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Sent. n.511/R/2001 REPUBBLICA ITALIANA In
nome del Popolo Italiano LA
CORTE DEI CONTI Sezione
Giurisdizionale Regionale dell'Umbria composta
dai seguenti Magistrati: Dott. Lucio Todaro Marescotti Presidente Dott. Lodovico Principato Consigliere Dott.
Cesare Vetrella
Consigliere-Relatore ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A
nel
giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale dell’Umbria della Corte dei Conti; nei
confronti del Sig. S. B. - nato il 20 agosto 1944 a Bova Marina e residente ad Xxxx, in Via Aceri, n. 50 -; VISTO l’atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 9631/R del Registro di Segreteria; VISTI gli altri atti ed i documenti tutti della causa; UDITI,
nella pubblica Udienza del 23 ottobre 2001 - tenuta con l’assistenza del
Segretario Sig.ra Elvira Fucci - il Relatore, Cons. Dott. Cesare Vetrella, ed
il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Massimiliano
Minerva, (non rappresentato e non costituito il convenuto); Ritenuto in F A T T O
Con Atto di Citazione n. G0003 del 6 giugno 2001 (ritualmente
notificato all’interessato) la Procura Regionale dell’Umbria della Corte
dei Conti - previo Invito a dedurre del 29 gennaio 2001, ai sensi dell’articolo
5 della legge n. 19/1994 – ha citato in giudizio davanti alla Sezione
Giurisdizionale Regionale dell’Umbria della Corte dei Conti il Sig. S. B.
(nella qualità di Responsabile amministrativo/Segretario della Scuola Media
Statale “L. Signorelli” di Xxxx) per sentirlo condannare al pagamento in
favore dell’Erario della somma di £. 30.587.182 (trentamilionicinquecento-ottantasettemilacentottantaduelire),
oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di
giudizio, ritenendolo responsabile di corrispondente danno erariale subito
dalla citata Scuola Media Statale.
Con Provvedimento del 21 giugno 2001 (ritualmente notificato all’interessato)
il Presidente della Sez. Giurisd. Reg. dell’Umbria della Corte dei Conti ha
fissato al giorno 23 ottobre 2001 l’Udienza per la discussione del giudizio
in questione, assegnando a tutto il giorno 20 ottobre 2001 il termine utile
alle parti per il deposito di atti e documenti in Segreteria.
Entro la predetta data del 20 ottobre 2001 (e nemmeno all’odierna
Udienza dibattimentale) non è stata depositata alcuna Memoria difensiva e di
costituzione in giudizio prodotta dal convenuto, che neanche in risposta al
citato Invito a dedurre del 29 gennaio 2001 aveva fornito alcuna nota
controdeduttiva.
Nell’Atto di Citazione la Procura Regionale ha rappresentato di avere
avviato – a seguito di denuncia – una serie di accertamenti istruttori e
che da tali accertamenti e dagli atti dell’indagine ispettiva svolta dall’Ispettore
del Ministero della Pubblica Istruzione, Dott. Mario Angelini, (conclusasi in
data 19 gennaio 2000) sono emerse, presso la citata Scuola Media Statale “L.
Signorelli” di Xxxx, le seguenti gravi irregolarità amministrative e
contabili:
1)
sottrazione della somma
di £. 34.432.000, relativa a contributi versati, nel periodo febbraio/aprile
1999, dagli alunni dell’Istituto Scolastico, per il tramite di alcuni
docenti, al Segretario S. B., ai fini dell’effettuazione delle seguenti
visite di istruzione: a) a Parigi (effettuata dal 1° al 4 marzo 1999 ed
organizzata dall’Agenzia di Viaggi “Gio Tour” di Terni, alla quale il
relativo importo complessivo di £. 9.088.000 è stato liquidato con mandati
n. 1 e n. 2 del 22 marzo 1999, mentre le relative somme a suo tempo raccolte
dagli alunni sono state versate dal Sig. B. presso l’Istituto Cassiere della
Scuola, Cassa di Risparmio di Xxxx, soltanto in data 21 ottobre 1999, dopo le
contestazioni allo stesso rivolte da parte delle autorità scolastiche,
prelevando detta somma il giorno immediatamente precedente presso l’Uff.
Postale di Xxxx da un conto corrente intestato alla Org. Siud. “SIM CISL
Territoriale”); b) a Venezia (effettuata dal 25 al 26 marzo 1999 ed
organizzata dall’Agenzia di Viaggi “Gio Tour” di Terni, alla quale il
relativo importo complessivo di £. 11.375.000 è stato liquidato con i
mandati n. 29 e n. 30 del 26 aprile 1999, mentre le relative somme a suo tempo
raccolte dagli alunni sono state versate dal Sig. B. all’Istituto Cassiere
soltanto nella indicata data del 21 ottobre 1999, a seguito delle già
riferite contestazioni e del già riferito prelievo del giorno precedente dal
c/c postale della citata O.S.); c) a Torino ed Aosta (effettuata dal 21 al 23
aprile 1999 ed organizzata dall’Agenzia di Viaggi “VELZNA” di Xxxx, alla
quale il relativo importo complessivo di £. 13.969.000 è stato liquidato con
il mandato n. 58 del 29 luglio 1999, mentre le relative somme a suo tempo
raccolte dagli alunni sono state versate dal Sig. B. all’Istituto Cassiere
soltanto nella indicata data del 21 ottobre 1999, a seguito delle già
riferite contestazioni e del già riferito prelievo del giorno precedente dal
c/c postale della citata O.S.);
2)
sottrazione della somma
di £. 4.447.500, relativa a contributi versati a suo tempo dagli alunni dell’Istituto
Scolastico ed entrate nella disponibilità del Segretario B., per la
partecipazione al laboratorio didattico “Xxxx sotterranea” ed al relativo
itinerario didattico (organizzato dal Distretto Scolastico n. 12 di Xxxx nel
mese di aprile 1999), versando detta somma, anche in questo caso, soltanto in
data 21 ottobre 1999, dopo le contestazioni allo stesso rivolte da parte delle
autorità scolastiche e dopo aver tentato di giustificare il primo ammanco di
£. 1.726.000 adducendo un furto inesistente;
3)
irregolare gestione del
bilancio della Scuola, con sfondamenti di capitoli e senza deliberazioni degli
organi collegiali competenti, con fatture inevase, e con omesso invio al
Provveditorato agli Studi del conto consuntivo relativo all’esercizio
finanziario 1998;
4)
emissione di mandati di
pagamento e reversali di incasso senza la firma del Preside o con firme di
dubbia attribuzione;
5)
grave situazione di
incompatibilità rispetto allo status di dipendente pubblico del Segretario
B., per essere lo stesso risultato Presidente della Ditta “VELZNA Viaggi
S.r.l.” di Xxxx, operando in tale veste effettivamente e concretamente –
con esclusione del periodo 22 maggio 1995/12 febbraio 1997 – a partire dalla
costituzione della Società (20 giugno 1994) e fino al 18 febbraio 2000 (il
giorno dopo la notifica della contestazione di addebiti operata dalla
autorità scolastica), e compiendo atti tipici in tale qualità, per di più
in palese conflitto di interessi con la Scuola presso cui prestava servizio,
avendo la predetta Soc. Viaggi “VELZNA” organizzato la visita di
istruzione a Torino/Aosta, di cui si è detto. L’Atto di
Citazione ha, inoltre, rappresentato:
A.
che con nota di
contestazione di addebiti dell’11 novembre 1999 a firma del Provveditore
agli Studi di Terni è stato iniziato un primo procedimento disciplinare a
carico del Sig. B.; conclusosi con l’irrogazione del Provvedimento di
trasferimento, per incompatibilità ambientale, all’Istituto scolastico di
Guardea (tale procedimento è stato, poi, sospeso per la pendenza di un
procedimento penale sugli stessi fatti);
B.
che, successivamente, a
seguito della indicata Relazione ispettiva del Dott. Angelini, è stato
iniziato, il 17 febbraio 2000, un secondo procedimento disciplinare a carico
del Sig. B. per violazione della disciplina sulle incompatibilità dei
pubblici dipendenti, a conclusione del quale – accertato l’effettivo
svolgimento, da parte del predetto Segretario, delle funzioni di Presidente
della indicata Soc. “VELZNA” di Xxxx – il Provveditore agli Studi di
Terni con Decreto n. 107 del 24 giugno 2000 ha inflitto al citato Sig. B. la
sanzione disciplinare del licenziamento;
C.
che sui fatti in
questione risulta pendente presso il Tribunale di Xxxx un procedimento penale
a carico del medesimo Sig. B. (il cui carteggio è stato acquisito agli atti
del fascicolo processuale), nell’ambito del quale la Procura della
Repubblica – essendo emersa la ipotesi di responsabilità del menzionato
Segretario per il reato di peculato di cui all’art. 314 c.p. – ha
formulato, nei suoi confronti, richiesta di rinvio a giudizio (Il processo
penale si è concluso con Sentenza - passata in giudicato - n. 40/2001 del
18/20 giugno 2001 del G.I.P. presso il Tribunale di Xxxx e con condanna del
convenuto, ex art. 444 c.p.p., alla pena di 1 anno e 5 mesi di reclusione, con
la sola concessione delle attenuanti generiche e con pena sospesa). Sulla base di quanto
precede, la Procura Regionale con Atto del 29 gennaio 2001 ha rivolto al Sig.
S. B. Invito a fornire deduzioni
(ai sensi dell’art. 5 della legge n. 19/1994), contestandogli la
responsabilità per i danni arrecati alla menzionata Scuola Media Statale ed
addebitando allo stesso il danno patrimoniale in senso stretto (derivante
dalla mancata percezione, per circa 6 mesi, degli interessi che sarebbero
maturati sulle somme non versate tempestivamente sul conto corrente bancario
dell’Istituto Scolastico, perchè illecitamente trattenute) pari a £.
680.645, nonchè il pregiudizio all’immagine ed al prestigio dell’Amministrazione
scolastica, quantificato, in via equitativa, in £. 20.000.000.
Il Sig. B. non ha fornito, al riguardo, alcuna nota controdeduttiva.
Con il già indicato Atto di Citazione la Procura Regionale ha, quindi,
convenuto in giudizio il citato Responsabile amministrativo/Segretario della
Scuola Media Statale “L. Signorelli” di Xxxx, sostenendo che la
responsabilità dello stesso è comprovata, in particolare, dalle risultanze
della Relazione ispettiva del 19 gennaio 2000 dell’Ispettore del Ministero
della Pubblica Istruzione, Dott. Mario Angelini, e dagli atti acquisiti nel
corso di tale visita ispettiva, nonchè dagli atti trasmessi dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Xxxx, risultando inequivocabilmente da
detta documentazione che il Sig. B. si è appropriato della somma di £.
34.432.000 raccolta dagli alunni nei mesi di marzo/aprile 1999, versandola al
Tesoriere della Scuola soltanto il 21 ottobre 1999, a seguito delle specifiche
contestazioni mossegli dall’Amministrazione scolastica.
La Procura Regionale – precisato che è certa la disponibilità di
dette somme raccolte dagli alunni da parte del convenuto (dallo stesso non
negata e comunque provata da più testimonianze di docenti) e che la prima
giustificazione dallo stesso fornita con la lettera del 31 ottobre 1999 di
risposta agli addebiti (errore nel versamento per un numero errato di c/c
postale) è stato smentito dalle ricerche svolte presso gli Uffici Postali
competenti, come pure non veritiera è risultata l’altra giustificazione
circa un eventuale furto, non essendosi rinvenuta alcuna denuncia di furto -
ha ritenuto che la prova inconfutabile delle responsabilità del convenuto è
costituita proprio dal fatto che il medesimo convenuto ha provveduto alla
restituzione di tutte le somme sottratte, anche se soltanto dopo le
contestazioni di addebito formulate dalle autorità scolastiche per il
procedimento disciplinare instaurato a suo carico.
A giudizio della Procura Regionale, il descritto comportamento del Sig.
B. configura – oltre all’ipotesi del reato di peculato ex art. 314 c.p.
(di cui al procedimento penale innanzi citato) – sia la responsabilità
amministrativa per il danno patrimoniale subito dalla Scuola Media Statale
(derivante dalla indisponibilità delle relative somme sul conto corrente
bancario, quantificabile in £. 587.182 corrispondente
ai relativi interessi attivi
bancari che sarebbero maturati qualora le somme di denaro in questione
fossero state tempestivamente depositate), e sia la responsabilità più
propriamente contabile (dovendosi considerare il convenuto “agente contabile”
a tutti gli effetti di legge per avere avuto maneggio di denaro pubblico).
Inoltre, a giudizio della Procura Regionale, il comportamento del
predetto Sig. B. è ancor più grave per la situazione di non giustificata
incompatibilità rispetto allo status di dipendente pubblico, non avendo l’interessato
rispettato la disciplina generale sull’esclusività del rapporto di pubblico
impiego e sulle relative incompatibilità.
Sulla base di quanto sopra, l’Atto di Citazione ha contestato al Sig.
B. anche il pregiudizio subito dall’Amministrazione Scolastica per “danno
da disservizio” (quantificato, in via equitativa, in £. 10.000.000),
conseguente alla inadeguata e carente prestazione della attività
amministrativa e contabile resa dal convenuto ed alla grave violazione da
parte dello stesso del rapporto sinallagmatico con la P.A., richiamando, al
riguardo, anche giurisprudenza della Corte dei Conti, ed, in particolare,
della Sez. Giurisd. Reg. Umbria.
L’Atto di Citazione ha, inoltre, contestato al Sig. B. il “danno
all’immagine ed al prestigio” dell’Istituzione Scolastica (quantificato,
in via equitativa, in £. 20.000.000), osservando che il convenuto, con il suo
comportamento illecito, ha minato fortemente la credibilità dell’Istituzione
Scolastica ed ha gettato discredito sulle relative strutture e sui servizi
erogati, riportando, anche per tale fattispecie, giurisprudenza della Corte
dei Conti, ed, in particolare, della Sez. Giurisd. Reg. Umbria.
Per quanto riguarda l’elemento psicologico soggettivo, a giudizio
della Procura Regionale, esso consiste nel dolo, sia per quanto riguarda gli
episodi di distrazione dei fondi, e sia, soprattutto, in relazione alla
violazione del divieto di esclusività del rapporto di pubblico impiego e del
relativo regime di incompatibilità.
Risulta, altresì, palese – a giudizio della Procura Regionale – il
nesso di causalità tra il comportamento doloso del Sig. B. e gli eventi
lesivi in questione, in quanto il comportamento del convenuto si pone in via
esclusiva quale elemento determinante dei danni in discussione.
L’Atto di Citazione ha, in conclusione, chiesto la condanna del Sig.
B. al pagamento della somma di £. 30.587.182 per il complessivo danno
arrecato alla Scuola Media Statale “L. Signorelli” di Xxxx
(£. 587.182 per il danno patrimoniale in senso stretto, in ragione
della mancata percezione degli interessi attivi sulle somme illecitamente
sottratte; £.
10.000.000 per danno da disservizio; £. 20.000.000 per danno all’immagine
ed al prestigio della Istituzione scolastica), oltre agli interessi legali,
alla rivalutazione monetaria ed alle spese di giudizio.
Alla discussione avvenuta alla Udienza pubblica del 23 ottobre 2001 -
non rappresentato e non costituito il convenuto - il P.M., depositando la
indicata Sentenza n. 40/2001 del 18/20 giugno 2001 del G.I.P. presso il
Tribunale di Xxxx, si è riportato agli elementi forniti con l’Atto di
Citazione ed ai documenti allegati al fascicolo processuale, ed ha ribadito la
richiesta di condanna nei confronti del convenuto.
La causa è, quindi, passata in decisione. Considerato
in D I R I T
T O I
– La
pretesa attrice di cui all’Atto di Citazione n. G0003 del 6 giugno 2001 (ritualmente
notificato all’interessato) della Procura Regionale dell’Umbria della
Corte dei Conti nei confronti del Sig. S. B. (nella qualità di Responsabile
amministrativo/Segretario della Scuola Media Statale
“L. Signorelli” di Xxxx) ha alla base – come è stato
specificatamente riportato in FATTO – la valutazione del danno erariale di
£. 30.587.182 (trentamilionicinquecentoottantasettemilacentoottantaduelire)
subito dalla predetta Scuola Media Statale, oltre alla rivalutazione
monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giudizio.
La vicenda in causa riguarda una serie di irregolarità amministrative
e contabili, imputabili al citato Segretario del predetto Istituto Scolastico,
evidenziate dagli accertamenti istruttori ed, in particolare, dalla Relazione
redatta il 19 gennaio 2000, a conclusione dell’indagine ispettiva svolta
dall’Ispettore del Ministero della Pubblica Istruzione, Dott. Mario Angelini.
Trattasi di: a) irregolare gestione
del bilancio della Scuola, con sfondamenti di capitoli e senza deliberazioni
degli organi collegiali competenti, con fatture inevase, e con omesso invio al
Provveditorato agli Studi del conto consuntivo relativo all’esercizio
finanziario 1998; b) emissione di
mandati di pagamento e reversali di incasso senza la firma del Preside o con
firma di dubbia attribuzione; c) sottrazione
della somma di £. 34.432.000 e della somma di £. 4.447.500 relative a
contributi versati, nel periodo febbraio/aprile 1999, dagli alunni dell’Istituto
scolastico ai fini dell’effettuazione di visite di istruzione a Parigi
(organizzata dall’1 al 4 marzo 1999 dalla Agenzia di Viaggi “Gio Tour”
di Terni), a Venezia (organizzata dal 25 al 26 marzo 1999 dall’Ag. Viaggi
“Gio Tour” di Terni), ed a Torino ed Aosta (organizzata dal 21 al 23
aprile 1999 dall’Ag. Viaggi “VELZNA” di Xxxx), ed ai fini della
partecipazione al laboratorio didattico “Xxxx sotterranea” ed al relativo
itinerario (organizzato nel mese di aprile 1999 dal Distretto Scolastico n. 12
di Xxxx), i cui versamenti presso l’Istituto Cassiere della Scuola, Cassa di
Risparmio di Xxxx, sono stati effettuati soltanto in data 21 ottobre 1999,
dopo le contestazioni all’interessato rivolte da parte delle autorità
scolastiche; d) grave situazione di
incompatibilità rispetto allo status di dipendente pubblico del convenuto,
per essere lo stesso risultato Presidente della Ditta “VELZNA Viaggi S.r.l.”
di Xxxx, operando in tal veste effettivamente e concretamente e compiendo atti
tipici in tale qualità, per di più in palese conflitto di interessi con la
Scuola presso cui prestava servizio, avendo la predetta Società di Viaggi “VELZNA”
organizzato la visita di istruzione a Torino/Aosta.
La Procura Regionale ha, al riguardo, richiamato:
1)
la più recente
giurisprudenza della Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria della
Corte dei Conti in merito, in particolare, al danno da disservizio ed al danno
all’immagine ed al prestigio della P.A.;
2)
la indicata Relazione
del 19 gennaio 2000 dell’Ispettore del Ministero della Pubblica Istruzione,
Dott. Mario Angelini;
3)
i due procedimenti
disciplinari subiti dal convenuto, conclusisi, il primo, con l’irrogazione
del Provvedimento di trasferimento, per incompatibilità ambientale, all’Istituto
Scolastico di Guardea (tale procedimento è stato, poi, sospeso per la
pendenza di un procedimento penale sugli stessi fatti), ed, il secondo, con la
sanzione disciplinare del licenziamento, per violazione della disciplina sulle
incompatibilità dei pubblici dipendenti ed in particolare del comma 60 e
segg. dell’art. 1 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, definita dal
Provveditore agli Studi di Terni con Decreto n. 107 del 24 giugno 2000; 4)
il procedimento penale, per i fatti in questione, presso il Tribunale di Xxxx
a carico del citato convenuto, nell’ambito del quale la Procura della
Repubblica – essendo emersa la ipotesi di responsabilità del menzionato
Segretario per il reato di peculato di cui all’art. 314 c.p. – ha
formulato, nei suoi confronti, richiesta di rinvio a giudizio. Tale processo
penale si è concluso con Sentenza (passata in giudicato) n. 40/2001 del 18/20
giugno 2001 del G.I.P. presso il Tribunale di Xxxx e con condanna del
convenuto, ex art. 444 c.p.p., alla pena di 1 anno e 5 mesi di reclusione, con
la sola concessione delle attenuanti generiche e con pena sospesa Sulla base di quanto
sopra rappresentato, a giudizio della Procura Regionale, il Sig. S. B. deve
rispondere, per dolo, del pagamento della somma di £. 30.587.182 (oltre agli
interessi legali, alla rivalutazione monetaria, ed alle spese di giudizio) per
il complessivo danno arrecato alla Scuola Media Statale “L. Signorelli” di
Xxxx; somma costituita da: 1) £.
587.182 per il danno patrimoniale in senso stretto, in ragione della mancata
percezione degli interessi attivi sulle somme illecitamente sottratte e
versate dopo circa 6 mesi dalla relativa disponibilità, solo a seguito delle
contestazioni allo stesso rivolte da parte delle autorità scolastiche; 2) £. 10.000.000, per danno da disservizio; 3) £.20.000.000, per danno all’immagine ed al prestigio dell’istituzione
scolastica. Come si è riportato
anche in FATTO, a seguito del riferito Atto di Citazione, il Sig. B. non si è
costituito in giudizio e non ha prodotto alcuna Memoria difensiva, non
fornendo, inoltre, alcuna nota controdeduttiva neanche in risposta all’Invito
a dedurre del 29 gennaio 2001, allo stesso notificato dalla Procura Regionale
per le vicende di cui sopra. II
– Richiamato
tutto quanto sopra, il Collegio è tenuto – nella fattispecie concreta del
presente giudizio – a verificare la reale sussistenza del danno erariale, e
la sua quantificazione, e ad accertare la sussistenza, in capo al convenuto,
della responsabilità amministrativa contabile in presenza del nesso di
causalità della condotta commissiva od omissiva tenuta ed in presenza dell’elemento
psicologico soggettivo del dolo o della colpa grave, come richiesto dalla
vigente normativa in materia, recata, da ultimo, dalle leggi 14 gennaio 1994,
n. 19; 14 gennaio 1994, n. 20; e 20 dicembre 1996, n. 639. III
– Ebbene, dagli atti del fascicolo processuale risulta con molta evidenza
che presso la Scuola Media Statale “L. Signorelli” di Xxxx si sono
verificate una serie di omissioni di atti dovuti ed una serie di irregolarità
amministrative e contabili imputabili al menzionato Responsabile
amministrativo/Segretario, il quale si è venuto anche a trovare in una grave
situazione di incompatibilità rispetto al proprio status di dipendente
pubblico. La dettagliata Relazione del 19 gennaio 2000, redatta a conclusione
dell’indagine ispettiva svolta dall’Ispettore del Ministero della Pubblica
Istruzione, Dott. Mario Angelini, è molto chiara al riguardo, come è stato
già riportato in precedenza ed ancor più specificatamente in FATTO.
Dalle risultanze di tale Relazione ispettiva, dagli atti acquisiti nel
corso della stessa visita ispettiva, e dagli atti trasmessi dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Xxxx (presso il quale - come ricordato
- si è concluso con condanna il riferito procedimento penale a carico del
Sig. B.) risulta inequivocabilmente che il convenuto si è appropriato della
somma di £. 34.432.000 raccolta dagli alunni nei mesi di marzo/aprile 1999
(per partecipare alle visite scolastiche a Parigi dall’1 al 4 marzo 1999, a
Venezia dal 25 al 26 marzo 1999, a Torino/Aosta dal 21 al 23 aprile 1999, ed
al laboratorio ed itinerario didattico “Xxxx sotterranea” nel mese di
aprile 1999) e che tale somma – dopo che i relativi mandati di pagamento
erano stati emessi in tempi ragionevoli (il 22 marzo 1999, il 26 aprile 1999,
il 29 luglio 1999) – è stata versata dal medesimo convenuto presso l’Istituto
Cassiere della Scuola, Cassa di Risparmio di Xxxx, soltanto in data 21 ottobre
1999, dopo le specifiche contestazioni allo stesso rivolte da parte delle
autorità scolastiche per procedimento disciplinare instaurato a suo carico,
prelevando detta somma il giorno immediatamente precedente presso l’Ufficio
Postale di Xxxx da un conto corrente intestato alla Organizzazione Sindacale
“SIM CISL Territoriale”.
Nè risultano convincenti le giustificazioni (rinvenute in atti)
fornite in proposito dal convenuto, il quale – non negando di aver avuto la
disponibilità delle somme in questione – con lettera del 31 ottobre 1999 di
risposta agli addebiti ha rappresentato di essersi trattato di un errore nel
versamento per un numero errato di c/c postale, dichiarando, successivamente,
che si era verificato un furto. Le ricerche svolte al riguardo dall’Ispettore
ministeriale e dalla Procura Regionale presso gli Uffici Postali competenti
hanno smentito la prima giustificazione ed hanno evidenziato che non è
veritiera nemmeno la seconda giustificazione, considerato che non è stata
rinvenuta negli atti della Scuola alcuna denuncia di furto.
Convenendo con quanto osservato in merito dalla Procura Regionale, - ed
a prescindere anche da quanto definitivo in sede penale - deve essere ritenuto
attendibile che la prova inconfutabile delle responsabilità del convenuto è
costituita proprio dal fatto che il citato convenuto ha provveduto alla
restituzione di tutte le somme sottratte, dopo circa 6 mesi (per la maggior
parte) dall’averne avuta la relativa disponibilità e soltanto dopo le
contestaìzioni di addebito formulate dalle autorità scolastiche per il
procedimento disciplinare instaurato a suo carico.
In tale contesto è, quindi, da ritenere che il descritto comportamento
del Sig. B. configura – oltre all’ipotesi del reato di peculato di cui all’art.
314 c.p. (per la quale è stato chiesto il rinvio a giudizio da parte della
Procura della Repubblica di Xxxx, ed è intervenuta la già indicata Sentenza
n. 40/2001, passata in giudicato – non solo la responsabilità
amministrativa per il danno patrimoniale subito dal menzionato Istituto
Scolastico (derivante dalla indisponibilità delle relative somme sul conto
corrente bancario, quantificabile in £. 587.182 corrispondenti ai relativi
interessi attivi bancari che sarebbero maturati qualora le somme di denaro in
questione fossero state tempestivamente depositate), ma anche la
responsabilità più propriamente contabile (dovendosi correttamente
considerare il convenuto “agente contabile” a tutti gli effetti di legge
per avere avuto maneggio di denaro pubblico ex art. 178, lett. c, del R.D. 23
maggio 1924, n. 287, e come tale sottoposto agli obblighi ed alle
responsabilità di cui all’art. 194 dello stesso R.D. n. 287/1924 con la
restituzione di quanto dovuto).
Il comportamento tenuto nella circostanza dal Sig. B. è, peraltro,
ancora più riprovevole ove riguardato sotto il profilo della situazione di
grave incompatibilità rispetto allo status di dipendente pubblico in cui si
è venuto a trovare (emerso nel corso delle indagini ispettive e del secondo
procedimento disciplinare a suo carico, sussistendo la prova in atti che lo
stesso è stato a tutti gli effetti di legge il Presidente della Soc. “VELZNA
Viaggi S.r.l.” di Xxxx, ponendo in essere atti tipici in tale veste, in
palese situazione di conflitto di interessi con la Scuola presso cui prestava
servizio), non avendo l’interessato rispettato la disciplina generale sull’esclusività
del rapporto di pubblico impiego e sulle relative incompatibilità, ed in
particolare la disposizione recata dal comma 60 e segg. dell’art. 1 della
legge n. 662/1996, la quale – nel ribadire per il dipendente pubblico il
divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o
autonomo, se non previa autorizzazione della Amministrazione di appartenenza
– ha fissato il termine del 1° marzo 1997 per la cessazione di tutte le
attività incompatibili con la esclusività del rapporto di pubblico impiego,
mediante comunicazione degli atti di rinuncia alle attività lavorative
incompatibili (comunicazione che nella fattispecie non è intervenuta nel
detto termine), decorso il quale la persistenza della violazione dell’obbligo
di esclusività del rapporto costituisce giusta causa di recesso per l’Amministrazione
(come si è verificato, nel caso di specie, con il licenziamento dell’interessato,
disposto con Decreto del Provveditore agli Studi di Terni n. 107 del 24 giugno
2000).
E’ del tutto evidente, quindi, il nesso di causalità tra il
comportamento tenuto nella circostanza dal Sig. B. e gli eventi lesivi in
questione, in quanto il comportamento del convenuto (che si è impossessato
volontariamente delle somme pagate dagli alunni della Scuola, di cui aveva la
materiale disponibilità per ragioni di servizio, e che sempre volontariamente
si è posto nella condizione di grave incompatibilità rispetto al proprio
status di dipendente pubblico) si pone in via esclusiva quale elemento
determinante dei danni in discussione.
Per quanto riguarda l’elemento psicologico soggettivo, va affermato
- convenendo con quanto sostenuto dalla Procura Regionale - che esso
consiste indubbiamente nel dolo, sia per quanto attiene agli episodi di
distrazione dei fondi (essendo ciò comprovato dal descritto comportamento del
convenuto, ed anche in quello successivo alla distrazione dei fondi, con la
ricordata restituzione delle somme di cui si era illecitamente impossessato,
dopo aver tentato le cennate giustificazioni risultate non veritiere), e sia,
soprattutto, in relazione alla violazione del divieto di esclusività del
rapporto di pubblico impiego e del relativo regime di incompatibilità
(essendo il convenuto ben consapevole - come osservato giustamente dalla
Procura Regionale - “della doppia veste in cui agiva e della situazione di
conflitto di interesse, virtuale e reale, in cui versava”, non rispettando,
inoltre, le specifiche disposizioni recate in tema di incompatibilità dal
comma 60 e segg. dell’art. 1 della citata legge 662/1996). IV
–Oltre all’indicato
danno patrimoniale in senso stretto in ragione della mancata percezione degli
interessi attivi sulle somme illecitamente sottratte (per £. 587.182), la
Procura Regionale – come anticipato – ha, inoltre, contestato al Sig. B.
anche il pregiudizio subito dall’Amministrazione scolastica per “danno da
disservizio” (quantificato, in via equitativa, in £.
10.000.000, e conseguente alla inadeguata e carente prestazione della
attività amministrativa e contabile resa dal convenuto ed alla grave
violazione da parte dello stesso del rapporto sinallagmatico con la P.A.), ed
il “danno all’immagine ed al prestigio” dell’Istituzione Scolastica
(quantificato, in via equitativa, in £. 20.000.000, considerato che il
convenuto, con il suo comportamento illecito, ha minato fortemente la
credibilità dell’Istituzione Scolastica ed ha gettato discredito sulle
relative strutture e sui servizi erogati, con particolare riferimento al
territorio umbro). IVa
- In merito al “danno patrimoniale da disservizio”, questa stessa Sezione
Giurisdizionale Regionale con diverse Sentenze (cfr. Sez. Giurisd. Reg.
Umbria, Sent. n. 152/R/96 dell’11 marzo 1996, Sent. n. 1/E.L./98 del 4
dicembre 1997, Sent. n. 252/R/98 del 29 gennaio 1998, Sent. n. 501/E.L./98 del
14 maggio 1998, Sent. n. 831/R/98 del 9 aprile 1998, Sent. n. 582/E.L./99 del
19 ottobre 1999, Sent. n. 27/E.L./2000 dell’11 gennaio 2000, Sent.
n. 424/R/2000 del 7 giugno 2000) da tempo ha avuto modo di precisare
che i connotati del danno all’Erario possono essere rinvenuti anche nei casi
di “disservizio” (ovvero di “disservizio da illecito esercizio di
pubbliche funzioni”, ovvero di “disservizio da mancata resa del servizio”,
ovvero di “disservizio da mancata resa della prestazione dovuta”) causato
dall’amministratore o dipendente pubblico con una condotta commissiva o
omissiva dolosa o gravemente colposa che ha prodotto effetti negativi nella
gestione di un pubblico servizio, consistendo il “disservizio” - in
presenza di organizzazioni pubbliche con investimenti e costi di gestione
giustificati dalle attese di utilità dei previsti corrispondenti benefici -
“nel mancato raggiungimento delle utilità che erano state previste nella
misura e qualità ordinariamente ritraibile dalla quantità delle risorse
investite” e perciò “in maggiori costi dovuti a spreco di risorse
economiche o nella mancata utilità ritraibile dalle somme spese, a ragione
della disorganizzazione del servizio”. In sostanza, il
tratto comune unificante delle varie situazioni di “danno patrimoniale da
disservizio” consiste nell’effetto dannoso causato alla organizzazione ed
allo svolgimento dell’attività amministrativa di una Pubblica
Amministrazione - cui il dipendente e l’amministratore pubblico era tenuto
in ragione del proprio rapporto di servizio, di ufficio o di lavoro - con una
minore produttività dei fattori economici e produttivi nella stessa
Amministrazione Pubblica profusi dal Bilancio della medesima P.A.;
produttività ravvisata sia nel mancato conseguimento della attesa legalità
dell’azione e dell’attività pubblica, sia nella inefficacia o
inefficienza di tale azione ed attività pubblica.
Il “danno patrimoniale da disservizio” consiste, quindi, nel
mancato conseguimento della legalità, della efficienza, della efficacia,
della economicità e della produttività dell’azione e della attività di
una Pubblica Amministrazione, causato dall’amministratore o dal dipendente
pubblico - a ragione della disorganizzazione del servizio - con una condotta
commissiva o omissiva connotata da dolo o da colpa grave. La “mancata resa del servizio” - evidentissima, come nel caso che qui interessa, nei casi di violazione, protratta per un certo periodo di tempo, della normativa vigente, con conseguenti danni patrimoniali per l’Erario - costituisce già di per sé un danno, che - oltre che nei costi generali sopportati dalla P.A. - é ravvisabile nell’alterazione del rapporto sinallagmatico tra resa della attività lavorativa e corresponsione dello stipendio o di altri emolumenti. Tale assunto é avvalorato con il richiamo alle recenti disposizioni contenute nelle leggi n. 142/1990, n. 241/1990, n. 20/1994, n. 59/1997, n. 127/1997 e nei Decreti Legislativi n. 77/1995 e n. 29/1993 e successive modificazioni ed intregrazioni, nelle quali i ricordati valori sono stati affermati come propri della attività amministrativa e posti a fondamento del rapporto di lavoro, di ufficio o di servizio dei pubblici amministratori e dipendenti, introducendo la c.d. “responsabilità del risultato”, che consente di considerare - ai fini della determinazione del danno risarcibile - non solo la perdita subita, ma anche il mancato guadagno. Al riguardo occorre tenere presente che l’istituto della responsabilità amministrativa-contabile é attualmente disciplinato da un ordinamento di settore con regole proprie e caratteristiche proprie definite dal legislatore, che non vanno considerate eccezioni alla regola generale, ma connotati suoi propri. Tali caratteristiche comportano anche che l’istituto della responsabilità amministrativa-contabile si caratterizza quale responsabilità per danni di tipo contrattuale con una sua specifica peculiarità rispetto alla tradizionale responsabilità civile. E ciò sia per la posizione di Amministratore o dipendente pubblico del soggetto chiamato a rispondere del proprio operato in ragione del rapporto di servizio, di lavoro o di ufficio instaurato ed in atto con la Pubblica Amministrazione all’epoca dei fatti contestati, sia per la titolarità dell’azione affidata ad un organo pubblico, sia per l’attribuzione ad un giudice speciale, sia per il potere che il giudice amministrativo-contabile ha di porre a carico del responsabile tutto il “danno patrimoniale” accertato o parte di esso od anche di determinare l’eventuale “danno non patrimoniale” arrecato all’Erario nell’esercizio e nell’esplicarsi del rapporto di servizio, di lavoro o di ufficio, con il quale lo stesso responsabile é legato alla P.A., con tutte le debite conseguenze in tema di prescrizione, di personalizzazione, di solidarietà e successione nel debito. Le predette caratteristiche risultano ben evidenti dalle norme contenute negli articoli 58 e 64 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nell’articolo 2 della legge 8 ottobre 1984 n. 658, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, nella legge 14 gennaio 1994, n. 20 e nella disciplina contenuta, da ultimo, nel decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639. In relazione a quanto sopra argomentato e sulla base degli elementi di giudizio in precedenza riportati, nel presente giudizio – oltre a riconoscere, come già affermato, la responsabilità per dolo, del Segretario Sig. S. B. per l’indicato “danno patrimoniale” in senso stretto – deve, inoltre, essere riconosciuta, sempre per dolo, la responsabilità del medesimo Segretario B. anche per il “danno patrimoniale da disservizio” di cui si è discusso, rinvenendosi negli atti di causa la prova certa della sistematica “mancata resa del servizio” e della “mancata resa”, da parte del citato Segretario, della “prestazione del servizio”, consistente nel mancato o inesatto adempimento degli obblighi di servizio in ragione della ripetitività, per un determinato periodo di tempo, di comportamenti contrari alla normativa vigente nelle materie che qui interessano ed alle regole della buona amministrazione. Ciò è chiaramente rilevabile - come si è già evidenziato - sia dalla situazione di disordine amministrativo e contabile riscontrata dall’Ispettore ministeriale (irregolare gestione del bilancio della Scuola, con sfondamenti di capitoli e senza deliberazioni degli organi collegiali competenti, con fatture inevase, con omesso invio al Provveditorato agli Studi del conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 1998, con emissione di mandati e reversali senza la firma del Preside o con firma di dubbia attribuzione, e con sottrazione della indicata somma relativa ai contributi versati dagli alunni per partecipare alle gite scolastiche; irregolarità tutte che hanno comportato anche ulteriori, e non giustificati, costi generali ed è fonte autonoma – come si dirà anche nel seguito – di responsabilità per il mancato conseguimento degli obiettivi di legalità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa) e sia dalla violazione della disciplina sulla incompatibilità e sulla esclusività del rapporto di pubblico impiego (in conseguenza della quale – sottraendo illecitamente energie lavorative ed intellettuali alla P.A. e distraendole a fini privati – si verifica in re ipsa una minore resa del servizio con abbassamento anche qualitativo delle prestazioni del servizio, come attesta la situazione di disordine amministrativo e contabile di cui si è detto), producendo effetti negativi nella gestione del predetto pubblico esercizio, e, conseguentemente, il riscontrato “danno da disservizio”, di cui il menzionato Segretario deve rispondere. Precisato tutto quanto sopra, occorre, ora, quantificare il “danno patrimoniale” dovuto a “disservizio”, da porre a carico del Segretario Sig. S. B.. Al riguardo, va osservato che il “danno patrimoniale da disservizio”, si pone in rapporto ed in riferimento con il più generale danno che si ripercuote sul funzionamento del Servizio che viene coinvolto dal comportamento non corretto del soggetto colpevole. Tale danno patrimoniale deriva da un lato - secondo i principi propri del rapporto di ufficio, di servizio e di lavoro dell’Amministratore e del dipendente pubblico - dall’accertata grave inadempienza della prestazione, per un certo periodo di tempo, ed é perciò sicuramente pari alla non giustificata retribuzione, indennità o analoghi emolumenti percepiti. Dall’altro lato, però, - tenuto conto che l’accertato grave inadempimento si inserisce in un particolare modello organizzativo complesso di una Amministrazione Pubblica - la omissione o commissione causativa di detto danno per dolo o per colpa grave incide negativamente sul generale funzionamento del Servizio, creando un indubbio “disservizio”, che determina anche un ulteriore danno patrimoniale risarcibile per quanto attiene ai costi generali sopportati dalla Amministrazione Pubblica in conseguenza del mancato conseguimento della legalità, dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e della produttività dell’azione amministrativa, di cui si é detto in precedenza anche in riferimento alle citate leggi intervenute a partire dal 1990, che elevano i predetti valori a principi fondamentali cui deve uniformarsi l’azione e l’attività amministrativa. L’accertato grave inadempimento protratto nel tempo - come nel caso di specie - determina sicuramente un notevole pregiudizio al regolare e proficuo andamento del Servizio svolto dalla P.A., che é causa oggettiva del “disservizio” di cui si discute; “disservizio” che di per sé stesso costituisce anche danno patrimoniale all’Erario e che é e resta tale anche se la Pubblica Amministrazione é riuscita comunque ad assicurare la continuità delle prestazioni, in quanto esso attiene alla qualità del servizio e non alla sua materiale erogazione. Non può essere ignorato, infatti, che il “disservizio” determinato da un Amministratore o da un dipendente pubblico colpevole, per dolo o colpa grave, di una omissione o commissione causativa di danno protratto nel tempo riguarda - come nel caso di specie - lo svolgimento di un pubblico Servizio reso in una organizzazione caratterizzata dalla combinazione del lavoro di personale e di elementi economici destinati alla produzione di utilità idonee a promuovere lo sviluppo economico e sociale della collettività amministrata; che ha comportato specifici investimenti; e che determina specifici costi di gestione, giustificati dalle attese utilità da erogare. Per tali considerazioni, il “colpevole disservizio”, comportando il mancato raggiungimento delle utilità previste nella misura e qualità ordinariamente erogabili in base alla quantità delle risorse umane ed economiche investite, consiste - in definitiva - in maggiori costi dovuti allo spreco di risorse economiche non utilizzate in base agli indicati canoni della legalità, della efficienza, della efficacia, della economicità e della produttività. Qualificato il “disservizio” come “danno patrimoniale” - in ragione della minore e non corretta resa della spesa della P.A. in termini di legalità, efficienza, efficacia, economicità e produttività -, occorre anche dire che trattasi di un pregiudizio economico di difficile valutazione monetaria, che non si presta per sua natura ad una semplice operazione matematica, perché il “danno patrimoniale da disservizio” in parola é diffuso in quanto inerisce - come si é già detto -, non solo alla non giustificata retribuzione, indennità o analoghi emolumenti percepiti dal colpevole del danno stesso, ma a tutti i tipi di spese generali di gestione dello specifico Servizio nel momento storico dato. Per tali considerazioni, il Collegio - accertata l’esistenza del danno in questione nella sua antologica consistenza ed il dolo del citato convenuto - non può che provvedere a determinare l’ammontare del predetto “danno patrimoniale da disservizio” con valutazione equitativa ex articolo 1226 c.c., sulla base dei criteri di valutazione in precedenza delineati e che portano, per i motivi illustrati, a definire, non un equivalente alla lesione dell’interesse patrimoniale colpito, ma un “corrispettivo di carattere riparatorio”.
Pertanto - utilizzando i predetti criteri di valutazione e tenuto conto
della gravità, protratta nel tempo e con dolo, del comportamento (in
precedeza ampiamente illustrato) tenuto dal convenuto nella vicenda in esame -
il Collegio (non ritenendo di dover fare uso, nella fattispecie, del potere
riduttivo, valutando negativamente anche l’atteggiamento del medesimo
convenuto, che, contumace, non ha fornito risposta all’Invito a dedurre del
29 gennaio 2001 e non si è costituito in giudizio nemmeno personalmente)
ritiene equo, ai sensi dell’articolo 1226 c.c., determinare in £.
10.000.000 (come richiesto dalla Procura Regionale, ma comprensive di
interessi legali e rivalutazione monetaria) il risarcimento del “danno
patrimoniale da disservizio” subito dalla Scuola Media Statale “L.
Signorelli” di Xxxx a causa dell’indicato comportamento - si ripete,
connotato da dolo - tenuto dal Segretario Sig. S. B.. IVb
- Per quanto attiene l’imputazione
del “danno all’immagine ed al prestigio dell’Istituzione scolastica”
si deve, innanzitutto, rappresentare che
- secondo l’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale
maggioritaria più recente – questa Sezione Giurisdizionale Regionale con
più Sentenze (cfr. Sez. Giurisd. Reg. Umbria, Sentt. n. 501/E.I./1998; n.
627/R/1998;
n. 628/R/1998; n. 1087/R/1998; n. 147/R/1999; n. 554/E.L./1999;
n. 622/E.L./1999; n. 72/E.L./2000; n. 505/R/2000; n. 557/R./2000;
n. 558/R/2000; n. 620/E.L./2000; e n. 98/E.L./2001) ha da tempo avuto
modo di precisare che tale specifica figura di danno – quale “danno
ingiusto” ad uno dei diritti fondamentali della persona giuridica pubblica
ed ancorchè consistente nella lesione di beni di per sè inidonei a
costituire oggetto di scambio e di quantificazione pecuniaria secondo le leggi
di mercato – “costituisce sempre, nei casi in cui ne è ammessa l’azionabilità
giudiziaria, interesse direttamente protetto dall’Ordinamento ed in quanto
tale trattasi di interesse rivestito di valore economico, alla stregua degli
altri beni immateriale tutelati” (cfr., in senso conforme, SS.RR. della
C.d.C., Sent.
n. 16/99/Q.M./1999; ed anche in merito alla riconosciuta giurisdizione
della Corte dei Conti, SS.UU. della Corte di Cassazione, Sentt. n. 5668/1997 e
n. 744/1999).
Nelle predette Sentenze di questa Sezione Giurisdizionale Regionale è
stato anche affermato che il “danno all’immagine ed al prestigio della
P.A.” - che reca sempre
con sè, se non una “diminuzione patrimoniale diretta” (pure ipotizzabile
in alcune specifiche fattispecie), sicuramente una “spesa necessaria al
ripristino del bene giuridico leso”, per il “ripristino del prestigio e
dell’immagine” stessa – nella connotazione di “danno evento” e di
“danno patrimoniale in senso ampio” ex art. 2043 c.c. ed art. 2 Cost., “non
si correla necessariamente ad un comportamento causativo di reato penale”
(fermo restando, in ogni caso, il principio della separatezza del giudizio per
responsabilità amministrativa contabile rispetto a quello penale, come
rilevabile dal novellato art. 3 c.p.p.), ma può ben discendere anche da un
comportamento gravemente illegittimo ovvero gravemente illecito extrapenale”,
precisando, altresì, che – ove non si tratti di reati penali (e nel caso di
specie si è in presenza anche di reato penale, come definito dalla citata
Sentenza n. 40/2001 del Tribunale di Xxxx) – “non tutti gli atti o
comportamenti genericamente illegittimi o illeciti compiuti da un
amministratore, da un dipendente, (anche di fatto) o da un agente pubblico
(che pure non giovano certamente al prestigio ed all’immagine della P.A.)
sono causalmente idonei a determinare una menomazione di detta immagine e di
detto prestigio”, venedo in rilievo -a questi fini (e, perciò, rilevanti
nel giudizio di responsabilità amministrativa contabile)- “solo i
comportamenti gravemente illegittimi ovvero gravemente illeciti (anche di
carattere extrapenale)”, purchè “idonei - nella loro consistenza
fenomenica”- a produrre quella “grave perdita di prestigio e della
immagine” e quel “grave detrimento della personalità pubblica”, tali da
determinare una “spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso”;
danno che non può che essere configurato come “danno evento”, e non come
“danno conseguenza”, e, pertanto, non può che essere quantificato, nella
maggior parte dei casi, in via equitativa ex art. 1226 c.c..
Come anche precisato nelle predette Sentenze di questa Sezione
Giurisdizionale Regionale, va, inoltre, considerato che il “danno all’immagine
ed al prestigio della P.A.”, - che, in base al principio di “immedesimazione”
(che porta ad identificare l’Amministrazione con il soggetto che per essa
agisce) deriva dagli indicati comportamenti gravemente illegittimi ovvero
gravemente illeciti (penali o extrapenali, nei termini di cui si è detto) -
é, altresì, chiaramente correlato al “clamor” ed alla diffusione che
dell’illecito stesso ne danno la stampa e gli altri mezzi di comunicazione,
atteso che “tale diffusione, quale normale corollario della vita di
relazione, esprime certamente la rilevanza sociale che hanno i predetti
comportamenti gravemente illegittimi ovvero gravemente illeciti, sotto il
profilo della attenzione che l’opinione pubblica ed i cittadini prestano all’esercizio
delle pubbliche funzioni”, per cui si deve convenire che “il pregiudizio
ed il discredito della P.A. - nella occasione di comportamenti ed atti
gravemente illegittimi ovvero gravemente illeciti commessi nel suo ambito dai
predetti dipendenti (anche di fatto), amministratori ed agenti pubblici - non
è altro, in definitiva, che uno degli effetti naturali più rilevanti di un
simile interesse sociale”. Considerato, poi, che l’immagine ed il prestigio della P.A. hanno un peso notevolissimo nell’ambito sociale (anche perchè “indici di esercizio delle funzioni pubbliche esercitate effettivamente nell’interesse della comunità amministrata ed effettivamente rispondenti ai canoni della legalità, del buon andamento e dell’imparzialità, ex art. 97 Cost.”), può ben dirsi (cfr. citate Sentenze n. 557/R/2000 e n. 98/E.L./2001 di questa Sezione Giurisdizionale Regionale) che “la specificazione del generale dovere di tutti i cittadini di essere “fedeli alla Repubblica e di osservazione le leggi” - in quanto proprio dei soli amministratori, agenti e dipendenti pubblici, di “adempiere le pubbliche funzioni con disciplina ed onore” (ex art. 54 Cost.) -in larga parte è teleologicamente orientata proprio alla tutela dell’immagine e del prestigio della P.A.”. Precisato ciò, occorre quantificare, nel caso di specie, il “danno al prestigio ed alla immagine” della P.A., da porre a carico del convenuto. Al riguardo - tenuto conto che nella fattispecie del “danno al prestigio ed all’immagine” della P.A. non risulta percorribile il principio della “restitutio in integrum” - occorre trasformare in termini monetari una entità che per sua natura non si presta ad una semplice operazione matematica. Nella fattispecie - come é stato già affermato da questa Sezione Giurisdizionale Regionale con le indicate precedenti Sentenze - il Collegio é chiamato, pertanto, attraverso il suo equo apprezzamento (art. 1226 c.c.) a fornire una valutazione della riparazione del danno, che non è e non potrà mai essere un preciso equivalente alla lesione dell’interesse colpito, ma che si configura - sul piano del giudizio equitativo di cui al citato art. 1226 c.c. - come un “corrispettivo non soltanto di carattere riparatorio dell’immagine lesa”, che tiene conto di tutte le circostanze del caso particolare, atte a motivare adeguatamente il “quantum” individuato secondo equità. Come già operato nelle precedenti citate Sentenze di questa Sezione Giurisdizionale Regionale, si ritiene, a questo proposito, adeguatamente motivata la decisione di proporzionare il risarcimento del “danno al prestigio ed all’immagine” della P.A. alla gravità del fatto illecito ed all’entità del pregiudizio all’immagine ed al prestigio arrecata alla Istituzione scolastica, sotto il profilo della negativa risonanza di detto fatto sull’opinione pubblica a causa della azione diretta contro i beni immateriali colpiti, quali l’onore, il decoro, il prestigio, la correttezza, la trasparenza, ecc., e cioè l’“immagine” ed “il prestigio”. Per l’individuazione delle dimensioni del danno in parola nel senso più aderente possibile alla “spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso”, di cui si é detto in precedenza, soccorrono i principali criteri - elaborati dalla riportata giurisprudenza - da cui far discendere la valutazione del “danno al prestigio ed all’immagine” della P.A. e che - come già precisato da questa stessa Sezione Giurisdizionale con le indicate precedenti Sentenze - possono essere individuati sotto tre profili: uno oggettivo, uno soggettivo, uno sociale. Circa il criterio oggettivo, va tenuto presente che - in base ai fatti desumibili dagli atti del fascicolo processuale in precedenza riportati - risulta il comportamento illecito tenuto dal convenuto nella sua attività e nella sua qualità di Responsabile Amministrativo/Segretario della Scuola Media Statale “L. Signorelli” di Xxxx, compiendo atti contrari ai doveri d’ufficio, connotati dall’elemento psicologico del dolo, per trarne dei profitti personali. Circa il criterio soggettivo, va tenuto presente che il convenuto, come più volte indicato, era -all’epoca dei fatti illeciti in questione- Responsabile Amministrativo/Segretario del predetto Istituto Scolastico, legato, perciò, all’Amministrazione Pubblica (nella specie Ministero della Pubblica Istruzione) da un rapporto di servizio e di ufficio particolare, nella indicata qualità, dal quale derivano diritti, doveri ed obblighi ben precisi. Il Sig. B. - nella sua passata qualità di Responsabile Amministrativo/Segretario - non ha osservato i più sacri doveri ed obblighi inerenti il proprio “status”, ed in particolare - come già osservato - quello di curare la gestione amministrativa e contabile con comportamenti trasparenti, adottando corrette procedure e prestando la propria opera con onestà, diligenza, trasparenza e professionalità. Il convenuto - al fine di garantire vantaggi a se stesso – ha offeso innanzitutto l’onore, il prestigio e l’immagine della Istituzione Scolastica (alla quale, come si é detto, era legato da rapporto di servizio e di ufficio particolare nella predetta qualità) ed ha dimostrato, in tal modo, indifferenza e disprezzo, non solo verso la predetta Amministrazione Scolastica e verso lo Stato, ma anche verso i cittadini della Comunità orvietana. Circa, infine, il criterio sociale, va tenuto conto della negativa impressione e ripercussione suscitate nell’opinione pubblica locale dal fatto doloso del Sig. B., favorite - non solo dal “clamor fori” (conseguente al ricordato processo penale celebrato presso il Tribunale di Xxxx) - ma anche, e soprattutto, dalla diffusione ed amplificazione che del fatto ne hanno dato gli organi di stampa locale e della cronaca regionale Umbra, come risulta dagli atti del fascicolo processuale. Tale negativa ripercussione - che, non potendo essere in alcun modo sottovalutata, costituisce uno degli aspetti più rilevanti del “danno al prestigio ed all’immagine” della P.A., - ha riflessi innegabili verso i cittadini orvietani (diretti utenti dei servizi erogati dalla citata Scuola Media Statale), potendosi - ed a ragione - sviluppare, per tali vicende, un senso di sfiducia nei confronti della intera Amministrazione Scolastica e, di riflesso, di tutti i pubblici Uffici. Né può essere ignorato, a tale riguardo che trattasi nella fattispecie di una Scuola Statale, con la quale i cittadini hanno contatti giornalieri per i tanti vari aspetti che ad essa fanno capo. Il sapere che nell’ambito dell’Amministrazione scolastica vi sono soggetti (nella fattispecie addirittura “il Segretario della Scuola”) autori di illeciti, come quelli in esame (sottrazione dei contributi versati dagli alunni per partecipare a gite scolastiche), indubbiamente determina una notevole sfiducia dei predetti cittadini nei confronti dell’Amministrazione scolastica e dello Stato in genere. Tale ripercussione negativa genera, inoltre, ulteriori ed innegabili riflessi verso gli altri amministratori, docenti e dipendenti pubblici della medesima Amministrazione scolastica, ipotizzandosi anche una “offesa indiretta” (e quindi un “grave perturbamento morale”) nei confronti di coloro che - legati da rapporto di ufficio o di servizio o di impiego o di lavoro con la predetta Amministrazione scolastica - hanno svolto e svolgono il loro dovere di amministratori, di docenti e di dipendenti pubblici con coscienza, con onestà, con correttezza , con diligenza, con professionalità, con efficienza e con trasparenza. Si può ritenere, infatti, che il grave fatto illecito di un amministratore e di un impiegato e la risonanza certamente negativa di un tale fatto, determinano una vera “sofferenza morale” ed una vera “sensazione dolorosa” nei dipendenti, nei docenti e negli amministratori pubblici, che svolgono il loro dovere nei termini di correttezza appena detti, avvertendo anche nei propri confronti il dispregio della Comunità locale, che dai riferiti fatti illeciti dolosi é portata a perdere la fiducia riposta nelle pubbliche Istituzioni. In sostanza, il negativo riflesso del comportamento doloso del Sig. B. comporta - sotto il profilo del “danno all’immagine ed al prestigio” della P.A. - anche un vero e proprio “danno sociale”, e cioè un danno che deteriora ed offusca l’immagine dell’Amministrazione scolastica ed, in genere, delle Amministrazioni Pubbliche, che, per definizione, devono possedere, diffondere e difendere valori di onestà, correttezza, trasparenza e legalità. In definitiva, in base ai tre criteri sopra illustrati (oggettivo, soggettivo e sociale, e, quest’ultimo nei suoi riflessi negativi verso i cittadini orvietani -utenti dei servizi resi dall’Amministrazione scolastica in questione -, verso l’opinione pubblica della Comunità locale umbra e verso gli stessi amministratori, dipendenti e docenti di detta Istituzione Scolastica che svolgono il loro dovere “con scienza e coscienza”), il Collegio (non ritenendo di fare uso, nella fattispecie, del potere riduttivo) ritiene equo - ai sensi dell’articolo 1226 c.c. - determinare in £. 20.000.000 (come richiesto dalla Procura Regionale, ma comprensive di interessi legali e rivalutazione monetaria) il risarcimento del “danno all’immagine ed al prestigio” subito dalla Istituzione Scolastica a causa dell’operato illecito, connotato dall’elemento psicologico del dolo, del Sig. S. B., convenuto nel presente giudizio e contumace, non fornendo risposta all’Invito a dedurre del 29 gennaio 2001 e non costituendosi in giudizio nemmeno personalmente. V - In conclusione, per tutte le argomentazioni ed i motivi che precedono, il Collegio ritiene di dover condannare il Sig. S. B., per dolo, al pagamento in favore della Scuola Media Statale “L. Signorelli” di Xxxx della somma complessiva di £. 30.587.182 (comprensive di interessi legali e rivalutazione monetaria), ritenendo il convenuto responsabile del danno subito dal predetto Istituto Scolastico, sia per “danno patrimoniale in senso stretto” (£. 587.182), sia per “danno patrimoniale da disservizio” (£. 10.000.000, determinate, in via equitativa, ex articolo 1226 c.c.) e sia per il “danno all’immagine ed al prestigio” della Istituzione Scolastica (£. 20.000.000, determinate, in via equitativa, ex articolo 1226 c.c.). Sull’importo della somma complessiva dovuta, come sopra determinata, vanno corrisposti gli interessi legali (ex art. 1282, comma 1, c.c.) dalla data di pubblicazione della presente Sentenza fino all’effettivo soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P. Q .M. LA
CORTE DEI CONTI Sezione
Giurisdizionale Regionale dell’Umbria, definitivamente pronunciando, C
O N D A N N A il Sig. S. B. - convenuto nel Giudizio di Responsabilità n. 9631/R, indicato in epigrafe - al pagamento, in favore dell’Amministrazione Scolastica, e, per essa, della Scuola Media Statale “L. Signorelli” di Xxxx, della somma complessiva di £. 30.587.182 (trentamilionicinquecentoottantasettemilacentoottantaduelire, pari ad Euro 15.796, 96), nei termini specificati in motivazione. Sul complessivo importo sono dovuti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente Sentenza fino all’effettivo soddisfo. Liquida a favore dello Stato le spese di giudizio, nella misura, alla data di pubblicazione della presente Sentenza, di £.821.920(ottocentoventuno- milanovecentoventi).
Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti. Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2001. Il Relatore Estensore Il Presidente F.to Cesare Vetrella F.to Lucio Todaro Marescotti
Depositata in Segreteria il 29 novembre 2001 Il Direttore della Segreteria F.to Maria Borsini
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