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sentenza n. 150 del 6 aprile 2005: è inammissibile la citazione allorquando la Procura neghi la visione degli atti richiamati nell'invito a fornire deduzioni e l'invito stesso non sia di per sé idoneo a dare adeguatamente conto dei fatti materiali dell'illecito contestato
Sent. n.150/E.L./2005 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria composta dai seguenti Magistrati : Dott. Lodovico Principato Presidente Dott. Fulvio Maria Longavita Consigliere rel. Dott. Cesare Vetrella Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio di responsabilità istituito dal Procuratore Regionale nei confronti di R.D. e P.M. Visto l'atto introduttivo della causa, iscritto al n°10.364/EL del registro di Segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della causa. Uditi, alla pubblica udienza dell'8/2/2005, con l'assistenza del Segretario, dr. Fabio Chirieleison : il relatore, nella persona del Cons. Fulvio Maria Longavita ; il P.M., nella persona della dr.ssa Fernanda Fraioli; il difensore del P., avv. Maria di Paola; non rappresentato il R., deceduto il omissis. FATTO 1) - Con atto di citazione del 24/9/2004, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio i sigg. D.R. e M.P., nelle qualità di Sindaco del Comune di omissis (il primo) e di omissis (il secondo), per ivi sentirli condannare al pagamento della complessiva somma di € 84.182, 48, “a favore dell' Erario”, di cui: € 12.394,97, a carico del sig. R., ed € 71.787,51, a carico del sig. P. 2) - Riferisce la citazione che la vicenda ha preso le mosse da “appositi accertamenti effettuati (nel luglio del 2003) dal Comando della Guardia di Finanza di omissis” che, in data 25/2/2004, ha segnalato varie irregolarità, riscontrate presso l'azienda agricola omissis, che lasciavano dubitare della reale natura agrituristica dell'attività ivi espletata, assumendo essa più che altro i connotati della “normale attività di ristorazione”. Tanto tenendo conto di indici oggettivi, quali, esemplificativamente : la presenza di “lavoratori irregolari”; la perdita della “naturale strumentalità al fondo” degli edifici destinati all'agriturismo, l'elevato numero di clienti presenti all'atto dell' intervento dei militari (non compatibile con la limitata capacità ricettiva, proprio degli agriturismo), il numero elevato di tavoli e sedie acquistati per la ristorazione, la fatturazione di maggiori entrate per tale tipo di attività in luogo di quella agricola, il servizio di “pizze da asporto” offerto dall'azienda medesima (non compatibile con l'attività agrituristica in senso proprio), et similia. 3) - Ravvisando in tale situazione di irregolarità, rispetto alle disposizioni che disciplinano l'attività di agriturismo (l. n°730/1985), un danno, sia per il comune di omissis, in relazione all' omesso incameramento dei proventi delle sanzioni pecuniarie che si sarebbero potute comminare, per un importo stimato in € 12.394,97, sia per l'Erario statale, in relazione alla mancata “revoca” di un contributo versato dal Ministero omissis, ai sensi dell'art. 2, comma 203 e s.s., della l. n°662/1996 (come modificata dall'art. 43 della l. n° 144/1999), per un importo pari ad € 71.787,51, la Procura ha invitato il sig. R. ed il sig. P. a dedurre, nelle riferite loro qualità, ai sensi dell'art. 5 della l. n°19/1994, addebitando: - al primo, “l'ingiustificata omissione gravemente colposa” di non aver esercitato “le funzioni di vigilanza e controllo” in materia di attività agrituristica, che la l.r. dell'Umbria n°28/1997 (art. 23) assegna al Comune dove ha sede l'azienda agrituristica ; - al secondo, “l'ingiustificata omissione gravemente colposa” di non aver esercitato i poteri di vigilanza e controllo, ed in particolare di non aver soddisfatto “il dovere di monitoraggio delle agevolazioni concesse ex (precitato) art. 2, comma 203 e ss. della l. n°662/1996, e dei benefici previsti dal Programma Operativo Regionale e di correlativa segnalazione al Ministero omissis” . 4) - Il sig. R. ha controdedotto con nota del 6/4/2004, facendo presente di aver emesso, “in qualità di responsabile dell' Area Amministrativa del Comune, l'ordinanza-ingiunzione n°721 del 28/1/2004, con la quale si commina una sanzione di complessivi € 1.807,59” e che “successivamente all'emissione (di tale) ordinanza la omissis …… ha confermato il permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo all'Azienda Agricola di che trattasi, che hanno permesso all'epoca l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività agrituristica”. 5) - Il sig. P., dal canto suo, prima di controdedurre ha chiesto, avvalendosi dell'assistenza dell'Avv. Maria Di Paolo, “l' accesso al fascicolo della Procura, e segnatamente gli atti menzionati (nell') invito - accertamenti G.d.F.”, come da istanza dell'8/4/2004 in atti. In data 14/4/2004, ha depositato la propria nota controdeduttiva, lamentando anzitutto il mancato accesso ai menzionati atti, denegato verbalmente -ha precisato- dal personale della Segreteria della Procura e perciò, ribadito “formalmente” con la ricordata istanza dell'8/4/2004, illustrando anche le ragioni che, a suo parere, avrebbero reso necessario l'accesso in questione. Nel merito, invece, dopo aver ricostruito il “quadro normativo” della materia, ha illustrato le incombenze che gravano sul omissis, ai sensi del DM n°320/2000 (recante la Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali) e del Disciplinare previsto nel decreto stesso e, sul presupposto che l'addebito mossogli con l'invito a dedurre fosse quello di “non aver revocato le provvidenze economiche già concesse per l'attività svolta presso omissis”, ha escluso ogni sua responsabilità, evidenziando che il potere di revoca è intestato al Ministero omissis, che lo esercita su segnalazione del omissis e che egli, in tale sua qualità, non ha avuto nulla da segnalare, in base ai controlli che doveva e poteva espletare e che in concreto ha eseguito. Da ultimo, ha eccepito anche la carenza del danno. 6) - Con raccomandata n°53107 del 26/4/2004, a sua volta, il rappresentante della Procura, titolare dell'indagine, ha respinto la richiesta di accesso, formalizzata nella ripetuta istanza dell'8/4/2004, assumendo che “la normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi non consente tale possibilità, anzi la esclude recisamente”; a tal fine ha richiamato le disposizioni degli artt. 13 e 14 (recte: 24) della l. n°241/1990, nonché le disposizioni dell'art. 8 del DPR n°352/1992 e quelle dell'art. 3, lett. e), g) ed h) del DPR n°294/1999, non senza precisare che comunque “l'invito contiene tutti gli elementi sui quali si fonda la contestazione, sufficienti per la formulazione delle relative decisioni”. 7) - Con l'atto introduttivo della causa, parte attrice ha ribadito ed ulteriormente illustrato gli addebiti mossi con l'invito a dedurre, precisando: a) quanto al sig. R., che egli comminando una sanzione per € 1.807,59, si è limitato a dare attuazione solo “alla segnalazione fatta dal Comando della Guardia di Finanza …… (trascurando) l' osservanza delle restanti norme della legge regionale n°28/1997” e provocando, perciò, il danno di € 12.394,97, indicato nell'invito, che è stato determinato -si è precisato - “in via equitativa”; b) quanto al P., invece, che l'addebito mossogli con l'invito si sostanzia non nella mancata revoca dei benefici economici concessi all'azienda omissis, bensì nella “avvenuta trascuratezza dell' osservanza della l. n°662/1996, come modificata dall'art. 43, comma 2, della l. n°144/1999, nonché del DM n°320 del 31/7/2000, che intestano le funzioni di vigilanza e controllo dei relativi trasferimenti erariali al soggetto responsabile del omissis”, nonché del “dovere di monitoraggio delle agevolazioni concesse ex art. 2, comma 203 e ss. della (citata) l. n°662/1996) .…. e di correlativa segnalazione al omissis” (Ministero omissis), così che “non riveste alcun pregio difensivo quanto sostenuto dalla difesa del P.” medesimo nella nota controdeduttiva all'invito a dedurre. 8) - Costituitosi in giudizio nell'interesse del P. con memoria depositata l'1/12/2004, l'avv. Maria Di Paola ha avversato la pretesa attrice con successiva memoria depositata il 12/1/2005, con la quale ha eccepito, in rito, la “nullità” della citazione, ancora lamentando il denegato accesso agli atti menzionati in tale invito. Nel merito, invece, una volta chiarito quale sia, secondo il nominato difensore, l'oggetto del controllo e della vigilanza alle quali è chiamato il omissis, è stato eccepito, anzitutto, la carenza del danno, sotto il profilo della sua non attualità, per essere il finanziamento dato all'Azienda omissis ancora passibile di revoca “da parte del omissis, debitamente tenuto al corrente, da parte del P., di tutte le evoluzioni della vicenda ..… , che ciò nonostante non ha ancora intrapreso alcuna procedura per la restituzione”; in relazione a tale omissione, dunque, è stata chiesta “l' integrazione del contraddittorio, chiamando (in giudizio) il omissis” stesso. In secondo luogo, è stata eccepita la carenza di un qualche dovere d'azione violato, avendo il convenuto esercitato esaurientemente le funzioni di controllo e vigilanza di pertinenza quale omissis, ed ha perciò concluso anche per l'assenza del nesso di causalità e della colpa grave; sotto questo ultimo profilo è stato anche evidenziato che il P. si è costituito parte civile nel procedimento penale intentato contro i titolari dell'azienda “omissis”, per “truffa ai danni dello Stato”, ex art. 640, comma 2, n°1, cpp . 9) - In data 24/9/2004, il R. è deceduto, come da certificazione in atti, prodotta dalla Procura, con nota di deposito n°2 del 13/12/2004. 10) In data 19/1/2005, l'avv. Di Paolo ha depositato copia del verbale di “Udienza Preliminare” del 23/12/2004, relativo al cennato procedimento penale . 11) - All'odierna pubblica udienza, il P.M., su invito del Presidente del Collegio, ha anzitutto precisato che non intende proseguire il giudizio nei confronti degli eredi del sindaco R., non rinvenendo gli estremi che consentono una siffatta prosecuzione. In secondo luogo, ha ribadito le ragioni che giustificano il denegato accesso agli atti istruttori menzionati nell'invito a dedurre, sostenendo che comunque l'invito stesso è completo, in quanto cita le norme violate; a tal proposito ha richiamato i principi affermati dalla Sez. I^ Centr. d'Appello n°283-A/2004, di cui ne ha depositato copia. Da ultimo, nel merito, dopo aver ripetuto che ciò che si imputa al P. non è la mancata revoca del contributo, al quale semmai avrebbe dovuto provvedere il omissis, ma quello di non avere espletato i compiti di controllo gravanti sul medesimo, ha concluso confermando la richiesta di condanna, stante anche l'attualità del danno, essendo stato riscosso il contributo da molto tempo, da parte dei titolari dell'azienda omissis. Dal canto suo, il difensore del P. ha ribadito le eccezioni preliminari di rito, precisando che il suo assistito non aveva chiesto l'accesso al “fascicolo delle Procura”, ma solo agli atti istruttori menzionati nell'invito. Nel merito, dopo aver sottolineato che -a suo giudizio - il danno non si è ancora verificato, avanzando perplessità sul fatto che ciò che si cerca di sanzionare è il comportamento del convenuto e non già il mancato recupero del contributo concesso per l'azienda omissis, l'anzidetto difensore ha concluso per la reiezione della domanda attrice. In via di replica, il P.M. ha ulteriormente precisato alcuni punti delle proprie tesi. DIRITTO12) - Il giudizio va preliminarmente dichiarato estinto, ai sensi degli artt. 299 e ss. cpc, nei confronti del sig. D.R., convenuto quale sindaco del comune di omissis, essendo il medesimo deceduto il omissis (come da certificazione in atti, versata da parte attrice) e non sussistendo - ad avviso della Procura Regionale- gli estremi dell' “illecito arricchimento” del predetto e del conseguente “indebito arricchimento” dei suoi eredi, necessari per proseguire il giudizio stesso nei confronti di questi ultimi, a norma dell'art. 1, comma 1, della l. n°20/1999. 13) - Tanto premesso - e chiarito che il giudizio va perciò avanti nei confronti del solo dr. M.P., al quale è stato addebitata una parte soltanto (€ 71.787,51) del danno complessivo (€ 84.182,48), come omissis, per l' “avvenuta trascuratezza della osservanza della l. n°662/1996, come modificata dall'art. 43, comma 2, della l. n°144/1999, nonché del DM n°320 del 31/7/2000, che intestano le funzioni di vigilanza e controllo dei relativi trasferimenti erariali al soggetto responsabile del omissis” (v. pag. 26 e ss. della citazione) - il Collegio ritiene, ancora in via preliminare, inammissibile la citazione nei confronti del dr. P. medesimo, non individuandosi nell'invito a dedurre, che ha preceduto tale citazione, i contenuti essenziali per porre, in concreto, il predetto nelle condizioni di far valere le proprie ragioni. 14) - Al riguardo giova ricordare che questa Sezione ha già avuto modo di precisare, mutuando l'espressione dalla sentenza delle Sezioni Riunite n°7-QM/1998 (resa su questione di massima deferita da questa stessa Sezione), che l'invito a dedurre deve attenere “alla contestazione di specifici fatti, determinati in tutti i loro elementi costituitivi, sì da configurare l'ipotesi di danno individuabile ed attribuibile a responsabilità dell'invitato, dando a quest'ultimo la possibilità di controdedurre” (cfr. sent. n°254-EL/1998 di questa Sezione e pag. 10 della sent. N°7-QM/1998 delle Sezioni Riunite). 14a) - In questa ottica, è evidente che si lede patentemente la funzione di garanzia che l'invito stesso ha nei confronti dell'incolpato di “consentirgli di svolgere le proprie argomentazioni al fine di evitare la citazione” (v. pag. 11 della citata sent. n°7-QM/1998), allorquando -come nel caso- si addebita al “presunto responsabile” un danno da condotta omissiva, genericamente richiamando nel relativo invito a dedurre solo le disposizioni normative che pongono -tra l'altro- non uno, ma svariati doveri di azione, senza dare la benché minima indicazione degli elementi di fatto che in concreto integrano gli estremi della violazione stessa e limitandosi solo a fare riferimento in proposito a dei non meglio precisati “appositi accertamenti” della Guardia di Finanza di omissis (cfr. l'invito a dedurre del 12/3/ 2004 in atti), il cui testo non è già in possesso dell'interessato. 14b) - Del resto, nella vicenda all'esame, la mancata indicazione dei fatti che -secondo la Procura - avrebbero dovuto dar luogo alla colpevole condotta omissiva del dr. P. hanno indotto il legale del medesimo a chiedere, prima di formulare le note controdeduttive ed in funzione della loro formulazione, l'“accesso al fascicolo della Procura e, segnatamente, agli atti menzionati nel citato invito - accertamenti G.d.F”, e cioè agli “accertamenti della Guardia di Finanza” (v. nota a firma dell'avv. Di Paolo, in data 8/4/2004). Trattasi di richiesta più che comprensibile, dato il contenuto alquanto vago e generico dell'invito in parola sui fatti materiali dell' illecito addebitato. Essa , però, è rimasta inevasa nel termine assegnato al dr. P. per controdedurre, mentre la Procura la ha poi formalmente respinta con la nota n°53107/V2004/00069/FRA del 26/4/ 2004, nella quale sono state richiamate -a motivo del rifiuto- le disposizioni della l. n°241/1990, relativa all' “accesso ai documenti amministrativi”, e quelle del relativo regolamento di attuazione, di cui al DPR n°352/ 1992, nonché le disposizioni dell' “art. 3 lettere e),g) ed h) del DPR (recte: DPCM) n°294/1999”. Con tale nota, si è anche evidenziato che nell'invito rivolto al dr. P. erano presenti “tutti gli elementi sui quali si fonda la contestazione ….., sufficienti per la formulazione delle relative controdeduzioni”, e si è anche precisato che “la parte, nell'ipotesi dell'emissione della citazione, (avrebbe comunque avuto) salvaguardata la possibilità di visionare e di estrarre copia dei documenti di interesse, nelle more dell'udienza” . 14c) - Ora, in disparte le valutazioni -in punto di fatto- sulla intrinseca completezza o meno dell'invito in questione, per le quali il Collegio è -come anticipato- su posizioni del tutto opposte a quella della Procura, si rileva -in punto di diritto- che il riferimento alle norme sull' “accesso ai documenti amministrativi”, così come il riferimento alla “possibilità di visionare e di estrarre copia degli atti di interesse (solo) in ipotesi di emissione dell'atto di citazione”, di cui alla cennata nota, non sono giuridicamente corretti. 14d) - Il riferimento alla “possibilità di visionare e di estrarre copie degli atti di interesse solo in ipotesi di citazione in giudizio”, infatti, contrasta palesemente con la specifica funzione dell'invito a dedurre di “evitare la citazione in giudizio”, oltre che con quella di “garantire la massima possibile completezza istruttoria”, quale nomofilatticamente individuata dalle SS.RR. di questa Corte con la ricordata sent. n°7-QM/1998. Alla stregua di tale, specifica funzione dell'invito a dedurre, invero, non ha molto senso l'idea manifestata dalla Procura di emettere prima la citazione e di esibire dopo gli atti “di interesse” dell' incolpato, allorquando -come nel caso - l'incolpato medesimo ne abbia fatto richiesta già nella fase controdeduttiva all'invito stesso. 14e) - Quanto, invece, al riferimento alle disposizioni sull' “accesso ai documenti amministrativi”, deve dirsi che il riferimento stesso lascia pensare che la Procura abbia inteso attrarre nell'area della giurisdizione, governata dai superiori riprincipi del “diritto di difesa” (ex art. 24 cost.) e del “giusto processo” (ex art. 111 cost.), regole che sono state concepite solo per i procedimenti amministrativi. Ciò, tuttavia, non è conforme all'orientamento della giurisprudenza secondo la quale le citate regole restano operativamente circoscritte a tale ambito amministrativo, senza riguardare in alcun modo i procedimenti giurisdizionali, ivi comprendendo la fase dell'invito a dedurre e delle relative controdeduzioni. In tal senso, del resto, la giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che “il diritto di accesso ai documenti amministrativi non trova applicazione per gli atti della Procura della Corte dei conti, trattandosi di atti aventi natura processuale e non amministrativa” (v., tra le tante, Sez. Giurisdizionale per la Lombardia n°33/2004). 14e) - Il riferimento, infine, alle disposizioni dell'art. 3, lettere e),g) ed h), del DPCM n°294/1999, contenuto nella ricordata nota della Procura e dal quale la Procura medesima ha tratto argomento per “rafforzare ulteriormente” il convincimento di rifiutare l'esibizione degli accertamenti operati dalla Guardia di Finanza di omissis (o almeno chiarirne la consistenza), è intrinsecamente errato, perché le disposizioni in questione se, da un lato, sottraggono atti a terzi per esigenze di riservatezza, dall'altro lato, fanno salva la necessità di “garantire (ai diretti interessati) la visione degli atti relativi ai procedimenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici” (v., testualmente, il comma 1 del precitato art. 3) . 14g) - D'altro canto, con specifico riferimento al problema della necessità o meno di esibire gli atti menzionati nell'invito a dedurre, la giurisprudenza nettamente prevalente di questa Corte è nel senso di dichiarare inammissibile la citazione allorquando la Procura neghi la visione di tali atti e l'invito stesso non sia -come nel caso di specie- di per sé idoneo a dare adeguatamente conto dei fatti materiali dell'illecito contestato, sottesi agli atti medesimi ( v., tra le tante, Sez. Giur.Reg. Sardegna n°765/1998, confermata da Sez. Centr. III^ d'Appello n°267-A/2000, e Sez. Toscana n°833/2000, Sez. Giur. Reg. Friuli n°127/2001, nonché ancora Sez. III^ Centr. d' Appello n°134-A/2001 e Sez. Giur. Reg. Sardegna n°896/2003). Trattasi di orientamento che il Collegio condivide, siccome rispondente a canoni di intrinseca giustificatezza e razionalità e, in adesione ad esso, ritiene -come anticipato- inammissibile la citazione in giudizio del dr. P. Né, per una diversa conclusione, vale richiamare, nella fattispecie all'esame del Collegio, i principi affermati dalla Sezione I^ Centr. d'Appello con la sent. n°383-A/2004 (depositata in aula dal PM), ove si consideri che la sentenza in questione ha riguardato una vicenda in cui davvero “nell'invito a dedurre risultavano chiaramente indicati gli elementi sui quali veniva fondata l'ipotesi di responsabilità del convenuto”, come sottolineato dalla Procura Generale nelle conclusioni relative a quella causa (v. pagg. 5-6 della citata sentenza,n°383-A/2004). Per contro, nella vicenda all'esame, l'invito a dedurre del dr. P. -lo si ripete- non ha indicato gli elementi materiali del concreto comportamento omissivo contestato, ma si è limitato a richiamare solo le disposizioni normative riguardanti l'agriturismo e la disciplina dei omissis, senza correlare le stesse con qualche specifica inerzia dell'intimato, rimasta praticamente oscura nei contenuti, nei tempi e nei modi del suo realizzarsi . Solo in citazione è stata esplicitata la consistenza dei fatti accertati dalla Guardia di Finanza presso l'azienda omissis, così che la difesa del convenuto ha potuto meglio precisare la posizione del proprio assistito, escludendo fondatamente (come si dirà tra poco) ogni sorta di addebito. Del resto, la stessa Procura, in citazione, ha confutato le argomentazioni controdeduttive solo dopo aver chiarito che: “l'addebito mosso si sostanzia non nella mancata revoca (del contributo concesso ai titolari della azienda omissis), bensì nel mancato esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo dei relativi trasferimenti erariali, nonché nell'ottemperanza al dovere di monitoraggio delle agevolazioni concesse e di correlativa segnalazione al Ministero omissis” (v. pag. 35 della citazione). 15) - Evidente -nel descritto conteso- l'inammissibilità della citazione, il Collegio reputa comunque necessario definire nel merito il giudizio, e dichiarare infondata la pretesa attrice, in considerazione del prevalente interesse del dr. P. ad una pronuncia assolutoria. 16) - Al riguardo giova considerare, anzitutto, che la figura del omissis assume “corpo” nelle disposizioni del Decreto del Ministro omissis n°320 del 31/7/2000, che ne ha anche chiarito la funzione, ponendola in rapporto all' “obiettivo di promuovere lo sviluppo sociale, economico e occupazionale, attraverso la valorizzazione dei sistemi locali ad essi collegati, in sinergia con gli strumenti di pianificazione territoriale” (v. art. 1, comma 3, del citato D.M. n°320/2000). Per la realizzazione di tale obiettivo, in realtà, vengono trasferite al omissis le risorse finanziarie di cui al comma 207 dell'art. 2 della l. n°662/1996, nei modi e nei termini di cui agli artt. 4 e 5 del menzionato D.M. n°320/2000, affinché il Responsabile medesimo provveda poi alla loro concreta erogazione “ai soggetti beneficiari delle agevolazioni” (ex art. 10 del decreto medesimo), ai quali le agevolazioni stesse vengono riconosciute previa approvazione dell' “intervento” da realizzare con esse. Alla intuitiva complessità dei compiti a cui attende il omissis, corrisponde un altrettanto complesso ed articolato sistema di “Responsabilità” del medesimo, quale previsto dall'art. 7 del ripetuto D.M. n°320/2000 . In base alle disposizioni del citato art. 7, infatti, egli è responsabile, tra l'altro: “della conformità della esecuzione delle (singole) iniziative al progetto ammesso alle agevolazioni” (ex lettera a di tale articolo 7); “della regolare e trasparente gestione ed erogazione delle agevolazioni ai singoli soggetti beneficiari finali” (ex lettera b del menzionato art. 7); della “restituzione al Ministero omissis delle risorse non utilizzate, ovvero utilizzate in difformità” (ex lettera c del ripetuto art. 7); della “ammissibilità alle agevolazioni delle varianti progettuali ritenute non sostanziali” (ex lettera d del più volte menzionato art.7); della “richiesta al Ministero omissis di revoca delle agevolazioni” (ex lettera e del ridetto art.7). Peraltro, al fine di “regolare (i) compiti gestionali e (le) responsabilità” del omissis, l'art. 2 del DM n°320/2000 ha anche previsto che il medesimo sottoscriva un apposito Disciplinare, predisposto dal Ministero omissis, nel quale vengono indicate, tra l'altro: le “modalità di erogazione delle agevolazioni ai soggetti beneficiari”; la “convenzione con la omissis o (altro) Istituto, per le attività connesse alla gestione delle agevolazioni”; la “restituzione al Ministero omissis delle agevolazioni non utilizzate”; la “disciplina delle revoche parziali e totali delle risorse assegnate”; le “modalità di rendicontazione ed informazione al Ministero”. Ebbene, alla stregua di tale complesso ed articolato sistema normativo, che deriva dalla stretta interconnessione delle disposizioni del D.M. n°320/2000 con il menzionato Disciplinare, può dirsi che -in linea generalissima- i compiti fondamentali del omissis si raggruppano intorno a tre direttrici fondamentali : a) gestire, monitorare e rendicontare le risorse finanziarie che ha ricevuto per la realizzazione dei vari interventi; b) sorvegliare affinché i vari “interventi ammessi” siano eseguiti in conformità ai relativi progetti assentiti, autorizzando quelle “variazioni progettuali ritenute non sostanziali”; c) assicurare il flusso informativo di dati e notizie che possano determinare la “revoca delle agevolazioni”. 17) - In particolare, quanto al potere di “revocare le agevolazioni” ai beneficiari, si ricorda che, per l'art. 12 del più volte menzionato D.M. n°320/2000, la revoca stessa è prevista anche nei casi in cui “le immobilizzazioni materiali o immateriali (realizzate con le agevolazioni stesse) vengano distolte dall'uso previsto, prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto” (v. lettera b del citato art. 12), nonché nei casi in cui siano apportate variazioni progettuali sostanziali (v. lettera c del menzionato art. 12), oppure siano accertate “gravi violazioni delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro” o siano state “gravemente violate specifiche norme settoriali” (v. lettre d ed f del ripetuto art. 12). 18) - Ora, gli addebiti contestati al dr. P. dalla Procura formalmente attengono all' “avvenuta trascuratezza dell'osservanza delle disposizioni che intestano le funzioni di vigilanza e controllo dei trasferimenti erariali al soggetto omissis” (v. pag. 26 della citazione), e mal si conciliano -in relazione al loro contenuto- con i fatti accertati dalla Guardia di Finanza di omissis sulla gestione agrituristica dell'azienda omissis, che avrebbero dovuto dare concreta consistenza agli addebiti stessi, ove si consideri che essi attengono, in parte, alla inosservanza delle specifiche norme del settore agrituristico (ex l. n°730/1985) e, in parte, alla inosservanza delle “norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro” (ex precitate lettre d ed f dell'art. 12 del DM n°320/2000) e riguardano, perciò, aspetti alquanto diversi da quello della “vigilanza e controllo dei trasferimenti erariali al omissis” . La Guardia di Finanza di omissis, infatti, ha rilevato, principalmente, le seguenti anomalie: a) presenza di “lavoratori irregolari”; b) perdita della “naturale strumentalità al fondo” degli edifici destinati all'agriturismo; c) elevato numero di clienti presenti all'atto dell'intervento dei militari, non compatibile con la limitata capacità ricettiva, propria dell' attività agrituristica; d) numero elevato di tavoli e sedie acquistati per la ristorazione; e) fatturazione di maggiori entrate per tale tipo di attività in luogo di quella agricola; f) servizio di “pizze da asporto” offerto dall'azienda ; et similia . 19) - Nel tratteggiato contesto, dunque, è evidente che il dr. P. è chiamato a rispondere della mancata vigilanza sul pieno rispetto delle “norme di settore” e delle “norme sul lavoro”, da parte dei titolari dell'azienda omissis, e non già della omessa “vigilanza e controllo dei trasferimenti erariali”. Ad ogni buon conto, la difesa del dr. P. ha depositato, in allegato alla memoria di costituzione in giudizio, atti e documenti (non contestati dal PM) che comprovano l'avvenuto adempimento, da parte del P. medesimo, sia dei doveri attinenti alla gestione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse finanziarie ricevute per la realizzazione dei vari interventi rientranti nel Patto (ex lettera a di cui al precedente paragrafo 16), e sia dei doveri attinenti alla vigilanza sulla corretta realizzazione dei singoli “interventi ammessi”, conforme ai relativi progetti assentiti (ex lettera b del precedente paragrafo 16). Sotto il primo profilo (gestione, rendicontazione e monitoraggio dei fondi ricevuti), infatti, sono stati depositate le apposite “schede di monitoraggio” e le “relazioni semestrali”, con distinta indicazione della situazione contabile relativa al Patto ed alle varie iniziative (v. allegati sub lettere H, I ed L della memoria di costituzione in giudizio). Sotto il secondo profilo (vigilanza sulla corretta realizzazione dei singoli “interventi ammessi”), invece, sono stati depositati - ovviamente per ciò che attiene all'azienda omissis- sia la relazione attinente al progetto presentato dai titolari dell'azienda stessa (concernente il “Recupero Funzionale di Strutture Rurali per la Realizzazione dell'Agriturismo”), sia la comunicazione di “avvio dell'intervento” e sia il verbale di “Accertamento Conformità Progetto” (v. allegati sub lettere B, E ed F della memoria di costituzione in giudizio). 20) - Quanto alla vigilanza sul pieno rispetto delle “norme di settore” e delle “norme sul lavoro”, viceversa, mancano atti e documenti che ne comprovino l'avvenuto espletamento per il periodo che ha preceduto l'ispezione della Guardia di Finanza del luglio del 2003. Una siffatta lacuna, però, non è di per sé sufficiente ad ingenerare una qualche responsabilità del dr. P. Ed invero, secondo pacifica giurisprudenza in proposito, negli illeciti da condotta omissiva occorre distinguere il momento in cui insorge il dovere di fare, la cui violazione qualifica giuridicamente l'inerzia come omissione, dal momento in cui non è più possibile (o è inutile) l'azione comandata : sul piano eziologico, infatti, è quest' ultimo momento che segna l'esaurirsi della fattispecie dannosa, causa del pregiudizio da risarcire (cfr., di questa stessa Sezione sent. n°959-R/1998). Ebbene, nella fattispecie all'esame del Collegio, il dovere di vigilare sull'osservanza delle “norme (del) settore” agrituristico, ed in particolare il dovere di vigilare sul rispetto della “destinazione d'uso” degli immobili oggetto dell'intervento, nonché il dovere di vigilare sulla osservanza delle“norme sul lavoro” sono insorti, per il dr. P., nel momento in cui è stato realizzato il progetto presentato dai titolari dell'azienda omissis, che -in mancanza di altri riferimenti più “sicuri”- corrisponde alla data in cui è avvenuto il sopralluogo per la stesura del “Verbale di Accertamento di Conformità (al) Progetto” delle opere eseguite e, dunque, alla data del 18/11/2002 (v. copia del cennato verbale in atti, allegata alla sub lettera F alla relativa memoria di costituzione in giudizio del convenuto). Così individuato il dies a quo dell'instaurasi del dovere del dr. P. di vigilare sull'osservanza delle “norme di settore” e di quelle “sul lavoro”, il corrispondente dies ad quem del cessare del dovere stesso è di più agevole determinazione, in quanto normativamente stabilito dall'art. 5 del Disciplinare previsto dall'art. 2 del DM n°320/2000, che lo ha fissato al “compimento dell'anno di regime di tutti i programmi industriali ed al collaudo delle opere infrastrutturali finanziati dallo strumento negoziale”; collaudo che, nel caso di specie, non risulta ancora effettuato allo stato degli atti, come si dirà più avanti. Fino a tale momento, quindi, il dr. P. è tenuto all' “assolvimento dei suoi compiti”, quale omissis, così come il Ministero omissis, per converso, conserva il potere “di sottoporre a verifica il rispetto degli impegni assunti dal soggetto beneficiario, ivi compreso quello del vincolo quinquennale di destinazione d'uso” (v. ancora l'art. 5 del citato Disciplinare). Orbene, è in costanza di tale arco di utile esercizio dei poteri di vigilanza intestati al omissis (peraltro non ancora esauritosi al momento della costituzione in giudizio del convenuto, non risultando -allora- ancora collaudate le opere realizzati dai titolari dell'azienda in discorso con le agevolazioni ricevute) che il P. ha ricevuto l'invito a dedurre e ne ha dato pronta notizia al Ministero omissis, al quale ha pure comunicato le sue note controdeduttive, l'atto di citazione della Procura Erariale e l'avviso del Giudice per la eventuale costituzione di parte civile nel giudizio penale intentato contro i titolari dell'azienda omissis (v. “Informativa al MAP del P. del 18/11/2004”, sub allegato n°4 della sua memoria di costituzione in giudizio). Da tali atti, in effetti, il Ministero omissis ha potuto adeguatamente trarre tutte le notizie di rilievo per valutare le eventuali iniziative di “revoca” dei benefici erogati a favore dei titolari della suddetta azienda, come giustamente osservato in proposito dal legale del dr. P., nei suoi interventi difensivi scritti ed orali. I benefici in questione, inoltre, erano sicuramente revocabili al momento in cui il dr. P. ha comunicato al Ministero omissis gli atti di cui sopra, contrariamente a quanto sostenuto al riguardo da parte attrice in aula, atteso che il finanziamento è stato erogato all'azienda omissis -per l'importo di € 71.787,51- solo nel 2003, come attesta l'ordinativo n°140205 del 28/1/2003, menzionato nella nota della omissis del 5/2/2003, allegata sub lettera G alla memoria di costituzione in giudizio del convenuto, mentre il saldo non era stato ancora pagato alla data della predetta memoria di costituzione in giudizio, “non essendo stato ancora fatto (fino ad allora) il collaudo delle opere” (v. pag. 7 della memoria stessa). Nel tratteggiato contesto, quindi, può ben dirsi che il dr. P., pur utilizzando gli atti conseguenti all'iniziativa della Procura Regionale, ha comunque adempiuto anche al dovere di informativa sul rispetto delle “norme di settore” e delle “norme sul lavoro”, così che egli va assolto dalla domanda attrice per totale carenza della condotta antidoverosa addebitatagli dalla Procura. 21) - Le considerazioni che precedono, ovviamente, non investono minimamente il merito della sussistenza o meno, in concreto, degli elementi che possono giustificare davvero l'eventuale “revoca” dei ripetuti benefici, in relazione agli accertamenti della Guardia di Finanza di omissis del luglio 2003, in base ai quali la Procura Regionale ha avviato le iniziative di competenza, così come non investono minimamente l'accertamento dell'effettiva permanenza o meno, in capo all'azienda omissis, “dei requisiti oggettivi e soggettivi” per continuare a tenere ferma l' iscrizione della azienda stessa nell' “elenco regionale degli soggetti abilitati all'esercizio della attività agrituristica”, come affermato dalla omissis nella nota n°27/VI-I-S del 20/1/2004, allegata dal sindaco R. alla propria nota controdeduttiva del 6/4/2004, alla quale ha pure fatto riferimento il difensore del convenuto a pag. 7 della memoria di costituzione in giudizio. Sono, quelli ora detti, dei profili che, in realtà, esulano dall'ambito oggettivo e soggettivo dell'odierna controversia e sui quali, perciò, la presente pronuncia non esplica alcun effetto, secondo i noti limiti sostanziali del giudicato. 22) - Dato l'esito del giudizio, non è luogo a pronuncia sulle spese dello stesso. P. Q. M. LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale dell'Umbria DICHIARA ESTINTO il giudizio n°10364/EL nei confronti del sig. D.R. ASSOLVE invece dalla domanda attrice il sig. P.M., per carenza dell'addebitata condotta antidoverosa. Non è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio. Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio dell'8/2/2005L'Estensore Il Presidente F.to Fulvio Maria Longavita F.to Lodovico Principato Depositata in Segreteria il 6 aprile 2005 p. il direttore della Segreteria f.to Elvira Fucci
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