|
In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale regionale dellUmbria composta dai seguenti Magistrati: Dott. Lucio TODARO Presidente Dott. Fulvio Longavita Consigliere Dott. Cristiana RONDONI Referendario relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel giudizio di responsabilità iscritto al n.9656/E.L. del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei Conti per la Regione Umbria, nei confronti dei Signori:
G. M. nato a T. il 13 gennaio 1938 ed ivi residente in strada di collesecozza, 88, rappresentato e difeso, giusta delega a margine dellatto di costituzione in giudizio, dallavv. Stefano Neri e dallavv, Giovanni Ranalli, e con loro elettivamente domiciliato in Perugia, Via Vincioli n. 3 (studio avv. Antonio Coaccioli );L. M. nato a T. il 26 novembre 1933 ed ivi residente in via Turati, n. 27; Visti l'atto introduttivo e tutti gli atti e documenti del giudizio; Uditi nella pubblica udienza del giorno 19 dicembre 2001, con lassistenza del segretario sig.ra Elvira Fucci, il Relatore, Referendario Dott.ssa Cristiana Rondoni, il P M, nella persona del Procuratore Regionale Dott. Massimiliano Minerva, assente lavvocato Giovanni Ranalli, per il convenuto M.. Ritenuto in
F A T T O Con atto di citazione notificato il 13 ottobre 2001, la Procura regionale della Corte dei conti per lUmbria ha citato in giudizio innanzi a questa Sezione i signori M. G. e M. L., rispettivamente vicesindaco e funzionario del comune di T., per rispondere del danno allimmagine subito dallamministrazione comunale di T., per il reato previsto e punito dallarticolo 479 c.p. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici). Dagli atti risulta che il Tribunale di T., sezione unica penale, con sentenza n. 37/99 del 30 aprile 1999, resa ai sensi degli artt. 444 c.p.p. e segg., ha applicato ai due nominati la pena di mesi otto di reclusione (pena sospesa per entrambi), riconoscendoli colpevoli del reato di cui allarticolo 479 c.p., per avere il M., quale vicesindaco del comune di T. addetto allautenticazione delle firme apposte dagli elettori per la presentazione delle liste per le elezioni del 1995, (elezioni regionali dellUmbria e provinciali di T.) e il M., quale funzionario addetto al medesimo compito, falsamente attestato che molte delle sottoscrizioni di alcuni elenchi dei sottoscrittori delle liste elettorali (come compiutamente individuate ed elencate nel capo di imputazione della citata sentenza e nella costituzione di parte civile) erano state apposte in loro presenza da elettori correttamente identificati dagli stessi funzionari, mentre ciò non era mai avvenuto, per essere le suddette firme risultate apocrife. Sostiene il Pubblico Ministero che il comportamento dei convenuti è gravemente offensivo del prestigio e della personalità pubblica dellAmministrazione, ovvero causa di un danno allimmagine da quantificarsi, ai sensi dellarticolo 1226 cod. civ. in una somma pari a euro 25.822,84 (50.000.000 di lire). Di tale somma devono rispondere, a giudizio della Procura, i convenuti, in solido tra loro, in relazione al disposto di cui allarticolo 1, co. 1 quinquies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dellevento lesivo, agli interessi e alla spese di giudizio. In particolare evidenzia il P.R. come, dagli atti del procedimento penale, sia risultato che il M., quale vicesindaco del comune di T. addetto alla autenticazione delle firme apposte dai sottoscrittori delle liste per le elezione regionali dellUmbria e provinciali di T. del 1995, in data 28 marzo 1995 abbia attestato falsamente che numerose firme degli elenchi n,1,3,5,10,27,30 relative alla lista del Partito Laburista per le elezioni provinciali (per un totale di 97 sottoscrizioni) e degli elenchi n,3,8,16,18,20,23,24,25,26,28,29 relative al medesimo Partito Laburista per le elezioni regionali (per un totale di 231 sottoscrizioni), erano state apposte in sua presenza da elettori previamente identificati, mentre in realtà ciò non era avvenuto, per essere le firme stesse risultate apocrife. E anche risultato che il M., quale funzionario del comune di T. addetto alla identificazione delle firme, in date comprese tra il 25 e il 28 marzo 1995 ha attestato falsamente che numerose sottoscrizioni degli elenchi n,19/28,20/3,20/6,20/8,20/19,22/1,22/11,23/2,23/4,23/5,23/9,23/10,23/12,23/13,23/17,23/20,24/24 relativi alla lista dellUnione dei Progressisti per le elezioni regionali per un totale di 272 sottoscrizioni), dellelenco n. 29/40, relativo alla lista dei Verdi per le elezioni regionali (per un totale di 20 sottoscrizioni), degli elenchi n.8.20,26,28 relativi alla lista del Partito Comunista per le elezioni provinciali (per un totale di 10 sottoscrizioni) e degli elenchi n.1/5,3,9,25 relativi al medesimo Partito Comunista per le elezioni regionali (per un totale di 19 sottoscrizioni), erano state apposte in sua presenza da elettori previamente identificati dallo stesso M., mentre in realtà ciò non era avvenuto, per essere le firme stesse risultate apocrife. In ordine ai predetti fatti, causativi di danni allerario sotto il profilo del danno al prestigio e allimmagine patito dal Comune di T., è stato notificato al M. e al M., in data 30 maggio 2001, il prescritto invito a fornire deduzioni. Il M., con deduzioni del 15 maggio 2001,ha respinto ogni addebito ed ha affermato che la lesione del prestigio e dellimmagine non può essere ipotizzata in capo ad un ente (pubblico), in quanto diritto personalissimo, e che, infine, lautenticazione delle firme per la presentazione delle liste di un partito non è una manifestazione della volontà dellamministrazione comunale, ma unazione commessa a titolo personale dal pubblico ufficiale in un ambito estraneo allattività amministrativa. Il M., nelle deduzioni del 12 giugno 2001 e nel corso dellaudizione personale svoltasi il 20 giugno 2001, nonché nella memoria depositata il 7 novembre 2001, ha precisato che le firme, in quanto illeggibili, non dovevano essere accettate dallufficio ricevente, ed ha contestato che vi sia stato un danno allimmagine per il Comune di T.. Ha inoltre precisato che le persone firmavano in sua presenza, ma venivano identificate da collaboratori forniti dai partiti e che, quando non si fidava troppo, apponeva la propria firma in calce alle liste sotto forma di sigla inintelligibile, al fine di non farle accettare dagli uffici riceventi. Sostiene il Procuratore che la prova della commissione del grave illecito risulta dagli atti di polizia giudiziaria dai quali emerge che numerosi sottoscrittori hanno disconosciuto una o più delle firme figuranti sulle liste e dalla relazione tecnica redatta in sede di consulenza tecnica (grafica) alla base della richiesta di rinvio a giudizio del 3 marzo 1998, che dichiara apocrife moltissime delle firme, nonché dalle sommarie informazioni fornite dal signor Bernardino Di Calisto, gestore di un bar, in data 24 settembre 1997, il quale ebbe a dichiarare che la persona che gli aveva richiesto di sottoscrivere una delle liste, chiese ed ottenne di poter lasciare la lista in questione presso il bar, per poi ritirarla dopo qualche giorno completa di sottoscrizioni. Tali fatti - secondo laccusa - si pongono in contrasto con la normativa in materia ed in particolare con larticolo 20 della legge 4 gennaio del 1968 n.15 in tema di autenticazione delle sottoscrizioni, richiamato dallarticolo 14 ,comma 2, della legge 21 marzo 1990, n.53, secondo il quale "lautenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nellattestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza, previo accertamento dellidentità della persona che sottoscrive" (co. 2) e "il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dellautenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dellufficio", (co.3). Secondo la tesi del P.R. "è proprio lattività consistente, da un lato, nella mancata identificazione dei sottoscrittori e nellassenza dei pubblici ufficiali al momento della sottoscrizione, dallaltro, nella falsa attestazione della (inesistente) verificazione di queste due circostanze rientranti nella sfera volitiva di esclusivo dominio dei due convenuti che integra la condotta illecita alla base della pretesa risarcitoria di cui è causa", in quanto ipotesi di responsabilità amministrativa per grave violazione degli obblighi di servizio. Con memoria del 21 novembre 2001 si è costituito in giudizio il convenuto M., conferendo procura speciale allavvocato Stefano Neri e allavv, Giovanni Ranalli. Nellatto difensivo si evidenzia anzitutto che la sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di T. ai sensi dellart. 444 c.p.p. non può costituire fondamento per la responsabilità erariale. Da ciò si fa derivare lasserita mancanza di prova del danno sofferto dallamministrazione, prova che non può essere soddisfatta dal solo fatto che il comune sia costituito parte civile nel giudizio penale. La difesa sostiene inoltre che "i fatti assunti dalla Procura a fondamento della pretesa risarcitoria de qua siano del tutto inconferenti e generici rispetto alla posizione del M. e, comunque, inadeguati a sostenere una così ingente richiesta risarcitoria". Allodierna udienza pubblica, il Procuratore si è sostanzialmente riportato a quanto sostenuto nellatto scritto, sottolineando che nel caso di specie vi è una evidente lesione dellinteresse al regolare svolgimento delle operazioni elettorali, interesse rilevante fornito di copertura costituzionale (artt. 1, 48, 49), in quanto i convenuti avevano rispetto allo stesso una funzione fidefacente e certificativa. A tale proposito il Procuratore richiama per tutte la sentenza della Cassazione Penale n. 413 del 25 gennaio 1973, secondo la quale "le autentiche di firme dei presentatori di candidature non servono a conferire allatto una maggiore efficacia probatoria, ma costituiscono lelemento per attribuire giuridica esistenza alle dette dichiarazioni, le quali divengono rilevanti nellordinamento giuridico solo qualora sia intervenuta lautentica ad opera del pubblico ufficiale a ciò autorizzato (notaio, pretore o giudice conciliatore, segretario comunale). Pertanto, il falso materiale o ideologico in questo genere di autentiche ha rilevanza come falsificazione dellatto elettorale, incidendo sulla essenza e sulla funzione dellatto". Conclude il Procuratore con la conferma dellatto di citazione, si oppone al potere riduttivo, fa presente che si tratta di danno esistenziale, che come tale sussiste a prescindere dal clamor, cagionato mediante un comportamento solidale e doloso. In subordine chiede la condanna del M. per il 60% e del M. per il 40%. Considerato in
DIRITTO a) Il preteso danno allimmagine subito dallAmministrazione Comunale è dipeso dal comportamento del signor M. G., vicesindaco del comune di T. e del signor M. L., funzionario del comune di T., i quali hanno falsamente attestato che molte delle firme di alcuni elenchi dei sottoscrittori delle liste elettorali per le elezioni del 1995, (elezioni regionali dellUmbria e provinciali di T.) erano state apposte in loro presenza da elettori correttamente identificati dagli stessi funzionari. Dagli atti risulta che il Tribunale di T., sezione unica penale, con sentenza n. 37/99 del 30 aprile 1999, resa ai sensi degli artt. 444 c.p.p. e segg., ha applicato ai due nominati la pena di mesi otto di reclusione (pena sospesa per entrambi), riconoscendoli colpevoli del reato di cui allarticolo 479 c.p.. Sostiene il Pubblico Ministero che il comportamento dei convenuti è gravemente offensivo del prestigio e della personalità pubblica dellAmministrazione, ovvero causa di un danno allimmagine da quantificarsi, ai sensi dellarticolo 1226 cod. civ. in una somma pari a euro 25.822,84 (50.000.000 di lire). Di tale somma devono rispondere, a giudizio della Procura, i convenuti, in solido tra loro, in relazione al disposto di cui allarticolo 1, co. 1 quinquies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dellevento lesivo, agli interessi e alla spese di giudizio. Il Procuratore, si oppone al potere riduttivo, fa presente che si tratta di danno esistenziale, che come tale sussiste a prescindere dal clamor, cagionato mediante un comportamento solidale e doloso. In subordine chiede la condanna del M. per il 60% e del M. per il 40%. b) Il Collegio ritiene in primo luogo doveroso evidenziare che nel caso di specie non sussiste responsabilità solidale dei due convenuti, in quanto manca tra i due lintento di cooperare alla medesima condotta criminosa. I due soggetti in realtà hanno posto in essere la medesima tipologia di illecito, ma senza lintento di cooperare tra di loro, e senza alcun intento ulteriore, tranne il falso inteso come tale. Si tratta di due fasci di condotte che si muovono parallelamente, ma vanno ognuna per la sua strada, la cui trattazione in un unico processo può giustificarsi soltanto ricorrendo a quella che la dottrina definisce "connessione impropria", in quanto tra le due condotte vi è in comune soltanto la necessità di risolvere identiche questioni (articolo 103 cpc). Non può pertanto accogliersi la richiesta del Procuratore regionale di una condanna in solido dei due convenuti, in quanto levento, nella sua quantificazione globale, non può essere considerato conseguenza di una sola azione od omissione riferibile ad una pluralità di soggetti, nel senso che le loro azioni costituiscano elementi costruiti come coordinati in unitaria sequenza (eadem obbligatio). c) Nel merito, la pretesa attrice per il diritto risarcitorio relativo al danno allimmagine del Comune di T. è fondata. Come più volte affermato da questa Sezione, il problema del danno allimmagine dellAmministrazione si risolve tutto in quello della individuazione dei comportamenti gravemente offensivi del prestigio e della personalità pubblica dellAmministrazione stessa, che solo possono determinare una diminuzione patrimoniale, ovvero una spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso, ed in quello della individuazione dei criteri di determinazione della "spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso", ossia dellampiezza del danno prodotto (cfr. da ultimo sent. Nn 557/R/2000). Quanto alla prima questione - dellindividuazione dei comportamenti gravemente offensivi del prestigio e della personalità pubblica dellAmministrazione - è chiaro che non tutti gli atti o comportamenti genericamente illegittimi, anche se disdicevoli per limmagine dellamministrazione, sono causalmente idonei a provocare una menomazione dellimmagine, cui consegua la necessità di una spesa per il suo ripristino. Sotto questo aspetto assumono importanza soltanto i comportamenti tanto gravemente illegittimi da potersi definire illeciti, anche se non a rilevanza esclusivamente penale. Deve quindi concludersi con questo rispondendo anche alla contestazione del difensore del M. circa linsufficienza della sentenza di patteggiamento ex artt. 444 cpp a costituire fondamento della responsabilità erariale che il danno in parola, come "danno ingiusto" ad uno dei diritti fondamentali della persona giuridica pubblica, ovvero ad una delle più rilevanti "formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità delluomo" (ex art. 2043 cc e 2 Cost.), può discendere anche da un illecito extrapenale che provochi una perdita di prestigio ed un grave detrimento della personalità pubblica, tale da determinare una spesa necessaria al ripristino dl bene leso. Se è vero che la sentenza di patteggiamento non costituisce titolo idoneo a fondare la pretesa risarcitoria nei giudizi amministrativi, deve ricordarsi che dalla stessa questo Collegio può trarre tutti gli elementi utili a provare leffettiva sussistenza del comportamento penalmente illecito dei convenuti elementi che sono presenti in atti - anche secondo quanto dichiarato dalle parti. Inoltre problemi di accertamento dei fatti addebitati non si pongono anche perché entrambe i convenuti hanno ammesso - almeno implicitamente - nelle deduzioni le irregolarità nella raccolta e nellautenticazione delle firme. Inoltre la falsità delle attestazioni di autenticità risulta dai verbali di sommarie informazioni testimoniali rese dai diretti firmatari alla Sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri. d) Cosi chiariti gli aspetti della effettiva commissione, da parte dei convenuti, dei fatti addebitati e della loro rilevanza penale, è indiscutibile che gli stessi abbiano arrecato un grave pregiudizio allimmagine del Comune di T., data la natura e la rilevanza della condotta illecita posta in essere. Nessun dubbio inoltre sussiste circa la riconducibilità del danno stesso alla condotta illecita dei convenuti, in quanto, come precisato più volte dalla giurisprudenza di questa Sezione, il danno allimmagine, in base al principio di "immedesimazione" (di rilievo sociologico ancor prima che giuridico), che porta ad identificare lAmministrazione con il soggetto che per essa agisce, deriva direttamente dal comportamento illecito del dipendente e non dalla diffusione dellillecito stesso che ne da la stampa; diffusione che, quale normale corollario della vita di relazione, esprime semmai la rilevanza sociale che ha il fenomeno degli illeciti commessi dai dipendenti pubblici, sotto il profilo dellattenzione che lopinione pubblica e in definitiva gli amministrati prestano allesercizio delle pubbliche funzioni (cfr. la citata sent. n 557/R/2000). e) Accertato quindi il danno, nonché la sua etiologica rapportabilità alla condotta penalmente rilevante dei convenuti, è evidente che il problema della sua quantificazione, ossia il problema della determinazione della "spesa occorrente per ripristinare il bene giuridico leso", si identifica con quello della individuazione delle dimensioni, per consistenza e gravità, della lesione stessa. Sotto questo aspetto pertanto la quantificazione del danno allimmagine, che risulti certo nella sua ontologica esistenza, dipende dalla "valutazione equitativa del giudice" ai sensi dellarticolo 1226 cc, come da pacifica giurisprudenza in proposito. Al fine di individuare la dimensione del danno nella misura più vicina possibile alla "spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso", la giurisprudenza ha elaborato alcuni criteri, i quali tuttavia, facendo riferimento a specifici elementi, oggettivi, soggettivi e sociali (cfr. in tal senso sent. N. 211/1995 di questa Sezione), riescono a valutare ciascuno una sola parte del danno. Spetta quindi al Giudice giungere attraverso lapplicazione congiunta e coordinata di tutti i cennati criteri, alla completa determinazione dello stesso. In particolare, ai criteri "oggettivi" della gravità dellillecito commesso in relazione allo specifico bene tutelato ed alle modalità della sua realizzazione si aggiungeranno quelli "soggettivi" relativi alla collocazione che il responsabile ha nellorganizzazione amministrativa ed alla sua capacità di rappresentare lAmministrazione, e quelli "sociali", basati sulle capacità esponenziali dellente, sulle sue dimensioni territoriali, sulla rilevanza - interna o internazionale delle funzioni al medesimo intestate e sulla ampiezza della diffusione e del risalto dato allillecito. In applicazione dei suddetti criteri, nel caso, il danno resta fissato in euro 7.746,85 (lire 15 milioni), per il M., in relazione al fatto che quale vicesindaco rivestiva nellente una posizione apicale ed in euro 5.164,57 (lire 10 milioni), per il M.. Tanto nella considerazione che 1) si tratta di un illecito grave, che incide sulla stessa essenza e funzione dellatto elettorale; 2) lillecito è stato posto in essere dal vicesindaco figura di vertice e da un funzionario del Comune, cioè da due soggetti aventi una collocazione nellorganizzazione comunale e titolari della capacità di rappresentarla; 3)lente danneggiato inoltre il comune di T. riveste notevole importanza sia per capacità esponenziali che quanto a dimensioni territoriali 4) risulta inoltre in atti che al fatto è stato dato risalto anche dalla stampa, per cui sussiste anche il clamor. f) Per quanto riguarda le spese di giudizio va ribadito che le stesse seguono la soccombenza e vanno ripartite in proporzione della relativa condanna, ai sensi dellarticolo 1, comma 1 quater della legge n. 20 del 1994. Ne deriva che al M. vanno addebitati i 3/5 delle spese di giudizio, mentre al M. vanno addebitati i restanti due quinti.
P.Q.M. LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale regionale dellUmbria CONDANNA I signori:
G. M. nato a T. il 13 gennaio 1938 e L. M. nato a T. il 26 novembre 1933 rispettivamente al pagamento della somma di euro 7.746,85 (lire 15 milioni) il primo , e di euro 5.164,57 (lire 10 milioni) il secondo, in favore del Comune di T.. Sulle somme di cui sopra sono dovuti anche gli interessi legali dalla data di pubblicazione al soddisfo. Liquida altresì, a favore dello Stato, le spese di giudizio, da ripartire tra i predetti come in motivazione, nella misura, alla data di pubblicazione della sentenza di euro Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2001. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti LEstensore Il Presidente (Cristiana Rondoni) (Lucio Todaro) Depositata in Segreteria il giorno 30.7.2002 Il Direttore della Segreteria (Maria Borsini) \E[s |