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Sent. n. 423/C/01 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dellUmbria composta dai seguenti Magistrati : Dott. Lodovico Principato Presidente f.f. Dott. Fulvio Maria Longavita Consigliere rel. Dott. ssa Cristiana Rondoni Referendario ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso iscritto al n°9591/PC del registro di Segreteria, proposto da m. Italia, quale vedova di c. Pio, nata il 6/6/1939 ed elett.te domiciliata presso lo studio legale Crucianelli F. e C., Viterbo, per lottemperanza della sent. n°445/C/00, resa da questa Sezione il 2/3-9/8/2000. Udito, nella Camera di Consiglio del 19/9/2001, con lassistenza del Segretario, Sig.ra Elvira Fucci, il relatore, nella persona del Cons. Fulvio Maria Longavita ; non rappresentate le parti. Esaminati gli atti e documenti tutti della causa. F A T T O Con il ricorso allesame, depositato il 13/4/2001, la Sig.ra Italia m. lamenta, quale vedova dellAssistente Capo P.S. c. Pio, la mancata applicazione, da parte dellAmministrazione dellInterno della sentenza n°445/C/00, del 2/3-9/8/2000 di questa Sezione, regolarmente notificata a detta Amministrazione il 25/10/2000 e passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, facendo presente che, con tale sentenza, era stato "riconosciuto il diritto del c. al beneficio di cui allart. 6 del D.L. n°387/1987, anche per ciò che riguarda gli interessi e la rivalutazione, sempreché lAmministrazione non (avesse) già autonomamente provveduto in proposito" nelle more del giudizio per ladozione della ripetuta sentenza e che, in "mancanza di spontaneo adempimento, è stato notificato allAmministrazione rituale atto di diffida e messa in mora" a provvedere entro 30 gg. dalla notifica dellatto stesso (avvenuta il 9/2/2001); di qui, infruttuosamente decorso tale termine, il ricorso in trattazione, con cui si chiede di "dichiarare linottemperanza del Ministero dellInterno al giudicato formatosi sulla decisione n°445/C/00 del 2/3-9/8/2000, possibilmente nominando un commissario ad acta , con lincarico di porre in essere tutti gli adempimenti occorrenti per lesecuzione del giudicato anzidetto e, quindi, per la corresponsione di tutto quanto dovuto al ricorrente". In data 16/6/2001, lAmministrazione dellInterno ha depositato atti pertinenti il giudizio ed una memoria, nella quale ha fatto presente di aver già provveduto, con "DM n°4539 del 14/9/1995 all attribuzione dellassegno funzionale (di cui) allart. 6 del DL n°387/1987" e di aver chiesto allINPDAP di Terni, "con lettera del 14/3/2001, tutti i dati contabili necessari ai fini dellattribuzione degli interessi legali e della rivalutazione", senza tuttavia aver ancora ricevuto risposta. Allodierna camera di consiglio, non rappresentate le parti, la causa è passata in decisione. D I R I T T O 1) Evidenti ragioni di sistematica inducono a verificare, anzitutto, i termini in cui il giudizio di ottemperanza è stato introdotto nei procedimenti pensionistici innanzi alle Sezioni Giurisdizionali Regionali di questa Corte, dovendosi in ultima analisi stabilire se il giudizio stesso, per poteri esercitati e rito da seguire, sia del tutto identico a quello previsto e disciplinato per il Giudice Amministrativo, o se sia, invece, qualcosa di diverso. 2) Soccorre al riguardo la lettera dellart. 10 della l. n°205/ 2000, che da un lato attribuisce al "tribunale amministrativo regionale i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui allart. 27, primo comma n°4, del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato, per lesecuzione delle sentenze non sospese dal (medesimo) Consiglio di Stato", e dallaltro lato stabilisce che la riferita " disposizione si applica anche nel giudizio innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, per lesecuzione delle sentenze delle sezioni medesime non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali dappello della Corte dei conti", ulteriormente precisando, poi, che, "per lesecuzione delle sentenze emesse da queste ultime, provvedono le stesse sezioni giurisdizionali centrali". Ora, tralasciando le ragioni che hanno indotto il legislatore ad assicurare al TAR lesercizio dei "poteri inerenti al giudizio di ottemperanza (anche) per lesecuzione delle sentenze (di primo grado) non sospese dal Consiglio di Stato", che affondano le loro radici nella chiusura storica della giurisprudenza alla esperibilità del giudizio di ottemperanza per le sentenze TAR (di per sé esecutive) non ancora passate in giudicato (v. Ad. plen. Con. Stato n°12/ 1979), e tralasciando altresì le problematiche relative alla "esecuzione delle sentenze emesse dalle Sezioni Giurisdizionali centrali dappello della Corte dei conti", irrilevanti in questa sede, si inferisce dal chiaro tenore letterale del citato art. 10 che lintroduzione dellottemperanza nel "giudizio innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti" si modella su quella prevista in ambito TAR dal medesimo art. 10 solo per quanto attiene ai "poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui allart. 27 del TU delle leggi del Consiglio di Stato", ma non anche al relativo rito : trattasi, insomma, della estensione dei "poteri" sostanziali attinenti al giudizio di ottemperanza, senza indicazioni di sorta sui modi processuali del loro esercizio. 3) Di qui, nel silenzio delle norme, gli ulteriori problemi di ordine sistematico, da risolvere secondo le regole generali del processo, temperate da quelle proprie del giudizio innanzi a questa Corte, ed attinenti, tra le più rilevanti : a) al tipo di provvedimento che definisce il giudizio di ottemperanza innanzi alle Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei conti, dovendosi stabilire se trattasi di sentenza o di ordinanza; b) al rito da seguire per ladozione di tale provvedimento, se cioè trattasi di udienza pubblica, o camerale ; c) alla composizione monocratica o collegiale del giudicante, ex art. 5 della l. n°205/2000; d) alla necessità o meno che il ricorso sia sottoscritto da un legale, e dunque alla possibilità o meno, per linteressato, di instare personalmente in giudizio, senza difesa tecnica. 4) Lindagine, per la soluzione delle problematiche di cui sopra, non può che muovere dallindividuazione della natura e funzione del giudizio di ottemperanza. Sul punto, come noto, in dottrina e giurisprudenza, si va da posizioni estreme, che considerano il giudizio dottemperanza come di tipo esecutivo o di tipo cognitorio, ad altre intermedie, che considerano il giudizio stesso come di tipo "misto", ossia "necessariamente (rectius: sempre) esecutivo ed eventualmente cognitorio" (cfr., in questultimo senso, nellambito della giurisprudenza di questa Corte, Sez. Reg. Piemonte, Ord. n°206/2000). La realtà mostra che il giudizio in parola ha caratteri del tutto peculiari, che non consentono di rapportare il giudizio stesso, alquanto complesso per elementi che vi confluiscono, nella linearità propria del giudizio di esecuzione o di cognizione o di altro tipo ancora, quale il giudizio di interpretazione, che pure in taluni casi è presente nel giudizio dottemperanza, in rapporto allesigenza talvolta avvertita di ben comprendere la portata del comando giudiziale da eseguire (cfr. tra le tante, sotto il profilo della presenza di elementi del giudizio di interpretazione in quello dottemperanza, Cons. Stato Sez. IV, n°294/ 1992 e Id. n°95/1995). In relazione a ciò, quindi, può forse convenirsi con la migliore giurisprudenza del Consiglio di Stato nel ritenere che: a) quanto alla natura, "il giudizio di ottemperanza dà luogo ad un procedimento che presenta caratteri assolutamente particolari, non riconducibili a quelli del giudizio di cognizione, né a quelli del processo di esecuzione" (cfr. Ad. ple. n°23/1978); b) quanto alloggetto, il giudizio stesso implica essenzialmente "la verifica delladempimento da parte della P.A. dellobbligo nascente dal giudicato, e cioè se la P.A. medesima abbia o meno attribuito lutilità concreta che la sentenza da eseguire ha riconosciuto come dovuta" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n°874/1991); c) quanto alla funzione, infine, esso assicura la effettività del giudicato, e comporta per il giudice l "onere di imporre in via sostitutiva, direttamente o a mezzo di commissario ad acta, i comportamenti necessari per il concreto soddisfacimento del ricorrente, in caso di inadempimento" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV n°264/1999 nonché, in termini, Sez. V^ n°183/1999 e Corte di Giust. Amm. Sez. Sicilia n°24/1997). Ora, non par dubbio che, mentre i profili cognitori ed interpretativi relativi allaccertamento della esistenza del comando giudiziale ed alla sua portata, oltre che alleventuale inadempimento da parte della P.A., costituiscono premessa logico-giuridica essenziale per agire in sostituzione della Amministrazione inadempiente e lasciano propendere per la definizione con sentenza del giudizio dottemperanza (si ricorda, tra laltro, che è con sentenza che questa Corte definisce i ricorsi per linterpretazione delle sue sentenze, ex art. 25 del R.D. n° 1033/1938), i profili esecutivi del dovere inadempiuto, anche mediante la nomina di un commissario ad acta, lascerebbero invece pensare che il giudizio in discorso vada definito con ordinanza. Senonché, contrariamente a quanto ritenuto dal riferito orientamento che considera il giudizio di ottemperanza "sempre di esecuzione ed eventualmente di cognizione" (e/o di interpretazione, aggiunge il Collegio), lesperienza concreta mostra una realtà ribaltata, nella quale ciò che non manca mai è la fase cognitiva della esistenza dellobbligo da eseguire e del suo inadempimento, mentre ben può mancare la fase esecutiva, allorquando si accerti che lobbligo non sia mai esistito, o che esso sia stato prontamente eseguito, o che comunque sia stato soddisfatto in pendenza del giudizio stesso. Insomma, ad avviso del Collegio, il giudizio di ottemperanza è sempre un giudizio di cognizione, ed eventualmente di esecuzione (e/o di interpretazione). Di qui la necessità che esso venga definito con sentenza, come del resto accade in ambito TAR-Consiglio di Stato, e non con ordinanza. 5) Tanto precisato sul provvedimento che definisce il giudizio, il problema del rito, pubblico o camerale, del giudizio stesso, si risolve in base al tipo di accertamento che il giudice dellottemperanza deve fare nella fase cognitoria che precede quella della esecuzione, dovendosi ritenere più consono il rito camerale ad un accertamento che, come nel giudizio di ottemperanza, verta più sul fatto (dell inadempimento), che non sul diritto. Secondo il condivisibile orientamento del Consiglio di Stato, formatosi proprio sul giudizio di ottemperanza, infatti, mentre "la trattazione in udienza pubblica non costituisce un quid pluris rispetto al rito camerale, quasi che questultimo implichi lattenuazione delle garanzie sostanziali e processuali delle parti", la scelta normativa della pubblica udienza, rispetto al rito camerale, insiste sulla circostanza che nellun caso (pubblica udienza) si versa in ipotesi di "giudizio cognitorio di legittimità, che attiene al diritto, da compiere sulla base del quadro normativo già risultante dagli atti di causa", e nellaltro caso (rito camerale) si è in presenza di un "giudizio essenzialmente di fatto, che può richiedere un colloquio informale tra il giudice e le parti", improntato perciò a minor rigore formalistico (cfr. Cons. Stato, Sez. V n°367/1998 e Id. n°430/1998). Non sembra che il giudizio dottemperanza innanzi a questa Corte offra elementi che inducano a discostarsi dalla riferita impostazione e dalla scelta normativa, operata in sede TAR-Consiglio di Stato, di trattare il giudizio stesso con il rito camerale (v. art. 27, n°4, della l. n°1034/1971), vertendo anche qui laccertamento della fase cognitiva preliminare alleventuale esecuzione sul solo fatto inadempitivo, senza minimamente investire il diritto, accertato con la sentenza da eseguire. 6) Quanto, invece, ai problemi relativi alla composizione dellorgano giudicante, collegiale o monocratica, posti dallart. 5 della medesima legge n°205/2000, che a questi fini non considera il giudizio di ottemperanza, ma solo quello cognitorio di merito ed il giudizio cautelare, si ritiene che essi vadano risolti secondo il criterio dei poteri esercitati dal giudice, risultando insufficiente allo scopo laccertata diversa natura del giudizio di ottemperanza. Giova al riguardo considerare che il citato art. 5, nellattribuire alla Corte "in composizione collegiale" i giudizi "in sede cautelare", ha con ogni evidenza voluto contornare di maggior garanzia l adozione dei provvedimenti giudiziali che con più immediatezza ed incisività intervengono sullazione amministrativa. Ora, però, siffatta esigenza, se in "sede cautelare" ha indiscutibili spazi di emersione, in "sede di ottemperanza" ne ha senzaltro di maggiori, ove si consideri che, esercitando poteri sostitutivi, il giudice può incidere sullorganizzazione, oltre che sullazione della inadempiente Amministrazione. In questa ottica, tenuto conto della previsione dellart. 5 della l. n°205/2000, il giudizio di ottemperanza si affianca ai "giudizi cautelari", per cui si impone anche per esso che la Corte giudichi "in composizione collegiale". Daltronde, mentre i precedenti giurisprudenziali di questa Corte vanno nel senso ora detto (v. la già citata ord. n°2062000 della Sezione Piemonte), laccostamento del giudizio di ottemperanza al giudizio cautelare, basato sulla incidenza che i due tipi di giudizi hanno sullassetto organizzativo-operativo dellAmministrazione, sebbene per finalità diverse da quelle che ne occupa, non è nuovo. Individuando una sostanziale unitarietà concettuale della "fase cautelare", estesa anche alla cognizione ed allesecuzione, non si è mancato di notare che "il giudizio cautelare, analogamente a quello di ottemperanza, potendo implicare laffermazione del dovere dell Amministrazione di provvedere mediante un fare specifico, deve essere ricondotto nellambito della giurisdizione estesa al merito, attesa anche la unitarietà, nella fase cautelare, del momento di cognizione e di quello esecutivo" (cfr. TAR Sicilia, Sez. III, Catania, n°35/1996). 7) Così definite le questioni sul "rito" e sulla composizione dellorgano giudicante, le problematiche sul modo di esplicarsi dei poteri di difesa, da parte del ricorrente, si risolvono, nel silenzio della legge, sulla base dei poteri che lordinamento fissa, in via generale, per la costituzione in giudizio nei procedimenti innanzi a questa Corte. Conseguentemente, nel giudizio di ottemperanza innanzi alle Sezioni territoriali della Corte medesima, trovano piena applicazione le disposizioni dellart. 6 della l. n°19/1994, comprese quelle che consentono la proposizione del ricorso "senza patrocinio legale" e che, però, escludono che il ricorrente possa "svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese" (ex comma 5). 8) Quanto, infine, agli altri aspetti del giudizio di ottemperanza, attinenti agli adempimenti necessari per il corretto instaurarsi del giudizio stesso, si ricorda che sono venuti meno, nella visione del giudice amministrativo, lessenzialità di alcuni accorgimenti del tutto formali, quali ad esempio lintestazione del ricorso al presidente dellorgano giudicante e non direttamente allorgano stesso, ex art. 90 del R.D. n°642/1907 (v., per lirrilevanza dellintestazione del ricorso direttamente allorgano giudicante e non al suo presidente, Cons. Giust. Amm. Sicilia n°343/1991), o quello del deposito diretto in Segreteria del ricorso, ex art. 91 del R.D. n°642/1907, senza notifica dello stesso allAmministrazione ; notifica che peraltro, è essenziale nel rito pensionistico innanzi a questa Corte, ed oggi è richiesta, sebbene non a pena di nullità, nella prassi instauratasi innanzi al giudice amministrativo dopo la negativa definizione della questione di costituzionalità del citato art. 91, ex Corte Cost. n°118/1968. Ovviamente, resta fermo, quale unico adempimento davvero importate, la "messa in mora", ex art. 90 sopra citato, in quanto intrinsecamente essenziale allaffermarsi dellinadempimento processualmente significativo per lintervento sostitutivo del giudice. Per le valutazioni sulla correttezza di tale adempimento, poi, non possono che valere i principi ed i criteri elaborati dal giudice amministrativo, ad iniziare da quelli che richiedono che la diffida ad adempiere venga notificata direttamente allAmministrazione e non allAvvocatura dello Stato (cfr., tra le tante, Cons. Stato Sez. IV, n°70/1996). 9) Tutto ciò premesso, il ricorso in epigrafe è parzialmente fondato. I dati offerti dallintimata Amministrazione con la memoria del 16/6/2001, infatti, dimostrano che già con "DM n°4539 del 14/9/ 1995" lAmministrazione stessa aveva provveduto allattribuzione dellassegno di cui allart. 6 del DL n°387/1987, sì che nulla era più dovuto -al medesimo titolo- al tempo delladozione della sentenza della cui esecuzione si discute, essendosi oltretutto precisato, in tale sentenza, che il diritto al cennato assegno veniva riconosciuto sempreché lanzidetta Amministrazione "non avesse già autonomamente provveduto in proposito". Nella ripetuta sentenza, peraltro, veniva riconosciuto anche il diritto agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, per i quali lAmministrazione dellInterno, con la ricordata memoria, ha fatto sapere di aver chiesto allINPDAP di Terni, "con lettera del 14/3/2001, tutti i dati contabili necessari ai fini dellattribuzione degli interessi legali e della rivalutazione", senza tuttavia aver ancora ricevuto risposta. In relazione a ciò, e per questo aspetto soltanto, sussiste l inadempimento al giudicato ed il ricorso in epigrafe deve essere accolto e, per leffetto, va dichiarato: 1) lobbligo dellINPDAP di Terni di dare pronta ed integrale comunicazione allAmministrazione dellInterno dei dati chiesti con la nota n°333/H/0139044 del 14/3/2001, e relativo sollecito del 30/5/2001, a nulla rilevando, ai fini della esecuzione della presente sentenza da parte dellINPDAP stesso, che tale Istituto non sia stato parte del giudizio relativo alla sentenza della cui ottemperanza si tratta (cfr., tra le tanti, TAR Veneto n°1100/1991 e TAR Sicilia Sez. I Catania n°929/1993, oltre a Cons. Stato Sez. VI n°485/1989); 2) lobbligo dellAmministrazione dellInterno di provvedere alla liquidazione dei suddetti benefici nei successivi 30 gg. dalla ricezione dei dati INPDAP di cui sopra. P. Q. M. LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dellUmbria ACCOGLIE il ricorso n°9591/PC, proposto da m. Italia, quale vedova di c. Pio, per lottemperanza della sent. n°445/C/00, resa da questa Sezione il 2/3-9/8/2000 e, per leffetto : 1) dichiara lobbligo dellINPDAP di Terni di dare integrale comunicazione dei dati chiesti dallAmministrazione dellInterno con la nota n°333/H/0139044 del 14/3/2001, e relativo sollecito del 30/5/2001, entro e non oltre 30 gg. dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla notifica della stessa, se di data anteriore; 2) lobbligo dellAmministrazione dellInterno di provvedere alla liquidazione dei suddetti benefici nei successivi 30 gg. dalla ricezione dei dati INPDAP di cui sopra ovvero, qualora questi dati fossero già stati trasmessi nelle more delladozione della presente sentenza, dalla data di comunicazione della sentenza stessa alla cennata Amministrazione, o dalla sua notifica, se anteriore; 3) dispone che, in caso di inutile decorso dei termini di cui sopra, provvederà alla esecuzione della presente sentenza, anche per l acquisizione dei dati presso lINPDAP di Terni, un Commissario ad acta, che viene sin da ora nominato nella persona del Direttore pro tempore della Direzione Centrale del personale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Non è luogo a pronuncia sulle spese, data lassenza di domande in proposito. Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 19/9/2001. LEstensore Il Presidente (Fulvio Maria Longavita) (Lodovico Principato)
Depositata in Segreteria il 2.10.01 Il Direttore della Segreteria (Maria Borsini) |