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Sentenza n. 163 del 13
giugno 2007: condanna il Direttore Generale di una ASL per la violazione delle
regole in materia di esclusività e tempo pieno del rapporto di lavoro, con
particolare riferimento al divieto di cumulo degli incarichi (fattispecie in
cui il Direttore generale rivestiva contemporaneamente gli incarichi di
Presidente e di componente dei consigli di amministrazione di alcune società
e istituti di credito)
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Sent. n.163/E.L./2007 REPUBBLICA
ITALIANA In
nome del Popolo Italiano LA
CORTE DEI CONTI Sezione
Giurisdizionale Regionale dell'Umbria composta dai seguenti Magistrati: Dott. Lodovico Principato
Presidente Dott. Fulvio Maria Longavita
Consigliere Dott. Cesare Vetrella
Consigliere-Relatore ha pronunciato la seguente: S
E N T E N Z A nel
giudizio di responsabilità promosso
dal Procuratore Regionale dell'Umbria della Corte dei Conti nei
confronti del Sig. D D - rappresentato e difeso dall'Avv.
Giovanni Tarantini e dall'Avv. Donato Antonucci, presso il cui studio legale
in Perugia,Via Baglioni n. 10, è elettivamente domiciliato; VISTO
l'atto introduttivo del giudizio, iscritto al n. 10812/E.L. del Registro di
Segreteria; VISTI
gli altri atti ed
i documenti tutti della causa; UDITI,
nella pubblica Udienza del 3 aprile 2007 - tenuta con l'assistenza del
Segretario Dott. Giuliano Cecconi - il Relatore, Cons. Dott. Cesare Vetrella;
il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Fernanda
Fraioli;, l'Avv. Giovanni Tarantini e l'Avv. Donato Antonucci , per il
convenuto; Ritenuto
in F A T T O
Con Atto di Citazione n. G 2006/00019 del 6 ottobre 2006 (ritualmente
notificato all'interessato) il Sostituto Procuratore Generale dell'Umbria
della Corte dei Conti - previo Invito a dedurre del 10 marzo 2006, ai
sensi dell'art. 5 della legge n. 19/1994 - ha citato in giudizio davanti alla
Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria della Corte dei Conti il Sig. D
D (nella passata qualità di Direttore Generale dell'A.S.L. n. 4 di X) per
sentirlo condannare al pagamento in favore dell'Erario della somma complessiva
di Euro 333.542,00 (oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali
ed alle spese di giudizio), ritenendolo responsabile del corrispondente danno
erariale subito dalla predetta A.S.L. Con Provvedimento del 18
ottobre 2006 (ritualmente notificato all'interessato) il Presidente della Sez.
Giurisd. Reg. dell'Umbria della Corte dei Conti ha fissato al giorno 3 aprile
2007 l'Udienza per la discussione del giudizio in questione, assegnando a
tutto il giorno 14 marzo 2007 il termine utile alle parti per il deposito di
atti e documenti in Segreteria. Entro la predetta data
del 14 marzo 2007 è stata depositata in Segreteria Memoria difensiva e di
costituzione in giudizio prodotta dall'Avv. Giovanni Tarantini e dall'Avv.
Donato Antonucci per conto del convenuto. Nell'Atto di Citazione la
Procura Regionale ha rappresentato che - a seguito della pubblicazione di
numerosi articoli di stampa e di un esposto anonimo di identico tenore - dai
conseguenti accertamenti istruttori e dalle indagini condotte dal Comando
Nucleo Provinciale della Polizia Tributaria di X è emerso che il Dott. D
D ha svolto i seguenti incarichi: 1) Direttore
Generale dell'A.S.L. n. 4 di X dal 1 luglio
2003 con scadenza il 30 giugno 2006; 2)
ancor prima, Direttore Sanitario dell'A.S.L. n. 3 di Foligno dal 1
agosto 1998 al 30 aprile 2001 ed, a seguito di dimissioni da tale incarico,
Responsabile dell'Ufficio di coordinamento di Staff della medesima A.S.L. fino
al 30 giugno 2003; 3)
Presidente del Consiglio di Amministrazioni della Cassa di Risparmio di
Foligno dal 9 aprile 2001, riconfermato in tale incarico in data 2 aprile
2004; antecedentemente in tale Cassa aveva ricoperto le cariche di
Amministratore (dal 1992), di Consigliere di Amministrazione (dall'8 marzo
1995) e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (dal 20 aprile
2000); 4)
Consigliere di Amministrazione della Holding Intesa Bci Casse del
Centro dall'11 aprile 2002, riconfermato in tale incarico in data 11 aprile
2005. La Procura Regionale ha
fatto presente che - tenuto conto che la normativa in materia sanitaria
stabilisce l'esclusività del rapporto del Direttore Generale e del Direttore
Sanitario della A.S.L. e l'incompatibilità di tali incarichi con qualunque
altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo - con Atto del 10 marzo 2006 ha
rivolto al Dott. D “Invito a fornire deduzioni”, contestandogli il danno
complessivo di Euro 333.542,00, di cui Euro 283.542,00 a titolo di danno
patrimoniale in senso stretto ed Euro 50.000,00 a titolo di danno all'immagine
ed al prestigio dell'Amministrazione sanitaria. Con Note controdeduttive depositate il 27 aprile 2006
il Dott. D ha osservato, in particolare, che l'art. 3 bis, comma 10, del D.Lgs
n. 502/1992, introdotto dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs n. 229/1999 (che
stabilisce l'incompatibilità della carica di Direttore Generale della A.S.L.
con qualsiasi altro lavoro dipendente od autonomo) “va interpretato come
divieto per i soggetti chiamati a ricoprire tale incarico allo svolgimento di
attività….oggettivamente inconciliabili con il raggiungimento degli
obiettivi definiti nel quadro della programmazione sanitaria”, trattandosi
di “un contratto di risultato in cui il Direttore (Generale) ha piena
autonomia gestionale, non è soggetto ad orario di lavoro e risponde dei
risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi e dei progetti che gli
sono stati affidati dall'Amministrazione regionale”.
Non ritenendo, pertanto, incompatibili con l'incarico di Direttore
Generale dell'A.S.L. le “cariche di rappresentanze, sia pure con limitati
profili gestionali….all'interno di altri organismi, non riconducibili ad un
rapporto di lavoro in senso proprio”, l'interessato - richiamata anche la
risposta fornita dall'Assessore alla Sanità della Regione Umbria nella seduta
consiliare del 24 luglio 2003 ad una interrogazione che rappresentava la
cennata incompatibilità - ha fatto presente di essersi “mosso ….sulla
base della interpretazione della normativa statale fatta propria dagli organi
regionali”, segnalando, inoltre, che “analoghe considerazioni” sono
valide anche per il periodo in cui ha ricoperto contemporaneamente la carica
di Direttore Sanitario della A.S.L. n. 3 e la carica di Consigliere di
Amministrazione della Cassa di Risparmio di Foligno, alla quale - peraltro -
era stato formalmente autorizzato dal Direttore Generale della predetta A.S.L.
L'interessato ha, inoltre, rappresentato che “non vi è stato alcun
pregiudizio patrimoniale per l'Erario, tenuto conto che gli obiettivi
assegnati sono stati conseguiti” e che “il paventato danno all'immagine ed
al prestigio dell'A.S.L ….non può essere identificato con attacchi di
natura politica nei confronti della maggioranza al governo della Regione”.
Non condividendo le riferite argomentazioni controdeduttive del Dott. D
la Procura Regionale lo ha convenuto
in giudizio (nella riferita qualità), ritenendolo responsabile dell'indicato
danno patrimoniale in senso stretto e dell'indicato danno all'immagine ed al
prestigio dell'Amministrazione sanitaria.
L'Atto di Citazione - dopo aver illustrato il quadro normativo di
riferimento (D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502; D.Lgs 7 dicembre 1993, n. 517;
D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502; Legge 30 novembre 1998, n. 419; D.Lgs 19
giugno 1999, n. 229), che si sostanzia nella chiara affermazione “il
rapporto di lavoro del Direttore Generale….è esclusivo ed è regolato da
contratto di diritto privato” e, quindi, con la chiara previsione di
una “incompatibilità di tale tipo di rapporto di lavoro….con l'esercizio
di qualsivoglia altra attività lavorativa, autonoma o dipendente, di analogo
o diverso contenuto professionale” - ha sottolineato che il Dott. D ha
ricoperto contemporaneamente 3 incarichi, “ognuno, per di più, con una
propria sede amministrativa differente dalle altre: X per la A.S.L.;
Foligno, per la Cassa di Risparmio; e Spoleto per la Holding Intesa BCI Centro
S.p.a.”,con distanza topografica tra loro “tutt'altro che trascurabile”
e con “impegno e presenza fisica presso ognuno di loro non così marginale e
residuale”, risultando che la presenza presso le citate Banche “non era
così sporadica e fugace come riportato dal convenuto nelle controdeduzioni”.
L'Atto di Citazione ha sostenuto che la violazione da parte del
Direttore Generale D dell'obbligo del tempo pieno e dell'esclusività del
rapporto di lavoro con l'A.S.L. n. 4 di X - da qualificare come “contratto
ad evidenza pubblica” in ragione del fatto che un tale contratto di lavoro
è preceduto da pubblicazione nella G.U. e nel B.U.R dell'Avviso pubblico per
la formazione dell'elenco degli idonei alla nomina a Direttore Generale delle
Aziende Sanitarie - ha comportato che tale Azienda, a fronte della
retribuzione piena erogata al predetto Direttore Generale, ha ricevuto una
prestazione non piena, con conseguente relativo danno erariale, nella
considerazione che “qualunque erogazione di denaro - sia pure a fronte di
una prestazione professionale resa, ma in violazione di norme imperative di
legge - comporta un'indebita percezione di danaro, perché illegittima”.
Messo in rilievo che il Contratto di lavoro con l'A.S.L. n. 4 di X sottoscritto il 17 luglio 2003 dal dott. D riporta espressamente nelle
Premesse la specifica Dichiarazione dell'interessato di non versare in
condizioni di incompatibilità, conflitto di interessi, divieto di cumulo di
incarichi, sospensioni e/o decadenze, l'Atto di Citazione ha fatto presente
che il comportamento tenuto nella circostanza dal convenuto è connotato da
colpa grave - non soltanto per aver fatto una dichiarazione non veritiera che
ha indotto in errore l'A.S.L. (percependo, così, indebitamente il relativo
trattamento economico, “riscosso, peraltro, in modo senza dubbio consapevole”)
- ma per il “grave disinteresse (manifestato) nell'espletamento delle
proprie funzioni, la negligenza massima e la deviazione dal modello di
condotta connesso ai propri compiti”, nonché per la “cosciente (e) grave
violazione degli obblighi assunti, in assenza di oggettive ed eccezionali
difficoltà esimenti, anzi, al contrario, in presenza - come nella specie -
della palese prevedibilità del danno connesso all'atteggiamento tenuto”.
La Procura Regionale - tenuto conto che “la registrata violazione
dell'obbligo del <<tempo pieno e dell'esclusività>> comporta….di
per sé che in favore dell'Ente è stata resa una prestazione minore rispetto
al dovuto, con conseguente danno erariale” - ha quantificato in Euro
283.542,00 il “danno patrimoniale in senso stretto” di cui deve rispondere
il Dott. D, così suddiviso: a) Euro 33.804,00, pari a 4/12 dell'ammontare
percepito dal convenuto dalla A.S.L. n. 3 di Foligno, per l'anno 2001, in
qualità di Direttore Sanitario fino all'aprile 2001; b) Euro 36.725,00, pari a 2/3 dell'ammontare percepito
dal convenuto dalla A.S.L. n. 4 di X, per l'anno 2003, in qualità di
Direttore Generale; c) Euro 88.144,00, pari ai 2/3 dell'ammontare
percepito dal convenuto dalla A.S.L. n. 4 di X, per l'anno 2004, in
qualità di Direttore Generale; d) Euro 88.144,00, pari ai 2/3 dell'ammontare
percepito dal convenuto dalla A.S.L. n. 4 di X, per l'anno 2005, in
qualità di Direttore Generale; e) Euro 36.725,00, pari ai 2/3 dell'ammontare
percepito dal convenuto dalla A.S.L. n. 4 di X, per l'anno 2006, in
qualità di Direttore Generale. In relazione
all'illegittimo comportamento posto in essere dal Dott. D nell'espletamento di
una attività di pubblico servizio nell'ambito sanitario, che ha avuto
notevole risonanza nell'opinione pubblica, la Procura Regionale ha ritenuto
sussistente anche il “danno all'immagine ed al prestigio
dell'Amministrazione sanitaria”, quantificato in via equitativa in Euro
50.000,00.
In relazione a quest'ultimo danno l'Atto di Citazione ha richiamato la
giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti ed ha
illustrato la costruzione concettuale di tale tipo di danno, da quantificare
con “valutazione equitativa” ex art. 1226 c.c. sulla base di parametri di
tipo soggettivo, oggettivo e sociale.
L'Atto di Citazione ha concluso con la richiesta di condanna del Dott.
D al pagamento della somma complessiva di Euro 333.542,00, di cui Euro
283.542,00 a titolo di “danno patrimoniale in senso stretto” ed Euro
50.000,000 a titolo di “danno all'immagine ed al prestigio
dell'Amministrazione sanitaria”, oltre alla rivalutazione monetaria, agli
interessi legali ed alle spese di giudizio.
A seguito del riportato Atto di Citazione il Dott. D D si è costituito
in giudizio con Comparsa del 13 marzo 2007 (depositata il 14 marzo 2007)
dell'Avv. Giovanni Tarantini e dell'Avv. Donato Antonucci, con la quale sono
state contestate , in fatto ed in diritto, le richieste della Procura
Regionale.
I citati difensori hanno, innanzitutto, puntualizzato, in particolare,
che il Dott. D - dopo aver ricevuto la nomina a Direttore Sanitario dell'A.S.L.
n. 3 di Foligno - ha chiesto, con nota del 28 settembre 1998, al Direttore
Generale di detta A.S.L. l'autorizzazione a conservare l'incarico di
componente del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di
Foligno S.p.a. per il triennio 1998/2000, mettendo in evidenza che la
richiesta autorizzazione è stata concessa con nota del 30 settembre 1998 del
predetto Direttore Generale, il quale con note del 17 e del 19 aprile 2001 ha
concesso al convenuto anche l'autorizzazione a svolgere l'incarico di
Presidente del Consiglio di Amministrazione della indicata Cassa di Risparmio
per il triennio 2001/2003.
I citati difensori hanno, inoltre, puntualizzato che - a seguito della
nomina del Dott. D a Direttore Generale dell'A.S.L. n. 4 di X (Delibera
G.R. n. 863 del 24 giugno 2003;
Decreto P.G.R. del 30 giugno 2003; stipulazione in data 17 luglio 2003 del
contratto di prestazione d'opera intellettuale) - ad una interrogazione
depositata il 7 luglio 2003 (che aveva sollevato la questione della
illegittimità della indicata nomina per incompatibilità con la carica di
Presidente del C.d.A. della Cassa di Risparmio di Foligno) l'Assessore
Regionale alla Sanità nel Consiglio Regionale del 24 luglio 2003 aveva
affermato, al riguardo, che “il rapporto del Dott. D con la Cassa di
Risparmio di Foligno….non è un rapporto di lavoro” e che “non esiste
alcun motivo per cui il Dott. D non poteva essere nominato….Direttore
Generale dell'A.S.L. n. 4”.
A giudizio della difesa “non appare del tutto corretta” la
ricostruzione normativa operata dalla Procura Regionale tesa a dimostrare che
“il rapporto di lavoro del Direttore Generale deve intendersi incompatibile
con ogni e qualsiasi altra attività autonoma o dipendente, di analogo o
diverso contenuto professionale”, osservando, in particolare, che “il
rapporto di lavoro del Direttore Generale era ed è sempre rimasto svincolato
da ogni obbligo di orario, soggetto esclusivamente ai risultati fissati dal
datore di lavoro Regione, periodicamente verificati”, e che “per quanto
riguarda la dedotta violazione della regola della esclusività del rapporto,
essa non è configurabile, poiché i componenti degli organi di una società
per azioni non sono in alcun modo configurabili come legati alla società da
un rapporto di lavoro subordinato, né, tantomeno, svolgono per la stessa una
attività di prestazione professionale”.
Ritenuto che “non vi è stata….da parte del (Dott.) D violazione
del principio di esclusività del rapporto di lavoro”, la difesa ha, poi,
fatto presente che “per quel che attiene al mancato assolvimento dei propri
compiti….è la Regione, quale datore di lavoro, ad avere titolo a valutare
l'attività dei Direttori Generali, avendo riguardo al raggiungimento degli
obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare
riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari”
e che “la stessa Regione procede alla risoluzione del contratto in caso di
disavanzo e di mala amministrazione”.
A tale ultimo riguardo la difesa ha osservato che - mentre il datore di
lavoro Regione ha “ritenuto compatibile le cariche assunte dal Direttore
Generale nel C.d.A. della Cassa di Risparmio di Foligno S.p.a. sia al momento
della stipula del contratto e sia nella fase del rapporto, avendo il Dott. D
assicurato la professionalità, efficienza e funzionalità richieste dalla
legge e comprovate dal raggiungimento dei risultati assegnati e dalle
verifiche effettuate anche dal Collegio dei Revisori” - “la Procura
smentisce la Regione, non sulla base di specifici e comprovati elementi di
fatto, ma di un ragionamento puramente formale”, “sulla base di una
pretesa incompatibilità tra incarichi e, soprattutto, in base alla
presunzione….che le cariche ricoperte dal (Dott.) D non possono avergli
consentito di adempiere con efficienza e funzionalità ai compiti, oneri e
responsabilità connessi al rapporto di lavoro di Direttore Generale”.
Sostenuto che “il danno erariale presuppone pur sempre la violazione
di specifiche normative alla quale deve essere immediatamente correlato un
effetto lesivo per la Pubblica Amministrazione di tipo patrimoniale, o
comunque valutabile dal punto di vista economico, la difesa ha affermato che
“la giurisprudenza invocata dalla Procura a supporto della propria tesi non
appare riferibile al caso di specie” e che “ciò che va escluso nel caso
del Dott. D è - innanzittutto - la illiceità del comportamento, non avendo
questi assolutamente violato il divieto della esclusività del rapporto di
lavoro di Direttore Generale” e non potendosi costruire il danno erariale in
via esclusivamente presuntiva, osservando - inoltre - che nel caso di libertà
nella organizzazione del proprio tempo ed impegno, i principali criteri di
riferimento sono “i risultati raggiunti e soprattutto il buon esercizio
delle funzioni pubbliche…chiamate ad esercitare”.
A giudizio della difesa, “appare avulsa dal contesto sistematico e
normativo di riferimento “la tesi della Procura, che - “partendo dalla
qualificazione giuridica come negozio ad evidenza pubblica -…giunge alla
conclusione che l'illegittimità dell'affidamento travolgerebbe lo stesso
contratto di diritto privato”, non essendo “affatto scontato che la
qualificazione del rapporto contrattuale accolta dalla Procura sia quella
corretta” e non potendosi parlare di carattere globalizzante degli incarichi
in questione, atteso che “la gravosità delle incombenze si è esaurita
nella partecipazione alle riunioni del C.d.A., del Comitato Esecutivo e
dell'Assemblea, non essendo il (Dott.) D personalmente destinatario di deleghe
operative” e “nel caso della Holding Intesa Bci, la delega di gran parte
delle funzioni ad un consigliere delegato ha ricondotto la presenza del (Dott.)
D ad una partecipazione di carattere solo formale”, mentre “ la presenza
fisica….presso l'A.S.L. è stata, invece, pressochè giornaliera e comunque
indiscutibilmente adeguata”, come dimostra il fatto che “i risultati
assegnati sono stati sempre raggiunti”.
La difesa ha, quindi, sostenuto che non è configurabile la colpa grave
in capo al convenuto, perché “non vi era né vi poteva essere nel (Dott.) D
coscienza dell'antigiuridicità del proprio comportamento” - innanzitutto -
nella considerazione che “la esclusività del rapporto di lavoro quale
Direttore Generale doveva intendersi come incompatibilità con altro rapporto
di lavoro autonomo o subordinato, ma non certo con attività diverse, non
lavorative e conciliabili con i compiti e le responsabilità proprie della
carica di Direttore Generale” ed - in secondo luogo - nella considerazione
che nella risposta ufficiale fornita dall'Assessore alla Sanità alla
ricordata interrogazione nel corso della seduta del Consiglio Regionale del 24
luglio 2003 “fu la stessa Regione….a valutare e riconoscere la piena
compatibilità e conciliabilità dell'incarico di Presidente del C.d.A. della
Cassa di Risparmio di Foligno S.p.A. (ed in questa veste anche di componente
del C.d.A. della Holding) con il rapporto di lavoro di Direttore Generale
della A.S.L. n. 4”.
In merito, poi, ai profili relativi al presunto danno ed alla sua
quantificazione, la difesa ha fatto presente, in particolare, che l'Atto di
Citazione - cercando “di sanzionare una condotta asseritamente illegittima,
senza indicare in cosa si sia concretizzato il danno” - si è limitato “ad
affermare apoditticamente che ad un presunto minore impegno del Direttore
Generale non poteva non conseguire un pregiudizio per la A.S.L. anche in
termini di immagine”, non individuando in concreto “in cosa si sia
tradotto il cattivo esercizio delle funzioni pubbliche di amministrazione e di
gestione di pubbliche risorse affidate contrattualmente al (Dott.) D” e non
offrendo, tantomeno, elementi oggettivamente idonei ad individuare una lesione
all'immagine.
Per quanto attiene alla posta del danno patrimoniale in senso stretto
(quantificata in Euro 283.542,00) la difesa ha messo in rilievo che il
parametro adoperato….è solo quello di una quota parte del trattamento
annuale percepito dal Dott. D, prima come Direttore Sanitario dell'A.S.L. n. 3
di Foligno (Euro 33.804,00 per l'anno 2001, pari
ai 4/12 del compenso ricevuto) e poi come Direttore Generale dell'A.S.L.
n. 4 di X (i 2/3 del compenso per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006,
indicati, rispettivamente, in Euro 36.725,00, Euro 88.144,00, Euro 88.144,00
ed Euro 36.725,00)” e che tale parametro “non risulta nemmeno agganciato
al fattore tempo, cioè al numero di giorni/ore dedicate….all'incarico
presso l'Istituto di Credito”.
A giudizio della difesa ne deriva - in merito a quanto appena osservato
- “una inaccettabile forma di quantificazione di tipo forfettario, che
prescinde dalla puntuale indicazione del danno e che assume proprio quella
natura sanzionatoria di una mera inosservanza degli obblighi di servizio, che
lo stesso Requirente afferma che non possa concretizzare e/o porsi in
collegamento con una responsabilità per danno erariale”.
Per quanto attiene alla posta del danno all'immagine ed al prestigio
della P.A. (quantificata in Euro 50.000,00) la difesa ha sottolineato - in
particolare - che l'Atto di Citazione non va oltre generiche affermazioni “senza,
tuttavia, fornire un qualche elemento probatorio a supporto del denunciato
gravissimo pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione sanitaria umbra e
della sanità pubblica in genere”, non ritenendo, inoltre, che possano
prendersi in considerazione gli articoli apparsi sulla stampa locale alla fine
di novembre 2005, “poiché questi si limitano a riportare la cronaca non di
un disservizio in seno all'Ente…., bensì di un attacco strumentale di
natura politica, che nulla aveva a che fare con l'attività
dell'Amministrazione sanitaria in sé considerata”.
In conclusione, gli Avv.ti Tarantini ed Antonucci hanno chiesto di
dichiarare “l'inconfigurabilità e l'assenza di responsabilità del Dott. D
D, anche con riferimento all'insussistenza e/o inconsistenza del danno,
prosciogliendolo da tutti gli addebiti mossigli”, ordinando, altresì “forme
di pubblicizzazione della pronuncia di proscioglimento sui quotidiani locali,
al fine di ripristinare appieno di fronte all'opinione pubblica il decoro
e la dignità personale del (predetto) Dott. D D”, con vittoria di
spese, funzioni, ed onorari di giudizio.
Alla discussione avvenuta alla Udienza pubblica del 3 aprile 2007 il
P.M. ed i difensori del convenuto hanno compiutamente illustrato i rispettivi
atti scritti, ulteriormente argomentando e ribadendo - in conclusione - le
rispettive posizioni e le rispettive richieste.
La causa è, quindi, passata in decisione. Considerato
in DIRITTO I
- PREMESSA
La pretesa attrice
di cui all'Atto di Citazione in giudizio n. G 2006/00019 del 6 ottobre 2006
del Sostituto Procuratore Generale dell'Umbria della Corte dei Conti nei
confronti del Sig. D D (nella passata qualità di Direttore Generale dell'A.S.L.
n. 4 di X) ha alla base - come è stato specificatamente riportato in
FATTO - la valutazione del danno erariale di Euro 333.542,00 subito dalla
predetta Azienda Sanitaria, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi
legali ed alle spese di giudizio.
La vicenda in causa attiene al fatto che - come accertato dal Comando
Nucleo Provinciale della Polizia Tributaria di X - il predetto Dott. D,
nonostante la normativa in materia sanitaria (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517; D.P.C.M.19 luglio 1995 n. 502; Legge 30
novembre 1998, n. 419; D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229) stabilisse
l'incompatibilità della carica di Direttore Generale e di Direttore Sanitario
della A.S.L. con qualsiasi altro lavoro dipendente od autonomo (“il rapporto
di lavoro del Direttore Generale…..è esclusivo ed è regolato da contratto
di diritto privato”), ha svolto nello stesso periodo di tempo i seguenti
incarichi: 1) Direttore
Generale dell'A.S.L. n. 4 di X dal 1 luglio 2003 con scadenza il 30 giugno
2006; 2)
ancor prima, Direttore Sanitario dell'A.S.L. n. 3 di Foligno dal 1
agosto 1998 al 30 aprile 2001 ed, a seguito di dimissioni da tale incarico,
Responsabile dell'Ufficio di coordinamento di Staff della medesima A.S.L. fino
al 30 giugno 2003; 3)
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di
Foligno dal 9 aprile 2001, riconfermato in tale incarico in data 2 aprile
2004; antecedentemente nella stessa Cassa aveva ricoperto le cariche di
Amministratore (dal 1992), di Consigliere di Amministrazione (dall'8 marzo
1995) e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (dal 20 aprile
2000); 4)
Consigliere della Holding Intesa BCI Casse del Centro dall'11 aprile
2002, riconfermato in tale incarico in data 11 aprile 2005. L'Atto di Citazione -
dopo aver messo in rilievo che il contratto di lavoro sottoscritto il 17
luglio 2003 dal Dott. D è da qualificare come “contratto ad evidenza
pubblica” in ragione del fatto che il relativo Avviso pubblico per la
formazione dell'elenco degli idonei alla nomina a Direttore Generale della
A.S.L. è stato approvato con D.G.R. ed è stato preceduto dalla pubblicazione
nella G.U. e nel BUR - ha sottolineato che - nonostante la chiara previsione
di “incompatibilità di tale tipo di rapporto……con l'esercizio di
qualsivoglia altra attività lavorativa, autonoma o dipendente, di analogo o
diverso contenuto professionale” - il convenuto ha ricoperto
contemporaneamente ben 3 incarichi, “ognuno, per di più, con una propria
sede amministrativa differente dalle altre: X per la A.S.L.; Foligno per
la Cassa di Risparmio; e Spoleto, per la Holding Intesa BCI Centro S.p.a.”,
con distanza topografica tra loro “tutt'altro che trascurabile” e “con
impegno e presenza fisica presso ognuno di loro non così marginale e
residuale”, come sostenuto dalla difesa del convenuto.
A giudizio della Procura Regionale il comportamento tenuto nella
circostanza dal Dott. D - che nelle Premesse del contratto di lavoro con la
A.S.L. n. 4 di X aveva espressamente dichiarato di non versare in
condizioni di incompatibilità, conflitto di interessi, divieto di cumulo di
incarichi, sospensioni e/o decadenze - è connotato da colpa grave, non
soltanto per aver fatto una dichiarazione non veritiera che ha indotto in
errore la A.S.L. (percependo, così, indebitamente il relativo trattamento
economico, “riscosso, peraltro, in modo senza dubbio consapevole”), ma per
il “grave disinteresse (manifestato) nell'espletamento delle proprie
funzioni, la negligenza massima e la deviazione dal modello di condotta
connesso ai propri compiti”, nonché per la “cosciente (e) grave
violazione degli obblighi assunti, in assenza di oggettive ed eccezionali
difficoltà esimenti, anzi, al contrario, in presenza - come nella specie -
della palese prevedibilità del danno connesso all'atteggiamento tenuto”.
L'Atto di Citazione ha, quindi, osservato che “la registrata
violazione dell'obbligo del <<tempo pieno e dell' esclusività>>
comporta….di per sé che in favore dell'Ente è stata resa una prestazione
minore rispetto al dovuto, con conseguente danno erariale” ed ha
quantificato in Euro 283.542,00 il “danno patrimoniale in senso stretto”
di cui deve rispondere il Dott. D, così suddiviso: a) Euro 33.804,00,
pari a 4/12 dell'ammontare percepito dal convenuto dalla A.S.L. n. 3 di
Foligno, per l'anno 2001, in qualità di Direttore Sanitario fino all'aprile
2001; b)
Euro 36.725,00, pari a 2/3 dell'ammontare percepito dal convenuto dalla
A.S.L. n. 4 di X, per l'anno 2003, in qualità di Direttore Generale; c)
Euro 88.144,00, pari a 2/3 dell'ammontare percepito dal convenuto dalla
A.S.L. n. 4 di X, per l'anno 2004, in qualità di Direttore Generale; d)
Euro 88.148,00, pari a 2/3 dell'ammontare percepito dal convenuto dalla
A.S.L.n. 4 di X, per l'anno 2005, in qualità di Direttore Generale; e)
Euro 36.725,00, pari a 2/3 dell'ammontare percepito dal convenuto dalla
A.S.L. n. 4 di X, per l'anno 2006, in qualità di Direttore Generale. A giudizio della Procura
Regionale - “in relazione all'illegittimo comportamento posto in essere (dal
Dott. D) nell'espletamento di una attività di pubblico servizio nell'ambito
sanitario”, che ha avuto notevole risonanza nell'opinione pubblica -
sussiste anche il “danno all'immagine ed al prestigio dell'Amministrazione
sanitaria”, quantificato in via equitativa ex art.1226 c.c. in Euro
50.000,00, sulla base di parametri di tipo soggettivo, oggettivo e sociale.
In conclusione, l'Atto di Citazione ha chiesto la condanna del Dott. D
al pagamento della somma complessiva di Euro 333.542,00, di cui Euro
283.542,00 a titolo di “danno patrimoniale in senso stretto” ed Euro
50.000,00 a titolo di “danno all'immagine ed al prestigio
dell'Amministrazione sanitaria”, oltre alla rivalutazione monetaria, agli
interessi legali ed alle spese di giudizio.
L'Atto di Citazione è stato fortemente avversato, in fatto ed in
diritto, con Comparsa di costituzione in giudizio (depositata in data 14 marzo
2007) dell'Avv. Giovanni
Terantini e dell'Avv. Donato Antonucci, per conto del convenuto.
Con diffuse ed articolate argomentazioni (riferite dettagliatamente in
FATTO) i citati difensori hanno fatto presente, in particolare, che il Dott. D
- dopo aver ricevuto la nomina a Direttore Sanitario dell'A.S.L. n. 3 di
Foligno - è stato autorizzato dal Direttore Generale di detta A.S.L. con nota
del 30 settembre 1998 a conservare l'incarico di componente del Consiglio di
Amministrazione della Cassa di Risparmio di Foligno S.p.a. per il triennio
1998/2000 e con note del 17 e 19 aprile 2001 a svogere l'incarico di
Presidente del Consiglio di Amministrazione della indicata Cassa di Risparmio
per il triennio 2001/2003.
Osservato che il rapporto di lavoro del Direttore Generale è “svincolato
da ogni obbligo di orario” ed è “soggetto esclusivamente ai risultati”,
la difesa ha fatto presente che il Dott. D non ha violato il principio di
esclusività del rapporto, avendo assicurato presso la A.S.L. n. 4 di X la
professionalità, efficienza e funzionalità richieste dalla legge e
comprovate dal raggiungimento dei risultati assegnati e verificati.
A giudizio della difesa “la Procura smentisce la Regione, non sulla
base di specifici e comprovati elementi di fatto, ma di un ragionamento
puramente formale” tenuto anche conto che nella fattispecie non può
parlarsi di carattere globalizzante degli incarichi in questione, la cui
gravosità “si è esaurita nella partecipazione alle riunioni del C.d.A.,
del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea”, mentre “la presenza fisica….presso
l'A.S.L. è stata, invece, pressochè giornaliera e comunque indiscutibilmente
adeguata”, come dimostrano i risultati raggiunti.
La difesa ha, quindi, sostenuto che non è configurabile la colpa grave
in capo al convenuto, perché - in relazione a quanto osservato - “non vi
era né vi poteva essere nel (Dott.) D coscienza dell'antigiuridicità del
proprio comportamento” e che non sussiste il presunto danno, atteso che
l'Atto di Citazione si è limitato “ad affermare apoditticamente che ad un
presunto minore impegno del Direttore Generale non poteva non conseguire un
pregiudizio per la A.S.L. anche in termini di immagine”.
Per quanto attiene alla posta del danno patrimoniale in senso stretto
(quantificata in Euro 283.542,00) ed alla posta del danno all'immagine ed al
prestigio della P.A. (quantificata in Euro 50.000,00) la difesa ha
sottolineato - in particolare - che l'Atto di Citazione non va oltre generiche
affermazioni con inaccettabili forme di quantificazione forfettaria e non
fornisce alcun elemento probatorio a supporto del denunciato gravissimo
pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione sanitaria.
In conclusione, gli Avv.ti Tarantini ed Antonucci hanno chiesto di
dichiarare “l'inconfigurabilità e l'assenza di responsabilità del Dott. D
D, anche con riferimento all'insussistenza e/o inconsistenza del danno,
prosciogliendolo da tutti gli addebiti mossigli”, ordinando, altresì, forme
di pubblicizzazione della pronuncia di proscioglimento sui quotidiani locali,
al fine di ripristinare appieno difronte all'opinione pubblica il decoro e la
dignità personale del (predetto) Dott. D d”, con vittoria di spese,
funzioni ed onorari di giudizio. II
- MERITO
Il Collegio è
tenuto, nella fattispecie concreta del presente giudizio, a verificare la
reale sussistenza del danno erariale, e la sua quantificazione, e ad accertare
la sussistenza, in capo al convenuto, della responsabilità amministrativa
contabile in presenza del nesso di causalità nella condotta illecita
commissiva od omissiva tenuta dallo stesso in presenza dell'elemento
soggettivo del dolo o della colpa grave, come richiesto dalla vigente
normativa in materia, recata - da ultimo - dall'art. 58 della legge 8 giugno
1990, n. 142 (ora art. 93 del T.U. n. 267 del 18 luglio 2000); dall'art. 2
della legge 8 ottobre 1984, n. 658; dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19; dalla
legge 14 gennaio 1994, n.20; e della legge 20 dicembre 1996, n. 639.
Come è stato diffusamente riferito in precedenza la Procura Regionale
ha sostenuto che il dott. D ha violato la normativa concernente il rapporto di
lavoro di Direttore Generale di Aziende Sanitarie, pervenendo ad una
situazione di incompatibilità perché ha svolto contemporaneamente - e su
questo non vi è contestazione - tre diversi incarichi, con sedi poste a
distanza “tutt'altro che trascurabile” (a X, quale Direttore Generale
della A.S.L. n. 4 della Regione Umbria; a Foligno, quale Presidente del
Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Foligno; a Spoleto,
quale Consigliere di Amministrazione della Holding Intesa Bci Casse del
Centro) e “con impegno e presenza fisica presso ognuno di loro non così
marginale e residuale”, come sostenuto dalla difesa del citato convenuto, la
quale - come in precedenza ampiamente riferito - ha avversato con diffuse ed
articolate argomentazioni la pretesa attorea.
Prima di addentrarsi nel merito della vicenda in discussione si ritiene
utile soffermarsi sulla normativa di riferimento ed - in particolare - su
quella concernente il rapporto di lavoro dei Direttori Generali e dei
Direttori Sanitari delle A.S.L.
A seguito della legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, con l'articolo
3, comma 6, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 - come sostituito dall'art. 4
del D.Lgs 7 dicembre 1993, n. 517 - è stato previsto che “il rapporto di
lavoro del Direttore Generale (del Direttore Amministrativo e del Direttore
Sanitario) è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato (settimo
periodo)….I contenuti di tale contratto….sono fissati…con Decreto del
presidente del Consiglio dei Ministri” (ottavo periodo).
Il Regolamento approvato con il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 (“Regolamento
recante norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore
Amministrativo e del Direttore Sanitario delle Unità Sanitarie Locali e delle
Aziende Ospedaliere”) - come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 31 maggio
2001, n. 319 - ha previsto, per quanto interessa in questa sede, nell'articolo
1: a) al comma 2 che “il rapporto di lavoro del Direttore Generale è
esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato di durata non
inferiore a tre e non superiore a cinque anni rinnovabile”; b) al comma 4
che “ con la sottoscrizione del contratto di lavoro il Direttore Generale si
impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo
a favore dell'Ente cui è preposto”; c) ed al comma 5 che “al Direttore
Generale è attribuito il trattamento economico onnicomprensivo”.
Dopo la legge 17 ottobre 1994, n. 590, e dopo la legge 30 novembre
1998, n. 419, l'articolo 3 del D.Lgs 19 giugno 1999, n. 229, ha abrogato il
settimo periodo del comma 6 del riportato articolo 3 del D.Lgs n. 502/1992 ed
ha aggiunto in tale Decreto Legislativo l'articolo 3 bis, che ha previsto: a)
al comma 8 che “il rapporto di lavoro del Direttore Generale, del Direttore
Amministrativo e del Direttore Sanitario è esclusivo ed è regolato da
contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a
cinque anni, rinnovabile”; b) ed, al comma 10, che “la carica di Direttore
Generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro
dipendente o autonomo”.
La Regione Umbria con Legge Regionale n. 11 del 21 marzo 1995 ha
emanato apposite disposizioni di carattere generale in ordine alla “Disciplina
delle nomine di competenza regionale” in Enti ed Aziende dipendenti,
Società a partecipazione regionale ed in altri organismi pubblici e privati,
prevedendo - tra l'altro - specifiche norme in materia di “Condizioni di
inelegibilità ed incompatibilità” (art. 3), di “Divieto di cumulo e
reincarichi” (art. 4), di “Doveri inerenti al mandato” (art. 10) e di
“Procedimento per la dichiarazione di decadenza o per la revoca” (art.
11).
Con la Legge Regionale n.
3 del 20 gennaio 1998 la Regione Umbra ha, poi, emanato apposite disposizioni
per disciplinare l'Ordinamento del sistema sanitario regionale”, prevedendo
- per quanto interessa, in particolare, in questa sede - nell'articolo 12: a)
al comma 1 che “la nomina del Direttore Generale è di competenza della
Giunta Regionale, che vi provvede, secondo le modalità ed i requisiti
stabiliti dalla legge”; b) ed, al comma 3, che “l'efficacia della nomina
è subordinata alla stipula di apposito contratto quinquennale di diritto
privato tra il Presidente della Giunta Regionale ed il Direttore Generale
nominato, secondo uno schema adottato dalla Giunta Regionale, in conformità
con i contenuti fissati dal D.P.C.M. di cui al comma 6 dell'articolo 3 del
D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni” (sopra
riportati).
Sulla base della normativa statale e regionale in precedenza riferita
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Umbria 30 giugno 2003,
n. 172, il Dott. D D è stato nominato “Direttore Generale dell'Azienda
A.S.L. n. 4 con sede in X”. In data 17 luglio 2003 è stato sottoscritto
tra il citato Presidente della Giunta Regionale ed il citato Dott. D il
conseguente “Contratto di prestazione d'opera intellettuale”, dove è
stato precisato - per quanto più specificatamente interessa in questa sede -:
a) in Premessa, che “i contenuti del contratto di lavoro del Direttore
Generale sono disciplinati dal D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, così come
modificato ed integrato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319” e che “con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 957 del 1 luglio 2003 è stato
approvato lo schema di contratto di lavoro del Direttore Generale delle
Aziende Sanitarie Regionali dell'Umbria”; b) nell'articolo 1, che l'incarico al predetto
Direttore Generale “è conferito ai sensi dell'articolo 3, comma 6, e
dell'articolo 3 bis del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 12 della legge regionale
20 gennaio 1998, n. 3, e sue modificazioni ed integrazioni”; c) nell'articolo 2, che il Dott. D “si impegna a
svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della Azienda, le
funzioni di Direttore Generale stabilte del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla legge regionale 20
gennaio 1998, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni; d) nella “Dichiarazione” allegata al contratto,
dove il medesimo Direttore Generale “dichiara”: 1) “di non
trovarsi, in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste
dall'articolo 3, comma 9, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni”; 2)
“di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inelegibilità o
incompatibilità previste dall'articolo 3 della Legge Regionale 21 marzo 1995,
n. 11, e sue modificazioni ed integrazioni e di non rientrare nelle
fattispecie di cui all'art. 4 della citata Legge regionale n. 11/1995 (divieto
cumulo incarichi)”; 3)
“di non trovarsi in alcuna situazione che può determinare conflitti
di interesse con l'incarico assunto”. Ripercorsa la normativa
che disciplina il rapporto di lavoro dei Direttori Generali e dei Direttori
Sanitari delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere e richiamati gli
aspetti principali - rilevanti in questa sede - del contratto di lavoro
stipulato dal Dott. D nella qualità di Direttore Generale della A.S.L. n. 4
con sede in X, il Collegio si è formato il convincimento che il
comportamento tenuto nella circostanza dal citato convenuto sia connotato -
per quanto attiene al danno patrimoniale in senso stretto - da colpa grave al
limite del dolo, e più precisamente da “dolo contrattuale” (nei termini
che saranno specificati nel seguito), ritenendo, inoltre, che le
considerazioni e le osservazioni formulate dalla difesa del convenuto - pur
apprezzabili per lo sforzo argomentativo espresso - non risultano, tuttavia,
idonee a superare le conclusioni alle quali è pervenuto l'organo giudicante. Come si è riportato specificatamente in
FATTO, i difensori del convenuto - dopo aver richiamato la risposta ad una
interrogazione fornita dall'Assessore alla Sanità della Regione Umbria nel
Consiglio Regionale del 24 luglio 2003(“il rapporto del Dott. D con la Cassa
di Risparmio di Foligno….non è un rapporto di lavoro…; non esiste alcun
motivo per cui il (predetto) Dott. D non poteva essere nominato…Direttore
Generale dell'A.S.L. n. 4”) - hanno osservato, in particolare, che il
rapporto di lavoro del Direttore Generale della A.S.L. è “svincolato da
ogni obbligo di orario” ed è “soggetto esclusivamente ai risultati”,
per cui non è configurabile, nella fattispecie, la dedotta violazione della
regola della esclusività del rapporto di lavoro, atteso che il citato
convenuto ha assicurato, presso la A.S.L. n. 4 di X, la professionalità,
efficienza e funzionalità richieste dalla legge e comprovate dal
raggiungimento dei risultati assegnati e verificati e che per quanto attiene
all'incarico intrattenuto presso la Cassa di Risparmio di Foligno si è
trattato di attività svolta quale organo di una S.p.A., nei cui confronti non
sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato né di prestazione
professionale. La difesa del convenuto ha, inoltre,
sottolineato che, nel caso di libertà nella organizzazione del proprio tempo
e d'impegno, i principali criteri di riferimento sono “i risultati raggiunti
e soprattutto il buon esercizio delle funzioni pubbliche…chiamate ad
esercitare”, facendo presente che nella fattispecie non può parlarsi di
carattere globalizzante degli incarichi in questione, la cui gravosità “si
è esaurita nella partecipazione alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione, del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea, non essendo il
(Dott.) D personalmente destinatario di deleghe operative”, mentre “la
presenza fisica…presso la A.S.L. è stata, invece, pressochè giornaliera e
comunque indiscutibilmente adeguata”, come dimostra il fatto che “i
risultati assegnati sono stati sempre raggiunti”. In buona sostanza, i difensori del convenuto
hanno sostenuto che nella fattispecie non è stata violata la regola della
esclusività del rapporto di lavoro richiesta dalla vigente normativa al
Direttore Generale della A.S.L. n. 4 di X, in quanto in tale incarico -
come appena detto - “i risultati assegnati sono stati sempre raggiunti” e
negli altri due incarichi ricoperti contemporaneamente dal Dott. D nella
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa di
Risparmio di Foligno e nella qualità di Consigliere di Amministrazione della
Holding Intesa Bci Casse del Centro il citato interessato non era legato alle
predette istituzioni da un rapporto di lavoro subordinato né di prestazione
professionale, oltre al fatto che presso ognuna di tali istituzioni l'impegno
di lavoro e la presenza fisica sono stati marginali e residuali. Il Collegio deve osservare, al riguardo, che
con il D.Lgs n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, si è
provveduto al riordino della disciplina in materia sanitaria disponendo
l'accorpamento di più Unità Sanitarie Locali (previste dalla precedente
disciplina) nell'Azienda Sanitaria ed affidando tutti i poteri di gestione e
di rappresentanza delle neo costituite Aziende
alla nuova figura professionale del Direttore Generale, con la specifica
previsione che lo stesso dovesse essere legato alla A.S.L. da un rapporto di
lavoro di diritto privato di durata non superiore al quinquennio,
caratterizzato dal “tempo pieno “ e dalla “esclusività” delle
funzioni, incompatibili con il contemporaneo svolgimento di ogni altro
incarico ed attività, comunque denominata, sia dipendente che autonoma. A questa conclusione interpretativa il
Collegio è pervenuto in base all'analisi attenta della normativa statale e
regionale in precedenza riportata, sottolineando - in proposito - che le
espressioni usate nella riferita normativa portano tutte a ritenere che la
finalità perseguita è stata quella di assicurare che non fossero distratte
verso altre direzioni, verso altri scopi e verso altre attività comunque
denominate tutte le energie lavorative del Direttore Generale della A.S.L.,
alla cui nuova figura sono stati attribuiti tutti i rilevanti, notevoli,
gravosi e complessi compiti di gestione e di rappresentanza della neo
istituita A.S.L. tant'è che - ad
ulteriore specificazione delle regole del “tempo pieno” e della “esclusività”
del rapporto di lavoro di cui si è detto - il citato Regolamento approvato
con D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 (come modificato ed integrato dal D.P.C.M.
31 maggio 2001, n. 319) ha previsto nell'articolo 1, comma 4, che “con la
sottoscrizione del contratto di lavoro il Direttore Generale si impegna a
prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a
favore dell'Ente cui è preposto”. Precisato che quest'ultima disposizione
regolamentare non è stata
modificata dalla successiva normativa intervenuta in materia sanitaria ed è
tuttora in vigore, si sottolinea anche che - per quanto attiene al caso di
specie - il Dott. D, nel sottoscrivere il contratto di lavoro di Direttore
Generale, si è espressamente impegnato - come in precedenza già
evidenziato - “a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a
favore della Azienda, le funzioni di Direttore Generale stabilite dal
D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché dalla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, e successive
modificazioni ed integrazioni”, sottoscrivendo, inoltre, una apposita
Dichiarazione, allegata al predetto contratto, in merito alla quale si
segnala nuovamente - tra le già riferite dichiarazioni rese - quella “di
non trovarsi in alcuna situazione che può determinare conflitti di interesse
con l'incarico assunto”. In conclusione, sulla base di quanto
osservato e sottolineato, si deve ritenere che il rapporto di “esclusività”
e di “tempo pieno” del Direttore Generale della A.S.L. si riferisce ad una
prestazione esclusiva in senso proprio, nel senso - cioè - che tutte le
energie lavorative del predetto Direttore Generale debbono essere interamente
dedicate all'Azienda sanitaria, non essendo ipotizzabile, né consentito, che
potesse residuare altro spazio ed altro tempo per lo svolgimento di qualsiasi
altro incarico o di qualsiai altra attività lavorativa o professionale,
autonoma o dipendente, comunque denominata (cfr. in termini, Corte dei Conti:
Sez. III Giurisd. Centrale d'Appello, Sent. 175/2003 del 16 aprile 2003; Sez.
Giurisd. Reg. Puglia, Sent. 647/2004 del 5 agosto 2004; Sez. III Giurisd.
Centrale d'Appello, Sent. n. 502/2005 del 31 agosto 2005). In tale accezione del rapporto di “esclusività”
e di “tempo pieno” rientrano, chiaramente, anche gli incarichi riguardanti
le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Consigliere di
Amministrazione in Società per Azioni, pubbliche o private, ed in Società
come le Banche e le Casse di Risparmio, i cui impegni - contrariamente a
quanto affermato apoditticamente dalla difesa del convenuto - sono da ritenere
indubbiamente delicati, complessi, assorbenti e connotati da un notevole grado
di responsabilità, tant'è che tali incarichi sono normalmente molto ben
retribuiti. Per quanto attiene, in particolare, il caso
di specie, - tenuto presente che l'incarico di Direttore Generale presso la
A.S.L. n. 4 con sede in X è da definire, in base alla normativa in
precedenza riportata, “esclusivo” ed “a tempo pieno”, e, perciò,
assolutamente assorbente di tutte le energie lavorative del Dott. D - si deve
ancora sottolineare - come è stato più volte indicato - che lo stesso
professionista contemporaneamente ha svolto, peraltro in sedi diverse ed a
distanza non trascurabile , anche gli indicati incarichi di Presidente del
Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Foligno e di
Consigliere di Amministrazione della Holding Intesa BCI Casse del Centro con
sede in Spoleto, con impegni, non così marginali e secondari - come
vorrebbero apoditticamente sostenere i difensori del convenuto -, ma con
impegni non compatibili sostanzialmente con l'incarico di Direttore Generale
della A.S.L. n. 4 di X, perché da ritenere - come già detto - incarichi
indubbiamente delicati, complessi, assorbenti e connotati da un notevole grado
di responsabilità (per le cui attività il citato convenuto ha percepito
compensi di indubbia rilevanza e consistenza), .senza contare le non
trascurabili situazioni di possibili conflitti di interesse che possono essere
insorti, in una realtà di modeste dimensioni territoriali come quella umbra,
tra l'A.S.L. n. 4 della Regione Umbria e le attività bancarie svolte da un
Istituto di Credito a carattere locale come la più volte menzionata Cassa di
Risparmio di Foligno. Quanto ora sottolineato serve ad affermare
che gli incarichi svolti presso le citate Cassa di Risparmio ed Holding Intesa
BCI - essendo anche essi da ritenere, come si è detto, particolarmente
delicati, complessi, impegnativi e connotati da un elevato grado di
responsabilità - non hanno indubbiamente consentito che il Dott. D potesse
materialmente assicurare alla A.S.L. n. 4 di X tutte le sue energie
lavorative e tutto il tempo richiesto dalle disposizioni normative in
precedenza riportate, analizzate ed interpretate. In definitiva, la prestazione fornita dal
Dott. D presso la A.S.L. n. 4 di X - in ragione degli altri impegnativi e
remunerativi incarichi dallo stesso svolti -
non è stata necessariamente ed inevitabilmente effettuata con il
necessario grado di impegno “a tempo pieno” ed “esclusivo” richiesto
dalla riferita vigente normativa nella materia che ci occupa e non è stata -
quindi - correttamente commisurata al trattamento economico corrisposto, che
è stato - perciò - sicuramente superiore, e comunque eccedente, rispetto
alla minore ed effettiva prestazione lavorativa resa. Consegue da ciò il
danno erariale del quale è stato chiamato a rispondere il convenuto. Né - al riguardo - può essere condiviso
quanto sostenuto dalla difesa del convenuto circa il fatto che la prestazione
fornita dal Dott. D presso l'A.S.L. n. 4 di X è stata comunque
soddisfacente e rispondente alle necessità dell'Ente, come sarebbe stato
dimostrato dall'avvenuto raggiungimento dei risultati assegnati. Ciò - come
affermato, sia pure ad altro titolo e per altra fattispecie, nella citata
Sentenza n. 302/2005 della Sez. III Giurisd. Centrale d'Appello - “non ha
rilievo decisivo nel contesto dell'accertamento sulla sussistenza di una
responsabilità amministrativa, ma rileva - se mai - nell'ambito della
verifica dei risultati, ai fini dell'accertamento sulla sussistenza di una
eventuale responsabilità dirigenziale, che è - tuttavia - estranea alla
materia di questo giudizio” In relazione all'illegittimo comportamento
posto in essere del Dott. D nell'espletamento di una attività di pubblico
servizio nell'ambito sanitario, la Procura Regionale ha chiesto la condanna
del convenuto - come pure si è anticipato - al pagamento della somma
complessiva di Euro 333.542,00, di cui Euro 283.542,00 a titolo di “danno
patrimoniale in senso stretto” ed Euro 50.000,00 a titolo di “danno
all'immagine ed al prestigio dell'Amministrazione sanitaria”, oltre alla
rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giudizio. Le due partite di danno vanno esaminate
separatamente. II
a - DANNO PATRIMONIALE IN SENSO STRETTO
Come anticipato, tale partita di danno è stata quantificata dall'Atto
di Citazione nella misura di Euro 283.542,00, così suddiviso: a) Euro
33.804,00, pari a 4/12 dell'ammontare erogato al convenuto dalla A.S.L.
n. 3 di Foligno, per l'anno 2001, per l'incarico di Direttore Sanitario svolto
dallo stesso fino all'aprile 2001; b)
Euro 249.738,00, pari ai 2/3 dell'ammontare erogato al convenuto dalla
A.S.L. n. 4 di X, per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, per l'incarico di
Dirigente Generale svolto dallo stesso (Euro 36.725,00 per l'anno 2003; Euro
88.144,00 per l'anno 2004; Euro 88.144,00 per l'anno 2005; Euro 36.725,00 per
l'anno 2006). La difesa del convenuto
ha contestato tale quantificazione del danno ed ha fatto presente, in
particolare, che “il parametro adoperato… è solo quello di una quota
parte del trattamento annuale percepito dal Dott. D” e che tale parametro
“non risulta nemmeno agganciato al fattore tempo, e cioè al numero di
giorni/ore dedicato…all'incarico presso l'Istituto di credito”,
osservando, al riguardo, che in tal modo “ne deriva una inaccettabile forma
di quantificazione di tipo forfettario, che prescinde dalla puntuale
indicazione del danno”. Richiamato quanto sopra,
il Collegio deve ribadire che, per tutti i motivi in precedenza illustrati (in
particolare, in ragione degli
altri delicati, complessi, assorbenti, impegnativi e remunerativi incarichi
dallo stesso svolti presso gli indicati Istituto di Credito), il trattamento
economico corrisposto dalla A.S.L. n. 4 di X al Dott. D non è stato
correttamente commisurato alla reale prestazione lavorativa dallo stesso
fornita ed è stato - come si è già detto - sicuramente superiore, ed in
ogni caso eccedente, rispetto alla minore ed effettiva prestazione lavorativa
resa. Tale scostamento - come
pure si è già detto - è stato necessariamente ed inevitabilmente
determinato dalla natura dei contemporanei incarichi svolti dal convenuto
presso i citati Istituto di Credito, sicuramente delicati, complessi,
impegnativi, assorbenti e connotati da un notevole grado di responsabilità
(in particolare quello di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Cassa di Risparmio di Foligno), le cui attività (per le quali sono stati
percepiti compensi di indubbia rilevanza e consistenza) non hanno
inevitabilmente consentito al Dott. D di poter assicurare materialmente alla
A.S.L. n. 4 di X tutte le sue energie lavorative, come richiesto dal
rapporto di lavoro “a tempo pieno” ed “esclusivo” a cui lo stesso si
era contrattualmente impegnato in base alle vigenti disposizioni normative in
materia di ordinamento sanitario. IIa.
1) - Ritornando
alla quantificazione del danno patrimoniale in questione, va - innanzitutto -
fatto presente che in esso non può essere ricompresa la sub partita di danno
di Euro 33.804,00, indicata alla precedente lettera a), pari a 4/12
dell'ammontare erogato al convenuto dalla A.S.L. n. 3 di Foligno, per l'anno
2001, per l'incarico di Direttore Sanitario svolto dallo stesso fino
all'aprile 2001.
Al riguardo - convenendo in ciò con quanto osservato dalla difesa del
convenuto - va fatto presente che il Dott. D, dopo aver ricevuto la nomina a
Direttore Sanitario dell'A.S.L. n. 3 di Foligno, ha chiesto con nota del 28
settembre 1998 al Direttore Generale di detta A.S.L. l'autorizzazione a
conservare l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della
Cassa di Risparmio di Foligno S.p.A. per il triennio 1998/2000, ricevendo la
richiesta autorizzazione con nota del 30 settembre 1998 del predetto Direttore
Generale, il quale con successive note del 17 e del 19 aprile 2001 ha concesso
al convenuto anche l'autorizzazione a svolgere l'incarico di Presidente del
Consiglio di Amministrazione della indicata Cassa di Risparmio per il triennio
2001/2003.
In presenza del descritto comportamento tenuto nella circostanza dal
convenuto, il Collegio - al di là degli aspetti relativi alla esatta
quantificazione del danno in discussione - non individua, in capo al Dott. D,
una condotta causativa del preteso danno patrimoniale, avendo l'interessato
(all'epoca Direttore Sanitario) - con la richiesta di autorizzazione
presentata al Direttore Generale della A.S.L. n. 3 di Foligno - “spostato”
su quest'ultimo (detentore di tutti i poteri di gestione e di rappresentanza
della citata A.S.L.) la responsabilità di consentire o di non consentire una
attività ed un incarico che poteva essere ritenuto (e doveva essere ritenuto,
ai sensi della riferita vigente normativa in materia) non compatibile con il
contemporaneo svolgimento della indicata funzione di Direttore Sanitario.
In buona sostanza, tale sub partita di danno non può essere
correttamente imputata al Dott. D, essendo essa eventualmente - in presenza,
cioè, di specifiche responsabilità, tutte da accertare e da verificare - da
addebitare, casomai, alla condotta ed al comportamento che avrebbe messo in
atto il Direttore Generale dell'epoca della A.S.L. n. 3 di Foligno. IIa.
2) - Per quanto
attiene, invece, alla quantificazione della sub partita di danno di Euro
249.738,00 - fermo restando la ritenuta non compatibilità delle contemporanee
attività di Direttore Generale della A.S.L. con quelle di Presidente e di
componente dei Consigli di Amministrazione delle citate società bancarie e
fermo restando la ritenuta non corretta commisurazione del trattamento
economico corrisposto dalla A.S.L. n. 4 di X al convenuto in rapporto alla
reale minore ed effettiva prestazione lavorativa dallo stesso fornita in
conseguenza dello svolgimento delle predette altre attività
contemporaneamente svolte - il Collegio - osservato anche che il Dott. D ha
certamente svolto una attività lavorativa ritenuta non insoddisfacente da
parte della Regione Umbria, anche se non piena ed esclusiva, presso la
indicata A.S.L. di X - è dell'avviso che la quantificazione operata al
riguardo dalla Procura Regionale (2/3 dell'ammontare erogato al convenuto per
gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006) debba essere più adeguatamente meditata e
definita, in relazione - in particolare - alla reale distanza topografica
delle tre diverse sedi da raggiungere, alla presenza fisica riscontrata presso
le due indicate società bancarie, ed - in buona sostanza - alla reale e
concreta gravosità delle ulteriori specifiche incombenze svolte presso le
predette società bancarie.
La difesa del convenuto ha sostenuto, in proposito, che la “gravosità
delle incombenze” di cui si discute “si è esaurita nella partecipazione
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e
dell'Assemblea” dei menzionati Istituti di Credito “non essendo il (Dott.)
D personalmente destinatario di deleghe operative”, assumendo che
l'interessato è stato “occupato per complessive ore 36 spalmate in 15
giorni sul totale di giornate lavorative nel periodo 1 luglio 2003/31 dicembre
2003; nell'anno 2004 in 95 ore per 35 giorni; nell'anno 2005 in 29 giorni per
69 ore; ed in 5 giorni per 9 ore circa nel periodo gennaio/giugno 2006; e ciò
quasi sempre nelle ore pomeridiane” (cfr. pag. 14 della Comparsa di
costituzione in giudizio).
A fronte delle riferite affermazioni provenienti dalla difesa del
convenuto il P.M. non ha fornito ulteriori indicazioni tese a dimostrare il
carattere certamente non residuale e marginale delle attività svolte dal
Dott. D presso i predetti Istituti bancari, che - come più volte detto - sono
da ritenere indubbiamente delicate, complesse, assorbenti e connotate da un
notevole grado di responsabilità, tant'è che tali incarichi sono normalmente
molto ben retribuiti.
In relazione a quanto sopra messo in evidenza il Collegio osserva che -
oltre all'aspetto relativo alla reale distanza topografica delle tre diverse
sedi da raggiungere (di facile accertamento) - mancano in atti precisi
elementi di valutazione per quanto attiene all'accertamento della reale e
concreta gravosità delle specifiche incombenze svolte dal dott. D presso le
indicate società bancarie.
In base alle considerazioni che precedono, il Collegio - considerata la
condotta gravemente antidoverosa ed illegittima, connotata dall'elemento
psicologico del “dolo contrattuale” (del quale si dirà in particolare nel
seguito), tenuta nella circostanza dal Dott. D D e valutato che il convenuto
ha comunque svolto le funzioni di Direttore Generale della A.S.L. n. 4 di X in modo ritenuto non insoddisfacente da parte della Regione Umbria -
considera equo (ai sensi dell'art. 1226 c.c.) determinare in Euro 60.000,00
(comprensivi di interessi legali e di rivalutazione monetaria) la somma
complessiva da porre a carico del predetto convenuto per il risarcimento del
danno patrimoniale in questione relativo alla sub partita di danno di cui si
è discusso. II
b - DANNO ALL'IMMAGINE ed AL PRESTIGIO DELL'AMMINISTRAZIONE SANITARIA
La Procura Regionale - come si è anticipato - ha contestato, inoltre,
al Dott. D D il “danno all'immagine ed al prestigio all'Amministrazione
sanitaria”, quantificando tale partita di danno, in via equitativa ex art.
1226 c.c., in Euro 50.000,00.
La difesa del convenuto ha contrastato tale richiesta attorea,
chiedendone il rigetto, osservando - in particolare - che l'Atto di Citazione
contiene, al riguardo, soltanto generiche affermazioni e non fornisce alcun
elemento probatorio. Per quanto attiene il “danno
all'immagine ed al prestigio della P.A.” è ben nota, ormai, la posizione e
la impostazione concettuale assunta in merito a tale forma di danno erariale
dalla Sez. Giurisd. Reg. dell'Umbria (si citano, tra le tante, Sent. n.
501/E.L./1998; Sent. n. 1087/R/1998; Sent. n. 147/R/1999; Sent. n.
582/E.L./1999; Sent. n. 622/E.L./1999; Sent. n. 505/R/2000; Sent. n.
557/R/2000; Sent. n. 620/E.L./2000; Sent. n. 98/E.L./2001; Sent. n.
511/R/2001; Sent. n. 275/E.L./2004; Sent. n. 278/E.L./2004; Sent. n.
49/E.L./2005; Sent. n. 444/E.L./2005; Sent. n. 25/E.L./2007; ecc.; tutte
perfettamente in linea con la giurisprudenza prevalente e maggioritaria in
materia, come definita anche in sede di Appello - vedasi al riguardo, in
particolare, Sez. I° Centr. Giurisd. d'Appello, Sent. n. 78/2003/A e Sent. n.
340/2003/A - e dalle Sezioni Riunite in sede Giurisd. della Corte dei Conti
con la Sentenza n. 10/Q.M./2003).
In questa sede si ritiene, peraltro, di dover ribadire che il “danno
all'immagine ed al prestigio della P.A.” determinato da parte di un soggetto
legato alla P.A. da un rapporto di lavoro, di impiego o di servizio (anche di
fatto) viene in rilievo unitamente ad altri fondamentali e necessari
concomitanti elementi, quali il necessario “clamor” e la risonanza e
l'amplificazione della notizia da parte dei vari mezzi di informazione, che
“non integrano (però) la lesione, ma ne indicano la dimensione”, stando
ad evidenziare gli “indici di dimensione via via maggiori che il medesimo
evento lesivo può assumere a seconda delle circostanze”.
Come indicato anche nelle precedenti citate Sentenze della Corte dei
Conti, tale forma di danno erariale va inquadrato: a) nell'ambito
della categoria del “danno patrimoniale ingiusto per violazione di un
diritto fondamentale della persona giuridica pubblica”, rapportandolo,
quindi, al “danno patrimoniale in senso ampio” ex art. 2043 c.c. in
collegamento con l'art. 2 Cost., che “non si correla necessariamente ad un
comportamento causativo di un reato penale” (non rientrando nell'ambito di
applicabilità dell'art. 2059 c.c.), ma può ben discendere anche “da un
comportamento gravemente illegittimo ovvero gravemente illecito extrapenale”,
con la precisazione che non tutti gli atti o comportamenti genericamente
illegittimi o illeciti sono causalmente idonei a determinare una menomazione
di detta immagine e di detto prestigio, venendo in rilievo - nel giudizio di
responsabilità amministrativa contabile - “solo i comportamenti gravemente
illegittimi ovvero gravemente illeciti (anche di carattere extrapenale)”,
perché idonei - nella loro consistenza fenomenica - a produrre quella “grave
perdita del prestigio dell'immagine” e quel “grave detrimento della
personalità pubblica”; b)
nell'ambito della fattispecie del “danno esistenziale”, inteso
quale “tutela della propria identità, del proprio nome, della propria
reputazione e credibilità”, che mina alle basi la stessa credibilità
sociale e, dunque, l'esistenza dell'Amministrazione pubblica, in presenza di
una condotta altamente lesiva del bene/valore che si riflette sull'immagine
pubblica (sanità, giustizia, sicurezza, cultura, ecc.); c)
nell'ambito della categoria del “danno/evento” (e non del “danno/conseguenza”),
considerato che, poiché l'“oggetto del risarcimento non può che essere una
perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva e la
liquidazione del danno non può riferirsi se non a perdite, a questi limiti
soggiace anche la tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali causati dalla
lesione di diritti od interessi costituzionalmente protetti, quali il diritto
all'immagine, con la peculiarità che essa deve essere ammessa, per precetto
costituzionale, indipendentemente dalla dimostrazione di perdite patrimoniali,
oggetto del risarcimento, senza la diminuzione o la privazione di valori
inerenti al bene protetto”; d)
nell'ambito delle fattispecie per le quali - non essendo richiesta la
prova delle spese necessarie al recupero del bene giuridico leso - si può
fare affidamento - per la concreta determinazione dell'ammontare del danno
erariale - sulla “valutazione equitativa del Giudice”, ai sensi dell'art.
1226 c.c., sulla base dei “parametri di tipo oggettivo, soggettivo e sociale”
come definiti dalla giurisprudenza maggioritaria e prevalente della Corte dei
Conti di cui si è detto ed, in particolare, da diverse Sentenze della Sez.
Giurisd. Reg. dell'Umbria (in precedenza indicate); e)
nell'ambito delle fattispecie per le quali sussiste in ogni caso “l'onere
per l'attore di indicare le presunzioni, gli indizi e gli altri parametri che
intende utilizzare sul piano probatorio”. f)
Nell'ambito delle fattispecie per le quali è necessario “il
superamento di una soglia minima” di rilevanza della condotta, da
individuarsi con una indagine attenta e completa sul comportamento tenuto dal
convenuto e sulla potenzialità lesiva dell'immagine e del prestigio della
P.A. di detto comportamento tale da minacciare l'affidamento della comunità
sociale nella P.A. Precisato ciò in termini
generali, nella fattispecie concreta del caso di specie occorre tenere
presente che - in relazione alla ricostruzione dei fatti ed agli elementi
probatori forniti dalla Procura Regionale per tale specifica partita di danno
- non sembra che possa essere concretamente individuato un “danno
all'immagine ed al prestigio dell'Amministrazione sanitaria”, non
rinvenendosi negli atti di causa elementi di prova veramente concreti e
veramente efficaci che possano utilmente dimostrare la sussistenza di tale
danno erariale.
Al riguardo, occorre considerare che - nel configurare il danno
erariale in questione - la Procura Regionale non ha fornito - in verità -
elementi probatori sufficienti ed idonei a dimostrazione del denunciato
gravissimo pregiudizio all'immagine ed al prestigio dell'Amministrazione
sanitaria, limitandosi - in relazione al comportamento tenuto dal convenuto
nell'espletamento di attività di pubblico servizio relativa all'erogazione di
prestazioni sanitarie - ad affermazioni del tutto generiche ed apodittiche,
rincorrendo - più che altro - alcuni articoli apparsi sulla stampa locale nel
novembre 2005, i quali - come osservato anche dalla difesa dell'interessato -
riguardavano questioni di natura e di lotta politica e non concretamente e
realmente l'attività dell'Amministrazione sanitaria per le prestazioni rese
dalla A.S.L. n. 4 di X in favore della collettività.
In sostanza, nel caso di specie non è configurabile il “danno
all'immagine ed al prestigio dell'Amministrazione sanitaria”, perché non è
rinvenibile - a giudizio del Collegio - il superamento della “soglia minima”
di rilevanza della condotta tenuta nella fattispecie dal convenuto,
osservandosi che il comportamento dallo stesso tenuto non è stato - sotto
tale aspetto - in ogni caso tale da minacciare l'affidamento della comunità
sociale nella istituzione sanitaria. III
- ELEMENTO PSICOLOGICO SOGGETTIVO:
“DOLO CONTRATTUALE” riferito al “Danno patrimoniale in senso
stretto”
Per quanto
riguarda l'elemento psicologico soggettivo connotato da dolo o da colpa grave,
come richiesto dalla vigente normativa in materia, l'esame che segue è
riferito soltanto alla connessione con il rilevato “danno patrimoniale in
senso stretto”, e non anche alla partita di danno all'immagine ed al
prestigio della Amministrazione sanitaria, che nel caso di specie il Collegio
- come si è già detto - non ha ritenuto rinvenibile in capo al convenuto. Precisato ciò, va
affermato - come, in parte, si è già anticipato - che il comportamento
tenuto, nella circostanza (e cioè - si ripete - per quanto attiene al “danno
patrimoniale in senso stretto”), dal citato Dott. D D (nella indicata
passata qualità) è - in verità - connotato da una condotta illegittima ed
antidoverosa molto grave, tenuto conto - in base a quanto si è in precedenza
esposto - della indubbia violazione dei fondamentali doveri di legalità, di
lealtà e di fedeltà da parte del predetto convenuto nei confronti della
A.S.L. n. 4 di X (nei termini già prima illustrati).
Come è stato in precedenza fatto presente, per quanto attiene al “danno
patrimoniale in senso stretto” risulta bene evidente la notevole gravità
del comportamento antidoveroso ed illegittimo tenuto dal citato convenuto, il
quale - contrariamente alle giustificazioni addotte dalla sua difesa - nel suo
agire (e ciò va fortemente rimarcato) era ben consapevole di violare i propri
fondamentali doveri ed obblighi di lavoro e di servizio
e di arrecare un danno patrimoniale alla menzionata A.S.L. n.4 di X. La descritta condotta
gravemente antidoverosa ed illegittima - come evidenziato - denota lucidità
di azione, freddezza e predeterminazione nel realizzare il descritto disegno
illecito ed illegittimo ed è stata realizzata - con indubbia violazione dei
fondamentali doveri di legalità, di onestà, di lealtà, di fedeltà e di
correttezza da parte del Dott. D. Tale condotta gravemente
antidoverosa ed illecita porta anche ad affermare che il predetto convenuto ha
agito con “dolo” ed, in particolare, con “dolo c.d. contrattuale od in
adimplendo”. In proposito, va fatto
presente che il c.d. “dolo contrattuale” è una categoria che è stata da
tempo definita e condivisa dalla giurisprudenza della Corte dei Conti,
affermando e chiarendo anche la diversità tra c.d. “dolo penale” (al
quale è assimilabile il “dolo c.d. extracontrattuale”, produttivo di
responsabilità aquiliana, che viene in rilievo come diretta e cosciente
intenzione di nuocere, ossia di agire ingiustamente a danno di altri, da parte
di persona imputabile) e c.d. “dolo contrattuale” in questione (che
attiene all'inadempimento di una speciale obbligazione preesistente, quale ne
sia la sua fonte, e che consiste nella coscienza e volontà di venir meno ai
propri obblighi e doveri di ufficio e nel proposito sciente di non adempiere
correttamente l'obbligazione contratta) (cfr., in termini, Corte dei Conti:
SS.RR., Sent. n. 63/A del 25 ottobre 1996; Sez. Giurisd. Reg. Lazio, Sent. n.
2246 del 29 ottobre 1998; Sez. Giurisd. Reg. Marche, Sent. n. 86301 del 12
luglio 2001; e, di questa stessa Sez. Giurisd. Reg. dell'Umbria, Sent. n.
390/E.L./03 del 21 ottobre 2003, Sent. n. 2/E.L./04 del 25 novembre 2003/9
gennaio 2004, Sent. n. 275/E.L./04 dell'11 febbraio/28 giugno 2004, Sent. n.
278/E.L./04 del 4 maggio/22 luglio 2004, Sent. n. 49/E.L./05 del 14 dicembre
2004/16 febbraio 2005 e Sent. n. 405/E.L./06 del 7 novembre/20 dicembre 2006). Va, inoltre, messo in
rilievo, che la predetta categoria del c.d. “dolo contrattuale” comporta,
tra gli altri effetti, quello di abbracciare anche i danni non prevedibili
(cfr. art. 1225 c.c.). Va, altresì, confermato
che il predetto “dolo c.d. contrattuale” viene certamente in rilievo nel
giudizio di responsabilità amministrativa contabile (il quale si
caratterizza, in particolare, anche per l'inadempimento di preesistenti doveri
di comportamento nascenti dal rapporto di lavoro e di servizio) (cfr., in
termini, ancora citate Sentenze della Corte dei Conti n. 63/A/1996 delle
SS.RR.; n. 2246/1998 della Sez. Giurisd. Reg. Lazio; n. 86301/2001 della Sez.
Giurisd. Reg. Marche; e della Sez. Giurisd. Reg. Umbria n. 390/E.L./2003, n.
2/E.L./2004, n. 275/E.L/2004, n. 278/E.L./2004, n. 49/E.L./2005 e n.
405/E.L./2006). Nel caso di specie - come
già evidenziato - il Direttore Generale della A.S.L. n. 4 di X, Dott. D,
ha agito con la consapevolezza e la volontà di violare i doveri di corretto
adempimento dei compiti a lui affidati (connotati dall'obbligo del “tempo
pieno” e dell'“esclusività”), e - quindi - i doveri di servizio, non
adoperandosi in alcun modo per il rispetto dei predetti adempimenti e compiti
a lui affidati, anzi operando coscientemente nella violazione dei propri
doveri di lealtà, di legalità e di fedeltà, ed - in sostanza - nella
cosciente violazione dei propri fondamentali doveri ed obblighi di lavoro e di
servizio, connotati - si ripete - dall'obbligo del “tempo pieno” e della
“esclusività”, nei termini in precedenza illustrati. IV - CONCLUSIONI
GENERALI
In conclusione,
per tutte le argomentazioni e le considerazioni che precedono, il Collegio a) accertata
l'esistenza, nella sua ontologica consistenza, del “danno patrimoniale in
senso stretto” nei confronti della A.S.L. n. 4 di X nei termini in
precedenza illustrati; b)
verificato il “c.d. dolo contrattuale” in capo al convenuto, in
riferimento alla indicata partita del “danno patrimoniale in senso stretto”,
ritenendolo responsabile del danno erariale in precedenza indicato; c)
ritenuto il convenuto non responsabile del “danno all'immagine ed al
prestigio dell'Amministrazione sanitaria” nei termini in precedenza
illustrati; d)
valutando - per tutti i motivi in precedenza esposti - non necessario
disporre ulteriori accertamenti istruttori; e)
e considerando assorbite ogni altra eccezione, argomentazione e
deduzioni formulate dalle parti; ritiene di dover condannare, il Sig. Dott. D D al
pagamento della somma complessiva di Euro 60.000,00 (definita in via
equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e comprensiva di interessi legali e
rivalutazione monetaria), ritenendo il convenuto responsabile, per “dolo
contrattuale”, del “danno patrimoniale in senso stretto” subito dalla
predetta Azienda Sanitaria A.S.L. n. 4 di X. Per la partita di danno
in questione - determinata come è stato indicato in complessivi Euro
60.000,00 - non è azionabile il potere riduttivo, tenuto conto che tale danno
erariale è riferibile ad una condotta dolosa nella forma del “dolo
contrattuale”, di cui si è detto in precedenza. Sul complessivo importo
delle somme dovute dal citato convenuto, come sopra determinate, vanno,
inoltre, corrisposti gli interessi legali (ex art. 1282, comma 1, c.c.) dalla
data di pubblicazione della presente Sentenza fino all'effettivo soddisfo. Le spese di giudizio
seguono la soccombenza. P.
Q. M. LA CORTE DEI CONTI Sezione
Giurisdizionale Regionale dell'Umbria, definitivamente pronunciando in ordine al Giudizio di
Responsabilità amministrativa contabile n. 10812/E.L., indicato in epigrafe,
nei confronti del Sig. D D C
O N D A N N A Il citato Sig. D D - convenuto nel giudizio di
responsabilità amministrativa contabile sopra menzionato
- al pagamento, nei termini specificati in motivazione, della somma di
Euro 60.000,00 (sessantamila), comprensivi di interessi legali e rivalutazione
monetaria in favore dell'Azienda Sanitaria A.S.L. n. 4 di X. D
I S P O N E che sul complessivo importo delle somme dovute dal
citato convenuto vanno, inoltre, corrisposti gli interessi legali dalla data
di pubblicazione della presente Sentenza fino all'effettivo soddisfo. L
I Q U I D A a favore dello Stato, le spese di giudizio - che
seguono la soccombenza, come specificato in motivazione - nella misura, alla
data di pubblicazione della presente
Sentenza, di Euro 604,79 (seicentoquattro/settantanove) a carico del predetto
Sig. D D. MANDA
alla Segreteria
per gli ulteriori adempimenti. Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del
3 aprile 2007.
Il Relatore Estensore Il Presidente
F.to Cesare Vetrella
F.to
Lodovico Principato Depositata in Segreteria il 13 giugno 2007
Il Direttore della Segreteria
F.to Maria Borsini
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