La notifica diretta dell’invito integrativo e della  citazione in giudizio ai presunti responsabili, in luogo di quella presso il “domicilio eletto” nelle deduzioni, non determina alcuna nullità, in quanto la notifica al domiciliatario, per pacifica giurisprudenza è alternativa a quella di cui agli artt. 138 e 139 cpc, a differenza di quella fatta al procuratore costitutito ex art. 170 cpc, che ha valore assoluto e che, come tale, non ammette altra forma concorrente di notifica.

 

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria

composta dai seguenti Magistrati :

Dott. Lodovico Principato                                      Presidente f.f.

Dott. Fulvio Maria Longavita                                 Consigliere rel.

Dott. Cesare Vetrella                                              Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità istituito dal Procuratore Regionale nei confronti di…..

Visto l’atto introduttivo della causa, iscritto al n°9554/EL del registro di Segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 24/4/2001, con l’assistenza del Segretario, Sig. Fabio Chirieleison: il relatore, nella persona del Cons. Fulvio Maria Longavita, il P.M., nella persona del Procuratore Regionale, dr. Massimiliano Minerva ; il difensore dei convenuti, avv. Mauro Minciarelli.

FATTO

Con atto di citazione in data 19/12/2000, il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio i Sigg……., quali sindaco (il primo), consiglieri comunali (gli altri otto, tra i quali il G. ed il D. anche come componenti la Giunta) e segretario (l’ultimo) del comune di Calvi dell’Umbria, per ivi sentirli condannare, a favore di detto Comune, al pagamento di £ 7. 258.281, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio (quest’ultime a favore dello Stato) ; somme corrispondenti al danno subito dal comune stesso per la difesa e l’assistenza tecnica del sindaco Trandafilo in un procedimento istruttorio intentato nei suoi confronti dalla Procura Regionale presso questa Sezione, nella medesima qualità di Sindaco del ridetto comune.

Riferisce la citazione che, con invito a dedurre del 12/3/1998, la Procura Regionale aveva ipotizzato una responsabilità amministrativo-contabile a carico del Sindaco e che il relativo procedimento istruttorio era stato, poi, archiviato.

Peraltro, su segnalazione di un privato, che evidenziava una nuova, “autonoma partita di danno”, connessa alla delibera n°69 del 3/4/1998, con la quale la giunta del comune di Calvi dell’Umbria aveva stabilito di affidare un incarico di difesa legale ed uno di perizia tecnica per “fornire le richieste deduzioni” relative al menzionato invito, venivano aperte nuove indagini, a seguito delle quali la Procura, accertata la veridicità dei fatti segnalati, con nota del 13/10/1999 invitava l’amministrazione comunale di Calvi dell’Umbria a recuperare le somme spese per i predetti incarichi, “in quanto prive di giustificazione giuridico-contabile”, ed invitava altresì l’amministrazione medesima a “costituire in mora i presunti responsabili”.

In assenza di riscontro a tale nota, la Procura, con atto del 13/6/2000, invitava a dedurre i “presunti responsabili” della nuova partita di danno, ossia il sindaco, gli assessori ….., che avevano adottato la cennata delibera, nonché il segretario ….., che aveva preso parte alla relativa seduta.

Declinato ogni addebito con nota controdeduttiva del 20/7/ 2000, tesa a giustificare la censurata spesa anche in base all’art. 10 dello Statuto Comunale di Calvi dell’Umbria, “che espressamente assicura l’assistenza in sede processuale agli amministratori comunali (per) atti connessi all’espletamento delle loro funzioni” (cfr. pag. 2 di tale nota), con la medesima nota si evidenziava anche che “proprio in base a tale argomentazione (quella, cioè, relativa al citato art. 10) il Consiglio Comunale, con deliberazione n°17 del 31/3/1999, (aveva ritenuto) che le spese sostenute (dovessero restare) a carico del comune, (salvo recupero) nei confronti degli autori dell’esposto” dal quale aveva preso avvio il procedimento istruttorio poi archiviato.

Alla stregua degli elementi emersi dalla riferita nota controdeduttiva, ritenuta inidonea dalla Procura a giustificare le ascritte responsabilità, con atto integrativo in data 6/10/2000 sono stati inviatati a dedurre anche i consiglieri comunali che avevano adottato la ricordata deliberazione n°17/1999, oltre al Sindaco, agli Assessori ed al Segretario comunale già invitati, per il maggior importo di £ 7.258. 281, comprensivo della somma di cui al precedente invito.

Con congiunta nota controdeduttiva pervenuta alla Procura il 25/11/2000, i nuovi intimati (gli unici ad aver sottoscritto tale nota) hanno respinto ogni responsabilità, sostanzialmente riproducendo le stesse argomentazioni di cui alla nota controdeduttiva dei primi intimati, ancora richiamando l’art. 2-bis, del d.l. 543/1996, pure evocato nella nota controdeduttiva dei primi intimati.

Con decreto del Presidente della Sezione n°10/IP/2000 del 7/ 12/2000, è stata concessa una proroga di 60 gg., decorrenti dalla data di comunicazione del decreto stesso, per l’emissione dell’atto di citazione, in parziale accoglimento dell’istanza avanzata dalla Procura in data 16/11/2000, con la quale si chiedeva una proroga di 120 gg. .

Con l’atto introduttivo della causa, parte attrice, evidenziato che l’art. 10 dello Statuto del Comune di Calvi dell’Umbria è inapplicabile in fattispecie, sia perché esso si riferisce all’assistenza legale relativa “alla sola sede processuale” e sia perché esso presuppone l’assenza di un “conflitto di interesse con l’ente”, che nel caso è invece presente (cfr. pag. 5 della citazione), ha ritenuto inapplicabile anche l’art. 2-bis, del d.l. n°543/1996, come convertito in l. n°639/1996, che –si è precisato– presuppone un “definitivo proscioglimento”, mentre, “nella vicenda, il rimborso, o meglio, l’anticipo, delle spese legali, da parte dell’Amministrazione comunale, è stato disposto con esclusivo riferimento all’invito a dedurre”, ossia ad un “atto pre-processuale” (cfr. pag. 6 e ss. della citazione).

Di qui la richiesta di condanna alla riferita somma di £ 7.258. 281, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio, da ripartire  tra i convenuti nella misura:

a)- del 30% a carico del Segretario comunale Zotti perché, presente alle sedute della giunta e del consiglio comunale relative alle ricordate deliberazioni e “responsabile dell’assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi ed ai principi dell’ordinamento, non rilevando la palese illegittimità (delle delibere stesse) ha influenzato in maniera determinante il processo formativo della volontà dell’ente” (cfr. pag. 16 della citazione);

b)- del 5% ciascuno a carico dei consiglieri comunali Gulielmi, Fabbri, Rossi, Venturini, Benigni, Cecchetti, Bernardini e dell’assessore D’Andrea, in relazione ai voti dati dai medesimi per l’adozione delle più volte menzionate deliberazioni (cfr. pagg. 16-17 della citazione);

c)- del restante 30% a carico del Sindaco T., perché egli, “all’interno della categoria dei deliberanti del Consiglio e della Giunta Comunale, assume una posizione particolare, (posto) che, (quale) destinatario dell’invito a dedurre del 1998 (e) beneficiario ultimo delle decisioni amministrative in discorso, (versava) in una chiara situazione di conflitto di interessi rispetto all’adozione delle varie delibere” (cfr. pag. 17 della citazione).

            Costituitosi nell’interesse dei convenuti, con memoria depositata il 3/4/2001, l’avv. Mauro Minciarelli ha avversato la pretesa attrice, eccependo, in via preliminare e limitatamente al sindaco T, agli assessori … ed al segretario …., la nullità degli atti successivi all’invito del giugno 2000 (invito integrativo e citazione in giudizio), dato che i medesimi –nella loro nota controdeduttiva– avevano eletto domicilio presso lo studio del nominato difensore, mentre i menzionati atti sono stati notificati “non presso il domicilio eletto, ma presso la residenza anagrafica”; nel merito, invece, ha argomentato per l’assenza di un qualsivoglia conflitto di interessi e per la legittimità dell’operato dei convenuti, con esclusione della colpa grave e del danno.

All’odierna pubblica udienza, parte attrice ha argomentato per l’infondatezza dell’eccepita nullità degli atti successivi all’invito del giugno 2000, insistendo nel merito per quanto di ragione.

La difesa dei convenuti, dal canto suo , ha invece ribadito la dedotta eccezione di nullità dei predetti atti ed ha introdotto una nuova eccezione di rito, connessa alla mancata notifica ai resistenti dell’udienza per l’esame della istanza di proroga, accolta con il citato decreto presidenziale n°10-IP/2000.

Nel merito ha ulteriormente illustrato quanto esposto nella memoria di costituzione in giudizio, concludendo in conformità e rappresentando comunque incertezze sul fatto che le somme in contestazioni siano state effettivamente pagate.

DIRITTO

            La controversia all’esame pone, anzitutto, la necessità di risolvere le questioni pregiudiziali di rito dedotte dalla difesa dei convenuti, relative :

a)      alla ammissibilità della citazione, in rapporto alla mancata notifica ai convenuti medesimi dell’udienza camerale di trattazione della istanza di proroga di cui all’art. 1, comma 3 bis, della l. n°639/ 1996 (cfr. intervento in aula dell’avv. Minciarelli);

b)     alla validità degli atti posti in essere dopo l’invito a dedurre del giugno 2000; alla validità, cioè, dell’invito integrativo dell’ottobre 2000 e della successiva citazione in giudizio, nei confronti del sindaco T, degli assessori …….. e del segretario …., in rapporto all’avvenuta notifica di tali atti non già nel “domicilio eletto” dai predetti presso lo studio dell’avv. Minciarelli (v. nota controdeduttiva del luglio 2000), al quale poi hanno anche conferito apposito mandato difensivo (come da procura in calce alla memoria di costituzione in giudizio), bensì “presso la (loro) residenza anagrafica” (cfr. pag. 2 della citata memoria di costituzione in giudizio).

Ebbene, entrambe le riferite eccezioni sono destituite di giuridico fondamento.

La prima, infatti, non tiene conto che l’indirizzo giurisprudenziale, pure seguito in passato da questa Sezione, che imponeva la notifica alle parti del decreto presidenziale di fissazione della udienza camerale per l’esame della richiesta di proroga del termine di 120 gg., di cui all’art. 5 della l. n°19/1994, nel testo modificato di cui alla l. n° 639/1996, deve ormai ritenersi superato, in relazione alla sentenza delle Sezioni Riunite n°27-QM/1999, con la quale si è affermato che la richiesta di proroga della Procura Regionale non deve essere notificata “al soggetto destinatario dell’invito” e che “tale soggetto non deve essere sentito nella camera di consiglio convocata per decidere sulla richiesta” stessa.

Ora, rinviando alla citata sentenza per eventuali approfondimenti sulle ragioni che hanno indotto le Sezioni Riunite ad assumere un siffatto orientamento, deve osservarsi che questa Sezione ha già – in varie occasioni – prestato adesione all’orientamento stesso, condividendone la portata e la consistenza, anche con riferimento alla nuova disciplina costituzionale sul giusto processo, ex art. 111 Cost., nel testo modificato dalla l. n°2/1999 (cfr. tra le più recenti, anche per i relativi richiami giurisprudenziali, Sent. n°191-EL/2001).

Ciò stante, non individuando elementi che inducono a discostarsi dal riferito orientamento delle Sezioni Riunite, l’eccezione in questione va respinta.

Del pari infondata, come anticipato, si manifesta anche l’altra eccezione, quella attinente alla pretesa nullità degli atti successivi all’invito a dedurre del luglio 2000 : invito integrativo dell’ottobre 2000 e citazione in giudizio.

Trattasi di eccezione che, senza minimamente porre in dubbio l’effettiva ricezione dei menzionati atti da parte degli interessati (cfr. in tal senso, del resto, anche le relate di notifica prodotte dalla Procura), lamenta una “violazione del contraddittorio” per il mero fatto di essere stati gli atti stessi notificati alla residenza anagrafica degli interessati, in luogo del domicilio eletto presso il sunnominato avvocato (cfr. ancora pag. 3 della memoria di costituzione in giudizio).

In realtà, come correttamente evidenziato in aula da parte attrice, l’eccezione , nella sua intrinseca consistenza, pertiene alla nullità della notifica dei ripetuti atti e non già alla nullità degli atti stessi in sé considerati, sì che per tali atti -al più- potrebbe parlarsi di nullità derivata, ex art. 159 cpc.

Ma a parte ciò, la lamentata “lesione del contraddittorio” ed i correlati richiami alle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI n°633/1999 e Sez. V^ n°212/1999, ed alla sentenza n°1007/ 1999 della Sez. Giur. Reg. Liguria di questa Corte (cfr. un’ultima volta pag. 3 della memoria di costituzione in giudizio), inducono a ritenere che l’eccezione in discorso origini da un equivoco di fondo sul regime che il codice di rito, applicabile ai giudizi innanzi a questa Corte in forza del rinvio dinamico di cui all’art 26 del RD n°1038/1933, assicura alla notifica presso il “domicilio eletto”, ex art. 141 cpc, rispetto a quello relativo alla notifica presso il “procuratore costituito”, ex art. 170 cpc.

Trattasi di equivoco che, magari favorito dalla coincidenza –in fattispecie– della persona del domiciliatario, eletto con la nota controdeduttiva del luglio 2000, con quella del difensore, nominato successivamente con la memoria di costituzione in giudizio, non trova giustificazione nel sistema, in rapporto al tenore letterale delle disposizioni dei richiamati articoli.

Ed invero, l’art. 141 cpc, usando l’espressione “può”, facoltizza alla notifica “mediante consegna di copia al domiciliatario (cfr. art. 141 comma 1), in luogo di quella diretta al destinatario dell’atto, imponendola come “obbligatoria” al domiciliatario stesso solo se “ inserita in un contratto” (cfr. art. 141 comma 2).

L’art. 170 cpc, invece, non prevede alternative di sorta alla notifica al “procuratore costituito”, stabilendo che “tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno – appunto – al procuratore costituito, salvo che la legge (e solo la legge) disponga altrimenti”.

Ciò che, sul piano teleologico, è perfettamente in linea con gli scopi perseguiti dalle riferite disposizioni.

Entrambe rivolte alla tutela del destinatario dell’atto, esse mirano, nell’un caso (art. 141 cpc), a “porre in grado la persona presso la quale il domicilio è stato eletto di informare tempestivamente della notifica stessa colui che lo ha designato” (cfr. Cass. Civ. Sez. II^ n°6098/ 1999), e nell’altro caso (artt. 170 cpc), a rendere effettivo il “ministero del difensore” (ex art. 84 cpc), al quale vanno notificati gli atti anche se nel conferimento del mandato a suo favore non vi sia stata alcuna elezione di domicilio (cfr., in termini, Cass. Civ. n°142/1973).

Insomma, nell’ipotesi della mera elezione di domicilio, è la figura del destinatario dell’atto che prevale su quella del domiciliatario, essendo riservato al primo ogni valutazione sull’atto stesso, anche ai fini della eventuale nomina di un difensore ; viceversa, nell’ipotesi della costituzione in giudizio mediante un legale, è la figura di quest’ultimo a prevalere, in relazione alle specifiche conoscenze tecnico-giuridiche richieste dal processo, che portano ad ipotizzare anche una lesione dei diritti di difesa, connessa ai tempi (piuttosto ristretti) ed alle formalità (essenziali) del giudizio, in ipotesi di notifica di atti direttamente all’interessato, atteso che ogni valutazione processuale sul da farsi è rimessa appunto al predetto legale.

Ben si comprende allora perché, mentre la notifica al “procuratore costituito” ha valore assoluto e non ammette altra forma concorrente di notifica, la notifica al domiciliatario invece, per pacifica giurisprudenza, concorre con quella fatta direttamente all’interessato (cfr., in termini, Cass. Civ., Sez. Un. n°10245/1994 e Cons. Sta. Sez. VI n°454/1991), o –se si preferisce – è “alternativa a quella di cui agli artt. 138 e 139 cpc” (cfr. Cass. Civ. n°4097/1988).

D’altronde, se lo scopo della notifica di cui all’art. 141, comma 1, cpc è – come detto – quello di consentire alla “persona presso la quale il domicilio è stato eletto di informare tempestivamente della notifica stessa colui che lo aveva designato come domiciliatario” (cfr. ancora Cass. Civ. Sez. II^ n°6098/ 1999), la tempestiva e corretta notifica direttamente all’interessato, ex art. 138 e 139 cpc, avrebbe comunque un effetto sanante rispetto all’errata notifica al domiciliatario, ai sensi dell’art. 156, ultimo comma cpc, espressamente richiamato dal successivo art. 160, avendo la notifica stessa comunque raggiunto il suo scopo.

Per quanto finora esposto e considerato, dunque, la notifica diretta dei contestati atti (invito integrativo dell’ottobre 2000 e citazione in giudizio) ai nominati convenuti, in luogo di quella presso il “domicilio eletto” nella loro nota controdeduttiva del luglio 2000, non ha determinato alcuna “nullità” e l’eccezione in tal senso formulata dal difensore dei convenuti medesimi deve essere respinta.

Così definite le questioni di rito, nel merito, la causa non si presenta ancora matura per la decisione, occorrendo di un supplemento istruttorio, al quale si ritiene di dover provvedere con separata ordinanza, a norma dell’art. 279, n°4, cpc. .

P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale dell’Umbria

DICHIARA AMMISSIBILE

l’atto di citazione in epigrafe, e contestualmente

RESPINGE

l’eccezione di nullità relativa all’invito a dedurre dell’ottobre 2000 e del successivo, menzionato, atto di citazione, riferita ai convenuti …….

Spese al definitivo.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 24/4/2001.

             L’Estensore                                                   Il Presidente

  (Fulvio Maria Longavita)                                  (Lodovico Principato)

 

Depositata in Segreteria il

                                                              Il Direttore della Segreteria