|
sentenza n. 235 del 27 luglio 2006: il divieto di cui all'art. 25 della legge n. 724/1994 - di conferimento di incarichi al personale cessato dal servizio per pensionamento di anzianità - riguarda qualsiasi incarico di collaborazione, anche quelli che riflettono un rapporto di lavoro subordinato. Nel contesto di cui all'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20 del 1994, l'utilitas ha una dimensione puramente economica e si collega sempre ad una condotta contra legem.
Sent. n. 235/E.L./2006
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria composta dai seguenti Magistrati : Dott. Lodovico Principato
Presidente Dott. Fulvio Maria Longavita
Consigliere rel. Dott. Cesare Vetrella
Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio di responsabilità istituito dal Procuratore Regionale nei confronti dei sigg. ....xyz Visto l'atto introduttivo della causa, iscritto al n°10618/EL
del registro di Segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della causa. Uditi, alla pubblica udienza del 6/6/2006, con l'assistenza del
Segretario, dr. Fabio Chirieleison : il relatore, nella persona del Cons. Fulvio Maria
Longavita; il PM, nella persona del dr. Massimiliano Minerva; il difensore dei sigg.
Benedetti A., Dominici e Cucci, avv. Stefano Bogini; il difensore del sig. Benedetti G.,
avv. Cesare Manini. FATTO I) - Con atto di citazione del 14/11/2005, la Procura ha
convenuto in giudizio i sigg. Benedetti Agnese, Dominici Fausto, Cucci Lorenzo e Benedetti
Giuseppe, nelle qualità -rispettivamente- di sindaco, vicesindaco, assessore e segretario
comunale del comune di Vallo di Nera (Pg), per ivi sentirli condannare, in tale loro
qualità ed a favore del predetto comune, per i danni subiti -a dire della Procura
medesima- dal comune stesso per gli incarichi di consulenza nell'Area Finanziaria affidati
al rag. Alessandro Guidi, già dipendente del ripetuto comune, con mansioni di
responsabile di detta Area.
II) - Riferisce la citazione che, a seguito di una denuncia attinente ai cennati
incarichi, la Procura ha esperito le indagini di competenza, dalle quali è risultato che
il rag. Guidi, Responsabile dell'Area Finanziaria del comune di Vallo di Nera, è stato
collocato in pensione per dimissioni, a decorrere dall'1/10/2001, con delibera di Giunta
n°94 del 14/8/2001, su istanza del medesimo , presentata il 31/7/2001. Alla data del collocamento in quiescenza, il rag. Guidi contava
64 anni di età, ed un'anzianità di servizio utile pari a 40 anni. Peraltro, con delibera n°113 del 2/10/2001, la Giunta ha
disposto il conferimento al Guidi di un incarico di consulenza (per il) servizio
finanziario, personale (e) tributi, (dall') 1/10/2001 (al) 31/3/2002, dietro
compenso mensile di £ 2.000.000. La delibera dà anche atto che non era stato possibile
bandire per tempo il concorso per la copertura del posto di Responsabile dell'Area
finanziaria, personale (e) tributi, già occupato dal rag. Guidi, così che
l'incarico è stato affidato in attesa dell'espletamento del bando di
concorso.
L'incarico in questione, precisa la citazione, è stato poi più volte prorogato
con delibere giuntali n°21/2002 (fino al mese di aprile 2002), n°30/2002 (fino al mese
di luglio 2002), n°81/2002 (fino a dicembre 2002) e n°3/2003 (fino a marzo 2003), per
una spesa complessiva di 15.776,13. In realtà, con le delibere n°81/2002 e n°3/2003, l'incarico è
stato conferito non più come nelle precedenti, in attesa dell' espletamento del
concorso per la copertura del posto di Responsabile dell'Area Finanziaria, personale (e)
tributi, ma per consulenza e supporto tecnico
.. dell'istruttore
contabile neo-assunto.
Dagli accertamenti della Procura, chiarisce la citazione, è anche emerso che il
Guidi, oltre ad esser dipendente del comune di Vallo di Nera, era titolare della
gestione associata del servizio ragioneria tra i comuni di Vallo, Monteleone e
Poggiodomo. III) - Sulla scorta delle riferite risultanze istruttorie, la
Procura, con atto del 16/5/2005, ha invitato gli odierni convenuti a dedurre, ritenendo
costituire danno per il comune di Vallo di Nera le somme corrisposte al rag. Guidi per i
suddetti incarichi, in relazione alle disposizioni dell'art. 25, comma 1, della l.
n°724/1994, dell'art. 7, comma 6, del d.l.vo n°165/2001,
e dell'art. 110, comma 6 d.l.vo n°267/2000, oltre che in relazione ai principi elaborati dalla
giurisprudenza in materia di incarichi, che impongono alle pubbliche amministrazioni di
avvalersi delle strutture proprie e del proprio personale. In particolare, quanto all'art. 25 della l. n°724/1994, parte
attrice ha ricordato che le relative disposizioni vietano alle amministrazioni di affidare
incarichi a proprio personale, cessato per dimissioni volontarie, mentre, quanto agli
artt. 7 del d.l.vo n°165/2001 e 110 del d.l.vo n°267/2000, ha
ricordato che essi consentono incarichi ad estranei solo in presenza di particolarissime
situazioni eccezionali e straordinarie, non rinvenibili nel caso di specie.
Il danno è stato ripartito in misura del 40% ciascuno al sindaco Benedetti ed al
vicesindaco Dominici, per aver preso parte all' adozione delle ricordate delibere di
Giunta, e nella misura del 10% ciascuno, all'assessore Cucci ed al segretario Benedetti,
per - rispettivamente- avere partecipato (il primo) all'adozione della delibera n°81/2002
e per aver espresso parere favorevole (il secondo) alla adozione di tale delibera e delle
altre sopra indicate. IV) - Con note controdeduttive di identico contenuto, depositate
il 9/7/2005 e - per il segretario Benedetti - il 18/7/2005, gli intimati hanno declinato
ogni addebito osservando : a) quanto alla violazione dell'art. 25 della l. n°724/1994, che
la situazione del rag. Guidi è stata valutata alla luce dell'art. 72, comma 1,
della l. n°388/200, secondo cui, dall'1/1/2001, le pensioni di vecchiaia e quelle
liquidate con anzianità contributiva pari a 40 anni
., sono integralmente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente; tanto, in relazione anche
ad una risposta di un esperto del Ministero dell'Interno ad un quesito pubblicato sulla Guida
agli enti locali del Sole 24 ore; b) quanto ai presupposti di fatto di legittimazione
del conferimento dell'incarico, che essi erano sicuramente sussistenti, visto che il
rag. Guidi era l'unico dipendente in servizio assegnato all'area finanziaria, (ed era)
l'unico in grado di poter adempiere ai molteplici adempimenti del settore; d'altro
canto, si è soggiunto, alla notizia del pensionamento del Guidi, l'Amministrazione,
pur contattando gli Enti più vicini, non ha trovato disponibilità per un diverso
convenzionamento del servizio in parola. Analogamente, si è precisato, sussistevano anche i presupposti
per il conferimento dell'incarico di affiancare la ragioniera neo-assunta,
attese le difficoltà pratiche della materia e le difficoltà di subentrare nella
gestione dell'ufficio senza una qualche indicazione da parte di chi l'ufficio (stesso)
aveva retto per anni, fino ad allora Gli intimati, insomma, hanno escluso che i compensi erogati
al rag. Guidi, (da quantificare) correttamente in 15.259,60, (costituiscano)
danno. V) - Ritenuti insoddisfacenti i chiarimenti offerti con le
riferite deduzioni, con l'atto introduttivo della causa parte attrice ha ribadito gli
addebiti mossi con l'invito, ulteriormente chiarendo il quadro normativo e
giurisprudenziale in cui essi si collocano.
In estrema sintesi, parte attrice, ha ridotto a tre le condizioni che
(coesistendo) consentono, eccezionalmente, una deroga al principio della necessaria
utilizzazione del personale dipendente per lo svolgimento dei compiti istituzionali, fermo
restante il limite negativo generale (per il quale) l'incarico di consulenza non
deve mai risolversi nell'instaurazione surrettizia di un rapporto di lavoro, e le ha
individuate : a) nella eccezionalità del conferimento, per
complessità (o) straordinarietà delle esigenze da soddisfare o dei problemi da
risolvere, ovvero (nella) urgenza e (nella) inderogabilità dell'attività da
svolgere; b) nella temporaneità e specificità
dell'incarico, nonché (nella) congruità del relativo compenso; c) nella insufficienza organizzativa,
ossia nella assenza o carenza organica di un'apposita struttura della P.A., ovvero
(nella) mancanza di personale addetto, sotto il profilo quali-quantitativo, da accertare
mediante una puntuale e reale ricognizione, che impedisca o renda oggettivamente
difficoltoso l'esercizio di una determinata attività. Di tali condizioni, secondo parte attrice, nella vicenda
all'esame difetterebbe sia il presupposto della complessità e straordinarietà (ex
precedente lettera a), in quanto l'oggetto dell'incarico appare corrispondere
al complesso delle attività ordinarie dell'Area Finanza, Personale (e) Tributi del
Comune di Vallo di Nera (a tal fine ha richiamato la sent. n°707/2003 della Sez. Giur.
Reg. Emilia Romagna di questa Corte), sia il presupposto della insufficienza
organizzativa (ex precedente lettera c), in quanto è stata omessa ogni
effettiva e concreta ricognizione organizzativa delle professionalità interne ed è
stata altresì omessa ogni ulteriore indagine in ordine alla possibilità di riattivazione
di forme di convenzionamento con altri comuni limitrofi di gestione in forma associata del
servizio di ragioneria, come era stato fatto fino a pochi anni prima. In ogni caso, poi, l'incarico di che trattasi -ha precisato parte
attrice- risulta conferito in aperta violazione dell'art. 25, comma 1, della l.
n°724/1994, il quale pone la regola generale ed assoluta del divieto di conferimento di
incarichi di consulenza, come di collaborazione, studio e ricerca, ai dipendenti che
cessino volontariamente dal servizio, al fine si salvaguardare, in un'ottica
di contenimento della spesa pubblica, la piena ed effettiva trasparenza e imparzialità
dell'azione amministrativa, secondo quanto chiarito in proposito anche dalla Corte
Costituzionale, con la sent. n°406/1995. Tale divieto, inoltre, secondo la Procura, non sarebbe stato
eliminato neanche dall'art. 72, comma 1, della l. n°388/2000, contrariamente agli assunti
degli intimati. Ribadita, dunque, l'entità del danno fissata nell'invito, parte
attrice ha anche escluso che possa, nel caso, operarsi un qualche apprezzamento in termini
di utilitas delle prestazioni rese dal rag. Guidi, stante le espresse norme di
divieto di cui al menzionato art. 25 ed il fatto che l'espletamento di ogni consulenza,
seppur in difetto dei relativi presupposti di conferimento, reca sempre un certo
vantaggio. Di qui la conferma della richiesta di condanna, nei termini di
cui all'invito a dedurre, sussistendo anche - ad avviso della Procura- la colpa grave dei
convenuti, desunta tra l'altro dal fatto che tutti i partecipanti alle delibere non
(hanno mostrato) alcun dubbio sulla legittimità dell'incarico, né hanno chiesto
di cercare forme alternative di gestione del servizio, né di programmare e mettere
a concorso il posto di responsabile del Servizio finanziario comunale. VI) - Costituitisi in giudizio nell'interesse dei convenuti
Benedetti Agnese, Dominici e Cucci con memoria depositata il 17/5/2006, gli avv. Luciano
Ghirga e Stefano Bogini hanno avversato la pretesa attrice, eccependo la carenza della
condotta illecita, del danno e della colpa grave. Sotto il primo profilo, hanno osservato che, sebbene l'attività
affidata non era tale da consentire il ricorso ad un incarico esterno, (visto) che
era la stessa attività svolta dal Guidi quando era dipendente del Comune, essa ha
comunque giustificato l'incarico, in relazione all' emergenza creata dal
collocamento a riposo del predetto. D'altronde, si è soggiunto, l'incarico, nella sua
intrinseca realtà sostanziale, è consistito semplicemente in un rapporto di lavoro
a tempo determinato che, come tale, si pone al di fuori della portata applicativa
dell'art. 25 della l. n°724/1994, concernente le sole consulenze, come chiarito dalla
Sezione Giur, Reg. Puglia della Corte dei conti, con la sent. n°328/2005. Sotto il secondo profilo (carenza del danno), si è osservato che
la sostanziale giustificatezza dell'incarico elimina in radice anche il danno, ferma
comunque restando la possibilità di apprezzare il vantaggio conseguito con le prestazioni
del rag. Guidi, non ostandovi la contrarietà delle prestazioni stesse alle norme che
regolano la materia, posto che, sul piano generale, nella responsabilità amministrativa
l' utilitas da compensare con il danno discende sempre da una condotta
illecita.
Quanto alla colpa, infine, si è fatto presente che sin dal mese di marzo
2001, ossia ben quattro mesi prima che il rag. Guidi presentasse la richiesta
di collocamento a riposo, ed un anno prima che lo stesso compisse il 65° anno di
età, era stato deciso di assumere una figura in grado di affiancare, prima, e
sostituire, poi, il responsabile dell'Area finanziaria e contabile, soltanto che le
vicende concrete del concorso stesso, in relazione ad una pretestuosa
impugnativa dei relativi atti, ne hanno rallentato il corso, ponendo
l'Amministrazione nella necessità di far fronte ad una situazione imprevedibile, creatasi
per effetto della richiesta di anticipata cessazione dal servizio del Guidi .
Né, sotto altro profilo è vero che, come sostenuto dalla Procura, non vi
sia stata una ricognizione delle potenzialità interne, visto che l'esiguità della
pianta organica del Comune di Vallo di Nera ha consentito rapidamente di appurare
che non vi (era) alcun soggetto in grado di svolgere l'attività di responsabile dell'area
contabile. Né, infine, é vero che non si sia tentato di ricorrere a
convenzioni con altri comuni della zona, in quanto le risposte avute sono state tutte di
segno negativo.
In conclusione, i predetti difensori hanno chiesto il proscioglimento dei loro
assistiti, è, in subordine, l'esercizio del potere riduttivo, nonché un diverso riparto
del danno tra i convenuti, che tenga conto della maggior responsabilità del Segretario
Comunale, rispetto a quella dei componenti la Giunta.
VII) - Costituitosi in giudizio nell'interesse del dr. Giuseppe Benedetti con
memoria depositata anch'essa il 17/5/2006, l'avv. Cesare Manini ha avversato anch'egli la
pretesa attrice, invocando ancora le disposizioni dell'art. 72 della l. n°388/2000, che
-a suo dire- avrebbero decisiva efficienza interpretativa anche sul limite dell'art.
25 della l. n°724/1994, ove si consideri che il carattere anticipato della
pensione di anzianità, si riduce necessariamente ad un breve periodo, per coloro che
hanno maturato 40 anni di contribuzione; il che poi, nella vicenda all'esame, si
rivela assorbente con particolare riferimento agli incarichi assegnati al rag. Guidi
con le delibere successive alla prima, (avendo egli) compiuto i 65 anni il
12/2/2002.
Sotto altro profilo, il predetto difensore ha anche argomentato per la sussistenza
del carattere della straordinarietà delle esigenze da soddisfare con
l'incarico, in relazione alla contingenza venutasi a creare con la domanda di
pensionamento del rag. Guidi, tenuto conto della più che modesta consistenza
dell'organico del comune di Vallo di Nera. D'altronde, si è soggiunto, il rapporto in
concreto posto in essere con il cennato incarico è quello proprio del lavoro
subordinato a tempo parziale, più che quello di una vera e propria consulenza, da
ritenere pienamente legittimo, in base ai principi affermati da questa Sezione con la
sent. n°447/2005. In sostanza, secondo il ripetuto legale, l'Amministrazione ha
continuato ad avvalersi dell'opera del rag. Guidi con il medesimo profitto (di quando
questi era in servizio) e ad un costo decisamente inferiore. Esclusa, anche la sussistenza della colpa grave, per la
complessità della materia degli incarichi, tutt'altro che pacifica ed al centro di
acceso dibattito anche giurisprudenziale, l'avv. Manini ha chiesto l'assoluzione del
proprio assistito e, in subordine, l'esercizio del potere riduttivo. VIII) - All'odierna pubblica udienza, il P.M. ed i difensori dei
convenuti hanno ribadito ed ulteriormente illustrato le loro posizioni, quali indicate nei
rispettivi scritti, concludendo in conformità. In particolare, il P.M. si è opposto alla qualificazione del
secondo gruppo degli incarichi conferiti al Guidi (delib. nn.81/2002 e 03/2003) come di
formazione per la neo assunta ragioniera, in quanto manca -ha chiarito- ogni
riferimento ad una qualche attività formativa nelle clausole del relativo contratto, in
tutto simili a quelle dei contratti precedenti. Valutato, perciò, in maniera unitaria l'incarico in questione,
il P.M. ha ritenuto che lo stesso possa alternativamente inquadrarsi o nell'ambito della
consulenza, ed allora incappa nelle disposizioni che vietano simili incarichi,
ovvero nel rapporto di lavoro subordinato, per l'instaurazione del quale è comunque
richiesta una procedura selettiva, ex art. 35 del D.L.vo n°165/2001,
ferma restando -in quest'ultimo caso- la dubbia utilità, per la continuità
amministrativa, di un'attività lavorativa connessa ad un incarico che si rinnova mese per
mese. DIRITTO
IX) - La risoluzione dell'odierna controversia, che nella sua
intrinseca essenza attiene ad un'ipotesi di danno per gli incarichi conferiti dal comune
di Vallo di Nera al rag. Alessandro Guidi (già responsabile dell'Area Finanziaria -
Personale e Tributi del comune stesso) con le deliberazioni giuntali n°113/2001,
n°21-n°30-n°81/2002 e n°03/2003 (adottate tutte dopo il pensionamento del predetto),
passa da una complessa ed articolata valutazione dei menzionati incarichi, in relazione
-da un lato- alla loro effettiva consistenza e - dall'altro - alle norme considerate da
parte attrice per asseverare la responsabilità dei convenuti. X) - Sotto il primo profilo (consistenza degli incarichi), parte
attrice ha sostenuto che trattasi sostanzialmente di un solo, identico incarico, conferito
con la prima delle ripetute delibere e prorogato con le altre. Sotto il secondo profilo (norme considerate per affermare la
responsabilità dei convenuti), invece, parte attrice ha rapportato la responsabilità dei
convenuti alla violazione delle disposizioni dell'art. 25 della l. n°724/1994, che
vietano il conferimento di incarichi, da parte -per quel che qui interessa-
dell'amministrazione di provenienza, al personale che cessa volontariamente dal servizio e
che non ha il requisito per il pensionamento di vecchiaia, ed alla violazione delle
disposizioni dell'art. 7, comma 6, del D.L.vo
n°165/2001, relative alla disciplina generale degli
incarichi nella P.A., e delle disposizioni dell'art. 110, comma 6, del D.L.vo n°267/2000,
relative alle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità
negli enti locali. XI) - Sul versante opposto, i convenuti hanno sostenuto che
l'incarico di cui alle ultime due deliberazioni giuntali (n°81/2002 e n°03/2003),
attenendo ad una forma di consulenza e supporto tecnico a favore dell'istruttore
contabile neo assunto (v. pag. 3 della memoria di costituzione in giudizio degli
avv. Ghirga e Bogini e in senso analogo note controdeduttive di tutti i convenuti) sia
sostanzialmente diverso dal primo (ex deliberazioni n°113/2001 e nn.21 e 30/2002), il
quale è consistito nell'espletamento, da parte del rag. Guidi, degli stessi compiti
svolti antecedentemente al pensionamento (v. pag. 7-8 della memoria di costituzione
in giudizio dell'avv. Manini e, in senso analogo, pag. 4 -in fine- della memoria di
costituzione in giudizio degli avv. Ghirga e Bogini). Sul piano normativo, invece, i convenuti hanno escluso qualsiasi
violazione delle disposizioni considerate dalla Procura a sostegno della propria pretesa. Al riguardo, quanto all'art. 25 della l. n° 724/1994, hanno
sostenuto che difettano, nel caso, i presupposti applicativi dell'articolo stesso, in
quanto : a) non si verte in ipotesi di attività di consulenza,
vietata (dal citato art. 25), ma di lavoro (subordinato) a tempo determinato, che si
pone al di fuori delle previsioni del ripetuto art. 25, come chiarito anche dalla Sezione
Giurisdizionale Regionale per la Puglia di questa Corte con la sent. n°328/2005 (v. pag.
5-6 della memoria di costituzione in giudizio degli avv. Ghirga e Bogini); b) l'art. 72, comma 1, della l. n°388/2000 ha modificato il più
volte menzionato art. 25, dando luogo ad una sostanziale equiparazione delle
pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore ai 40 anni con le pensioni
di vecchiaia (v. pag. 3 della memoria di costituzione in giudizio dell'avv. Manini). Peraltro, in via gradata, si è anche evidenziato che comunque il
divieto di cui all'art. 25 della l. n°724/1994, relativamente al rag. Guidi, dovrebbe
ritenersi non più operante dal febbraio 2002, ossia dalla data in cui il predetto ha
raggiunto il requisito del pensionamento di vecchiaia per avere compiuto il 65° anno di
età (v. pag. 4 della memoria di costituzione in giudizio dell'avv. Manini). Quanto, invece, alla sussistenza, nel caso, dei requisiti
legittimanti il conferimento degli incarichi, ex art. 7, comma 6, del D.L.vo n°165/2001
ed art. 110 del D.L.vo n°267/2000, si è osservato che, l'incarico di cui alle
deliberazioni n°113/2001, n°21 e n°30 del 2002, è giustificato dalla contingenza
venutasi a creare con la domanda di pensionamento del rag. Guidi (v. pag. 4 della
memoria di costituzione in giudizio dell'avv. Manini e, in senso analogo, le note
controdeduttive di tutti i convenuti, oltre che pag. 8 della memoria di costituzione in
giudizio degli avv. Ghirga e Bogini ). L'incarico di cui alle successive deliberazioni n°81/2002 e
n°03/2003, invece, è giustificato dalla necessità di affiancare la ragioniera neo
assunta in una indispensabile attività di consulenza e supporto tecnico nelle materie
proprie del servizio, che nella loro applicazione pratica non potevano essere di
sufficiente padronanza della nuova dipendente (cfr. note controdeduttive e
successivi interventi difensivi dei convenuti). Sotto altro profilo, si è anche fatto presente che l'art.
8 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi (del comune di Vallo di
Nera), approvato con delibera di giunta n°269/1999, consente di ricoprire con personale
esterno i posti di responsabile di servizio, mediante contratto a tempo determinato
(v. pag. 5 della memoria di costituzione in giudizio degli avv. Ghirga e Bogini). XII) - Il Collegio, dal canto suo, ritiene anzitutto di convenire
con i resistenti sul fatto che gli incarichi conferiti al rag. Guidi siano due e non già
uno solo, più volte reiterato, come sostenuto da parte attrice. Dalla documentazione in atti, invero, risulta con adeguata
chiarezza che l'incarico conferito al rag. Guidi con le prime tre deliberazioni giuntali
(n°113/2001 e nn.21 e 30 del 2002) diverge da quello conferito con le successive, ultime
due (n°81/2002 e n°03/2003) almeno sotto un triplice aspetto : a) sotto il profilo delle ragioni che hanno indotto la Giunta del
Comune di Vallo di Nera ad attribuire gli incarichi stessi, quali espressamente indicate
nei due gruppi di delibere sopra richiamate, rapportabili alla esigenza -quanto al primo
incarico- di assicurare una temporanea copertura del posto di Responsabile
(dell')Area Finanziaria - Personale e Tributi, in attesa dell' espletamento del concorso
per la (stabile) copertura del (medesimo) posto, rimasto vuoto dopo il pensionamento
del rag. Guidi, e alla esigenza -quanto al secondo incarico - di assicurare la
indispensabile attività di consulenza e supporto tecnico nelle materie della
contabilità, dei tributi e del personale all'istruttore neo assunto a seguito della
procedura di selezione pubblica, di cui alla deliberazione n°23 del 30/3/2001; b) sotto il profilo delle attività commissionate con i due
incarichi, quale specificata nell'art. 2 degli schemi di contratto approvati con le
delibere di conferimento degli incarichi stessi, indicate principalmente nella
adozione - quanto al primo incarico - di atti, redazione di pareri e relazioni, (e
nella) collaborazione con gli altri servizi comunali in merito alle pratiche di ufficio,
con attribuzione della responsabilità dell'area, e nella consulenza -quanto
al secondo incarico - su pratiche amministrativo-contabili nell'ambito delle materie di
competenza del servizio ragioneria-personale e tributi a favore del neoassunto
istruttore contabile; c) sotto il profilo dell'impegno orario richiesto al Guidi e del
relativo compenso, quali rispettivamente fissati negli artt. 5 e 4 dei menzionati schemi
di contratti, per 12 ore settimanali e con un compenso di 1.032,91,
quanto al primo incarico, e per 10 ore settimanali, con un compenso di
860,00, quanto al secondo incarico. La ricostruzione unitaria degli incarichi in questione operata da
parte attrice, invero, sembra ispirarsi ad un eccessivo formalismo, in quanto nega
rilevanza autonoma al secondo incarico, rispetto al primo, in base al dato puramente
formale - appunto - della mancanza, nelle clausole contrattuali del secondo incarico, di
un chiaro ed esplicito riferimento alla attività di formazione commissionata
al rag. Guidi per il neoassunto istruttore contabile (v. intervento del P.M. all'odierna
pubblica udienza), trascurando che, in fondo, la formazione può anche
realizzarsi sul campo, magari affiancando al personale neoassunto altro
personale di comprovata esperienza e capacità, come risulta si sia voluto fare nel caso
di specie, in base alle previsioni negoziali dell'art. 2 degli schemi di contratto
approvati con le deliberazioni n°81/2002 e n°03/2003. Vero è, invece, che anche l'attività di formazione
del neoassunto istruttore sarebbe stata espletata dallo stesso ragioniere
responsabile dell'area finanziaria, qualora fosse stato presente nel Comune di Vallo
di Nera, come attestano le premesse della citata deliberazione n°81/2002, dalle quali
emerge che l'incarico per la formazione del neoassunto istruttore contabile è stata resa
necessaria dal fatto che all'epoca risultava ancora vacante il posto di
ragioniere-responsabile dell'area finanziaria(v. il terzo Premesso
di detta delibera) e che si intendeva fare utile riferimento all'istruttore
contabile (medesimo), in attesa di definire modalità e tempi di sostituzione del
responsabile dell'area, anche in prospettiva di un convenzionamento dei servizi dell'ente
(v. il primo Rilevato della ripetuta delibera). Da questo punto di vista, vale incidentalmente chiarirlo, il
Collegio condivide l'idea di parte attrice, secondo cui tutte le prestazioni commissionate
al Guidi, anche quelle del secondo incarico, sono prive di specificità e rientrano
tra i compiti istituzionali generali dell'ente (v. pag. 14-15 della citazione). Ciò
però non esclude che esse abbiano dato luogo a due incarichi autonomi, ontologicamente
distinti e teleologicamente rivolti a soddisfare esigenze diverse, quali: quella di
sopperire alla mancanza di un qualsivoglia addetto all'area finanziaria del comune di
Vallo di Nera (primo incarico) e quella connesse alla possibilità di fare utile
riferimento all'istruttore contabile neoassunto, in attesa di definire modalità e tempi
di sostituzione del responsabile dell'area, rag. Guidi (secondo incarico). XIII) - Così definiti gli aspetti relativi al numero ed alla
consistenza degli incarichi conferiti al rag. Guidi con le più volte richiamate
deliberazioni, il Collegio viene ora ad occuparsi delle norme considerate da parte attrice
per asseverare la responsabilità dei convenuti. XIII a) - Al riguardo, emerge anzitutto la necessità di
stabilire quale sia la reale portata del divieto di conferire incarichi al personale
cessato dal servizio per pensionamento di anzianità, di cui all'art. 25 della l.
n°724/1994, perché qualora fosse vero che esso ha valore assoluto, sia con riferimento
all'oggetto, che ai soggetti attivi e passivi, nel senso che
l'Amministrazione non può mai, in nessun caso ed in nessun tempo, conferire incarichi ai
propri ex dipendenti cessati dal servizio a domanda, come lascerebbe intendere parte
attrice (v. pag. 11 della citazione e successivi, conformi interventi), allora
apparirebbero del tutto superflue, per la risoluzione dell'odierna controversia, le
ulteriori norme invocate da parte attrice medesima sulla disciplina generale degli
incarichi, stante le peculiarità del caso. I resistenti, come detto poc'anzi, hanno sostenuto che difettano,
nella fattispecie all'esame, i presupposti applicativi del precitato art. 25, sia perché
si verte in ipotesi di lavoro subordinato, e non già di vera e propria consulenza, sia
perché l'art. 72, comma 1, della l. n°388/2000 avrebbe modificato, a loro avviso, il
ripetuto articolo art. 25, dando luogo ad una sostanziale equiparazione delle
pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore ai 40 anni, alle pensioni
di vecchiaia (v. precedente paragrafo XI). Il Collegio ritiene che per poter ben comprendere la reale porta
dell'art. 25 della l. n°724/1994, che indubbiamente contiene una norma di
divieto, occorra anzitutto individuare quale siano i beni-valori a tutela dei quali
è stato posto il divieto stesso. Soccorre al riguardo la lettera della norma che, nel suo incipit,
espressamente correla il divieto in discorso al dichiarato fine di garantire piena
ed effettiva trasparenza e imparzialità (alla) azione amministrativa; in tal senso,
del resto, la stessa Corte costituzionale ha chiarito che la disposizione tende ad
arginare il fenomeno di dimissioni accompagnate da incarichi ad ex dipendenti, sì da
garantire la piena ed effettiva trasparenza e la imparzialità dell'azione
amministrativa (cfr. sent. n°406/1995, pure richiamata da parte attrice). Nel contesto dell'art. 25 della l. n°724/1994, dunque, la
trasparenza e l' imparzialità passano da attributi generali
dell'azione amministrativa a specifici beni-valori da tutelare, in relazione agli abusi
intrinsecamente presenti nel conferimento di incarichi a chi, già dipendente
dall'Amministrazione che gli incarichi stessi attribuisce, ha volontariamente posto fine
al suo rapporto di servizio con l' Amministrazione medesima, così manifestando un chiaro
disinteresse all' espletamento di ulteriori attività lavorativa con essa. In altri termini, a fronte di un siffatto disinteresse, il citato
art. 25 recepisce e positivizza l'idea, diffusa tra i consociati, secondo la quale è
oltremodo contraddittorio, e perciò contrario ai canoni di giustificatezza e
ragionevolezza che presiedono alla trasparenza ed all'imparzialità amministrativa, ex
artt. 3 e 97 cost., affidare incarichi ai dipendenti pubblici che volontariamente cessino
dal servizio, in quanto costoro se avessero voluto ancora lavorare per la loro ex
Amministrazione di appartenenza non avrebbero certo chiesto di andare in pensione. E' evidente infatti l'irrazionalità, anche economica, del
conferimento di un incarico in simili condizioni, ove si consideri che l' attività
commissionata con l'incarico stesso sarebbe stata remunerata con il solo stipendio, se il
dipendete fosse rimasto ancora in servizio, laddove - dopo le dimissioni - il compenso per
il ripetuto incarico si aggiunge alla pensione, ossia alla retribuzione
differita dall'ex dipendente medesimo, con un sensibile aumento dei costi
complessivi e, soprattutto, senza assicurare una nuova professionalità di ricambio, alla
conclusione dell'incarico. E ciò poi, è appena il caso di rilevarlo, è ancora più
ingiusto ed incomprensibile ove si consideri che di regola è lo stesso ex dipendente ad
aver creato l'esigenza lavorativa che l'incarico tende a superare, come nel caso di
specie, cessando volontariamente dal servizio . Così individuata la ratio, le finalità e l'oggetto specifico
della tutela del divieto posto dall'art. 25 della l. n°724/1994, è evidente
che esso copre ogni forma di incarico, e non solo quelle di consulenza in
senso stretto, contrariamente a quanto sostenuto in proposito dai difensori dei convenuti. D'altronde se, ai fini di una diversa conclusione, può indurre a
dubbi l'intestazione dell'art. 25, che menziona solo gli incarichi di
consulenza, la lettera della norma elimina ogni incertezza, riferendosi chiaramente
oltre che agli incarichi di consulenza, studi e ricerca, anche agli incarichi
di collaborazione tout courts, nei quali sicuramente si collocano anche
quelli che danno luogo ad un rapporto di lavoro subordinato. Per questi ultimi, anzi, l'irrazionalità è ancora maggiore -
dal lato dell'Amministrazione che conferisce l'incarico - , visto che l'incarico stesso
riveste la medesima natura del rapporto di lavoro appena dismesso, mentre - dal lato
dell'ex dipendente - può trovare giustificazione solo nel compenso che egli percepisce in
aggiunta alla pensione. Sul punto, invero, il Collegio non condivide la sentenza
n°328/2005 della Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia di questa Corte,
invocata dai difensori dei convenuti, che esclude dal campo operativo del divieto di cui
all'art. 25 della l. n°724/1994 gli incarichi che rivestono i caratteri sostanziali del
rapporto di lavoro subordinato, anche perché essa muove da una ratio e da una finalità
di tutela alquanto diverse da quelle individuate poc'anzi - e ad avviso del Collegio
estranee all'art. 25 - correlate, non già alla salvaguardia della trasparenza
e della imparzialità, ma all' esigenza di evitare che l'ex dipendente,
beneficiario del trattamento pensionistico di anzianità, possa godere di ulteriori
compensi per attività da svolgere in piena autonomia, senza essere più sottoposto agli
obblighi propri derivanti dal rapporto di lavoro subordinato (v., testualmente, la
parte motiva della citata sent. n°328/2005) . XIII b) - Assodato, dunque, che il divieto di cui all'art. 25
della l. n°724/1994 riguarda qualsiasi incarico di collaborazione, anche
quelli che riflettono un lavoro subordinato, il Collegio ritiene di non poter condividere
neanche l'idea dei difensori dei convenuti secondo cui l'art. art. 72 della l. n°388/2000
avrebbe modificato l'art. 25 della l. n°724/1994, disponendo una sostanziale
equiparazione delle pensioni con anzianità contributiva pari o superiore ai 40 anni, alle
pensioni di vecchiaia. Come correttamente osservato da parte attrice, la
disposizione che introduce il principio del cumulo totale tra i redditi da lavoro e
pensione (ossia il precitato art. 72 della l. n°388/2000), da un lato, non apporta alcuna
modifica testuale all'art. 25 della l. n°724/1994, (mentre) ...
dall'altro, non
comporta alcuna innovazione nella sua portata precettiva, neanche a livello
interpretativo, sancendo l'equiparazione formale tra pensioni di vecchiaia e pensioni di
anzianità
.. esclusivamente ai fini della cumulabilità delle pensioni (con i
redditi da) lavoro (cfr. pag. 12 della citazione). In realtà, secondo il Collegio, le disposizioni a confronto si
muovono su piani diversi, senza alcuna interferenza tra loro, rivolgendosi l'art. 25 della
l. n°724/1994 alla P.A., per vietarle - a tutela della trasparenza e della
imparzialità- di conferire incarichi agli ex dipendenti cessati
volontariamente dal servizio, laddove l'art. 72 della l. n°388/2000 si rivolge ai
soggetti del rapporto previdenziale per equiparare i trattamenti di anzianità con 40 anni
alle pensioni di vecchiaia, in relazione alle esigenze proprie di quel rapporto, senza
dare alcun rilievo, in tale ambito, alla volontarietà o meno della cessazione dal
servizio attivo. Peraltro, a conclusione dell'argomento, il Collegio ritiene di
convenire con parte attrice anche in ordine all'impossibilità di accordare un qualche
valore esimente alla risposta al quesito fornita da un non meglio precisato esperto
del Ministero dell'Interno -ha puntualizzato l'accusa- sui rapporti tra l'art. 72
della l. n°388/2000 e l'art. 25 della l. n°724/1994, invocato a propria discolpa dai
convenuti nelle note controdeduttive e nei successivi atti difensivi, visto che, come
correttamente osservato da parte attrice medesima, la risposta dell' esperto,
oltre a non essere stata resa in forma ufficiale, (essendo apparsa) su una rivista,
seppur molto diffusa tra gli operatori, è comunque di data successiva a tutte
le delibere di affidamento dell'incarico di che trattasi (v. pag. 13 della
citazione). XIII c) Così individuata la portata del divieto di cui all'art.
25 della l. n°724/1994, è evidente che esso copre qualsiasi incarico e, dunque, anche
quello conferito al rag. Guidi con la deliberazione n°113/2001, in quanto decorrente dal
giorno (1/10/2001) immediatamente successivo al collocamento in pensione del predetto
(30/9/2001), conseguente alle dimissioni del medesimo, senza che vi sia stata una reale
soluzione di continuità tra servizio attivo ed incarico. XIII d) - In relazione al divieto di cui all'art. 25 della l.
n°724/1994, perciò, costituisce danno l'importo che il Comune di Vallo di Nera ha pagato
per remunerare l'incarico conferito con la ricordata deliberazione, trattandosi di una
spesa che non poteva essere sostenuta a favore del rag. Guidi, a salvaguardia dei beni
della trasparenza e dell'imparzialità amministrativa. Né, stante le finalità di tutela perseguite con tale divieto,
è ipotizzabile un qualche vantaggio da portare in detrazione al danno subito
dal comune, ex art. 1, comma 1-bis , della l. n°20/1994, nel testo risultante
dalle modifiche introdotte dall'art. 3 della l. n°639/1996. Ed invero, senza entrare -per ora - nella tematica generale sulla
compensatio lucri cum damni, e nella correlata problematica relativa alla
possibilità di valutare l'utilità di fatto come utilità di diritto, alla
quale si riferiscono le considerazioni delle parti e le sentenze da esse evocate (v. pag.
18 della citazione e pagg. 9-10 della memoria di costituzione in giudizio degli avv.Ghirga
e Bogini), il Collegio ritiene che, nel caso di norme che vietano una spesa, il danno che
deriva dalla spesa stessa, qualora sostenuta in spregio al divieto, non è compensabile
con le eventuali utilità economico-patrimoniali che derivano dal comportamento illecito,
almeno tutte le volte in cui il bene tutelato dalla norma di divieto abbia una rilevanza
giuridico-sociale maggiore degli eventuali vantaggi economici realizzati, magari
sacrificando il bene stesso . In casi del genere, in realtà, l'impossibilità di porre in
compensazione il danno con l'utilitas non si collega, sul piano meramente formale,
al rispetto della norma di divieto come tale, ma si rapporta, sul ben più rilevante piano
sostanziale del bilanciamento degli interessi coinvolti, all'impossibilità di compensare
la lesione di un interesse di maggiore rilevanza con la realizzazione di un interesse di
rilevanza decisamente minore, stante la non omogeneità, se non addirittura -come nel caso
di specie - la conflittualità, degli interessi messi a raffronto. E così, per restare alla vicenda all'esame del Collegio, l'
attribuzione al rag. Guidi dell'incarico di espletare le medesime attività poste in
essere in costanza di servizio con il comune di Vallo di Nera, dietro apposito compenso
aggiuntivo alla pensione di anzianità e senza comunque ritrovarsi -ad incarico espletato
- con una nuova professionalità in grado di sostiuire il Guidi stesso, lede patentemente
i beni della trasparenza e dell'imparzialità amministrativa, ed il relativo danno, pari
all'importo del compenso erogato, non può certo ritenersi controbilanciato dal vantaggio
che il predetto comune ha conseguito dalla esecuzione dell'incarico, stante la non
comparabilità degli interessi primari e generali, per l'Amministrazione e per la società
civile, della trasparenza e dell'imparzialità, con quello secondario e settoriale, a
rilevanza puramente economico-patrimoniale, del vantaggio che è derivato al ripetuto
comune dallo svolgimento del menzionato incarico, del tutto configgente con i cennati
interessi generali. Suffragano tali conclusioni i precedenti giurisprudenziali di
questa Corte, ai quali il Collegio ritiene di prestare adesione per la loro intrinseca
razionalità, in forza dei quali la valutazione dei vantaggi, imposta dal precitato art.
1, comma 1-bis, della l. n°20/1994, non può essere spinta al punto da
pervenire comunque e sempre ad un computo matematico e compensativo
., perché
quando trattasi di norma che -come nella fattispecie in discussione - protegge interessi
primari, occorre tener conto dei vantaggi di carattere generale che il legislatore ha
voluto (preservare), i quali non trovano il loro esatto contrapposto nei vantaggi di
natura settoriale della P.A. (cfr. testualmente, tra le più recenti, sent.
n°2-A/2005 della Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello) . XIV) - Così argomentata la sussistenza del danno per l' incarico
conferito con la deliberazione di giunta n°113/2001, pari al compenso fissato in tale
delibera per l'esecuzione di detto incarico (£ 2.000.000 mensili, da ottobre 2001 a
febbraio 2002, per un importo complessivo di £ 10.000.000), il Collegio ritiene di dover
valutare in maniera diversa le proroghe del medesimo incarico, disposte con le
successive deliberazioni n°21 e n°30 del 2002; tanto in considerazione del fatto che le
norme di divieto, non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse
considerate, ex art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale. In relazione a ciò, invero, il Collegio ritiene che,
contrariamente a quanto lasciano intendere le prospettazione attoree, il divieto di cui
all'art. 25 della l. n°724/1994 non abbia valore assoluto nel tempo, per l'ex dipendente
dimissionario, e cessi di avere effetto allorquando egli compia l'età per il
pensionamento di vecchiaia. In tal senso, meritano di essere condivise le osservazioni
dell'avv. Manini, nelle quale si sostiene che il divieto di cui al più volte menzionato
art. 25 non può riguardare gli incarichi assegnati al rag. Guidi con le delibere
successive alla prima
. poiché egli ha compiuto i 65 anni il 12/2/2002,
. (così) che, quanto meno le delibere n°21/2002, n°30/2002, n°81/2002 e
n°3/2003, non violano affatto (il ridetto) art. 25 (v. pag. 4 della memoria di
costituzione in giudizio). Ciò stante, il carattere eventualmente dannoso delle proroghe
del primo incarico (deliberazioni n°21 e n°30 del 20002) e del conferimento del secondo
incarico (deliberazione n°81/2002), con la successiva proroga del secondo incarico stesso
(deliberazione n°3/2003), andrà accertato alla stregua della disciplina generale degli
incarichi, e non più in base alle specifiche disposizioni dell'art. 25 della l.
n°724/1994. XIV a) - Emergono, a tal proposito, non tanto le disposizioni
dell'art. 110, comma 6, del D.L.vo n°267/2000, pure invocate da parte attrice, sulle
collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, quanto piuttosto
le disposizioni del medesimo art. 110, comma 1, ora citato, sulla copertura dei
posti di responsabili dei servizi o degli uffici mediante contratto e le
disposizioni dell'art. 7, comma 6, del D.L.vo
n°165/2001, sugli
incarichi nella P.A., tenuto conto della reale natura dell'attività
commissionata con gli incarichi dedotti in giudizio, oltre che delle esigenze con essi
fronteggiate, e tenuto altresì conto delle disposizioni regolamentari del comune di Vallo
di Nera che consentono la copertura dei posti di Responsabili di Area mediante estranei
(v. a tale, ultimo riguardo la memoria di costituzione in giudizio degli avv. Ghirga e
Bogini). XIV b) - Parte attrice, come detto, considera unitariamente gli
incarichi affidati al rag. Guidi, senza distinguere tra il primo incarico, volto ad
assicurare una temporanea copertura del posto di Responsabile dell'Area Finanziaria, ed il
secondo, volto ad assicurare una consulenza ed un supporto tecnico all'istruttore
contabile neoassunto, e ritiene che, in base alla disciplina generale sugli incarichi, è
possibile fare ricorso a terzi allorquando concorrano tre condizioni, costituite : a)
dalla eccezionalità del conferimento, b) dalla temporaneità
e specificità dell'incarico (oltre che dalla) congruità del relativo compenso
e c) dalla insufficienza organizzativa (v. pag. 8 della citazione). Nel caso di specie, a suo giudizio, difetterebbero la prima (eccezionalità
del conferimento) e la terza condizione (insufficienza organizzativa), in
quanto l'oggetto dell'incarico di consulenza del servizio
personale-finanziario-tributi appare corrispondere al complesso delle attività ordinarie
di competenza di quell'ufficio (v. pagg. 13-16 della citazione) ed in quanto, per
ciò che attiene alla insufficienza organizzativa, sarebbe stata omessa
ogni effettiva e concreta ricognizione delle professionalità interne (e sarebbe
stata anche) omessa ogni indagine in ordine alla possibilità di riattivazione di forme di
convenzionamento con altri comuni limitrofi di gestione in forma associata del servizio di
ragioneria, come era stato fino a pochi anni prima (v. pag. 17 della citazione). XIV c) - Il Collegio, limitando per il momento le proprie
valutazioni alle proroghe del solo primo incarico, ritiene che, conformemente a quanto
osservato in proposito dai difensori dei convenuti, sussistano entrambe le condizioni
lamentate da parte attrice, in quanto il pensionamento del rag. Guidi ha determinato, ad
un tempo, sia l' eccezionalità del conferimento, se non sotto il
profilo della complessità e straordinarietà delle esigenze da soddisfare o dei
problemi da risolvere (ex pag. 8 della citazione), sotto quello - non meno rilevante
- dell' urgenza e inderogabilità dell'attività da svolgere (pure considerato
a pag. 8 della citazione), e sia la insufficienza organizzativa. Sotto tale ultimo profilo, si ricorda che il rag. Guidi era
l'unica unità di personale addetta all'Area Finanziaria-Personale e Tributi nel comune di
Vallo di Nera, e che la stessa gestione associata del servizio di ragioneria tra i comuni
di Vallo, Monteleone e Poggiodomo si basava proprio sulla professionalità del medesimo
rag. Guidi. Ciò, del resto, era noto a tutti, stante anche le modeste dimensioni del
comune di Vallo di Nera, così che, nella realtà delle cose, appariva del tutto inutile
quella effettiva e concreta ricognizione delle professionalità interne,
reclamata da parte attrice, a meno che non si voglia attribuire a tale compito
(rectius: adempimento) un valore esclusivamente formale, come giustamente osservato
dagli avv. Ghirga e Bogini nella relativa memoria di costituzione in giudizio (v. pag. 8
di detta memoria). Pur nella sussistenza delle cennate condizioni, che giustificano
le spese sostenute per i rinnovi del primo incarico, tuttavia, per evidenti esigenze di
completezza, il Collegio ritiene di dare atto della criticità del comportamento
complessivo tenuto dai convenuti fin dalla accettazione delle dimissioni del rag. Guidi. Ed invero, i convenuti, sebbene edotti delle intenzioni del Guidi
di voler cessare dal servizio, per avere essi stessi accettato le dimissioni del predetto,
presentate sin dal 31/7/2001 (v. deliberazione n°94 del 14/8/2001 in atti, alla quale
risulta assente l'assessore Cucci), non si sono adoperati in alcun modo per evitare il black
out amministrativo nel settore finanza-personale e tributi del comune di Vallo di
Nera, che si sarebbe avuto alla data di pensionamento del Guidi(1/10/2001), del tutto
scontato dopo la accettazione delle sue dimissioni. Essi, infatti, non hanno programmato
in nessuna maniera la sostituzione del Guidi medesimo. Come giustamente osservato da parte
attrice, i convenuti non si sono dati nemmeno cura di programmare e mettere a
concorso il posto di responsabile del Servizio finanziario comunale (v. pag. 23
della citazione) in vista del pensionamento del rag. Guidi, salvo poi -aggiunge il
Collegio - a chiedere di giustificare l'incarico conferito allo stesso rag. Guidi con il
fatto di non (aver potuto) bandire per tempo il concorso per la copertura del posto
di Responsabile dell'Area Finanziaria-Personale e Tributi (v. deliberazioni n°113/
2001 e nn. 21 e 30 del 2002). In sostanza, e concludendo sul punto, sono stati gli stessi
convenuti che, con il loro comportamento omissivo, hanno creato le condizioni della insufficienza
organizzativa e della eccezionalità del conferimento . Né, sotto questo profilo, vale invocare a discolpa la
circostanza che già prima delle dimissioni e del pensionamento del Guidi il comune,
con deliberazione n°23 del 30/3/2001, aveva deciso l' assunzione di una unità di
personale da adibire all'Area Ragioneria-Personale e Tributi, la cui rapida
conclusione è stata impedita da un ricorso presentato contro gli atti del relativo
concorso (v. memoria di costituzione in giudizio degli avv. Ghirga e Bogini). Nelle
deliberazioni che si riferiscono al primo degli incarichi in discorso, infatti, non v'è
traccia di un simile concorso. Al contrario, in esse è ben chiara la volontà di affidare
l'incarico stesso in attesa dell'espletamento del concorso per la copertura del
posto di Responsabile dell'Area Finanziaria-Personale e Tributi; in attesa, cioè,
dell'espletamento di un concorso diverso, rispetto a quello previsto nella deliberazione
n°23/2001 . In sostanza, nella ricostruzione della volontà amministrativa
consacrata nelle delibere che si riferiscono alle proroghe del primo dei più volte
menzionati incarichi, il concorso di cui alla deliberazione n°23/2001 è del tutto
assente e la figura professionale neoassunta in base a quest' ultimo concorso compare per
la prima volta solo nelle delibere che si riferiscono al secondo dei ripetuti incarichi,
nelle quali si ritiene di dover valorizzare proprio alla neoassunta ragioniera per
l'organizzazione del servizio, in attesa di definire modalità e tempi della
sostituzione del responsabile dell'area, non ancora stabiliti - addirittura -
neanche alla data di adozione di tali deliberazioni (v. il Rilevatoche
figura le premesse delle deliberazioni n°81/2002 e n°03/2003). Sotto altro profilo, è però evidente che la programmazione
della sostituzione del responsabile dell'Area finanziaria del comune di Vallo di Nera non
sarebbe comunque valsa ad evitare la spesa per la sostituzione di detto responsabile, resa
ormai inevitabile -dopo il febbraio del 2002 - dal raggiungimento dei limiti di età, da
parte del rag. Guidi. La programmata sostituzione del rag. Guidi, invece, sarebbe
certamente valsa ad evitare, nell'Area di interesse, un agire precario ed incerto che,
come osservato in aula da parte attrice, sicuramente non è giovato alla continuità
dell'azione amministrativa e, dunque, all' efficacia ed all'efficienza dell'azione stessa
. In astratto, perciò, il Collegio può anche condividere le
perplessità esternate in aula da parte attrice sulla dubbia utilità di
un'attività amministrativa posta in essere in base ad un incarico che si rinnova
mese per mese. In concreto, però, deve astenersi da qualsiasi approfondimento in
proposito, ai sensi dell'art. 112 cpc, comportando esso valutazioni estranee al petitum
sostanziale della domanda risarcitoria, basata sull'accertamento della necessarietà o
meno della spesa sostenuta per i rinnovi del primo incarico, ex deliberazioni n°21 e
n°30 del 2002, e non sull'accertamento della qualità dell'attività amministrativa
realizzata con i rinnovi stessi. La necessarietà dei rinnovi del primo incarico - dopo il
febbraio 2002 come dianzi precisato - già ammessa dal Collegio, comporta perciò la
giustificatezza della spesa sostenuta per essi, stante anche la mancanza di doglianze
sulla corretta esecuzione dell'incarico, espletato in conformità alle pattuizioni
negoziali del relativo contratto. XV) - Così definiti gli aspetti che attengono al primo incarico
ed ai rinnovi dello stesso, il Collegio ritiene giustificata anche la spesa per il secondo
incarico, quale conferito con la deliberazione n°81 del 4/9/2002. Ed invero, una volta che la Giunta del Comune di Vallo di Nera ha
ritenuto, nell'esercizio del suo potere discrezionale (insindacabile nel merito da questa
Corte, ex art. 1, comma 1, della l. n°20/1994, nel testo introdotto dall'art. 3 della l.
n°639/1996), di valorizzare l' istruttore contabile assunto in base al
concorso di cui alla ricordata deliberazione n°23/2001, così che l' organizzazione
del Servizio finanziario-personale e tributi (avrebbe potuto) fare riferimento all'
istruttore contabile stesso (v. in tal senso la deliberazione n°81/2002), appare
più che logico e razionale affidare all'ex responsabile del medesimo Servizio un incarico
di consulenza per la formazione del predetto istruttore contabile, così da
affiancargli un esperto a supporto della sua attività. Per le cennate finalità, concretamente perseguite con la
ripetuta deliberazione n°81/2002, devono infatti anche qui ritenersi sussistenti sia la
condizione della eccezionalità del conferimento che quella insufficienza
organizzativa, in disparte la condizione della temporaneità
dell'incarico e della congruità del relativo compenso - neanche messe in
discussione da parte attrice -, non esistendo all'interno del comune di Vallo di Nera una
qualche professionalità che potesse assistere il neoassunto istruttore contabile
nell'esercizio delle materie proprie del servizio, che nella loro applicazione
pratica - hanno giustamente precisato i convenuti - non potevano ovviamente essere di
sufficiente padronanza della nuova dipendente (v. note controdeduttive). Confortano tali conclusioni i precedenti di questa Sezione, che
hanno ritenuto rispondente agli interessi dell'Amministrazione il conferimento di
incarichi a terzi per la formazione dei propri dipendenti, allorquando non è possibile
reperire all'interno della stessa Amministrazione il personale necessario per svolgere
detta attività di formazione (v. Sez. Giur. Reg. Umbria n°724-R/1997). XVI) Ora, però, se l'incarico in questione appare giustificato
nel suo primo conferimento (ex deliberazione n°81/2002), non può dirsi altrettanto nel
suo rinnovo (ex deliberazione n°03 del 22/1/2003), dovendosi ritenere già soddisfatte
con il primo conferimento le esigenze di formazione legittimanti l'incarico stesso, date
le modeste dimensioni del settore d'interesse, e la durata più che congrua (4 mesi) di
tale, primo conferimento. Da questo punto di vista, quindi, sussiste certamente la colpa
grave dei convenuti che hanno partecipato all'adozione della deliberazione che ha
prorogato l'incarico di formazione, stante la palese irrazionalità della proroga stessa,
in assenza di elementi che lascino finanche solo dubitare della sufficienza formativa del
primo periodo, durato -lo si ripete - ben quattro mesi, in un settore lavorativo piuttosto
modesto, non rinvenibili né nella deliberazione stessa, né altrove . La spesa sostenuta per il rinnovo dell'incarico in parola,
dunque, costituisce danno, sebbene a scomputo dello stesso possono essere considerate, in
termini di utilitas, ex art. 1 della l. n°20/ 1994 (nel testo introdotto dall'art.
3 della l. n°639/1996), parte delle attività lavorative comunque regolarmente espletate
dal rag. Guidi, non risultando doglianze neanche sulla corretta esecuzione di tale secondo
incarico, ovviamente non considerando in esse quelle rivolte alla non più necessaria
formazione del neoassunto istruttore contabile. XVII) A questo proposito, sciogliendo la riserva apposta nel
precedente paragrafo XIII d), il Collegio nell'alternativa di valutare o meno
l'utilità di fatto come utilità di diritto, ai fini dell'applicazione della
richiamata norma sulla compensatio (v. pag. 18 della citazione), ritiene che, nel
contesto dell'art. 1 della l. n°20/1994, l'utilitas abbia una dimensione puramente
economica e vada valutata a scomputo del danno ogni qualvolta essa sia individuabile
nell'illecito causativo del danno stesso, salvo naturalmente il limite di norme speciali
che vietino la spesa, a tutela di superiori interessi generali, in relazione ai quali non
è neanche ipotizzabile una utilitas da portare a scomputo del danno, come chiarito
nel precedente paragrafo XIII d) In realtà, nella logica del ripetuto art. 1, comma 1-bis della l. n°20/1994, l'utilitas si collega
sempre e comunque ad una condotta contra legem, per usare le parole di
parte attrice (v. ancora pag. 18 della citazione). Per quanto finora esposto e considerato, dunque, il danno per la
proroga del secondo incarico resta fissato in 1.000, tenuto conto dell'utilità
derivata dall'attività posta in essere dal Guidi, desunta dal carattere eminentemente
pratico-operativo delle prestazioni eseguite. XVIII) - Tale voce di danno, ovviamente, si aggiunge a quella
connessa al conferimento del primo incarico, ex deliberazione n°113/ 2001 (pari a £
10.000.000, ora 5.165), così che il danno complessivo resta stabilito, in cifra
tonda, in 6.000 . XIX) - Sul piano dell'imputazione soggettiva, il danno di cui
sopra va addebitato ai soli convenuti Benedetti Agnese, Dominici Fausto e Benedetti
Giuseppe, avendo il Collegio ritenuto legittima la spesa di cui alla deliberazione
n°81/2002, con cui è stato conferito il secondo incarico (primo periodo) al rag. Guidi . Peraltro, essendo quella ora detta l'unica deliberazione alla
quale ha partecipato - con voto favorevole - l'assessore Cucci, risultato estraneo alle
altre, è evidente che il medesimo va assolto dalla domanda attrice, per non aver
contribuito in alcun modo al realizzarsi del danno. XX) - Quanto alle percentuali di riparto, ex art. 1, comma 1-quater
della l. n°20/1994 (nel testo modificato dall'art. 3 della l. n°639/1996), il
Collegio condivide i criteri di massima indicati in proposito da parte attrice, anche se
le misure del riparto stesso vanno leggermente variate, rispetto a quelle precisate in
citazione, per la necessità di ridistribuire tra i responsabili medesimi la quota parte
del danno che l'accusa ha attribuito all'assessore Cucci (10% dell'importo complessivo)
per la sua partecipazione all'adozione della deliberazione n°81/2002. Il Collegio, al quale comunque spetta il potere di
stabilire quanta parte del danno sia ascrivibile a ciascun convenuto (cfr.
Sez. I^ Centr. d'Appello n°101-A/2001 e, di questa stessa Sezione, sent. n°54-EL/2004),
ritiene che il 90% del danno vada distribuito -nella uguale misura del 45% ciascuno- al
sindaco Agnese Benedetti ed al vicesindaco Dominici, quali componenti della Giunta che
hanno adottato le censurate deliberazioni, mentre il restante 10% vada posto a carico
segretario comunale Giuseppe Benedetti. In tal senso, va disattesa la richiesta degli avv. Ghirga e
Bogini di attribuire la parte più consistente del danno al segretario comunale, atteso
che, pur nell'importanza che rivestono i segretari comunali per l'istruttoria degli
atti da emanare e per la risoluzione dei problemi giuridici legati alle
decisioni da assumere, sui quali i predetti difensori hanno particolarmente
insistito (v. pagg. 10-11 della loro memoria di costituzione in giudizio), il Collegio
ritiene che le deliberazioni restino comunque atti propri di chi le ha votate (v.,
chiarissimo in proposito l'art. 1, comma 1-ter , della l. n°20/1994, nel testo
modificato dall'art. 3 della l. n°639/1996), mentre -nel caso di specie - non risulta che
i deliberanti abbiano affrontato problematiche giuridiche di tale complessità da
impegnare il segretario comunale o per le quali il segretario comunale medesimo abbia
espresso pareri e/o svolto istruttorie che abbiano in qualche modo fuorviato, in concreto,
i deliberanti medesimi. Al contrario, risulta che essi hanno votato senza sollevare
alcun dubbio sulla legittimità dell'incarico e, soprattutto, senza -in concreto -
voler programmare la sostituzione del Guidi, come correttamente osservato in citazione da
parte attrice; così che, soprattutto con riferimento ai profili discrezionali delle
scelte operate, ai quali deve ritenersi sostanzialmente estraneo il segretario comunale,
la responsabilità di questi si riduce notevolmente e resta stabilita nella misura del 10%
dell'importo complessivo del danno, in ragione del parere favorevole, comunque espresso
dal medesimo. In conclusione, il sindaco Agnese Benedetti ed il vicesindaco
Dominici vanno condannati al pagamento della somma di 2.700 ciascuno, pari al 45%
ciascuno del danno complessivo, mentre il segretario comunale Giuseppe Benedetti va
condannato al pagamento della somma di 600, pari al restante 10% del danno
complessivo; somme comprensive degli oneri rivalutativi chiesti in citazione da parte
attrice, che sostanzialmente vengono abbuonati, nell'esercizio del potere riduttivo, pure
chiesto dalle difese dei convenuti. XXI) - Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno
ripartite come segue: a) - nella misura intera, per gli atti propri di ciascuno dei
convenuti condannati, nel senso che ognuno dei condannati paga le spese di giudizio dei
relativi atti; b) - nella indicata percentuale del 45% ciascuno per il sindaco
Agnese Benedetti e per il vicesindaco Dominici e del 10% per il segretario comunale
Giuseppe Benedetti, per gli atti comuni a tutti i convenuti, detraendo da esse la parte
relativa al convenuto assolto, assessore Cucci, pari ad ¼ delle spese relative a tali
atti comuni. XXII) - A favore dell'assessore Cucci vanno liquidate le spese
legali, ai sensi dell'art. 3 della l. n°639/1996, quale interpretato dall'art. 10-bis,
comma 10, della l. n°248/2005, che il Collegio determina forfetariamente in 1.250,
in mancanza di apposita parcella del difensore, tenuto conto sia del fatto che la memoria
difensiva presentata per il medesimo riguarda anche gli altri amministratori convenuti, e
sia del modesto valore della causa. XXIII) - Sulle somme di condanna andranno corrisposti gli
interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza stessa al soddisfo. P. Q. M. LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale dell'Umbria ASSOLVE dalla domanda attrice il sig. xxxx, a favore del quale liquida le
spese legali nella misura di 1.250 (milleduecentocinquanta euro). CONDANNA
invece i sigg. yzyyy al pagamento, a favore del Comune di
Vallo di Nera, della somma di 2.700 (duemilasettecento euro) ciascuno, quanto ai
primi due convenuti condannati, ed al pagamento della somma di 600 (seicento euro),
quanto al terzo. Liquida altresì, a favore dello Stato, le spese di giudizio, da
ripartire tra i convenuti condannati secondo i criteri fissati in motivazione, nella
misura, alla data di pubblicazione della sentenza, di 863,11
(ottocentosessantatre/11). Sulle somme di condanna come sopra stabilite andranno corrisposti
gli interessi legali, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza al
soddisfo. Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 6/6/2006.
L'Estensore
Il Presidente (Fulvio Maria
Longavita)
(Lodovico Principato) Depositata in Segreteria il 27 luglio 2006
Il
funzionario di cancelleria
(Elvira Fucci)
|