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Sent. n. 2/EL/2004 del 9 gennaio 2004: la violazione del principio di esclusività del rapporto di lavoro del pubblico dipendente con lente di appartenenza - pur mitigato dalle recenti disposizioni che hanno previsto e disciplinato la possibilità di espletare attività lavorative ulteriori rispetto a quella propria di pubblico dipendente (v., in particolare, art. 1, comma 56/65 della l. n°62/1996 e relative circolari) - è fonte di danno, quante volte il dipendente continua a percepire -per effetto di detta violazione- la retribuzione del rapporto di lavoro a "tempo pieno", in luogo della retribuzione del rapporto di lavoro "a tempo parziale", effettivamente spettategli
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dellUmbria composta dai seguenti Magistrati : Dott. Lodovico Principato Presidente Dott. Fulvio Maria Longavita Consigliere rel. Dott. Cesare Vetrella Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio di responsabilità istituito dal Procuratore Regionale nei confronti di x Francesco. Visto latto introduttivo della causa, iscritto al n°10052/EL del registro di Segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della causa. Uditi, alla pubblica udienza del 25/11/2003, con lassistenza del Segretario dr. Fabio Chirieleison: il relatore, nella persona del Cons. Fulvio Maria Longavita, il P.M., nella persona del dr. Massimiliano Minerva; il difensore di parte ricorrente, nella persona dellavv. Mario Monacelli . FATTO I) Con atto di citazione del 13/5/2003, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il sig. Francesco x, quale capo dellufficio tecnico del comune di Scheggia e Pascelupo, per ivi sentirlo condannare alla complessiva somma di 103.453, 23, corrispondente a varie partite di danno addebitate al medesimo, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio; questultime a favore dello Stato. II) Riferisce la citazione che, a seguito di informativa della Guardia di Finanza del 15/3/2002, è stata eseguita una serie di accertamenti per verificare leffettivo svolgimento, da parte del x, di attività incompatibili con lo status di dipendente pubblico. Sulla base di tali accertamenti, con atto del 28/1/2003 (notificato il 10/2/2003), la Procura ha invitato lodierno convenuto a dedurre, ai sensi dellart. 5 della l n°19/1994, contestandogli: a) di "aver svolto direttamente ed autonomamente attività lavorative professionali a scopo di lucro, in qualità di geometra, risultati incompatibili con il suo status di dipendente pubblico", ai sensi dellart. 1, comma 60, della l. 662/1996 e dellart. 53 del DL vo n°165/2001 ;b) di essere stato "socio accomandante dal 28/9/2000 al 22/2/2002 presso limpresa di servizi Studio x S.A.S. di x Elisa e C. (figlia del geometra comunale), in violazione dei precitati articoli"; c) di avere instaurato, dall1/12/1999 al 31/9/2000 e senza esserne preventivamente autorizzato, "un rapporto di collaborazione con la Star Service International SRL a scopo di lucro, in maniera non occasionale e non temporanea, per la vendita di contratti di assicurazione della "Baierische", ancora in violazione dei ripetuti articoli, come illustrate dalle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Funz. Pubblica n°3 e n°6 del 1997, e di aver poi proseguito "tale attività sotto la copertura dello Studio x SAS, dall1/10/2000"; d) di essersi assentato dal servizio negli ultimi cinque anni per periodi di tempo frequenti e prolungati, accumulando (svariati) giorni di assenza dal lavoro a causa di malattia, (e di avere) durante tali assenze svolto attività lavorativa in proprio come geometra, ovvero stipulato contratti della Baierische, ovvero ancora svolto viaggi a scopo turistico o partecipato a convegni e meeting e viaggi di formazione organizzati dalla holding Star Service International SRL. Per le riferite contestazioni, la Procura ha addebitato le seguenti partite di danno: 1) "danno patrimoniale in senso stretto, consistente, quanto allillecito dello svolgimento di attività lavorative non autorizzate, nella differenza tra la retribuzione "piena" percepita nel periodo 2000-2001 e quella (dimezzata) effettivamente spettante in regime part time , qualora fosse stato regolarmente autorizzato (al) regime di tempo parziale, per un importo pari ad 28.453, 23"; 2) danno da "sottrazione al comune di energie lavorative (per) la corresponsione a vuoto di una parte degli emolumenti al x, dal 1997 ad oggi, in quanto . ha svolto in realtà attività lavorativa in proprio e, pertanto, i relativi emolumenti risultano parzialmente ingiustificati", per un importo pari ad 25.000, così quantificato ai sensi dellart. 1226 cc. 3) danno da "disservizio, consistente nella sottrazione di energie lavorative ed intellettuali alla PA . , fonte (dell) ulteriore pregiudizio (dellaver) inciso (una simile sottrazione) sul generale funzionamento del servizio", di importo pari ad 25.000, così stabilito in via equitativa; 4) danno allimmagine ed al prestigio, pari ad 25.000, anchesso calcolato in via equitativa. III) Con nota controdeduttiva dellaprile 2003, il x ha declinato ogni addebito, contestando anzitutto di aver esercitato "attività lavorative professionali a scopo di lucro come geometra". Ha poi evidenziato che la società in accomandita in cui è entrato "come (semplice) socio accomandante (e perciò senza alcun) compito di gestione", era a carattere familiare e la sua partecipazione, per "il 25% del modesto capitale di £ 10.000.000, è stato fatto nellinteresse delle figlie e che la quota stessa " è stata comunque ceduta al proprio coniuge il 22/2/2002". Quanto, invece, alla "collaborazione con la Star Service International , ha fatto presente che essa è stata del tutto occasionale e si "è tradotta, in concreto, nella sottoscrizione di piani previdenziali per la (sua) famiglia (e) nellambito di tale contratto ha semplicemente segnalato alla SSI alcuni nominativi di parenti ed amici, con i quali poi la SSI ha stipulato piani previdenziali", riconoscendogli compensi alquanto modesti. Da ultimo, quanto alle eccessive assenze dal servizio, il x ha fatto presente che esse hanno "trovato causa proprio nellattività lavorativa", essendo anche state riconosciute dipendenti da causa di servizio. IV) Con latto introduttivo della causa, parte attrice ha sostanzialmente ribadito gli addebiti mossi, più ampiamente illustrandone i contenuti e le argomentazioni a sostegno degli stessi. V) Costituitisi nellinteresse del x con memoria depositata il 5/11/2003, gli avv. Giancarlo Baldinelli e Mario Monacelli hanno avversato la pretesa attrice, eccependone, anzitutto, la inammissibilità per "litispendenza e/o continenza del presente giudizio con quello iscritto al n°9654/EL Corte dei conti Sez. Giur. per lUmbria"; in subordine è stata prospettata lidea della riunione dei due giudizi "per evidenti ragioni di continenza e di connessione" ed in estremo subordine è stato chiesto di "tener conto, sotto il profilo della quantificazione del danno, di quanto già attribuito con la sentenza penale" n°06/2003. I predetti difensori hanno, poi, eccepito la prescrizione, sottolinenando che non può essere riconosciuto alcun effetto interruttivo allinvito a dedurre, ma solo alla citazione e che, pertanto, è caduto in prescrizione il diritto risarcitorio relativo ai danni che si sono realizzati prima del quinquennio delleffetto interruttivi della notifica della citazione stessa. Nel merito, invece, i difensori del x hanno ribadito le tesi esposte nella nota controdeduttiva dellaprile 2003. VI) Allodierna pubblica udienza il P.M. ed il difensore del convenuto hanno illustrato le loro posizioni, concludendo in conformità. In particolare, il P.M. ha escluso la sussistenza di una qualsivoglia forma di litispendenza tra lodierno giudizio e quello iscritto al n°9654/EL del registro della Segreteria di questa Sezione ed ha argomentato per linfondatezza delleccezione di prescrizione, in relazione al tempo di notifica dellinvito a dedurre, oltre che alla data del verificarsi degli eventi dannosi. Dal canto suo, il difensore di parte ricorrente ha, allopposto, insistito su entrambe le eccezioni (litispendenza e prescrizione) prospettate negli scritti difensivi. DIRITTO VII) Venendo, anzitutto, alla pregiudiziale eccezione di "litispendenza e/o continenza del presente giudizio con quello iscritto al n°9654/EL" del registro di Segreteria di questa Sezione, dedotta dalla difesa del x, deve dirsi che la stessa è palesemente infondata, in relazione al petitum ed alla causa petendi dei due giudizi messi a confronti. Lodierno giudizio, infatti, verte su quattro partite di danno, relative: A) quanto alloggetto: (1) alla locupletazione della retribuzione del x in regime di servizio "a tempo pieno", invece che a "tempo parziale"; (2) alla "sottrazione da parte del x di energie lavorative" allente di appartenenza (comune di Scheggia e Pascelupo); (3) al "disservizio" arrecato dal predetto allente stesso da una siffatta sottrazione ; (4) al danno all "immagine ed al prestigio" arrecato dal x al ripetuto ente. B) quanto alla causa pretendi : (1) allindebito espletamento, da parte del x, di "attività lavorative professionali a scopo di lucro, in qualità di geometra, risultati incompatibili con il suo status di dipendente pubblico, ai sensi dellart. 1, comma 60, della l. 662/1996 e dellart. 53 del DL vo n°165/2001"; (2) allindebito espletamento, da parte del predetto, dellattività di "socio accomandante, dal 28/9/2000 al 22/2/2002, presso limpresa di servizi Studio x S.A.S. di x Elisa e C. (figlia del geometra comunale), in violazione dei precitati articoli"; (3) allindebito espletamento, sempre da parte del nominato convenuto, dall1/12/1999 al 31/9/2000 di "un rapporto di collaborazione con la Star Service International SRL a scopo di lucro, in maniera non occasionale e non temporanea, per la vendita di contratti di assicurazione della "Baierische", ancora in violazione dei ripetuti articoli, come illustrate dalle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Funz. Pubblica n° 3 e n°6 del 1997"; (4) alle indebite assenze dal servizio, effettuate dal x "per periodi di tempo frequenti e prolungati, accumulando (svariati) giorni di assenza dal lavoro a causa di malattia", ma continuando a svolgere, "durante tali assenze, attività lavorativa in proprio come geometra, ovvero (per) la Baierische, ovvero ancora (svolgendo) viaggi a scopo turistico o (partecipando) a convegni e meeting e viaggi di formazione organizzati dalla holding Star Service International SRL".Il giudizio n°9654/EL, in parte definito con le sentenze n°332/EL del 2002 e n°399/EL del 2003, ha invece riguardato il x (ed altri 7 convenuti) per danni relativi a lavori di potenziamento dellacquedotto di Schegge e Pascelupo, connessi a condotte e ad imputazioni specifiche per tali lavori, quali, essenzialmente: lacquisto a prezzi incongrui delle tubature, la mancata utilizzazione di parte dei tubi acquistati, lesecuzione non a regola darte di alcuni di questi lavori, la formazione di atti amministrativi attestanti circostanze non conformi al vero, la ripetizione di attività di progettazione errata e la tardiva "messa a disposizione della collettività dellacquedotto". E ben vero che tra le partite di danno dedotte in tale giudizio figura anche quello "allimmagine ed al prestigio del Comune", oggetto anche dellodierno giudizio, ma è altrettanto vero che le due ipotesi di danno allimmagine non investono i medesimi fatti, riguardando il primo la "cointeressenza del x allo studio professionale della Lisandrelli" (altra persona convenuta in quel giudizio) ed il secondo (quello, cioè, relativo allodierno giudizio) lespletamento da parte del x stesso di tutta una serie di altre attività, diverse da quelle relative alla compartecipazione allo studio della Lisandrelli, quali come detto pocanzi lespletamento dellattività libero professionale di geometra e quelle di assicuratore e di compartecipe nella società di servizi della figlia; attività, queste, che secondo parte attrice sono state esercitate in "grave situazione di incompatibilità e di conflitto di interesse" (v. pag. 28 della citazione). Peraltro, la indubbia connessione che sussiste tra le voci di "danno allimmagine" dedotte nei due giudizi, induce a disporre la riunione, in parte qua, dei giudizi stessi, che dovranno perciò essere trattati congiuntamente, in parziale accoglimento delle richieste avanzate dalla difesa del x con la memoria depositata il 5/11 u.s. ; tanto, ovviamente, previa separazione e sospensione della definizione della causa attinente a tale partita di danno dalle altre, nelle quali si articola la odierna controversia, ai sensi degli artt. 103, comma 2. 104, comma 2, e 279, n°5, cpc, in perfetta simmetria con quanto analogamente disposto in proposito con la sent. n°332/EL del 2002, per il giudizio n°9654/EL. VIII) Così definita la pregiudiziale eccezione di litispendenza, nel merito, la pretesa attrice è fondata sia per la voce di danno da indebita locupletazione della retribuzione a tempo pieno, in luogo di quella part time, sia per la voce di danno da "sottrazione al comune di energie lavorative", ma per questa voce di danno solo parzialmente. La pretesa attrice va, invece, disattesa per la voce di danno da "disservizio" IX) In realtà, per tale, ultima voce di danno manca una qualsivoglia prova delleffettiva esistenza del danno stesso e del suo concreto dimensionamento, essendosi sul punto limitata parte attrice a sostenere che, "nel caso di specie, il comportamento del x, che viola la disciplina sulle incompatibilità del rapporto di pubblico impiego e, in particolare, dellesclusività del rapporto di lavoro, sottraendo illecitamente energie lavorative e risorse intellettuali al datore di lavoro-pubblica amministrazione, distraendola a fini privati, provoca in re ipsa una minore resa del servizio" (v. pag. 27 della citazione). Ora, in disparte la considerazione che la voce di danno in questione, per la prima parte della sua formulazione ("illecita sottrazione di energie lavorative e risorse intellettuali al datore di lavoro-pubblica amministrazione" con distrazione "a fini privati") in nulla si differenzia dallaltra voce di danno (precedente a quella allesame, nel contesto della citazione), costituita -appunto- dalla "sottrazione di energie lavorative al comune, causato dalla corresponsione a vuoto di una parte degli emolumenti dal 1997 ad oggi" (ex pag. 25 della citazione), deve osservarsi che lattore non ha affatto indicato in che modo una simile sottrazione si sia, in concreto, inserita nel "particolare modello organizzativo (dell) amministrazione pubblica, (incidendo) negativamente sul generale funzionamento del servizio e sulla sua qualità, creando un indubbio disservizio", ossia un danno ulteriore, rispetto a quello della illecita "sottrazione di energie lavorative" (v. pagg. 25-26 della citazione). In tesi plausibile una simile affermazione, in concreto essa impone una rigorosa prova delleffettivo determinarsi di un qualche disguido del servizio (o dellattività amministrativa espletata), a causa della riferita "sottrazione di energie lavorative", non potendosi mai in questo, come in ogni altro caso ritenere sussistente in re ipsa il danno da disservizio. E ciò sia per evitare che il danno in questione possa -di fatto- venire a coincidere con un'altra voce di danno (magari proprio con quella che si assume essere stata lantecedente etiologico del danno da disservizio), come parrebbe -in fattispecie- confrontando il danno che ne occupa con quello da "sottrazione di energie lavorative al comune", sia perché il danno da disservizio può essere quantificato solo in via equitativa (come giustamente annotato a pag. 26 della citazione) e perciò, se non si identificano i termini concreti del danno stesso, non si possono neanche enucleare i criteri per la sua quantificazione. Né si dica che lart. 1226, ponendo un comando che si rivolge direttamente al giudice e non alla parte, onera solo il primo ad individuare i criteri di quantificazione del danno, perché il comando in questione presuppone pur sempre che il danno, nella sua concreta esistenza e consistenza, ci sia e sia chiaramente dimostrato ed illustrato dalla parte che assume di averlo subito. Nel contesto delle disposizioni dellart. 1226 cc, invero, la dimostrazione e la illustrazione del danno nei suoi concreti termini fattuali e/o della sua reale consistenza e dimensionamento costituisce premessa logica essenziale per lesercizio del potere di valutazione equitativa del giudice ; in mancanza di una siffatta dimostrazione, a cura della parte che vi ha interesse, il potere di valutazione equitativa del giudice resta inattivo, per limpossibilità di fissare i criteri del suo esercizio. Per quanto finora esposto e considerato, dunque, la richiesta attorea sul danno da disservizio deve essere respinta. IX) Pienamente fondata, invece, si manifesta la domanda attrice per il danno da indebita locupletazione della retribuzione in misura intera, in luogo di quella connessa al regime di lavoro part time . IX a) Al riguardo giova muovere dal rilievo che il x, per il periodo considerato per tale voce di danno (anni 2000-2001), ha davvero espletato una variegata serie di attività, attinenti sia alla libera professione di geometra, posta in essere "al di fuori ed anzi in evidente conflitto di interessi (con le) mansioni di capo dellUfficio tecnico comunale di Scheggia e Pascelupo" (v. pag. 6 della citazione), sia alla collaborazione con la "STAR SERVICE INTERNATIONAL S.R.L:", per la vendita di contratti assicurativi della società "Bayerische Vita SPA", e sia alla partecipazione societaria come "socio accomandante" nella società di servizi di sua figlia : "Studio x S.A.S. di x Elisa e C.", la quale (società) ha finito , in buona sostanza, per costituire davvero lo "schermo per nascondere lesercizio illecito (delle altre, suddette) attività professionale"; giusta le considerazioni espresse a tal ultimo proposito a pag. 13 della citazione. La Procura, in realtà, ha fornito una così articolata e variegata serie di prove, tutte concordanti tra loro e perciò assolutamente attendibili, da non lasciare spazio al benché minimo ragionevole dubbio sul fatto che il convenuto abbia realmente espletato le attività in questione (v. dichiarazioni di molti soggetti che hanno avuto contatti diretti con il x per le cennate attività lavorative, nonché il contratto di collaborazione stipulato dal medesimo con la "Star Service International SRL" ed i contratti assicurativi stipulati sempre dal x con le varie persone contattate nel corso dellistrutoria della causa; v. inoltre il contratto di costituzione della società "Studio x" ed il biglietto di visita del x con impresso il logo della "Star Service International", ecc.). Peraltro, la messe di prove è tale e tanta che il Collegio ritiene di poter fare semplicemente riferimento ad essa, quale versata nelle note di deposito della Procura (v. in particolare le note di deposito n°1 e n°2), senza soffermarsi a darne uno più specifico conto e limitandosi solo a dire, secondo una valutazione globale e dinsieme, che ognuno dei documenti in atti è inequivocabilmente rilevante, pertinente e chiaro nellindicare il reale espletamento delle ripetute attività . Il contesto delle prove in questione, poi, è tale da ridurre grandemente anche il peso e la consistenza delle osservazioni difensive del legale del x, sia in ordine al carattere "occasionale" del "contatto" con la "Star Service", sia in ordine alla scarsa rilevanza giuridica che hanno i soci accomandanti nella gestione delle società in accomandita, come quella della figlia del x, al quale il x stesso partecipava, appunto, quale socio accomandante. Sotto il primo profilo, infatti, basta ricordare che il x ha stipulato un vero e proprio contratto di collaborazione con la "Star Service", in forza del quale egli non ha avuto solo qualche "contatto" collaborativo, ma e diventato "collaboratore effettivo della SSI" (v. indicazioni in grassetto apposte nel contratto di collaborazione inviato alla Procura dalla "SSI" con la nota del 9/5/2003 in allegato al doc. n°1 della nota deposito n°2 della Procura) ; anzi, per la stipula del contratto in parola, il x ha anche dovuto dichiarare di "non incorrere in alcuno dei regimi di incompatibilità previsti dagli artt. 60 T.U. n°3/1957, 58 D.Legs. n°29/1993 e 1, commi 56 e 60 della legge n°662/1996 e successive modificazioni" (v. punto 8 della "lettera di libera collaborazione" trasmesso dalla "SSI" con la cennata nota del 9/5/2003). Sotto il secondo profilo (socio accomandante), invece, è evidente che, nel caso, il Collegio non considera il ruolo "formale" del socio accomandante, quale disciplinato dal codice civile, ma quello "reale", effettivamente avuto dal x nello studio professionale delle figlie; ruolo che è consistito come egli stesso dice a pag. 2 della nota controdeduttiva allinvito a dedurre nel dare "un aiuto alle due figlie" per unattività professionale che, però, è stata svolta non già "in via esclusiva ed in prima persona dalle medesime" (v. ancora pag. 2 della richiamata nota controdeduttiva), ma con frequenti interventi diretti del x stesso, come attestano le varie prove in atti. Daltro canto, come pure ha rilevato parte attrice, il x, interrompendo formalmente i rapporti di collaborazione con la "Star Service", ha "ceduto tutti i diritti derivanti dal contratto di collaborazione allo studio (della) figlia (e di fatto) ha continuato ad esercitare tale attività, come risulta dalla sua presenza attiva, in qualità di procacciatore di affari, in occasione della stipula, presso abitazioni dei contraenti, di ulteriori 22 contratti di assicurazione, tra l1/9/200 ed il 3/12/2000; lo studio insomma, come già si è detto, ha finito per fare da "copertura" alle attività del x. IX b) Assodato, dunque, leffettivo espletamento, da parte del x, di attività ulteriori rispetto a quelle attinenti al status di "Capo dellUfficio Tecnico" del Comune di Scheggia e Pascelupo, è evidente che ciò ha comportato la violazione, cosciente e volontaria, di precisi doveri di servizio, volti a dare effettività all "obbligo di esclusività delle attività lavorative del pubblico dipendente", quale menzionate da parte attrice a pag. 15 della citazione. Lesclusività del rapporto di lavoro del pubblico dipendente con lente di appartenenza, in realtà, ha costituito un caposaldo storico del pubblico impiego, in tempi relativamente recenti mitigato dalle norme che hanno previsto e disciplinato la possibilità di espletare attività lavorative ulteriori, rispetto a quella propria di pubblico dipendente (v., in particolare, art. 1, comma 56/65 della l. n°62/1996 e relative circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n°3 e n°6 del 1997, pure considerate da parte attrice) . Ora, la inosservanza di siffatte norme, da parte del pubblico dipendente, se sul piano estrinseco e formale dei doveri di servizio violati può anche indurre alladozione di sanzioni disciplinari e se, sul piano più strettamente laburista, può anche costituire "giusta causa di recesso" da parte dellente datore di lavoro (ex art.1, comma 61, della citata l. n°662/1996), sul piano erariale, invece, è certamente fonte di danno, quante volte -come nel caso di specie - il dipendente continua a percepire -per effetto di detta violazione- la retribuzione del rapporto di lavoro a "tempo pieno", in luogo della retribuzione del rapporto di lavoro "a tempo parziale", effettivamente spettategli. E evidente, infatti,che la violazione del dovere di esclusività lavorativa e, quindi delle norme sul part time, incide sullequilibrato esplicarsi del rapporto sinallagmatico tra le prestazioni lavorative del pubblico dipendente e le prestazioni retributive dellente datore di lavoro, con negative ricadute per questultimo, che continua ad erogare una retribuzione (piena) non più giustificata dalle prestazioni lavorative (a tempo parziale) del primo. IX c) In questo contesto, quindi, appare del tutto corretta limpostazione data in citazione da parte attrice al danno in questione, così come appare del tutto corretto il criterio seguito da parte attrice medesima per la determinazione del danno stesso . A tal ultimo riguardo, infatti, evidenti ragioni di garanzia hanno, anzitutto, indotto a fissare lentità del part time nel caso nel limite "non superiore al 50% di quello a tempo pieno", di cui allart. 1, comma 56, della l. n°662/1996" ; limite, questo, che oltretutto è anche quello (lunico) che consente di espletare attività che richiedo l iscrizione ad albi professionali, come quella di geometra, pure in concreto espletata dal x. Così stabilita lentità del part time, si è poi calcolato, sulla base delle somme retributive corrisposte in misura "piena" per il 2000 ( 27.997,15 per stipendio) e per il 2001 ( 32.346, 28 per stipendio + indennità di posizione, per un ammontare, questultima di 3.436, 99), limporto che sarebbe spettato -per ciascuno dei suddetti anni- in regime di tempo parziale (rispettivamente, 13.998,57 ed 17.891,63; stipendio, questultimo, comprensivo della cennata indennità di posizione di 3.436,99). Successivamente, si è sottratto dalla retribuzione effettivamente corrisposta -per ciascuna dei ripetuti anni- quella spettante, giungendo ad 13.998,58, per il 2000, e ad 14.454,65, per il 2001; sommati tali importi, si è arrivati a stabilire il danno in 28.453,23 (v., in proposito, la relazione della Guardia di Finanza di Gubbio prot. n°19/U.G, del 6/12/2002, indicata al n°2 della nota di deposito n°1 della Procura in atti). IX d) Peraltro, il danno così determinato non può subire alcuna riduzione, come giustamente osservato in citazione da parte attrice, essendo riferibile ad una condotta omissiva dolosa del convenuto (mancata richiesta di autorizzazione al part time), se non altro nella forma del c.d. "dolo contrattuale", ex art. 1225 cc; del dolo, cioè, che si estrinseca nella coscienza e volontà di venir meno ai doveri di ufficio (v. SS.RR. sent. n° 62/A del 25/10/1996). Né, con riferimento a tale partita di danno, appare pertinente leccezione di prescrizione dedotta dalla difesa di parte ricorrente; ove si consideri che il danno stesso, ed il correlato diritto risarcitorio azionato dalla Procura, è insorto nel 2000 e nel 2001 e, quindi, in epoca alquanto prossima alla notifica della citazione. X) Parimenti fondata, sebbene come anticipato solo parzialmente, è infine la pretesa attrice per il danno da "sottrazione al comune di energie lavorative per la corresponsione a vuoto di una parte degli emolumenti al x". X a) Al riguardo, deve anzitutto chiarirsi che gli aspetti dai quali trapela il danno in questione -ancora una volta- non sono quelli "formali", che restano effettivamente "coperti" dalle certificazioni e documentazioni mediche che attestano il cattivo stato di salute del x, ma quelli "reali", disvelati dalle attività lavorative e dalle partecipazioni a viaggi, corsi ed incontri effettuati dal x stesso durante i (certificati) periodi di malattia. Dalla documentazione in atti, in effetti, emergono periodi frequenti e lunghi di malattia, con conseguente assenza dal servizio, durante i quali però il x ha svolto le ricordate attività private di geometra, di assicuratore e di compartecipe alla gestione della società di servizi della figlia, ed ha fatto anche vari viaggi turistici ed ha partecipato ad incontri di aggiornamento e meeting organizzasti dalla "Star Service International". X b) Peraltro, prima di dar conto di ciò, occorre delimitare il campo delle indagine, atteso che parte attrice ha quantificato la partita di danno in questione, per limporto di 25.000,00, considerando le assenze per il periodo che va "dal 1997 ad oggi" (v. pag. 25 della citazione), ossia dal 1997 al maggio del 2003 (data della citazione stessa). La difesa del convenuto, dal canto suo, ha eccepito la prescrizione, proprio con specifico riferimento al suddetto periodo, negando oltretutto efficacia interruttiva allinvito a dedurre (v. pag. 7 della comparsa di costituzione in giudizio). Ora, a fronte di tale eccezione, deve riconoscersi che, effettivamente, leventuale danno maturato per le assenze del 1997 (v. "prospetto assenze per causa di malattia dall1/1/1997 al 31/12/2002", a firma del Responsabile dellarea Amministrativa Stefano Brschi del 371/2003 in atti) non può entrare nel fuoco dellesercitata azione erariale, essendosi prescritto il relativo diritto risarcitorio già alla data di notifica dellinvito a dedurre (febbraio 2003) e, qundi, ancor prima della notifica della citazione. Parimenti, deve ritenersi prescritto il diritto risarcitorio per leventuale danno maturato per le assenze del mese di gennaio e del febbraio-aprile del 1998 (v il menzionato "prospetto"), mentre, per le assenze del restante anno 1998, difetta una qualsivoglia indicazione o documentazione sulle attività libero-professionali o su viaggi turistici del x, ovvero sulla partecipazione del medesimo a corsi ed incontri di aggiornamento. X c) Limitando, dunque, il campo di indagine agli anni che vanno dal 1999 al 2002 (lultimo che è stato riportato nel ricordato "prospetto", sul quale la Procura ha basato le proprie valutazioni per quantificare il danno) e procedendo partitamente per ciascuno degli anni in riferimento al confronto incrociato dei giorni di assenza per malattia, con quelli in cui sono state espletate attività lavorative, turistiche e di partecipazione ad incontri, corsi, ecc., si ha che : a) nel 1999, a fronte di un complessivo numero di 247 giorni di assenza per malattia (inframezzati in vari e frequenti periodi dal gennaio allagosto ed in un unico periodo continuativo da agosto a dicembre) il x ha proceduto all "accatastamento di tutte le proprietà immobiliari di (Masci Rinaldo); operazioni ultimate il 2/11/1999, per un corrispettivo pari a 20.000.000 circa, comprensive delle spese notarili"; egli inoltre è stato "incaricato dellattività di intermediazione immobiliare, conclusasi il 18/10/1999, sempre nellinteresse del Masci" (v. pagg. 8-9 della citazione); b) nel 2000, a fronte di un complessivo numero di 366 giorni di assenza per malattia (praticamente un intero anno), il x ha svolto una esigua attività libero professionale di geometra, curando "la pratica di compravendita della sig.ra Mattei sotto laspetto catastale" (v. dichiarazione della medesima del 31/10/2002 in atti), ma ha viaggiato molto, anche allestero, ed ha partecipato a vari corsi e convegni della "Star Service" (dal 22 al 29 gennaio, infatti, è stato a Madonna di Campiglio; dal 24/2 al 12/3, è stato nelle Filippine; tra maggio, giugno, luglio e settembre ha partecipato a convegni e corsi organizzati dalla "Star Service" ad Arezzo, per un numero complessivo di 8 giorni, e poi, all11 al 19/9 si è recato a Cipro); in questo anno, inoltre, ha svolto una discreta attività assicurativa, prima in maniera diretta con la "Star Service" (dall1/12/1999 al 31/9/2000), e poi, dopo la cessione del contratto allo studio societario della figlia, in maniera indiretta, comunque contribuendo a formare lo studio stesso, proprio in tale anno (settembre 2000); c) nel 2001, a fronte di un complessivo numero di 282 gg di assenza per malattia (di cui 169 gg. dall1/1 al 18/6 e 113 gg. dal 10/9 al 31/12) si ha che il x, dal 5 al 9 gennaio, si trova sulla nave-crociera "Grimaldi", per un corso di formazione della "Star Service" ed ha continuato lattività assicurativa (v. per esempio il contratto stipulato 14/6 con Lucci Giovanni) e di geometra-mediatore di affari (v. per esempio la procura a vendere conferitagli da Bianchi Giuseppe il 4/4, con conseguente vendita dellimmobile il successivo 27 giugno, di cui è menzione nella nota della guardia di finanza n°38 del 29/4/2003; v. inoltre gli incarichi professionali affidati al x dal sig. Galli Gino e da Bianchi Antonietta, nonché le pratiche per ottenere un mutuo a favore della Sig.ra Lupini Caterina, pure attestate dalla documentazione in atti). d) nel 2002, infine, a fronte di un numero complessivo di 287 gg. (inframezzati in vari periodi) cè sicuramente un viaggio in Tunisia (Monastir) dal 14 al 21/8, realizzato proprio durante un periodo di assenza per malattia. X d) Ora a fronte di simili risultanze, la ricostruzione delle vicende sanitarie del x, elaborata dal suo legale a pag. 9 della comparsa di risposta, non desta alcun interesse; basti al riguardo considerare che, mentre il predetto legale evidenzia che "in data 20/12/2000 la Commissione apposita ha riconosciuto una temporanea inidoneità al servizio per mesi sei", gli atti di causa dimostrano che il x tra il 28 ed il 31/12/2000 ha stipulato tre contratti assicurativi con Braccini Tina, Borsellini Roberto e Mauro Burzacchi (v. i rispettivi contratti in atti). Come pure non hanno molto senso le giustificazioni addotte dallo stesso x alla sua Amministrazione di appartenenza, allorché (non essendo stato trovato al proprio domicilio per una visita fiscale) dichiara di essersi recato a Madonna di Campiglio, dal 22 al 29/1/2000 "per seguire la famiglia ed avere lassistenza continua che (gli) è necessaria, vista la (sua) malattia riconosciuta da causa di servizio di 4^ ctg." (v. nota del 3/2/2000, assunta in protocollo dal Comuine di Scheggia e Pascelupo il 4/2/2000, al n°561/I5); tanto. considerando anche che la malattia in questione è una cardiopatia ischemica in esiti di infarto del miocardio, accompagnata da un "disturbo distmico" (v verbale di visita collegiale del 15/10/1999 in atti X e) Così esaurita lindagine sulla effettiva esistenza del danno da "sottrazione di energie lavorative", è evidente che la sua quantificazione può avvenire solo in via equitativa (ex art. 1226 cc), sfuggendo ad una più puntuale determinazione; in tal senso, del resto ha proceduto parte attrice. Peraltro, le scarne indicazioni rinvenibili in proposito nella citazione, non aiutano a comprendere quali siano stati i criteri seguiti dalla Procura per la liquidazione del danno in parola, stabilito in citazione in 25.000 . Il Collegio, a tal proposito, ritiene che per una corretta determinazione del danno in questione occorra stabilire : a) il numero dei giorni in cui lassenza può dirsi ingiustificata; b) la retribuzione spettante per tali giorni. Sotto il primo profilo, peraltro, occorrerà tener conto della complessità dellattività professionale svolta dal x, per stabilirne in via equitativa la sua presumibile durata, e ad essa andranno aggiunti i giorni "sicuri" di assenza ingiustificati, come quelli relativi ai viaggi di crociera ed alle permanenza in luoghi turistici. Sotto il secondo profilo (retribuzione giornaliera), invece, si dovrà tenere conto del fatto che il danno in discorso va parametrato non già alla retribuzione del "tempo pieno", ma a quella dimezzata del "tempo parziale, ex precedente paragrafo IX . Peraltro, poiché dagli atti di causa non emergono indicazioni sulla retribuzione del 1999, il Collegio ritiene di fissarne limporto giornaliero in quello corrispondente allimporto giornaliero della retribuzione del 2000 (stabilita, per il parte time, in 13.998,57), decurtato di 10; per le retribuzioni part time del 2001 e del 2002, invece, valgono i dati di cui allallegato n°12 alla relazione della Guardia di Finanza n°19 del 6/12/2002 (ex n°2 della nota di deposito n°1 della Procura), ossia : 17.891,63 (per il 2001) ed 24.176,46 (per il 2002). Conseguentemente, siccome limporto giornaliero della retribuzione del 2000 è pari ad 38,35 limporto giornaliero della retribuzione del 1999 resta stabilito in 28,00 (in cifra tonda), mentre limporto giornaliero della retribuzione del 2001 è pari ad 49 (in cifra tonda), e limporto giornaliero della retribuzione del 2002 è pari ad 66,00 (in cifra tonda). In relazione a quanto sopra (ossia valutando in via equitativa la presumibile durata dellattività lavorativa ed aggiungendo ad essa i giorni sicuri di assenze ingiustificate), il Collegio reputa equo fissare in 30 gg. le assenze ingiustificate del 1999, in 9 mesi le assenze ingiustificate del 2000, in 3 mesi le assenze ingiustificate del 2001 ed in 8 gg. le assenze ingiustificate del 2002. Conseguentemente, il danno in questione viene liquidato in 16.132,00 (comprensivi degli oneri rivalutativi chiesti da parte attrice), corrispondenti : a)- quanto ad 840,00 , ai 30 gg. del 1999 x 28,00; b)- quanto ad 10.354,00 , ai 270 gg. (9 mesi) del 2000 x 38,35; c)- quanto ad 4.410,00 , ai 90 gg. (3 mesi) del 2001 x 49,00; d)- quanto ad 528,00 , agli 8 gg. del 2002 x 66,00. Su tale importo non può essere praticata alcuna riduzione, stante anche qui il palese dolo (almeno nella forma del dolo contrattuale) che ha sostenuto la condotta del x. XI) Va da sé che le spese di giudizio seguono la soccombenza, mentre sullimporto complessivo della condanna, pari ad 44.585,23 ( 28.453,23 + 16,132,00), andranno calcolati gli interessi legali, dalla data della presente sentenza alleffettivo soddisfo. P. Q. M. LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale dellUmbria SOSPENDE previa separazione dalle altre , la causa relativa al danno allimmagine, da definire insieme allanaloga causa sul danno allimmagine di cui al giudizio 9654/EL ; CONDANNA x Francesco al pagamento, a favore del comune di Scheggia e Pascelupo, della somma di 44.585,23. Condanna, altresì, il predetto al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giudizio, che liquida, alla data del deposito della sentenza, in euro 373, 53 (trecentosettantatre/53)
Sugli importi di condanna andranno corrisposti gli interessi legali, dalla data della sentenza al soddisfo. Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 25/11/2003. LEstensore Il Presidente F.to Fulvio Maria Longavita F.to Lodovico Principato
Depositata in Segreteria il 9 gennaio 2004 Il Direttore della Segreteria F.to Maria Borsini |