudizi indicati in epigrafe ed ha chiesto, in conclusione:

1)  in via principale, di rigettare le richieste della Procura Regionale e di prosciogliere il convenuto dalle accuse mosse dalla predetta Procura Regionale, anche previo esperimento delle seguenti attività istruttorie (alla cui effettuazione, per i motivi indicati in FATTO, si è opposto il P.M. nella Udienza dibattimentale del 14 dicembre 2004): a) ammissione di prova per testi (Dott. Maurizio Domenicucci, Dott. Alessandro Ranieri, Sig. Fabio Crescenzi e Sig.ra Nadia Tomassini) su 16 capitoli specificati nella prima Comparsa difensiva; b) acquisizione, presso l'Azienda Sanitaria Ospedaliera di Terni, di un quadro sinottico aggiornato degli interventi e dei ricoveri dei pazienti presso il reparto di neurochirurgia, distinguendo i pazienti umbri da quelli di fuori Regione Umbria sia per il biennio antecedente alla nomina del Prof. Y e sia per il periodo in cui il convenuto ha diretto il predetto reparto;

2)  in via subordinata, di esercitare il potere riduttivo sulle somme richieste, considerando i notevoli incrementi di fatturato ottenuti dalla citata Azienda Ospedaliera ternana grazie all'attività del Prof. Y.

III - MERITO

Passando al merito della causa, il Collegio è tenuto, nella fattispecie concreta del presente giudizio, a verificare la reale sussistenza del danno erariale, e la sua quantificazione, e ad accertare la sussistenza, in capo al convenuto, della responsabilità amministrativa-contabile in presenza del nesso di causalità nella condotta illecita commissiva od omissiva tenuta dallo stesso ed in presenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, come richiesto dalla vigente normativa in materia, recata, da ultimo, dall'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ora art. 93 del T.U. n. 267 del 18 luglio 2000); dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 658; dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19; dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20; e dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639.

Dalle norme contenute in tali leggi risulta ben evidente che l'istituto della responsabilità amministrativa-contabile è attualmente disciplinata da un ordinamento di settore con regole proprie e caratteristiche proprie definite dal legislatore, che non vanno considerate eccezioni alla regola generale, ma connotati suoi propri.

            Tali caratteristiche - come si è precisato anche nelle recenti Sentenze n. 275/E.L./2004 e n. 278/E.L./2004 della Sez. Giurisd. Reg. dell'Umbria - comportano anche che l'istituto della responsabilità amministrativa-contabile si caratterizza quale responsabilità per danni con una sua specifica peculiarità rispetto alla tradizionale responsabilità civile. E ciò, sia per la posizione di amministratore, dipendente o agente pubblico del soggetto chiamato a rispondere del proprio operato in ragione del rapporto di ufficio, o di servizio, o di lavoro (anche di fatto) instaurato ed in atto con la Pubblica Amministrazione all'epoca dei fatti contestati, sia per la titolarità dell'azione affidata ad un organo pubblico, sia per l'attribuzione ad un giudice speciale, sia per il potere che il giudice amministrativo-contabile ha di porre a carico del responsabile tutto il “danno patrimoniale” accertato o parte di esso ed anche di determinare l'eventuale “danno non patrimoniale” arrecato all'Erario nell'esercizio e nell'esplicarsi del predetto rapporto di ufficio, di servizio, o di lavoro, (anche di fatto), con il quale il medesimo responsabile é legato alla P.A., con tutte le debite conseguenze in tema di prescrizione, di personalizzazione, di solidarietà e successione nel debito.

            La più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti ha ritenuto che, sulla base delle predette innovazioni normative recate dalle citate leggi, la giurisdizione amministrativa/contabile - sia dal punto di vista dei soggetti destinatari e sia da quello dell'oggetto del giudizio - é venuta oramai ad assumere carattere generalizzato, superandosi così la passata visione limitativa su cui si era attestata la pregressa giurisprudenza (cfr., da ultimo, le recenti Sentenze delle Sezioni Unite civili n. 19667/03 del 6 novembre/22 dicembre 2003 e n. 3351/04 del 18 dicembre 2003/19 febbraio 2004, che hanno riconosciuto la giurisdizione della Corte dei Conti per i danni arrecati all'Erario anche dagli amministratori, dipendenti o agenti pubblici degli Enti Pubblici Economici, delle Società ed Aziende municipalizzate, ecc.).

            Come già affermato da questa Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria con più Sentenze (cfr., tra le tante, Sentt. n. 1087/R/1998, n. 622/E.L./1999, n. 557/R/2000, n. 98/E.L./2002, n. 275/E.L./2004 cit., n. 278/E.L./2004 cit., ecc.), “il risarcimento o la riparazione del pregiudizio subito dall'Erario” - da ritenere proprio sia dell'illecito extracontrattuale e sia dell'inadempimento contrattuale -, a parte la tecnica della valutazione monetaria in relazione ai vari casi in cui ne é ammessa la tutela, in nulla si dovrebbe differenziare dal punto di vista concettuale dagli specifici casi in cui il bene leso aveva già in sé i connotati della patrimonialità e del valore economico di mercato”. Le predette Sentenze di questa Sezione Giurisdizionale Regionale hanno anche precisato che “ciò che deve avere prevalenza é il c.d. effetto economico determinato dall'evento lesivo ingiusto nella sfera patrimoniale generale del soggetto danneggiato e tale effetto - quando il bene leso é giuridicamente tutelato - prescinde dalla originaria natura patrimoniale del predetto bene leso.”

            Ne discende, quindi, che la Giurisdizione della Corte dei Conti é “precipuamente preordinata alla tutela dell'interesse pubblico generale, alla conservazione ed alla corretta gestione dei mezzi economici dell'azione amministrativa”; laddove nel concetto di “mezzi economici” sono incluse tutte le utilità protette e le risorse costituite dal danaro e da beni fisici, da diritti reali o di credito e dai diritti su ogni altra utilità rivestita di valore economico, alla stregua degli altri beni immateriali tutelati, comunque attribuiti ad ogni soggetto pubblico, per la cui difesa agisce, con l'azione di danno, il Procuratore Generale (ed i Procuratori Regionali) presso la Corte dei Conti (cfr. Cass. Sent. n. 3970 del 2 aprile 1993).

            In sostanza, sulla base delle precedenti considerazioni si va ad incidere sul concetto stesso di danno erariale e di bene pubblico, che ora deve essere correttamente inteso nel significato più ampio del c.d. “danno erariale”, ovvero di “danno patrimoniale in senso ampio”, per abbracciare in sé ogni forma di lesione ad utilità economicamente apprezzabile a carico della P.A., purché tale riconosciuta dal diritto positivo in capo ai singoli soggetti pubblici. Tale concetto di “danno erariale” é confortato anche dal contenuto letterale delle norme riguardanti la responsabilità amministrativa, in quanto sia quelle tradizionali e generali e sia quelle di recente intervenute non contengono alcuna ulteriore specificazione nel tipo di danno risarcibile, facendo univocamente riferimento soltanto al “danno” arrecato all'Amministrazione Pubblica o ai terzi (cfr. citate Sentenze Sez. Giur. Reg. Umbria).

            Richiamati brevemente tali fondamentali principi, venendo ora alla specifica fattispecie in esame, prima ancora di occuparsi delle diverse imputazioni rivolte nei confronti del Prof. Y, si ritiene utile tracciare un sintetico quadro della normativa che disciplina lo svolgimento dell'attività libero professionale dei medici ospedalieri e dei medici universitari convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale.

            Mentre agli inizi degli anni 1990 il legislatore con la legge n. 412/1991 e con il D. Lgs. n. 502/1992 si era avviato nella direzione della erogazione delle prestazioni ospedaliere e specialistiche in un contesto di mercato aperto caratterizzato dall'ampio riconoscimento della libertà di scelta in un sistema di tipo concorrenziale (incominciando anche a rendere applicabile al personale sanitario il principio contenuto nell'art. 2105 c.c., che fa espresso divieto al prestatore di lavoro di svolgere attività di qualsiasi natura in concorrenza con l'azienda datrice di lavoro), con la normativa successiva - a partire dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 - ha scelto la strada di intervenire profondamente nella revisione dell'assetto organizzativo del sistema sanitario pubblico (affidando un ruolo chiave all'Ente Regione) e nella revisione del rapporto di lavoro e di servizio dei medici ospedalieri (nel rispetto delle specifiche competenze della contrattazione collettiva).

            L'art. 1 della citata legge n. 662/1996 ha, infatti, disciplinato il regime delle incompatibilità dei medici ospedalieri con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) ed ha dettato una specifica normativa dell'attività libera professionale dei predetti medici ospedalieri, distinguendo tra c.d. “libera professione intramuraria o intramoenia” (svolta all'interno della struttura dell'Ospedale da cui il personale medico dirigenziale dipende) e c.d. “libera professione extramuraria o extramoenia” (svolta all'esterno della struttura dell'Ospedale da cui il personale medico dirigenziale dipende, in strutture accreditate o in strutture convenzionali) e promuovendo - al fine di evitare una dispersione di risorse dal servizio pubblico a quello privato - l'esercizio negli ospedali pubblici della libera professione intramuraria con un sistema di incentivi a favore di tale scelta. In particolare, il comma 7 del citato art. 1 assimila, ai fini fiscali, l'attività libero professionale intramuraria al lavoro dipendente ed il comma 12 dello stesso art. 1 prevede, nei confronti dei medici che optano per la libera professione intramoenia, l'attribuzione di un trattamento economico più favorevole, ed il riconoscimento di un titolo di preferenza per il conferimento di incarichi di direzione di struttura e di accesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario.

            Con la legge n. 448/1998 è stata definita una nuova disciplina della libera professione intramuraria ed extramuraria, disponendo, nell'art. 72, che la contrattazione collettiva dovrà disciplinare il rapporto di lavoro di dirigenti del ruolo sanitario che abbiano scelto l'attività extramoenia, prevedendo comunque la riduzione del trattamento economico ed il non conferimento di incarichi di struttura.

            Con la legge n. 419 del 30 novembre 1998 prende maggiore forma la tendenza verso una più accentuata esclusività del rapporto di lavoro e di servizio della dirigenza del ruolo sanitario, incentivando, anche a livello economico, la scelta per l'attività intramuraria ed allargandone la nozione con la c.d. “intramoenia allargata”. Con tale legge sono state concesse, inoltre, deleghe al Governo per la razionalizzazione del S.S.N., attuate con la emanazione del D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, e del D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.

            In particolare, il D. Lgs. n. 229/1999 all'art. 13 ha ribadito il principio di esclusività del rapporto di lavoro del medico dipendente del S.S.N., introducendo l'art. 15 quater e l'art. 15 quinquies nel D. Lgs. n. 502/1992, con i quali è stato precisato il divieto di svolgere attività di identico contenuto per soggetti terzi ed è stato privilegiato l'esclusività del rapporto dei dirigenti sanitari con il S.S.N. a favore di coloro che dopo il 31 dicembre del 1998 avessero optato per l'attività libero professionale intramoenia. Il citato art. 15 quinquies ha, quindi, disciplinato le caratteristiche fondamentali del rapporto esclusivo dei dirigenti sanitari, prevedendo la possibilità di esercitare l'attività libero professionale, non solo nell'ambito della struttura dell'azienda ospedaliera (“intramoenia”), ma anche - rispettando determinate condizioni - al di fuori della stessa (“intramoenia allargata”) e precisando al comma 9 (confermando in ciò l'art. 1, comma 6, della legge n. 662/1996) che il regime delle incompatibilità del personale medico ospedaliero si applica anche al personale medico universitario “convenzionato” e “strutturato” con il S.S.N..

            Il D. Lgs. n. 517 del 1999 (“Disciplina dei rapporti tra S.S.N. ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”) nel comma 3 dell'art. 5 ha ribadito quanto appena detto, e cioè che al personale medico universitario “convenzionato” e “strutturato” con il S.S.N. si applica lo stesso regime delle incompatibilità del personale medico ospedaliero, e nel comma 12 dello stesso art. 5 ha disposto che “lo svolgimento dell'attività professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382”.

            A livello di normazione secondaria, vanno segnalati, in particolare, il D.M. 31 luglio 1997, sostituito dal D.P.C.M. 27 marzo 2000, riguardante “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.”, il cui art. 5 ha demandato alle Aziende sanitarie ospedaliere il compito di adottare nella materia in discussione un apposito atto aziendale, nel rispetto delle direttive impartite al riguardo dall'Ente Regione.

Per quanto attiene alla Regione Umbria tali direttive sono state emanate con la Delibera n. 513 del 23 maggio 2001 della Giunta Regionale (“Recepimento del protocollo d'intesa per la regolamentazione dell'attività libero professionale e conseguente emanazione di direttive vincolanti alle Aziende Sanitarie Regionali”), nella quale è stato specificato che, nei casi in cui non sia possibile reperire tutti gli spazi necessari all'interno dell'Azienda ospedaliera, i medici ospedalieri potranno essere preventivamente autorizzati a svolgere l'attività libero professionale intramuraria in studi professionali o ambulatoriali privati (c.d. “intramoenia allargata”) e che tali studi medici “dovranno essere ubicati nell'ambito del territorio della A.S.L. presso cui ha sede l'Azienda Ospedaliera”.

            A livello di contrattazione collettiva va segnalato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.)  riguardante la “Dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.” sottoscritto l'8 giugno 2000 che, tra l'altro, ha regolato anche la libera attività professionale intramuraria dei dirigenti medici e veterinari del ruolo sanitario con rapporto esclusivo, rimettendo, poi, ad un atto delle Aziende Sanitarie Ospedaliere la disciplina delle modalità concrete di svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal medesimo C.C.N.L., dall'Atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 72, comma 11, della legge n. 448/1998 ed al D.P.C.M. di attuazione del 27 marzo 2000, e dalle direttive regionali in materia (per quanto riguarda la Regione Umbria le riferite direttive di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 513 del 23 maggio 2001).

            Sulla base ed in conformità alla normativa sopra indicata, a livello di Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di Terni è stata emanata la Delibera del Direttore Generale n. 598 del 3 agosto 2001, che ha disciplinato - all'interno di detta Azienda Ospedaliera - “l'esercizio della libera professione intramuraria” ed ha precisato ulteriormente (nel punto 3 dell'art. 9) che i medici ospedalieri potranno essere preventivamente autorizzati a svolgere l'attività libero professionale intramuraria anche in studi professionali o ambulatoriali privati (c.d. “intramoenia allargata), sempreché tali studi medici siano ubicati nell'ambito del territorio della A.S.L. n. 4 di Terni, specificando, poi, (ancora nel punto 3 dell'art. 9) che, d'intesa tra l'Azienda Ospedaliera ed il dirigente medico interessato, dovranno essere determinati - compatibilmente con le esigenze di servizio - le prestazioni da erogare, gli orari di svolgimento e le tariffe dell'attività medesima e che (nell'art. 9) il medico ospedaliero autorizzato è tenuto ad emettere le fatture sul bollettario dell'Azienda Ospedaliera ed a riscuotere i relativi compensi, facendo pervenire le dette fatture alla Direzione economica e della contabilità generale dell'Azienda Ospedaliera entro date mensili prefissate.

            In esecuzione ed in conformità di tale Delibera, nelle date del 29 novembre 2000 e del 24 marzo 2003 sono state sottoscritte tra il Prof. Y e l'Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di Terni le specifiche Convenzioni riferite in precedenza, con le quali il citato convenuto - che, in qualità di docente dell'Università di Perugia “strutturato” e “convenzionato” con la predetta Azienda Sanitaria Ospedaliera, aveva optato per il rapporto esclusivo di lavoro a tempo pieno - era stato anche autorizzato a svolgere attività libero professionale intramuraria in studi professionali o ambulatoriali privati (c.d. “intramoenia allargata”) unicamente presso lo studio medico sito in Terni, Piazza Dalmazia, n. 34, nel rispetto - si ripete - dell'indicato Atto aziendale di regolamentazione di detta attività libero professionale.

            Va anche segnalato che l'attività libero professionale intramoenia regolarmente autorizzata comporta entrate sia per l'Azienda Ospedaliera pubblica e sia per il professionista autorizzato in misura percentuale rispetto agli incassi intervenuti a seguito di tale tipo di attività libero professionale.

            A tale scopo va operata la distinzione tra incassi intervenuti a seguito di “attività libero professionale intramuraria in senso stretto” (in cui i medici dipendenti espletano la libera professione in ambienti della Azienda Ospedaliera pubblica, avvalendosi di personale, materiale, beni e strutture di quest'ultima) ed attività libero professionale espletata in studi privati previa autorizzazione dell'Azienda, detta anche “intramoenia allargata” (in cui i medici dipendenti dell'Azienda Ospedaliera pubblica sostengono, in via esclusiva, i costi connessi con l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività libero professionale). Nel caso dell'“attività professionale intramuraria in senso stretto” è l'Azienda Ospedaliera che provvede direttamente all'incasso dei compensi professionali attraverso i propri uffici di prenotazione e di cassa, operando, poi, i relativi storni ai sanitari della parte che ad essi compete quale corrispettivo dell'attività professionale svolta; mentre nel caso dell'“intramoenia allargata” sono gli stessi sanitari che provvedono alla riscossione dei corrispettivi, utilizzando gli appositi bollettari forniti dalla Azienda Ospedaliera, versando, poi, a questa l'intero importo riscosso o anche un minore importo (potendo detrarre - a titolo di acconto sulle quote loro spettanti - fino al 50% degli importi corrisposti dai pazienti), che la predetta Azienda Ospedaliera successivamente accrediterà ai sanitari medesimi nella percentuale di loro spettanza, contrattualmente stabilita (cfr. art. 7, comma 4, lett. f del D.P.C.M. 27 marzo 2000; art. 57 del C.C.N.L.; art. 9 della citata Deliberazione n. 589/2001 del Direttore dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di Terni; art. 6 della citata Convenzione sottoscritta nel 2000 e nel 2003 tra la predetta Azienda Ospedaliera ed il Prof. Y).

            Tracciata, sia pure sinteticamente, la normativa vigente nella materia che interessa il presente giudizio, va subito affermato che dagli atti acquisiti al fascicolo processuale ed, in particolare, dagli atti relativi alle indagini svolte dalla Procura Regionale tramite la Guardia di Finanza/Nucleo di Polizia Tributaria di Terni (i cui Agenti - come si è già detto - si sono anche appostati sul luogo che qui interessa, fingendosi anche pazienti richiedenti visita) emerge in tutta evidenza che il Prof. Y nel periodo gennaio 2002/settembre 2003 ha violato la descritta normativa, avendo esercitato - senza la prescritta autorizzazione dell'Università degli Studi di Perugia (nei cui ruoli era incardinato) e dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di Terni (alla quale apparteneva in qualità di sanitario universitario “convenzionato” e “strutturato”) - attività professionale anche presso la Clinica privata di Roma “Casa di Cura Villa del Rosario”, dove (pur prendendo atto delle argomentazioni esposte, al riguardo, dalla difesa del convenuto, di cui si dirà anche nel seguito) il citato Primario ha, comunque, effettuato un certo numero di visite ambulatoriali ed un certo numero di interventi neurochirurgici.

            Bisogna tener presente, infatti, che il principio fondamentale che emerge in tutta evidenza dal quadro normativo in precedenza sinteticamente tracciato è indubbiamente quello della esclusività del rapporto, e cioè il principio che con il S.S.N. può intercorrere un solo rapporto di lavoro, superando così il passato, non lineare, abusato e contestato regime, in base al quale potevano sussistere anche più rapporti tra il dipendente del S.S.N. e quest'ultimo, ed evitando, così, situazioni di conflitto, anche potenziale, a detrimento della trasparenza e funzionalità delle strutture sanitarie pubbliche.

            Lo svolgimento dell'attività libero professionale da parte del dipendente del S.S.N. assume, perciò, natura eccezionale, perché soggetto ad una disciplina di tipo autorizzatorio, che rende lecito e legittimo lo svolgimento di detta attività al di fuori della struttura pubblica, nei limiti, ovviamente, delle prescrizioni contenute nella concessa autorizzazione, e che rende, al contrario, illecito ed illegittimo lo svolgimento delle attività libero professionali quando esse sono svolte senza aver ottenuto la citata autorizzazione ovvero in contrasto ed in violazione della autorizzazione ricevuta.

            Nel caso di specie, in base alla riportata normativa e tenuto conto delle riferite convenzioni stipulate dal convenuto nel novembre del 2000 e nel marzo del 2003, il Primario Y è risultato, quindi, essere in una grave situazione di inadempimento dei doveri di servizio e di incompatibilità specifica rispetto allo status di dipendente pubblico con rapporto di lavoro e di servizio esclusivo con l'Azienda Ospedaliera pubblica S. Maria di Terni, con la quale - sotto il profilo, in particolare, della violazione del dovere di esclusività - si è venuto a trovare in una palese ed evidente situazione di conflitto di interessi in contrasto con la sottoscritta “Convenzione per l'autorizzazione a svolgere l'attività libero professionale presso studi professionali”.

            Non convincenti sono da considerare, infatti, le argomentazioni svolte al riguardo dalla difesa del convenuto intese ad escludere la violazione della sopra indicata Convenzione, contestando, tra l'altro, - come già riferito in precedenza - le dichiarazioni rese dalla Segretaria Suffer, da Suor Concordia e da Suor Gerardina della Clinica privata romana, e sostenendo, in particolare, - come pure già riferito in precedenza - che il Prof. Y - specialista di chiara fama - aveva sì frequentato la clinica Villa del Rosario di Roma, ma non per svolgervi attività assistenziale, bensì per collaborare su casi particolari con colleghi con i quali era impegnato in alcuni studi e progetti specifici “condotti dal vivo” (e cioè “su paziente operato e durante l'operazione”), e che il convenuto non aveva “incassato alcunché, ad eccezione delle cifre indicate (soltanto Euro 150,00 a visita) con riferimento a singole visite svolte saltuariamente”, per cui è lecito “presumere che il convenuto svolgeva … in maggior parte attività gratuita … inidonea a determinare … un mancato incasso all'Azienda” Ospedaliera ternana.

            Ad avvalorare il convincimento del Collegio va richiamato, innanzitutto, il Rapporto della Guardia di Finanza di Terni, i cui Agenti - dopo aver osservato i movimenti della Clinica privata romana con appositi appostamenti, e dopo essersi finti pazienti - hanno compiuto un blitz in detta Clinica privata, sequestrando documentazione e raccogliendo informazioni sia tra i dipendenti della clinica e sia tra i pazienti visitati ed operati dal Prof. Y, di cui hanno potuto avere contezza dalla documentazione sequestrata, tra cui l'“Agenda” “intestata” al predetto Prof. Y, con l'indicazione dell'orario e della frequenza delle visite “ogni 20 minuti, dalle 10 alle 13 il sabato mattina” e con le pagine precedenti al blitz (20 settembre 2003) asportate.

            Da segnalare, poi, in particolare, le dichiarazioni rese:

1) dalla Segretaria Sig.ra Silvia Suffer (la quale - addetta alla prenotazione delle visite ed alla  materiale riscossione del denaro a visite effettuate presso i locali della Clinica privata romana - ha fatto presente, in particolare,: a. che la data di inizio della collaborazione del Prof. Y presso la clinica privata romana è collocabile all'inizio del 2002; b. che nel periodo considerato il Prof. Y è mancato 10 volte; c. che ogni visita costava Euro 180,00; d. che la somma complessiva della giornata veniva lasciata in una busta ritirata dal convenuto: cfr. somm. inf. rese il 6 novembre 2003);

2) da Suor Concordia Luciani (la quale - responsabile pro tempore della Casa di cura privata romana - ha fatto presente, in particolare,: a. che il Prof. Y aveva iniziato ad effettuare visite ed interventi neochirurgici presso la Clinica privata romana fin dall'inizio del 2002; b. che la posizione contrattuale del citato professionista non era mai stata formalizzata; c. che la Clinica privata traeva i ricavi maggiori dall'utilizzo della sala operatoria e dalle spese di degenza dei pazienti operati, mentre i compensi per il Prof. Y e la sua equipe venivano corrisposti, nel caso di interventi, direttamente al medico ed ai suoi collaboratori, e, nel caso delle visite specialistiche in appositi locali della Clinica privata, i relativi compensi venivano corrisposti direttamente alla Segretaria del Prof. Y, la quale a fine giornata provvedeva a girare l'intera somma al predetto medico: cfr. somm. inf. rese il 6 novembre 2003);

3) da Suor Gerardina Maioli (la quale - responsabile della Sala operatoria della Casa di cura privata romana - ha fatto presente, in particolare, che il Prof. Y aveva eseguito personalmente tutti gli interventi descritti negli appunti, sul quadernetto e sul brogliaccio esibito agli Agenti della Guardia di Finanza, dai quali per 12 interventi risulta il nome del citato Prof. Y: cfr. somm. inf. rese il 6 novembre 2003);

4) e dai pazienti visitati ed operati dal Prof. Y (i quali hanno confermato, in particolare, di aver preso accordi con il predetto medico in ordine alle visite, e, nel caso di interventi neurochirurgici, in ordine alla prenotazione della stanza per la degenza e per la sala operatoria, ed in ordine ai relativi importi).

            Da tali informazioni - pur prendendo atto del tentativo argomentativo della difesa del convenuto di cui si è detto in precedenza - emerge con estrema evidenza che vi è stata nella Clinica privata romana una presenza fisica sistematica e continua del Prof. Y, che usufruiva, all'interno della stessa Clinica, di un apposito studio per le visite, con l'assistenza di una Segretaria che provvedeva a riscuotere gli onorari di tali visite. Dalle medesime informazioni emerge, inoltre, - sempre con estrema chiarezza - la familiarità del citato Primario con la Casa di cura privata di Roma e di questa con il predetto medico; familiarità che non appare finalizzata e/o proporzionata alle sole asserite presenze per fini di ricerca. Attività questa - peraltro - non desumibile da alcuna prova o documentazione programmatoria (e cioè apposito progetto di ricerca) risultante all'epoca dei fatti.

            In sostanza - a giudizio del Collegio - lo svolgimento delle descritte attività professionali svolte dal Prof. Y presso la predetta “Casa di cura privata Villa del Rosario” di Roma costituisce una palese violazione delle riferite norme che regolano lo svolgimento dell'attività libero professionale dei medici con rapporto di lavoro e di servizio esclusivo con il S.S.N., ed, in particolare, una palese violazione della indicata “Convenzione per l'autorizzazione a svolgere l'attività libero professionale presso studi professionali” sottoscritta in data 29 novembre 2000 ed in data 24 marzo 2003 dallo stesso Prof. Y, che aveva optato - come già sottolineato più volte - per il rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno e che era stato autorizzato a svolgere attività libero professionale intramoenia allargata in studi professionali o ambulatoriali privati unicamente presso lo studio medico sito in Terni, Piazza Dalmazia, n. 34.

            In tale valutazione il Collegio è confortato anche dalla valutazione operata per la stessa vicenda dal TAR Umbria in occasione dell'esame della domanda presentata dal Prof. Y per la sospensione dell'esecuzione della Deliberazione n. 820 del 18 dicembre 2003 del Direttore dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera ternana, con la quale - come già riportato in precedenza - era stata disposta l'immediata sospensione del convenuto dall'attività assistenziale ed il suo allontanamento dall'Ospedale pubblico, nonché la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della libera attività professionale in Terni.

In questa occasione il TAR dell'Umbria con Ordinanza di rigetto n. 16/2004 del 14 gennaio 2004, ai fini della valutazione del “fumus boni iuris”, ha osservato, tra l'altro, che “non si può disconoscere una certa rilevanza alle parziali ammissioni fatte dall'interessato nel contesto delle sue dichiarazioni rese nel contraddittorio con gli organi aziendali” ed ha precisato, anche, che “gli elementi di giudizio raccolti dall'Azienda … dimostrano non manifestamente infondato il convincimento dell'Azienda stessa riguardo all'avvenuta violazione del dovere di esclusività inerente alla posizione dell'interessato; tanto più che detto dovere di esclusività viene configurato dagli artt. 5 e 6 del D.M. 31 luglio 1997, dall'art. 60 del C.C.N.L. pubblicato in G.U. del 22 luglio 2000 e nell'art. 1, commi 60 e 61, della legge n. 662/1996 come preclusivo anche della semplice attività di consulenza nonché di attività rese a titolo gratuito (salvo ben precise eccezioni che qui non sembrano ricorrere)”.

            Esposto tutto ciò, occorre, ora, esaminare separatamente le specifiche imputazioni rivolte nei confronti del Prof. Y.

            IIIa - DANNO PATRIMONIALE DA “LUCRO CESSANTE” PER DIROTTAMENTO DEI PAZIENTI AL DI FUORI DELLE STRUTTURE DEL S.S.N.

            Come riferito in precedenza, a parere della Procura Regionale lo svolgimento delle descritte attività libero professionali presso la Casa di cura privata in Roma in violazione della riportata normativa e della indicata Convenzione del 2000 e del 2003 sottoscritta dal Prof. Y, oltre a configurare un grave illecito, è anche fonte di danno erariale e, più in particolare, di “danno patrimoniale in senso stretto”, costituito dal “lucro cessante” che il comportamento illecito del convenuto ha causato all'Azienda Sanitaria Ospedaliera ternana privandola degli introiti che sarebbero intervenuti qualora i pazienti dirottati presso la Clinica privata romana avessero usufruito delle prestazioni mediche neurochirurgiche libero professionale del convenuto svolte o presso l'Ospedale S. Maria di Terni (per gli interventi neurochirurgici) o presso lo studio autorizzato di Piazza Dalmazia, n. 34, di Terni (per le visite specialistiche).

            In base a calcoli ed a stime di tipo statistico attuariali illustrati diffusamente nell'Atto di Citazione (cfr. pagg. 20-23, dove è stato stimato in 5 la media delle visite effettuate il sabato mattina per 42 giorni nel 2002 e per 27 giorni nel 2003 ed è stato moltiplicato il totale delle visite per l'importo di Euro 150,00, corrispondente alla media della tariffa delle visite, oscillante tra il massimo di 180,00 Euro per le visite ordinarie e di 100,00 Euro per le visite di controllo, ottenendo così la somma di Euro 51.750,00 per quanto attiene alle visite specialistiche ritenute “dirottate” a Roma; mentre è stato valutato in Euro 38.351,00 il mancato incasso per gli interventi neurochirurgici ritenuti “dirottati” a Roma), la Procura Regionale - distogliendo dalle somme sopra indicate le spettanze che avrebbe ottenuto comunque il professionista  in base alla normativa riguardante l'attività libero professionale intramoenia in senso stretto ed allargata in precedenza illustrate - ha quantificato, come anticipato, il danno patrimoniale in senso stretto per lucro cessante (costituito, cioè, dai mancati introiti derivanti dal predetto dirottamento a Roma dei pazienti che potevano essere visitati ed operati a Terni sia pure nel regime intramoenia di cui si è detto) in Euro 23.994,68, di cui Euro 7.503,75 per visite specialistiche, ed Euro 16.490,93 per interventi neurochirurgici.

            Richiamato quanto sopra, - fermo restando quanto in precedenza precisato circa la violazione da parte del Prof. Y del principio di esclusività del rapporto di servizio e fermo restando tutte le argomentazioni e le considerazioni svolte al riguardo - per tale partita di danno il Collegio deve rilevare - come osservato anche dalla difesa del convenuto - l'assenza di riscontri adeguati, concreti e veramente affidabili, sia in ordine all'an delle somme contestate, e sia in ordine alla quantificazione delle predette somme operata dalla Procura Regionale con criteri assolutamente presuntivi, e niente affatto certi e precisi. Tali criteri sono stati, infatti, basati su calcoli statistico/attuariali e non su elementi specifici debitamente verificati e provati, non potendosi - peraltro - affermare, con la dovuta certezza che il caso richiede, che il Prof. Y - il quale, come si è detto, ha svolto illegittimamente attività libero professionale anche presso la clinica privata romana - abbia, poi, effettivamente “dirottato” pazienti dalla struttura pubblica in Terni in favore di quella privata in Roma.

            In sostanza, non è stato affatto provato da parte della Procura Regionale che tutti i pazienti in questione, nella maggior parte romani, si sarebbero fatti visitare ed operare a Terni, avendo peraltro quasi tutti dichiarato che l'operazione nella clinica privata romana sarebbe stata praticata subito, superando le lunghe attese degli ospedali pubblici e che non si sarebbero fatti visitare ed operare nella predetta città di Terni (cfr. verbali somm. inf. di tali pazienti).

            Anche se in tesi il dirottare i pazienti al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale può costituire danno all'erario, il Collegio deve convenire che nel caso di specie non vi è alcuna prova certa e concreta che i pazienti in questione - visitati ed operati dal convenuto nella clinica privata romana - si sarebbero fatti visitare ed operare nell'ambito delle strutture del S.S.N. e tanto meno in Terni, essendo, peraltro, essi - come già segnalato - nella maggior parte romani.

            In conclusione, per la partita di danno sopra esaminata riguardante il “danno patrimoniale in senso stretto” costituito da “lucro      cessante”, il Collegio, per le considerazioni che precedono, ritiene di dover respingere la domanda attrice e di assolvere, quindi, il convenuto.

            IIIb - DANNO ALL'IMMAGINE ED AL PRESTIGIO DELLA P.A.

          La Procura Regionale ha contestato, inoltre, al Prof. Y il “danno all'immagine ed al prestigio”, sia dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di Terni (presso la quale il convenuto svolgeva l'attività di Primario neurochirurgo come sanitario universitario “convenzionato” e “strutturato”), quantificando tale partita di danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. in Euro 37.500,00, e sia dell'Università degli Studi di Perugia (nei cui ruoli il convenuto era incardinato in qualità di “Professore associato straordinario”), quantificando tale partita di danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. in Euro 12.500,00.

            La difesa del convenuto ha contrastato anche tale richiesta attorea, chiedendone il rigetto.

Per quanto attiene l'imputazione del “danno all'immagine ed al prestigio della P.A.” è ben nota, ormai, la posizione assunta in merito da questa Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria.

Al riguardo si deve, innanzitutto, rappresentare che - secondo l'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale maggioritaria più recente - questa Sez. Giurisd. Reg. con più Sentenze (cfr. Sez. Giurisd. Reg. Umbria, tra le tante, Sentt. n. 501/E.I./1998; n. 1087/R/1998; n. 147/R/1999; n. 622/E.L./1999; n. 505/R/2000; n. 557/R./2000; n. 620/E.L./2000; n. 98/E.L./2001; n. 511/R/2001; n. 275/E.L./2004; n. 278/E.L./2004; ecc.) ha da tempo avuto modo di affermare la giurisdizione della Corte dei Conti in ordine a tale specifica figura di danno e di precisare che questo danno - quale “danno ingiusto” ad uno dei diritti fondamentali della persona giuridica pubblica -, ancorché consistente nella lesione di beni di per sé inidonei a costituire oggetto di scambio e di quantificazione pecuniaria secondo le leggi di mercato - “costituisce sempre, nei casi in cui ne è ammessa l'azionabilità giudiziaria, interesse direttamente protetto dall'Ordinamento ed in quanto tale trattasi di interesse rivestito di valore economico, alla stregua degli altri beni immateriale tutelati” (cfr., in senso conforme, SS.RR. della C.d.C., Sent. n. 16/99/Q.M./1999; ed anche in merito alla riconosciuta giurisdizione della Corte dei Conti, in riferimento a tale specifica categoria di danno, SS.UU. della Corte di Cassazione, Sentt. n. 5668/1997 e n. 744/1999).

            Nelle predette Sentenze di questa Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria è stato anche affermato che il “danno all'immagine ed al prestigio della P.A.” rientra nella connotazione del “danno patrimoniale in senso ampio” ex art. 2043 c.c. ed art. 2 Cost., e “non si correla necessariamente ad un comportamento causativo di reato penale” (fermo restando, in ogni caso, il principio della separatezza del giudizio per responsabilità amministrativa contabile rispetto a quello penale, come rilevabile dal novellato art. 3 c.p.p.), ma può ben discendere anche “da un comportamento gravemente illegittimo ovvero gravemente illecito extrapenale”. A quest'ultimo riguardo, è stato, inoltre, precisato che - ove non si tratti di reati penali - “non tutti gli atti o comportamenti  genericamente illegittimi o illeciti compiuti da un amministratore, da un dipendente, (anche di fatto) o da un agente pubblico (che pure non giovano certamente al prestigio ed all'immagine della P.A.) sono causalmente idonei a determinare una menomazione di detta immagine e di detto prestigio”, venendo in rilievo - a questi fini (e, perciò, rilevanti nel giudizio di responsabilità amministrativa contabile)- “solo i comportamenti gravemente illegittimi ovvero gravemente illeciti (anche di carattere extrapenale)”, purché “idonei - nella loro consistenza fenomenica”- a produrre quella “grave perdita di prestigio e della immagine” e quel “grave detrimento della personalità pubblica”.

Nelle indicate Sentenze di questa Sez. Giurisd. Reg. è stato precisato, altresì, che tale particolare figura di danno comporta sempre una diminuzione patrimoniale che non può che essere configurato come “danno evento” (e non come “danno conseguenza”), e, pertanto, non può che essere quantificato, nella maggior parte dei casi, in via equitativa ex art. 1226 c.c..

            Come anche chiarito nelle predette Sentenze di questa Sez. Giurisd. Reg. dell'Umbria, va, inoltre, considerato che il “danno all'immagine ed al prestigio della P.A.”, - che, in base al principio di “immedesimazione” (che porta ad identificare l'Amministrazione con il soggetto che per essa agisce) deriva dagli indicati comportamenti gravemente illegittimi ovvero gravemente illeciti (penali o extrapenali, nei termini di cui si è detto) - é, altresì, chiaramente favorito ed amplificato dal “clamor fori”, dalla risonanza e dalla diffusione che dell'illecito stesso ne hanno dato e ne danno la stampa e gli altri mezzi di informazione e di comunicazione, atteso che “tale diffusione, quale normale corollario della vita di relazione, esprime certamente la rilevanza sociale che hanno i predetti comportamenti gravemente illegittimi ovvero gravemente illeciti, sotto il profilo della attenzione che l'opinione pubblica ed i cittadini prestano all'esercizio delle pubbliche funzioni”, per cui si deve convenire che “il pregiudizio ed il discredito della P.A. … non è altro, in definitiva, che uno degli effetti naturali più rilevanti di un simile interesse sociale”.

            Considerato, poi, che l'immagine ed il prestigio della P.A. sono certamente “indici di esercizio delle funzioni pubbliche svolte nell'interesse della comunità amministrata” (nel rispetto dei “canoni della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità, ex art. 97 Cost.”), può ben dirsi (cfr., in particolare, citate Sentenze n. 557/R/2000 e n. 98/E.L./2001 di questa Sez. Giurisd. Reg.) che “la specificazione del generale dovere di tutti i cittadini di essere “fedeli alla Repubblica e di osservare le leggi” (in corrispondenza di quanto disposto per gli amministratori, agenti e dipendenti pubblici di “adempiere le pubbliche funzioni con disciplina ed onore” ex art. 54 Cost.) in larga parte è teleologicamente orientata proprio alla tutela dell'immagine e del prestigio della P.A..

            La riferita impostazione del “danno all'immagine ed al prestigio della P.A.” - come si è detto in precedenza - è condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria della Corte dei Conti (cfr., tra le tante, Sez. I Centrale d'Appello, Sent. n. 78/2003/A del 19 febbraio 2003; e da ultimo, anche SS.UU., Sent. n. 10/2003/QM del 12 marzo/23 aprile 2003, con la quale - nel dirimere alcune questioni di massima su punti fondamentali della costruzione concettuale di tale particolare categoria di danno - è stata condivisa sostanzialmente la predetta costruzione del “danno all'immagine ed al prestigio della P.A.” operata da questa Sez. Giurisd. Reg. dell'Umbria).

            Come riferito anche nelle recenti Sentenze n. 275/E.L./2004 e n. 278/E.L./2004 di questa Sezione Giurisdizionale Regionale, con la predetta Sentenza n. 10/2003/QM, le SS.UU. della Corte dei Conti hanno precisato, in particolare:

a)   che “la violazione del diritto all'immagine, intesa come diritto al conseguimento, al mantenimento ed al riconoscimento della propria identità come persona giuridica pubblica, è economicamente valutabile”, perché “si risolve in un onere finanziario che si ripercuote sull'intera collettività, dando luogo ad una carente utilizzazione delle risorse pubbliche ed a costi aggiuntivi per correggere gli effetti distorsivi che sull'organizzazione della P.A. si riflettono in termini di minore credibilità e prestigio e di diminuzione di potenzialità operativa”;

b)  che “il danno all'immagine di una Pubblica Amministrazione … non rientra nell'ambito di applicabilità dell'art. 2059 c.c., ma è una della fattispecie del danno esistenziale”, inteso quale “tutela della propria identità, del proprio nome, della propria reputazione e credibilità”, per cui “il diritto delle Amministrazioni Pubbliche ad organizzarsi … (e ad) operare in modo efficace, efficiente, imparziale e trasparente nei confronti dei propri dipendenti e dei propri amministrati è un diritto costituzionalmente garantito dall'art. 97 (Cost.) … rafforzato  dalla tutela accordata dagli articoli 7 e 10 c.c. … applicabili anche alle persone giuridiche”;

c)  che “il danno all'immagine deve essere individuato nell'ambito dei danni non patrimoniali come <<danno evento>>, e non come danno conseguenza”, considerato che, poiché l'“oggetto del risarcimento non può che essere una perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva e la liquidazione del danno non può riferirsi se non a perdite, a questi limiti soggiace anche la tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali causati dalla lesione di diritti od interessi costituzionalmente protetti, quale il diritto all'immagine, con la peculiarità che essa deve essere ammessa, per precetto costituzionale, indipendentemente dalla dimostrazione di perdite patrimoniali, oggetto del risarcimento, essendo la diminuzione o la privazione di valori inerente al bene protetto”;

d)  che “per la quantificazione del danno in questione si può fare riferimento, oltre che alle spese di ripristino del prestigio leso già sostenute, … anche … a quelle ancora da sostenere”, con la precisazione che “in quest'ultimo caso, la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. dovrà fondarsi su prove anche presuntive od indiziarie”;

e)  che, per quanto attiene “l'onere probatorio della parte pubblica” in ordine alle <<spese sostenute>>, la questione non permette soluzione diversa da quella che discende dall'antico brocardo dell'onus probandi incumbit ei qui dicit, che si traduce nel noto principio processuale secondo il quale l'attore prova gli elementi di fatto addotti a sostegno della domanda ed il convenuto quelli portati a sostegno della eccezione paralizzatrice o riconvenzionale”, con la precisazione che “essendo ammissibili anche l'allegazione di <<spese ancora da sostenere>>, quelle allegate come sostenute ma non documentate potranno comunque essere fatte valere sotto tale diverso profilo, avvalendosi, se possibile, della presunzione”;

f)   che l'indicazione dei parametri da utilizzare per la valutazione del danno esistenziale in discorso “è elemento essenziale ai fini della determinazione del quantum della domanda” attrice, con la precisazione che detti parametri “vanno rimessi alla valutazione, che, nella propria discrezionalità, ciascun Giudice saprà trarre dalle singole fattispecie” e con la indicazione “in via esemplificativa di alcuni di tali parametri”, quali: 1) il rilievo e la delicatezza della attività svolta dall'amministrazione pubblica; 2) la posizione funzionale dell'autore dell'illecito; 3) le negative ricadute socioeconomiche; 4) la presenza di un sistema concussivo idoneo a scoraggiare l'attività imprenditoriale; 5) la diffusione, la gravità e la ripetitività dei fenomeni di malamministrazione; 6) la significativa rilevante compromissione dell'efficienza dell'apparato; 7) la necessità di onerosi interventi correttivi; 8) la negativa impressione suscitata dal fatto lesivo nell'opinione pubblica per effetto del clamor fori e/o della risonanza data dai mezzi di informazione di massa;

g)  che il predetto clamor fori e la predetta risonanza “non integrano la lesione, ma ne indicano la dimensione”, stando ad evidenziare gli “indici di dimensione via via maggiore che il medesimo evento lesivo può assumere a seconda delle circostanze”;

h)  che “l'importo della tangente non può fondare una valida automatica parametrazione per la quantificazione del danno, ma può concorrervi, unitamente agli altri elementi propri della fattispecie, quali, ad esempio, il ruolo del percettore all'interno dell'apparato pubblico”, con la precisazione che “anche i fattori soggettivi possono contribuire a quantificare la lesione prodotta” e che “le ipotesi di cui all'art. 133 c.p. (gravità del reato - valutazione agli effetti della pena) non operano sulla quantificazione, ma sulla riduzione del danno previamente quantificato”;

i)   che sussiste “l'onere per l'attore di indicare le presunzioni, gli indizi e gli altri parametri che intende utilizzare sul piano probatorio”;

j)   che “il giudice può addivenire alla liquidazione dei danni (all'immagine ed al prestigio della P.A. in via equitativa - ex art. 1226 c.c.), tanto nella ipotesi in cui sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare, per l'impossibilità della parte di fornire congrui ed idonei elementi al riguardo, quanto nell'ipotesi di notevole difficoltà di una precisa quantificazione”, con la precisazione che “egli deve, in ogni caso, indicare i criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento sia pure con l'elasticità propria dell'istituto e dell'ampio potere discrezionale che lo caratterizza”.

            Considerato e precisato ciò - e rinviato a quanto specificato nel seguito in ordine all'elemento psicologico soggettivo - occorre, ora, quantificare, nel caso di specie, il “danno al prestigio ed alla immagine” della P.A., da porre a carico del citato convenuto.

            Al riguardo - tenuto conto che nella fattispecie del “danno al prestigio ed all'immagine” della P.A. non risulta percorribile il principio della “restitutio in integrum” - occorre trasformare in termini monetari una entità che per sua natura non si presta ad una semplice operazione matematica.

            Nella fattispecie - come é stato già affermato da questa Sez. Giurisd. Reg. anche con le indicate precedenti Sentenze - il Collegio é chiamato, pertanto, attraverso il suo equo apprezzamento (art. 1226 c.c.) a fornire una valutazione della riparazione del danno, che non è e non potrà mai essere un preciso equivalente alla lesione dell'interesse colpito, ma che si configura - sul piano del giudizio equitativo di cui al citato art. 1226 c.c. - come un “corrispettivo non soltanto di carattere riparatorio dell'immagine lesa”, che tiene conto di tutte le circostanze del caso particolare, atte a motivare adeguatamente il “quantum” individuato secondo equità.

            Come già operato anche in precedenti analoghe occasioni, si ritiene, a questo proposito, adeguatamente motivata la decisione di proporzionare il risarcimento del “danno al prestigio ed all'immagine” della P.A. alla gravità del fatto illegittimo ed all'entità del pregiudizio all'immagine ed al prestigio arrecata alla Azienda Sanitaria Ospedaliera ternana ed all'Università degli Studi di Perugia, sotto il profilo della negativa risonanza di detto fatto gravemente illegittimo sull'opinione pubblica a causa della azione diretta contro i beni immateriali colpiti, quali l'onore, il decoro, il prestigio, la correttezza, la trasparenza, ecc., e cioè l'“immagine” ed “il prestigio”.

            Per l'individuazione delle dimensioni del danno in parola nel senso più aderente possibile alla “spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso”, di cui si é detto in precedenza, soccorrono i principali criteri - elaborati dalla riportata giurisprudenza - da cui far discendere la valutazione del “danno al prestigio ed all'immagine” della P.A. e che - come già precisato da questa Sezione Giurisdizionale con le indicate  precedenti Sentenze - possono essere individuati sotto tre profili: uno oggettivo, uno soggettivo, uno sociale.

            Circa il criterio oggettivo, va tenuto presente che - in base ai fatti desumibili dagli atti del fascicolo processuale ed in base alle considerazioni in precedenza riportate - risulta evidente il comportamento gravemente illegittimo ed antidoveroso tenuto dal citato convenuto, il quale - con rapporto esclusivo di lavoro con la predetta Azienda Ospedaliera ternana in qualità di medico universitario “strutturato” e “convenzionato” - ha svolto - in violazione del principio di esclusività, senza alcuna specifica autorizzazione e con spendita del titolo accademico negli ambienti sanitari pubblici e privati in cui operava - attività libero professionale anche presso la Clinica privata “Casa di cura Villa del Rosario” in Roma, compiendo gli atti illegittimi e le gravissime irregolarità in precedenza evidenziate, connotate - come si specificherà meglio nel seguito - dall'elemento psicologico del “c.d. dolo contrattuale”.

Circa il criterio soggettivo, va tenuto presente che il predetto convenuto (come appena detto e come più volte indicato) era - all'epoca dei fatti illegittimi in questione - Primario dell'Unità Operativa di Neurochirurgia dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di Terni, come medico universitario “strutturato” e “convenzionato”, essendo lo stesso incardinato nei ruoli dell'Università degli Studi di Perugia in qualità di “Professore associato straordinario”, legato, perciò, - nella indicata qualità - all'Amministrazione Pubblica (nella specie, oltre alla Università degli Studi di Perugia, alla citata Azienda Sanitaria Ospedaliera di Terni e, per essa, al Servizio Sanitario Nazionale) da una specifica convenzione liberamente sottoscritta e, quindi, da un rapporto di lavoro e di servizio particolare ed esclusivo, dal quale derivano diritti, doveri ed obblighi ben precisi.

            Il Prof. Y (nella indicata qualità) non ha osservato i più sacri doveri ed obblighi inerenti il proprio “status”, ed, in particolare, - come già osservato - quello di svolgere la indicata e delicata attività di Primario Ospedaliero con rapporto convenzionale di lavoro e di servizio esclusivo con il S.S.N. con comportamenti trasparenti e di adottare corrette e lecite procedure, prestando la propria opera in piena legalità, con onestà, diligenza, trasparenza e professionalità.

            Il Primario di neurochirurgia convenuto - al fine di garantire non consentiti vantaggi a sé stesso -  con il gravissimo comportamento antidoveroso ed illegittimo sopra evidenziato ha offeso innanzitutto l'onore, il prestigio e l'immagine della Università degli Studi di Perugia (nei cui ruoli - come più volte precisato - era incardinato in qualità di “Professore associato straordinario”) e dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di Terni e della intera Sanità pubblica (alla quale - come pure si é detto più volte - era legato, nella predetta qualità, da un particolare rapporto di lavoro e di servizio esclusivo) ed ha dimostrato, in tal modo, indifferenza e disprezzo, non solo verso la predetta Università e verso la Sanità pubblica in generale, ma anche verso i cittadini ed i malati della Comunità ternana, della Comunità umbra e della intera Comunità nazionale.

            Circa, infine, il criterio sociale, va tenuto conto della negativa impressione e ripercussione suscitate nell'opinione pubblica locale dai fatti dolosi del Prof. Y, favorite dal “clamor” conseguente alla diffusione ed alla amplificazione che del fatto ne hanno dato gli organi televisivi, radiofonici e di stampa locale e della cronaca regionale Umbra, come risulta dagli atti del fascicolo processuale.

            Tale negativa ripercussione - che, non potendo essere in alcun modo ignorata, costituisce uno degli aspetti più rilevanti per valutare la dimensione del “danno al prestigio ed all'immagine” della P.A., - ha avuto riflessi innegabili verso i cittadini ed i malati ternani ed umbri (diretti utenti dei servizi erogati dalla sanità pubblica ternana), potendosi - ed a ragione - sviluppare, per tali vicende, un senso di sfiducia nei confronti, non solo dei servizi sanitari erogati dalla Sanità pubblica ternana, ma anche - di riflesso - di tutta la Sanità pubblica nazionale.

            Né può essere ignorato, a tale riguardo, che trattasi, nella fattispecie, di un settore pubblico (la sanità), con la quale i cittadini hanno contatti giornalieri per i tanti vari aspetti che ad essa fanno capo. Il sapere che nell'ambito di tale delicato settore vi sono soggetti (nella fattispecie addirittura “medici”) autori di comportamenti gravemente antidoverosi ed illegittimi, come quelli in esame (violazione del principio di esclusività con il S.S.N.), indubbiamente determina una notevole sfiducia dei predetti cittadini e malati nei confronti della Sanità pubblica e dello Stato in genere, in un settore che dovrebbe rispondere, invece - come la Comunità si attende, e pretende, - con prestazioni svolte con correttezza ed in indiscussa trasparenza e legalità, oltre che in termini di elevata ed indiscutibile qualità.

            Tale  ripercussione  negativa  genera,  inoltre,  ulteriori  ed  innegabili  riflessi verso gli  altri operatori sanitari pubblici (ivi compresi quelli a  rapporto convenzionale)  del  S.S.N. in  genere,  ipotizzandosi  anche una “offesa indiretta”  (e quindi un “grave perturbamento morale”)  nei confronti di coloro che - legati da  rapporto  di convenzione o di ufficio o di servizio o di impiego o di lavoro con la sanità pubblica - hanno  svolto e  svolgono il loro  dovere di operatori sanitari pubblici in piena legalità, con  coscienza, con onestà, con correttezza, con diligenza,  con  professionalità,  con  efficienza  e  con  trasparenza.

            Si può ritenere, infatti, che i gravi fatti illegittimi degli operatori sanitari pubblici (come quelli in esame) e la risonanza certamente negativa di tali fatti - recepita nei termini di totale sfiducia nella Sanità pubblica (nei termini in precedenza indicati) - determinano una vera “sofferenza morale” ed una vera “sensazione dolorosa” nei predetti operatori sanitari pubblici (ivi compresi quelli a rapporto convenzionale), che svolgono il loro dovere nei termini di piena legalità e di correttezza e trasparenza appena detti, avvertendo anche nei propri confronti il dispregio della Comunità locale, che dai riferiti fatti gravemente illegittimi, antidoverosi e dolosi é portata a perdere la fiducia riposta nelle Pubbliche Istituzioni.

            In sostanza, il negativo riflesso del comportamento antidoveroso e doloso del Prof. Y comporta - sotto il profilo del “danno all'immagine ed al prestigio” della P.A. - anche un vero e proprio “danno sociale”, e cioè un danno che deteriora ed offusca l'immagine della Sanità pubblica - ed, in genere, delle Amministrazioni Pubbliche, che, per definizione, devono possedere, diffondere e difendere valori di onestà, correttezza, trasparenza e legalità.

In definitiva, in base ai tre criteri sopra illustrati (oggettivo, soggettivo e sociale, e, quest'ultimo nei suoi riflessi negativi verso l'opinione pubblica della Comunità ternana ed umbra e verso gli stessi operatori sanitari pubblici), il Collegio - a causa della condotta gravemente antidoverosa ed illegittima, connotata dall'elemento psicologico del “c.d. dolo contrattuale” (del quale si dirà più in particolare nel seguito), del citato Sig. X Y -, non ritenendo di fare uso, nella fattispecie, del potere riduttivo, considera equo (ai sensi dell'art. 1226 c.c.) determinare in Euro 30.000,00 (comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria) la somma da porre a carico del predetto convenuto per il risarcimento del “danno all'immagine ed al prestigio “subito dalla Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di Terni (e, per essa, dal Servizio Sanitario Nazionale) e determinare in Euro 10.000,00 (comprensivi anche essi di interessi legali e rivalutazione monetaria) la somma da porre a carico del predetto convenuto per il risarcimento del “danno all'immagine ed al prestigio” subito dall'Università degli Studi di Perugia.

IIIc - DANNO PATRIMONIALE DA “LUCRO EMERGENTE” PER INDEBITA PERCEZIONE DELLA RETRIBUZIONE IN

MISURA INTERA

            La Procura Regionale ha contestato, infine, al Prof. Y - per la medesima vicenda e per il medesimo comportamento gravemente antidoveroso ed illegittimo tenuto dallo stesso in violazione dell'esclusività del rapporto di lavoro e di servizio di cui si è detto in precedenza - anche l'ulteriore danno patrimoniale da “lucro emergente” subito sia dall'Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di Terni e sia dall'Università degli Studi di Perugia, consistente - per entrambe le indicate Istituzioni pubbliche - nella differenza tra la retribuzione in misura intera percepita nel periodo aprile 2002/settembre 2003 e quella ridotta effettivamente spettante, qualora il citato Primario (che aveva optato per il “regime a tempo pieno”) fosse stato posto, a richiesta, in “regime a tempo definito” e fosse stato regolarmente autorizzato ad espletare anche l'attività professionale privata al di fuori di quella libero professionale intramuraria già autorizzata in base alla Convenzione del 2000 e del 2003 sottoscritta con l'Azienda Ospedaliera ternana.

            La Procura Regionale - condividendo i calcoli operati al riguardo dalle predette Istituzioni pubbliche - ha quantificato in Euro 59.155,29 il danno patrimoniale subito al riguardo dall'Azienda Sanitaria Ospedaliera di Terni ed in Euro 22.800,00 il danno patrimoniale subito, per lo stesso motivo, dall'Università degli Studi di Perugia.

            La difesa del convenuto ha chiesto il rigetto della domanda attrice, osservando, in particolare, che il Prof. Y “ha unicamente percepito quanto di sua spettanza in virtù dell'attività assistenziale svolta … nell'ambito della Azienda Ospedaliera di Terni”.

            Richiamato ciò, vanno ricordati la già citata Convenzione sottoscritta dal Prof. Y nel 2000 e nel 2003 (con la quale il convenuto, in regime di tempo pieno e con rapporto di lavoro esclusivo con le indicate strutture pubbliche, è stato autorizzato allo svolgimento dell'attività libero professionale in “intramoenia allargata” esclusivamente presso lo studio medico situato in Terni, Piazza Dalmazia, n. 34), nonchè i principi fondamentali vigenti in materia (e,  più in particolare, quello fondamentale in base al quale con il Servizio Sanitario Nazionale può intercorrere un solo rapporto di lavoro) e le disposizioni normative in base alle quali al personale medico universitario “convenzionato” e “strutturato” con il S.S.N. si applica lo stesso regime delle incompatibilità del personale medico ospedaliero (art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 517/1999) ed in base alle quali “lo svolgimento dell'attività professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito” (art. 5, comma 12, del citato D. Lgs. n. 517/1999).

            In relazione a quanto fatto presente in precedenza occorre anche sottolineare - se ce ne fosse ancora bisogno - che per il periodo considerato per tale voce di danno (aprile 2002/settembre 2003) il Prof. Y - in base a quanto già evidenziato al riguardo - ha certamente espletato, oltre all'attività professionale a tempo pieno presso l'Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di Terni e l'attività libero professionale in “intramoenia allargata” in Terni regolarmente autorizzata ai sensi della riferita Convenzione sottoscritta dall'interessato, anche l'attività libero professionale privata presso la Clinica privata “Casa di cura Villa del Rosario” in Roma, in evidente contrasto - come già sottolineato - con le disposizioni sopra riportate riguardanti l'esclusività del rapporto di lavoro con il S.S.N. e, quindi, in evidente conflitto di interessi con la predetta Azienda Ospedaliera ternana (presso cui - come più volte detto - svolgeva attività di Primario neurochirurgo come medico universitario “strutturato” e “convenzionato”) e con l'Università degli Studi di Perugia (nei cui ruoli - si ripete - era incardinato come “Professore Associato Straordinario).

            Assodato, dunque, l'effettivo espletamento - da parte del Prof. Y - di attività professionali ulteriori (in Roma, svolte senza alcuna autorizzazione) rispetto a quelle attinenti allo status di Primario dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di Terni, come medico universitario “strutturato” e “convenzionato” con rapporto esclusivo di lavoro a tempo pieno e con specifica autorizzazione a svolgere attività libero professionale in “intramoenia allargata” soltanto in Terni presso lo studio medico in Piazza Dalmazia, n. 34, è del tutto evidente che lo svolgimento di tali ulteriori attività professionali non autorizzate ha comportato la violazione, cosciente e volontaria, di precisi doveri ed obblighi di servizio, volti a dare effettività, in generale, all'obbligo di esclusività delle attività lavorative del pubblico dipendente” e, più in particolare, dei medici dipendenti dal S.S.N..

            Al riguardo, si deve mettere in rilievo che l'esclusività del rapporto di lavoro del pubblico dipendente con la Pubblica Amministrazione di appartenenza ha costituito un caposaldo del pubblico impiego - e lo costituisce tuttora -, mitigato in tempi piuttosto recenti dalle norme che hanno previsto e disciplinato la possibilità di espletare l'attività lavorativa a tempo parziale (orizzontale e verticale) con la P.A. di appartenenza e di poter svolgere, perciò, anche attività lavorative ulteriori rispetto a quella propria del pubblico dipendente (cfr., in particolare, art. 1 della legge n. 62/1996 e relative Circolari n. 3 e n. 6 del 1997 della Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica).

Per quanto attiene ai medici ospedalieri dipendenti dalle Aziende Ospedaliere del S.S.N. si richiamano, più in particolare, le specifiche disposizioni (in precedenza già riportate) riguardanti lo svolgimento dell'attività professionale “a tempo pieno” (con dovere ed obbligo di esclusività del rapporto di lavoro e con possibilità di autorizzazione a svolgere attività libero professionale intramoenia) o “a tempo definito” (senza obbligo di esclusività del rapporto di lavoro e con possibilità di autorizzazione a svolgere attività libero professionale privata extramoenia).

            Orbene, la inosservanza e la violazione, da parte del pubblico dipendente (e, per quanto qui interessa, del medico ospedaliero dipendente o “convenzionato” e “strutturato” con il S.S.N.), delle riferite disposizioni normative sulla esclusività del rapporto di lavoro, se sul piano formale dei doveri e degli obblighi di servizio violati può comportare l'adozione di “sanzioni disciplinari” e può costituire “giusta causa di licenziamento” da parte della P.A., (e, per quanto qui interessa, da parte della A.S.L. ovvero dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di appartenenza), sul piano erariale, invece, è certamente fonte di danno quante volte il dipendente pubblico (o, come nel caso di specie, il medico ospedaliero dipendente o “convenzionato” e “strutturato” con il S.S.N.) continua a percepire - per effetto della predetta grave inosservanza e grave violazione delle riportate disposizioni normative sulla esclusività del rapporto di lavoro - la retribuzione spettante per il rapporto di lavoro “a tempo pieno”, in luogo della retribuzione spettante per il rapporto di lavoro “a tempo parziale” ovvero (come nel caso di specie) “a tempo definito”, effettivamente spettantegli (cfr., in termini, Sez. Giurisd. Reg. dell'Umbria, Sent. n. 2/E.L./2004 del 25 novembre 2003/9 gennaio 2004).

            In proposito, occorre considerare che la inosservanza e la violazione del dovere e dell'obbligo di esclusività del rapporto di lavoro incide sull'equilibrato esplicarsi del rapporto sinallagmatico tra le prestazioni lavorative del pubblico dipendente (e, per quanto qui interessa, del medico ospedaliero dipendente o “convenzionato” e “strutturato” con il S.S.N.) e le prestazioni retributive della P.A. (o, per quanto qui interessa, della A.S.L. ovvero dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di appartenenza), con negative ricadute per l'Amministrazione Pubblica datore di lavoro, che continua ad erogare una retribuzione piena, non più giustificata dalle prestazioni lavorative a tempo parziale del predetto pubblico dipendente (e, per quanto qui interessa, a tempo definito del predetto medico ospedaliero ovvero “convenzionato” e “strutturato” con il S.S.N.) (cfr., in termini, Sez. Giurisd. Reg. dell'Umbria, ancora cit. Sent. n. 2/E.L./2004).

            Ne consegue - come rilevato dalla Procura Regionale - che per svolgere legittimamente l'attività lavorativa “esterna” presso la Clinica privata romana, il Prof. Y (in regime di tempo pieno presso l'Università degli Studi di Perugia e presso l'Azienda Sanitaria Ospedaliera di Terni) avrebbe dovuto optare per il tempo definito presso entrambe le citate Istituzioni pubbliche. E ciò non è stato fatto.

Entrambe le indicate Istituzioni pubbliche hanno, quindi, subito un “danno emergente”, derivante dalla inosservanza e dalla violazione - da parte del predetto Primario neurochirurgo - della normativa in materia di esclusività del rapporto di lavoro; danno che consiste nella differenza tra la retribuzione “piena” corrisposta da entrambe le Istituzioni pubbliche nel periodo aprile 2002/settembre 2003 e quella da corrispondere correttamente, qualora detto Primario avesse optato per il regime del tempo definito e fosse stato regolarmente autorizzato, sia a praticare quest'ultimo regime di orario di lavoro, e sia ad espletare l'attività lavorativa professionale privata, al di fuori di quella già autorizzata in base alla menzionata Convenzione stipulata con l'Azienda Ospedaliera di Terni.

            In tale contesto il Collegio ritiene del tutto corretti, sia la imputazione per la partita di danno in esame, e sia il criterio seguito dalla Procura Regionale per la determinazione di tale danno subito dall'Università degli Studi di Perugia di Terni e dall'Azienda Ospedaliera di Terni.

            Il Collegio - concordando con i calcoli operati al riguardo da entrambe le Istituzioni pubbliche interessate, già condivise dalla Procura Regionale e non contestati dalla difesa del Prof. Y - individua in Euro 22.820,00 (comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria) il danno da “lucro emergente” subito dalla Università degli Studi di Perugia in ragione della “differenza stipendiale tabellare lorda” erogata (tale somma è stata ottenuta defalcando dalla retribuzione tabellare erogata al convenuto nel periodo di riferimento dalla citata Università degli Studi di Perugia la quota parte non spettante in caso di opzione per il regime di tempo definito) ed in Euro 59.155,29 (comprensivi anche essi di interessi legali e rivalutazione monetaria) il danno da “lucro emergente” subito dalla Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di Terni in ragione della “differenza stipendiale accessoria lorda” erogata (tale somma è stata ottenuta defalcando dalla parte accessoria della retribuzione - quale, ad esempio, l'indennità di esclusività e l'assegno ad personam - erogata al convenuto nel periodo di riferimento dalla citata Azienda Ospedaliera ternana la quota parte non spettante in caso di opzione per il regime di tempo definito).

            Per tale partita di danno, così determinata, non è azionabile il potere riduttivo, tenuto conto che esso è riferibile ad una condotta omissiva dolosa (mancata richiesta di autorizzazione a svolgere il tempo definito) nella forma del c.d. “dolo contrattuale”, di cui si tratterà nel prossimo capitolo.

            IIId - ELEMENTO PSICOLOGICO SOGGETTIVO:   “DOLO CONTRATTUALE”

            Per quanto riguarda l'elemento psicologico soggettivo, va affermato - come, in parte, si è già anticipato - che il comportamento tenuto, nella circostanza, dal citato Primario di neurochirurgia (Professore Associato Straordinario “convenzionato” e “strutturato” con l'Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di Terni e, per essa, con il S.S.N.) è, in verità, connotato da una condotta illegittima ed antidoverosa molto grave, tenuto conto - in base a quanto si è in precedenza esposto - della indubbia violazione dei fondamentali doveri di legalità, di lealtà e di fedeltà da parte del predetto convenuto nei confronti della Università degli Studi di Perugia e del S.S.N., ed, in particolare, della predetta Azienda Ospedaliera (con la quale il medesimo convenuto aveva sottoscritto nel 2002 e nel 2003 una specifica Convenzione, nei termini già prima illustrati).

            Tenuta presente l'attività libero professionale privata svolta dal convenuto in violazione della predetta Convenzione e senza alcun altra autorizzazione, risulta, quindi, bene evidente la notevole gravità del comportamento antidoveroso ed illegittimo tenuto dal citato medico convenuto, il quale - e ciò va fortemente rimarcato - nel suo agire era ben consapevole di violare i propri fondamentali doveri ed obblighi di lavoro e di servizio  e di arrecare un danno patrimoniale alla menzionata Università degli Studi di Perugia, alla citata Azienda Sanitaria Ospedaliera ternana ed all'intero S.S.N..

La descritta condotta gravemente antidoverosa ed illegittima, con indubbia violazione dei fondamentali doveri di legalità, di lealtà e di fedeltà da parte del Prof. Y, porta ad affermare che il predetto convenuto ha agito con “dolo”. ed, in particolare, con “dolo c.d. contrattuale o in adimplendo”.

In proposito, va fatto presente che il c.d. “dolo contrattuale” è una categoria che è stata da tempo definita e condivisa dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, affermando e chiarendo anche la diversità tra c.d. “dolo penale” (al quale è assimilabile il dolo c.d. extracontrattuale, produttivo di responsabilità aquiliana, che viene in rilievo come diretta e cosciente intenzione di nuocere, ossia di agire ingiustamente a danno di altri, da parte di persona imputabile) e c.d. “dolo contrattuale” (che attiene all'inadempimento di una speciale obbligazione preesistente, quale ne sia la sua fonte, e che consiste nella coscienza e volontà di venir meno ai propri obblighi e doveri di ufficio e nel proposito sciente di non adempiere l'obbligazione) (cfr., in termini, C.d.C.: SS.RR., Sent. n. 63/A del 25 ottobre 1996; Sez. Giurisd. Reg. Lazio, Sent. n. 2246 del 29 ottobre 1998; Sez. Giurisd. Reg. Marche, Sent. n. 86301 del 12 luglio 2001; e, di questa stessa Sez. Giurisd. Reg. dell'Umbria, Sent. n. 390/E.L./03 del 21 ottobre 2003, Sent. n. 2/E.L./04 del 25 novembre 2003/9 gennaio 2004, Sent. n. 275/E.L./04 dell'11 febbraio/28 giugno 2004 e Sent. n. 278/E.L./04 del 4 maggio/22 luglio 2004).

Va, inoltre, messo in rilievo, che la predetta categoria del “dolo contrattuale” comporta, tra gli altri effetti, anche quelli di abbracciare, oltre al danno prevedibile (cfr. art. 1225 c.c.), anche quello non prevedibile (cfr. artt. 1218 c.c.), confermando, altresì, che il predetto “dolo c.d. contrattuale” viene certamente in rilievo nel giudizio di responsabilità amministrativa contabile (il quale si caratterizza, in particolare, anche per l'inadempimento di preesistenti doveri di comportamento nascenti dal rapporto di lavoro e di servizio) (cfr., in termini, ancora citate Sentenze n. 63/A/1996 delle SS.RR., n. 2246/1998 della Sez. Giurisd. Reg. Lazio, n. 86301/2001 della Sez. Giurisd. Reg. Marche, n. 390/E.L./2003, n. 2/E.L./2004, n. 275/E.L/2004 e n. 278/E.L./2004 della Sez. Giurisd. Reg. dell'Umbria).

Nel caso di specie - come già evidenziato - il medico convenuto ha agito con la consapevolezza e la volontà di violare i doveri di corretto adempimento del rapporto convenzionale sottoscritto con l'Azienda Sanitaria Ospedaliera di Terni, e, quindi, i doveri di servizio, non adoperandosi in alcun modo per il rispetto della predetta convenzione, anzi operando coscientemente nella violazione dei propri doveri di lealtà e di fedeltà.

IV - CONCLUSIONI GENERALI

            In conclusione, per tutte le argomentazioni e le considerazioni che precedono, il Collegio

a)   non accolta la richiesta di condanna per il danno patrimoniale da “lucro cessante” per dirottamento dei pazienti al di fuori delle strutture del S.S.N.;

b)   accertata l'esistenza, nella loro ontologica consistenza, del danno patrimoniale da “lucro emergente” per “indebita percezione della retribuzione in misura intera” e del danno all'immagine ed al prestigio della P.A. nei confronti dell'Università degli Studi di Perugia e dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di Terni;

c)   verificato il “c.d. dolo contrattuale” in capo al convenuto, ritenendolo responsabile dei danni erariali in precedenza indicati;

d)   valutando - per tutti i motivi in precedenza esposti - non necessario disporre ulteriori accertamenti istruttori, né di integrare il contraddittorio;

e)   e considerando assorbite ogni altra eccezione, argomentazione e deduzioni formulate dalle parti;

ritiene di dover condannare, il Sig. X Y al pagamento della somma complessiva di Euro 121.955,29 (comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria), ritenendo il convenuto responsabile, per “dolo contrattuale”, del danno erariale subito dalla predetta Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di Terni, per complessivi Euro 89.155,29 (Euro 59.155,29 per il “danno patrimoniale da lucro emergente per indebita percezione della retribuzione in misura intera”, ed Euro 30.000,00, determinati, in via equitativa ex art. 1226 c.c., per il danno “all'immagine ed al prestigio”), nonché del danno erariale subito dall'Università degli Studi di Perugia per complessivi Euro 32.800,00 (Euro 22.800,00 per il “danno patrimoniale da lucro emergente per indebita percezione della retribuzione in misura intera”, ed Euro 10.000,00, determinati, in via equitativa ex art. 1226 c.c., per il danno “all'immagine ed al prestigio”).

Sul complessivo importo delle somme dovute dal citato convenuto, come sopra determinate, vanno, inoltre, corrisposti gli interessi legali (ex art. 1282, comma 1, c.c.) dalla data di pubblicazione della presente Sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria,

definitivamente pronunciando in ordine ai Giudizi di Responsabilità amministrativa contabile n. 10278/E.L. e n. 10370/E.L. indicati in epigrafe nei confronti del Sig. X Y

D I S P O N E

in rito, la riunione dei predetti giudizi indicati in epigrafe, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., per evidenti ragioni di economia processuale e di connessione soggettiva ed oggettiva, identici essendo il convenuto e le Amministrazioni Pubbliche danneggiate.

A S S O L V E

il Sig. X Y - convenuto nei giudizi di responsabilità amministrativa contabile sopra menzionati - dal “danno patrimoniale da lucro cessante per dirottamento dei pazienti al di fuori delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale” (S.S.N.), nei termini specificati in motivazione.

C O N D A N N A

il Sig. X Y - convenuto nei giudizi di responsabilità amministrativa contabile sopra menzionati - al pagamento, nei termini specificati in motivazione, della somma complessiva di Euro 121.955,29 (centoventunomilanovecentocinquantacinque/29), comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria, di cui Euro 89.155,29 in favore della Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Maria di Terni (Euro 59.155,29 per “danno patrimoniale da lucro emergente per indebita percezione della retribuzione in misura intera”, ed Euro 30,000,00 per “danno all'immagine ed al prestigio”) ed Euro 32,800,00 in favore dell'Università degli Studi di Perugia (Euro 22.800,00, per “danno patrimoniale da lucro emergente per indebita percezione della retribuzione in misura intera”, ed Euro 10.000,00 per “danno all'immagine ed al prestigio”).

D I S P O N E

che sul complessivo importo dovuto dal citato convenuto sono dovuti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente Sentenza fino all'effettivo soddisfo.

L I Q U I D A

a favore dello Stato, le spese di giudizio - che seguono la soccombenza, come specificato in motivazione - nella misura, alla data della pubblicazione della  presente Sentenza, di Euro 741,20 (settecentoquarantuno/20) a carico del Sig. X Y.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2004.

            Il Relatore Estensore                               Il Presidente

              f.to Cesare Vetrella                                 f.to Lodovico Principato

 

Depositata in Segreteria il 16 febbraio 2005

                                                                            Il Direttore della Segreteria

                                                                                 f.to Maria Borsini