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n. 536/2000 REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale dellUmbria In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico delle Pensioni nella persona del Cons. Fulvio Maria Longavita ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso iscritto al n°2000/PM, ora 8799, del registro di Segreteria, proposto dal Procuratore Regionale, contro il Ministero della Difesa e contro il Sig. Scerna Antonello, avverso il decreto del Ministero della Difesa, n°152, in data 27/4/1998. Uditi, alla pubblica udienza del 20/9/2000, con lassistenza del Segretario, Dr. Giuliano Cecconi, il PR, nella persona del dr. Salvatore Sfrecola, ed il difensore dello Scerna, avv. Monica Benedetti. Esaminati gli atti e documenti tutti della causa. F A T T O Con limpugnato decreto, lAmministrazione della Difesa ha concesso al Sig. Antonello Scerna, ex militare di leva collocato a riposo per inidoneità fisica dal 17/6/1988, trattamento vitalizio di 7^ ctg. linfermità : "ulcera duodenale, in atto gastrite diffusa e duodenite peptica di 4°grado" Dagli atti risulta che il predetto, soldato di leva dal 3/121/1987, fu ricoverato allO.M. di Roma il 6/4/1988 per "sospetta gastrite acuta erosiava"; inviato in licenza di convalescenza di 60 gg., alla scadenza fu sottoposto a visita di rassegna presso lO.M. di Perugia e congedato. Collegialmente visitato il 5/8/1993, la CMO di Perugia diagnosticò : "ulcera duodenale, in atto gastrite diffusa e duodenite peptica di 4° grado"; infermità ritenuta dipendente da causa di servizio e compensabile con "7^ ctg. per anni 4 e poi a vita". Pronunciatosi il C.P.P.O. in senso contrario alla dipendenza della suddetta infermità (seduta del 14/9/1994), il C.M.L. invece confermava la dipendenza e la classifica della stessa (seduta del 10/2/ 1998). Di qui il decreto impugnato con il ricorso in trattazione, proposto ai sensi dellart. 6, comma 6, della l. n°19/1994. Con latto introduttivo della causa, il Procuratore Regionale censura il gravato provvedimento e ne chiede lannullamento, sia per vizio della motivazione, che per assenza delle condizioni per riconoscere la dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità, dopo aver ampiamente illustrato le ragioni che a suo avviso consentono il "ricorso principale nellinteresse della legge" anche per profili di dipendenza e dopo aver argomentato per la proponibilità di un simile ricorso anche da parte del Procuratore Regionale. Costituitisi in giudizio nellinteresse dello Scerna con memoria depositata il 9/12/1999, lavv. Monica Benedetti, allopposto, ha argomentato per linammissibilità del gravame, sotto il profilo della carenza di legittimazione del P.R. a proporre ricorsi nellinteresse della legge, concludendo, nel merito, per linfondatezza del gravame stesso. Con nota del 25/7/2000, lAmministrazione della Difesa ha comunicato di aver preso atto della data dellodierna udienza, mentre con memoria depositata il 5/9/2000, corredata di documentazione pertinente la causa, il predetto avvocato ha ancora insistito per l infondatezza del gravame. Allodierna pubblica udienza, il rappresentante della Procura e lavv. Benedetti hanno ulteriormente illustrato le loro posizioni, concludendo in conformità. Il rappresentante della Procura ha anche chiesto di rimettere la problematica relativa alla legittimazione del PR al ricorso principale nellinteresse della legge alle Sezioni Riunite di questa Corte, quale questione di massima, e, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale sullart. 6, comma 6, della l. n°19/1994, per contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 103 Cost. D I R I T T O Le considerazioni espresse dallavv. Benedetti in ordine alla carenza di legittimazione del Procuratore Regionale a proporre ricorsi nellinteresse della legge, ex art. 6, comma 6, della l. n°19/1994, trovano puntuale riscontro nella sentenza n°194-A/1998, con la quale la Sezione II^ Giurisdizionale Centrale dAppello ha sostanzialmente ribaltato lopposto ordine di idee espresso da questa Sezione nella sentenza n°287-PM/1997. In relazione a ciò, questo Giudice ritiene di doversi limitare, in via pregiudiziale, a dichiarare inammissibile il ricorso in epigrafe, senza affrontare nessuna altra questione di rito e/o di merito, tanto più che non ha notizia di alcun "orientamento prevalentemente contrario", rispetto a quello affermato nella citata sentenza dappello, che consentirebbe, secondo il P.R., "la riproposizione dellazione" (cfr. pag. 10inizio pag. 11 dellatto introduttivo della causa). Da questo punto di vista, anzi, sembra che al presente neanche sussistano le condizione perché questo Giudice sollevi utilmente unapposita questione di massima sul punto, come chiesto in aula dal rappresentante della Procura, avendo le Sezione Riunite già precisato che "è inammissibile il deferimento di una questione di massima qualora come sembra nel caso il contrasto sia riferito a pronunce di primo grado e dappello" (cfr. sent. SS-RR. n°26-QM/1998), mentre analoga questione, prospettata dalla Procura Generale, è già stata dichiarata inammissibile dalle Sezioni Riunite, per difetto di rilevanza (cfr. sent. n°4-QM/2000). Quanto, poi, alla dedotta questione di legittimità costituzionale del precitato art. 6, comma 6, sollevata in aula dal Procuratore Regionale con riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 103 Cost., è da dire che la stessa è manifestamente infondata, in relazione ai motivi che la sostengono : lapparire, cioè, irrazionale leventuale elezione di domicilio del PG presso il PR, in ipotesi di esclusiva legittimazione del primo al "ricorso nellinteresse della legge", ovvero il determinare una lesione del diritto di difesa lallontanamento del cittadino dal giudice delle pensioni territorialmente competente, in analoga ipotesi di esclusiva legittimazione del PG. Simili argomenti, che in realtà rendono manifesta la persuasione del PR che il "ricorso principale nellinteresse della legge" derivi dal "ricorso nellinteresse dellerario", di cui allart. 76 del R.D. n°1038/ 1933 (ex citata sent. n°287-PM/1997 di questa Sez.), potrebbero pure avere un certo fondamento, se il ricorso "nellinteresse della legge" derivasse davvero dal ricorso nellinteresse "dellerario" e ne condividesse con esso la natura; ma così non è, e le riferite argomentazioni perdono peso e consistenza se rapportate alla vera natura del ricorso nell "interesse della legge", quale individuata dalla Sez. II^ Giur. Centr. dAppello nella ricordata sent. n°194-A/1998. Si legge, infatti, in tale decisione che "listituto trova corrispondenza con quello contemplato dallart. 363 cpc, in base al quale il PG presso la Corte di Cassazione può proporre ricorso nellinteresse della legge in vista di assicurare lesatta osservanza e luniforme interpretazione della legge e lunità del diritto oggettivo nazionale", ed è esperibile solo se "le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato"; evenienza, questultima, che rende evidente la piena compatibilità della legittimazione esclusiva del PG presso la Corte dei conti con il sistema costituzionale, in relazione a tutti i parametri normativi a tal fine considerati dal PR ed in relazione alle doglianze dal medesimo esposte. P. Q. M. LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale dellUmbria - Giudice Unico delle Pensioni DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso n°2000/PM, ora 8799, proposto dal Procuratore Regionale, contro il Ministero della Difesa e contro il Sig. Scerna Antonello, avverso il decreto del Ministero della Difesa, n°152, in data 27/4/1998, previa declaratoria di manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata in aula dal PR medesimo. Spese compensate. Così deciso in Perugia il 20/9/2000. Il Giudice Unico (Fulvio Maria Longavita)
Depositata in Segreteria il 11.10.2000
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