n. 536/2000

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

 

Sezione Giurisdizionale dell’Umbria

In Nome del Popolo Italiano

 

Il Giudice Unico delle Pensioni

nella persona del Cons. Fulvio Maria Longavita

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n°2000/PM, ora 8799, del registro di Segreteria, proposto dal Procuratore Regionale, contro il Ministero della Difesa e contro il Sig. Scerna Antonello, avverso il decreto del Ministero della Difesa, n°152, in data 27/4/1998.

Uditi, alla pubblica udienza del 20/9/2000, con l’assistenza del Segretario, Dr. Giuliano Cecconi, il PR, nella persona del dr. Salvatore Sfrecola, ed il difensore dello Scerna, avv. Monica Benedetti.

Esaminati gli atti e documenti tutti della causa.

F A T T O

Con l’impugnato decreto, l’Amministrazione della Difesa ha concesso al Sig. Antonello Scerna, ex militare di leva collocato a riposo per inidoneità fisica dal 17/6/1988, trattamento vitalizio di 7^ ctg. l’infermità : "ulcera duodenale, in atto gastrite diffusa e duodenite peptica di 4°grado"

Dagli atti risulta che il predetto, soldato di leva dal 3/121/1987, fu ricoverato all’O.M. di Roma il 6/4/1988 per "sospetta gastrite acuta erosiava"; inviato in licenza di convalescenza di 60 gg., alla scadenza fu sottoposto a visita di rassegna presso l’O.M. di Perugia e congedato.

Collegialmente visitato il 5/8/1993, la CMO di Perugia diagnosticò : "ulcera duodenale, in atto gastrite diffusa e duodenite peptica di 4° grado"; infermità ritenuta dipendente da causa di servizio e compensabile con "7^ ctg. per anni 4 e poi a vita".

Pronunciatosi il C.P.P.O. in senso contrario alla dipendenza della suddetta infermità (seduta del 14/9/1994), il C.M.L. invece confermava la dipendenza e la classifica della stessa (seduta del 10/2/ 1998).

Di qui il decreto impugnato con il ricorso in trattazione, proposto ai sensi dell’art. 6, comma 6, della l. n°19/1994.

Con l’atto introduttivo della causa, il Procuratore Regionale censura il gravato provvedimento e ne chiede l’annullamento, sia per vizio della motivazione, che per assenza delle condizioni per riconoscere la dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità, dopo aver ampiamente illustrato le ragioni che – a suo avviso – consentono il "ricorso principale nell’interesse della legge" anche per profili di dipendenza e dopo aver argomentato per la proponibilità di un simile ricorso anche da parte del Procuratore Regionale.

Costituitisi in giudizio nell’interesse dello Scerna con memoria depositata il 9/12/1999, l’avv. Monica Benedetti, all’opposto, ha argomentato per l’inammissibilità del gravame, sotto il profilo della carenza di legittimazione del P.R. a proporre ricorsi nell’interesse della legge, concludendo, nel merito, per l’infondatezza del gravame stesso.

Con nota del 25/7/2000, l’Amministrazione della Difesa ha comunicato di aver preso atto della data dell’odierna udienza, mentre con memoria depositata il 5/9/2000, corredata di documentazione pertinente la causa, il predetto avvocato ha ancora insistito per l’ infondatezza del gravame.

All’odierna pubblica udienza, il rappresentante della Procura e l’avv. Benedetti hanno ulteriormente illustrato le loro posizioni, concludendo in conformità.

Il rappresentante della Procura ha anche chiesto di rimettere la problematica relativa alla legittimazione del PR al ricorso principale nell’interesse della legge alle Sezioni Riunite di questa Corte, quale questione di massima, e, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale sull’art. 6, comma 6, della l. n°19/1994, per contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 103 Cost.

D I R I T T O

Le considerazioni espresse dall’avv. Benedetti in ordine alla carenza di legittimazione del Procuratore Regionale a proporre ricorsi nell’interesse della legge, ex art. 6, comma 6, della l. n°19/1994, trovano puntuale riscontro nella sentenza n°194-A/1998, con la quale la Sezione II^ Giurisdizionale Centrale d’Appello ha sostanzialmente ribaltato l’opposto ordine di idee espresso da questa Sezione nella sentenza n°287-PM/1997.

In relazione a ciò, questo Giudice ritiene di doversi limitare, in via pregiudiziale, a dichiarare inammissibile il ricorso in epigrafe, senza affrontare nessuna altra questione di rito e/o di merito, tanto più che non ha notizia di alcun "orientamento prevalentemente contrario", rispetto a quello affermato nella citata sentenza d’appello, che consentirebbe, secondo il P.R., "la riproposizione dell’azione" (cfr. pag. 10–inizio pag. 11 dell’atto introduttivo della causa).

Da questo punto di vista, anzi, sembra che al presente neanche sussistano le condizione perché questo Giudice sollevi utilmente un’apposita questione di massima sul punto, come chiesto in aula dal rappresentante della Procura, avendo le Sezione Riunite già precisato che "è inammissibile il deferimento di una questione di massima qualora –come sembra nel caso – il contrasto sia riferito a pronunce di primo grado e d’appello" (cfr. sent. SS-RR. n°26-QM/1998), mentre analoga questione, prospettata dalla Procura Generale, è già stata dichiarata inammissibile dalle Sezioni Riunite, per difetto di rilevanza (cfr. sent. n°4-QM/2000).

Quanto, poi, alla dedotta questione di legittimità costituzionale del precitato art. 6, comma 6, sollevata in aula dal Procuratore Regionale con riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 103 Cost., è da dire che la stessa è manifestamente infondata, in relazione ai motivi che la sostengono : l’apparire, cioè, irrazionale l’eventuale elezione di domicilio del PG presso il PR, in ipotesi di esclusiva legittimazione del primo al "ricorso nell’interesse della legge", ovvero il determinare una lesione del diritto di difesa l’allontanamento del cittadino dal giudice delle pensioni territorialmente competente, in analoga ipotesi di esclusiva legittimazione del PG.

Simili argomenti, che in realtà rendono manifesta la persuasione del PR che il "ricorso principale nell’interesse della legge" derivi dal "ricorso nell’interesse dell’erario", di cui all’art. 76 del R.D. n°1038/ 1933 (ex citata sent. n°287-PM/1997 di questa Sez.), potrebbero pure avere un certo fondamento, se il ricorso "nell’interesse della legge" derivasse davvero dal ricorso nell’interesse "dell’erario" e ne condividesse con esso la natura; ma così non è, e le riferite argomentazioni perdono peso e consistenza se rapportate alla vera natura del ricorso nell’ "interesse della legge", quale individuata dalla Sez. II^ Giur. Centr. d’Appello nella ricordata sent. n°194-A/1998.

Si legge, infatti, in tale decisione che "l’istituto trova corrispondenza con quello contemplato dall’art. 363 cpc, in base al quale il PG presso la Corte di Cassazione può proporre ricorso nell’interesse della legge in vista di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo nazionale", ed è esperibile solo se "le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato"; evenienza, quest’ultima, che rende evidente la piena compatibilità della legittimazione esclusiva del PG presso la Corte dei conti con il sistema costituzionale, in relazione a tutti i parametri normativi a tal fine considerati dal PR ed in relazione alle doglianze dal medesimo esposte.

P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI

 

Sezione Giurisdizionale dell’Umbria - Giudice Unico delle Pensioni

DICHIARA INAMMISSIBILE

il ricorso n°2000/PM, ora 8799, proposto dal Procuratore Regionale, contro il Ministero della Difesa e contro il Sig. Scerna Antonello, avverso il decreto del Ministero della Difesa, n°152, in data 27/4/1998, previa declaratoria di manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata in aula dal PR medesimo.

Spese compensate.

Così deciso in Perugia il 20/9/2000.

Il Giudice Unico

(Fulvio Maria Longavita)

 

Depositata in Segreteria il 11.10.2000