Sent. n. 160/EL/2000

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale dell’Umbria

composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Lodovico PRINCIPATO Presidente f.f.

Dott. Fulvio Maria LONGAVITA Consigliere

Dott. Cristiana RONDONI Referendario relatore

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 179/E.L., ora 9142/E.L., del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Umbria nei confronti dei Signori:

.....

Visti l'atto introduttivo e tutti gli atti e i documenti del giudizio.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 23 novembre ’99 il relatore, Referendario Cristiana Rondoni, il P.M. nella persona del Dr. Salvatore Sfrecola l’Avv. Rolando Stefanetti e l’Avv. Augusto Fratini

Ritenuto in

 

FATTO

Con atto notificato il 20 marzo 1999 il Procuratore regionale ha invitato i convenuti a fornire deduzioni ai sensi dell’articolo 5 della legge 14 gennaio 1994, n. 19. Tutti gli invitati, assistiti dall’avvocato Fratini per delega in calce alle deduzioni stesse, in data 15 aprile 1999 hanno risposto, prendendo "doveroso atto" dell’orientamento prevalente di questa Corte in riferimento alle spese di rappresentanza, ma ritenendosi comunque esenti da responsabilità in quanto:

nella contestata deliberazione si richiama una costante consuetudine del dono agli amministratori alla fine del mandato;

la deliberazione è stata approvata dall’organo di controllo;

la deliberazione aveva copertura finanziaria;

per cui nel caso di specie - come insegna la Corte Costituzionale - vi è mancanza di colpa.

Con atto di citazione del 28 maggio 19991, ritualmente notificato, la stessa Procura regionale ha citato in giudizio innanzi a questa Sezione i Signori .... per sentirli condannare al pagamento, in parti uguali tra loro, in favore della Provincia di Terni, della somma di lire 11.374.615 (undicimilionitrecentosettantaquattromilaseicentoquindici), oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, nella loro qualità di componenti della Giunta Provinciale di Terni , per avere gli stessi concorso con il loro voto favorevole, all’approvazione della deliberazione n. 1803/1994 con la quale veniva disposta "la realizzazione di un dono di rappresentanza ai Consiglieri Provinciali, agli Assessori esterni, ai membri del Comitato del Circondario di Orvieto, ai Revisori dei Conti, al Difensore Civico, quale attestazione del positivo rapporto con l’amministrazione, con particolare significato in ragione della imminente scadenza del mandato"; dono individuato "in un oggetto direttamente attinente all’ufficio dei destinatari" (borsa in pelle mod. Crocco, prodotta dalla ditta Sander’s), con una spesa complessiva di lire 11.374.615 IVA inclusa .

A fondamento della domanda attrice il Procuratore regionale assume sostanzialmente che, come si può rilevare dalla costante giurisprudenza di questa Corte in materia di spese di rappresentanza , le stesse possono essere poste a carico del bilancio dell’ente pubblico solo quando siano riconducibili all’esigenza dell’ente di manifestarsi all’esterno, in relazione ai propri fini istituzionali.

Nel caso di specie la spesa non é finalizzata al pubblico interesse, di cui l’ente è portatore, ma piuttosto a beneficio personale degli amministratori dell’ente che le dispone.

Inoltre la deliberazione non ha in realtà riportato l’approvazione del CO.RE.CO., ma è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, in quanto atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità.

Quanto ai riferimenti alla Corte Costituzionale il Procuratore li ritiene estranei alla materia de qua.

Con atto depositato il 3 novembre 1999 si è costituito in giudizio l’avvocato Rolando Stefanetti per i convenuti Mauro Sganappa e Luciano Rotti, eccependo l’infondatezza della domanda in fatto ed in diritto, in quanto l’attività da cui deriverebbe il danno contestato, rientrando nei compiti degli uffici amministrativi, come tale non può essere imputata all’organo politico che la ha approvata; manca la colpa grave perché la decisione é stata assunta nella convinzione della piena legittimità della deliberazione proposta dagli organi amministrativi; i convenuti da lui difesi non sono stati relatori in tale atto e la loro responsabilità va graduata, considerato che sussistevano i prescritti pareri favorevoli, la cui presenza ha indotto i medesimi all’espressione di un voto nello stesso senso.

Alla odierna pubblica udienza il Procuratore regionale, richiamate le deduzioni difensive, ha ribadito che non si può parlare di atti approvati da organi politici in quanto la spesa contestata é stata deliberata dalla Giunta provinciale. Con riguardo poi alla osservazione svolta dall’avvocato Stefanetti, circa la natura della responsabilità amministrativa, il P.M. sostenuto che l’asserito "passaggio da una concezione risarcitoria ad una punitiva", di cui alla comparsa di costituzione, non é stato espressamente sancito nella legge. L’azione di danno ha quindi natura risarcitoria, così come la responsabilità che ne consegue. Ha perciò insistito per la condanna dei convenuti.

Al contrario, i difensori, illustrati ulteriormente i motivi di difesa, hanno concluso chiedendo che venga respinta la domanda attrice o, in subordine, ridotto l’addebito sulla base del comportamento tenuto da ognuno dei convenuti.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come ammesso dagli stessi convenuti le spese disposte con la deliberazione n. 1803/1994, per "la realizzazione di un dono di rappresentanza ai Consiglieri Provinciali, agli Assessori esterni, ai membri del Comitato del Circondario di Orvieto, ai Revisori dei Conti, al Difensore Civico, quale attestazione del positivo rapporto con l’amministrazione, con particolare significato in ragione della imminente scadenza del mandato", non possono essere qualificate come spese di rappresentanza. E’ pacifico perciò che in questa controversia, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, sussiste il contestato danno erariale. Perciò la difesa dei convenuti da un lato tenta di escludere il nesso di causale fra la loro posizione di amministratori elettivi e spesa deliberata e dall’altro sostiene la mancanza di colpa grave, a ragione del fatto che simili spese deliberate anche in passato, erano state allora favorevolmente esaminate dall’Organo di controllo; ragion per cui sussisterebbe in materia una sorta di "consuetudine di spesa".

Il primo motivo di difesa, ancorché conforme ai principi ispiratori della riforma delle autonomie locali e della organizzazione della attività politica e gestoria nelle Pubbliche Amministrazioni, non può trovare rilevanza in questa causa, atteso che il contestato atto di spesa é stato voluto e deliberato dai componenti la Giunta Provinciale di Terni e quindi adottato secondo i principi di competenza a deliberare propri del pregresso sistema istituzionale e di amministrazione delle Autonomie locali.

In questa vicenda sussista anche la colpa grave dei componenti la Giunta. Ciò perché gli assessori non possono invocare a discolpa che la loro decisione è stata suffragata da pareri tecnici e di legalità né rileva il fatto che si trattava di una prassi consolidata. La prassi infatti, seppure ripetuta era comunque contra legem data la crescente diffusione della conoscenza della non consentita possibilità di adottare simili spese, sotto l’addotto motivo della rappresentanza.

Il limite oggettivo di tale tipologia di spesa - ammessa soltanto nei confronti di persone esterne all’ente - assume connotati di massimo rigore in un periodo congiunturale caratterizzato da intenti di risanamento dei conti pubblici ed in presenza di sempre minori disponibilità di risorse di bilancio.

Queste ragioni, unitamente al fatto che trattasi di amministratori locali che svolgono il loro mandato senza retribuzione, e tenuto presente anche l’apporto istruttorio dei pareri acquisiti, valgono invece per applicare con larghezza il potere riduttivo consentito, in simili circostanze a questo giudice.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale dell’Umbria

definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 179/EL del registro di Segreteria, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie la domanda attrice, e per l’effetto:

 

condanna i convenuti al pagamento, in favore della Provincia di Terni, della complessiva somma di lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila), da dividere in parti uguali fra i convenuti, senza vincolo di solidarietà, oltre interessi legali, decorrenti, questi ultimi, dalla data di deposito della presente decisione e fino al soddisfo. Le spese processuali, che seguono alla soccombenza in parti uguali, sono liquidate in £.1.000.120=

fino alla presente sentenza.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 23 novembre 1999.

 

Depositata in Segreteria il giorno 30/3/2000

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maria BORSINI)