Sentenza n.45/M/08 dell'11 marzo 2008: in materia di incidente di esecuzione nel giudizio di ottemperanza

 

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria

In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice Unico delle Pensioni

nella persona del Cons. Fulvio Maria Longavita

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n°11021/M, del registro di Segreteria, proposto da A. E., nato il 5/1/1949, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell’avv. Mariangiola Giorgetti, per l’interpretazione, correzione e piena esecuzione della sentenza n°514/M/01 del 18/9-4/12/2001 e della sentenza n°164/M/2005 del 9/3-12/4/2005.

Uditi, alla pubblica udienza del 19/2/2008, il difensore di parte ricorrente, avv. Giorgetti, ed il rappresentante dell’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze, nella persona della dr.ssa Paola Severini

Esaminati gli atti e documenti tutti della causa.

F A T T O

Con il gravame all’esame, da intendere come : “ricorso con procedura d’urgenza”, depositato il 18/6/2007, il sig. E. A. ha chiesto la “interpretazione, correzione e piena esecuzione della sentenza n°514-M/2001 e della sentenza n°164-M/2005”.

Al riguardo, il predetto ha fatto presente che è “divenuto titolare di pensione militare con decreto n°378 del 9/10/1996 (e) con decorrenza dall’1/4/1970”, a seguito della sentenza n°274-M/1996 di questa Sezione.

Successivamente, con sentenza n°514-M/2001, questa stessa Sezione “gli ha riconosciuto il diritto alla IIS in misura intera sulla predetta pensione con gli interessi legali fino al soddisfo”.

Avendo avuto liquidato i cennati interessi dalla data del menzionato decreto n°378 del 9/10/1996 alla data di “liquidazione della sorte capitale” (23/2/2002), per l’importo di € 8.363,68, ha proposto ricorso per la piena ottemperanza della sentenza n°514-M/2001.

In accoglimento parziale di tale ricorso, ha precisato il sig. A., con sentenza n°164-M/2005 “gli è stato confermato il diritto a percepire, sulle somme dovute, fino al soddisfo, gli interessi legali a far data dal 24/10/1979, con la nomina di un commissario ad acta, nella persona della D.P.S.V. di Terni”. Il Giudice tuttavia, secondo l’interessato, avrebbe “omesso di pronunciarsi in merito alla richiesta anche della rivalutazione monetaria, incorrendo in una svista”.

In esecuzione dell’appena menzionata sent. n° 164-M/2005, “in data 11/7/2005 –ha chiarito il ricorrente– ha avuto accreditata un’ ulteriore somma di € 21.433,55 a saldo degli interessi legali, (calcolati fino al) pagamento della sorta capitale (28/2/2002), anziché (fino alla) data di emissione del titolo di pagamento”.

In relazione a ciò, “con nota del 23/3/2006 indirizzata alla DPSV di Terni ha chiesto il ricalcalo degli interessi dal 24/10/1979 alla data dell’effettivo soddisfo (per) l’integrale adempimento del giudicato”.

Il sig. A. ha anche precisato che “il direttore della DPSV di Terni, in qualità anche di commissario ad acta, ha riconosciuto le pretese del ricorrente con istanza n°5481/06 del 4/8/2006, inviata al Giudice dell’ottemperanza, ….. segnalando di voler procedere ad un nuovo ricalcolo”.

Con nota n°205 del 12/4/2007, tuttavia, ha precisato il sig. A., “codesta Corte ha comunicato di ritenere concluso l’iter giurisdizionale (e) non è stato dato seguito alla volontà di procedere al ricalcalo degli interessi legali”.

Tutto ciò premesso, con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio, il predetto ha chiesto:

1) di “ordinare al Direttore pro tempore, nonché commissario ad acta già nominato con sent. n°164-M/2005, avvalendosi di un contabile esterno, (di) effettuare il giusto ricalcalo degli interessi maturati sulle somme corrisposte a titolo di arretrati a decorrere dal 24/10/1979, compreso il mancato ristoro per il ritardo ingiustamente subito (rivalutazione monetaria), fino alla data di emissione del nuovo titolo di pagamento”;

2) di “riconoscere l’istituto della correzione, ex art. 287 c.p.c.”, relativamente alla corresponsione, in aggiunta agli interessi, anche della rivalutazione monetaria, “sulla base del principio enunciato nella sent. n°10-QM/2002”;

3) di “dare mandato alla Segreteria di inviare gli atti alla competente Procura della Repubblica, in caso di persistente inadempimento, (ossia) 30 gg. dalla notifica della sentenza”;

4) di “condannare l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, per comportamento temerario”.

            Costituitasi in giudizio con memoria depositata il 15/9/2007, corredata di atti rilevanti per la definizione della causa, l’ Amministrazione dell’Economia e delle Finanze ha illustrato le ragioni del suo operato.

Con memoria depositata il 15/1/2008, il ricorrente ha ribadito ed ulteriormente illustrato le sue ragioni, chiedendo anche, su tutte le somme dovute, “il ristoro da ritardo”, ossia la “rivalutazione monetaria”.

            In data 7/2/2008, l’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze ha depositato una memoria con cui ha argomentato per la inammissibilità del gravame, sia come “ricorso per interpretazione”, sia come ricorso per “correzione errore materiale” e sia come ricorso per la “piena esecuzione” di precedente giudicato, richiamando la nota della Segreteria di questa Sezione n°205 del 12/4/2007, che –si è precisato – “ha dichiarato chiuso il giudizio di ottemperanza”.

All’odierna pubblica udienza, i rappresentanti delle parti hanno illustrato le loro posizioni, concludendo in conformità.

D I R I T T O

I) – Quale preliminare di rito, va anzitutto esamina l’eccezione di inammissibilità del ricorso, dedotta dall’Amministrazione dell’ Economia e delle Finanze, con la memoria depositata il 7/2/2008.

La predetta Amministrazione ha sostenuto che il ricorso è inammissibile, perché :

1) “la dicitura: ricorso con procedura d’urgenza”, apposta sull’ intestazione dell’atto introduttivo dell’odierno giudizio, “appare del tutto impropria, considerato che tale fattispecie (processuale) non esiste nell’abito della procedura dei giudizi instaurati innanzi alla Corte dei conti” (v. pag. 1 della cennata memoria);

2) “il ricorso per interpretazione non può essere invocato, in quanto l’Amministrazione ha già dato piena esecuzione alla sent. n°514-M/2001 ed al successivo giudizio di ottemperanza, (ex) sent. n°164-M/2005” (v. pagg. 1-2 della memoria stessa);

3) “similmente, non può essere invocato l’istituto della correzione, in quanto lo stesso può sussistere solo nell’ipotesi di mero errore materiale …… (e) nel caso non esiste (un simile) errore, avendo il Giudice formulato un preciso ed intenzionale giudicato in merito alla corresponsione dei soli interessi legali, come si evince dalla sent. n°514/2001” (v. pagg. 3-4 della ripetuta memoria);

4) la “richiesta di piena esecuzione (non può avere ingresso) perché il ricorrente ha già promosso giudizio di ottemperanza della sent. n°514/2005 e, con nota n°205 del 12/4/2007 di (questa ) Corte, è stata data comunicazione della conclusione dell’iter giurisdizionale della sent, n°164/2005”, emessa per l’ottemperanza della appena citata sent. n°514/2005 (v. pag. 4 della più volte menzionata memoria).

            II) – La riferita eccezione è fondata e va accolta per i soli profili che attengono alla inammissibilità della richiesta di correzione di errore materiale, ex artt. 287-289 cpc..

IIa) – Parte ricorrente ha sostenuto in proposito che, “nel giudizio di ottemperanza (conclusosi con la sent. n°164-M/2005), è stato confermato il diritto a percepire fino al soddisfo gli interessi legali, a far data dal 24/10/1979, (ma) il Giudice monocratico ha omesso di pronunciarsi in merito alla richiesta anche della rivalutazione monetaria, incorrendo in una mera svista per cui ricorre l’ipotesi dell’ errore, ex art. 287 cpc” (v. pagg. 1-2 dell’atto introduttivo dell’ odierno giudizio e conformi richiami nella memoria depositata il 15/1/2008).

Nel merito, ha argomentato per la spettanza della rivalutazione monetaria, in relazione ai principi affermati dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sent. n°10-QM/2002 (v. pag. 3 dell’atto introduttivo dell’odierno giudizio e conformi richiami nella cennata memoria del 15/1/2008).

IIb) – Dal canto suo, l’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze ha fatto presente , come accennato poc’anzi (v. precedente pargr. I n°2), che “il Giudice ha formulato un preciso ed intenzionale giudicato in merito alla corresponsione dei soli interessi legali”.

IIc) – Ebbene, le osservazioni dell’Amministrazione dell’ Economia e delle Finanze meritano di essere condivise, in quanto pienamente aderti al contenuto della sent. n°514-M/2001, della cui corretta ottemperanza si discute.

Con tale sentenza, infatti, si è formato un chiaro giudicato negativo sulla (non) spettanza della rivalutazione monetaria, mediante un espresso richiamo alle “sentenze nn. 525-A/1987, 84-C/1990, 97-C/1993 e 4-QM/1998 delle Sezioni Riunite di questa Corte” e mediante la duplice precisazione che, nel caso : (a) si è “in presenza di pensione privilegiata tabellare” e (b) che il ricorrente non ha dato “dimostrazione della qualità di modesto consumatore” (v. pag. 10 della sent. n° n°514-M/2001)

Nell’individuare il decisum, perciò, giustamente la sentenza di ottemperanza n°164-M/2005 non ha affatto considerato la “rivalutazione monetaria”, quale beneficio espressamente escluso dalla sentenza n°514-M/2001.

Si può non essere d’accordo con la decisione negativa della rivalutazione monetaria di cui alla suddetta sent. n°514-M/2001, che la difesa del ricorrente difatti censura mediante richiami alla sentenza n°10-QM/2002 (peraltro di data successiva alla sent. n°514-M/2001), ma non si può certo affermare che la sentenza stessa sia affetta da un qualche errore materiale in ordine alla non spettanza di tale beneficio.

IId) – Così definiti i profili di inammissibilità dell’istanza di “correzione” nei confronti della sentenza n° 514-QM/2001, a non diversa conclusione deve pervenirsi per i profili relativi all’analoga istanza di “correzione” riferita alla sentenza n°164-M/2005.

Al riguardo, nell’atto introduttivo dell’odierno giudizio, si è evidenziato come il Giudice dell’ottemperanza non si sia pronunciato sulla richiesta, formulata nell’originario ricorso di ottemperanza (n°10244-M), di riconoscere gli interessi e la rivalutazione monetaria sulla capitalizzazione dei maggior interessi dovuti sulla IIS, per il periodo che va dalla data di pagamento della IIS stessa e quella di pagamento dei relativi interessi.

In realtà, nell’originario ricorso di ottemperanza, il sig. A. ha reclamato la rivalutazione e gli interessi “sull’importo degli interessi da liquidarsi con la sorte capitale alla data del 28/2/2002”, atteso che –ha precisato il medesimo– a tale data era stata corrisposta “la sola somma di € 8.363,68, a fronte dell’importo (dovuto) di € 30.125, 33”. (v, pag. 3 del cennato ricorso).

Ora, in disparte l’accertamento di una siffatta, eventuale omissione di pronuncia da parte del Giudice dell’ottemperanza, si rileva che l’omissione stessa atterrebbe – qualora sussistente – ad un punto fondamentale della domanda attrice e non già di una mera “svista”, come sostenuto dall’odierno ricorrente.

In relazione a tale sua natura, perciò, essa non potrebbe legittimare un procedimento di correzione di errore materiale, ma al più un appello, pure possibile contro le sentenze di ottemperanza (v. tra le tante Cons. Sta., Sez. VI^ n°3144/2006 e Sez. IV^ n°227/2003, nonché Sez. II^ Centr. App. n°70/2004 di questa Corte).

Si ricorda in proposito che, secondo pacifica giurisprudenza, “non ricorre l’errore previsto dall’art. 287 cpc, il quale è configurabile soltanto nel caso di mera svista che non incida sul contenuto sostanziale della decisione, quando l’omissione in cui sia incorso il giudice rilevi un vizio di ragionamento emendabile –come nel caso di specie – soltanto mediante un’ulteriore indagine” (v. Cass. Civ. n°595/1967 e, tra le più recenti, Cass. civ., Sez. I Ord. n.17977/2005, nonché App. Roma Sez. I^ del 26/02/2007 C. Spa. C. TAV Spa. e altri)

III) – Così accolta l’eccezione di inammissibilità del gravame per la parte con cui è stata chiesta la correzione delle sent. n°514-M/2001 e n°164-M/2005, a tutt’altra conclusione deve pervenirsi per la restante parte del gravame stesso, volta a conseguire la “interpretazione” e la “piena esecuzione” delle predette sentenze.

IIIa) – La resistente Amministrazione dell’Economia e delle Finanze ha, al riguardo, argomentato l’inammissibilità del gravame perché:

a) si sarebbe “già dato piena esecuzione alla sent,. n°514-M/2001 ed al successivo giudizio di ottemperanza” (v. pag. 2 della memoria depositata il 7/2/2008);

b) perché “con la nota n°205 in data 12/4/2007 (questa) Corte (ha comunicato) la conclusione dell’iter giurisdizionale della sent. n°164-M/2005”.

IIIb) – Ritiene questo Giudice che i motivi di cui alla precedente lettera a) esprimono una sorta di affermazione tautologica, visto che la “piena esecuzione alla sent. n°514-M72001 ed al successivo giudizio di ottemperanza” è contestata ed il suo accertamento forma oggetto dell’odierno giudizio, laddove i motivi di cui alla precedente lettera b) esprimono invece un fraintendimento sul valore da dare alla nota n°205/2007 della Segreteria di questa Sezione.

IIIc) – A tal ultimo proposito, giova anzitutto considerare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, “il giudizio di ottemperanza può protrarsi per dare tutte le disposizioni che occorrono fino alla completa e corretta esecuzione del giudicato” (v. Cons. Stat. Sez. V^ n°441/2006).

In relazione a ciò, è evidente che la nota n°205/2007 non intendeva affatto affermare la consunzione del potere del giudice dell’ottemperanza di sovrintendere al corretto adempimento del dovere di dare piena e completa esecuzione al giudicato di cui alle sentenze n°514-M/2001 e n°164-M/2005, ma intendeva semplicemente affermare l’intervenuto esaurimento dell’iter processuale che aveva portato all’individuazione del decisum e del relativo inadempimento.

Da questo punto di vista, in realtà deve ribadirsi che, con la sentenza n°164-M/2005, “si è concluso l’iter giurisdizionale dinnanzi a (questa) Corte”.

Ciò, tuttavia, non comporta il venir meno del potere del giudice dell’ottemperanza di verificare il grado di concreta esecuzione del giudicato.

Peraltro, una simile verifica – ed è questo il punto di maggior rilevo nella vicenda che ne occupa  – non può essere attivata informalmente, con generiche istanze, occorrendo un’apposita domanda giudiziale della parte interessata, prodotta “nelle forme dell’incidente di esecuzione” (cfr., ex multis, Cons. Sta., Sez. V^ n°2006/2002, Sez. IV^ n°8275/2004 e TAR Calabria, Catanzaro n°47/2006, tutte richiamate in TAR Sicilia, Catania, Sez. I^ n°1178/2006).

A tal riguardo, giova sottolineare che, proprio per i casi –come in quello di specie – in cui per l’esecuzione del giudicato interviene un commissario ad acta, la giurisprudenza ha precisato che “le determinazioni (del commissario stesso) sono adottate in funzioni di (tale) esecuzione”, così che “i suoi provvedimenti sono immediatamente esecutivi e non sono soggetti agli ordinari controlli interni e/o esterni, ma vengono sottoposti unicamente all’immanente controllo dello stesso Giudice dell’ottemperanza, al quale le parti interessate possono rivolgersi nelle forme previste dall’art. 27, n°4, del T.U. n°1054/1924 e dell’art. 37 della l. n°1034/1971 (ossia con formale ricorso), affinché venga verificata la loro rispondenza alle disposizioni impartite in sede di ottemperanza” (v., tra le più recenti, TAR Sicilia, Catania, Sez. I^ n°1962/2006).

IIId) – Ora, nella vicenda che ne occupa, se è vero che, come sostenuto dal ricorrente, esiste tutto un carteggio tra il ricorrente medesimo ed il commissario ad acta (nominato con la sent. n°164-M/2006), in ordine alla spettanza degli interessi legali “fino al soddisfo” sulle somma pagate per IIS, ex sent. n°514-M/2001 (v. inviti e diffide in atti del sig. A.), e se è anche vero che lo stesso commissario ha chiesto al Giudice dell’ottemperanza di validare la sua idea di pagare gli interessi in questione fino al soddisfo (v. nota n°5481/06 del 4/8/2006), è però altrettanto vero che non esiste alcun “ricorso per incidente di esecuzione”, prima del gravame oggi in discussione.

In assenza di un simile ricorso, ovviamente da notificare alle controparti (così come è stato notificato quello all’esame), il Giudice dell’ottemperanza non può procedere alla verifica della piena e corretta esecuzione dell’obbligo di ottemperare, senza ledere i principi del “giusto processo”, e segnatamente quello del “contraddittorio” tra le parti, da assicurare “in posizione di parità (tra loro), davanti al giudice terzo ed imparziale”, ex art. 111, comma 2, Cost. .

IV) – Tanto premesso sull’ammissibilità dell’odierno gravame, è chiaro che la valutazione delle doglianze relative alla non corretta corresponsione degli interessi sulle somme dovute per la IIS impongono una preliminare reinterpretazione della sent. n°514-M/2001 e della pedissequa sentenza di ottemperanza n° 164-M/2005, per individuare i termini in cui tali interessi sono stati giudizialmente riconosciuti .

V) – In questa ottica è bene ricordare che con la sentenza di ottemperanza n°164-M/2005 si è anzitutto evidenziato come la sent. n°514-M/2001 avesse riconosciuto il diritto al pagamento degli interessi legali “fino al soddisfo” (v. pag. 7 di detta sentenza).

La cennata sentenza di ottemperanza, peraltro, si è occupata solo di fissare il dies a quo di decorrenza degli interessi, dando per scontato – in mancanza di contestazioni sul punto – che fosse chiaro che gli interessi stessi dovessero essere pagati, quanto al dies ad quem, “fino al soddisfo” (v., estremamente puntuale in proposito, anche il dispositivo della sent. n°514-M/2001).

In relazione a ciò, la ripetuta sentenza ha pertanto stabilito che gli interessi sui ratei di IIS fossero dovuti “dalla data del 24/10/1979” (v. pag. 11 della sentenza stessa) e non da quella del 9/10/1996, considerata dall’ Amministrazione.

VI) – Alla luce delle due sentenze in riferimento, perciò, i termini complessivi della debenza degli interessi possono così riassumersi :

a) gli interessi in questione vanno calcolati sulla sorte, costituita dai ratei di IIS pagati il 28 (ovvero) il 23/2/2002 (sul punto gli atti di causa non sono univoci);

b) essi vanno corrisposti dal 24/10/1979, quale dies a quo;

c) fino al soddisfo, quale dies ad quem.

VII) – Ora, poiché da quanto emerge dalla nota del Commissario ad acta n°5481/06 del 4/8/2006, la differenza per gli interessi dovuti dal 1979 alla predetta data del 23 (ovvero) 28/2/2002, pari ad € 21.433,55, sono stati pagati l’11/7/2005, arrestando però il computo degli interessi stessi alla medesima data del 23 (ovvero) 28/2/2002, di pagamento della sorte capitale, è evidente che su tale specifico punto si registra una non corretta esecuzione del giudicato. Gli interessi in questione, infatti, andavano corrisposti fino alla data di effettivo soddisfo, ossia fino all’11/7/2005; giusta le considerazioni espresse in proposito dal medesimo Commmissario.

VIII) – Sotto questo profilo, dunque, il gravame è fondato è, in adesione a quanto evidenziato dal Commissario ad acta nella ricordata nota (pure invocata dal ricorrente), va dichiarato il diritto del sig. A. alla “liquidazione degli ulteriori interessi legali per il periodo che va dal 24/2 (ovvero 1/3) 2002 fino al giorno antecedente il soddisfo (10/7/2005), sul capitale costituito dai soli interessi già pagati”.

Peraltro, sull’entità di tale “capitale” non sussiste alcuna valida contestazione da parte del ricorrente (v. in tal senso anche l’originario ricorso di ottemperanza n°10244-PM), così che appare del tutto immotivata – e perciò da respingere – la richiesta “di un contabile esterno-CTU” che affianchi il più volte menzionato Commissario ad acta nella determinazione del dovuto (v. pag. 2 dell’atto introduttivo della causa e successivi, conformi richiami nella memoria di parte ricorrente, depositata il 15/1/2008).

IX) – Resta inteso che sulla somma complessiva, dovuta per effetto della presente pronuncia (capitalizzazione dei suddetti maggiori interessi), in quanto costituisce anch’essa un credito pensionistico, andranno corrisposti, dall’11/7/2005 al giorno precedente il mandato di pagamento, gli oneri rivalutativi di cui alla sent. n°10-QM/2002 delle Sezioni Riunite di questa Corte, pure invocata da parte ricorrente, secondo i criteri ivi stabiliti (v. pag. 4 ella memoria depositata il 15/172008).

X) – La complessità dei problemi affrontati, induce a respingere la richiesta di condanna dell’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze al “pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente”, formulata nell’atto introduttivo della causa, in disparte la considerazione che una siffatta domanda è stata comunque già respinta con la sent. n°164-M/2005.

P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale dell’Umbria-Giudice Unico delle pensioni

ACCOGLIE

parzialmente il ricorso n°11021, proposto da A. E., e, per l’effetto, dichiara il diritto del medesimo alla liquidazione degli ulteriori interessi per il periodo che va dal 24/2/2002 (ovvero dall’1/3/2002) al 10/7/2005, sul capitale costituito dagli interessi pagati per i ratei di IIS, di cui alla sent. n°514-M/2001.

Sulla somma dovuta per effetto della presente sentenza spettano, dall’11/7/2005 gli oneri rivalutativi di cui alla sent. n°10-QM/2002 delle SS.RR. di questa Corte, da calcolare secondo i principi ivi stabiliti.

Assegna al Direttore pro tempore del Dipartimento Provinciale del Tesoro –Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Terni, quale Commissario ad acta già nominato con la sent. n°164-M/2005, il termine di 60 gg. dalla notifica della presente sentenza per l’adozione dei necessari atti adempitivi, previo accertamento della data di effettivo pagamento della IIS, su cui sono stati calcolati gli interessi dedotti in giudizio.

Respinge la richiesta di condanna dell’Amministrazione dell’ Economia e delle Finanze.al pagamento delle spese legali a favore del ricorrente.

Manda alla Segreteria, per le comunicazioni di rito alle parti

Così deciso in Perugia, il 19/2/2008.

       Il Giudice Unico

f.to Fulvio Maria Longavita

Depositata in Segreteria il 11 marzo 2008

                                                          Il Direttore della Segreteria

                                                                   f.to Maria Borsini