SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE DELL'UMBRIA

 

Sentenza n. 147 del 26 gennaio 1999 - Presidente MARESCOTTI - Relatore VETRELLA - P.M. MINERVA

 

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità

promosso dalla Procura Regionale dell’Umbria della Corte dei Conti

 

nei confronti

del Sig. Giuliano C.

 

VISTO l’atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 142/R. del Registro di Segreteria;

 

VISTI gli altri atti ed i documenti tutti della causa;

 

UDITI, nella pubblica Udienza del 26 gennaio 1999 - con l’assistenza del Segretario Dott. Giuliano Cecconi - il Relatore, Cons. Dott. Cesare Vetrella, il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Massimiliano Minerva, e l’Avv. Stefano Neri, per il convenuto;

 

Ritenuto in

F A T T O

Con atto di Citazione n. G/025/98 del 23 giugno 1998 (ritualmente notificato all’interessato) il Procuratore Regionale - previo Invito a dedurre del 12 gennaio 1998, ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 - ha citato in giudizio davanti alla Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria della Corte dei Conti il Sig. Giuliano C. (nella passata qualità di Curatore del fallimento della "Soc. C.M.E. S.p.A." e di Commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo della "S.a.s. C.E.M. Impianti" e della "S.n.c. Leccese") per sentirlo condannare al pagamento in favore dell’Erario della somma di £. 200.000.000, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giudizio, ritenendolo responsabile di corrispondente danno erariale subito dallo Stato.

Con Provvedimento del 24 giugno 1998 (ritualmente notificato all’interessato) il Presidente della Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria della Corte dei Conti ha fissato al giorno 26 gennaio 1999 l’Udienza per la discussione del giudizio in questione, assegnando a tutto il giorno 6 gennaio 1999 il termine utile alle parti per il deposito di atti e documenti in Segreteria.

Entro la predetta data del 6 gennaio 1999 sono stati depositati in Segreteria l’Atto di costituzione in giudizio e la Memoria difensiva prodotti dall’Avv. Stefano Neri, per conto del convenuto, che anche in risposta al citato "Invito a dedurre" del 21 gennaio 1998 (notificato il 26 gennaio 1998) aveva presentato Memoria di controdeduzioni in data 9 febbraio 1998.

Nell’atto di Citazione il Sostituto Procuratore Generale ha rappresentato che, in base agli accertamenti effettuati - a seguito degli atti del procedimento penale presso il Tribunale di Terni a carico del Sig. Giuliano C., conclusosi con Sentenza del GIP n. 80/195 dell’8 giugno 1995, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con la quale il predetto Sig. C. é stato condannato alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per i delitti di cui agli artt. 81, 110, 319, 321, 323 c.p. ed agli artt. 228/236 della Legge Fallimentare - é emerso che quest’ultimo ha compiuto i seguenti atti gravemente illeciti:

  1. nella sua qualità di Curatore del fallimento della "Soc. C.M.E. S.p.A.", riceveva per sé, dal Sig. Cardinali Franco, una somma imprecisata e comunque superiore a lire 100.000.000 complessive, e da ultimo la somma di lire 20.000.000, al fine di compiere atti contrari ai doveri di ufficio (ed, in particolare, per esprimere pareri favorevoli alle istanze di affitto di azienda, alle richieste di rinnovo di contratti e di proroga nel pagamento di numerosi ed ingenti canoni scaduti, alle richieste avanzate da società collegate allo stesso sig. Cardinali; nonché per operare trattamenti di favore al medesimo Sig. Cardinali nella acquisizione di azioni della S.p.a. Nuova Autovox - facente capo sempre al Sig. Cardinali - possedute dal fallimento);
  2. nella sua qualità di consulente tecnico e di Commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo della "S.a.s. CEM Impianti", riceveva per sé, dall’imprenditore Ceccarelli Paolo, una somma compresa tra i 40.000.000 e i 60.000.000, al fine di compiere atti contrari ai doveri di ufficio (ed, in particolare, per esprimere pareri favorevoli alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo);
  3. nella sua qualità di Commissario giudiziale della "S.n.c. Leccese", compiva diversi abusi del suo ufficio, invitando l’amministratore della società in concordato a vendere diversi beni immobili (due appartamenti e due locali) ad una società - risultata poi collegata al Sig. C. stesso (in quanto l’anziana madre era la socia di maggioranza) - ed al prezzo di stima, pur consapevole del maggior valore dei beni; e prendeva interesse privato negli atti della procedura concorsuale, in quanto, nel formulare il prescritto parere al giudice delegato, si limitava a riferire i valori di stima delle predette unità immobiliari, inferiori al valore reale, e taceva la sua qualità di dominus occulto della società acquirente.

In merito a tale processo penale, il Sostituto Procuratore ha, poi, precisato che nel corso degli interrogatori, di contenuto sostanzialmente confessorio, gli episodi criminosi integranti i reati di corruzione, abuso di ufficio ed interesse privato negli atti della procedura fallimentare, imputati al Sig. C., sono stati ammessi o confermati, tra gli altri, dal Sig. Cardinali Franco (int. reso al P.M. il 30.1.1995, pagg. 62 e segg.), dalla figlia di quest’ultimo, sig.ra Cardinali Carla (verb. di spontanee dichiarazioni agli ufficiali di PG del 12.12.1994), dall’imprenditore Sig. Leccese Andrea (int. del 31.1.1995 agli uff. di PG) e dall’imprenditore Ceccarelli Paolo (int. del 7.2.1995 al P.M.), con particolare riferimento al versamento delle somme effettuate in favore del Sig. C., ed al collegamento dello stesso (attraverso l’anziana madre) con alcune Società risultate acquirenti di beni immobili offerti in garanzia al concordato, di cui il medesimo Sig. C. era Commissario giudiziale, ad un prezzo inferiore al valore reale.

A giudizio della Procura Regionale, tali dichiarazioni confessorie costituiscono una conferma degli altri elementi acquisiti in sede penale e riferiti nella predetta Sentenza di condanna del GIP presso il Tribunale di Terni (accertamenti bancari, copie del fascicolo del concordato Leccese, risultanze della Polizia giudiziaria) e comprovano l’inserimento del Sig. C. nell’iter criminoso corruttivo.

Sulla base dei predetti fatti - ritenuti causativi di danno all’erario - la Procura Regionale, in data 26 gennaio 1998, ha notificato al Sig. C. il prescritto invito a fornire deduzioni, emesso in data 12 gennaio 1998.

Nelle controdeduzioni del 9 febbraio 1998 il Sig. Giuliano C. ha affermato che la Sentenza "c.d. di patteggiamento" non spiega alcun effetto nel processo dinanzi alla Corte dei Conti, per cui i fatti penali non risultano accertati né utilizzabili ai fini dell’affermazione della responsabilità contabile; ritenendo che il clamore e la risonanza della vicenda sulla stampa non sono stati tali da oscurare l’intera immagine del "Serviaio giustizia"; e mettendo, inoltre, in dubbio che possa essere considerato soggetto imputabile di responsabilità erariale, in quanto le funzioni di Curatore fallimentare e di Commissario giudiziale furono svolte nell’esercizio della libera professione di commercialista.

La Procura Regionale ha ritenuto di non poter condividere le controdeduzioni del Sig. C., convenendolo in giudizio.

Secondo la Procura Regionale nella fattispecie sussistono tutti gli elementi che fondano l’azione di responsabilità amministrativa contabile, in quanto il convenuto, con la sua condotta illecita, ha prodotto un danno all’Amministrazione della Giustizia, la cui esistenza si desume chiaramente dal ricordato procedimento penale.

Quanto ai rapporti con il giudizio penale (che si é concluso - come già detto - con una Sentenza "c.d. di patteggiamento), l’Atto di Citazione ha richiamato la giurisprudenza della Corte dei Conti che - nell’escludere che la Sentenza penale pronunciata in difetto di dibattimento abbia autorità di cosa giudicata nel giudizio di responsabilità, come disposto dall’art. 445, comma 1, c.p.p. - ha ripetutamente affermato che la Sentenza stessa e gli atti del processo penale ben possono autonomamente costituire oggetto di valutazione per il giudice amministrativo contabile, in modo che ne possa trarre elementi utili per il proprio convincimento, anche con riferimento alle fonti di prova e alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio.

In proposito, l’Atto di Citazione ha, anche, precisato che la Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti viene emessa, oltre che sulla base del consenso della parte che non ha formulato la richiesta, previa la necessaria valutazione dell’assenza dei presupposti utili ai fini del proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p. (come testualmente dispone l’art. 444, comma 2, del c.p.p.) e che di tale valutazione il giudice penale deve dar conto nel provvedimento di condanna (come riportato anche nella citata Sent. n. 80/95), sottolineando che - anche se nella fattispecie si tratta di cognizione imperfetta - é, tuttavia, vero che il giudice - ove accerti anche nel corso di un procedimento speciale, che il fatto non sussiste o che l’imputato non l’ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non é previsto dalla legge come rato ovvero che il reato é estinto o che manca una condizione di procedibilità - é tenuto a dichiararlo d’ufficio con Sentenza (art. 129 c.p.p.): circostanza che non si é verificata nel procedimento penale in questione.

L’Atto di citazione ha, quindi, rappresentato che nel caso di specie la commissione di gravi atti illeciti da parte del convenuto si ricava dall’esame degli atti del predetto procedimento penale ed, in particolare, dagli interrogatori, di contenuto sostanzialmente confessorio (tra gli altri, del Sig. Cardinali, della figlia di quest’ultimo, del Sig. Leccese e del Sig. Ceccarelli, già indicati in precedenza), e dalle ricostruzioni dei fatti operate dagli organi di Polizia Giudiziaria (in particolare, nota della Questura di Terni n. 1000/S.M. del 13 dicembre 1994 sugli episodi delle dazioni di denaro dal Sig. Cardinali al Sig. C. e comunicazione di reato della Questura di Terni n. 5266/94 del 2 febbraio 1995 in relazione all’episodio delle vendite degli immobili alle società collegate al Sig. C.).

La Procura Regionale non ha, poi, condiviso il supposto difetto di legittimazione passiva del convenuto - eccepito nelle controdeduzioni all’Invito a dedurre - ed ha precisato, al riguardo, che egli ha agito nella veste, in un caso, di Curatore fallimentare e, negli altri casi, di Commissario giudiziale nell’ambito delle procedure di concordato preventivo, sostenendo che la questione della legittimazione passiva del convenuto si risolve nella riconducibilità di tali ultime figure ad un rapporto, se non di pubblico impiego, quanto meno di servizio, necessario per fondare l’azione di responsabilità amministrativa contabile.

A tale proposito, l’Atto di Citazione, con specifici richiami alla giurisprudenza intervenuti in merito, ha sottolineato che, anche nel caso di soggetti estranei alla P.A., quando l’incarico comporti l’esercizio di poteri di rilevanza pubblicistica, non ci sono dubbi circa la sussistenza di un rapporto di servizio, il quale si sostanzia nell’inserimento dell’agente - non importa se soggetto privato - in una organizzazione amministrativa, con conseguente applicazione delle relative regole, mettendo in rilievo che l’esistenza di un rapporto di servizio consente di qualificare un soggetto quale "agente" della P.A., e che l’art. 52 del T.U. Corte dei Conti pone tale figura accanto a quelle dei funzionari e degli impiegati, chiamandoli a rispondere dei danni arrecati alla P.A.

Precisato che la giurisprudenza ha qualificato "agenti pubblici", tra gli altri, i militari di leva, i componenti degli uffici elettorali, i revisori dei conti, i notai, i medici del Servizio Sanitario Nazionale in regime di convenzione; e richiamata la Legge Fallimentare (in base alla quale il Curatore fallimentare ed il Commissario giudiziale sono "pubblici ufficiali", che, come affermato dalla Corte di Cassazione, agiscono per la realizzazione dei fini propri della procedura fallimentare e concordataria, esercitando la funzione di tutela dell’interesse pubblico che é loro affidata dalla legge) - l’Atto di Citazione ha ritenuto che sussiste il "rapporto di servizio" e la qualità di "agente" (ex art. 52 T.U.) del Sig. C., nella predetta qualità, rispetto all’Amministrazione della Giustizia, nei cui confronti e nel cui interesse egli era tenuto a prestare l’attività prevista con diligenza, onestà e correttezza professionale.

Quanto alla sussistenza del danno, a giudizio della Procura Regionale i fatti descritti hanno cagionato un nocumento patrimoniale all’Erario sotto il profilo del danno conseguente alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dell’immagine e della personalità pubblica dell’Amministrazione della Giustizia, alla quale l’operato del convenuto é immediatamente riconducibile, richiamando al riguardo, in merito alla sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti, la recente Sentenza n. 5668/1997 della Corte di Cassazione.

In proposito l’Atto di Citazione ha precisato che nell’ipotesi in esame (danno patrimoniale in senso ampio consistente nella lesione del prestigio e dell’immagine dell’Amministrazione della Giustizia) l’illecita dazione (e percezione) di denaro costituisce essa stessa danno e che il comportamento del funzionario o agente pubblico, sia nella ipotesi della corruzione che in quella della concussione, é causa di una grave perdita di prestigio e di grave detrimento dell’immagine e della personalità della Pubblica Amministrazione.

In particolare, quanto al reato di corruzione, previsto e punito dall’art. 319 c.p., e ai suoi rapporti con l’illecito contabile, l’Atto di Citazione ha sottolineato che il delitto di corruzione porta offesa all’interesse della P.A., che subisce una lesione del suo prestigio e della sua immagine, e, quindi, un danno, che si realizza nel momento stesso in cui si minaccia il normale funzionamento della P.A., per violazione del dovere di fedeltà e di imparzialità da parte del dipendente o dell’agente pubblico, a prescindere dalla concreta dazione della somma di danaro, bastando, per la perfezione del reato e del fatto illecito contabile, la mera promessa, appartenendo il danno all’immagine e al prestigio della P.A., nella ipotesi di corruzione (così come nella ipotesi della concussione) alla categoria del c.d. danno-evento, che si realizza e coincide con il fatto reato, rappresentandone l’essenza.

Quanto alla natura giuridica del danno per lesione dell’immagine e del prestigio della Pubblica Amministrazione, l’Atto di Citazione ha ulteriormente precisato che non si tratta di "danno non patrimoniale" o del c.d. "danno morale", ma di "danno patrimoniale", sia pure inteso in senso ampio, inquadrabile, più che nella disciplina recata dall’art. 2059 c.c., nelle categorie di danno risarcibile ex art. 2043 c.c., iscrivendosi nel percorso compiuto dalla giurisprudenza della Corte dei Conti e della Corte di Cassazione in tema di danno amministrativo contabile, in cui si é passati da una concezione di danno inteso in senso meramente ragionieristico contabile, quale diminuzione del patrimonio pubblico o disvalore economico, ad una più moderna concezione che guarda alla lesione di un bene giuridicamente protetto.

Rappresentato che, allorquando si verte in tema di risarcimento danni da discredito o da lesione all’immagine di una persona fisica o giuridica, la relativa domanda, nel sistema civilistico, é inequivocabilmente volta al ristoro di lesioni patrimoniali in senso stretto, sia pure indirette, in base all’art. 2043 c.c., l’Atto di Citazione ha messo in evidenza che nel caso di danno all’immagine ed al prestigio di una persona giuridica pubblica, l’estensione dell’area del danno patrimoniale risarcibile si ottiene attraverso il collegamento normativo dell’art. 2043 c.c. e di una qualsiasi delle norme-clausole generali che nel sistema di responsabilità amministrativa consentono l’attivazione della pretesa risarcitoria (ad es. art. 52 del T.U. Corte dei Conti, art. 18 T.U. n. 3/1957, ecc.) con le disposizioni della Costituzione che tutelano la personalità della P.A. e l’immagine ed il prestigio della P.A. (l’art. 2, 42, 53, 54 e, soprattutto, l’art. 97, che garantisce i valori dell’imparzialità e del buon andamento, e, quindi, il prestigio e l’immagine della P.A.).

In merito alla quantificazione del danno, a giudizio della Procura Regionale, nel caso di specie, il "danno patrimoniale in senso ampio" di cui deve rispondere il convenuto in relazione ai singoli fatti contestati, é da ritenersi gravissimo in rapporto alla incommensurabilità del bene giuridico leso (buon andamento e imparzialità del "servizio giustizia"); e la sua valutazione va effettuata in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., in base ai criteri di quantificazione individuati dalla giurisprudenza a tal proposito, di tipo oggettivo, di tipo soggettivo e di tipo sociale.

L’Atto di Citazione ha sottolineato, poi, che da quanto esposto emerge la sussistenza degli ulteriori requisiti fondanti l’azione di responsabilità; e cioè, l’esistenza del rapporto di servizio, con grave violazione degli obblighi connessi; il rapporto causale tra il comportamento tenuto e l’evento lesivo; e l’elemento psicologico, che consiste nel dolo, in quanto il comportamento del convenuto é stato preordinato alla commissione dei gravi illeciti.

Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto, in conclusione, la condanna del convenuto al pagamento della somma di £. 200.000.000, equitativamente stabilita (oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giudizio), quale risarcimento del danno patrimoniale in senso ampio complessivamente arrecato per lesione dell’immagine e del prestigio dell’Amministrazione della Giustizia, nel cui interesse e nella cui struttura ha prestato servizio, retribuito, il Sig. Giuliano C..

A seguito del riportato Atto di Citazione, come già detto, il convenuto si é costituito in giudizio con Atto depositato l’1 ottobre 1998 dall’Avv. Stefano Neri, che con successiva Memoria difensiva depositata il 5 gennaio 1999 ha contestato le richieste formulate dalla Procura Regionale, ritenendole destituite di fondamento, in fatto ed in diritto.

L’Avv. Neri - richiamate le controdeduzioni formulate dal Sig. C. all’"Invito a dedurre", nelle quali é stato sostenuto anche che gli articoli apparsi sulla stampa erano espressione del pensiero di singoli giornalisti e non erano obiettivi - ha ribadito che la Sentenza c.d. "di patteggiamento" ex artt. 444 e 445 c.p.p. non spiega alcun effetto nel processo amministrativo contabile, pur convenendo che i fatti accertati in sede penale possono essere valutati, in quanto tali e per la loro rilevanza, contestando, quindi, che nel caso di specie la Procura Regionale ha costruito la propria accusa sulla base degli atti posti a fondamento di un impianto accusatorio in sede penale, non vagliati dal giudice penale in quanto il processo non ha avuto luogo; e precisando che non vi é stata alcuna confessione da parte del convenuto (il quale, al contrario, ha sempre sostenuto la correttezza dei suoi comportamenti) e che le dichiarazioni del Sig. Cardinali e del Sig. Ceccarelli potevano essere dettate da specifici interessi e, quindi, occultare la verità.

Precisato che il Commissario giudiziale ed il Curatore fallimentare soggiacciono alla direzione ed alla vigilanza del Giudice Delegato ed alle relative autorizzazioni (che rappresentano il vero momento volitivo delle procedure in questione), la difesa ha sostenuto che, nelle predette attività, il convenuto non praticò alcun trattamento di favore e che tali attività sono andate tutte a buon fine in tempi brevi e sono state svolte con la massima possibile diligenza e con correttezza, senza che fosse espressa alcuna contestazione o alcuna riserva da parte del Giudice Delegato e del Tribunale.

La difesa ha precisato, poi, che non rispondono al vero e non trovano riscontro nella realtà dei fatti - non provati - le affermazioni contenute nell’Atto di Citazione e poste a fondamento della pretesa risarcitoria, tenuto conto che non é stata raggiunta la prova delle dazioni di danaro né per quelle relative ad oltre 100 milioni di lire, ed a £. 20 milioni (che sarebbero state versate dal Sig. Cardinali), né per quella tra i 40 ed i 60 milioni di lire (che sarebbe stata versata dal Sig. Ceccarelli), richiamando al riguardo la deposizione del Sig. C. del 16 dicembre 1994 (nella quale si afferma di aver ricevuto dal Sig. Cardinali £. 88 milioni per compensi relativi a prestazioni professionali precedentemente rese), l’interrogatorio del Sig. Cardinali del 16 dicembre 1994 (che afferma il diverso importo di £. 70 milioni, pur facendo generico riferimento a cifre diverse), la deposizione della Sig.ra Franca Cardinali del 12 dicembre 1994 (che non ha confermato le motivazioni addotte dal padre sul versamento di un assegno circolare di £. 20 milioni), la deposizione del Sig. Ceccarelli del 15 febbraio 1995 (che ha ammesso di aver falsificato le scritture contabili), e le dichiarazioni spontanee rese dal sig. C. il 20 febbraio 1995 (nelle quali si afferma di aver ricevuto un prestito volontario di £. 40 milioni in contanti offertogli dal Sig. Ceccarelli), precisando, peraltro, in merito a quest’ultima vicenda, che il prestito fu concesso successivamente alla data di ammissione alla procedura concordataria della CEM Impianti s.a.s. e che tale prestito - non avente nessuna connessione con la predetta procedura concordataria - "era ed é esigibile in ogni momento a richiesta dell’avente diritto".

L’Avv. Neri ha, quindi, sostenuto che nel caso di specie difettano tutti i presupposti necessari perché possa esserci responsabilità per danno erariale, mancando il danno all’Erario conseguente alla condotta del Sig. C.; non essendo ravvisabile il nesso di causalità tra la condotta del convenuto e l’ipotetico evento dannoso, a meno che non si voglia considerare tale i capi di imputazione redatti dagli Organi inquirenti sulla base di indagini preliminari, che non sono mai stati vagliati ed accertati dal giudice penale; e mancando la prova del comportamento doloso o colposo del convenuto.

Ritenendo che ad oggi manchi un accertamento dei fatti, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, l’Avv. Neri ha sostenuto che tale accertamento può essere raggiunto solo acquisendo tutti gli atti delle diverse procedure coinvolte nella vicenda ed ascoltando direttamente i vari soggetti che in essa hanno rivestito ruoli fondamentali.

In conclusione, la difesa ha chiesto:

bulletin via principale, di prosciogliere il convenuto da qualsiasi addebito per responsabilità per danno erariale;
bulletin via subordinata, di acquisire tutti gli atti relativi alle seguenti procedure: a) fallimento C.M.E. S.p.A.; b) concordato preventivo s.a.s. CEM Impianti; c) concordato s.n.c. Leccese;
bulletancora in via subordinata, di disporre l’audizione: a) del Sig. Andrea Leccese; b) della Sig.ra Rita Puccini; c) del P.I. Sandro Gabriele; d) del G.D. Alfredo Rainone; e) dei Presidenti del Tribunale di Terni, Dott. Aldo Blasi e Dott. Valentini; f) del Consulente Dott. Gabriele Virili;
bulletsempre in via subordinata, di nominare un C.T.U., al fine di quantificare, in base alle tariffe professionali vigenti all’epoca dei fatti, l’entità dei compensi spettanti al Sig. C. per le prestazioni professionali rese al Sig. Cardinali ed a Società a lui facenti capo;
bulletin via di assoluto subordine, di esercitare il potere riduttivo, attesa l’assenza di danni erariali e l’utilità derivata dal buon esito delle procedure seguite dal convenuto.

Alla discussione avvenuta nell’Udienza pubblica del 26 gennaio 1999 il P.M. - confermando gli elementi forniti nell’Atto di Citazione - ha contestato le argomentazioni contenute nella Memoria difensiva ed ha ribadito la richiesta di condanna nei confronti del convenuto.

Il P.M. - richiamata la giurisprudenza della Corte dei Conti in merito alla figura dell’"agente pubblico" ed in merito alla separatezza dei giudizi penale ed amministrativo contabile - ha sostenuto, in particolare che, quanto ai fatti criminosi imputati al Sig. C., vi sono le prove in atti nonché gli interrogatori intervenuti nel processo penale (Sig. Cardinali: interrogatorio del 16 dicembre 1994; Sig. C.: due interrogatori nella stessa data del 12 dicembre 1994 ed interrogatorio del 18 febbraio 1995; Sig. Leccese: interrogatorio del 31 gennaio 1995; e Sig. Ceccarelli: Memoria difensiva in sede penale, pag. 7 e segg.) e che, quanto al danno all’immagine della P.A., le notizie di stampa sono il risultato della risonanza avuta dalla vicenda criminosa nella opinione pubblica e nell’ambiente in cui operava il convenuto.

Da parte sua, l’Avv. Stefano Neri, per il convenuto Giuliano C., ha ribadito, in particolare, che il giudizio in sede penale non c’é mai stato, per cui gli interrogatori agli atti - intervenuti quando i predetti soggetti erano detenuti, e, quindi, avevano il solo interesse ad uscire dal carcere - non sono stati vagliati dal giudice penale. La difesa ha, inoltre, sostenuto che occorre, ai fini del convincimento autonomo del Collegio giudicante, verificare i fatti con cura e con attenzione ai dettagli, dopo aver accolte le richieste istruttorie formulate con la Memoria difensiva, alla quale si é riportato, per le conclusioni, chiedendo, in via preliminare, l’assoluzione del convenuto, perché lo stesso ha sempre bene operato sotto la vigilanza del Giudice Delegato e perché non vi é stato danno, quantificato in maniera incomprensibile nell’Atto di Citazione.

La causa è, quindi, passata in decisione.

 

Considerato in

D I R I T T O

La pretesa risarcitoria della Procura Regionale dell’Umbria della Corte dei Conti, di cui all’Atto di Citazione n. G/025/98 del 23 giugno 1998 (ritualmente notificato all’interessato) nei confronti del Sig. Giuliano C. (nella passata qualità di Curatore del fallimento della "Soc. C.M.E. S.p.A." e di Commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo della "S.a.s. CEM Impianti" e della "S.n.c. Leccese") ha alla base - come é stato specificatamente riportato in FATTO - la valutazione del danno erariale di £. 200.000.000 (oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giudizio) subito dello Stato.

Richiamate le risultanze del procedimento penale presso il Tribunale di Terni a carico del Sig. Giuliano C. (Sentenza del GIP n. 80/1995 dell’8 giugno 1995, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., di condanna del predetto Sig. C. alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per i delitti di cui agli articoli 81, 110, 319, 321, 323 c.p. ed agli articoli 228 - 236 della Legge Fallimentare); gli interrogatori, di contenuto sostanzialmente confessorio, intervenuti nel predetto processo penale (nei quali sono stati ammessi o confermati gli episodi criminosi integranti i reati di corruzione, abuso di ufficio ed interesse privato negli atti della procedura fallimentare); ed i riscontri ottenuti, in sede istruttoria, dagli accertamenti effettuati dalla Procura Regionale - a giudizio del P.M. il convenuto (nella indicata qualità) deve rispondere del danno erariale quantificato in via equitativa nella misura di £. 200.000.000, per "danno patrimoniale in senso ampio" per lesione all’immagine ed al prestigio subito dall’Amministrazione della Giustizia, avendo il convenuto medesimo compiuto i seguenti atti gravemente illeciti:

  1. nella sua qualità di Curatore del fallimento della "Soc. C.M.E. S.p.A." riceveva per sé, dal Sig. Cardinali Franco, una somma imprecisata e comunque superiore a lire 100.000.000 complessive, e, da ultimo la somma di lire 20.000.000, al fine di compiere atti contrari ai doveri di ufficio (ed, in particolare, per esprimere pareri favorevoli alle istanze di affitto di azienda, alle richieste di rinnovo di contratti e di proroga nel pagamento di numerosi ed ingenti canoni scaduti, alle richieste avanzate da società collegate allo stesso Sig. Cardinali; nonché per operare trattamenti di favore al medesimo Sig. Cardinali nella acquisizione di azioni della S.p.A. Nuova Autovox - facente capo sempre al Sig. Cardinali - possedute dal fallimento);
  2. nella sua qualità di consulente tecnico e di Commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo della "S.a.s. CEM Impianti", riceveva per sé, dall’imprenditore Ceccarelli Paolo, una somma compresa tra i 40.000.000 e i 60.000.000, al fine di compiere atti contrari ai doveri di ufficio (ed, in particolare, per esprimere pareri favorevoli alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo);
  3. nella sua qualità di Commissario giudiziale della "S.n.c. Leccese", compiva diversi abusi del suo ufficio, invitando l’amministratore della società in concordato a vendere diversi beni immobili (due appartamenti e due locali) ad una società - risultata poi collegata al Sig. C. stesso (in quanto l’anziana madre era la socia di maggioranza) - ed al prezzo di stima, pur consapevole del maggior valore dei beni; e prendeva interesse privato negli atti della procedura concorsuale, in quanto, nel formulare il prescritto parere al giudice delegato si limitava a riferire i valori di stima delle predette unità immobiliari, inferiori al valore reale, e taceva la sua qualità di dominus occulto della società acquirente.

La difesa del convenuto ha contestato la domanda attrice, ritenendola destituita di fondamento, in fatto ed in diritto, e - come specificatamente riportato in FATTO - ha argomentato che la Sentenza c.d. "di patteggiamento" ex artt. 444 e 445 c.p.p. non ha alcun effetto nel processo amministrativo contabile; che non vi é stata alcuna confessione del convenuto (il quale, al contrario, ha sempre sostenuto la correttezza dei suoi comportamenti, non praticando alcun trattamento di favore); che le attività di Curatore fallimentare e di Commissario Giudiziale soggiacciono alla direzione, vigilanza ed autorizzazioni del Giudice Delegato; che tali attività sono andate tutte a buon fine, senza che fosse espressa alcuna contestazione o alcuna riserva da parte del Giudice Delegato e del Tribunale; che non rispondono al vero e non trovano riscontro nella realtà dei fatti le affermazioni contenute nell’Atto di Citazione; che le dichiarazioni del Sig. Cardinali e del Sig. Ceccarelli potevano essere dettate da specifici interessi; che non é stata raggiunta la prova delle dazioni di danaro.

La difesa - dopo aver sostenuto che nel caso di specie difettano tutti i presupposti necessari perché possa esserci responsabilità per danno erariale (mancanza del danno, del nesso di causalità tra la condotta del convenuto e l’ipotetico evento dannoso, della prova del comportamento doloso o colposo del convenuto, e dell’accertamento dei fatti sotto il profilo soggettivo ed oggettivo) - ha chiesto, in conclusione:

  1. - in via principale, di prosciogliere il convenuto da qualsiasi addebito per responsabilità per danno erariale;
  2. - in via subordinata, di acquisire tutti gli atti relativi alle seguenti procedure: a) fallimento C.M.E. S.p.A.; b) concordato preventivo s.a.s. CEM Impianti; c) concordato s.n.c. Leccese;
  3. - ancora in via subordinata, di disporre l’audizione: a) del Sig. Andrea Leccese; b) della Sig.ra Rita Puccini; c) del P.I. Sandro Gabriele; d) del G.D. Alfredo Rainone; e) dei Presidenti del Tribunale di Terni, Dott. Aldo Blasi e Dott. Valentini; f) del Consulente Dott. Gabriele Virili;
  4. - sempre in via subordinata, di nominare un C.T.U., al fine di quantificare, in base alle tariffe professionali vigenti all’epoca dei fatti, l’entità dei compensi spettanti al Sig. C. per le prestazioni professionali rese al Sig. Cardinali e a Società a lui facenti capo;
  5. - in via di assoluto subordine, di esercitare il potere riduttivo, attesa l’assenza di danni erariali e l’utilità derivata dal buon esito delle procedure seguite dal convenuto.

Richiamato quanto sopra, occorre tenere presente che l’istituto della responsabilità amministrativa-contabile é attualmente disciplinato da un ordinamento di settore con regole proprie e caratteristiche proprie definite dal legislatore, che non vanno considerate eccezioni alla regola generale, ma connotati suoi propri.

Tali caratteristiche comportano anche che l’istituto della responsabilità amministrativa-contabile si caratterizza quale responsabilità per danni con una sua specifica peculiarità rispetto alla tradizionale responsabilità civile. E ciò sia per la posizione di amministratore, dipendente o agente pubblico del soggetto chiamato a rispondere del proprio operato in ragione del rapporto di servizio e di lavoro instaurato ed in atto con la Pubblica Amministrazione all’epoca dei fatti contestati, sia per la titolarità dell’azione affidata ad un organo pubblico, sia per l’attribuzione ad un giudice speciale, sia per il potere che il giudice amministrativo-contabile ha di porre a carico del responsabile tutto il "danno patrimoniale" accertato o parte di esso od anche di determinare l’eventuale "danno non patrimoniale" arrecato all’Erario nell’esercizio e nell’esplicarsi del rapporto di servizio e di lavoro con il quale é legato alla P.A., con tutte le debite conseguenze in tema di prescrizione, di personalizzazione, di solidarietà e successione nel debito.

Le predette caratteristiche risultano ben evidenti dalle norme contenute negli articoli 58 e 64 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nell’articolo 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 658, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 (con la quale é stato convertito in legge il decreto legge 15 novembre 1993, n. 453), nella legge 14 gennaio 1994, n. 20, e nella disciplina contenuta, da ultimo, nel decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639.

La più recente giurisprudenza (da ultimo la Sentenza n. 3970/93 del 2 aprile 1993 della Corte di Cassazione e la Sentenza n. 5668/97 del 21 marzo/25 giugno 1997 della stessa Corte di Cassazione) ha ritenuto che, sulla base della predette innovazioni normative, la giurisdizione amministrativa/contabile - sia dal punto di vista dei soggetti destinatari che da quello dell’oggetto del giudizio - é venuta oramai ad assumere carattere generalizzato, superandosi così la passata visione limitativa su cui si era attestata la pregressa giurisprudenza.

Sotto quest’ultimo profilo la disciplina sul "danno all’immagine" appare ben compatibile con la nuova configurazione nell’ambito oggettivo della giurisdizione amministrativa/contabile.

Infatti - come già affermato da questa Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria con Sentenze n. 77/1995, n. 211/1995, n. 152/R/1996, n. 1/E.L./1998, n. 252/R/1998, n. 381/E.L./1998, n. 501/E.L./1998, n. 627/R/1998, n. 628/R/1998, e n. 1087/R/1998 - il "danno all’immagine" - ancorché consistente nella lesione di beni (nel caso in esame l’immagine dello Stato) inidonei a costituire oggetto di scambio e di quantificazione pecuniaria secondo le leggi di mercato - "costituisce sempre, nei casi in cui ne é ammessa l’azionabilità giudiziaria, interesse direttamente protetto dall’Ordinamento ed in quanto tale trattasi di interesse rivestito di valore economico, alla stregua degli altri beni immateriali tutelati".

Come da costante e condivisa giurisprudenza (cfr. conformi richiami anche nelle citate Sentenze del 1998 di questa Sezione Giurisdizionale Regionale), mentre nel momento in cui si concretizza il fatto illecito si rompe il rapporto di immedesimazione organica con la Pubblica Amministrazione, "il vantato credito nascente dall’illecito va anch’esso a comporre un elemento attivo del patrimonio generale del soggetto titolare"; "patrimonio da intendere (però) in senso generale e globale e non già nel significato proprio della (vecchia e superata) tradizione contabile, che aveva ristretto tale concetto ai soli beni fisici ed al danaro, nonché ai crediti e debiti figuranti nella contabilità di bilancio degli enti pubblici".

Come già affermato da questa Sezione Giurisdizionale con le menzionate Sentenze, "il risarcimento o la riparazione di un siffatto subito pregiudizio - da ritenere proprio sia dell’illecito extracontrattuale che dell’inadempimento contrattuale" -, a parte la tecnica della sua valutazione monetaria ed i casi in cui ne é ammessa la tutela", in nulla si dovrebbe differenziare dal punto di vista concettuale dagli altri casi in cui il bene leso aveva già in sé i connotati della patrimonialità e del valore economico di mercato". Le predette Sentenze di questa Sezione Giurisdizionale hanno anche precisato che "ciò che deve avere prevalenza é il c.d. effetto economico determinato dall’evento lesivo ingiusto nella sfera patrimoniale generale del soggetto danneggiato e tale effetto, quando il bene leso é giuridicamente tutelato, prescinde dalla originaria natura patrimoniale del bene leso."

Ne discende, quindi, che la Giurisdizione della Corte dei Conti é "precipuamente preordinata alla tutela dell’interesse pubblico generale alla conservazione ed alla corretta gestione dei mezzi economici dell’azione amministrativa"; laddove nel concetto di "mezzi economici" sono incluse tutte le utilità protette e le risorse costituite dal danaro e beni fisici, da diritti reali o di credito e dai diritti su ogni altra utilità rivestita di valore economico, alla stregua degli altri beni immateriali tutelati, comunque attribuiti ad ogni soggetto pubblico, per la cui difesa agisce, con l’azione di danno, il Procuratore Generale (ed i Procuratori Regionali) presso la Corte dei Conti (cfr. Cass. Sent. n. 3970 del 2 aprile 1993).

In sostanza, sulla base delle precedenti considerazioni si va ad incidere sul concetto stesso di danno erariale e di bene pubblico, che ora deve essere correttamente inteso nel significato più ampio del c.d. "danno contabile", per abbracciare in sé ogni forma di lesione ad utilità economicamente apprezzabile, purché tale riconosciuta dal diritto positivo in capo ai singoli soggetti pubblici. Tale concetto di "danno erariale" é confortato anche dal contenuto letterale delle norme riguardanti la responsabilità amministrativa, in quanto sia quelle tradizionali e generali e sia quelle di recente sopravvenute non contengono alcuna ulteriore specificazione nel tipo di danno risarcibile, facendo univocamente riferimento soltanto al "danno" arrecato all’Amministrazione Pubblica o ai terzi (cfr. citate Sentenze Sez. Giur. Reg. Umbria).

Da ultimo, va messo in evidenza che l’orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte dei Conti è stato nuovamente condiviso dalla Corte di Cassazione con la già citata recente Sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 5668/97 del 21 marzo/25 giugno 1997. In tale Sentenza la Corte di Cassazione - dopo aver premesso che "il danno conseguente alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dell’immagine e della personalità pubblica dello Stato, che, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, é, tuttavia, suscettibile di una valutazione patrimoniale, sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso" - ha, quindi, statuito che "va affermata la giurisdizione della Corte dei Conti, in coerenza, d’altra parte, con l’orientamento manifestatosi nella giurisprudenza di questa S.C. con la Sentenza 2 aprile 1993, n. 3970, la quale ha escluso che il danno sul cui risarcimento la Corte dei Conti é chiamata a pronunciarsi sia esclusivamente ravvisabile in una diminuzione patrimoniale già verificatasi ed ha affermato che comprende anche i maggiori costi che la Pubblica Amministrazione é eventualmente chiamata a sopportare".

Come precisato nella riportata Sentenza n. 5668/97 della Corte di Cassazione il "danno per pregiudizio all’immagine" della Pubblica Amministrazione riguarda la "grave perdita di prestigio ed il grave detrimento dell’immagine e della personalità pubblica, che, anche se non determina una diminuzione patrimoniale diretta, è, tuttavia, suscettibile di una valutazione patrimoniale, sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso".

In base a tale condivisibile Sentenza, in sostanza, il "danno all’immagine della P.A." reca sempre con sé, se non una "diminuzione patrimoniale diretta" (pure ipotizzabile in alcune specifiche fattispecie), sicuramente una "spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso", e cioè per il "ripristino dell’immagine" stessa.

Sotto tale aspetto, trattasi - in effetti - della spesa necessaria "al ripristino del bene giuridico leso", e non della semplice "riparazione" dello stesso, tenuto conto che l’"immagine della P.A.", a differenza di quella privata, deve necessariamente essere ripristinata, anche se i relativi oneri sfuggono ad una precisa e puntuale determinazione (come si dirà meglio nel seguito) e restano, perciò, per la parte non sopportata dal responsabile, a carico comunque, della collettività.

Come precisato anche nelle più recenti Sentenze di questa stessa Sezione Giurisdizionale (n. 501/E.L./98 del 14/28 maggio 1998, n. 627/R/98 del 14 maggio/29 giungo 1998; n. 628/R/98 del 28 maggio/29 giugno 1998; e n. 1087/R/98 del 1/18 dicembre 1998), è, peraltro, evidente che non tutti gli atti o comportamenti genericamente illegittimi compiuti da un amministratore, da un dipendente o da un agente pubblico - che pure non giovano certamente all’immagine della P.A. - sono causalmente idonei a determinare una menomazione di detta immagine, tale da comportare una spesa necessaria per il suo ripristino.

A questi fini vengono in rilievo, sostanzialmente, solo i comportamenti degli amministratori, dipendenti o agenti pubblici gravemente illegittimi, ovvero i comportamenti illeciti, anche se non a rilevanza esclusivamente penale, ai quali soltanto può ricollegarsi quella "grave perdita di prestigio" e quel "grave detrimento della personalità pubblica", nelle quali si compendia il "danno all’immagine della P.A." rilevante nel giudizio di responsabilità amministrativa contabile, come si desume anche dalla riportata Sentenza n. 5668/1997 della Corte di Cassazione.

Ed invero, secondo l’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale più recente - conseguente alla predetta Sentenza n. 5668/1997 della Corte di Cassazione (cfr. anche citate Sentenze di questa Sezione Giurisdizionale n. 501/E.L./1998; n. 627/R/1998; n. 628/R/1998; e n. 1087/R/1998) -, il "danno all’immagine della P.A." in discorso, quale "danno ingiusto" ad uno dei diritti fondamentali della persona giuridica pubblica (nella fattispecie lo Stato), può discendere (ex art. 2043 c.c. e art. 2 Cost.) anche da un illecito extrapenale, purché idoneo - nella sua consistenza fenomenica - a produrre una "perdita di prestigio ed un grave detrimento della personalità pubblica", tale da determinare una "spesa necessaria al ripristino del bene leso".

Va, inoltre considerato che il "danno all’immagine della P.A.", - che, in base al principio di "immedesimazione" (che porta ad identificare l’Amministrazione con il soggetto che per essa agisce) deriva dal comportamento illecito dell’amministratore, del dipendente o dell’agente pubblico - é , altresì, correlato alla diffusione che dell’illecito stesso ne danno la stampa e gli altri mezzi di comunicazione, atteso che tale diffusione, quale normale corollario della vita di relazione, esprime certamente la rilevanza sociale che ha il fatto illecito commesso dagli amministratori, dai dipendenti e dagli agenti pubblici, sotto il profilo della attenzione che l’opinione pubblica ed i cittadini prestano all’esercizio delle pubbliche funzioni, per cui il pregiudizio ed il discredito della P.A. - nella occasione di fatti ed atti illeciti commessi nel suo ambito dai predetti amministratori, dipendenti ed agenti pubblici - non è altro, in definitiva, che uno degli "effetti naturali" più rilevanti di un simile interesse sociale.

Non sussiste dubbio, in conclusione, in ordine alla riconosciuta giurisdizione della Corte dei Conti nella fattispecie in esame di "danno all’immagine ed al prestigio della Pubblica Amministrazione", in ordine alla quale é stato convenuto in giudizio il Sig. Giuliano C..

Come correttamente sostenuto dalla parte attrice, é, inoltre, indubbia la legittimazione passiva del convenuto, considerato che per le indicate figure di "Curatore fallimentare" e di "Commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo" sussiste il "rapporto di servizio" con la P.A. e la qualità di "agente pubblico", ex articolo 52 del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214, che pone la figura dell’"agente pubblico" accanto a quelle dei funzionari ed impiegati pubblici, chiamandoli a rispondere dei danni arrecati alla Pubblica Amministrazione.

Al riguardo, va, infatti, messo in evidenza che la consolidata e costante giurisprudenza della Corte dei Cassazione e della Corte dei Conti ha affermato che anche nel caso di soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione, quando l’incarico, come nella specie, comporti l’esercizio di poteri di rilevanza pubblicistica - e dunque l’applicazione di regole proprie dell’attività amministrativa - sussiste il "rapporto di servizio con la P.A", il quale si sostanzia nell’inserimento dell’"agente" - anche se soggetto privato - nella organizzazione amministrativa, con conseguente applicazione delle regole che presiedono allo svolgimento delle attività di competenza.

Tale "rapporto di servizio con la P.A." consente, pertanto, di qualificare detto soggetto quale "agente della Pubblica Amministratore"; figura che - come già detto - l’articolo 52 del T.U. n. 1214/1934 pone accanto a quelle dei funzionari e degli impiegati pubblici, chiamandoli a rispondere dei danni arrecati alla P.A

Si richiamano, a tale proposito, le Sentenze della Corte dei Cassazione a Sezioni Unite Civili n. 8642 del 3 ottobre 1996 e n. 6339 del 7 luglio 1994, con le quali é stato ritenuto, rispettivamente, che gli esperti utilizzati in attività di singoli rami dell’Amministrazione Pubblica si inseriscono nella sua organizzazione con particolari vincoli o obblighi volti ad assicurare la rispondenza dell’attività stessa alle esigenze di pubblico interesse cui é preordinata, e che il rapporto di servizio in senso lato sussiste ogniqualvolta sia possibile collocare il soggetto preposto in posizione di compartecipe fattivo dell’attività amministrativa dell’ente pubblico.

Inoltre -come ricordato anche dalla parte attrice nell’Atto di Citazione- la Corte dei Conti in diverse Sentenze delle Sezioni Centrali e Regionali ha qualificato "agenti pubblici" - in quanto legati da "rapporto di servizio" -, tra gli altri, i militari di leva, i componenti degli uffici elettorali, i revisori dei conti, i medici del servizio sanitario nazionale in regime di convenzionamento, i notai, e, da ultimo, il professionista nominato direttore dei lavori (Sez. Giurisd. Reg. Lombardia, Sent. n. 401 del 24 febbraio 1998) ed il Sanitario che svolge attività presso gli Istituti di Prevenzione e Pena (Sez. Giurisd. Reg. Marche, Sent. n. 1798 del 16 giugno 1998).

Relativamente alle figure del "Curatore fallimentare" e del "Commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo", che interessano in questa sede, occorre tenere presente che il "Curatore fallimentare" - che é l’organo amministrativo del fallimento e provvede, sotto la vigilanza del Giudice Delegato (nei cui confronti si pone quale ausiliario), alla conservazione, amministrazione e realizzazione del patrimonio fallimentare - é pubblico ufficiale (art. 30 L.F.); é soggetto a determinati obblighi (artt. 33, 34, 38 L.F.), tra cui quello della diligenza; deve essere in possesso di particolari requisiti per essere nominato (art. 28 L.F.). Inoltre, la legge fallimentare vieta o subordina all’autorizzazione del Giudice Delegato il compimento di determinati atti (artt. 31 e 35), consente di proporre reclamo contro gli atti del Curatore (art. 36) e prevede un compenso dell’opera svolta dal Curatore, liquidato dal Tribunale (art. 39). Anche il Commissario Giudiziale della procedura del concordato preventivo (artt. 160 e segg. L.F.) é un pubblico ufficiale, con funzioni di vigilanza che esplica sotto la vigilanza del Giudice Delegato; procede, tra l’altro, alla verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili, redige l’inventario del patrimonio e una relazione dettagliata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte, riferendo al Giudice Delegato sui risultati delle sue indagini.

Al riguardo va anche richiamata (ed é rinvenibile anche nell’Atto di Citazione) la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha confermato che il Curatore non rappresenta né il fallito né la massa dei creditori, ma é un organo pubblico, il quale agisce per la realizzazione dei fini che sono propri del fallimento (Cass., Sez. I, Sent. n. 2314 del 12 agosto 1963), e che la funzione di tutela dell’interesse pubblico é affidata al Curatore dalla legge in quanto munus publicum (Cass., Sez. I, Sentt. n. 11572 del 23 ottobre 1992 e n. 2570 del 6 marzo 1995). La stessa giurisprudenza ha anche ribadito che la figura del Commissario giudiziale nell’ambito della procedura del concordato preventivo ha natura di ausiliario del giudice, "collaboratore" della giustizia (Cass., Sez. I, Sent.. n. 178 del 14 gennaio 1987) e di "organo" della procedura, nel cui ambito svolge funzioni di controllo e di consulenza (Cass., Sez. I, Sent. n. 77/1379).

Alla luce delle considerazioni e delle precisazioni che precedono, il Collegio ritiene che sussista il "rapporto di servizio" e la qualità di "agente pubblico" (ex art. 52 del T.U. n. 1214/1934) del convenuto, Sig. Giuliano C. - nella veste di Curatore fallimentare della CME S.p.A. e di Commissario giudiziale del concordato preventivo della CEM S.a.s. e della Leccese S.n.c. - rispetto all’Amministrazione della Giustizia, nei cui confronti e nel cui interesse egli era tenuto a prestare l’attività prevista (e retribuita) con diligenza, onestà e correttezza professionale.

Rappresentato quanto sopra per quanto attiene alla riconosciuta "giurisdizione della Corte dei Conti" nella materia di cui trattasi e chiarito che sussiste il "rapporto di servizio" e la qualità di "agente pubblico" in capo al convenuto - passando al merito della causa, il Collegio reputa opportuno precisare, subito, che, ai sensi dell’art. 445, comma 1, c.p.p., la Sentenza pronunciata nel giudizio penale ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. (cd. "patteggiamento") non ha alcuna efficacia vincolante nei giudizi civili ed amministrativi.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 251 del 22 maggio/6 giugno 1991 ha, peraltro, precisato che "l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta, anziché comportare un accertamento pieno di responsabilità, basato nel contraddittorio tra le parti, trova il suo fondamento primario nell’"accordo tra Pubblico Ministero ed imputato sul merito dell’imputazione (responsabilità dell’imputato) e pena conseguente (Sent. n. 66 del 1990)", dal momento che chi chiede la pena pattuita "rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa (Sent. n. 313 del 1991)."

Analoghi concetti sono contenuti anche nella precedente Sentenza n. 443 del 26 settembre/12 ottobre 1990 della stessa Corte Costituzionale con particolare riferimento alla posizione del danneggiato, costituito parte civile, per il quale "resta impregiudicato ...... l’esercizio dell’azione in sede civile, evitandosi, al tempo stesso, di confliggere con le esigenze di speditezza del processo penale (Sent. n. 166 del 1975)".

Escluso, quindi, che la Sentenza pronunciata nel giudizio penale a seguito del cd. "patteggiamento" possa esplicare ex sé efficacia vincolante nel giudizio di responsabilità amministrativa/contabile, deve anche precisarsi - conformemente alla costante e consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti (fra le tante, cfr. Sez. II Centr. Sent. n. 32/A del 23 ottobre 1995; Sez. Giurisd. Regione Puglia, Sent. n. 11 del 5 febbraio 1996; e, da ultimo, Sezione Giurisd. Regione Umbria, Sent. n. 876/R/97 del 6 ottobre/27 novembre 1997; Sent. n. 381/E.L./98 del 19 febbraio/14 aprile 1998; e Sent. n. 1087/R/98 dell’1/18 dicembre 1998) - che il giudice della responsabilità amministrativa/contabile possa egualmente ricavare elementi di valutazione, ai fini del proprio convincimento, dai fatti e dagli atti emergenti dal fascicolo processuale penale secondo il valore probatorio (positivo o negativo) che essi rivestono, soprattutto in presenza di altri concordanti elementi di valutazione.

In sostanza, - e prescindendo dalla problematica sollevata dalla difesa circa la natura della Sentenza ex art. 444 c.p.p. - il procedimento penale così conclusosi (c.d. patteggiamento) ben può essere preso in esame dal giudice amministrativo/contabile esclusivamente per la valutazione, ai fini del convincimento del Collegio, degli atti sottostanti ed interdipendenti.

Nella presente fattispecie e nel presente giudizio, quindi, non possono non costituire utile fonte di cognizione e di valutazione i fatti emersi nella sede del giudizio penale, secondo le risultanze del relativo fascicolo, acquisito agli atti del fascicolo processuale del presente giudizio.

Precisato quanto sopra - e non escludendosi in radice la possibilità di risarcire i danni che sono derivati dal comportamento tenuto dal convenuto e contestato nel procedimento penale conclusosi con il c.d. "patteggiamento" -, occorre, pertanto, prendere in esame le risultanze di tutti gli atti acquisiti al fascicolo processuale e procedere al riscontro dell’eventuale responsabilità erariale del soggetto che ha tenuto il descritto comportamento, ritenendo, peraltro, che - al di là delle richieste di acquisizione di ulteriori elementi in sede istruttoria, formulate dalla difesa del convenuto - i predetti atti processuali sono sufficienti per la formazione del convincimento del Collegio giudicante.

Ebbene, nella fattispecie, dall’esame degli atti acquisiti al fascicolo processuale emerge che il Sig. C. si é reso certamente responsabile di fatti e di atti contrari o non conformi ai doveri di ufficio e della correttezza professionale, con un comportamento caratterizzato da dolo o colpa grave.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, tale comportamento emerge con chiarezza dalle ricostruzioni dei fatti operate dalla Questura di Terni con nota n. 1000/S.M. del 13 dicembre 1994 (relativa agli episodi delle dazioni di danaro dal Sig. Franco Cardinali al Sig. C.) e con la comunicazione di reato n. 5266/94 del 2 febbraio 1995 (relativa all’episodio delle vendite degli immobili alle Società collegate al medesimo Sig. C..

Non solo, ma tali episodi, configuranti i reati addebitati al convenuto, ed in particolare la dazione di danaro, sono stati ammessi o confermati - come precisato dalla parte attrice e come si rileva dagli atti del fascicolo processuale - nelle deposizioni e negli interrogatori del Sig. Franco Cardinali (dichiarazioni spontanee del 16 dicembre 1994, nelle quali afferma "in questi anni sono stato indotto dal C. a versargli ..... in linea generale l’importo di £. 100 milioni", dando poi specifiche dettagliate notizie di alcuni versamenti di importi vari; interrogatori del 25 e del 30 gennaio 1995 (nei quali afferma di aver più volte versato al Sig. C. diversi milioni - 40, 20, ecc.-, "per sé" e non per il fallimento), dell’imprenditore Andrea Leccese (interrogatorio del 18 febbraio 1995, nel quale afferma di aver venduto "al C. gli immobili di Via Rismondi ad un prezzo pari alla stima", pur sapendo che "questi a causa delle dimensioni e del luogo ove erano ubicati avevano un valore di mercato certamente superiore"), dell’imprenditore Paolo Ceccarelli (interrogatorio del 7 febbraio 1995), e dello stesso Sig. Giuliano C.. Quest’ultimo: a) nell’interrogatorio del 12 dicembre 1994 ha ammesso di aver ricevuto dalla figlia del Sig. Cardinali £. 20 milioni a titolo di restituzione di prestiti da lui fatti in precedenza al predetto Sig. Cardinali in momenti di difficoltà e di scarsa liquidità; b) nell’interrogatorio del 14 dicembre 1994 ha ritrattato la predetta dichiarazione, precisando che i 20 milioni di lire ricevuti si riferivano a prestazioni professionali precedentemente rese al Sig. Cardinali ("avevo svolto del lavoro per suo conto quale professionista. Io non ho fatturato tale compenso, né il Cardinali risulta ufficialmente mio cliente. Si é trattato dell’unica volta in cui il Cardinali mi ha dato del denaro"); c) nelle dichiarazioni spontanee rese il 18 febbraio 1995 ha affermato di aver ricevuto un prestito volontario di £. 40 milioni in contanti offertogli dai fondi personali dal Sig. Ceccarelli, dovendo sostituire la propria autovettura danneggiata e trovandosi con scarse disponibilità economiche in quel momento, precisando, anche, di aver dato garanzia di restituzione dopo aver incassato i compensi che stava maturando in varie procedure fallimentari e concordatarie, ma che allo stato non ha ancora restituito il predetto prestito a causa delle vicende giudiziarie sopraggiunte.

Da quanto sopra riportato, mentre non può sostenersi che in merito agli acquisti degli appartamenti il danno sia provato, avendo il Giudice Delegato comunque autorizzato i detti acquisti (anche se, a tale riguardo, non può essere sottaciuto che il Sig. C. ha tenuto nella occasione un comportamento deontologicamente scorretto), per quanto attiene, invece, alle dazioni di denaro si può agevolmente desumere che dette dazioni di denaro in favore del Sig. C. ci sono state, risultando le stesse dichiarazioni ed affermazioni del convenuto palesemente contraddittorie (vedonsi citati verbali degli interrogatori del 12 e 14 dicembre 1994) e non assistite da alcuna minima parvenza di veridicità (20 milioni ricevuti per precedenti prestazioni professionali, ma il Sig. Cardinali non risulta ufficialmente tra i suoi clienti) o di possibile veridicità (£. 40 milioni versati volontariamente "in prestito" dal Sig. Ceccarelli, senza indicazione della data di restituzione senza alcun interesse ed alcuna garanzia formale di restituzione con i relativi interessi, tant’é che non sono stati ancora restituiti, come ammesso dallo stesso convenuto).

Le dazioni di denaro ci sono, dunque, state ed il comportamento del convenuto si colloca, pertanto, in un quadro di responsabilità di particolare gravità e di dolo, in quanto é caratterizzato da una serie di elementi e di seri indizi di colpevolezza, tali - per numero, univocità e concordanza (vedasi riportati verbali degli interrogatori e deposizioni) - da lasciare sicuramente escludere che le dette "dazioni di denaro" possano essersi verificate - come sostenuto dal convenuto medesimo - per restituzione di precedenti prestiti da lui effettuati, per precedenti prestazioni professionali, ovvero per semplice cortesia o per amicizia, come nel caso del c.d. "prestito volontario" senza interessi e senza indicazione della data di restituzione.

In considerazione anche della entità delle somme ricevute dal convenuto, in molti casi piuttosto considerevoli (come si desume dai riferiti interrogatori), il Collegio si é formato il convincimento che il convenuto abbia indotto, se non costretto, i predetti imprenditori a versargli somme ed altre utilità, abusando della sua qualità e delle sue funzioni di Curatore fallimentare e di Commissario giudiziale, ed utilizzando per tornaconto personale la funzione di "agente pubblico" assunta nell’ambito della organizzazione dell’Amministrazione giudiziaria.

A tutto quanto sopra, deve aggiungersi che non può essere ignorato l’eco che la notizia della detenzione preventiva e delle indagini penali a carico del predetto Sig. C. ha avuto sulla stampa (ammessa dallo stesso convenuto, sia pure contestandone l’obiettività) e nell’opinione pubblica locale, ingenerando un indubbio discredito dell’Amministrazione giudiziaria.

In relazione a tutto quanto sopra argomentato e sulla base degli elementi di giudizio in precedenza riportati, nel presente giudizio deve, pertanto, essere riconosciuta, per dolo e colpa grave, la responsabilità del Sig. Giuliano C. del "danno all’immagine" della P.A., considerato il grave danno recato all’immagine dello Stato per grave perdita di prestigio dell’Amministrazione giudiziaria in ragione del comportamento illecito, connotato da dolo e colpa grave, tenuto da un Curatore fallimentare e da un Commissario giudiziario di concordato preventivo (il cui dovere principale doveva essere proprio quello di vigilare su comportamenti illeciti nelle predette procedure, prestando la propria opera con onestà, diligenza e professionalità), in conseguenza del "clamor fori" a seguito del giudizio penale di cui si é detto, e della ulteriore conseguente risonanza negativa che il fatto (azione criminosa di un "agente pubblico" infedele) ha avuto sulla stampa, inducendo sfiducia nei confronti della Amministrazione giudiziaria e delle Istituzioni pubbliche in generale, soprattutto nell’ambito della comunità ternana e della comunità umbra.

Precisato ciò, occorre quantificare il "danno alla immagine", da porre a carico del predetto convenuto.

Al riguardo - tenuto conto che nella fattispecie del "danno all’immagine" non risulta percorribile il principio della "restitutio in integrum" - occorre trasformare in termini monetari una entità che per sua natura non si presta ad una semplice operazione matematica.

Nella fattispecie - come é stato già affermato da questa Sezione Giurisdizionale Regionale con le indicate precedenti Sentenze - il Collegio é chiamato, pertanto, attraverso il suo equo apprezzamento (art. 1226 c.c.) a fornire una valutazione della riparazione del danno, che non è e non potrà mai essere un preciso equivalente alla lesione dell’interesse colpito, ma che si configura - sul piano del giudizio equitativo di cui al citato art. 1226 c.c. - come un "corrispettivo non soltanto di carattere riparatorio dell’immagine lesa", che tiene conto di tutte le circostanze del caso particolare, atte a motivare adeguatamente il "quantum" individuato secondo equità.

Si ritiene, a questo proposito, adeguatamente motivata la decisione di proporzionare il risarcimento del "danno all’immagine" alla gravità del fatto illecito ed all’entità del pregiudizio all’immagine arrecata allo Stato, sotto il profilo della negativa risonanza di detto fatto sull’opinione pubblica a causa della azione diretta contro i beni immateriali colpiti, quali l’onore, il decoro, il prestigio, la correttezza, la trasparenza, ecc., e cioè l’"immagine".

Per l’individuazione delle dimensioni del danno in parola nel senso più aderente possibile alla "spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso", di cui si é detto in precedenza, soccorrono i principali criteri - elaborati dalle giurisprudenza - da cui far discendere la valutazione del "danno all’immagine" e che - come già precisato da questa stessa Sezione Giurisdizionale con le indicate precedenti Sentenze - possono essere individuati sotto tre profili: uno oggettivo, uno soggettivo, uno sociale.

Circa il criterio oggettivo, va tenuto presente che - in base ai fatti desumibili dagli atti del fascicolo processuale (ivi inclusi quelli relativi al giudizio penale) - risulta il comportamento illecito tenuto dal convenuto nella attività di Curatore fallimentare e di Commissario giudiziario, compiendo atti contrari ai doveri d’ufficio con dolo e colpa grave per trarne dei profitti personali.

Circa il criterio soggettivo, va tenuto presente che il convenuto era -all’epoca dei fatti illeciti in questione- Curatore fallimentare e Commissario giudiziale di concordato preventivo, legato, perciò, all’Amministrazione Pubblica (nella specie Amministrazione giudiziaria) da un rapporto di servizio particolare, nella qualità di "agente pubblico", dal quale derivano diritti, doveri ed obblighi ben precisi, anche se di minore responsabilità rispetto agli amministratori e dipendenti pubblici, trattandosi nella fattispecie di professionista che nello svolgimento della funzione di "agente pubblico" opera sotto la vigilanza del Giudice Delegato.

Il Sig. C. - nella passata qualità di Curatore fallimentare e di Commissario giudiziario di concordato preventivo - non ha osservato i più sacri doveri ed obblighi inerenti il proprio "status", ed in particolare quello di vigilare sui comportamenti illeciti nelle predette procedure, prestando la propria opera con onestà, diligenza, trasparenza e professionalità.

Il convenuto - al fine di garantire a sé stesso personalissimi vantaggi -, come sottolineato anche dal Sostituto Procuratore Generale, ha offeso innanzitutto l’onore, il prestigio e l’immagine dell’Amministrazione Giudiziaria (alla quale, come si é detto, era legato da rapporto di servizio particolare nella predetta qualità di "agente pubblico") ed ha dimostrato, in tal modo, indifferenza e disprezzo, non solo verso la predetta Amministrazione e verso lo Stato, ma anche verso i cittadini della Comunità ternana.

Circa, infine, il criterio sociale, va tenuto conto della negativa impressione e ripercussione suscitate nell’opinione pubblica locale dal fatto illecito del Sig. C., favorite dal "clamor fori" e dalla diffusione ed amplificazione che del fatto ne hanno dato gli organi di stampa.

Tale negativa ripercussione - che, non potendo essere in alcun modo sottovalutata, costituisce l’aspetto più rilevante del "danno all’immagine", - ha riflessi innegabili verso i cittadini ternani (diretti utenti del servizio dell’Amministrazione giudiziaria ternana), potendosi - ed a ragione - sviluppare, per tali vicende, un senso di sfiducia nei confronti della intera Amministrazione giudiziaria e, di riflesso, di tutti i pubblici Uffici.

Né può essere ignorato, a tale riguardo che trattasi nella fattispecie di un "agente pubblico" dell’Amministrazione giudiziaria, con la quale il cittadino ha contatti giornalieri per i tanti vari aspetti che ad essa fanno capo. Il sapere che nell’ambito dell’Amministrazione giudiziaria vi sono soggetti ("nella fattispecie "agente pubblico") autori di illeciti, come quelli in esame, indubbiamente determina sfiducia dei cittadini nei confronti dell’Amministrazione giudiziaria e dello Stato in genere.

Tale ripercussione negativa genera, inoltre, ulteriori ed innegabili riflessi verso gli altri amministratori, dipendenti e agenti pubblici, ipotizzandosi anche una "offesa indiretta" (e quindi un "grave perturbamento morale") nei confronti di coloro che - legati da rapporto di servizio o di impiego o di lavoro ovvero nella qualità di "agente pubblico" con la predetta Amministrazione pubblica - hanno svolto e svolgono il loro dovere di amministratori, di dipendenti pubblici o di agenti pubblici con coscienza, con onestà, con correttezza , con diligenza, con professionalità, con efficienza e con trasparenza.

Si può ritenere, infatti, che il grave fatto illecito di un amministratore, di un impiegato o di un agente pubblico, e la risonanza certamente negativa di un tale fatto, determinano una vera "sofferenza morale" ed una vera "sensazione dolorosa" negli agenti pubblici, nei dipendenti e negli amministratori pubblici, che svolgono il loro dovere nei termini di correttezza appena detti, avvertendo anche nei propri confronti il dispregio della Comunità locale, che dai riferiti fatti illeciti é portata a perdere la fiducia riposta nelle pubbliche Istituzioni.

In sostanza, il negativo riflesso del comportamento illecito del Sig. C. comporta - sotto il profilo del "danno all’immagine" della P.A. - anche un vero e proprio "danno sociale", e cioè un danno che -con maggiore forza in una Città di non grande dimensione, quale Terni- deteriora ed offusca l’immagine dell’Amministrazione giudiziaria ed, in genere, delle Amministrazioni Pubbliche, che, per definizione, devono possedere, diffondere e difendere valori di onestà, correttezza, trasparenza e legalità.

La Procura Regionale non ha, peraltro, concretamente fornito la prova della eventuale diffusione ed amplificazione a livello nazionale (attraverso gli organi di stampa nazionali) del fatto illecito oggetto del presente giudizio, limitando - così - detta diffusione ed amplificazione alla Comunità ternana ed umbra.

In conclusione, in base ai tre criteri sopra illustrati (oggettivo, soggettivo e sociale, e, quest’ultimo nei suoi riflessi negativi verso i cittadini ternani -utenti del Servizio reso dall’Amministrazione giudiziaria ternana -, verso l’opinione pubblica della Comunità locale e verso gli stessi amministratori, dipendenti ed agenti pubblici di detta Comunità, che svolgono il loro dovere "con scienza e coscienza"), il Collegio ritiene equo - ai sensi dell’articolo 1226 c.c. - determinare in £. 70.000.000 (comprensive di interessi legali e rivalutazione monetaria) il risarcimento del "danno all’immagine" subito dall’Amministrazione giudiziaria a causa dell’operato illecito del Curatore fallimentare e Commissario giudiziario di concordato preventivo, Sig. Giuliano C., convenuto nel presente giudizio.

Per tutte le argomentazioni ed i motivi che precedono, il Collegio ritiene, quindi, di dover condannare, per dolo e colpa grave, il predetto Sig. Giuliano C., al pagamento in favore dell’Amministrazione statale della somma di £. 70.000.000 (determinata in via equitativa, ex art. 1226 c.c., e comprensive di interessi legali e rivalutazione monetaria), ritenendo il convenuto responsabile del danno subito dall’Amministrazione giudiziaria per "danno all’immagine", per effetto del pregiudizio arrecato alla immagine della stessa Amministrazione statale, per l’illecito comportamento tenuto nella passata qualità di Curatore fallimentare e Commissario giudiziario di concordato preventivo.

Sull’importo della somma dovuta, come sopra determinata, vanno corrisposti gli interessi legali (ex art. 1282, comma 1, c.c.) dalla data di pubblicazione della presente Sentenza fino all’effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

 

P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria,

definitivamente pronunciando,

 

C O N D A N N A

il Sig. Giuliano C. - convenuto nel Giudizio di Responsabilità n. 142/R indicato in epigrafe - al pagamento, in favore dell’Amministrazione Statale/Ministero di Grazia e Giustizia della somma di £. 70.000.000 (settantamilionidilire), nei termini specificati in motivazione.

Sul complessivo importo sono dovuti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente Sentenza fino all’effettivo soddisfo.

Liquida a favore dello Stato le spese di giudizio, nella misura, alla data di pubblicazione della presente Sentenza, di £.

 

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 1999.