|
Sent.
n. 498/EL/2002 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale
dellUmbria composta dai seguenti Magistrati : Dott. Lucio Todaro Marescotti
Presidente Dott. Lodovico Principato
Consigliere Dott. Fulvio Maria Longavita
Consigliere rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio di responsabilità
istituito dal Procuratore Regionale nei confronti di A. S., P. V. ed Architettura S.
& P. di Architetti A. S., B. P., M. A., nella persona di M. A.., Visto latto introduttivo della causa, iscritto al 9787/EL del registro di Segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della causa. Uditi, alla pubblica udienza del
4/6/2002, con lassistenza del Segretario, sig. Fabio Chirieleison: il relatore,
nella persona del Cons. Fulvio Maria Longavita; il P.M., nella persona del dr.
Massimiliano Minerva; il difensore dellA. e dell Architettura S.,
avv. Umberto Segarelli; il difensore del P., avv. Mario Rampini FATTO 1) Con atto di citazione del
5/3/2002, regolarmente notificato in date ricomprese tra il 20 marzo ed il 9 aprile 2002,
la Procura Regionale presso questa Sezione ha convenuto in giudizio i sigg. A. S., P. V. e
M. A., per ivi sentirli condannare alla complessiva somma di 429.624,787, pari a £
822. 190.174, a favore del Comune di Ferentillo (TR), quale danno arrecato secondo
la Procura medesima al menzionato Comune nella progettazione e costruzione di un
impianto sportivo polifunzionale, destinato ad ospitare anche una struttura artificiale
per larrampicata sportiva, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese
di giudizio, questultime a favore dello Stato. 2) I predetti sono stati
convenuti nella qualità : a) di Progettista e Direttore dei Lavori, lA.; b) di
Responsabile dellUfficio Tecnico del Comune di Ferentillo, il P.; c) di
rappresentante legale, il M., della ARCHITETTURA S. & P. di A. S., B. P. e M.
A., che aveva coadiuvato lA. nellespletamento del ricordato incarico di
progettista-direttore dei lavori. 3) La somma di condanna chiesta
dalla Procura corrisponde a varie voci di danno, costituite, secondo la Procura medesima: a) per £ 463.285.351, dalle spese
sostenute per operazione di risanamento e bonifica dellimpianto di arrampicata
sportiva, resesi necessarie per ovviare alla completa e perdurante inutilizzabilità
della stessa ; b) per £ 103.525.728, dai compensi
corrisposti alla Architettura S. per le attività di progettazione, e per £
55.379.095 dai compensi per la direzione dei lavori del primo e secondo lotto di
realizzazione dellimpianto, da considerarsi inutiliter datae a causa dei vizi di
progettazione; c) per £ 100.000.000, dal
pregiudizio di sicura verificazione, ma di difficile quantificazione, consistente
nella indisponibilità ed inutilizzabilità, nei tempi previsti delle opere in
discorso, determinato dalla Procura, in via equitativa (ex art. 1226); d) per £ 100.000.000, dal
pregiudizio allimmagine ed al prestigio dellAmministrazione
comunale, derivante dai fatti addebitati, determinato anchesso in via
equitativa. 4) La citazione precisa che la
vicenda ha preso le mosse da una denuncia della Federazione dei Verdi del 24/1/2001
e da numerose notizie di stampa e che, a seguito dellistruttoria di
competenza, è emerso che, con delibera di Giunta n°21 del 9/1/1990, il Comune di
Ferentillo ha affidato alla Architettura S. la redazione del progetto per la
realizzazione del ricordato impianto sportivo. Il progetto in questione, ed il relativo
piano finanziario, è stato approvato con delibera giuntale n°37 del 23/1/1990, mentre
con successiva delibera giuntale n°247 del 13/7/1993 sono stati approvati i progetti per
la realizzazione del primo e secondo lotto relativi alla arrampicata sportiva, presentati
il giorno precedente. 5) I lavori sono stati appaltati
alla Impresa Investimenti Immobiliari mediante contratto sottoscritto il
18/1/1994 e, nel corso della loro esecuzione, si sono rese necessarie due perizie
suppletive e di variata distribuzione della spesa, approvate dalla giunta con delibere n°
281 del 30/7/1994 e n°61 del 21/2/1995, determinate, tra laltro, (dalla)
presenza (di) acqua a quota 4,10 m. dal piano di campagna, riscontrata a seguito di
un sondaggio operato in corso dopera. Successivamente, con delibera n°139 del
12/4/1995, la Giunta ha approvato il progetto di completamento della palestra e sono stati
appaltati il terzo ed il quarto lotto. I lavori di tale ultimo lotto -precisa la
citazione- sono stati consegnati il 27/9/1997 e sono stati ultimati nel settembre del
1999, dopo una serie di sospensioni per verifiche della falda esistente e per
eventuali lavori aggiuntivi relativi alla bonifica della presenza di acqua
allinterno della palestra; inconveniente, quello della presenza dellacqua, che
precisa ulteriormente la citazione ha comportato e comporta la completa
inutilizzabilità dellopera, per eliminare il quale lAmministrazione
Comunale, su segnalazione del responsabile dellUfficio Tecnico, ha intrapreso lavori
di risanamento, per un importo complessivo di £ 464. 000.000. 6) Sulla scorta dei dati emersi
nel corso della acquisizione degli atti relativi ai lavori di cui sopra quali
integrati dagli accertamenti diretti, compiuti con la collaborazione del Nucleo di Polizia
Tributaria di Terni il 14/3/2001, nonché dallaudizione personale di alcune persone
informate dei fatti, operata dal medesimo Nucleo di Polizia Tributaria, e dalla
relazione tecnica del Prof. Walter Dragoni e della dr.ssa Costanza Cambi del
Dipartimento di Scienze della Terra dellUniversità degli Studi di Perugia in data
29/9/2001 la Procura ha invitato gli odierni convenuti a dedurre, ai sensi
dellart. 5 della l. n° 19/1994, con atto del 13/11/2001, notificato al P. il 16
novembre seguente ed allA. ed al M. il successivo 19 novembre. Con tale atto, nel
contestare agli odierni convenuti le riferite voci di danno, la Procura ha ritenuto
responsabile : a) il progettista, arch. A.
della Architettura S., nella misura del
60% dellimporto complessivo del danno stesso, per palesi e gravi errori di
progettazione delledificio di che trattasi (1° e 2° lotto), ideato con notevole
imperizia e senza tener conto della realtà idrogeologico-territoriale in cui andava a
realizzarsi lopera, omettendo di prevedere e compiere gli accertamenti tecnici del
caso, nonché qualsiasi indagine preventiva sulla natura e sulle caratteristiche dei
luoghi interessati dallintervento; b) il direttore dei lavori, ossia
ancora larch. A. della Architettura
S., nella misura di un ulteriore 20% del danno, per non aver rilevato e
segnalato le gravi deficienze progettuali da cui era affetta lopera, né suggerito
l effettuazione degli opportuni accertamenti tecnici preventivi di natura
idrogeologica, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei luoghi, il cui stato
costituiva un vero e proprio fatto notorio; c) il responsabile dellUfficio
Tecnico Comunale, geom. P., nella misura del restante 20%, per non aver vigilato
sulla corretta progettazione dellopera, per aver omesso di suggerire
leffettuazione delle indagini geologiche del caso, prima dellinizio dei
lavori. 7) Con nota controdeduttiva
depositata il 18/12/2001, il P. ha declinato ogni addebito, osservando che egli, in
possesso del diploma di geometra, era nellimpossibilità di esprimere
valutazioni in funzioni di controllo della progettazione, date le dimensioni e
caratteristiche dellopera, mentre, per quel che attiene alla localizzazione
dellopera stessa, essa era stata stabilita dal Programma di Fabbricazione elaborato
dalla medesima Architettura S., in base alla perizia del dr. Tarquini,
approvato con delibera consiliare n°41 del 13/9/1984. Quanto, poi, alladdebito di
non aver suggerito l effettuazioni di indagini prima dellinizio dei lavori, il
P. ha osservato che oltre alla indagine geologica ora detta, che localizzava la falda
acquifera alla profondità di 6 m. circa dal piano di campagna, la ditta
appaltatrice dei lavori ebbe a commissionare altra indagine geologica al dr. Bronzi,
che espletò il suo incarico con relazione del 6/4/1994, prima
cioè delleffettivo inizio dei lavori, riscontrando la presenza
della falda a 4 m. dal piano di campagna. Quanto, invece, alladdebito di non
aver indicato all Amministrazione la presenza della falda acquifera nel suolo
sottostante l edificanda struttura, il P. ha osservato che una siffatta presenza
era nota a tutti, amministratori compresi, quanto meno dal 1985, da quando
cioè venne acquisita la relazione del geologo Tarquini, in occasione della
variante al piano di fabbricazione. Da ultimo, quanto alladdebito di aver
sottovalutato il grave vizio di progettazione, in relazione al ritardo con cui è stato
proposto allAmministrazione (tra laltro da un diverso Responsabile dell
Ufficio Tecnico) ladozione dei necessari interventi correttivi, il P. ha fatto
presente che egli è andato in pensione il 30/9/1997 e che lacqua apparve nei primi
mesi del 1996, ma lAmministrazione, nel corso di buona parte del 1997,
eliminò il problema attivando le pompe di drenaggio, mentre fu solo
nellautunno del 1997 (che) si constatava il continuo affioramento dellacqua,
tanto da rilevare l insufficienza delle pompe per una definitiva soluzione del
problema. 8) Con nota controdeduttiva
depositata il 19/12/2001, larch. A. e larch. Manticari, hanno declinato ogni
addebito, assumendo, in fatto: di aver considerato, nella progettazione, lo s. geologico
del dr. Tarquini; di aver, nella direzione dei lavori, compiuto molteplici ed
attente attività di indagine geologica preventive, in collaborazione con la ditta
appaltatrice; di aver dato luogo a molteplici segnalazioni di possibili
interventi correttivi, alcuni dei quali non presi in esame dal Comune per indisponibilità
di fondi. Insomma, secondo i deducenti, il fenomeno di emersione
dellacqua è stato causato da un anomalo ed imprevedibile innalzamento del livello
della falda, a sua volta cagionato dal sopravvenire di stagioni eccezionalmente
piovose; in tal senso, è stata trasmessa una perizia giurata del geologo dr.
Trastulli del dicembre del 2001. In diritto, invece, lA. ed il M. hanno eccepito la
prescrizione, relativamente: al danno da pretesi errori di progettazione, al danno da
opere supplementari (e) correttive ed al danno derivante dalla affermata
erroneità e lacunosità di direzione lavori. I predetti hanno, inoltre, eccepito il
difetto di giurisdizione di questa Corte, quanto ad azioni conseguenti a difetti di
progettazione, (siccome) commissionate a professionisti esterni allente, ed
hanno altresì ritenuti sussistente un concorso dello stesso Comune nella produzione del
danno, oltre che dei collaudatori, quanto meno relativamente al Comune sotto
il profilo del mancato adempimento del dovere di collaborazione, ex art. 1227
cc, per non essersi (il Comune) adoperato per rendere possibile lattuazione delle
suggerite varianti in corso dopera e per aver ritardato le iniziative per recuperare
lutilizzabilità dellimpianto. 10) In data 31/1/2002, gli
architetti A. e M. sono stati sentiti personalmente, come da loro richiesta, e in data
11/3/2002 hanno depositato una nota integrativa del geologo Trastulli, nonché una nota
del Servizio Ambiente ed Ecologia del 26/2/2002, relativa ai dati sulle precipitazioni
registrate dallOsservatorio Meteorologico Federico Cesi, e degli
elaborati grafici. 11) Con latto introduttivo
della causa, parte attrice ha sostanzialmente ribadito gli addebiti mossi, specificando
limputazione a carico dello S. Associato nella misura del 20%, allinterno del
60% addebitato per i ritenuti vizi di progettazione, comunque precisando che
lanzidetto 20% è addebitato alla Architettura
S. in qualità di soggetto incaricato della progettazione e della direzione dei
lavori (v. pag. 37 della citazione), ed ha escluso limprevedibilità ed
eccezionalità dellinnalzamento della falda, da rapportare a suo
giudizio alla erroneità e lacunosità del progetto, in relazione alle disposizioni
di cui ai DD. MM. 29/5/1895 e 11/3/1988; parte attrice, inoltre, ha negato pregio e
consistenza alleccezione di giurisdizione, evidenziando come, nel caso, si siano
cumulate nel medesimo soggetto le funzioni di progettista e di direttore dei lavori. 12) Costituitosi in giudizio
nellinteresse del P. con atto depositato il 5 aprile u.s., lavv. Mario Rampini
ha avversato la pretesa attrice, con memoria depositata il successivo 15 maggio, eccependo
anzitutto la prescrizione del vantato diritto risarcitorio nellimporto complessivo
del danno, dal momento che ha precisato sono trascorsi quasi nove anni
dalla condotta ritenuta causativa di danno, ovvero -in subordine del minor
importo dei corrispettivi per progettazione e direzione lavori, in relazione al tempo del
loro pagamento. Nel merito, invece, ha fatto presente
che la progettazione è avvenuta tenendo conto della falda e che i fenomeni di
affioramento sono stati determinati da fattori imprevedibili o quanto meno
eccezionali, concludendo con la richiesta di assoluzione del P., per non aver
commesso il fatto causativo del danno, per assoluta carenza del nesso causale e, in ogni
caso, per totale assenza della colpa. In subordine ha contestato la
ripartizione e quantificazione del danno, osservando, sotto il primo profilo, come abbiano
contribuito alla causazione del danno stesso sia i due geologi che hanno redatto le
relazioni idrogeologiche sulle quali hanno fatto affidamento tutti i convenuti, sia
il sindaco ed i componenti la giunta che hanno deliberato la localizzazione
dellintervento, lapprovazione del progetto, lindizione della gara di
appalto e la stipula del relativo contratto, oltre che limpresa
appaltatrice che, per capitolato speciale, aveva lonere di provvedere al progetto
strutturale. Sotto il secondo profilo (quantificazione del danno), invece, la difesa
del P. ha osservato che manca la prova di spese effettivamente sostenute dal Comune per il
ripristino della sua immagine, pretesamene lesa dai fatti dedotti in giudizio, così come
mancano prove sulle perdite per il mancato utilizzo dellimpianto per competizioni
sportive a livello anche internazionale, alle quali ha fatto riferimento parte attrice,
essendo tutto da dimostrare che tali eventi si sarebbero verificati e che
conseguentemente gli stessi avrebbero fatto introitare nelle casse comunali le somme di
cui ora si chiede la liquidazione in via equitativa. In ulteriore subordine, è
stato invocato lesercizio del potere riduttivo. 13) Costituitosi
nellinteresse dellA. e dell Architettura S. con memoria
depositata il 17 aprile scorso, lavv. Umberto Segarelli ha avversato la pretesa
attrice, eccependo la prescrizione del diritto risarcitorio e la carenza di giurisdizione
per i danni da pretesi vizi di progettazione, prospettando altresì lesigenza di
integrare il contraddittorio con i componenti la giunta che hanno adottato la delibera
n°90 del 6/3/1993, con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto, e con i
collaudatori dellopera. Il successivo 15 maggio, il predetto
avvocato ha depositato unaltra memoria, con la quale ha più diffusamente illustrato
le ragioni delle eccezioni e deduzioni già prospettate ed ha altresì contestato, sia sul
piano della valenza probatoria, sia nel merito, la relazione peritale dei consulenti della
Procura. A tal proposito, sono state allegate due perizie tecniche, redatte il 10 ed il 14
maggio u.s., a firma rispettivamente delling. Bigini e delling.
Balucca, che espongono valutazioni positive sulla adeguatezza della relazione geologica
del dr. Tarquini ai fini della redazione del progetto dellopera in discorso. Sulla
scorta di tali perizie, la difesa dei convenuti ha anche ipotizzato una carenza di colpa,
per errore scusabile. Parimenti, poi, la difesa ha escluso ogni colpa e manchevolezza
nella direzione dei lavori, atteso che si è evidenziato ancor prima
dellinizio dei lavori venne realizzata, su proposta dellA., una seconda
relazione geologica e che, a seguito del verbale di constatazione del 4/10/1994, nel quale
si registra laffiorare di materiale torboso, vennero realizzate
opere di drenaggio, tubazioni, pozzetto di raccolta con pompa per lo scarico,
vespaio e doppia rete metallica per un miglior massetto, idonei ad evitare ogni
danno, tantè si soggiunge che solo il 19/2/1998, durante l
esecuzione dei lavori del 3° e 4° lotto, venne, per la prima volta, constato
laffioramento dellacqua allinterno della palestra, che pure si
sarebbe potuta togliere usando il predisposto sistema di drenaggio con lausilio
della pompa. Ciò non venne fatto e quindi, ad avviso della difesa, il danno relativo alle
spese sostenute per eliminare il problema dellallagamento della palestra, mediante
una paratia intorno all edificio (realizzata successivamente), andrebbe posto a
carico dei responsabili del settore tecnico del Comune di Ferentillo susseguitesi dal
marzo 1999 in poi, da chiamare in causa ad integrazione del giudizio, per la mancata
attivazione del sistema di drenaggio, e sui componenti della giunta che hanno adottato le
delibere che hanno comportato la spesa per la realizzazione della predetta paratia,
del tutto superflua, stante lidoneità dei sistemi di drenaggio e della pompa
a risolvere il problema, da chiamare parimenti in causa. Sul piano istruttorio, invece, è stato
chiesto di disporre una consulenza tecnica per accertare se la palestra era ed è
dotata di impianti idonei a superare linconveniente della risalita dacqua
dalla falda e del suo ristagno sul piano di gioco, nonché di acquisire elementi per
stabilire le ragioni per cui, verificatosi la comparsa dacqua nella palestra, il
Comune non ha attivato il sistema di drenaggio, mediante luso della pompa e se la
pompa stessa era o meno alimentata da energia elettrica nel periodo 1999-2000. Ancora, sul
piano istruttorio, è stato chiesta la prova per testi sulla veridicità del fatto che nel
redigere il progetto venne esaminato e vagliato lo s. del geologo Tarquini e
vennero effettuati diversi sopralluoghi sullarea prescelta per la
localizzazione dellopera e sulle superfici circostanti, nonché sulla
veridicità del fatto che, riscontrato laffioramento dellacqua al di
sopra del piano di gioco (il) 19/2/1998, linconveniente venne eliminato grazie
allattivazione per una giornata della pompa.
In via subordinata, poi, è stata contestata la determinazione del danno,
sostenendosi che le spese di progettazione e di direzione dei lavori, in quanto hanno
consentito la realizzazione di unopera che è in via di recupero, non possono dirsi
affetti da inutilità assoluta, come sostenuto dalla Procura, e non
vè luogo ad annoverare i compensi de quibus tra
le partite di danno. 14) Allodierna pubblica
udienza, il PM ed i difensori dei convenuti hanno ribadito le loro tesi concludendo in
conformità. In particolare, il P.M. ha
sostanzialmente riconosciuto un qualche fondamento alleccezione di prescrizione, per
il diritto risarcitorio relativo al danno da progettazione e direzione dei lavori, ed ha
esposto argomenti per escludere la necessità di una qualsivoglia integrazione del
contraddittorio. DIRITTO 15) Il Collegio ritiene,
anzitutto, infondata leccezione di giurisdizione, dedotta dalla difesa
dellarch. A. e dellassociazione Architettura
S. & P. di Architetti A. S., B. P., M. A.. Sostiene, al riguardo, la predetta
difesa che questa Corte sarebbe carente di giurisdizione quanto ad azioni di danni
pretesamene conseguenti a difetti, erroneità, lacunosità di progettazioni commissionate
a professionisti esterni allente, specie se risalenti ad epoca antecedente alla l.
n°109/1995, e richiama in proposito la copiosa e risalente giurisprudenza (e)
in particolare, da ultimo, C.d.C., III^ C.A. 11/VII/2001 n°186 (v. pag. 4 della
nota controdeduttiva del dicembre del 2001); tanto per farne discendere la
inammissibilità in parte qua della
chiamata in giudizio dellarch. A. e dello S.
Architettura per, rispettivamente, il 40% e 20% del danno totale (v.
pag. 2 della memoria difensiva del maggio 2002). In sostanza, secondo la suddetta
difesa, in ipotesi di progettazione affidata a professionisti esterni, costoro
(sarebbero) legati, nello svolgimento dellattività commissionata, da un contratto
dopera, riconducibile allart. 2230 c.c., che non implica svolgimento di
pubbliche funzioni e che non genera perciò un rapporto di servizio con la P.A. (v.
pag. 3 della ricordata memoria del maggio 2002). Sul versante opposto, la Procura,
partendo dal fatto che lA. e lo S. Associato hanno rivestito, nel caso, la
doppia qualifica di progettista e direttore dei lavori, evidenzia come, allorquando
si concentrano nello stesso soggetto i compiti di progettista e direttore lavori, è
univoco lorientamento della giurisprudenza circa l assoggettabilità di tali
figure alla giurisdizione della Corte dei conti; cita in proposito varia
giurisprudenza e richiama pure laltro recente orientamento che
afferma
la giurisdizione della Corte dei conti sul progettista privato professionista anche
quando questi non cumuli, con detto ruolo di progettista, quello di direttore dei lavori. Ebbene, in disparte tale ultimo
orientamento, irrilevante in fattispecie, data la confluenza nei soggetti evocati in
giudizio della doppia posizione di progettista e direttore dei lavori, non vè
dubbio che la tesi della Procura, sulla sussistenza della giurisdizione di questa Corte
relativamente al progettista che sia stato anche direttore dei lavori, è perfettamente
consonante con i principi elaborati dalla giurisprudenza in proposito; principi che,
basati sullanalisi funzionale dei doveri che correlano il direttore dei lavori al
progettista, vanno condivisi e ribaditi, data la loro intrinseca razionalità. I fatti di causa, invero, dimostrano
ampiamente che lA. e la Architettura Studi
hanno operato non già come semplici progettisti, ma entrambi come
progettisti-direttore dei lavori, ed in questa doppia veste sono stati
chiamati in giudizio ( v. pagg. 27 e ss. e pag. 37 della citazione), come del
resto ammette la loro stessa difesa (v. pag. 1 della memoria dellavv.
Segarelli del maggio 2002). Ora, in casi del genere, ossia in casi
di cumulo della posizione di progettista e di direttore dei lavori, la giurisprudenza è
fermissima nel ritenere sussistente il potere cognitorio e decisorio di questa Corte sulle
pretese risarcitorie connesse alla complessiva attività di progettazione-direzione dei
lavori. In realtà, in simili ipotesi, i doveri
di verifica del progetto, propri del direttore dei lavori (ex art. 5 del RD 25/5/1895,
n°350), vengono ad attualizzarsi già nella fase della progettazione, così che la
progettazione continua ad avere una sua autonomia solo ideale ed astratta dalla direzione
dei lavori, mentre lufficio di direzione dei lavori ed i doveri che ad esso si
correlano assorbono quelli del progettista. In sostanza, nei casi di che trattasi,
la figura del progettista sfuma in quella del direttore dei lavori: figura da sempre
ritenuta soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti (v. tra le più recenti SS.UU.
Cass. n°515/2000). Di qui, dunque, la sussistenza della giurisdizione di questa Corte sulla complessiva vicenda allesame e, quindi, anche sulla parte di essa che attiene alla progettazione, alla quale parte attrice rapporta il 60% del complessivo danno addebitato. Peraltro, il fatto che la Procura abbia ritenuto, nel caso, di considerare in maniera autonoma la progettazione dalla direzione dei lavori, alla quale ha rapportato il 20% del danno, non sposta minimamente i termini della questione sulla giurisdizione e le conclusioni del Collegio al riguardo : la valutazione separata della progettazione dalla direzione dei lavori, rilevante essenzialmente sul piano causale, infatti, attiene semplicemente alle scelte discrezionali dei modi concreti di esercizio dellazione (obbligatoria) di responsabilità, riservate alla Procura . 16) In effetti, la sostanziale
unificazione, a fini di giurisdizione, della fase della progettazione a quella della
direzione dei lavori, in ipotesi di cumulo nel medesimo soggetto dei compiti di
progettista e di direttore dei lavori, non esclude che, a fini diversi, si possa anche
avere un certo interesse a stabilire il peso causale e di concreta responsabilità che si
lega alle due fasi, idealmente ed astrattamente pur sempre distinguibili; e ciò almeno
nei casi in cui il soggetto che cumula le due posizioni non sia una persona fisica, ma
unentità soggettiva complessa, quale in fattispecie
unassociazione di professionisti. Un distinguo del genere, in realtà, è
funzionale al bilanciamento ed al contemperamento delle esigenze, a volte contrapposte e
pur sempre perseguite entrambe dalla Procura, del pieno ed integrale risarcimento del
danno erariale, da un lato, e della piena e completa attuazione del principio di
personalità della responsabilità amministrativo-contabile, dallaltro. Sono noti infatti, sotto questo ultimo
profilo, i problemi ai quali ha dato luogo lesercizio dellazione di
responsabilità nei confronti delle persone giuridiche, in rapporto oltre che alla
sussistenza della giurisdizione di questa Corte, anche alla verifica dello stato
soggettivo del dolo o della colpa grave, essendosi finanche dubitato che la persona
giuridica potesse rispondere in luogo della persona fisica che per essa ha agito. Su simili problemi sono intervenute,
anche di recente, le Sezioni Unite della Cassazione che, nellaffermare la
giurisdizione della Corte dei conti e la validità del metodo di imputazione alla persona
giuridica dellelemento soggettivo del dolo e/o della colpa grave secondo il
paradigma della immedesimazione organica della persona fisica che ha in
concreto agito (v. Cass. SS.UU. Civ. sent. n°123/ 2001), hanno sostanzialmente avallato
lorientamento finora seguito dalla stessa Corte dei conti su entrambi i cennati
profili, della giurisdizione e del metodo di imputazione dellelemento soggettivo
(cfr. tra le tante Sez. Giur. Siciliana n°390/1998 e Sez. I^Giur. Cont. n°178-A/1999). Parimenti, per le associazioni non
riconosciute, si è più volte affermata la giurisdizione di questa Corte su di esse,
ovviamente sussistendo un rapporto di servizio con una P.A., e ci si è soffermati anche
sul rapporto di solidarietà che intercorre tra il fondo comune, proprio
dellassociazione, e quello personale del soggetto che per essa ha agito, previsto
dallart. 38 cc, conformemente alla ridotta capacità patrimoniale
dellassociazione, ovvero al regime di autonomia patrimoniale imperfetta che regola i
rapporti tra lAssociazione stessa ed i soggetti che vi appartengono (v., Sez. Giur.
Sicilia n°156/1999, Id. n°201/1999 e Sez. Giur. App. Reg. Sicilia n°183-A/2001). Sulla spinta delle esigenze di
personalizzazione della responsabilità amministrativo-contabile, di recente,
però, non sono mancati casi in cui, allopposto, la Procura ha citato in giudizio la
persona fisica in luogo della persona giuridica per la quale essa aveva agito. Sul punto si registrano le prime
positive valutazioni, essendosi evidenziato come le caratteristiche peculiari della
responsabilità amministrativa, e in particolare la sua personalizzazione, non potrebbero
non indirizzare lazione pubblica di responsabilità, al di là dello schermo
societario, verso gli effettivi responsabili della società medesima (cfr. Sez.
Giur. Reg. Molise n°64/1998). Ora, è evidente che, in siffatto nuovo
contesto, il superamento dello schermo organizzativo che ha permesso
lentificazione, reca con sé il limite di ancorare la misura della responsabilità
al solo patrimonio della persona fisica che in concreto ha agito ed è stata chiamata in
giudizio; ciò che, a sua volta, può avere riflessi negativi sulla integrale
soddisfazione della pretesa risarcitoria, non potendosi certo aggredire il patrimonio o
(in caso di associazione non riconosciuta) il fondo comune dellente
rimasto addirittura estraneo al giudizio. In questa ottica, le ipotesi di
chiamata congiunta in giudizio della persona giuridica (o dellassociazione di fatto)
e della persona fisica che per essa ha agito, con chiara e specifica indicazione della
rispettiva misura di responsabilità, vanno riguardate come tentativi di contemperare e
bilanciare al meglio le esigenze risarcitorie con quelle di realizzazione del principio di
personalità della responsabilità, e consentono di ritenere legittimati passivamente
entrambe le persone chiamate (quella giuridica, o lente di fatto, e quella fisica),
ma negli stretti ambiti patrimoniali fissati in citazione. 17) In relaziona a ciò dunque,
lA. e lArchitettura S. sono entrambi
legittimati allodierno giudizio, e sul punto -del resto- mancano eccezioni di parte,
nella stretta misura fissata in citazione, ossia rispettivamente 60% e 20% del
complessivo danno contestato, secondo le conclusive richieste di cui a pag. 37
dellatto introduttivo della causa, per il diverso apporto causale indicato nella
citazione stessa, che il Collegio ritiene di condividere e sul quale pure
mancano eccezioni di parte. Va da sé che 18) Tanto premesso, nel merito,
la pretesa attrice è parzialmente fondata, con riguardo al solo danno allimmagine. Relativamente alle altre poste di danno
si osserva quanto segue. 19) Con riferimento, anzitutto,
alle somme (£ 463.285.351) erogate per le operazioni di risanamento e bonifica
dellimpianto di arrampicata sportiva, difetta per esse lintrinseco
profilo oggettivo dellinutilità della spesa, ontologicamente necessario per
considerare dannoso un qualsivoglia esborso di pubblico danaro. La spesa in questione, allo stato degli
atti, risulta imposta dalla necessità di recuperare la palestra polifunzionale di
Ferentillo; essa, quindi, appare utile e certamente non dannosa, salvo a dimostrare che
lintervento di recupero non sia stato idoneo a raggiungere lo scopo, così
vanificando la spesa in questione. Verificandosi tali ipotesi, però, il
danno andrebbe posto a carico di chi ha ordinato la spesa stessa e/o ha eseguito i lavori
di risanamento, ma certamente non andrebbe posto a carico di chi ha realizzato la palestra
da risanare, da ritenere comunque intrinsecamente utile, nonostante i limiti della sua
realizzazione, perché diversamente non si sarebbe speso nulla per il suo risanamento. 20) Con riferimento, poi, al
pregiudizio da: indisponibilità e inutilizzabilità nei tempi previsti della
palestra (£ 100.000.000), determinato dalla Procura in via equitativa, ex art. 1226 cc,
siccome ha precisato la Procura medesima di sicura verificazione, ma di
difficile se non impossibile quantificazione (v. pag 12 della citazione), deve dirsi
che in realtà difetta, per esso, una qualche prova della sua effettiva
verificazione, come giustamente hanno osservato, al riguardo, i difensori dei
convenuti. In particolare, sotto il profilo, dei
mancati introiti connessi alluso della palestra per la disciplina
dell arrampicata sportiva, per la quale il comune di Ferentillo si era
candidato a divenire sede di eccellenza per lo
svolgimento di competizioni a livello europeo (v. ancora pag. 12 della citazione),
difettano in atti elementi di riscontro di tali mancati introiti, non
risultando neanche che le aspettative del predetto Comune al riguardo si siano mai
tradotte in concrete ed avanzate iniziative di accordi per competizioni sportive; giusta
le considerazioni espresse in proposito dalla difesa del P. (v. pagg. 18-19 della memoria
dellavv. Rampini del maggio 2002). Peraltro, la carenza di un autonomo
danno da indisponibilità e inutilizzabilità nei tempi previsti della
palestra non esclude che la vicenda, avendo avuto una certa risonanza, abbia inciso
negativamente sulla stessa prefigurazione del Comune di Ferentillo come sede di eccellenza per lo svolgimento di
competizioni di arrampicata sportiva, e di ciò, quindi, dovrà tenersi conto
ai fini della emersione e determinazione del danno allimmagine subito dal Comune
stesso. 21) Venendo, da ultimo, alle spese per
i compensi corrisposti per la progettazione (£ 103.525.728) e per la direzione dei lavori
del primo e secondo lotto di realizzazione della palestra (£ 53.379.095), che la Procura
ritiene inutiliter datae, deve dirsi
che per tale posta di danno risulta prescritto il relativo diritto risarcitorio; giusta le
eccezioni formulate in tal senso dalle difese dei convenuti. Peraltro, laccoglimento di tale
eccezione rende superfluo ogni più approfondito esame sul carattere dannoso
dellintera spesa di progettazione e direzione dei lavori, o non piuttosto di una
parte soltanto di essa, come sostenuto dalla difesa dellA. e dellAssociazione S. (v. pag. 12 della memoria
dellavv. Segarelli del maggio 2002). In effetti, alla stregua della
documentazione versata in atti dalla Procura, il pagamento delle spese di progettazione e
direzione dei lavori del I° e del II° lotto è avvenuto in date ricomprese tra il maggio
del 1992 (v. mandato n°308 del 12/5/1992) ed il gennaio del 1996 (v. mandato n°29 del
18/1/1996); di talché, decorrendo la prescrizione, nel caso di danno da erogazione
di una somma di denaro, dalla data del pagamento (ex SS. RR. n°7-QM/2000), è
evidente che il diritto risarcitorio si era già prescritto al tempo del suo esercizio,
anche a voler accordare effetto interruttivo allinvito a dedurre, siccome notificato
ai convenuti il 16-19/11/2001: ben dopo, cioè, lo spirare del termine quinquennale, di
cui allart. 58, comma 4, della l. n°142/1990. 22) A diversa conclusione,
invece, deve pervenirsi relativamente alla pretesa risarcitoria per il danno
allimmagine : lunica per la quale, come anticipato, lazione della
Procura deve ritenersi fondata, sia pure entro limiti quantitativi minori da quelli
indicati in citazione. Anche per il diritto risarcitorio
vantato per tale danno, in realtà, può ritenersi eccepita la prescrizione, da parte dei
convenuti, data lampiezza della relativa formulazione nei loro scritti difensivi. Per il danno in questione, tuttavia,
leccezione stessa non è fondata. Il danno allimmagine si inquadra,
come ben osservato in aula dalla Procura, tra i danni di durata; tra i danni,
cioè, che non esauriscono subito i loro effetti, ma che vedono gli effetti stessi della
lesione protrarsi nel tempo per un periodo variabile da caso a caso, in relazione
anche alle dimensioni ed alla consistenza della lesione medesima, rinnovando ed
alimentando di momento in momento il corrispondente diritto risarcitorio (cfr. in
proposito, di questa Sezione sent. n°557-R/2000). Daltronde, nel caso, il clamor e la divulgazione giornalistica della
vicenda, alla quale pure va assegnato un certo ruolo nella emersione e dimensionamento del
danno allimmagine (v. di questa Sez. sent. n°39/2002, paragrafo 6.4, nonché Sez.
I^ Giu. Centr. dAppello n°305-A/2001) si è avuto entro il predetto termine
quinquennale di prescrizione, pur accordando -per favor
debitoris- effetto interruttivo alla citazione e non allinvito a dedurre: gli
articoli di stampa che si sono occupati della vicenda sono tutte del gennaio 2001 ed il clamor (anche quello interno) è pressoché coevo. 23) Così respinta
leccezione di prescrizione per il diritto risarcitorio relativo al danno
allimmagine, nel merito, il Collegio ritiene fondato laddebito su cui poggia
tutta la linea ragionativa dellaccusa: laver, cioè, i convenuti dato per
scontato la stabilità nel tempo della falda sulla quale è stata costruita la
palestra, segnalata nello s. geologico del dr. Tarquini del 1984, elaborato per la
Variante al Programma di Fabbricazione del Comune di Ferentillo (v. pag.33
della citazione). Trattasi di un errore tecnico
inescusabile, che evidenzia, in relazione alle caratteristiche del caso, la colpa grave
dei convenuti, per aver usato nellattività di progettazione-direzione dei lavori,
da un lato, e nelladempimento dei doveri propri del capo dellufficio tecnico
comunale, dallaltro, uno sforzo di diligenza ampiamente al disotto di quello medio,
proprio delle figure professionali ora dette, ex art. 1176 cc . Dopo la redazione dello s. del dr.
Tarquini, che indicava la presenza della falda a 6.00 m. circa dal p.c. (v.
pag. 27 della relativa copia in atti), infatti, non è stato operato nessun altro
approfondimento sulla falda stessa, ai fini specifici della redazione del progetto della
palestra, che si badi proprio su tale falda doveva essere costruita. E, questa, una mancanza
gravissima, resa ancor più significativa, sul piano normativo, dal fatto che tra la data
del predetto s. (1984) e quella di redazione del progetto del I° e II° lotto funzionale
è intervenuto il DM 11/3/1988, recante norme integrative dei Criteri generali e
(delle) prescrizioni per la progettazione, la esecuzione ed il collaudo delle opere di
sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Trattasi, vale evidenziarlo, di decreto
che, come correttamente rilevato in citazione da parte attrice, prevede tutta una serie di
studi e di accertamenti sui quali basare la progettazione di unopera, in relazione
alla caratterizzazione geotecnica del suolo (v. lettera A.2. :
Prescrizioni Generali del citato DM)
e tenendo anche conto della circolazione idrica superficiale e sotterranea (v.
lettera B.5. Relazioni sulle indagini. del predetto DM). In particolare, sotto questo ultimo
profilo, nel cennato decreto si precisa che le indagini geotecniche (devono
comprendere) perforazioni di sondaggi o scavi, prelievo di campioni, rilievo delle
falde acquifere, prove in laboratorio, prospezioni geofisiche (v. lettera B.4. mezzi di indagine del ripetuto D.M.). Tutta la normativa del DM in questione,
in sostanza, orienta la progettazione in termini tali da indurre a considerare i fattori
che possono influire sullopera da costruire, allevidente fine di ridurre al
minimo gli imprevisti, se non di eliminarli completamente (v. pag. 22 della
citazione). Ora, come giustamente ha osservato
parte attrice, a fronte di un quadro normativo-tecnico così chiaro, e soprattutto
tale da consentire di graduare le indagini geologiche a seconda del tipo di sito e di
terreno sul quale realizzare lopera, i progettisti della palestra polifunzionale di
Ferentillo non compiono, e dal canto suo il responsabile dellUfficio Tecnico
comunale non fa compiere, non solo alcuno s. geologico o geotecnico da allegare alla
progettazione, ma nemmeno alcuna indagine, rilevazione o ispezione che sia ; il progetto
agli atti del (predetto) comune, presentato il 12/7/1993 e approvato il giorno dopo, non
presentava in allegato alcuna relazione geologica o idrogeologica, nonché alcun cenno
tecnico al contesto territoriale in cui l edificio si andava ad inserire (v.
pag. 23 della citazione). Trattasi effettivamente di una carenza
gravissima, che evidenzia lassoluta mancanza di ogni considerazione tecnica dello s.
del dr. Tarquini del 1984. La difesa dei progettisti-direttori dei
lavori, invero, confutano la inadeguatezza delle indagini funzionali alla
progettazione lamentata dalla Procura e, con lausilio di una consulenza tecnica,
sostengono che lo s. del Tarquini, elaborato per la variante al Piano di Fabbricazione,
era sufficiente ad orientare la progettazione; chiedono, quindi, la escussione di testi
per provare che, nellelaborazione del progetto dellimpianto sportivo, è
stato esaminato e vagliato lo s. del dr. Tarquini e per provare che, in fase
di elaborazione del (predetto) progetto, sono stati effettuati diversi sopralluoghi
sullarea prescelta (v. pagg. 56 della memoria dellavv. Segarelli
del maggio 2002). A ben vedere, nel caso, non vè
stata inadeguatezza, ma mancanza assoluta di una qualsivoglia attività
di cognizione preventiva per la progettazione, ulteriore rispetto al ricordato s.
del dr. Tarquini del 1984. Daltro canto, che lo s. del dr.
Tarquini sia stato considerato dai convenuti è alquanto probabile, e sul punto il
Collegio ritiene superflua anche la prova per testi chiesta dalla difesa dei medesimi; ma
trattasi, ed è questo il profilo delladdebito, di una considerazione meramente
cognitivo-pscicologica e non tecnico-normativa, ex citato DM del 1988. I convenuti, insomma, hanno preso atto
della falda e di quanto su di essa diceva lo s. del Tarquini, ma non ne hanno tratto, a
fini progettuali, le logiche conseguenze, con i necessari approfondimenti imposti dalla
particolarità dellarea sulla quale costruire la palestra, conformemente ai canoni
introdotti dal ripetuto DM del 1988, e dal costo dellopera; e tutto ciò è ancor
più grave ove si consideri che lo s. del dr. Tarquini risaliva al 1984 e dedicava alla
falda appena 11 riga (v. pag. 27 della relativa copia in atti). Palese, nel descritto contesto, la
colpa grave dei convenuti, vale solo precisare, quanto al capo dellUffico Tecnico,
che ciò che gli si imputa non è di non aver verificato il merito della progettazione,
come mostra di ritenere la difesa del medesimo laddove invoca il non eccessivo livello di
conoscenza tecnica del P., legata alla sua qualifica di Geometra (v. pag. 2 della nota
controdeduttiva e pag. 6 della memoria del maggio 2002), ma di aver consentito
lapprovazione del progetto sebbene non recasse in allegato alcuno s. atto a
dimostrare che la falda, segnalata da tempo, fosse stata davvero esaminata, in relazione
alle prescrizione ed ai fini perseguiti dalla più volte richiamata normativa di settore. 24) Una volta che il progetto è
stato così lacunosamente elaborato ed approvato, la sua concreta esecuzione, e la
connessa direzione dei lavori, ha finito per costituire un inutile tentativo di rimediare
agli inconvenienti della presenza dellacqua a livelli via via minori dei 6 metri
indicati nello s. del dr. Tarquini; e di tanto danno atto le varie perizie di variante,
tutte determinate -in larga parte- da problemi connessi alla risalita della falda. In questo senso, come giustamente
osservato da parte attrice, il proliferare di relazioni geologiche durante
lesecuzione dei lavori, e non in sede di progettazione, dimostra la sussistenza e la
rilevanza del problema della risalita della falda e, per converso, lassoluta
inidoneità del progetto a supportare tecnicamente la corretta costruzione dell
opera (v. pag. 26 della citazione). La prima relazione geologica, redatta
il 6/4/1994 dal dr. Bronzi su incarico della ditta appaltatrice, prima dellinizio
dei lavori (su questo dato il Collegio condivide le argomentazioni della difesa del Capo
Ufficio Tecnico P., di cui a pag. 7-8 della memoria del maggio 2002), rileva la presenza
della falda non più a 6 metri, ma a 4 metri. Ad essa fa seguito la prima perizia di
variante, preannunciata dallarch. A. al Sindaco di Ferentillo con la nota del
14/5/1994, nella quale vale riportarla per esteso veniva precisato che :
nel corso dei lavori si sono verificate condizioni diverse da quanto previsto
precedentemente, consistenti, tra laltro, nella presenza di acqua a
meno di 4 metri dal piano di campagna (v. allegato 6 alle controdeduzioni
dellA.). Nellagosto seguente, nonostante
la predetta relazione geologica del dr. Bronzi, la ditta appaltatrice dei lavori
partecipava allA. perplessità sulla idoneità dello strato del sottosuolo
destinato a sedime di fondazione delle strutture interrate della palestra (v. nota
della Impr. Investimenti Immobiliari 3 I, in data 5/8/1994, ex allegato 8 alle
controdeduzioni dellA.). Nel successivo mese di ottobre, poi, si
hanno le prime, concrete manifestazioni dellacqua della falda, sub specie di
materiale torboso e si redige apposito Verbale di Constatazione,
nel quale si precisa che in corrispondenza della soletta di fondo della cavea della
gradinata, a partire dalla quota 241,50, sono comparsi materiali torbosi umidi,
costituenti il fondo del lago che in antico occupava la zona (v copia di tale
verbale, ex allegato 10 delle controdeduzioni dellA.). Si arriva, così, alla seconda perizia
di variante, redatta nel febbraio del 1995, nella quale si chiarisce che sono emersi degli
imprevisti e che, per maggior sicurezza contro il pericolo di risalita della falda e
linconsistenza del piano attuale, è necessario costituire un sottofondo con vespaio
in pietrame e realizzare una rete di drenaggio con conseguenti scavi, rinterri, tubazioni,
canalette di scolo, pozzetti (e) creare il piano dellarea di gioco con soletta in
calcestruzzo armata con doppia rete (v. Relazione del Direttore dei Lavori alla
seconda perizia di variante del 18/2/1995 in atti). I lavori vengono realizzati e
collaudati, e ai suddetti accorgimenti i convenuti assegnano un ruolo
risolutivo del problema, fino a sostenere che, se correttamente usati, essi avrebbero
impedito l allagamento della palestra ; inviano, a dimostrazione di ciò, altra
relazione peritale di parte e chiedono anche di sentire dei testi ed un consulente tecnico
dUfficio (v. pagg. 8, 9 e 11 della memoria dellavv. Segarelli del maggio
2002). La documentazione in atti dimostra ben
altro, rispetto alla idoneità dei predetti accorgimenti ed al loro colpevole
non utilizzo da parte del Comune. Dopo neanche un anno dal collaudo, il
Comune di Ferentillo, nel corso della realizzazione del 3° e 4° lotto per il
completamento dellimpianto sportivo, chiede alla Geostudi la redazione di una nuova relazione
geologica e geotecnica, che viene redatta il 29/7/1996, nella quale, per la prima volta,
vengono rilevati i termini esatti del problema della falda e delle sue concrete
caratteristiche. Frattanto i lavori proseguono con
alterne vicende, venendo sospesi per la comparsa dellacqua nella palestra che, in
disparte le affermazioni del P. sulla comparsa della stessa già nel 1997 (v. scritti
difensivi del medesimo), è documentalmente attestata in atti una prima volta nel
febbraio-aprile 1998 (v. verbale di sospensione del 19/2/1998 e di riperesa del 28/4/1998
in atti) e subito dopo, nel successivo mese di luglio. Tale ultima sospensione risulta
determinata dalla necessità di procedere alla variante di progetto per lavori
imprevisti (cfr. verbale di sospensione di pari data in atti); lavori che
sostanzialmente sono quelli occorrenti per una eventuale bonifica (della) falda
esistente, dalla stensione imponderabile (v. perizia di variante
suppletiva, redatta dallo stesso A. il 20/7/1998). Seguono ulteriori riprese e
sospensioni, per la presenza di acqua allinterno della palestra (v.,
testualmente, verbale di sospensione del 19/3/1999), fino a quando lo stesso A., con nota
del 18/8/1999, relazionando al sindaco di Ferentillo sullandamento dei lavori, fa
presente che: a) i lavori del 4° lotto
risultano completati in ogni loro parte e che comunque non sono stati formalmente
ultimati, allo scopo di definire la soluzione più idonea alla bonifica della falda; b) a seguito di una precisa
verifica tecnica risulta possibile eliminare il noto problema dellacqua della falda,
prevedendo delle idonee canalizzazioni di deflusso per una lunghezza di circa ml.
580,00; c) la spesa per la
realizzazione di tali opere è stata preventivamente valutata in £ 140.000.000
circa e si ritiene opportuno prevedere lintegrazione dei nuovi lavori di
bonifica con quelli relativi al 4° lotto di completamento, (quale) variante suppletiva,
che, come ricordato in precedenza, sono in attesa di essere formalmente chiusi (v.
relativa copia in atti).
Ebbene, una lettera del genere ha senso solo a condizione di ritenere gli
accorgimenti realizzati a seguito della seconda perizia di variante (quella,
per intenderci, del 1995) assolutamente inidonei ad evitare la risalita dellacqua
nella palestra. Di qui linutilità di sentire,
ora, testi e/o consulenti tecnici sulla pretesa attitudine degli accorgimenti stessi a
tenere, allora, la situazione sotto controllo.
La vicenda, poi, si è chiusa con lapposito intervento di risanamento (£
463.285.351) di cui si è detto al precedente paragrafo 19) : in maniera diversa, quindi,
dalla perizia di variante ipotizzata dallA..
25) Così definiti i profili relativi alladdebitata condotta ed alla
colpa grave che lha sostenuta, il Collegio ritiene di non poter accogliere le
richieste di integrazione del contraddittorio, avanzate dalle difese dei convenuti; tanto
con riferimento agli Amministratori che hanno localizzato lopera (evocati
dallavv. Rampini a pag. 17 della sua memoria del maggio 2002), non inserendosi una
simile localizzazione nella catena causale del danno, come attesta la relazione peritale
del consulente tecnico della Procura; quanto con riferimento ai due geologi che
hanno redatto le relazioni idrogeologiche sulle quali hanno fatto affidamento tutti i
convenuti (v. ancora pag. 17 della memoria dellavv. Rampini), atteso che
entrambe dette relazioni non sono mai state funzionalizzate alla redazione del progetto
della palestra, ma a fasi diverse da essa. Relativamente, poi, allimpresa
appaltatrice, che pure aveva lonere di provvedere al progetto
strutturale (cfr. ancora pag. 17 della memoria dellavv. Rampini), deve
osservarsi che essa si è trovata a redigere tale progetto senza il benché minimo
orientamento sullentità e soprattutto sulle caratteristiche della falda, e ciò
proprio a causa della mancata realizzazione di uno s. ad hoc nella fase della redazione del progetto di
massima, o di quello relativo al I° e II° lotto funzionale, quale sede
naturale di realizzazione di un siffatto s., per consentire, nelle fasi
successive (e segnatamente in quella esecutiva), i necessari approfondimenti del caso. Parimenti non possono essere chiamati
in giudizio gli amministratori che hanno approvato il progetto (evocati sia dallavv.
Rampini che dallavv. Segarelli) e i collaudatori del 1° e 2° lotto (evocati dal
solo avv. Segarelli), posto che la natura tecnica della materia su cui è intervenuta
lapprovazione stessa lascia, quanto ai primi, agevolmente intravedere -allo stato
degli atti- lassenza di una qualche loro colpa grave, mentre i secondi si sono
limitati a verificare la rispondenza dei lavori eseguiti ai progetti, senza che con ciò
si possa muovere loro alcun addebito; giusta le considerazioni espresse in aula dal PM,
per entrambi i predetti, evocati soggetti. 26) Passando a questo
punto al danno, il Collegio ritiene che effettivamente il comportamento addebitato
ai convenuti sia stato idoneo, in relazione alla sua gravità in concreto, a ledere
limmagine del Comune di Ferentillo, con ciò stesso determinando una spesa
necessaria al (suo) ripristino (ex Cass. SS.UU. Civ. n°5668/1997 e n°744/1999). Al riguardo, contrariamente
allassunto della difesa del P., che fa dipendere lesistenza del danno
allimmagine dalla specifica prova della spesa necessaria (rectius: sostenuta)
per il ripristino della immagine, richiamando Sez. I^ Giur. Centr. dAppello
n°209-A/1999 (v. pagg. 17-18 della memoria dellavv. Rampini del maggio 2002), deve
qui ribadirsi quanto già considerato da questa Sezione in ordine allinquadramento
del danno allimmagine nellambito del danno evento e non nel
danno conseguenza (v. al riguardo, di questa stessa Sezione, sent.
n°557-R/2000). Limmagine ed il prestigio
costituiscono dei beni essenziali per lesistenza stessa della persona giuridica
pubblica, ed in questo senso la loro lesione costituisce un danno esistenziale; danno che
si perpetra in forza della semplice lesione dei predetti beni-valori e che pone, per ciò
solo, un nocumento patrimoniale, rappresentato -da un lato- dalla vanificazione delle
spese sostenute per il mantenimento e lelevazione dellimmagine e del prestigio
dellente pubblico e -dallaltro- dalle spese comunque occorrenti per il
ripristino di tali beni-valori (cfr., al riguardo, la già citata sent. n°557-R/2000 di
questa Sezione). Il problema della prova
dellesistenza e della patrimonialità di un siffatto danno va, dunque, disancorato
da quello della prova della specifica spesa sostenuta per ripristinare limmagine,
anche perché si badi limmagine dellente pubblico, a differenza di
quella dei privati, va necessariamente ripristinata e non semplicemente
riparata (cfr. le richiamate sentenze delle SS.UU. della Cassazione), ed è
noto che il ripristino è cosa diversa dalla riparazione, non
consentendo in nessun modo di stabilire esattamente i costi ed i tempi della sua
realizzazione e dare, quindi, altrettanto esattamente prova degli uni e degli altri. Per tali ragioni, quindi, il problema
della determinazione della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico
leso (ex ripetute SS.UU. n°5668/1997 e n°744/1999) va risolto in via equitativa,
ex art. 1226 cc, mentre lesercizio del relativo potere di valutazione del danno è
stato attribuito alla Corte dei conti nel chiaro, sebbene inespresso, presupposto che la
Corte stessa è il giudice naturale dellanalisi e valutazione dei costi
dellattività amministrativa e, dunque, anche di quella occorrente per il ripristino
dellimmagine pubblica (ex art. 25 Cost.) . Daltronde, la giurisprudenza
prevalente, successiva alla Sezione I^ Giur. Centr. dAppello n°2009-A/1999, citata
dalla difesa del P., è andata sempre più orientandosi nel senso di non richiedere, ai
fini dellesistenza del danno allimmagine, una prova specifica sulle spese
sostenute per il ripristino dellimmagine stessa (cfr., tra le tante, Sez. Giur. Reg.
Piemonte n°935 e 937/2000; Sez. III^ Giur. Centr. dAppello n°279-A/2001 e Sez. I^
Giur. Centr. dAppello nn. 16-A e 48-A/2002). 27) Così definiti i termini
generali del problema, nel caso, bisogna anzitutto chiarire che la condotta addebitata ai
convenuti è stata, come anticipato, idonea in concreto a ledere limmagine del
Comune di Ferentillo. Questa Sezione, in conformità al
prevalente indirizzo della giurisprudenza di questa Corte ed in assonanza con le pronunce
delle SS.UU. della Corte di Cassazione, da tempo ritiene che il danno allimmagine ed
al prestigio della P.A. non si correli necessariamente ad un reato. Raccordandosi con
lart. 2043 cc. e non con il successivo 2059 c.c., il danno allimmagine della
P.A. può discendere anche da un illecito extrapenale, e dunque anche da un illecito
amministrativo, purché idoneo, nella sua intrinseca consistenza fenomenica, a
produrre una perdita di prestigio ed un grave detrimento alla personalità pubblica
(cfr., tra le tante, di questa stessa Sez. sent. n°628-R/1998 e n°620-EL/2000). Ebbene, in fattispecie, non può
seriamente dubitarsi dell idoneità causale della condotta addebitata ai convenuti a
determinare un danno allimmagine del Comune di Ferentillo, ove si consideri che tale
Comune, proprio con limpianto di arrampicata sportiva, previsto allinterno
della palestra che poi si è allagata, si era candidato a divenire sede di eccellenza per tale competizione. Del resto, nella stessa relazione dellA. al progetto del I° e II° lotto funzionale per la realizzazione del predetto impianto si legge che: con la previsione di una struttura artificiale al coperto, si offre a Ferentillo la possibilità di effettuare Campionato del mondo, Coppa europea , Campionato italiano di Arrampicata sportiva e soprattutto lItalia centrale può rispondere ad un crescente e rilevante domanda di questa specifica attrezzatura (v. pag. 4 della cennata relazione in atti). Alla stregua di una siffatta
aspettativa, ben si comprende come un vizio di progettazione-direzione lavori, che di per
sé non riveste, nel novero degli illeciti amministrativi, una gravità tale da poter
compromettere il prestigio dellente che lo subisce, nel caso, abbia finito per
vulnerare significativamente limmagine del Comune di Ferentillo, fiaccandola nel
punto più alto delle sue aspettative in quel momento, come daltronde indicano gli
articoli di giornale in atti che, con facile ironia, hanno parlato di Una
arrampicata sullacqua, di Mare e montagna e di
Palestrapiscina. 28) Certa dunque la lesione
dellimmagine, ad essa si collega anche una spesa necessaria al
ripristino dellimmagine stessa; spesa da determinare principalmente con
riferimento alla dimensione della lesione e non piuttosto con riferimento a quanto
specificamente sborsato, come chiarito pocanzi; anche perché, come detto in altre
vicende analoghe, quantunque si dovessero individuare ed isolare spese
specificamente rivolte alla riparazione della immagine pubblica, non può realisticamente
ritenersi che esse siano di per sé sole sufficienti al ripristino dellimmagine
stessa, dipendendo un tale ripristino da spese molto più consistenti, articolate e
trasversali, che sfuggono alla determinazione del loro preciso ammontare e mal si prestano
ad una specifica prova, mentre gli oneri complessivi, per la parte non sopportata dal
responsabile, restano comunque a carico della collettività (cfr. ancora le citate
sent. n°557-R e n°620-EL/2000). In siffatto contesto, è evidente che il problema della determinazione della spesa occorrente per ripristinare il bene giuridico leso, si trasfonde essenzialmente in quello della individuazione delle dimensioni, per consistenza e gravità, della lesione stessa; lesione che, radicata nellambiente sociale, a sua volta, mal si presta ad una puntuale identificazione, tenuto anche conto delle incertezze legate alla sua durata e persistenza nel tempo, e può essere apprezzata solo in via equitativa.
Nel concreto esercizio di tale potere, e per lindividuazione delle dimensione
del danno nel senso più aderente possibile alla spesa necessaria al ripristino del
bene giuridico leso, soccorreranno i vari criteri elaborati dalla giurisprudenza a
tal proposito, pure richiamati in citazione da parte attrice. Trattasi peraltro di criteri che,
facendo riferimento a specifici elementi, oggettivi, soggettivi e sociali
(cfr. in tal senso sent. n°211/1995 di questa stessa Sezione), colgono -ognuno di essi-
solo una parte del danno, la cui completa determinazione -nel senso sopra precisato- resta
affidata allapplicazione congiunta e coordinata di tutti i cennati criteri. Così, per citarne alcuni, ai criteri oggettivi della gravità dellillecito commesso -in relazione allo specifico bene tutelato ed alle modalità della sua realizzazione- e delle eventuali reiterazioni dellillecito stesso, si affiancheranno quelli soggettivi, relativi alla collocazione che il convenuto ha nellorganizzazione amministrativa ed alla sua capacità di rappresentare lAmministrazione, e quelli sociali, basati sulle capacità esponenziali dellente, sulle sue dimensioni territoriali, sulla rilevanza -interna o internazionale- delle funzioni al medesimo intestate, sullampiezza della diffusione e del risalto dato allillecito, ecc. . Orbene, in applicazione dei suddetti criteri, nel caso, il danno non può superare £ 30.000.000; somma comprensiva degli oneri rivalutativi chiesti da parte attrice. Tanto nella considerazione che sebbene la condotta addebitata ai convenuti ha leso limmagine del Comune di Ferentillo nel punto e nel momento più elevato del suo tendere, è però altrettanto vero che: a) trattasi di un comune di modeste dimensioni; b) i convenuti, pur rivestendo un ruolo di vertice nei rispettivi settori di competenza, non esplicavano attività alle quali si raccorda una rilevante capacità rappresentativa del comune stesso; c) la vicenda ha avuto diffusione solo sulla stampa locale e per un periodo limitato di tempo (dagli atti forniti dalla Procura non emergono articoli ulteriori e successivi rispetto a quelli del gennaio 2001). Sotto altro profilo, deve anche considerasi che, sebbene non siano ipotizzabili allo stato degli atti responsabilità concorrenti con quelle dei convenuti, per assenza di colpa grave e/o di nesso di causalità, è tuttavia innegabile che una certa valenza di occasionalità, anche se non di vero e proprio condizionamento causale, può essere ravvisato in taluni fattori che pure sono emersi nella vicenda, quale ad esempio la rapidità con cui è stato approvato il progetto del I° e II° lotto funzionale (il giorno dopo la sua presentazione); daltro canto, lo stesso agire procedimentalizzato, proprio degli Enti Pubblici, ha tendenzialmente rallentato le operazioni di recupero e/o di limitazione dei danni. Sotto questo duplice punto di vista, quindi, il Collegio ritiene di poter ridurre limporto del danno come sopra determinato, dando così sfogo anche alla richiesta di riduzione delladdebito formulata nella nota controdeduttiva dellA. e dellArchitettura S. con riferimento allart. 1227 cc (v. pag. 4 di tale nota), e di fissare la somma di condanna in £ 25.000.000, pari a 12.9111. 29) Su tale somma, pertanto, andranno applicate le percentuali entro cui la Procura ha ritenuto di stabilire la misura della responsabilità dei convenuti : lA., quindi, dovrà pagare il 60% del predetto importo, pari -in cifra tonda- a 7.746; i restanti convenuti, invece, dovranno pagare il 20% ciascuno dellimporto stesso, pari -in cifra tonda- a 2.5582 ciascuno. 30) Resta stabilito che sulle somme di condanna come sopra fissate andranno corrisposti gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo, ai sensi dellart. 1282 c.c. . Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno ripartite in proporzione della relativa condanna, ai sensi dellart. 1, comma 1 quater, della l. n°20/1994. Conseguentemente, le spese per gli atti propri dei singoli convenuti restano a loro esclusivo carico, mentre quelli collettivi si ripartiscono tra i convenuti medesimi in proporzione della relativa condanna e, dunque, nella misura del 60% a carico dellA. e dell 20% ciascuno a carico degli altri due convenuti. P. Q. M. LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale
dellUmbria CONDANNAA. S., P. V. ed Architettura S. & P. di Architetti A. S., B. P., M. A., al pagamento a favore del Comune di Ferentillo della somma rispettivamente di 7.746 (settemilasettecentoquarantasei euro), quanto allA., e di 2.582 (duemilacinquecentottantadue euro) ciascuno, quanto agli altri convenuti. Sulle somme di cui sopra sono dovuti
gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo. Liquida altresì, a favore dello
Stato, le spese di giudizio, da ripartire tra i predetti come in motivazione, nella
misura, alla data di pubblicazione della sentenza, di Così deciso in Perugia, nella Camera
di Consiglio del 4/6/2002.
LEstensore
Il Presidente
(Fulvio Maria Longavita)
(Lucio Todaro Marescotti) Depositata in Segreteria il
19/10/2002
Il
Direttore della Segreteria (Maria Borsini) |